Documento d`interpretazione

Transcript

Documento d`interpretazione
Schweizerische Erhebungsstelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren
Organe suisse de perception des redevances de réception
des programmes de radio et de télévision
Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi
Documento d’interpretazione della legislazione sulla
radiotelevisione per quanto concerne l’obbligo d’annuncio e di
pagamento dei canoni per la ricezione dei programmi radiotelevisivi
a titolo privato, professionale e commerciale
Panoramica della prassi applicata da Billag
Versione
2.4
Autore
Billag SA
Data
1 luglio 2016
Il presente documento rimpiazza il documento d’interpretazione del 15 dicembre 2015
Dal 01.07.2016 la revisione delle disposizioni della LRTV e dell’ORTV sono entrate in vigore. Per
quanto riguarda l’incasso dei canoni di ricezione, l’art. 109b cpv. 2 LRTV rinvia alle vecchie disposizioni legali.
Per questo motivo che il seguente documento riassume le vecchie disposizioni legali (vLRTV / vORTV).
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
2
Indice
Documento d’interpretazione della legislazione sulla radiotelevisione per quanto concerne l’obbligo
d’annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione dei programmi radiotelevisivi a titolo privato,
professionale e commerciale.
1.
Prospettiva generale................................................................................................................ 5
1.1
Principi di base .......................................................................................................................... 5
1.2
Definizione degli apparecchi ed altri aspetti tecnici ................................................................... 8
1.2.1
Principi generali...................................................................................................................... 8
1.2.2
Apparecchi multifunzionali................................................................................................... 10
1.3
Obbligo d’annuncio ................................................................................................................ 12
1.3.1
1.4
Ricezione a titolo professionale o commerciale .................................................................... 13
Eccezioni in merito all’obbligo di annuncio ............................................................................. 13
1.4.1
Persone domiciliate all’estero ............................................................................................... 13
1.4.2
Persone residenti in case di cura........................................................................................... 13
1.4.3
Autorità federali ................................................................................................................... 14
1.4.4
Rappresentanze diplomatiche o consolari (ambasciate) e organizzazioni intergovernative ... 14
1.4.5
Personale delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni intergovernative ..................... 14
1.5
Inizio / fine dell’obbligo di pagare i canoni .............................................................................. 15
1.5.1
2
Impiego temporaneo di apparecchi ...................................................................................... 15
Ricezione a titolo privato ....................................................................................................... 16
2.1
Ricezione di programmi a fini privati ....................................................................................... 16
2.2
Definizione degli apparecchi ed altri aspetti tecnici ................................................................. 17
2.2.1
Principi generali.................................................................................................................... 17
2.2.2
Apparecchi multifunzionali................................................................................................... 18
2.3
Eccezioni dall’obbligo d’annunciare la ricezione ...................................................................... 20
2.3.1
Persone domiciliate all’estero ............................................................................................... 20
2.3.2
Persone domiciliate in case di cura ....................................................................................... 20
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
3
2.3.3
2.4
Personale delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni intergovernative ..................... 20
Obbligo d’annuncio: casi particolari ........................................................................................ 21
2.4.1
Obbligo d’annuncio per i residenti settimanali ..................................................................... 21
2.4.2
Utilizzo privato di case / d’appartamenti di vacanza ............................................................. 21
2.4.3
Persone residenti per un lungo periodo in albergo ............................................................... 21
2.4.4
Alloggi destinati al personale / Centri di accoglienza / Alloggi per asilanti ............................ 21
2.5
Esenzione dall’obbligo di pagamento dei canoni ..................................................................... 22
2.6
Inizio / fine dell’obbligo di pagare i canoni .............................................................................. 23
2.6.1
3
Impiego temporaneo d’apparecchi....................................................................................... 23
Ricezione a titolo professionale e commerciale ................................................................... 24
3.1
Ricezione di programmi a titolo professionale e / o commerciale ........................................... 24
3.1.1
Principi generali.................................................................................................................... 24
3.1.2
Distinzione della categoria commerciale da I a III, applicabili alle imprese ............................. 25
3.1.3
Determinazione della categoria della ricezione di programmi radiotelevisivi ........................ 25
3.1.4
Indennità per i diritti d’autore .............................................................................................. 27
3.2
Definizione degli apparecchi ed altri aspetti tecnici ................................................................. 28
3.2.1
Principi generali.................................................................................................................... 28
3.2.2
Apparecchi multifunzionali................................................................................................... 29
3.3
Eccezioni dall’obbligo di annuncio dei propri apparecchi........................................................ 30
3.3.1
Autorità federali ................................................................................................................... 30
3.3.2
Rappresentanze diplomatiche e consolari (ambasciate) e organizzazioni intergovernative ... 31
3.4
Obbligo d’annuncio: casi particolari ........................................................................................ 31
3.4.1
Apparecchi installati nei veicoli ............................................................................................. 31
3.4.2
Attività professionale esercitata al proprio domicilio............................................................. 32
3.4.3
Locazione a scopi commerciali di appartamenti o case di vacanza e veicoli .......................... 32
3.4.4
Alloggi destinati al personale / Centri di accoglienza / Alloggi per asilanti ............................ 32
3.4.5
Grandi e collettive economie domestiche ............................................................................. 33
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4
3.4.6
3.5
Comunità abitative a scopo d’integrazione .......................................................................... 34
Regola per le superfici ............................................................................................................. 34
3.5.1
Principio ............................................................................................................................... 34
3.5.2
Casi particolari ..................................................................................................................... 35
3.5.3
Esempi ................................................................................................................................. 35
3.6
3.6.1
3.7
Inizio / fine dell’obbligo di pagare i canoni .............................................................................. 36
Impiego temporaneo d’apparecchi....................................................................................... 36
Tabella riassuntiva della pratica riguardante le imprese .......................................................... 37
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5
Documento d’interpretazione dell’obbligo
d’annuncio della ricezione e del pagamento dei
canoni
1.
Prospettiva generale
1.1
Principi di base
Introduzione
Chi desidera ricevere i programmi radiotelevisivi in Svizzera è tenuto
ad annunciarsi in anticipo. Chi è soggetto all’obbligo di annuncio deve pagare i canoni. Sono questi i due principi enunciati nella legge federale sulla radiotelevisione. Nell’ordinanza sulla radiotelevisione si
precisa inoltre che l’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni
dipende dalla disponibilità presso l’utente di apparecchi di ricezione
tenuti pronti all’uso o messi in funzione, ovvero apparecchi che mediante poche manipolazioni consentono di ricevere i programmi. Per i
due obblighi summenzionati esistono comunque limitazioni, regole
speciali ed eccezioni che sono menzionate nell’ordinanza sulla radiotelevisione.
Basi legali
Il testo che segue spiega l’applicazione pratica degli articoli della legge
e dell’ordinanza che si riferiscono all’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione dei programmi radiotelevisivi. Gli articoli in questione sono i seguenti:


LRTV: legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS
784.40) art. 68-70 e101
ORTV: ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (RS
784.401) art. 57 seg. e 82
Riassumendo la pratica consolidata e costante di Billag quale ufficio di
riscossione mandatario della Confederazione, il presente documento
d’interpretazione ha come scopo, da una parte, di garantire
l’applicazione corretta delle disposizioni legali, e dall’altra, d’assicurare
l’eguaglianza di trattamento di tutti i suoi clienti. Nel caso in cui abbia
fatto oggetto di un ricorso, la pratica descritta nel presente documento è stata approvata dalle istanze superiori.
Estratto della legge
federale sulla
radiotelevisione
Art. 68 LRTV: Obbligo di pagare il canone e obbligo di annuncio
1 Chi tiene pronto all’uso o mette in funzione un apparecchio atto a
ricevere programmi radiofonici o televisivi (apparecchi di ricezione)
deve pagare un canone. Il Consiglio federale disciplina quali categorie
d’apparecchi si ritengono atte alla ricezione e determina in particolare
quali condizioni apparecchi atti anche ad altre applicazioni (apparecchi multifunzionali) sottostanno al pagamento del canone e
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all’obbligo d’annuncio.
2 Un unico canone è dovuto per economia domestica o unità commerciale, indipendentemente dal numero degli apparecchi.
3 Chi tiene pronto all’uso o mette in funzione un apparecchio di ricezione deve previamente annunciarlo all’ufficio di riscossione dei canoni. Tutte le modifiche della fattispecie devono parimenti essere annunciate.
4 L’obbligo di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l’apparecchio di ricezione è stato
tenuto pronto all’uso o è stato messo in funzione.
5 Esso termina allo scadere del mese in cui tutti gli apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all’uso, tuttavia non
prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato all’ufficio di
riscossione dei canoni.
[…]
Art. 70 LRTV: Importo del canone
1 Il consiglio federale stabilisce l’importo. […]
2 Il Consiglio federale può stabilire un canone differenziato per la ricezione privata e per quella nell’ambito dell’attività professionale come pure per l’utilizzo commerciale della possibilità di ricezione dei
programmi.
Estratto dell’ordinanza sulla
radiotelevisione
Art. 58 ORTV: Ricezione privata, nell’ambito dell’attività professionale
e per l’utilizzo commerciale
1 La ricezione è considerata privata se i programmi radiotelevisivi sono
captati dalla persona che effettua l’annuncio, da quelle che vivono in
comunione domestica con lei e dai loro ospiti.
2 La ricezione è considerata nell’ambito dell’attività professionale se i
programmi radiotelevisivi sono captati nell’azienda a scopo di intrattenimento o di informazione del personale.
3 La ricezione è considerata per utilizzo commerciale se i programmi
radiotelevisivi sono captati a scopo di intrattenimento o di informazione della clientela e terzi. Al riguardo si distinguono tre categorie:
a. Categoria I:
b. Categoria II:
c. Categoria III:
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1–10 apparecchi di ricezione;
11–50 apparecchi di ricezione;
51 o più apparecchi.
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Destinazione dei proventi
dei canoni
Buona parte dei proventi derivanti dai canoni di ricezione, dedotte le
spese di gestione e sorveglianza delle frequenze, le spese di pianificazione delle reti emittenti, le spese per la riscossione dei canoni di ricezione e la quota destinata alle emittenti locali e regionali (splitting dei
canoni), viene versata alla SRG SSR (art. 34 LRTV) per la produzione
nazionale e regionale dei programmi nell’ambito della concessione ricevuta (art. 23 seg. LRTV).
Ufficio di riscossione
In applicazione dell’art. 55 cpv. 3 dell’allora vigente legge federale sulla radio e la televisione (aLRTV), alla fine del 1999 il Consiglio federale
ha incaricato la riscossione dei canoni radiotelevisivi a Billag SA che ha
sede a Friborgo. Oltre alle attività di riscossione, il mandato comprende pure l’informazione alla popolazione in merito all’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, la presa di contatto con gli utenti
soggetti all’obbligo di annuncio che non sono ancora registrati e il
controllo relativo al rispetto dell’obbligo di annuncio. Il primo mandato ha preso fine nel 2007 ma nel frattempo, in seguito ad una messa
a concorso, è già stato rinnovato il mandato fino alla fine del 2014. In
seguito alla revisione della LRTV, il mandato per la riscossione dei canoni trova le sue fondamenta nell’art. 69 LRTV.
