faq agevolazioni fiscali per i disabili
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faq agevolazioni fiscali per i disabili
Direzione Regionale della Calabria ______________ Ufficio Gestione Tributi AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI SETTORE AUTO Risposte a quesiti D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto di conoscere se un soggetto disabile può accedere alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un automobile con IVA al 4% nel caso che di seguito si espone. Il presunto acquirente ha esibito certificazione di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80, rilasciata dall’ASP di Catanzaro il 3/6/2008, ma l’ulteriore documentazione sanitaria, rilasciata dalla Commissione medica della L. 104/92 il 3/10/2005, riconosce, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge, la gravità della minorazione per “Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia mitro-aortica”. Il soggetto non presenta grave deficit della deambulazione; non presenta permanente riduzione delle capacità motorie. R. La certificazione relativa al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, rilasciata in data successiva a quella di cui alla L. 104/92, non è correlata ad una patologia di tipo psichico/mentale né ad una di tipo motorio e, pertanto, non rientra tra quelle ammesse ai benefici fiscali per l’acquisto dell’auto. Tuttavia potrebbe essere intervenuta, nel frattempo, altra patologia, aggravante dello stato di salute originariamente esaminato dalla Commissione medica, che ha dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Si suggerisce di chiedere al soggetto disabile ulteriore documentazione sanitaria integrativa. In assenza, la richiesta non potrà essere accolta. D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha sottoposto, in visione, allo scrivente, una certificazione sanitaria, rilasciata dalla Commissione della L. 104/1992, nella quale figura la seguente diagnosi: “Probabile Alzheimer, con decadimento cognitivo… (omissis)…., con elevata minorazione psicofisica”. E’ persona handicappata, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92. Il soggetto presenta ridotte capacità motorie permanenti e grave deficit della deambulazione. Tuttavia, nella certificazione è presente la seguente postilla apposta dall’Unità Operativa di Medicina Legale della Regione Calabria: “Il presente verbale è utilizzabile solo per la concessione dei benefici previsti dall’art. 33 della L. 104/92 e ha validità di giorni novanta dalla data di emissione del certificato”. R. La certificazione esibita non ha validità ai fini delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto con IVA agevolata al 4%, perché inerente esclusivamente ad agevolazioni previste per motivi di lavoro; inoltre ha validità temporanea. Occorre idonea certificazione definitiva. D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto il parere in merito alla certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione Medica della L. 104/92, sottopostaci in visione, nella quale è riportata la seguente diagnosi: “Leucemia acuta linfoplastica in trattamento chemioterapico”. E’ riconosciuta persona handicappata ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92. Non presenta grave deficit della deambulazione né ridotte capacità motorie permanenti. R. Purtroppo, pur se riconosciuta ufficialmente la gravità della patologia, non è possibile ammettere la disabile ai benefici fiscali per l’acquisto dell’autoveicolo con IVA al 4%, perché la patologia diagnosticata non figura tra quelle ammesse al beneficio delle agevolazioni fiscali per il settore auto, non trattandosi di handicap di tipo motorio, visivo, uditivo, psichico/mentale o causato da pluriamputazioni, al momento uniche minorazioni riconosciute dalla normativa vigente in materia (L. 449/97, art. 8; L.488/99, art. 6 c.1; L. 388/2000 art. 30 c.7). D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto di conoscere se un soggetto in possesso di certificazione, rilasciata da idonea Commissione Medica Pubblica, diversa da quella della L. 104/92, attestante un grave deficit permanente della deambulazione, può acquistare l’auto con IVA agevolata al 4%. R. La circolare n. 21 del 23 aprile 2010 ha chiarito che per la predetta diagnosi, per la quale precedentemente era assolutamente necessario acquisire la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica della L. 104/92, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge, è sufficiente anche certificazione sanitaria rilasciata da altra Commissione Medica Pubblica diversa da quella della L. 104/92, purché nella stessa sia espressamente riconosciuta la gravità della patologia e “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto di conoscere se un soggetto disabile per il quale la Commissione medica ha diagnosticato “Esiti di cataratta congenita in trattamento chirurgico con VC 1/20 OO”, persona handicappata ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92, può essere