Protocollo Sicurezza sul lavoro

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Protocollo Sicurezza sul lavoro
B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231
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Protocollo in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
L’importanza del presente Protocollo
Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reatipresupposto contenuti nelle seguenti famiglie:
 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico (art. 24, Decreto 231);
 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, Decreto 231);
 Reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies,
Decreto 231);
 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, Decreto 231);
 Reati transnazionali (art. 10, Legge 146/2006).
Contenuto e struttura
Il Protocollo contiene prescrizioni atte ad evitare che una gestione inefficace dei rischi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro possa procurare qualsiasi vantaggio o interesse, non solo di tipo
economico in termini di mancati investimenti o loro differimento, alla società, attraverso
comportamenti idonei a integrare, anche tramite azioni od omissioni, le fattispecie di reato
considerate, avendo presente che assume rilevanza ogni tipologia di attività finalizzata a sviluppare
ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, nei
singoli ambiti aziendali.
La struttura del Protocollo risponde all’esigenza di coniugare i requisiti normativi con le
caratteristiche dei processi operativi, avendo presente che la tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro è materia che pervade ogni ambito e attività aziendale; pertanto i processi operativi
interessati a livello della società sono quelli di:
 gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro che compete al datore di lavoro, sotto
la cui responsabilità avviene la definizione della politica aziendale in materia;
 gestione dei cantieri (artt. 88 ss., D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza
sul Lavoro, c.d. TUSSL) che compete al committente ed è rimessa alla propria responsabilità;
 gestione dei contratti di appalto, contratti di opera, contratti di somministrazione (art. 26,
TUSSL) e di outsourcing che compete al datore di lavoro e al committente ed è affidato alla
responsabilità di entrambi per gli ambiti di rispettiva pertinenza.
Ad integrazione, si raccomanda di consultare anche il Protocollo gestione contratti.
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Linee di condotta nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
La Banca adotta e tiene aggiornato, in osservanza a quanto disposto dal TUSSL, il “Documento di
Valutazione dei Rischi” (c.d. DVR), che è redatto secondo le Linee Guida nazionali ed europee in
materia (ISPSEL, INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza).
“L’Organizzazione Aziendale per la Prevenzione e la Protezione”, delineato nel “DVR”, prende a
termine di paragone i sistemi di gestione, in particolare quello ricavabile dal BS OHSAS 18001:2007.
Si manifesta necessario procedere, come requisito rafforzativo, a un programma di certificazione
attinente la salute e la sicurezza sul lavoro e, in particolare, all’adozione di processi operativi del
Servizio di Prevenzione e Protezione che muovano secondo logiche di gradualità e di “quality
management” dalla Banca.
Tutti coloro che per posizione e/o ruolo ricoperto, senza eccezione alcuna per la causa e/o il titolo
di legittimazione, assumano e/o concorrono ad assumere, singolarmente e/o collegialmente tanto
in circostanze che si esauriscono in un unico contesto quanto in un contesto periodico e continuato,
decisioni e deliberazioni in grado di incidere sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro in
Veneto Banca ed al relativo governo sono tenuti alla seguente condotta:
 rigorosa osservanza delle specifiche norme di legge per tempo vigenti;
 astensione da qualsiasi condotta, sia commissiva che omissiva, che comporti violazione della
normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quali, a titolo non tassativo, il risparmio
sulle misure di prevenzione degli infortuni, il risparmio sui costi di manutenzione ed il risparmio
sui costi di formazione;
 astensione da qualsiasi condotta che possa condizionare e/o anche solo intralciare e/o
procrastinare la nomina e l’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 divieto di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, di
omettere informazioni ed occultare dati in violazione dei principi normativi ed aziendali;
 rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle
relazioni con le Autorità di settore;
 chiarezza, veridicità e conformità alle politiche e ai programmi aziendali di formazione del
personale dipendente e delle comunicazioni rivolte sia all'interno ed all’esterno, riservando i
rapporti con gli organi di informazione alle funzioni aziendali preposte.
