Capitolato_metadone - ASL Monza e Brianza

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA
FORNITURA
TRIENNALE
DI
METADONE
CLORIDRATO IN SOLUZIONE ORALE ALLO 0,5% IN
FLACONI DA 500 O DA 1000 ML E DEL RELATIVO
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE/DOSAGGIO PER I
SER.D. DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE
PROVINCE DI MONZA E BRIANZA (ENTE CAPOFILA),
BERGAMO, COMO, LECCO E SONDRIO.
CIG: 6352058C13
Capitolato Metadone 2015
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R.U.P. Arch. Leonardo Sferrazza Papa
Art. 1 – Oggetto della fornitura
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura triennale di “metadone cloridrato” in soluzione orale allo
0,5% in flaconi da 500 ml o 1000 ml, di dosatori automatici, semiautomatici e manuali e di flaconi in PVC da
25 ml e 100 ml anonimi con capsule di sicurezza e relative etichette, occorrenti ai SER.D. delle Aziende
Sanitarie Locali delle Province di Monza, Bergamo, Como, Lecco e Sondrio.
I quantitativi presunti sono i seguenti:
ASL BG - qt.
annuo
ASL CO - qt.
annuo
ASL LC - qt.
annuo
ASL MB - qt.
annuo
ASL SO - qt.
annuo
24.000
12.500
2.900
8.750
3.000
N° dosatori automatici
7
1
1
3
0
N° dosatori semiautomatici
informatizzati con
erogatore manuale
0
0
2
1
5
9
10
0
4
0
45.000
30.000
30.000
92.000
36.800
45.000
32.000
3.100
0
0
Prodotti
Fabbisogno annuo
espresso in gr di
metadone cloridrato 0,5%
N° dosatori manuali da
fornire a titolo gratuito
Flaconi vuoti in plastica per
affido farmaco anonimi
con tappo di sicurezza da
25ml
Flaconi vuoti in plastica per
affido farmaco anonimi
con tappo di sicurezza da
100ml
Sia i quantitativi dei beni da fornire che il valore della fornitura sono puramente indicativi e potranno
essere modificati dalle Aziende, sia in aumento che in diminuzione, in relazione alle reali e contingenti
necessità. Il fornitore non potrà pertanto avanzare alcuna eccezione o reclamo ove le richieste di fornitura
fossero superiori o inferiori a quelle sopraindicate e dovrà pertanto assoggettarsi alle maggiori o minori
richieste di fornitura alle stesse condizioni contrattuali offerte, di ciò il fornitore ne deve tenere conto in
fase di predisposizione dell’offerta.
Art. 2 – Valore della fornitura
L'importo complessivo, della fornitura triennale, posto a base d’asta è pari ad € 2.271.712,50 (Iva esclusa).
La società si impegna a garantire il prodotto come proposto in sede di offerta per tutta la durata del
contratto. La Società concorrente si impegna, pertanto, a sottoporre all’attenzione delle Aziende aggregate
altri prodotti, disponibili sul mercato per significativa innovazione tecnologica che potranno essere forniti in
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sostituzione di quelli offerti in sede di gara, ferme restando le condizioni economiche proposte in sede di
gara e previa autorizzazione da parte delle Aziende aggregate.
Nel prezzo si considerano interamente compresi tutti i servizi e le spese, quali quelle di imballaggio e
trasporto presso i magazzini dei Servizi Farmaceutici o presso gli specifici servizi, ed ogni altro onere, anche
se non espresso nel presente capitolato, che si intende accettato dal fornitore in base a calcoli di propria
convenienza e a tutto suo rischio e quindi lo stesso è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi
eventualità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a decorrere dal
secondo anno dalla vigenza del contratto (revisione prezzi in aumento o in diminuzione), trattandosi di
contratto avente durata pluriennale (tre anni).
Art. 3 – Durata del contratto
La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto ha la durata di 36 mesi, con decorrenza
prevista dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva sarà efficace, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 11
comma 8 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..
E’ inoltre facoltà dell’ASL protrarre la durata della fornitura, alle medesime condizioni economiche, per un
periodo di 180 giorni dalla naturale scadenza contrattuale, nelle more dell’espletamento di nuova
procedura di gara.
Trattandosi di servizio pubblico essenziale che non può subire interruzioni di alcun genere, il Fornitore si
impegna, in caso di passaggio di consegne, a proseguire l’esecuzione del contratto fino al momento di
effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.
Art. 4 – Caratteristiche dei beni da fornire
La specialità medicinale deve essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per
quanto attiene alla autorizzazione, alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio
nonché ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale ultima edizione e relativi aggiornamenti.
Dovrà essere resa disponibile copia del Decreto MC e dichiarazione che dalla data del decreto non sono
intervenute modifiche ovvero dovranno essere notificate le modifiche avvenute. Sarà necessario, inoltre,
presentare scheda tecnica del prodotto che riporti l’esatta composizione quali-quantitativa del principio
attivo e degli eccipienti contenuti.
Fra i componenti del farmaco, sia principi attivi che eccipienti, non deve essere presente alcool etilico.
Art. 5 – Confezionamento
I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi
del trasporto. Il confezionamento e l’etichettatura devono poter consentire la lettura di tutte le diciture
richieste dalla vigente normativa. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario sia
sull’imballaggio esterno, come previsto dal D. Lgs. n. 540/92 e ss.mm.ii.. Il tappo dei flaconi deve essere
munito di dispositivo di sicurezza ed essere richiudibile.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione del farmaco devono essere
chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.
Al momento della consegna del prodotto, la validità residua dovrà essere almeno di 3/4 del periodo totale
di validità del prodotto.
Art. 6 – Caratteristiche dei sistemi di erogazione
SISTEMA AUTOMATICO E SEMIAUTOMATICO DI EROGAZIONE E SOFTWARE CORRELATO
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Tutti i sistemi sopra descritti devono rispettare i criteri di affidabilità del sistema di dispensazione sia
automatica che semiautomatica o manuale, con apparecchiature certificate e rispondenti ai requisiti di
legge per le strumentazioni che somministrano farmaci oltre che alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008,
alle correnti norme di sicurezza e alle normative CE in materia. Devono, inoltre, essere dotati di un sistema
di manutenzione e supporto che intervenga in modo tempestivo, tutti i giorni dell’anno e in fasce d’orario
adeguate agli orari dei vari SER.T./SER.D., perché non si può interrompere la somministrazione del farmaco,
incorrendo negli estremi di interruzione di pubblico servizio.
Nello specifico il sistema automatico di erogazione del farmaco dovrà garantire adeguate caratteristiche di
accuratezza di misura, igiene, sicurezza ed affidabilità del sistema, in particolare del rispetto del volume
erogato con quanto impostato (e quindi conseguentemente della quantità di farmaco somministrato) e
dovrà possedere, a pena di esclusione, le certificazioni previste dalle norme nazionali (D.Lgs 46/97) in
applicazione alle norme CE per gli specifici dispositivi medici, con funzione di misura appartenenti alla
specifica tipologia di apparecchiatura, classe 1.
In particolare il sistema automatico di erogazione dovrà essere composto da:
 N. 1 personal computer per ogni postazione individuata dall’ASL;
 N. 1 stampante adatta alla produzione di etichette dei flaconi per la consegna dei farmaci in affido.
Le etichette dovranno essere fornite gratuitamente dall’aggiudicatario;
 N. 1 unità stampa laser per stampare su fogli numerati e vidimati nel rispetto del DM 11.05.2010
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 121 del 26 maggio 2010 e del D.M. 3.8.2001 pubblicato sulla G.U.R.I. n.
204 del 3.9.2001. Per l'ASL di Como l’aggiudicatario dovrà fornire una stampante laser Brother HL
5250 dn compatibile con toner in uso anziché una stampante per etichette;
 gruppo di continuità per la protezione del sistema da eventuali sovratensioni e scariche di corrente;
 software gestionale per ogni postazione, per la gestione dell’anagrafica e tutto quanto concerne il
trattamento dell’utente, gestione di carico e scarico dei farmaci stupefacenti e produzione registri a
norma di legge, gestione della consegna dei farmaci in affido, registrazione di altre terapie
prescritte e dei referti di controlli urinari per il monitoraggio della terapia produzione registri a
norma di legge, gestione report statistici per le necessità dei SER.T./SER.D, funzioni di back-up
giornaliero, settimanale e mensile. Gli aggiornamenti al software che si dovessero rendere
necessari nel corso del periodo di vigenza del contratto saranno a totale carico del fornitore.
Dovrà altresì consentire la gestione di tutti i farmaci stupefacenti, a prescindere dall’uso o meno del
sistema automatico di erogazione.
Le modalità di accesso al software e di gestione del database dovranno garantire il pieno rispetto della
vigente normativa in materia di riservatezza e sicurezza dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Dovrà inoltre comprendere un modulo per il collegamento con il Fascicolo Sanitario Elettronico utilizzato da
ciascuna ASL.
Dovrà essere consentito all’ASL di integrare, a proprie spese, la dotazione delle postazioni PC con altro
software/hardware proprietario o di terzi ivi compreso l’installazione di un diverso gestionale di cartelle
cliniche anche in grado di pilotare adeguatamente il sistema automatico.
L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire la continuità, senza alcuna interruzione, dell’erogazione del
farmaco, specificando modalità e tempi di intervento in caso di qualsiasi malfunzionamento del sistema
(attrezzature, software). In caso di qualsiasi malfunzionamento la ditta deve comunque garantire la
sostituzione totale o parziale dello stesso e/o delle sue componenti entro 24 ore lavorative dalla
segnalazione, anche telefonica, da parte degli utilizzatori.
Il dispensatore automatico dovrà inoltre essere dotato dei seguenti dispositivi:
•svuotamento completo del sistema alla fine del ciclo di erogazioni, con conteggio automatico della
giacenza del farmaco;
•chiave di accesso con badge magnetico individuale di riconoscimento;
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•riempimento automatico iniziale del circuito idraulico per l’erogazione (tubazioni) senza perdita o
fuoriuscita di sciroppo;
•vaschetta raccolta liquido in caso di fuoriuscita accidentale (con relativo allarme e blocco
dell’erogazione);
•segnalazione del livello minimo di sciroppo nel flacone;
•possibilità di assistenza remota – telemanutenzione tramite apposito modem GPRS;
•fotocellula di segnalazione presenza bicchiere/flacone (con blocco erogazione);
•programma di lavaggio tubazioni;
 raccordo diretto per i flaconi di metadone in confezioni integre (regolarmente autorizzate).
SISTEMA MANUALE DI EROGAZIONE
Il sistema di dosaggio manuale dovrà essere fornito, dall’aggiudicatario, a titolo gratuito e dovrà garantire
l’erogazione dei volumi di farmaco necessari per la singola somministrazione e per la preparazione degli
affidi, con possibilità di regolazione degli stessi, flessibilità dei dosaggi. Dovrà essere costruito in modo tale
da garantire anche igiene, sicurezza ed affidabilità nel processo di erogazione del medicinale.
Nel caso di passaggio ad altro fornitore devono essere garantite le modalità di trasferimento di tutti i dati
da un sistema all’altro, senza soluzione di continuità per non interrompere la terapia e previa adeguata e
preliminare formazione in loco agli operatori sull’utilizzo del sistema operativo e delle macchine.
Tale passaggio dovrà avvenire entro il termine perentorio di 20 gg solari dalla data di stipula del contratto.
Entro i termini sopra citati, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare tutte le operazioni di recupero, delle
anagrafiche. Dovrà inoltre provvedere all’attivazione del sistema informatizzato, avviando la relativa
consegna sulla scorta degli ordinativi ricevuti. Qualora non si attuasse la messa a regime come sopra
descritto l’ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, o in alternativa, di applicare una penale pari ad
€ 1.000,00 (mille) per ogni giorno di ritardo oltre tale termine.
In fase di avvio del servizio sia l’ASL sia l’Aggiudicatario comunicheranno reciprocamente i nominativi e
recapiti telefonici dei rispettivi referenti per la gestione del contratto.
Il software, per entrambi i sistemi di erogazione, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1. gestione dei test e risultati analisi urine;
2. schede anagrafiche e relativi trattamenti;
3. gestione automatica dei Piani Terapeutici (mediante sincronizzazione con anagrafica e relativa fase
di trattamento);
4. tracciabilità delle modifiche delle fasi terapeutiche fatte dagli operatori e medici, sia del farmaco
metadone che di altri farmaci;
5. interfacciamento con la Cartella Regionale;
6. File F (per farmaci stupefacenti e non);
7. differenti livelli di accesso per gli operatori;
8. gestione del trasferimento pazienti ad altro SERT (con invio automatico di mail al servizio di
riferimento);
9. gestione del carico-scarico dei farmaci stupefacenti e non;
10. gestione della stampa del registro di carico-scarico informatizzato previste dalle normative vigenti
che definiscono il registro informatizzato;
11. ulteriore password “a tastiera” per il riconoscimento del responsabile della dispensazione del
farmaco;
12. modulo dedicato per la preparazione anticipata degli affidi per farmaci stupefacenti e non;
13. preparazione e stampa di etichette per l’affido dei farmaci sostitutivi;
14. possibilità di assistenza remota – tele manutenzione (PC Anywhere).
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Art. 7 – Assistenza
Il concorrente dovrà garantire un’adeguata assistenza alle AA.SS.LL. ed in particolare:
- addestramento iniziale del personale utilizzatore, con tempi e modalità adeguate ad un corretto
apprendimento;
- assistenza tecnica, sia a distanza (per risolvere problemi di utilizzo del programma e dell’apparecchiatura,
attiva 365 giorni all’anno in orari adeguati e compatibili con lo svolgimento delle attività delle singole ASL,
indicativamente dalle ore 06:00 alle ore 24:00) che in sede di installazione, in caso di guasto. L’assistenza
tecnica si intende gratuita e comprensiva dei costi di trasporto;
- in caso di qualsiasi malfunzionamento del sistema (attrezzature, componenti hardware e software) il
concorrente deve comunque garantire la sostituzione totale e/o parziale del sistema di erogazione e/o
componenti entro 24 ore lavorative dalla segnalazione, anche telefonica, da parte degli utilizzatori, con
oneri a proprio totale carico;
- manutenzione ordinaria e straordinaria gratuita e comprensiva del materiale di consumo e di ricambio;
- adeguata copertura assicurativa per ogni rischio derivante da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato. In particolare detta polizza dovrà tenere
indenne l’ASL, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi infortunio o danno
a persone e/o cose arrecati, durante l’intero periodo di durata contrattuale, all’ASL, ai suoi dipendenti e
collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione del contratto. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata
all’ASL entro 15 gg. dalla richiesta.
