omaggi e spese di rappresentanza 2009

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omaggi e spese di rappresentanza 2009
NORMATIVA
&
APPROFONDIMENTI
LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PER OMAGGI E
RAPPRESENTANZA ED IL RELATIVO TRATTAMENTO
CONTABILE E IVA
GUIDA
PRATICA
Dicembre 2009
- OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA 2009 La presente guida pratica ha lo scopo di approfondirne la conoscenza, mediante nozioni schematiche
ed organiche sui termini di scadenza, sulle novità del provvedimento, la sua applicazione, i casi di
esclusione, ed i riferimenti legislativi di merito.
PREMESSA
Come ogni anno, in occasione dell’avvicinarsi delle festività, torna di attualità il tema del trattamento
fiscale degli omaggi che, molto spesso in questo periodo, imprenditori e professionisti sono soliti
effettuare a clienti e fornitori o ai propri dipendenti.
La problematica va esaminata, dal punto di vista fiscale, sia sotto il profilo dell’imposizione diretta che
sotto il profilo Iva. La disciplina applicabile presenta delle differenze in relazione a due elementi
considerabili: il soggetto a cui sono destinati gli omaggi:
- dipendenti;
- soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.);
ovvero la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio, che possono essere:
- beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa;
- beni acquistati appositamente al fine della donazione.
NOVITA’ PER GLI OMAGGI
La novità del 2008 riguarda il trattamento delle imposte dirette “costo” degli omaggi, che è diventato
interamente deducibile se di importo fino a € 50,00 in luogo del precedente limite di € 25,82.
La Finanziaria 2008 ha previsto l’aumento del limite del “valore unitario” dei beni distribuibili
gratuitamente da € 25,82 a € 50,00 solo però ai fini della deducibilità del reddito, mentre ai fini Iva non
vi sarà un analogo incremento, e continueranno a valere le vecchie regole di detraibilità.
La nuova regola varrà per gli acquisti e le consegne effettuate dal 2008, non rilevando il momento in
cui il bene viene regalato a terzi, ma la data di registrazione del documento contabile.
Nulla è invece cambiato in tema di Iva: l’imposta pagata per l’acquisto di omaggi è detraibile se
l’imponibile unitario è fino a € 25,82; è indetraibile sugli acquisti di omaggi di costo superiore a €
25,82 e dovrà essere sommata all’imponibile, non essendo stato modificato l’art. 19-bis1 co. 1 let. h)
del D.P.R. 633/72.
Lo sdoppiamento del limite previsto, rispettivamente, ai fini del reddito di € 50,00 ed ai fini Iva di €
25,82 rende necessario prestare particolare attenzione alle diverse situazioni che si possono verificare
per effetto della indetraibilità dell’Iva, che come è noto va a incrementare il costo dell’omaggio ai fini
delle imposte dirette.
NOVITA’ PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA
La Finanziaria 2008 ha riscritto la disciplina relativa alle spese di rappresentanza, e con il D.M. 11
novembre 2008, peraltro diffuso solo a gennaio 2009, sono state finalmente disegnate le regole per
stabilire quando una spesa è da classificare come di rappresentanza o no, in funzione della natura e
della destinazione della stessa e del volume dei ricavi dell’attività caratteristica.
L’entrata in vigore è stata prevista per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31/12/2007, e pertanto già dal 2008.
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Scompare la deducibilità di 1/3 da ripartire in 5 quote annuali (= deduzione 1/15), viene introdotta la
deducibilità integrale, con limiti prefissati, fondati sul concetto di gratuità, inerenza e funzionalità.
Sono sempre deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non
superiore a euro 50,00 il cui importo non dovrà essere considerato nei limiti di seguito indicati.
La nuova deducibilità delle spese di rappresentanza farà riferimento a criteri di inerenza e congruità,
previsti dal nuovo art. 108, co. 2 del Tuir e sarà commisurata ai ricavi e proventi della gestione
caratteristica dell’impresa, con una struttura a scaglioni; il tetto di deducibilità sarà pari a :
- 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni;
- 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni;
- 0,1% dei ricavi o altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni.
Nessuna novità invece per l’Iva, che rimarrà indetraibile sulle spese di rappresentanza.
OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA
• OMAGGI DI BENI OGGETTO DELLA PROPRIA ATTIVITA’
Definizione: Per attività propria d’impresa si intende ogni attività compresa nell’ordinario campo di
azione della stessa, ossia che rientra nell’oggetto proprio ed istituzionale della stessa.
Rientra in questa limitata casistica l’omaggio, o la cessione gratuita di qualunque importo essa sia,
fatta da chi produce o commercializza il bene oggetto dell’omaggio.
Imposte dirette
Dal punto di vista delle imposte sui redditi (e dell’Irap) l’acquisto di beni rientranti nell’attività
propria dell’impresa e destinati ad essere omaggiati (ad esempio un soggetto che commercializza
vino che regala bottiglie ai propri clienti) segue regole diverse in relazione al valore unitario del
bene:
beni di valore unitario inferiore o uguale a € 50,00;
beni di valore unitario superiore a € 50,00.
Nel primo caso l’acquisto del bene è integralmente deducibile mentre nel secondo caso, in quanto
spesa di rappresentanza, è deducibile nei limiti previsti dal D.M. del 19.11.08 e cioè:
• nel limite del 1,3% fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
• nel limite dello 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di
ricavi/proventi della gestione caratteristica;
• nel limite dello 0,1% per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione
caratteristica.
La parte eccedente tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.
Iva
Ai fini dell’Iva, l’acquisto di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria
dell’impresa e che vengono ceduti gratuitamente dà sempre origine alla detraibilità dell’imposta in
quanto l’impresa non conosce al momento dell’acquisto la destinazione futura del bene. Conseguenza
della detraibilità operata all’atto dell’acquisto è che le cessioni gratuite dei beni ceduti a terzi sono
considerate operazioni imponibili ai fini Iva: la base imponibile sarà pari al valore normale, ossia il
valore a cui mediamente l’azienda cede quel determinato bene, e dovrà essere applicata l’imposta
come se si trattasse di una cessione ordinaria nei confronti di un cliente.
E’ prevista la facoltà per l’impresa che assoggetta ad Iva la cessione gratuita del bene di non
esercitare la rivalsa e cioè di non richiedere al soggetto che riceve l’omaggio il pagamento dell’Iva
esposta in fattura (è il caso che più frequentemente si verifica nella pratica). In questo caso, occorrerà
emettere fattura nella quale sarà indicato che non si intende esercitare la rivalsa dell’Iva.
Successivamente occorrerà rilevare lo storno totale del credito, rammentando che lo storno non
riguarda l’IVA a debito; l’imposta per la quale si è scelto di non esercitare l’addebito al terzo dovrà
essere rilevata come onere indeducibile per l’azienda:
diversi
Ricavi per omaggi
a
Crediti vs/clienti
100
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Costo indeducibile
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In alternativa all’emissione della fattura è possibile adottare una delle seguenti procedure:
− AUTOFATTURA in unico esemplare per ciascuna cessione (oppure in alternativa un’unica
autofattura globale mensile per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese con l’indicazione del
valore normale dei beni ceduti, dell’aliquota – o delle aliquote – applicabile e della relativa imposta,
oltre all’annotazione sulla stessa che si tratta di “autofattura per omaggi”). Questa autofattura dovrà
essere numerata secondo la numerazione propria delle fatture di vendita ed essere annotata nel
registro delle fatture emesse; il relativo ammontare imponibile andrà a confluire nel volume d’affari
Iva.
− annotazione su un apposito REGISTRO DEGLI OMAGGI dell’ammontare globale del valore
normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per
aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.
Il cessionario (destinatario dell’omaggio), in entrambi i casi, non avendo ricevuto alcuna fattura, non
dovrà procedere ad alcuna registrazione contabile.