Autorità di vigilanza
L’ufficio federale delle comunicazioni, UFCOM, è l’organo di sorveglianza preposto all’ufficio di riscossione. Esso si occupa dei ricorsi di
diritto amministrativo relativi alle decisioni prese da Billag. Inoltre,
l’UFCOM ha il compito di esaminare e valutare le informazioni che riguardano l’obbligo di annuncio.
L’indirizzo è il seguente:
Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
Rue de l’Avenir 44
casella postale
2501 Biel/Bienne
Telespettatori e
radioascoltatori che non
hanno ancora annunciato
la ricezione
Chi prepara all’esercizio apparecchi atti alla ricezione o riceve i programmi senza averlo comunicato in precedenza all’ufficio di riscossione è punito con una multa fino a CHF 5'000.- (art. 101 LRTV). Se sospetta un’infrazione in merito all’obbligo d’annuncio (art. 65 cpv. 2
lett. e ORTV), Billag ha l’obbligo di sporgere denuncia del fatto
all’UFCOM, al quale incombe la responsabilità d’intentare
un’eventuale procedura penale.
Le informazioni comunicate dai clienti a Billag e in particolare quelle
relative ad un annuncio o alla scelta della categoria di ricezione (privato, professionale, commerciale), devono essere veritiere. Delle informazioni fasulle sono di norma denunciate all’autorità competente.
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Obbligo di annuncio
separato per radio e TV
La ricezione dei programmi radiofonici e quella dei programmi televisivi sono soggette ad un obbligo di annuncio separato e sono riportate in modo distinto sulla fattura relativa ai canoni. L’annuncio per la
ricezione televisiva non comprende quindi automaticamente quello
per la ricezione radiofonica e viceversa.
Imposta sul valore
aggiunto
Le indennità per i diritti d’autore dovute in caso di ricezione a titolo
professionale o commerciale, sono soggette all’IVA a tasso ridotto del
2.5 %.
I diritti affini, fatturati congiuntamente alle indennità per i diritti
d’autore, sono soggetti all’IVA al tasso standard dell’8%. Informazioni
dettagliate a tale proposito sono indicate sulle fatture della Billag.
1.2
Definizione degli apparecchi ed altri aspetti tecnici
1.2.1
Principi generali
Apparecchi di ricezione
“tradizionali”
Quando nel presente documento vengono menzionati apparecchi che
potrebbero eventualmente giustificare l’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, si fa riferimento da un lato ad apparecchi che
consentono di ricevere i programmi radiotelevisivi con mezzi tradizionali, ovvero mediante un’antenna interna all’abitazione o installata sul
tetto, tramite satellite con eventuale equipaggiamento supplementare
(antenna parabolica o tuner satellitare) oppure attraverso la rete (rete
via cavo, rete telefonica).
Apparecchi impiegati
esclusivamente per la
riproduzione di immagini
e suoni
Chi dispone esclusivamente di apparecchi le cui caratteristiche tecniche non consentono di ricevere i programmi, sia per il fatto che non
sono concepiti a tale scopo o perché gli impianti periferici e i collegamenti non esistono o sono piombati (ad es. antenna o collegamento
alla rete via cavo non disponibili, impianto hifi privo di tuner ecc.), e
utilizza questi apparecchi per la riproduzione di immagini e suoni non
è soggetto all’obbligo di annuncio.
Apparecchi pronti alla
ricezione
Vengono considerati apparecchi pronti alla ricezione dal momento in
cui sono sufficienti piccole manipolazioni semplici per permettere la
ricezione: inserimento di batterie, collegamento a presa elettrica, allacciamento ad antenna o ad un servizio di emittenti; per gli apparecchi multifunzionali, l’attivazione di una funzione o di un programma o
di un contatto in linea con dei fornitori di programmi in previsione di
scaricare un’applicazione necessaria alla ricezione di programmi.
Programmi
Per programma ai sensi delle presenti spiegazioni si intende qualsiasi
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genere di diffusione destinata al pubblico e caratterizzata dalla continuità, che viene stabilita dalla stazione emittente e che non può essere immediatamente modificata dall’ascoltatore / ascoltatrice o dal telespettatore / dalla telespettatrice. Il programma costituisce un’unità:
di conseguenza, la ricezione di programmi radiofonici integrati in un
programma televisivo (programmi SSR del mattino) non viene considerata come ricezione radiofonica a sé stante e non è pertanto soggetta
all’obbligo di annuncio separato.
Programmi settoriali ed
emittenti Pay-TV
La ricezione dei cosiddetti programmi settoriali come Music-Choice o
dei programmi Pay-TV (ad. es. Teleclub) è soggetta all’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, per quanto, a tale scopo, vengono
utilizzati apparecchi che per principio consentono anche la ricezione
di trasmissioni non codificate.
Ricezione di programmi
nazionali ed esteri
Se (in base alla tecnica impiegata) i programmi vengono ricevuti contemporaneamente alla loro diffusione, sussiste, per la loro ricezione,
di principio l’obbligo di annuncio. Il mezzo di ricezione (antenna, satellite, rete via cavo, rete telefonica e/o rete per la trasmissione di dati), la frequenza e la qualità della ricezione, nonché la provenienza dei
programmi (nazionali o internazionali, programmi della SRG SSR o di
altre emittenti) non sono rilevanti a tal fine. Questa interpretazione è
stata confermata espressamente dal Tribunale federale mediante una
sentenza che costituisce oggetto di riferimento (DTF 121 II 183).
Rete via cavo
Gran parte delle economie domestiche della Svizzera sono allacciate,
soprattutto nei centri abitati, ad una rete via cavo che consente di ricevere dei programmi radiotelevisivi. I servizi offerti dagli operatori
delle reti via cavo sono messi in conto separatamente. Le relative fatture non comprendono i canoni di ricezione, che vengono fatturati
separatamente da Billag. Se in un contratto di locazione vengono
menzionati dei “canoni per la ricezione televisiva” alla voce “costi accessori”, si tratta normalmente delle spese che riguardano la rete via
cavo.
Sat Access / lacune di
copertura
Tutti i casi in cui esistono lacune topografiche di ricezione vengono
oggigiorno compensati, per quanto riguarda i programmi della SSR
con una totale copertura, tramite l’utilizzo del satellite. La trasmissione dei programmi ha luogo per mezzo di Eutelsat. Per ragioni legate
ai diritti d’autore i programmi TV sono tuttavia codificati. Per poterli
ricevere, oltre ad un’antenna parabolica è necessario un ricevitore Sat
con Viaccess, ottenibile nei negozi specializzati. Per la decodificazione
occorre pure una Set Access Card, che può essere acquistata presso la
SRG SSR dietro versamento di importo unico. Per ulteriori informazioni si può selezionare il numero 0848 868 969 (Hotline) o consultare il
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sito www.broadcast.ch.
1.2.2
Apparecchi multifunzionali
Apparecchi
multifunzionali
Gli apparecchi multifunzionali sono anch’essi sottoposti all’obbligo
previsto dagli art. 68 cpv. 1 LRTV e 57 lett. b ORTV. Anche se la loro
funzione principale non è la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi, la loro caratteristica tecnica permette ai loro utilizzatori di captare dei programmi così che possono essere utilizzati al posto degli
apparecchi di ricezione tradizionali. E’ per esempio il caso per i computer, gli i-Phone, i BlackBerrys e i Netbook.
Telefono portatile
Se su un telefono cellulare (i-Phone, smartphone, ecc.) si possono
captare programmi radiofonici occorre annunciarsi per la ricezione radiofonica.
E’ soggetta all’obbligo di annuncio anche la ricezione di programmi
televisivi via telefono cellulare: sia la televisione digitale secondo lo
standard DVB-T, sia la modalità streaming (EDGE/UMTS/HSDPA), come ad esempio “Swisscom TV air” o “Sunrise Mobile TV”. In entrambi i casi (DVB-T o streaming) la qualità di ricezione del suono e
dell’immagine è oggi paragonabile a quella offerta dai tradizionali
apparecchi di ricezione. Inoltre, malgrado la piccola taglia dello
schermo, lo spettatore non ha nessuna difficoltà a seguire i programmi diffusi. Menzioniamo inoltre che per il secondo sistema
(streaming), l’utente deve di principio dichiarare espressamente di voler captare dei programmi televisivi. Deve, a questo scopo, concludere
un abbonamento a pagamento o pagare un importo unico prima di
essere atto a ricevere dei programmi televisivi. L’utente di un tale servizio deve installare un’applicazione o un browser-plug-in sul suo telefonino.
La ricezione di programmi televisivi sul cellulare mediante DVB-H (prima: “Swisscom TV mobile”) non è per il momento più possibile in
Svizzera. Swisscom ha rimpiazzato il precedente servizio ”TV-Mobile”
con “Swisscom TV air” (streaming).
Ricezione di programmi
radiofonici a titolo
privato via Internet
Condizioni per la ricezione di programmi radiofonici a titolo privato
via Internet:


Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via
cavo, ecc.) e
Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player,
RealPlayer)
Se tali condizioni sono riempite scatta l’obbligo di annuncio della ricezione di programmi radiofonici via Internet per l’economia domestica
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anche se nessun tipo di altro apparecchio radiofonico è installato.
Ricezioni di programmi
televisivi a titolo privato via
Internet
Condizioni di ricezioni di programmi televisivi a titolo privato via Internet:



Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via
cavo, ecc.) e
Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player,
RealPlayer); e
Sottoscrizione di un abbonamento a pagamento per la ricezione
di programmi televisivi via Internet oppure l’iscrizione presso un
fornitore per l’accesso gratuito agli stessi
Se tali condizioni sono riempite scatta l’obbligo di annuncio della ricezione di programmi televisivi via Internet per l’economia domestica
anche se nessun tipo di altro apparecchio televisivo è installato.
Ricezione di programmi
radiofonici a titolo
professionale / commerciale
via Internet
Condizioni per la ricezione di programmi radiofonici a titolo professionale o commerciale via Internet:


Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via
cavo, ecc.) e
Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player,
RealPlayer)
Se tali condizioni sono riempite scatta l’obbligo di annuncio della ricezione di programmi radiofonici via Internet per l’impresa anche se
nessun tipo di altro apparecchio radiofonico è installato.
Per non essere sottomessi all’obbligo di pagamento dei canoni a titolo
professionale è sufficiente che nell’impresa venga redatta una direttiva interna che vieta ai propri collaboratori di ricevere programmi radiofonici via Internet sul loro posto di lavoro.
Ricezione di programmi
televisivi a titolo
professionale/ commerciale
via Internet
Condizioni di ricezioni di programmi televisivi a titolo professionale o
commerciale via Internet:



Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via
cavo, ecc.) e
Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player,
RealPlayer); e
Sottoscrizione di un abbonamento a pagamento per la ricezione
di programmi televisivi via Internet oppure l’iscrizione presso un
fornitore per l’accesso gratuito agli stessi.
Se tali condizioni sono riempite scatta l’obbligo di annuncio della ricezione di programmi televisivi via Internet per l’impresa anche se nessun tipo di altro apparecchio televisivo è installato.
Per non essere sottomessi all’obbligo di pagamento dei canoni a titolo
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professionale è sufficiente che nell’impresa venga redatta una direttiva interna che vieta ai propri collaboratori di ricevere programmi radiofonici via Internet sul loro posto di lavoro.
1.3
Obbligo d’annuncio
Obbligo d’annuncio
della ricezione
Chiunque (persone fisiche o morali) tiene pronto all’uso o mette in
funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi, o mette in servizio apparecchiature simili, è sottomesso
all’obbligo di annunciarlo (art. 68 cpv. 1 LRTV). Il numero di cliente è
personale e, di norma, non può essere attribuito a terzi.
Obbligo di collaborare
La responsabilità di rispettare l’obbligo di annuncio è tuttavia per
principio a qualsiasi persona che dispone di apparecchi atti alla ricezione. Ciò non concerne soltanto l’annuncio della presenza di apparecchi atti alla ricezione, rispettivamente della ricezione dei programmi, ma in particolare anche l’annuncio tempestivo della sospensione
dell’esercizio, dato che l’obbligo di pagare i canoni viene sospeso soltanto alla fine del mese in cui ha luogo la relativa comunicazione. Una
cessazione retroattiva d’esercizio degli apparecchi, in principio, non è
possibile (art. 68 cpv. 5 LRTV).
Comunicazione delle
modifiche
Le modifiche delle situazioni personali che hanno ripercussioni
sull’obbligo di annuncio – in particolare i cambiamenti d’indirizzo e la
sospensione d’esercizio di apparecchi di ricezione – devono essere
comunicati a Billag per iscritto (art. 68 cpv. 3 LRTV coordinato dall’art.
60 ORTV). Il momento in cui vengono comunicate tali informazioni
può influire sulla durata dell’obbligo di pagare i canoni.
In caso di annuncio della sospensione dell’esercizio in seguito al trasferimento in un’economia domestica nella quale una persona è già
annunciata per la ricezione dei programmi, si consiglia di trasmettere
immediatamente i relativi dati a Billag (se possibile con indicazione del
numero di cliente). Così facendo il dossier può essere elaborato senza
dover prendere contatto con il cliente ed evitando di continuare a fatturare i canoni di ricezione a due o più persone che vivono nella medesima economia domestica.
Ricezione di programmi a
titolo privato
L’elemento determinante per la definizione di ricezione privata ai sensi
dell’art. 58 cpv. 1 ORTV è l’economia domestica. L’annuncio vale per
tutti gli apparecchi di ricezione presenti nell’economia domestica della
persona che lo ha effettuato e per l’impiego di tali apparecchi da parte di questa persona, dei suoi famigliari (che vivono in comunione
domestica) e dei suoi ospiti (durante il loro soggiorno). L’annuncio
comprende anche gli apparecchi mobili e fissi disponibili in veicoli,
camper, imbarcazioni, ecc., nonché gli apparecchi usati a scopo per-
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sonale sul luogo di lavoro, a condizione che la ricezione non sia destinata all’informazione o all’intrattenimento di collaboratori e/o clienti.
L’età della persona che effettua l’annuncio è irrilevante; per principio
anche i minorenni sono soggetti all’obbligo d’annuncio.
1.3.1
Ricezione di programmi a
titolo professionale o
commerciale
Ricezione a titolo professionale o commerciale
Dal momento in cui dei programmi sono ricevuti al di fuori della sfera
privata / dall’economia domestica (per esempio nelle imprese, alberghi, ristoranti, foyer, scuole, studi medici, studi d’avvocatura, imprese
di trasporti, ecc.) allo scopo d’intrattenimento o informazione del personale e/o della clientela, la ricezione è considerata a titolo professionale o commerciale (art. 68 cpv. 2 LRTV, art. 58 cpv. 2 e 3 ORTV).
L’obbligo di pagare i canoni sussiste anche nei seguenti casi: ricezione
di programmi a scopi di test o di dimostrazioni di apparecchi, o anche
a dei fini d’insegnamento scolastico. Gli apparecchi fissi o mobili, installati nei veicoli, negli uffici, ecc. sono anche coperti dall’annuncio
della ricezione a titolo professionale o commerciale.
Dal momento in cui si ricevono dei programmi, le imprese individuali
(iscritte o meno al registro di commercio), le imprese familiari e le persone morali (SA, Sagl, ecc.) devono pagare i canoni di ricezione a titolo professionale e/o commerciale.
1.4
Eccezioni in merito all’obbligo di annuncio
Chi non è in obbligo d’annunciare i propri apparecchi, di norma, non
è soggetto all’obbligo di pagare i canoni.
1.4.1
Domicilio all’estero
Persone domiciliate all’estero
Indipendentemente dal fatto che siano di nazionalità svizzera o estera,
le persone domiciliate all’estero non sono soggette all’obbligo di annuncio o di pagamento dei canoni se soggiornano in Svizzera per al
massimo 90 giorni durante un anno civile o 90 giorni senza interruzione. (Art. 63 lett. a ORTV).
1.4.2
Persone residenti in case di cura
Casa di cura / casa
anziani
Le persone residenti nelle case di cura sono esenti dall’obbligo di annuncio se il loro bisogno di cure è tale da non permettergli più di vivere in modo indipendente nella propria economia domestica.
Gradi di cura
In conformità all’ORTV, è il caso quando i gradi di cura è quello descritto dall’art. 7a cpv. 3 lett. e dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre, RS
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832.112.31), il che significa che si abbisogna almeno di 81 minuti al
giorno (art. 63 lett. b ORTV). La comunicazione dei gradi di cura richiesta deve essere effettuata per iscritto e confermata da un’autorità
o dalla cassa malati della persona concernente.
1.4.3
Autorità federali
In virtù dell’art. 63 lett. c ORTV, le autorità federali sono esentate
dall’obbligo d’annunciare le ricezioni e di pagare i canoni. Con “autorità federali” s’intendono tutte le autorità amministrative centralizzate
come quelle decentrate (art. 1 cpv. 1 e 2 PA; art. 2 LOGA). L’elemento
determinante è che l’autorità in questione deliberi nell’ambito dei
compiti di diritto pubblico a lei attribuiti dalla Confederazione e che
un ricorso diretto contro le sue decisioni sia ammissibile davanti ad
un’autorità federale (art. 1 cpv. 2 lett. e, in relazione con l’art. 3 lett. a
PA).
1.4.4
Rappresentanze diplomatiche e organizzazioni intergovernative
Autorità federali
Rappresentanze diplomatiche o consolari
(ambasciate) e organizzazioni intergovernative
Sono esonerati dall’obbligo di annuncio le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti e i posti consolari, nonché le organizzazioni intergovernative che hanno concluso un accordo in sede con la
Confederazione (art. 63 lett. d ORTV). L’esenzione ha luogo in base
all’accordo di sede e agli accordi di Vienna concernenti l’immunità diplomatica.
1.4.5
Personale delle missioni diplomatiche e delle
organizzazioni intergovernative
Personale delle missioni
diplomatiche
È esente dall’obbligo di annuncio il personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle rappresentanze diplomatiche, delle
missioni permanenti e dei posti consolari, sempre che non si tratti di
cittadini svizzeri (art. 63 lett. e ORTV). Questa regola si applica ai detentori delle carte di legittimazione B, C, D, E, K rosso, K blu, K viola o
O emessi dal Dipartimento federale degli affari esteri.
Personale delle organizzazioni intergovernative
Il personale delle organizzazioni intergovernative non è esente
dall’obbligo di annuncio anche qualora la rispettiva organizzazione
abbia stipulato un accordo di sede con la Svizzera.
Cittadini svizzeri
I cittadini svizzeri e le cittadine svizzere non sono esenti dall’obbligo di
annuncio anche qualora facciano parte del personale diplomatico.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
15
1.5
Obbligo di pagare i
canoni
Inizio / fine dell’obbligo di pagare i canoni
La presenza di apparecchi atti alla ricezione rispettivamente la loro
preparazione all’esercizio giustifica l’obbligo di pagare i canoni. Per
poterlo accertare, la legge prescrive l’obbligo di annunciarsi in anticipo (art. 68 cpv. 3 LRTV).
In altre parole, chi è soggetto all’obbligo di annuncio di norma è anche soggetto all’obbligo di pagare i canoni.
Inizio e fine dell’obbligo di
pagare i canoni
In base all’art. 68 cpv. 4 LRTV, l’obbligo di pagare i canoni inizia il
primo giorno del mese seguente alla data in cui per la prima volta
l’apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all’uso o è stato messo in funzione. Tale obbligo termina l’ultimo giorno del mese in cui
viene comunicata per iscritto la sospensione dell’esercizio (art. 68 cpv.
5 LRTV), a condizione che la sospensione sia effettivamente avvenuta.
Soggiorno temporaneo
all’estero
Per le persone che soggiornano temporaneamente all’estero (ad es.
per trascorrere le vacanze) e continuano ad avere una propria economia domestica in Svizzera, l’obbligo di annuncio e di pagamento dei
canoni non subisce alcuna sospensione. Conformemente alla legislazione federale, i canoni di ricezione non corrispondono ad una tassa
di consumo. Un’assenza temporanea non giustifica pertanto la sospensione dell’obbligo di pagare i canoni che continua a sussistere
fintanto che esiste l’economia domestica nella quale sono disponibili
apparecchi atti alla ricezione di programmi grazie a piccole manipolazioni.
1.5.1
Impiego temporaneo
Impiego temporaneo di apparecchi
Nel caso di utilizzo temporaneo degli apparecchi, per esempio durante un avvenimento sportivo importante di una durata limitata e che
non superi la fine del mese, la ricezione deve essere annunciata, ma
non comporta nessuna tariffa e pertanto non sussiste l’obbligo di pagamento dei canoni. Un annuncio è comunque obbligatorio come
previsto dall’art. 68 cpv. 1 e 3 - 5 LRTV.
Se l’utilizzo degli apparecchi si prolunga più della fine del mese, la ricezione di programmi deve essere annunciata e i canoni devono essere pagati.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
16
2
Ricezione a titolo privato
2.1
Ricezione di programmi a fini privati
Ricezione di programmi a
fini privati
L’elemento determinante per la definizione di ricezione privata ai sensi
dell’art. 58 cpv. 1 ORTV è l’economia domestica. L’annuncio vale per
tutti gli apparecchi di ricezione presenti nell’economia domestica della
persona che lo ha effettuato e per l’impiego di tali apparecchi di questa persona, dei suoi famigliari (se vivono in comunione domestica) e
dai suoi ospiti (durante il loro soggiorno). L’annuncio comprende anche gli apparecchi mobili e fissi disponibili in veicoli, camper, imbarcazioni, ecc., nonché gli apparecchi usati a scopo personale sul luogo di
lavoro, a condizione che la ricezione non sia destinata
all’informazione o all’intrattenimento dei collaboratori e/o clienti.
L’età della persona che effettua l’annuncio è irrilevante; per principio
anche i minorenni sono soggetti all’obbligo di annuncio.
Economia domestica e
convivenza
Per economia domestica s’intende uno spazio ben definito in cui si
trascorre una „normale” vita quotidiana in modo relativamente indipendente. In tale senso non è sempre richiesta la disponibilità di un
proprio bagno o di un proprio locale per cucinare e mangiare. In singoli casi è determinante sapere in che misura, in base alle condizioni
quadro, è possibile vivere in modo sufficientemente indipendente.
L’unità “economia domestica” come tale è soggetta una sola volta
all’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni per la ricezione
privata. In questo gruppo rientrano anche le persone che abitano assieme, a condizione che non costituiscano una comunità abitativa
come indicato al paragrafo successivo.
Comunità abitativa
Per comunità abitativa si intendono edifici (o gruppi di edifici) con
numerose unità abitative più o meno indipendenti, in cui le persone
residenti utilizzano determinati locali in comune, ma hanno comunque la possibilità di proteggere la propria sfera privata. In questo
gruppo rientrano normalmente le case per il personale degli ospedali,
le case degli studenti e i conventi, nonché gli edifici con diversi appartamenti che dispongono di una cucina o di altri locali che vengono
utilizzati in comune.
In queste comunità abitative i residenti sono soggetti all’obbligo di
annuncio separato soltanto per la ricezione privata nei locali che sono
esclusivamente a loro disposizione. Un’eventuale esenzione
dall’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni è prevista dall’art.
63 e 64 ORTV (cfr. cifra 2.5).
Se viene utilizzato un apparecchio di ricezione nei locali utilizzati in
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
17
comune, l’obbligo di annuncio spetta alla comunità abitativa (annuncio per la ricezione professionale e/o commerciale, se la comunità abitativa ha carattere istituzionale: cfr. cifra 3.4.5).
2.2
Definizione degli apparecchi ed altri aspetti tecnici
2.2.1
Principi generali
Apparecchi di ricezione
“tradizionali”
Quando nel presente documento vengono menzionati apparecchi che
potrebbero eventualmente giustificare l’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, si fa riferimento da un lato ad apparecchi che
consentono di ricevere i programmi radiotelevisivi con mezzi tradizionali, ovvero mediante antenna interna all’abitazione o installata sul
tetto, tramite satellite con eventuale equipaggiamento supplementare
(antenna parabolica o tuner satellitare) oppure attraverso la rete (rete
via cavo, rete telefonica).
Apparecchi impiegati
esclusivamente per la
riproduzione di immagini
e suoni
Chi dispone esclusivamente di apparecchi le cui caratteristiche tecniche non consentono di ricevere programmi, sia per il fatto che non
sono concepiti a tale scopo o perché gli impianti periferici e i collegamenti non esistono o sono piombati (ad. es. antenna o collegamento
alla rete via cavo non disponibili, impianto hifi privo di tuner, ecc.), e
utilizza questi apparecchi per la riproduzione di immagini e suoni non
è soggetta all’obbligo di annuncio.
Apparecchi pronti alla
ricezione
Vengono considerati apparecchi pronti alla ricezione dal momento in
cui sono sufficienti piccole manipolazioni semplici per permettere la
ricezione: inserimento di batterie, collegamento a presa elettrica, allacciamento ad antenna o ad un servizio di emittenti; per gli apparecchi multifunzionali, l’attivazione di una funzione o di un programma o
di un contatto in linea con dei fornitori di programmi in previsione di
scaricare un’applicazione necessaria alla ricezione di programmi.
Programmi
Per programma ai sensi delle presenti spiegazioni si intende qualsiasi
genere di diffusione destinata al pubblico e caratterizzata alla continuità, che viene stabilita dalla stazione emittente e che non può essere immediatamente modificata dall’ascoltatore / dall’ascoltatrice o dal
telespettatore / dalla telespettatrice. Il programma costituisce
un’unità: di conseguenza, la ricezione di programmi radiofonici integrati in un programma televisivo (programmi SSR del mattino) non
viene considerata come ricezione radiofonica a sé stante e non è pertanto soggetta all’obbligo di annuncio separato.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
18
Programmi settoriali ed
emittenti Pay-TV
La ricezione dei cosiddetti programmi settoriali come Music-Choice o
dei programmi Pay-TV (ad es. Teleclub) è soggetta all’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, per quanto, a tale scopo, vengono
utilizzati apparecchi che per principio consentono anche la ricezione
di trasmissioni non codificate.
Ricezioni di programmi
nazionali ed esteri
In base alla tecnica applicata, se i programmi vengono ricevuti contemporaneamente alla loro diffusione, sussiste, per la loro ricezione,
di principio l’obbligo di annuncio. Il mezzo di ricezione (antenna, satellite, rete via cavo, rete telefonica e/o rete di trasmissione di dati), la
frequenza e la qualità della ricezione, non la provenienza dei programmi (nazionali o internazionali, programmi della SRG SSR o di altre
emittenti) non sono rilevanti a tal fine. Questa interpretazione è stata
confermata espressamente dal tribunale federale mediante una sentenza che costituisce oggetto di riferimento (DTF 121 II 183).
Rete via cavo
Gran parte delle economie domestiche della Svizzera sono allacciate,
soprattutto nei centri abitati, a una rete via cavo che consente di ricevere i programmi radiotelevisivi. I servizi offerti dagli operatori delle reti via cavo sono messi in conto separatamente. Le relative fatture non
comprendono i canoni di ricezione, che vengono fatturati separatamente da Billag. Se in un contratto di locazione vengono menzionati
dei “canoni” per la ricezione televisiva alla voce “costi accessori”, si
tratta normalmente delle tasse che riguardano la rete via cavo.
Sat Access /lacune di
copertura
Tutti i casi in cui esistono lacune topografiche di ricezione vengono
oggigiorno compensati, per quanto riguarda i programmi della SSR
con una totale copertura, tramite l’utilizzo del satellite. La trasmissione dei programmi ha luogo per mezzo di Eutelsat. Per poterli ricevere,
oltre ad un’antenna parabolica è necessario un ricevitore Sat con
Viaccess, ottenibile nei negozi specializzati. Per la decodificazione occorre pure una Set Access Card, che può essere acquistata presso la
SRG SSR dietro versamento di importo unico. Per ulteriori informazioni si può selezionare il numero 0848 868 969 (Hotline) o consultare il
sito www.broadcast.ch.
2.2.2
Apparecchi
multifunzionali
Apparecchi multifunzionali
Gli apparecchi multifunzionali sono anch’essi sottoposti all’obbligo
previsto dagli art. 68 cpv. 1 LRTV e 57 lett. b ORTV. Anche se la loro
funzione principale non è la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi, la loro caratteristica tecnica permette ai loro utilizzatori di captare dei programmi così che possono essere utilizzati al posto degli
apparecchi di ricezione tradizionali. E’ per esempio il caso per i computer, gli i-Phone, i BlackBerrys e i Netbook.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
19
Telefono portatile
Se su un telefono cellulare (i-Phone, smartphone, ecc.) si possono
captare programmi radiofonici occorre annunciarsi per la ricezione radiofonica.
E’ soggetta all’obbligo di annuncio anche la ricezione di programmi
televisivi via telefono cellulare: sia la televisione digitale secondo lo
standard DVB-T, sia la modalità streaming (EDGE/UMTS/HSDPA), come ad esempio “Swisscom TV air” o “Sunrise Mobile TV”. In entrambi i casi (DVB-T o streaming) la qualità di ricezione del suono e
dell’immagine è oggi paragonabile a quella offerta dai tradizionali
apparecchi di ricezione. Inoltre, malgrado la piccola taglia dello
schermo, lo spettatore non ha nessuna difficoltà a seguire i programmi diffusi. Menzioniamo inoltre che per il secondo sistema
(streaming), l’utente deve di principio dichiarare espressamente di voler captare dei programmi televisivi. Deve, a questo scopo, concludere
un abbonamento a pagamento o pagare un importo unico prima di
essere atto a ricevere dei programmi televisivi. L’utente di un tale servizio deve installare un’applicazione o un browser-plug-in sul suo telefonino.
La ricezione di programmi televisivi sul cellulare mediante DVB-H (prima: “Swisscom TV mobile”) non è per il momento più possibile in
Svizzera. Swisscom ha rimpiazzato il precedente servizio “TV-Mobile”
con “Swisscom TV air” (streaming).
Ricezione di programmi
radiofonici a titolo
privato via Internet
Condizioni per la ricezione di programmi radiofonici a titolo privato
via Internet:


Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via
cavo, ecc.) e
Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player,
RealPlayer)
Se tali condizioni sono riempite scatta l’obbligo di annuncio della ricezione di programmi radiofonici via Internet per l’economia domestica
anche se nessun tipo di altro apparecchio radiofonico è installato.
Ricezione di programmi
televisivi a titolo privato via
Internet
Condizioni di ricezioni di programmi televisivi a titolo privato via Internet:



Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via
cavo, ecc.) e
Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player,
RealPlayer); e
Sottoscrizione di un abbonamento a pagamento per la ricezione
di programmi televisivi via Internet oppure iscrizione presso un
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
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fornitore per l’accesso gratuito agli stessi.
Se tali condizioni sono riempite scatta l’obbligo di annuncio della ricezione di programmi televisivi via Internet per l’economia domestica
anche se nessun tipo di altro apparecchio televisivo è installato.
2.3
Eccezioni dall’obbligo d’annunciare la ricezione
Chi non è in obbligo d’annunciare i propri apparecchi, di norma, non
è soggetto all’obbligo di pagare i canoni.
2.3.1
Domicilio all’estero
Persone domiciliate all’estero
Indipendentemente dal fatto che siano di nazionalità svizzera o estera,
le persone domiciliate all’estero non sono soggette all’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni se soggiornano in Svizzera per al
massimo 90 giorni durante un anno civile o 90 giorni senza interruzione (art. 63 lett. a ORTV; cfr. cifra 1.4.1).
2.3.2
Persone domiciliate in case di cura
Case di cura / casa anziani
Le persone residenti nelle case di cura sono esentate dall’obbligo di
annuncio se il loro bisogno di cure è tale da non permettergli più di
vivere in modo indipendente nella propria economia domestica.
Gradi di cura
In conformità all’ORTV, è il caso quando i gradi di cura è quello descritto dall’art. 7 cpv. 3 lett. e dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre, RS
832.112.31), il che significa che si abbisogna almeno di 81 minuti al
giorno (art. 63 lett. b ORTV). La comunicazione dei gradi di cura richieste deve essere effettuata per iscritto e confermata da un’autorità
o dalla cassa malati della persona concernente.
2.3.3
Personale delle missioni diplomatiche e delle
organizzazioni intergovernative
Personale delle missioni
diplomatiche
È esente dall’obbligo di annuncio il personale diplomatico, amministrativo, tecnico e di servizio delle rappresentanze diplomatiche, delle
missioni permanenti e dei posti consolari, sempre che non si tratti di
cittadini svizzeri (art. 63 lett. e ORTV). Questa regola si applica ai detentori delle carte di legittimazione B,C,D,E,K rosso, K blu, K viola o O
emessi dal Dipartimento federale degli affari esteri.
Personale delle organizzazioni intergovernative
Il personale delle organizzazioni intergovernative non è esente
dall’obbligo di annuncio anche qualora la rispettiva organizzazione
abbia stipulato un accordo di sede con la Svizzera.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
21
Cittadini svizzeri
Residenti settimanali
I cittadini svizzeri e le cittadine svizzere non sono esenti dall’obbligo di
annuncio anche qualora facciano parte del personale diplomatico.
