MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Transcript
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Pagina 1 di 21 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE GUARDIA COSTIERA ___________ ORDINANZA N° 16 /2003 Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone; VISTA la Circolare Titolo Porti serie VII n° 16 DEM3 – 1823 in data 19/7/2002 della Direzione Generale Infrastrutture per la Navigazione Marittima ed Interna del Min. Infrastrutture e Trasporti ad oggetto “disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti marittimi” VISTO il foglio n° 3370 in data 07.04.2003 del Comando Provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco di Gorizia, relativo all’assolvimento del servizio di prevenzione incendi; VISTO il Regolamento per le operazioni di allibo, rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nel porto di Monfalcone, approvato con Ord. 3/89 in data 19.01.1989 VISTO il Reg. per la costruzione e l’equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici, liquidi pericolosi alle rinfusa e per l’imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con DPR 50 in data 4.2.84 VISTO il DM 3/5/84 “norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi , liquefatti, refrigeranti, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas VISTO il DM 25/10/85 “modificazione alle norme per gli allibi di oli minerali e gas di cui al DM 3/5/85; VISTA la Legge n° 979 in data 31.12.1982 ad oggetto “Disposizioni per la difesa del mare”; VISTA la Circolare serie I n°105 in data 21/09/2000 dell’Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo del soppresso Ministero Trasporti e Navigazione ad oggetto “ periodicità dei collaudi delle tubazioni e manichette adibite alla movimentazione ad al trasporto dei prodotti petroliferi CONSIDERATA la tipologia di prodotti petroliferi movimentati nelle operazioni di rifornimento e di allibo alle navi nella rada e nel porto di Monfalcone; Pagina 2 di 21 CONSIDERATA l’attuale disponibilità di spazi all’interno dell’area portuale di Monfalcone e presso le banchine in autonomia funzionale ivi comprese; CONSIDERATA la necessità di aggiornare, a norma delle vigenti disposizioni, la disciplina dell’attività di bunkeraggio e di allibo nella rada e nel porto di Monfalcone; VISTI gli artt. 62, 63, 66, 68 e 81 del Codice della navigazione e gli artt. 59, 60 e 85 del Regolamento di esecuzione e del Codice della Navigazione VISTO l’art. 22 del Regolamento di sicurezza per le operazioni di scarico, carico, trasbordo, sosta, lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso nei porti del compartimento marittimo di Monfalcone, approvato con Ordinanza 7/72 in data 15/4/72 e modificato con Ordinanza n. 8/81 in data 30/3/81 ORDINA Art 1. È approvato e reso esecutivo l’annesso Regolamento per la disciplina delle attività di bunkeraggio e di allibo nella rada e nel porto di Monfalcone. Art 2 . La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 05.05.2003. Art 3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Art 4. I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili in via civile di eventuali danni cagionati a cose e/o persone in conseguenza delle operazioni compiute, saranno perseguiti a norma dell’art 1174 Cod. Nav., sempre che il fatto non costituisca reato. Art 5. L’Ordinanza n° 3/89 in data 19/1/89 è abrogata. Monfalcone, li 28 Aprile 2003 Il Comandante Capitano di Fregata(CP) Goffredo BON Pagina 3 di 21 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIFORNIMENTO DI OLI COMBUSTIBILI/LUBRIFICANTI E ALLIBO ALLE NAVI PRESENTI NELLA RADA E NEL PORTO DI MONFALCONE Capo I – Norme generali. Definizioni, applicazione e disposizioni comuni. Titolo I – Definizioni e applicazione Art. 1- Definizioni. Si intendono, nelle rispettive parti del testo del presente Regolamento: Bunkeraggio le operazioni di rifornimento di oli combustibili o lubrificanti effettuate alle navi presenti nella rada o agli ormeggi del porto di Monfalcone; Allibo le operazioni di trasferimento di oli combustibili o lubrificanti da una nave presente nella rada di Monfalcone ad un’altra nave o bettolina, Manichette le tubazioni adoperate per le operazioni di bunkeraggio e allibo in possesso delle prescrizioni tecniche di cui al Capo I Titolo II Art. 2.1; Bettoline le navi adibite al carico, carico e trasporto di oli carburanti e lubrificanti, in possesso delle prescrizioni tecniche di cui al Capo I Titolo II Art. 2.2; Autobotti i mezzi terrestri adibiti al carico, scarico e trasporto di oli carburanti e lubrificanti, in possesso delle prescrizioni tecniche di cui al Capo I Titolo II Art. 2.3; Distributori mobili i dispositivi mobili di erogazione di oli carburanti conformi al D.M. 19/3/90; Distributori fissi i dispositivi automatici fissi definiti dal D. L.vo 32/98. Società gli enti pubblici o privati, le ditte collettive o individuali e tutti gli altri soggetti che siano debitamente autorizzati dall’Autorità Marittima a norma del Titolo II Art 1 del presente Regolamento a svolgere le operazioni di bunkeraggio e allibo Art. 2 Applicazione e obblighi. Le norme del presente Regolamento si applicano, secondo le rispettive indicazioni, a tutte le navi, i mezzi terrestri, fissi e mobili, la dotazioni, gli equipaggiamenti e le sussistenze tecniche impiegati nelle operazioni di bunkeraggio ed allibo. Il personale incaricato di quanto sopra è altresì obbligato all’applicazione di quanto riportato nelle relative prescrizioni. Pagina 4 di 21 Titolo II Disposizioni comuni e prescrizioni tecniche generali. Art 1. Norme di riferimento e disposizioni generali comuni. Ove non espressamente e diversamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento, l’esecuzione delle operazioni di seguito descritte è soggetto al rispetto delle norme riportate nella circolare titolo porti serie VII n. 16 DEM3/1823 in data 19.7.2002 e ad ogni altra norma in essa richiamata, ovvero in ogni altra valida disposizione di legge e/o regolamento, con particolare riferimento a: • modalità di rilascio della concessione per l’esercizio delle attività di bunkeraggio/allibo, pagamento dei relativi canoni nonché applicazione dei pertinenti regimi tariffari; • modalità di impianto di depositi di prodotti petroliferi e di distributori fissi degli stessi e delle operazioni di rifornimento dai medesimi impianti, nonché requisiti tecnici degli stessi; • modalità generiche relative all’esecuzione delle operazioni di bunkeraggio ed allibo; • caratteristiche tecniche delle manichette adoperate; • modalità relative al rifornimento a mezzo bettolina in porto e in rada; • requisiti e caratteristiche tecniche delle bettoline; • modalità relative al rifornimento a mezzo autobotti, ovvero a mezzo distributori mobili conformi al DM 19/3/90. Art. 2 Prescrizioni tecniche comuni alle operazioni di bunkeraggio ed allibo Durante l’esecuzione delle operazioni di bunkeraggio ed allibo (di seguito denominate “operazioni”), valgono le seguenti prescrizioni tecniche comuni: Art. 2.1 Caratteristiche delle manichette Le manichette utilizzate per le operazioni debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all’atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi. Ogni singola manichetta deve essere dotata di apposito certificato, rilasciato da idoneo ente tecnico, sul quale devono essere riportati i seguenti dati: • dati di identificazione generali; • massima pressione di esercizio; • massima temperatura di esercizio (per le manichette prodotte dopo il 1.7.2002); • prodotti per i quali sono riconosciute idonee; • data e pressione di collaudo; • certificato di collaudo; i quali devono essere riportati, a norma del D.M. 3/5/84, sulle flangie o sulle stesse tubazioni. Art. 2.2 Caratteristiche e requisiti delle bettoline Le bettoline impiegate nelle operazioni devono ottemperare a tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione previste per tale tipo di unità, e devono possedere idonea e valida certificazione relativa al particolare tipo di struttura, sistemazioni, dotazioni e tipo di navigazione, nonché essere fornite di: • impianti e dotazioni idonee (reti taglia fiamma e antiscintille, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi ecc.) per effettuare le operazioni di sicurezza anche a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi • attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, casse per la raccolta degli eventuali colaggi, scorte di assorbenti inerti ecc.) Pagina 5 di 21 • bottazzi di gomma o legno o idonei parabordi, cavi di ormeggio non metallici e parafiamma a tutti gli scarichi. • Idoneo rilevatore portatile di gas nell’atmosfera • Strumenti di connessione antiscintilla In ragione della tipologia di operazione da effettuare, nonché delle condizioni in cui lo stesso viene effettuato e della disponibilità di spazi ed impianti antincendio in banchina, l’Autorità Marittima si riserva di far accertare, al competente organo tecnico, l’idoneità dei mezzi nautici all’uopo impiegati ovvero di disporre che gli stessi acquisiscano ulteriori dotazioni di sicurezza. La stessa Autorità Marittima si riserva di non consentire che le operazioni abbiano luogo ove venga ravvisata una qualunque insufficienza nei suddetti requisiti o l’assenza del livello minimo di sicurezza portuale ed ambientale. Art. 2.3 Caratteristiche e requisiti delle autobotti Le autobotti destinate ad effettuare operazioni di bunkeraggio nel porto di Monfalcone, oltre a soddisfare a quanto indicato negli articoli del presente regolamento e in ogni altra valida disposizione di legge e/o regolamento che detti apposite prescrizioni per l’idoneità tecnica dei suddetti mezzi, devono essere: • munite di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore; • dotate di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche; • munite di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante; • munite di estintori di tipo omologato nel numero minimo di 2 (due). Art. 2.4 Caratteristiche dei distributori fissi I distributori fissi ammessi ad effettuare il servizio di rifornimento presso le banchine portuali di Monfalcone sono quelli definiti dal D. L.vo 32/98. Art. 2.5 Orario di operatività È consentita l’esecuzione delle operazioni durante l’arco di tutte le 24 ore. Le operazioni che si svolgono dopo il tramonto o prima del sorgere del sole, e comunque in ogni situazione in cui non siano presenti i requisiti minimi di illuminazione naturale, dovrà essere assicurata dai richiedenti la presenza di una fonte di illuminazione artificiale capace di garantire un potere illuminante non inferiore a 10 lux ad una distanza non inferiore ad 1 metro dalle zone di lavoro (adduzione, travaso, stesura manichette, collettori, collegamenti ecc.), dotata di impianto elettrico conforme alla L. 186/68 e posta a distanza adeguata da possibili fonti di vapore del prodotto da imbarcare/sbarcare; In aggiunta a quanto sopra dovranno comunque garantirsi i seguenti adempimenti: • • • travaso / riempimento con sistema a ciclo chiuso servizio continuo di vigilanza e controllo antincendio e antinquinamento a mezzo di idoneo personale disponibilità di una riserva di sabbia o prodotti assorbenti per eventuali arginature ed operazioni di pronto intervento. Art. 2.6 Condizioni meteorologiche e marine Le operazioni potranno svolgersi solo in presenza di favorevoli condizioni di vento e di mare ed in assenza di nebbia. Qualora, nel corso delle operazioni, sopraggiungano condizioni meteomarine tali da non consentire l’esecuzione delle operazioni in condizioni di assoluta sicurezza, le stesse operazioni devono essere immediatamente sospeso e deve essere adottato ogni opportuno provvedimento atto a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Art. 2.7 Spandimenti, emergenze, situazioni di pericolo generico . In ogni situazione in cui si verifichino fuoriuscite, spandimenti, sversamenti, nonchè eventi dannosi o stati di pericolo che possano pregiudicare la sicurezza delle persone, Pagina 6 di 21 delle navi e delle infrastrutture, nonché dell’ecosistema marino, spetta ai comandi di bordo, secondo le proprie responsabilità, l’obbligo di : • sospendere immediatamente le operazioni; • informare tempestivamente l’Autorità Marittima competente; • adottare, ove non ulteriormente pregiudizievole, ogni provvedimento teso a limitare od eliminare la causa dell’evento; • bonificare successivamente la zona eventualmente inquinata ovvero mettere in pristino stato l’area interessata dall’evento dannoso. Art. 2.8 Zona di mare destinata alle operazioni di allibo e bunkeraggio in rada. L’Autorità Marittima provvederà ad indicare la zona di mare che deve essere utilizzata per lo stazionamento delle navi e degli altri mezzi adibiti alle operazioni di allibo o di bunkeraggio in rada. Art. 3 Deroghe ed ulteriori prescrizioni. Allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione, la pubblica incolumità, la salvaguardia della vita umana in mare e dell’operatività portuale, nonché in ogni altro caso in cui ricorrano particolari circostanze di emergenza, necessità, esigenza tecnicooperativa e situazioni meteomarine, l’Autorità Marittima, valutate le specifiche condizioni, si riserva la facoltà di derogare dalle norme di seguito riportate ovvero di imporre l’adozione di ogni ulteriore provvedimento atto a garantire quanto sopra, acquisendo se necessario a tal fine gli opportuni pareri degli enti tecnici eventualmente interessati. Titolo II Autorizzazioni ed obblighi derivanti. Tariffe. Art. 1 Soggetti autorizzati e norme di riferimento. Le operazioni di bunkeraggio e di allibo possono essere effettuate solo dalle ditte a cui si stata rilasciata apposita concessione, a norma dell’art 60 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, nel caso in cui le medesime adoperino i mezzi navali di cui all’art. 66 del Codice della Navigazione, ovvero iscritte nei Registri di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione, qualora il servizio venga assolto mediante mezzi terrestri. Art. 1.1 Servizio regolato mediante concessione Nel caso in cui il servizio venga espletato con i mezzi nautici di cui all’Art. 66 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, le formalità di presentazione della domanda per ottenere le suddette autorizzazioni, l’accertamento dei requisiti, nonché le modalità e i termini di esercizio ed eventuale revoca dei provvedimenti sono quelli prescritti dalla Circolare Titolo porti Serie VII n° 16 in data 19/7/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riepilogati nell’allegato A al presente Regolamento. Pagina 7 di 21 Art. 1.2 Servizio continuativo regolato mediante iscrizione nei Registri di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione. Nel caso in cui il servizio venga espletato in via continuativa dalla banchina portuale, mediante l’uso di mezzi terrestri, le formalità di presentazione della domanda per ottenere le suddette autorizzazioni, l’accertamento dei requisiti, nonché le modalità e i termini di esercizio ed eventuale revoca dei provvedimenti sono quelli riportati, a norma dell’art. 68 del Codice della Navigazione, all’articolo 2.a del Decreto n° 22/97 in data 03.04.1997 della Capitaneria di Porto di Monfalcone. Art. 1.3 Servizio occasionale regolato mediante autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione. Solo ed esclusivamente per il servizio di bunkeraggio da eseguirsi dalla banchina portuale mediante l’uso di mezzi terrestri, l’Autorità marittima, valutate le specifiche necessità e circostanze, si riserva di consentire che le società non iscritte nei Registri di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione e che abbiano avanzato apposita e documentata, siano occasionalmente autorizzate all’esercizio dell’attività in parola. In questo caso le formalità di presentazione della domanda per ottenere le suddette autorizzazioni, l’accertamento dei requisiti, nonché le modalità e i termini di esercizio ed eventuale revoca dei provvedimenti sono quelli stabiliti dall’Art. 2.b del Decreto n° 22/97 in data 03.04.1997 della Capitaneria di Porto di Monfalcone. Le modalità preferenziali di assolvimento dell’attività in parola sono comunque quelle previste ai punti 2.1 e 2.2. Art. 2 Autorizzazioni e comunicazioni Art. 2.1 Comunicazioni da parte delle Società concessionarie o iscritte nei Registri ex Art. 68 Cod. Nav. Le società titolari delle autorizzazioni di cui al Titolo II – Artt. 1.1 ed 1.2 – possono eseguire le operazioni inoltrando, con almeno 24 ore di anticipo, formale comunicazione alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Monfalcone, redatta sul modulo di cui all’allegato B al presente Regolamento. L’Autorità Marittima si riserva di sospendere o revocare l’autorizzazione al bunkeraggio nel caso di mancata o ritardata presentazione della predetta comunicazione .Art. 2.2. Autorizzazioni per le Società non titolari di atto di concessione o non iscritte nei Registri ex Art. 68 Cod. Nav. Le società che intendono effettuare le operazioni a norma del Titolo II – Art. 1.3devono acquisire la relativa autorizzazione occasionale dell’Autorità Marittima, presentando, con almeno 48 ore di anticipo, apposita istanza alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Monfalcone, correttamente e debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione ivi indicata. Per le operazioni di bunkeraggio con bettolina o autobotte deve essere compilato il modulo di cui all’allegato C al presente Regolamento, il quale andrà presentato con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto all’orario previsto per il bunkeraggio, alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Monfalcone. Per le operazioni di allibo deve essere compilato il modulo di cui all’allegato D al presente Regolamento. Pagina 8 di 21 Art. 3 Tariffe Le Società autorizzate a norma del Capo I Titolo II Art. 1 sono tenute a depositare formalmente presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone le tariffe che intendono applicare nell’anno solare di riferimento. Capo II Allibo Titolo I Prodotti consentiti e prescrizioni di esecuzione Art. 1 Prodotti da allibare. L’allibo è esclusivamente consentito per gli oli minerali indicati nell’appendice I dell’Allegato I della Convenzione Marpol 73/78, secondo quanto definito dall’Art. 3 del D.M. 3/5/84. Art. 2 Prescrizioni. Le operazioni di allibo dovranno avvenire nel pieno e rigoroso rispetto delle condizioni di cui ai successivi articoli. Art 2.1 Comunicazioni VHF L’inizio ed il completamento delle operazioni dovrà essere tempestivamente comunicato dai Comandi di bordo via VHF alla Capitaneria di Porto di Monfalcone; Norme. Dovrà essere rispettata ogni prescrizione fornita dal Decreto Ministeriale 5/5/84 e successive modifiche nonché ogni altra valida disposizione di legge e/o regolamento vigente in materia; Art. 2.2 Art. 2.3 Divieto di bunkeraggio Durante le operazioni di allibo non è consentito effettuare il rifornimento; Art. 2.4 Equipotenzialità elettrica. L’inizio delle operazioni di allibo deve essere preceduto dalla adozione, da parte dei comandi di bordo, di ogni provvedimento atto a garantire l’ottenimento della equipotenzialità elettrica tra le unità interessate dall’operazione; Art. 2.5 Ormeggio Gli scafi devono essere ormeggiati con cavi non metallici e separati da un numero adeguato di parabordi; Art. 2.6 Mezzi antincendio I mezzi antincendio delle unità devono essere efficienti e pronti all’uso; Art. 2.7 Divieti di fuochi E’ assolutamente vietato fumare, fare uso di fiamme libere o accendere fuochi, effettuare lavori di qualsiasi tipo all’interno degli scafi, nonché usare lampade non a tenuta di gas ed antideflagranti; inoltre il personale addetto alle operazioni deve usare calzature non chiodate; Pagina 9 di 21 Art. 2.8 Persone estranee