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Regole e linee applicative (strumenti e presidi)
Veneto Banca deve essere dotata - in relazione sia alla natura e alle dimensioni dell’organizzazione,
sia alla complessità e al tipo di attività esercitata - di un’articolazione di funzioni interne che assicuri
le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del
rischio in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La Capogruppo deve, a livello consolidato sulla base delle proprie prerogative riconosciute dalla
normativa speciale per i gruppi bancari (TUB e Disposizioni di Vigilanza Prudenziale), assumere
l’attività di direzione e coordinamento, anche in specifiche materie, che si esplica nel fornire
indirizzi strategici ed operativi comuni per attuare un modello avanzato di gestione del sistema di
prevenzione e protezione dai rischi tipici in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
La politica aziendale e di Gruppo in tema di antinfortunistica sul lavoro e di salvaguardia dell’igiene
e della salute sul luogo di lavoro viene diffusa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi ed
operativi e in tutte le componenti societarie comprese nel perimetro di consolidamento; le linee di
azione all’interno del Gruppo sono orientate verso il costante miglioramento della sicurezza e salute
sui posti di lavoro e contribuiscono allo sviluppo effettivo di un sistema integrato di prevenzione e
protezione, definito sulla base di norme cogenti e volontarie. I processi operativi sensibili sono
articolati nelle fasi di seguito descritte e per essi si introducono una serie di accorgimenti specifici
comuni, intesi come insieme di regole interne, procedure ed istruzioni, strumenti operativi e presidi
di controllo, finalizzati a un’efficace azione di prevenzione e protezione, gestiti all’interno dei
Documenti di Valutazione aziendali e/o nei Sistemi di Gestione volontari eventualmente adottati.
In particolare, il Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere
strutturato secondo le seguenti fasi:
 identificazione dei pericoli e classificazione degli stessi secondo la loro diversa specificazione
(pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
 valutazione dei rischi;
 individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
 definizione di un piano di intervento con l’identificazione delle strutture/unità organizzative
aziendali competenti all’attuazione degli interventi;
 realizzazione degli interventi pianificati nell’ambito di un programma di azione;
 verifica sull’attuazione e controllo sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate.
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Misure per tutti i lavoratori
Tutti coloro che operano in nome e per conto di Veneto Banca sono tenuti, ognuno nei rispettivi
ambiti, a:
 astenersi in qualsiasi modo dal porre in essere comportamenti tali da integrare un illecito in
ambito sicurezza e salute dei lavoratori;
 rispettare le norme di legge e regolamentari nonché le procedure interne inerenti la prevenzione
e la protezione dei rischi in ambito sicurezza e salute sul lavoro;
 segnalare immediatamente al proprio Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle
emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre qualsiasi
situazione di pericolo;
 tenersi costantemente aggiornati, ognuno in relazione alla funzione esercitata, circa la
normativa, i rischi e i presidi aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, partecipando
attivamente ai programmi formativi aziendali.
Misure specifiche per i Soggetti Apicali
Nella prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i Soggetti Apicali sono tenuti
ad adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge, con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico. Essi sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli,
non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare o attenuare le
conseguenze dannose e/o pericolose.
Strettamente correlato al dovere di vigilanza, gli Amministratori ed i Dirigenti preposti, devono
assicurarsi che quanto segue venga effettuato:

nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

valutare i rischi e predisporre le misure di prevenzione e protezione.
Tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori, a causa ed in occasione dello svolgimento delle mansioni
attribuite, devono essere oggetto di attenta valutazione. Il DVR deve essere predisposto, approvato
e attuato dal datore di lavoro e, necessariamente, deve contenere:
 una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza;
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 l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione all’interno della Società che debbono provvedere;
 l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
Il DVR deve altresì rispettare le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei rischi
ove concretamente applicabili.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ove esistente, , deve essere in ogni caso
previamente consultato ai fini della redazione del DVR.
