MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE
GUARDIA COSTIERA
___________
ORDINANZA
N° 16 /2003
Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di Monfalcone;
VISTA
la Circolare Titolo Porti serie VII n° 16 DEM3 – 1823 in data 19/7/2002
della Direzione Generale Infrastrutture per la Navigazione Marittima ed
Interna del Min. Infrastrutture e Trasporti ad oggetto “disciplina
dell’attività di bunkeraggio nei porti marittimi”
VISTO
il foglio n° 3370 in data 07.04.2003 del Comando Provinciale del Corpo
dei Vigili del Fuoco di Gorizia, relativo all’assolvimento del servizio di
prevenzione incendi;
VISTO
il Regolamento per le operazioni di allibo, rifornimento di combustibili
liquidi ed oli lubrificanti alle navi nel porto di Monfalcone, approvato con
Ord. 3/89 in data 19.01.1989
VISTO
il Reg. per la costruzione e l’equipaggiamento delle navi adibite al
trasporto di prodotti chimici, liquidi pericolosi alle rinfusa e per l’imbarco,
il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con DPR
50 in data 4.2.84
VISTO
il DM 3/5/84 “norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi ,
liquefatti, refrigeranti, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas
VISTO
il DM 25/10/85 “modificazione alle norme per gli allibi di oli minerali e
gas di cui al DM 3/5/85;
VISTA
la Legge n° 979 in data 31.12.1982 ad oggetto “Disposizioni per la
difesa del mare”;
VISTA
la Circolare serie I n°105 in data 21/09/2000 dell’Unità di Gestione
Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo del soppresso
Ministero Trasporti e Navigazione ad oggetto “ periodicità dei collaudi
delle tubazioni e manichette adibite alla movimentazione ad al trasporto
dei prodotti petroliferi
CONSIDERATA
la tipologia di prodotti petroliferi movimentati nelle operazioni di
rifornimento e di allibo alle navi nella rada e nel porto di Monfalcone;
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CONSIDERATA
l’attuale disponibilità di spazi all’interno dell’area portuale di Monfalcone
e presso le banchine in autonomia funzionale ivi comprese;
CONSIDERATA
la necessità di aggiornare, a norma delle vigenti disposizioni, la
disciplina dell’attività di bunkeraggio e di allibo nella rada e nel porto di
Monfalcone;
VISTI
gli artt. 62, 63, 66, 68 e 81 del Codice della navigazione e gli artt. 59, 60
e 85 del Regolamento di esecuzione e del Codice della Navigazione
VISTO
l’art. 22 del Regolamento di sicurezza per le operazioni di scarico,
carico, trasbordo, sosta, lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla
rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso nei porti del
compartimento marittimo di Monfalcone, approvato con Ordinanza 7/72
in data 15/4/72 e modificato con Ordinanza n. 8/81 in data 30/3/81
ORDINA
Art 1.
È approvato e reso esecutivo l’annesso Regolamento per la disciplina delle attività di
bunkeraggio e di allibo nella rada e nel porto di Monfalcone.
Art 2 .
La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 05.05.2003.
Art 3.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Art 4.
I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili in via civile di
eventuali danni cagionati a cose e/o persone in conseguenza delle operazioni compiute,
saranno perseguiti a norma dell’art 1174 Cod. Nav., sempre che il fatto non costituisca
reato.
Art 5.
L’Ordinanza n° 3/89 in data 19/1/89 è abrogata.
Monfalcone, li 28 Aprile 2003
Il Comandante
Capitano di Fregata(CP)
Goffredo BON
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
RIFORNIMENTO DI OLI COMBUSTIBILI/LUBRIFICANTI E
ALLIBO ALLE NAVI PRESENTI NELLA RADA E NEL PORTO DI
MONFALCONE
Capo I – Norme generali. Definizioni, applicazione e disposizioni
comuni.
Titolo I – Definizioni e applicazione
Art. 1- Definizioni.
Si intendono, nelle rispettive parti del testo del presente Regolamento:
Bunkeraggio
le operazioni di rifornimento di oli combustibili o lubrificanti effettuate
alle navi presenti nella rada o agli ormeggi del porto di Monfalcone;
Allibo
le operazioni di trasferimento di oli combustibili o lubrificanti da una
nave presente nella rada di Monfalcone ad un’altra nave o bettolina,
Manichette
le tubazioni adoperate per le operazioni di bunkeraggio e allibo in
possesso delle prescrizioni tecniche di cui al Capo I Titolo II Art. 2.1;
Bettoline
le navi adibite al carico, carico e trasporto di oli carburanti e
lubrificanti, in possesso delle prescrizioni tecniche di cui al Capo I
Titolo II Art. 2.2;
Autobotti
i mezzi terrestri adibiti al carico, scarico e trasporto di oli carburanti e
lubrificanti, in possesso delle prescrizioni tecniche di cui al Capo I
Titolo II Art. 2.3;
Distributori mobili i dispositivi mobili di erogazione di oli carburanti conformi al D.M.
19/3/90;
Distributori fissi
i dispositivi automatici fissi definiti dal D. L.vo 32/98.
Società
gli enti pubblici o privati, le ditte collettive o individuali e tutti gli altri
soggetti che siano debitamente autorizzati dall’Autorità Marittima a
norma del Titolo II Art 1 del presente Regolamento a svolgere le
operazioni di bunkeraggio e allibo
Art. 2
Applicazione e obblighi.
Le norme del presente Regolamento si applicano, secondo le rispettive indicazioni,
a tutte le navi, i mezzi terrestri, fissi e mobili, la dotazioni, gli equipaggiamenti e le
sussistenze tecniche impiegati nelle operazioni di bunkeraggio ed allibo.
Il personale incaricato di quanto sopra è altresì obbligato all’applicazione di quanto
riportato nelle relative prescrizioni.
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Titolo II
Disposizioni comuni e prescrizioni tecniche generali.
Art 1.
Norme di riferimento e disposizioni generali comuni.
Ove non espressamente e diversamente disciplinato dalle norme contenute nel
presente regolamento, l’esecuzione delle operazioni di seguito descritte è soggetto al
rispetto delle norme riportate nella circolare titolo porti serie VII n. 16 DEM3/1823 in data
19.7.2002 e ad ogni altra norma in essa richiamata, ovvero in ogni altra valida
disposizione di legge e/o regolamento, con particolare riferimento a:
• modalità di rilascio della concessione per l’esercizio delle attività di
bunkeraggio/allibo, pagamento dei relativi canoni nonché applicazione dei pertinenti
regimi tariffari;
• modalità di impianto di depositi di prodotti petroliferi e di distributori fissi degli stessi
e delle operazioni di rifornimento dai medesimi impianti, nonché requisiti tecnici
degli stessi;
• modalità generiche relative all’esecuzione delle operazioni di bunkeraggio ed allibo;
• caratteristiche tecniche delle manichette adoperate;
• modalità relative al rifornimento a mezzo bettolina in porto e in rada;
• requisiti e caratteristiche tecniche delle bettoline;
• modalità relative al rifornimento a mezzo autobotti, ovvero a mezzo distributori
mobili conformi al DM 19/3/90.
