Pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SPILIMBERGO

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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SPILIMBERGO
PROVINCIA DI PORDENONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL’ABITATIVO
(Caserma della Brigata della Guardia di Finanza in Spilimbergo)
*****
L'anno duemiladodici, addì ___ del mese di __________, nella Residenza
Municipale di Spilimbergo in Piazzetta Tiepolo n. 1,
TRA
Il COMUNE DI SPILIMBERGO, avente sede in Piazzetta Tiepolo n. 1,
titolare del C.F. e p. IVA n° 00 207 290 933, e d’ora in poi denominato
PARTE LOCATRICE, in questo atto rappresentato dal P.I.
De Nardo
Pietro nato a San Daniele del Friuli (UD) il 17.09.1955, in qualità di
Responsabile Settore LL.PP.SS.TT., il quale dichiara di agire in nome, per
conto
ed
interesse
del
Comune
di
Spilimbergo
(C.F.
e
P.I.V.A.
00207290933) di seguito denominato “Concedente”;
E
1) PARTE CONDUTTRICE
Ricordato le PARTI che con deliberazione giuntale n. ** del ***, esecutiva
ai sensi di legge, si disponeva la locazione di un fabbricato di proprietà del
Comune di Spilimbergo all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, e per
essa alla Guardia di Finanza, le PARTI stesse addivengono alla stipula del
seguente atto:
1. La PARTE LOCATRICE concede in locazione alla PARTE CONDUTTRICE
che accetta per sé ed aventi causa il fabbricato sito a Spilimbergo in Corso
Roma n. 112 catastalmente censito al Foglio n. 30, mappale n. 366,
subalterni 6, 7, 8. 9 ed 11 ben noto alle PARTI secondo la descrizione che
segue:
PIANO TERRA: n. 9 locali (uffici, schedari, magazzino, servizi) per
complessivi mq. 238.35 circa – autorimessa di mq. 30.94 circa – portico,
area interna scoperta e area verde;
PIANO PRIMO: n. 4 locali (cucina, pranzo, armeria, sala riunioni), servizi,
corridoi, alloggio di servizio completo e primo piano di altro ulteriore
alloggio di servizio per complessivi mq. 227,89 circa;
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PIANO SECONDO: n. 5 locali (camerate) con servizi e secondo piano
dell’alloggio di servizio di cui sopra per complessivi mq. 71,27 circa.
2. I locali si concedono in locazione per il solo uso di Caserma della Brigata
della Guardia di Finanza di Spilimbergo, il che comporta contatto col
pubblico legato all’attività svolta. E’ espressamente vietata qualsiasi
variazione, anche parziale, di destinazione o uso dell’unità immobiliare
locata e dell’attività contrattualmente prevista. Qualsiasi eventuale deroga
al divieto di cui sopra dovrà risultare da atto scritto.
3. E’ fatto espressamente divieto alla PARTE CONDUTTRICE di sublocare,
dare in comodato, conferire in tutto od in parte la cosa locata, di cedere o
conferire a qualunque titolo il contratto e di far usare l’immobile a terzi che
non abbiano legami con l’attività contrattualmente prevista. Qualsiasi
eventuale deroga al divieto di cui sopra dovrà risultare da atto scritto.
La PARTE CONDUTTRICE ha la facoltà di destinare parte dei locali oggetto
del presente contratto ad uso abitazione del Comandante della Brigata o di
altro personale in forza alla Brigata stessa.
4. La locazione avrà durata di anni 6 (sei) con inizio dal 01.08.2012 e
termine al 31.07.2018. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per
la durata di ulteriori anni 6 (sei), come per legge, se non verrà data
disdetta da una delle PARTI da comunicarsi all’altra a mezzo lettera
raccomandata almeno 12 mesi
prima della scadenza originaria o
prorogata. La PARTE CONDUTTRICE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà
recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione
mediante lettera Racc. A/R al locatore con preavviso di mesi 6 (sei).
