regolamento provveditorato economato

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regolamento provveditorato economato
AREA RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI GENERALI
SERVIZI AUSILIARI E PROVVEDITORATO/ECONOMATO
REGOLAMENTO DEL
PROVVEDITORATO – ECONOMATO DELLA
PROVINCIA DI TRIESTE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
Pag.
4
CAPO II - SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
Art. 2
Oggetto del servizio
4
Art. 3
Fondo economale
4
Art. 4
Spese economali ammissibili
4
Art. 5
Anticipazioni
5
Art. 6
Riscossioni entrate e deposito cauzioni
5
Art. 7
Scritture contabili
6
Art. 8
Vigilanza sul servizio economale
6
Art. 9
Rendicontazione annuale Cassa Economale
6
CAPO III - INVENTARIO DEI BENI MOBILI
Art. 10
Modalità operative di gestione
6
Art. 11
Classificazione dei beni
7
Art. 12
Beni da non inventariare
7
Art. 13
Valutazione dei beni
8
Art. 14
Ammortamenti
9
Art. 15
Responsabili
9
Art. 16
Adempimenti e rendiconto a materia
9
Art. 17
Acquisizioni e presa in carico in inventario
10
Art. 18
Alienazione di beni mobili in disuso
10
Art. 19
Alienazione di beni mobili fuori uso
11
Art. 20
Cessione gratuita di beni mobili in disuso o fuori uso ad Associazioni non
profit
11
Art. 21
Modalità di cancellazione dei beni mobili dall’inventario
11
Art. 22
Automezzi
12
CAPO IV - UNIFORMI ED EQUIPAGGIAMENTI
Art. 23
Dotazione di uniformi e di equipaggiamenti ad alcune categorie di personale
provinciale
12
Art. 24
Gestione approvvigionamenti
13
Art. 25
Commissione per la gestione del vestiario e dell’equipaggiamento
13
Art. 26
Rinnovo uniformi ed equipaggiamento
13
Art. 27
Restituzione uniformi ed equipaggiamento
14
2
Art. 28
Doveri del dipendente nell’utilizzo delle dotazioni
14
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
Disposizioni finali ed entrata in vigore
15
3
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di cassa economale, di
inventario dei beni mobili nonché le procedure relative all’approvvigionamento di uniformi ed
equipaggiamento per i dipendenti aventi diritto.
La figura dell’Economo (agente contabile a denaro) e quella del Consegnatario dei beni mobili
(agente contabile a materia) sono ricoperte dal dipendente provinciale che ha la responsabilità del
Provveditorato – Economato.
CAPO II
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
Art. 2
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Servizio di Cassa Economale provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese
indicate nel presente Regolamento.
L’Economo è responsabile della Cassa Economale ed è nominato agente contabile a denaro.
Le funzioni di cassiere, per i servizi di cassa economale previsti dal presente Regolamento, sono
svolte da uno o più dipendenti del Provveditorato - Economato appositamente incaricati. All’Economo o ai
dipendenti addetti in via continuativa a funzioni comportanti maneggio di valori di cassa, competono le
indennità previste dai C.C.R.L.
Art. 3
FONDO ECONOMALE
All’inizio di ogni anno finanziario viene attribuito al Provveditorato - Economato, con bilancio
annuale, un fondo in dotazione. Con tale fondo l’Economo provvede alle anticipazioni ed ai pagamenti delle
spese consentite dal presente Regolamento.
Alla fine di ogni mese, ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, l’Economo dovrà rendere il
conto della propria gestione con tutte le documentazioni giustificative delle spese. Il conto sarà sottoposto
all’approvazione del Servizio Finanziario che disporrà per il reintegro delle somme pagate ed ammesse a
discarico.
Alla fine dell’esercizio saranno emessi gli ordinativi di introito per la restituzione delle somme
anticipate all’Economo.
