bando per l`assegnazione di borse di studio per il progetto national
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bando per l`assegnazione di borse di studio per il progetto national
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL PROGETTO NATIONAL MODEL UNITED NATIONS – NEW YORK (NMUN•NY) 2016 “IN MEMORIA DEL PRESIDENTE PIERO ALBERTO CAPOTOSTI” CONSULES rende noto: Art. 1 I. È indetto un concorso per l’assegnazione di borse di studio per il progetto National Model United Nations – New York (NMUN•NY) 2016 istituite da Consules “in memoria del Presidente Piero Alberto Capotosti”. II. Saranno rese disponibili borse di studio in una misura corrispondente al 10% del totale degli studenti ammessi al programma a livello nazionale. III. Il 20% delle borse erogate prevede un contributo economico di €1.980,00 (euro millenovecentottanta,00) a copertura totale della quota di partecipazione. Il restante 80% delle borse erogate prevede un contributo economico di €500,00 (euro cinquecento,00) a copertura parziale della quota di partecipazione. Art. 2 I. Possono presentare domanda di assegnazione delle borse di studio tutti gli studenti iscritti agli atenei partecipanti, nell’ambito di Consules, al progetto NMUN•NY. II. Resta inteso che le borse sono assegnate a condizione che gli studenti beneficiari risultino vincitori e partecipanti al NMUN•NY. Art. 3 I. La domanda di partecipazione deve essere compilata e perfezionata tramite l’apposito modulo informatizzato presente sul sito www.modelunitednations.it entro e non oltre il giorno 30 novembre 2015. Art. 4 I. Le borse sono assegnate in base al requisito di merito. II. Il punteggio da assegnare a ciascun candidato sarà quello ottenuto nella prova di selezione prevista per la partecipazione al programma NMUN•NY. Il punteggio massimo ottenibile alla prova di selezione è di 30 (trenta) punti. III. La graduatoria è formata secondo l’ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati sarà data precedenza al candidato più giovane. IV. Basandosi sul requisito di merito, le borse di studio a copertura totale sono assegnate a condizione che si ottenga alla prova di selezione un punteggio pari o superiore a 27 (ventisette) punti. Le borse di studio a copertura parziale sono assegnate a condizione che si ottenga alla prova di selezione un punteggio pari o superiore a 24 (ventiquattro) punti. V. Resta comunque inteso che le borse di studio sono incompatibili con qualsiasi altro beneficio economico, ivi compresi quelli concessi dalle singole università. Art. 5 I. Non possono presentare domanda per l’assegnazione delle borse di studio gli studenti il cui nucleo familiare abbia un I.S.E.E. superiore a € 19.078,41 e un I.S.P.E. superiore a € 32.157,14. II. L’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, come rapporto tra l’ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, così come definita dall’allegato 1 al D.P.C.M. 159/2013. L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 159/2013. III. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente “Attestazione ISEE”, ai sensi del Decreto 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159", che serve a documentare la situazione economica del dichiarante. Per la partecipazione al concorso l’attestazione deve essere valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. Sulla base dei dati contenuti nella DSU, necessaria per acquisire l’attestazione ISEE combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori – l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie: l’ISE riguarda la situazione economica/patrimoniale familiare nel suo complesso, mentre l’ISEE è il rapporto tra l’ISE ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza, in maniera che si possano fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche. Il valore ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente), è il parametro invece per definire ai fini concorsuali il valore effettivo dell’ISP (patrimonio immobiliare/mobiliare) in relazione alla scala di equivalenza. I valori reddituali/patrimoniali, non devono, comunque superare i limiti indicati nel bando (art. 5 comma I), pena l’esclusione dai benefici/servizi. Per la partecipazione all’assegnazione delle borse di studio di cui al presente bando è tassativamente richiesto che la suddetta Attestazione ISEE sia stata sottoscritta presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o INPS. Ai sensi della vigente normativa le DSU sottoscritte anteriormente al 15 gennaio 2015 hanno cessato la loro validità. Art. 6 I. Per quanto riguarda la determinazione della composizione del nucleo familiare, l'indicatore della situazione reddituale, l'indicatore della situazione patrimoniale e le modalità di compilazione del quadro relativo alla richiesta delle prestazioni per il diritto allo studio, nonché per ogni altra materia riferita al calcolo dell'ISEE il presente bando fa riferimento al DPCM 5 dicembre 2013 n.159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”. II. Lo studente costituisce nucleo familiare indipendente da quello familiare di origine, in presenza di entrambi i seguenti requisiti: - stato di famiglia autonomo, composto unicamente dal richiedente i benefici, e residenza diversa da quella della famiglia d’origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un componente della famiglia di origine stessa; - presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’art. 7, comma7, del d.lgs. 