Redditi diversi

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Redditi diversi Capitolo 8 8.1 CONCETTI GENERALI 8.2 PLUSVALENZE 8.3 INDENNITÀ DI ESPROPRIO 8.4 PREMI E VINCITE 8.5 IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO 8.6 ALTRI REDDITI DI NATURA FONDIARIA 8.7 UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI OPERE DELL’INGEGNO 8.8 AFFITTO E USUFRUTTO D’AZIENDA 8.9 USUFRUTTO E SUBLOCAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI 8.10 ATTIVITÀ COMMERCIALI NON ABITUALI 8.11 REDDITI DERIVANTI DALL’ASSUNZIONE DI OBBLIGHI DI FARE, NON FARE O PERMETTERE 8.12 VENDITORI PORTA A PORTA O A DOMICILIO 8.13 COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI
REDDITI DIVERSI 8.1 Concetti generali In questa categoria confluiscono tutti i redditi che non sono riconducibili a categorie reddituali espressamente definite (cioè non appartengono ai redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa). È una categoria residuale che comprende tipologie di reddito della più varia natura. Alcuni sono certificati dal soggetto che li eroga, altri non sono redditi certificati, ma risultati economici di operazioni “speculative” compiute direttamente dal contribuente (acquisti e successive rivendite di beni immobili, o di attività finanziarie, che danno luogo a plusvalenza). I “redditi diversi” sono elencati nella normativa fiscale, il cui testo dispone che “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”. Rientrano in questa fattispecie le seguenti tipologie: ƒ
plusvalenze da lottizzazione di terreni, da cessioni di immobili (terreni e fabbricati) nel quinquennio, cessione di aree edificabili e indennità d’esproprio di aree; ƒ
plusvalenze per cessioni di partecipazioni qualificate e di attività finanziarie; ƒ
vincite delle lotterie e concorsi a premio, giochi, scommesse; ƒ
redditi di natura fondiaria non catastalmente determinabili; ƒ
redditi per terreni concessi in affitto per usi non agricoli; ƒ
redditi di beni immobili situati all’estero; ƒ
utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, da persone diverse dall’autore o dall’inventore; ƒ
i proventi da affitto o usufrutto di azienda; ƒ
redditi derivanti da usufrutto di beni immobili o da sublocazione di beni immobili o concessione in genere di beni mobili; ƒ
redditi derivanti da attività commerciali occasionali; ƒ
redditi derivanti da attività occasionali di lavoro autonomo (vedi capitolo n. 6); ƒ
redditi derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; ƒ
indennità di trasferta e rimborsi spese a sportivi dilettanti. PRINCIPIO DI CASSA: i redditi vanno dichiarati con riferimento al momento della percezione, indipendentemente dal momento della maturazione del diritto a percepirli. 8.2 Plusvalenze La plusvalenza è l’utile dato dalla differenza tra il prezzo di vendita a titolo oneroso (dietro pagamento) e quello di acquisto di beni mobili (es.: partecipazioni societarie) ed immobili. La tassazione della plusvalenza riguarda i terreni e i fabbricati ed è destinata a colpire gli investimenti immobiliari posti in essere con intento speculativo, cioè gli acquisti di immobili (in alcuni casi anche quelli pervenuti per successione e donazione), seguiti da successiva rivendita a titolo oneroso degli stessi beni a prezzi più alti. In particolare, la plusvalenza derivante dalla vendita di fabbricati o terreni agricoli è tassata solo in casi eccezionali (artt. 67 e 68 del T.U.I.R), mentre è sempre tassata quella derivante dalla vendita di terreni edificabili. Si deve dunque prestare molta attenzione ai casi di vendita di immobili (terreni/fabbricati). Plusvalenze da cessione di beni immobili Fabbricati: quando si determina una plusvalenza In caso di vendita (cessione a titolo oneroso o permuta) di un fabbricato, in alcuni casi si realizza una plusvalenza: ƒ fabbricato acquistato a titolo oneroso o costruito dallo stesso cedente: produce plusvalenza la successiva vendita a titolo oneroso nel caso in cui il periodo di possesso sia inferiore a 5 anni; Eccezione: non si realizza plusvalenza nel caso in cui il fabbricato sia stato utilizzato dal cedente o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) come .
abitazione principale, per la maggior parte del periodo di possesso
ƒ fabbricato pervenuto per donazione: produce plusvalenza la successiva vendita da parte del donatario, nel caso siano decorsi meno di 5 anni dall’acquisto a titolo oneroso/costruzione effettuata da parte del donante; Eccezione: non si realizza plusvalenza nel caso in cui il fabbricato sia stato utilizzato dal cedente o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) come abitazione principale, per la maggior parte del periodo di possesso che intercorre dall’acquisto da parte del donante alla cessione da parte del donatario
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Dal 2006 è possibile chiedere al notaio che stipula l’atto di vendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% Non si determina plusvalenza per: ƒ fabbricati pervenuti per successione: la successiva cessione non produce mai plusvalenza; ƒ le cessioni di fabbricati avvenute dopo 5 anni dall’acquisto non producono mai plusvalenza. esempi: ‐ Appartamento acquistato il 15.6.2008, venduto in data 19.03.2012, non è mai stato abitato dal contribuente proprietario o dai suoi familiari: c’è plusvalenza. ‐ Appartamento acquistato l’1.2.2008, il contribuente lo ha abitato dal 1.2.2008 al 31.12.2011 e poi in data 20.6.2012 lo vende. Non c’è plusvalenza perché il fabbricato è stato posseduto per 4 anni e mezzo, ed il contribuente lo ha adibito ad abitazione principale per quasi 4 anni: cioè più della metà del tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita. ‐ Appartamento acquistato l’1.1.2008 e donato al figlio l’1.1.2011, venduto dal figlio l’1.7.2012 (abitato dal figlio dal 1.1.2011 al 1.7.2012= 1 anno e ½): per verificare la plusvalenza occorre determinare il periodo di possesso dall’acquisto da parte del padre alla cessione da parte del figlio (1.1.2008‐
1.7.2012) pari a 4 anni e ½ = la vendita determina plusvalenza perché la cessione avviene prima dei 5 anni (4 ½) ed in tale periodo non è stato abitato dal cedente (figlio) per la maggior parte del tempo, ma solo per 1 anno e ½. Plusvalenze da cessione di beni immobili Terreni: quando si determina una plusvalenza Se il terreno oggetto della vendita è AGRICOLO, si determina plusvalenza nei seguenti casi: ƒ terreno acquistato a titolo oneroso: se tra la data di acquisto e la data di cessione a titolo oneroso non sono ancora trascorsi 5 anni, ƒ terreno pervenuto per donazione: se tra la data di acquisto a titolo oneroso da parte del donante e la cessione a titolo oneroso da parte del donatario non sono ancora trascorsi 5 anni Dal 2006 è possibile chiedere al notaio che stipula l’atto di vendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% Non generano plusvalenza: ƒ le cessioni di terreni agricoli avvenute entro i 5 anni nel caso in cui tali terreni siano acquisiti per successione; ƒ le cessioni di terreni agricoli avvenute dopo 5 anni qualunque sia la provenienza. Se il terreno oggetto della vendita è EDIFICABILE, si determina sempre plusvalenza anche se il bene è pervenuto per successione o donazione poiché si presume ci sia sempre un intento speculativo. Non è prevista la possibilità di chiedere al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%. Plusvalenze da cessione di beni mobili In alcuni casi, alla cessione di beni mobili, come le partecipazioni societarie o altri redditi di natura finanziaria, è applicabile la tassazione “sostitutiva”. 8.3 Indennità di esproprio 8.4 Premi e vincite Rientrano nella categoria delle plusvalenze. È l’indennità pagata al proprietario di un’area, a seguito di un procedimento di esproprio effettuato da un ente (es. Comune, Regione). L’indennità viene pagata dall’ente che ha proceduto all’ esproprio già al netto delle ritenute IRPEF, che sono operate dal soggetto che eroga l’indennità a titolo d’imposta, per cui a titolo definitivo. Questa indennità non deve essere esposta nella dichiarazione dei redditi, a meno che indicandola, il contribuente non ne abbia un beneficio fiscale. Se l’esproprio riguarda un fabbricato, l’indennità non è tassata alla fonte e non deve essere neppure indicata nella dichiarazione dei redditi. Sono di norma redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, pertanto non vanno dichiarati. Viene tassato l’intero ammontare percepito senza alcuna deduzione. L’aliquota applicata alla fonte è diversificata a seconda della tipologia di gioco o dell’evento che determina il premio e/o la vincita. La vincita da giochi on line (che è sempre tassabile), se corrisposta da un soggetto non residente, che quindi non è obbligato alla ritenuta alla fonte, deve essere indicata nel modello UNICO. 