Rassegna_12-18_Aprile_2016

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Rassegna_12-18_Aprile_2016
RASSEGNA STAMPA
12- 18 Aprile 2016
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Venerdì 15 Aprile 2016
Online
www.corriereadriatico.it
ANCONA •RIVIERA del CONERO
Giardini in fiore e auto d’epoca
Il mercato florovivaistico e il raduno delle 500 in centro nel weekend
GLI APPUNTAMENTI
Ancona
Da Giardino in Fiore al raduno
delle vecchie 500, passando
per la boxe e il bridge. E’ un weend ricco di iniziative quello
che attende il capoluogo.
L’evento clou è senz’altro la
mostra mercato florovivaistica,
che si terrà domani e domenica
dalle ore 9 alle 19. Sono previsti
circa 35 tra vivai e generi affini
e 15 tra piccoli artigiani e generi
collaterali. La Festa dei Fiori di
Ancona è, da oltre vent'anni,
Giardino in Fiore che arriva a
proclamare l'arrivo della bella
stagione. confermando la sua
affascinante location in Corso
Garibaldi dove si snoderà da
Piazza Cavour sino a Piazza della Repubblica. Il centro anconetano si trasformerà in uno
splendido giardino, per un
week end tutto dedicata agli ap-
VII
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Maxi sequestro di armi giocattolo in porto
Le armi giocattolo e altra merce sequestrata in porto
La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle
Dogane hanno scoperto e sequestrato in
porto 72.062 prodotti con marchio CE
contraffatto: armi giocattolo, portachiavi con puntatore laser, peluches e lettori
mp3. La merce, prodotta in Cina e destinata in Spagna, era a bordo di un autoarticolato, condotto da un cittadino bulgaro, appena sbarcato da un traghetto dalla Grecia. Dal controllo emergeva che
fucili e pistole da soft air, idonei a sparare pallini in plastica con l'aria compres-
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Ancona
© RIPRODUZIONERISERVATA
© RIPRODUZIONERISERVATA
Fermato un Tir carico di fucili senza il tappo rosso e puntatori laser pericolosi per gli occhi
Ancona
IL BLITZ
sa, erano prive del tappo rosso previsto
dalla legge. Così come i i puntatori laser
(alcuni con portachiavi muniti del simbolo di note case automobilistiche) avevano una potenza superiore a quella ammessa dalla normativa europea, in quanto possono danneggiare la salute se puntati agli occhi; i peluches ed i lettori Mp3
erano di scarsa qualità e con caratteristiche non conformi ai requisiti di sicurezza. La merce - stipata in 440 cartoni e
costituita da 25.380 strumenti da soft
air, 25.832 puntatori laser, 20.050 peluches e 800 lettori Mp3 - è stata sequestrata e il mittente bulgaro denunciato.
notte per accogliere i visitatori
del Giardino in Fiore e coloro
che si recheranno allo spettacolo serale in programma alle Muse. Domenica - dalle ore 7 alle
10.30 in piazza Roma lato Rettorato - il Club amici della FIAT
CONTRAFFAZIONE
Controlli
anti truffa
al Piano
Quello di ieri è stato un pomeriggio particolarmente
movimentato in piazza Medaglie d'Oro a due passi da
via Giordano Bruno dove le
Volanti della Questura di
Ancona attorno alle 18 hanno bloccato due Volkswagen Passat con a bordo 7 romeni quattro uomini e tre
donne. Alla vista degli agenti gli occupanti di una vettura hanno cercato di nascondere dei telefoni iPhone 6
di ultima generazione tra i
sedili. Un particolare questo che non è sfuggito ai poliziotti che da una successivo controllo hanno rinvenuto all'interno della vettura
una busta contenente degli
anelli in oro.
Da una prima indiscrezione sembrerebbe infatti
che i romeni stessero operando in zona nel tentativo
di piazzare sia i telefoni che
gli anelli. Sul posto a bloccare l'intera zona tre volanti
oltre al personale in borghese intervenuto con delle
auto civetta.
Le due Passat sono state
caricate sopra un carro attrezzi e portate in Questura
per ulteriori controlli. Nei
locali della Questura sono
finiti anche i 7 occupanti
delle auto. Un trasferimento piuttosto articolato anche per il fatto che due dei
quattro uomini sono risultati essere particolarmente
obesi.
Torna in centro la rassegna Giardini in fiore
passionati di giardinaggio, orticultura e prodotti naturali.
Proprio per favorire l’accesso in centro, M&P parcheggi ha
deciso che domenica prossima
il parcheggio Traiano rimarrà
aperto dalle ore 14.30 all’una di
500 Ancona - 7˚ raduno nazionale 500 e auto storiche "Tutti
in 500 nella città di Ancona" . Il
ritrovo è alle ore 8 in piazza Roma con inizio delle iscrizioni e
colazione offerta dal Club, alle
ore 11.15 prove di abilità nel parcheggio dello stadio del Conero. Alle12.30 Partenza per il ristorante a Varano e poi pranzo
e premiazioni. C’è spazio anche
per lo sport e lo svago. Oggi alle
20 e 30 al Palaindoor si terrà
un'importante kermesse pugilistica che culminerà nell'incontro tra Marco Siciliano contro
Michele Focosi, valevole per il
titolo italiano dei pesi leggeri.
Domenica il Palaindoor ospiterà "Il bridge in pista" 2˚ evento
nazionale. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Ankon Bridge di Ancona. Sono previsti
300 giocatori e 6 tornei contemporanei.
Venditori di iPhone
NOTIZIE
FLASH
Cammarano racconta
la Grande guerra
Ancona Comincia oggi un
interessante fine settimana
di eventi alla Polveriera del
Parco del Cardeto
nell'ambito del programma
sulla Grande guerra. Alle
ore 18 in programma
l'incontro Abbasso la
guerra! Il neutralismo alla
vigilia della Grande guerra a
cura di Fulvio Cammarano.
Si tratta del primo dei
quattro incontri organizzati
dall'Istituto Storia Marche.
Ordinario di Storia
contemporanea a Bologna,
Cammarano è autore di
studi importanti, come una
"Storia dell'Italia liberale"
per Laterza e il recente
"Abbasso la guerra!" per
Mondadori.
Avvocati a lezione
di diritto tributario
Ancona Oggi alla Mole
Vanvitelliana si terrà un
convegno per avvocati dal
titolo "Gli strumenti del
nuovo diritto tributario tra
accertamenti ed azione
penale". L'incontro gratuito,
organizzato dall'Ordine degli
avvocati con riconoscimento
di 6 crediti formativi, si aprirà
alle 9 con l'introduzione
dell'ex senatore Mario
Cavallaro, membro del
Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. Nel
pomeriggio interverranno
anche il magistrato Alfredo
Montagna e il giudice Carlo
Cimini. La chiusura dei lavori
è prevista per le 18.
2 IL FATTO
Martedì 12 aprile 2016
il Giornale
I GUAI DI PALAZZO CHIGI La crisi economica
Arriva il salva banche bis:
pronto un fondo da 5 miliardi
» di Pompeo Locatelli
I lapilli
di Pompeo
Il vertice al ministero con gli istituti di credito: nasce Atlante, servirà
per sofferenze e aumenti di capitale. Il ruolo di Cdp nel mirino della Ue
Camilla Conti
La tentazione
del paracadute
di Stato
P
assano i mesi senza
che si riesca a venire
a capo, con misure
efficaci, del problema Non
performing loans, la
montagna di crediti
deteriorati (200 miliardi
lordi) che le nostre banche
si ritrovano in pancia. Si
tratta, come si ricorderà, dei
soldi prestati dagli istituti di
credito a soggetti che, per
mille motivi, non sono
riusciti a mantenere
l’impegno di restituirli
anche rateizzati. Un bel
guaio. Che incide sulla
solidità non solo delle
banche più esposte ma del
sistema creditizio nel suo
complesso. Fino ad oggi le
misure introdotte non sono
sembrate all’altezza della
posta in gioco. Perché tra
governo e banche da una
parte ed Europa dall’altra
prevale il dialogo tra sordi.
A Bruxelles vorrebbero che
la questione si risolvesse
con operazioni trasparenti
ma tutte farina del sacco del
sistema bancario; nel
Belpaese si punta invece a
promuovere interventi
dove, in un modo o
nell’altro, lo Stato faccia da
collante agli impegni degli
istituti. Il fatto che si ipotizzi
la nascita di veicoli misti
che si accollino i crediti
inesigibili e titoli inoptati
con la «supervisione» della
Cassa Depositi e Prestiti
vorrebbe dire che la società
controllata dallo Stato
potrebbe mettere la propria
firma a garanzia. La solita
scorciatoia all’italiana. A
parte il fatto che l’Europa ha
più volte manifestato la
propria contrarietà verso
operazioni che potrebbero
rientrare nella categoria
degli aiuti di Stato, rimane
la sensazione che siano i
cittadini piccoli
risparmiatori (non
dimentichiamo che la Cdp
si alimenta per lo più dei
risparmi postali) a doversi
accollare l’onere di coprire
le magagne del sistema
bancario. Mi permetto di
dire: perché le banche non
avviano un percorso di
discontinuità predisponendo veicoli interni per il
recupero dei Npl attraverso
accordi ragionevoli, rapidi e
chiari con la clientela in
difficoltà? Lasciamo stare il
forziere Cdp.
www.pompeolocatelli.it
Mentre Matteo Renzi arringava l’aula della Camera sulle riforme costituzionali, al ministero
dell’Economia si riunivano i «poteri forti». Quelli, cioè, che al netto dello storytelling boschiano,
hanno in mano le sorti del sistema finanziario del Paese da salvare per la seconda volta in meno di un anno. Sono stati chiamati a raccolta soprattutto i banchieri come Pierfrancesco Saviotti e
Giuseppe Castagna, rispettivamente amministratori delegati
delle promesse spose Banco Popolare e Bpm, Andrea Munari
(Bnl), Alessandro Vandelli
(Bper) e Adolfo Bizzocchi del
Credem ma soprattutto l’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. La
riunione, iniziata alle 18.30 e terminata attorno alle 20, è stata interlocutoria: non è stato firmato
un accordo (perché prima il progetto deve passare sul tavolo dei
Cda dei soggetti che aderiranno)
ma si è delineato lo schema del
fondo per sostenere gli aumenti
di capitale, soprattutto di quelli
delle popolari venete che stanno
per essere varati, e per l’acquisto
dei prestiti in sofferenza.
Un intervento «di sistema» cui
ha fatto da regista non Banca
d’Italia né tanto meno la Cassa
depositi e prestiti, come vorrebbe far credere la narrazione renziana («Questa è la settimana giusta per il piano promosso dal governo sulle banche», ha esultato
il premier). In realtà, a tirare le
fila del progetto è un «arzillo vecchietto» della finanza italiana, ov-
vero il patron delle Fondazioni,
Giuseppe Guzzetti. Mentre l’amico Giovanni Bazoli, oggi presidente emerito di Intesa, è impegnato a mantenere la promessa
fatta tanti anni fa al Gianni Agnelli di salvare Rcs (mettendola oggi
nelle mani di Umberto Cairo),
l’avvocato Guzzetti ha avviato il
cantiere per sistemare il pasticcio bancario con un occhio appunto agli aumenti assai poco
«popolari» - che rischiano di costare caro ai garanti delle ricapitalizzazioni (soprattutto a Unicredit, cui spetta di coprire l’eventuale inoptato della Popolare di
Vicenza) - ma anche al destino
incerto di Mps, ancora alla ricerca di un partner danaroso.
Il fondo si chiama Atlante, avrà
una dotazione di circa 5 miliardi
utilizzando ed è stato lanciato
dalla Quaestio sgr. Si tratta di
una società di gestione del risparmio che in cda conta anche Alessandro Penati, economista nonché editorialista di Repubblica (il
quale sarebbe stato presente ieri
all’incontro al Mef) ed è controllata dalla lussemburghese Quae-
NUMERO UNO Claudio
Costamagna guida la Cdp
stio Investments Sa, a sua volta
detenuta al 100% dalla Quaestio
Holding, anch’essa basata nel
Granducato. Fra gli azionisti in
cima alla piramide spuntano la
Fondazione Cariplo, l’Ordine
dei Salesiani e la Locke, partecipata da Penati. Guzzetti ha affidato a Quaestio la gestione della
quota di Intesa posseduta dalla
Cariplo e l’sgr custodisce anche
la liquidità della Fondazione
Mps. Adesso chi metterà i soldi
nel nuovo fondo? Le banche (circa 3 miliardi), compagnie assicurative, big del risparmio gestito,
forse la Cdp, fondi di investimento e anche le fondazioni (con, si
dice, un obolo di 500 milioni)
che potrebbero così diversificare
gli investimenti. Atlante «ha
l’obiettivo di eliminare l’elevato
sconto al quale il mercato valuta
le istituzioni finanziarie italiane», si legge in una nota, e consentirà di generare benefici non
solo per gli investitori nel fondo,
«ma, indirettamente, anche per
tutti i risparmiatori, contribuendo a ridurre il premio per il rischio che attualmente penalizza
gli strumenti finanziari degli
emittenti italiani».
La palla ora passa alla Commissione Ue. Intanto, c’è chi ha già
notato la scelta del nome: Zeus
costrinse Atlante a tenere sulle
spalle l’intera volta celeste. La punizione gli fu inflitta per essersi
alleato col padre di Zeus, Crono,
che guidò la rivolta contro gli dèi
dell’Olimpo. Chissà chi è Zeus e
chi è Crono, in questa vicenda.
Di certo, la volta celeste è il sistema bancario italiano.
Il caso Per un’ipoteca a Salerno
Equitalia, i pm indagano per interessi da usura
La commissione tributaria segnala alla Procura una cartella: applicato un aggio troppo elevato
Stefano Zurlo
Commissioni elevatissime. Troppo
alte. Forse oltre il limite della legge e
della soglia dell’usura. È un sospetto a
dir poco imbarazzante quello che grava
su Equitalia, il colosso pubblico della
riscossione, spauracchio di centinaia di
migliaia di italiani. Ora, a sorpresa, Equitalia finisce sotto inchiesta: la Commissione tributaria di Salerno ha annullato
per un banalissimo difetto di notifica
una cartella, ma non contenta ha chiesto alla magistratura di approfondire il
caso, aprendo una strada che potrebbe
portare molto lontano.
Chissà. E però la storia merita molta
attenzione: Equitalia, di proprietà al
51% dell’Agenzia delle entrate e al 49
dell’Inps, avrebbe spremuto oltre il lecito un salernitano che aveva avviato una
procedura ipotecaria. Il colpo di scena
quando il commercialista Giovanni Monetti impugna il provvedimento: un preavviso di iscrizione ipotecaria sull’abita-
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zione principale. C’è un difetto di notifica, ma forse c’è di più. Monetti chiede
chiarezza, i giudici fiscali gli danno ragione non una ma due volte: rilevano
un difetto di notifica, insomma scoprono la classica buccia di banana e annullano la cartella. Ma ipotizzano che possa esserci anche un problema di fondo.
E così mandano le carte ai pm della procura perché facciano i loro accertamenti. Un passaggio semplice ma rivoluzionario: l’autorità giudiziaria sfida i mastini del fisco in un conflitto senza precedenti. E vuole capire una volta per tutte
se Equitalia abbia applicato tassi irragionevoli, anzi illeciti, oltre i limiti stabiliti
dalla norma e oltre la soglia dell’usura.
In realtà questo è il secondo capitolo
di una guerra in corso già da un anno.
Nel 2015 Monetti aveva sollevato lo stesso quesito in tutt’altro procedimento,
sempre alla procura di Salerno. Ora quest’altra questione finisce sotto la lente
dei pm. La materia, al di là delle suggestioni, è ostica e scivolosa. Fra l’altro
bisogna distinguere le due voci che normalmente compongono il conto in calce alle cartelle: gli interessi e poi l’aggio,
la commissione applicata. «A volte spiega al Giornale Giuseppe Valditara,
ordinario di Diritto romano all’università di Torino - Equitalia arriva a colpire il
debitore con anni di ritardo e in questo
caso gli interessi lievitano fino a raggiungere cifre astronomiche. Ma questo è
solo un aspetto di un problema molto
più complesso». Le indagini di Salerno
toccano un nervo scoperto nei rapporti
fra lo Stato e i cittadini. «Se dovesse essere dimostrato - prosegue Valditara - che
Equitalia ha applicato tassi usurai,
avrebbe conseguenze devastanti. Ancora di più sul piano politico perché Equitalia è il braccio armato dell’Agenzia delle entrate e dunque è uno strumento
fondamentale nella lotta all’evasione fiscale. È inimmaginabile che un attore
così importante della pubblica amministrazione possa tenere comportamenti
non in linea con il proprio ruolo, anzi in
qualche modo assimilabili a quelli di
volgari strozzini». Ma questo è appunto
solo un sospetto e deve essere verificato
in concreto. Senza cedere al clima della
piazza, infiammata dalla crisi economica e duramente segnata dai «rastrellamenti» condotti con certosina pazienza
dagli operatori del fisco.
Semmai su questo versante è ancora
una volta la politica a dover battere un
colpo e dare quindi un indirizzo di fondo all’azione dei funzionari dell’erario.
Alcuni esperti, anche alti ufficiali della
Guardia di finanza, sostengono da tempo che la macchina dello Stato funziona
a meraviglia quando si tratta di colpire i
pesci piccoli, gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori dal perimetro limitato che magari non sono evasori, ma più
banalmente sono stati messi in ginocchio dal tracollo delle loro attività e non
riescono più a pagare le imposte. È facile mettere con le spalle al muro questa
folla variopinta di piccoli evasori, più
complicato, arduo, stanare i grandi evasori. Quelli che magari hanno portato
illecitamente all’estero, in qualche paradiso dell’off-shore, i propri capitali.
LETTERE E COMMENTI 21
Domenica 17 aprile 2016
DE TOMASO
Renzi-Emiliano, l’anteprima
>> CONTINUA DALLA PRIMA
S
e così fosse, si comprenderebbe
con un senso di maggiore inquietudine la narrazione giudiziaria
attorno al dicastero finora guidato dalla Guidi. Uno «scherzo», diciamo così, che doveva giovare al club di lobbisti
mai a riposo.
Il premier sa che solo un miracolo potrebbe consentire al referendum sulle trivelle di portare alle urne 23.452.578 elettori, condizione indispensabile per la validità della consultazione. E anche se Palazzo Chigi non avesse adottato la «strategia dell’astensione» per neutralizzare
l’insidia del quorum, il tentativo dei referendari sarebbe apparso più difficile della salvezza del Verona, ultimo in classifica
in serie A. Certo, mai dire mai. Ma l’impressione generale è che la questione trivelle sia avvertita come tale solo in poche
regioni e che il quorum resterà una chimera. Ad eccezione, forse della Puglia, dove nel Pd oggi va in onda l’anteprima delle
primarie tra Renzi ed Emiliano. Quorum o
non quorum, il referendum sulle trivelle
incoronerà il presidente pugliese quale antagonista numero uno del presidente del
Consiglio da qui fino a ottobre (referendum costituzionale) e poi chissà.
Ciò detto, è però difficile dare torto al
professor Romano Prodi quando definisce
un suicidio l’indifferenza o la contrarietà
ai progetti di autosufficienza energetica di
una nazione. La cultura del no a tutto è
nemica dello sviluppo e della stessa indipendenza nazionale. Troppi rischi per la
salute e la sicurezza? Ma i rischi sono
controllabili, mai eliminabili. I rischi si
trovano ovunque. Che facciamo: oscuriamo il Sole perché i suoi raggi possono
provocare problemi oncologici?
Ma torniamo al referendum, anzi ai re-
ferendum. Il referendum decisivo per il con i detrattori della Grande Riforma, soPaese e per Renzi si terrà in autunno e prattutto sul declassamento del Senato. Ha
riguarderà la Grande Riforma. Il Rotta- tenuto al riparo dalla ribalta mediatica e
matore si gioca tutto. Il rischio di perdere dalla controversia politica la novità più
la partita, per lui, è reale. L’economia non rilevante del provvedimento: la sottrazioriparte. Le opposizioni (compresa la mi- ne, alle Regioni, di parecchi poteri connoranza Pd) non gli dànno tregua. Il ma- feriti loro dalla riforma del Titolo Quinto
lessere del Paese è palpabile. Ma senza della Costituzione (2001). Poteri di fatto
riforme, ecco il punto, la situazione sa- equivalenti, in molte materie, a quelli dello
Stato, e che hanno oggetrebbe destinata a peggiotivamente indebolito, in
rare.
Italia, una governabilità
Sarà, comunque, un
sistemica già gracile.
referendum su Renzi più
Non ci vuole un mago
che sulla riforma Boper immaginare che il
schi. Renzi lo sa, così cobaby-premier concentreme sa che tutto sarà tranrà sulle Regioni i fucili
ne che una passeggiata.
del suo arsenale. È conAnzi. Quella di ottobre
sapevole, Renzi, che la resarà la madre di tutte le
putazione delle Regioni
battaglie, perché vedrà
presso l’opinione pubbliscontrarsi non soltanto
ca, è più bassa di quella
renziani e anti-renziani.
di cui (non) godevano le
Il duello sostanziale verProvince; e che solo una
terà tra sostenitori della
campagna elettorale imsupremazia dello Stato
prontata sui costi, sugli
centrale e tifosi dell’auscandali, sugli sprechi,
tonomismo spinto delle
sui debiti delle Regioni
Regioni. Sotto questo RENZI A ottobre la battaglia
potrebbe fare la differenaspetto, il referendum
autunnale sarà la prosecuzione, con altri za, consentendogli di superare un test (o io
mezzi, munizioni e obiettivi maggiori, del o il declino) che costò a un fuoriclasse come
conflitto Stato-Regioni in atto sulle trivel- il generale Charles De Gaulle (1890-1970)
lazioni. Quale sarà la posizione di Emi- addirittura la guida della Francia.
Prepariamoci dunque all’estate politica
liano sul referendum di ottobre? Si riallineerà, sia pure a malincuore, con il lea- più rovente degli ultimi tempi: le Regioni
der-premier o comincerà a bombardare il al centro dell’arena, la Puglia e il suo tinuovo edificio costituzionale disegnato da moniere al centro della scena, con il capo
Renzi e dalla Boschi? Noi propendiamo per del governo lanciato nella sua missione
più ambiziosa e spericolata, quella rotla seconda ipotesi.
In tal caso, la contesa Renzi-Emiliano tamare le Regioni, o almeno cercare di
avrà un sequel che farà impallidire le più rottamarle, cominciando dal gladiatore
intense scene dei capolavori western di pugliese.
Sergio Leone (1929-1989).
Giuseppe De Tomaso
Finora Renzi ha accettato di misurarsi,
[email protected]
FEDERICO PIRRO*
È tempo di mobilitarsi per l’Ilva
L
ambientalista ionico - vorrebbe creare le condizioni economia notizia secondo cui anche il prestito ponte di 300 milioni
co-finanziarie per puntare alla dismissione coatta dell’impianto
di euro concesso dal Governo all’Ilva finisce sotto la lente
siderurgico tarantino ?
della Commissione europea pone agli osservatori più
Togliere dal mercato in una fase di contrazione della domanda la
attenti alcune domande. I servizi dell’Esecutivo di Brusua capacità produttiva di 10,5 milioni di tonnellate significhexelles, che vigilano sul rispetto delle norme Ue sulla concorrenza,
rebbe aver operato a nostre spese nella Ue la riduzione impianhanno proposto di estendere a tale prestito l’inchiesta già aperta a
tistica che viene propugnata dai nostri più temibili concorrenti.
inizio anno sul pacchetto di misure pubbliche in favore di quel
Allora, se queste domande hanno una qualche giustificazione,
Gruppo per un valore di circa 2 miliardi. Infatti anche i 300 milioni
sarebbe bene ribadire con assoluta chiarezza, sino a rasentare la
potrebbero rappresentare un aiuto di Stato e ora la proposta della
brutalità, che oltre a tutte le controdeduzioni che il Governo Renzi
Direzione competente è all’esame delle altre Direzioni generali
presenterà nelle sedi competenti di Bruxelles, bisognerebbe indella Commissione: e così la decisione finale potrebbe arrivare fra
cominciare ad affiancare l’azione diplomatica con grandi mala fine del mese e la prima metà di maggio. E se è vero sotto il profilo
nifestazioni di piazza, da Taranto a Genova, per riaffermare con
strettamente procedurale che l’estensione dell’indagine - che coforza che l’Ilva «non si tocca» e che sullo smantellamento della sue
munque non pregiudicherebbe l’eventuale via libera agli 800 micapacità produttive «non si passa».
lioni destinati alla salvaguardia dell’ambiente e della salute pubAiutando così l’Esecutivo nel difficile negoziato con la Comblica nello stabilimento siderurgico - consentirebbe all’Italia e a
missione europea, siano vigili allora i Sindacati confederali e di
tutte le altre parti interessate di presentare a Bruxelles le proprie
categoria, la Confindustria nazionale e quelle locali di Genova e
osservazioni, bisogna ricordare tuttavia che l’orientamento della
Taranto, la Federacciai, tutte le aziende dell’inUe sulla pratica Ilva non sembra particolarmente
dotto, le banche creditrici della società - qualcuna
favorevole.
delle quali vigilata dalla Bce – Parlamentari itaSecondo una valutazione preliminare dei funliani ed europei, consiglieri regionali e comunali,
zionari della Direzione per la concorrenza, il paci centri di ricerca dei Politecnici di Torino, Michetto di misure al centro dell’indagine aperta il
lano e Bari, gli Agenti marittimi, gli autotra30 gennaio scorso potrebbe non essere compasportatori e le loro associazioni di categoria, le
tibile con le linee guida che regolamentano la
Autorità portuali di Genova e del capoluogo ioconcessione di aiuti pubblici: pertanto, sono dinico, le Diocesi arcivescovili dei due capoluoghi.
versi gli interventi del Governo italiano in favore
tutti gli organi di informazione, e le Istituzioni
dell’Ilva a essere sotto osservazione. Com’è noto,
comunali con i sindaci delle cittadine liguri e
peraltro, sono state Eurofer, l’associazione dei proioniche ove vivono migliaia di operai dell’Ilva.
duttori di acciaio europei, e la Thyssen Krupp a
La mobilitazione, insomma, dovrà essere cosollecitare l’apertura di una inchiesta sui finanrale e assumere, se fosse necessario, nelle stoziamenti al Gruppo italiano da parte del nostro
riche piazze liguri e pugliesi caratteri e dimenEsecutivo, ratificati comunque dal Parlamento.
sioni che vorremmo immaginare come epocali: a
Alla luce di quanto appena riportato, le doGenova gli operai dell’Ilva hanno paralizzato la
mande che si pongono sono le seguenti:
città negli ultimi mesi con il consenso dei suoi
1) non è singolare che una Commissione euTARANTO Il siderurgico
abitanti. A Taranto, dopo le grandi manifestaropea - che non riesce a far rispettare il Trattato di
zioni operaie del 30 marzo, del 26 luglio e del 2 agosto del 2012, solo
Schengen e che di fatto ha assistito sinora impotente alla codi recente i metallurgici e i loro sindacalisti sono tornati in corteo
struzione di barriere di alcuni Stati orientali all’ingresso di pronelle vie cittadine.
fughi e che ora sembra balbettare dinanzi alle decisioni dell’AuL’Ilva poi, una volta acquisita da una nuova proprietà, dovrà
stria al Brennero - voglia invece arrivare a classificare come aiuti
accelerare sulla strada del suo risanamento e valutare attendi Stato gli interventi promossi del Governo italiano per assicurare
tamente - sotto il profilo economico-finanziario, impiantistico e
la prosecuzione dell’attività del Siderurgico ionico ?
alla luce di un cronoprogramma attendibile dei lavori necessari 2) Pur non volendo minimamente supporre che a livello di
l’ipotesi della decarbonizzazione sollecitata dalla Regione Puglia
Commissione europea si intenda in qualche modo interferire sul
con l’uso del preridotto di ferro e l’installazione di forni elettrici.
processo in corso di vendita dell’Ilva, non c’è il rischio concreto che
Ma Taranto e l’Italia non possono e non devono perdere un pilastro
questi orientamenti degli organismi competenti della Ue - al model sistema produttivo nazionale che contribuisce a conservare il
mento comunque non ancora giunti a decisioni conclusive - posnostro fra i Paesi più industrializzati al mondo, come giustamente
sano influenzare negativamente i possibili acquirenti del Gruppo,
sottolineano da tempo il presidente del Consiglio Renzi, la Cone soprattutto del sito di Taranto ?
findustria e i sindacati.
3) Non è sempre più evidente a questo punto il disegno di chi, fra
i produttori di acciaio europei - ma anche di settori dell’estremismo
*Università di Bari
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxOC0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0xOFQxMTo1NTo1NVojIyNWRVI=
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
di CARLO CIMINIELLO
Illegittima l’Irap per
i medici
D
uro colpo alla tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate
per anni. Infatti, lo svolgimento dell’attività medica
nella forma associativa della “medicina di gruppo” e la
disponibilità di personale di segreteria ed infermieristico non determinano ipso facto la sussistenza della cosiddetta
«autonoma organizzazione». Conseguentemente, «i redditi così
realizzati dal medico di base non sono assoggettati all’Imposta
Regionale sulle Attività Produttive». È quanto, in estrema sintesi,
statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima e
corretta sentenza n. 7291 dello scorso 13 aprile (Pres. Rovelli; Rel.
Greco).
LA VICENDA - Ad un medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale veniva riconosciuto, dai giudici tributari del Veneto, il diritto al rimborso
dell’IRAP versata per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 in
relazione al reddito conseguito per l’attività di medico chirurgo
esercitata mediante il modello della «medicina di gruppo».
Ricordiamo che la c.d. medicina di gruppo rappresenta una
particolare modalità organizzativa della professione medica. E
consiste, in particolare, nella possibilità di realizzare forme
associative con un numero di medici non superiore ad otto, la
quale si caratterizza, fra l’altro, per l’utilizzo nell’attività assistenziale di supporti tecnologici e strumentali comuni e per
l’utilizzo, da parte dei componenti di gruppo, di eventuale personale di segreteria o infermieristico.
La Commissione di Mestre riteneva correttamente che la medicina di gruppo non è assimilabile all’associazione tra professionisti. E constatava che le «eventuali spese sostenute per la
collaborazione di terzi», vale a dire la quota per il servizio di
segreteria telefonica e per prestazioni infermieristiche, ove di
modesta e contenuta entità non sono idonee ad integrare il
requisito “dell’autonoma organizzazione” postulata dalle norme
impositive, per l’assoggettabilità dei redditi ad Irap. Per tali
ragioni accordava in capo al medico il diritto al rimborso.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione censurando la decisione del giudice di appello per «avere escluso la
sussistenza dell’autonoma organizzazione nello svolgimento
dell’attività di medico di medicina generale convenzionato con il
Servizio Sanitario nazionale che si sia avvalso in modo non
occasionale di lavoro altrui». Inoltre l’Agenzia delle Entrate
riteneva non corretto l’assunto dei giudici di seconde cure che
non avevano ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione
«nell’attività di medicina di gruppo», costituente comunque una
«forma associativa che si configura e si sovrappone alla associazione professionale vera e propria».
LA SENTENZA - Le Sezioni Unite sono state investite di una
doppia questione. In primo luogo sono state chiamate a verificare
la «rilevanza ai fini dell’Irap dello svolgimento in forma associata
di un’attività libero-professionale». Ed in secondo luogo a scrutinare se, ed in quale misura, «incidono le peculiarità insite nello
svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale in generale ed in quello di medicina
di gruppo in particolare». Preliminarmente il Collegio ha osservato che il presupposto dell’imposta regionale sulle attività
produttive è «l’esercizio abituale di un’attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla
prestazione di servizi». Quando l’attività è esercitata dalle società
e dagli enti, quindi strutturalmente organizzati, essa costituisce
«ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò
escludere la necessità di un accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione».
Al contrario la Cassazione non ha ravvisato nella forma
associativa della medicina di gruppo i tratti dell’associazione tra
professionisti cui si riferisce la norma fiscale. La medicina di
gruppo, piuttosto, rappresenta un organismo «promosso dal Servizio Sanitario Nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme
di presidio della salute pubblica mercé l’impiego di risorse,
anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a
rapporto convenzionale». Riferendosi, poi, al caso concreto, i
giudici con l’ermellino hanno sottolineato quanto già accertato
dai giudici del merito, e cioè che «la spesa per la collaborazione
di terzi è risultata nella specie di “modesta e contenuta entità”, e
che essa non vale a caratterizzare una autonoma organizzazione,
ma piuttosto è la risultante minima ed indispensabile della
necessità di assicurare un servizio di segreteria telefonica ed
alcune prestazioni infermieristiche». Il ricorso dell’Agenzia delle
Entrate è stato quindi rigettato dalle Sezioni Unite che hanno per
l’effetto riconosciuto in capo al medico il diritto al rimborso Irap.
CONCLUSIONI - La Corte si è pronunciata sulla annosa, tediosa e
controversa questione dell’imponibilità, ai fini Irap, dei redditi del
medico che aderisca alla medicina di gruppo e che si avvalga della
collaborazione di terzi. Sebbene a nostro avviso la sentenza non sia
così tranciante, lasciando ancora delle zone d’ombra che andrebbero
chiarite, la stessa ha comunque cristallizzato alcuni condivisibili
precetti già in precedenza espressi dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. 10240/2010; 1158/2012). E cioè che la disponibilità, da parte dei medici convenzionati con il SSN, di uno
studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate
dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale non integra, di per sé, in assenza di
personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai
fini del presupposto impositivo. Ed inoltre considerazioni di analogo
tenore possono essere svolte in relazione alle spese per il personale
di segreteria o infermieristico comune, il cui utilizzo è altresì
previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo. In
conclusione possiamo affermare che le esigenze di cassa (dell’Erario)
hanno ceduto il passo a fronte della corretta applicazione del diritto
vivente.
Lunedì 18 Aprile 2016
FISCO
9
La Consulta: regole diverse rispetto al processo civile. Ogni atto ha la sua autonomia
Il contributo unificato è salato
Nel tributario il ricorso cumulativo non fa risparmiare
I
DI
Gli importi
Pagina a cura
SERGIO TROVATO
mpugnare con un solo
ricorso più atti impositivi non fa risparmiare
sul contributo unificato
dovuto per le cause tributarie. Le regole per determinare il contributo unificato
sono diverse per processo
tributario e processo civile,
considerata la loro differente natura. Nel processo
innanzi alle commissioni
tributarie non si può fare riferimento al valore unitario
della lite come nel giudizio
ordinario, ma il contributo
unificato va calcolato su
ogni singolo atto impugnato, anche nel caso in cui il
contribuente contesti più
atti con un unico ricorso
cumulativo. La Consulta,
con la sentenza n. 78 depositata lo scorso 7 aprile, ha
giudicato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla
commissione tributaria provinciale di Campobasso con
l’ordinanza 162/2015, anche
in ordine alle disparità di
trattamento con il processo
civile.
