Istruzione domiciliare_ID

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Istruzione domiciliare: non può in alcun modo essere disatteso il diritto
all’educazione e all’istruzione dell’alunno homebound (diretto a casa).
La realizzazione del servizio di istruzione domiciliare, da non confondere con la Scuola in
Ospedale, presenta un iter piuttosto complesso tale da richiedere da parte di ogni istituzione
scolastica un’attenta pianificazione organizzativa e amministrativa.
La finalità perentoria dell’istruzione a domicilio è la garanzia del diritto allo studio degli
alunni, che a causa di una malattia o di tempi più o meno lunghi di degenza a casa, sono
impossibilitati alla frequenza scolastica. Va premesso subito che la mancata attivazione o
perlomeno previsione del servizio dell’istruzione domiciliare da parte della scuola potrebbe
paradossalmente definirsi come una forma di dispersione scolastica indotta.
Il rifiuto di assolvere a tale compito istituzionale può, infatti, annoverarsi come una grave
lesione dei diritti costituzionalmente garantiti, specie se all’alunno in questione è riconosciuta
una disabilità certificata ai sensi della Legge n.104 del 1992; ricordiamo che l’art.38 comma 3
della Costituzione riconosce che “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale”, mentre il comma 9 dell’art.12 della legge succitata stabilisce
che “ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi
di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione
scolastica”; quindi, non vi è dubbio che il diritto all’istruzione degli alunni, qualora questi ultimi
versino in condizioni ostative alla frequenza, debba in assoluto essere garantito.
In ambito scolastico, i dispositivi per l’effettivo avviamento del servizio di istruzione
domiciliare, sono annualmente definiti all’interno di circolari ministeriali che richiamano prassi
e consuetudini da seguire.
Tuttavia, un riferimento imprescindibile, per la regolazione e la fattiva realizzazione del servizio
resta il Vademecum per l’istruzione domiciliare del 2003, documento che indica soprattutto
gli aspetti gestionali e amministrativi da espletare, nel caso in cui vi sia una richiesta espressa
dalle famiglie o che la scuola voglia inserire nel propria progettazione educativo-didattica
anche il servizio di istruzione domiciliare per quegli alunni che, a causa di gravi patologie,
potrebbero necessitare di una degenza, tale da impedirne fisicamente la frequenza scolastica.
Entrano in gioco, quindi, non solo il diritto all’educazione e all’istruzione, ma anche la garanzia
dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, così come sancito nell’art.117, lett. m) del Titolo V della
Costituzione nonché il rispetto delle pari opportunità regolate all’interno della Legge quadro
dell’8 novembre 2000 n.328 per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi
sociali.
Il Vademecum del 2003 è illuminante sugli aspetti sostanziali e oggettivi che permettono la
possibilità di erogare il servizio di istruzione domiciliare, senza che vi possa essere reticenza
alcuna da parte dell’istituzione scolastica. Prima di tutto, perché esplicita quali siano le patologie
effettive, di fronte alle quali il servizio diventa una necessità tangibile per l’alunno e non sia
possibile in alcun modo recedere, ignorando del tutto l’evento gravoso della malattia o della
terapia invalidante che, seppur temporanea, impedisce la fruizione del diritto all’educazione e
all’istruzione; in secondo luogo perché il documento richiamato precisa l’ambito di intervento e
quali debbano essere gli atti formali da adempiere per la gestione del servizio.
La CM n. 60/2012, nota prot. n. 4439: “Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: Indicazioni
operative per la progettazione dei percorsi di scuola in ospedale e a domicilio per alunni
temporaneamente malati ”a proposito di istruzione domiciliare sottolinea che “in casi di
necessità e per periodi temporanei, al fine di evitare che prolungate assenze per malattie possano
pregiudicare l’esito finale dell’anno scolastico, e considerato, altresì, il positivo impatto psicologico
che la scuola ha sul percorso terapeutico del minore malato, è consentito il ricorso all’istruzione
domiciliare, secondo i criteri e le indicazioni riportati nel “Vademecum per l’istruzione
domiciliare”, che continua ad essere il riferimento per la procedura da attivare”. La questione
resta sempre disciplinata da detto Vademecum che diventa strumento orientativo delle scuole,
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anche se, oltre all’indicazione delle patologie che permettono di leggere chiaramente in quali
condizioni il servizio di istruzione domiciliare diventi un diritto, nel documento viene altresì
specificato che “il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni,
iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo
non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso in cui il
periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano
previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti ed
autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura
domiciliare” e che gli organi competenti alla gestione del servizio sono gli Uffici Scolastici
Regionali ai quali le scuole possono rivolgersi per ottenere le risorse necessarie.
Tra gli adempimenti prioritari spicca l’inserimento dell’istruzione domiciliare all’interno del
Piano dell’offerta formativa, peraltro la stessa CM n.60 del 2012 è foriera di tale assunto
nella parte in cui afferma che “l’istruzione domiciliare deve diventare parte dell’offerta formativa
della scuola, che l’eventuale progetto di istruzione domiciliare non è cosa altra rispetto al piano
formativo della classe, ma costituisce una forma di flessibilizzazione per adattarlo alla
temporanea condizione fisica dell’alunno homebound (diretto a casa). Questa sottolineatura è
importante perché il docente a domicilio si consideri mediatore tra la classe e l’alunno, nonché il
necessario “ponte” tra la casa ove l’alunno è isolato e la classe e la comunità tutta. Altra
condizione da sostenere e disseminare è l’inserimento nel POF del servizio di istruzione domiciliare
e l’accantonamento per tale eventuale progetto di una somma percentuale del fondo d’istituto di
ogni scuola. Tale fondo può essere utile anche per la realizzazione di attività scolastiche “a
domicilio” per eventuali altri alunni non rientranti nei criteri classici dell’istruzione
domiciliare.” Riguardo a quest’ultimo aspetto sembra del tutto evidente che la scuola non possa
avanzare alcun rifiuto di fronte alla richiesta di istruzione domiciliare da parte della famiglia,
tutt’al più che oggi si parla di scuola inclusiva e di Bisogni Educativi Speciali. Dovrà, quindi,
esserci un modo per arginare il pericolo che tale peculiare e fondamentale istruzione non venga
sottovalutata e sia considerata alla stregua degli altri bisogni educativi speciali.
L’istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni, che si trovano nell’impossibilità di recarsi
a Scuola per gravi motivi di salute, il diritto all’Istruzione e all’Educazione.
Il servizio didattico offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo
a un diritto costituzionalmente garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero
psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo
mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivanti.
L’importanza dell’istruzione domiciliare, dunque, come leggiamo nella premessa della circolare
MIUR n. 56/2003, non è relativa soltanto al diritto all’istruzione, ma anche al recupero
psicofisico dell’alunno grazie al mantenimento dei rapporti con il mondo della scuola: insegnanti e
compagni.
Il principale riferimento ministeriale, relativamente all’attivazione di percorsi d’istruzione domiciliare,
è il vademecum per l’istruzione domiciliare 2003 (in attesa che sia emanato un apposito Decreto
Interministeriale), che fornisce indicazioni relative ai soggetti beneficiari, agli aspetti medicopsicologici, amministrativi, tecnologici e metodologico - didattici.
SOGGETTI DESTINATARI
L’istruzione domiciliare è un servizio che le Istituzioni scolastiche devono organizzare per gli alunni,
frequentanti scuole di ogni ordine e grado (esclusa la scuola dell’Infanzia), che siano stati ospedalizzati
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e che siano sottoposti a terapie tali da non permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di
almeno 30 giorni. Qualora le terapie siano cicliche e non continue, per cui si alternano periodi di cura
ospedaliera e periodi di cura domiciliare, l’istruzione suddetta deve essere garantita, posto che il
periodo sia sempre non inferiore ai 30 giorni.
PATOLOGIE
Le patologie, che consentono l’attivazione dell’istruzione domiciliare, dopo che l’alunno sia stato
ricoverato in ospedale, sono quelle di seguito elencate.
Patologie onco – ematologiche.
Patologie croniche invalidanti, che comportano l’allontanamento periodico dalla scuola.
Malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti.
Patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata,
oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per
l’aumentato rischio di infezioni.
Le dette patologie devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno
è stato ricoverato, così come il periodo di impedimento alla frequenza scolastica.
UFFICI PREPOSTI
L’istruzione domiciliare è gestita dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, che
valutano i progetti delle scuole e procedono all’eventuale stanziamento di risorse.
PROCEDURA PER ATTIVARE L’ISTRUZIONE DOMICILIARE
L’iter per l’attivazione dei percorsi d’istruzione domiciliare si articola in diverse fasi:
1) richiesta da parte della famiglia e contestuale presentazione della certificazione medica
2) valutazione da parte dell’istituzione scolastica: il Dirigente scolastico individua insegnanti
disponibili a prestare ore di insegnamento presso il domicilio dell’alunno. La dichiarazione di
disponibilità viene inizialmente richiesta agli insegnanti della classe di appartenenza;
3) realizzazione, da parte della Scuola, di un progetto formativo per l’alunno, che indichi i docenti
coinvolti e le ore di lezione previste;
4) approvazione del progetto da parte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto e
inserimento dello stesso nel PTOF;
5) presentazione del progetto, con certificazione medica allegata, all’USR competente;
6) valutazione e approvazione del progetto, da parte dell’USR, con conseguente assegnazione di
risorse.
Al fine di accelerare le procedure burocratiche e rendere velocemente fruibile il servizio, il docente
coordinatore della sezione ospedaliera, in cui l’alunno è stato ricoverato, si metterà in contatto con la
scuola di provenienza dell’alunno perché ponga in essere il progetto. Il detto docente, prima di
procedere, deve aver acquisito il parere favorevole dei genitori e deve essersi informato con i medici di
reparto sull’andamento della degenza.
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Nel caso in cui l’alunno sia stato ricoverato in un ospedale privo di sezione scolastica, la scuola
dell’alunno contatterà la struttura ospedaliera per avere informazioni in merito alla degenza e alla
terapia domiciliare.
Attivato il servizio, è bene che la scuola organizzi degli incontri tra personale docente coinvolto nel
progetto e personale dell’ASP competente, in modo da integrare i due interventi domiciliari: quello
sanitario e quello della Scuola.
Gli Uffici scolastici regionali, considerato che le richieste non arrivano tutte all’inizio dell’anno
scolastico, stileranno, tramite un’apposita commissione di valutazione, un elenco di priorità degli
interventi da effettuare, tenendo in considerazione le risorse disponibili.
DOCENTI COINVOLTI
L’insegnamento nei suddetti percorsi è affidato a quei docenti della scuola di provenienza dell’alunno
che danno la disponibilità a svolgere ore aggiuntive, retribuite con il fondo dell’Istituzione scolastica,
secondo quanto previsto dall’art. 28 del CCNL scuola 2002/2005.
Qualora nessun docente della scuola di provenienza dell’alunno abbia dato la propria disponibilità a
svolgere ore aggiuntive, il dirigente scolastico dovrà informare, con relativa delibera del Collegio dei
docenti, l’Ufficio scolastico regionale e i genitori dell’alunno e potrà reclutare personale esterno,
avvalendosi eventualmente dell’aiuto delle scuole con sezioni ospedaliere dell’ambito territoriale
provinciale e regionale competente. Qualora l’alunno, al termine del ricovero ospedaliero, effettui cure
al di fuori del comune di residenza, ad esempio nella città dove ha sede l’ospedale, l’istruzione
domiciliare sarà svolta da docenti della sezione scolastica operante nell’ospedale medesimo o da
docenti di altre scuole.
PROGETTO DIDATTICO
Nella realizzazione del progetto, degli obiettivi da conseguire e delle metodologie da adottare, si deve
tener presente della particolare situazione in cui si trova l’alunno: patologia, terapia, situazione
scolastica precedente, contesto familiare. Pertanto, bisognerà porre in essere strategie volte a
conseguire obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano della qualità della vita dell’alunno.
Bisogna, inoltre, considerare i limitati tempi di applicazione allo studio e i limiti fisici e psicologici.
È necessario, infine, evitare che il rapporto uno a uno, insegnante-allievo, ponga l’alunno in una
situazione di isolamento, che deve essere evitata tramite l’uso delle moderne tecnologie (chat, video
conferenza, posta elettronica …) e, laddove possibile, tramite le visite dei compagni.
Il percorso formativo svolto tramite l’istruzione domiciliare, con tutto ciò che ne consegue (progressi
realizzati, prodotti e attività svolte, conoscenze e competenze acquisite), costituirà un portfolio di
competenze individuali, che accompagnerà l’allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso
scolastico.