8.5 Immobili situati all’estero Si tratta del reddito prodotto da terreni e fabbricati situati all’estero di proprietà di un soggetto fiscalmente residente in Italia, il cui valore imponibile è definito secondo le regole vigenti nello Stato estero per lo stesso periodo d’imposta. ƒ Unità immobiliare a disposizione: → se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l’immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, non deve essere dichiarato nulla → se lo Stato estero assoggetta ad imposizione l’immobile, anche se il contribuente non ha percepito alcun reddito, deve comunque essere dichiarato in Italia. ƒ Unità immobiliare locata: se l’immobile è locato deve essere sempre dichiarato in Italia indipendentemente dal fatto che sia o meno tassato all’estero. Eventuali imposte pagate all’estero a titolo definitivo potranno essere utilizzate in Italia come “credito d’imposta”. Attenzione: gli immobili posseduti all’estero, anche se non produttivi di reddito in Italia, devono essere dichiarati nell’Unico sia ai fini del monitoraggio fiscale (quadro RW) che dell’IVIE (Vedi Capitolo 2 paragrafo 2.12.2) 8.7 Opere dell’ingegno Redditi percepiti da persone diverse dall’autore o inventore. Nel caso in cui un soggetto, diverso dall’autore o inventore, sfrutti economicamente un’opera della quale ha acquisito i diritti, i proventi che ne ricava costituiscono un “reddito diverso”. Il committente opera una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto: ƒ del 20% sul 75% dei compensi, se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso (es.: acquisto); ƒ
del 20% sul 100% dei compensi, se i diritti sono stati acquisiti a titolo gratuito (es.: successione). Se è lo stesso autore o inventore che percepisce il compenso siamo in presenza di un reddito di lavoro autonomo, e non di un reddito diverso. 8.6 Altri redditi di natura fondiaria Si tratta di redditi di natura fondiaria che non possono essere determinati con criteri catastali: ƒ censi – decime – quartesi (antichi oneri gravanti sulla proprietà fondiaria), ƒ redditi di immobili che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, ƒ indennità per il rilascio del fondo, ƒ terreni dati in affitto per uso non agricolo (cabine Enel, collocazione ripetitori, ecc), e lastrici solari affittati per collocare tabelloni pubblicitari, antenne, ecc…) nota: se nel contratto tra le parti non è indicato che si tratta di affitto, ma di permesso / concessione / uso del terreno, il reddito rientra tra i “redditi derivanti da assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere”. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione per spese. 8.8 Affitto e usufrutto d’azienda Si tratta dei proventi derivanti dall’affitto o dalla concessione in usufrutto dell’unica azienda posseduta. Il locatore non è temporaneamente imprenditore, ma deve mantenere il possesso della partita IVA (non è tenuto né alla dichiarazione IVA, né a redigere la contabilità). E’ imponibile l’ammontare della differenza tra somme percepite per l’affitto ed eventuali spese inerenti sostenute nell’anno. 8.9 Usufrutto e sublocazione di beni
immobili e mobili
Si tratta di redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di beni mobili. ƒ È il caso, ad esempio, di un soggetto che è affittuario di un immobile e lo concede in sublocazione in parte o per intero. Non essendo il soggetto proprietario dell’immobile, il reddito che ne deriva è classificato come reddito diverso e non come reddito fondiario. ƒ Per i beni mobili si tratta dei redditi derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di beni quali ad esempio veicoli e macchine. E’ imponibile l’ammontare della differenza tra le somme percepite ed eventuali spese inerenti sostenute nell’anno. 8.10 Attività commerciali non esercitate abitualmente