I giudici delle leggi hanno dichiarato inammissibili
le questioni di legittimità
costituzionale dell’articolo
14, comma 3-bis, del dpr
115/2002, nella parte in cui
è stato modificato dall’articolo 1, comma 598, lettera
a) della legge 147/2013.
Nella sua nuova formulazione la norma dispone
che il valore della lite va
determinato «per ciascun
atto impugnato anche in
appello».
Al riguardo, la Consulta
ha evidenziato che la lamentata diseguaglianza,
contraddittorietà e irragionevolezza nella determinazione del valore della lite,
«che il giudice a quo vorrebbe strettamente ancorato al
valore unitario del processo
come previsto per il rito civile», «non spiega compiutamente perché, a fronte di
una disomogeneità dei criteri fissati per determinare
il valore della lite nei singoli ambiti processuali, calati sulle particolarità delle questioni ivi deducibili e
sulle peculiarità dei diversi
processi, solo il criterio del
rito civile dovrebbe essere assunto quale tertium
comparationis». Allo stesso
modo non emerge alcuna irragionevolezza nel diverso
trattamento per tributo e
sanzioni, per le quali non
è d’impedimento il cumulo,
«stante la diversa natura e
funzione e la distinta disciplina».
Il ricorso cumulativo.
In realtà, prima ancora
dell’ultimo intervento nor-
Il recupero spetta alle segreterie Ct
Spetta alle segreterie delle commissioni tributarie il compito di riscuotere
il contributo unificato e irrogare le
sanzioni in caso di omesso o parziale
versamento delle somme dovute dal
ricorrente.
Entro 30 giorni dal deposito del ricorso
o di altro atto processuale, infatti, le
segreterie sono tenute a notificare al
debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto con l’avvertenza che, in
caso di inadempimento, verrà applicata
una sanzione e il contributo sarà iscritto a ruolo, con addebito degli interessi
al saggio legale. Il debitore per provare l’avvenuto pagamento, effettuato
mativo la giurisprudenza si
era già espressa in maniera
univoca sul ricorso cumulativo, sostenendo che la scelta di contestare più atti impositivi con un unico ricorso
non esonera il contribuente
dal pagamento del contributo unificato per ogni singolo
atto impugnato.
Il contributo, infatti, va
determinato sul valore di
ogni singolo accertamento,
in base agli scaglioni fissati dalla legge, e non sommando i relativi importi, al
netto degli interessi e delle
sanzioni.
Per esempio, la commis-
con il modello F23, deve depositare la
ricevuta presso la segreteria entro 10
giorni.
Trattandosi di un pagamento in seguito all’emanazione dell’invito da parte
dell’ufficio giudiziario non sono dovute
sanzioni e interessi. Se invece il debitore non paga entro 30 giorni dalla notifica dell’invito, al contributo vanno
aggiunti gli interessi legali calcolati
dalla data di deposito del ricorso. Solo
nel caso in cui il contributo non venga
versato o sia insufficiente, oltre agli
interessi, al debitore va irrogata una
sanzione amministrativa che va dal 100
al 200% del tributo dovuto.
sione tributaria provinciale
di Frosinone, sezione IV, con
la sentenza n. 1219 del 30
settembre 2014, ha precisato che gli atti impositivi
sono autonomamente impugnabili innanzi al giudice
tributario per vizi propri.
Dunque, se il contribuente presenta un unico ricorso per contestare più atti,
il contributo unificato deve
essere determinato in base
al loro singolo valore. Anche
se il ricorso è cumulativo le
somme pretese dall’amministrazione finanziaria, a
titolo di tributo, non possono essere sommate. In sede
processuale ogni atto mantiene la propria autonomia.
Secondo la commissione
tributaria l’interpretazione, tra l’altro, è del tutto in
linea con la recente modifica apportata all’articolo 14,
comma 3-bis, del T.U. sulle
spese di giustizia, contenuta nella legge di stabilità
per il 2014, che impone questa regola, la cui finalità è
quella di evitare i fenomeni
elusivi e non già «di privilegiare il recupero di somme, ostacolando il diritto
di difesa del contribuente».
Anche altre pronunce avevano avallato la tesi dell’as-
FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio
Patent box
calcolo (circolare dell’Agenzia delle entrate numero 11/e del 7 aprile 2016)
N AMBITO SOGGETTIVO
Chiarimenti in tema di patent box - ambito soggettivo (circolare dell’Agenzia delle
entrate numero 11/e del 7 aprile 2016)
Contenzioso
tributario
N AMBITO OGGETTIVO
N RISCOSSIONE
Chiarimenti in tema di patent box - ambito
oggettivo (circolare dell’Agenzia delle entrate numero 11/e del 7 aprile 2016)
N METODOLOGIE DI
CALCOLO
Chiarimenti in tema di patent box - metodologie di
Chiarimenti interpretativi relativi a
quesiti posti in occasione di eventi in
videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata - tematiLa versione integra- che afferenti contenzioso
e riscossione (circolare
le è disponibile su
dell’Agenzia delle entrate
www.italiaoggi.it/
numero 12/e dell’8 aprile
docio7
2016)
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNy0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0xOFQxMTo0Njo1M1ojIyNWRVI=
soggettamento separato al
contributo unificato di ogni
singolo atto d’imposizione
(Ctp di Mantova sentenza
283/2014, Ctp di Prato sentenza 195/2014).
Soggetti obbligati. Nel
processo tributario non sono
previste esenzioni di natura
soggettiva per il pagamento
del contributo unificato. Anche amministrazioni pubbliche e concessionari sono
tenute a pagarlo. In caso di
irregolarità commesse dalla
parte o dal difensore la segreteria della commissione
tributaria deve notificare
presso il domicilio eletto
un invito al pagamento per
il recupero del contributo.
Tutti i ricorrenti sono tenuti a indicare il valore della
lite e a pagare il contributo unificato se propongono
azione giudiziale innanzi
alle commissioni tributarie.
Non è ammessa la prenotazione a debito neppure per
amministrazione pubbliche,
concessionari o agenti della
riscossione.
Sono legittimate al pagamento posticipato, rispetto
al momento di deposito del
ricorso, solo le amministrazioni statali e le agenzie
fiscali. Del resto, l’articolo
37 del dl 98/2011 prevede
il pagamento del contributo unificato per proporre i
ricorsi innanzi alle commissioni tributarie provinciali
e regionali, senza distinzioni di sorta.
La misura del contributo
è rapportata al valore della
controversia. Gli importi
variano da 30 euro, per controversie di modesto valore
(fino a euro 2.582,28), fino a
1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200
mila euro.
Il contribuente per determinare l’importo del contributo deve fare riferimento
alla somma dovuta, a titolo
di tributo, che forma oggetto di contestazione.
Nel caso in cui la controversia abbia a oggetto solo
le sanzioni applicate dal
fisco con l’atto di contestazione, occorre prendere a
base di calcolo il relativo
importo. Spetta al ricorrente indicare poi il valore
della lite nelle conclusioni
del ricorso.
Del resto, il citato articolo
14 dispone che nei giudizi
tributari il valore della lite
deve risultare da apposita
dichiarazione anche per
la prenotazione a debito.
In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore
a duecentomila euro, con
il conseguente versamento del contributo unificato
nella misura massima di
1.500 euro.
© Riproduzione riservata
I M P O S T E E TA S S E
Martedì 12 Aprile 2016
31
Per la Cassazione nessun obbligo ricade sul contribuente. Vietati mezzi alternativi
Notifiche, la prova su Equitalia
Sono utilizzabili solo la relata o l’avviso di ricevimento
DI
VALERIO STROPPA
L’
onere di provare in
contenzioso la regolarità della notifica
di una cartella esattoriale è sempre di Equitalia.
Anche se sono passati più di
cinque anni. E l’agente della
riscossione può esibire soltanto
la relata di notifica (in caso di
utilizzo del messo) o l’avviso di
ricevimento (in caso di utilizzo
della raccomandata a/r). Sono
quindi esclusi altri strumenti
alternativi, quali per esempio
la schermata del tracking online del servizio postale o altre
attestazioni equipollenti. Ad
affermarlo è la sezione tributaria della Cassazione, con la
sentenza n. 6887 dell’8 aprile
2016.
Il caso vedeva Equitalia Centro impugnare una sentenza
della Ctr Toscana, dopo che
quest’ultima aveva accolto l’appello di un contribuente, annullando la cartella di pagamento
e con essa l’ipoteca iscritta su
un immobile del debitore.
La Suprema corte entra nel
merito dell’articolo 26, comma
APP IN ARRIVO
Equitalia
si scarica
sul telefono
DI
CRISTINA BARTELLI
In arrivo la app di Equitalia.
Gli sviluppatori informatici
sono al lavoro per rilasciare a breve l’app della società di riscossione. I servizi
erogati dalla società il cui
amministratore delegato
è Ernesto Maria Ruffi ni a
breve sugli smartphone e i
tablet. Sarà dunque possibile collegarsi per la verifica della propria posizione e contattare la società.
Equitalia si allinea dopo
l’Agenzia delle entrate a
raggiungere i contribuenti attraverso i canali telematici più aggiornati. Nei
giorni scorsi la società ha
diffuso una nota per mettere in avviso i contribuenti
sulle continue email truffa che portano il marchio
Equitalia. Occhio dunque
alle segnalazioni di messaggi di posta elettronica
con mittente [email protected], equitalia@
sanzioni.it, [email protected], noreply@equitalia.
it, [email protected]
o simili, contenenti presunti avvisi di pagamento
di Equitalia e che invitano
a scaricare file, a utilizzare
link esterni o a effettuare
pagamenti.
5 del dpr n. 602/1973, invocato
dalla società di riscossione. Tale
norma stabilisce che «l’esattore deve conservare per cinque
anni la matrice o la copia della
cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso
di ricevimento e ha l’obbligo di
farne esibizione su richiesta
del contribuente o dell’amministrazione». Il contenzioso
riguardava vicende di diversi
anni prima, oltre cioè il termine quinquennale fissato dalla
norma.
Tuttavia, sottolinea la Cassazione, la disposizione non
esenta Equitalia dall’onere
probatorio decorso tale periodo, «limitandosi a stabilire che
quest’ultima conservi la prova
documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione
al contribuente o all’amministrazione». Nell’ottica di un
processo tributario che può durare anche 15-20 anni, perciò,
«trovano pieno e continuativo
vigore - se necessario, anche
oltre i cinque anni - le disposizioni generali sul riparto e sul
soddisfacimento dell’onere probatorio». Il concessionario sarà
comunque tenuto, «indipendentemente dal suddetto obbligo di
conservazione nel quinquennio,
a fornire in giudizio la prova
della notificazione della cartella». Come dire: una cosa è
l’obbligo di conservazione a fini
amministrativi, organizzativi
e ispettivi previsti dal dpr n.
602/1973, un’altra l’osservanza della normativa civilistica
sull’onere della prova (articolo
2697 c.c.), «non derogato dalla
norma speciale».
Un orientamento che presenta un’analogia con precedenti
pronunce, emesse a proposito
della conservazione decennale
delle scritture contabili, nelle
quali era stato affermato che
oltre tale termine l’imprenditore non resta esonerato
dall’onere della prova posto a
suo carico (si vedano, tra le altre, le pronunce nn. 26683/09,
1842/11 e 19696/14).
Il testo
della sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti
Con i forfettari stranieri
le partite Iva a +18%
A febbraio 2016 sono state aperte 51.141 partite Iva
e, in confronto al corrispondente mese dell’anno precedente, si è registrato un incremento del 18%. E il
16,3% degli avvianti risulta nato all’estero. L’aumento
è stato determinato principalmente dalle maggiori
adesioni al regime agevolato «forfetario» (17.852 soggetti, pari a circa il 35% del totale delle aperture). La
distribuzione per natura giuridica mostra che il 70,5%
delle nuove partite Iva è stato aperto dalle fisiche, il
23% dal le società di capitali e il 5,8% dal le società
di persone; la quota dei «non residenti» e «altre forme giuridiche» è pari allo 0,6%. Rispetto al mese di
febbraio 2015 si osserva un aumento di avviamenti
non solo per le persone fisiche (+23,3%) ma anche le
società di capitali (+10,3%); in calo, invece, le società
di persone (-3,6%). Riguardo alla ripartizione territoriale, il 43,5% delle partite Iva è localizzato al Nord,
il 22,2% al Centro e il 34,1% al Sud e Isole.
Il confronto con lo stesso mese dello scorso anno
segnala che tutte le Regioni presentano incrementi,
più consistenti nella Provincia autonoma di Trento
(+44,2%) e nelle Marche (+39,5%), più lievi in Sardegna (+8,1%) e Sicilia (+9,8%). In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio continua
a registrare il maggior numero di aperture di partite
Iva con oltre il 23% del totale, seguito dalle attività
professionali con il 14,6% e dall’ agricoltura con il
10,3%.
Rispetto al mese di febbraio dello scorso anno, tra i
settori principali si osserva l’incremento delle nuove aperture nel comparto delle attività professionali (+58,3%), dell’istruzione (+58,1%) e della sanità
(+39,3%), mentre non si segnalano cali di avviamenti
in altri settori.
Per le persone fisiche la ripartizione è relativamente
stabile, con un lieve aumento della quota femminile
(quasi il 37% del totale).
Il 45,7% degli avviamenti è dovuto a giovani fino a
35 anni e il 35,4% da soggetti di età compresa nella
fascia dai 36 ai 50 anni.
Rispetto al corrispondente mese del 2015, la distribuzione per classi di età evidenzia un complessivo
aumento di aperture: dal 27,4% per la classe più giovane al 18,3% per la classe dai 36 ai 50 anni.
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMy0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0xM1QxMTowNDoyOFojIyNWRVI=
BREVI
«Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze»
previsto dalla legge di Stabilità per la riduzione delle slot «è
in fase di avanzata predisposizione» e «le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli
apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche
rateali, del relativo pagamento» saranno definiti «con il citato
decreto ministeriale». È quanto ha chiarito, come riporta
Agipronews, il viceministro dell’economia e delle finanze Enrico Morando, rispondendo in
Commissione Finanze alla
Camera, a un’interrogazione
a risposta immediata dei deputati del Pd Marco Causi e
Michele Pelillo sui «Controlli
sul rilascio dei nulla osta
relativi agli apparecchi da
gioco cosiddetti newslot».
Con decreto del ministro
dell’economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan, il presidente dell’Unione province
Enrico Morando
d’Italia, Achille Variati, sindaco di Vicenza, è stato nominato nel consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in rappresentanza
dell’Upi, al fianco dei colleghi già nominati Piero Fassino,
in rappresentanza dei comuni, e Massimo Garavaglia, in
rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Rush finale per il concorso sulla legalità fiscale lanciato
dalla Direzione regionale del Piemonte dell’Agenzia delle
Entrate, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale:
fino al 16 aprile, gli studenti potranno proporre i loro lavori
alla commissione esaminatrice che decreterà i vincitori
dell’iniziativa. Obiettivo è sensibilizzare le giovani generazioni sul dovere civico di sostenere, attraverso il gettito
fiscale, le spese che la comunità sostiene nell’interesse collettivo come, ad esempio, quelle per la sanità, l’istruzione e la
sicurezza pubblica. Info su http://piemonte.agenziaentrate.
it. La cerimonia di premiazione è prevista nella seconda
metà del mese di maggio.
Si parte il 12 aprile dalla Circoscrizione 3, taglio del traguardo il 2 maggio presso la Circoscrizione 8: dieci incontri
nei quartieri torinesi per spiegare ai contribuenti «come fare
per non sbagliare». Proprio questo è lo scopo dell’iniziativa
«L’Agenzia delle entrate incontra i cittadini»: un ciclo di
appuntamenti pubblici gratuiti, organizzati per offrire
informazioni sui temi più frequenti ed agevolare così il
cittadino comune a risolvere i propri adempimenti fiscali,
senza timore di incorrere in errori involontari.
Ha preso ieri l’avvio il «Privacy Sweep 2016», un’indagine
a carattere internazionale dedicata quest’anno a verificare
il rispetto della privacy nell’Internet delle cose - Iot (Internet
of things). L’iniziativa è coordinata dalla Global privacy
enforcement network (Gpen) - la rete internazionale nata
per rafforzare la cooperazione tra le Autorità della privacy
di diversi Paesi - e prenderà in esame dispositivi molto diversi: dai contatori intelligenti ai termostati regolabili via
web, dalle smart car agli orologi intelligenti che misurano
il battito cardiaco e la pressione sanguigna, dal controllo
a distanza degli ascensori ai frigoriferi che segnalano la
scadenza dei cibi. Il Garante italiano concentrerà la sua
azione in particolare sulla domotica per verificare il grado
di trasparenza nell’uso delle informazioni personali dei
consumatori e il rispetto delle norme sulla protezione di
dati da parte delle aziende, anche multinazionali, operanti
nel settore.
