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NEWSL ETTER DIRITTO BANCARIO E FI NANZIARIO
DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA”
Dicembre 2013
1.
Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa
(a)
Privilegio Bancario
(b)
Imposta Sostitutiva
(c)
Esenzione da ritenuta interessi sui Mini Bond
(d)
Estensione dell’ambito di applicazione della
cartolarizzazione alle obbligazioni e titoli similari
2.
Modifiche apportare alla Legge 130
(a)
Estensione dell’ambito di applicazione della
cartolarizzazione alle obbligazioni e titoli similari
(b)
Investitore Unico
(c)
Conti Segregati
(d)
Formalità per il perfezionamento delle cessioni di
crediti di impresa
(e)
Regime della revocatoria fallimentare
(f)
Formalità Cessione verso la P.A.
(g)
Copertura delle riserve tecniche delle imprese
di assicurazione
(h)
Ruolo di Servicer assegnato alla SGR
del Fondo di investimento
(i)
Disposizioni di coordinamento – articolo 7-bis
3.
Obbligazioni bancarie collateralizzate
4.
Altre Modifiche
(a)
Modifiche al Decreto Sviluppo
(b) Modifiche alla Legge sul Factoring:
Introduzione
In data 13 dicembre 2013, il Consiglio di Ministri ha approvato il decreto –
legge recante interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, per il
contenimento delle tariffe elettriche, gas e RC-auto, per l’internazionalizzazione,
lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (“Decreto Destinazione
Italia”).
Il Decreto Destinazione Italia, in linea di continuità con il Decreto del 21
giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,
convertito in legge con la Legge del 9 agosto 2013, n. 98 (“Decreto Fare”),
rientra nell’ambito delle riforme per la competitività e per il rilancio
dell’economia del paese, da realizzarsi mediante la semplificazione del quadro
amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, la prosecuzione delle
liberalizzazioni nel settore dei servizi e il sostentamento del flusso del credito
per le attività produttive, anche diversificando e migliorando l’accesso ai
finanziamenti.
Con specifico riferimento al settore da ultimo citato, l’articolo 12 (Misure per
favorire il credito alla piccola e media impresa) introduce rilevanti novità normative
finalizzate al sostegno e all’ampliamento delle fonti di finanziamento delle
aziende, alternative al ricorso al sistema bancario, che in Italia costituiscono, ad
oggi, una realtà marginale nell’ambito del reperimento delle risorse finanziarie.
In estrema sintesi, le novità più significative introdotte in argomento dal
Decreto Destinazione Italia riguardano:
(a)
l’estensione dell’ambito di applicazione del privilegio speciale su beni
mobili ex art. 46 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico
Bancario”) ai prestiti obbligazionari;
(b) l’estensione delle operazioni alle quali è applicabile l’imposta sostituiva di
cui agli articoli 15-20 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 601 e l’applicazione su base opzionale dell’imposta;
(c)
l’introduzione di rilevanti modifiche alla Legge 130 volte a conferire
maggiore flessibilità allo strumento delle cartolarizzazioni; e
(d) l’introduzione dello strumento delle obbligazioni bancarie collateralizzate,
da affiancare alle esistenti obbligazioni bancarie garantite.
Sebbene l’impianto delineato potrebbe subire modifiche in sede di conversione,
riportiamo di seguito una prima descrizione del quadro normativo risultante a
seguito dell’emanazione del Decreto Destinazione Italia.
Le nostre sedi:
Roma I-00187
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1. Misure volte ad agevolare il ricorso a fonti
di
finanziamento
alternative
al
finanziamento bancario
Come anticipato, nell’ottica di agevolare il ricorso
al finanziamento per le imprese, anche mediante
fonti alternative al mercato bancario, sono state
introdotte le seguenti previsioni:
(a)
Privilegio
Bancario:
l’estensione
dell’applicabilità della garanzia sui beni
mobili destinati all’esercizio dell’impresa,
previsto dall’art. 46 del Testo Unico
Bancario, anche alle obbligazioni e titoli
similari emessi da società ai sensi degli
articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile, aventi una scadenza a medio lungo
termine, la cui sottoscrizione e circolazione
è riservata a investitori qualificati.
Come noto, l’art. 46 del Testo Unico
Bancario prevede la possibilità di garantire i
finanziamenti a medio e lungo termine
prestati dalle banche alle imprese mediante
la costituzione di privilegio sui beni mobili
destinati all’esercizio dell’impresa. A seguito
della modifica normativa in esame, tale
garanzia potrà essere concessa anche in
favore di titoli emessi ai sensi degli artt.
2410 e seguenti del codice civile. La misura
in discorso, consentendo l’emissione di
prestiti obbligazionari assistiti da privilegio
speciale, dovrebbe produrre l’effetto di
rendere l’investimento in tali strumenti più
sicuro, favorendo l’accesso da parte delle
società emittenti al mercato dei capitali.
(b)
Imposta
sostitutiva:
il
Decreto
Destinazione Italia ha modificato il regime
dell’imposta sostituiva sulle operazioni di
finanziamento a medio e lungo termine ex
artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973,
stabilendo che l’applicazione di tale regime
diventa opzionale (in luogo dell’attuale
obbligatorietà). Il regime dell’imposta
sostitutiva prevede, in sintesi, l’applicazione
di un’imposta dello 0,25% in sostituzione
delle imposte ordinariamente applicabili
sugli atti relativi alle operazioni di
finanziamento a medio e lungo termine,
incluse le garanzie prestate in relazione a tali
finanziamenti.
L’opzione
per
l’applicazione
della
sostitutiva, in luogo delle imposte ordinarie
altrimenti dovute, deve essere esercitata per
iscritto, a pena di decadenza, nell’atto di
finanziamento oppure nella delibera di
emissione di obbligazioni o titoli similari.
Nella medesima delibera, la società
emittente ha altresì l’obbligo di dichiarare
pena decadenza dell’applicazione della
sostitutiva, che, laddove non intervengano
intermediari finanziari incaricati delle attività
di promozione e collocamento ai sensi del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la stessa ha
l’obbligo di denunciare, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, l’avvenuto collocamento entro venti
giorni dal completamento dello stesso.
Il Decreto ha inoltre previsto l’estensione
dell’applicabilità, sempre su opzione,
dell’imposta sostitutiva alle garanzie prestate
in relazione ad operazioni di finanziamento
strutturate come emissioni di obbligazioni o
titoli similari alle obbligazioni. L’imposta,
così come modificata, si applicherà anche
alle eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni
anche parziali, ivi comprese le cessioni di
credito stipulate in relazione alle predette
operazioni, ai trasferimenti di garanzie anche
conseguenti alla cessione delle predette
obbligazioni; nonché alla modificazione o
estinzione di tali operazioni.
Le
misure
illustrate
sono
volte
all’abbattimento dei costi fiscali per
l’assunzione di finanziamenti e prestiti
obbligazionari,
nonché
a
facilitare
l’emissione di titoli obbligazionari garantiti.
La riduzione dei costi fiscali dovrebbe
verificarsi principalmente nel caso di
emissioni di obbligazioni e titoli similari
assistite da garanzie reali (in particolare,
ipoteche), le quali beneficerebbero di un
regime di tassazione più favorevole rispetto
a quello di imposizione indiretta
proporzionale altrimenti applicabile. In
particolare, in virtù dell’applicazione
dell’imposta
sostitutiva,
non
si
applicherebbe l’imposta ipotecaria del 2%
sull’ammontare del credito garantito.
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(c)
Esenzione da ritenuta sugli interessi sui
Mini Bond (art. 12, co. 5 del Decreto
il
Decreto
Destinazione
Italia):
Destinazione Italia prevede che la ritenuta
del 20% ordinariamente applicabile sugli
interessi e altri proventi corrisposti in
relazione a obbligazioni, titoli similari e
cambiali finanziarie emessi ai sensi dell'art.
32, co. 10 del Decreto Legge 22 giugno
2012 n. 83 (“Decreto Sviluppo”) da parte
di società italiane non quotate (c.d. “Minibond”) non si applica se tali proventi sono
corrisposti ad un fondo comune di
investimento, partecipato solo da investitori
qualificati ai sensi del TUF, il cui patrimonio
sia investito prevalentemente in tali
strumenti
finanziari.
Tale norma dovrebbe agevolare il
collocamento dei Mini-Bond presso fondi
comuni di investimento e investitori
qualificati.
(d)
(cambiali finanziarie), sia a medio-lungo
termine (obbligazioni e titoli similari e
obbligazioni partecipative subordinate),
emessi ai sensi dell’art. 32 del Decreto
Sviluppo, da parte di società italiane non
quotate, anche di media e piccola
dimensione con l’esclusione delle banche e
delle micro imprese.
2. Modifiche apportate alle Legge 130
Come anticipato, il Decreto Destinazione Italia ha
introdotto rilevanti modifiche alla Legge 130,
dirette principalmente a rendere lo strumento delle
cartolarizzazioni più flessibile, al fine di agevolare
l’accesso alle risorse finanziarie, da parte delle
imprese, mediante il ricorso a tale strumento.
(a)
Destinazione Italia ha esteso l’ambito di
applicazione della Legge 130 alle operazioni
di cartolarizzazione dei crediti realizzate
mediante la sottoscrizione e l’acquisto di
obbligazioni e titoli similari – ad esclusione
dei titoli rappresentativi del capitale sociale,
titoli ibridi e convertibili – da parte della
società veicolo.
Estensione dell’ambito di applicazione
della cartolarizzazione alle obbligazioni
e titoli similari: il Decreto Destinazione
Italia estende l’ambito di applicazione della
Legge
130
alle
operazioni
di
cartolarizzazione dei crediti realizzate
mediante la sottoscrizione e l’acquisto di
obbligazioni e titoli similari, anche in
un’ottica sinergica di ampliamento delle
opportunità di finanziamento non bancario
per le imprese non quotate. L’innovazione
introdotta riguarda soprattutto la possibilità
per le SPV di “sottoscrivere” titoli
direttamente in sede di emissione quale
primo sottoscrittore. In passato, infatti, tale
possibilità era discussa, mentre non
sorgevano dubbi in relazione alla possibilità
per le SPV di procedere all’acquisto di titoli
obbligazionari.
La nuova previsione, che consente dunque
la sottoscrizione da parte delle società di
cartolarizzazione, dovrebbe favorire la
creazione di nuovi veicoli di investimento in
bond.
La modifica è volta al reperimento di un
maggior numero di soggetti acquirenti titoli
obbligazionari, con particolare riferimento
agli strumenti di debito sia a breve termine
Estensione dell’ambito di applicazione
della cartolarizzazione ad obbligazioni e
titoli similari: come illustrato, il Decreto
(b)
Investitore Unico: è stata inserita una
precisazione volta a chiarire che, in ipotesi
di titoli emessi a fronte di operazioni di
cartolarizzazione destinati a investitori
qualificati, tali titoli possono essere
sottoscritti anche da un unico investitore.
Tale disposizione, ancorché sprovvista di
carattere innovativo, interviene a dirimere
taluni dubbi interpretativi sollevati dagli
operatori del settore.
(c)
Conti
Segregati:
le società veicolo
potranno aprire conti segregati per il
deposito presso i c.d. servicer (ovvero i
soggetti incaricati delle attività di riscossione
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c) della Legge 130), delle somme
rivenienti dall’operazione, che costituiranno
patrimonio separato a tutti gli effetti da
quello del depositario e da quello degli altri
depositanti. Sulle somme accreditate su tali
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conti non saranno ammesse azioni da parte
di soggetti diversi dai portatori dei titoli
emessi nell’ambito dell’operazione e tali
somme
potranno
essere
utilizzate
esclusivamente (i) per il soddisfacimento di
tali soggetti e delle controparti dei contratti
derivati con finalità di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonché (ii)
per il pagamento degli altri costi
dell’operazione. Pertanto, in ipotesi di
fallimento del depositario, nonché di altre
procedure concorsuali o di accordi di
ristrutturazione, le somme accreditate su tali
conti non saranno considerate come
appartenenti al patrimonio del fallito e non
saranno soggette a sospensione dei
pagamenti.
nell’efficienza
delle
operazioni
di
cartolarizzazione, di eliminare un profilo di
criticità dell’istituto sollevato da investitori
esteri e agenzie di rating.