Art. 2
Prescrizioni tecniche comuni alle operazioni di bunkeraggio ed allibo
Durante l’esecuzione delle operazioni di bunkeraggio ed allibo (di seguito
denominate “operazioni”), valgono le seguenti prescrizioni tecniche comuni:
Art. 2.1 Caratteristiche delle manichette
Le manichette utilizzate per le operazioni debbono essere costruite in conformità alle norme EN
1765 o BS 1435, collaudate all’atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni
dodici mesi.
Ogni singola manichetta deve essere dotata di apposito certificato, rilasciato da idoneo ente
tecnico, sul quale devono essere riportati i seguenti dati:
• dati di identificazione generali;
• massima pressione di esercizio;
• massima temperatura di esercizio (per le manichette prodotte dopo il 1.7.2002);
• prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
• data e pressione di collaudo;
• certificato di collaudo;
i quali devono essere riportati, a norma del D.M. 3/5/84, sulle flangie o sulle stesse tubazioni.
Art. 2.2 Caratteristiche e requisiti delle bettoline
Le bettoline impiegate nelle operazioni devono ottemperare a tutte le norme in materia di
sicurezza della navigazione previste per tale tipo di unità, e devono possedere idonea e valida
certificazione relativa al particolare tipo di struttura, sistemazioni, dotazioni e tipo di navigazione,
nonché essere fornite di:
• impianti e dotazioni idonee (reti taglia fiamma e antiscintille, punti caldi protetti, distanziatori,
parabordi ecc.) per effettuare le operazioni di sicurezza anche a navi destinate al trasporto di
prodotti classificati pericolosi
• attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare
(efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, casse per la raccolta degli eventuali colaggi, scorte
di assorbenti inerti ecc.)
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• bottazzi di gomma o legno o idonei parabordi, cavi di ormeggio non metallici e parafiamma a tutti
gli scarichi.
• Idoneo rilevatore portatile di gas nell’atmosfera
• Strumenti di connessione antiscintilla
In ragione della tipologia di operazione da effettuare, nonché delle condizioni in cui lo stesso viene
effettuato e della disponibilità di spazi ed impianti antincendio in banchina, l’Autorità Marittima si
riserva di far accertare, al competente organo tecnico, l’idoneità dei mezzi nautici all’uopo impiegati
ovvero di disporre che gli stessi acquisiscano ulteriori dotazioni di sicurezza. La stessa Autorità
Marittima si riserva di non consentire che le operazioni abbiano luogo ove venga ravvisata una
qualunque insufficienza nei suddetti requisiti o l’assenza del livello minimo di sicurezza portuale ed
ambientale.
Art. 2.3 Caratteristiche e requisiti delle autobotti
Le autobotti destinate ad effettuare operazioni di bunkeraggio nel porto di
Monfalcone, oltre a soddisfare a quanto indicato negli articoli del presente regolamento e
in ogni altra valida disposizione di legge e/o regolamento che detti apposite prescrizioni
per l’idoneità tecnica dei suddetti mezzi, devono essere:
• munite di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore;
• dotate di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche;
• munite di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante;
• munite di estintori di tipo omologato nel numero minimo di 2 (due).
Art. 2.4 Caratteristiche dei distributori fissi
I distributori fissi ammessi ad effettuare il servizio di rifornimento presso le banchine
portuali di Monfalcone sono quelli definiti dal D. L.vo 32/98.
Art. 2.5 Orario di operatività
È consentita l’esecuzione delle operazioni durante l’arco di tutte le 24 ore. Le
operazioni che si svolgono dopo il tramonto o prima del sorgere del sole, e comunque in
ogni situazione in cui non siano presenti i requisiti minimi di illuminazione naturale, dovrà
essere assicurata dai richiedenti la presenza di una fonte di illuminazione artificiale capace
di garantire un potere illuminante non inferiore a 10 lux ad una distanza non inferiore ad 1
metro dalle zone di lavoro (adduzione, travaso, stesura manichette, collettori, collegamenti
ecc.), dotata di impianto elettrico conforme alla L. 186/68 e posta a distanza adeguata da
possibili fonti di vapore del prodotto da imbarcare/sbarcare;
In aggiunta a quanto sopra dovranno comunque garantirsi i seguenti adempimenti:
•
•
•
travaso / riempimento con sistema a ciclo chiuso
servizio continuo di vigilanza e controllo antincendio e antinquinamento a mezzo di
idoneo personale
disponibilità di una riserva di sabbia o prodotti assorbenti per eventuali arginature
ed operazioni di pronto intervento.
Art. 2.6 Condizioni meteorologiche e marine
Le operazioni potranno svolgersi solo in presenza di favorevoli condizioni di vento e di
mare ed in assenza di nebbia.
Qualora, nel corso delle operazioni, sopraggiungano condizioni meteomarine tali da non
consentire l’esecuzione delle operazioni in condizioni di assoluta sicurezza, le stesse operazioni
devono essere immediatamente sospeso e deve essere adottato ogni opportuno provvedimento
atto a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 2.7 Spandimenti, emergenze, situazioni di pericolo generico .
In ogni situazione in cui si verifichino fuoriuscite, spandimenti, sversamenti, nonchè
eventi dannosi o stati di pericolo che possano pregiudicare la sicurezza delle persone,
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delle navi e delle infrastrutture, nonché dell’ecosistema marino, spetta ai comandi di
bordo, secondo le proprie responsabilità, l’obbligo di :
•
sospendere immediatamente le operazioni;
•
informare tempestivamente l’Autorità Marittima competente;
•
adottare, ove non ulteriormente pregiudizievole, ogni provvedimento teso a limitare
od eliminare la causa dell’evento;
•
bonificare successivamente la zona eventualmente inquinata ovvero mettere in
pristino stato l’area interessata dall’evento dannoso.
Art. 2.8 Zona di mare destinata alle operazioni di allibo e bunkeraggio in rada.
L’Autorità Marittima provvederà ad indicare la zona di mare che deve essere
utilizzata per lo stazionamento delle navi e degli altri mezzi adibiti alle operazioni di allibo o
di bunkeraggio in rada.
Art. 3
Deroghe ed ulteriori prescrizioni.
Allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione, la pubblica incolumità, la
salvaguardia della vita umana in mare e dell’operatività portuale, nonché in ogni altro
caso in cui ricorrano particolari circostanze di emergenza, necessità, esigenza tecnicooperativa e situazioni meteomarine, l’Autorità Marittima, valutate le specifiche condizioni,
si riserva la facoltà di derogare dalle norme di seguito riportate ovvero di imporre
l’adozione di ogni ulteriore provvedimento atto a garantire quanto sopra, acquisendo se
necessario a tal fine gli opportuni pareri degli enti tecnici eventualmente interessati.
Titolo II
Autorizzazioni ed obblighi derivanti. Tariffe.
Art. 1
Soggetti autorizzati e norme di riferimento.
Le operazioni di bunkeraggio e di allibo possono essere effettuate solo dalle
ditte a cui si stata rilasciata apposita concessione, a norma dell’art 60 del Regolamento di
esecuzione del Codice della Navigazione, nel caso in cui le medesime adoperino i mezzi
navali di cui all’art. 66 del Codice della Navigazione, ovvero iscritte nei Registri di cui
all’art. 68 del Codice della Navigazione, qualora il servizio venga assolto mediante mezzi
terrestri.
Art. 1.1
Servizio regolato mediante concessione
Nel caso in cui il servizio venga espletato con i mezzi nautici di cui all’Art. 66 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, le formalità di presentazione
della domanda per ottenere le suddette autorizzazioni, l’accertamento dei requisiti, nonché
le modalità e i termini di esercizio ed eventuale revoca dei provvedimenti sono quelli
prescritti dalla Circolare Titolo porti Serie VII n° 16 in data 19/7/2002 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, riepilogati nell’allegato A al presente Regolamento.
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Art. 1.2
Servizio continuativo regolato mediante iscrizione nei Registri di cui all’art. 68 del Codice
della Navigazione.
Nel caso in cui il servizio venga espletato in via continuativa dalla banchina portuale,
mediante l’uso di mezzi terrestri, le formalità di presentazione della domanda per ottenere
le suddette autorizzazioni, l’accertamento dei requisiti, nonché le modalità e i termini di
esercizio ed eventuale revoca dei provvedimenti sono quelli riportati, a norma dell’art. 68
del Codice della Navigazione, all’articolo 2.a del Decreto n° 22/97 in data 03.04.1997 della
Capitaneria di Porto di Monfalcone.
Art. 1.3
Servizio occasionale regolato mediante autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 68 del
Codice della Navigazione.
Solo ed esclusivamente per il servizio di bunkeraggio da eseguirsi dalla banchina
portuale mediante l’uso di mezzi terrestri, l’Autorità marittima, valutate le specifiche
necessità e circostanze, si riserva di consentire che le società non iscritte nei Registri di
cui all’art. 68 del Codice della Navigazione e che abbiano avanzato apposita e
documentata, siano occasionalmente autorizzate all’esercizio dell’attività in parola.
In questo caso le formalità di presentazione della domanda per ottenere le suddette
autorizzazioni, l’accertamento dei requisiti, nonché le modalità e i termini di esercizio ed
eventuale revoca dei provvedimenti sono quelli stabiliti dall’Art. 2.b del Decreto n° 22/97 in
data 03.04.1997 della Capitaneria di Porto di Monfalcone.
Le modalità preferenziali di assolvimento dell’attività in parola sono comunque quelle
previste ai punti 2.1 e 2.2.
Art. 2
Autorizzazioni e comunicazioni
Art. 2.1
Comunicazioni da parte delle Società concessionarie o iscritte nei Registri ex Art. 68 Cod.
Nav.
Le società titolari delle autorizzazioni di cui al Titolo II – Artt. 1.1 ed 1.2 – possono
eseguire le operazioni inoltrando, con almeno 24 ore di anticipo, formale comunicazione
alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Monfalcone, redatta sul modulo di cui
all’allegato B al presente Regolamento.
L’Autorità Marittima si riserva di sospendere o revocare l’autorizzazione al bunkeraggio
nel caso di mancata o ritardata presentazione della predetta comunicazione .Art. 2.2.
Autorizzazioni per le Società non titolari di atto di concessione o non iscritte nei Registri ex
Art. 68 Cod. Nav.
Le società che intendono effettuare le operazioni a norma del Titolo II – Art. 1.3devono acquisire la relativa autorizzazione occasionale dell’Autorità Marittima,
presentando, con almeno 48 ore di anticipo, apposita istanza alla Sezione Tecnica della
Capitaneria di Porto di Monfalcone, correttamente e debitamente compilata in ogni sua
parte e corredata dalla documentazione ivi indicata.
Per le operazioni di bunkeraggio con bettolina o autobotte deve essere compilato il
modulo di cui all’allegato C al presente Regolamento, il quale andrà presentato con
almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto all’orario previsto per il bunkeraggio, alla
Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Monfalcone.
Per le operazioni di allibo deve essere compilato il modulo di cui all’allegato D al
presente Regolamento.
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Art. 3
Tariffe
Le Società autorizzate a norma del Capo I Titolo II Art. 1 sono tenute a depositare
formalmente presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone le tariffe che intendono
applicare nell’anno solare di riferimento.
Capo II
Allibo
Titolo I
Prodotti consentiti e prescrizioni di esecuzione
Art. 1
Prodotti da allibare.
L’allibo è esclusivamente consentito per gli oli minerali indicati nell’appendice I
dell’Allegato I della Convenzione Marpol 73/78, secondo quanto definito dall’Art. 3 del
D.M. 3/5/84.
Art. 2
Prescrizioni.
Le operazioni di allibo dovranno avvenire nel pieno e rigoroso rispetto delle
condizioni di cui ai successivi articoli.
Art 2.1
Comunicazioni VHF
L’inizio ed il completamento delle operazioni dovrà essere tempestivamente
comunicato dai Comandi di bordo via VHF alla Capitaneria di Porto di Monfalcone;
Norme. Dovrà essere rispettata ogni prescrizione fornita dal Decreto
Ministeriale 5/5/84 e successive modifiche nonché ogni altra valida disposizione di
legge e/o regolamento vigente in materia;
Art. 2.2
Art. 2.3
Divieto di bunkeraggio
Durante le operazioni di allibo non è consentito effettuare il rifornimento;
Art. 2.4
Equipotenzialità elettrica.