68/2012 (attualmente la soglia risulta fissata in € 6500,00). III. In tutti i casi in cui lo studente pur non vivendo più nella famiglia d’origine non abbia i suddetti requisiti per essere considerato indipendente, si fa riferimento ai componenti ed alle condizioni economiche/patrimoniali del nucleo familiare di origine, ivi compreso il richiedente. In detto caso dovrà produrre – entro i termini previsti dal presente bando (30 novembre 2015) - anche l’Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare d’origine. La mancanza dei dati del nucleo familiare d’origine comporta l’esclusione dal concorso. Art. 7 I. L’Indicatore della Situazione Economica per gli studenti stranieri residenti all’estero è determinato con le stesse modalità dell’ISEE, sommando ai redditi percepiti all’estero nel 2013 da tutti i componenti del nucleo familiare e il 20% dei patrimoni posseduti all’estero al 31/12/2014, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni. I redditi percepiti all’estero nell’anno 2013 ed i patrimoni mobiliari posseduti all’estero al 31/12/2014, se in paesi dell’Unione Europea, sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro; se in paesi diversi da quelli dell’Unione Europea, sono valutati sulla base del tasso di cambio medio delle valute estere dell’anno 2014, determinato ai sensi di legge, ed espressi in euro. I beni immobili localizzati all’estero al 31 dicembre 2014 sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato. I redditi percepiti e i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti all’estero non possono essere autocertificati dall’interessato, ma devono essere attestati in lingua italiana, dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del paese di riferimento, fatta eccezione per gli studenti dei paesi U.E. II. In base al D.P.R. 31.8.1999 n. 394, art. 46, comma 5, come coordinato con le modifiche apportate in materia dal D.P.R. 18.10.2004, n.334, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. III. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito con D.M. 19 febbraio 2013 n. 118, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. IV. Gli studenti italiani, che hanno nel loro nucleo familiare persone con redditi prodotti all’estero e/o con fabbricati ad uso abitativo all’estero (nel caso in cui tali redditi non siano inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia) dovranno presentare la relativa documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove sono stati prodotti i redditi/patrimoni. Le dichiarazioni, tradotte in lingua italiana, dovranno essere convalidate (legalizzate) dall’Autorità diplomatica italiana competente per territorio (commi 2 e 3, art. 17, legge n. 15/1968). I redditi degli studenti sopra indicati sono valutati con le stesse modalità dei redditi prodotti in Italia, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno. I redditi prodotti all’estero si sommano a quelli prodotti in Italia. Art. 8 I. I candidati devono presentare la documentazione necessaria (Attestazione ISEE e ISPE) entro e non oltre il 30 novembre 2015. II. Alla documentazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta identità o passaporto). III. Tutti i documenti richiesti dovranno essere inviati in formato elettronico attraverso la compilazione dell’apposito modulo informatizzato disponibile sul sito www.modelunitednations.it Art. 9 I. Ai candidati risultati vincitori, l’importo della Borse è corrisposto direttamente dall’associazione Consules in seguito alla conclusione del Progetto e secondo le modalità e i tempi dalla stessa stabiliti. II. A tal riguardo si chiarisce che i beneficiari delle Borse di Studio devono comunque versare la quota d’adesione secondo le modalità indicate dall’Associazione. III. È condizione necessaria per ottenere le Borse di Studio l’effettiva e continuativa partecipazione, quantificata nell’80% delle ore totali, alle attività didattiche che si terranno in aula, la piena partecipazione alla prova generale di simulazione che si terrà a Roma e il responsabile adempimento dei doveri di comportamento durante lo svolgimento del Progetto in Italia e all’Estero. Tali condizioni saranno verificate, al termine del Progetto, da una Commissione composta da docenti del Comitato Scientifico Consules e da membri dello staff esecutivo dell’Associazione. IV. Allo studente che non abbia rispettato le condizioni di cui all'art. 9, comma III, la Commissione, dopo aver accertato le violazioni, potrà decidere di non riconoscere, in tutto o in parte, la Borsa di Studio. Art. 10 I. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Associazione Consules, Corso Vittorio Emanuele II, 184 - 00186 Roma, per le finalità di gestione delle procedure di selezione e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente, per l’eventuale partecipazione al progetto, per le finalità inerenti alla gestione del progetto medesimo. II. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione. III. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. IV. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’associazione Consules, Corso Vittorio Emanuele II, 184 - 00186 Roma, titolare del trattamento. V. Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Alessia Tomassetti. Art. 11 I. Ogni eventuale modifica al presente bando sarà adeguatamente pubblicizzata sul sito www.modelunitednations.it Roma, 12 ottobre 2015 Consules - Il Presidente ________________________ Dr. Carmelo Graziano Gallitto