Con rivalsa dell’Iva
Per tali cessioni dovrà necessariamente essere emessa regolare fattura, che il cedente registrerà in
contabilità come una ordinaria cessione di beni:
Crediti vs/clienti
a
diversi
Ricavi per omaggi
Iva a debito
120
100
20
Se per tale cessione viene operata la rivalsa dell’imposta (ovviamente se si chiede al destinatario
dell’omaggio il pagamento dell’Iva sul bene) occorrerà stornare il credito relativo all’omaggio ceduto
poi rilevare l’incasso dell’Iva:
diversi
Cassa
Omaggi
a
Crediti vs/clienti
120
20
100
Il destinatario dell’omaggio registrerà la fattura come una ordinaria fattura di acquisto:
diversi
Omaggi
Iva detraibile
a
Debiti vs/fornitori
120
100
20
Il cliente destinatario dell’omaggio potrà quindi detrarre l’Iva corrisposta (salvo ovviamente che non
si tratti di imposta oggettivamente indetraibile per la particolare tipologia del bene omaggiato).
Successivamente provvederà a stornare il debito verso il fornitore, rilevando il pagamento dell’Iva e
per la differenza un componente positivo:
Debiti vs/fornitori
a
diversi
Omaggi (ricavi)
Cassa
120
100
20
Si ricorda che qualora i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa siano stati
omaggiati ad enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni e Province), associazioni riconosciute o
fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o
ricerca scientifica (es. Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, Caritas Internazionale, FAO,
Croce Rossa, AIDO ecc.) e alle ONLUS, sono esenti da imposta. Occorrerà pertanto emettere
normale fattura in duplice esemplare, specificando la natura gratuita della cessione ed indicando il
titolo dell'esenzione (art. 10, punto 12, DPR n. 633/72).
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Unica eccezione è per gli omaggi di campioni gratuiti di modico valore appositamente contraddistinti
con la dicitura “campione gratuito non destinato alla vendita”.
Tipologia
Bene unitario fino a € 50,00
(imponibile, Iva esclusa)
IVA acquisto
detraibile
(causale 104)
Bene unitario superiore a €
50,00 (imponibile, Iva esclusa)
detraibile
(causale 104)
Imposte dirette
Spese per omaggi
interamente
deducibile
Spese di
rappresentanza
fattura
SI
note
con o senza rivalsa
autofattura/omaggi
SI
con o senza rivalsa
autofattura/omaggi
Beni del valore unitario fino a
Indetraibile
Erogazioni liberali
€ 1.032,91, (nel limite del 2% del
(art. 19 c.2)
deducibili, nel
reddito dichiarato) diversi dalle fino al 31/12/07 limite dell’art. 100
derrate alimentari e dai
co.2 let.h)
detraibile
dal 01/01/08
prodotti farmaceutici, ceduti
art. 1, co.130
gratuitamente alle Onlus
SI (*)
Esente Iva art. 10,
n.12)
Beni
relativi
a derrate
alimentari
e
prodotti
farmaceutici,
ceduti
gratuitamente alle Onlus
detraibile
(causale 104)
NO (*)
Campioni gratuiti di modico
valore
appositamente
contrassegnati
detraibile
(causale 104)
deducibile nel limite
del D.M. 19/11/08
(art. 108 c.2 Tuir)
nel rispetto delle
formalità previste
dall’art. 2, co.2 Dpr
441/97
L.244/2007
Spese per merci
Non si configura
cessione
nel rispetto delle
formalità previste dal
Dpr 441/97
Spese commerciali
NO
Cessione fuori
o promozionali
campo Iva art. 2
interamente
co. 3 lett.d)
deducibile
Beni ceduti in base a impegni
detraibile
Spese commerciali
SI
Escluso Iva art. 15
contrattuali, a titolo di sconto (causale 104)
o promozionali
co. 1 n.2) con
indicazione del
premi o abbuono
interamente
valore normale beni
deducibile
(*) Con preventiva comunicazione al competente Agenzia delle Entrate e dichiarazione rilasciata
dalla Onlus destinataria, con le finalità istituzionali.
• OMAGGI DI
DELL’IMPRESA
BENI
NON
RIENTRANTI
NELL’ATTIVITA’
PROPRIA
Definizione: Sono finalizzate a offrire a terzi una immagine positiva dell’impresa, della propria
attività e del proprio prestigio, in termini di floridezza, efficienza ecc.
Imposte dirette
Dal punto di vista delle imposte sui redditi (e dell’Irap) dal 01/01/2008 l’acquisto di beni non
rientranti nell’attività propria dell’impresa e destinati ad essere omaggiati (ad esempio un soggetto
che commercializza auto e regala bottiglie di vino ai propri clienti) segue regole diverse in relazione
al valore unitario del bene:
beni di valore unitario inferiore o uguale a € 50,00;
beni di valore unitario superiore a € 50,00.
Nel primo caso l’acquisto del bene è integralmente deducibile mentre nel secondo caso, in quanto
spesa di rappresentanza, è deducibile nei limiti previsti dal D.M. del 19.11.08 e cioè:
• nel limite del 1,3% fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
• nel limite dello 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di
ricavi/proventi della gestione caratteristica;
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• nel limite dello 0,1% per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione
caratteristica.
La parte eccedente tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.
Iva
Ai fini dell’Iva l’acquisto di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività
propria dell’impresa e che vengono ceduti gratuitamente dà origine alla detraibilità o meno in
funzione del costo unitario sostenuto per il bene medesimo:
- beni di costo unitario inferiore o uguale a € 25,82: l’Iva assolta all’acquisto è pienamente detraibile
(salvo ovviamente che non si tratti di un bene la cui detraibilità dell’Iva risulti oggettivamente non
ammessa);
- beni di costo unitario superiore a € 25,82: l’Iva assolta con riferimento a tale bene è interamente
indetraibile.
Occorre prestare particolare attenzione al diverso limite previsto ai fini Iva (€ 25,82) e ai fini redditi
(€ 50,00), in quanto l’Iva indetraibile deve essere sommata al costo del bene e potrebbe far superare il
limite di € 50,00.
Se tale limite viene superato risulta pregiudicata la deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto del
bene.
Per verificare il limite di costo deducibile occorre pertanto tenere in considerazione l’effetto dell’Iva
indetraibile. Affinché sia garantita la deducibilità integrale del costo occorre pertanto che
l’imponibile non superi i seguenti limiti:
Aliquota Iva propria del bene
Imponibile massimo
20%
€41,66
10%
€45,45
4%
€48,07
Ovviamente, come in precedenza affermato, per poter recuperare l’Iva è necessario che l’imponibile
del bene sia inferiore o uguale ad € 25,82.
E’ importante ricordare che il computo del limite di € 25,82 deve essere fatto con riferimento
all’entità che rappresenta l’omaggio nel suo complesso, e non ai singoli beni che lo compongono
(caso diffuso è il “cesto natalizio”); pertanto rientrerà nella seconda categoria (ossia quella che
prevede l’indetraibilità dell’Iva pagata all’atto dell’acquisto) l’omaggio di un cesto natalizio di valore
complessivo superiore a € 25,82 anche se i singoli beni che lo compongono presentano un costo
unitario inferiore.
Va inoltre ricordato che i regali natalizi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.)
perdono la loro specifica qualificazione e quindi ai fini Iva devono essere trattati allo stesso modo
degli omaggi non alimentari (penne, agende, eccetera); ciò sta a significare che, se tali beni sono
destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore a € 25,82, è possibile detrarre l’imposta
sull’acquisto.
In entrambe le ipotesi di acquisto sopra evidenziate (e quindi a prescindere dalla detraibilità o meno
assolta in sede di acquisto) la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non
rientrano nell’attività propria dell’impresa è sempre irrilevante ai fini dell’Iva.
Al riguardo, trattandosi di operazione fuori campo Iva, non esiste alcun obbligo per il cedente di
emettere fattura per la cessione gratuita. L’unica accortezza da adottare, valida principalmente al fine
di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è quella di utilizzare un registro
degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (Ddt), senza alcuna
indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto
(“cessione gratuita” oppure “omaggio”).