E’ fatto divieto di salita a bordo da parte di tutte le persone estranee all’equipaggio e comunque non interessate dalle operazioni; Art. 2.9 Controlli e verifiche Durante l’esecuzione delle operazioni devono essere costantemente effettuati controlli e verifiche da parte del personale preposto al fine di verificare la regolarità delle procedure e degli adempimenti di sicurezza; Art. 2.10 Numero di cisterne impegnate L’allibo deve essere eseguito con non più di una cisterna per volta sottobordo; e di ogni altra prescrizione stabilita eventualmente dal Comandante del porto. Capo III Bunkeraggio Titolo I Operazioni consentite Art. 1 Operazioni consentite Nel porto di Monfalcone le operazioni di rifornimento con combustibili liquidi aventi un punto di infiammabilità superiore a 60° e di oli lubrificanti possono essere effettuate: A. a mezzo bettolina o navi cisterna alle navi all’ormeggio nel porto di Monfalcone; B. a mezzo bettolina o navi cisterna alle navi all’ancora nella rada di Monfalcone; C. a mezzo autobotti o distributori mobili conformi al D.M. 19/3/90 alle navi ormeggiate nel bacino portuale; D. a mezzo distributori automatici, alle unità da pesca e da diporto munite di dispositivi di sicurezza approvati. Titolo II Bunkeraggio a mezzo bettolina o navi cisterna alle navi all’ormeggio nel porto di Monfalcone Art. 1 Prescrizioni generali E’ vietata l’esecuzione del rifornimento a mezzo bettolina delle navi presenti all’ormeggio nel porto di Monfalcone qualora : A. la nave stia movimentando liquidi infiammabili appartenenti alle categorie A e B B. la nave stia movimentando merci pericolose in colli appartenenti alle classi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 C. la nave sia una petroliera, chimichiera o gasiera non degassificata, salvo quanto previsto all’art. 3 del presente Titolo. Pagina 10 di 21 Art. 2 Prescrizioni particolari Art. 2.1 Bunkeraggio a nave gasiera o cisterna. Ove trattasi di rifornimento a nave gasiera o cisterna con liquidi pericolosi ovvero vuote non degassificate, vanno sospese immediatamente le operazioni di zavorramento (navi pre –Marpol), spostamento del carico, lavaggio e pulizia cisterne; Art. 2.2 Vigilanza antincendio ed antinquinamento Lo svolgimento delle operazioni deve essere seguito costantemente da un servizio di vigilanza antincendio ed antinquinamento espletato da personale abilitato. Qualora in possesso di idonea certificazione IMO – STCW di abilitazione al servizio antincendio, il personale della bettolina potrà assolvere detto compito. La responsabilità e l’onere di assicurare in ogni caso la presenza di personale abilitato spetta alla ditta che esegue il servizio. Tale personale assume la responsabilità di mantenere in perfetta efficienza e pronte all’uso tutte le attrezzature antincendio ed antinquinamento, inclusa una riserva di sabbia ed attrezzature e mezzi di argine e oleoassorbenti per eventuali colaggi. Art.2.3 Divieto di lavori con fiamma Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore e nessuna operazione può essere effettuata sul lato ove è accostata la bettolina. Art. 2.4 Illuminazione I requisiti minimi di illuminazione sono quelli prescritti al Capo I Titolo II Art. 2.5 del presente regolamento. Art. 2. 5 Sorgenti di calore e vapore La bettolina deve sostare il più possibile lontano da sfoghi d’aria, di caolre o da sorgenti di vapore infiammabili. Art. 2.6 Segnali Le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono mostrare a riva il segnale B del codice Internazionale dei Segnali ovvero una luce rossa durante le ore notturne; Art. 2.7 Manichette Le manichette, conformi alle prescrizioni di cui al Capo I Titolo II Art. 2.1 del presente regolamento, ed i relativi innesti, devono essere mantenute in perfette condizioni e debitamente collaudate. Devono essere inoltre adeguatamente sostenute e di idonea lunghezza onde evitare strappi. Art. 2.8 Equipotenzialità elettrica Deve essere adottato ogni provvedimento necessario affinché venga assicurata l’equipotenzialità elettrica tra bettolina e nave da rifornire. Art. 2.9 Ufficiale responsabile Il personale dell’unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell’ufficiale della nave, designato dal Comando di bordo quale responsabile relativo all’inizio, alla velocità di pompaggio e alle eventuali interruzioni . Lo stesso ufficiale è responsabile delle verifiche e dei controlli di efficienza di cui al Capo II Titolo I Art. 2.9. Pagina 11 di 21 Art. 2.10 Scarichi Tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina e dei motori, sia della nave che della unità rifornitrice, devono essere provvisti di reti parascintille Art.2.11 Contatto tra gli scafi Il contatto diretto degli scafi deve essere assolutamente evitato, utilizzando un numero adeguato di idonei parabordi Art. 2.12 Ombrinali e scarichi di residui liquidi Durante le operazioni gli ombrinali e gli altri scarichi ove adducono i residui liquidi devono rimanere perfettamente chiusi Art. 2.13 Modalità e ratei di pompaggio, informazioni, emergenze Rimane a carico del personale della bettolina e della nave, e quindi dei rispettivi responsabili designati, l’obbligo di concordare preliminarmente modalità generiche di rifornimento, ratei di pompaggio, procedure per l’arresto in caso di emergenza, modalità di comunicazione e di informazione reciproca, nonché perfette conoscenza del funzionamento di ogni dispositivo di controllo ordinario e straordinario delle operazioni Art. 3 Norme particolari per navi petroliere, gasiere o chimichiere non degassificate Le navi petroliere, gasiere o chimichiere non degassificate possono eseguire operazioni di bunkeraggio solo se stanno effettuando operazioni di discarica. Nel caso in cui stiano effettuando operazioni di caricamento, il bunkeraggio è consentito solo nel caso in cui la nave stia caricando prodotti con punto di infiammabilità > 60°C, a condizione che: • per tutta la durata del bunkeraggio sulla nave sia presente un operatore della bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido in caso di necessità. La bettolina deve essere sempre in condizione di allontanarsi prontamente con i propri mezzi in caso di emergenza; • la bettolina sia dotata di un rilevatore portatile di gas nell’atmosfera; • gli strumenti per effettuare la connessione siano antiscintilla. Titolo III Bunkeraggio a mezzo bettolina o navi cisterna alle navi all’ancora nella rada di Monfalcone Art. 1 Prescrizioni aggiuntive al Capo III Titolo II Quando il rifornimento è effettuato in rada, in aggiunta a quanto prescritto dall’art. 3, valgono le ulteriori prescrizioni