OGGETTO STABILIZZAZIONE DEI PRECARI QUESITO (posto in
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OGGETTO STABILIZZAZIONE DEI PRECARI QUESITO (posto in
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO STABILIZZAZIONE DEI PRECARI QUESITO (posto in data 24 giugno 2015) Sono un medico con incarico rinnovato senza interruzioni dal 1 agosto 2010 presso un’Azienda ospedaliera e sono quarta nella graduatoria di un concorso a ruolo per la medicina interna (prima tra gli esclusi). Per politica aziendale non è chiaro se mi rinnoverà non l’incarico e non si accenna al ruolo. Mi è stato detto che dopo 36 mesi il ruolo mi è dovuto, volevo sapere se era vero, che prospettive ho e cosa potrei fare. RISPOSTA (inviata in data 25 giugno 2015) Il fatto di avere al proprio attivo addirittura cinque anni di servizio ininterrotto non costituisce di per sé diritto all’assunzione a tempo indeterminato. La trasformazione automatica di un rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quando la durata complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato superi i 36 mesi vale nel settore privato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (che ha abrogato la previgente disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368). Il comma 1 dell’ articolo 19 del citato decreto legislativo 81 sancisce che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi ed il comma 2 dello stesso articolo 19 precisa che Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Lo stesso decreto legislativo 81, al comma 4 dell’articolo 29, avente ad oggetto i settori nei quali non trovano applicazione le norme di cui al capo II in materia di contratti a tempo determinato, precisa che: Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 Il comma 5 dell’articolo 36 del decreto legislativo 165 precisa che In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. L’impossibilità di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato è precisata dal comma 4 dell’articolo 16 del CCNL 1994_1997, che disciplina le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti medici, che testualmente dispone: In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato Questa discriminazione tra disciplina del rapporto di lavoro pubblico e disciplina del rapporto di lavoro privato appare illogica, ed è certo contraria ad una precisa direttiva europea, ma al momento l’unica possibilità che la legislazione vigente offre per superare la condizione di precariato diffusa in modo abnorme nella dirigenza medica è l’applicazione del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2015, nel testo approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 22 gennaio 2015. Secondo tale DPCM aver maturato tre anni di servizio costituisce requisito per partecipare ai concorsi riservati che potranno essere banditi dalle amministrazioni pubbliche, ma non rappresenta di per sé titolo all’assunzione a tempo determinato. Nella situazione descritta nel quesito appare invece del tutto concreta la prospettiva di una assunzione a tempo indeterminato per l’ ottima posizione nella graduatoria concorsuale per un posto in medicina interna, il ricorso alla quale è obbligatorio per l’Azienda non solo per la disciplina per la quale è stato indetto il concorso, ma anche per discipline affini. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 CNSIDERAZIONI SPECIFICHE SUL DPCM 6 marzo 2015 Il DPCM 6 marzo 2015 è stato predisposto in attuazione del comma 10 dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, comma 10 che ha subordinato l’applicazione alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale delle disposizioni contenute nei commi 6, 7, 8 e 9 dello stesso decreto finalizzate alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro precario all’adozione di un decreto che tenesse conto delle peculiarità dei rapporti di lavoro alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo 4 del citato decreto legge 101 disciplina il reclutamento speciale del personale che ha o ha avuto con le amministrazioni pubbliche rapporti di lavoro a tempo determinato, sia di dipendenza, sia di collaborazione coordinata e continuativa, in aggiunta alle norme già contenute nel comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, che già prevedevano criteri e procedure per l’assunzione a tempo indeterminato del personale titolare di un rapporto di lavoro di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa che avesse maturato tre anni di anzianità di servizio alla data di pubblicazione del bando. Le procedure che costituiscono oggetto del decreto legge 101 sono definite procedure di reclutamento speciale transitorio, mentre quelle disciplinate dal comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto nell’articolo 35 dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono definite procedure di reclutamento speciale ordinario. Si tratta in entrambi i casi di reclutamento speciale, contrapposto al reclutamento ordinario (il reclutamento a tempo indeterminato mediante concorso pubblico, disciplinato dal comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 165), ed è facoltà della singola amministrazione avvalersi di una o dell’altra modalità di reclutamento speciale, o di entrambe, o di non avvalersene affatto. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 Nella circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 5 del 21 novembre 2013, esplicativa delle modalità applicative del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, si precisa che L'avvio del reclutamento speciale è facoltativo e non configura un diritto soggettivo in capo agli interessati. L'avvio del reclutamento speciale, come del resto l'avvio del reclutamento ordinario, è subordinato: alla disponibilità di posti in dotazione organica, fatto salvo quanto previsto per le categorie protette nel limite della quota d'obbligo, all'effettiva capacità assunzionale delle amministrazioni secondo il relativo regime, tenuto anche conto dei vincoli di spesa e delle situazioni di bilancio, all'effettivo fabbisogno. Il paragrafo 3.3 della citata circolare prosegue precisando che l'avvio delle relative procedure è subordinato alla verifica delle condizioni di legge necessarie, in assenza delle quali scatta un impedimento, e alle valutazioni organizzative che ciascuna amministrazione può operare in autonomia. e conclude con la precisazione È senz'altro esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo, in capo agli eventuali interessati, all'avvio del reclutamento speciale. Questa lunga premessa per chiarire che non si può parlare di diritto alla riserva del 50% dei posti messi a concorso, ma si deve parlare della possibilità per l’amministrazione che bandisce un concorso, sempre nei limiti delle risorse che la legislazione vigente rende disponibili per nuove assunzioni, riservare fino ad un massimo del 50% dei posti messi a concorso a coloro che hanno i requisiti per accedere al reclutamento speciale, transitorio (ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101), o ordinario (ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Per quanto concerne i soggetti che hanno diritto ad essere ammessi al reclutamento speciale transitorio oggetto del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il DPCM 6 marzo 2015, precisa che questi sono: 1) il personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 2) il personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura. Il testo è sostanzialmente sovrapponibile a quello del comma 6 dell’articolo 4 del decreto legge 101, con la sola differenza che mentre il comma 6 precisa che l’anzianità di servizio di tre anni al 30 ottobre 2013 deve essere maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, l’articolo 2 del DPCM sancisce che tale anzianità di servizio può essere stata maturata anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura. Nella relazione illustrativa del DPCM si precisa che quest’ultima disposizione tiene conto della specificità del settore nel quale i contratti a tempo determinato sono spesso stipulati con enti diversi del medesimo ambito regionale: Per quanto concerne la prima categoria di aventi diritto l’inestricabile intreccio di riferimenti normativi in essa contenuti (nonostante una specifica norma di legge molto opportunamente inserita nella legge 23 agosto 1988, n. 400 dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. l’articolo 13bis (Chiarezza dei testi normativi) disponga che ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo o la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare, è opportunamente decodificato dalla circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 5 del 21 novembre 2013, che chiarisce che il personale di cui si parla è: il personale in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di determinato maturato nel quinquennio precedente; il personale in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di determinato maturato in virtù di un contratto in essere settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto a determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it tempo tempo al 29 tempo HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 il personale non in servizio al 1° gennaio 2007 che aveva maturato tre anni di tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007; il personale in servizio al 1° gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato maturato in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2008. Il reclutamento speciale di cui al comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 165, definito nella citata circolare del dipartimento della funzione pubblica reclutamento speciale a regime, si concretizza in due possibili modalità: a) la riserva di una predefinita percentuale dei posti messi a concorso (comunque non superiore al 40%) a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) la valorizzazione, con apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. L’anzianità di servizio utile ai fini del diritto al reclutamento speciale viene calcolata in modo diverso a seconda che si tratti del reclutamento speciale transitorio di cui al decreto legge 101 o del reclutamento speciale a regime di cui al comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 165. Nel primo caso l’anzianità di tre anni di servizio deve essere maturata nel quinquennio antecedente al 30 ottobre 2013 (quindi dal 30 ottobre 2008 al 30 ottobre 2013) ed alle dipendenze della stessa amministrazione che indice la procedura o anche di altre purché appartenenti alla stessa regione, nel secondo caso l’anzianità di servizio deve essere maturata alla data del bando nella stessa amministrazione che lo pubblica. Ulteriore differenza concerne il fatto che l’accesso al reclutamento speciale transitorio è possibile a prescindere dall’essere o meno in servizio alla data di pubblicazione del bando mentre l’accesso al reclutamento speciale ordinario è possibile solo per coloro che sono in servizio a quella data. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Fermo restando che l’aver maturato la prescritta anzianità di servizio non prefigura alcun diritto ma costituisce unicamente un requisito per essere ammessi ai benefici del reclutamento speciale, sia esso transitorio (ex decreto legge 101) o a regime (ex comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 165), la possibilità di tener conto dei periodi di servizio prestato in amministrazioni diverse da quella che indice la procedura dipende dal tipo di reclutamento speciale al quale tale amministrazione ricorre. Se si tratta di reclutamento speciale transitorio si applicherà il DPCM citato, e quindi si potranno computare anche periodi di servizio in amministrazioni diverse. Per quanto prima precisato l’essere in servizio alla data di pubblicazione del bando è condizione per essere ammessi al reclutamento speciale a regime. Il comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 precisa infatti che tale reclutamento è riservato ai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. L’articolo 3 del DPCM chiarisce che le Aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare sia il reclutamento speciale transitorio disciplinato dal decreto legge 101 che consente di riservare a coloro che hanno maturato tre anni di anzianità di servizio nel quinquennio antecedente il 30 ottobre 2013 fino al 50% dei posti messi a concorso, sia il reclutamento speciale a regime di cui al comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 165, che consente di riservare fino al 40% dei posti messi a concorso a coloro che hanno maturato tre anni di anzianità di servizio alla data del bando. Si tratta di due opzioni diverse, che possono essere utilizzate in alternativa o in maniera complementare, rimanendo quale vincolo complessivo quello del 50% dei posti messi a concorso. Se ad esempio si decidesse di riservare il 40% dei posti messi a concorso per coloro che hanno i requisiti che sono previsti dal comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 165, si potrebbe riservare un ulteriore 10% del totale dei posti messi a concorso a coloro che hanno i requisiti previsti dal DPCM attuativo dell’articolo 4 del decreto legge 101. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI Testo del DPCM 6 marzo 2015, previsto in attuazione del comma 10 dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 ed approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 gennaio 2015. articolo 1 (ambito di applicazione) 1. Il presente decreto, in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, disciplina le procedure concorsuali riservate all’assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca. 2. Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità, e a quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario. articolo 2 (procedure concorsuali riservate) 1. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all’articolo 1. 2. Nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente previo esperimento delle procedure previste dall’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche del personale collocato in mobilità dall’amministrazione di appartenenza, sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura 3. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste dall’ordinamento. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 RIFERIMENTI NORMATIVI Testo del DPCM 6 marzo 2015, previsto in attuazione del comma 10 dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 ed approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 gennaio 2015. articolo 3 (limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali) 1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché, a garanzia dell’adeguato accesso dall’ esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle previste dal comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.) o in maniera complementare, purché nel limite della predetta percentuale. L’avvio di tali procedure tiene altresì conto del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell’anno successivo CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI Testo del DPCM 6 marzo 2015, previsto in attuazione del comma 10 dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 ed approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 gennaio 2015. articolo 3 (limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali) a quello in cui sia stata accertata la mancata adozione dei provvedimenti necessari per il ripiano dei disavanzi di gestione, secondo quanto previsto dal comma 174 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché, per le Regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi. 2. Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall’articolo 4-bis del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn-over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport) 3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili in ambito regionale per assunzioni nel quadriennio 2015 – 2018 a valere sulle predette risorse. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI Testo del DPCM 6 marzo 2015, previsto in attuazione del comma 10 dell’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 ed approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 gennaio 2015. articolo 4 (proroga dei contratti a tempo determinato) Fermo restando che in applicazione dell’articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato (Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione.), gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale che ha diritto ad accedere alle procedure concorsuali riservate di cui all’articolo 2, sino all’espletamento delle procedure concorsuali medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009), disposizioni che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali le Regioni e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale si adeguano, fermi restando, per le Regioni sottoposte a piani di rientro, i vincoli eventualmente previsti in detti piani.: CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego 6. requisiti per l’accesso ai concorsi riservati Nel rispetto del limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili (fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno), dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 settembre 2013 (data di entrata in vigore del presente decreto) e fino al 31 dicembre 2018, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente: al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 al personale che al 30 ottobre 2013 (data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge) abbia maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Articolo 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego 6. requisiti per l’accesso ai concorsi riservati Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Articolo 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego 7. rapporti di lavoro a tempo parziale Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate. 8. disposizioni relative ai lavoratori socialmente utili Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81), e dei lavoratori di pubblica utilità (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280), le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dal 1 settembre 2013 (data di entrata in vigore del presente decreto) e fino al 31 dicembre 2018, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Articolo 4 9. possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato in essere Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, riferita agli anni dal 2013 al 2018, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Fermo restando il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato posto alle province dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse previste per gli enti medesimi dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Articolo 4 10. disposizioni specifiche per il personale del SSN Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo che il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 che disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato non trova applicazione per le assunzioni alle dipendenze del SSN. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 articolo 35 reclutamento del personale 3-bis. misure per la stabilizzazione dei precari Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. (comma introdotto nell’articolo 35 del decreto legislativo 165 dal comma 401 della legge 24 dicembre 2012, n. 228) CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it