Un progetto rischioso, che porterebbe a un ulteriore
appesantimento degli uffici dei giudici di pace. È questo
il principale timore dell’Anammi, l’Associazione nazionaleuropea degli amministratori d’immobili, sul disegno di
riforma della magistratura onoraria, approvato dal senato
e ora all’esame della commissione giustizia della camera dei
deputati. A preoccupare l’Anammi è soprattutto il notevole
trasferimento di competenze sul condominio dai tribunali al
giudice di pace. In pratica, quasi tutta la materia condominiale diventerebbe appannaggio dei magistrati onorari.
I M P O S T E E TA S S E
Il dato delle Entrate in commissione vigilanza anagrafe tributaria
Rimborsi fiscali veloci
Giovedì 14 Aprile 2016
31
PARERE CDS
Canone tv
Decreto
Il 90% dei crediti Irpef è stato restituito in stand-by
DI
VALERIO STROPPA
R
imborsi fiscali sempre più veloci. Il
90% dei crediti Irpef
emersi dalle dichiarazioni Unico/2015 è già stato restituito ai contribuenti.
Ma nei casi in cui i risultati
fanno ipotizzare qualcosa di
sospetto l’amministrazione
finanziaria prende tutto il
tempo necessario per effettuare gli approfondimenti,
perché «dobbiamo sempre
fare il trade off tra le esigenze dello stato e quelle dei cittadini». Le anomalie indiziate di frodi costituiscono però
«una quota molto limitata».
Lo ha detto Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia
delle entrate, intervenendo
ieri in audizione presso la
commissione bicamerale di
vigilanza sull’anagrafe tributaria. Dopo aver fatto il
punto sul 730 precompilato
e sulla fatturazione elettronica, Orlandi ha sottolineato
l’accelerazione impartita dagli uffici alla gestione delle
pratiche di rimborso. «Stiamo anticipando fortemente,
quasi in tempo reale, sia la
liquidazione con l’erogazione di eventuali rimborsi sia
la richiesta degli eventuali
pagamenti, e questo non
solo per il 730 ma per tutte le dichiarazioni», osserva
la direttrice, «quest’anno è
stata la prima volta che si è
riusciti a pagare anche Unico in sei mesi. Poi è chiaro
che se ci sono rimborsi con
caratteristiche particolari,
ma sono sempre percentuali
limitate, è sempre necessario un controllo che può allungare i termini». Domani,
intanto, scatta ufficialmente la stagione dichiarativa
2016: i contribuenti potranno visualizzare e scaricare
la dichiarazione precompilata con i dati già inseriti
dall’Agenzia e prepararsi,
così, ad accettarla (solo per
il 730 precompilato), modificarla e inviarla a partire dal
2 maggio. Riguardo all’operazione precompilata 2015,
i cui risultati sono già stati resi noti nei mesi scorsi,
Orlandi ha fornito un dato
inedito, relativo al confronto con le dichiarazioni trasmesse per l’anno d’imposta
2013. «Come primo risultato positivo, grazie alla dichiarazione precompilata.
circa 700 mila contribuenti
che utilizzavano il modello
Unico-PF hanno scelto, per
il 2015, di utilizzare il modello 730 con i conseguenti
vantaggi in termini di semplificazione degli adempimenti e di tempi ridotti per
ottenere il rimborso», spiega.
Mentre per i modelli 2016,
che vedono il principale elemento di novità nell’inserimento delle spese sanitarie,
CRISTINA BARTELLI
E GIORGIA
PACIONE DI BELLO
Precompilato fai-da-te,
il fisco punta al 20%
730 precompilato 2016, l’Agenzia delle entrate scommette in un 20% di modelli fai-da-te. Nel 2015 invece la
percentuale di chi si era fatto la dichiarazione da solo è
stata del 7% circa. 1.400 mila dichiarazione contro i gli
11,2 mln che si sono avvalsi del Caf e i 7 mln che hanno optato per il metodo tradizionale. Intanto «entro
la fine della settimana», dichiara a ItaliaOggi Mauro
Soldini, coordinatore assieme a Massimo Bagnoli della
consulta dei Caf, l’Agenzia metterà a disposizione i
dati conclusivi per la fatturazione dei compensi per lo
scorso anno. Il ritardo» spiega Soldini, «è stato dovuto
alle nuove modalità di calcolo per scaglioni e tipologia
di dichiarazione». Intanto è in arrivo il nuovo decreto
per i compensi 2016, in cui sarà contenuta anche la
sforbiciata del plafond destinato ai centri di assistenza
fiscale per i prossimi anni. «Stiamo aspettando», osserva Soldini, «di capire su cosa incidono i tagli anche se
auspichiamo non incida sui costi delle tipologie delle
dichiarazioni»
l’Agenzia informa che sono
poco più di mille i cittadini
che hanno fatto opposizione
all’utilizzo dei dati sulla salute, oscurando circa 11 mila
documenti di spesa per un
importo di 850 mila euro.
Quest’anno non ci saranno
però le informazioni sui farmaci da banco. Problematica
che dovrebbe essere ovviata
a partire dal 2017. Sul punto
«sono in corso dei tavoli di
lavoro congiunti con la Ragioneria generale dello stato
e con il ministero della salu-
te per la corretta acquisizione dei dati», così come «sono
stati avviati incontri con le
associazioni di categoria
delle parafarmacie e della
grande distribuzione per i
corner dei supermercati».
In audizione è stato fornito lo stato dell’arte sull’attuazione della fatturazione
elettronica tra privati (si
veda ItaliaOggi del 9 febbraio 2016) e sull’andamento di quella obbligatoria verso la p.a.. Su quest’ultimo
fronte, i numeri registrati
DI
Rossella
Orlandi
dall’Agenzia, che gestisce il
sistema di interscambio su
cui viaggiano tutti i documenti telematici, «ci danno
un quadro confortante dal
punto di vista dell’efficacia
degli sforzi compiuti», chiosa Orlandi. Alla data dell’8
aprile scorso, il sistema ha
ricevuto e correttamente gestito oltre 33 milioni di file
fattura, con un tasso di scarto sceso al 4,9% nel mese di
marzo 2016 (nel 2014 superava il 18%).
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K.O. IN DUE SENTENZE: CTP FIRENZE E CTP REGGIO EMILIA
Raddoppio dei termini al tappeto
Raddoppio dei termini al tappeto se la denuncia è stata presentata oltre il termine
ordinario di accertamento. Anche per il passato. Sono due sentenze delle ultime ore a
riaccendere il dibattito sul raddoppio «penale», ossia la possibilità per l’amministrazione finanziaria di estendere le annualità contestabili se la violazione fiscale commessa
dal contribuente costituisce reato. A pronunciarsi, seppure con argomentazioni diverse
dal punto di vista giuridico, sono state la
Ctp Firenze (sentenza n. 447/6/16) e la Ctp
Reggio Emilia (sentenza n. 90/2/16).
La materia, tradizionalmente regolata dagli articoli 43 del dpr n. 600/1973 (per le
imposte dirette) e 57 del dpr n. 633/1972
(per l’Iva), ha visto nei mesi scorsi un duplice intervento del legislatore. Dapprima
il dlgs n. 128/2015, attuativo della delega
fiscale, ha stabilito che il raddoppio penale
non scatta quando la denuncia dell’amministrazione finanziaria è stata trasmessa
in Procura oltre la scadenza ordinaria dei
termini di accertamento (quattro anni per
le dichiarazioni infedeli, cinque anni per
quelle omesse). Norma entrata in vigore a
far data dal 2 settembre 2015, facendo però
salvi gli atti già notificati fino a tale data. I
quali, quindi, sarebbero restati validi anche
se la denuncia era pervenuta dopo i primi
4-5 anni.
La legge di Stabilità 2016, tuttavia, ha riscritto interamente la disciplina dei termini
di accertamento, estendendo quelli ordinari
e mandando definitivamente in soffitta la
possibilità di raddoppio penale. Per i redditi
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prodotti dal 2016 in avanti, gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione.
In caso di dichiarazione omessa, gli uffici
avranno tempo fino al settimo anno. Tale disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio
2016, stabilendo che per gli atti relativi alle
annualità precedenti avrebbero continuato
ad applicarsi le previgenti regole. Ma con
obbligo di denuncia tempestiva e senza riproporre la clausola di salvaguardia per gli
atti notificati fino al 2 settembre 2015.
Motivi per i quali la Ctp Firenze ha accolto
il ricorso del contribuente per gli anni 20052007, affermando che gli accertamenti (notificati nel 2014) erano tardivi. E anche i giudici reggiani, che in passato avevano invece
ammesso il raddoppio penale con denuncia
trasmessa oltre i termini ordinari di accertamento, hanno annullato la pretesa del fisco.
«Sia il richiamato comma 132 della legge
n. 208/15 che il comma 3 dell’art. 2 del dlgs
n.128/2015 disciplinano la stessa materia e
non risulta, conseguentemente, applicabile
il criterio della specialità», osserva la Ctp
Reggio Emilia, «il collegio ha ritenuto che
debba intendersi implicitamente abrogato
il 3 comma del richiamato art. 2; insomma
se non fosse intervenuta la legge di stabilità la disciplina applicabile al caso di specie
sarebbe stata quella indicata dal previgente
art. 57 del dpr n. 633/72 ,stante la norma di
salvaguardia di cui al cit. comma 3°, art. 2».
Valerio Stroppa
© Riproduzione riservata
Sul canone tv i tempi si
allungano, ancora. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, il Consiglio di stato
ha reso sul decreto con le
specifiche attuative delle
nuove regole di pagamento dell’abbonamento tv
un parere interlocutorio.
I giudici di Palazzo Spada chiedono documentazione supplementare per
poter rendere il loro parere. Senza il via libera
del Consiglio di stato, di
cui il ministero dello sviluppo economico ha piena
fiducia nel lavoro che sta
svolgendo in merito al decreto sul canone Rai, non
sarà possibile pubblicare
in Gazzetta Ufficiale il
decreto e avviare quindi tutti gli adempimenti
collegati per arrivare con
la prima tranche del versamento nella bolletta
elettrica dal 1° luglio. E
non solo è stato corretto
l’indirizzo a cui inviare per
mezzo del servizio postale, l’autodichiarazione di
non possesso di un apparecchio televisivo atto alla
ricezione di trasmissioni
radiotelevisive. È quanto
emerge da un aggiornamento fatto, dell’Agenzia
delle entrate l’8 aprile,
sul modello di dichiarazione sostitutiva relativa
al canone di abbonamento alla televisione per uso
privato, presente sul sito.
Questa correzione arriva a
distanza di quattro giorni
dalla precedente modifica
fatta sempre dall’Agenzia
delle entrate sullo stesso
modello. L’indirizzo a cui
dovranno essere spedite
le autodichiarazioni di
non possesso del televisore, per mezzo del servizio
postale, è: Agenzia delle
entrate, ufficio di Torino
1, Sat – sportello abbonamenti tv – casella postale
22 – 10121 Torino. Il termine ultimo per presentare
l’autodichiarazione cartacea è il 30 aprile 2016,
mentre per quella online è
il 10 maggio 2016. Il 6 aprile 2016, alla camera, il sottosegretario allo sviluppo
economico, Antonello Giacomelli, ha dichiarato che
per la dichiarazione online
e cartacea si pensava a una
proroga fino al 15 maggio
2016, per la consegna delle
autodichiarazioni. A quanto risulta a ItaliaOggi, il
ministero dello sviluppo
economico ha piena fiducia nel lavoro del Consiglio di stato sul decreto
canone Rai.
LINKIESTA
Giustizia tributaria: 530mila
cause pendenti e
accertamenti solo per i
piccoli contribuenti
Le controversie con il Fisco valgono 34 miliardi di euro, ma
sono gestite da un sistema giudiziario inefficace. Il governo
ha dato via a un tavolo tecnico: una riforma è necessaria
di Giorgio Infranca
18 Aprile 2016 - 10:18
Una macchina infernale è affidata a giudici del tempo libero non professionali e pagati poco
che, nella maggior parte dei casi, faticano a comprendere le questioni poste alla loro attenzione,
questioni che divengono sempre più complicate anche in virtù di una legislazione fiscale
sempre più frastagliata.
Parliamo di giustizia tributaria. Un tema caldissimo, anche perché non riguarda noccioline: se
consideriamo anche gli appelli, le controversie con il Fisco iniziate nell’anno 2015 valgono
qualcosa come 34 miliardi di euro. E sono soldi gestiti male. Da tanti anni gli operatori del
settore denunciano profonde falle del sistema e pare che ora qualcosa si stia muovendo
probabilmente sulla spinta degli ultimi episodi di corruzione, a seguito dei quali i Ministeri
dell’Economia e della Giustizia hanno comunicato lo scorso 6 aprile l’apertura di un tavolo
tecnico.
Partiamo dai numeri. Nell’anno 2015 sono stati promossi alle Commissioni Tributarie
Provinciali ben 191.244 ricorsi, per un valore complessivo monstre di quasi 22 miliardi di euro,
in aumento del 6% rispetto al 2014. Tante cause e tanto lavoro per le Commissioni, ma tutto
per piccoli importi e per presunte evasioni di piccola entità: il 69% delle controversie ha per
oggetto valori non superiori a euro 20.000 di cui il 42% riguarda accertamenti o rimborsi di
valore non superiore a 2.500 euro. Solo il 2% delle controversie riguarda l’accertamento di
imposte superiori a un milione di euro. In pratica, quasi la metà delle controversie instaurate
ha per oggetto somme di modestissimo valore. Altro che Panama Papers.
Quasi la metà delle controversie instaurate ha per oggetto somme di
modestissimo valore. Solo il 2% riguarda l’accertamento di imposte
superiori a un milione di euro. Altro che Panama Papers
Nel 2015, sono ancora pendenti circa 530mila cause, a fronte delle quasi 300mila
definite.Chi ha vinto? Di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, il bilancio
è quasi in pareggio. La percentuale di vittorie completamente favorevoli al Fisco è del 44%,
mentre le vittorie completamente favorevoli al contribuente sono il 32%, mentre le vittorie
parziali del contribuente rappresentano circa l’11% dei casi. Le cose cambiano coi ricorsi alla
Corte di Cassazione: circa 30.000, nel 2015, più di un terzo dei quali riguarda - ancora questioni di tributi. Ogni anno, se ne definiscono circa la metà. Nel 75% dei casi l’esito è
completamente favorevole all’Agenzia delle Entrate. Una percentuale anomale e molto esigua,
quella delle vittorie del contribuente, che induce a pensare che qualcosa non funzioni.
Questo malfunzionamento costa allo Stato qualcosa come 75,5 milioni di euro, solo per i
compensi dei componenti delle commissioni. I giudici in servizio presso le commissioni
tributarie sono infatti 3.253, di cui 1.053 in primo grado e 362 in appello. Per i giudici è
previsto un compenso fisso che varia dai 300 ai 400 euro, cui si aggiunge, per ciascun
componente del collegio giudicante, un compenso variabile pari ad euro 26 a sentenza, e di
11,50 euro per il relatore.
SENTENZE TRIBUTARIE
Sentenze ok anche non
firmate dal presidente
La sentenza tributaria di primo grado che riporta
la sottoscrizione del relatore, ma non anche quella
del presidente, non è affetta da nullità e ciò non
costituisce valido motivo per la rimessione della
causa al giudice provinciale, ex articolo 59 del dlgs
n. 546/92.
È quanto afferma la Ctr Lombardia nella sentenza
n. 1076/01/16.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello contro
una sentenza della Ctp di Lecco, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, annullando
l’avviso di liquidazione originariamente impugnato. Quale motivo preliminare dell’impugnazione,
l’appellante sosteneva che la sentenza di primo
grado depositata in segreteria riportasse esclusivamente la firma del relatore e mancasse, invece,
la sottoscrizione del presidente del collegio giudicante. A tal proposito, l’articolo 59 del dlgs 546/92
dispone che «la Commissione tributaria regionale
rimette la causa alla commissione provinciale che
ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
(…) e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado».
La Ctr ha ritenuto, tuttavia, che l’assenza di una
sola delle due firme non determini una «mancanza» in generale del requisito, bensì una mera «in-
sufficienza» della sottoscrizione; vizio che non può
comportare la rimessione al grado provinciale, né
costituire motivo di nullità della sentenza. I giudici regionali richiamano, per avvalorare la propria
decisione, le conclusioni raggiunte dalle Sezioni
unite della Corte di cassazione, seppur rese in relazione ad una vertenza non tributaria.
In tal senso, deve distinguersi tra la mancanza di
un requisito, che sta a significare la totale assenza
dello stesso, e la mera insufficienza del requisito,
che si verifica quando esso è presente in misura
«incompleta». La sentenza che riporta una sola
firma, perciò, non è affetta dalla mancanza del requisito, ma dalla insufficienza dello stesso. D’altronde, il fatto che manchi una sola delle due firme
(e non entrambe) fuga ogni ragionevole dubbio sulla provenienza e riconducibilità della pronuncia
alla commissione tributaria e ogni «reazione» giuridica ad un errore deve essere proporzionata alla
«azione». In ragione di ciò, può concludersi che la
mancanza di una delle due firme possa configurarsi quale mera dimenticanza e a tale vizio sarebbe
illogico, nonché contrario al principio della ragionevole durata del processo, associare un rimedio
così grave.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] Nell’esaminare e decidere la
preliminare eccezione di nullità della
sentenza impugnata, per omessa sottoscrizione da parte del Presidente del
collegio di primo grado, si rendono
opportune alcune considerazioni. La
Suprema Corte di cassazione, Sezioni unite, con la sentenza n. 11021 del
20/5/2014, seppur decidendo un caso
diverso dal presente, ha statuito, che
debba valorizzarsi la distinzione tra
«mancanza» e «insufficienza « della
sottoscrizione del giudice. [omissis]
Nel caso in esame, quindi, prendendo
spunto dai principi enunciati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione
rilevato:
- che l’Ufficio non si è limitato, nei
motivi di impugnazione, alla eccezione di nullità insanabile della sentenza,
Commissione Tributaria Provinciale
di Lecco n. 58.03,15 del 5/2/2015, per
mancata sottoscrizione, ma ha anche
lungamente motivato nel merito, in ordine alla erroneità della sentenza impu-
gnata chiedendone la riforma;
- che la sentenza impugnata non è priva
di tutte le sottoscrizioni, ma è manchevole solo della firma del presidente, per
evidente pura dimenticanza;
- che tale sentenza n. 58/03/15 del
5/2/2015 indubitabilmente è riconducibile alla Commissione tributaria
provinciale di Lecco, Sezione 3 nella
composizione collegiale dei giudici
[omissis];
- che il primo collegio, con la pubblicazione della sentenza si è spogliato del
potere di decidere sulla domanda portata al suo esame, restando la sua potestà
giurisdizionale esaurita in relazione alla
specifica controversia, e pertanto non
sarebbe possibile la rimessione allo
stesso, per l’eventuale correzione dell’
errore;
- che occorre una rispondenza logica cioè una proporzione - tra azione e reazione all’errore per dimenticanza;
- che un’interpretazione che sancisse
la nullità assoluta della sentenza priva
8
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di una delle due sottoscrizioni sarebbe
un formidabile vulnus alla ragionevole
durata del processo;
ciò premesso, questo collegio ritiene che
la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecco n. 58/03/15 del
5/2/2015, affetta, per le ragioni esposte,
da nullità sanabile, sia stata di fatto ed a
tutti gli effetti sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., a fronte
dell’impugnazione proposta dall’Ufficio che si è estesa anche alla trattazione
del merito della questione, con salvezza
del contraddittorio.
Deve quindi essere respinta la preliminare eccezione di nullità/inesistenza
della sentenza per violazione dell’art
36, III comma del decreto legislativo n.
546 del 1992. [omissis].
SENTENZE TRIBUTARIE
Fondazioni senza utili
fuori da imposte locali
L’esenzione dalle imposte locali (Ici e Imu) riguarda
quegli immobili in cui vengano praticate attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative, sportive e senza
finalità di lucro. Non avere finalità di lucro non
significa, tuttavia, svolgere l’attività a titolo gratuito
e quindi senza corrispettivo, bensì assicurare che
tali attività non portino e non mirino a profitti.
Sono le motivazioni della sentenza n. 115/2016,
emessa dalla sezione seconda della Commissione
tributaria provinciale di Bergamo. Il caso trattato
dai giudici provinciali di Bergamo riguarda un
accertamento Ici con cui il comune di Brignano
Gera D’Adda accertava delle omissioni Ici a carico
di una Fondazione attiva nel campo assistenziale
e sanitario. Nel ricorso presentato, la Fondazione
riteneva di essere ricompresa tra le attività di cui
all’articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 20
maggio 1985 per le quali la legge prevede l’esenzione dalle imposte locali. Beneficiari della citata
esenzione, sono i soggetti di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 73 del Tuir n. 917/86 (già
articolo 87 vecchio Tuir n. 917/86) ovvero gli enti
non commerciali, e dunque non a scopo di lucro. La
qualifica di onlus non è un requisito essenziale per
usufruire dell’esenzione Imu: i parametri per cui le
Onlus siano esenti, infatti, devono corrispondere ai
requisiti sopraccitati (enti no profit che esercitano
in un immobile attività non commerciali), sono
dunque escluse società cooperative, cooperative
sociali e consorzi. Il comune, sia pur riconoscendo
la previsione normativa circa l’esenzione, contesta
che l’erogazione dei servizi assistenziali resi dalla
ricorrente Fondazione non avvenga a titolo gratuito,
bensì a pagamento, cosa che determina (a parere
del comune costituito) la decadenza dal beneficio
dell’esenzione dall’imposta. I giudici provinciali
di Bergamo, tuttavia, hanno accolto il ricorso e
annullato l’accertamento notificato. «La lettura
della norma come operata dal Comune» osserva
il Collegio provinciale «appare di incerta qualificazione». Infatti, la Commissione rileva come
nei bilanci della Fondazione si possa rilevare una
quantificazione dei costi relativi superiore ai ricavi;
questa evenienza, aggiungono i giudici provinciali,
sembrerebbe far rientrare l’attività svolta dalla
ricorrente, e le modalità di erogazione dei servizi,
tra quelle per le quali la legge dispone l’esenzione
dall’imposta comunale.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] Con il ricorso [omissis] depositato in data [omissis] la fondazione
[omissis] onlus in persona del legale
rappresentante [omissis] impugnava,
chiedendone l’annullamento, l’avviso
Ici per l’anno 2009, in rettifica per parziali o ritardati versamenti, notificato
in data 31 dicembre 2014 al proprio
protocollo [omissis], con il quale veniva affermata la legittimità dell’avviso
di accertamento. Nell’udienza del 16
giugno 2015, fissata per la trattazione
del merito della causa, la Commissione, sentite le parti presenti, che concludevano come in atti, tratteneva il proposto ricorso per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fondazione [omissis] esercita presso
il proprio immobile sito a [omissis] attività assistenziali e sanitarie, tra quelle
di cui all’art. 16, lettera A), della legge
20 maggio 1985, n. 222, per le quali la
legge, ai sensi dell’art. 87, comma 1,
lettera c) del Tuir n. 917/1986 riconosce l’esenzione per l’imposta comunale in questione. Il comune, ente impo-
sitore, tuttavia, pur naturalmente riconoscendo la previsione normativa circa
l’esenzione, contesta che l’erogazione
dei servizi assistenziali resi dalla ricorrente fondazione non avvenga a titolo
gratuito, bensì a pagamento, la qual
cosa determinerebbe la decadenza dal
beneficio dell’esenzione dall’imposta.
La lettura della norma, quale operata
dal comune, appare di incerta qualificazione. Inoltre, rileva la circostanza che, nell’anno d’imposta 2007, la
Fondazione ricorrente espone di avere
avuto circa euro 2.300.000,00 di ricavi,
a fronte di costi per euro 2.500.000,00
circa, la quale circostanza sembrerebbe, comunque, far rientrare l’attività
svolta dalla ricorrente, e le modalità di
erogazione dei servizi, tra quelle per
le quali la legge dispone l’esenzione
dall’imposta comunale. Il proposto
ricorso, quindi, appare meritevole di
accoglimento, sussistendo tuttavia ragioni, in considerazione della non univoca interpretazione della normativa
invocata, per dichiarare compensate
tra le parti le spese di giudizio.
PQM
La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, sezione seconda,
nell’udienza in data 16 giugno 2015,
decidendo sul ricorso n. [omissis] depositato in data 24 marzo 2015, con
il quale la fondazione [omissis] impugnava chiedendone l’annullamento
l’avviso Ici per l’anno 2009, notificato
in data 31 dicembre 2014, dal comune
di ..
ACCOGLIE il ricorso e compensa le
spese tra le parti.
3
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNS0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0xOFQxMTo1MToxMVojIyNWRVI=
SENTENZE TRIBUTARIE
Beni pignorati, paga
le imposte l’esecutato
Le imposte fondiarie sui beni pignorati le paga
il proprietario esecutato, anche se i proventi della
locazione sono stati riscossi dal custode giudiziario;
i redditi fondiari, infatti, a norma dell’articolo 26
del dpr n.917/86 vanno imputati al proprietario
dell’immobile e riguardano il momento formativo
e non quello percettivo. Sono le motivazioni della
sentenza n. 1277/2016, emessa dalla sezione 42 della
Commissione tributaria regionale della Lombardia.
La Commissione tributaria meneghina, ribaltando
completamente la sentenza della Commissione
provinciale di Varese, ha stabilito che i redditi degli
immobili sequestrati devono essere dichiarati dal
proprietario esecutato. La vicenda trae origine da un
avviso di accertamento con cui le Entrate di Varese
rettificavano i redditi dichiarati da un contribuente
per l’anno 2008. Il contribuente, ricorrendo contro
questo atto, eccepiva che gli immobili che avevano
prodotto i redditi di locazione erano stati pignorati, ed
i frutti erano stati riscossi dal curatore giudiziario per
essere destinati a soddisfare i creditori dell’esecutato.
La Commissione provinciale di Varese aveva accolto
il ricorso del contribuente sul presupposto che gli
obblighi dichiarativi derivassero dalla disponibilità
dei beni immobili e non dalla titolarità degli stessi.
I giudici regionali di Milano hanno riformato la
sentenza disponendo che il pagamento delle imposte compete al proprietario esecutato, rilevando il
momento formativo del reddito piuttosto che quello
percettivo a norma dell’articolo 26 delTuir n. 917/86.
Sul punto specifico, in precedenza, la Commissione
provinciale di Bari nella sentenza n. 236/1/2011
aveva stabilito che il proprietario di un immobile
pignorato non è tenuto al pagamento dell’Irpef sui
canoni percepiti direttamente dal custode e distribuiti
integralmente ai creditori pignoranti. La sezione sesta
della Cassazione, invece, sia pure in tema di tributi
locali, nell’Ordinanza n. 5736/2013, ha stabilito
che in tema d’imposta comunale sugli immobili e
con riguardo ad un bene sottoposto a pignoramento
immobiliare, le conseguenze giuridiche derivanti
dall’esecuzione delle formalità del pignoramento
escludono l’applicazione dell’imposta a carico del
custode dei beni pignorati, mentre il relativo onere
grava sul proprietario, il quale beneficia del reddito
del bene anche quando non lo utilizza direttamente,
in quanto tale reddito concorre al soddisfacimento
dei suoi precedenti debiti.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] Secondo quanto stabilito
dall’art. 26, comma 1, del dpr 917/86,
i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare
il reddito dei soggetti che possiedono
immobili a titolo di proprietà per il periodo di imposta in cui si è verificato
il possesso. La problematica relativa
all’imposizione dei redditi di fabbricati,
poi, è stata oggetto di circolari ministeriali e della giurisprudenza di legittimità i quali si sono sempre occupate della
dichiarazione dei canoni di locazione
in costanza di sfratto per morosità. Nel
caso di specie, il contribuente era stato sottoposto a pignoramenti dei beni
oggetto di locazione. Ai sensi dell’art.
492, comma 1, cpc, il pignoramento
consiste in una ingiunzione al debitore
di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all’espropriazione ed ai frutti
di essi. L’art. 2912 cc, poi, precisa che
il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa
pignorata. Ciò significa che il pignora-
mento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
Ciò significa che il pignoramento comporta l’indisponibilità e la separazione
del bene pignorato dal restante patrimonio del soggetto sottoposto alla procedura, bene che resta come proprietà
del soggetto ma diviene indisponibile.
La circostanza che il bene rimane come
proprietà del soggetto esecutato significa, poi, che il reddito fondiario deve,
in ogni caso, essere dichiarato rilevando il momento formativo piuttosto che
quello percettivo e ciò ai sensi dell’art.
26 del dpr 917/86. La circostanza poi
che il custode giudiziario abbia comunicato, in data 11/9/2008, ai conduttori
degli immobili pignorati che i cannoni
di locazione andavano pagati a mani
di esso custode (allegati nn. 4 e 5 del
ricorso proposto dal contribuente) è
del tutto irrilevante poiché tale comunicazione era imposta dalla legge. Per
completezza si rileva che le norme relative alla tassazione dei redditi fondiari
prevedono un meccanismo tendente a
recuperare quanto dichiarato allorquan-
do i canoni di locazione erano maturati
ma non riscossi. Di conseguenza l’appello dell’Agenzia viene accolto. Per la
soccombenza il contribuente è condannato alla rifusione delle spese liquidate
come da dispositivo. La Commissione
definitivamente pronunciando
PQM Accoglie l’appello; condanna il
contribuente alle spese liquidate in euro
1.000,00. [omissis]
5
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Norme e tributi 39
Il Sole 24 Ore
Mercoledì 13 Aprile 2016 - N. 101
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Adempimenti. Saranno chiesti più dati a chi non si adegua - In arrivo cooperative compliance e circolare sull’abuso
Fattura elettronica senza obbligo
Zanetti: nel 2018 taglio dell’Irpef per i redditi tra 30mila e 60mila euro
Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA
pNessunobbligodifatturaelet-
tronicanelleoperazioniB2B(businesstobusiness)machisceglieràil
canale tradizionale dovrà pagare
uncostointerminidiadempimenti
in quanto dovrà inviare tutti i dati
sulle operazioni. Una sorta di
«elenco clienti-fornitori rafforzato», come ha indicato il viceministro all’Economia, Enrico Zanetti,
inchiusuradelconvegnosulleprospettive del sistema fiscale organizzato dalla commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Zanetti ha anticipato che nel 2018 il
Governointerverràaridurreilpeso dell’Irpef, «in particolare sui
IL CASO PANAMA PAPERS
Orlandi: amministrazione
al lavoro su diversi
fronti internazionali
ma c’è il problema
delle giurisdizioni opache
redditi di ceto medio», cioè tra
30mila euro e 60mila euro. Inoltre il viceministro ha sottolineato
l’importanza di una «messa a punto degli equilibri» tra le diverse
strutture che operano sul campo,
dalla Gdf alle Entrate, per «evitare
ilpiùpossibilelesovrapposizioni».
Con il dipartimento delle Finanze,
cheinquestianni«haavutounruolo eccessivamente defilato», a fare
da coordinatore.
A fare gli onori di casa è stato il
presidente della commissione
parlamentare, Giacomo Antonio
Portas, che ha ribadito come le
banche dati siano il futuro del fisco
italiano non in chiave di “grande
fratello” ma per realizzare meccanismi più semplici: il 730 precompilatoneèunesempio.Un’opinione condivisa dalla direttrice delle
Entrate, Rossella Orlandi, che, oltre a ricostruire gli sforzi già fatti
nel primo anno di sperimentazione e per la versione che sarà online
da venerdì 15 aprile, ha evidenziato
come la precompilata rappresenti
unarivoluzionefondamentaleche
«impone all’amministrazione di
fornirenellimitedelpossibileidati
corretti chiedendo al contribuente di controllarli». Ma è la stessa
Agenzia ad assumersene la responsabilità e questo «non accade
in nessun altro Paese». Il 730 precompilato è solo un tassello delle
semplificazioni, su cui Orlandi auspicasifacciadipiù:«Semplificare
le norme è qualcosa di più profondo, vuol dire entrare nel sistema e
fare chiarezza. Mi auguro che ci sia
un decreto a breve che aggiunga
nuovi sistemi di alleggerimento
degli adempimenti».
Piùingeneralerestalaquestione
del rapporto tra mondo delle professioni e amministra zione finanziaria.AporlaèstatoMaurizioLeo,
professore ordinario presso la Sna
(Scuola nazionale dell’amministrazione): «Basti pensare al coinvolgimento del professionista con
il visto di conformità sul 730 precompilato che lo rende responsabile di tutto ciò che viene esposto
nella dichiarazione. A questo si aggiungeiltemadellebanchedatiche
devono essere interoperative e
dialogaretraloro.Infinesideveandare verso un sistema di testi unici
per arrivare a norme organiche».
Intanto, a margine del convegno, si
è appreso che sono vicini al traguardo sia il provvedimento delle Entrate sulla cooperative compliance,sialatantoattesacircolare
sull’abuso del diritto.
Sul visto di conformità al 730 è
tornatoancheilpresidentedeidottori commercialisti, Gerardo Longobardi, parlando di «norma incostituzionale».Mentresullesemplificazioni ha ribadito l’importanza
dell’abolizione degli studi di setto-
mente all’unanimità, ieri
dal Senato alle mozioni che
impegnano il Governo a
stabilizzare l’ecobonus del
65% per il triennio 20172019. L'Assemblea ha, infatti, approvato la proposta
avanzata dal viceministro
dell’Economia, Enrico Morando, che ha accolto le iniziative contenute in sei mozioni promosse da M5S (firmata anche da Sel), Pd, Fi,
Lega, Cor e Autonomie. «Il
Governo - ha spiegato Morando - è d’accordo ad accettare l’impegno, a partire
dal 2017, a stabilizzare quel
complesso di misure che
chiamiamo ecobonus per
un triennio».
Subito positivo il parere
di Confedilizia, con il presidente Giorgio Spaziani Testa: «L’impegno assunto
dal Governo a dare stabilità
per il triennio 2017-2019 alle
detrazioni Irpef-Ires per la
riqualificazione energetica degli edifici è di importanza fondamentale per gli
immobili condominiali,
per i quali la proroga di anno in anno dell’agevolazione non ha finora permesso,
in molti casi, a causa dei
tempi necessari per la deliberazione e realizzazione
dei lavori, di sfruttare una
misura di particolare efficacia».
re per i professionisti e la sospensione amministrativa dei termini
per tutto agosto. Due misure che
potrebbero trovar posto nel provvedimento evocato dalla Orlandi.
