omaggi e regali Natalizi 2014

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omaggi e regali Natalizi 2014
Dott. Andrea Previtali
Rag. Alberto Previtali
Studio Previtali
srl
Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D
IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI
(novità per 2014 ai fini Iva)
In occasione delle festività natalizie costituisce una prassi riconoscere omaggi o regalie a
clienti/fornitori e dipendenti
Il relativo trattamento fiscale, ai fini IVA, IRPEF / IRES ed IRAP risulta differenziato a seconda
che i beni omaggiati siano o meno oggetto dell’attività esercitata e del soggetto destinatario degli stessi.
Inoltre il trattamento è differenziato a seconda che:
• i beni siano o meno oggetto dell’attività esercitata (in questa circolare non parleremo dei beni
oggetto dell'attività esercitata, ma ricordiamo che il ns. Studio per tale casistica è a Vs. completa
disposizione)
• il destinatario sia un cliente oppure un dipendente.
Dal 13/12/2014 invece il trattamento è omogeneo ai fini Iva e delle Imposte sul Reddito, il limite
per la detraibilità dell'Iva sugli acquisti è stata innalzata ad euro 50,00 dai precedenti euro 25,82 validi
per gli acquisti effettuati fino al 12/12/2014.
OMAGGI DI BENI QUALIFICATI “SPESE DI RAPPRESENTANZA”
Trattamento IVA
Beni NON oggetto dell’attività; costo unitario superiore a € 50,00: IVA INDETRAIBILE; costo
unitario non superiore a € 50,00: IVA DETRAIBILE.
Ancorché all’atto della consegna dell’omaggio non sia necessario rilasciare alcun documento
fiscale (fattura, ricevuta, ecc.), si ritiene opportuno emettere un ddt (con causale “omaggio”) o un
documento analogo (buono di consegna), allo scopo di identificare il destinatario e provare l’inerenza
della spesa con l’attività aziendale.
Acquisto di confezioni di beni
Se l’omaggio è rappresentato da più beni costituenti una confezione unica, per individuare il
limite di € 50,00 è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli
componenti. Di conseguenza, è indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto regalo di costo
superiore a € 50,00, ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.
Trattamento IRPEF / IRES
Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di
rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e quindi aventi i requisiti prescritti dal citato DM
19.11.2008, sono deducibili come di seguito schematizzato:
IMPRESA (ditta individuale/snc/sas/srl/spa)
• nell’anno di sostenimento, nel limite dell’importo annuo massimo deducibile, ottenuto applicando ai
ricavi / proventi della gestione caratteristica le seguenti percentuali: Importo massimo deducibile: Fino a
€ 10 milioni (mln) di fatturato limite 1,3% Parte eccedente € 10 mln e fino a € 50 mln di fatturato lo
0,5%, infine per la parte eccedente il fatturato di € 50 mln è deducibile lo 0,1%.
• integralmente deducibili i beni, se di valore unitario non superiore a € 50,00.
LAVORATORE AUTONOMO
• nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario.
BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ - OMAGGI A DIPENDENTI
Trattamento IVA
La cessione / erogazione gratuita di un bene / servizio a favore dei dipendenti, come chiarito
dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 34/E, confermando nella sostanza quanto già
affermato in passato nella RM 16.10.90, n. 666305, non può essere considerata spesa di rappresentanza
in quanto priva del requisito di sostenimento per finalità promozionali.
Di conseguenza, l’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è da considerare indetraibile per mancanza
di inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, a
prescindere dal costo.
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Trattamento IRPEF / IRES
Il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95,
TUIR, secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in
denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Analogo trattamento va riservato ai beni omaggiati ai dipendenti da parte di un lavoratore autonomo.
Trattamento in capo al dipendente
Con riguardo all’imponibilità, in capo al dipendente, delle erogazioni liberali concesse in occasione di
festività, in base a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR e confermato dall’Agenzia delle Entrate
nella Circolare 22.10.2008, n. 59/E, è necessario distinguere a seconda delle tipologia delle stesse.
Infatti: se in denaro, concorrono sempre (a prescindere dall’ammontare) alla formazione del reddito di
lavoro dipendente e sono quindi da assoggettare a tassazione; se in natura (beni o servizi), non
concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23 nel periodo d'imposta.
Al superamento di detto limite, l’erogazione concorre per l’intero ammontare alla formazione del reddito
del dipendente (non solo per la quota eccedente il limite).
Altri esempi:
I BUONI ACQUISTO
Negli ultimi anni si è registrata, tra gli operatori, una certa diffusione della pratica di regalare buoni acquisto da
utilizzare in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati.
Il trattamento IVA di tali operazioni è stato esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.2.2011, n.
21/E nella quale, conformemente ai chiarimenti forniti in passato per i “buoni benzina”, è stato specificato che: “i
buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di
merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il
buono può essere considerato “un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un
bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della
cessione”.
TRATTAMENTO AI FINI IRPEF / IRES
Ai fini IRPEF / IRES si ritiene che per determinare il trattamento del costo sostenuto dall’impresa / datore di lavoro
per l’acquisto di tali buoni da cedere gratuitamente ai clienti / dipendenti debba essere applicato quanto sopra
illustrato con riferimento ai costi sostenuti per i beni non oggetto dell’attività.
Trattamento in capo al dipendente
Ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale in capo al dipendente, si ritiene che anche il buono acquisto possa
essere considerato rientrante tra le erogazioni “in natura”, in quanto riconducibile ad un “paniere di beni”, e
pertanto non concorrere alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23.
IL BUFFET / CENA DI NATALE
Qualora l’impresa organizzi un buffet ovvero una cena per lo scambio degli auguri di Natale, al fine di determinare
il relativo trattamento IVA e reddituale va innanzitutto considerato che tale fattispecie rientra nell’ambito delle
prestazioni gratuite di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) e non in quello delle cessioni gratuite di
beni sopra analizzato.
In merito, nella citata Circolare n. 34/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le spese per feste e ricevimenti
organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di
rappresentanza a meno che all’evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa.
Da ciò consegue che la spesa sostenuta per il banchetto / cena di Natale organizzata dal datore di lavoro:
a) esclusivamente per i propri dipendenti non può essere considerata “di rappresentanza”.
Tuttavia l’Agenzia non chiarisce come vada qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una liberalità a
favore dei dipendenti e quindi:
• il costo è deducibile ai fini IRPEF / IRES nel limite:
- del 75% della spesa sostenuta, così come previsto per le spese di albergo e ristorante;
- del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ai
sensi dell’art. 100, comma 1, TUIR;
• l’IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che, come sopra evidenziato con riferimento
agli omaggi non oggetto dell’attività, non possiede il requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa;
b) (anche) con soggetti terzi rispetto all’impresa (clienti, istituzioni, ecc.), la stessa rientra tra quelle “di
rappresentanza” con la conseguenza che:
• il 75% della spesa sostenuta è deducibile nel limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno, ossia in
proporzione (1,3% - 0,5% - 0,1%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica;
• la relativa IVA è indetraibile.
Per ogni altra informazione il ns. studio è a Vs. completa disposizione. Distinti saluti.
Madone, 10 dicembre 201
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