2.4
Obbligo d’annuncio: casi particolari
2.4.1
Obbligo d’annuncio per i residenti settimanali
I residenti settimanali sono soggetti all’obbligo separato di annuncio e
del pagamento dei canoni per una residenza settimanale se vi trascorrono tre o più notti alla settimana durante la maggior parte del periodo d’utilizzo di tale abitazione (es. durata del contratto di locazione).
Bisogna considerare, in questo caso, che si tratta di due economie
domestiche separate. Il criterio determinante in questa situazione è il
numero di giorni di presenza settimanali (sentenza del Tribunale federale 2A_528/2006 del 6 febbraio 2007).
2.4.2
Case o appartamenti di
vacanza ad utilizzo
privato
L’annuncio per la ricezione privata comprende anche le case e gli appartamenti di vacanza utilizzati a scopo privato.
Tuttavia, la ricezione in un appartamento o una casa di vacanza data
in locazione – anche in ambito privato – è considerata a titolo commerciale (sentenza del Tribunale federale 2C_320/2009, del 3 febbraio 2010, cfr. cifra 1.3.1).
2.4.3
Persone residenti fissi in
albergo
Persone residenti per un lungo periodo in albergo
Per le persone che risiedono a lungo in albergo, la camera occupata
viene paragonata ad un’economia domestica ai sensi dell’art. 58 cpv.
1 ORTV. Di conseguenza, per queste persone sussiste l’obbligo di annuncio (per la ricezione privata). Per ospite fisso si intende una persona che alloggia in un albergo per più di tre mesi. Indipendentemente
da quanto indicato sopra, l’albergo è soggetto all’obbligo di annuncio
e di pagamento dei canoni per la ricezione commerciale, se dispone di
apparecchi atti alla ricezione.
2.4.4
Alloggi per il personale con
un’occupazione di breve
durata
Utilizzo privato di case / d’appartamenti di vacanza
Alloggi destinati al personale / Centri di accoglienza /
Alloggi per asilanti
La ricezione dei programmi nelle case per il personale è soggetta
all’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, esattamente come
per le economie domestiche private e gli alberghi.
Se gli appartamenti di un’azienda vengono occupati soltanto per brevi
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
22
periodi (tre mesi al massimo), è comunque richiesto l’annuncio per la
ricezione professionale da parte dell’azienda stessa. In tal caso, conformemente all’art. 60 cpv. 2 ORTV ogni edificio deve essere annunciato separatamente.
Alloggi per il personale con
un’occupazione a lungo
termine
Se gli appartamenti vengono invece occupati per lunghi periodi (più di
tre mesi) dalla stessa persona, per ognuno di essi sussiste l’obbligo di
annuncio per la ricezione privata conformemente all’art. 58 cpv. 1
ORTV. Per principio, la persona che occupa l’appartamento è responsabile di adempiere l’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni.
Su richiesta dell’amministrazione della casa per il personale, Billag può
tuttavia inviare le fatture ad un indirizzo di fatturazione ben distinto.
In questo caso, le rispettive economie domestiche vengono registrate
in modo “impersonale”, ma risultano comunque annunciate per la ricezione privata dei programmi.
Centri di accoglienza,
alloggi per asilanti
La regola sopra menzionata si applica per i centri di accoglienza e alloggi per asilanti (cfr. cifra 3.4.4).
2.5
Esenzione dall’obbligo di pagamento dei canoni
Esenzione per i beneficiari di
prestazioni complementari
Su richiesta scritta, i beneficiari di rendita AVS o AI che ricevono prestazioni complementari della Confederazione sono esenti dal pagamento dei canoni. La persona richiedente deve presentare all’ufficio di
riscossione un attestato concernente il diritto alle prestazioni complementari (art. 64 cpv. 1 ORTV). L’esenzione non concerne soltanto la
persona che percepisce la prestazione complementare, bensì tutta
l’economia domestica in cui essa vive, a condizione che l’annuncio per
la ricezione dei programmi sia stato fatto a nome della persona esente. L’elemento determinante è l’ottenimento di prestazioni complementari secondo il diritto federale. L’ottenimento delle prestazioni
complementari cantonali, sovvenzioni comunali o altri sostegni finanziari non costituiscono un criterio valido d’esenzione.
Momento in cui prende
effetto l’esenzione
L’esenzione dal pagamento dei canoni inizia al più presto il mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la relativa richiesta (art. 64 cpv.
2 ORTV). Un’esenzione con effetto retroattivo non è possibile. Quando si invia la richiesta per l’ottenimento delle prestazioni complementari all’ufficio competente per le PC, si consiglia di inoltrare contemporaneamente una richiesta scritta a Billag per l’esenzione dal pagamento dei canoni, anche se quest’ultima potrà essere elaborata definitivamente dopo che sarà stata presa una decisione in merito alle
prestazioni complementari.
In seguito all’esenzione dal pagamento dei canoni, Billag ha il compi-
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
23
to di verificare a scadenza regolari che i requisiti necessari (continuazione del diritto alle prestazioni complementari) sono adempiute (art.
64 cpv. 4 ORTV).
Il fatto di non dover pagare i canoni, non esenta l’utente dall’obbligo
di annuncio. Le modifiche importanti quali il cambiamento d’indirizzo
o la conclusione del diritto alle prestazioni complementari devono essere comunicate per iscritto a Billag.
2.6
Obbligo di pagare i canoni
Inizio / fine dell’obbligo di pagare i canoni
La presenza di apparecchi atti alla ricezione rispettivamente la loro
preparazione all’esercizio giustifica l’obbligo di pagare i canoni. Per
poterlo accertare, la legge prescrive l’obbligo di annunciarsi in anticipo (art. 68 cpv. 3 LRTV).
In altre parole, chi è soggetto all’obbligo di annuncio di norma anche
soggetto all’obbligo di pagare i canoni.
Inizio e fine dell’obbligo
di pagare i canoni
Conformemente all’art. 68 cpv. 4 LRTV, l’obbligo di pagare i canoni di
ricezione comincia il primo giorno del mese seguente la data in cui
per la prima volta l’apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto
all’uso o è stato messo in funzione. L’obbligo di pagare i canoni termina alla fine del mese durante il quale la cessazione d’esercizio è stata comunicata per scritto a Billag (art. 68 cpv. 5 LRTV) a condizione
che la sospensione sia effettivamente avvenuta.
Soggiorno temporaneo
all’estero
Per le persone che soggiornano temporaneamente all’estero (ad. es.
per trascorrere le vacanze) e continuano ad avere una propria economia domestica in Svizzera, l’obbligo di annuncio e di pagamento dei
canoni non subisce alcuna sospensione. Conformemente alla legislazione federale, i canoni di ricezione non corrispondono ad una tassa
di consumo. Un’assenza temporanea non giustifica pertanto la sospensione dell’obbligo di pagare i canoni che continua a sussistere
fintanto che esiste l’economia domestica nella quale sono disponibili
apparecchi atti alla ricezione di programmi grazie a piccole manipolazioni.
2.6.1
Impiego temporaneo
Impiego temporaneo d’apparecchi
Nel caso di utilizzo temporaneo degli apparecchi, per esempio durante un avvenimento sportivo importante di una durata limitata e che
non superi la fine di un mese, la ricezione deve essere annunciata, ma
non comporta nessuna tariffa e pertanto non sussiste l’obbligo di pagamento dei canoni. Un annuncio è comunque obbligatorio come
previsto dall’art. 68 cpv. 1 e 3 - 5 LRTV.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
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Se l’utilizzo degli apparecchi si prolunga più della fine del mese, la ricezione di programmi deve essere annunciata e i canoni devono essere pagati.
Ricezione di programmi al di
fuori della sfera privata
3
Ricezione a titolo professionale e commerciale
3.1
Ricezione di programmi a titolo professionale e / o
commerciale
3.1.1
Principi generali
Nel caso in cui dei programmi sono ricevuti al di fuori della sfera privata o dall’economia domestica (per esempio nelle imprese commerciali,
negli alberghi, nei ristoranti, nelle case anziani, nelle scuole, negli studi medici o di avvocatura, nelle imprese di trasporto, ecc.), allo scopo
di intrattenere e informare il personale e/o la clientela, si considera
che la ricezione è a titolo professionale o commerciale (art. 68 cpv. 2
LRTV, art. 58 cpv. 2 e 3 ORTV). La ricezione a fini di test, di presentazione o d’insegnamento scolastico richiede anche l’obbligo di pagare i
canoni. L’annuncio della ricezione a titolo professionale rispettivamente commerciale copre anche gli apparecchi fissi o rimovibili installati
nei veicoli, nelle imbarcazioni, ecc.
Nel caso in cui l’impresa riceve dei programmi, le imprese individuali
(iscritte o meno al registro di commercio), le imprese familiari e le persone morali (SA, Sagl, ecc.) devono pagare dei canoni di ricezione a titolo professionale e/o commerciale.
Definizione di “azienda”
Con “azienda” ai sensi dell’art. 58 cpv. 2 ORTV, sono definite le unità
economiche di diritto pubblico (p. es. gli ospedali, le scuole) o di diritto privato (p. es. gli alberghi, i garage, le banche, le imprese di trasporto, ecc.) nelle quali sono ricevuti dei programmi al di fuori della
sfera privata o dall’economia domestica privata ai fini di intrattenere o
informare il personale e/o la propria clientela o terzi.
Definizione di “succursale”
Per “succursale” ai sensi del presente documento d’interpretazione,
s’intende tutti gli enti decentralizzati di un’impresa (separato da un
punto di vista geografico) indipendentemente dalla sua forma giuridica. In principio, ogni succursale deve annunciare i propri apparecchi di
ricezione e pagare separatamente i relativi canoni di ricezione.
Distinzione tra ricezione a
titolo professionale e
ricezione a titolo
La ricezione è considerata professionale se i programmi sono captati
nell’azienda a scopo d’intrattenimento o d’informazione del personale.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
25
commerciale
E’ considerata altresì commerciale la ricezione di programmi captati a
scopo d’intrattenimento o informazione della clientela e di terzi.
L’annuncio della ricezione di programmi a titolo commerciale in una
succursale comprende automaticamente l’annuncio della ricezione a
titolo professionale per lo stesso tipo di apparecchi di ricezione, per la
stessa impresa, sita al medesimo posto. In altri termini, nello stesso
posto e concernente la medesima ricezione (radio e/o televisione), bisogna procedere all’annuncio a titolo professionale o ad un annuncio
a titolo commerciale ma in nessun caso ad un annuncio a titolo professionale e commerciale. È comunque possibile che un tipo di apparecchio (radio o televisione) faccia l’oggetto di un annuncio a titolo
professionale e l’altro a titolo commerciale.
3.1.2
Categorie previste per la
ricezione a titolo
commerciale
Annuncio retroattivo per la
ricezione a titolo commerciale: precisazione
Distinzione della categoria commerciale da I a III, applicabili alle imprese
Per quanto riguarda la ricezione a titolo commerciale viene fatta la distinzione in tre categorie:
Categoria: commercial I
Categoria: commerciale II
Categoria: commerciale III
1 – 10 apparecchi di ricezione
11 – 50 apparecchi di ricezione
51 o più apparecchi
Fino al 2007 esisteva solo la distinzione tra la ricezione a titolo privato
e quella a titolo professionale. In seguito alla revisione totale della legislazione sulla radiotelevisione, una distinzione tra ricezione a titolo
professionale e ricezione a titolo commerciale è stata introdotta dal 1
gennaio 2008. La fatturazione dei canoni alle imprese, fino al 31 dicembre 2007, era esclusivamente a titolo professionale.
