FAQ PER PAGINA WEB UFFICIO IMMIGRAZIONE Domanda: Siamo
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FAQ PER PAGINA WEB UFFICIO IMMIGRAZIONE Domanda: Siamo una ditta locale e vorremmo assumere un lavoratore croato, possiamo farlo senza richiedere alcun tipo di nulla osta, considerato l’ingresso della Croazia nella Comunità Europea? Risposta: L’Italia ha deciso di non prorogare, oltre la scadenza del 30 giugno 2015, il regime transitorio, relativamente alle limitazioni per l’accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati della Croazia. Pertanto, dal 1° luglio 2015, per effetto del meccanismo automatico previsto dal Trattato di adesione all’Unione Europea della Croazia, le limitazioni all’accesso al lavoro nei settori produttivi per i quali operava la restrizione, devono ritenersi decadute. E’ questo il testo della circolare congiunta prot. 3233 del 3 luglio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno. Domanda: Che cos'è il Decreto sui flussi per i lavoratori stranieri? Risposta: Con cadenza annuale viene stabilito un determinato numero di ingressi di lavoratori extracomunitari in Italia. Pertanto per poter assumere un lavoratore straniero non è sufficiente una proposta di lavoro da parte del datore di lavoro, essendo anche necessario che sia stato emanato un decreto flussi che autorizza l’ingresso di un certo numero di lavoratori stranieri. In quest’ultimo caso e’ altresì necessario che il datore di lavoro abbia presentato apposita istanza telematica dal sito WEB del Ministero dell’Interno www.interno.it , e sia rientrato nelle quote, che generalmente sono inferiori al numero delle richieste presentate. La procedura viene poi gestita dallo Sportello Immigrazione che provvede al rilascio di un nulla osta al lavoro e a far sottoscrivere alle parti un contratto di soggiorno. Tale procedura è volta a evitare che l’immigrato successivamente al suo ingresso in Italia possa trovarsi in difficoltà essendo privo una sistemazione lavorativa e alloggiativa. Domanda: Per quali rapporti di lavoro si deve chiedere l’autorizzazione col Decreto Flussi? Risposta: E’ necessario chiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro in seguito all’emanazione di un decreto flussi per: - lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, o lavoro stagionale; - lavoro autonomo; Esistono anche delle categorie di lavoratori extracomunitari che possono lavorare in Italia al di fuori delle quote stabilite con i decreti flussi. Si tratta di persone che svolgono lavori particolari e/o altamente specializzati, tassativamente indicati nell’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione. Domanda: A quale Sportello Unico può essere presentata la richiesta di nullaosta? Risposta: Può essere presentata, in alternativa, a quello della provincia di residenza del datore di lavoro, della provincia della sede legale della società o ente (italiani o stranieri) o a quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Domanda: Il Decreto Flussi vale anche per gli stranieri che vogliono entrare in Italia per motivi di lavoro autonomo? Risposta: Sì, anche per il lavoro autonomo è obbligatorio il preventivo nulla-osta al lavoro, rilasciato dalla Questura del luogo in cui si intende svolgere l attività lavorativa. Non è necessario invece rientrare nelle quote stabilite con i cosiddetti decreti flussi nei casi di ingressi fuori quota ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico dell’Immigrazione. Domanda: Si può entrare in Italia per lavoro solo coi decreti Flussi? Risposta: No. Sono possibili ingressi anche in assenza dei Decreti Flussi ma solo per particolari tipologie di lavori, tassativamente previste dall’articolo 27, 27 ter e quater del Testo Unico Immigrazione e dall’art. 40 del DPR 394/99 modificato dal DPR 334/2004. In tali casi non è generalmente prevista la possibilità di cambiare datore di lavoro o tipo di attività di lavoro. Si indicano di seguito le categorie previste dall’art. 27 T.U.I.: - dirigenti o quadri assunti da di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea; - lettori universitari di scambio o di madre lingua; - professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; - traduttori e interpreti; - collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; - persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato; - lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; - lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione; - lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; - lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; - personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; - ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; - artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; - stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; - giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; - persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»; - infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.” Domanda: E’ possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro? Risposta: Sì, esistono tre possibilità: 1) conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in occasione di assegnazione di quota con il Decreto Flussi (modello VA); 2) conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo in occasione di assegnazione di quota con il Decreto Flussi (modello Z); 3) conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato/autonomo al di fuori delle quote previste con il cosiddetto decreto flussi nei seguenti casi (modello V2/Z2): -al raggiungimento della maggiore età - nel caso di studenti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica