Protocollo Sicurezza sul lavoro
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Protocollo Sicurezza sul lavoro
B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ Protocollo in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro L’importanza del presente Protocollo Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reatipresupposto contenuti nelle seguenti famiglie: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, Decreto 231); Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, Decreto 231); Reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, Decreto 231); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, Decreto 231); Reati transnazionali (art. 10, Legge 146/2006). Contenuto e struttura Il Protocollo contiene prescrizioni atte ad evitare che una gestione inefficace dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa procurare qualsiasi vantaggio o interesse, non solo di tipo economico in termini di mancati investimenti o loro differimento, alla società, attraverso comportamenti idonei a integrare, anche tramite azioni od omissioni, le fattispecie di reato considerate, avendo presente che assume rilevanza ogni tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, nei singoli ambiti aziendali. La struttura del Protocollo risponde all’esigenza di coniugare i requisiti normativi con le caratteristiche dei processi operativi, avendo presente che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito e attività aziendale; pertanto i processi operativi interessati a livello della società sono quelli di: gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro che compete al datore di lavoro, sotto la cui responsabilità avviene la definizione della politica aziendale in materia; gestione dei cantieri (artt. 88 ss., D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, c.d. TUSSL) che compete al committente ed è rimessa alla propria responsabilità; gestione dei contratti di appalto, contratti di opera, contratti di somministrazione (art. 26, TUSSL) e di outsourcing che compete al datore di lavoro e al committente ed è affidato alla responsabilità di entrambi per gli ambiti di rispettiva pertinenza. Ad integrazione, si raccomanda di consultare anche il Protocollo gestione contratti. 1 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ Linee di condotta nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro La Banca adotta e tiene aggiornato, in osservanza a quanto disposto dal TUSSL, il “Documento di Valutazione dei Rischi” (c.d. DVR), che è redatto secondo le Linee Guida nazionali ed europee in materia (ISPSEL, INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza). “L’Organizzazione Aziendale per la Prevenzione e la Protezione”, delineato nel “DVR”, prende a termine di paragone i sistemi di gestione, in particolare quello ricavabile dal BS OHSAS 18001:2007. Si manifesta necessario procedere, come requisito rafforzativo, a un programma di certificazione attinente la salute e la sicurezza sul lavoro e, in particolare, all’adozione di processi operativi del Servizio di Prevenzione e Protezione che muovano secondo logiche di gradualità e di “quality management” dalla Banca. Tutti coloro che per posizione e/o ruolo ricoperto, senza eccezione alcuna per la causa e/o il titolo di legittimazione, assumano e/o concorrono ad assumere, singolarmente e/o collegialmente tanto in circostanze che si esauriscono in un unico contesto quanto in un contesto periodico e continuato, decisioni e deliberazioni in grado di incidere sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro in Veneto Banca ed al relativo governo sono tenuti alla seguente condotta: rigorosa osservanza delle specifiche norme di legge per tempo vigenti; astensione da qualsiasi condotta, sia commissiva che omissiva, che comporti violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quali, a titolo non tassativo, il risparmio sulle misure di prevenzione degli infortuni, il risparmio sui costi di manutenzione ed il risparmio sui costi di formazione; astensione da qualsiasi condotta che possa condizionare e/o anche solo intralciare e/o procrastinare la nomina e l’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; divieto di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, di omettere informazioni ed occultare dati in violazione dei principi normativi ed aziendali; rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le Autorità di settore; chiarezza, veridicità e conformità alle politiche e ai programmi aziendali di formazione del personale dipendente e delle comunicazioni rivolte sia all'interno ed all’esterno, riservando i rapporti con gli organi di informazione alle funzioni aziendali preposte. 2 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ Regole e linee applicative (strumenti e presidi) Veneto Banca deve essere dotata - in relazione sia alla natura e alle dimensioni dell’organizzazione, sia alla complessità e al tipo di attività esercitata - di un’articolazione di funzioni interne che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La Capogruppo deve, a livello consolidato sulla base delle proprie prerogative riconosciute dalla normativa speciale per i gruppi bancari (TUB e Disposizioni di Vigilanza Prudenziale), assumere l’attività di direzione e coordinamento, anche in specifiche materie, che si esplica nel fornire indirizzi strategici ed operativi comuni per attuare un modello avanzato di gestione del sistema di prevenzione e protezione dai rischi tipici in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La politica aziendale e di Gruppo in tema di antinfortunistica sul lavoro e di salvaguardia dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro viene diffusa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi ed operativi e in tutte le componenti societarie comprese nel perimetro di consolidamento; le linee di azione all’interno del Gruppo sono orientate verso il costante miglioramento della sicurezza e salute sui posti di lavoro e contribuiscono allo sviluppo effettivo di un sistema integrato di prevenzione e protezione, definito sulla base di norme cogenti e volontarie. I processi operativi sensibili sono articolati nelle fasi di seguito descritte e per essi si introducono una serie di accorgimenti specifici comuni, intesi come insieme di regole interne, procedure ed istruzioni, strumenti operativi e presidi di controllo, finalizzati a un’efficace azione di prevenzione e protezione, gestiti all’interno dei Documenti di Valutazione aziendali e/o nei Sistemi di Gestione volontari eventualmente adottati. In particolare, il Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere strutturato secondo le seguenti fasi: identificazione dei pericoli e classificazione degli stessi secondo la loro diversa specificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori); valutazione dei rischi; individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione; definizione di un piano di intervento con l’identificazione delle strutture/unità organizzative aziendali competenti all’attuazione degli interventi; realizzazione degli interventi pianificati nell’ambito di un programma di azione; verifica sull’attuazione e controllo sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate. 3 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ Misure per tutti i lavoratori Tutti coloro che operano in nome e per conto di Veneto Banca sono tenuti, ognuno nei rispettivi ambiti, a: astenersi in qualsiasi modo dal porre in essere comportamenti tali da integrare un illecito in ambito sicurezza e salute dei lavoratori; rispettare le norme di legge e regolamentari nonché le procedure interne inerenti la prevenzione e la protezione dei rischi in ambito sicurezza e salute sul lavoro; segnalare immediatamente al proprio Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre qualsiasi situazione di pericolo; tenersi costantemente aggiornati, ognuno in relazione alla funzione esercitata, circa la normativa, i rischi e i presidi aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, partecipando attivamente ai programmi formativi aziendali. Misure specifiche per i Soggetti Apicali Nella prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i Soggetti Apicali sono tenuti ad adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Essi sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose e/o pericolose. Strettamente correlato al dovere di vigilanza, gli Amministratori ed i Dirigenti preposti, devono assicurarsi che quanto segue venga effettuato: nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; valutare i rischi e predisporre le misure di prevenzione e protezione. Tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori, a causa ed in occasione dello svolgimento delle mansioni attribuite, devono essere oggetto di attenta valutazione. Il DVR deve essere predisposto, approvato e attuato dal datore di lavoro e, necessariamente, deve contenere: una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 4 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione all’interno della Società che debbono provvedere; l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il DVR deve altresì rispettare le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei rischi ove concretamente applicabili. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ove esistente, , deve essere in ogni caso previamente consultato ai fini della redazione del DVR. Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi ed essere aggiornato costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il DVR deve essere messo a disposizione di chiunque volesse consultarlo. Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere appropriate ed idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR. Le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Sentito il RSPP, i necessari, idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere forniti ai lavoratori. La consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata. I DPI devono essere sottoposti a manutenzione periodica ovvero tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore. L’attività di valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione devono essere documentate, tracciate e conservate. 5 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, movimentazioni carichi, e simili. Al fine di garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro devono esistere delle indicazioni, prassi e registrazioni per la gestione dei seguenti processi: la manutenzione, la pulitura ed il controllo periodico dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature di lavoro; le norme generali d’igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative; le vie di circolazione e le uscite di emergenza; i dispositivi antincendio; la fuoruscita di sostanze liquide e gassose; le misure di primo soccorso; l’utilizzo e la manutenzione dei DPI; le modalità di archiviazione e di stoccaggio di prodotti e merci. Salute e sicurezza nei contratti di appalto, dei contratti d’opera, dei contratti di somministrazione, dell’outsourcing Rispettato quanto previsto per la gestione dei contratti di appalto (tra i quali l’outsourcing), dei contratti d’opera, dei contratti di somministrazione, le strutture incaricate-abilitate devono: predisporre ed attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente sia la corretta applicazione e gestione del presente Protocollo, sia l’efficacia delle procedure e delle misure adottate per valutare l’idoneità dei luoghi di lavoro, in base a quanto stabilito dalle prescrizioni legislative in materia; procedere al riesame e all’eventuale modifica del Modello 231 quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di cambiamenti nell’organizzazione e nelle attività aziendali in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Il piano aziendale di controllo dell’attuazione del Modello 231, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, deve porre particolare cura: all’individuazione delle aree e delle attività da verificare ai fini di valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di sorveglianza sanitaria; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; alle attività di “informazione e formazione” del personale; 6 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ alle attività di “coinvolgimento e partecipazione” del personale; al rispetto dei requisiti tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; all’acquisizione, conservazione, controllo, monitoraggio, verifica della validità, ed esibizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge; alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; alle modalità esecutive di registrazione e rendicontazione delle verifiche effettuate sull’applicazione e sull’efficacia delle procedure adottate (registrazioni, monitoraggi, attività di audit). Devono risultare conformi ai requisiti normativi generali i piani di emergenza e di “business continuity” - disciplinati dalla regolamentazione prudenziale di vigilanza - finalizzati a garantire la capacità di operare su base continuativa e a limitare le perdite nei casi gravi di interruzione dell’operatività o per eventi legati a catastrofi naturali. il Servizio di Prevenzione e Protezione e le eventuali altre strutture aziendali con doveri di controllo in materia, devono controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano funzionanti e attivate, assicurando il monitoraggio continuo delle situazioni di rischio e dello stato di avanzamento dei progetti di intervento previsti dai singoli documenti di valutazione dei rischi e dai piani di miglioramento aziendali in materia di salute e sicurezza. Tutti gli ambienti di lavoro a rischio sono regolarmente visitati e valutati dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dai soggetti in possesso dei requisiti normativi e di adeguata formazione tecnica (ad esempio, le figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente), mentre quelli in cui non sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici vengono controllati mediante sopralluoghi a campione. Sono previste figure specialistiche, aventi particolare “know-how”, per la valutazione ed elaborazione delle misure di sicurezza in presenza di rischi specifici (amianto, radon, rischio elevato di incendio, ecc.), di cantieri temporanei e mobili (responsabili dei lavori, coordinatori per la sicurezza, direttori dei lavori, ecc.), nonché per l’accertamento dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici (e/o subappaltatrici) o dei lavoratori autonomi incaricati dell’esecuzione dei lavori. I contratti stipulati con soggetti terzi, di cui è previsto il coinvolgimento nella gestione e prevenzione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro, devono contenere una clausola dalla quale risultino le dichiarazioni di conoscenza della normativa ai sensi del Decreto 231 e di impegno al conseguente rispetto. Deve essere permessa e documentata la ricostruzione delle responsabilità; devono pertanto essere disciplinate: 7 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ le modalità di archiviazione e di conservazione della documentazione prodotta e acquisita, nonché delle certificazioni obbligatorie per legge, anche mediante l’utilizzo di forme telematiche o elettroniche; i sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività e dei controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. La gestione dei diversi contesti di rischio si avvale di soluzioni informatiche che consentano: la tracciabilità degli accessi in rete degli addetti abilitati dalle strutture interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi; l’osservanza dei requisiti normativi sulla “privacy” (visione della documentazione tecnica di impianti; di ambienti lavorativi; di liste di controllo degli esposti a rischi specifici; di cartelle sanitarie; di piani e sessioni info-formativi del personale; di attività ispettiva interna e di Enti preposti ai controlli; di modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali, ecc.). È prevista l’elaborazione di un piano annuale promozione dell’informazione e di formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed azioni di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso e di emergenza, lotta antincendio, e piani di evacuazione dei lavoratori. L’osservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere garantita anche nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari di stage formativi o professionali e/o ai terzi in genere che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro. Valutazione dei rischi Un’apposita disposizione organizzativa (il DVR e eventuali manuali di gestione della sicurezza sul lavoro) individua ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali. In particolare tale norma: identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l’identificazione dei pericoli, l’identificazione e il controllo del