FAQ PER PAGINA WEB UFFICIO IMMIGRAZIONE Domanda: Siamo

Transcript

FAQ PER PAGINA WEB UFFICIO IMMIGRAZIONE Domanda: Siamo
FAQ PER PAGINA WEB UFFICIO IMMIGRAZIONE
Domanda:
Siamo una ditta locale e vorremmo assumere un lavoratore croato, possiamo farlo senza
richiedere alcun tipo di nulla osta, considerato l’ingresso della Croazia nella Comunità
Europea?
Risposta:
L’Italia ha deciso di non prorogare, oltre la scadenza del 30 giugno 2015, il regime transitorio,
relativamente alle limitazioni per l’accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori
subordinati della Croazia.
Pertanto, dal 1° luglio 2015, per effetto del meccanismo automatico previsto dal Trattato di
adesione all’Unione Europea della Croazia, le limitazioni all’accesso al lavoro nei settori produttivi
per i quali operava la restrizione, devono ritenersi decadute.
E’ questo il testo della circolare congiunta prot. 3233 del 3 luglio 2015 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno.
Domanda:
Che
cos'è
il
Decreto
sui
flussi
per
i
lavoratori
stranieri?
Risposta:
Con cadenza annuale
viene stabilito un determinato numero di ingressi di lavoratori
extracomunitari in Italia.
Pertanto per poter assumere un lavoratore straniero non è sufficiente una proposta di lavoro da parte
del datore di lavoro, essendo anche necessario che sia stato emanato un decreto flussi che autorizza
l’ingresso di un certo numero di lavoratori stranieri.
In quest’ultimo caso e’ altresì necessario che il datore di lavoro abbia presentato apposita istanza
telematica dal sito WEB del Ministero dell’Interno www.interno.it , e sia rientrato nelle quote, che
generalmente sono inferiori al numero delle richieste presentate.
La procedura viene poi gestita dallo Sportello Immigrazione che provvede al rilascio di un nulla
osta al lavoro e a far sottoscrivere alle parti un contratto di soggiorno.
Tale procedura è volta a evitare che l’immigrato successivamente al suo ingresso in Italia possa
trovarsi in difficoltà essendo privo una sistemazione lavorativa e alloggiativa.
Domanda: Per quali rapporti di lavoro si deve chiedere l’autorizzazione col Decreto Flussi?
Risposta:
E’ necessario chiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro in seguito all’emanazione di un decreto
flussi per:
- lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, o lavoro stagionale;
- lavoro autonomo;
Esistono anche delle categorie di lavoratori extracomunitari che possono lavorare in Italia al di
fuori delle quote stabilite con i decreti flussi.
Si tratta di persone che svolgono lavori particolari e/o altamente specializzati, tassativamente
indicati nell’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione.
Domanda: A quale Sportello Unico può essere presentata la richiesta di nullaosta?
Risposta:
Può essere presentata, in alternativa, a quello della provincia di residenza del datore di lavoro, della
provincia della sede legale della società o ente (italiani o stranieri) o a quello della provincia ove
avrà luogo la prestazione lavorativa.
Domanda: Il Decreto Flussi vale anche per gli stranieri che vogliono entrare in Italia per motivi
di lavoro autonomo?
Risposta:
Sì, anche per il lavoro autonomo è obbligatorio il preventivo nulla-osta al lavoro, rilasciato dalla
Questura del luogo in cui si intende svolgere l attività lavorativa.
Non è necessario invece rientrare nelle quote stabilite con i cosiddetti decreti flussi nei casi di
ingressi fuori quota ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico dell’Immigrazione.
Domanda:
Si
può
entrare
in
Italia
per
lavoro
solo
coi
decreti
Flussi?
Risposta:
No. Sono possibili ingressi anche in assenza dei Decreti Flussi ma solo per particolari tipologie di
lavori, tassativamente previste dall’articolo 27, 27 ter e quater del Testo Unico Immigrazione e
dall’art. 40 del DPR 394/99 modificato dal DPR 334/2004.
In tali casi non è generalmente prevista la possibilità di cambiare datore di lavoro o tipo di attività
di lavoro.
Si indicano di seguito le categorie previste dall’art. 27 T.U.I.:
- dirigenti o quadri assunti da di società estere che abbiano la sede principale di attività nel
territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di
sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o
un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
- traduttori e interpreti;
- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di
lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico;
- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano
stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti
specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o
funzioni siano terminati;
- lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente
trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine
di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato
tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi
sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o
televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche;
- stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso
società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
- infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.”
Domanda:
E’ possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per
lavoro?
Risposta:
Sì, esistono tre possibilità:
1) conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato in occasione di assegnazione di quota con il Decreto Flussi (modello VA);
2) conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro
autonomo in occasione di assegnazione di quota con il Decreto Flussi (modello Z);
3) conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato/autonomo al di fuori delle quote previste con il cosiddetto decreto flussi nei seguenti
casi (modello V2/Z2):
-al raggiungimento della maggiore età
- nel caso di studenti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica