condizioni di svolgimento del servizio di rimozione

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condizioni di svolgimento del servizio di rimozione
CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE,
TRASFERIMENTO E CUSTODIA DEI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA O
ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESOLO
1. Jtaca S.r.l. gestisce il servizio di rimozione dei veicoli, così come regolamentato dall’art.
159 del Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dagli artt. 354 e 355 del
Regolamento di esecuzione del C.d.S., sulla base della convenzione di affidamento Rep.
N. 5373 del 21/02/2006 sottoscritta con il Comune di Jesolo.
2. Il servizio consta di:
a. Diritto di chiamata;
b. Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo;
c. Indennità chilometrica ( intesa dal luogo di stazionamento dell’autoveicolo
adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi al luogo del deposito);
d. Apposizione di attrezzo a chiave (blocco del veicolo), omologato ai sensi dell’art.
355 del Regolamento di esecuzione C.d.S., in alternativa alla rimozione;
e. Tariffe di deposito.
3. La rimozione del veicolo viene ordinata e disposta dalla Polizia Locale, cui vanno inoltrati
eventuali reclami, contestazioni o ricorsi in ordine al provvedimento di rimozione
Comando di Polizia Locale presso il Municipio di Jesolo
Via Sant’Antonio 11 – Jesolo Centro
Telefono 0421/359190 - fax 0421/359175.
Tutti i giorni, festivi esclusi
dalle 09.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 18.30.
4. Il legittimo proprietario o l’avente diritto è tenuto, per ottenere la restituzione del
veicolo, a:
a. Presentare un documento di identità idoneo a comprovare la titolarità del
veicolo;
b. Pagare le spese di intervento, rimozione e custodia ( comma II art. 215 C.d.S. –
art. 397, comma 4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.).
5. Jtaca S.r.l. con socio unico, in qualità di concessionario del servizio e responsabile del
luogo di deposito, può esercitare il diritto di ritenzione nel caso in cui il contravventore
non provveda al pagamento delle spese di intervento e ciò ai sensi del comma terzo
dell’art. 2756 c.c., così come previsto dal comma II dell’art. 215 C.d.S..
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Art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli
1.
2.
3.
4.
5.
Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli;
a.
nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei
veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato
dall'apposito pannello aggiuntivo;
b.
nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
c.
in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d.
quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per
motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel
rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento.
Con decreto del Ministro dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli
adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurez
circolazione.
In alternativa alla rimozione e' consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave
applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita' di applicazione saranno stabilite nel
regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca
intralcio o pericolo alla circolazione.
La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo 1, sezione 11, del
titolo VI.
Gli organi di polizia possono, altresi' procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato
motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione puo' provvedere anche l'ente proprietario della strada,
sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro
conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività
delle strutture portuali
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Art. 354.
(Art. 159 Cod. Str.)
Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti.
1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice può essere affidato in
concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo
19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongano di almeno
uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) età non inferiore ad anni 21;
c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi,
che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi
nell'esercizio di attività di autoriparazione;
f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o
inabilitazione;
g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista
dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di
cui al comma 2.
2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le
prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo 12. La
concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di
identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi
secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici.
3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del
codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice
e dell'articolo 397.
4. È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei
Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in
situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.
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Art. 355.
(Art. 159 Cod. Str.)
Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli.
1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del
codice deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e
regolabili in modo da poter essere adattate ai [vari] tipi di ruota indicati dal richiedente
l'omologazione del prototipo;
b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza
possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio;
c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di
trazione agente sulla ruota bloccata;
d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, né il pneumatico;
e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a
«numeratore rotante» con almeno quattro numeri;
h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.
2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel
decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso
attrezzo.
3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di
identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne
dispone l'impiego.
4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del
codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni
dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398.
5. È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei
Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in
situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.
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Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della
rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali
provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e
custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di
contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese
di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle
dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che
accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta
menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è
effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e
rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il
comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della
violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o
l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende
l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo
le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione
della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco.
L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è
ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.
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Art. 397.
(Art. 215 Cod. Str.)
Rimozione del veicolo.
1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 215, comma 1, del
codice, è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il
deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere
attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che
assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco
dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo
agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove
in una determinata località, i depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il
trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione,
nei limiti della loro capienza.
2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o
direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli
appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice,
e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche
prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta
rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga
durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo
stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del
servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.
3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo
394.
4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare
al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione, e versando le spese di
intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente
proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale [(modello V.2)] sottoscritto dal custode e
dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo
accertamento, che il veicolo non ha subìto danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una
copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata
quietanza dal custode.
[5. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo rimosso, prevista dall'articolo 215, comma
4, del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
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Art. 2756 Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni
stessi,
purche`
questi
si
trovino
ancora
presso
chi
ha
fatto
le
prestazioni
o
le
spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia
stato
in
buona
fede.
Il creditore puo` ritenere la cosa soggetta al privilegio finche` non e` soddisfatto del suo credito e puo` anche venderla
secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
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