Per essere qualificata come occasionale, l’attività non deve rientrare nell’esercizio dell’arte o della professione o nel rapporto di collaborazione a progetto eventualmente svolta. Alcune tipologie di reddito derivanti da attività commerciali non abituali: ƒ redditi prodotti da procacciatori d’affari occasionali; ƒ compensi corrisposti a collaboratori occasionali di case editrici (per raccolta di prenotazioni e vendita di pubblicazioni); ƒ proventi derivanti dalla distribuzione e consegna di guide telefoniche. E’ imponibile l’ammontare della differenza tra le somme percepite e le eventuali spese inerenti sostenute nell’anno. Sono redditi soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%. 8.11 Assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere 8.12 Venditori porta a porta o a domicilio Per assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, sono intese attività autonome senza contenuti di carattere professionale. Rientrano in questo ambito, ad esempio: ƒ le prestazioni rese dagli anziani (cd. nonni) nell’attività di vigilanza a protezione degli alunni delle scuole; nota: se tale attività è inquadrata invece come lavoro dipendente rientra nei compensi per lavori socialmente utili; ƒ l’indennità erogata ai lavoratori di categorie protette per la rinuncia all’assunzione; ƒ il permesso o concessione di collocare sul proprio immobile tabelloni pubblicitari, antenne, ripetitori, cabine, ecc.. nota: se nel contratto tra le parti è indicato che si tratta di affitto, il reddito rientra tra “redditi di natura fondiaria non determinati catastalmente” L’attività di venditore porta a porta o a domicilio non è inquadrata tra i “redditi diversi” ma è inquadrata tra i redditi “di lavoro autonomo”. Si tratta in realtà di una tipologia di reddito disciplinato da norme particolari. Chi eroga il compenso deve operare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20%. Il lavoratore ha un mandato da parte di un’azienda ad effettuare vendite di prodotti a privati cittadini; non ha una stabile collocazione per effettuare la vendita, ma si reca presso il domicilio dell’acquirente. Il soggetto che svolge questa attività: ƒ ha l’obbligo della tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e della presentazione della dichiarazione in quanto titolare di partita IVA; ƒ non può presentare il modello 730; ƒ ha un particolare trattamento fiscale: ‐ la “provvigione” che gli viene corrisposta è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo definitivo con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (23%) sul 78% dei compensi; ‐ il reddito non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. 8.13 Compensi agli sportivi dilettantistici Sono i compensi percepiti in dipendenza di attività sportive dilettantistiche nonché i compensi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Si tratta dei seguenti soggetti: ƒ
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Atleti Allenatori e preparatori atletici Accompagnatori Arbitri, commissari di gara, cronometristi e addetti ai controlli in genere Medici sportivi Personale che si occupa della gestione delle società sportive con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, etc. Modalità di tassazione, operata da chi eroga il compenso: ƒ € 7.500 sono esenti da imposizione; ƒ i compensi eccedenti € 7.500 e fino a € 28.158,28 sono tassati a titolo d’imposta, con applicazione dell’aliquota IRPEF corrispondente al primo scaglione: 23%; sugli stessi importi viene trattenuta anche l’eventuale addizionale regionale all’IRPEF; ƒ la quota di compenso superiore ad € 28.158,28 è tassata con l’aliquota IRPEF del 23% a titolo d’acconto; sugli stessi importi viene trattenuta anche l’eventuale addizionale regionale all’IRPEF. Sono tassati con le stesse regole anche i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche.