35. bonus mobili

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35. bonus mobili
BONUS MOBILI
Quesito n.35 del 13.01.2015
DOMANDA:
“devo aprire una finestra in un bagno cieco, misure 60X40, con abbinamento acquisti di
mobili spesa 10.000,00 euro la detrazione è stata prorogata anche al 2015 del 50% ho
possibilità di godere delle detrazioni.... che capienza IRPEF dovrei avere per avere 5.000,00
euro di rimborso? come viene effettuato il calcolo? che voi sappiate vengono controlli a
vedere i lavori? grazie.”
***
RISPOSTA:
Gentile, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito. Con riferimento al
suo quesito, Le rammento che: la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" (c.d.
"bonus arredamento" o "bonus mobili") è stato introdotto dall’art.16 comma 2 del DL
63 del 04.06.2013 (conv. Legge n.90 del 03.08.2013).
Successivamente, detta norma è stata oggetto di modifiche ad opera:
•
dell'art. 1 co. 139 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
•
dell'art. 7 co. 2-bis e 2-ter del DL 28.3.2014 n. 47 (conv. L. 23.5.2014 n. 80);
•
dell’art. 1 co. 47 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Nello specifico la “Legge di Stabilità 2015” ha previsto, tra l’altro, che:
•
la detrazione del 50% spetti per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015;
La detrazione in commento, spetta soltanto ai soggetti che possono beneficiare
della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR.
Requisito fondamentale per usufruire della detrazione Irpef del 50% è che l’acquisto
abbia per oggetto mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per
i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’acquisto deve
essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.
Per avere suddetta agevolazione fiscale è, inoltre, indispensabile aver realizzato una
ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), o su singole unità
immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Non possono ottenere l'agevolazione, quindi, coloro che:
•
rinnovano solo l'arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;
•
acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un'abitazione di nuova
costruzione.
L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, inoltre, è agevolabile anche se
detti beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi
edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre anche l'acquisto di un nuovo
frigorifero).
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di
ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece,
che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo
dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni
amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli
interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Gli interventi edilizi a cui è collegato il "bonus arredamento" sono i seguenti:
•
manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR 380/2001,
effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131
Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org
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BONUS MOBILI
Quesito n.35 del 13.01.2015
•
manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR 380/2001,
effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio
residenziale;
•
restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR
380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di
edificio residenziale;
•
ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR 380/2001,
effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio
residenziale;
•
interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato
a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti,
sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
•
di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di
cui alle lett. c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile.
L'ammontare complessivo della spesa agevolabile per l'acquisto di mobili non
può essere superiore a 10.000,00 euro. Pertanto, in prima battuta, la detrazione
dall'IRPEF lorda può arrivare fino a 5.000,00 euro. Al riguardo l'Agenzia delle
Entrate, nella circ. 29/2013, ha chiarito che il limite è riferito alla singola unità
immobiliare. In aggiunta, la circ. Agenzia delle Entrate 21.5.2014 n. 11 (§ 5.7) ha
precisato che "l'ammontare complessivo di 10.000 euro deve essere calcolato
considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale che va dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2014, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che
abbiano interessato un'unità immobiliare".
Per beneficiare del "bonus arredamento" non sono previste istanze da
presentare, né comunicazioni preventive da effettuare.
Come per le altre detrazioni fiscali, il c.d. "bonus arredamento" si ottiene indicando le
spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO PF).
La nuova detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili deve essere
ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Pertanto,
l'importo massimo di ciascuna rata annuale della detrazione è quindi pari a
500,00 euro.
La detrazione spetta fino a concorrenza dell'IRPEF lorda; analogamente alle
altre detrazioni d'imposta per oneri, pertanto, non è possibile "andare a credito".
La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con
l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti.
Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo
orientamento ed analizza “fattispecie di carattere generico”. In conseguenza di ciò le
risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto
ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La
prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata
con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del
professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere
opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell’ Agenzia
delle Entrate territorialmente competenti.
(risposta del 13.01.2015)
Dott. Giuseppe Mancini
Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131
Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org
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