Quale tutela legale per gli anziani con declino cognitivo?
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Quale tutela legale per gli anziani con declino cognitivo?
Venerdì 21 Marzo 2014 Fondazione Zoè-Vicenza Quale tutela legale per gli anziani con declino cognitivo? Relatori Avv. Andrea Berto Avv. Paolo Giovanni Berto Avv. Stefania Cerasoli La capacità giuridica è “l'attitudine della persona ad essere titolare di diritti e di doveri” Si acquista al momento della nascita e si perde solo a seguito dell'evento naturale della morte. La capacità di agire è, invece, l'idoneità del soggetto ad esercitare validamente i diritti e i doveri di cui è titolare. Si acquista con il conseguimento, da parte della persona fisica, dell'attitudine a curare da sé i propri affari ed interessi, che coincide con la pena acquisizione della capacità di intendere e di volere. Il raggiungimento di tale maturità dal nostro legislatore è fissato al compimento degli anni 18 età in cui si presume che l'individuo possa consapevolmente curare i propri interessi e sia in grado di valutare la portata degli atti da porre in essere. La capacità di agire è legata all'idoneità del soggetto a curare i propri interessi. Di conseguenza in tutti i casi in cui tale idoneità viene meno, o è limitata, anche la capacità di agire subisce la stessa sorte. Un bambino e un adulto possiedono entrambi la capacità giuridica, ma solo l'adulto ha la capacità di agire, la capacità, cioè, di esercitare validamente i diritti di cui è titolare. Quindi un bambino potrà essere proprietario di una casa ma non potrà esercitare i diritti relativi (ad esempio venderla o darla in locazione) personalmente ma SOLO tramite i suoi rappresentanti legali (i genitori). La capacità di agire, pertanto, è limitata o esclusa anche dopo il raggiungimento dei 18 anni se un soggetto si trova in condizioni psicofisiche che lo rendano (in tutto o in parte) incapace di provvedere ai propri interessi (interdizione legale), ovvero abbia subito particolari condanne penali (interdizione giudiziale). INCAPACITÁ DICHIARATA Se il malato ha già perso le proprie facoltà mentali e per tale causa non sia più in grado di provvedere ai propri interessi, i familiari ed il Pubblico Ministero possono chiedere al Tribunale che dichiari l'INTERDIZIONE o l’INABILITAZIONE della persona. INTERDIZIONE Codice civile, art. 414 Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapace di provvedere ai propri interessi, possono essere interdetti. Dalla sentenza di interdizione deriva l'incapacità TOTALE di porre in essere, da parte dell'interdetto, negozi patrimoniali e familiari. INABILITAZIONE ART. 415 C.C. • il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione; • coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; • il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi, salva la possibilità, per i casi più gravi, di ricorrere all'interdizione. INABILITAZIONE Gli atti, a pena di annullabilità, devono essere compiuti con l'assistenza di un curatore nominato dal Tribunale. INCAPACITÁ NATURALE tale situazione ricorre ogni qualvolta una persona si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui l’atto è stato compiuto. INCAPACITÁ DICHIARATA tale situazione ricorre quando la situazione di incapacità di intendere e/o di volere sia stata riconosciuta con una sentenza di interdizione o di inabilitazione In base al nostro codice civile non è facile far annullare gli atti giuridici compiuti da persona in stato di incapacità di intendere o di volere non accertato giudizialmente. Potrebbe accadere, ad esempio, che una persona si trovi, temporaneamente, ad essere incapace di intendere o di volere, magari perché sotto l'effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti, oppure per l'effetto indesiderato di un farmaco e così via. La legge non può lasciare privo di protezione un soggetto in tali condizioni, quando pone in essere dei negozi giuridici che potrebbero danneggiarlo. E’ POSSIBILE ANNULLARE GLI ATTI POSTI IN ESSERE DALL’INCAPACE NATURALE? E’ possibile ma occorre fare una distinzione: I NEGOZI UNILATERALI possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore PER I CONTRATTI è necessaria la malafede dell'altro contraente capace di intendere o volere. La malafede può risultare ANCHE dal pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Legge 09.01.2004 n. 6 A differenza degli istituti di interdizione e di inabilitazione l’amministrazione di sostegno sposta l’attenzione, da ragioni di conservazione del patrimonio della persona, alla tutela ed alla protezione di quest’ultima. L’amministratore di sostegno si propone di tutelare, “con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Legge 09.01.2004 n. 6 Tale figura si rivolge alla “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” Prima dell’entrata in vigore dell’istituto dell’amministratore di sostegno nessuno strumento di tutela era previsto dal nostro ordinamento per quelle persone del tutto in grado di autodeterminarsi ma solo in difficoltà nel gestire le piccole difficoltà della vita quotidiana. Amministratore di sostegno e incapacità futura Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 23707 del 20.12.2012), mentre è possibile la designazione dell’amministratore di sostegno per un’incapacità futura, non può essere nominato dal giudice un amministratore se l’incapacità non è attuale ma solo eventuale L'Amministratore di sostegno non si sostituisce alla persona in difficoltà nel gestire i propri interessi ma si pone come un amico, valorizzando il ruolo centrale della persona che va salvaguardata sempre con il massimo rispetto, senza annullarne l'identità e le risorse in essa presenti. Menomazione Perdita o anormalità a carico delle strutture o funzioni psicologiche o fisiche (OMS) L’impossibilità può essere anche parziale o temporanea ma deve concretizzarsi in una perdita di autonomia Possibili casi di ADS - Infermi psichici, persone gravemente depresse, epilettici, disturbi bipolari - Malati di Alzheimer - Sindrome di Down - Coma e stato vegetativo - Soggetti menomati fisicamente - Prodighi o ludopatici - Tossico dipendenti e alcolisti - Vecchiaia? Residui di applicazione dell’interdizione e inabilitazione? ADS forma di sostegno principale: in nessun caso può coincidere con interdizione e inabilitazione, proprio perché queste ultime sono residuali, sono applicabili allorquando non sia possibile applicare altro strumento ad esse alternativo (Corte Cost. n. 440/2005) Erroneità della teoria quantitativa L’ambito di applicazione dell'A.D.S. va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.(Cass. 13584/2006 22332/11) Diritto al sostegno e non intervento? Siamo discesi dagli alberi! Per attivare la procedura di nomina dell’amministratore di sostegno non è necessario avvalersi dell’assistenza di un avvocato. CHI PUO’ PROPORRE IL RICORSO • Lo stesso soggetto beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato) • Il coniuge o la persona stabilmente convivente • I parenti entro il quarto grado • Gli affini entro il secondo grado • Il tutore o curatore • Il Pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona “ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno” HANNO L’OBBLIGO di procedere! L’esame da parte del giudice Prima di assumere ogni decisione il Giudice Tutelare dovrà sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce avendo l’obbligo di tenere conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. LA SCELTA DEL SOGGETTO DA DESIGNARE COME AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Potrà trattarsi anche di persona indicata dallo stesso beneficiario. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce indicare una persona nell’ambito familiare del beneficiario. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare potrà designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nel decreto di nomina, emesso entro 60 gg. dalla richiesta e di regola immediatamente esecutivo, dovranno essere indicati i poteri e i limiti dell'attività di amministrazione della persona incaricata oltre alla durata dell’incarico che può essere a tempo indeterminato. In particolare il decreto di nomina dovrà indicare gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il soggetto beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. IL CONTENUTO DEL DECRETO DI NOMINA È chiaro, quindi, che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno potendo " in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana". Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Ha, inoltre, il preciso obbligo di informarlo tempestivamente in ordine agli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto il giudice tutelare, adotterà, con decreto motivato, gli opportuni provvedimenti. Si precisa che l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Entro 10 gg. del decreto di apertura o di chiusura dell’amministratore di sostegno deve essere data comunicazione all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Casistica L’ingresso della persona anziana in casa di riposo Il ricovero permanente in una struttura protetta (con conseguente cambio di residenza) NON può avvenire senza consenso della persona interessata o, quando questo manchi, del rappresentante legale. Casistica Atti personalissimi Gli atti personalissimi sono quegli atti mediante i quali l’individuo esercita diritti afferenti la propria sfera