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INFORMATIVA N. 167 – 05 GIUGNO 2015
DICHIARAZIONI
L’EFFETTO SOSTITUTIVO IMU / IRPEF E
LA COMPILAZIONE DEL MOD. UNICO 2015 PF
•
•
•
•
•
Artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011
Art. 13, DL n. 201/2011
DM 28.11.2014
DL n. 4/2015
Istruzioni mod. UNICO 2015 PF
Con la presente Informativa si riepiloga la normativa che
disciplina il c.d. “effetto sostitutivo IMU – IRPEF”, in base al quale
gli immobili non locati assoggettati ad IMU non sono imponibili
IRPEF.
Si evidenziano altresì i casi in cui detto effetto sostitutivo non
opera (immobili locati) ovvero è applicabile solo parzialmente.
Infine si forniscono alcuni esempi di compilazione del quadro RA
ed RB del mod. UNICO 2015 PF.
Una prossima Informativa sarà dedicata all’esame dell’effetto
sostitutivo IVIE – IRPEF per gli immobili siti all’estero.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 05.06.2015 n. 167 - pagina 2 di 8
Dopo aver riepilogato la normativa che disciplina l’alternatività tra imposizione ai fini IMU e
assoggettamento ad IRPEF dei redditi fondiari, si illustrano le modalità di compilazione del quadro
RA “Redditi dei terreni” e del quadro RB “Redditi dei fabbricati” del mod. UNICO 2015 PF
connesse con il verificarsi o meno del c.d. “effetto sostitutivo IMU – IRFEF”.
L’EFFETTO SOSTITUTIVO IMU – IRPEF
Come noto:
• l’art. 8, D.Lgs. n. 23/2011 prevede che l’IMU:
“… sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non
locati, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9 …”;
• il citato comma 9 dell’art. 9 dispone che:
“Il reddito agrario …, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
…, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43
[TUIR] … continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove
dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria.
Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso
abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad
abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione
della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali
nella misura del cinquanta per cento”.
In altre parole quindi, l’IMU sostituisce l’IRPEF e relative addizionali dovute sui redditi fondiari
degli immobili non locati. Conseguentemente:
• i redditi fondiari degli immobili non locati sono esclusi dalla formazione del reddito
complessivo e pertanto non sono soggetti a tassazione ai fini IRPEF.
Così, ad esempio, l’abitazione principale di lusso e l’immobile a disposizione assoggettati ad
IMU non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Per i terreni non affittati tale effetto si produce solo con riguardo al reddito
dominicale (il reddito agrario continua ad essere assoggettato ad IRPEF);
• gli immobili locati (sia terreni che fabbricati) sono assoggettati sia ad IRPEF che a IMU (ferme
restando le specifiche esclusioni dall’assoggettamento all’una o all’altra imposta);
• restano assoggettati ad IRPEF, anche se non locati, gli immobili esenti IMU (Informative
SEAC 27.3.2015, n. 95 e 20.5.2015, n. 149).
Si evidenzia che in tale fattispecie rientrano anche le abitazioni principali non di lusso e
relative pertinenze, fermo restando che per le stesse è prevista la deduzione IRPEF che di
fatto azzera l’imposizione anche ai fini IRPEF.
IMMOBILI “NON LOCATI” NELLO STESSO COMUNE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Come sopra accennato, in deroga alla regola generale, nel caso in cui il contribuente possieda
nello stesso Comune sia l’abitazione principale che uno o più immobili ad uso abitativo non locati
assoggettati ad IMU (ad esempio, immobile a disposizione o concesso in comodato), l’effetto
sostitutivo IMU – IRPEF opera solo parzialmente.
Il citato comma 9 prevede infatti che il reddito di tali immobili concorre comunque alla
formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50%, fermo restando che per
gli immobili:
− a disposizione va applicata la maggiorazione di 1/3 alla rendita catastale;
− concessi in comodato ad un familiare, al ricorrere delle condizioni normativamente previste, è
possibile che il Comune preveda l’assimilazione all’abitazione principale.
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IF 05.06.2015 n. 167 - pagina 3 di 8
+
.
Immobili abitativi
NON LOCATI
imponibili IMU
+
Abitazione principale
nello stesso Comune
La rendita dell’immobile “non locato”
concorre al reddito imponibile IRPEF
nella misura del 50%
Abitazione principale
in un Comune diverso
La rendita dell’immobile “non locato”
è NON imponibile ai fini IRPEF
Con particolare riferimento agli immobili concessi in comodato ad un familiare, dal combinato della
disposizione in esame con l’assimilazione all’abitazione principale al ricorrere delle condizioni di
cui all’art. 13, DL n. 201/2011, l’assoggettamento ad IMU / IRPEF delle possibili situazioni può
essere così schematizzato.
NO assimilazione
ab. principale
IMMOBILI
IN COMODATO
A FAMILIARI
nello stesso Comune
dell’ab. principale
SÌ IRPEF
per 50%
in un Comune diverso da
quello dell’ab. principale
NO IRPEF
SÌ IMU
SÌ assimilazione
ab. principale
NO IMU
SÌ IRPEF + EVENTUALE DEDUZIONE
LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RA – TERRENI
Con riguardo alla compilazione del quadro RA “Redditi dei terreni” del mod. UNICO 2015 PF si
evidenzia innanzitutto che è necessario indicare, come di consueto, il reddito dominicale ed agrario
non rivalutati (ossia così come risultanti dagli atti catastali), il titolo, i giorni e la percentuale di
possesso, l’eventuale canone d’affitto nonché il sussistere di casi particolari, a prescindere dal
fatto che il terreno sia assoggettato ad IRPEF e/o ad IMU.
Per l’applicazione della disciplina sopra riepilogata ed in particolare per “attivare” o meno l’effetto
sostitutivo IMU - IRPEF, nel quadro RA sono presenti i seguenti campi:
Campo
9
“IMU non dovuta”
10
“Coltivatore diretto
o IAP”
Modalità di compilazione
Va barrata se il terreno rientra in una delle ipotesi di esenzione di cui
al DM 28.11.2014 o al DL n. 4/2015 (non vanno più indicati gli specifici
codici previsti lo scorso anno).
Nel caso in cui, per evidenziare diverse situazioni verificatesi nel corso
dell’anno, i dati dello stesso terreno sono esposti su più righi, la casella
va barrata solo sul primo rigo in quanto l’esenzione si riferisce
all’intero anno.
Va barrata se il terreno agricolo (anche non coltivato) è posseduto e
condotto da un coltivatore diretto / IAP iscritto nella previdenza
agricola.
Nel caso in cui, per evidenziare diverse situazioni verificatesi nel corso
dell’anno, i dati dello stesso terreno sono esposti su più righi, la casella
va barrata solo nei righi per i quali sussiste tale condizione.
Può infatti accadere che il possesso e la conduzione del terreno da
parte del coltivatore diretto / IAP si verifichi solo per una parte dell’anno
e che quindi le relative agevolazioni (rivalutazione del 5% anziché del
15%) possono essere applicate solo per una parte dell’anno.
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11
“Reddito dominicale
imponibile”
Va indicato il reddito dominicale imponibile ai fini IRPEF:
− del terreno affittato;
ovvero
− del terreno per il quale non è dovuta l’IMU.
Il reddito dominicale va quindi indicato in tale campo se è barrato il
campo 9 “IMU non dovuta”.
13
“Reddito dominicale
non imponibile”
Va indicato il reddito dominicale non imponibile ai fini IRPEF riferito
al terreno non affittato per il quale è dovuta l’IMU.
Esempio 1
Il sig. Chianti, IAP iscritto alla previdenza agricola, possiede e coltiva direttamente un
vigneto (reddito dominicale € 100, reddito agrario € 80) nel Comune di Castellina in
Chianti che, in base alla lista dei Comuni dell’ISTAT, risulta essere:
− a 578 m.s.l.m. (colonna Q);
− classificato non montano (“NM” nella colonna S).
Per il 2014, in applicazione del DM 28.11.2014, il terreno è esente IMU (IAP in un
Comune con altitudine pari o superiore a 281 m.s.l.m.).
Conseguentemente, il reddito dominicale del terreno è imponibile IRPEF ed il mod.
UNICO 2015 PF va così compilato:
100
1
80
365
X
100
189
X
143
Detti redditi confluiscono quindi ordinariamente nel reddito complessivo del quadro RN
per essere assoggettati ad IRPEF (rigo RN1, campo 5).
Si evidenzia che per il 2015 tale terreno non sarà più esente IMU in quanto, in base ai
nuovi criteri ex DL n. 4/2015, rileva il fatto che il Comune in cui è ubicato il terreno è
classificato non montano.
Esempio 2 Il sig. Bianco, IAP iscritto alla previdenza agricola, possiede e coltiva direttamente un
vigneto (reddito dominicale € 100, reddito agrario € 80) nel Comune di Firenze che, in
base alla lista dei Comuni dell’ISTAT, risulta essere:
− a 50 m.s.l.m. (colonna Q);
− classificato non montano (“NM” nella colonna S).
Il terreno è imponibile IMU sia in base ai “vecchi” criteri ex DM 28.11.2014 che ai
“nuovi” criteri ex DL n. 4/2015.
Conseguentemente, il reddito dominicale del terreno è non imponibile IRPEF ed il mod.
UNICO 2015 PF va così compilato:
100
1
80
365
100
X
143
189
Tale compilazione comporta che:
− il reddito agrario confluisce ordinariamente nel reddito complessivo del quadro RN
per essere assoggettato ad IRPEF (rigo RN1, campo 5);
− il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF e
quindi va ricompreso tra i redditi di riferimento per l’applicazione delle agevolazioni
fiscali connesse con l’ammontare del reddito (rigo RN1, campo 1).
Lo stesso è inoltre evidenziato a rigo RN50, campo 2:
189
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Esempio 3 Il sig. Cedro è proprietario di un aranceto (reddito dominicale € 100, reddito agrario €
80) che coltiva direttamente nel Comune di Agrigento e che, in base alla lista dei
Comuni dell’ISTAT, risulta essere:
− a 230 m.s.l.m. (colonna Q);
− classificato non montano (“NM” nella colonna S).
Il terreno è imponibile IMU sia in base ai “vecchi” criteri ex DM 28.11.2014 che ai
“nuovi” criteri ex DL n. 4/2015.
Conseguentemente, il reddito dominicale del terreno è non imponibile IRPEF ed il mod.
UNICO 2015 PF va così compilato:
100
1
80
365 100
156
207
Tale compilazione comporta che:
− il reddito agrario confluisce ordinariamente nel reddito complessivo del quadro RN
per essere assoggettato ad IRPEF (rigo RN1, campo 5);
− il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF e
quindi va ricompreso tra i redditi di riferimento per l’applicazione delle agevolazioni
fiscali connesse con l’ammontare del reddito (rigo RN1, campo 1).
Lo stesso è inoltre evidenziato a rigo RN50, campo 2:
207
Per completezza si evidenzia che dal 2015 per tale terreno non è possibile fruire della
detrazione IMU di € 200 (fino all’azzeramento dell’imposta) prevista per i terreni ubicati
nei Comuni “svantaggiati” di cui all’Allegato 0A al DL n. 4/2015, tra i quali è ricompreso
Agrigento, in quanto tale agevolazione è riservata agli IAP / coltivatori diretti.
Esempio 4 Il sig. Golden, è proprietario di un meleto (reddito dominicale € 100, reddito agrario €
80) nel Comune di Mongrassano (CS) che, in base alla lista dei Comuni dell’ISTAT,
risulta essere:
− a 540 m.s.l.m. (colonna Q);
− classificato totalmente montano “T” (colonna S).
Tale terreno in base ai “vecchi” criteri di cui al DM 28.11.2014 è imponibile IMU mentre
in base ai “nuovi” criteri di cui al DL n. 4/2015 risulta esente IMU.
Ai fini della compilazione del mod. UNICO si ritiene di dover applicare la normativa più
favorevole e quindi considerare il terreno esente IMU con conseguente barratura di
campo 9 “IMU non dovuta” ed assoggettamento ad IRPEF del reddito dominicale.
