Decreto legislativo 02/02/2007 n. 26

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Decreto legislativo 02/02/2007 n. 26
Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
"Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2007 - Suppl. Ordinario n. 77/L
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per
la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;
Ritenuta la necessità di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima
direttiva;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004), che delega il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n.
2003/96/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche euro pee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per gli affari regionali
e le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa
1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle
altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole: «oli minerali», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «prodotti energetici» e le parole: «metano» e «gas metano», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale». Al medesimo testo unico sono altresì apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dopo le parole «mese successivo,» sono inserite le seguenti
«per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il
giorno 20 del mese di agosto;»;
b) nell'articolo 5, nel comma 3, alla lettera a) le parole: «e le aziende municipalizzate» sono soppresse
e le parole: «L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento» sono sostituite dalle seguenti «Tale
esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la
concessione»;
c) nell'articolo 11, la nota (1) in calce all'articolo e' sostituita dalla seguente: «(1) Sono considerati
serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli
dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la
trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di
refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su
veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi
adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal
costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui
sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il
trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi
speciali.»;
d) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere
utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;,
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile
per riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa
stabilite nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 1159);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 271011 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 1925);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 1900);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza
fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili
per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono
sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il
combustibile per riscaldamento, equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto,
diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita,
come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I
prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono
destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni
idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre
sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per
riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui
oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli
combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota
di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio
nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime società sono
obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di
prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea a sostituire la società registrata nell'assolvimento
degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma
2, lettera h), da impiegate per uso proprio.
7. Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo
comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
Per il primo anno di attività l'importo della cauzione e' determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta a nnua da versare in relazione ai dati comunicati al
momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha
facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere
revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla
notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base
dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a
saldo e' effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce,
unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti
nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme
eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove
necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attività del soggetto nel corso dell'anno, la
dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia
elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote
stabilite nella tabella A.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni relative ai
controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti
prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile
per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710
11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711
21 e 2711 29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere
utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile
per riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati
membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla
circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma
2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre
sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di
controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati
per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella
nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26
«Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche
nella Comunità europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla
pressione normale.»;
e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Disposizioni particolari per le emulsioni). - 1. Nell'ambito di un programma della
durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, e' stabilita una accisa
ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego
nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i
medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:
a) emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per
cento in peso:
1) usata come carburante:
a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;
2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;
b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15
per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15
per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea.
3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche
tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione
e nella combustione;
f) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione). - 1. Il consumo di prodotti
energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non e' considerato fatto
generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori
dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione
dei veicoli a motore e' dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti
energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare
la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
2. Non si considera altresì fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti energetici quando i
medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni
rientranti fra i «trattamenti definiti» pre visti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della
nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come
modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, e successive
modificazioni.
3. Più stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2,
che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa ovvero
impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento,
possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.
4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali
vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i
processi di cui all'articolo 21, comma 13.
5. Non si considera produzione di prodotti energetici:
a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di prodotti
energetici;
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a
condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto
sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita
fuori di uno stabilime nto di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già
pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia
dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.»;
g) all'articolo 23, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il regime del deposito fiscale
e' consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti
energetici di cui all'articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC
27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC
2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, nonche' per gli impianti
petrolchimici.»;
h) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). - 1. Le formule e le modalità di denaturazione
per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle
dogane.
2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le
modalità di denaturazione vigenti in quanto applicabili.»;
i) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla
combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai
laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonche' alla produzione di acqua calda,
di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per
usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla
combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed
agricole, nonche' gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli
esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente a d attività dilettantistiche e gestiti
senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le
caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche
quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle
attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli
indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi
industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi
vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche' di società controllate o di
società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' i
consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti
metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele
contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate
le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in
volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle
officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo
le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del
gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra
materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate
agli usi propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal
comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le
società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale
dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che
forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi,
avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri
bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo
dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a
quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di
competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai
soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i
quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente,
l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno
precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le
Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal
medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in
cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato
con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui
prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti
tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti
obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il
pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese,
calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il
mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in
eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione
finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili
disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di
vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e
presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato
rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi
soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti
cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia
delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.»;
l) la rubrica del titolo II e' sostituita dalla seguente: «Energia elettrica»;
m) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente
«Art. 52 (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad
accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori
finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia,
con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi
propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle
forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza disponibile
non sia superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di
soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità,
incida per oltre il 50 per cento.
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre
elettricità;
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia,
con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e
passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con
potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti
di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al
recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14
dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i
mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori
dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i
dati relativi al consumo del mese precedente.
4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la
realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il
collaudo degli apparecchi.»;
n) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
«Art. 53 (Soggetti obbligati e adempimenti). - 1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia
elettrica sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di
seguito indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con
potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica
in impieghi soggetti a diversa tassazione.
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico
previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora
abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale,
l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 52 e' dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti,
aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e
ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli
impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attività, entro trenta giorni
dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta
dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa
determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo
dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di
cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i
controlli di competenza e ve rificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata,
rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia
stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta
dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte
affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che
ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni
dalla notifica della revoca.
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica e' rilasciata , dal
competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di
esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta
dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale,
contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero
della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per
l'accertamento del debito «d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonche' l'energia elettrica prodotta,
prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
9. La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.»;
o) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis (Altri adempimenti). - 1. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che
producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa ai sensi dell'articolo 52,
comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati
relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
2. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di
vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane. Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi
all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si
riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati
relativi ai soggetti cui l'energia elettrica e' consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la
cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
4. I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi
all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente,
anche al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia
elettrica.»;
p) all'articolo 54, comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
q) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'accisa). - 1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa
sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo
annuale di cui all'articolo 53, comma 8.
2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW,
con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed
alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli
anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative
variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul
consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual
caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane proce de alla revisione del canone. Il venditore,
inoltre, e' tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli utenti che
utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.
3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi
a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla
potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di
sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o
di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un
canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi
soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore
al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine
costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non
superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.
6. Qualora m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della
corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio
insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica
venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi
atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
7. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per
quelli a cottimo.»;
r) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Versamento dell'accisa). - 1. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto
mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi
dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento
a conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si
riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di
acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le società di cui all'articolo 53, comma 3,
hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.
2. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili
disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1.
3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai
consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e
relative a ddizionali, con le singole aliquote applicate.
4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di
consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.
5. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula
della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di
ciascun anno.
6. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura
prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le
disposizioni dell'articolo 14.»;
s) nell'articolo 57:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Privilegi e prescrizione»;
2) il comma 1 e' abrogato;
t) all'articolo 58:
1) nel comma 1 le parole: «fabbricanti di energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti
di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica» e le parole «all'ufficio
tecnico di finanza, competente per territorio,» sono sostituite dalle seguenti: «al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane»;
2) nel comma 4 le parole «I fabbricanti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti obbligati di cui
all'articolo 53»;
3) nel comma 5, le parole: «imposta di consumo» sono sostituite dalla seguente «accisa»;
u) all'articolo 59:
1) nel comma 1:
a) le parole: «e' punito» sono sostituite dalle seguenti «sono puniti» e le parole «il fabbricante»
sono sostituite dalle seguenti «i soggetti obbligati di cui all'articolo 53»;
b) le parole: «o l'acquirente di energia elettrica considerato fabbricante ai fini dell'imposizione»
sono soppresse;
c) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia
elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;
d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente «b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi
modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i
contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita»;
e) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) omettono o redigono in modo incompleto o
inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo
irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e
le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4»;
f) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) non presentano o presentano incomplete o
infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4»;
g) nella lettera e) la parola «nega» e' sostituita dalla seguente: «negano», la parola: «ostacola»
e' sostituita dalla seguente: «ostacolano» e la parola «impedisce» e' sostituita dalla seguente:
«impediscono»;
2) nel comma 2, la parola: «fabbricanti» e' sostituita dalle seguenti: «soggetti obbligati di cui
all'articolo 53»;
v) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Addizionali dell'accisa). - 1. Le disposizioni del presente titolo, ad ecce zione di quanto
disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica,
quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'accisa.»;
z) all'articolo 62:
1) nel comma 1, le parole: «(codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98)» sono sostituite dalle
seguenti: «(codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99)»;
2) nel comma 6, le parole: «(codice NC 3817 10)» sono sostituite dalle seguenti: «(codice NC 3817
00)»;
aa) nell'articolo 67, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La classificazione dei prodotti energetici
di cui al presente testo unico e' effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al
regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune.»;
bb) nell'allegato I:
1) la voce «benzina» e' sostituita dalla seguente «benzina con piombo»;
2) la voce «benzina senza piombo» e' sostituita dalla seguente «benzina»;
3) dopo la voce «Gas metano», e' inserita la seguente: «Carbone, lignite e coke (codici NC 2701,
2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da
parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.»;
cc) nella tabella A:
1) nella rubrica, la parola: «degli» e' sostituita dalla seguente: «dei»;
2) al punto 5, dopo la voce: «- gasolio» e' inserita la seguente: «- oli vegetali non modificati
chimicamente: esenzione»;
3) al punto 10, dopo le parole «di cantiere» sono aggiunte le seguenti «, nei motori fissi»;
4) al punto 10, nella colonna «Agevolazione» la parola: «esenzione» e' sostituita dalle seguenti:
«euro 11,73 per 1000 mc.»;
5) al punto 11:
a) dopo le parole: «energia elettrica:» e' inserita la seguente voce: «- oli vegetali non modificati
chimicamente:
esenzione»;
b) dopo la voce «olio combustibile e oli minerali greggi, naturali» e' inserita la seguente: «carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg.»;
6) al punto 14, le parole: «di ossido di alluminio e» sono soppresse;
7) il punto 15 e' sostituito dal seguente: «Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti
centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.»;
8) alla nota (1), le parole: «della persona fisica o giuridica che può utilizzarli» sono sostituite dalle
seguenti: «della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli»;
9) dopo la nota (1) e' aggiunta la seguente nota: (2) per la individuazione degli usi industriali si
rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera cc), punto 2, e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla pre ventiva approvazione
da parte della Commissione europea.