E’ appunto riservata all’Amministrazione Finanziaria dello Stato la più
ampia facoltà di risolvere il contratto, in qualunque tempo e per qualsiasi
motivo, anche in caso di costruzione o di acquisto di edificio da parte dello
Stato, nonché in caso di sopravvenuta disponibilità o di ristrutturazione di
immobili di proprietà Statale. In questo caso l’Amministrazione Finanziaria
dello Stato si riterrà sciolta da ogni vincolo mediante il pagamento alla
PARTE LOCATRICE del relativo canone sino al giorno della riconsegna dei
locali liberi da persone e cose o, qualora la consegna non possa eseguirsi
per colpa del Comune, fino al giorno di effettivo abbandono dell’immobile
locato.
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5. Il canone della locazione per il primo anno è consensualmente
determinato
in
€
22.860,00
(euro
ventiduemilaottocentosessanta
/
centesimi zero) da corrispondersi con rate trimestrali posticipate sul C/C
di tesoreria IBAN IT90L050346503000000013984 intestato al Comune di
Spilimbergo.
Al pagamento provvederà, alle suddette scadenze, la Tesoreria Provinciale
dello Stato oppure l’Ufficio che ne esercita la funzione, nella sede in cui il
locatore ha il suo domicilio. La PARTE LOCATRICE dichiara, ad ogni
effetto, di essere a conoscenza che il pagamento viene disposto dal
Comando Generale della Guardia di Finanza a mezzo di ruolo di spese fisse
con la procedura prevista dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità
Generale dello Stato, nonché dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del
Tesoro, e che ogni eventuale ulteriore modifica riguardante l’ammontare
del canone viene disposta, sulla base della documentazione prescritta, con
ruolo di variazione.
Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente solo su richiesta della
PARTE LOCATRICE ai sensi della Legge n. 392/1978.
6. Sono a carico della PARTE CONDUTTRICE tutte le spese ed opere
relative all’ordinaria gestione e manutenzione dell’immobile.
La PARTE CONDUTTRICE è tenuta ad eseguire tutte le riparazioni
conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della cosa
locata e delle apparecchiature ivi esistenti nonché le piccole riparazioni di
cui all’art. 1609 del C.C. ed espressamente quelle da farsi agli impianti di
acqua, gas, riscaldamento, illuminazione / F.M., sanitari, alle serrature e
chiavi, ai cardini degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione
e rivestimento.
7. La PARTE CONDUTTRICE da atto che l’unità immobiliare viene locata in
buono stato. La PARTE CONDUTTRICE è costituita custode della cosa
locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Essa
esonera espressamente la PARTE LOCATRICE da ogni responsabilità per
danni diretti od indiretti che potessero derivarle da fatto colposo o doloso
della PARTE CONDUTTRICE, suoi dipendenti o di terzi in genere.
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8. La PARTE CONDUTTRICE si obbliga a non apportare alcuna modifica,
innovazione o miglioria alla cosa locata, compresi gli impianti esistenti,
senza preventivo consenso scritto della LOCATRICE.
9. Al termine della locazione l’immobile sarà riconsegnato nello stesso stato
locativo odierno, salvo il deterioramento da normale uso. Tutti i lavori,
opere, accessioni od aggiunte eseguite durante la locazione andranno a
beneficio della PARTE LOCATRICE senza che la CONDUTTRICE possa
accampare diritti a rimborsi o pretese di alcun genere, a meno che la
LOCATRICE non preferisca la restituzione dei locali nel pristino stato a
spese della CONDUTTRICE.
10. A tutti gli effetti del presente contratto la PARTE CONDUTTRICE elegge
domicilio presso il Comando del Gruppo della Guardia di Finanza di
Pordenone mentre la PARTE LOCATRICE presso la sede comunale in
Piazzetta Tiepolo n. 1.
11. Le spese del presente atto e quelle successive di registrazione e di
rinnovazione, da effettuarsi da parte della PARTE LOCATRICE, saranno a
carico della stessa.
12. Le PARTI reciprocamente acconsentono al trattamento dei propri dati
personali per quanto si renda necessario in ordine all’esecuzione del
presente contratto.
13. Per quanto non previsto nel presente contratto le PARTI richiamano le
disposizioni della Legge n. 392 del 27.07.1978, quelle del Codice Civile,
nonché gli usi e consuetudini locali.
14. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non
può essere provata se non mediante atto scritto.
LA PARTE LOCATRICE
COMUNE DI SPILIMBERGO
P. I. DE NARDO PIETRO
LA PARTE CONDUTTRICE
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO
e per essa LA GUARDIA DI FINANZA
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