riportate nei successivi articoli. Art. 1.1 Zona riservata alle operazioni Le operazioni di rifornimento devono essere eseguite nella zona di cui al Capo I Titolo II Art. 2.8 del presente Regolamento. Art. 1.2 Manovre di avvicinamento le manovre di avvicinamento, ormeggio e disormeggio della bettolina alla nave deve essere eseguita, sotto la responsabilità dei rispettivi comandi, in osservanza delle Pagina 12 di 21 norme stabilite nel Regolamento Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72) Art.1.3 Ancoraggi La nave di maggiori dimensioni (di lunghezza e larghezza) deve essere ancorata; ove le dimensioni siano uguali, almeno una delle navi deve essere obbligatoriamente ancorata. E’ responsabilità dei comandi di bordo stabilire le relative modalità. Art. 1.4 Comunicazioni tra le navi interessate In caso di equipaggi o responsabili delle operazioni di nazionalità differente, andrà concordata una modalità di comunicazione che preveda l’adozione di termini tecnici internazionalmente noti (Standard Marine Vocabulary – IMO); Art. 1.5 Impianti antincendio; Gli impianti antincendio delle due navi debbono essere tenuti pronti per l’eventuale immediato impiego; Art. 1.6 Cavi di ormeggio I cavi di ormeggio passati tra le due navi, di lunghezza adeguata, devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto conseguanti al trasbordo di combustibile. Art. 1.7 Condizioni meteo marine Le condizioni meteomarine devono essere favorevoli e vale quanto disposto al Capo I Titolo II Art. 2.6 del presente Regolamento; Art. 1.8 Lavori con fiamma e fonti di calore È vietata l’esecuzione di ogni lavoro a bordo che possa generare scintille o calore ed è assolutamente vietato l’uso di fiamme libere. L’apparato di propulsione principale ed ogni altro motore o macchinario che possa erogare calore diffuso o originare scintille, non munito di idonea rete parascintille, deve essere spento. Art. 1.9 Ascolto radio Durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l’ascolto radio continuo a mezzo di apparato VHF/FM sulla frequenza dei servizi portuali Art. 1.10 Sospensione o interruzione In caso di sospensione o di interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo, la bettolina deve subito allontanarsi dalla nave rifornita. In tal caso vale l’obbligo di comunicazione Pagina 13 di 21 Capo IV Bunkeraggio a mezzo autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/3/90 Titolo I Prodotti e zone consentite. Art. 1 Prodotti consentiti Il rifornimento mediante autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/3/90 è consentito esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, uguale o superiore a 60°. Art 2 Zone consentite. Nel porto di Monfalcone la tipologia di rifornimento di cui al presente Capo può essere eseguita, successivamente all’acquisizione della prescritta autorizzazione, solo alle navi ormeggiate alla banchina di Portorosega, alla banchina Enel e alla banchina De Franceschi. L’esecuzione delle suddette operazioni presso altre banchine può essere autorizzata, a seguito di opportune valutazioni, di volta in volta. In particolare per le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/3/90 da eseguirsi presso la banchina Fincantieri, dovrà essere preventivamente e tempestivamente informata la Capitaneria di Porto. L’esecuzione delle operazioni avverrà in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. Titolo II Disposizioni e prescrizioni particolari Art.1 Prescrizioni Il Bunkeraggio a mezzo autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/3/90 deve avvenire nello stretto rispetto delle prescrizioni riportate nei successivi articoli. Art. 1.1 Quantità erogabile Ogni singola autobotte non può erogare una quantità di prodotto superiore a 30 tonnellate; Art. 1.2 Abbandono della zona al termine delle operazioni e posizionamento dei distributori mobili Ciascuna autobotte dovrà prontamente uscire dal porto al termine del rifornimento. i distributori mobili dovranno essere ricollocati nelle aree di sosta individuate dall’Autorità marittima, ove potrà avvenire il loro rifornimento esclusivamente con autobotte; Art. 1.3 Modalità di rifornimento Il rifornimento deve essere eseguito a circuito chiuso, con l’impiego di manichette flessibili conformi, in condizioni di perfetta efficienza e di adeguata lunghezza , nonché dotate di innesti e raccordi a perfetta tenuta stagna. Art. 1.4 prescrizioni per i fuochi di bordo Tutti i fumaioli e gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli delle cucine, devono essere muniti di reti parascintille. In caso contrario è fatto obbligo di non mettere in funzione i servizi ad essi asserviti. Pagina 14 di 21 Art. 1.5 equipotenzialità elettrica Deve essere adottato ogni provvedimento necessario l’equipotenzialità elettrica tra autobotte e nave da rifornire affinché venga assicurata Art. 1.6 Divieto di lavori con fiamma Entro un raggio di 100 metri dalla stessa, per tutta la durata delle operazioni, non devono essere in corso lavori con impiego di fiamma libera o che generino o possano generare scintille o calore diffuso; Art. 1.7 Delimitazioni – segnalazioni Per tutta al durata del rifornimento intorno alla nave e all’autobotte ovvero al distributore mobile, non devono essere presenti, entro un raggio di venti (20) metri, altri automezzi, natanti o persone estranee. La stessa zona deve essere idoneamente delimitata e segnalata mediante l’apposizione di avvisi ben visibili recanti la scritta “VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE” Art. 1.8 Mezzi di primo intervento in caso d’emergenza Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essre collocati, a cura della ditta incaricata del bunkeraggio, 2 (due) estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 (dieci) litri ed un contenitore di sabbia con idonei attrezzi per lo spandimento della stessa Art. 1.9 ufficiale responsabile – conducente autobotte le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il controllo diretto di un ufficiale della nave all’uopo designato, per l’applicazione delle disposizioni richiamate nel presente regolamento Il conducente dell’autobotte deve sempre rimanere presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza; Art. 1.10 tubazioni di carico Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi a quanto prescritto al Capo I Titolo II Art. 2.1 del presente Regolamento; Art. 1.11 autobotti Le autobotti devono essere conformi a quanto prescritto al Capo I Titolo II Art. 2.2 del presente Regolamento; Art. 1.12 impianto antincendio di bordo Il personale della nave deve approntare a bordo una o più manichette antincendio pronte all’uso e verificare preliminarmente all’inizio delle operazioni che l’impianto antincendio di bordo sia pronto ed in efficienza; Art. 1.13 personale necessario Le operazioni non potranno avere inizio senza la contemporanea presenza del personale di cui all’art 1.9 del presente Titolo, nonché di tutti i responsabili alla sicurezza previsti nella fattispecie dalle norme del presente Regolamento; Art. 1.14 operazioni commerciali Durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali. Eventuali deroghe in merito potranno essere concesse dall’Autorità Marittima, salva la responsabilità della società rifornitrice e del comando di bordo di assicurare comunque la sicurezza delle operazioni portuali; Art. 1.15 altre indicazioni Devono essere rispettate le procedure definite dall’Autorità marittima nonché ogni altra disposizione particolare da questa ritenuta necessaria. Pagina 15 di 21 Art. 2 Vigilanza antincendio ed antinquinamento a bordo e a terra Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento. Art. 2.1 Sorveglianza antincendio ed antinquinamento a bordo Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono inoltre essere disponibili e pronti per l’eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleo assorbenti). Le attrezzature antincendio dovrà adempiere a quanto previsto dal precedente art .1.8. Art. 2.2 Servizi di sorveglianza antincendio a terra A terra deve essere costituito un servizio di vigilanza antincendio, con un numero minimo di 2 (due) addetti. Art. 2.2.a Servizio antincendio espletato dal Corpo Vigili del Fuoco Se il servizio viene affidato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, deve essere utilizzato idoneo mezzo antincendio. L’intervento dei Vigili del Fuoco va richiesto mediante apposita istanza al Comando Provinciale di Gorizia, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’operazione; Art. 2.2.b Ricorso al servizio integrativo antincendio mediante altre “guardia fuochi abilitate” Ove venga accertata l’indisponibilità di personale appartenente al Comando dei Vigili del Fuoco, e successivamente alla relativa comunicazione, entro le 24 ore dalla richiesta, da parte dello stesso Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Gorizia all’Autorità Marittima, quest’ultima, a norma dal DM 261 in data 22.2.1996, autorizza la richiedente ad impiegare, a proprie spese, un servizio integrativo antincendio integrativo il cui personale sia in possesso delle prescritte abilitazioni. La suddetta evenienza potrà altresì verificarsi nel caso in cui non sia effettivamente possibile effettuare la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco entro i termini indicati all’art. 2.2.a. In tal caso l’Autorità Marittima autorizza il ricorso a guardiafuochi abilitate non appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Anche nel caso di intervento di una squadra di guardia fuochi abilitata deve comunque essere obbligatoriamente utilizzata una motopompa antincendio dotata di manichette antincendio di idonea lunghezza, con boccalini a pioggia e completa dell’attrezzatura e del materiale per l’erogazione della schiuma. Art. 3 Altri divieti Non è consentita l’esecuzione del rifornimento con autobotte o distributori mobili in qualsiasi altra condizione, in particolare per il bunkeraggio a navi traghetto, ro-ro e unità dotate di garage chiusi di bordo. In questi casi è assolutamente e severamente vietato effettuare il rifornimento con autobotte introdotta direttamente nei predetti locali. Pagina 16 di 21 Capo IV Rifornimento di oli lubrificanti Titolo I Norme particolari per il rifornimento di oli lubrificanti Art. 1 Zone consentite e prescrizioni Presso le banchine portuali di Monfalcone, il rifornimento di oli lubrificanti è consentito solo e soltanto nella stretta osservanza delle seguenti prescrizioni: • le motrici ed i rimorchi delle autobotti in attesa di effettuare il rifornimento devono attendere che la zona venga adeguatamente predisposta, collocandosi al di fuori dell’area immediatamente adiacente all’ormeggio della nave. • Nel caso di impiego di più autobotti, queste accederanno alla zona all’uopo predisposta una per volta • La suddetta zona dovrà essere tenuta pulita e convenientemente sgombra da qualsiasi sostanza e/o materiale combustibile e/o infiammabile • L’attacco delle manichette deve essere eseguito, secondo le proprie competenze e responsabilità, dal personale di bordo e dal conducente dell’autobotte Titolo II Rifornimento di oli lubrificanti da fusti Art.1 Prescrizioni Qualora il rifornimento di oli lubrificanti avvenga direttamente mediante prelievo dai fusti, dovrà essere utilizzata idonea pompa elettrica dotata di motore antideflagrante. Resta valida qualunque altra disposizione del presente regolamento relativa alla prevenzione Capo V Rifornimento a mezzo di distributori automatici fissi in banchina Titolo I Unità e prescrizioni Art. 1 Unità per le quali è consentito il rifornimento a mezzo di distributori automatici fissi in banchina Presso i distributori automatici fissi definiti al Capo I Titolo II Art. 2.4 del presente Regolamento possono rifornirsi solo le unità da traffico locale, da pesca e da diporto. Art. 2 Prescrizioni Salvi gli adempimenti di natura demaniale sanciti dalla Legge 84/94, dal Codice della Navigazione e dal D. L.vo 112/98 e successive modifiche e/o integrazioni Pagina 17 di 21 per l’impianto di depositi di prodotti petroliferi in ambito portuale, nonché il rispetto di ogni altra valida norma di legge e/o regolamento, relativa a quanto sopra, l’esecuzione del rifornimento a mezzo di distributori fissi in banchina, ove presenti e debitamente autorizzati nell’ambito del porto di Monfalcone, è soggetta alle prescrizioni riportate nei successivi articoli. Art. 2.1 Dispositivi di sicurezza dei distributori I distributori automatici, devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell’Interno in ottemperanza al titolo I P.to XVII del DM 31/7/34 e dei dispositivi di captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 16/5/96 e successivo Regolamento interministeriale Ambiente – Attività produttive e salute recante Norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina “ n. 76 in data 20/1/99; Art. 2.2 Requisiti delle manichette Le manichette devono essere integre ed in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento, nonché conformi alle specifiche prescrizioni tecniche; Art. 2.3 Mezzi antincendio Lo svolgimento delle operazioni è subordinato alla presenza, sul posto, dei mezzi antincendio prescritti dal DM 31/7/34 del Ministero