rischio; identifica le responsabilità per la verifica, l’approvazione e l’aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi; identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio; prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi; 8 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all’interno dell’azienda; prevede, laddove necessario, l’individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori; prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti; prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti. Il documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione è redatto in stretta osservanza delle disposizioni vigenti, in applicazione dei più elevati criteri di competenza, esperienza e professionalità specifica e sulla base di una accurata ed esaustiva analisi della realtà operativa e organizzativa aziendale. La disposizione organizzativa che disciplina l’attività dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente: prevede una formale designazione degli stessi; definisce, in considerazione dell’ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.); prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia; prevede la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte degli incaricati. 9 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ Gestione delle emergenze La disposizione organizzativa per la gestione delle emergenze, atta a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell’ambiente esterno,: definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti; definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso; regola i rapporti con i Soggetti Pubblici (es. Vigili del Fuoco) che si rendessero necessari per la gestione delle emergenze; individua i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno; definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza; definisce l’aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze. Veneto Banca adotta avanzate misure di prevenzione e applica efficaci dispositivi di tutela del personale, della clientela e degli altri soggetti potenzialmente esposti al fine di ridurre al minimo il rischio rapina e i possibili effetti dannosi di questo. Attività di Vigilanza e Controllo E’ prevista l’effettuazione di riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno dell’organizzazione. La disposizione organizzativa che disciplina la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative alla salute, sicurezza e igiene, in particolare definisce: a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività; b) l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva. 10 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ Deleghe e procure in materia di salute e sicurezza Deve essere garantita la nomina di tutti i soggetti previsti dalla normativa nonché la vigilanza degli stessi sul corretto espletamento da parte dei delegati delle funzioni trasferite. I soggetti destinatari di deleghe nel settore della sicurezza e salute dei lavoratori o comunque coloro cui sono attribuite specifiche responsabilità in materia devono essere formalmente individuati. L’idoneità tecnica e professionale dei soggetti interni od esterni, cui sono demandati gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, dei luoghi di lavoro e dei DPI, deve essere preventivamente verificata. Nell’ipotesi di affidamento di lavori a soggetti terzi, (imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi), i costi per la sicurezza e salute dei lavoratori devono essere oggetto di apposito ed adeguato budget e non devono essere soggetti a ribasso. L’affidamento dei lavori a soggetti terzi impone la necessità di cooperazione e di coordinamento, nell’attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, nell’esecuzione dell’opera complessiva. È necessario un costante flusso informativo, tracciabile, tra i deleganti ed i delegati nonché con le unità periferiche nazionali ed internazionali. Devono essere conferiti poteri di spesa adeguati a far fronte alle esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all’organizzazione della realtà della Società complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative. Nei casi di pericolo imminente ed urgenza deve essere espressamente prevista la possibilità, per il soggetto delegato, di adottare tutte le misure necessarie ad evitare danni alle persone o alle cose a prescindere dal limite di spesa, salvo darne comunicazione, adeguatamente motivata, al Datore di Lavoro. Nei casi di pericolo imminente ed urgenza deve essere espressamente prevista una procedura che consenta di operare anche oltre i limiti del budget predefinito, purché la richiesta di spese extra budget sia adeguatamente e formalmente motivata. Tutti i documenti relativi al sistema organizzativo in materia di sicurezza e salute (deleghe/procure, organigramma, mansionari, report, etc.) devono essere aggiornati e conservati. 