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DA PARTE DI IMPRESE:
Tipologia
Bene unitario fino a € 25,82
(imponibile, Iva esclusa)
IVA acquisto
detraibile
(causale 104)
Imposte dirette
Spese per omaggi
interamente
deducibile
Indetraibile
Bene unitario superiore a €
Spese per omaggi
25,82 (Iva inclusa), ma fino a (causale 20104)
interamente
€ 50,00 (Iva inclusa)
deducibile
Bene unitario superiore a €
Spese di
Indetraibile
rappresentanza
50,00 (Iva inclusa)
(causale 20104)
conto
(costo)
(costo)
(costo)
deducibile nel limite
del D.M. 19/11/08
(art. 108 c.2 Tuir)
Servizi
(indipendentemente
Indetraibile
dal valore)
(causale 20104)
Spese di
rappresentanza
(costo)
Cessione fuori
campo Iva art. 3
co. 3 n.4)
(costo)*
Esente Iva art. 10,
n.12)
deducibile nel limite
del D.M. 19/11/08
(art. 108 c.2 Tuir)
Beni del valore unitario fino a
€ 1.032,91, (nel limite del 2% del
Indetraibile
(art. 19 c.2)
reddito dichiarato) diversi dalle
derrate alimentari e dai prodotti
farmaceutici, ceduti gratuitamente
alle Onlus
Erogazioni liberali
deducibili, nel
limite dell’art. 100
co.2
note
Cessione fuori
campo Iva art. 2
co. 2 n.4)
Cessione fuori
campo Iva art. 2
co. 2 n.4)
Cessione fuori
campo Iva art. 2
co. 2 n.4)
nel rispetto delle
formalità previste
dall’art. 2, co.2 Dpr
441/97
(*) Con preventiva comunicazione al competente Agenzia delle Entrate e dichiarazione rilasciata
dalla Onlus destinataria, con le finalità istituzionali.
N.B. Per verificare il limite di costo deducibile occorre pertanto tenere in considerazione l’effetto
dell’Iva indetraibile. Affinché sia garantita la deducibilità integrale del costo occorre pertanto che
l’imponibile non superi i seguenti limiti:
Aliquota Iva propria del bene
Imponibile massimo
20%
€41,66
10%
€45,45
4%
€48,07
• OMAGGI DI BENI DA PARTE DI PROFESSIONISTI
Nell’ambito del reddito professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in
quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell’attività propria.
Imposte dirette
Dal punto di vista delle imposte sul reddito (e dell’Irap) la deducibilità del costo sostenuto all’atto
dell’acquisto, indipendentemente dal valore unitario del bene, è integrale fino al limite dell’1% dei
compensi di periodo; oltre tale limite l’importo non risulta più deducibile.
Iva
Dal punto di vista dell’Iva, vale invece quanto in precedenza affermato per le imprese che omaggiano
i propri clienti con beni che non costituiscono oggetto della propria attività.
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Tipologia
Bene unitario fino a € 25,82
(imponibile, Iva esclusa)
IVA acquisto
detraibile
(causale 104)
Imposte dirette
conto
Spese di
(transitorio
rappresentanza
+ costo)
deducibili nel limite
dell’1% dei
compensi percepiti
Spese di
Bene unitario superiore a €
Indetraibile
(transitorio
rappresentanza
25,82 (Iva inclusa)
(causale 20104)
+ costo)
deducibili nel limite
dell’1% dei
compensi percepiti
note
Cessione fuori
campo Iva art. 2
co. 2 n.4)
Cessione fuori
campo Iva art. 2
co. 2 n.4)
Rientrano nelle spese di rappresentanza dei professionisti anche quelle sostenute per l’acquisto o
l’importazione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni
strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione (art. 54 del Tuir).
• OMAGGI E LIBERALITA’ AI DIPENDENTI
Non sono considerati ai fini delle imposte dirette spese per omaggi o di rappresentanza, ma “spese
per prestazioni di lavoro” e come tali deducibili ai sensi dell’art. 60 del Tuir, e non concorrono quale
reddito per il lavoratore dipendente (art. 51) se:
- sono concessi in occasione di festività o ricorrenze;
- riguardano la generalità o a categorie di dipendenti;
- non superano nel periodo di imposta l’importo di € 258,23;
- rappresentato sussidi occasionali concessi per rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente o dei suoi familiari (C.M. n. 326/E del 23/12/1997).
A riguardo della franchigia di € 258,23 occorre segnalare che fino al 28/05/2008 il Tuir (art. 51, co.2
let. b) prevedeva di non tassare e di non assoggettare a contributi le erogazioni liberali effettuate dal
datore di lavoro in occasione di festività o ricorrenze nel limite annuo di € 258,23; A seguito della
soppressione della norma, con la circolare 58/08 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il pacco
di Natale può essere detassato nelle ipotesi in cui ricorrano le condizioni di applicabilità della c.d.
“franchigia dei fringe benefit”, regolamentata dal Tuir (art. 51, co.3). Questa norma esclude dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se,
complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23.
Imposte dirette
Dal punto di vista delle imposte sul reddito, il costo di acquisto di tali beni è deducibile dal reddito di
impresa in quanto compreso fra le spese per prestazioni di lavoro.
Si ricorda che le erogazioni liberali concesse in occasione di festività alla generalità o a categorie di
dipendenti costituiscono reddito per costoro solo per l’ammontare complessivamente eccedente la
somma annua di euro 258,23.
Ai fini IRAP, in deroga alla regola di generale indeducibilità delle erogazioni liberali, risultano
deducibili le somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità dei
dipendenti e collaboratori (art. 11, co.2, D.Lgs. 446/97).
Iva
Ai fini Iva è necessario distinguere tra:
Beni la cui produzione e/o commercio NON rientra nell’attività propria d’impresa
In caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa
occorre segnalare come vi siano interpretazioni discordanti circa la detraibilità dell’imposta pagata
sull’acquisto di tali beni; la tesi ministeriale è comunque quella della indetraibilità dell’imposta
pagata in sede di acquisto. Conseguentemente la cessione di tali beni è irrilevante ai fini Iva per cui
non occorre emettere fattura (anche se, per le ragioni già richiamate in precedenza, è consigliabile ed
opportuno emettere un documento di trasporto con la dicitura “cessione gratuita” ovvero “omaggio”).
Beni la cui produzione e/o commercio rientra nell’attività propria d’impresa
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Ai fini dell’Iva l’acquisto di beni ceduti gratuitamente ai dipendenti la cui produzione o il cui
commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento già commentato
relativamente agli omaggi effettuati nei confronti dei terzi. Quindi l’acquisto dei beni dà sempre
origine alla detraibilità dell’imposta in quanto l’impresa non conosce a tale momento la destinazione
futura del bene. Per la successiva cessione del bene, quindi, andrà osservata una procedura analoga
per certi versi a quella in precedenza descritta per le cessioni gratuite a favore di terzi: fattura con
esercizio o meno della rivalsa, oppure, in alternativa, emissione di autofattura.
DA PARTE DI
IMPRESE/PROFESSIONISTI PER BENI NON
NELL’ATTIVITA’:
Tipologia
IVA acquisto
Imposte dirette
conto
Beni non rientranti nell’attività
Oneri del
7.04.068
Indetraibile
dell’impresa, di valore unitario (causale 20104)
personale
4.03.005
fino a € 258,23 (Iva inclusa)
dipendente
interamente deduc.
Indetraibile
Beni non rientranti nell’attività
Oneri del
7.04.068
dell’impresa, di valore unitario (causale 20104)
personale
4.03.005
superiore a € 258,23 (Iva
dipendente
Reddito in
inclusa)
interamente
capo al dip.
deducibile
per la parte
eccedente i
258,23 €
DA PARTE DI IMPRESE PER BENI RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’:
Tipologia
IVA acquisto
Imposte dirette
fattura
Beni che rientrano nell’attività
detraibile
Spese commerciali
SI
o promozionali
dell’impresa, di valore unitario (causale 104)
fino a € 258,23 (Iva esclusa)
interamente deduc.
Beni che rientrano nell’attività
detraibile
Spese commerciali
SI
dell’impresa, di valore unitario (causale 104)
o promozionali
superiore a € 258,23 (Iva
interamente
esclusa)
deducibile
RIENTRANTI
note
Cessione fuori
campo Iva art. 2
co. 2 n.4)
Cessione fuori
campo Iva art. 2
co. 2 n.4)
note
con o senza rivalsa
autofattura/omaggi
con o senza rivalsa
autofattura/omaggi
Reddito in capo al
dip. per la parte
eccedente 258,23 €
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OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA 2009
Studio Ansaldi s.r.l.
Dicembre 2009
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autore: Ansaldi Giovanni