personale/affettiva (matrimonio, testamento ecc. ) e che in quanto tali, in genere, non ammettono sostituzione Casistica Dichiarazioni Anticipate di Trattamento La Corte di Cassazione nella stessa sentenza n. 23707/2012 ha affrontato, per la prima volta, la problematica delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, non ancora disciplinate dal nostro legislatore affermando «l’intervento dell’amministratore di sostegno designato è vincolato alle indicazioni manifestate nella condizione di capacità dal soggetto, occorre aggiungere sempre revocabili, ed ha il potere ed il dovere di esternarle, senza che si ponga la necessità di ricostruire la volontà attraverso atti e/o fatti compiuti in stato di capacità». IL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO L’art. 13 della nostra Costituzione riconosce l'inviolabilità della libertà personale, nel cui ambito deve ritenersi ricompresa anche la libertà di salvaguardare la propria salute ed integrità fisica, escludendone ogni restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge. IL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO L’art. 32, II comma, della Costituzione specifica invece che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, la quale non può, in ogni caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Tali principi trovano ulteriore conferma e specificazione nell'articolo 33 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. L’esame non può definirsi completo senza un riferimento alla Convenzione di Oviedo che, all’art. 5, quale norma generale stabilisce che “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, revocare liberamente il proprio consenso”. IL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO I principi di cui alla Convenzione di Oviedo sono stati recepiti dal Codice deontologico della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri approvato il 25 giugno 1995. L’attuale Codice Deontologico sancisce l’obbligo di informazione al paziente (art. 30) o all’eventuale terzo (art. 31), nonché l’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente (art. 32) o del legale rappresentante nell’ipotesi di minore (art. 33). Lo stesso Codice Deontologico stabilisce poi l’obbligo di rispettare la reale ed effettiva volontà del paziente (art. 34) nonché i comportamenti da tenere nell’ipotesi di assistenza d’urgenza (art. 35). IL CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO Il diritto alla libertà del proprio corpo è il più elementare dei diritti di libertà solennemente garantiti dalla Costituzione italiana. Eppure basta una perturbazione della mente o, più semplicemente, la vecchiaia, perché questo fondamentale diritto venga messo in discussione. In Italia si stima che nei settori psichiatrici e geriatrici il ricorso ai mezzi di contenzione abbia una percentuale variabile dal 20 al 50 % dei casi. CONSENSO INFORMATO LA PRIMA CONDIZIONE DI VALIDITÀ È RAPPRESENTATA DALLA CORRETTA INFORMAZIONE CHE DEVE ESSERE FORNITA DA PARTE DEL MEDICO AL PAZIENTE SUL TRATTAMENTO SANITARIO, SUGLI EVENTUALI RISCHI CONNESSI E LE EVENTUALI ALTERNATIVE POSSIBILI. CONSENSO INFORMATO IL SECONDO ELEMENTO DI VALIDITÀ DELL'ATTO È COSTITUITO DALL'ESPRESSIONE PERSONALE DEL CONSENSO DA PARTE DELL’ AVENTE DIRITTO, OVVERO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE SE TRATTASI DI INCAPACE. . CONSENSO INFORMATO Il consenso informato è, infatti, un atto personalissimo delegabile solo in casi eccezionali. Gli unici casi in cui il consenso e/o dissenso al trattamento sanitario può essere delegato fanno riferimento al paziente minore e al maggiorenne legalmente interdetto e quindi a soggetti considerati dall’ordinamento giuridico incapaci di esprimere un valido consenso. CONSENSO INFORMATO L’art. 33 del Codice di deontologia medica prevede infatti che qualora “si tratti di minore, di interdetto, il Consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore dei minori o di incapaci, il Medico è tenuto ad informare l’autorità giudiziaria.” E qualora l’avente diritto non sia minorenne o interdetto, ma si trovi in una situazione di incapacità transitoria a fornire il proprio consenso? Esiste un soggetto legalmente autorizzato ad esprimere un consenso valido in materia di diritti personalissimi quali il diritto alla salute e alla libertà personale in sostituzione del soggetto naturalmente incapace? Casistica Il consenso prestato dai prossimi congiunti Accade spesso che il medico si rivolga ai prossimi congiunti, chiedendo loro il preventivo consenso ad un intervento di particolare difficoltà. La contenzione come Trattamento Sanitario Il consenso dei prossimi congiunti all’applicazione di un trattamento sanitario NON ha alcun valore