ammesso al beneficio dell’acquisto dell’auto con IVA al 4%. R. Pur trattandosi, probabilmente, di patologia ammissibile ai benefici fiscali previsti per legge, perché, presumibilmente, trattasi di soggetto non vedente, attesa la situazione di gravità certificata ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92, non essendo espressamente comprensibile, dalla documentazione esibita, se trattasi di cieco totale, parziale o ipovedente grave, di cui alla L. 138/2001, artt. 2,3 e 4, tipologie di cecità per le quali è concesso l’acquisto di un autoveicolo con IVA al 4%, si suggerisce di richiedere l’integrazione della certificazione prodotta, con ulteriore documentazione sanitaria, rilasciata anche da altra Commissione Medica Pubblica riconosciuta, (quale, ad esempio, la Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile di ciechi e sordi), dalla quale emerga la tipologia di minorazione visiva. D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto se per un soggetto, per il quale la Commissione Medica della L. 104/92, riconoscendo la gravita dell’handicap, ai sensi dell’art. 3 c.3 della medesima legge, ha diagnosticato un “lieve ritardo psico-motorio, esiti di asfissia perinatale, in soggetto che non presenta ridotte capacità motorie né grave deficit della deambulazione permanenti”, sia sufficiente l’esibizione di tale certificazione. R. Trattandosi, probabilmente, di handicap di tipo psichico/mentale è necessaria la presentazione, oltre che della certificazione sopra evidenziata rilasciata da una Commissione Medica Pubblica attestante la gravità della patologia, anche del verbale della apposita Commissione Medica per l’accertamento delle invalidità civili, attestante il diritto all’indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 18/80 o della L. 508/88, come previsto dall’art. 30 c. 7 della L. 388 del 23/12/2000 e dalla Circolare n. 46 dell’11/5/2001 dell’Agenzia delle Entrate. In assenza di quest’ultima certificazione non è possibile accedere ai benefici fiscali per l’acquisto dell’auto. D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto se l’esibizione di una certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile di ciechi e sordi, riportante la seguente diagnosi: “cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione”, sia sufficiente per accedere ai benefici fiscali per l’acquisto dell’auto con IVA al 4%. R. Sì, tale certificazione è sufficiente, trattandosi di cieco parziale di cui all’art. 3 della L. 138/2001. Non occorre certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. 104/92. D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto se la certificazione rilasciata dalla Commissione della L. 104/92, il 2/12/2008, con la seguente diagnosi “Parkinsoniano arterosclerotico con sindrome vertiginosa e depressiva” in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge, con annessa certificazione, rilasciata in pari data dalla Commissione per l’accertamento delle invalidità civili del medesimo distretto sanitario, che gli attribuisce l’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 508/88, possa consentire l’accesso ai benefici fiscali per l’acquisto dell’auto con IVA al 4%. R. Sì, la certificazione è idonea, in quanto conforme a quanto disposto dall’art. 30 c. 7 della L. 388/2000 e dalla circolare n. 46 dell’11/5/2001 dell’Agenzia delle Entrate in merito alla documentazione da presentare, per l’ammissione ai benefici fiscali per l’acquisto agevolato di un autoveicolo, da parte dei soggetti con disabilità di tipo psichico o mentale, per i quali è richiesto il riconoscimento della gravità della patologia diagnosticata, certificato da una Commissione Medica Pubblica riconosciuta, nonché la documentazione sanitaria (verbale della seduta) della Commissione per l’accertamento delle invalidità civili che attesti il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 18/80 o della L. 508/88. D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto se la certificazione rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. 104/92, il 4/10/2006, con la seguente diagnosi: “ Sindrome demenziale in Parkinsoniano con marcati disturbi cognitivi”, in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge, corredata di ulteriore certificazione, con cui la Commissione per l’accertamento delle invalidità civile dell’ASL competente, l’11/1/2007, riconosce al disabile l’indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 508/88, sia sufficiente per accedere ai benefici fiscali per l’acquisto di un veicolo con IVA al 4%. R. Sì, come per il caso precedente, la documentazione è idonea. D. La Concessionaria Auto XXXX, con sede in Campania, ha chiesto di conoscere se per un soggetto residente in Calabria, per il quale il tutore legale ha presentato la documentazione per fruire dell’acquisto di un autoveicolo, con le agevolazioni fiscali, consistente, unicamente, nella certificazione della Commissione Medica di cui all’art. 4 della L. 104/92 che ha diagnosticato: “disturbi schizofrenici” in