dell’Interno; Art. 2.4 Ventilazione del vano motore e del vano serbatoi Al termine delle operazioni di rifornimento il preposto al comando dell’unità rifornita deve far si che sia adeguatamente ventilato, e mantenuto in tale condizione per il tempo necessario, il vano motore ed il vano ove sono installati i serbatoi. Art. 2.5 Apparati motore L’apparato di propulsione principale ed ogni altro motore o macchinario che possa erogare calore diffuso o originare scintille, non munito di idonea rete parascintille, deve essere spento Art. 2.6 Fonti di calore o scintille Non deve essere eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille; Art. 2.7 Vigilanza antincendio ed antinquinamento Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento da parte del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili pronti all’uso una riserva di sabbi e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti fogli oleo assorbenti ecc.). La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte all’uso. Titolo II Operazioni di rifornimento dei depositi di carburante asserviti ai distributori automatici fissi di banchina Art. 1 Modalità e condizioni Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste dal DM 31/7/34 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni altra pertinente prescrizione dettata dalle norme del presente regolamento e di ogni altra valida disposizione di legge e/o regolamento, generale o particolare Pagina 18 di 21 Allegato D al Regolamento per allibi e bunkeraggi di Monfalcone DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ALLIBO (Comma III Art. 2.2 Titolo II Capo I Ord. N° 16 in data 28.04.2003) Bollo da € 10,33 Alla Capitaneria di Porto di Monfalcone Sezione Tecnica Oggetto: richiesta autorizzazione allibo in rada. Il sottoscritto Comandante della M/c denominata ___________ TSL _______ di bandiera ______ Compartimento e n° di iscrizione___________ CHIEDE l’autorizzazione ad effettuare, a partire dalle ore _______ del giorno_______________, l’allibo di tonnellate_____________ del seguente olio minerale ________________ appartenente alla Categoria_________ classe_________, dalla M/c denominata _______________________ di nazionalità______________________, compartimento e n° di iscrizione_________________ TSL_______. A tal fine, in relazione a quanto previsto dal Decreto Min. 3/5/84 e successive modifiche (di seguito indicato come Decreto) dichiara: • • • • • • • • che il prodotto da allibare rientra tra quelli previsti dal Decreto Min. 3/5/84 che la nave è in possesso dei seguenti documenti 1. certificato di navigabilità rilasciato in data _____________ dalla Capitaneria di Porto di _______________, valido sino al ______________, dal quale risulta espressamente che l’unità è idonea al trasporto di infiammabili. 2. certificato di idoneità rilasciato in data ______________ dalla Capitaneria di Porto di ________________, valido sino al______________. 3. Certificato di pressatura ed omologazione manichette n° ________in data _________________ che le informazioni e le certificazioni tecniche allegate (1) sono conformi a quanto previsto dal D.M. 3/5/84 e rispondono completamente ed esattamente alle effettive condizioni di esercizio dell’unità Sono stati correttamente effettuati i controlli previsti dal D.M. 3/5/84 e che nulla di anomalo è emerso a seguito delle predette verifiche È stato correttamente predisposto con il comandante della nave da allibare, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 3/5/84, idoneo e concorde piano di emergenza, allegato alla presente. Che sono stati designati, dai comando di bordo, i seguenti ufficiali, responsabili del controllo di tutte le operazioni connesse con l’allibo: M/C DA ALLIBARE____________________________________________________________ M/C CON CUI SI EFFETTUA L’ALLIBO___________________________________________ di aver preso completa visione e di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Decreto, nonché dal Regolamento per l’allibo ed il bunkeraggio, approvato con Ordinanza n° 16 in data 28.04.2003 della Capitaneria di Porto di Monfalcone. di manlevare l’autorità marittima da ogni responsabilità Monfalcone_____________________ IL COMANDANTE DELLA NAVE DA CUI EFFETTUARE L’ALLIBO ______________________________ IL COMANDANTE DELLA NAVE CON CUI SI EFFETTUA L’ALLIBO ______________________________ Pagina 19 di 21 Allegato A al Regolamento per le operazioni di allibo e bunkeraggio nel porto di Monfalcone Modalità di rilascio della concessione per il servizio di allibo/bunkeraggio nel porto di Monfalcone, per la determinazione dei relativi canoni e l’applicazione dei pertinenti regimi tariffari, nonché per l’eventuale revoca. (Art. 1.1 Capo I Titolo II Ordinanza n° 16 in data 28.04.2003 della Capitaneria di Porto di Monfalcone) Istanza in bollo su carta intestata con l’indicazione dei seguenti elementi: a. nome. Cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza se persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede, nome, e cognome del legale rappresentante se società; b. nome e cognome dell’eventuale procuratore; c. numero dei dipendenti e relative mansioni; d. numero e tipo di mezzi nautici destinati al servizio, e titolo del possesso o della detenzione; e. durata della concessione richiesta, in relazione al livello degli investimenti effettuati; f. possesso, anche autocertificato, ove consentito, dei requisiti prescritti. Per ottenere la concessione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. capacità professionale attestata dalla struttura dell’impresa nonché dall’attività svolta negli ultimi tre anni nel settore del trasporto marittimo dei prodotti petroliferi; 2. iscrizione nel registro degli esercenti di commercio o nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; 3. capacità tecnica, consistente nella disponibilità, per un periodo non inferiore alla durata della concessione, dei mezzi navali da destinare al servizio, conformi alle relative norme in materia di sicurezza e nell’ottica di un progressivo miglioramento del livello di qualità tecnica, nonché nella disponibilità di personale marittimo con esperienza a bordo tale da • essere addestrato alla movimentazione di prodotti petroliferi e alla conservazione degli stessi • essere inquadrato con contratto di lavoro le cui condizioni economiche e normative non siano inferiori a quelle del contratto di lavoro applicato nel settore del bunkeraggio; • essere in possesso di certificato STCW 95; 4. capacità finanziaria rilevabile, per l’impresa individuale, dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e per le