All`unanimita nella riunione Appello di Potenza, il giorno

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All`unanimita nella riunione Appello di Potenza, il giorno
All'unanimita
nellariunionetenutasi,pressola Presidenzadella Corte d i
Appellodi Potenza,il giorno 21 del mesedi ottobredell'anno2008 con la
parlecipazione
dei sigg.ri:
Dott.EttoreFERRARA
Presidente
CorteAppello
TUFANO
Dott.Vincenzo
Procuratore
Generale
CorteAppello
ANDRIA
Dott.Pasquale
peri Minorenni
Presidente
Tribunale
per
Tribunale
PELLETTIERI Procuratore
dellaRepubblica
Dott.Nicolino
i Minorenni
Avv.AldoMORLINO
Nazionale
Forense
Consigliere
VALENTE
Avv.Michele
Presidente
OrdineAvvocatiPotenza
BERARDENGO
Presidente
OrdineAvvocatiMatera
Avv.Francesco
Avv. GerardoDl CIOMMO
PresidenteOrdineAvvocatiMelfi
per delegadall'Avv.Aldo Morlino
rappresentato
Avv.GennaroLAVITOLA
Presidente Ordine Avvocati Lagonegro
per delegadall'Avv.Aldo Morlino
rappresentato
Avv. Avv. MarinaLIGRANI
VicePresidenteCamera Minori e Famiglia
Basilicata
si è assunto il Protocollo d'intesa in relazione all'applicazionedella
L.14912001
sottoscrittoda tutti i presenti
"LINEEGUIDAPERLA DEFINIZIONE
DI BUONEPRASSIIN MATERIA
DI
"DEPOTESTATE"
PROCEDIMENTI
Dl ADOTTABILITA',
E EX ART:317ars
c.c."
PReuEsse
ll 1' luglio2007 è entrataintegralmente
in vigorela legge28 marzo2001 n.
149 che ha modificatola legge4 maggio1983n. 184 in materiadi adozione.
Ciò è avvenutoa seguito di una lunga sospensionedella efficaciadelle
normedi naturaprocessualecontenutenellacitatanovella,riguardantisia il
procedimento
di adottabilità
che "de potestate".
Le modificheintrodotte,e segnatamentela figuradel difensoredi ufficionel
procedimento
di adottabilità,
in mancanzadi una normativadi attuazioneche
- tant'èche la sospensione,
sarebbestata indispensabile
durataper ben sei
- hanno
anni, preludevaappuntoad un interventolegislativo,
mai intervenuto
creato grave disagio nell'applicazione
delle nuove norme sia fra i giudici
minoriliche nellaclasseforense.
Pertanto, dopo un primo anno di sperimentazionee a seguito di un
costruttivoconfrontointercorsofra i magistratidel Tribunalee della Procura
della Repubblicaper i minorennidi Potenzae i rappresentanti
dei quattro
Consiglidell'Ordinedel distretto,confrontoal quale ha peraltrocontribuitola
Sezione minorenni della Corte di Appello, si è concordatoil presente
protocolloper la definizionedi buone prassi applicative.Esse tendono a
gestibilii procedimenti
rendereconcretamente
civilidinanzial Tribunaleper i
minorenni,pur nel vuoto legislativosegnalato,contemperandole esigenze
del contraddittorioe i diritti della difesa con la specificitadell'oggetto
sostanziale
di tali proceduree la tutelaeffettivadel minore.
Le linee guida scaturitedal confrontointercorsovengono qui di seguito
illustratein tre parti distinte, la prima riguardanteil procedimentodi
adottabilità,
la secondail procedimentorelativoagli interventisulla potestà
genitoriale,laterzail procedimento
inerenteai provvedimenti
ex art. 317 bis
c.c..
1. PnocnDrr\{ENTo Dr ADorrABrLrrÀ
/.1
Apertura del procedrmento- ll potere di iniziativaè riservatodalla
leggeal Procuratore
della Repubblicapressoil Tribunaleper i minorenni
che, "assuntele necessarieinformazioni",
chiedecon ricorsoal Tribunale
la dichiarazione
di adottabilità.
Dal momentoche I'attivitad'indaginedel PubblicoMinisteroe sottratta
alle garanziedel contraddittorio
e del dirittodi difesa,essa deve essere
circoscrittaai soggettiinformatorie alla PubblicaAmministrazione(servizi
locali, Forze dell'ordine,etc.). Tali indagini saranno utilizzabilinel
successivoprocedimento
davantial Tribunaleper i minorenniai meri fini
degli eventualiprovvedimentidi urgenza,se poste a fondamentodel
ricorso.
All'attodell'aperturadel procedimento,il Presidenteo il giudice da lui
delegato:
a) Nomina,su richiestadel PMM, un curatorespecialeal minore;
b) Avverteigenitoridell'apertura
del procedimento;
c) Invita i genitorio, in mancanza,i parentientro il quarto grado che
abbianorapportisignificativi
con il minore,a nominareun difensoree li
informadella nomina del difensoredi ufficioper il caso che non vi
provvedano;
per il minore,l'invitoa nominareun difensoreva rivoltoal
curatorespeciale;
d) Assume eventualiprovvedimentinecessarie urgentia temporanea
protezionedel minore;
e) Fissal'udienzadi comparízione
davantia sé da tenersientroil termine
giorni;
di quarantacínque
0
Disponela notificaurgenteai sensi dell'art.151 c.p.c. a cura della
cancelleriadel ricorsointroduttivo
e del pedissequodecretoai genitori
o, in mancanza, ai parenti entro il quarto grado aventi rapporti
col minore,al curatoree al tutorese nominato;
significativi
g) Disponela comunicazionedel decretoal PubblicoMinisteroa cura
d e l l aC a n ce l l e ri a ;
h) Dispone immediatamente,tramite i servizi locali o gli organi di
pubblica sicurezza, approfonditi accertamenti sulle condizioni
giuridichee di fatto del minore,sull'ambiente
in cui ha vissutoe vive,
ai fini di verificarese sussistala situazionedi abbandonomoralee
materiale.
ln caso di irreperibilità,
le notifichesarannoeffettuateai sensi degli artt.
140 e 143 c.p.c.; le successivenotifichesaranno effettuatepresso il
difensorecostituito.
1.2.
Nomine del curatore speciale e deidifensoridi ufficio e loro criterí -
Per garantirela rappresenlanzaprocessualedel minore sin dall'inizio,
tenutocontoche essa non puo essereassicuratadai genitoria causadel
conflitto di interessi,almeno potenziale,è necessarionominare un
curatorespecialepreferibilmente
nellapersonadi un avvocatoespertoin
diritto minorile,che possa stare in giudiziosenza il ministerodi altro
difensore, essendo cio possibile ai sensi degli artt. 2,3,9 della
Convenzionesull'esercizio
dei dirittidel minorefatta a Strasburgoil 25
gennaio 1996 e ratíficatadall'ltaliacon legge 20 marzo 2003 n. 77,
nonchédel comb.disp.artt.78 e BOc.p.c.
La nominadel curatoresi rendeutileed opportunaanchenel caso in cui,
a seguito di ablazioneo sospensionedella potestà, sia stato già
nominatoun tutore.Cio perchéil tutorepotrebbenon essereun avvocato
e perché appare congruo affidarela rappresentanzaprocessualedel
minoread una figuradistintae separatache svolgaesclusivamente
tale
funzione,alloscopodi evitareognipossibileconflittodi interessi.
ll curatore espleterà i compiti di cui alla predetta Convenzionedi
Strasburgoe, se avvocato,difenderàil minorenel processochiedendo,
ove ne ricorranole condizioni,I'ammissione
al patrocinioa spese dello
Stato. Nel caso non rivesta la predetta qualificapotrà nominare un
difensorescelto negli elenchi appositamentepredispostidai Consigli
d e l l ' Ord i n e .
I Consiglidell'Ordine,infatti,predisporranno,
entro sessantagiornidalla
sottoscrizionedel presentedocumento,elenchi di avvocatidisponibili
all'espletamento
dell'ufficiogratuitodi curatore ed elenchi di avvocati
d i s p o n i b ial il l an o mi n aa d i fe nsor e
di ufficio.
Gli elenchidovrannoesseregestiticon sistemidi turnazioneautomatica.
I n e ntra mbii ca si ,g l i a vvo cati,per esser einclusineglielenchi,dovr anno
dare la lorodisponibilità
al patrocinioa spesedelloStato.
N e l l a p re d i sp o si zi o ndee g li elenchi i Consigli dell' Or dine,che già
organizzanoi corsi di formazionedi intesacon il Tribunalee la Procura
p e r i mi n o renniai sensidell' ar t.15 legge28.7.1989n.
d e l l aR e p u b b l i ca
272 avendocura di includeretra gli argomentidi tali corsi anche le
tematicheriguardantiil diritto civile minorile e la relativa procedura,
valuterannosia I'esperienzapregressa nell'ambitodei procedimenti
minorili,sia I'eventualeattivitàscientifica,sia la formazionein ambito
m i n ori l e .
l.SProwedimenti ex art. l0 legge l9B3/184 come modificata dalla legge
2001/149- Si tratta di provvedimentiprovvisorie di gestione,finalizzati
alla protezionedel minore nel corso del procedimentoe destinatia
caducarsise non confermaticon il provvedimento
definitivo.
Dai provvedimenti
vannotenutidistintiquelliassunti
suddetti,ovviamente,
monocraticamente
in caso di urgentenecessità(co. 4), da confermare,
modificareo revocareentro30 giorniai sensidel co. 5.
In ogni caso, va sempre salvaguardatala fondamentaleesigenzadel
minorealla continuitàaffettiva.
ti ,a mo n o cratici
debbonoesser ecomunicati
I p r ovve d i me n si
sia collegiali,
al PubblicoMinisteroe notificatiper estesoa cura dell'ufficioai difensori
di tuttele parti.
l.4lstanze istruttoriedelle parti-Sulle istanzeistruttoriedelle parti deve
pronunciarsiil Collegio con ordinanzamotivata,giusta I'orientamento
ricavabile dalla pronuncia della Corte di cassazione
Sez. Un.
giudizialedi paternitào
19.06.1996n. 5629 - in materiadi dichiarazione
maternitànaturale.
l.SConclusionedelle indagini - A conclusionedelle indagini,il giudice
delegatodisponeil depositodegli atti e concedealle parti termine per
eventualimemorie,fissandoaltresìudienzadinanzial Collegioin camera
delle personedi cui all'art.15 comma 2
di consigliocon la convocazione
nonché dei genitorie del curatoredel minore.Tale prassi consenteal
Collegiodi vedere e ascoltaredirettamentele parti, così come finora
avvenivanell'udienzadi opposizione,oggi soppressa.Diversamente,il
Collegiogiudicantedeciderebbesullasola base dellecarte processualie
dellarelazionedel giudicedelegato.
l.îProcedimento abbreviatoex aft. I / -Si ritiene che, anche per il caso
e non
che i genitoririsultinodecedutio non sia avvenutoil riconoscimento
con il
esistanoparentinel quartogrado che abbianorapportisignificativi
minore,si debba provvedere,a seguito della richiestadi aperturadel
procedimentoavanzatadal PMM, alla nominadel curatorespecialedel
del
nell' inter esse
m i n ore ,i l q u a l e p o tre b b e ,in ipotesi,r appr esentar e,
di adottabilità.
minorestesso,ragioniostativealladichiarazione
l.TAudizianedel minore- Occorreassicurare,per espressadisposizione
d i l e g g e ,l 'a u d i zi o ndee l mi n or edodicennee, se capacedi discer nim ento,
anchedi eta inferiore.Cio dovràessereattuatonel rispettodelleesigenze
direttoe ricorrendo,a
del minore,in particolare
evitandoil contraddittorio
seconda dei casi, all'ascolto protetto, videoregistratoovvero al
contraddittorio
differitomedianteil depositodel verbalerelativoall'esame.
Parimentiavverràin forma protetta,con secretazionedei dati anagrafici,
I'audizione
degliaffidataria rischiogiuridico.
ll minoreha dirittodi riceveredal giudicee/o dal curatorespecialetutte le
informazionipertinenti(art. 3 Conv. Strasburgo)e puo, se lo richieda,
essereassistitonell'esamedal curatoreanchenon costituitonel giudizio.
Notifica della sentenza - La sentenza va notificatadi ufficio, per esteso,
af PMM ai genitori,ai parentiindicatinel primo comma dell'art.12, al
tutore e al curatorespeciale,nonchéai difensoricostituiti,con awiso del
dirittodi proporreimpugnazionenelle forme e nei terminidi cui all'art.17
(art. 15 co. 3 LA).
2. PnocnorMENTI'oDE PoTESTATE"
2.1. lniziodel procedimento- ll procedimentoiniziacon ricorsodel PMM
o delleparti privateindicatenell'art.336 l'co. cc.
Esso deve contenerel'esposizione
dei fatti e I'indicazione
dei mezzi di
prova.
Ricevutoil ricorso.il Presidentecon decreto:
r
Nominail relatore;
o
N o mi n ai l cu ra to respecialedel minor e,su r ichiesta
del PMM ;
o
Richiedese del caso informazioni:
o
FissaI'udienzadi comparizione
delleparti;
o
Fissa il termineper la notificaal convenutoe al curatoredel
minore,nonchéal PMM se il ricorsoè propostoda una parteprivata;
o
Invitale partia farsiassistereda un difensore,avvertendole
che
possono,se ne ricorronole condizioni,accedereal patrocinioa spese
delloStato.
In materiadi procedimentisulla potestàe obbligatoriala difesatecnica,
ma non è previstala nominadel difensoredi ufficio,introdottaunicamente
per i procedimenti
di adottabilità.
Nel caso in cui il ricorsosia propostodallaparteprivatasenzaassistenza
del difensore,il Tribunale- allo scopo di assicurarecomunquela tutela
giurisdizionale
del minore - lo trasmetteal PMM perché questi possa
valutarese esercitareil propriopoteredi iniziativa.
2.2 Svolgimentodel procedimento- Alla prima udienza di comparizione
il Giudicerelatoresente le parti e dispone le prove anche di ufficio,
assumendoi provvedimenti
inerentie conseguenti.
I genitoridevonocomunqueesseresempresentitianchese non costituiti
in giudizio a mezzo di difensore.Essi hanno in ogni caso diritto di
prenderevisioneed estrarrecopie degliatti ai sensi dell'art.76 disp. att.
c.p.c.
Conformemente
a quanto stabilitoper il procedimentodi adottabilità,il
minore dodicenne- o anche infradodicennese dotato di capacitadi
- ha dirittodi essereascoltato.ll giudicestabiliràmodi e
discernimento
forme dell'audizione
nel rispettodella personalitàdel minore e dei suoi
(vedi supra
diritti,del dirittodi difesa e del principiodel contraddittorio
1.7).
2.3
Conclusionedell'istruttoria-Conclusa I'istruttoria,il giudice relatore
assegnaalle parti termineper memorieconclusive,acquisisceil parere
del PMM e rimette la decisione al Collegio in camera di consiglio
alle parti
indicandola data della stessae comunicandoil provvedimento
costituite.
Le partipossonochiederela discussionedavantial Collegioentro cinque
giorniprima dell'udienza
con istanzadepositatain cancelleria.
ll decretoche definisceil giudiziovienecomunicatonel testointegralealle
partipressoi procuratorise costituiti.
2.4
Prowedimenti urgenti - In caso di urgente necessità il
Tribunale,anche di ufficio, puo adottare provvedimentitemporanei
possanoessere
nell'interesse
del minore.Si ritieneche tali provvedimenti
adottatianche ante causam.
l0
di cui all'art.403
Se del caso,potrannoesseresollecitatii provvedimenti
c . c . d a l T ri b u n a l e o vve ro dal PM M se la segnalazione,com e
normalmentedovrebbeessere,sia pervenutaal suo ufficio.Adottatoil
provvedimento
urgente,e contestualmente
ad esso, il Collegiofissa un
termine non superiore a quarantacinquegiorni entro il quale tale
provvedimento,
dovrà essere collegialmente
instauratoil contraddittorio,
confermato.modificatoo revocato.
I provvedimenti
assuntiin via di urgenzasono reclamabilicon ricorsoex
art. 669 terdeciesc.p.c.davantia un Collegiodiversoda quello che ha
assuntoil provvedimento
reclamato.Tale soluzioneapparein linea con i
principiricavabilidallasentenzan. 12A02 dellaCortecostituzionale,
che
ha equiparatoi provvedimentiin parola a quelli cautelari,e a quanto
ritenutodallaCorte Europeadei dirittidell'uomodi Strasburgo(CovezziMorsellivs.ltalia,9maggio2003).
Se, all'esitodell'istruttoria,
e/o al momentodella decisionein cameradi
consiglio,si profila una situazionedi abbandono, gli atti saranno
trasmessial PMM perchévaluti se proporrericorsoai sensi dell'art.9
comma2.
Bx ART.317nrs c.c.
3. PnocBnrN{ENTr
Per consolidataprassigiurisprudenziale,
I'art.317 bis c.c. costituisceil
riferimentonormativoper regolare la potestà e I'affidamentodei figli
naturalisia nel caso di cessazionedella convivenzasia nel caso che la
convivenzanon vi sia mai stata.
l1
lnizio del procedimento- Legittimatia proporreil ricorso sono i
genitoridel minore.Malgradola dictiodell'art.336 I'comma c.c. che - per
3.1
un difettodi coordinamentoconseguentealla introduzionedel predetto
fra i legittimatiad causam i
art. 317 bis ex l. 19751151,nell'includere
ancheall' ar t.317 bis c.c.- e
p a r e n tie i l p u b b l i comi n i ste r o,far ifer imento
attivadel PMM che quella
sicuramenteda escluderesia la legittimazione
dei parenti.
dei
dei fatti e I'indicazione
ll ricorso,che deve contenereI'esposizione
mezzi di prova, sarà notificato,congiuntamenteal decretodi cui infra, a
cura del ricorrenteall'altrogenitoree al PMM.
Ricevutoil ricorso,il Presidentecon decreto:
.
Nominail relatore;
o
Richiede,se del caso,informazioni;
.
delleparti;
FissaI'udienzadi comparizione
.
Fissa il termine per la notifica al convenuto e al PMM
di memorie;
assegnandotermineper la presentazione
o
lnvita il convenuto a farsi assistere da un difensore,
avvertendoloche, Se ne ricorrono le condizioni,potrà accedere al
patrocinioa caricodelloStato;
.
Invitale partia depositarenellostessoterminedocumentazione
fiscalee patrimoniale.
3.2
lldienza di comparizione- Alla prima udienza di comparizioneil
giudice relatore sente le parti
e dispone le prove anche d'ufficio
inerentie conseguenti.
assumendoi provvedimenti
L2
Per I'audizione
del minoresi osservanole stesseregolee principidi cui al
procedimento
di adottabilita
e "de potestate"(cfr.supra1.7 e 2.2).
Sentitele partie il minore,il giudicerelatorerimettela causa al Collegio
p e r i pro vve d i me nptiro vvi sorei ur gentiai sensidegliar tt.155e ss. c.c.
Sussistela necessitàdi equiparare,quantopiù e possibile,la procedura
in esamea quellaprevistaper le separazioni
e idivorzi,dopo che la Corte
di cassazione,con l'ordinanzan. 8362107risolutivadel conflitto di
competenzatra il Tribunaleordinarioe il Tribunaleper i minorennidi
Milano, ha dichiaratola competenzadel Tribunaleper i minorenniin
soggettamateriapur dopo la legge B febbraio2006 n. 54. Pertanto,in
mancanzadi un'udienzapresidenziale,non previstadinanzi al TM, e
necessariala rimessioneal Collegioper i provvedimentiprovvisoried
urgenti,che altrimentinon potrebberoessereassunti.
3.3
Conclusionedell'istruttoria- Conclusa l'istruttoria,il giudice relatore
assegnaalle parti termineper memorieconclusive,acquisisceil parere
del PMM e rimette la decisione al Collegio in camera di consiglio
indicandola data;il provvedimento
deve esserecomunicatoalle partie al
PMM.
Le parti possonochiederela discussionedavantial Collegiocinque
giorniprimadelladata dellacameradi consigliocon istanzadepositatain
C a n ce l l e ri a .
Tantoal decretoche definisceil gradodi giudizio(che va comunicato
nel testo integralealle parti presso i procuratorise costituitie al PMM),
quanto al decreto recante provvedimentiprovvisori ed urgenti da
13
dichiararsiimmediatamente
efficace ai sensi dell'art.741 c.p.c. deve
essereappostala formulaesecutivaex art.474 c.p.c.
S i ri ti e n ei n fa ttip, e r g i u ri spr udenza
che va sem pr epiu consolidandosi,
che tali provvedimenti
rientrinonel noverodei titoliesecutivimenzionati
'l
nel n. dell'art.474 c.p.c.,dovendoconsiderarsi
I'esecutività
e la efficacia
dei provvedimenti
camerali,sostanzialmente
dal puntodi vista
assimilabili
grave diversità
concettuale.Diversamente,
si creerebbeun'inammissibile
di trattamentoprocessualetra figli nati nel e fuori del matrimonio,in
contrastocon le numerosesentenzedella Corte costituzionale
e della
Corte di cassazioneche hanno progressivamente
estesoe parificatole
garanziepatrimonialiriconosciuteai figli indipendentemente
dal titolo
giuridicodel rapportodi filiazione.
Le presenti
lineeguidavengonosottoscritte
dei sottoscrittori
conimpegno
a verificarneannualmenteI'attuazione
e a curarne,se del caso,
I'aggiornamento
finoad eventuali
futuriinterventi
legislativi
in materia.
Potenza
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