L’inizio delle operazioni di allibo deve essere preceduto dalla adozione, da parte dei
comandi di bordo, di ogni provvedimento atto a garantire l’ottenimento della
equipotenzialità elettrica tra le unità interessate dall’operazione;
Art. 2.5
Ormeggio
Gli scafi devono essere ormeggiati con cavi non metallici e separati da un numero
adeguato di parabordi;
Art. 2.6
Mezzi antincendio
I mezzi antincendio delle unità devono essere efficienti e pronti all’uso;
Art. 2.7
Divieti di fuochi
E’ assolutamente vietato fumare, fare uso di fiamme libere o accendere fuochi,
effettuare lavori di qualsiasi tipo all’interno degli scafi, nonché usare lampade non a
tenuta di gas ed antideflagranti; inoltre il personale addetto alle operazioni deve usare
calzature non chiodate;
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Art. 2.8
Persone estranee
E’ fatto divieto di salita a bordo da parte di tutte le persone estranee all’equipaggio e
comunque non interessate dalle operazioni;
Art. 2.9
Controlli e verifiche
Durante l’esecuzione delle operazioni devono essere costantemente effettuati controlli
e verifiche da parte del personale preposto al fine di verificare la regolarità delle
procedure e degli adempimenti di sicurezza;
Art. 2.10 Numero di cisterne impegnate
L’allibo deve essere eseguito con non più di una cisterna per volta sottobordo;
e di ogni altra prescrizione stabilita eventualmente dal Comandante del porto.
Capo III
Bunkeraggio
Titolo I
Operazioni consentite
Art. 1
Operazioni consentite
Nel porto di Monfalcone le operazioni di rifornimento con combustibili liquidi
aventi un punto di infiammabilità superiore a 60° e di oli lubrificanti possono essere
effettuate:
A. a mezzo bettolina o navi cisterna alle navi all’ormeggio nel porto di Monfalcone;
B. a mezzo bettolina o navi cisterna alle navi all’ancora nella rada di Monfalcone;
C. a mezzo autobotti o distributori mobili conformi al D.M. 19/3/90 alle navi ormeggiate
nel bacino portuale;
D. a mezzo distributori automatici, alle unità da pesca e da diporto munite di dispositivi
di sicurezza approvati.
Titolo II
Bunkeraggio a mezzo bettolina o navi cisterna alle navi
all’ormeggio nel porto di Monfalcone
Art. 1
Prescrizioni generali
E’ vietata l’esecuzione del rifornimento a mezzo bettolina delle navi presenti
all’ormeggio nel porto di Monfalcone qualora :
A. la nave stia movimentando liquidi infiammabili appartenenti alle categorie A e B
B. la nave stia movimentando merci pericolose in colli appartenenti alle classi 1, 2, 3,
4, 5, e 7
C. la nave sia una petroliera, chimichiera o gasiera non degassificata, salvo quanto
previsto all’art. 3 del presente Titolo.
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Art. 2
Prescrizioni particolari
Art. 2.1
Bunkeraggio a nave gasiera o cisterna.
Ove trattasi di rifornimento a nave gasiera o cisterna con liquidi pericolosi ovvero vuote
non degassificate, vanno sospese immediatamente le operazioni di zavorramento (navi
pre –Marpol), spostamento del carico, lavaggio e pulizia cisterne;
Art. 2.2
Vigilanza antincendio ed antinquinamento
Lo svolgimento delle operazioni deve essere seguito costantemente da un servizio di
vigilanza antincendio ed antinquinamento espletato da personale abilitato.
Qualora in possesso di idonea certificazione IMO – STCW di abilitazione al servizio
antincendio, il personale della bettolina potrà assolvere detto compito.
La responsabilità e l’onere di assicurare in ogni caso la presenza di personale abilitato
spetta alla ditta che esegue il servizio.
Tale personale assume la responsabilità di mantenere in perfetta efficienza e pronte
all’uso tutte le attrezzature antincendio ed antinquinamento, inclusa una riserva di
sabbia ed attrezzature e mezzi di argine e oleoassorbenti per eventuali colaggi.
Art.2.3
Divieto di lavori con fiamma
Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente non deve essere
eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore e nessuna operazione può
essere effettuata sul lato ove è accostata la bettolina.
Art. 2.4
Illuminazione
I requisiti minimi di illuminazione sono quelli prescritti al Capo I Titolo II Art. 2.5 del
presente regolamento.
Art. 2. 5
Sorgenti di calore e vapore
La bettolina deve sostare il più possibile lontano da sfoghi d’aria, di caolre o da
sorgenti di vapore infiammabili.
Art. 2.6
Segnali
Le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono mostrare a riva il segnale B del
codice Internazionale dei Segnali ovvero una luce rossa durante le ore notturne;
Art. 2.7
Manichette
Le manichette, conformi alle prescrizioni di cui al Capo I Titolo II Art. 2.1 del presente
regolamento, ed i relativi innesti, devono essere mantenute in perfette condizioni e
debitamente collaudate. Devono essere inoltre adeguatamente sostenute e di idonea
lunghezza onde evitare strappi.
Art. 2.8
Equipotenzialità elettrica
Deve essere adottato ogni provvedimento necessario affinché venga assicurata
l’equipotenzialità elettrica tra bettolina e nave da rifornire.
Art. 2.9
Ufficiale responsabile
Il personale dell’unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell’ufficiale della nave,
designato dal Comando di bordo quale responsabile relativo all’inizio, alla velocità di
pompaggio e alle eventuali interruzioni . Lo stesso ufficiale è responsabile delle
verifiche e dei controlli di efficienza di cui al Capo II Titolo I Art. 2.9.
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Art. 2.10 Scarichi
Tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina e dei motori, sia della nave che della unità
rifornitrice, devono essere provvisti di reti parascintille
Art.2.11
Contatto tra gli scafi
Il contatto diretto degli scafi deve essere assolutamente evitato, utilizzando un numero
adeguato di idonei parabordi
Art. 2.12 Ombrinali e scarichi di residui liquidi
Durante le operazioni gli ombrinali e gli altri scarichi ove adducono i residui liquidi
devono rimanere perfettamente chiusi
Art. 2.13 Modalità e ratei di pompaggio, informazioni, emergenze
Rimane a carico del personale della bettolina e della nave, e quindi dei rispettivi
responsabili designati, l’obbligo di concordare preliminarmente modalità generiche di
rifornimento, ratei di pompaggio, procedure per l’arresto in caso di emergenza,
modalità di comunicazione e di informazione reciproca, nonché perfette conoscenza
del funzionamento di ogni dispositivo di controllo ordinario e straordinario delle
operazioni
Art. 3
Norme particolari per navi petroliere, gasiere o chimichiere non degassificate
Le navi petroliere, gasiere o chimichiere non degassificate possono eseguire
operazioni di bunkeraggio solo se stanno effettuando operazioni di discarica.
Nel caso in cui stiano effettuando operazioni di caricamento, il bunkeraggio è
consentito solo nel caso in cui la nave stia caricando prodotti con punto di
infiammabilità > 60°C, a condizione che:
• per tutta la durata del bunkeraggio sulla nave sia presente un operatore della
bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido in caso
di necessità. La bettolina deve essere sempre in condizione di allontanarsi
prontamente con i propri mezzi in caso di emergenza;
• la bettolina sia dotata di un rilevatore portatile di gas nell’atmosfera;
• gli strumenti per effettuare la connessione siano antiscintilla.
Titolo III
Bunkeraggio a mezzo bettolina o navi cisterna alle navi all’ancora nella
rada di Monfalcone
Art. 1
Prescrizioni aggiuntive al Capo III Titolo II
Quando il rifornimento è effettuato in rada, in aggiunta a quanto prescritto dall’art. 3,
valgono le ulteriori prescrizioni riportate nei successivi articoli.
Art. 1.1 Zona riservata alle operazioni
Le operazioni di rifornimento devono essere eseguite nella zona di cui al Capo I
Titolo II Art. 2.8 del presente Regolamento.
Art. 1.2 Manovre di avvicinamento
le manovre di avvicinamento, ormeggio e disormeggio della bettolina alla nave deve
essere eseguita, sotto la responsabilità dei rispettivi comandi, in osservanza delle
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norme stabilite nel Regolamento Internazionale per la prevenzione degli abbordi in
mare (Colreg 72)
Art.1.3 Ancoraggi
La nave di maggiori dimensioni (di lunghezza e larghezza) deve essere ancorata;
ove le dimensioni siano uguali, almeno una delle navi deve essere
obbligatoriamente ancorata. E’ responsabilità dei comandi di bordo stabilire le
relative modalità.
Art. 1.4 Comunicazioni tra le navi interessate
In caso di equipaggi o responsabili delle operazioni di nazionalità differente, andrà
concordata una modalità di comunicazione che preveda l’adozione di termini tecnici
internazionalmente noti (Standard Marine Vocabulary – IMO);
Art. 1.5 Impianti antincendio;
Gli impianti antincendio delle due navi debbono essere tenuti pronti per l’eventuale
immediato impiego;
Art. 1.6 Cavi di ormeggio
I cavi di ormeggio passati tra le due navi, di lunghezza adeguata, devono essere
correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di
assetto conseguanti al trasbordo di combustibile.
Art. 1.7 Condizioni meteo marine
Le condizioni meteomarine devono essere favorevoli e vale quanto disposto al
Capo I Titolo II Art. 2.6 del presente Regolamento;
Art. 1.8 Lavori con fiamma e fonti di calore
È vietata l’esecuzione di ogni lavoro a bordo che possa generare scintille o calore
ed è assolutamente vietato l’uso di fiamme libere.
L’apparato di propulsione principale ed ogni altro motore o macchinario che possa
erogare calore diffuso o originare scintille, non munito di idonea rete parascintille,
deve essere spento.
Art. 1.9 Ascolto radio
Durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l’ascolto radio continuo
a mezzo di apparato VHF/FM sulla frequenza dei servizi portuali
Art. 1.10 Sospensione o interruzione
In caso di sospensione o di interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo, la
bettolina deve subito allontanarsi dalla nave rifornita. In tal caso vale l’obbligo di
comunicazione
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Capo IV
Bunkeraggio a mezzo autobotti o
distributori mobili conformi al DM 19/3/90
Titolo I
Prodotti e zone consentite.
Art. 1
Prodotti consentiti
Il rifornimento mediante autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/3/90 è consentito
esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso,
uguale o superiore a 60°.
Art 2
Zone consentite.
Nel porto di Monfalcone la tipologia di rifornimento di cui al presente Capo può essere
eseguita, successivamente all’acquisizione della prescritta autorizzazione, solo alle navi
ormeggiate alla banchina di Portorosega, alla banchina Enel e alla banchina De Franceschi.
L’esecuzione delle suddette operazioni presso altre banchine può essere autorizzata, a
seguito di opportune valutazioni, di volta in volta.
In particolare per le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotti o distributori mobili
conformi al DM 19/3/90 da eseguirsi presso la banchina Fincantieri, dovrà essere
preventivamente e tempestivamente informata la Capitaneria di Porto.
L’esecuzione delle operazioni avverrà in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di cui ai
successivi articoli.
Titolo II
Disposizioni e prescrizioni particolari
Art.1
Prescrizioni
Il Bunkeraggio a mezzo autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/3/90 deve
avvenire nello stretto rispetto delle prescrizioni riportate nei successivi articoli.
Art. 1.1 Quantità erogabile
Ogni singola autobotte non può erogare una quantità di prodotto superiore a 30 tonnellate;
Art. 1.2 Abbandono della zona al termine delle operazioni e posizionamento dei
distributori mobili
Ciascuna autobotte dovrà prontamente uscire dal porto al termine del rifornimento.
i distributori mobili dovranno essere ricollocati nelle aree di sosta individuate dall’Autorità
marittima, ove potrà avvenire il loro rifornimento esclusivamente con autobotte;
Art. 1.3 Modalità di rifornimento
Il rifornimento deve essere eseguito a circuito chiuso, con l’impiego di manichette flessibili
conformi, in condizioni di perfetta efficienza e di adeguata lunghezza , nonché dotate di innesti
e raccordi a perfetta tenuta stagna.
Art. 1.4 prescrizioni per i fuochi di bordo
Tutti i fumaioli e gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli delle cucine, devono essere
muniti di reti parascintille. In caso contrario è fatto obbligo di non mettere in funzione i servizi
ad essi asserviti.
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Art. 1.5 equipotenzialità elettrica
Deve essere adottato ogni provvedimento necessario
l’equipotenzialità elettrica tra autobotte e nave da rifornire
affinché
venga
assicurata
Art. 1.6 Divieto di lavori con fiamma
Entro un raggio di 100 metri dalla stessa, per tutta la durata delle operazioni, non devono
essere in corso lavori con impiego di fiamma libera o che generino o possano generare scintille
o calore diffuso;
Art. 1.7 Delimitazioni – segnalazioni
Per tutta al durata del rifornimento intorno alla nave e all’autobotte ovvero al distributore
mobile, non devono essere presenti, entro un raggio di venti (20) metri, altri automezzi, natanti
o persone estranee.
La stessa zona deve essere idoneamente delimitata e segnalata mediante l’apposizione di
avvisi ben visibili recanti la scritta “VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE”
Art. 1.8 Mezzi di primo intervento in caso d’emergenza
Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essre collocati, a cura della ditta
incaricata del bunkeraggio, 2 (due) estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 (dieci)
litri ed un contenitore di sabbia con idonei attrezzi per lo spandimento della stessa
Art. 1.9 ufficiale responsabile – conducente autobotte
le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il controllo diretto di un ufficiale
della nave all’uopo designato, per l’applicazione delle disposizioni richiamate nel presente
regolamento
Il conducente dell’autobotte deve sempre rimanere presente sul posto per tutta la durata delle
operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di
emergenza;
Art. 1.10 tubazioni di carico
Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi a quanto
prescritto al Capo I Titolo II Art. 2.1 del presente Regolamento;
Art. 1.11 autobotti
Le autobotti devono essere conformi a quanto prescritto al Capo I Titolo II Art. 2.2 del presente
Regolamento;
Art. 1.12 impianto antincendio di bordo
Il personale della nave deve approntare a bordo una o più manichette antincendio pronte
all’uso e verificare preliminarmente all’inizio delle operazioni che l’impianto antincendio di
bordo sia pronto ed in efficienza;
Art. 1.13 personale necessario
Le operazioni non potranno avere inizio senza la contemporanea presenza del personale di cui
all’art 1.9 del presente Titolo, nonché di tutti i responsabili alla sicurezza previsti nella
fattispecie dalle norme del presente Regolamento;
Art. 1.14 operazioni commerciali
Durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali. Eventuali deroghe
in merito potranno essere concesse dall’Autorità Marittima, salva la responsabilità della società
rifornitrice e del comando di bordo di assicurare comunque la sicurezza delle operazioni
portuali;
Art. 1.15 altre indicazioni
Devono essere rispettate le procedure definite dall’Autorità marittima nonché ogni altra
disposizione particolare da questa ritenuta necessaria.
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Art. 2
Vigilanza antincendio ed antinquinamento a bordo e a terra
Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di
vigilanza antincendio ed antinquinamento.
Art. 2.1 Sorveglianza antincendio ed antinquinamento a bordo
Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di
vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo.
Devono inoltre essere disponibili e pronti per l’eventuale uso, una riserva di sabbia e le
attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleo assorbenti).
Le attrezzature antincendio dovrà adempiere a quanto previsto dal precedente art .1.8.
Art. 2.2 Servizi di sorveglianza antincendio a terra
A terra deve essere costituito un servizio di vigilanza antincendio, con un numero minimo di 2
(due) addetti.
Art. 2.2.a Servizio antincendio espletato dal Corpo Vigili del Fuoco
Se il servizio viene affidato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, deve essere
utilizzato idoneo mezzo antincendio.
L’intervento dei Vigili del Fuoco va richiesto mediante apposita istanza al Comando
Provinciale di Gorizia, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’operazione;
Art. 2.2.b
Ricorso al servizio integrativo antincendio mediante altre
“guardia fuochi abilitate”
Ove venga accertata l’indisponibilità di personale appartenente al Comando dei Vigili
del Fuoco, e successivamente alla relativa comunicazione, entro le 24 ore dalla
richiesta, da parte dello stesso Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Gorizia
all’Autorità Marittima, quest’ultima, a norma dal DM 261 in data 22.2.1996, autorizza la
richiedente ad impiegare, a proprie spese, un servizio integrativo antincendio
integrativo il cui personale sia in possesso delle prescritte abilitazioni.
La suddetta evenienza potrà altresì verificarsi nel caso in cui non sia effettivamente
possibile effettuare la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco entro i termini indicati
all’art. 2.2.a. In tal caso l’Autorità Marittima autorizza il ricorso a guardiafuochi abilitate
non appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Anche nel caso di intervento di una squadra di guardia fuochi abilitata deve comunque
essere obbligatoriamente utilizzata una motopompa antincendio dotata di manichette
antincendio di idonea lunghezza, con boccalini a pioggia e completa dell’attrezzatura e
del materiale per l’erogazione della schiuma.
Art. 3
Altri divieti
Non è consentita l’esecuzione del rifornimento con autobotte o distributori mobili in
qualsiasi altra condizione, in particolare per il bunkeraggio a navi traghetto, ro-ro e unità dotate
di garage chiusi di bordo. In questi casi è assolutamente e severamente vietato effettuare il
rifornimento con autobotte introdotta direttamente nei predetti locali.
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Capo IV
Rifornimento di oli lubrificanti
Titolo I
Norme particolari per il rifornimento di oli lubrificanti
Art. 1
Zone consentite e prescrizioni
Presso le banchine portuali di Monfalcone, il rifornimento di oli lubrificanti è consentito solo e
soltanto nella stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:
• le motrici ed i rimorchi delle autobotti in attesa di effettuare il rifornimento devono attendere che
la zona venga adeguatamente predisposta, collocandosi al di fuori dell’area immediatamente
adiacente all’ormeggio della nave.
• Nel caso di impiego di più autobotti, queste accederanno alla zona all’uopo predisposta una
per volta
• La suddetta zona dovrà essere tenuta pulita e convenientemente sgombra da qualsiasi
sostanza e/o materiale combustibile e/o infiammabile
• L’attacco delle manichette deve essere eseguito, secondo le proprie competenze e
responsabilità, dal personale di bordo e dal conducente dell’autobotte
Titolo II
Rifornimento di oli lubrificanti da fusti
Art.1
Prescrizioni
Qualora il rifornimento di oli lubrificanti avvenga direttamente mediante prelievo dai
fusti, dovrà essere utilizzata idonea pompa elettrica dotata di motore antideflagrante.
Resta valida qualunque altra disposizione del presente regolamento relativa alla
prevenzione
Capo V
Rifornimento a mezzo di distributori automatici fissi in
banchina
Titolo I
Unità e prescrizioni
Art. 1
Unità per le quali è consentito il rifornimento a mezzo di
distributori automatici fissi in banchina
Presso i distributori automatici fissi definiti al Capo I Titolo II Art. 2.4 del presente
Regolamento possono rifornirsi solo le unità da traffico locale, da pesca e da diporto.
Art. 2
Prescrizioni
Salvi gli adempimenti di natura demaniale sanciti dalla Legge 84/94, dal
Codice della Navigazione e dal D. L.vo 112/98 e successive modifiche e/o integrazioni
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per l’impianto di depositi di prodotti petroliferi in ambito portuale, nonché il rispetto di
ogni altra valida norma di legge e/o regolamento, relativa a quanto sopra, l’esecuzione
del rifornimento a mezzo di distributori fissi in banchina, ove presenti e debitamente
autorizzati nell’ambito del porto di Monfalcone, è soggetta alle prescrizioni riportate nei
successivi articoli.
Art. 2.1 Dispositivi di sicurezza dei distributori
I distributori automatici, devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero
dell’Interno in ottemperanza al titolo I P.to XVII del DM 31/7/34 e dei dispositivi di captazione
dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 16/5/96 e successivo Regolamento
interministeriale Ambiente – Attività produttive e salute recante Norme per l’installazione dei
dispositivi di recupero dei vapori di benzina “ n. 76 in data 20/1/99;
Art. 2.2 Requisiti delle manichette
Le manichette devono essere integre ed in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi
spandimento, nonché conformi alle specifiche prescrizioni tecniche;
Art. 2.3 Mezzi antincendio
Lo svolgimento delle operazioni è subordinato alla presenza, sul posto, dei mezzi antincendio
prescritti dal DM 31/7/34 del Ministero dell’Interno;
Art. 2.4 Ventilazione del vano motore e del vano serbatoi
Al termine delle operazioni di rifornimento il preposto al comando dell’unità rifornita deve far si
che sia adeguatamente ventilato, e mantenuto in tale condizione per il tempo necessario, il
vano motore ed il vano ove sono installati i serbatoi.
Art. 2.5
Apparati motore
L’apparato di propulsione principale ed ogni altro motore o macchinario che possa
erogare calore diffuso o originare scintille, non munito di idonea rete parascintille, deve
essere spento
Art. 2.6
Fonti di calore o scintille
Non deve essere eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille;
Art. 2.7
Vigilanza antincendio ed antinquinamento
Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo
di vigilanza antincendio ed antinquinamento da parte del personale di bordo. Devono
essere inoltre disponibili pronti all’uso una riserva di sabbi e le attrezzature atte ad
arginare eventuali colaggi (panne galleggianti fogli oleo assorbenti ecc.). La squadra
antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte
all’uso.
Titolo II
Operazioni di rifornimento dei depositi di carburante asserviti ai distributori
automatici fissi di banchina
Art. 1
Modalità e condizioni
Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato
tramite autobotti, o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste dal DM
31/7/34 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni altra pertinente
prescrizione dettata dalle norme del presente regolamento e di ogni altra valida
disposizione di legge e/o regolamento, generale o particolare
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Allegato D al Regolamento per allibi e bunkeraggi di Monfalcone
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ALLIBO
(Comma III Art. 2.2 Titolo II Capo I Ord. N° 16 in data 28.04.2003)
Bollo da
€ 10,33
Alla
Capitaneria di Porto di Monfalcone
Sezione Tecnica
Oggetto: richiesta autorizzazione allibo in rada.
Il sottoscritto
Comandante della M/c denominata
___________
TSL _______
di bandiera ______ Compartimento e n° di iscrizione___________
CHIEDE
l’autorizzazione ad effettuare, a partire dalle ore _______ del giorno_______________, l’allibo di
tonnellate_____________ del seguente olio minerale ________________ appartenente alla
Categoria_________ classe_________, dalla M/c denominata _______________________ di
nazionalità______________________, compartimento e n° di iscrizione_________________
TSL_______.
A tal fine, in relazione a quanto previsto dal Decreto Min. 3/5/84 e successive modifiche (di
seguito indicato come Decreto) dichiara:
•
•
•
•
•
•
•
•
che il prodotto da allibare rientra tra quelli previsti dal Decreto Min. 3/5/84
che la nave è in possesso dei seguenti documenti
1. certificato di navigabilità rilasciato in data _____________ dalla Capitaneria di Porto di
_______________, valido sino al ______________, dal quale risulta espressamente
che l’unità è idonea al trasporto di infiammabili.
2. certificato di idoneità rilasciato in data ______________ dalla Capitaneria di Porto di
________________, valido sino al______________.
3. Certificato di pressatura ed omologazione manichette n° ________in data
_________________
che le informazioni e le certificazioni tecniche allegate (1) sono conformi a quanto previsto
dal D.M. 3/5/84 e rispondono completamente ed esattamente alle effettive condizioni di
esercizio dell’unità
Sono stati correttamente effettuati i controlli previsti dal D.M. 3/5/84 e che nulla di anomalo è
emerso a seguito delle predette verifiche
È stato correttamente predisposto con il comandante della nave da allibare, ai sensi dell’art. 3
del D.M. 3/5/84, idoneo e concorde piano di emergenza, allegato alla presente.
Che sono stati designati, dai comando di bordo, i seguenti ufficiali, responsabili del controllo
di tutte le operazioni connesse con l’allibo:
M/C DA ALLIBARE____________________________________________________________
M/C CON CUI SI EFFETTUA L’ALLIBO___________________________________________
di aver preso completa visione e di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal
Decreto, nonché dal Regolamento per l’allibo ed il bunkeraggio, approvato con Ordinanza n°
16 in data 28.04.2003 della Capitaneria di Porto di Monfalcone.
di manlevare l’autorità marittima da ogni responsabilità
Monfalcone_____________________
IL COMANDANTE DELLA NAVE DA CUI EFFETTUARE L’ALLIBO ______________________________
IL COMANDANTE DELLA NAVE CON CUI SI EFFETTUA L’ALLIBO ______________________________
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Allegato A al Regolamento per le operazioni di allibo e bunkeraggio nel porto di Monfalcone
Modalità di rilascio della concessione per il servizio di allibo/bunkeraggio nel porto di
Monfalcone, per la determinazione dei relativi canoni e l’applicazione dei pertinenti regimi
tariffari, nonché per l’eventuale revoca.
(Art. 1.1 Capo I Titolo II Ordinanza n° 16 in data 28.04.2003 della Capitaneria di Porto di Monfalcone)
Istanza in bollo su carta intestata con l’indicazione dei seguenti elementi:
a. nome. Cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza se persona fisica, denominazione
o ragione sociale, sede, nome, e cognome del legale rappresentante se società;
b. nome e cognome dell’eventuale procuratore;
c. numero dei dipendenti e relative mansioni;
d. numero e tipo di mezzi nautici destinati al servizio, e titolo del possesso o della detenzione;
e. durata della concessione richiesta, in relazione al livello degli investimenti effettuati;
f. possesso, anche autocertificato, ove consentito, dei requisiti prescritti.
Per ottenere la concessione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. capacità professionale attestata dalla struttura dell’impresa nonché dall’attività svolta negli ultimi tre
anni nel settore del trasporto marittimo dei prodotti petroliferi;
2. iscrizione nel registro degli esercenti di commercio o nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio;
3. capacità tecnica, consistente nella disponibilità, per un periodo non inferiore alla durata della
concessione, dei mezzi navali da destinare al servizio, conformi alle relative norme in materia di
sicurezza e nell’ottica di un progressivo miglioramento del livello di qualità tecnica, nonché nella
disponibilità di personale marittimo con esperienza a bordo tale da
• essere addestrato alla movimentazione di prodotti petroliferi e alla conservazione degli stessi
• essere inquadrato con contratto di lavoro le cui condizioni economiche e normative non
siano inferiori a quelle del contratto di lavoro applicato nel settore del bunkeraggio;
• essere in possesso di certificato STCW 95;
4. capacità finanziaria rilevabile, per l’impresa individuale, dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre
anni e per le società da un patrimonio netto non inferiore a 500.000 € certificato dal presidente del
collegio sindacale
5. assenza di procedure concorsuali
6. assenza di condanne per delitti con pena superiore ad anni tre di reclusione, ovvero contrabbando,
truffa, appropriazione indebita e delitti contro la fede pubblica, salvo intervenuta riabilitazione;
7. esenza da misure preventive
8. idonea copertura assicurativa per danni derivanti dal servizio e idonea copertura P&I per i danni da
inquinamento marino
I requisiti devono perdurare per tutta la durata della concessione e la loro sussistenza può essere
verificata dall’Aut. Marittima nell’ambito dei poteri di vigilanza sull’attività.
La durata della concessione viene stabilità dall’autorità concedente sulla base degli investimenti
effettuati.
Il canone annuo si calcola per un importo di 0,50 € X tonnellata netta di naviglio complessivamente
destinato allo svolgimento del servizio. Lo stesso canone è aggiornato annualmente secondo le modalità
stabilite per i beni del Demanio Marittimo.
Il concessionario è tenuto a prestare idonea cauzione, anche in forma di fideiussione bancaria o
polizza assicurativa con società di rilevanza nazionale o internazionale, non inferiore a 2500 €.
La decadenza può essere dichiarata dall’Autorità Marittima ove:
I. sia perduto uno dei requisiti per il rilascio della concessione
II. non sia pagato il canone annuale
III. avvenga l’abusiva sostituzione nell’esercizio della concessione
IV. il concessionario sia inadempiente degli obblighi stabiliti nell’atto di concessione o imposti da norme
di Legge e/o Regolamento.
V. Sia ravvisata l’inerzia del concessionario
Le tariffe del servizio e le loro eventuali variazioni vanno comunicate con congruo anticipo al Comandante
del Porto.
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Allegato B al Regolamento per allibi e bunkeraggi di Monfalcone
COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO / ALLIBO
(Art. 2.1 Capo I Titolo II Ord. N° 16 in data 28.04.2003 della Capitaneria di Porto di
Monfalcone)
Il sottoscritto
titolare di
Atto di Concessione della Capitaneria di Porto di Monfalcone n°
Autorizzazione ex art. 68 n°
in data
,
in data
per l’esercizio del servizio di allibo / bunkeraggio (cancellare la voce che non interessa) nel porto di
Monfalcone,
COMUNICA
che il giorno
dalle ore
alle ore
effettuerà le seguenti operazioni:
rifornimento di oli carburanti
rifornimento di oli lubrificanti
allibo
di tonn. circa alla m/n denominata
di nazionalità
TSL
agenzia marittima
ormeggiata all’accosto
con carico di tonn. ________________di __________________________________________
a tal fine dichiara
che l’operazione verrà effettuata da:
motocisterna/bettolina (nome)____________
_______TSL____________
Compartimento e n° iscriz .________
____ Comandante
autobotte
(tipo)
targa ______________
_____
generalita’ autista
•
di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di allibo,
rifornimenti di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nel porto di Monfalcone
•
di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che questo Comando riterrà
opportuno prescrivere
MONFALCONE ___________ Il richiedente ___________________
[SPAZIO RISERVATO AL COMANDO DI BORDO]
Il sottoscritto
, comandante della m/n
,
di nazionalità
TSL
, all’atto di effettuare le seguenti operazioni:
rifornimento di olio combustibile denso / olio lubrificante
allibo
dei seguenti prodotti:
categoria
classe
, dichiara sotto la sua responsabilità:
• che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronte all’impiego
• che l’ufficiale di bordo responsabile dell’operazione di bunkeraggio è
IL COMANDANTE DELLA NAVE (o per esso l’agenzia marittima) ______________________________
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Allegato C al Regolamento per allibi e bunkeraggi di Monfalcone
AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO TRAMITE BETTOLINA/AUTOBOTTE
(Art. 2.2 Titolo II Capo I Ord. N° 16 in data 28.04.2003 della Capitaneria di Porto di Monfalcone)
bollo
€
10,33
Il sottoscritto
comandante
della
m/n
_____________________,
nazionalità_____________________, TSL ____________, carica di tonn._________________________________ ormeggiata nel porto di Monfalcone presso l’accosto ________
di
di
CHIEDE
di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio di
Prodotto ____________________________ Categoria _________ Classe __________________
Punto di infiammabilità_________________° C
Densità ______________
Quantità____________________________Zona di operazioni____________________________
A
alla m/n al mio Comando il giorno ______________ a partire dalle ore ___________ per la durata presunta
di ore ______________
MEDIANTE (indicare il mezzo e compilare il relativo campo)
‫ ٱ‬bettolina
‫ ٱ‬autobotte
B
Modello/marca______________________ Denominazione__________________________
Targa_____________________________ N° e Ufficio d’iscr.________________________
Autista ___________________________ TSL_______ TSN________Lungh___________
Armatore_______________________________
Comandante____________________________
Uff.le Responsabile Op.___________________
A tal fine
DICHIARA
1. di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di allibo, rifornimenti di
combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nel porto di Monfalcone
2. di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che questo Comando riterrà opportuno prescrivere
3. che i mezzi antincendio di bordo / terra sono in perfette condizioni e pronti all’impiego
IL COMANDANTE DELLA NAVE (o per esso l’agenzia marittima)_________________________________
SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA TRASPORTATRICE/SOCIETÀ AUTORIZZATA
La sottoscritta ditta/società_______________________, con sede in _________________________
Dichiara
I. che l’autobotte/bettolina impiegata per l’operazione di bunkeraggio sopra descritta,
risponde, per caratteristiche tecniche e modalità costruttive, ai requisiti previsti dalle vigenti
norme e prescrizioni relative ai mezzi adibiti al trasporto di materiali combustibili, nonché
alle prescrizioni di cui al Regolamento per le operazioni di bunkeraggio/allibo approvato con
Ordinanza n° 16 in data 28.04.2003 della Capitaneria di Porto di Monfalcone;
II. che il combustibile trasportato corrisponde per caratteristiche qualitative e quantitative ai
dati di cui al punto B
III. di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di allibo,
rifornimenti di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nel porto di Monfalcone e di
uniformarsi ai relativi obblighi.
Monfalcone ,li______________________
LA DITTA TRASPORTATRICE________________________