Art. 8 – Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione, vista la natura della fornitura, avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Art. 9 – Consegna del prodotto
E’ responsabilità dell’aggiudicatario assicurare che il trasporto del farmaco avvenga con mezzi adeguati tali
da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati. Pertanto, lo
stesso, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce.
I farmaci oggetto della fornitura devono corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto richiesto
e contemplato nel presente Capitolato; gli stessi devono risultare, inoltre, conformi a tutti i requisiti previsti
dalle leggi vigenti.
Le consegne avverranno in modo frazionato, sulla base di specifici ordinativi emessi dalle singole Aziende
aggregate, e dovranno essere effettuate a cura e spese dell’aggiudicataria, ai magazzini farmaceutici delle
singole AA.SS.LL. entro e non oltre quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione del OdF ( Ordinativo di
Fornitura) o nella data e orario precisato nell’ordinativo stesso, le cui sedi, che potranno subire variazioni
di domicilio in funzione di esigenze organizzative delle diverse Aziende aggregate, sono di seguito riportate:
ASL della Provincia di Bergamo
consegna diretta da parte della ditta presso le diverse sedi SerT dell'Azienda (attualmente n. 7)
da lunedì a venerdì: 8.30/12.30 – 13.30/15.30
Sert Bergamo via Borgo Palazzo, 130 (ingresso 10 B)
Sert Gazzaniga via Manzoni, 98
Sert Lovere piazza Bonomelli, 8
Sert Martinengo piazza Maggiore, 11
Sert Ponte S. Pietro via Adda, 18/a
Sert Treviglio via XXV Aprile, 6
Sert Carcere Bergamo via Monte Gleno, 61
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ASL della Provincia di Como: consegna diretta da parte della ditta presso le diverse sedi SerT dell'Azienda
(attualmente n. 4) previo ordinativi di fornitura che verranno trasmessi dal Servizio di Assistenza
Farmaceutica
Sert di Como, via Cadorna 8/10 (ingresso via Cadorna 8 piano terra);
Sert di Mariano Comense, via C. Battisti,38;
Sert di Appiano Gentile, via N. sauro,2;
Sert di Menaggio, via dei cipressi ang. Via Diaz,11.
ASL della Provincia di Monza e Brianza: consegna diretta da parte della ditta presso le diverse sedi Ser.D
dell'Azienda (attualmente n. 4) previo ordinativi di fornitura che verranno trasmessi dalla Direzione del
Dipartimento Dipendenze
SER.D di Limbiate, via Monte Grappa, 40;
SER.D di Carate Brianza, via Mosè Bianchi, 9;
SER.D di Monza, via Solferino, 16;
SER.D di Monza, via San Quirico, c/o Casa Circondariale;
ASL della Provincia di Sondrio
Magazzino Farmaceutico
Via N. Sauro, n. 38 - 23100 Sondrio
da lunedì a venerdì: 8.30/12.30 - 14.00/16.00
ASL della Provincia di Lecco
Magazzino Farmaceutico
C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco
da Lunedì a Venerdì (escluso festivi) dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
Le modalità di invio da parte delle Aziende aggregate dell’ordinativo di fornitura sarà concordato con la
società aggiudicataria.
Mancata consegna
I materiali dovranno essere consegnati entro e non oltre quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione del
OdF o nella data e orario precisate in ordinativo. L’impresa si impegna ad effettuare le consegne con la
massima discrezione e regolarità temporale. Inadempienze di natura logistica saranno risolte
dall’aggiudicataria; il perdurare di gravi e ripetute inadempienze logistiche che le Aziende aggregate, anche
separatamente, lamenteranno, sulla base di denunce circostanziate effettuate dagli utenti e verificate dal
Direttore dell’esecuzione del contratto, è motivo di risoluzione del contratto. Qualora si verifichino cause di
forza maggiore o altre circostanze speciali tali che possano far prevedere un ritardo della fornitura,
l’aggiudicataria potrà richiedere, con domanda motivata, proroghe che saranno concesse se ritenute
giustificate, sempre che la domanda sia pervenuta prima della scadenza del termine sopracitato, stabilito
per la consegna del materiale.
Art. 10 – Accertamento tecnico-qualitativo
Sono arbitri esclusivi dell’accettabilità o meno di quanto fornito i funzionari delegati dell’Azienda o i loro
collaboratori a tal fine delegati.
Le consegne non si intenderanno accettate finché non siano dichiarate approvate dalle suddette persone.
All’atto della consegna verrà eseguito dal personale preposto al ricevimento delle merci il solo controllo
quantitativo logisticamente effettuabile in relazione alla tipologia dei prodotti forniti e alle loro modalità di
confezionamento. I controlli quantitativi dettagliati, nonchè quelli qualitativi, in quanto non effettuabili al
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momento della consegna, verranno effettuati in momenti successivi, anche in sede di effettivo utilizzo dei
prodotti forniti. Pertanto la firma apposta sui documenti di consegna al momento della consegna dal
personale preposto al ricevimento delle merci ha esclusivamente valore di dichiarazione di “avvenuta
ricevuta” e non di corrispondenza delle quantità, delle tipologie e della qualità indicate sui documenti di
consegna con quelle ordinate ed effettivamente consegnate.
Il controllo e l’accettazione dei prodotti forniti eseguiti come detto sopra non sollevano il fornitore dalle
responsabilità per le obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti degli stessi.
I prodotti privi delle caratteristiche di cui agli artt. 4 e 5 del presente capitolato, potranno essere rifiutati
non solo alla consegna, ma anche in momenti successivi qualora palesassero, all’atto dell’impiego, vizi o
difetti non rilevabili o non rilevati al momento della consegna, ovvero scadenza inferiore a quella prevista
dal presente capitolato.
Il fornitore per i prodotti non accettati dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione nel più
breve spazio di tempo e ciò anche quando gli stessi siano stati manomessi al fine del controllo.
In pendenza o in mancanza della sostituzione i prodotti non accettati e non ritirati rimarranno a
disposizione del fornitore ed a totale suo rischio presso i magazzini dell’Azienda senza alcuna responsabilità
da parte della stessa per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che i prodotti dovessero subire nelle
more della loro sostituzione.
La ditta aggiudicataria si impegna inoltre:
- a segnalare, al Responsabile del Servizio farmaceutico della ASL, entro 24 ore dalla pubblicazione,
eventuali disposizioni ministeriali che dispongano il ritiro o la sospensione dall’impiego del prodotto;
- ad assicurare un rapido intervento, entro 12 ore, a richiesta del Direttore del Dipartimento delle
Dipendenze dell’ASL, per problematiche inerenti l’impiego dei prodotti forniti;
- ad assicurare l’accesso da parte dei Responsabili SER.D. dell’ASL a tutte le informazioni pubblicate su
banche dati relative sia ai prodotti offerti che a quelli eventualmente non in gara;
- ad indicare il nominativo della persona referente di area, disponibile a recarsi presso il competente
servizio dell’ASL per informazioni tecnico-scientifiche sui vari prodotti commercializzati dalla ditta
concorrente, specificandone la qualifica;
- ad assicurare la presenza di un collaboratore scientifico nelle aree di competenza delle singole ASL
aggregate.
Art. 11 – Obblighi contrattuali
La ditta aggiudicataria si impegna all’osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli
oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto dell’appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria
per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente
capitolato e nei suoi allegati.
Le prestazioni erogate dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme
e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate
durante l’espletamento della gara e successivamente alla stipula del contratto.
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della
ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e la
ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della ASL
assumendosene ogni relativa alea.
La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne le Aziende aggregate da
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.
Sarà facoltà di ciascuna ASL aggregata chiedere all’aggiudicataria la produzione di report, anche sulla base
di tracciati predisposti dall’ASL, al fine di controllare la coerenza dei dati relativi alle prestazioni fornite. E’
fatto obbligo da parte dell’aggiudicatario aderire alla suddetta richiesta dell’ASL.
L’aggiudicataria si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna a:
a. rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro
per tutto il personale a vario titolo impiegato;
b. retribuire il personale in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere
tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative (aprendo le
posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti) e nel rispetto delle norme
vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
c. avvalersi di proprio personale regolarmente assunto e operante sotto la sua responsabilità
esclusiva;
d. garantire che il personale addetto al servizio sia adeguato, per numero e qualificazione
professionale, alle esigenze delle Amministrazioni aggregate, di assoluta fiducia e provata riservatezza e
sostituito anche in periodi di ferie, ponti infrasettimanali e malattia;
e. assicurare che le prestazioni in questione non subiscano in nessun caso interruzioni e siano previsti
opportuni sistemi per fronteggiare eventuali imprevisti;
g. garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto
del contratto, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e ss.mm.ii..