Art. 4
SPESE ECONOMALI AMMISSIBILI
Le spese di natura economale che possono essere assunte a carico del bilancio provinciale, nei limiti
degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio, sono le seguenti:
•
spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
4
•
•
•
•
•
•
•
•
spese per riparazione e manutenzione degli automezzi dell’Ente, ivi comprese le tasse automobilistiche,
nonché per l’acquisto di carburante e lubrificante, parcheggi, rimborso spese trasporto;
acquisto di beni (materiale di consumo in genere) e servizi nonché riparazioni e manutenzione di beni
mobili, macchine ed attrezzature;
acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
spese per facchinaggio e trasporto di materiali;
canoni di abbonamenti radiofonici e televisivi;
tasse e diritti per verifiche impianti, ascensori, nullaosta VV.FF., ecc.;
inserzioni su quotidiani e periodici di avvisi di gara ed altre pubblicazioni richieste dalla legge,
necrologi;
ogni altra spesa minuta e urgente necessaria per soddisfare i correnti fabbisogni dei Servizi dell’Ente o
che debba necessariamente essere pagata in contanti.
Il limite massimo per ciascuna spesa economale viene fissato in € 6.000,00 I.V.A. inclusa.
All’acquisizione dei suddetti beni e servizi si provvede mediante appositi buoni di ordinazione nei
limiti di spesa dei relativi stanziamenti. Non appena in possesso della documentazione giustificativa relativa
a dette spese, unitamente ai buoni d’ordine, accertata e riscontrata la regolarità della fornitura o servizio, si
provvederà con determinazione dirigenziale alla liquidazione o al rimborso all’Economo.
Art. 5
ANTICIPAZIONI
L’Economo è autorizzato a disporre pagamenti in conto sospesi nei seguenti casi:
•
•
anticipazioni di fondi, di volta in volta, agli Assessori e Consiglieri provinciali nonché al personale
dipendente per spese relative a missioni e trasferte;
anticipazione di fondi al personale dipendente, dislocato sul territorio provinciale, per il pagamento di
beni o servizi di carattere di assoluta urgenza, relativi alla gestione dei servizi di competenza da
eseguirsi in economia, per spese relative al funzionamento degli automezzi e/o rivestenti carattere di
urgenza.
Le somme ricevute in anticipazione non possono essere impiegate per motivi diversi da quelli
per i quali sono concesse.
Il Servizio di Cassa Economale può provvedere in via straordinaria al pagamento in contanti –
dietro presentazione di documentazione idonea e regolare sotto il profilo fiscale – per tutte quelle spese a
carattere obbligatorio per le quali si rende indispensabile il pagamento immediato, al fine di non incorrere in
sanzioni, interessi di mora, ecc.
Art. 6
RISCOSSIONI ENTRATE E DEPOSITO CAUZIONI
Il Servizio di Cassa Economale provvede alla riscossione delle entrate derivanti da introiti
occasionali per i quali sussista la necessità di immediato incasso e non sia possibile o conveniente il diretto
versamento presso la Tesoreria Provinciale.
Alle suddette riscossioni si provvede mediante appositi bollettari a madre e figlia. Per ogni
riscossione verrà rilasciata al versante una bolletta quietanzata. Le somme introitate sono conservate nella
cassaforte dell’Economato e versate, di norma, ogni mese presso la Tesoreria Provinciale previo elenco da
trasmettere unitamente al prescritto ordine di riscossione al Servizio Finanziario.
Il Servizio di Cassa Economale provvede altresì alla sola custodia dei depositi di cauzioni a vario
titolo versati e per i quali viene tenuto un elenco di carico e scarico.
5
Art. 7
SCRITTURE CONTABILI
Per la gestione della cassa economale, l’Economo deve tenere aggiornati i giornali di cassa nei quali
vengono annotate cronologicamente tutte le operazioni di entrata e di uscita, nonché i versamenti periodici
in Tesoreria, con distinta e analitica evidenza dei movimenti relativi, mediante software all’uopo dedicato.
Art. 8
VIGILANZA SUL SERVIZIO ECONOMALE
Il controllo del Servizio di Economato spetta al responsabile del Servizio Finanziario, secondo le
modalità previste dal vigente Regolamento di Contabilità.
Il Servizio di Economato è soggetto a verifiche ordinarie trimestrali da parte dell’organo di revisione
economico – finanziaria dell’Ente (v. art. 223 D.Lgs. 267/2000).
Art. 9
RENDICONTAZIONE ANNUALE CASSA ECONOMALE
Entro il termine previsto dalla normativa, l’Economo, in qualità di agente contabile a denaro, rende il
conto della propria gestione all’Ente di appartenenza (art. 2 quater, comma 6, lettera d) della Legge 4
dicembre 2008, n. 189 di conversione del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 e ss.mm.ii.).
CAPO III
INVENTARIO DEI BENI MOBILI
Art. 10
MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE
Tutti i beni di qualsiasi natura ed i diritti di pertinenza della Provincia devono essere inventariati,
così come disposto dai successivi articoli.
Sono esclusi i titoli di credito (azioni, obbligazioni, ecc.) di proprietà della Provincia che sono
amministrati dal Servizio Finanziario.
Ogni anno si provvede alla ricognizione dei beni mobili e all’aggiornamento degli inventari, al fine
di:
•
•
•
verificare che tutti i beni mobili inventariabili riscontrati nei vari locali siano contabilizzati;
verificare che tutti i beni mobili in inventario siano presenti nell’edificio di localizzazione come risulta
dai registri;
disporre la cancellazione dai registri inventariali dei beni mobili dichiarati inutilizzabili da parte da una
Commissione, costituita da almeno tre persone, fra cui il Consegnatario.
Gli inventari sono chiusi a conclusione di ogni esercizio finanziario e sui valori sussistenti a tale data
vengono determinati:
• ammortamento con coefficienti stabiliti dal T.U. per le varie categorie;
• eventuali rivalutazioni di quei beni come quadri ed oggetti d’arte in genere il cui valore è incrementato a
giudizio del Servizio competente della Provincia, sentito il parere della Soprintendenza ai Beni
Culturali.
Il codice identificativo attribuito ad ogni bene inventariabile deve risultare da targhetta identificativa
adesiva apposta sul bene stesso, fatta eccezione per i banchi e le sedie scolastiche e per tutti quei beni ove la
6
sua applicazione risulti impossibile. La targhetta relativa a tali beni rimane custodita presso l’Ufficio
competente.
Gli inventari vengono aggiornati con le variazioni di consistenza o valore, causate da nuove
immissioni o dalla cancellazione dei beni eliminati.
I valori iscritti nell’inventario dei beni mobili confluiscono nel conto del patrimonio.
L’inventario dei beni mobili è costituito da una scrittura unitaria contenente tutti i beni aventi le
caratteristiche di inventariabilità secondo i criteri di cui ai successivi artt. 11 e 12. All’interno delle scritture
inventariali sono previste delle codifiche che consentono la produzione degli elenchi separati delle
categorie.
Art. 11
CLASSIFICAZIONE DEI BENI
Ai fini della loro inventariazione, i beni mobili vengono distinti nelle seguenti categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
macchinari, attrezzature e impianti
attrezzature e sistemi informatici, telefonici e tecnologici (registrazione, proiettori)
automezzi, motoveicoli e veicoli
mobili e macchine d’ufficio
arredi
opere d’arte
beni non rientranti nelle precedenti categorie.
I singoli beni devono essere identificati mediante l’attribuzione di un codice numerico.
In riferimento all’iscrizione in inventario del valore dei cespiti, ai sensi dell’art. 37 del regolamento
di contabilità dell’Ente, sono da considerarsi solo i beni mobili con valore di costo unitario pari o superiore
a € 258,23.
Sono comunque oggetto di iscrizione inventariale, solo numerica, tutti i beni con valore unitario
inferiore a € 258,23, esclusi quelli che presentano le caratteristiche di cui al successivo art. 12 (v. art. 230 c.
8 D.Lgs 267/2000).
Art. 12
BENI DA NON INVENTARIARE
In ragione della loro specifica natura è possibile individuare una particolare categoria di beni: i
cosiddetti beni di consumo caratterizzati dal fatto di esaurire la loro utilità in un periodo di tempo inferiore
all’esercizio e di deteriorarsi molto rapidamente con l’uso.
I suddetti beni non devono essere inseriti in inventario, in quanto, data la loro durata inferiore
generalmente all’anno, non sono idonei a formare il patrimonio dell’Ente.
Ugualmente non devono essere inseriti in alcun inventario i beni di modico valore il cui limite viene
fissato in € 25,82 esclusa I.V.A.
Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo degli articoli da non inventariare,
anche in ragione della loro natura di facile consumo, qualunque sia il loro valore:
piccola attrezzatura da cucina: stoviglie, bicchieri, vassoi, portabottiglie, sottobicchieri;
attrezzatura per l’igiene: dispenser salviette, dispenser sapone, dispenser sacchetti igienici, portarotoli
carta igienica, scopino WC, sedile WC;
7
attrezzature elettriche: impianti elettrici per illuminazione, eccetto lampadari, diffusori, lampade da
tavolo; interruttori, commutatori, prese di corrente, portalampade, bracci da muro per lampadine
elettriche; impianti di campanelli, eccettuati i quadri indicatori e le suonerie;
attrezzature varie: scope, piumini, zerbini, posacenere, oggetti di vetro, terracotta e di porcellana (fatta
eccezione per gli oggetti di pregio, di valore artistico e per gli specchi e servizi completi di vasellame e
cristalleria), teleria da cucina, asciugamani, pannelli per esposizione, cancelleria e stampati, supporti
magnetici, cestini per carta, contenitori per supporti magnetici, cucitrici, perforatori, raccoglitori per
archivio, timbri e cuscinetti, mouse, tastiere p.c., drive pen, programmi applicativi (software), materiale
didattico, materiale divulgativo e pubblicitario, carte geografiche, crocefissi, diapositive, dischi, compact
disk, videocassette, dvd, libri e pubblicazioni destinati agli impiegati come strumento di lavoro, cassette
pronto soccorso, catene da neve, pneumatici, ricambi per automezzi, pale, picconi, badili, vanghe,
utensileria e piccoli attrezzi da officina, segnali stradali luminosi e non, piccoli accessori per
macchinari/attrezzature, attrezzi e utensili dei laboratori, oggetti per l’educazione fisica.
Art. 13
VALUTAZIONE DEI BENI
La valutazione dei beni mobili viene effettuata sulla base dei seguenti criteri, in conformità a quanto
previsto dall’art. 230 del T.U.E.L.:
•
•
in caso di acquisto: al costo d’acquisto (I.V.A. compresa);
nel caso in cui i beni pervengano all’Ente ad altro titolo – compresa la donazione: con valore di stima.
Nella fase di inventariazione iniziale la valutazione, eseguita a cura della Commissione preposta, dei
beni mobili, inventariati a valore, viene determinata:
1. per i beni posseduti dall’Ente da meno di 5 anni: dal valore di stima rapportato al valore di mercato di
beni similari, corretto secondo aspetto e qualità e secondo la stato di conservazione o usura;
2. per i beni posseduti dall’Ente da più di 5 anni: essi sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs.
77/95, completamente ammortizzati, fatta eccezione per gli oggetti d’arte.
Art. 14
AMMORTAMENTI
Ai beni inventariati vengono applicati i coefficienti di ammortamento previsti dalle norme in vigore
(art. 229, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000).
Il calcolo delle quote di ammortamento viene effettuato in conformità a quanto disposto dalle norme
di legge.
Art. 15
RESPONSABILI
La gestione patrimoniale mobiliare è affidata al Provveditorato – Economato con i seguenti compiti:
•
•
•
tenuta dell’inventario generale a valore e predisposizione del relativo conto del patrimonio
registrazione di tutte le variazioni patrimoniali mediante inserimento dei dati rilevati dai buoni di carico
e scarico e consegna delle stampe di consistenza agli utilizzatori
vigilanza sulla gestione degli utilizzatori, rilevazione e segnalazione all’amministrazione di irregolarità
nella gestione.
Tutti gli atti e i provvedimenti che comportano variazioni della situazione patrimoniale dei beni
mobili devono essere comunicati per la registrazione negli inventari con le procedure previste nel presente
regolamento.
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Il Responsabile del Provveditorato – Economato, in qualità di Consegnatario dei beni mobili e quindi
agente contabile a materia, può nominare, nell’ambito del proprio servizio, uno o più responsabili dei
procedimenti previsti nei commi precedenti.
Il Responsabile del Provveditorato – Economato o il responsabile dei procedimenti, se nominato,
gestisce operativamente l’inventario dei beni mobili a valore, registra le variazioni patrimoniali, aggiorna le
stampe di consistenza e le consegna agli utilizzatori; essi sono responsabili dei beni loro affidati con
apposito verbale, con firma congiunta unitamente all’agente contabile a materia e al responsabile dei
procedimenti di inventario, se nominato, da cui risulta l’inventario dei beni a loro affidati.
Art. 16
ADEMPIMENTI E RENDICONTO A MATERIA
Entro il termine previsto dalla normativa, il Consegnatario dei beni mobili, quale agente contabile a
materia, rende il conto della propria gestione alla Provincia di Trieste con le modalità previste dal presente
regolamento (art. 2 quater, comma 6, lettera d) della Legge 4 dicembre 2008, n. 189 di conversione del D.L.
7 ottobre 2008, n. 154 e ss.mm.ii.).
Al conto giudiziale redatto dal Consegnatario dei beni mobili, responsabile dell’inventario dei beni
mobili, deve essere allegato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
provvedimento di legittimazione dell’agente della gestione
liste per tipologia di beni
copia inventari tenuti dall’agente contabile
documenti giustificativi della gestione
verbali di passaggio di gestione
verifiche sui discarichi amministrativi e per annullamenti, variazioni e quant’altro necessario.
I beni mobili, con esclusione delle categorie specificate all’art. 12 in ragione della natura di beni di
facile consumo o modico valore, sono dati in consegna con apposito verbale dal Consegnatario dei beni
mobili, in qualità di agente contabile a materia, agli utilizzatori con il solo obbligo della vigilanza.
Adempimenti del Responsabile del Provveditorato – Economato (Consegnatario dei beni mobili) ovvero del
responsabile dei procedimenti
• tenuta dell’inventario generale al fine della predisposizione del conto patrimoniale
• stesura del verbale a firma congiunta con il quale si prende atto che tutti i beni ivi elencati sono dati in
carico all’ utilizzatore, che da quel momento ha l’obbligo di vigilanza
• registrazione delle variazioni patrimoniali e conseguente aggiornamento dell’inventario, con utilizzo del
supporto informatico sulla base delle comunicazioni degli utilizzatori tramite buoni di carico e di scarico
ed inoltro delle stampe sulla consistenza dei beni affidati ai rispettivi utilizzatori
• vigilanza sulla gestione degli utilizzatori, rilevazione e segnalazione all’amministrazione di irregolarità
nella gestione
• servizio ispettivo
• stampa e produzione di libri inventariali aggiornati e relativi allegati.
Adempimenti degli utilizzatori
• gestione dell’uso dei beni loro affidati, vigilanza sulla buona conservazione e uso regolare, sulla loro
manutenzione e conservazione
• segnalazione al Consegnatario dei beni mobili per ogni nuova acquisizione o richiesta di dismissione di
beni
• segnalazione al Consegnatario dei beni mobili di eventuali spostamenti, traslochi di beni o assegnazione
ad altro ufficio dell’utilizzatore.
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Art. 17
ACQUISIZIONI E PRESA IN CARICO IN INVENTARIO
I beni di nuova acquisizione, a qualsiasi titolo, devono essere inventariati, previa verifica dei
documenti giustificativi dell’operazione (fatture, bolle di consegna, copie determinazioni, deliberazioni o
altro documento) e collaudo che attesti la regolare fornitura e il buon funzionamento.
Il bene diventa proprietà della Provincia di Trieste al superamento delle predette operazioni.
Art. 18
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI IN DISUSO
Si considerano in disuso i beni che non sono più idonei a soddisfare le esigenze per cui furono
acquistati o che comunque non sono più necessari allo svolgimento del servizio a cui erano stati assegnati e
che perciò conviene eliminare dal patrimonio e dall’inventario.
