Pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SPILIMBERGO
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REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL’ABITATIVO (Caserma della Brigata della Guardia di Finanza in Spilimbergo) ***** L'anno duemiladodici, addì ___ del mese di __________, nella Residenza Municipale di Spilimbergo in Piazzetta Tiepolo n. 1, TRA Il COMUNE DI SPILIMBERGO, avente sede in Piazzetta Tiepolo n. 1, titolare del C.F. e p. IVA n° 00 207 290 933, e d’ora in poi denominato PARTE LOCATRICE, in questo atto rappresentato dal P.I. De Nardo Pietro nato a San Daniele del Friuli (UD) il 17.09.1955, in qualità di Responsabile Settore LL.PP.SS.TT., il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune di Spilimbergo (C.F. e P.I.V.A. 00207290933) di seguito denominato “Concedente”; E 1) PARTE CONDUTTRICE Ricordato le PARTI che con deliberazione giuntale n. ** del ***, esecutiva ai sensi di legge, si disponeva la locazione di un fabbricato di proprietà del Comune di Spilimbergo all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, e per essa alla Guardia di Finanza, le PARTI stesse addivengono alla stipula del seguente atto: 1. La PARTE LOCATRICE concede in locazione alla PARTE CONDUTTRICE che accetta per sé ed aventi causa il fabbricato sito a Spilimbergo in Corso Roma n. 112 catastalmente censito al Foglio n. 30, mappale n. 366, subalterni 6, 7, 8. 9 ed 11 ben noto alle PARTI secondo la descrizione che segue: PIANO TERRA: n. 9 locali (uffici, schedari, magazzino, servizi) per complessivi mq. 238.35 circa – autorimessa di mq. 30.94 circa – portico, area interna scoperta e area verde; PIANO PRIMO: n. 4 locali (cucina, pranzo, armeria, sala riunioni), servizi, corridoi, alloggio di servizio completo e primo piano di altro ulteriore alloggio di servizio per complessivi mq. 227,89 circa; Pagina 1 di 4 PIANO SECONDO: n. 5 locali (camerate) con servizi e secondo piano dell’alloggio di servizio di cui sopra per complessivi mq. 71,27 circa. 2. I locali si concedono in locazione per il solo uso di Caserma della Brigata della Guardia di Finanza di Spilimbergo, il che comporta contatto col pubblico legato all’attività svolta. E’ espressamente vietata qualsiasi variazione, anche parziale, di destinazione o uso dell’unità immobiliare locata e dell’attività contrattualmente prevista. Qualsiasi eventuale deroga al divieto di cui sopra dovrà risultare da atto scritto. 3. E’ fatto espressamente divieto alla PARTE CONDUTTRICE di sublocare, dare in comodato, conferire in tutto od in parte la cosa locata, di cedere o conferire a qualunque titolo il contratto e di far usare l’immobile a terzi che non abbiano legami con l’attività contrattualmente prevista. Qualsiasi eventuale deroga al divieto di cui sopra dovrà risultare da atto scritto. La PARTE CONDUTTRICE ha la facoltà di destinare parte dei locali oggetto del presente contratto ad uso abitazione del Comandante della Brigata o di altro personale in forza alla Brigata stessa. 4. La locazione avrà durata di anni 6 (sei) con inizio dal 01.08.2012 e termine al 31.07.2018. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di ulteriori anni 6 (sei), come per legge, se non verrà data disdetta da una delle PARTI da comunicarsi all’altra a mezzo lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza originaria o prorogata. La PARTE CONDUTTRICE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione mediante lettera Racc. A/R al locatore con preavviso di mesi 6 (sei). E’ appunto riservata all’Amministrazione Finanziaria dello Stato la più ampia facoltà di risolvere il contratto, in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, anche in caso di costruzione o di acquisto di edificio da parte dello Stato, nonché in caso di sopravvenuta disponibilità o di ristrutturazione di immobili di proprietà Statale. In questo caso l’Amministrazione Finanziaria dello Stato si riterrà sciolta da ogni vincolo mediante il pagamento alla PARTE LOCATRICE del relativo canone sino al giorno della riconsegna dei locali liberi da persone e cose o, qualora la consegna non possa eseguirsi per colpa del Comune, fino al giorno di effettivo abbandono dell’immobile locato. Pagina 2 di 4 5. Il canone della locazione per il primo anno è consensualmente determinato in € 22.860,00 (euro ventiduemilaottocentosessanta / centesimi zero) da corrispondersi con rate trimestrali posticipate sul C/C di tesoreria IBAN IT90L050346503000000013984 intestato al Comune di Spilimbergo. Al pagamento provvederà, alle suddette scadenze, la Tesoreria Provinciale dello Stato oppure l’Ufficio che ne esercita la funzione, nella sede in cui il locatore ha il suo domicilio. La PARTE LOCATRICE dichiara, ad ogni effetto, di essere a conoscenza che il pagamento viene disposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza a mezzo di ruolo di spese fisse con la procedura prevista dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, nonché dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, e che ogni eventuale ulteriore modifica riguardante l’ammontare del canone viene disposta, sulla base della documentazione prescritta, con ruolo di variazione. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente solo su richiesta della PARTE LOCATRICE ai sensi della Legge n. 392/1978. 6. Sono a carico della PARTE CONDUTTRICE tutte le spese ed opere relative all’ordinaria gestione e manutenzione dell’immobile. La PARTE CONDUTTRICE è tenuta ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell’uso della cosa locata e delle apparecchiature ivi esistenti nonché le piccole riparazioni di cui all’art. 1609 del C.C. ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, riscaldamento, illuminazione / F.M., sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e rivestimento. 7. La PARTE CONDUTTRICE da atto che l’unità immobiliare viene locata in buono stato. La PARTE CONDUTTRICE è costituita custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Essa esonera espressamente la PARTE LOCATRICE da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivarle da fatto colposo o doloso della PARTE CONDUTTRICE, suoi dipendenti o di terzi in genere. Pagina 3 di 4 8. La PARTE CONDUTTRICE si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria alla cosa locata, compresi gli impianti esistenti, senza preventivo consenso scritto della LOCATRICE. 9. Al termine della locazione l’immobile sarà riconsegnato nello stesso stato locativo odierno, salvo il deterioramento da normale uso. Tutti i lavori, opere, accessioni od aggiunte eseguite durante la locazione andranno a beneficio della PARTE LOCATRICE senza che la CONDUTTRICE possa accampare diritti a rimborsi o pretese di alcun genere, a meno che la LOCATRICE non preferisca la restituzione dei locali nel pristino stato a spese della CONDUTTRICE. 10. A tutti gli effetti del presente contratto la PARTE CONDUTTRICE elegge domicilio presso il Comando del Gruppo della Guardia di Finanza di Pordenone mentre la PARTE LOCATRICE presso la sede comunale in Piazzetta Tiepolo n. 1. 11. Le spese del presente atto e quelle successive di registrazione e di rinnovazione, da effettuarsi da parte della PARTE LOCATRICE, saranno a carico della stessa. 12. Le PARTI reciprocamente acconsentono al trattamento dei propri dati personali per quanto si renda necessario in ordine all’esecuzione del presente contratto. 13. Per quanto non previsto nel presente contratto le PARTI richiamano le disposizioni della Legge n. 392 del 27.07.1978, quelle del Codice Civile, nonché gli usi e consuetudini locali. 14. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto. LA PARTE LOCATRICE COMUNE DI SPILIMBERGO P. I. DE NARDO PIETRO LA PARTE CONDUTTRICE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO e per essa LA GUARDIA DI FINANZA Pagina 4 di 4