11 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ Budget Deve essere annualmente previsto un budget destinato alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, conformemente alla struttura e all’organizzazione della realtà della Società complessivamente intesa ovvero dei singoli settori o unità organizzative. Nell’ipotesi di affidamento di lavori a soggetti terzi (imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi), i costi per la sicurezza e salute dei lavoratori devono essere oggetto di apposito ed adeguato budget. Sorveglianza sanitaria Deve essere elaborato un programma generale di accertamenti periodici per verificare lo stato di salute e l’idoneità dei lavoratori, allo svolgimento della mansione affidata ed un programma di accertamenti periodici per i lavoratori, esposti a rischi specifici. Uno specifico canale di informazione, verso i singoli lavoratori finalizzato a comunicare tempestivamente il programma individuale di visite, deve essere istituito. Devono essere previste adeguate misure, nel caso in cui il lavoratore, tempestivamente avvisato, non si sottoponesse alla visita periodica programmata. Laddove, a seguito dell’accertamento sanitario, il lavoratore risultasse inidoneo o parzialmente idoneo a svolgere la mansione affidatagli, è assicurata allo stesso la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in termini conformi al proprio stato di salute, qualora fosse possibile nel rispetto da un lato delle esigenze aziendali e dall’altro della normativa vigente. Gli incontri periodici con il RSPP devono essere pianificati in base ai bisogni rilevati. Tutta l’attività relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere documentata, tracciata e conservata con modalità idonee a garantire una agevole rintracciabilità. Informazione e formazione del personale La Banca adotta misure di formazione del personale in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori, definendo in particolare: ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d’uso; i criteri di erogazione della formazione a ciascun lavoratore (es. alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, ecc.); l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente; i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale). 12 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ Gestione delle attività di manutenzione/ ispezione La disposizione organizzativa che disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l’integrità e l’adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori: definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset; prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili; prevede la pianificazione, l’effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo. La Società definisce: ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni; ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”; le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi; ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni. Una disposizione organizzativa a tal fine adottata e attuata definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per: i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (es. apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici); altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/ contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio. La disposizione organizzativa che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo alle attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò delegate oppure di fornitori esterni appositamente reclutati, definisce in particolare: le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili; le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive; 13 B. Parte Speciale - 3. Protocolli di Controllo 231 _______________________________________________________________________________________ le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit alla Direzione aziendale. Gestione degli immobili a garanzia dei crediti La gestione degli immobili a garanzia dei crediti è responsabilità di Veneto Banca solo quando ne entra effettivamente in possesso. I presidi minimi cui occorre attenersi riguardano: nell’ambito e ai fini della valutazione dell’opportunità commerciale, il responsabile Prevenzione e Protezione deve definire, a livello macro, i rischi sulla sicurezza e salute dei lavoratori dell’immobile; il responsabile Prevenzione e protezione deve redigere un documento ad hoc, in conformità al Manuale Qualità e Sicurezza, in cui vengono precisati i pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori specifici dell’immobile e prevedere, a seguito di tale analisi dei rischi, procedure, istruzioni operative e misure di prevenzione conformi con la normativa vigente ed atte a prevenire i reati in ambito sicurezza e salute sul lavoro. Il Procurement, avvalendosi delle valutazioni del responsabile Prevenzione e protezione, deve assicurare nell’individuazione dei subppaltatori e fornitori a cui affidare incarichi che presentano rischi dal punto di vista della sicurezza e salute sul lavoro, che essi siano in possesso dei requisiti di “idoneità”, “professionalità” e “serietà” all’espletamento di tali attività, in particolare in ordine al possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni/licenze prescritte da normative di legge. Nel contratto con il cliente e con il subappaltatore/fornitore devono essere chiaramente definiti: l’impegno al rispetto da parte del cliente o del subappaltatore/fornitore della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. i rispettivi obblighi e responsabilità ed eventuali prescrizioni da seguire per quel che riguarda l’esecuzione di attività che presentano rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (ad esempio la gestione dei rifiuti) e di attività di prevenzione e gestione dei rischi evidenziati (ad esempio controlli, gestione delle emergenze, ecc.), l’obbligo del subappaltatore di valutare i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevedere i relativi presidi. Il contratto con il subappaltatore/fornitore deve contenere apposite clausole che regolino le conseguenze, in caso di violazione del subappaltatore/fornitore stesso: delle norme in materia di materia di sicurezza e salute dei lavoratori; degli obblighi contrattuali e delle relative responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 14