giuridico data la natura strettamente personale dell’atto di prestazione del consenso delegabile solo in casi eccezionali. Nelle ipotesi in cui il paziente non possa prestare alcun valido consenso dovrà essere il medico a doversi assumere in prima persona ogni responsabilità. A tale proposito l’art. 54 del Codice Penale prevede che il sanitario possa prescindere dal consenso qualora sussista “la necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo". Analoga disposizione è prevista agli artt. 7 e 35 del Codice Deontologico che, in situazioni d'emergenza, prevedono che il medico sia tenuto a prestare la sua opera per salvaguardare la salute del paziente. La contenzione come Trattamento Sanitario La contenzione può essere definita come un particolare atto sanitario-assistenziale effettuato attraverso mezzi chimici-fisici-ambientali utilizzati direttamente sull’individuo o applicati al suo spazio circostante per limitarne i movimenti. Si possono distinguere tre tipi di contenzione: – contenzione fisica: applicazione presidi sulla persona o uso degli stessi come barriera nell’ambiente che riducono o controllano i movimenti; – contenzione chimica: somministrazione farmaci che modificano il comportamento come tranquillanti e sedativi; – contenzione ambientale: attuazione di cambiamenti apportati all’ambiente in cui vive un soggetto per limitare o controllare i suoi movimenti; Si definiscono MEZZI di contenzione fisici e meccanici i dispositivi applicati al corpo o allo spazio circostante la persona per limitare la libertà dei movimenti volontari.I mezzi di contenzione fisica si classificano in: – mezzi di contenzione per il letto (per esempio spondine); – mezzi di contenzione per la sedia (per esempio corpetto); – mezzi di contenzione per segmenti corporei (per esempio polsiere, cavigliere); – mezzi di contenzione per postura obbligata (per esempio cuscini anatomici). Le motivazioni che inducono a contenere gli ospiti nelle residenze per anziani si ravvisano nella necessità di prevenire i danni da caduta, di controllare i comportamenti disturbanti, quali l’aggressività e il vagabondaggio, di consentire la somministrazione di un trattamento medico senza l’interferenza del paziente. In realtà si tratta di un intervento raramente appropriato nell’anziano a causa delle conseguenze su molte funzioni fisiche e psichiche, non più stimolate adeguatamente. Si riduce la massa e il tono muscolare, peggiora l’osteoporosi, si perdono progressivamente le funzioni di vita quotidiana, come alimentarsi, vestirsi, lavarsi. Pesanti sono le conseguenze sul piano psicologico, anche se si tratta di pazienti confusi o dementi: dall’agitazione all’umiliazione, alla paura, all’apatia, alla deprivazione neuro-sensoriale. Effetti della contenzione Le cadute, motivo per cui viene usata la contenzione, spesso non diminuiscono e gli esiti sono più rovinosi. La mortalità nei pazienti sottoposti a contenzione pare sia maggiore, anche se è difficile quantificarla. La decisione di applicare la misura di contenzione dovrà porsi come l’extrema ratio, assunta al termine di un processo che non potrà prescindere da una valutazione multidimensionale del soggetto, strumento che permetterà di capire a priori chi potrebbe essere a rischio di cadute o di disturbi comportamentali. L'intervento deve essere prescritto in forma individuale dal Medico Responsabile, dopo aver acquisito, eventualmente, il parere del medico di famiglia dell'ospite o di medici specialisti. L’infermiere professionale deve applicare un mezzo di contenzione in una situazione di emergenza, ma il medico deve poi ratificarne l’uso. La prescrizione medica deve essere circostanziata e deve essere riportata e sommariamente descritta nel "diario" del progetto assistenziale individuale. Il provvedimento di contenzione fisica è soggetto a verifica periodica. L'ospite contenuto non va emarginato, ma deve essere assistito e sorvegliato con scrupolo e controllo frequente. La contenzione non potrà mai essere dettata da motivazioni di carattere punitivo o giustificata per sopperire a carenze organizzative. In tal caso potranno configurarsi i reati di sequestro di persona (art. 605 C.P.), violenza privata (art. 610 C.P.) e maltrattamenti (art. 572 C.P.). Durante tutto il periodo in cui viene contenuto, il paziente dovrà essere assistito continuativamente e in maniera personalizzata. Qualora, infatti, per l’uso dei mezzi di contenzione, si verificassero danni alla persona, si potrebbero configurare gravi ipotesi di reato, per responsabilità colposa (art. 590 c.p., ‘Lesioni personali colpose’) o per violazione dell’art. 586 C.P. (‘Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto’). Grazie per l’attenzione!