faq agevolazioni fiscali per i disabili

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faq agevolazioni fiscali per i disabili
Direzione Regionale della Calabria
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Ufficio Gestione Tributi
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI SETTORE AUTO
Risposte a quesiti
D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto di conoscere se un soggetto
disabile può accedere alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un automobile con IVA al 4% nel
caso che di seguito si espone.
Il presunto acquirente ha esibito certificazione di riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento ai sensi della L. 18/80, rilasciata dall’ASP di Catanzaro il 3/6/2008, ma
l’ulteriore documentazione sanitaria, rilasciata dalla Commissione medica della L. 104/92 il
3/10/2005, riconosce, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge, la gravità della minorazione per
“Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia mitro-aortica”. Il soggetto non presenta grave deficit della
deambulazione; non presenta permanente riduzione delle capacità motorie.
R. La certificazione relativa al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, rilasciata in
data successiva a quella di cui alla L. 104/92, non è correlata ad una patologia di tipo
psichico/mentale né ad una di tipo motorio e, pertanto, non rientra tra quelle ammesse ai benefici
fiscali per l’acquisto dell’auto.
Tuttavia potrebbe essere intervenuta, nel frattempo, altra patologia, aggravante dello stato di salute
originariamente esaminato dalla Commissione medica, che ha dato luogo al riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento.
Si suggerisce di chiedere al soggetto disabile ulteriore documentazione sanitaria integrativa. In
assenza, la richiesta non potrà essere accolta.
D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha sottoposto, in visione, allo scrivente,
una certificazione sanitaria, rilasciata dalla Commissione della L. 104/1992, nella quale figura la
seguente diagnosi:
“Probabile Alzheimer, con decadimento cognitivo… (omissis)…., con elevata minorazione psicofisica”. E’ persona handicappata, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92. Il soggetto presenta ridotte
capacità motorie permanenti e grave deficit della deambulazione.
Tuttavia, nella certificazione è presente la seguente postilla apposta dall’Unità Operativa di
Medicina Legale della Regione Calabria: “Il presente verbale è utilizzabile solo per la
concessione dei benefici previsti dall’art. 33 della L. 104/92 e ha validità di giorni novanta
dalla data di emissione del certificato”.
R. La certificazione esibita non ha validità ai fini delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto
con IVA agevolata al 4%, perché inerente esclusivamente ad agevolazioni previste per motivi di
lavoro; inoltre ha validità temporanea. Occorre idonea certificazione definitiva.
D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto il parere in merito alla
certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione Medica della L. 104/92, sottopostaci in visione,
nella quale è riportata la seguente diagnosi: “Leucemia acuta linfoplastica in trattamento
chemioterapico”. E’ riconosciuta persona handicappata ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92. Non
presenta grave deficit della deambulazione né ridotte capacità motorie permanenti.
R. Purtroppo, pur se riconosciuta ufficialmente la gravità della patologia, non è possibile ammettere
la disabile ai benefici fiscali per l’acquisto dell’autoveicolo con IVA al 4%, perché la patologia
diagnosticata non figura tra quelle ammesse al beneficio delle agevolazioni fiscali per il settore
auto, non trattandosi di handicap di tipo motorio, visivo, uditivo, psichico/mentale o causato da
pluriamputazioni, al momento uniche minorazioni riconosciute dalla normativa vigente in materia
(L. 449/97, art. 8; L.488/99, art. 6 c.1; L. 388/2000 art. 30 c.7).
D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto di conoscere se un soggetto
in possesso di certificazione, rilasciata da idonea Commissione Medica Pubblica, diversa da quella
della L. 104/92, attestante un grave deficit permanente della deambulazione, può acquistare
l’auto con IVA agevolata al 4%.
R. La circolare n. 21 del 23 aprile 2010 ha chiarito che per la predetta diagnosi, per la quale
precedentemente era assolutamente necessario acquisire la certificazione rilasciata dalla
Commissione Medica della L. 104/92, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge, è sufficiente
anche certificazione sanitaria rilasciata da altra Commissione Medica Pubblica diversa da quella
della L. 104/92, purché nella stessa sia espressamente riconosciuta la gravità della patologia e
“l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”.
D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto di conoscere se un soggetto
disabile per il quale la Commissione medica ha diagnosticato “Esiti di cataratta congenita in
trattamento chirurgico con VC 1/20 OO”, persona handicappata ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L.
104/92, può essere ammesso al beneficio dell’acquisto dell’auto con IVA al 4%.
R. Pur trattandosi, probabilmente, di patologia ammissibile ai benefici fiscali previsti per legge,
perché, presumibilmente, trattasi di soggetto non vedente, attesa la situazione di gravità certificata
ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92, non essendo espressamente comprensibile, dalla
documentazione esibita, se trattasi di cieco totale, parziale o ipovedente grave, di cui alla L.
138/2001, artt. 2,3 e 4, tipologie di cecità per le quali è concesso l’acquisto di un autoveicolo con
IVA al 4%, si suggerisce di richiedere l’integrazione della certificazione prodotta, con ulteriore
documentazione sanitaria, rilasciata anche da altra Commissione Medica Pubblica riconosciuta,
(quale, ad esempio, la Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile di ciechi e sordi),
dalla quale emerga la tipologia di minorazione visiva.
D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto se per un soggetto, per il
quale la Commissione Medica della L. 104/92, riconoscendo la gravita dell’handicap, ai sensi
dell’art. 3 c.3 della medesima legge, ha diagnosticato un “lieve ritardo psico-motorio, esiti di
asfissia perinatale, in soggetto che non presenta ridotte capacità motorie né grave deficit della
deambulazione permanenti”, sia sufficiente l’esibizione di tale certificazione.
R. Trattandosi, probabilmente, di handicap di tipo psichico/mentale è necessaria la presentazione,
oltre che della certificazione sopra evidenziata rilasciata da una Commissione Medica Pubblica
attestante la gravità della patologia, anche del verbale della apposita Commissione Medica per
l’accertamento delle invalidità civili, attestante il diritto all’indennità di accompagnamento, ai sensi
della L. 18/80 o della L. 508/88, come previsto dall’art. 30 c. 7 della L. 388 del 23/12/2000 e dalla
Circolare n. 46 dell’11/5/2001 dell’Agenzia delle Entrate. In assenza di quest’ultima certificazione
non è possibile accedere ai benefici fiscali per l’acquisto dell’auto.
D. La Concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, ha chiesto se l’esibizione di una
certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità
civile di ciechi e sordi, riportante la seguente diagnosi: “cieco con residuo visivo non superiore ad
1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione”, sia sufficiente per accedere ai benefici fiscali
per l’acquisto dell’auto con IVA al 4%.
R. Sì, tale certificazione è sufficiente, trattandosi di cieco parziale di cui all’art. 3 della L. 138/2001.
Non occorre certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. 104/92.
D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto se la certificazione rilasciata dalla Commissione della L.
104/92, il 2/12/2008, con la seguente diagnosi “Parkinsoniano arterosclerotico con sindrome
vertiginosa e depressiva” in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge, con
annessa certificazione, rilasciata in pari data dalla Commissione per l’accertamento delle invalidità
civili del medesimo distretto sanitario, che gli attribuisce l’indennità di accompagnamento ai sensi
della L. 508/88, possa consentire l’accesso ai benefici fiscali per l’acquisto dell’auto con IVA al
4%.
R. Sì, la certificazione è idonea, in quanto conforme a quanto disposto dall’art. 30 c. 7 della L.
388/2000 e dalla circolare n. 46 dell’11/5/2001 dell’Agenzia delle Entrate in merito alla
documentazione da presentare, per l’ammissione ai benefici fiscali per l’acquisto agevolato di un
autoveicolo, da parte dei soggetti con disabilità di tipo psichico o mentale, per i quali è richiesto il
riconoscimento della gravità della patologia diagnosticata, certificato da una Commissione Medica
Pubblica riconosciuta, nonché la documentazione sanitaria (verbale della seduta) della
Commissione per l’accertamento delle invalidità civili che attesti il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento, ai sensi della L. 18/80 o della L. 508/88.