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La compilazione di tale portfolio sarà curata dal docente o docenti domiciliari e dai docenti della classe
di provenienza.
Le ore settimanali da far svolgere agli allievi cambiano a seconda dell’ordine di scuola di
appartenenza:
4/5 ore per la scuola primaria;
6/7 ore per la scuola secondaria di 1° grado;
6/7 ore per la scuola secondaria di 2° grado.
Sono, infine, previste attività di formazione a distanza per quelle discipline che non sono oggetto
d’istruzione domiciliare.
Per l’elaborazione del progetto, le Istituzioni scolastiche possono utilizzare il modello riportato nel
sopra citato vademecum e nelle apposite circolari degli Uffici scolastici regionali.
Tutti i periodi d’istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai fini della validità
dell’anno scolastico.
Come suddetto, la gestione dell’istruzione domiciliare è propria degli Uffici scolastici regionali, che
annualmente stanziano i fondi necessari ed emanano delle indicazioni in proposito. A titolo
esemplificato, ricordiamo la circolare n. 25462 del 14/10/2015 dell’USR Lazio, che illustra l’iter da
seguire per l’attivazione dei percorsi d’istruzione domiciliare.
Servizio di Istruzione Domiciliare – Indicazioni operative per l’anno scolastico
Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una concreta e reale possibilità di ampliamento
dell'offerta formativa, che garantisce ai minori malati il diritto-dovere all'istruzione, anche a
domicilio, al fine di facilitarne il contatto relazionale quotidiano e permettere loro un adeguato
reinserimento nelle scuole di provenienza, prevenendo, quindi, la dispersione e l'abbandono
scolastico.
Il progetto di istruzione domiciliare necessita di una tempestiva ed efficace pianificazione didattica volta
a garantire il diritto all’apprendimento. Anche se non presenti studenti che ne richiedano l’attivazione,
ciascuna Istituzione Scolastica dovrà pertanto inserire tale progettazione nel piano dell’offerta
formativa, accompagnata dalle specifiche delibere degli organi collegiali competenti.
Il servizio di Istruzione Domiciliare deve essere progettato e attivato dalla scuola, su richiesta dei
genitori del minore, per alunni in situazione di malattia che, a seguito di degenza ospedaliera per
grave patologia, non sono ancora in grado di riprendere l’ordinaria e regolare frequenza scolastica, per
almeno trenta giorni anche non continuativi.
Al progetto è necessario allegare certificazione rilasciata dal medico curante ospedaliero, da cui
risulti la patologia e la prevedibile assenza superiore a 30 giorni. L’Istituzione Scolastica attiva in
questi casi un servizio di Istruzione Domiciliare presso il domicilio dell’alunno - o in struttura
riabilitativa o protetta o ospedaliera – in modo da facilitare il percorso di apprendimento e il successivo
reinserimento in classe.
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Si precisa che anche l’Istituzione Scolastica (scuola affidataria) che accoglie l’alunno proveniente da
altra Città/Regione/Paese, temporaneamente domiciliato nel proprio territorio per gravi motivi di
salute, provvederà all’attivazione di interventi di Istruzione Domiciliare previa richiesta, in accordo
con la famiglia, del nulla-osta alla scuola di provenienza.
Se l’alunno è ricoverato in un ospedale dove manca la sezione scolastica, la scuola di appartenenza o la
scuola affidataria possono attivare il servizio scolastico presso l’ospedale, previo accordo con la
struttura sanitaria, con le stesse modalità dell’Istruzione Domiciliare.
Si ricorda, in proposito, di tener conto delle indicazioni della C.M. 43/2001: “Per quanto riguarda il
rapporto tra scuola ospedaliera e scuola di provenienza appare necessario ribadire la pariteticità di tale
rapporto e la necessità di scambio di informazioni e dati. Qualora l’alunno abbia frequentato per periodi
temporalmente rilevanti la scuola in ospedale, questa trasmette alla scuola di appartenenza elementi di
conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato che è stato attuato, nonché in merito alla
valutazione periodica e/o finale. (…)
La pariteticità impone comunque alla scuola di appartenenza di tenere conto delle valutazioni effettuate
dalla scuola ospedaliera”.
Al fine di aiutare l’alunno a non interrompere il suo percorso di studio, risulta fondamentale la
collaborazione tra le diverse scuole coinvolte, soprattutto per quel che riguarda la programmazione
del piano di lavoro (di competenza della scuola di appartenenza, ma da comunicare e condividere con
il coordinatore della scuola ospedaliera). A tal proposito si ritiene opportuno che i Dirigenti scolastici
predispongano degli incontri tra gli insegnanti referenti e i coordinatori di scuola ospedaliera.
Validità dell’anno scolastico
In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai
fini della validità dell’anno scolastico, di cui all’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122,
occorre evidenziare che in base all’art. 11 del medesimo D.P.R. i periodi oggetto di percorsi di
istruzione domiciliare e/o ospedaliera rientrano a pieno titolo nel tempo scuola e che, quindi, non
possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze.
Attivazione del progetto e procedura da seguire
Le richieste di autorizzazione all’attivazione del progetto di Istruzione Domiciliare dovranno pervenire
all’USR, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare, con la seguente modalità:
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio VI
All’attenzione della prof.ssa ………………….
All’indirizzo di posta elettronica ……………………………..
L’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dei finanziamenti assegnati a tal fine dal MIUR, e tenendo
conto delle indicazioni del Gruppo Regionale, provvederà ad attribuire un contributo percentuale in
relazione al costo a consuntivo del progetto.
Si precisa che i finanziamenti hanno carattere di compartecipazione alla spesa sostenuta dalle
Istituzioni scolastiche e difficilmente, quindi, potranno coprire l’intero ammontare del costo sostenuto.
Con le risorse finanziarie assegnate dall’USR potranno essere retribuite solo le ore di effettivo
insegnamento extra curricolare. Non potranno quindi essere oggetto di compenso le attività di
coordinamento ed eventuali indennità di missione.
A titolo esemplificativo, l’impegno extrascolastico per i docenti potrebbe essere quantificabile in media
in 4 o 5 ore settimanali per la scuola primaria, monte ore che aumenta per la scuola secondaria di
primo e secondo grado, a causa del maggior numero di discipline e degli insegnamenti specifici.