Il quadro A del mod. UNICO 2015 PF va quindi così compilato:
100
1
80
365
X
100
207
156
Nel caso in cui il contribuente nel corso del 2014 avesse versato IMU per tale terreno
può presentare richiesta di rimborso ovvero, se il Comune lo prevede, utilizzare detto
importo in compensazione.
LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RB – FABBRICATI
Con riguardo alla compilazione del quadro RB “Redditi dei fabbricati” del mod. UNICO 2015 PF si
evidenzia innanzitutto che è necessario indicare, come di consueto, la rendita catastale non
rivalutata (ossia così come risultante dagli atti catastali), l’utilizzo, i giorni e la percentuale di
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possesso, l’eventuale codice e canone d’affitto nonché il sussistere di casi particolari e
l’applicazione della cedolare secca, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia assoggettato ad
IRPEF e/o ad IMU.
Per l’applicazione della disciplina sopra riepilogata ed in particolare per “attivare” o meno l’effetto
sostitutivo IMU - IRPEF, nel quadro RB sono presenti i seguenti campi:
Campo
Modalità di compilazione
12
“Casi part. IMU”
Va indicato uno dei seguenti codici:
“1” Fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze,
esente IMU o per il quale l’imposta non è dovuta per il 2014, ma
assoggettato ad IRPEF;
“2” Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU per il
2014, ossia le abitazioni principali di lusso categoria A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze.
In tal caso opera l’effetto sostitutivo e quindi il relativo reddito non è
assoggettato ad IRPEF.
Tale codice va utilizzato anche per le pertinenze dell’abitazione
principale non di lusso assoggettate ad IMU (ad esempio, la
seconda pertinenza della stessa categoria catastale);
“3” Immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU e
situato nello stesso Comune dell’abitazione principale.
In presenza di tale codice oltre all’IMU, il 50% del reddito è
assoggettato anche ad IRPEF.
Nel caso in cui, per evidenziare diverse situazioni verificatesi nel corso
dell’anno, i dati dello stesso immobile sono esposti su più righi, il codice va
indicato nei righi per i quali sussiste la relativa condizione.
16
“Abitazione
principale
soggetta ad IMU”
Reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze (di lusso)
assoggettato ad IMU e quindi non imponibile IRPEF.
Tale importo non confluisce nel reddito complessivo di rigo RN1, campo 5
ma è evidenziato a rigo RN50, campo 1.
17
“Immobili
non locati”
Reddito degli immobili non locati assoggettati ad IMU e quindi non
imponibile IRPEF.
Tale importo non confluisce nel reddito complessivo di rigo RN1, campo 5
ma è evidenziato a rigo RN50, campo 2.
18
“Abitazione
principale non
soggetta ad IMU”
Reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze (non di lusso)
esenti IMU e quindi imponibile IRPEF.
L’importo esposto in tale campo confluisce nel reddito complessivo di rigo
RN1, campo 5; per lo stesso è riconosciuta la deduzione di rigo RN2.
Esempio 5
Il sig. Fiume possiede nel Comune di Verona un immobile cat. A/2 e con rendita
catastale pari a € 600, adibito ad abitazione principale. È altresì proprietario
dell’annesso garage di cat. C/6 con rendita catastale pari a € 22.
Il reddito dell’abitazione principale e relativa pertinenza concorrono alla formazione del
reddito imponibile IRPEF e il quadro RB del mod. UNICO 2015 PF va così compilato:
600
1
365
100
L781
630
22
5
365
100
L781
23
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Detti redditi non concorrono, di fatto, al reddito imponibile IRPEF in quanto per gli stessi
è riconosciuta la deduzione per abitazione principale esposta a rigo RN2.
653
653
653
Esempio 6
Il sig. Lago, con abitazione principale non di lusso (rendita catastale € 460) nel Comune
di Fiumicino e un ISEE pari a € 50.000, concede in comodato gratuito al figlio la
mansarda (rendita catastale € 250), facente parte dello stesso immobile ma
autonomamente accatastata, utilizzata dal figlio come propria abitazione principale.
In tal caso:
• l’abitazione principale è esente IMU e assoggettata ad IRPEF;
• la mansarda concessa in comodato al figlio:
− va assoggettata ad IMU in quanto non può essere assimilata all’abitazione
principale perché il Comune ha subordinato l’agevolazione alla presenza di un
ISEE inferiore a € 15.000;
− concorre anche alla formazione del reddito imponibile IRPEF nella misura del
50%, considerato che nello stesso Comune è presente anche l’abitazione
principale. Alla relativa rendita rivalutata non è applicabile la maggiorazione di 1/3
prevista per gli immobili a disposizione in quanto la situazione ricade nei casi
riconducibili al codice utilizzo “10”.
Il quadro RB del mod. UNICO 2015 PF va quindi così compilato:
460
1
365
100
M297
483
250
10
365
100
M297
131
3
131
Esempio 7 Il sig. Monti possiede 2 immobili:
• l’abitazione principale, nel Comune di Cuneo, cat. A/8 e con rendita catastale pari a
€ 1.800;
• la “seconda casa”, nel Comune di Imperia, con rendita catastale pari a € 500.
In tal caso sia l’abitazione principale che l’immobile a disposizione (ubicati in 2 Comuni
diversi) sono assoggettati ad IMU e per entrambi opera l’effetto sostitutivo IMU –
IRPEF che comporta la non imponibilità ai fini IRPEF.
IIl quadro RB del mod. UNICO 2015 PF va quindi così compilato:
1.800
1
365
100
D205
2
1.890
500
2
365
100
E290
700
Tale compilazione comporta che i redditi in esame non concorrono alla formazione del
reddito imponibile IRPEF e vanno esposti tra i redditi di riferimento per l’applicazione
delle agevolazioni fiscali connesse con l’ammontare del reddito (rigo RN1, campo 1).
Gli stessi sono inoltre evidenziati a rigo RN50, campi 1 e 2:
1.890
700
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Esempio 8 Il sig. Colle possiede un appartamento nel Comune di Vicenza (rendita catastale € 370)
locato a libero mercato ad un canone annuo pari a € 9.600.
In tal caso l’immobile va assoggettato sia ad IMU che ad IRPEF e il quadro RB del
mod. UNICO 2015 PF va così compilato:
370
365
3
100
1
9.120
L840
9.120
Qualora il locatore avesse optato per l’applicazione della cedolare secca “ordinaria”,
permane l’assoggettamento sia ad IMU che a cedolare secca ed il quadro RB andrebbe
così compilato:
370
365
3
100
3
9.600
L840
X
9.600
Tipologia immobile
IMU 2014
IRPEF 2014
Abitazione principale “di lusso”(*)
SI
NO
Abitazione principale “non di lusso”
NO
SI (**)
Unità immobiliare locata
SI
SI
SI
SI, 50%
SI
NO
Unità abitativa in comodato
assimilata “ab. principale”
nello
stesso
Comune
non assimilata “ab. principale”
dell’abitazione principale
NO
SI
SI
SI, 50%
Unità abitativa in comodato
assimilata “ab. principale”
in Comune diverso da quello
non assimilata “ab. principale”
dell’abitazione principale
NO
SI
SI
NO
Unità abitativa a disposizione
dell’abitazione principale
nello
stesso
Comune
Unità abitativa a disposizione in un Comune diverso da
quello dell’abitazione principale
(*) Categoria catastale A/1, A/8 e A/9
(**) Con applicazione della relativa deduzione di pari importo, che di fatto azzera anche l’imposizione IRPEF.
Come noto dal 2014 la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito l’IMI in luogo dell’IMU.
In risposta ad uno specifico quesito, il MEF con la Nota 22.4.2015, prot. n. 10643 ha
riconosciuto l’applicabilità dell’effetto sostitutivo IMU – IRPEF anche con riferimento
all’IMI.
In altre parole quindi, gli immobili non locati assoggettati ad IMI non vanno assoggettati
ad IRPEF e in quanto compatibili, sono applicabili le regole e le modalità di compilazione
sopra esposte.
„
UNICO 2015
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