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi ed
essere aggiornato costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il DVR deve essere messo a disposizione di chiunque volesse consultarlo. Le misure di prevenzione e
protezione adottate devono essere appropriate ed idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR.
Le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti
organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
Sentito il RSPP, i necessari, idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere forniti ai
lavoratori.
La consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata. I DPI devono essere
sottoposti a manutenzione periodica ovvero tempestivamente sostituiti laddove non siano più
idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore. L’attività di valutazione dei rischi e la
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione devono essere documentate, tracciate e
conservate.
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Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
movimentazioni carichi, e simili.
Al fine di garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro devono
esistere delle indicazioni, prassi e registrazioni per la gestione dei seguenti processi:
 la manutenzione, la pulitura ed il controllo periodico dei luoghi, degli impianti e delle
attrezzature di lavoro;
 le norme generali d’igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
 le vie di circolazione e le uscite di emergenza;
 i dispositivi antincendio;
 la fuoruscita di sostanze liquide e gassose;
 le misure di primo soccorso;
 l’utilizzo e la manutenzione dei DPI;
 le modalità di archiviazione e di stoccaggio di prodotti e merci.
Salute e sicurezza nei contratti di appalto, dei contratti d’opera, dei contratti di somministrazione,
dell’outsourcing
Rispettato quanto previsto per la gestione dei contratti di appalto (tra i quali l’outsourcing), dei
contratti d’opera, dei contratti di somministrazione, le strutture incaricate-abilitate devono:
 predisporre ed attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare
periodicamente sia la corretta applicazione e gestione del presente Protocollo, sia l’efficacia
delle procedure e delle misure adottate per valutare l’idoneità dei luoghi di lavoro, in base a
quanto stabilito dalle prescrizioni legislative in materia;
 procedere al riesame e all’eventuale modifica del Modello 231 quando siano scoperte violazioni
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in
occasione di cambiamenti nell’organizzazione e nelle attività aziendali in relazione al progresso
scientifico e tecnologico.
Il piano aziendale di controllo dell’attuazione del Modello 231, in materia di sicurezza e salute sul
lavoro, deve porre particolare cura:
 all’individuazione delle aree e delle attività da verificare ai fini di valutazione dei rischi e della
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 alle attività di sorveglianza sanitaria;
 alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
 alle attività di “informazione e formazione” del personale;
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 alle attività di “coinvolgimento e partecipazione” del personale;
 al rispetto dei requisiti tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 all’acquisizione, conservazione, controllo, monitoraggio, verifica della validità, ed esibizione di
documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
 alle modalità esecutive di registrazione e rendicontazione delle verifiche effettuate
sull’applicazione e sull’efficacia delle procedure adottate (registrazioni, monitoraggi, attività di
audit).
Devono risultare conformi ai requisiti normativi generali i piani di emergenza e di “business
continuity” - disciplinati dalla regolamentazione prudenziale di vigilanza - finalizzati a garantire la
capacità di operare su base continuativa e a limitare le perdite nei casi gravi di interruzione
dell’operatività o per eventi legati a catastrofi naturali.
il Servizio di Prevenzione e Protezione e le eventuali altre strutture aziendali con doveri di controllo
in materia, devono controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano
funzionanti e attivate, assicurando il monitoraggio continuo delle situazioni di rischio e dello stato di
avanzamento dei progetti di intervento previsti dai singoli documenti di valutazione dei rischi e dai
piani di miglioramento aziendali in materia di salute e sicurezza. Tutti gli ambienti di lavoro a rischio
sono regolarmente visitati e valutati dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dai soggetti
in possesso dei requisiti normativi e di adeguata formazione tecnica (ad esempio, le figure del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente), mentre quelli in
cui non sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici vengono controllati mediante sopralluoghi
a campione.
Sono previste figure specialistiche, aventi particolare “know-how”, per la valutazione ed
elaborazione delle misure di sicurezza in presenza di rischi specifici (amianto, radon, rischio elevato
di incendio, ecc.), di cantieri temporanei e mobili (responsabili dei lavori, coordinatori per la
sicurezza, direttori dei lavori, ecc.), nonché per l’accertamento dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici (e/o subappaltatrici) o dei lavoratori autonomi incaricati
dell’esecuzione dei lavori.
I contratti stipulati con soggetti terzi, di cui è previsto il coinvolgimento nella gestione e
prevenzione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro, devono contenere una clausola dalla
quale risultino le dichiarazioni di conoscenza della normativa ai sensi del Decreto 231 e di impegno
al conseguente rispetto.
Deve essere permessa e documentata la ricostruzione delle responsabilità; devono pertanto essere
disciplinate:
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 le modalità di archiviazione e di conservazione della documentazione prodotta e acquisita,
nonché delle certificazioni obbligatorie per legge, anche mediante l’utilizzo di forme telematiche
o elettroniche;
 i sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività e dei controlli in materia di
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
La gestione dei diversi contesti di rischio si avvale di soluzioni informatiche che consentano:
 la tracciabilità degli accessi in rete degli addetti abilitati dalle strutture interessate ed autorizzate
alla valutazione dei rischi;
 l’osservanza dei requisiti normativi sulla “privacy” (visione della documentazione tecnica di
impianti; di ambienti lavorativi; di liste di controllo degli esposti a rischi specifici; di cartelle
sanitarie; di piani e sessioni info-formativi del personale; di attività ispettiva interna e di Enti
preposti ai controlli; di modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali, ecc.).
È prevista l’elaborazione di un piano annuale promozione dell’informazione e di formazione interna
in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed azioni di prevenzione e
protezione adottate, procedure di pronto soccorso e di emergenza, lotta antincendio, e piani di
evacuazione dei lavoratori.
L’osservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere
garantita anche nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento ai
soggetti beneficiari di stage formativi o professionali e/o ai terzi in genere che vengano a trovarsi
nei luoghi di lavoro.
Valutazione dei rischi
Un’apposita disposizione organizzativa (il DVR e eventuali manuali di gestione della sicurezza sul
lavoro) individua ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento
della valutazione dei rischi aziendali. In particolare tale norma:
 identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del
personale responsabile per condurre l’identificazione dei pericoli, l’identificazione e il controllo
del rischio;
 identifica le responsabilità per la verifica, l’approvazione e l’aggiornamento dei contenuti dei
documenti di valutazione dei rischi;
 identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di
identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
 prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del Medico
Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente e delle altre figure
previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e
valutazione dei rischi;
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 prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli
ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree
omogenee in termini di pericolo all’interno dell’azienda;
 prevede, laddove necessario, l’individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
 prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle
attrezzature e macchine presenti;
 prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse
categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
Il documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione è redatto in stretta
osservanza delle disposizioni vigenti, in applicazione dei più elevati criteri di competenza,
esperienza e professionalità specifica e sulla base di una accurata ed esaustiva analisi della realtà
operativa e organizzativa aziendale.
La disposizione organizzativa che disciplina l’attività dei lavoratori incaricati di attuare le misure di
emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente:
 prevede una formale designazione degli stessi;
 definisce, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle
disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza,
partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);
 prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla
normativa in materia;
 prevede la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte degli incaricati.
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Gestione delle emergenze
La disposizione organizzativa per la gestione delle emergenze, atta a mitigarne gli effetti interni, nel
rispetto della salute della popolazione e dell’ambiente esterno,:
 definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di
emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
 definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
 definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di
primo soccorso;
 regola i rapporti con i Soggetti Pubblici (es. Vigili del Fuoco) che si rendessero necessari per la
gestione delle emergenze;
 individua i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento
dell'ambiente esterno;
 definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
 definisce l’aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle
nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.