(d)
di crediti di impresa (come definiti ai sensi
dell’articolo 1 della Legge 21 febbraio 1991,
n. 52 - nel prosieguo, “Legge sul
Factoring”), anche non in blocco, in
alternativa alle formalità per la cessione dei
crediti previste ex articolo 58, commi 2, 3, e
4 del Testo Unico Bancario (richiamate
dall’articolo 4 dalla Legge 130), su espressa
volontà delle parti, potranno essere rese
opponibili mediante perfezionamento del
pagamento con data certa ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, 1-bis e 2 della
Legge sul Factoring. A tale fine, è stato
espressamente previsto che, ai fini della data
certa, è sufficiente l’annotazione del
contante sul conto di pertinenza del
cedente, in conformità al disposto
dell’articolo 2, comma 1, lettera (b) del
decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
Inoltre, il servicer potrà aprire presso
banche conti segregati, sui quali accreditare,
anche in via non esclusiva, le somme
incassate per conto della società veicolo.
Sulle somme accreditate su tali conti non
saranno ammesse azioni da parte dei
creditori del servicer, se non per l’eccedenza
delle somme incassate e dovute alla società
veicolo. In ipotesi di avvio di procedure
concorsuali o di accordi di ristrutturazione
nei confronti del servicer, le somme
incassate e dovute alla società veicolo non
saranno considerate come appartenenti al
patrimonio del fallito.
Le predette modifiche sono volte a
migliorare e rafforzare la segregazione dei
flussi nell’ambito delle operazioni di
cartolarizzazione. In precedenza, infatti, il
requisito della “segregazione” degli attivi
cartolarizzati rispetto al fallimento della
società di cartolarizzazione non era esteso
anche all’eventuale fallimento del servicer,
del sub-servicer e della banca presso la quale
la società di cartolarizzazione mantiene i
propri depositi. Tale rischio di c.d.
commingling (ossia di confusione dei fondi
dell’emittente con quelli degli altri soggetti
coinvolti nell’operazione) era mitigato
mediante l’inserimento di appositi rimedi
contrattuali o strutturali volti a rafforzare la
segregazione. La disposizione quindi,
consentirà, oltre ad un incremento
Formalità per il perfezionamento delle
cessioni di crediti di impresa: le cessioni
Inoltre, è stata inserita una espressa
previsione in tema di opponibilità della
cessione di crediti d’impresa tale per cui il
pagamento, anche parziale, del corrispettivo
di cessione è idoneo a rendere opponibile la
cessione di crediti d’impresa purchè tale
pagamento del corrispettivo della cessione
con sia effettuato con atto avente data certa.
Tale previsione ha lo scopo di rendere meno
gravosa, in termini di costi e adempimenti,
la cessione di crediti d’impresa nell’ambito
di operazioni di cartolarizzazione, affinché
lo strumento possa essere adoperato anche
per cessioni di dimensioni ridotte e come
supporto ad operazione di credito
commerciale.
(e)
Regime della revocatoria fallimentare:
l’esenzione, prevista dalla Legge 130,
dall’applicazione di talune disposizioni della
legge fallimentare è espressamente estesa
anche all’art. 65 di tale legge, il quale, come
noto, prevede l’inefficacia dei pagamenti
anticipati effettuati da un soggetto fallito
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entro i due anni precedenti la dichiarazione
di fallimento.
dei titoli rappresentativi del capitale sociale,
titoli ibridi e convertibili – da parte della
società veicolo, sebbene non destinati ad
essere
negoziati
in
un
mercato
regolamentato o in sistemi multilaterali di
negoziazione ovvero privi di valutazione del
merito di credito rilasciata da operatori terzi,
da parte di imprese di assicurazione, fondi
pensione degli enti previdenziali, con le
vigenti disposizioni in materia di
investimento in attivi a copertura delle
riserve tecniche delle imprese di
assicurazione, ai sensi dell’articolo 38 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e successive modificazioni, e con le
disposizioni in materia di limiti di
investimento di fondi pensione. Entro 30
giorni dall’entrata in vigore del Decreto
Destinazione Italia, l’IVASS dovrà poi,
compatibilmente con i vincoli posti dal
Legislatore Comunitario, disciplinare in
dettaglio le modalità attraverso le quali la
copertura delle riserve potrà essere
effettuata
tramite
l’investimento
in
strumenti del tipo descritto. Attualmente,
invece, i titoli ABS (rientranti quindi nella
categoria degli investimenti (A) ed in
particolare nella macroclasse dei “titoli di
debito ed altri valori assimilabili” di cui al
Regolamento IVASS n. 36) amessi a
copertura delle riserve tecniche sono solo
quelli che, oltre a rispettare le condizioni
previste per i titoli strutturati: (i) abbiano il
più elevato grado di priorità nell’emissione e
(ii) siano in possesso di un rating della
categoria investment grade – secondo la scala
di classificazione relativa ad investimenti
medio e lungo termine – rilasciato da
almeno una primaria agenzia di rating, a
condizione che nessun’altra agenzia primaria
abbia attribuito una valutazione inferiore.
La dispensa dall’applicazione dell’art. 65
della legge fallimentare - cui parte della
giurisprudenza e della dottrina erano
approdati in via di interpretazione con
riferimento a talune tipologie di crediti1 interviene
a
dirimere
l’incertezza
interpretativa sull’applicazione della norma
alle altre tipologie di crediti, prevedendo
espressamente che tale disposizione non
trova applicazione con riferimento ai
pagamenti anticipati effettuati in favore di
una società di cartolarizzazione o di un
fondo di investimento in crediti.
(f)
Formalità Cessione verso la Pubblica
Amministrazione: il testo del Decreto
Destinazione Italia prevede una deroga al
regime delle formalità per la cessione di
crediti verso pubbliche amministrazioni, che
consente di equiparare la cessione di tali
crediti alla cessione di crediti nei confronti
di soggetti privati. In particolare, in linea
con l’esperienza dei covered bonds, è stata
inserita un’espressa deroga all’applicazione
del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre
1923 alle cessioni di crediti nell’ambito di
operazione di Cartolarizzazione, nonché di
altre disposizioni che richiedano formalità
per la cessione diverse o ulteriori rispetto
alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta
Ufficiale e dalla registrazione nel registro
delle imprese. E’ inserito l’obbligo di dare
comunicazione
del
trasferimento
dell’incarico di servicer a soggetti diversi dal
Cedente mediante pubblicazione di un
avviso in Gazzetta Ufficiale nonché
comunicazione
mediante
lettera
raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici.
(g)
Copertura delle riserve tecniche delle
imprese di assicurazione: è stata
espressamente sancita la compatibilità
dell’investimento in titoli emessi nell’ambito
di operazioni di cartolarizzazione realizzate
mediante la sottoscrizione e l’acquisto di
obbligazioni e titoli similari – ad esclusione
1
In particolare, si fa riferimento ai mutui fondiari come disciplinati
dall’articolo 40 del Testo Unico Bancario.
La modifica è volta a favorire l’investimento
in obbligazioni e titoli similari da parte delle
imprese di assicurazione, dei fondi pensione
e ad ampliare, conseguentemente, la platea
dei possibili investitori in tali strumenti.
(h)
Ruolo di Servicer assegnato alla SGR del
Fondo di investimento: nelle operazioni
realizzate mediante cessione a un fondo di
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investimento, il ruolo di servicer potrà
essere ricoperto – in alternativa alle banche
e agli intermediari finanziari iscritti nell’albo
previsto dall’art. 106 del Testo Unico
Bancario – anche dalla società di gestione
del risparmio incaricata della gestione del
fondo. Inoltre, è inserita un’espressa
previsione volta a chiarire che alle
operazioni di cartolarizzazione realizzate
mediante cessione a fondi di investimento
sono applicabili le disposizioni delle Legge
130 (ivi inclusi gli articoli 4 e 6, comma 2),
in quanto compatibili.
Tale modifica è diretta alla riduzione dei
costi delle operazioni realizzate mediante
cessione a fondi comuni di investimento,
assicurando l’assenza di impatti negativi in
termini di poteri di vigilanza esercitati dalla
Banca d’Italia.
(i)
Disposizioni di coordinamento –
articolo 7-bis: nell’articolo della Legge 130
dedicato alla disciplina delle obbligazioni
bancarie garantite (c.d. covered bonds) è
inserito un espresso richiamo volto ad
estendere l’applicabilità del regime di
segregazione dei conti aperti da parte del
servicer (come meglio descritto al paragrafo
(b)) che precede, anche alle operazioni
realizzate mediante emissione di tali
strumenti.
3. Obbligazioni bancarie collateralizzate
Il Decreto Destinazione Italia interviene anche
sulla disciplina dettata in tema di obbligazioni
bancarie garantite, introducendo uno strumento
avente caratteristiche analoghe rispetto a questa
ultime, assistito però da una garanzia rilasciata a
fronte della cessione di tipologie di attivi differenti
da quelli attualmente previsti dal Decreto
Ministeriale n. 310 del 14 dicembre 2006.
Almeno a livello di normativa primaria, tale
strumento appare accessibile a tutte le banche
operanti in Italia e non solo a quelle che già hanno
accesso alle obbligazioni bancarie garantite.
In particolare, secondo la formulazione
attualmente inserita nel Decreto Destinazione
Italia, si è conferita alle banche la possibilità di
emettere obbligazioni bancarie collateralizzate,
assistite da garanzia su:
•
obbligazioni e titoli similari;
•
crediti garantiti da ipoteca navale;
•
crediti nei confronti di piccole e medie
imprese;
•
crediti derivanti da contratti di leasing e / o
di factoring;
•
titoli emessi nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti
della medesima natura.
Il Decreto Destinazione Italia rimette alla fonte
secondaria la facoltà di determinare (i) le categorie
di crediti o titoli, sopra richiamate, cui si possano
applicare le predette disposizione, (ii) il rapporto
massimo tra obbligazioni oggetto di garanzia e
attività cedute, (iii) la tipologia di tali attivi e degli
attivi con equivalenti profili di rischio, utilizzabili
per la loro successiva integrazione, (iv) la
caratteristiche della garanzia.
Secondo l’impianto delineato dal Decreto
Destinazione Italia, lo strumento delle obbligazioni
bancarie collateralizzate dovrebbe affiancarsi a
quello delle obbligazioni bancarie garantite,
creando un’alternatività rispetto a queste ultime,
stante le differenti tipologie di attivi utilizzabili a
fronte della garanzia rilasciata nell’ambito di tali
operazioni.
L’introduzione, nel nostro ordinamento, delle
obbligazioni bancarie collateralizzate è diretta a
incrementare la capacità di funding delle banche
italiane, mediante l’ampliamento delle categorie di
attivi (come, ad esempio, Mini-Bond e crediti
derivanti da factoring e leasing), utilizzabili per
operazioni di provvista.
4. Altre modifiche
Al fine di una completa analisi delle disposizioni
introdotte dal Decreto Destinazione Italia
finalizzate all’ampliamento degli strumenti di
reperimento di risorse per le imprese, si segnalano
altresì i seguenti interventi:
(a)
Modifiche al Decreto Sviluppo: è stata
espressamente sancita la compatibilità con le
vigenti disposizioni in materia di
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investimento in attivi a copertura delle
riserve tecniche delle imprese di
assicurazione (come disciplinate dall’articolo
38 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni) e dei
fondi pensione, dell’investimento in nuove
tipologie di strumenti, anche se non
destinati ad essere negoziati in un mercato
regolamentato o in sistemi multilaterali di
negoziazione e anche se privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori
terzi. Tali nuove tipologie di strumenti sono:
(a) Mini-bond, (b) quote di fondi di
investimento
che
investono
prevalentemente in Mini-bond, e (c) titoli
derivanti da operazioni di cartolarizzazione
aventi quale sottostante Mini-bond. Entro
30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto
Destinazione Italia, l’IVASS dovrà poi,
compatibilmente con i vincoli posti dal
Legislatore Comunitario, disciplinare in
dettaglio le modalità attraverso le quali la
copertura delle riserve potrà essere
effettuata
tramite
l’investimento
in
strumenti del tipo descritto.
(b)
adempimenti burocratici per le imprese
cedenti.
Modifiche alla Legge sul Factoring: è
stata prevista, quale modalità di ottenimento
della
data
certa
del
pagamento,
l’annotazione del contante sul conto di
pertinenza del cedente, in conformità al
disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera (b)
del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.
170.
Tale modifica, strettamente connessa a
quanto analizzato nel precedente paragrafo
in tema di formalità per le cessioni di crediti
impresa nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione, è diretta a semplificare,
nelle ipotesi di cessioni di crediti effettuate
ai sensi della Legge sul Factoring, le
formalità per l’ottenimento della data certa
del pagamento e, quindi, per l’opponibilità
della cessione, rendendo meno onerosi gli
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CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Diritto Bancario e Finanziario
Dicembre 2013
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