Nei casi di mancato rispetto delle condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto,
l’ASL applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 145
comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture,
approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., con il limite previsto nell’art. 145 comma 4 del citato D.P.R.
Le Asl applicheranno, inoltre, a proprio insindacabile giudizio e previa contestazione formale a mezzo
Raccomandata A.R. o PEC,:
-
La mancata o ritardata consegna: la mancata o ritardata consegna della fornitura ordinata comporta
una penale a carico dell’appaltatore di € 250,00 per il primo giorno e € 100,00 per ogni giorno
successivo al primo;
-
La mancata o ritardata assistenza per malfunzionamento dei sistemi di erogazione e di registrazione
delle operazioni di carico scarico comporta una penale a carico dell’appaltatore di € 500,00 per il
primo giorno e € 250,00 per ogni giorno successivo al primo;
La Ditta aggiudicataria potrà presentare, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione
formale, le proprie osservazioni che saranno opportunamente valutate dall’esecutore del contratto per
conto dell’ASL competente.
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali l’Azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità e in
qualsiasi momento applicando la detrazione direttamente sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
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Art. 12 – Liquidazione fatture - pagamenti
Le fatture dovranno essere inviate alle AA.SS.L. in modalità elettronica.
In riferimento all'obbligo di fatturazione elettronica, la ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere a quanto
previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.
A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come
riportato sul sito: indicepa.gov.it) per ciascuna Azienda:
ASL di Bergamo
• Denominazione Ente: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo
• Codice IPA: asl_bg
• Codice Univoco Ufficio: Y5AVPK
• Nome dell'ufficio: settore fornitori
• Cod. fisc. del servizio di F.E.: 02584740167
• Partita IVA:02584740167;
ASL di Como
• Denominazione Ente: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como
• Codice IPA: asl_co
• Codice Univoco Ufficio: UFLNZ1
• Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
• Cod. fisc. del servizio di F.E.: 02356740130
• Partita IVA: 02356740130;
ASL di Monza e Brianza
• Denominazione Ente: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza
• Codice IPA: asl_mb
• Codice Univoco Ufficio: UFG504
• Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
• Cod. fisc. del servizio di F.E.: 02734330968
• Partita IVA: 02734330968
ASL di Sondrio
• Denominazione Ente: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio
• Codice IPA: asl_so
• Codice Univoco Ufficio: UFBKDB
• Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
• Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00727690141
• Partita IVA:00727690141
ASL di Lecco
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• Denominazione Ente: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco
• Codice IPA: Asl_lc
• Codice Univoco Ufficio: JFFPPF
• Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
• Cod. fisc. del servizio di F.E.: 02356390134
•
Partita IVA: 02356390134;
La fattura dovrà necessariamente riportare il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente.
Inoltre, si segnala la presenza di alcune informazioni che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili in
fattura per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali,
come segue:
• data e numero d'ordine di acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
• data e numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura);
• totale documento;
• Codice fiscale del cedente;
• in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.
Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fatturazione
elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.
L’ufficio competente procederà alla liquidazione delle fatture in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto
tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.
Il pagamento avverrà a 30 giorni dall’accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto
ovvero dal Responsabile del servizio utilizzatore delle prestazioni effettuate, rispetto a quanto previsto nel
presente capitolato. Il Direttore dell’esecuzione del contratto deve effettuare tale accertamento entro 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura, dopo aver verificato la regolarità del servizio e/o fornitura.
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario in qualità di appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo
interessati all’esecuzione del presente contratto, sono obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni
contenute nella L. 13 agosto 2010, n. 136.
In particolare, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario s’impegna ad
utilizzare il conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, per le transazioni inerenti
l’esecuzione del presente contratto.
Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall’intervenuta
variazione e/o dall’accensione di nuovo conto corrente dedicato.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto – ivi compresi i pagamenti
destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sul citato conto corrente
dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al presente contratto.
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L’inadempimento degli obblighi da parte dell’aggiudicatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
comporta l’attivazione della clausola di risoluzione del contratto, così come per tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società “Poste Italiane S.p.a”.
Art. 14 – Deposito cauzionale
L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo posto a base
d’asta, ex art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., sotto forma di cauzione o fidejussione (bancaria o
assicurativa). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C., nonché
l’operatività medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Deve, inoltre,
avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Verrà svincolata
contestualmente e, comunque, non oltre 30 giorni alle ditte non aggiudicatarie.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al testo integrale dell’art. 75
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., al cui contenuto deve essere conforme la cauzione provvisoria di cui
trattasi.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 75 del D.Lgs sopra citato, l’offerta deve altresì essere corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto,
di cui all’art. 113 del D.Lgs citato, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza a detti obblighi nonché il rimborso delle somme che
l’ASL dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienza del fornitore. Entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, la ditta aggiudicataria del lotto
dovrà versare, un deposito cauzionale definitivo, infruttifero, da costituirsi con una delle modalità previste
dalla L. 10 giugno 1982, n. 348 e ss.mm.ii., corrispondente al 10% (dieci percento) dell’importo del valore
del singolo contratto aggiudicato, conformemente a tutto quanto previsto nell’art. 113 del D.Lgs n.