Veneto Banca adotta avanzate misure di prevenzione e applica efficaci dispositivi di tutela del
personale, della clientela e degli altri soggetti potenzialmente esposti al fine di ridurre al minimo il
rischio rapina e i possibili effetti dannosi di questo.
Attività di Vigilanza e Controllo
E’ prevista l’effettuazione di riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della
situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di una adeguata
diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno dell’organizzazione.
La disposizione organizzativa che disciplina la diffusione delle informazioni previste dalla normativa
vigente relative alla salute, sicurezza e igiene, in particolare definisce:
a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i
lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
b) l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi
connessi all'attività produttiva.
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Deleghe e procure in materia di salute e sicurezza
Deve essere garantita la nomina di tutti i soggetti previsti dalla normativa nonché la vigilanza degli
stessi sul corretto espletamento da parte dei delegati delle funzioni trasferite.
I soggetti destinatari di deleghe nel settore della sicurezza e salute dei lavoratori o comunque
coloro cui sono attribuite specifiche responsabilità in materia devono essere formalmente
individuati. L’idoneità tecnica e professionale dei soggetti interni od esterni, cui sono demandati gli
adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione degli
impianti, delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e dei DPI, deve essere preventivamente verificata.
Nell’ipotesi di affidamento di lavori a soggetti terzi, (imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi), i
costi per la sicurezza e salute dei lavoratori devono essere oggetto di apposito ed adeguato budget
e non devono essere soggetti a ribasso.
L’affidamento dei lavori a soggetti terzi impone la necessità di cooperazione e di coordinamento,
nell’attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché dai rischi
derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, nell’esecuzione dell’opera
complessiva.
È necessario un costante flusso informativo, tracciabile, tra i deleganti ed i delegati nonché con le
unità periferiche nazionali ed internazionali.
Devono essere conferiti poteri di spesa adeguati a far fronte alle esigenze di sicurezza e salute dei
lavoratori, conformemente alla struttura e all’organizzazione della realtà della Società
complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
Nei casi di pericolo imminente ed urgenza deve essere espressamente prevista la possibilità, per il
soggetto delegato, di adottare tutte le misure necessarie ad evitare danni alle persone o alle cose a
prescindere dal limite di spesa, salvo darne comunicazione, adeguatamente motivata, al Datore di
Lavoro.
Nei casi di pericolo imminente ed urgenza deve essere espressamente prevista una procedura che
consenta di operare anche oltre i limiti del budget predefinito, purché la richiesta di spese extra
budget sia adeguatamente e formalmente motivata.
Tutti i documenti relativi al sistema organizzativo in materia di sicurezza e salute (deleghe/procure,
organigramma, mansionari, report, etc.) devono essere aggiornati e conservati.
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Budget
Deve essere annualmente previsto un budget destinato alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori,
conformemente alla struttura e all’organizzazione della realtà della Società complessivamente
intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative.
Nell’ipotesi di affidamento di lavori a soggetti terzi (imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi), i
costi per la sicurezza e salute dei lavoratori devono essere oggetto di apposito ed adeguato budget.
Sorveglianza sanitaria
Deve essere elaborato un programma generale di accertamenti periodici per verificare lo stato di
salute e l’idoneità dei lavoratori, allo svolgimento della mansione affidata ed un programma di
accertamenti periodici per i lavoratori, esposti a rischi specifici.
Uno specifico canale di informazione, verso i singoli lavoratori finalizzato a comunicare
tempestivamente il programma individuale di visite, deve essere istituito.
Devono essere previste adeguate misure, nel caso in cui il lavoratore, tempestivamente avvisato,
non si sottoponesse alla visita periodica programmata.
Laddove, a seguito dell’accertamento sanitario, il lavoratore risultasse inidoneo o parzialmente
idoneo a svolgere la mansione affidatagli, è assicurata allo stesso la possibilità di prestare la propria
attività lavorativa in termini conformi al proprio stato di salute, qualora fosse possibile nel rispetto
da un lato delle esigenze aziendali e dall’altro della normativa vigente.