Comunque la parola più utilizzata dai relatori è stata «compliance». Per il comandante generale
della Guardia di Finanza, Saverio
Capolupo, «una maggiore trasparenza e compliance tra contribuenti e amministrazione finanziaria consente di concentrare l’attenzione sulle operazioni più rilevanti». Allo stesso tempo, «la lotta
all’evasione internazionale richiede risposte globali: occorrono intelligenceecollaborazionepiùampia». Un ruolo chiave lo giocano le
banche dati e la qualità delle informazioni contenute. Secondo Capolupo, poi, l’auspicio è di passare
da uno scambio di informazioni a
richiesta a uno «automatico».
Per chi è chiamato a riscuotere i
proventidalottaall’evasione,lavera svolta apportata dall’attuazione
della delega fiscale è la notifica delle cartelle e degli avvisi esecutivi
conlaPecchesaràoperativa,come
indicato dall’Ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, dal 1° giugno.
A metà tra fisco che cambia e
nuove procedure fallimentari è intervenuto Michele Vietti, docente
di diritto commerciale all’UniversitàdeglistudiinternazionalidiRoma.L’exvicepresidentedelCsmha
posto poi l’accento sull’opportunità di ricondurre alla giurisdizione
ordinaria anche quella tributaria.
Ma a tenere banco è ancora la vicenda Panama papers. Sollecitata
a margine del convegno, Rossella
Orlandi ha riferito che l’amministrazione sta lavorando su vari piani internazionali ma che non si può
parlare di fallimento della voluntary perché i dati non sono ancora
disponibili,piuttosto«c’èilproblema delle giurisdizioni opache come continua a essere Panama».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MOZIONE AL SENATO
Il Governo:
nuovo triennio
per l’ecobonus
pVia libera, sostanzial-
Dichiarazioni. Le tariffe medie dai 36,5 euro del Sud ai 64,5 euro del Nord Ovest
Consulta dei Caf: per il 730
proroga dell’invio a regime
Valeria Uva
ROMA
pPer i Caf la proroga dei termi-
nidiinviodeimodelli730afineluglio è una necessità e anzi dovrebbe essere permanente. La Consulta dei Caf, che ha aperto ieri la
campagna fiscale per il 2016,
guarda con favore a un prolungamento dei termini per l'invio dei
modelli 730 al 23 luglio (di fatto al
25 luglio, cadendo il 23 di sabato).
La proroga, rispetto alla scadenza
del 7 luglio, è stata chiesta con una
risoluzione approvata la scorsa
settimana in commissione Finanzealla Camera.
«Per assistere in modo adeguato i contribuenti c’è bisogno
di più tempo», ha commentato
Massimo Bagnoli, uno dei due coordinatori della Consulta Caf, secondo il quale la scadenza di fine
luglio, anzi, «andrebbe resa strutturale, sul modello dello scorso
anno». Nel 2015 la proroga era stata concessa ai Caf che avevano già
trasmesso l’80% delle dichiarazioni prese in carico.
Alla vigilia della partenza dell’operazione precompilata - da
venerdì sarà infatti possibile
scaricare dal sito delle Entrate le
dichiarazioni 2016 - la Consulta
dei Caf ha presentato ieri le novità del servizio di assistenza fiscale per il 2016.
Le tariffe medie per un modello 730/2016 singolo andranno dai
36,5 euro del Mezzogiorno ai 64,5
del Nord Ovest. «In aumento di
qualche euro - hanno spiegato i
due coordinatori, Mauro Soldini
e Massimo Bagnoli - per far fronte ai tagli ai compensi imposti
dalla legge di Stabilità». Ma ad
aumentare sono stati anche gli
investimenti dei centri di assistenza: per la campagna 2016 sono stati spesi oltre due milioni di
euro in formazione agli operatori. Così come il costo delle polizze assicurative, quadruplicato
già dal 2015 a causa del visto di
conformità “pesante” ovvero
dell’onere riversato sui Caf di risarcire qualsiasi danno erariale
esonerando il contribuente.
Anche grazie a questo scarico
di responsabilità, tramite questo
canale è passato l’anno scorso
ben il 93% delle dichiarazioni: in
tutto 17,6 milioni sono state trasmesse dai Caf, mentre 1,4 milioni di contribuenti ha scelto il faida-te, scaricando il modello predisposto dalle Entrate e inviandolo dopo averlo eventualmente
corretto o integrato. Con l’ingresso nella precompilata di altri
dati quali alcune spese sanitarie,
le spese funebri o i bonus per mobili e ristrutturazioni questi numeri devono essere riconfermati. «In realtà anche questa sarà
una stagione impegnativa per i
Caf - ha spiegato Soldini - perché in realtà la semplificazione
finora ha riguardato solo i canali
di trasmissione e non gli adempimenti e la giungla di detrazioni e
deduzioni fiscali». Non preoccupa, invece, la decisione delle Entrate di sottoporre a controlli tutti i 730 con rimborsi oltre i 4mila
euro, compresi quelli inviati tramite Caf (si veda «Il Sole 24 Ore
di ieri) che in un primo momento
erano esonerati. «Per noi non c’è
alcun danno», ha commentato
Bagnoli. La Consulta - che rappresenta 65 Caf su 80 - mette in
guardia anche su «faccendieri e
consulenti abusivi che operano
non in proprio ma attraverso il
Pin del contribuente». Oltre al
danno alla privacy in questo caso
il contribuente rischia di vedersi
ancora addebitati errori, che altrimenti graverebbero in pieno
sui servizi di assistenza.
La campagna fiscale 2016 si
apre per i Caf con la spada di Damocle del decreto dell’Economia
che deve rivedere i tetti ai compensiperogni730,inlineaconitagli decisi dalla legge di Stabilità: 13% quest’anno, -20% nel 2015 e a
regime con una diminuzione del
32 dal 2018. Il provvedimento è atteso solo nei prossimi giorni. E
potrebbe subito essere contestato dai Caf.
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Accertamento
Raddoppio
dei termini,
riparte
il confronto
ROMA
pA riaccendere il dibattito
sul raddoppio dei termini di
accertamento è una sentenza
della Ctp Firenze: la
447/6/2016, depositata lo scorso 21 marzo. I giudici tributari
hanno dichiarato l’applicazione retroattiva delle norme che
obbligavano il fisco a presentareladenunciaperireatitributari entro il termine di decadenza
dell’accertamento. Con vittoria del contribuente, che però
in questo caso ha un nome di
spicco nel panorama politico:
Denis Verdini. Di qui le polemiche politiche che hanno chiamato in causa Scelta civica, non
per l’intervento nel decreto attuativo della delega fiscale (Dlgs 128/2015) ma per la norma approvata nell’ultima legge di
Stabilità (legge 208/2015) che
cancella il raddoppio allungando, però, i termini ordinari ma a
partire dall’anno d’imposta
2016. Per quelli precedenti si
applica un regime transitorio
(comma 132 della Stabilità) che,
però, impone l’obbligo di denucia non fuori tempo massimo. Il
viceministro all’Economia e
segretario di Scelta civica, Enrico Zanetti, ha respinto l’ipotesi
di norme ad personam: «Sull’emendamento che è passato
c’è stata una votazione serena,
non c’è stata polemica, è vecchio di 4 mesi. È chiaro che può
applicarsi a diversi cittadini e io
non sapevo poteva applicarsi a
Verdini e non me ne deve nemmeno interessare. Credo sia un
po’ ridicolo scatenare adesso
una polemica, se l’emendamento non era giudicato scandaloso ieri non vedo perché lo
debba diventare oggi».
Ma che il problema esista lo
ha evidenziato Maurizio Leo,
già presidente della commissione di vigilanza sull’Anagrafe
tributaria. Quella di Firenze
non è la prima sentenza che pone dubbi sull’applicazione delle nuove disposizioni. Alla luce
del filone avviato dalla Ctp Torino(siveda«IlSole24Ore»del
9 gennaio) e dalla Ctr Lombardia (riportata sul giornale del 3
febbraio), «le commissioni
stanno dicendo che il pregresso è tutto travolto: se sono stati
fatti accertamenti in anni passati con il raddoppio dei termini, sono illegittimi. Per questo ha aggiunto Leo - sollecito il legislatore a intervenire». Prende tempo Rossella Orlandi, che
invita a valutare attentamente
le sentenze prima di trarre conclusioni definitive: «Le interpretazioni finora sono contrastanti ma c’è comunque un regime transitorio».
M.Mo.
G.Par.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Fisco e donazioni. I dati del periodo d’imposta 2014
Un cinque per mille da 500 milioni
Francesca Milano
MILANO
N
el 2014 i contribuenti
hanno donato circa
mezzo miliardo di euro
tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni
sportive e Comuni. Il dato relativo al cinque per mille 2014 è
stato reso noto ieri dall’agenzia
delle Entrate, che ha pubblicato online gli elenchi dei soggetti beneficiari dei contributi.
Gli elenchi sono divisi in base alle categorie di beneficiari: enti del volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, Comuni e associazioni
sportive dilettantistiche. In
totale si tratta di 45.332 enti beneficiari tra i quali la parte del
leone spetta al volontariato
(37.904) con, a seguire, le associazioni sportive dilettanti-
stiche (6.894), gli enti impegnati nella ricerca scientifica
(430) e quelli che operano nel
settore della sanità (104). A
questi soggetti si devono aggiungere anche i Comuni, in
numero di 8.125, cui sono destinati 14,9 milioni di euro.
Nel complesso, circa il 68%
del beneficio è attribuito al volontariato. Quasi 400mila contribuenti italiani hanno devoluto il proprio cinque per mille
ad Emergency. All’associazione umanitaria fondata da Gino
Strada sono andati 13,9 milioni
di euro. Sul secondo gradino
del podio c’è Medici Senza
Frontiere, la Onlus scelta da
240mila contribuenti che le
hanno donato 9,7 milioni. Al
terzo posto l’associazione italiana per la ricerca sul cancro
(Airc) con 293mila scelte e un
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxMy0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0xM1QxMTowMjoxN1ojIyNWRVI=
importo che sfiora gli
8,5milioni di euro. L’Airc compare anche nella classifica dei
soggetti del settore ricerca
scientifica e sanitaria: in particolare, l’associazione italiana
per la ricerca sul cancro compare sia tra gli enti impegnati
nella ricerca sanitaria (346mila
preferenze grazie alle quali il
beneficio raggiunge i 16 milioni) e sia tra quelli che operano
nel settore della ricerca scientifica (1 milione di preferenze e
41 milioni di euro). In totale,
CHI VINCE
L’Airc fa il pieno di fondi
Emergency prima
nel volontariato - Alla squadra
di calcio di Palmi 4mila scelte
su 18mila contribuenti
dunque, all’Airc sono destinati
oltre 65milioni di euro.
Gli altri enti che incassano
di più sono la Fondazione italiana sclerosi multipla Onlus
(4.170.185,65 euro) e la Fondazione Umberto Veronesi
(3.024.103,57 euro). Al quinto
posto compare l’Università
campus bio-medico di Roma
(882.603,83 euro). Per trovare la seconda università bisogna scorrere fino all’undicesima posizione, occupata dal
Politecnico di Milano
(518.249,92 euro). All’Università di Bologna vanno, invece, 514.477,54 euro.
Sul fronte dei Comuni,
quello con più preferenze da
parte dei cittadini (8.829) è il
Comune di Roma, nelle cui
casse
confluiscono
397.842,96 euro. A seguire Mi-
lano e Torino, che rispettivamente incassano 338.329,80
euro e 169.033,53 euro.
L’elenco relativo alla distribuzione delle scelte e degli importi per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni
vede, al primo posto, l’U.S. Palmese: dei 18mila cittadini di
Palmi, infatti, oltre 4mila hanno scelto di donare il cinque
per mille alla società calcistica
locale, per un totale di
80.443,67 euro. Al secondo posto c’è un’altra associazione
sportiva calabrese, l’Associazione sportiva dilettantistica
Bovalino calcio a cinque che
ha raccolto 72.526,40 euro grazie alla preferenza di 2.978
contribuenti (su 8.955 abitanti). Sul terzo gradino la U.S. Junior Jesina Libertas, che incassa 65.046,43 euro grazie a soli 11
contribuenti (evidentemente
molto facoltosi).
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Norme e tributi 41
Il Sole 24 Ore
Giovedì 14 Aprile 2016 - N. 102
FISCO
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Cassazione. I giudici esaminano gli effetti della cessata materia del contendere in relazione ai costi della lite
Autotutela senza compensazione
In caso di atto viziato fin dall’origine le spese sono a carico dell’ufficio
Emersione. Pubblicato ieri sul sito delle Entrate
Rientro capitali più veloce
con il modello per la Pec
Alessandro Galimberti
Laura Ambrosi
pSe la cessazione della ma-
teria del contendere deriva
da un’autotutela dell’ufficio
che annulla un vizio dell’atto
esistente fin dall’origine, non
si possono compensare le
spese. Il giudice può infatti
evitare la condanna dell’amministrazione se vi sia stata
una diversa valutazione del
provvedimento in virtù di
un’obiettiva complessità della
materia. Ad affermarlo è la
sentenza 7273/2016 della Cassazione depositata ieri.
La vicenda riguarda l’impugnazione in Cassazione di una
sentenza della Ctr che aveva
disposto la compensazione
delle spese di giudizio su una
cessata materia del contendere. Più precisamente, l’Agenzia aveva annullato in autotutela l’accertamento emesso e
aveva chiesto l’estinzione del
giudizio di appello e la compensazione delle spese.
Il contribuente, pur accettando la rinuncia all’appello,
aveva comunque richiesto la
vittoria delle spese di lite.
Il giudice di seconde cure,
tuttavia, aveva disposto la compensazione e quindi il contri-
buente era ricorso alla Suprema Corte, lamentando un’errata interpretazione della norma
regolante la materia, nonché
un’erronea motivazione.
I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso, hanno innanzitutto ricordato che l’articolo 44 del Dlgs 546/92 dispone che se il ricorrente rinuncia
COME COMPORTARSI
Il contribuente deve provare
con delle memorie
il vizio originario
e la volontà di non accettare
la compensazione
al ricorso deve rimborsare le
spese alle parti, salvo diverso
accordo tra loro.
Il successivo articolo 46 disciplina l’estinzione del giudizio, precisando che le spese restano a carico della parte che le
ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.
La Cassazione, già in pregresse decisioni, aveva affermato che nel processo tributario, la cessazione della materia
del contendere per annulla-
mento dell’atto in sede di autotutela non comporta necessariamente la condanna alle spese. A tal fine occorre verificare
se tale annullamento consegua
a una manifesta illegittimità
del provvedimento impugnato
sussistente sin dal momento
della sua emanazione, perché
in tal caso, il contribuente ha diritto al ristoro delle spese.
Nella diversa ipotesi in cui
l’annullamento consegua a una
obiettiva complessità della
materia, l’annullamento dell’ufficio può essere considerato un comportamento conforme al principio di lealtà, da premiare con la compensazione
delle spese (Cassazione n.
22231/11 e n. 19947/10). Nella
specie, la Suprema Corte ha rilevato che nel verbale dell’udienza risultava l’annullamento degli atti impositivi, la
rinuncia da parte dell’ufficio all’appello e la richiesta di compensazione, ma non risultava
alcuna verifica sulle ragioni di
tale annullamento.
Dinanzi quindi, alla richiesta del contribuente di condanna alle spese della parte
pubblica, il giudice di merito
avrebbe dovuto riscontrare se
Contabilità. Per importi rilevanti resta la nota integrativa
Fuori bilancio proventi e oneri
straordinari del conto economico
Enzo Rocca
Lara Vettorato
pNei bilanci societari re-
datti seguendo le norme del
Codice civile non saranno
più presenti i proventi e gli
oneri della sezione straordinaria del conto economico.
È questa una delle novità del
decreto
legislativo
139/2015 di recepimento
della direttiva 2013/34/Ue
che riguarda gli esercizi finanziari aventi inizio dal 1°
gennaio 2016 e ha, pertanto,
immediata applicazione.
L’eliminazione in bilancio
di queste voci non rappresenta una novità assoluta,
essendo già prevista per le
imprese tenute all’applicazione dei principi contabili
Ias/Ifrs per effetto del decreto legislativo 38/2005.
Gli standard internazionali,
infatti, non consentono la
presentazione separata nel
conto economico delle
componenti straordinarie,
poiché anch’esse emergono
dal normale rischio di impresa. Ciò che rileva ai fini
della rappresentazione in
bilancio, infatti, è la natura e
la funzione di una transazione e non la sua frequenza.
Gli elementi straordinari
costituiscono, quindi, solo
una parte delle voci di conto
economico e rappresentano
per gli utilizzatori del bilancio informazioni utili alla
previsione dei risultati futuri dell’azienda.
La nuova classificazione
Con le nuove regole, le plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti estranei all’attività ordinaria dell’impresa andranno ricondotte,
rispettivamente, tra gli altri
proventi e gli oneri diversi di
gestione (voci A5 e B14 del
conto economico). Rientrano in questa categoria, ad
esempio, i risultati della cessione di immobilizzazioni
materiali e immateriali,
sempre che la società non
abbia come attività tipica
quella dell’acquisto e della
vendita di tali beni. Fanno
eccezione al suddetto principio le componenti straordinarie da cessione di immobilizzazioni finanziarie, in
quanto per la connessa operatività è prevista una specifica sezione del conto economico (individuata dalla
lettera C). Pertanto, ad
esempio, le plusvalenze e
minusvalenze da cessione di
partecipazioni andranno
iscritte, rispettivamente, tra
gli altri proventi e altri oneri
finanziari (voci C15 e C17 del
conto economico), con separata indicazione di quelli
verso imprese controllate e
collegate e verso controllanti e imprese sottoposte al
controllo di queste ultime.