D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto se la certificazione rilasciata dalla Commissione di cui all’art.
4 della L. 104/92, il 4/10/2006, con la seguente diagnosi: “ Sindrome demenziale in Parkinsoniano
con marcati disturbi cognitivi”, in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 c. 3 della medesima legge,
corredata di ulteriore certificazione, con cui la Commissione per l’accertamento delle invalidità
civile dell’ASL competente, l’11/1/2007, riconosce al disabile l’indennità di accompagnamento, ai
sensi della L. 508/88, sia sufficiente per accedere ai benefici fiscali per l’acquisto di un veicolo con
IVA al 4%.
R. Sì, come per il caso precedente, la documentazione è idonea.
D. La Concessionaria Auto XXXX, con sede in Campania, ha chiesto di conoscere se per un
soggetto residente in Calabria, per il quale il tutore legale ha presentato la documentazione per
fruire dell’acquisto di un autoveicolo, con le agevolazioni fiscali, consistente, unicamente, nella
certificazione della Commissione Medica di cui all’art. 4 della L. 104/92 che ha diagnosticato:
“disturbi schizofrenici” in persona handicappata in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 c. 3 della
medesima legge, in soggetto che non presenta grave deficit della deambulazione, né ridotte capacità
motorie permanenti”, tale documentazione sia sufficiente.
R. No. Trattandosi di soggetto disabile affidato ad un tutore legale, con sentenza del Giudice
Tutelare, occorrerà acquisire quest’ultima, nonché la certificazione di nascita del disabile rilasciata
dal Comune competente, con annotazione della interdizione ed il verbale della Commissione
Medica preposta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 o
della L. 508/88. Qualora tale documentazione fosse esibita, si rammenta che il veicolo non potrà
essere intestato al Tutore, salvo che nel caso, comprovato, in cui , quest’ultimo, si trovi in una delle
condizioni di familiarità di cui all’art. 433 del Codice Civile ed il disabile non conseguendo un
reddito superiore ad € 2.840,51, sia fiscalmente a suo carico.
Appare infine opportuno precisare, a tal fine, che non costituiscono reddito:
a) le rendite INAIL per invalidità permanente o per morte;
b) le pensioni di guerra;
c) le indennità di accompagnamento assegnate a non vedenti, sordi ed invalidi civili;
d) i sussidi a favore degli Hanseniani (lebbrosi);
e) i redditi soggetti ad imposte sostitutive o a ritenute fiscali, a titolo di imposta, quali gli interessi
sui depositi bancari o i proventi da fondi di investimento.
D. Alcuni Uffici Territoriali hanno avanzato richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di
accesso alle agevolazioni fiscali per il settore auto, relativamente a soggetti disabili in possesso di
patente di guida speciale, rilasciata dalla competente Commissione Medica di cui all’art. 119 del
Codice della Strada, comprensiva di prescrizione dell’adattamento funzionale all’handicap
certificato, quale il cambio automatico o la frizione automatica.
R. Al riguardo è bene precisare, come peraltro stabilito dalla circolare n. 186 del 15/7/1998, che la
natura dell’handicap, per tale tipologia di soggetti, riconducibile a disabilità da “ridotte o impedite
capacità motorie” deve, comunque ed in ogni caso, essere legata a deficit della deambulazione.
Tuttavia, in presenza di situazioni concernenti casi particolari di “ridotte o impedite capacità
motorie”, non valutabili dall’Ufficio tributario, che non è tenuto alla conoscenza di specifiche
cognizioni mediche, quest’ultimo dovrà riconoscere il diritto di fruizione delle agevolazioni fiscali
previste solo previa presentazione, da parte del disabile, di ulteriore certificazione rilasciata da
idonee Commissioni mediche pubbliche, nella quale sia riportato espressamente il predetto
termine: “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
Pertanto, se, ad esempio, ci si trova in presenza di un disabile, amputato di un arto superiore o di
parte di esso, con patente di guida speciale e prescrizione di cambio automatico, la cui
certificazione medica non cita espressamente le “ridotte o impedite capacità motorie”, non sarà
possibile concedere le agevolazioni per l’acquisto dell’autoveicolo.
D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto notizie in merito alla validità della certificazione sanitaria
presentata da un disabile, nella quale è attestata esclusivamente la presenza di un “importante
deficit deambulatorio permanente” in soggetto riconosciuto grave ai sensi dell’art. 3 c.3 della L.
104/92 ed affetto da patologia inibitoria della capacità di deambulazione, per l’acquisto di un
autoveicolo con le agevolazioni fiscali previste per l’handicap.
R. La valutazione della gravità delle minorazioni, presente nelle certificazioni sanitarie, si
suddivide, ordinariamente in :
a) non valutabile;
b) lieve;
c) importante o elevata;
d) grave o severa;
e) stabilizzata;
f) progressiva.
Al riguardo, pertanto, si rende necessario che la Commissione Medica competente specifichi se
trattasi di soggetto con “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” o di soggetto con
“grave” deficit permanente della deambulazione”, atteso che dal verbale, molto vetusto ed
antecedente all’entrata in vigore dell’art. 8 della L. 449/97 e dell’art. 30 c. 7 della L. 388/2000, tali
indicazioni non sono rilevabili, perchè non riportate.
La patologia diagnosticata, inoltre, se riconducibile ad un deficit comportante “ridotte o impedite
capacità motorie permanenti”, renderebbe indispensabile l’adattamento del veicolo, con l’aggravio
di ulteriori costi; al contrario, se riconducibile ad un “grave deficit permanente della
deambulazione”, l’adattamento non sarebbe obbligatorio e consentirebbe al soggetto disabile un
risparmio di spesa.
D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto di conoscere se la certificazione rilasciata dal Dipartimento di
Medicina Legale dell’ASP Calabria il 5 novembre 2009, attestante l’esistenza di “un grave deficit
permanente della deambulazione” in soggetto in stato di gravità ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L.
104/92, nella quale figura omessa la diagnosi della patologia accertata, per effetto della L. 675/96,
sia valida ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali per il settore auto.
R. Alla luce di quanto disposto dall’art. 30 c. 7 della L. 388/2000 e dalla circolare n. 46
dell’11/5/2001, la documentazione presentata è regolare. Pertanto il disabile potrà fruire
dell’acquisto agevolato dell’autoveicolo, entro il limite di 2000 cc. se a benzina e 2800 cc. se diesel,
con il pagamento dell’IVA al 4% e potrà, altresì, godere delle detrazioni IRPEF al 19% in
dichiarazione dei redditi in una o quattro rate annuali, su un importo massimo di € 18.075,99.
D. La concessionaria Auto XXXX, con sede e filiali in Calabria, con mail del 22.02.2010 ha chiesto
chiarimenti in merito alla spettanza delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un autoveicolo a
seguito di esibizione di certificazione medica rilasciata dalla Commissione per il riconoscimento
delle indennità civili, in cui figura riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento ai
sensi della L. 18/80 per patologia così diagnosticata: “Carcinoma prostatico in CT con metastasi
ossee post-chirurgiche”. Alla predetta certificazione non è allegata ulteriore documentazione
sanitaria.
R. Premesso che l’Ufficio tributario non è tenuto alla conoscenza di specifiche cognizioni di
carattere medico-scientifico e, se pur presumibilmente, la minorazione fisica rappresentata potrebbe
essere ricompresa tra quelle ammesse all’acquisto agevolato dell’autoveicolo per la presenza di un
“grave deficit permanente della deambulazione”, o quantomeno, dalla presenza di ridotte
capacità motorie permanenti”, la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 dell’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che non è sufficiente la sola documentazione asseverante il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento, concesso ai sensi della L. 18/80 o della L. 508/88, per “ la necessità di
assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”, qualora
dalla stessa non fosse possibile riscontrare la specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
Allo stato, quindi, il disabile, se in possesso del solo verbale di riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento, rilasciato ai sensi della L. 18/80, non potrebbe essere ammesso ai benefici
fiscali per l’acquisto dell’autoveicolo.
Tuttavia, attesa la gravità della patologia diagnosticata ed il conseguente deterioramento fisico che
la stessa comporterebbe, si consiglia di invitare la parte interessata alla presentazione di ulteriore
certificazione sanitaria integrativa mirata a certificare esplicitamente l’esistenza di una delle due
minorazioni sopra descritte.
E’ appena il caso di rammentare, inoltre, che in presenza di handicap comportante le “ridotte o
impedite capacità motorie permanenti”, è previsto, obbligatoriamente ed ante acquisto,
l’adattamento del veicolo in funzione della disabilità diagnosticata, verificabile dalla Carta di
Circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile.
D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto se le spese di manutenzione straordinaria, relative ad un
autoveicolo acquistato da un disabile con le agevolazioni fiscali previste, possono godere del
trattamento con IVA al 4%.
R. No. L’aliquota IVA al 4% è ammessa esclusivamente per le prestazioni rese dalle officine per
l’adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate, comunque utilizzate per l’adattamento
dello stesso, come chiarito dalla Risoluzione n. 306 del 17/09/2002.
Le spese di manutenzione straordinaria, che non ricomprendono l’ordinaria manutenzione del
veicolo (quali le spese per premi assicurativi, lubrificanti, pneumatici, carburante, liquido per freni
o radiatore, ecc.), possono godere, esclusivamente, della detrazione IRPEF del 19%, una sola
volta, nel quadriennio decorrente dalla data di acquisto, entro il limite di € 18.075,99 e non
possono essere rateizzate.
D. Con interpello n. 919-105/2009 il Sig. XXXX ritiene che un suo congiunto disabile abbia
diritto alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 449/97, previste per l’acquisto di autoveicoli,
senza dover presentare la certificazione medica rilasciata da idonea Commissione Medica Pubblica
riconosciuta, che attesti l’handicap di natura motoria da cui è affetto, essendo già in possesso di
sentenza favorevole , pronunciata dal Tribunale di XXXX, con cui allo stesso è stato riconosciuto il
diritto all’indennità di accompagnamento, non essendo in grado di deambulare autonomamente, né
di compiere gli atti quotidiani della vita.
R. L’Ufficio Consulenza della DR Calabria non ha condiviso il parere del Sig. XXX, constatando
che la diagnosi pronunciata dalla Commissione sanitaria competente, che diagnostica:
“spondiloartrosi con discopatie multiple, coxartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale, trattata
chirurgicamente con impianto di ortoprotesi a sinistra”, attesta unicamente la gravità della patologia
ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 104/92, senza menzionare la specifica indicazione delle “ridotte o
impedite capacità motorie permanenti” o del “grave deficit permanente della deambulazione”.
Di conseguenza, non essendo possibile stabilire se l’acquisto dell’autoveicolo comporti,
obbligatoriamente, l’adattamento del mezzo di trasporto, per la sussistenza di “ridotte o impedite
capacità motorie permanenti”, o se, invece, il soggetto disabile presenta un “grave deficit
permanente della deambulazione”, per il quale l’adattamento del veicolo non è richiesto, si rende
necessaria la richiesta di ulteriore certificazione sanitaria integrativa, rilasciata dalla predetta
Commissione medica della L. 104/92, mirata a chiarire espressamente a quale delle due indicazioni
sopra riportate debba ricondursi la gravità della patologia riconosciuta.
D. La concessionaria XXXX, con sede e filiali in Calabria, con interpello n. 919-98/2009, ha
venduto, in data 8/5/2008, un autoveicolo ad un disabile con aliquota ordinaria al 20%, non avendo
il medesimo, a tale periodo, esibito certificazione idonea al riconoscimento delle agevolazioni
fiscali previste dalla L. 449/97, art. 8.
In data 8/9/2009, l’acquirente richiedeva l’applicazione retroattiva dei benefici fiscali di cui sopra è
menzione, a seguito di sentenza a lui favorevole, emessa dal Tribunale di Locri-Sez. Lavoro il 1°
aprile 2009.
In conseguenza di tale provvedimento la concessionaria in questione ritiene di dover emettere nota
di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR. N. 633/72, c. 2°, con conseguente recupero della
maggiore IVA versata al momento dell’emissione della fattura.
R. L’Ufficio Consulenza della DR Calabria non condivide il parere espresso dalla concessionaria,
significando che la sentenza del Tribunale di Locri è afferente al riconoscimento del diritto alle
prestazioni di cui all’art. 3 c. 3 della L. 104/92, a far data dal 17/3/2006, ma, la stessa, pur
riconoscendo la situazione di gravità, non indica la patologia di cui il disabile è affetto, impedendo
così all’Ufficio l’esatta individuazione dell’handicap per cui si richiede l’applicazione retroattiva
dell’agevolazione IVA al 4% .
Pertanto, non può essere emesso alcun parere in merito all’emissione della eventuale nota di
variazione, essendo tale questione riassorbita da quanto prima espresso.
D. Un Ufficio ha chiesto se l’acquisto, effettuato da un soggetto disabile in possesso dei requisiti
previsti per legge, di un autoveicolo diesel 2800 cc. di cilindrata, il cui costo ammonta a €
32.000,00, è regolare ai fini delle agevolazioni fiscali previste ai fini IVA ed IRPEF.
R. Come noto il veicolo diesel fino a 2800 cc. di cilindrata può essere acquistato, da un soggetto
disabile che ne ha diritto, con IVA agevolata al 4%. Tuttavia, ai fini delle agevolazioni IRPEF, il
soggetto disabile potrà fruire della detrazione al 19%, esclusivamente, fino alla concorrenza di €
18.075,99. Ne consegue che l’importo residuo pagato per l’acquisto dell’autoveicolo in forma
agevolata, pari ad € 13.924,01, (€ 32.000,00-18.075,99), resterà, ai fini della detrazione IRPEF,
interamente a carico dell’acquirente .
D. Un Ufficio ha chiesto se è regolare la vendita di un autoveicolo di cilindrata superiore a 2000 cc,
a benzina o, a 2800 cc., diesel, ad un soggetto disabile in possesso dei requisiti previsti per legge,
con IVA al 4%.
R. No, perché i veicoli di cilindrata superiore ai valori sopra descritti non possono godere dei
benefici fiscali, pur se il soggetto acquirente è un disabile in possesso dei requisiti richiesti per
legge.
In presenza di tale situazione l’Ufficio dovrà procedere al recupero dell’IVA restante.
D. Un Ufficio Territoriale ha chiesto se in presenza di un autoveicolo comprato con IVA al 4% da
un disabile, successivamente deceduto, gli eredi, prima del decorso di due anni dalla data
dell’acquisto, vendendo anticipatamente il veicolo, sono obbligati al versamento della differenza
intercorrente tra l’aliquota ordinaria del 20% e quella ridotta del 4%, come previsto dall’art. 1, c. 37
della L. 296/2006 .
R. No. La risoluzione n. 136/E del 28 maggio 2009 della Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso ha chiarito che la norma antielusiva richiamata nella domanda può trovare
applicazione solo nei negozi giuridici “inter vivos”, che manifestino la volontà del soggetto, che ha
fruito del beneficio fiscale, di trasferire, anticipatamente, la proprietà del bene a terzi.
Di conseguenza, quando la traslazione del veicolo avviene per sopravvenienza del bene, a seguito
di successione ereditaria (evento che esula da qualsiasi manifestazione di volontà da parte del dante
causa) ed il trasferimento del bene è effettuato da soggetto diverso dall’acquirente, il caso non può
ricondursi all’ambito applicativo di cui al richiamato art. 1, c. 37 della L. 296/2006.
In conclusione, nel caso di specie, se gli eredi alienano il veicolo, loro pervenuto per successione
ereditaria, prima che siano trascorsi due anni dalla data di acquisto del veicolo, non sono tenuti ad
alcun versamento integrativo.
Documento aggiornato al 31 maggio 2010