Gli incontri periodici con il RSPP devono essere pianificati in base ai bisogni rilevati.
Tutta l’attività relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere documentata, tracciata e conservata
con modalità idonee a garantire una agevole rintracciabilità.
Informazione e formazione del personale
La Banca adotta misure di formazione del personale in materia di salute, sicurezza e igiene dei
lavoratori, definendo in particolare:
 ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli,
misure, procedure, ruoli e istruzioni d’uso;
 i criteri di erogazione della formazione a ciascun lavoratore (es. alla costituzione del rapporto di
lavoro o all’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o
cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, ecc.);
 l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno
della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente;
 i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti
(definizione di un piano di formazione su base annuale).
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Gestione delle attività di manutenzione/ ispezione
La disposizione organizzativa che disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli asset
aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre
garantita l’integrità e l’adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori:
 definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
 prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti
normativi applicabili;
 prevede la pianificazione, l’effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione
tramite personale qualificato e idoneo.
La Società definisce:
 ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli
infortuni;
 ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei
“mancati incidenti”;
 le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
 ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di
eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al
fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
Una disposizione organizzativa a tal fine adottata e attuata definisce ruoli, responsabilità e modalità
di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per:
 i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
 i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (es. apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti
elettrici);
 altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/ contenziosi
insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio.
La disposizione organizzativa che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo alle
attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza
da parte delle funzioni aziendali a ciò delegate oppure di fornitori esterni appositamente reclutati,
definisce in particolare:
 le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati
scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in
azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
 le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive;
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 le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit alla Direzione aziendale.
Gestione degli immobili a garanzia dei crediti
La gestione degli immobili a garanzia dei crediti è responsabilità di Veneto Banca solo quando ne
entra effettivamente in possesso.
I presidi minimi cui occorre attenersi riguardano:
 nell’ambito e ai fini della valutazione dell’opportunità commerciale, il responsabile Prevenzione e
Protezione deve definire, a livello macro, i rischi sulla sicurezza e salute dei lavoratori
dell’immobile;
 il responsabile Prevenzione e protezione deve redigere un documento ad hoc, in conformità al
Manuale Qualità e Sicurezza, in cui vengono precisati i pericoli per la salute e la sicurezza dei
lavoratori specifici dell’immobile e prevedere, a seguito di tale analisi dei rischi, procedure,
istruzioni operative e misure di prevenzione conformi con la normativa vigente ed atte a
prevenire i reati in ambito sicurezza e salute sul lavoro.
Il Procurement, avvalendosi delle valutazioni del responsabile Prevenzione e protezione, deve
assicurare nell’individuazione dei subppaltatori e fornitori a cui affidare incarichi che presentano
rischi dal punto di vista della sicurezza e salute sul lavoro, che essi siano in possesso dei requisiti di
“idoneità”, “professionalità” e “serietà” all’espletamento di tali attività, in particolare in ordine al
possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni/licenze prescritte da normative di legge.
Nel contratto con il cliente e con il subappaltatore/fornitore devono essere chiaramente definiti:
 l’impegno al rispetto da parte del cliente o del subappaltatore/fornitore della normativa in
materia di sicurezza sul lavoro.
 i rispettivi obblighi e responsabilità ed eventuali prescrizioni da seguire per quel che riguarda
l’esecuzione di attività che presentano rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (ad esempio la
gestione dei rifiuti) e di attività di prevenzione e gestione dei rischi evidenziati (ad esempio
controlli, gestione delle emergenze, ecc.),
 l’obbligo del subappaltatore di valutare i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di
prevedere i relativi presidi.
Il contratto con il subappaltatore/fornitore deve contenere apposite clausole che regolino le
conseguenze, in caso di violazione del subappaltatore/fornitore stesso:
 delle norme in materia di materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 degli obblighi contrattuali e delle relative responsabilità in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori.
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