163/2006 e ss.mm.ii. In caso di possesso di certificazione del sistema qualità, ISO, ect., l’importo della
cauzione è ridotto del 50%.
Il deposito cauzionale deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché
l’operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ASL, per ciascun lotto
di competenza della medesima Azienda.
La mancata costituzione dell’eventuale garanzia richiesta, determina la revoca dell’affidamento da parte
dell’ASL, che aggiudica l’appalto.
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale ed alla definizione di
eventuali pendenze derivanti dallo stesso e verrà restituita su richiesta scritta previo accertamento di tutti
gli obblighi contrattuali e salvo che sia stata promossa contestazione giudiziale.
Art. 15 – Rispetto D.Lgs n. 81/2008
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di
prevenzione, protezione e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alla vigilanza
sanitaria e di ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro.
La Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il
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proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in
relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle
persone addette e dei terzi.
La Ditta aggiudicataria si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria
responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire,
in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e
l’incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a
persone o cose, esonerando l’ASL da ogni e qualsiasi responsabilità.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato debbono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza
ed igiene.
La Ditta aggiudicataria deve pertanto osservare e far osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti
su ogni singolo luogo di lavoro affidatole, tutte le norme di cui sopra e pretendere inoltre di propria iniziativa
tutti quei provvedimento che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro
predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla data di stipulazione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni.
La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano la ditta
aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per
tutto il periodo di validità del contratto.
L’aggiudicataria/o, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., dovrà rilasciare dichiarazione di utilizzare,
nell’ambito del suo intero ciclo produttivo, solo ed unicamente lavoratori in perfetta regola con le norme
riguardanti l’assicurazione contro infortuni sul lavoro. La stessa dichiarazione dovrà essere rilasciata da
eventuali ditte subappaltatrici.
Art. 16 – Risoluzione del contratto
Il contratto potrà essere risolto per inadempimento della ditta aggiudicataria in qualsiasi momento
dell'esecuzione, nei seguenti casi:
 cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività;
 subappalto della fornitura non autorizzato dalle Amministrazioni;
 per gravi violazioni delle clausole contrattuali o gravi manchevolezze, tali da
compromettere la regolarità della fornitura;
 ove presente, mancato reintegro della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine
di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Amministrazioni;
 mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto;
 mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale,
assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
 violazione di norme e principi contenuti nel codice etico e nel codice di comportamento
delle Amministrazioni, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui
al DPR n. 62/2013, nei piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle
Amministrazioni e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. X/1299 del 30/01/2014;
 altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali
ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
 grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
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 sospensione o interruzione della fornitura e/o dei servizi connessi del servizio da parte
dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione
dell’interruzione è discrezionalmente valutata dalle Amministrazioni);
 inadempienze che abbiano comportato l’applicazione di penali per 4 volte in un anno;
 non rispondenza dei prodotti già sostituiti alle caratteristiche di capitolato;
 informazioni positive antimafia;
 negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato.
Art. 17 – Recesso
Le AA.SS.LL. hanno diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta tramite posta
elettronica certificata, nei casi di:
- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di
soppressione del Servizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi nella programmazione sanitaria
Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale (quali, a titolo esemplificativo:
aggregazioni di Aziende Sanitarie – A.S.L. e A.O.);
- disposizioni nazionali o regionali in materia di competenza delle Azienda Sanitarie Locali che
dovessero riflettersi sulla fornitura oggetto del presente capitolato
- attivazione convenzioni da parte di centrali di Committenza (Consip – ARCA) aventi ad oggetto le
medesime forniture;
- prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’AVCP
ora A.N.AC. nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato;
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta tramite posta elettronica
certificata.
Il fornitore dovrà comunque, se richiesto, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione
potrebbe, a giudizio della singola ASL, provocare danno alla stessa.
In caso di recesso, la ditta ha diritto al pagamento delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente
ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.. Non è consentito
il recesso da parte della ditta aggiudicataria.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o
l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le
AA.SS.LL. hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di
esecuzione, senza preavviso.
Art. 18 - Cessione dei crediti derivanti da contratto
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi/forniture. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi nelle materie bancarie e creditizie, il cui oggetto sociale
preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell’opponibilità all’ASL, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ASL.
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Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’ASL qualora questa non le rifiuti con comunicazione da
comunicarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg. dalla notifica della cessione.
L’ASL cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto stipulato.
Art. 19 - Responsabilità
La Ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento del contratto, della perfetta esecuzione
delle prestazioni, dell’operato dei suoi dipendenti e dei danni causati a terzi in esecuzione della stessa.
Inoltre è fatto obbligo alla Ditta di mantenere l’ASL sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da
richieste di danni nei confronti dell’ASL medesima, per violazioni di leggi o regolamenti da parte dello stesso
appaltatore o dei suoi dipendenti.
Art. 20 - Fallimento, procedure concorsuali
In caso di fallimento, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di
fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’ASL di rivalersi sulla cauzione
e sui crediti maturati, per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.
Art. 21 – Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei
confronti dell’ASL fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Nei 60 giorni successivi, l’ASL può opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni non risultino sussistere le cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n° 159.
Decorsi i sessanta gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell’ASL tutti
gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Art. 22 – Scioglimento e liquidazione della ditta aggiudicataria
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l’ASL avrà diritto tanto di pretendere la
continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da
parte della nuova ditta che subentrerà.
Art. 23 – Riservatezza
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio.
La ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori
degli obblighi di riservatezza anzidetti.
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L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui dovesse venire in
possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo , per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’Affidatario assume pertanto l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati necessari per
l’espletamento del servizio, con l’obbligo di garantire la massima riservatezza, applicando la disciplina in
materia prevista dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e secondo quanto stabilito dal Regolamento emanato dal Garante per la protezione dei dati
personali (deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26).
A tal fine il Referente del servizio per conto del soggetto Aggiudicatario viene individuato come Responsabile
del procedimento ai fini del presente articolo.
Il Fornitore è inoltre responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti, consulenti e collaboratori di questi
ultimi, degli obblighi di segretezza sopra citati.
In caso di violazione dei suddetti obblighi, l’ASL avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo
restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ASL.
Art. 24 - Trattamento dei dati
La ditta assume l’obbligo di agire in modo che il suo personale, incaricato di effettuare le prestazioni
contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne
faccia oggetto di sfruttamento.
Le AA.SS.LL. assumono l’obbligo di mantenere riservate quelle informazioni tecniche di cui possono essere a
conoscenza dall’impresa e che non siano di pubblico dominio.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara, di
cui al presente capitolato Speciale d’Appalto, sono trattati dall’ASL esclusivamente per le finalità connesse
alla gara.
Art. 25 – Patto di integrità
Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Patto di Integrità in
materia di contratti pubblici regionali, approvato con D.G.R. Lombardia n. X/1299 del 30.01.2014, che
prevede la formale obbligazione da parte del committente, dei concorrenti e dell’aggiudicatario, di
improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L’accettazione dello
stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara e ha efficacia fino alla completa
esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento. La violazione dello stesso
comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria
ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo
all’aggiudicazione,
l’applicazione di una penale o la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione di diritto del rapporto
contrattuale in essere.
Art. 26 - Foro competente
Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro della Città ove ha sede
l’ASL che emette i relativi ordini, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.
In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all’Autorità Giudiziaria, la Ditta fornitrice non
potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita
posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'ASL di rivalersi per gli eventuali ulteriori
danni subiti.
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Art. 27 – Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto avrà luogo, da parte di ciascuna ASL, successivamente all'adozione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi. Le disposizioni regolamentanti il
rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte di una ditta partecipante l’Amministrazione si
riserva il diritto di interrompere, con propria deliberazione, ogni rapporto e provvedendo ad aggiudicare
l’appalto al successivo in graduatoria fino alla scadenza, con addebito alla ditta inadempiente del maggior
costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Saranno a carico della ditta tutte le spese per la stipulazione e la eventuale registrazione dei contratti con
ciascuna ASL e per la predisposizione di tutte le copie in bollo dei contratti stessi e dei documenti che ne
fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l’occorrenza di ciascuna ASL.
Art. 28 – Spese di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, a partire dal 1 gennaio 2013 sono posti a
carico degli aggiudicatari di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, gli oneri di pubblicità legale
conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Tali oneri devono essere versati
alla stazione appaltante, su richiesta della stessa, entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto a titolo di
rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti
rispettivamente dal secondo periodo del comma 7, dell’art. 66 e secondo periodo del comma 5 dell’art. 122
del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Saranno poste a carico dell’aggiudicatario, inoltre, tutte le spese per bolli, per la sottoscrizione e
registrazione del contratto di appalto.
Art. 29 - Norme finali di rinvio
Per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alle norme di legge vigenti applicabili in materia.
Il presente capitolato d’appalto si compone di n. 29 articoli redatti su complessive n. 17 pagine.
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