società da un patrimonio netto non inferiore a 500.000 € certificato dal presidente del collegio sindacale 5. assenza di procedure concorsuali 6. assenza di condanne per delitti con pena superiore ad anni tre di reclusione, ovvero contrabbando, truffa, appropriazione indebita e delitti contro la fede pubblica, salvo intervenuta riabilitazione; 7. esenza da misure preventive 8. idonea copertura assicurativa per danni derivanti dal servizio e idonea copertura P&I per i danni da inquinamento marino I requisiti devono perdurare per tutta la durata della concessione e la loro sussistenza può essere verificata dall’Aut. Marittima nell’ambito dei poteri di vigilanza sull’attività. La durata della concessione viene stabilità dall’autorità concedente sulla base degli investimenti effettuati. Il canone annuo si calcola per un importo di 0,50 € X tonnellata netta di naviglio complessivamente destinato allo svolgimento del servizio. Lo stesso canone è aggiornato annualmente secondo le modalità stabilite per i beni del Demanio Marittimo. Il concessionario è tenuto a prestare idonea cauzione, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa con società di rilevanza nazionale o internazionale, non inferiore a 2500 €. La decadenza può essere dichiarata dall’Autorità Marittima ove: I. sia perduto uno dei requisiti per il rilascio della concessione II. non sia pagato il canone annuale III. avvenga l’abusiva sostituzione nell’esercizio della concessione IV. il concessionario sia inadempiente degli obblighi stabiliti nell’atto di concessione o imposti da norme di Legge e/o Regolamento. V. Sia ravvisata l’inerzia del concessionario Le tariffe del servizio e le loro eventuali variazioni vanno comunicate con congruo anticipo al Comandante del Porto. Pagina 20 di 21 Allegato B al Regolamento per allibi e bunkeraggi di Monfalcone COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO / ALLIBO (Art. 2.1 Capo I Titolo II Ord. N° 16 in data 28.04.2003 della Capitaneria di Porto di Monfalcone) Il sottoscritto titolare di Atto di Concessione della Capitaneria di Porto di Monfalcone n° Autorizzazione ex art. 68 n° in data , in data per l’esercizio del servizio di allibo / bunkeraggio (cancellare la voce che non interessa) nel porto di Monfalcone, COMUNICA che il giorno dalle ore alle ore effettuerà le seguenti operazioni: rifornimento di oli carburanti rifornimento di oli lubrificanti allibo di tonn. circa alla m/n denominata di nazionalità TSL agenzia marittima ormeggiata all’accosto con carico di tonn. ________________di __________________________________________ a tal fine dichiara che l’operazione verrà effettuata da: motocisterna/bettolina (nome)____________ _______TSL____________ Compartimento e n° iscriz .________ ____ Comandante autobotte (tipo) targa ______________ _____ generalita’ autista • di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di allibo, rifornimenti di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nel porto di Monfalcone • di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che questo Comando riterrà opportuno prescrivere MONFALCONE ___________ Il richiedente ___________________ [SPAZIO RISERVATO AL COMANDO DI BORDO] Il sottoscritto , comandante della m/n , di nazionalità TSL , all’atto di effettuare le seguenti operazioni: rifornimento di olio combustibile denso / olio lubrificante allibo dei seguenti prodotti: categoria classe , dichiara sotto la sua responsabilità: • che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronte all’impiego • che l’ufficiale di bordo responsabile dell’operazione di bunkeraggio è IL COMANDANTE DELLA NAVE (o per esso l’agenzia marittima) ______________________________ Pagina 21 di 21 Allegato C al Regolamento per allibi e bunkeraggi di Monfalcone AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO TRAMITE BETTOLINA/AUTOBOTTE (Art. 2.2 Titolo II Capo I Ord. N° 16 in data 28.04.2003 della Capitaneria di Porto di Monfalcone) bollo € 10,33 Il sottoscritto comandante della m/n _____________________, nazionalità_____________________, TSL ____________, carica di tonn._________________________________ ormeggiata nel porto di Monfalcone presso l’accosto ________ di di CHIEDE di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio di Prodotto ____________________________ Categoria _________ Classe __________________ Punto di infiammabilità_________________° C Densità ______________ Quantità____________________________Zona di operazioni____________________________ A alla m/n al mio Comando il giorno ______________ a partire dalle ore ___________ per la durata presunta di ore ______________ MEDIANTE (indicare il mezzo e compilare il relativo campo) ٱbettolina ٱautobotte B Modello/marca______________________ Denominazione__________________________ Targa_____________________________ N° e Ufficio d’iscr.________________________ Autista ___________________________ TSL_______ TSN________Lungh___________ Armatore_______________________________ Comandante____________________________ Uff.le Responsabile Op.___________________ A tal fine DICHIARA 1. di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di allibo, rifornimenti di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nel porto di Monfalcone 2. di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che questo Comando riterrà opportuno prescrivere 3. che i mezzi antincendio di bordo / terra sono in perfette condizioni e pronti all’impiego IL COMANDANTE DELLA NAVE (o per esso l’agenzia marittima)_________________________________ SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA TRASPORTATRICE/SOCIETÀ AUTORIZZATA La sottoscritta ditta/società_______________________, con sede in _________________________ Dichiara I. che l’autobotte/bettolina impiegata per l’operazione di bunkeraggio sopra descritta, risponde, per caratteristiche tecniche e modalità costruttive, ai requisiti previsti dalle vigenti norme e prescrizioni relative ai mezzi adibiti al trasporto di materiali combustibili, nonché alle prescrizioni di cui al Regolamento per le operazioni di bunkeraggio/allibo approvato con Ordinanza n° 16 in data 28.04.2003 della Capitaneria di Porto di Monfalcone; II. che il combustibile trasportato corrisponde per caratteristiche qualitative e quantitative ai dati di cui al punto B III. di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento per le operazioni di allibo, rifornimenti di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nel porto di Monfalcone e di uniformarsi ai relativi obblighi. Monfalcone ,li______________________ LA DITTA TRASPORTATRICE________________________