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Il contributo sarà corrisposto solo a conclusione del progetto, in relazione all’effettivo stanziamento di
fondi da parte del MIUR, e in seguito a presentazione della dichiarazione di consuntivo, da inviare a
questo Ufficio Scolastico Regionale utilizzando il modulo appositamente predisposto (All. 4).
Servizio d’istruzione domiciliare e disabilità.
Il servizio d’istruzione domiciliare è destinato esclusivamente ad alcune patologie molto gravi,
attualmente chiaramente declinate nel “Vademecum per l’istruzione domiciliare”. Tale modalità di
servizio scolastico non va confusa con la disabilità che, come è noto, fa riferimento alla legge
104/1992.
Il ricorso all’istruzione domiciliare per gli alunni disabili è possibile nel caso in cui il minore disabile si
ammali di una patologia compresa nell’elenco della nota 1, comportando un ricovero in ospedale. In
tutti gli altri casi, che escludano le patologie richiamate in aggiunta alla disabilità, il Consiglio di classe
individuerà nell’ambito del P.E.I., coerentemente con la situazione dell’alunno, con i suoi bisogni e le
sue potenzialità, le modalità più idonee per eventuali interventi temporanei anche a domicilio, che
utilizzino il docente di sostegno e/o i docenti della classe per il raccordo e l’interazione personalizzata
e individualizzata.
Occorre ricordare che la Legge n. 104/1992 costituisce un reale punto di riferimento per gli interventi
a favore delle persone con disabilità; all’art. 12, comma 2, afferma che: “è garantito il diritto
all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie“ e al comma
3: “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”.
Inoltre, l’art. 14, relativo alle modalità di attuazione dell’integrazione, ricorda che per favorire il
processo di apprendimento e di integrazione, le attività educative e didattiche possono essere
organizzate secondo il criterio della flessibilità in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata.
Richiesta attrezzature informatiche
Le famiglie possono richiedere, tramite la scuola, la concessione in uso di personal computer, Kit
LIM, webcam, microfono e cuffie. Tale richiesta deve essere inserita nel progetto di istruzione
domiciliare.
La concessione delle attrezzature informatiche al domicilio dell’alunno è temporanea e termina con la
conclusione del progetto di istruzione domiciliare.
L’attrezzatura informatica dovrà essere restituita entro 15 giorni dalla cessazione del servizio e
riconsegnata integra in ogni parte alla scuola polo provinciale presso la quale è avvenuto il ritiro (si
veda l’elenco scuole polo provinciali, allegato 6). Sarà prodotto verbale di consegna e ritiro.
Le operazioni di ritiro e consegna delle attrezzature informatiche sono a carico dei genitori
dell’alunno.
Allegati:
1) Richiesta da parte della scuola di attivazione progetto istruzione domiciliare
2) Richiesta da parte della famiglia di attivazione progetto istruzione domiciliare
3) Certificazione sanitaria rilasciata dal medico ospedaliero
4) Rendicontazione progetto istruzione domiciliare
5) Indicazioni
6) Elenco scuole con sezione ospedaliera.
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Docente di sostegno e istruzione domiciliare all’allievo in disabilità
Paolo pizzo 28 gennaio 2013
Nicole – sono una docente in ruolo di sostegno di scuola primaria. Poiché la bambina che mi è stata
assegnata svolgerà da fine febbraio servizio domiciliare, volevo sapere se come sua insegnante di
sostegno sono OBBLIGATA a svolgere il servizio domiciliare (sono in gravidanza). Qual è la normativa
vigente in materia?… grazie.
Paolo Pizzo – Gentilissima Nicole, dal quesito non si evince se l’istruzione domiciliare dovrà essere
eseguita perché l’allievo in questione è ricoverato in ospedale o perché, rientrato dall’ospedale, deve
eseguire dei cicli di cura domiciliare nella città in cui ha sede l’ospedale o per altri casi comunque
riguardanti la salute.
A tal proposito nel 2003 la Direzione Generale di Organizzazione Servizi nel Territorio – Ufficio III – in
attuazione del Protocollo di Intesa tra MIUR- Ministero Sanità – Ministero Solidarietà Sociale del 27
settembre 2000 e in riferimento allaC.M.43 del 26 febbraio 2001, ha emanato le linee guida per il
servizio di istruzione domiciliare.
Al punto “gestione del servizio” si precisa che:
“Titolari della gestione del servizio di istruzione domiciliare sono gli Uffici Scolastici Regionali
competenti per territorio, ai quali sono assegnate le risorse finanziarie per gli interventi. A seguito di
apposita motivata richiesta a detti Uffici da parte dell’istituzione scolastica interessata, potranno
essere assegnate le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni programmate. A tal fine, sarà
necessario osservare le seguenti procedure: − La scuola interessata dovrà elaborare un progetto di
offerta formativa nei confronti dell’alunno impedito alla frequenza scolastica, con l’indicazione del
numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste. − Il progetto dovrà essere approvato dal
collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto, in apposite sedute d’urgenza previste dal dirigente
scolastico, ed inserito nel POF. − La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto
elaborato verranno presentati al competente Ufficio Scolastico Regionale che procederà alla
valutazione della documentazione presentata, ai fini dell’approvazione e della successiva assegnazione
delle risorse. − Poiché potrebbero essere più d’una le richieste avanzate e non tutte presentate
all’inizio dell’anno scolastico, le Direzioni Generali Regionali procederanno, eventualmente attraverso
un’apposita commissione di valutazione, ad elaborare un elenco di priorità degli interventi, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili.
Docenti e ore aggiuntive
L’istruzione domiciliare viene generalmente impartita dai docenti della scuola di provenienza,
attraverso le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, da liquidare a carico del fondo dell’istituzione
scolastica, secondo la previsione contenuta nell’art. 28 del CCNL comparto scuola 2002/2005 (che
rimanda agli artt. 30 e 31 del CCNI 31/8/99) e le misure del compenso orario lordo di cui alla Tabella
5 allegata al medesimo CCNL. Inoltre, i dirigenti scolastici, nell’ambito delle relazioni sindacali
d’istituto, potranno autonomamente concertare con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di categoria territoriali delle OO.SS. una eventuale specifica destinazione delle risorse del
fondo per riconoscere il maggiore impegno e carico di lavoro del personale coinvolto nell’istruzione
domiciliare. Nel caso in cui la scuola di provenienza non abbia ricevuto, da parte del personale docente
interno, la disponibilità alle prestazioni aggiuntive suddette, il Dirigente Scolastico dovrà darne
comunicazione con allegata relativa delibera del Collegio dei docenti, all’Ufficio Scolastico Regionale
competente per territorio e ai genitori dell’alunno interessato.
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La scuola potrà reperire personale esterno anche attraverso l’ausilio delle scuole con sezioni
ospedaliere del relativo ambito territoriale provinciale e regionale. Può accadere che l’alunno
ricoverato, al termine della cura ospedaliera, non rientri nella sede di residenza, ma effettui cicli di
cura domiciliare nella città in cui ha sede l’ospedale. In tal caso, il servizio di istruzione domiciliare
verrà erogato, in ore aggiuntive, da docenti della sezione ospedaliera funzionante presso la struttura
sanitaria dove l’alunno è stato degente oppure da docenti disponibili di altre scuole.
Modalità di accoglienza
a) Al fine di accelerare le procedure amministrative e rendere, quindi, tempestivo l’intervento di
istruzione domiciliare, il docente coordinatore della sezione funzionante presso l’ospedale in
cui l’alunno è stato ricoverato, previa intesa con il dirigente scolastico, sentiti i medici di
reparto sull’andamento della degenza e acquisito il parere favorevole dei genitori e dell’alunno,
contatterà la scuola di provenienza, affinché elabori il progetto, provvedendo a inviare una
relazione didattica e altre notizie utili all’elaborazione del progetto di istruzione domiciliare.
b) È opportuno che la scuola di provenienza, una volta attivato il servizio, promuova incontri tra il
personale docente e quello della ASL di appartenenza dell’alunno per chiarire gli aspetti
relativi alla patologia e per integrare l’eventuale intervento di assistenza sanitaria domiciliare
con quello di istruzione domiciliare, al fine di una presa in carico globale dell’alunno malato,
come peraltro previsto dal protocollo d’intesa siglato in data 24 ottobre 2003 tra il MIUR e il
Ministero della Salute.
c) Qualora l’alunno sia stato ricoverato in un ospedale privo di servizio scolastico, la scuola di
provenienza, non appena a conoscenza della situazione di degenza, contatterà la struttura
sanitaria, per essere informata sull’andamento della degenza stessa e sulla successiva
eventuale terapia domiciliare. A tal fine, potrà essere chiesta la collaborazione della scuola polo
ospedaliera della regione in cui ha sede la struttura sanitaria priva di servizio scolastico.”
Bisogna, quindi, che sia previsto e approvato un progetto da inserire direttamente nel POF e nel caso
si intenda utilizzare anche l’insegnante di sostegno ciò non può che avvenire dietro disponibilità
dello stesso in quanto le attività di insegnamento nel progetto si configureranno come aggiuntive
all’orario d’obbligo.
Pertanto, nel caso di cui al quesito, o si tratti istruzione domiciliare riferita alle linee guida citate o di
un progetto che preveda l’utilizzo dell’insegnante di sostegno il quale presta attività d’insegnamento
direttamente a casa dell’allievo disabile, ciò deve essere discusso e deliberato dagli Organi Collegiali,
ferma restando la disponibilità del docente in questione.
Bisognerà in ultimo soffermarsi sulla copertura assicurativa del docente che svolge attività di
insegnamento all’esterno dell’istituzione scolastica.
Il MIUR ha pubblicato la Nota prot. n° 1586/14 relativa alla ripartizione dei fondi per la scuola in
ospedale e a domicilio.
Dopo aver indicato i criteri di assegnazione dei fondi, la Nota passa ad indicare i criteri del
funzionamento del servizio.
A seguito di presentazione di domanda della famiglia, corredata della certificazione medica, il
Dirigente Scolastico della scuola polo con la sezione ospedaliera competente per territorio provvede
all'iscrizione nella sezione di scuola ospedaliera secondo l'ordine e grado di scolarizzazione
dell'alunno.
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Per l'istruzione domiciliare il dirigente scolastico deve prendere contatti con l'Ufficio Scolastico
Regionale.
Dal momento dell'accettazione del progetto la scuola ospedaliera o la scuola di competenza dell'alunno
con istruzione a domicilio, prendono in carico detto progetto. Ciò comporta che le assenze dalla
scuola di origine non valgono più, mentre si tiene conto delle assenze nell'ambito della scuola in
ospedale o a domicilio nel solo caso in cui non consentano ai docenti di poter valutare l'alunno.
È ribadito l'obbligo di presa in carico da parte della scuola di origine con la quale la scuola ospedaliera
o i docenti che seguono l'alunno nell'istruzione a domicilio, debbono tenere costante contatto, anche
tramite mezzi elettronici.
Qualora la durata di istruzione in ospedale o a domicilio, superi la durata di frequenza della scuola di
origine, sono i docenti che svolgono questa attività a fornire indicazioni ai consigli di classe per la
valutazione formale secondo quanto stabilito dagli art. 11 e 14 comma 7 del DPR n° 122/09.
La nota ministeriale insiste molto sulla presa in carico da parte del Dirigente Scolastico della scuola
polo per l'istruzione ospedaliera con il dirigente della scuola di origine dell'alunno; inoltre insiste
molto sull'obbligo del Dirigente della scuola di origine di tenersi in contatto stretto con la scuola
ospedaliera e con i docenti che svolgono la scuola a domicilio.
Rimane fermo che titolare della valutazione degli alunni è la scuola originaria.
Infine si fa riferimento all'apposito portale del MIUR http://pso.istruzione.it/ dedicato alla scuola
in ospedale e a domicilio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------OSSERVAZIONI
Merita plauso il riferimento alle possibili attività estive con docenti volontari o resisi disponibili a ciò,
ovviamente nel rispetto del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie.
Lascia
invece
perplessi
l'individuazione
dei requisiti
per
accedere
all'istruzione
domiciliare indicati dalla normativa successiva al 2002.
Infatti sino alla C.M. n° 84/02 il requisito per fruire del diritto all'istruzione domiciliare era così
formulato: "si ricorda che il servizio può essere erogato soltanto qualora la grave patologia in atto non
preveda necessariamente il ricovero ospedaliero, ma impedisca nel contempo, agli studenti iscritti, la
frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Tale spazio temporale potrà
essere non continuativo, nel caso in cui siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura
domiciliare. La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica dovranno essere oggetto
di idonea certificazione sanitaria."
Inspiegabilmente a partire dalla C.M. n° 56/03 e nella premessa del successivo Vademecum il
diritto viene fortemente limitato con la seguente formula:
"Per quanto riguarda l'istruzione domiciliare, si ricorda che il servizio va erogato nei confronti di alunni
iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano
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sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non
inferiore a 30 giorni."
Non si comprende in base a quale norma primaria il MIUR abbia previsto la condizione della
preventiva ospedalizzazione, dal momento che l'art. 12 comma 9 della L. n° 104/92 concernente la
scuola in ospedale a cui principia si è ispiratala normativa sull'istruzione domiciliare, recita come
segue: "...per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un
periodo non inferiore a trenta giorni di lezione."
Su questo punto l'osservatorio ministeriale sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità ha
avanzato la richiesta di modifica della normativa secondaria successiva al 2002 riportandola a quella
anteriore nel rispetto del citato art. 12 comma 9 della L. n° 104/92.
Indicazioni sul servizio di scuola in ospedale e a domicilio
Il Miur ha presentato gli esiti del workshop nazionale sulla scuola in ospedale e a domicilio, fornendo
indicazioni utili alle scuole (anche su valutazione ed esami di Stato) per gestire al meglio i casi di alunni
malati che non possono frequentare, anche solo temporaneamente, la scuola
Dal 18 al 20 marzo scorsi si è svolto il workshop nazionale sulla scuola in ospedale e a domicilio,
un’importante occasione di incontro/confronto con la realtà ospedaliera italiana che ha consentito di
fare il punto sulla situazione, rilevare le persistenti criticità, oltre che i punti di forza, di questa offerta
formativa, e presentare i nuovi modelli di formazione per il personale docente dedicato, sia per la
scuola in ospedale e a domicilio, che saranno presto disponibili e fruibili a distanza grazie al portale
PSO (http://pso.istruzione.it).
Come illustrato dal Miur con la nota prot. n. 2939 del 28 aprile 2015, il Miur, già da fine marzo 2015, ha
reso disponibili al linkhttp://pso.istruzione.it/index.php/trasparenza e nelle pagine dei servizi regionali,
sotto forma di tabelle e grafici excel, i dati relativi a :
• Studenti coinvolti nell'attività didattica
• Distribuzione tipologia delle degenze su base regionale
• Distribuzione nazionale studenti in base all'ordine di scuola
• Risorse impiegate per la scuola in ospedale
• Studenti con singolarità formative.
Inoltre, all’interno del portale PSO, è stata recentemente creata un’area completamente dedicata alla
formazione dei docenti e al supporto didattico, denominata “AFSO: Area Formazione per la scuola in
ospedale”, all’interno della quale sono presenti:
• un’area di sperimentazione per la creazione e l’attivazione di classi virtuali, a supporto dei processi
formativi e didattici;
• un’area dedicata alla formazione in servizio dei docenti in ospedale;
• uno strumento per la comunicazione sincrona attraverso il quale erogare anche webinar online per
la formazione continua dei docenti.
Tra le varie indicazioni riportate nella nota, il Miur ha trattato anche la questione della valutazione e
degli Esami di Stato. Accade infatti molto frequentemente che studenti di 1° e di 2° grado si trovino ad
affrontare gli esami di Stato in ospedale e/o a domicilio.
Il riferimento normativo è l’art. 11, comma 2 del DPR 122/2009 che così recita:
“2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella
nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano
lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione
eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato
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nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di
esse”.
L’articolo riconosce e sancisce la possibilità di effettuare esami di Stato in ospedale, nel caso in cui il
ricovero avvenga nel periodo di svolgimento degli esami. Detti esami possono essere effettuati da una
commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito lo studente, integrata con i docenti
delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l’USR e la scuola di provenienza. Stessa
modalità si applica per gli esami di Stato a domicilio per gli studenti impossibilitati a lasciare il
domicilio per le cure a cui sono sottoposti.
In vista dell’avvio della procedura degli esami di Stato, per queste situazioni è utile che il dirigente
scolastico acquisisca la certificazione sanitaria dell’ospedale, che attesti che lo studente deve rimanere
a domicilio e non può riprendere a frequentare la scuola per motivi di salute (motivazione).
Contestualmente, il dirigente scolastico invierà una comunicazione all’USR di appartenenza e alla
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione del
MIUR, relativa all’avvio della procedura per la realizzazione dell’esame di Stato a domicilio.
La scuola, una volta acquisita la certificazione ospedaliera e la relativa richiesta dei genitori, cura la
predisposizione di una cartella comprensiva della documentazione di tutti gli interventi formativi portati
avanti nei mesi da parte dei docenti che hanno seguito lo studente in presenza e/o attraverso il canale
offerto dalle nuove tecnologie, dei contenuti affrontati, delle verifiche svolte per iscritto e oralmente, dei
giorni di lezione a domicilio utili per la validazione dell’anno scolastico, e quanto altro in possesso del
consiglio di classe. Questa documentazione, insieme con la relazione del consiglio di classe sul lavoro
svolto e sul profilo dello studente, va a costituire la cartella personale dello studente, che sarà cura del
dirigente scolastico consegnare al presidente della commissione degli esami di Stato. Infine, la
Commissione d’esame, all’atto dell’insediamento, deciderà in merito a tempi e modi di svolgimento
degli esami a domicilio.
A tale proposito, il Miur informa che negli ultimi anni si è aggiunta una nuova modalità di esame a
domicilio, mediata dall’utilizzo delle tecnologie, tramite la videoconferenza, per quegli studenti che
soffrono per forme di allergie molto invalidanti quali la MCS (sensibilità multipla chimica). Grazie alle
tecnologie, è stato possibile, durante l’anno scolastico, far fruire dell’istruzione a distanza questi
studenti, altrimenti esclusi da questo diritto e farli partecipare quotidianamente alle lezioni in classe;
inoltre, grazie alla collaborazione del personale sanitario delle Aziende ASL del territorio, tramite una
specifica procedura, è stato possibile, nel rispetto del diritto alla salute e di quello all’istruzione dello
studente, fargli svolgere le prove scritte e la prova orale nel pieno rispetto delle norme relative agli
esami di Stato.
Normativa Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
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Nota prot. n.2939 del 28 aprile 2015: Pubblicazione dei Contratti nazionali 2012 e 2014 ex art. 9 CCNL Scuola,
siglati in via definitiva
Nota prot. n.2939 del 28 aprile 2015: Servizio di scuola in ospedale e a domicilio. Esiti del workshop nazionale
sulla scuola in ospedale e a domicilio (18-20 marzo 2015) e avvio del percorso per la definizione di Linee guida
nazionali. Piano di riparto risorse finanziarie per l’anno scolastico 2014-2015. (ex art. 8 D.M. 351/2014)
Nota prot.n. 1586 dell'11 marzo 2014: Assegnazione risorse finanziarie per la scuola in ospedale e l’istruzione
domiciliare per l’a.s. 2013/2014 (ex L.440/1997) - Indicazioni operative
Nota prot.n. 4907 del 18 luglio 2013: Monitoraggio delle azioni e delle risorse assegnate per la scuola in
ospedale e l'istruzione domiciliare per l'a.s. 2012/2013 (ex L.440/1997)
Nota prot.n. 2807 del 2 maggio 2013: Prevenzione fattori di rischio per allergie ed asma. Emanate le Linee di
indirizzo per la prevenzione nelle aule scolastiche dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma
Nota prot.n. 2322 del 9 aprile febbraio 2013: Assegnazione risorse finanziarie per la scuola in ospedale e
l’istruzione domiciliare per l’a.s. 2012/2013 (ex L.440/1997)
Nota prot.n. 1275 del 22 febbraio 2013: Precisazioni relative alla funzione dell’inserimento dati regionali nel
database del portale per la scuola in ospedale e a domicilio
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C.M. n. 71 del 2 agosto 2012: Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: Assegnazione risorse finanziarie per i
percorsi di scuola in ospedale e a domicilio per alunni temporaneamente malati (ex L.440/1997, A.F. 2012) A.S. 2012/2013
Nota prot.n. 4439 del 16 luglio 2012: Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: Indicazioni operative per la
progettazione dei percorsi di scuola in ospedale e a domicilio per alunni temporaneamente malati. A.S.
2012/2013 – Esiti del seminario nazionale di Torino (29-31 maggio 2012)
Nota prot.n. 2345 del 26 aprile 2012: Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: Saldo risorse per l'esercizio
finanziario 2012/resti 2010, per le attività connesse alla scuola in ospedale e all'istruzione domiciliare, per l'anno
scolastico 2010/2011
Nota prot.n. 2316 del 24 aprile 2012: Seminario nazionale di studio e di produzione per la scuola in ospedale e
l'istruzione domiciliare: "La cultura del farsi carico attraverso la RETE a servizio degli alunni assenti per
malattia" - Appuntamento a Torino dal 29 al 31 maggio 2012.
Nota prot.n. 8886 del 23 novembre 2011: Rilevazione conoscitiva relativa al numero di alunni affetti da MSC
(Sensibilità multipla chimica). A.S. 2011/2012.
Nota prot.n. 8884 del 23 novembre 2011: Scuola in ospedale e istruzione domiciliare - Apertura del forum
telematico propedeutico al seminario di formazione nazionale
D.M. n. 31 del 28 luglio 2011 : Scuola in ospedale e istruzione domiciliare - E.F. 2011/Resti 2010 – Cap.
1331/12 - Acconto
C.M. n. 24 del 25 marzo 2011 : Piano di riparto risorse E.F. 2010 e percorsi operativi.
Nota prot.n. 7333 del 15 novembre 2010 : Progetto MUR: WISE ( Wiring Individualised Special Education
)dell’Istituto delle Tecnologie Didattiche del CNR di Genova. Indagine quanti e qualitativa sull’istruzione
domiciliare.
Nota prot. n. 7736 del 27 gennaio 2010: Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico, ai sensi dell’art. 14,
comma 7 del DPR n. 122/2009.
Nota prot. n. 0005477 del 5 luglio 2011: Monitoraggio conclusivo azioni e risorse scuola in ospedale e Istruzione
Domiciliare, assegnate per l’a.s. 2010/2011.
Decreto Dirigenziale del 9 dicembre 2010: Integrazione del Comitato Paritetico Interministeriale per l’Istruzione
Domiciliare.
Nota prot.n. 4870 del 21 luglio 2010: Monitoraggio conclusivo azioni e risorse assegnate alla scuola in ospedale
per l’a.s. 2009/2010.
Nota prot.n. 2701 del 9 aprile 2010 :Piano di riparto delle risorse per la scuola in ospedale, E.F. 2009.
Decreto Dirigenziale del 16 settembre 2009:Istituzione Comitato Paritetico Interministeriale per l’istruzione
domiciliare.
Nota prot.n. 4693 del 21 settembre 2009 : 1° giornata di formazione in presenza per i referenti regionali del
portale scuola in ospedale: 7 ottobre 2009.
Nota prot.n. 3915 del 13 luglio 2009 : Monitoraggio azioni e risorse per la scuola in ospedale, A. S. 2008/2009.
Nota prot. n. 6051 dell’8 giugno 2009: Valutazione finale degli alunni di scuola secondaria di 1° grado.
Nota prot.n. 2308 del 22 aprile 2009: Giornata di studio e confronto sulle problematiche della scuola in ospedale
e dell’istruzione domiciliare: 27 maggio 2009.
Nota prot.n. 831 del 9 febbraio 2009 : Nuova configurazione del portale per la scuola in ospedale.
Individuazione referenti.
Nota prot.n. 122 del 13 gennaio 2009 : Risposta a quesiti sull’attribuzione della quota €. 258,00.
C.M. n.87 del 27 ottobre 2008 : Piano di riparto delle risorse per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare.
E.F. 2008.
Nota prot.n. 3260 del 4 luglio 2008 : Monitoraggio azioni e risorse per la scuola in ospedale. A. S. 2007/2008.
Nota prot.n. 2039 del 16 aprile 2008 :Giornata di studio e confronto sulle problematiche della scuola in ospedale
e dell’istruzione domiciliare. Roma, 20 maggio 2008
C.M.n. 108 del 5 dicembre 2007 : Piano di riparto delle risorse per la scuola in ospedale e l’istruzione
domiciliare. E.F. 2007.
Nota prot.n. 4104 del 4 settembre 2007 : Seminario nazionale di studio e produzione sull’istruzione domiciliare.
Viterbo, 26 e 27 settembre 2007.
Nota prot.n. 2870 del 7 giugno 2007 : Monitoraggio azioni e risorse per la scuola in ospedale. A. S. 2005/2006 e
2006/2007.
Nota prot.n. 2717 del 31 maggio 2007 : Apertura forum sul portale della scuola in ospedale.
Nota prot.n. 2054 del 20 aprile 2007: Seminario nazionale di studio e produzione per l’istruzione domiciliare.
Viterbo, 2007.
Protocollo d’intesa MPI – Min. Salute: strategie comuni tra salute e scuola del 5.01.2007.
Nota prot.n. 5572 del 12 ottobre 2006 : E.F. 2006 – L.440/1997. Tabella assegnazione risorse per la scuola in
ospedale e l’istruzione domiciliare.
Nota Prot. n.5296 del 26 settembre 2006 : E.F. 2006 – L. 440/1997. Piano riparto risorse per la scuola in
ospedale e l’istruzione domiciliare.
Nota Prot. n.2810 del 12 aprile 2006 : Richiesta informazioni circa l’utilizzo fondi per il Progetto di ricerca “ La
scuola in ospedale come laboratorio per le innovazioni nella didattica e nell’organizzazione”.
Nota Prot. n.5483/A4° del 23 settembre 2005: L. 440/1997 – E.F. 2005. Piano di riparto per la scuola in
ospedale e l’istruzione domiciliare.
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Nota prot. 5526 del 7 dicembre 2004 : Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta
formativa per alunni ricoverati in ospedale o seguiti in day hospital. AA.SS. 2002/2003 e 2003/2004.
Nota prot. 4308 del 15 ottobre 2004: La scuola in ospedale e il servizio d’istruzione domiciliare. L.440/1997 – E.
F. 2004.
Decreto dirigenziale del 13 ottobre 2004 : Istituzione del Comitato tecnico nazionale per la scuola in ospedale.
Protocollo d'intesa MIUR-Ministero della Salute:
Servizio di istruzione domiciliare del 24 ottobre 2003
Nota Prot. n.696 del 25 agosto 2003 : Progetto di ricerca: “La scuola in ospedale come laboratorio per le
innovazioni nella didattica e nell’organizzazione “. Scuole polo ospedaliere.
Circolare Ministeriale n.56 del 04 luglio 2003 : Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. E.F. 2003 – Legge n.
440/1997.
Vademecum per l’istruzione domiciliare 2003
Nota prot n. 1391 del 13 settembre 2002 : La scuola in ospedale. Anno scolastico 2002/2003. Trasmissione Cd
Rom “Insegnare in ospedale”
Circolare Ministeriale n. 84 del 22 luglio 2002 : La scuola in ospedale. E.F. 2002 – L. 440/1997. Piano riparto
risorse.
Circolare Ministeriale n. 149 del 10 ottobre 2001: La scuola in ospedale. E.F. 2001 – L. 440/1997. Piano riparto
risorse.
Protocollo d'intesa MPI-Beni Culturali-Sanità del 23 febbraio 2001
Circolare Ministeriale n. 43 del 26 febbraio 2001 : Trasmissione Protocollo d’intesa “Tutela dei diritti alla salute,
al gioco, all’istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati” e
protocollo d’intesa “La scuola in strada e nelle zone a rischio”.
Lettera Circ. Prot. n.466 del 23 gennaio 2001 : Seminario internazionale di studio e produzione sul tema: “La
scuola fuori dalla scuola”, Castel San Pietro, 1 – 3 marzo 2001.
Protocollo d’intesa per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all’istruzione ed al mantenimento delle relazioni
affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati del 27.09.2000.
Circolare Ministeriale n. 353 del 7 agosto 1998 : Il servizio scolastico nelle strutture ospedaliere.
Circolare Ministeriale n. 345 del 12 gennaio 1986: scuole elementari statali funzionanti presso i presidi sanitari.
Normativa correlata: I diritti dei minori nei documenti internazionali e nazionali
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1924, Dichiarazione di Ginevra sui diritti del bambino approvata dalla V assemblea generale delle Nazioni
Unite.
1948, Costituzione Italiana, art. 32 (diritto alla salute) e art. 34 (diritto all’istruzione).
1948, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
1959, Dichiarazione sui diritti del bambino approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che
prescrive la necessità di offrire ai bambini cura, protezione e spazi dove sviluppare la creatività.
1986, Carta Europea dei diritti dei bambini, della European Association for children in hospital.
1989, Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia.
Legge Quadro n. 104 del 5 febbraio 1992: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”.
1997, Legge n. 285 del 28 agosto 1997, disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
per l’adolescenza.
1997, Legge n. 440 del 23/12/1997, Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa e per gli interventi perequativi.
2003, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali.
2006 – 2009, CCNL Contratto Nazionale Comparto scuola
2011 – 2013, Piano Sanitario nazionale.
2.
Progetto WISE (Wiring Individualised Special Education)
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CNR – ITD di Genova: Ipotesi di collaborazione per progetto di ricerca sull’istruzione domiciliare ( prot. n.
0000066 del 25/01/2010)
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- Il progetto WISE: Wiring Individualised Special Education:
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http://www.tdmagazine.itd.cnr.it/files/pdfarticles/PDF48/8R_Benigno_Repetto_Trentin_TD48.pdf
Nota prot. n. 0007333 R.U. del 15 novembre 2010: Progetto MUR: “WISE (Wiring Individualised Special
Education)”dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova. Indagine quantitativa e qualitativa
sull’uso delle TIC nell’ambito dell’istruzione domiciliare.
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Brochure WISE: Strumenti e strategie di utilizzo delle tecnologie di rete nell’istruzione individualizzata dei
disabili e degli homebound.
Il questionario informativo sull’uso delle TIC nell’istruzione domiciliare: http://wise-domiciliare.itd.cnr.it
http://polaris.itd.cnr.it/questionario/index.php?sid=95951&lang=it
Sito progetto WISE: http://www.wisefirb.it/
3.
Comitato Paritetico Interministeriale per l’istruzione domiciliare
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Decreto istitutivo del comitato paritetico interministeriale per l’istruzione domiciliare, 16 settembre 2009,
Decreto integrativo del comitato paritetico interministeriale per l’istruzione domiciliare, 9 dicembre 2010.
4.
Portale scuola in ospedale: http://pso.istruzione.it
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