Scrittura privata tra il Comune di Issime e La Società Filarmonica “La

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Scrittura privata tra il Comune di Issime e La Società Filarmonica “La
Scrittura privata per la concessione in comodato d’uso gratuito e senza determinazione
di durata all’Office Régional du Tourisme, dell’immobile sito in Pont-Saint-Martin, Via
Circonvallazione n. 30, quale sede territoriale dell’Office stesso.
Il giorno ________ del mese di ___________ dell’anno duemila quindici, tra

Consol Elvina, codice fiscale CNS LVN 65C43 E379J, segretario dell’Unité des Communes
Valdôtaines Mont-Rose, già Comunità Montana Mont-Rose, con sede in Pont-Saint-Martin
(AO), Via Perloz n. 44, la quale interviene nel presente atto, a nome, per conto e
nell’interesse dell’Ente suddetto, di seguito individuato anche come “comodante”, avente
codice fiscale 81004250072 e partita IVA 00563680073, autorizzata con deliberazione della
giunta dell’Unité n. _______ del _________.2015;
e

Detti Miriana, codice fiscale ________________, direttore dell’office Régional du Tourisme,
con sede in Aosta, via _____________, la quale interviene nel presente atto, a nome, per
conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, di seguito individuato anche come “comodatario”,
avente
codice
fiscale
91053920079
e
partita
IVA
________
autorizzato
con
________________ n. ____ del __________.2006;
Premesso che:
a)
con L.R. 26.05.2009, n. 9 è stato costituito l’Office Régional du Tourisme;
b)
l’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose, è proprietaria dell’immobile sito in PontSaint-Martin, Via Circonvallazione n. 30, censito al Catasto Urbano al F. 8 nn. 109, in parte
già attualmente adibito a sede territoriale dell’Office;
c)
il prossimo 31 dicembre 2015 scadrà la convenzione in essere per l’utilizzo dell’immobile di
proprietà dell’Unité ed è stata espressa l’esigenza di proseguire nell’utilizzo, al fine di
garantire la continuità dell’attività dell’Office du Tourisme di Pont-Saint-Martin;
d)
con deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose n. ___ del
___.2015, è stata autorizzata la concessione in comodato all’Office Régional du Tourisme
dell’immobile censito al F. 8 n. 109, a titolo gratuito e senza determinazione di durata;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1.
L’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose, come sopra rappresentata, quale
proprietaria dell’immobile sito in Pont-Saint-Martin, Via Circonvallazione n. 30 e in
esecuzione della deliberazione della giunta n. __ del ____, concede in comodato gratuito
all’Office Régional du Tourisme, il quale in persona del suo dirigente dichiara di accettare,
l’immobile censito al catasto edilizio urbano al F. 8 n. 109, categoria ente urbano. In
particolare sono concessi in comodato, a uso uffici, il piano terreno, il primo piano e i bagni,
il sottoscala e parte del magazzino del piano interrato, nonché i relativi beni mobili in essi
contenuti, come da planimetrie ed elenco inventario allegati alla presente.
2.
La concessione in comodato gratuito è senza determinazione di durata e il comodatario è
tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede, ai sensi dell’articolo 1810 del
Codice Civile, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 13.
3.
L’utilizzo degli immobili e dei beni mobili è limitato agli orari di apertura dell’office, salvo
diverso accordo con gli uffici.
4.
La saletta posta al secondo piano deve rimanere a disposizione per esigenze da parte di
organismi locali che ne facciano richiesta e del comodante, dando priorità alle tematiche
concernenti il turismo.
5.
Anche in considerazione di quanto richiamato alla lettera c) delle premesse le parti si
danno reciproco atto di conoscere la consistenza degli immobili e dei beni mobili oggetto
del presente contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a tutte le
norme di legge (articoli 1803 e seguenti C.C.) che regolano il comodato. In particolare il
comodatario riconosce l’idoneità degli immobili e dei beni mobili all'uso determinato dalle
parti.
6.
Il comodatario è costituito custode degli immobili e dei beni mobili oggetto del presente
contratto, come meglio in precedenza descritti.
7.
Il comodante concede in comodato gratuito gli immobili e i beni mobili sopra citati, nello
stato di fatto in cui attualmente si trovano. Il comodatario può eseguire a sua cura e spese,
tutte le opere ritenute necessarie a migliorare l’uso dei locali, previa autorizzazione del
comodante e nel rispetto della vigenti disposizioni in materia urbanistica e di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
8.
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario sono acquisite alla parte
comodante senza obbligo di compenso e senza diritto di rivalsa, anche se eseguite con il
consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal
comodatario il ripristino degli immobili nello stato in cui questi li ha ricevuti.
9.
Il comodatario è tenuto a:
a. riconsegnare gli immobili e i beni mobili nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti,
salvo il normale deperimento d'uso;
b. utilizzare e conservare, ai sensi dell’articolo 1804 del Codice Civile, gli immobili e i beni
mobili sopra descritti con la diligenza del “buon padre di famiglia” esclusivamente per
l’uso per cui sono concessi;
c.
utilizzare gli immobili e i beni mobili avuti in comodato nel rispetto della vigente
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d. eseguire tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria, atti a mantenere inalterata
l’efficienza e la funzionalità degli immobili e dei beni mobili, compresi quegli interventi
necessari al fine di scongiurare il naturale deperimento dei medesimi, fatti salvi gli
interventi posti a carico della comodante e descritti al successivo punto 12;
e. provvedere, alla scadenza del contratto di comodato, a rendere conto della gestione
dei beni all’economo del comodante;
f.
riconsegnare all’Unité i beni mobili non ritenuti più idonei all’uso, completi del codice
inventario assegnato al bene;
g. assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal servizio di pulizia dei locali, dalle
utenze di energia elettrica e telefonica, del servizio idrico integrato e di smaltimento dei
rifiuti;
h. assumere a proprio carico tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto,
inerenti e consequenziali, oneri di registrazione compresi;
i.
assumere integralmente a proprio carico le spese derivanti dagli interventi di
manutenzione eseguiti dal comodante e descritti al successivo punto 12 lettere b), c), e
d), escluse le spese relative alla saletta posta al secondo piano, alle scale di accesso
alla stessa e alla parte del magazzino non concessa in comodato;
j.
stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio di incendio locativo, nonché per il
furto (l’edificio dispone di un impianto anti intrusione) e la responsabilità civile nella
conduzione dell’immobile;
k.
garantire il comodante contro i danni che possano derivare da fatto, omissione o colpa,
di propri collaboratori, soci, dipendenti o terzi in genere e sollevando il comodante
stesso da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti
dall’uso dell’immobile in oggetto. Il comodante è inoltre esonerato da ogni
responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua o dell'energia elettrica e per
la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all’immobile stesso;
l.
segnalare al comodante, tempestivamente e senza indugio, ogni possibile guasto o
disservizio riscontrato nell’immobile e nei beni mobili avuti in comodato;
m. garantire il decoro dell’intero sito.
10. Il comodatario è responsabile di ogni danno causato a proprietà, beni mobili e immobili di
proprietà del comodante o di soggetti terzi, lasciando sollevato il comodante da ogni
responsabilità in merito.
11. È fatto divieto al comodatario:
a. mutare la destinazione e l’uso degli immobili concessi in comodato, se non previa
autorizzazione del comodante
b. concedere a terzi l’uso degli immobili e dei beni mobili concessi in comodato, neppure
a titolo temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
12. Spetta al comodante:
a. eseguire le manutenzioni straordinarie del fabbricato, compresi gli spazi esterni, incluse
le recinzioni di delimitazione dell’area verde e parcheggio, nonché le manutenzioni
straordinarie di tutti gli impianti, dell’ascensore, dei presidi antincendio, dell’impianto di
irrigazione, dell’impianto di rilevazione anti intrusione e rilevazione incendi e dell’unità
di trattamento aria e condizionamento;
b. eseguire le manutenzioni ordinarie dell’area verde, del piazzale antistante compresa
l’eventuale segnaletica orizzontale e verticale;
c.
eseguire la manutenzione ordinaria dell’edificio, relativa la manutenzione delle ringhiere
e delle parti in legno, la tinteggiatura interna dei locali compreso il vano scale, la
manutenzione obbligatoria dell’ascensore, dei presidi antincendio, della gestione
calore, dell’impianto di irrigazione, dell’impianto di rilevazione anti intrusione e
rilevazione incendi nonché la manutenzione dell’unità di trattamento aria e
condizionamento;
d. ogni altra spesa di gestione non indicata nei punti precedenti e non posta a carico del
comodatario;
e. rendicontare al comodatario le spese di cui ai precedenti punti b), c) e d), ai fini del
rimborso in misura integrale.
13. In merito alla risoluzione del contratto si dà atto che:
a. è concessa facoltà alle parti di risolvere il contratto di comodato in qualsiasi momento,
previo preavviso di mesi sei, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero pec.
b. il contratto si intende in ogni caso risolto qualora cessi la necessità di utilizzo degli
immobili dalla destinazione assegnata, ovvero l’Office Régional du Tourisme sia
soppresso, con decorrenza dalla data di cessazione dell’utilizzo o di soppressione
dell’Office;
c.
il contratto si intende altresì risolto nell’ipotesi in cui l’Office Régional du Tourisme
trasferisca altrove la sede di Pont-Saint-Martin, fermo il preavviso di cui alla lettera a).
d. il comodante risolve il presente contratto di comodato, in danno al comodatario, nel
caso di accertamento di irregolarità nell’utilizzo degli immobili e dei beni mobili avuti in
comodato.
e. la violazione dei patti contrattuali, comporta la facoltà per il comodante di ritenere
risolto il presente contratto ex articolo 1456 del C.C., e il diritto del comodante di
richiedere l’immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
14. Il comodante ha la facoltà di effettuare agli immobili ceduti in comodato i controlli che
ritiene opportuni, per verificarne lo stato di conservazione e la destinazione.
15. Si dà atto, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni,
che i dati del comodatario contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai
Regolamenti comunali in materia.
16. Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da
leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al
presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto.
17. Tutte le clausole di cui ai punti che precedono sono state oggetto di specifica
negoziazione, ampiamente discusse anteriormente alla sottoscrizione e sono state
specificamente approvate dalle parti.
18. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
insorgere tra loro. In caso di mancato accordo, a decidere in merito a qualunque
controversia derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto, sarà
competente in via esclusiva il foro di Aosta.
19. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto si fa riferimento alle
disposizione degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile, alle altre leggi in vigore, in
quanto applicabili.
Il presente contratto occupa numero ___ facciate e quanto nella presente contenuto di carta
resa legale.
Per l’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose – il segretario (Elvina Consol)
Per l’Office Régional du Tourisme – il dirigente (Miriana Detti)