3.1.3
Determinazione della categoria della ricezione di
programmi radiotelevisivi
L’elemento determinante per la determinazione della categoria della
ricezione a titolo commerciale è il numero di apparecchi in possesso di
un’impresa. Secondo le circostanze, quest’unico criterio non è sufficiente a riflettere in modo adeguato un utilizzo più importante, che
giustifichi l’importo dei canoni più elevato. Pertanto, in relazione al
conteggio degli apparecchi le regole qui sotto indicate sono applicate:
Dimostrazione e vendita
degli apparecchi
Tutti gli apparecchi di ricezione funzionanti in un negozio, ai fini di
vendita degli stessi, contano come un solo apparecchio.
Informazione / intrattenimento del personale
Nelle imprese dove la ricezione è annunciata a titolo commerciale, tutti gli apparecchi destinati esclusivamente all’informazione ed
all’intrattenimento del personale contano come un solo apparecchio.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
26
Sono anche compresi in questa categoria gli apparecchi installati negli
alloggi messi a disposizione al personale dell’impresa, fintanto che la
durata del soggiorno di quest’ultimi sono inferiori a tre mesi (nel caso
in cui l’occupazione superi tre mesi, la persona che abita in tali appartamenti è tenuta ad annunciarsi per la ricezione a titolo privato).
Informazione / intrattenimento della clientela
Gli apparecchi usati a fini d’intrattenimento e d’informazione della
clientela o di terzi, da parte loro, contano separatamente.
Esempio:
Una pensione comprendente 2 radio nella cucina e la lavanderia; 1
radio nel veicolo aziendale, esclusivamente riservato al personale (nessun trasporto per i clienti); 1 radio nel salone; 9 radio nelle camere
(una per ciascuna delle nove camere). Totale in considerazione delle
regole sopra indicate: 11 radio, il che vuol dire che per questa pensione verrà attribuita la categoria commerciale II.
Apparecchio di ricezione
centralizzato, centri
commerciali
Degli apparecchi decentralizzati che sono alimentati da un apparecchio di ricezione centrale, come si trovano a volte negli alberghi o nei
centri commerciali, contano come un solo apparecchio.
Per contro, se questi apparecchi, possono essere alimentati per i programmi a differenti posti (p.es. nelle camere degli alberghi), possono
essere accesi e spenti individualmente, possono ricevere un certo numero di programmi ed è possibile regolare il volume del suono individualmente, in questo caso allora bisogna considerarlo come un apparecchio di ricezione indipendente.
Insegnamento scolastico
Degli apparecchi di ricezione installati nei locali che vengono utilizzati
esclusivamente a dei fini d’insegnamento (scuole private e pubbliche,
scuole professionali, istituti atti alla formazione continua, ecc.), contano come un solo apparecchio.
Imprese di trasporto
Nei settori economici di trasporto a scopo commerciale (bus/pullman/
taxi/navi, ecc.), ogni veicolo conta come un apparecchio. Il numero di
apparecchi installati nei locali dell’amministrazione centrale è determinato in funzione dalla regola detta dell’unità di superficie (Arealregelung).
Internet-Café
Negli Internet-Café, tutti gli apparecchi (compresi i computer con acceso ad Internet) a disposizione della clientela devono essere contati
separatamente onde poter attribuire la corretta categoria per la ricezione a titolo commerciale.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
27
3.1.4
Indennità per i diritti
d’autore SUISA
Indennità per i diritti d’autore
In generale la ricezione dei programmi radiofonici e/o televisivi a titolo
professionale risp. commerciale implica, in aggiunta dei canoni di ricezione, il pagamento dell’indennità per i diritti d’autori. Billag incassa
tale indennità a nome e per conto della SUISA (Cooperativa degli autori ed editori di musica, su sorveglianza della Confederazione) con i
canoni di ricezione (art. 65 cpv. 4 ORTV), mediante una fattura separata. La riscossione dell’indennizzo è motivata dal fatto che i programmi ricevuti vengono utilizzati al di fuori della propria sfera privata
e che la proprietà intellettuale degli autori viene così impiegata per informare o intrattenere la clientela e/o il personale. I canoni per la ricezione professionale vengono riscossi senza indennità per i diritti
d’autore, soltanto nel caso in cui la ricezione ha luogo per poter mostrare o testare il funzionamento di apparecchi, oppure a fini
d’insegnamento scolastico.
Le imprese soggette all’obbligo di annuncio che hanno stipulato un
contatto sui diritti d’autore in base alla tariffa unica TC3a direttamente con la SUISA e che presentano a Billag i relativi giustificativi, Billag
fattura i canoni di ricezione senza l’indennità dei diritti d’autore.
Indennità supplementari
L’indennità per i diritti degli autori è scaglionata secondo la grandezza
della superficie destinata alla diffusione. A partire da 1'000, 3'000 e
5'000 m2 viene fatturata un’indennità supplementare, di volta in volta più elevata.
Anche gli operatori delle reti via cavo devono pagare l’indennizzo dei
diritti d’autore per l’integrazione dei programmi nella loro rete, ma
secondo un’altra tariffa comune (p.es. TC W, A, Y, S). L’indennizzo
viene addebitato all’utente finale ed è spesso indicato separatamente
sulla relativa fattura. Il pagamento della fattura concernente la rete via
cavo non esonera tuttavia l’utente dal pagamento dell’indennizzo dei
diritti d’autore fatturato da Billag a nome della SUISA.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
28
3.2
Definizione degli apparecchi ed altri aspetti tecnici
3.2.1
Principi generali
Apparecchi di ricezione
“tradizionali”
Quando nel presente documento vengono menzionati apparecchi che
potrebbero eventualmente giustificare l’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, si fa riferimento da un lato ad apparecchi che
consentono di ricevere i programmi radiotelevisivi con mezzi tradizionali, ovvero mediante un’antenna interna all’abitazione o installata sul
tetto, tramite satellite con eventuale equipaggiamento supplementare
(antenna parabolica o tuner satellitare) oppure attraverso la rete (rete
via cavo, rete telefonica).
Apparecchi impiegati
esclusivamente per la
riproduzione di immagini
e suoni
Chi dispone esclusivamente di apparecchi le cui caratteristiche tecniche non consentono di ricevere i programmi, sia per il fatto che non
sono concepiti a tale scopo o perché gli impianti periferici e i collegamenti non esistono o sono piombati (ad es. antenna o collegamento
alla rete via cavo non disponibili, impianto hifi privo di tuner, ecc.), e
utilizza questi apparecchi per la riproduzione di immagini e suoni non
è soggetta all’obbligo di annuncio.
Apparecchi pronti alla
ricezione
Vengono considerati apparecchi pronti alla ricezione dal memento in
cui sono sufficienti piccole manipolazioni semplici per permettere la
ricezione: inserimento di batterie, collegamento a presa elettrica, allacciamento ad antenna o ad un servizio di emittenti; per gli apparecchi multifunzionali, l’attivazione di una funzione o di un programma o
di un contatto in linea con dei fornitori di programmi in previsione di
scaricare un’applicazione necessaria alla ricezione di programmi.
Programmi
Per programma ai sensi delle presenti spiegazioni si intende qualsiasi
genere di diffusione destinata al pubblico e caratterizzata dalla continuità, che viene stabilita dalla stazione emittente e che non può essere immediatamente modificata dall’ascoltatore / dalla ascoltatrice o
dallo telespettatore / dalla telespettatrice. Il programma costituisce
un’unità: di conseguenza, la ricezione di programmi radiofonici integrati in un programma televisivo (programmi SSR del mattino) non
viene considerata come ricezione radiofonica a sé stante e non è pertanto soggetta all’obbligo di annuncio separato.
Programmi settoriali ed
emittenti Pay-TV
La ricezione dei cosiddetti programmi settoriali come Music-Choice o
dei programmi Pay-TV (ad es. Teleclub) è soggetta all’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, per quanto, a tale scopo, vengono
utilizzati apparecchi che per principio consentono anche la ricezione
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
29
di trasmissioni non codificate.
Ricezione di programmi
nazionali ed esteri
In base alla tecnica applicata, se i programmi vengono ricevuti contemporaneamente alla loro diffusione, sussiste, per la loro ricezione,
di principio l’obbligo di annuncio. Il mezzo di ricezione (antenna, satellite, rete via cavo, rete telefonica e/o rete di trasmissione di dati), la
frequenza e la qualità della ricezione, non la provenienza dei programmi (nazionali o internazionali, programmi della SRG SSR o di altri
emittenti) non sono rilevanti a tal fine. Questa interpretazione è stata
confermata espressamente dal Tribunale federale mediante una sentenza che costituisce oggetto di riferimento (DTF 121 II 183).
Rete via cavo
Gran parte delle economie domestiche della Svizzera sono allacciate,
soprattutto nei centri abitati, ad una rete via cavo che consente di ricevere i programmi radiotelevisivi. I servizi offerti dagli operatori delle
reti via cavo sono messi in conto separatamente. Le relative fatture
non comprendono i canoni di ricezione, che vengono fatturati separatamente da Billag. Se in un contratto di locazione vengono menzionati dei “canoni” per la ricezione televisiva alla voce “costi accessori”, si
tratta normalmente delle tasse che riguardano la rete via cavo.
Sat Access / lacune di
copertura
Tutti i casi in cui esistono lacune topografiche di ricezione vengono
oggigiorno compensati, per quanto riguarda i programmi della SSR
con una totale copertura, tramite l’utilizzo del satellite. La trasmissione dei programmi TV sono tuttavia codificati. Per poterli ricevere, oltre
ad un’antenna parabolica è necessario un ricevitore Sat con Viaccess,
ottenibile nei negozi specializzati. Per la decodificazione occorre pure
una Set Access Card, che può essere acquistata presso la SRG SSR
dietro versamento di importo unico. Per ulteriori informazioni si può
telefonare al numero 0848 868 969 (Hotline) o consultare il sito
www.broadcast.ch.
3.2.2
Apparecchi multifunzionali
Apparecchi multifunzionali
(ricezione via Internet)
Gli apparecchi multifunzionali sono anch’essi sottoposti all’obbligo
previsto dagli art. 68 cpv. 1 LRTV e 57 lett. b ORTV. Anche se la loro
funzione principale non è la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi, la loro caratteristica tecnica permette ai loro utilizzatori di captare dei programmi così che possono essere utilizzati al posto degli
apparecchi di ricezione tradizionali. E’ per esempio il caso per i computer, gli i-Phone, i BlackBerry e i Netbook.
Ricezione di programmi
radiofonici a titolo professionale / commerciale via In-
Condizioni per la ricezione di programmi radiofonici a titolo professionale o commerciale via Internet:
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
30
ternet


Collegamento ISDN o banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via
cavo, ecc.); e
Ricezione mediante un software specifico (p. es. Media Player,
RealPlayer)
Se tali condizioni sono riempite scatta, per l’impresa, l’obbligo di annuncio della ricezione di programmi radiofonici via Internet, anche se
nessun tipo di altro apparecchio radiofonico è installato.
Ricezione di programmi
televisivi a titolo professionale / commerciale via Internet
Condizioni per la ricezione di programmi televisivi a titolo professionale o commerciale via Internet:



Collegamento ISDN o a banda larga (p.es. W-LAN, ADSL, rete via
cavo); e
Ricezione mediante un software specifico (p.es. Media Player,
RealPlayer); e
Sottoscrizione di un abbonamento a pagamento per la ricezione
di programmi televisivi via Internet oppure l’iscrizione presso un
fornitore per l’accesso gratuito agli stessi.
Se tali condizioni sono riempite scatta, per l’impresa, l’obbligo
d’annuncio della ricezione di programmi televisivi via Internet, anche
se nessun altro apparecchio televisivo è installato.
Direttiva interna redatta
dall’impresa in merito agli
apparecchi multifunzionali
Per non essere sottomessi all’obbligo di pagamento dei canoni a titolo
professionale è sufficiente che nell’impresa venga redatta una direttiva interna che vieta ai propri collaboratori di ricevere programmi radiofonici via Internet sul loro posto di lavoro (cfr. cifra 1.2. 2).
Nel caso in cui un collaboratore è autorizzato ad utilizzare il computer
portatile o altri apparecchi portatili (i-Phone, BlackBerry e Netbook anche per il suo uso privato e che paga dei canoni di ricezione a titolo
privato, l’annuncio della ricezione a titolo professionale non è necessaria.
Autorità federale
3.3
Eccezioni dall’obbligo di annuncio dei propri
apparecchi
3.3.1
Autorità federali
In virtù dell’art. 63 lett. c ORTV, le autorità federali sono esenti
dall’obbligo d’annunciare le ricezioni e di pagare i canoni. Con “autorità federali” s’intendono tutte le autorità amministrative centralizzate
come quelle decentralizzate (art. 1 cpv. 1 e 2 PA; art. 2 LOGA).
L’elemento determinante è che l’autorità in questione deliberi
nell’ambito dei compiti di diritto pubblico a lei attribuiti dalla Confederazione e che un ricorso diretto contro le sue decisioni venga aper-
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
31
to davanti ad un’autorità federale (art. 1 cpv. 2 lett. e, in relazione
con l’art. 3 lett. a PA).
3.3.2
Rappresentanze diplomatiche e organizzazioni intergovernative
Situazione dei dipendenti
Rappresentanze diplomatiche e consolari
(ambasciate) e organizzazioni intergovernative
Sono esenti dall’obbligo di annuncio le rappresentanze diplomatiche,
le missioni permanenti e i posti consolari, nonché le organizzazioni intergovernative che hanno concluso un accordo in sede con la Confederazione (art. 63 lett. d ORTV). L’esenzione ha luogo in base
all’accordo di sede e agli accordi di Vienna concernenti l’immunità diplomatica.
3.4
Obbligo d’annuncio: casi particolari
3.4.1
Apparecchi installati nei veicoli
Nel caso in cui un’azienda mette un veicolo a disposizione dei collaboratori / delle collaboratrici o ad altri membri del personale e che questo veicolo è munito di un apparecchio di ricezione, è sottoposto
all’obbligo d’annuncio della ricezione e al pagamento dei canoni. La
vendita o il regalo di apparecchi di ricezione all’autista non cambia la
situazione (cfr. cifra 3.1.1).
L’impresa è anche tenuta ad annunciare la ricezione e pagare i canoni
se autorizza l’autista di un veicolo ad installare un apparecchio di ricezione in un veicolo che in precedenza non ne era munito.
Solo nel caso in cui un’impresa mette a disposizione un veicolo senza
apparecchi di ricezione e che la persona che utilizza il veicolo prende
con se un apparecchio radiofonico portatile e che la ricezione è esclusivamente a lui / lei destinata, tale ricezione è coperta dall’annuncio a
titolo privato di questa persona. La medesima regola si applica anche
ai veicoli che vengono utilizzati dai collaboratori / dalle collaboratrici
dell’impresa a dei fini privati (ovviamente i collaboratori / le collaboratrici in questione devono aver annunciato la ricezione a titolo privato).
Le persone che si spostano professionalmente al volante del proprio
veicolo privato, a loro spese, non sono sottoposte all’obbligo di pagare i canoni di ricezione a titolo professionale.
Le regole qui sopra citate sono applicate solo nel caso in cui nessun
altro collaboratore / altra collaboratrice dell’impresa o cliente e/o terzi
accompagna il/la conducente del veicolo in questione.
Casi particolari: i garage
I garage sono tenuti a pagare i canoni di ricezione commerciale anche
nel caso delle seguenti condizioni. Se degli apparecchi di ricezione so-
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
32
no presenti ad esempio delle autoradio e sono:



messi in vendita
installati nei veicoli
in riparazione
Pertanto, l’impresa ha comunque l’obbligo di pagare i canoni di ricezione per gli apparecchi installati nei veicoli anche se non possiede
nessun altro tipo d’apparecchio di ricezione destinato
all’intrattenimento o all’informazione della clientela o dei collaboratori.
3.4.2
Attività professionale esercitata al proprio domicilio
Mamme diurne, saloni di
parrucchiera, saloni di
bellezza e attività analoghe
Se una persona esercita un’attività economica (lucrativa) nei locali della propria economia domestica privata (mamme diurne, salone di parrucchiera, saloni di bellezza, ecc.), deve annunciare la ricezione e pagare i canoni a titolo commerciale se dei programmi sono ricevuti nei
locali accessibili alla clientela.
Bed & Breakfast
Se degli apparecchi sono installati nelle camere degli ospiti, o anche
nei locali utilizzati dalla clientela come anche dai gestori, la ricezione
deve essere annunciata a titolo commerciale.
Se i/le clienti e gli/le ospiti hanno accesso esclusivamente alle camere,
nelle quali sono installati degli apparecchi, un annuncio a titolo commerciale è necessario. In ogni caso resta l’obbligo di annuncio della ricezione di programmi a titolo privato per gli apparecchi installati nei
locali privati.
3.4.3
Locazione d’appartamenti o
case di vacanza e di veicoli
L’utilizzo di apparecchi di ricezione nelle residenze di vacanza e nei
veicoli di locazione a titolo commerciale è sottomesso all’obbligo di
annuncio da parte delle società, dei locatori o dei proprietari/ delle
proprietarie, e la designazione della ricezione è a titolo commerciale.
Che i locatari/le locatrici siano già annunciati/e per degli apparecchi altrove in Svizzera non ha alcuna importanza (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_320/2009 del 3 febbraio 2010).
3.4.4
Alloggi per il personale con
un’occupazione a corta
durata
Locazione a scopi commerciali di appartamenti o case di
vacanza e veicoli
Alloggi destinati al personale / Centri di accoglienza /
Alloggi per asilanti
La ricezione di programmi nelle case per il personale è soggetta
all’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni, esattamente come
per le economie domestiche private e gli alberghi. Se gli appartamenti
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
33
di un’azienda vengono occupati soltanto per brevi periodi (tre mesi al
massimo), è comunque richiesto l’annuncio per la ricezione professionale da parte dell’azienda stessa. In tal caso, conformemente all’art.
60 cpv. 2 ORTV ogni edificio deve essere annunciato separatamente
(cfr. cifra 1.3.1).
Alloggi per il personale con
un’occupazione a lungo
termine
Se gli appartamenti vengono invece occupati per lunghi periodi (più di
tre mesi) dalla stessa persona, per ognuno di essi sussiste l’obbligo di
annuncio per la ricezione privata conformemente all’art. 58 cpv. 1
ORTV. Per principio, la persona che occupa l’appartamento è responsabile di adempiere l’obbligo di annuncio e di pagamento dei canoni.
Su richiesta dell’amministrazione della casa per il personale, Billag può
tuttavia inviare la fattura all’indirizzo della stessa. In questo caso, le rispettive economie domestiche vengono registrate in modo “impersonale” ma risultano comunque annunciate per la ricezione privata di
programmi.
Centri di accoglienza /
Alloggi per asilanti
La regola sopra menzionata si applica ai centri di accoglienza e alloggi
per asilanti.
3.4.5
Foyer, conventi, case
d’accoglienza
Grandi e collettive economie domestiche
Per comunità abitativa si intende edifici (o gruppi di edifici) con numerose unità abitative più o meno indipendenti, in cui le persone residenti utilizzano determinati locali in comune, ma hanno comunque la
possibilità di proteggere la propria sfera privata. In questo gruppo
rientrano normalmente le case per il personale degli ospedali, le case
degli studenti e i conventi, nonché gli edifici con diversi appartamenti
che dispongono di una cucina o di altri locali che vengono utilizzati in
comune.
Se è utilizzato un apparecchio di ricezione nei locali utilizzati in comune, l’obbligo di annuncio spetta alla comunità abitativa.
Se la comunità abitativa a carattere istituzionale, nel senso di un foyer
(con personale qualificato come nelle case per anziani, una casa medicalizzata per persone anziane o di un centro di accoglienza per
bambini o adolescenti), nel senso di un appartamento destinato al
personale d’ospedale, di una casa per studenti o di un convento o di
un monastero, mette a disposizione del proprio personale, dei locatari
o della clientela apparecchi di ricezione a scopo di intrattenimento o
di informazione, questa è soggetta all’obbligo di annunciare la ricezione a titolo professionale o commerciale (art. 58 cpv. 2 e 3 ORTV).
Dal momento in cui degli apparecchi di ricezione pronti alla ricezione
sono installati nei locali, un’azienda o un istituto è sottomesso
all’obbligo di annunciarli, indipendentemente dalla sua natura giuridica (cfr. cifra 3.1.1).
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
34
I residenti delle abitazioni collettive devono annunciare separatamente
la ricezione a titolo privato per quanto riguarda la zona che è a loro riservata. Un’eventuale esenzione dall’obbligo di annunciare la ricezione o pagare questi ultimi, ai sensi degli art. 63 e 64 ORTV è possibile.
3.4.6
Abitazioni collettive,
piccole comunità
abitative
Comunità abitative a scopo d’integrazione
Se una comunità abitativa collettiva dispone di locali a scopo
d’integrazione sociale dei suoi abitanti, ma che non sono situati nella
stessa abitazione e non sono situati nello stesso luogo, questi ultimi
devono essere annunciati per la ricezione a titolo privato per i programmi radiofonici e/o televisivi, come nel caso di un’economia domestica privata. Inoltre, in questo caso, si parte dal principio che sia
una piccola convivenza (nel caso di una convivenza composta da studenti) dove ogni occupante dispone della sua camera e condivide gli
altri locali con i coinquilini.
Se la comunità abitativa è prevista per l’inquadramento completo,
come per esempio i foyer, è tenuta ad annunciare la ricezione e pagare i canoni come i foyer (cfr. cifra 2.3.2).
Un’eventuale esenzione dal pagamento dei canoni ai sensi dell’art. 64
ORTV è prevista.
Principio
3.5
Regola per le superfici
3.5.1
Principio
Qualunque azienda è soggetta all’obbligo di annuncio separato, anche nel caso di filiali, d’impresa o di scuole decentralizzate da un punto di vista geografico, e pagare i canoni di ricezione che le concernono (cfr. cifra 1.3.1).
Su domanda dell’azienda assoggettata al pagamento dei canoni, è
possibile effettuare una fattura cumulativa per ogni succursale ed inviare la stessa ad un indirizzo di fatturazione. Su tale fattura vengono
indicati in dettaglio gli indirizzi e i relativi canoni per ciascuna sede.
Imprese indipendenti che
occupano lo stesso immobile o situate al medesimo
indirizzo
Imprese o scuole di livello differente, dal punto di vista organizzativo e
giuridico indipendenti l’una dall’altra e con direzione propria, che sono situate al medesimo indirizzo o nel medesimo stabile, sottostanno
all’obbligo individuale di annuncio e di pagamento dei canoni.
Terreni adiacenti o nelle
vicinanze
Quando le imprese sono situate vicine una all’altra o soltanto separate
da una strada o da un fiume, un unico annuncio è sufficiente anche
se le attività sono ripartite su diversi immobili, dal momento in cui so-
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
35
no, dal punto di vista organizzativo e giuridico, legate alla medesima
impresa o alla stessa scuola dipendente dalla medesima direzione.
3.5.2
Filiale non
indipendente
Casi particolari
Se una filiale è situata nel medesimo immobile o al medesimo indirizzo, o nelle vicinanze, e non è indipendente dal punto di vista organizzativo o sul piano giuridico, la filiale in questione non deve annunciare
la ricezione separatamente dalla casa madre ne pagare dei canoni separatamente.
3.5.3
Esempi
Locazione di veicoli a scopo
commerciale
Le imprese che si occupano della locazione di veicoli, ogni sito dove i
veicoli sono pronti per la clientela, è considerato come un sito a parte.
Locazione di case o di
appartamenti di vacanza
a scopo commerciale
Per quanto riguarda la locazione a scopo commerciale d’appartamenti
o case di vacanza, la regola detta dell’unità di superficie (Arealregelung) è applicata in maniera che ogni proprietario (persona privata,
ufficio del turismo, immobiliare, ecc.) è tenuto a procedere ad un annuncio per comune. Il comune in questione, in questa situazione,
conta come un «sito».
Esempio: Signor Müller / Gigavacanze SA è proprietario di 12 appartamenti equamente ripartiti in tre comuni differenti. Ogni appartamento è munito di due apparecchi radio. In questo caso bisogna procedere a tre annunci ben distinti per la ricezione radiofonica a titolo
commerciale categoria I (ogni annuncio in questo caso copre otto apparecchi).
Mensa / Caffetteria
Nei casi in cui un’impresa usa la propria mensa, nel medesimo sito o
nello stesso immobile, gli apparecchi di ricezione installati in
quest’ultima sono compresi nell’annuncio effettuato dall’impresa.
Per contro se l’utilizzo della mensa è gestito da una persona esterna o
un’impresa diversa, gli apparecchi di ricezione della mensa devono fare l’oggetto di un annuncio separato per la ricezione a titolo commerciale. A tale riguardo, non ha nessuna importanza se la mensa o la
caffetteria è regolamentata da un mandato pubblico. Che i locali di
una mensa sono a disposizione dei dipendenti (per esempio degli insegnanti) o di terzi (allievi) come locali di lavoro o risposo non ha
nemmeno nessuna importanza.
Alberghi
Se più stabilimenti alberghieri distinti sono situati nel medesimo sito o
sono nel medesimo complesso immobiliare, devono annunciarsi tutti
per i propri apparecchi e pagare separatamente i canoni di ricezione a
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
36
titolo commerciale.
Apparecchi di ricezione
centrale per un’impresa
di trasporto
L’apparecchio di ricezione centrale nei locali di un’impresa di trasporto
(bus / pullman /taxi / trasporti pubblici / navigazione, ecc.) deve essere
anch’esso annunciato e fa l’oggetto del pagamento dei canoni. Inoltre, ogni veicolo conta come un apparecchio.
3.6
Obbligo di pagare i canoni
Inizio / fine dell’obbligo di pagare i canoni
La presenza di apparecchi atti alla ricezione rispettivamente la loro
preparazione all’esercizio giustifica l’obbligo di pagare i canoni. Per
poterlo accertare, la legge prescrive l’obbligo di annunciarsi in anticipo (art. 68 cpv. 3 LRTV).
In altre parole, chi è soggetto all’obbligo di annuncio di norma è anche soggetto all’obbligo di pagare i canoni.
Inizio e fine dell’obbligo
di pagare i canoni
In base all’art. 68 cpv. 4 LRTV, l’obbligo di pagare i canoni inizia il
primo giorno del mese seguente alla data in cui per la prima volta
l’apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all’uso o è stato messo in funzione. Tale obbligo termina l’ultimo giorno del mese in cui
viene comunicata per scritto la sospensione dell’esercizio (art. 68 cpv.
5 LRTV), a condizione che la sospensione sia effettivamente avvenuta.
Soggiorno temporaneo
all’estero
Per le persone che soggiornano temporaneamente all’estero (ad es.
per trascorrere le vacanze) e continuano ad avere una propria economia domestica in Svizzera, l’obbligo di annuncio e di pagamento dei
canoni non subisce alcuna sospensione. Conformemente alla legislazione federale, i canoni di ricezione non equivalgono ad una tassa di
consumo. Un’assenza temporanea non giustifica pertanto la sospensione dell’obbligo di pagare i canoni che continua a sussistere fintanto
che esiste l’economia domestica nella quale sono disponibili apparecchi atti alla ricezione di programmi grazie a semplici manipolazioni.
3.6.1
Impiego temporaneo
Impiego temporaneo d’apparecchi
Nel caso di utilizzo temporaneo degli apparecchi, per esempio durante un avvenimento sportivo importante di una durata limitata e che
non superi un mese, la ricezione deve essere annunciata, ma non
comporta nessuna tariffa e pertanto non c’è obbligo di pagamento
dei canoni. Un annuncio è comunque obbligatorio come previsto
dall’art. 68 cpv. 1 e 3-5 LRTV.
Se l’utilizzo degli apparecchi si prolunga più della fine del mese, la ricezione di programmi deve essere annunciata e i canoni devono essere corrisposti.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
37
3.7
Tabella riassuntiva della pratica riguardante le
imprese
Settore
Descrizione
Classificazione
Alberghi / ristoranti
Ristorante, albergo, mense pubbliche
commerciale
Mense aziendali, chiuse al pubblico/ospiti/clienti
e gestita dall’azienda
professionale
Mense aziendali gestita da una persona o
un’impresa esterna all’azienda
commerciale
Clienti di un albergo residenti per lungo periodo
(> 3 mesi)
privato
Alloggi per il personale occupati > 3 mesi
privato
Alloggi per il personale occupati < 3 mesi
professionale
Albergo con dépendance
commerciale
Internet-Café
commerciale
Camere d’albergo munite di apparecchi
commerciale
I clienti possono soggiornare solo in camere
munite di apparecchi
commerciale e annuncio separato
privato se gestore
ha apparecchi
Appartamenti di vacanza
messi in locazione
Appartamenti di vacanza, domicili secondari affittati a scopi parzialmente o totalmente commerciali (offerte pubbliche)
commerciale
Vendita
Esposizione e vendita di apparecchi nei commerci specializzati nell’elettronica
commerciale
(generalmente
categoria 1)
Musica di sottofondo nei negozi/nei centri
commerciali
commerciale
Ospedale
Ricezione nei locali comuni e nelle camere degli
ospedali
commerciale
Case anziani / case di
cura
Ricezione nei locali comuni
commerciale
Ricezione in una camera di casa di cura (considerata come economia domestica privata) per la
persona che ci risiede
privato, 1 volta per
camera*
Imprese individuali, risp. aziende famigliari senza personale esterno alla sfera famigliare, nes-
privato (se tutto il
personale abita
Bed & Breakfast
Industrie / artigianato /
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
38
servizi / studi
sun contatto con la clientela nell’azienda, ricezione privata a casa
nella medesima
economia domestica, annuncio professionale, in caso
di diverse economie domestiche)
Nessuna ricezione nelle infrastrutture
dell’azienda (compresi veicoli di servizio), ricezione esclusivamente privato (posto di lavoro
autonomo e senza contatto con la clientela) apparecchi privati
privato
Per quanto riguarda le apparecchiature informatiche messe a disposizione dei collaboratori,
l’azienda redige una direttiva interna per impedire la ricezione di programmi sul posto di lavoro
Ricezione nei locali dell’impresa ed esclusivamente per il personale/ricezione nei veicoli
aziendali, nessun contatto con la clientela
professionale
Ricezione nei locali per i clienti / ricezione nei
veicoli aziendali per il servizio di trasporto della
clientela
commerciale
Apparecchi di ricezione installati al domicilio e
dove la clientela ha accesso
commerciale
Apparecchi di ricezione installati nella medesima
abitazione dell’economia domestica privata,
nessuna entrata separata
commerciale
Nei locali del garage, non accessibili ai clienti
professionale
Spazio destinato alla vendita
commerciale
(generalmente
categoria 1)
Locazione di veicoli
Ditte che si occupano della locazione di veicoli
commerciale
Veicoli d’auto-scuola
Apparecchi installati nei veicoli professionali per
i corsi di auto-scuola
commerciale
Trasporti
Apparecchi nei veicoli di trasporto commerciale
(bus/pullman/taxi, navi e battelli, ecc.)
commerciale
Trasporto di materiale, senza clienti e terzi a
bordo
professionale
Professione presso il
proprio domicilio;
contatto con la clientela
Garage / atelier di
riparazione /elettrauto
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera
39
Economie domestiche
collettive, conventi,
monasteri
Ricezione in locali privati
privato, 1 volta per
utente
Ricezione in locali comuni
professionale
Ricezione nei locali destinati al pubblico ed agli
ospiti
commerciale
Ricezione nelle classi a fini didattici
commerciale
Ricezione nei locali destinati solo agli insegnanti
professionale
Ricezione nelle celle per i detenuti
commerciale
Ricezione nei locali per la pausa del personale
professionale
Chiosco, take away,
commerci, con posti a
sedere per la clientela
Nel caso in cui i clienti o terzi possono consumare il loro pasto direttamente nel commercio,
o vanno a ritirarlo e hanno la possibilità di sentire la musica di sottofondo diffusa dalla radio/
percepiscono l’immagine sullo schermo del televisore
commerciale
Foyer per bambini ed
adolescenti
Se concerne bambini ed adolescenti minori di
16 anni. Sono considerati gli apparecchi installati nelle sale comuni accessibili ai bambini e ai
giovani adolescenti.
Gli apparecchi installati nelle camere dei bambini e dei giovani adolescenti non sono considerati!
commerciale
Centri per terapie o
sociali
Tutti gli apparecchi installati negli spazi comuni
commerciale
Ricezione nei locali privati
privato, 1 volta per
utente*
Situazione analoga all’economia
domestica privata
privato, 1 volta per
economia domestica*
Scuole, scuola
dell’infanzia, asili nidi
Istituti penitenziari
Convivenza, piccole
comunità
* Attenzione: nelle case di cura, secondo le situazioni, vale, per la ricezione nella camera degli abitanti/ospiti, l’esenzione dall’obbligo di annuncio e pagamento dei canoni ai sensi dell’art. 63 ORTV o
su richiesta, dall’obbligo di pagamento, ai sensi dell’art. 64 ORTV.
Per la radio e la televisione in tutto la svizzera