I beni mobili in disuso, ma con residuo valore d’uso, destinati ad arredi degli uffici o ad un pubblico
servizio (beni patrimoniali indisponibili) devono essere alienati, mediante apposito verbale di dismissione
dal patrimonio provinciale corredato dell’elenco dei beni mobili da destinare alla vendita e del loro stato di
consistenza.
La ricognizione da parte di tutti i servizi sui beni da dichiarare in disuso o fuori uso deve avvenire
ogni anno con conseguente alienazione.
La segnalazione dei beni ritenuti inidonei viene effettuata a cura del Dirigente o del Responsabile del
servizio interessato, tenendo conto dello stato di conservazione, della vetustà e dell’obsolescenza. Tale
segnalazione è inoltrata al Responsabile del Provveditorato – Economato, il quale provvede a convocare la
Commissione preposta.
La perizia di valutazione viene redatta, secondo il loro presunto valore di mercato, dalla
Commissione ed è allegata al verbale di dismissione redatto dal Consegnatario dei beni mobili.
L’operazione può avvenire per pubblico incanto, per licitazione privata o trattativa privata, secondo
l’entità, le caratteristiche ed il valore dei beni da vendere, con i seguenti limiti particolari:
fino a € 4.000,00: trattativa privata diretta con ditte individuate dalla Funzione Provveditorato –
Economato
da € 4.000,00 a € 10.000,00: trattativa privata diretta con invito ad almeno tre ditte
oltre € 10.000,00: resta a discrezione del Dirigente del settore responsabile la scelta tra le modalità di
gara del pubblico incanto o della licitazione privata.
In seguito alla vendita il Consegnatario dei beni mobili provvede alla cancellazione dei beni mobili
fuori uso ceduti dai relativi registri.
Art. 19
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI FUORI USO
La dichiarazione di bene mobile fuori uso è adottata dal Consegnatario dei beni mobili di concerto
con il Dirigente del Servizio che lo ha in carico e altro funzionario appartenente al medesimo Servizio, sulla
base di una ricognizione sul bene stesso che dimostri l’intervenuta alterazione delle caratteristiche fisiche
del bene in misura tale da non poter essere sanata da interventi di manutenzione sia pure straordinaria, anche
in considerazione della vetustà del bene.
I beni mobili dichiarati fuori uso saranno cancellati dall’inventario:
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♦ tramite vendita attraverso l’esperimento di indagine di mercato per l’eliminazione del bene, con il
conseguente introito del prezzo offerto
♦ tramite lo smaltimento del materiale rimanente attraverso il ritiro a cura dell’azienda incaricata dello
smaltimento, le cui spese sono a carico dell’Ente.
Art. 20
CESSIONE GRATUITA DI BENI MOBILI IN DISUSO O FUORI USO
AD ASSOCIAZIONI NON PROFIT
Previa autorizzazione della Giunta provinciale, è possibile effettuare la cessione a titolo gratuito dei
beni dichiarati fuori uso o inutilizzabili ad associazioni di volontariato o enti non profit regolarmente
costituiti, che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano particolare valore morale e/o sociale.
Art. 21
MODALITA’ DI CANCELLAZIONE DEI BENI MOBILI DALL’INVENTARIO
La cancellazione di beni dall’inventario deve essere richiesta dall’utilizzatore dei beni con
l’emissione di un buono di scarico, qualsiasi sia la causa che ha prodotto la dismissione del bene stesso.
Al buono di scarico verranno allegati tutti i documenti giustificativi dell’operazione, costituiti, di
regola, da:
♦ verbali di rilevamento di mancanze di beni redatti in sede di ricognizioni
♦ atti di alienazione, in caso di vendita
♦ verbali di concessione, in caso di cessioni gratuite approvate
♦ provvedimenti formali di discarico, in caso di mancanza per furti, danneggiamenti rovinosi,
trasferimenti, demolizioni.
Art. 22
AUTOMEZZI
Per quanto attiene alla provvista, destinazione e uso degli autoveicoli, motoveicoli e mezzi speciali
della Provincia di Trieste, si rimanda al Disciplinare vigente.
CAPO IV
UNIFORMI ED EQUIPAGGIAMENTI
Art. 23
DOTAZIONE DI UNIFORMI E DI EQUIPAGGIAMENTI AD ALCUNE CATEGORIE DI
PERSONALE PROVINCIALE
L’Amministrazione Provinciale provvede alla dotazione gratuita di uniformi ed equipaggiamenti
diversi al personale dipendente inquadrato nei seguenti profili professionali:
POLIZIA PROVINCIALE
Ufficiale Capitano di P.L. cat. PLC
Ufficiale Tenente di P.L. cat. PLB
Sottoufficiale di P.L. cat. PLA3
Agente di P.L. cat. PLA
SERVIZI AUSILIARI
messi autisti
operatori tecnici custodi
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Centro Stampa
AREA TECNICA
Personale con profilo tecnico e tecnico-manutentivo.
Hanno diritto all’assegnazione di d.p.i. (dispositivi di protezione individuale) solo i dipendenti che
prestano effettivo servizio sul territorio in relazione alle funzioni realmente svolte, indipendentemente dalla
qualifica professionale attribuita.
Il Dirigente responsabile di ciascuno dei Servizi interessati dovrà comunicare al Provveditorato Economato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco nominativo dei dipendenti aventi diritto
all’assegnazione delle uniformi e dell’equipaggiamento. Lo stesso Dirigente comunicherà tempestivamente
l’assunzione di nuovi dipendenti aventi diritto.
Il materiale da fornire, identificato per attività svolta e qualifica ricoperta, è elencato in apposita
tabella, approvata con atto formale del Datore di Lavoro/Responsabile Servizio Protezione Sicurezza.
Art. 24
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
Il Provveditorato – Economato provvede:
1. alla raccolta delle richieste di uniformi ed equipaggiamento da parte dei Responsabili dei servizi di cui
all’art. 23;
2. all’acquisto di quanto necessario e alla successiva distribuzione.
Per ogni dipendente avente diritto è tenuta una scheda individuale del materiale assegnato in
dotazione. Nella scheda sono annotati gli oggetti distribuiti alla prima dotazione e alle successive
rinnovazioni con le relative date.
Art. 25
Commissione per la gestione del vestiario e dell’equipaggiamento
•
•
•
E’ istituita un’apposita Commissione formata dai seguenti componenti:
Dirigente del Provveditorato – Economato o suo delegato
Datore di lavoro o suo delegato
Un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I compiti della Commissione sono i seguenti:
1. esprimersi sulle caratteristiche dei materiali delle uniformi e dell’equipaggiamento, loro quantità e
durata, tenendo conto, oltre che delle disposizioni generali del presente Regolamento, anche delle
esigenze di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti;
2. formulare proposte per l’acquisto di nuovi elementi dell’equipaggiamento e dell’uniforme, in caso di
necessità dettate da esigenze particolari o specifiche norme in materia.
Nei limiti di cui al presente Regolamento, i pareri della Commissione saranno trasmessi al Servizio
Prevenzione Protezione ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dei d.p.i. di cui all’articolo 23.
Art. 26
Rinnovo uniformi ed equipaggiamento
Il rinnovo delle uniformi e dell’equipaggiamento ha luogo alla scadenza del tempo stabilito dalla
Commissione.
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Le uniformi e i d.p.i. deteriorati possono essere sostituiti a carico dell’Amministrazione in via
anticipata, qualora il loro stato di utilizzo sia stato determinato da infortunio e da eventi imprevisti e
imprevedibili, previa verifica del loro reale stato di usura da parte del Dirigente del Servizio di
appartenenza.
Qualora lo stato di usura degli stessi sia da attribuirsi a negligenza del dipendente, lo stesso
sopporterà l’onere del rinnovo, mediante trattenuta da effettuarsi sugli emolumenti di competenza.