persona handicappata in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge, in soggetto che non presenta grave deficit della deambulazione, né ridotte capacità motorie permanenti”, tale documentazione sia sufficiente. R. No. Trattandosi di soggetto disabile affidato ad un tutore legale, con sentenza del Giudice Tutelare, occorrerà acquisire quest’ultima, nonché la certificazione di nascita del disabile rilasciata dal Comune competente, con annotazione della interdizione ed il verbale della Commissione Medica preposta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 o della L. 508/88. Qualora tale documentazione fosse esibita, si rammenta che il veicolo non potrà essere intestato al Tutore, salvo che nel caso, comprovato, in cui , quest’ultimo, si trovi in una delle condizioni di familiarità di cui all’art. 433 del Codice Civile ed il disabile non conseguendo un reddito superiore ad € 2.840,51, sia fiscalmente a suo carico. Appare infine opportuno precisare, a tal fine, che non costituiscono reddito: a) le rendite INAIL per invalidità permanente o per morte; b) le pensioni di guerra; c) le indennità di accompagnamento assegnate a non vedenti, sordi ed invalidi civili; d) i sussidi a favore degli Hanseniani (lebbrosi); e) i redditi soggetti ad imposte sostitutive o a ritenute fiscali, a titolo di imposta, quali gli interessi sui depositi bancari o i proventi da fondi di investimento. D. Alcuni Uffici Territoriali hanno avanzato richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali per il settore auto, relativamente a soggetti disabili in possesso di patente di guida speciale, rilasciata dalla competente Commissione Medica di cui all’art. 119 del Codice della Strada, comprensiva di prescrizione dell’adattamento funzionale all’handicap certificato, quale il cambio automatico o la frizione automatica. R. Al riguardo è bene precisare, come peraltro stabilito dalla circolare n. 186 del 15/7/1998, che la natura dell’handicap, per tale tipologia di soggetti, riconducibile a disabilità da “ridotte o impedite capacità motorie” deve, comunque ed in ogni caso, essere legata a deficit della deambulazione. Tuttavia, in presenza di situazioni concernenti casi particolari di “ridotte o impedite capacità motorie”, non valutabili dall’Ufficio tributario, che non è tenuto alla conoscenza di specifiche cognizioni mediche, quest’ultimo dovrà riconoscere il diritto di fruizione delle agevolazioni fiscali previste solo previa presentazione, da parte del disabile, di ulteriore certificazione rilasciata da idonee Commissioni mediche pubbliche, nella quale sia riportato espressamente il predetto termine: “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”. Pertanto, se, ad esempio, ci si trova in presenza di un disabile, amputato di un arto superiore o di parte di esso, con patente di guida speciale e prescrizione di cambio automatico, la cui certificazione medica non cita espressamente le “ridotte o impedite capacità motorie”, non sarà possibile concedere le agevolazioni per l’acquisto dell’autoveicolo. D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto notizie in merito alla validità della certificazione sanitaria presentata da un disabile, nella quale è attestata esclusivamente la presenza di un “importante deficit deambulatorio permanente” in soggetto riconosciuto grave ai sensi dell’art. 3 c.3 della L. 104/92 ed affetto da patologia inibitoria della capacità di deambulazione, per l’acquisto di un autoveicolo con le agevolazioni fiscali previste per l’handicap. R. La valutazione della gravità delle minorazioni, presente nelle certificazioni sanitarie, si suddivide, ordinariamente in : a) non valutabile; b) lieve; c) importante o elevata; d) grave o severa; e) stabilizzata; f) progressiva. Al riguardo, pertanto, si rende necessario che la Commissione Medica competente specifichi se trattasi di soggetto con “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” o di soggetto con “grave” deficit permanente della deambulazione”, atteso che dal verbale, molto vetusto ed antecedente all’entrata in vigore dell’art. 8 della L. 449/97 e dell’art. 30 c. 7 della L. 388/2000, tali indicazioni non sono rilevabili, perchè non riportate. La patologia diagnosticata, inoltre, se riconducibile ad un deficit comportante “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, renderebbe indispensabile l’adattamento del veicolo, con l’aggravio di ulteriori costi; al contrario, se riconducibile ad un “grave deficit permanente della deambulazione”, l’adattamento non sarebbe obbligatorio e consentirebbe al soggetto disabile un risparmio di spesa. D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto di conoscere se la certificazione rilasciata dal Dipartimento di Medicina Legale dell’ASP Calabria il 5 novembre 2009, attestante l’esistenza di “un grave deficit permanente della deambulazione” in soggetto in stato di gravità ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92, nella quale figura omessa la diagnosi della patologia accertata, per effetto della L. 675/96, sia valida ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali per il settore auto. R. Alla luce di quanto disposto dall’art. 30 c. 7 della L. 388/2000 e dalla circolare n. 46 dell’11/5/2001, la documentazione presentata è regolare. Pertanto il disabile potrà fruire dell’acquisto agevolato dell’autoveicolo, entro il limite di 2000 cc. se a benzina e 2800 cc. se diesel, con il pagamento dell’IVA al 4% e potrà, altresì, godere delle detrazioni IRPEF al 19% in dichiarazione dei redditi in una o quattro rate annuali, su un importo massimo di € 18.075,99. D. La concessionaria Auto XXXX, con sede e filiali in Calabria, con mail del 22.02.2010 ha chiesto chiarimenti in merito alla spettanza delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un autoveicolo a seguito di esibizione di certificazione medica rilasciata dalla Commissione per il riconoscimento delle indennità civili, in cui figura riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 per patologia così diagnosticata: “Carcinoma prostatico in CT con metastasi ossee post-chirurgiche”. Alla predetta certificazione non è allegata ulteriore documentazione sanitaria. R. Premesso che l’Ufficio tributario non è tenuto alla conoscenza di specifiche cognizioni di carattere medico-scientifico e, se pur presumibilmente, la minorazione fisica rappresentata potrebbe essere ricompresa tra quelle ammesse all’acquisto agevolato dell’autoveicolo per la presenza di un “grave deficit permanente della deambulazione”, o quantomeno, dalla presenza di ridotte capacità motorie permanenti”, la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è sufficiente la sola documentazione asseverante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, concesso ai sensi della L. 18/80 o della L. 508/88, per “ la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”, qualora dalla stessa non fosse possibile riscontrare la specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale. Allo stato, quindi, il disabile, se in possesso del solo verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, rilasciato ai sensi della L. 18/80, non potrebbe essere ammesso ai benefici fiscali per l’acquisto dell’autoveicolo. Tuttavia, attesa la gravità della patologia diagnosticata ed il conseguente deterioramento fisico che la stessa comporterebbe, si consiglia di invitare la parte interessata alla presentazione di ulteriore certificazione sanitaria integrativa mirata a certificare esplicitamente l’esistenza di una delle due minorazioni sopra descritte. E’ appena il caso di rammentare, inoltre, che in presenza di handicap comportante le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, è previsto, obbligatoriamente ed ante acquisto, l’adattamento del veicolo in funzione della disabilità diagnosticata, verificabile dalla Carta di Circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile. D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto se le spese di manutenzione straordinaria, relative ad un autoveicolo acquistato da un disabile con le agevolazioni fiscali previste, possono godere del trattamento con IVA al 4%. R. No. L’aliquota IVA al 4% è ammessa esclusivamente per le prestazioni rese dalle officine per l’adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate, comunque utilizzate per l’adattamento dello stesso, come chiarito dalla Risoluzione n. 306 del 17/09/2002. Le spese di manutenzione straordinaria, che non ricomprendono l’ordinaria manutenzione del veicolo (quali le spese per premi assicurativi, lubrificanti, pneumatici, carburante, liquido per freni o radiatore, ecc.), possono godere, esclusivamente, della detrazione IRPEF del 19%, una sola volta, nel quadriennio decorrente dalla data di acquisto, entro il limite di € 18.075,99 e non possono essere rateizzate. D. Con interpello n. 919-105/2009 il Sig. XXXX ritiene che un suo congiunto disabile abbia diritto alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 449/97, previste per l’acquisto di autoveicoli, senza dover presentare la certificazione medica rilasciata da idonea Commissione Medica Pubblica riconosciuta, che attesti l’handicap di natura motoria da cui è affetto, essendo già in possesso di sentenza favorevole , pronunciata dal Tribunale di XXXX, con cui allo stesso è stato riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento, non essendo in grado di deambulare autonomamente, né di compiere gli atti quotidiani della vita. R. L’Ufficio Consulenza della DR Calabria non ha condiviso il parere del Sig. XXX, constatando che la diagnosi pronunciata dalla Commissione sanitaria competente, che diagnostica: “spondiloartrosi con discopatie multiple, coxartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale, trattata chirurgicamente con impianto di ortoprotesi a sinistra”, attesta unicamente la gravità della patologia ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 104/92, senza menzionare la specifica indicazione delle “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” o del “grave deficit permanente della deambulazione”. Di conseguenza, non essendo possibile stabilire se l’acquisto dell’autoveicolo comporti, obbligatoriamente, l’adattamento del mezzo di trasporto, per la sussistenza di “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, o se, invece, il soggetto disabile presenta un “grave deficit permanente della deambulazione”, per il quale l’adattamento del veicolo non è richiesto, si rende necessaria la richiesta di ulteriore certificazione sanitaria integrativa, rilasciata dalla predetta Commissione medica della L. 104/92, mirata a chiarire espressamente a quale delle due indicazioni sopra riportate debba ricondursi la gravità della patologia riconosciuta. D. La concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, con interpello n. 919-98/2009, ha venduto, in data 8/5/2008, un autoveicolo ad un disabile con aliquota ordinaria al 20%, non avendo il medesimo, a tale periodo, esibito certificazione idonea al riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 449/97, art. 8. In data 8/9/2009, l’acquirente richiedeva l’applicazione retroattiva dei benefici fiscali di cui sopra è menzione, a seguito di sentenza a lui favorevole, emessa dal Tribunale di Locri-Sez. Lavoro il 1° aprile 2009. In conseguenza di tale provvedimento la concessionaria in questione ritiene di dover emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR. N. 633/72, c. 2°, con conseguente recupero della maggiore IVA versata al momento dell’emissione della fattura. R. L’Ufficio Consulenza della DR Calabria non condivide il parere espresso dalla concessionaria, significando che la sentenza del Tribunale di Locri è afferente al riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui all’art. 3 c. 3 della L. 104/92, a far data dal 17/3/2006, ma, la stessa, pur riconoscendo la situazione di gravità, non indica la patologia di cui il disabile è affetto, impedendo così all’Ufficio l’esatta individuazione dell’handicap per cui si richiede l’applicazione retroattiva dell’agevolazione IVA al 4% . Pertanto, non può essere emesso alcun parere in merito all’emissione della eventuale nota di variazione, essendo tale questione riassorbita da quanto prima espresso. D. Un Ufficio ha chiesto se l’acquisto, effettuato da un soggetto disabile in possesso dei requisiti previsti per legge, di un autoveicolo diesel 2800 cc. di cilindrata, il cui costo ammonta a € 32.000,00, è regolare ai fini delle agevolazioni fiscali previste ai fini IVA ed IRPEF. R. Come noto il veicolo diesel fino a 2800 cc. di cilindrata può essere acquistato, da un soggetto disabile che ne ha diritto, con IVA agevolata al 4%. Tuttavia, ai fini delle agevolazioni IRPEF, il soggetto disabile potrà fruire della detrazione al 19%, esclusivamente, fino alla concorrenza di € 18.075,99. Ne consegue che l’importo residuo pagato per l’acquisto dell’autoveicolo in forma agevolata, pari ad € 13.924,01, (€ 32.000,00-18.075,99), resterà, ai fini della detrazione IRPEF, interamente a carico dell’acquirente . D. Un Ufficio ha chiesto se è regolare la vendita di un autoveicolo di cilindrata superiore a 2000 cc, a benzina o, a 2800 cc., diesel, ad un soggetto disabile in possesso dei requisiti previsti per legge, con IVA al 4%. R. No, perché i veicoli di cilindrata superiore ai valori sopra descritti non possono godere dei benefici fiscali, pur se il soggetto acquirente è un disabile in possesso dei requisiti richiesti per legge. In presenza di tale situazione l’Ufficio dovrà procedere al recupero dell’IVA restante. D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto se in presenza di un autoveicolo comprato con IVA al 4% da un disabile, successivamente deceduto, gli eredi, prima del decorso di due anni dalla data dell’acquisto, vendendo anticipatamente il veicolo, sono obbligati al versamento della differenza intercorrente tra l’aliquota ordinaria del 20% e quella ridotta del 4%, come previsto dall’art. 1, c. 37 della L. 296/2006 . R. No. La risoluzione n. 136/E del 28 maggio 2009 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha chiarito che la norma antielusiva richiamata nella domanda può trovare applicazione solo nei negozi giuridici “inter vivos”, che manifestino la volontà del soggetto, che ha fruito del beneficio fiscale, di trasferire, anticipatamente, la proprietà del bene a terzi. Di conseguenza, quando la traslazione del veicolo avviene per sopravvenienza del bene, a seguito di successione ereditaria (evento che esula da qualsiasi manifestazione di volontà da parte del dante causa) ed il trasferimento del bene è effettuato da soggetto diverso dall’acquirente, il caso non può ricondursi all’ambito applicativo di cui al richiamato art. 1, c. 37 della L. 296/2006. In conclusione, nel caso di specie, se gli eredi alienano il veicolo, loro pervenuto per successione ereditaria, prima che siano trascorsi due anni dalla data di acquisto del veicolo, non sono tenuti ad alcun versamento integrativo. Documento aggiornato al 31 maggio 2010