Un discorso diverso va
fatto invece per la rilevazione delle componenti positive e negative relative a esercizi precedenti e per il cambiamento dei criteri contabili. Per queste tipologie di
operazioni, infatti, l’identificazione della voce di conto economico richiede l’individuazione della natura
del costo o del ricavo. Ad
esempio, qualora una società rilevasse un onere relativo a prestazioni di servizi
effettuati nell’esercizio
precedente, tale componente economica negativa
andrebbe iscritta tra i costi
della produzione alla voce
«B) 7 per servizi». Per gestire la rilevazione contabile
di una tale varietà di eventi,
sarebbe utile aprire specifici conti “straordinari” collegati alle rispettive voci
“ordinarie” di conto economico. In questo modo, si
concilierebbe l’esigenza di
una corretta classificazione
di bilancio con quella della
rilevazione della straordinarietà dell’evento.
L’informativa separata
Qualora l’importo della parte straordinaria fosse rilevante rispetto al totale della
voce di conto economico è
opportuno prevedere una
specifica informativa nella
nota integrativa. A tale proposito, si ricorda che la Consob (comunicazione n.
Dem/6064293 del 28 luglio
2006) ha richiesto alle società quotate o aventi strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico di illustrare nelle
note al bilancio l’incidenza
sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato
economico nonché sui flussi finanziari degli eventi o
delle operazioni non ricorrenti. Nella prassi ciò è avvenuto utilizzando ulteriori
commenti esplicativi nelle
note illustrative delle voci
di conto economico e/o inserendo una tabella riepilogativa degli effetti di tale
operatività. Qualora la società predisponga prospetti
contabili riclassificati, infine, potrebbe essere utile riclassificare i proventi e gli
oneri straordinari in una voce separata (da denominare
ad esempio «gestione non
ricorrente») in modo da poter effettuare le analisi di bilancio per indici coerentemente nel tempo.
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L’attività straordinaria (Oic 12)
Per individuare la straordinarietà occorre avere presente la natura dell’evento e il business
SONO CONSIDERATI STRAORDINARI:
NON SONO CONSIDERATI STRAORDINARI:
I proventi e gli oneri che derivano da:
8 eventi accidentali e infrequenti;
8 operazioni non ricorrenti che sono estranee
all’attività ordinaria della società.
Rientrano in tale categoria le plusvalenze e
minusvalenze, nonché le sopravvenienze attive
e passive, derivanti da fatti per i quali la fonte
del provento o dell’onere è estranea all’attività
ordinaria dell’impresa. E ancora, le componenti
positive e negative relative ad esercizi
precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di
fatti di gestione o di valutazione di poste di
bilancio) e le componenti reddituali che
costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di
valutazione
8 Scioperi, anche se di rilevante entità, in
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNC0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0xNFQxMjozODo1OFojIyNWRVI=
quanto rientranti nel rischio di impresa;
8 utili o perdite derivanti da variazioni di
cambi;
8 perdite su crediti, anche se di rilevante
entità (per insolvenza del creditore);
8 definizione di controversie, se di natura
ricorrente e/o pertinenti, all’ordinaria
gestione della società
l’atto impositivo avesse un vizio fin dalla sua emanazione
ovvero se l’autotutela fosse
frutto di una diversa valutazione della materia.
Il chiarimento è importante
poiché a volte gli uffici “preten-
LA PAROLA
CHIAVE
Cessazione della lite
7La cessazione della materia del
contendere costituisce una
ipotesi di estinzione del
processo, ed è stata
espressamente disciplinata dal
legislatore tributario,
prevedendo che il giudizio si
estingue, in tutto o in parte, nei
casi di definizione delle
pendenze tributarie previsti dalla
legge e in ogni altro caso di
cessazione della materia del
contendere.
È dichiarata con decreto del
presidente o con sentenza della
commissione
dono” la compensazione delle
spese per il sol fatto di aver annullato l’atto. È il caso, ad esempio, di un accertamento non firmato o firmato da un soggetto
non legittimamente autorizzato, o emesso su un errato presupposto giuridico. Alla luce di
tali principi è opportuno che il
contribuente, con specifiche
memorie, dia adeguato rilievo
del vizio originario e della sua
volontà di non accettare la
compensazione delle spese.
Da segnalare che tali principi
devono ritenersi applicabili
anche in seguito alla riforma
del contenzioso tributario. Il
Dlgs 156/2015 ha modificato
l’articolo 46 limitando la compensazione delle spese di lite
alla cessazione della materia
del contendere solo nelle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla
legge. A tal riguardo la circolare 38/E/2015 ha precisato che
tali ipotesi sono ravvisabili, ad
esempio, a seguito di condono,
con la conseguenza che per i vizi contenuti nell’originario
provvedimento impositivo, il
giudice dovrà attribuirle all’amministrazione.
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MILANO
pIl
cantiere voluntary disclosure continua a marciare
su un doppio binario. Da un lato c’è la gestione corrente delle procedure radicate sotto la
vigenza della legge 186/14 - 129
mila accertamenti moltiplicati per le 5 annualità standard,
per i quali ieri l’Agenzia ha
pubblicato il modello per la
“scorciatoia” Pec - dall’altro si
lavora sull’ipotesi di rilanciare
il programma di emersione e
rientro (si veda l’intervista al
ministro Pier Carlo Padoan sul
Sole 24 Ore di ieri).
Con il modello reso pubblico sul sito dell’agenzia delle
Entrate, i contribuenti possono ora chiedere di ricevere gli
atti relativi alla procedura di
collaborazione volontaria tramite l'indirizzo Pec dei professionisti che forniscono assistenza. Il modello, approvato
con provvedimento del 13
aprile 2016, può essere utilizzato esclusivamente da chi
aveva a suo tempo presentato
domanda per aderire alla voluntary disclosure, e deve essere in ogni caso presentato, per
conto del contribuente, dal
professionista che lo assiste
nell'ambito della procedura.
L’utilizzo del canale Pec consente all’amministrazione di
dialogare direttamente, e perciò molto più velocemente,
con il professionista consulente del candidato all’emersione.
Il tema della vd resta però di
estrema attualità anche sul
piano dell’agenda politica, nonostante l’inciampo - del tutto
IL PUNTO
Il dossier sulla riapertura
del programma di Vd
resta aperto ma il caso
«Panama papers» pesa
sui tempi di realizzazione
occasionale e imprevisto - sulla vicenda dei Panama papers.
Mentre il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio,
Tommaso Nannicini, nel corso della diretta social “#Matteorisponde” ribadiva ieri sera
come la voluntary disclosure
sia «un tema molto serio che
ha dato tra i 3 e i 4 miliardi», nei
corridoi del Mef si continua a
lavorare sul progetto di voluntary-bis, come implicitamente
ammesso al Sole 24 Ore dallo
stesso ministro Padoan («Se
una macchina funziona e ci sono ancora chilometri da fare, si
può certamente usare ancora»). Persa l’occasione politica del Milleproroghe - per ragioni esclusive di comunicazione pubblica: troppo ravvicinata la riapertura dopo tanti
ultimatum ai contribuenti l’effetto combinato del gettito
maturando (più di 4 miliardi) e
delle esigenze di copertura
prossime (leggasi «clausole di
salvaguardia») sembra destinato a uno sbocco inevitabile:
una nuova proroga. I Panama
papers dimostrano, come del
resto Bankitalia aveva già stimato, che i 60 miliardi della
emersione 2015 sono solo una
parte (probabilmente la metà)
di quanto poteva essere sanato. Ora, passata la scossa Panama - e avviati accertamenti e
rogatorie nei casi meritevoli,
in modo da mettere fuori gioco
gli evasori - tra qualche mese il
governo potrebbe squadernare gli studi del Mef e riaprire la
partita. Puntando soprattutto
sui Paesi finora troppo defilati: non quelli di approdo, ma
quelli (europei) utilizzati come trampolino.
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Commenti e inchieste 17
Il Sole 24 Ore
Lunedì 18 Aprile 2016 - N. 106
Tasse e sviluppo
QUALI RIFORME
Ires più leggera.
Nella legge di Stabilità per il 2016
è già prevista la riduzione
dell’aliquota dell’Ires
dal 27,5 al 24% a decorrere
dall’anno di imposta 2017
Le prospettive. Insieme all’Irpef, anche il riordino dell’Ires
deve acquisire un ruolo centrale nelle strategie di politica fiscale
Società, la sfida del fisco globale
Sistema da cambiare perché per gli Stati è difficile «trattenere» i grandi gruppi
di Franco Gallo
u Continua da pagina 1
S
i pensi, solo per fare degli esempi più
eclatanti, agli interventi legislativi in
tema di consolidato fiscale e di soggettivizzazione dei trust.
Quanto al consolidato fiscale, la legge del
2008 ha annullato la maggior parte dei vantaggi che esso nella precedente riforma attribuiva e che erano coerenti all’essenza civilistica dell’istituto. Si è eliminata, in particolare, la previsione della totale neutralità
fiscale delle cessioni infragruppo e della distribuzione di dividendi, sempre infragruppo, fondata sulla oggettivizzazione delle attività produttive e si sono ammesse solo la
concorrenza delle perdite delle società del
gruppo alla determinazione della base imponibile consolidata e la trasferibilità delle
eccedenze degli interessi passivi infragrup-
L’OCSE E I BEPS
Per evitare la dispersione
di risorse fiscali serve uniformare
le legislazioni, implementare
lo scambio di informazioni
e puntare sull’«apportionment»
po. Sarebbe opportuno ritornare all’attuazione dell’originario progetto.
Per quel che riguarda poi il regime fiscale
dei trust, mi limito a sottolineare una patente
incongruenza del legislatore nell’attribuire,
da un lato, a essi la soggettività fiscale ai fini
Ires e, dall’altro, nel negare tale soggettività e
privilegiare la tassazione per trasparenza dei
beneficiari, nei casi in cui essi siano individuati. Così operando, il legislatore non ha tenuto conto del fatto che l’individuazione dei
beneficiari ab origine esclude di fatto l’esistenza di un trust e che anche nei trust discrezionali tale individuazione è inevitabile e non
giustifica, quindi, la tassazione per trasparenza. Se a ciò si aggiunge la discutibile forzatura
della ratio dell’imposta sulle donazioni effettuata assoggettando a tale tributo gli atti di dotazione del trust, e cioè atti che costituiscono
vincoli di destinazione non aventi affatto scopo liberale, si capisce come la disciplina di
questo istituto sia ancora insoddisfacente e
non incentivi certo l’istituzione di trust italiani. Queste disfunzioni – che sono poi dei veri e
propri errori del legislatore – non possono
non essere eliminate.
In termini più generali, l’Ires si presta a un
giudizio, diciamo così, ancipite. Da una parte,
è un tributo che, attraverso il regime di participation exemption ha positivamente avvicinato l’ordinamento fiscale italiano ai parametri comunitari della tassazione societaria
e ha, altrettanto positivamente, consentito
una qualche riduzione del carico fiscale in
un’ottica di tax competition (compensata,
peraltro, dalla permanenza dell’Irap e da un
allargamento delle basi imponibili, ad esempio, la giusta eliminazione degli ammortamenti anticipati). Dall’altra, la sua istituzione
ha nello stesso tempo aumentato, anziché ridotto come promesso, le differenze di trattamento tra i soci-soggetti Ires (parzialmente
esentati) e i soci-persone fisiche soggetti Irpef (tassati con aliquote sempre più maggiorate). Questo è il vero difetto dell’attuale regime Ires. Addirittura, l’introduzione del sistema participation exemption può essere considerata come una misura da paradiso fiscale
a beneficio delle holding, in quanto la sua applicazione ha comportato il non assoggettamento a tassazione delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni sia nel caso in cui esse
derivino da utili accantonati e precedentemente tassati (nel qual caso l’esenzione ha un
senso), sia in quello in cui derivino da variazioni dei relativi prezzi o da maggiori redditi
futuri meramente “attesi”.
Il fatto è che, a seguito dell’alternarsi in
questi ultimi dieci anni di governi di diverso
orientamento, l’evoluzione della tassazione
delle imprese in Italia ha avuto un andamento fortemente oscillante e in certa misura
contraddittorio, con riforme che si sono
succedute senza una logica complessiva,
anzi spesso con l’obiettivo di smentire decisioni precedenti. Soprattutto, il cambiamento continuo della normativa non ha favorito le decisioni a medio termine delle imprese e le ha private degli importanti elementi della certezza e della stabilità del
sistema. Sono significative al riguardo le vicende della Dit, dell’Ace, della deducibilità
degli interessi passivi e quelle del disinquinamento, prima, e della riunificazione dei
due regimi (civilistico e fiscale), dopo.
A ciò va aggiunto un certo timore – che serpeggia nelle cancellerie dei più grandi Paesi
dell’eurozona – che l’evoluzione dell’imposizione societaria possa passare attraverso una
distruttiva corsa al ribasso delle aliquote a favore dei paesi a più bassa tassazione o fuori
dall’eurozona. Un esempio molto chiaro di
questa prospettiva è rappresentato dalla vicenda della Fiat, che ha costituito una newco
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjcHJlc0lWY29tIyMjUmlzdWx0YXRpIFJpY2VyY2EjIyMxNy0wNC0yMDE2IyMjMjAxNi0wNC0xOFQxMTo0NTowOVojIyNWRVI=
DOMANI A ROMA
Convegno Gdf-Sole
sull’evasione fiscale
p«L’investigazione
economico-finanzia
per l’individuazione delle ricchezze nascoste
al fisco». È questo il tema della giornata di studio, organizzata dalla Guardia di Finanza e dal
Sole 24 Ore, che si svolgerà domani a Roma, in
piazza Armellini 20, alle ore 9,30, presso il Comando generale della Gdf.
Dopo i saluti del Comandante generale,
Saverio Capolupo, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti, Gerardo
Longobardi, sono in programma gli interventi di Paolo Ielo (Procuratore aggiunto
presso la Procura di Roma); Eugenio Della
Valle (professore di diritto tributario alla Sapienza) e Danilo Cardone (Colonnello, comandante del gruppo investigativo del Nucleo speciale entrate della Gdf). A seguire
una tavola rotonda alla quale parteciperanno
Giuseppe Pignatone (Procuratore della Repubblica a Roma), Paola Severino (pro rettore vicario della Luiss) e Stefano Screpanti
(generale, capo del III reparto operazioni del
Comando Generale della Gdf).
Chiuderà i lavori l’intervento di Luigi Casero, viceministro all’Economia e alle Finanze.
L’ARTICOLO
Del Lunedì
Maggiore attenzione al ceto medio
 Lunedì scorso, 11 aprile, sul Sole 24 Ore è
stato pubblicato l’articolo di Franco Gallo con le
sue proposte per una riforma dell’Irpef
orientata all’equità e alla crescita economica
di diritto olandese destinata a incorporare
Fiat Spa e Chrysler, ma con sede fiscale nel
Regno Unito e quotazione principale a Wall
Street. Da un punto di vista fiscale, la nuova
società beneficia in Inghilterra non solo di
un’aliquota dell’imposta sulle società del 21%,
ma anche della sua riduzione al 10% per la parte dei profitti attribuibili a marchi, brevetti e
altri assets intangibili (senza considerare i benefici di cui potrà godere il management che
acquisterà lo status di resident non domiciled).
Il fatto è che, almeno in questa congiuntura,
l’ordinamento vigente ha difficoltà a trattenere le grandi imprese globali nel nostro territorio che non siano quelle fortemente regolate (ad esempio, il settore bancario, assicurativo e finanziario e le utilities).
In questa situazione, l’unica via per uscire
dalla tenaglia della globalizzazione e per sottrarsi, in particolare, a quello che il Segretario
generale dell’Ocse considera «un rischio serio per le risorse fiscali e per la sovranità e i sistemi fiscali equi a livello mondiale» non può
che essere quella indicata dal Progetto Base
Erosion and Profit Shifting (Beps) dell’Ocse
medesima. Tale progetto definisce un pacchetto di sette misure che dovrebbe consentire di coordinare e uniformare le legislazioni
fiscali, di realizzare lo scambio di informazioni tra i diversi Stati e di creare nuovi criteri di
collegamento tra il territorio e l’attività delle
imprese “Ott” – specie quelle dell’economia
digitale – diverso dalla stabile organizzazione. Il principio più incisivo è quello cosiddetto dell’apportionment, e cioè della ripartizione dei profitti di uno stesso gruppo tra i vari
Paesi della fonte e della residenza in base a
una formula prestabilita che tenga conto di
tutti i fattori che concorrono a creare la ricchezza, e cioè i salari, le vendite e gli asset.
Tale principio avrebbe l’effetto di sostituire sia il criterio della tassazione nello Stato di
residenza, sia quello della tassazione nello
Stato della fonte. Ha, però, il difetto che potrà
essere applicato solo con l’accordo degli Stati
interessati, accordo che è difficile da raggiungersi in un contesto, come l’attuale, che è ancora di concorrenza fiscale. La conseguenza è
che i singoli Stati saranno costretti a vivere
“alla giornata” arrangiandosi con campagne
di accertamento che non sempre portano a risultati positivi o con normative nazionali antielusione che rasentano la incompatibilità
comunitaria. È per evitare ciò che il progetto
Ocse dovrebbe essere recuperato. In questo
senso si è, del resto, espresso il G20 in alcuni
suoi recenti statement.
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Il nuovo contenzioso
Per una vera giustizia tributaria
non basta cambiare il processo
di Roberto Lunelli
U
na vera giustizia tributaria può essere realizzata solo attraverso una
riforma che riguardi l’intero ordinamento tributario per farlo diventare “sistema”: deve, quindi, interessare la
normativa sostanziale (i tributi), quella procedimentale (l’accertamento) e, infine, la disciplina del processo tributario, inteso non
solo come procedura, ma anche – e soprattutto – come risultato in termini di affidabilità.
Una riforma che, attraverso una serie di Testi
Unici, porti a un Codice tributario.
Se, invece, ci si limita a considerare la giustiziatributariacomequellaamministratadaigiudici, allora ci si deve concentrare non tanto sul
processo, ma sugli organi di giustizia; e procedereaunariformaordinamentaleconlaconsapevolezzacheunsettorecosìimportanteedelicatononpuòcontinuareaessereamministrato
da “giudici onorari”, ma esige “giudici professionali” a tempo pieno, con status giuridico e
trattamento economico pari ai magistrati di altre giurisdizioni. Giudici che non costerebbero
dipiù,allacollettività:alpostodegliattuali4.668
previsti (di cui 3.253 in servizio) a tempo assai
parziale, sarebbero sufficienti meno di mille
giudici tributari a tempo pieno.
Ho molto apprezzato le considerazioni del
presidente del Cpgt Mario Cavallaro (sul Sole 24
Ore del 24 marzo), che ipotizza di «affidare alle
Cortidisecondogradoanchelacompetenzainsededilegittimità,comeavvienegiàpressoilConsigliodiStato».Ancheperchépotrebbecosìessere
risolto(almenoinparte)ilnododellaCassazione,
checostituisceoggil’aspettopiùevidentediunsistemachenonfunziona:unamediadi66mesiper
una decisione e ogni anno più di 7 mila sentenze/
ordinanze (non sempre “di qualità” e con troppe
eccezioniallafunzionenomofilattica).
Indicazioneinteressanteesuggestiva,quella
delpresidenteCavallaro,daconsiderareallalucedellanostraCostituzioneechevedo,comunque, “lontana”, perché – anche se praticabile –
dovrebbesuperare“schemi”inveterati.Perevitareundannosoimmobilismo-dopounindifferibile avvio della procedura (selettiva/concorsuale)perarrivare,entro3-5anni,aorganigiudicanticostituitidagiudicitributari“professionalizzati” - a me pare opportuno procedere a quel
radicale riordino ordinamentale, che, peraltro,
dovrà “scontare” una fase transitoria: sia per ragioniorganizzativechepersalvaguardaregliinnegabilivaloridiscienzaedesperienzaacquisiti
dai tanti giudici tributari che hanno assicurato,
negli anni, dignità e onore alla carica e alla funzione.Delresto,serietàedefficienzadiqualsiasi
istituzionedipendonodallepersonechenefan-
no parte; e a ben poco varrebbe un’ottima normativasechideveapplicarla–qualechesialaragione – non è in grado di farlo.
Dai dati statistici emerge che, nei due gradi
delgiudiziodimerito,lecontroversietributarie
– di valore complessivo di quasi 34 miliardi –
possono suddividersi in: e«minori» (fino a
20mila €) pari, in termini numerici, al 65% e che
valgono il 3% del totale (fra esse anche quelle
«minime», fino a 2.500 €, pari al 37% del totale,
per valore meno dell’1%); r«medie» (fra
100milae1milione)chesononumericamenteil
28% e in valore il 25% del totale; t«maggiori»
(sopra il milione) che sono poche (il 2%), ma
valgono molto (il 73%). I 2/3 (due terzi) delle
vertenzetributarievalgono,quindi,il3%deltotale e il 2% (meno di 5 mila vertenze) vale quasi
3/4 del totale (più di 24 su 34 miliardi).
Di qui la proposta:
1 affidare a un giudice monocratico, le (tante)
controversie «di (relativamente) modica entità» e ritenute – da un collegio costituito da tre
presidenti o vicepresidenti di sezione degli organi giudicanti – non particolarmente complessenérilevantisulpianoeconomico-sociale
(l’articolo10dellaleggedelega23/2014ipotizza,
in questi casi, la «composizione monocratica
dell’organo giudicante»: se il giudice è professionale, a me pare dia sufficienti garanzie);
1 continuare ad affidare tutte le altre controversie a un Collegio possibilmente a composizione mista per le cause “medie”; e sempre a
composizione mista (perché richiedono competenze economiche e contabili, oltre che giuridiche) e specializzato per le cause “maggiori”
(sopra 1 milione) e quelle ritenute dagli stessi
giudici “delicate” perché complesse o perché
involgono princìpi o problemi sociali.
Indefinitiva,serveunprocessotributarioche
aggiunga, agli interventi già operati sul decreto
546/1992 dal decreto legislativo 156/2015, alcuni
istituti giuridici: come la regola (non l’eccezione)dellapubblicaudienza;lapossibilitàdivalersi, in certe circostanze, anche della prova testimoniale;e,soprattutto,chesviluppieperfezioni
l’utilizzo della posta elettronica certificata, per
pervenire, in tempi brevi, al processo tributario
telematico ovunque. Ma serve, soprattutto, una
seriariformadegliorganidigiustizia(tribunalie
corti d’appello) composti da giudici tributari
professionali,atempopieno,dotatidistatusgiuridicoetrattamentoeconomicopariaquellodei
magistrati delle altre giurisdizioni; se, poi, per le
cause “minori” il giudice è a composizione monocratica,nonvedorischiperlagiustizia;anche
perché, spesso, “il meglio è nemico del buono”.
Presidente nazionale vicario dell’Anti
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani
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Mercoledì
13 Aprile 2016
www.ilsole24ore.com
@ 24NormeTributi
IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI
t
LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI
CONTABILITÀ
Per i derivati
soluzioni «light»
LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
MARTEDÌ: Condominio
MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni
Franco Roscini Vitali u pagina 38
Agenzia delle Entrate. Pubblicato sul sito il software per la determinazione dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2015
Studi di settore, Gerico al traguardo
FISCAL VIEW
[email protected]
Giustizia tributaria,
Nel programma di calcolo 2016 dai superammortamenti nessun effetto sui risultati il «tavolo» non convince
Fra limiti di mandato e vincoli di tempo
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi
pVia libera a Gerico 2016. È di-
sponibile da ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate nella sezione dedicata agli studi di settore il software per la compilazione dei modelli relativi al periodo d’imposta
2015. Online anche il software Parametri 2016 per i contribuenti per
cui non risultano approvati gli studi di settore e che devono allegare
a Unico 2016 il modello PI.
La pubblicazione di Gerico
2016 avviene dunque con anticipo, o come sarebbe meglio dire,
non in ritardo.
L’approvazione definitiva
Il software è già in versione definitiva; questo pur in assenza dell’ufficialità sulla sorte dei correttivi
anticrisi. Manca, infatti, ad oggi, la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivi, la cui
approvazione, solitamente precede la pubblicazione della versione definitiva di Gerico.
Stando al comunicato stampa,
il software pubblicato ieri, infatti,
tiene conto dei correttivi “crisi”,
così come analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 2 dicembre 2015 e del 31
marzo 2016, e interessa potenzialmente tutti i 204 studi di settore
applicabili per il periodo d’imposta 2015.
Pertanto, fin da ora l’applicativo disponibile online, potrà essere utilizzato dai contribuenti e
dai loro consulenti per la gestione dei calcoli definitivi relativi alla congruità, alla coerenza e alla
normalità economica. Sarà così
possibile, qualora ritenuto necessario, poter progettare fin
d’ora un eventuale adeguamento
in dichiarazione dei redditi, tenendone conto nella chiusura
dei rendiconti economici con cui
le imprese sono impegnate in
questi giorni.
La versione odierna
Non sono molte le novità operative rispetto alla precedente versione del 2015, con le quali gli operatori sono chiamati a confrontarsi.
Rimane, infatti, la struttura tipica
che aveva caratterizzato le precedenti edizioni. L’applicativo oltre
ai consueti dati anagrafici richie-
de la compilazione dei vari quadri
suddivisi per comparti a seconda
della singola area di analisi (quadri extracontabili da A ad E) fino
ad arrivare ai dati contabili (quadri F per imprese e G per i professionisti). Chiude il modello, il quadro T destinato a ospitare i dati necessari al calcolo del correttivo
congiunturale, che nella struttura
di fondo, ricalca la nuova impostazione introdotta lo scorso anno.
In particolare, infatti, è previsto
che, anche per il 2015 il nuovo correttivo congiunturale individuale
si potrà attivare per i soggetti non
congrui, normali rispetto agli indicatori legati al valore dei beni
strumentali, solo in presenza di
una riduzione del livello di efficienza produttiva riferibile al singolo soggetto.
Il quadro
35000
10000
GERICO 2015
35000
GERICO 2016
QUOTIDIANO DEL FISCO
Versioni
La prima è stata resa disponibile il 27.05.2015 e
l'ultima il 23.09.2015 per un totale di 7 versioni.
Versione 1.0.0 disponibile dal 12.04.2016
Modelli gestiti
La novità
Per quanto attiene ai dati contabili l’unica importante novità, già
evidenziata con la pubblicazione
delle istruzioni in versione definitiva, e ora confermata dall’applicativo Gerico 2016, riguarda l’introduzione nei righi F18 (campo
6) e F20 (campo 3) dei modelli dei
dati contabili previsti per le imprese, dei riquadri destinati alla
gestione della maggiorazione del
40% dei canoni di locazione finanziaria e degli ammortamenti,
determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dai commi 91
e 92 dell’articolo 1 della legge di
Stabilità 2016.
Le prime simulazioni (si veda la
grafica) permettono di apprezzare come nella compilazione dei righi contabili (quadro F) il totale
destinato alla maggiorazione del
40% (variazione fiscale in diminuzione di Unico 2016) vada indicato solamente nel campo interno e contrariamente a quanto avviene per tutti gli altri campi interni che compongono i restanti
righi del quadro F, tale importo
non va poi riepilogato nel totale
complessivo di cui al rigo F20
(campo 1).
In questo modo il componente,
funziona da vera e propria agevolazione contabile, in quanto non
partecipa al calcolo di Gerico
2016, non elevando così la stima
dei ricavi elaborata dal software.
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È
IL SUPER-AMMORTAMENTO
Nel rigo F20 va indicata nel campo interno la maggiorazione del 40%. Contrariamente agli altri righi il
campo non è un “di cui”. Per tale motivo il valore ivi indicato non si somma al totale del campo esterno.
L'importo viene, invece, detratto direttamente dal successivo rigo RF28 “reddito d'impresa” per ottenere
la quadratura con l'analogo rigo del quadro di UNICO.
204 applicabili al periodo d'imposta 2014
204 applicabili al periodo d'imposta 2015
Studi revisionati
68 studi di settore (6 sono relativi ad attività
professionali, 28 settore commercio, 18 del settore
manifatturiero e 16 del comparto servizi)
70 studi di settore (12 sono relativi ad attività
professionali, 20 settore commercio, 12 del settore
manifatturiero e 26 del comparto servizi)
La giurisprudenza
sull’accertamento
Sul Quotidiano del Fisco tutti
i giorni l’offerta informativa
del Gruppo 24 Ore in materia
tributaria. Nell’edizione
online oggi i commenti di
Dora De Marco e di Ferruccio
Bogetti e Gianni Rota ad
alcune delle ultime sentenze
della Corte di cassazione in
materia di accertamenti
fiscali.
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
Cassazione. Il diritto al contraddittorio vale solo in caso di verifiche presso la sede del contribuente
Accertamenti «a tavolino» senza confronto
Laura Ambrosi
pIl diritto al contraddittorio
si applica solo alle verifiche presso la sede del contribuente e non
agli accertamenti “a tavolino”.
Ad affermarlo è l’ordinanza
7137/2016 della Cassazione, depositata ieri.
Un contribuente, sottoposto a
controllo a tavolino, aveva impugnato un avviso di accertamento lamentando che fosse stato emesso in violazione del diritto di contraddittorio previsto
dall’articolo 12 comma 7 dello
statuto del contribuente.
Entrambi i giudici di merito
avevano confermato la nullità
dell’atto, rilevando, in particolare, che era stato emesso senza alcun precedente verbale di chiu-
sura delle operazioni di controllo e senza rispettare il termine di
60 giorni.
L’Agenzia era quindi ricorsa
per Cassazione evidenziando
che tali garanzie sono poste solo
ed esclusivamente in favore del
contribuente sottoposto a verifiche con accesso presso la propria sede.
La Suprema Corte ha ritenuto
fondata la doglianza. Innanzitutto ha precisato che il termine di
60 giorni previsto dalla norma è
posto a garanzia del diritto di
contraddittorio. Tuttavia, come
affermato dalle Sezioni unite
(senzenza n. 24823/2015) tali garanzie trovano applicazione solo
in relazione agli accertamenti
conseguenti ad accessi, ispezio-
ni e verifiche fiscali effettuate nei
locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del
contribuente.
La corte ha infatti escluso una
clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale, ossia
un principio generale per il quale
l’aministrazione, anche in assenza di specifica disposizione, sia
tenuta ad attivare, pena la nullità
dell’atto, il contraddittorio.
Secondo i principi sanciti dall’ordinamento europeo, peraltro, l’annullamento del provvedimento vi è solo nell’ipotesi in
cui il contraddittorio avrebbe
potuto comportare un risultato
diverso, con la conseguenza che
tale principio di carattere generale può applicarsi solo ed
esclusivamente per i tributi armonizzati.
I giudici di legittimità hanno
così precisato che il contribuente ha l’onere di prospettare in
concreto le ragioni che avrebbe
potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato che non siano puramente pretestuose.
Con riguardo alla possibile incostituzionalità (sollevata peraltro dalla Ctr Toscana con l’ordinanza n. 736/1/15) la Suprema
Corte evidenzia che il riconoscimento di tale diritto solo alla verifiche in loco non è irragionevole poiché giustificato dall’intromissione dell’amministrazione
nei locali aziendali.
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stata proposta
l’istituzione di un
tavolo tecnico,
presieduto dai capi di
gabinetto del ministero
dell’Economia e delle
Finanze e del ministero
della Giustizia, per arrivare
a una riforma della
giustizia tributaria che si
ispiri alle migliori pratiche
internazionali. Questa
proposta si affianca a quella
informale del vice ministro
dell’Economia di istituire
una «commissione di alto
profilo» in grado di
elaborare una proposta in
tempi brevi per una riforma
di sistema della giustizia
tributaria.
Il tavolo tecnico avrà il
compito di convogliare in
unica direzione tutte le
iniziative che si stanno
mettendo in campo in
Parlamento e fuori. Nel
merito l’obiettivo sarà un
sistema semplice ed efficace
soprattutto terzo e
assolutamente corretto.
Obiettivo della riforma sarà
quello della “grande
professionalità” e la
cancellazione dei rapporti
tra lavoro privato e attività
giudicante.
L’istituzione del tavolo
tecnico e le dichiarazione
del vice ministro delimitano
l’attività della commissione
di alto profilo che è anche
limitata dall’indicazione dei
termini brevi. A questa linee
ufficiali si affiancano le
dichiarazioni del presidente
del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria che
propone la soppressione del
giudizio davanti alla Corte
di cassazione che, a parte i
profili di costituzionalità,
pone problemi non di breve
periodo come quello della
selezione di giudici che
siano del livello della
Cassazione, di giudici togati.
Tutte queste iniziative ci
consentono di formulare
previsioni non ottimistiche
sulla riforma delle giustizia
tributaria e sui lavori della
commissione di alto profilo.
Questa non sarà incaricata
di elaborare proposte di
riforme, ma di lavorare nei
limiti posti dal tavolo
tecnico, vale a dire del
governo. Il quale si
preoccuperà di tenere
fermo il quadro
complessivo attuale.
I tempi brevi lasciano
prevedere aggiustamenti di
basso profilo. La
professionalità andrà
definita nei suoi contenuti e
non nella sola
incompatibilità. Non è
indicato quale sarà il
criterio di selezione che
sembrano rimanere quelli in
vigore.
Tralascio i limiti derivanti
dalla entità della spesa per
introdurre l’incompatibilità.
Finora non è stato nominato
nessun organo. La
commissione di alto profilo
è già stata ridimensionata
dal tavolo tecnico. C’è
un’indicazione,
interessante, nella proposta
del tavolo tecnico: «Una
riforma della giustizia
tributaria che si ispiri alla
migliore pratica
internazionale». C’è da
guardare soprattutto alla
Francia, dove non esiste un
giudice speciale, ma il
giudice amministrativo, il
giudice ordinario con
ricorso in Cassazione, ma
soprattutto, una procedura
preliminare davanti
all’amministrazione
finanziaria, che agisce da
filtro.
Il problema è il rapporto
fra indicazioni del governo e
il lavoro della commissione.
Al tempo della riforma del
1975 la commissione
presieduta dal professor
Cesare Cosciani fu investita
dell’intero progetto della
riforma. Forse la migliore
soluzione sta nel far
partecipare alla
commissione alti funzionari
dell’amministrazione.
Enrico De Mita
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