Il dipendente non può ottenere la sostituzione delle uniformi o equipaggiamento che, anche se
abbiano raggiunto o superato il periodo minimo d’uso, siano ancora in buono stato di conservazione.
In ogni caso il rinnovo dei seguenti capi di vestiario: camicie, magliette intime, canottiere, calze e
calzetti, avviene alla scadenza del periodo minimo d’uso, prescindendo dalla presentazione alla verifica
dello stato di usura.
La richiesta di materiali non conforme a quanto previsto nel comma 1 comporterà l’addebito al
dipendente dell’intero valore d’acquisto, se trattasi di oggetti non inventariati o del valore d’inventario se
trattasi di oggetti inventariati. L’addebito non ha luogo in caso di difetto di fabbricazione o in caso di
smarrimento o deterioramento avvenuti per comprovate cause non imputabili al dipendente.
Art. 27
Restituzione uniformi ed equipaggiamento
Il personale che passa ad altro profilo professionale deve consegnare al Provveditorato – Economato
tutto il materiale ricevuto in dotazione, ad eccezione dei seguenti capi di vestiario: camicie, magliette
intime, canottiere, calze e calzetti e calzature.
Al personale non più assegnato a servizi esterni o dichiarato permanentemente inidoneo al servizio
da campagna, ma ancora appartenente al Corpo di Polizia locale, rimangono in dotazione i capi di vestiario
componenti le uniformi per servizi di rappresentanza.
La mancata consegna al Provveditorato – Economato del materiale, così come previsto dal presente
articolo, comporta l’applicazione nei confronti degli interessati del disposto di cui al comma 3 dell’articolo
23 “Rinnovo uniformi ed equipaggiamento”.
In caso di cessazione dal servizio del dipendente, tutto il materiale in dotazione viene ritirato e
restituito al Provveditorato – Economato, ad eccezione dei seguenti capi di vestiario: camicie, magliette
intime, canottiere, calze e calzetti e calzature.
Art. 28
Doveri del dipendente nell’utilizzo delle dotazioni
E’ fatto obbligo al personale, al quale l’Amministrazione fornirà uniformi ed equipaggiamento, di
indossare tali dotazioni costantemente ed in maniera decorosa durante il servizio, nonché per gli scopi per i
quali sono state fornite.
E’ vietato apportare qualsivoglia modifica alla foggia delle uniformi; nel caso di riscontrate
modifiche, queste dovranno essere tolte a cura e spese dell’interessato, in modo da restituire ai capi
modificati la foggia originale.
Tutto il materiale assegnato in dotazione rimane di proprietà dell’Amministrazione Provinciale.
E’ vietato cedere, sotto qualsiasi forma o titolo, o dare comunque in godimento a terzi, tutto o in
parte il materiale ricevuto in consegna; l’inosservanza di tale norma costituisce violazione dell’art. 314 del
codice penale.
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In caso di furto o smarrimento deve essere presentata apposita denuncia all’autorità giudiziaria;
copia della denuncia deve essere consegnata al Provveditorato – Economato per poter ottenere il reintegro
del materiale smarrito o rubato, se smarrimento o furto sono avvenuti per comprovate cause non imputabili
al dipendente.
Le riparazioni sono a carico del personale, a meno che non si tratti di danni sofferti per causa di
servizio o di forza maggiore, nel qual caso il materiale viene riparato a spese dell’Amministrazione.
Il Responsabile del Provveditorato – Economato può far riparare, qualora ciò sia ritenuto
conveniente, i capi di equipaggiamento ritirati.
E’ vietato l’uso dell’uniforme fuori servizio, fatto salvo il periodo di sosta tra turni di servizio facenti
parte del medesimo orario giornaliero e il tempo necessario per gli spostamenti per raggiungere la sede di
servizio e rientrare alla propria abitazione.
E’ vietato altresì l’uso di scudetti, distintivi o altri oggetti di natura personale non strettamente
rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento o di altre norme legislative o regolamentari.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
Disposizioni finali ed entrata in vigore
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e nel Regolamento di contabilità e ss.mm. .
Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso dell’esecutività della deliberazione di
approvazione ai sensi della normativa vigente e ss.mm. .
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