Comune di Fabriano

Transcript

Comune di Fabriano
Comune di Fabriano
Provincia di Ancona
Ordinanza n. 284
del
15.11.2001
IL SINDACO
-VISTO il D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114;
-VISTO l’art. 50 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
-Sentite le associazioni di categoria;
ORDINA
che i prodotti esposti per al vendita al dettaglio, su aree pubbliche, dagli artigiani e dagli
industriali che vendono prodotti nel luogo di produzione, debbono indicare, in modo chiaro e
ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico (indicato in euro e in lire fino al febbraio 2002 e
comunque secondo le disposizioni monetarie vigenti);
quindi l’ obbligo della pubblicità dei prezzi è così stabilito:
a)
per tutte le merci esposte (settore alimentare, settore non alimentare o misto) dai commercianti
al dettaglio, in locali e aree private e su aree pubbliche, dagli artigiani e dagli industriali che
vendono prodotti nel luogo di produzione;
b) per tutte le esposizioni che vengono effettuate “nelle vetrine esterne, all’ ingresso dell’ esercizio
o nelle sue immediate adiacenze”, nonché nei mercati o fiere “sui banchi di vendita ovunque
collocati” ;
che l’ obbligo della pubblicità dei prezzi si assolve mediante l’ uso del cartellino o anche con
altre modalità purchè idonee (cartelli elettrici o elettronici o altro);
che quando sono esposti più prodotti identici dello stesso valore è sufficiente assolvere all’
indicazione del prezzo con un unico cartellino;
che negli esercizi a libero servizio (supermercati, centri commerciali etc….) l’ obbligo deve
essere assolto per tutte le merci comunque esposte;
che sono esclusi dall’ obbligo della pubblicità dei prezzi soltanto i prodotti sui quali il prezzo di
vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili (es:
giornali, riviste, libri, etc);
restano salve le disposizioni vigenti circa l’ obbligo dell’ indicazione del prezzo di vendita per
unità di misura.
Si ordina inoltre che la temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata dall’
allestimento delle vetrine, non può protrarsi per più di tre giorni.
Per quanto sopra, chi intenda effettuare l’ allestimento delle vetrine, deve esporre in modo ben
visibile, negli spazi interessati, apposito cartellino indicante la data di inizio e del termine
dell’allestimento stesso.
Comune di Fabriano
Provincia di Ancona
Si precisa che l’ assenza del cartellino indicante l’ allestimento vetrine comporterà l’
applicazione della sanzione amministrativa per la mancata esposizione dei prezzi.
La sanzione amministrativa prevista per le violazioni della disciplina sulla pubblicità dei prezzi
è stabilita dal comma 3 art. 22 del D.Lgs. 114/98, nel pagamento di una somma da lire
1.000.000 (pari ad euro 516,46) a lire 6.000.000 (pari ad euro 3.098,74).
Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rinvia alla nor mativa vigente
in materia.
La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini del
rispetto della presente ordinanza.
Fabriano, 7 maggio 2002
IL SINDACO
dott. ing. Francesco Santini
Copia della presente ordinanza può essere ritirata presso l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di
Fabriano sito in Piazza del Comune (ex ufficio acquedotto-tel.709/319)