regolamento per l`applicazione del canone per l`installazione di
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 12 aprile 2011 Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 17 maggio 2011 In vigore dal 08/06/2011 www.comune.genova.it CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. La pubblicità effettuata nel Comune di Genova è assoggettata ad un canone in favore del Comune, con le modalità e la disciplina disposte dai seguenti articoli. 2. Il Regolamento disciplina l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. 3. Le disposizioni a carattere tecnico ed ambientale per l’installazione nel territorio comunale di impianti pubblicitari visibili dagli spazi pubblici sono previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, cui si fa espresso rinvio. ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DEL CANONE 1. Il Comune di Genova, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3, comma 149, lettera g) della legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall’art. 62 del D. Lgs. 446/97 – istitutivo del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 26/3/2001 ha escluso l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità nel proprio territorio, stabilendo pertanto di sottoporre ad autorizzazione le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ed al pagamento di un canone determinato in base a tariffa. ARTICOLO 3 – PRESUPPOSTI DELL’AUTORIZZAZIONE E DEL CANONE 1. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento del canone comunale sulla pubblicità la diffusione, anche temporanea, di ogni messaggio pubblicitario effettuata in qualsiasi forma visiva o acustica, diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile. 2. Si considerano rilevanti ai fini dell’assoggettamento al canone i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi atti ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un’attività economica. 3. E’ soggetta all’autorizzazione e al pagamento del relativo canone la pubblicità effettuata nelle aree mercatali scoperte, nelle gallerie pedonali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nelle aree della metropolitana sia sottostanti sia sovrastanti la superficie del suolo, nei sottopassi e simili. Per quanto riguarda la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri www.comune.genova.it impianti sportivi anche parzialmente a cielo aperto, il diritto di sfruttamento pubblicitario può essere ricompreso nel canone di utilizzo delle strutture mediante apposita convenzione. 4. Non è oggetto di autorizzazione la pubblicità effettuata all’interno di locali, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico purché non visibile dall’esterno. ARTICOLO 4 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari garantisce: - La tutela delle aree di pregio paesaggistico, dei centri storici, dei monumenti, degli edifici e dei luoghi di pregio architettonico e storico nonché delle aree in prossimità od in rapporto visivo con gli stessi; - La salvaguardia della fascia costiera sotto il profilo della percezione del mare; - L’inserimento e l’integrazione armonica degli impianti pubblicitari con gli elementi di arredo urbano; - Una diffusione equilibrata ed ordinata degli impianti pubblicitari nel territorio comunale, evitando fenomeni di affollamento pubblicitario o di disturbo visivo; - La priorità per tipologie di impianti di tipo innovativo e sperimentale, che garantiscano un elevato livello qualitativo in termini di qualità progettuale, materiali e tipologie costruttive, risparmio energetico e riduzione della produzione di rifiuti; - La priorità delle pubbliche affissioni funzionale alla tutela del libero accesso al mercato della pubblicità da parte degli utenti finali e la promozione delle condizioni della libera concorrenza tra gli intermediari del servizio di pubblicità; 2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari contempera le esigenze di carattere economico e sociale con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. Disciplina la localizzazione degli impianti, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e dà attuazione alla facoltà concessa ai comuni dall’art. 51, comma 4, del D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 610. Dispone inoltre le modalità ed i tempi per effettuare un graduale riordino degli impianti pubblicitari presenti sul territorio. 3. Per impianti pubblicitari si intendono tutti i manufatti descritti al successivo art. 6. ARTICOLO 5 – PROGETTI UNITARI 1. Al fine di attuare un’attenta distribuzione degli impianti pubblicitari nonché un graduale riordino degli stessi, nel rispetto delle finalità indicate nel precedente art. 4, comma 1, vengono predisposti, per ambiti omogenei, Progetti Unitari degli Impianti, su iniziativa comunale ovvero dei privati interessati, soggetti comunque ad approvazione comunale, secondo quanto stabilito dal Piano Generale degli Impianti. 2. Il Piano Generale degli Impianti – oltre a definire lo strumento “Progetto unitario” individua i casi nei quali la previa approvazione di un Progetto Unitario degli Impianti costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione. Nel caso di interventi pubblici per la ristrutturazione di ambiti urbani il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà essere preceduto dall’approvazione di apposito Progetto Unitario. www.comune.genova.it ARTICOLO 6 – TIPOLOGIA E DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Nell’ambito del centro abitato la pubblicità potrà essere effettuata attraverso i manufatti qui di seguito indicati, con i limiti e le prescrizioni contenute nel piano generale degli impianti pubblicitari. 1. Insegna di esercizio: Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro. Rientra nella tipologia "insegna" la "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie. 2. Preinsegna: Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 3. Cartello: Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta. Il cartello può essere collocato su struttura propria (esempio cartello isolato) oppure su supporto esistente (esempio cartello a muro). 4. Manifesto: Si definisce "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale prevalentemente cartaceo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti (ad esempio cartelli). 5. Striscione, locandina, stendardo: Si definisce "striscione, locandina, stendardo" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Più precisamente, si definisce “striscione” l’elemento posto trasversalmente alla strada ad un’altezza tale da consentire il passaggio degli automezzi sulla strada medesima. Si definisce “locandina” l’elemento a forma solitamente rettangolare, di piccole dimensioni, realizzato in carta o simile, apposto sulle porte e sulle vetrine dei negozi. Si definisce “stendardo” l’elemento a forma solitamente rettangolare o quadrata apposto nei fornici dei porticati, sopra i portoni od in altri punti della facciata degli edifici. 6. Impianto pubblicitario di servizio: E’ definito “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. A titolo esemplificativo sono impianti pubblicitari di servizio i seguenti elementi di arredo urbano: Pensilina autobus; Palina di fermata; Bagno autopulente; www.comune.genova.it Contenitore per la raccolta differenziata; Recinti per mascherare i contenitori RSU; Supporto informativo; Colonna informativa; Chiosco per la rivendita di giornali o altri generi merceologici. 7. Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile il manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta. 8. Sorgente luminosa: E’ da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti, che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 9. Impianto pubblicitario su pareti cieche: Manufatto pubblicitario monofacciale inserito nel recupero di facciate cieche, prive cioè di qualsiasi tipo di apertura, in armonia con le caratteristiche architettoniche dell’edificio. 10. Impianto pubblicitario su ponteggi edilizi o recinzioni di cantiere: Il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura di ponteggi o recinzioni di cantiere che consente l’esposizione di messaggi pubblicitari. 11. Altri mezzi pubblicitari: Altri mezzi pubblicitari con caratteristiche innovative di particolare pregio che dovranno essere di volta in volta ammessi e autorizzati con specifici provvedimenti previo accertamento della loro conformità alle disposizioni e ai principi generali del presente regolamento e del piano generale degli impianti. ARTICOLO 7 – AUTORIZZAZIONI 1. E’ vietato esporre qualunque tipologia di insegne, targhe, impianti pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione. In assenza di autorizzazione o se l’installazione del mezzo pubblicitario o l’attuazione dell’iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni previste dal Capo IV del presente regolamento. 2. L’autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l’autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua. Nel provvedimento di autorizzazione vengono indicate le prescrizioni di natura tecnica relative all’installazione e determinati il canone dovuto e le modalità di pagamento. 3. Le autorizzazioni all’installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile. 4. Qualora la pubblicità comporti l’occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l’autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione dell’uso dell’area pubblica e viene rilasciata di norma a seguito dell’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. Il comune, almeno annualmente, pubblica l’elenco dei siti disponibili e fissa i criteri in base ai quali verranno rilasciate le autorizzazioni all’installazione. La Giunta Comunale potrà, con proprio provvedimento, individuare aree cittadine di particolare pregio nelle quali concedere ad un soggetto prescelto secondo i criteri dell’evidenza pubblica l’installazione e la gestione di impianti pubblicitari di proprietà comunale o destinati a diventare tali. L’installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari di servizio, così come definiti all’art.6 comma 6, viene affidata dal Comune a soggetti privati mediante gara pubblica. www.comune.genova.it 5. L’installazione di impianti pubblicitari su suolo di proprietà di privati deve essere autorizzata dal Comune previa presentazione da parte del richiedente di un atto di assenso del proprietario. Tale installazione è vietata, oltre che negli altri casi previsti nel presente regolamento o nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, quando essa costituisce ostacolo, anche soltanto visivo, per l’impiantistica pubblicitaria autorizzata in precedenza e già esistente. Per le insegne di esercizio e per i marchi di prodotti connessi con le stesse, l’atto di assenso del proprietario può essere sostituito da autodichiarazione fornita dal richiedente l’autorizzazione, che si assume tutte le responsabilità nei confronti di terzi. 6. Necessita dell’autorizzazione di cui al presente articolo anche la pubblicità effettuata in ambito ferroviario, portuale, autostradale e demaniale, nonché in quello gestito dalla Fiera Internazionale di Genova, dall’Aeroporto e dalla Porto Antico s.p.a.. 7. In ogni caso le autorizzazioni si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre Autorità od Enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati. ARTICOLO 8 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 1. Prima di effettuare o modificare qualsiasi forma pubblicitaria, gli interessati devono presentare al competente ufficio comunale domanda di autorizzazione, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall’ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. La domanda deve essere presentata anche se l’impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana. La domanda può essere effettuata anche con consegna del materiale richiesto su cd o direttamente on line dal sito del Comune. In questo caso tutta la corrispondenza avviene tramite posta elettronica. 2. La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal successivo art. 9. 3. Allorquando la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che la Civica Amministrazione ha previsto in materia. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica urbana, polizia urbana e pubblica sicurezza. 4. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l’interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell’ufficio, la domanda stessa verrà archiviata. 5. L’autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di giorni cinquanta dalla data di ricevimento della domanda. Entro lo stesso termine di cinquanta giorni saranno comunicati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. 6. I termini di cui sopra saranno interrotti nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse oppure sia necessario acquisire pareri da uffici esterni alla Civica Amministrazione. Nel caso di invito a produrre ulteriore documentazione i termini sono sospesi fino al deposito della documentazione richiesta, salvo quanto previsto dal precedente comma 4. 7. L’autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espressa autorizzazione del competente ufficio. 8. L’autorizzazione è negata in caso di morosità definitivamente accertata nel pagamento del CIMP. 8bis. Gli azionisti o amministratori di una società concessionaria morosa verso la Pubblica Amministrazione non possono richiedere autorizzazioni pur costituendo una nuova società che richiami però palesemente nella ragione sociale o nel logo la precedente. www.comune.genova.it 9. Al rilascio dell’autorizzazione non si applica l’istituto del silenzio assenso né quello di denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della legge 241/1990 e s.m.i.. 10. Su tutta la pubblicità autorizzata in forma permanente ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 dovrà essere fissata, a cura del titolare dell’autorizzazione, una targhetta di identificazione riportante i dati dell’autorizzazione. La targhetta di identificazione dovrà riportare per gli impianti di pubblicità esterna, oltre i dati di cui alla predetta normativa, anche il numero di cimasa progressivo dei singoli impianti con segnalazione identificativa della ditta proprietaria degli impianti medesimi. ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE 1. Le domande di autorizzazione per l’installazione di insegne ed impianti pubblicitari, dovranno essere corredate dai seguenti elementi: a) generalità anagrafico-fiscali del richiedente, con dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio oppure all'Albo delle Imprese Artigiane qualora si tratti di pubblicità effettuata da titolari di imprese commerciali e artigiane, ovvero dichiarazione di iscrizione al relativo ordine professionale in caso di posa in opera di targhe professionali; b) documentazione tecnica in duplice copia: - planimetria dell'ambito interessato all'installazione, con indicata la localizzazione dell’impianto pubblicitario; - progetto di insegna o impianto pubblicitario in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto. Per gli impianti luminosi, dichiarazione di osservanza alle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritta dal titolare dell'azienda costruttrice; - relazione tecnica dettagliata circa il tipo di insegna o impianto pubblicitario in progetto con l'indicazione dei materiali impiegati e del colore e, per gli impianti luminosi, del colore e della qualità della luce; - documentazione fotografica completa nel formato centimetri 18x24 che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'area circostante. In particolare la documentazione tecnica delle insegne deve essere comprensiva di: - mappa con l'indicazione del numero civico nero dell'edificio; - rilievo della facciata su cui verrà collocata l’insegna; - fotografie, formato centimetri 18x24, frontali da vicino e da lontano e fotografia di scorcio che abbracci il basamento dell'edificio interessato e di quelli contigui. Nei casi di richiesta di autorizzazione per l’installazione di insegne di grandi dimensioni la documentazione da allegare alla domanda, deve essere integrata con: - rilievo quotato dello stato attuale del sito, dell'intera struttura o del supporto su cui l'impianto sarebbe installato, redatto in scala idonea; - progetto quotato dell'impianto pubblicitario, redatto nella stessa scala del rilievo, con la rappresentazione completa e dettagliata dei sostegni o degli ancoraggi; - foto panoramiche del sito e fotomontaggi, entrambi nel formato centimetri 18x24, con l'inserimento dell'impianto pubblicitario richiesto. I disegni, le foto e i fotomontaggi devono permettere di valutare esaurientemente come l'impianto si rapporta con il supporto o con la struttura portante e come s'inserisce nell'architettura e nel paesaggio, considerando tutti i punti di vista pubblici da cui esso risulterà visibile. 2. Quando l’installazione debba essere eseguita in zona sottoposta a tutela paesaggistica la documentazione di cui sopra deve essere integrata con la autorizzazione paesaggistica, se www.comune.genova.it richiesta dalla normativa vigente. Per le installazioni pubblicitarie interessanti edifici tutelati come beni culturali, ai sensi del Titolo I art. 10 del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, o in aree collocate in prossimità di questi ultimi, dovrà essere prodotto anche il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria. 3. I Progetti Unitari degli Impianti pubblicitari dovranno contenere i seguenti elaborati, oltre quelli descritti al precedente punto 1: planimetria dell'ambito interessato all'installazione, con indicata la localizzazione degli impianti pubblicitari; - disegni tecnici ed eventualmente fotografie delle insegne e degli impianti pubblicitari proposti; - relazione illustrativa; - documentazione fotografica completa con fotografie del formato centimetri 18x24 sia dei singoli edifici ed elementi interessati agli impianti proposti, sia d’insieme; - fotomontaggi di formato centimetri 18x24 con l'inserimento delle insegne e/o degli impianti pubblicitari proposti, da tutti i possibili punti di vista pubblici da cui questi risulteranno visibili. 4. Le domande di autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari sui ponteggi edilizi e sulle recinzioni dei cantieri dovranno essere formulate entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di occupazione suolo pubblico e corredate dai seguenti elementi, oltre quelli descritti al precedente punto 1. : - - - contratto di appalto debitamente sottoscritto stipulato tra l’impresa esecutrice dei lavori e la proprietà inerente la realizzazione dei lavori stessi e relativi capitolati d’appalto; estremi del titolo edilizio quando richiesto dal Regolamento Edilizio; dichiarazione del Direttore dei Lavori o del Responsabile della Sicurezza o dell’Amministratore del caseggiato dalla quale sia chiaramente ed inequivocabilmente desumibile la data di inizio e di fine dei lavori appaltati per un periodo coerente con l’entità dei lavori risultanti dalla suddetta documentazione; copia della “Notifica preliminare” all’A.S.L. sull’apertura e chiusura del cantiere ai fini della sicurezza di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/2008 o copia della comunicazione ad A.S.Ter. con la data di inizio e fine lavori. atto di assenso del soggetto che dispone dell’uso delle ponteggiature o recinzioni connesse all’effettuazione dei lavori edili. 5. Ai sensi dell'art. 53 c.3 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive eventuali modificazioni, il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari, deve inoltre rilasciare in sede di ritiro dell’autorizzazione, ovvero in allegato all’istanza di autorizzazione, un'autodichiarazione, da lui redatta e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, ovvero della struttura di appoggio, e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. ARTICOLO 10 – VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE 1. Per voltura si intende il mantenimento in opera, in caso di subentro nell’attività, degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare. www.comune.genova.it 2. Entro novanta giorni dalla cessione dell’attività, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell’autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura, redatta in bollo dal nuovo titolare. 3. La voltura dell’autorizzazione è concessa purché siano assolti i pagamenti del canone dell’anno precedente da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante. 4. Non è necessario effettuare la voltura dell’autorizzazione relativa ad un’insegna nel caso in cui l’esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. 5. La domanda deve essere corredata dalla precedente autorizzazione, ovvero da eventuale documentazione sostitutiva. 6. Le volture potranno essere assentite solo in presenza di pubblicità in atto e regolarmente autorizzata. 7. L’omessa presentazione, entro il termine previsto al precedente comma 2, della domanda di voltura comporta, oltre l’applicazione della relativa sanzione, l’obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari in quanto abusivi e pertanto sottoposti alla relativa disciplina. 8. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma è sufficiente una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati partita Iva e codice fiscale. Per le insegne di esercizio, qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata una unica dichiarazione cui deve essere allegato l’elenco degli esercizi coinvolti. ARTICOLO 11 – VARIAZIONE DI INSEGNA 1. In caso di variazione di impianto pubblicitario precedentemente autorizzato, la procedura istruttoria verrà attivata al pari di una voltura d’ufficio unicamente nel caso in cui la modifica non comporti variazioni delle caratteristiche formali, di luminosità, di colore o dimensionali dell’impianto precedentemente autorizzato. 2. In tali casi il subentrante dovrà rilasciare all’atto dell’istanza di subentro anche apposita autodichiarazione in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti. 3. Qualora anche il solo supporto sia modificato nella forma o nelle dimensioni, la procedura istruttoria verrà attivata al pari di una nuova autorizzazione per permetterne l’esame ed accertare la permanenza della conformità alla vigente normativa. ARTICOLO 12 – PROCEDURE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE – CONTRODEDUZIONI 1. L'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti, sia in forma permanente sia temporanea, è rilasciata dal Dirigente competente a riscuotere il relativo canone, o suo delegato, valutata la compatibilità dell’impianto che si intende collocare con le norme tecniche e ambientali disciplinate dal Piano Generale degli Impianti vigente e acquisito il parere dei competenti uffici tecnici in relazione all’osservanza delle norme di attuazione del Codice della Strada e della tutela paesaggistica. L’ufficio provvede all’esame delle domande nell’ordine cronologico di presentazione. 2. Prima dell’adozione di un provvedimento negativo, l’ufficio comunica i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto controdeduzioni eventualmente corredate da documenti. Il preavviso di diniego interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. www.comune.genova.it Dell’eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 3. Nel caso di presentazione di progetti unitari comprendenti aree perimetrali dei CIV, questi ultimi sono legittimati a partecipare al procedimento. A tal fine le relative comunicazioni sono indirizzate allo sportello CIV. ARTICOLO 13 – PROCEDURA SEMPLIFICATA 1. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti identificati come insegne di esercizio, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, potrà essere attuata su istanza dell’interessato la procedura semplificata descritta nelle seguenti fasi: a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'Ufficio, con la quale si comunica il giorno in cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari; b) presentazione, entro sette giorni lavorativi dall'installazione di cui sopra, dell'istanza redatta nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico installatore, attestante il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti vigente; c) rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100, al fine di consentire il completamento dell'iter autorizzatorio; d) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici; e) predisposizione di atto autorizzatorio o di motivato preavviso di diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'Ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva; f) il canone, se dovuto, è calcolato con decorrenza dal giorno di avvenuta installazione. 2. Il mancato rispetto del termine di sette giorni lavorativi di cui al punto b) del comma precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni. 3. E' possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo in via preventiva il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da allegare alla documentazione prevista al precedente comma 1. lettera b). 4. La procedura semplificata può essere attivata unicamente tramite presentazione diretta della domanda presso l'Ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea. La presentazione della domanda può essere effettuata anche on line sul sito del Comune. 5. L’autorizzazione viene rilasciata contestualmente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione accompagnata dall’attestazione del versamento del canone, quando questo è dovuto, per le seguenti forme di pubblicità temporanea: a) pubblicità effettuata su veicoli; b) pubblicità effettuata sui pannelli luminosi di proprietà del Comune; c) volantinaggio; d) pubblicità fonica; e) locandine, stendardi e striscioni. 6. Per le forme di pubblicità temporanea relative a vendite speciali e/o saldi, effettuate presso l’esercizio, l'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione ed www.comune.genova.it a seguito di silenzio-assenso formatosi dopo tre giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione, accompagnata dal versamento del canone dovuto. 7. Non necessitano di autorizzazione gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. ARTICOLO 14 – DURATA DELLA CONCESSIONE - DURATA E RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE 1. Tutte le autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti non di esercizio rilasciate su suolo pubblico hanno durata triennale e sono rinnovabili una sola volta . Alla scadenza della autorizzazione, i suddetti impianti, se non sono di proprietà del Comune, devono essere rimossi a cura del proprietario dell’impianto entro due giorni dalla relativa scadenza. Qualora tale disposizione non venga ottemperata gli impianti di che trattasi sono rimossi d’ufficio senza ulteriore preavviso, con addebito delle spese, oltre all’applicazione delle relative sanzioni. 2. Salvo che il provvedimento di autorizzazione non preveda un diverso termine, le autorizzazioni all’installazione dei mezzi pubblicitari permanenti su suolo privato , hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili, previa presentazione della relativa domanda di rinnovo. Il rinnovo dell’autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 12 comma 1. 3. La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dall'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. La domanda di rinnovo può essere presentata anche on line dal sito del Comune. 4. Gli impianti pubblicitari devono essere rimossi entro due giorni dalla scadenza della relativa autorizzazione o , in caso di diniego della domanda di rinnovo presentata ai sensi del precedente comma, entro il termine indicato nel provvedimento stesso. In caso di inadempimento il Comune procede alla rimozione d’ufficio senza ulteriore preavviso, con addebito delle spese, oltre all’applicazione delle relative sanzioni. 5. Per le insegne d’esercizio, per i marchi di prodotti connessi con le stesse e per gli impianti pubblicitari di servizio assegnati a seguito di espletamento di pubblica gara, il rinnovo dell’autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza, tranne il caso di revoca da parte del Comune da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza medesima. 6. Non è concesso il rinnovo dell’autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. ARTICOLO 15 – CESSAZIONE DELLA PUBBLICITA’ DECADENZA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI 1. La denuncia di cessazione della pubblicità comporta l’obbligo di rimozione dell’impianto entro due giorni dalla data di presentazione della denuncia stessa. La decadenza o la revoca dell'autorizzazione, nei casi previsti dal presente regolamento, comportano l’obbligo di rimozione dell'impianto entro i termini indicati nel provvedimento di revoca o decadenza. Il ripristino delle condizioni preesistenti deve essere effettuato a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di cessazione dell’attività. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle www.comune.genova.it condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. 2. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della Legge 75/2002, verrà applicata a partire dall'anno successivo. 3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario. 4. La rinuncia all'autorizzazione per gli impianti pubblicitari deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e gli impianti pubblicitari devono essere rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno. 5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio comunale. 6. L’autorizzazione rilasciata è revocabile nei seguenti casi: - in qualsiasi momento, al sopravvenire di esigenze motivate di pubblico interesse ritenute dalla Civica Amministrazione incompatibili con la permanenza dell’impianto; - nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell’autorizzazione. 7. La decadenza dell’autorizzazione è pronunciata nei seguenti casi: - parziale od omesso pagamento del canone secondo la procedura prevista dall’art. 26 comma 15 del presente regolamento; - collocamento e/o realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato; - inadempimento degli obblighi derivanti dall’autorizzazione di cui al successivo art. 31; - mancato ritiro dell’autorizzazione entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio; - mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 30 giorni dal ritiro dell’autorizzazione; - cessione dell’autorizzazione a terzi, salvo quanto previsto dall’art. 10. ARTICOLO 16 – DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI IN FORMA TEMPORANEA 1. Gli impianti pubblicitari in forma temporanea sono assentiti nel rispetto del Codice della Strada, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del Piano Generale degli Impianti. 2. Il periodo assentibile non potrà superare l’anno e non potrà essere prorogato. 3. In tutti i casi non saranno ammesse forme sostitutive o surrogatorie della pubblicità permanente. Limitatamente alle insegne di esercizio e per un periodo massimo di tre mesi www.comune.genova.it sono assentibili installazioni strutturalmente provvisorie, in quanto tali difformi da quelle definitive, in attesa dell'approvazione delle istanze di autorizzazione di queste ultime. 4. Il requisito della temporaneità non può considerarsi rispettato solo con riferimento alla durata della pubblicità esposta, ma è imprescindibile l'installazione di impiantistica di tipo precario a livello strutturale ed amovibile - anche come eventuale supporto - al termine dell'esposizione. 5. Le forme di pubblicità temporanea la cui esposizione determini l’occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune di norma sono assentite dalla Civica Amministrazione a mezzo di gara ad evidenza pubblica. Fanno eccezione i casi di più lieve entità, rispetto ai quali i costi derivanti dall’attivazione delle complesse procedure di gara determinino un oggettivo contrasto con il principio di economicità. In tali casi, su richiesta di singoli operatori commerciali e fatto sempre e comunque salvo quanto disposto dal presente regolamento circa la definizione di pubblicità temporanea di cui al precedente art. 7 comma 3, la disciplina di rilascio dei relativi atti autorizzatori seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte degli operatori per impedire la formazione di posizioni dominanti e/o monopolistiche e per favorire invece l’accesso al mercato da parte del maggior numero di operatori. 6. L’esposizione di teli pubblicitari sui ponteggi edilizi e sulle recinzioni di cantiere è soggetta a quanto previsto dall’art. 9 c. 4 del presente Regolamento. In ogni caso l’autorizzazione allo sfruttamento pubblicitario del ponteggio/recinzione di cantiere : - non verrà concessa in assenza/diniego della relativa autorizzazione per l’occupazione suolo pubblico; - fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del regolamento COSAP, su ogni immobile interessato da lavori edilizi, oggetto di autorizzazione all’installazione di ponteggio o recinzioni di cantiere, è consentita l’installazione di teli pubblicitari per un periodo massimo di 18 mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 36 mesi complessivi. Sul medesimo immobile nell’arco di un quinquennio, per due anni consecutivi, non è consentita l’installazione di teli pubblicitari su ponteggi o recinzioni di cantiere. L’autorizzazione rilasciata non precostituisce alcun diritto per i titolari degli impianti. 7. Per i cantieri relativi ad opere pubbliche è facoltà della Civica Amministrazione concedere l’autorizzazione allo sfruttamento pubblicitario dei ponteggi e delle recinzioni di cantiere per l’intera durata dei lavori. ARTICOLO 17 – NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA’ 1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è consentito secondo le previsioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 10 dell'art. 51 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni. Per il posizionamento delle insegne di esercizio, degli impianti pubblicitari di servizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari in genere, per i quali non sono previste specifiche norme dal Piano Generale degli Impianti in merito alle distanze fissate per il loro posizionamento dal D.P.R. 16.12.92, n. 495, all’art. 51, comma 4, opera il criterio previsto dall’art.23, comma 6, del D.lgs. 30.4.92, n. 285, che consente una deroga al rispetto delle predette distanze, fatte salve le esigenze di sicurezza della viabilità. www.comune.genova.it 2. È fatto divieto di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio esistenti e quelli posti sulle barriere parapedonali. 3. L'uso del colore rosso, nei cartelli e negli altri mezzi pubblicitari, è soggetto a particolare cautela al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specie in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni e deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati. 4. Per le insegne a bandiera devono essere rispettate le seguenti distanze: metri 5,1 di altezza da terra in carenza di marciapiede nonché metri 2,50 di altezza da terra in presenza di marciapiede. La massima sporgenza delle insegne a bandiera deve rimanere arretrata di almeno centimetri 30 dalla verticale del cordolo del marciapiede mentre nei casi di assenza del marciapiede la massima sporgenza dovrà essere inferiore a centimetri 100 dal filo del muro su cui è installata l’insegna. 5. Nell’ambito del centro storico genovese, definito come AC (Centro storico urbanomedievale e ottocentesco) dal Piano Urbanistico Comunale, per le strade prive di marciapiede potrà essere consentita l’installazione di insegne a bandiera, in deroga alle misure sopra indicate. 6. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria che venga propagandata a mezzo della segnaletica di indicazione, nonché la segnaletica pubblicitaria collocata nelle intersezioni stradali, nelle corsie di canalizzazione, in posizione che occulti i segnali stradali o le lanterne semaforiche. Sono altresì vietati i messaggi pubblicitari installati su gruppi segnaletici già esistenti, ovvero su altre indicazioni o segnalazioni messe in opera dal Comune. 7. I segni pubblicitari orizzontali sulla sede stradale sono ammessi unicamente: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o di vario genere, purché su aree delimitate e limitatamente al periodo del loro svolgimento, ovvero alle 24 ore precedenti e successive. In questo caso dovranno essere usati sostanze e materiali facilmente deteriorabili o asportabili. 8. È fatto divieto ai sensi dei regolamenti vigenti di collocare in forma permanente e/o temporanea forme pubblicitarie sui pali per l'illuminazione pubblica, fatta riserva, in deroga a quanto sopra stabilito, di disporre l'utilizzo ordinato ed organico di tali strutture attraverso un sistema di concessione a privati tramite esperimento di pubblica gara e di poter assentire in forma temporanea anche esposizioni pubblicitarie legate alla diffusione di iniziative e/o manifestazioni di pubblico interesse. 9. Fermi restando i diritti e le competenze del gestore sulle autostrade e lungo i bordi delle stesse, è vietata, per quanto di competenza del Comune, qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade urbane e relativi raccordi ed immissioni. In quest'ambito può trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità e quella di indicazione relativa ai servizi ed attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico, ovvero le preinsegne di cui all'art. 47, comma 2, del D.P.R. 495/92, così come sostituito dall’articolo 37 del D.P.R. 610 del 16/9/96 e successive eventuali modificazioni. www.comune.genova.it 10. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione e ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento. Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari a messaggio variabile localizzati all’interno del centro abitato, il periodo di variabilità ammesso non può essere inferiore a 30 secondi. 11. Non sono ammesse le forme pubblicitarie effettuate con veicoli pubblicitari, qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari così esposti non abbiano una sagoma regolare, ai sensi artt. 49 c. 4 e 57 del D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modificazioni. 12. Ai fini segnaletici sono ammesse le pre-insegne di cui all'art. 47 comma 2, e art. 58, comma 3 del D.P.R. 495/1992 così come sostituito dall’articolo 48 del D.P.R. 610/96 e successive modificazioni. 13. Per quanto concerne i mezzi pubblicitari dei distributori di carburante vale quanto previsto dall’art. 52 D.P.R. 495/1992, e successive modificazioni. ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI 1. La pubblicità effettuata con veicoli è costituita da iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, effettuati sui veicoli medesimi, di proprietà della ditta o adibiti al trasporto per conto della stessa, ovvero su vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili. La pubblicità potrà essere apposta unicamente in aderenza alle superfici esterne dei veicoli stessi. È fatto obbligo di conservare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone e della copia dell’autorizzazione, che costituiscono adempimenti autorizzatori, e di esibirli a richiesta degli addetti all'accertamento. 2. Per l'apposizione sui veicoli di pubblicità rifrangente e non, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/1992, come sostituito dall’art. 47 del D.P.R. 610 del 16/9/96 e successive eventuali modificazioni. 3. Per la pubblicità fonica si rinvia, analogamente, alle disposizioni di cui all'art. 59 del Regolamento attuativo del Codice della Strada e successive eventuali modificazioni. 4. Il canone per la pubblicità di cui al presente articolo è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo. 5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, così come definito dall’art. 82 comma 4 del D.lgs. 285/1992, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di servizi di linea interurbana il canone è commisurato alla metà del suo importo, qualora venga parimenti corrisposta al Comune di inizio o fine della corsa la metà dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui all’art. 13 c. 2 del D.lgs. 15.11.93, n.507. www.comune.genova.it ARTICOLO 19 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI 1. La pubblicità in questione è caratterizzata dall'impiego di diodi luminosi o simili mediante controllo elettronico e programmato ai fini di garantire la variabilità del messaggio. 2. Per i pannelli luminosi di proprietà del Comune di Genova, ed ubicati nelle vie e piazze cittadine, è consentita la pubblicità in linea di principio per manifestazioni promosse dai soggetti ed iniziative di cui all'art. 28 c.1 e c.2 del presente regolamento, fatte sempre salve prioritarie esigenze di viabilità e di pubblico interesse. 3. Ai sensi dell'art. 51 comma 11 del D.P.R. 495/92, come modificato dall’art. 41 del D.P.R. 610/1996 e successive eventuali modificazioni, la variabilità dei messaggi sui pannelli luminosi installati nelle pubbliche vie in posizione trasversale al senso di marcia non può essere inferiore ai cinque minuti. ARTICOLO 20 – PUBBLICITA’ VARIA 1) Pubblicità eseguita in forma ambulante: a) Per motivi di decoro pubblico è vietata la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, ad eccezione di quello inserito nelle cassette postali o distribuito nel corso di manifestazioni promozionali per le quali sia stata autorizzata l’occupazione suolo per strutture precarie (banchetti, gazebo, etc.). E’ vietata altresì la circolazione di persone con cartelli, stendardi, scritture, e altro, a fine pubblicitario. È inoltre vietata l'apposizione di materiale pubblicitario a scopo di volantinaggio sopra i veicoli in sosta. Fanno eccezione a quanto sopra i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni istituzionali. In ogni caso il soggetto autorizzato deve impegnarsi alla pulizia dell’area interessata lasciandola in condizioni decorose. 2) Pubblicità fonica: a) Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 18 in merito alla pubblicità fonica a mezzo veicoli, è possibile assentire forme pubblicitarie eseguite a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da posti fissi, previa imposizione di eventuali prescrizioni sulle modalità e limitazioni di tempo, luogo ed intensità sonora. In ogni caso è vietata la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 10,00 – 13,00; 15,00 – 18,30 ed in prossimità di Ospedali, Cliniche e Case di cura. 3) Pubblicità con aeromobili a) È in facoltà del Comune di concedere di volta in volta l'esercizio della pubblicità eseguita mediante aerei, elicotteri, dirigibili, palloni frenati e simili, con striscioni telati, fumogeni e simili. b) L'assenso s'intende accordato previo rispetto delle condizioni poste dalla competente autorità aeroportuale. c) S'intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso, fatto salvo l'assenso della competente autorità marittima. www.comune.genova.it 4) Pubblicità sugli ascensori a) Per queste forme pubblicitarie, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 14.7.93, n.235 e dal D.P.R. 16.1.95, n.42 e successive eventuali modificazioni, sono ammesse solo targhe pubblicitarie disposte ordinatamente negli appositi spazi. 5) Locandine a) La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utente all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata con apposizione di timbro recante la data di scadenza. b) Quando l'affissione diretta di locandine ha carattere ricorrente l'utente dovrà presentare unitamente alla prescritta richiesta di autorizzazione l'elenco dettagliato dei locali all'interno dei quali detti mezzi pubblicitari saranno collocati. Quando detta fattispecie ha carattere eccezionale, si prescinde dall'obbligo di allegare alla predetta istanza suddetto elenco. In tal caso, tuttavia, l'utente dovrà pagare forfetariamente il canone commisurando la categoria speciale ad almeno il 30% del totale delle locandine. 6) Prescrizioni particolari a) Sono vietate, ai sensi del Decreto 17 dicembre 1992, n.564 del Ministero dell’Interno, e successive eventuali modificazioni, le insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino all'esterno dei circoli privati o degli enti in cui si somministrano alimenti o bevande le attività di somministrazione esercitate all’interno. CAPO II – APPLICAZIONE DEL CANONE ARTICOLO 21 - NATURA E OGGETTO DEL CANONE 1. Il canone di cui al presente Regolamento è il corrispettivo che deve essere corrisposto a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari rilasciato dal Comune di Genova. L’ autorizzazione consente al richiedente di installare o effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale. Il canone è altresì dovuto in caso di installazioni pubblicitarie abusive, le quali sono altresì soggette alle sanzioni previste dal presente regolamento. 2. Il canone è corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie. 3. Ai sensi della Legge 75/2002, articolo 2 bis, comma 1, il canone non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. ARTICOLO 22 – SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE 1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione ovvero da colui che utilizza il mezzo pubblicitario in caso di installazione senza titolo. www.comune.genova.it 2. E' obbligato in solido al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 3. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato. ARTICOLO 23 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE 1. Le tariffe del canone vengono stabilite con le modalità previste dagli artt. 54 e 62 del D.lgs. 446/97 e successive modificazioni. Eventuali modificazioni saranno fissate con provvedimento da adottarsi nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 54 del D.lgs. 446/’97 e successive eventuali modificazioni. 2. Le tariffe del canone sono calibrate in ragione del grado di impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull’arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all’illuminazione. 3. Agli effetti dell’applicazione del canone di cui al presente regolamento le località del territorio comunale sono divise in due categorie: categoria normale e categoria speciale. La suddivisione di cui sopra viene riportata – quale parte integrante – nell’allegato A) al presente regolamento. Le tariffe del canone per iniziative pubblicitarie effettuate in località ricomprese nella categoria speciale, sono soggette ad una maggiorazione rispetto alle corrispondenti applicate in categoria normale, come da tabelle di cui all’allegato B) al presente regolamento. 4. Le tariffe del canone per iniziative pubblicitarie la cui effettuazione determini l’utilizzo di un bene pubblico sono soggette ad una maggiorazione rispetto alle corrispondenti tariffe applicate ad esposizioni effettuate attraverso l’utilizzo di beni privati, come da tabelle di cui all’allegato B) al presente regolamento. 5. Per la pubblicità effettuata nel Comune di Genova, definito ambito turisticamente rilevante ai sensi della Legge Regione Liguria n.50 del 7.9.88, durante il periodo stagionale intercorrente dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° Settembre al 31 ottobre, le tariffe del canone di cui al presente regolamento per la pubblicità temporanea sono maggiorate nella misura del 50% delle corrispondenti tariffe base, prive di maggiorazioni per categoria speciale e/o forme luminose e/o illuminate. 6. Per l’anno 2011 le tariffe sono quelle determinate nell’allegato B) al presente regolamento. ARTICOLO 24 – MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE 1. Le iscrizioni pubblicitarie, anche in forma simbolica, non collocate in una struttura propria, sono assoggettate al canone, secondo un'ideale figura piana in cui sono ricomprese. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo. www.comune.genova.it 2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità fatta salva l'applicazione separata alle singole facciate in caso di mezzi bifacciali, in quanto non si ha, nella fattispecie, sommatoria dell'efficacia pubblicitaria. 3. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario. 4. Non sono considerati mezzi polifacciali le tabelle, gli stendardi e i posters adibiti all'affissione, abbinati e sorretti da un unico supporto. 5. È considerato unico mezzo pubblicitario e, come tale, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili. 6. Il concetto di mezzo pubblicitario, assoggettabile al canone indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, va riferito a strutture collegate senza soluzione di continuità, nell'ambito di un'unica esposizione pubblicitaria. 7. Il canone si applica in base alla superficie piana dei mezzi pubblicitari esposti, fatta eccezione per le tipologie sub art. 18 e art.20 - c.1, c.2 e c.3 . Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. 8. Per la pubblicità fonica il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità. Per la pubblicità fonica in forma itinerante il canone è applicato per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. 9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche nonché per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso; 10. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, per diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o per accrescerne l’efficacia, agli effetti del calcolo della superficie si considerano un unico mezzo pubblicitario. 11. I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio della Città, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti applicabili ai sensi della vigente disciplina. 12. per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applicano, ai soli fini della determinazione della tariffa i criteri generali e specifici previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.. 13. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente. www.comune.genova.it ARTICOLO 25 – DETERMINAZIONE DEL CANONE 1. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale o giornaliero relativo all’unità di misura prevista per le singole tipologie di mezzi pubblicitari utilizzati. 2. Per la pubblicità permanente iniziata in corso d’anno, il canone sarà ragguagliato all’intero anno per la pubblicità autorizzata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno. Per la pubblicità autorizzata dal 1° luglio al 30 settembre, il canone sarà ragguagliato a sei mesi di esposizione. Per la pubblicità autorizzata nel periodo dal 1° di ottobre al 31 dicembre il canone sarà liquidato sulla base del periodo di effettiva esposizione, utilizzando le tariffe della pubblicità ordinaria temporanea. Per la pubblicità cessata in corso d’anno, il canone va corrisposto per l’intero anno con le modalità di cui al successivo comma 4. 3. Per le pubblicità di carattere temporaneo il canone mensile è pari ad 1/10 del canone annuale. Il canone giornaliero è pari ad 1/30 del canone mensile. Il canone dovuto per le iniziative pubblicitarie temporanee è calcolato in base ai giorni di effettiva esposizione. Il periodo minimo di esposizione e quindi di pagamento del canone è di 15 gg.. In caso di pubblicità riferita a manifestazioni sportive e/o fieristiche di durata inferiore ai quindici giorni, svolte all’interno di locali aperti al pubblico, il canone è determinato secondo la tariffa di cui alla corrispondente tabella del presente regolamento, calcolato in base ai giorni di effettiva esposizione pubblicitaria. 4. Il canone annuo, mensile o giornaliero dovuto deve essere indicato nell’autorizzazione. ARTICOLO 26 – PAGAMENTO DEL CANONE 1. Per le autorizzazioni all’installazione di mezzi pubblicitari di tipo permanente il pagamento del canone annuo è dovuto per anno solare e deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio per forme pubblicitarie rimosse prima del 31 dicembre dell'anno precedente. Il predetto pagamento dovrà essere effettuato previa autoliquidazione da parte del titolare dell’autorizzazione, indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. In caso di scadenza del pagamento al sabato o in giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo. In ogni caso il pagamento del canone va effettuato prima dell’inizio della pubblicità ed il suo assolvimento è condizione per la validità dell’autorizzazione, indipendentemente dall’effettuazione della pubblicità sul relativo mezzo. 2. In caso di importo superiore a Euro 1.550 - per la pubblicità permanente, il canone potrà essere versato ratealmente in quattro rate di uguale importo, con accorpamento delle prime due rate alla scadenza del 31 marzo e con fissazione delle residue due rate alle scadenze del 30 giugno e 30 settembre. 3. Per le autorizzazioni all’installazione di mezzi pubblicitari di tipo temporaneo il pagamento deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione. Qualora l’importo del canone superi Euro 1.550 sarà facoltà dell’ufficio concederne il pagamento frazionato in rate mensili anticipate con pagamento delle prime due rate al momento del rilascio www.comune.genova.it dell’autorizzazione. Il termine per il pagamento dell’ultima rata non potrà essere successivo alla scadenza dell’autorizzazione. 4. Per i pagamenti effettuati entro i termini previsti dai precedenti commi 1. 2. e 3. ed a fronte di impianti regolarmente autorizzati si applicano le tariffe del canone decurtate del 15% . 5. In caso di tardivo pagamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza originaria si applicano le tariffe del canone decurtate del 10%, fatta salva l’applicazione degli interessi moratori calcolati ai sensi del successivo comma 10. 6. In caso di omesso o parziale versamento entro i termini originari le tariffe del canone sono dovute per intero, fatta salva l’applicazione degli interessi moratori calcolati ai sensi del successivo comma 10. 7. La riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata ai sensi della vigente normativa. 8. Principi in materia di rateizzazione A). Il responsabile dell'entrata, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento e liquidazione nonché delle somme riscosse tramite ruolo oppure ingiunzione. B). La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sarà cura degli uffici preposti verificare il mancato inizio della procedura esecutiva. C). La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità: - ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili; - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese; - applicazione degli interessi come previsto dall’art. 21 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 in caso di dilazione concessa su cartelle di pagamento e applicazione degli interessi stabiliti dal Comune sulla base dell’art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006 n. 296 in caso di dilazione concessa su altri provvedimenti. In caso di concessione della dilazione su istanza presentata oltre la scadenza del termine di pagamento, si applicano fino alla data di presentazione dell’istanza stessa gli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602; - prestazione di un'idonea garanzia per i debiti superiori a 25.822,84 euro oppure, in caso di dilazione maggiore di un anno, anche per i debiti compresi tra 10.329,14 e 25.822,84 euro, mediante fidejussione che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza due mesi dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia dovrà avrer i requisiti previsti dall’art. 75, comma 3 e 113 comma 2 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; www.comune.genova.it c) il debito non può più essere rateizzato. 9. Tasso interesse Gli interessi dovuti per il canone sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. Importi minimi: Gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono emessi rimborsi e provvedimenti di accertamento e non devono essere effettuati versamenti volontari sono così articolati: - per l’effettuazione dei rimborsi euro 12: l’importo minimo per l’effettuazione dei rimborsi è comprensivo di canone ed interessi ed è riferito ad ogni singola annualità; - per l’emissione dei provvedimenti di accertamento euro 17: tale importo si intende comprensivo di canone, sanzioni e interessi ed è riferito ad ogni singolo provvedimento; - per i versamenti volontari euro 2: il versamento del canone dovuto deve essere effettuato per l’intero ammontare. L’importo minimo del versamento volontario è da riferire all’intera annualità. Gli importi minimi sopra indicati non devono, in alcun caso, essere considerati come franchigia. Tali norme si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. 10. Il documento comprovante l'avvenuto pagamento del canone dovrà essere conservato, in caso di pubblicità d'esercizio, presso l'esercizio sede dell'esposizione pubblicitaria ed esibito in sede di eventuale accertamento. In caso di pubblicità non di esercizio, ovvero per conto terzi, il documento suindicato dovrà essere conservato presso la sede legale del titolare dell’autorizzazione. 11. Non si procede alla riscossione coattiva del canone o al suo rimborso in caso di importi non superiori a Euro 10,50. 12. E' ammessa, ai sensi dell’art. 8 c. 1 della Legge 27.7.2000, n. 212 e successive eventuali modificazioni, l’estinzione per compensazione dell’obbligazione derivante dalla debenza del canone di cui al presente provvedimento. 13. La compensazione di cui al comma precedente potrà essere attuata, nel rispetto delle scadenze di pagamento fissate dal presente regolamento, mediante acquisizione di partite indebitamente pagate dal debitore del canone e riconosciute ripetibili dal Comune. 14. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento, sono dovuti gli interessi con le modalità descritte al precedente comma 7. Il rimborso viene disposto entro 80 giorni dalla richiesta. 15. Nel caso di eventi in grado di ostacolare o di ridurre in modo significativo la visibilità dell’impianto pubblicitario per cui viene corrisposto il canone di cui al presente Regolamento, quali ad esempio lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale, la Giunta Comunale può prevedere agevolazioni e/o proroghe delle scadenze con il provvedimento annuale di aggiornamento delle tariffe. www.comune.genova.it 16. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini l’ufficio diffida l’interessato ad adempiere assegnandogli un termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza dell’autorizzazione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale su base giornaliera. ARTICOLO 27 – TIPOLOGIE DI PUBBLICITA’ NON SOGGETTE AL CANONE 1. 1. Il canone non si applica alle seguenti casistiche: a) tutte le forme pubblicitarie aventi una superficie inferiore a trecento centimetri quadrati; b) forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione ed adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino nel complesso la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, fatto salvo che per "attività esercitata" deve escludersi ogni riferimento alle specifiche marche dei prodotti in vendita; c) avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, inerenti all'attività esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato nonché gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; d) pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni ivi in programmazione e non al locale; e) pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole purché contenuta nell'ideale filo di gronda delle stesse o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; f) mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni, dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali che dati in concessione, quando si riferiscano all'attività esercitata, nonché gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; g) pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione delle unità da diporto (come da definizione di cui all’art. 1 della Legge 11/2/1971 n. 50 “Norme sulla navigazione da diporto) di uso pubblico o privato; h) forme pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; i) insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, previa presentazione di copia dell'atto costitutivo o dello Statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica; l) insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non siano esattamente stabilite, il metro quadrato di superficie nel caso di insegna monofacciale; due metri quadrati nel caso di insegne bifacciali; www.comune.genova.it m) insegne di esercizio con superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, della Legge 24/4/2002, n° 75, di conversione del Decreto legge 22/2/2002, n° 13; le insegne di esercizio di superficie complessiva – calcolata con le modalità di cui al precedente art. 24 comma 7 - superiore a cinque metri quadri scontano il canone per l’intera superficie. n) impianti di civica proprietà, per i quali il canone si intende ricompreso in quello di concessione degli impianti medesimi; o) veicoli per i quali risulti già legittimamente corrisposta l’imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell’art. 13 c.3 del D.lgs. 15.11.93, n.507; p) l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato apposta sui veicoli di proprietà privata o adibiti ai trasporti per conto proprio, come definiti dall’art. 13 c.3 del D.lgs. 15.11.93, n.507; q) le forme pubblicitarie temporanee sostitutive e surrogatorie di quelle regolarmente autorizzate ed occultate a seguito interventi edilizi, purché di dimensioni analoghe a quelle autorizzate e per il periodo di occultamento delle stesse; r) i messaggi per la promozione di manifestazioni e/o attività convenzionate e concordate con la Civica Amministrazione, anche se comprendenti nomi di sponsor privati; s) i cartelli riportanti il nome e il logo dello sponsor nei casi in cui il soggetto sponsorizzato è il Comune di Genova. Le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli devono essere espressamente definiti nell’accordo di sponsorizzazione. 2. La mancata applicazione del canone alle predette tipologie di pubblicità non esime il titolare delle relative forme pubblicitarie dal richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per la tipologia descritta al precedente punto c) con specifico riferimento gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. ARTICOLO 28 – RIDUZIONI DEL CANONE 1. La misura del canone è ridotta del 50 per cento: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente compresi C.I.V. e Consorzi senza scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti. 2. La misura del canone è ridotta del 90% per pubblicità relativa ad opere di beneficienza. 3. La misura del canone è ridotta del 75% per le forme di pubblicità temporanea (striscioni, manifesti, insegne luminose, ecc.) installate all’interno del perimetro del CIV e prodotte sia a sostegno degli Eventi di animazione territoriali, inseriti a cura della Direzione Sviluppo Economico e Commercio - Sportello CIV, nel Calendario Eventi CIV annuale approvato dalla Giunta del Comune di Genova, sia su messaggi promozionali, informativi o augurali di carattere generico e quindi non specificatamente riguardanti singole attività. www.comune.genova.it 4. La misura del canone è ridotta del 30% nel caso di impianti innovativi realizzati con tecniche che garantiscano l’ecosostenibilità del sistema e/o svolgano la funzione di migliorare la prestazione energetica degli edifici. 5. Per usufruire delle suddette riduzioni dovrà essere presentata idonea richiesta e prodotta la documentazione comprovante tale diritto. 6. In caso di installazione di insegne pubblicitarie d'esercizio in ambiti viari ed urbani soggetti ad interventi di ristrutturazione e/o in zone di particolare pregio ambientale, ovvero in contesti definiti da CIV (Centri Integrati di Via) il Piano Generale degli Impianti potrà richiedere la predisposizione di Progetti Unitari degli Impianti per ambiti omogenei, al fine di attuare il riordino dell’insegnistica d’esercizio. In tali situazioni potranno altresì essere disposte forme di agevolazione, fino alla completa esenzione, nell’applicazione del canone di cui al presente regolamento. ARTICOLO 29 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZI OD AREE COMUNALI 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, il rilascio dell’autorizzazione è comprensivo della relativa concessione dell'uso dello spazio pubblico di insistenza del mezzo pubblicitario, così come riportato all’art. 7 comma 4. Nel caso di aggiudicazione a seguito di gara ad evidenza pubblica il corrispettivo determinato in sede di gara è comprensivo di quanto dovuto per l’utilizzo dei beni pubblici. 2. Nel caso di forme di pubblicità temporanea di cui all’art. 16 comma 5 , la richiesta d'uso del bene comunale comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo fissato in misura maggiore di quella prevista per la pubblicità effettuata con installazione su beni privati, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 62 c.2 lett.f) del D.lgs. 446/’97 e successive eventuali modificazioni. 3. Alla revoca della concessione dell'utilizzazione del suolo comunale, motivata per ragioni di pubblico interesse ivi compresa l'attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, consegue la contestuale revoca dell'autorizzazione. 4. In caso di utilizzazione del suolo comunale con impianti di pubblicità esterna i concessionari sono sottoposti alle seguenti condizioni: a) gli impianti dovranno essere dotati di apposita numerazione di cimasa, nonché di segnalazione identificativa della Ditta proprietaria; b) le Società concessionarie dovranno indicare un loro domicilio nel Comune di Genova per il recapito di eventuali comunicazioni; c) le posizioni degli impianti autorizzati, ovvero delle strutture medesime, fatti salvi i casi eccezionali di rettifica, incorporazione, fusione, conferimento di beni societari ed atti legati a procedure concorsuali, si intendono incedibili e non volturabili; d) la prosecuzione della validità della concessione è subordinata a tutte le condizioni dettagliate nel presente provvedimento, per cui in caso di inadempienza di uno qualsiasi degli obblighi suindicati il Comune, previa diffida a provvedere entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della diffida inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, disporrà la revoca immediata della concessione in discorso; e) in ogni caso le concessioni sono revocabili per ragioni di pubblico interesse e quando siano previsti interventi di ristrutturazione dell'area interessata dagli impianti www.comune.genova.it e tali da non consentire più il mantenimento degli stessi nella situazione originaria, nonché in caso di installazioni in contrasto con vigenti norme di legge, con specifico riferimento ai disposti di cui al Codice della Strada (D.Lgs. 285/30.4.1992) ed al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16.12.92, n. 495) e successive eventuali modifiche, nonché in linea generale con l’attuazione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari. CAPO III – MODALITA’ DI COLLOCAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ARTICOLO 30 – COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITA’ E RESPONSABILITA’ 1. Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità stessa, sono ad esclusivo carico del soggetto concessionario o autorizzato a cura del quale dovranno essere eseguiti. 2. La pubblicità installata che non risultasse conforme alle indicazioni stabilite dall'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione (ovvero precisa collocazione nel sito autorizzato), è considerata abusiva. Similmente ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera, è considerata abusiva. 3. Il titolare dell’autorizzazione o concessione è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a manlevare e ritenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta da chiunque, in qualsiasi tempo e sede o per qualsiasi causa e titolo, avanzi nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza (diretta o indiretta) dalla concessione o dall'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari a lui rilasciata. 4. Il titolare dell’autorizzazione o concessione è responsabile di tutte le conseguenze e di eventuali danni causati dagli impianti installati. Al fine di evitare simili situazioni il titolare è tenuto a : - verifiche periodiche sullo stato degli impianti e delle eventuali strutture di sostegno - effettuare tutti gli interventi manutentivi necessari a mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza - ottemperare nei tempi stabiliti alle prescrizioni disposte dall’Amministrazione anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione/concessione per intervenute e motivate esigenze. 5. In caso di cessazione dell’attività del soggetto titolare dell’autorizzazione, e salvo richiesta di voltura da parte del nuovo utente nei casi assentibili, l’impianto pubblicitario deve essere www.comune.genova.it rimosso entro i termini previsti dall’art. 15 a cura ed onere del soggetto cessante, ripristinando anche lo stato dei luoghi. Qualora non si provveda entro tale termine l’impianto verrà considerato abusivo e il soggetto inadempiente sarà passibile dei provvedimenti e delle sanzioni specifiche per le installazioni abusive. ARTICOLO 31 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 1. Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari. 2. Pertanto, a suo insindacabile giudizio, la Civica Amministrazione ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. Particolare cura dovrà essere espletata nell'evitare ogni forma di abbandono di materiale cartaceo intorno agli impianti affissionistici che sarà considerata violazione delle prescrizioni del presente regolamento, fatta salva ogni violazione perseguibile dal vigente regolamento di igiene urbana. 3. La Civica Amministrazione potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari. 4. Le strutture pubblicitarie dovranno essere sempre installate con accuratezza e mantenute in ordine. In particolare: gli striscioni telati dovranno essere ben tesi ed i chiodi di sostegno rimossi dopo l'uso; i pali di sostegno dovranno essere posti e mantenuti perfettamente verticali, anche se il suolo è inclinato, essere corredati alla base di flange coprigiunto, essere periodicamente riverniciati in colore scuro; non dovrà essere lasciato a vista il cemento di pronta eventualmente usato per la loro installazione. 5. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro il termine che verrà di volta in volta stabilito dalla Civica Amministrazione, fino ad un massimo di 30 giorni, sarà pronunciata la decadenza dalle relative autorizzazioni con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o ad indennità di sorta. ARTICOLO 32 – ANTICIPATA RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA’ PER ORDINE DEL COMUNE 1. Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata dal Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, il soggetto titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità nei termini di cui al precedente art. 15 e provvedere inoltre al ripristino della forma preesistente della sede del manufatto nei termini di cui sopra. Le operazioni di rimozione dovranno comprendere eventuali sostegni, telai, appoggi, pali ecc.. 2. Ove il soggetto di cui sopra non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini sopra indicati, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni del presente Regolamento. www.comune.genova.it CAPO IV - SISTEMA SANZIONATORIO ARTICOLO 33 – PUBBLICITA’ ABUSIVA E DIFFORME 1. Tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione in corso di validità sono considerate abusive. 2. Tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e alle caratteristiche dettate dall'autorizzazione, con particolare riferimento alla forma, al contenuto, alle dimensioni, all'illuminazione, ai colori, alla sistemazione e all'ubicazione del mezzo pubblicitario sono considerate difformi. ARTICOLO 34 – INDENNIZZO E SANZIONE PECUNIARIA PER IMPIANTI ABUSIVI E DIFFORMI 1. Per le forme pubblicitarie abusive è applicato un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l’installazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata ed una sanzione amministrativa in misura pari al doppio del corrispondente canone. 2. Per le forme pubblicitarie difformi è applicata una sanzione pari al canone dovuto. Qualora la difformità comporti un incremento del canone si applica un indennizzo pari al canone effettivamente dovuto e la relativa sanzione è commisurata al maggior canone dovuto. 3. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad un terzo nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento. 4. Salvo prova contraria, per il calcolo delle somme dovute a titolo di CIMP nonché a titolo di sanzione amministrativa, la pubblicità a carattere permanente si presume effettuata a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata; la pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione. 5. In caso di più violazioni compiute dallo stesso soggetto con lo stesso mezzo pubblicitario o con più mezzi, si applica una sanzione distinta per ogni singola violazione per ciascun mezzo. 6. E’ soggetto passivo della sanzione chi intraprende iniziative pubblicitarie abusive o difformi dall’atto autorizzatorio. E’ inoltre obbligato in solido al pagamento delle sanzioni e degli indennizzi il soggetto che produce o vende il bene o servizio oggetto della pubblicità nonché il proprietario, o in sua vece l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. 7. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 23 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 ss.mm. (Codice della strada) ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall’art. 24 comma 2 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507. ARTICOLO 35- REPRESSIONE DELL’ABUSIVISMO 1. Per gli impianti installati in modo abusivo, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il competente Ufficio Comunale diffida www.comune.genova.it gli interessati a provvedere direttamente ed a proprie spese, entro 2 giorni dalla data di notifica del provvedimento, alla rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le relative spese ai soggetti detentori degli impianti abusivi nonché ai soggetti obbligati in solido. 2. Indipendentemente dalla suindicata procedura e dall'irrogazione delle sanzioni, il Comune, in attesa della rimozione, dispone l'immediata copertura della pubblicità abusiva, mediante l’apposizione di strisce con l’indicazione di “Pubblicità abusiva”, in modo che sia privata di efficacia, addebitando le conseguenti spese sostenute ai soggetti detentori degli impianti abusivi nonché ad eventuali soggetti obbligato in solido. 3. La defissione o il danneggiamento dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva configura gli estremi della fattispecie di cui all’art.664 del codice penale, salvo che il fatto non integri il più grave reato di lesione del regolare funzionamento dell’attività amministrativa e del prestigio degli organi pubblici. 4. L'Ufficio provvede alla rimozione immediata degli impianti abusivi, per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene, di sicurezza della circolazione stradale, di tutela dell'ambiente, addebitandone ai responsabili le spese sostenute. 5. Il materiale eventualmente rimosso viene custodito e messo comunque a disposizione degli interessati. In caso di mancato ritiro da parte degli interessati entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi e della relativa procedura di ritenzione degli stessi, il Comune provvederà all'alienazione ovvero alla distruzione dei manufatti abusivi rimossi coattivamente, fatta sempre salva la ripetizione delle spese sostenute nei confronti dei titolari degli impianti. 6. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché di quanto dovuto a titolo di canone ed eventuali sanzioni; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa. 7. Qualora venga accertata la presenza di impianti pubblicitari non autorizzati e privi delle apposite segnalazioni di proprietà, si procederà alla constatazione dell’abusivismo ed all’istruttoria per la ricerca del titolare dell’impianto. Nel caso di oggettiva impossibilità di reperire il responsabile, si darà corso alla rimozione d’ufficio dell’impianto abusivo, previa pubblicazione all’albo pretorio per la durata di quindici giorni del provvedimento di rimozione. 8. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta rimozione, su richiesta del responsabile dell’esposizione abusiva potrà essere effettuata la restituzione del mezzo pubblicitario, a condizione che il responsabile stesso estingua l'intero debito o versi preventivamente congrua cauzione nella misura stabilita nella comunicazione stessa. Trascorso inutilmente il suddetto termine, i mezzi pubblicitari verranno considerati abbandonati. Il Comune ne potrà decidere l’utilizzo o la distruzione ponendo, nel secondo caso, a carico del trasgressore le spese di smaltimento e distruzione. 9. Il Comune non risponde di eventuali danni conseguenti alle operazioni di rimozione. 10. I sostegni, gli appoggi, i basamenti ecc. utilizzati per l’installazione degli impianti pubblicitari abusivi ( es.: tralicci di sostegno, pali, zanche, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni e relative pertinenze ecc.) dovranno essere rimossi unitamente alla pubblicità. L’ordine di rimozione comporta l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. www.comune.genova.it ARTICOLO 36 - REGOLARIZZAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI 1. Ai sensi dell'articolo 62, comma 2, lettera B), del D.Lgs. 446/1997, qualora il soggetto, sanzionato per aver collocato mezzi pubblicitari presso la sede dell’esercizio dell’attività o nelle pertinenze accessorie senza la preventiva autorizzazione o abbia installato mezzi difformi rispetto all’atto autorizzatorio, intenda regolarizzare la propria posizione, deve presentare domanda, redatta ai sensi del presente Regolamento, contestualmente all’istanza per la sospensione della diffida di rimozione. 2. La sospensione della diffida alla rimozione è concessa per il solo tempo necessario al conseguimento dell’autorizzazione. In caso di diniego della stessa la diffida riprende efficacia ed il soggetto dovrà rimuovere l’impianto pubblicitario entro il termine notificato contestualmente al diniego. 3. Ferme restando le presunzioni di installazione degli impianti di cui al precedente art. 34 comma 4, fino al giorno precedente la data di rimozione dovrà essere corrisposto il canone e la relativa sanzione. 4. Non potranno essere regolarizzati i mezzi pubblicitari che costituiscono pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o siano collocati in ambiti sottoposti a tutela monumentale e/o paesaggistico-ambientale. In tali casi i mezzi collocati devono essere rimossi. 5. Per i mezzi pubblicitari collocati e/o realizzati in modo difforme dall’autorizzazione rilasciata viene redatto un processo verbale di contestazione ed intimato al responsabile della violazione il ripristino della pubblicità in modo conforme all'autorizzazione entro due giorni dalla notifica del provvedimento. La mancata osservanza di tale disposizione comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e l'obbligo di rimozione nei termini previsti in caso di decadenza dell’autorizzazione. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi ed oggetto delle relative disposizioni. 6. La suesposta procedura di regolarizzazione dei mezzi pubblicitari abusivi comporta da parte dell’interessato, oltre al pagamento delle spese di pratica, il versamento, a titolo di cauzione, di un importo pari a quello dovuto a seguito dell’accertamento della trasgressione maggiorato del 15%. Al termine della procedura l’ufficio ricalcolerà gli importi effettivamente dovuti procedendo al rimborso delle eventuali eccedenze o richiedendo il versamento per gli importi ancora dovuti. In quest’ultimo caso la relativa autorizzazione verrà rilasciata solo dopo l’avvenuto versamento. CAPO V – TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ARTICOLO 37 - SUPERFICIE MASSIMA DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLA PUBBLICITA’ ESTERNA 1. Alla data di approvazione del presente regolamento la pubblicità esterna sul territorio del Comune di Genova è pari a circa mq 50.602. La superficie impiantistica destinata al servizio di pubbliche affissioni è di mq 25.385,4 (pari al 49,09% della pubblicità esterna) di cui 5600 (pari al 22,05% delle pubbliche affissioni) destinata all’esposizione di carattere istituzionale. Altri mq 4194 sono attualmente utilizzati per il servizio di pubblica affissione in attesa di essere concessi, tramite procedura di evidenza pubblica, ai privati per affissioni dirette. La superficie degli impianti attribuita a soggetti privati (su suolo privato e su suolo www.comune.genova.it pubblico) per l’effettuazione di affissioni dirette è pari a mq 10.656. La superficie di impianti pubblicitari installati negli “Ambiti Speciali” è di mq 4.657,50. La superficie di cartellonistica è di mq 1.402,00. La superficie degli impianti di arredo urbano è di mq 3.089,50. Superficie degli impianti attualmente in gara mq 135. Superficie degli impianti di tipo “Muro cieco” mq 516,50. Superficie degli Impianti di tipo “Prisma” a messaggio variabile mq. 306; Superficie degli impianti di tipo “stendardo” di titolarità privata mq 260,9. 2. Il tetto massimo della pubblicità esterna è rideterminato in mq 55.662,2, con una aumento complessivo del 10% da distribuirsi con le seguenti modalità: - 5% della superficie attualmente installata da destinarsi agli impianti tecnologicamente avanzati; - 5% della superficie attualmente installata da destinarsi agli impianti di pubblicità esterna in favore di soggetti privati da individuarsi attraverso una corrispondente riduzione della superficie dei manufatti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente sotto utilizzata. Le affissioni sugli impianti di servizio non dovranno superare la superficie di mq. 5.500 di cui mq. 1.000 destinati a comunicazione istituzionale della Civica Amministrazione e 500 mq destinati a comunicazioni dei CIV. La superficie destinata alle pubbliche affissioni è così ripartita: - Commerciale mq 11.418,40 (51,91%) - Funebri mq 467 (2,12%) - Istituzionale mq 10.114,60(45,97%) 3. Il piano generale degli impianti prevederà nel dettaglio la localizzazione degli impianti. CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 38 – DIRITTO DI INTERPELLO 1. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni relative all'applicazione del canone di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle normative in materia. 2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante. 3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1. ARTICOLO 39 – NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Il presente Regolamento si applica a tutte le installazioni pubblicitarie attualmente collocate sul territorio del Comune di Genova, che dovranno essere gradualmente adeguate alle nuove disposizioni ed alle prescrizioni tecniche previste del Piano Generale degli Impianti vigente. 2. Per gli impianti pubblicitari non di esercizio, installati su suolo pubblico e privato, ancorché muniti di regolare autorizzazione e realizzati conformemente alla stessa, dovrà essere www.comune.genova.it 3. 4. 5. 6. 7. 8. presentata istanza di adeguamento allo scopo di consentire all’Amministrazione di verificare la conformità dell’impianto alle disposizioni di cui al presente Regolamento ed al Piano Generale degli Impianti. Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento verrà emesso apposito bando, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale del settore pubblicitario e commerciale, per disciplinare le forme e le modalità di presentazione di suddetta istanza. Gli eventuali adeguamenti tecnici sono a spese e cura del titolare dell’autorizzazione. In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, l'Amministrazione indica all'interessato la data entro cui l'impianto deve essere rimosso. Nel caso di inadempimento alla rimozione gli impianti sono considerati abusivi e soggetti alle disposizioni di cui al capo IV del presente regolamento. Per gli impianti non di esercizio installati su suolo pubblico alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potrà essere concesso il rinnovo dell’autorizzazione per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di pubblicazione del bando di cui sopra, sempre che siano rispettate tutte le prescrizioni del Piano Generale degli impianti. Decorso tale periodo transitorio, troverà piena applicazione quanto previsto dall’art. 7 comma 4 del presente regolamento. Relativamente alle insegne di esercizio la disciplina dettata dal presente regolamento sarà applicata solamente per le nuove installazioni. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Al contenuto del presente Regolamento devono uniformarsi le disposizioni dei Regolamenti comunali eventualmente correlati. In sede di prima applicazione il quinquennio di cui all’art. 16 comma 6 del presente regolamento decorre dal 1 gennaio 2012. www.comune.genova.it ALLEGATO "A" AL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELCANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI. SUDDIVISIONE NELLE CATEGORIE NORMALE E SPECIALE DELLE LOCALITÀ DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI ART. 23 DEL REGOLAMENTO 1. DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DELLE VIE, CORSI, PIAZZE ED AREE CHE DEFINISCONO LA ZONA DI CATEGORIA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI. È assegnata alla categoria speciale la pubblicità effettuata nella zona delimitata dalle strade, piazze ed aree sottoindicate, come da perimetrazione allegata: Piazza Dinegro - Via di Fassolo - Via S. Benedetto - Parco Principe - Piazza Acquaverde - Via Arsenale di Terra - Salita S. Giovanni - Via di Prè - Piazza Darsena - Via e Piazza del Campo Piazza e Via di Fossatello - Via e Piazza S. Luca - Piazza e Via Banchi – Piazza Senarega -Via Orefici - Via e Piazza di Soziglia - Via e Piazza dei Macelli di Soziglia - Piazza della Maddalena Vico della Chiesa della Maddalena - Via R. Lurago - Piazza del Portello - Salita delle Battistine Via M. Piaggio - Piazza Corvetto - Via SS. Giacomo e Filippo - Via Serra - Piazza Brignole Attraversamento ferroviario Stazione Brignole –Piazza Raggi - via Canevari con Piazza del Canto Attraversamento Torrente Bisagno – Piazzale Marassi - via Clavarezza - Corso A. De Stefanis - Via Tortosa - Piazza G. Ferraris – Corso Sardegna - Piazza Giusti - Via P. Giacometti - Piazza G. Martinez - Via G. Torti con Via Paggi -Corso A. Gastaldi - Via F. Dassori - Via Montevideo Piazza Tommaseo - Via Monte Suello - Piazza Palermo - Via C. Barabino - Via G. Casaregis - Via E. Ruspoli - Via G. Casaregis - Via Fogliensi - Giardini M.L. King - Piazzale J.F. Kennedy - Area occupata dalla Fiera Internazionale di Genova - Zona portuale, ivi compresa tutta la Sopraelevata (Strada A. Moro), dai confini a ponente del quartiere fieristico fino a Calata Chiappella – Piazza Dinegro. Tutte le aree stradali ubicate nel territorio comunale ed assegnate in concessione per l'esercizio della rete autostradale. Restano assegnati alla categoria normale, pur risultando ubicati nella zona speciale, i vicoli compresi tra Via A. Gramsci e Via di Prè e tra Via A. Gramsci e Via del Campo, l'area occupata dal mercato ortofrutticolo di Via XX Settembre, nonché tutte le aree occupate dai mercati ortofrutticoli coperti, le superfici ricomprese all'interno dei locali di pertinenza della Fiera Internazionale di Genova, il percorso delle linee della metropolitana e le relative stazioni, quando siano collocate nel sottosuolo e siano visibili solo agli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico, sono considerate in categoria normale, ai fini dell’applicazione del canone, anche se ricomprese nelle aree classificate come categoria speciale. ed inoltre: AMANDORLA Vico CINQUE LAMPADI Piazza delle AMICO Piazzetta dell' COCCAGNA Vico di ANTICA ACCADEMIA Vico dell' COCCAGNA Salita ARANCIO Vico dell' DAMIATA Vico ASSERETO Vico DE GRADI Vico BALIANO Via DE MARINI Vico BARISONE Piazza DE NEGRI Vico BASADONNE Piazzetta DINEGRO Salita BISCOTTI Vico DORIA Vico BOCCADORO Vico DRAGONE Vico del BOTTAI Vico EMBRIACI Piazza CAMELIE Vico delle EROI Vico chiuso CAMPO PISANO Piazza FATE Vico delle CAMPO PISANO Vico FAVA GRECA Salita della www.comune.genova.it CAMPO PISANO Vico Superiore FENICE Via della CAMPO PISANO Vico Inferiore FERRARI Vico CAPPUCCINE Mura delle FICO Vico del CAPRETTARI Vico FIRPO A. Piazzetta CARTAI Vico dei FOGLIETTA Vico CASAREGGIO Vico FORMICHE Vico Chiuso delle CASONI Vico Chiuso FORNETTI Vico CASSAI Vico dei FUMO Vico CASTORO Via del GELSA Vico Chiuso CATTANEO Vico GESU' Vico CAVALLETTO Piazza GIUSTINIANI Vico CERA Vico GRAZIE Mura delle CICALA Vico GRIFFONI Vico dei CICOPERI Archivolto GRILLO Vico chiuso del CIMELLA Vico GRILLO CATTANEO Vico CINQUE LAMPADI Archivolto delle GUARCHI Vico CINQUE LAMPADI Vico delle IMPERIALE Via LAVANDAIE Piazza delle RAGAZZI Vico dei LAVATOI Vico RAVECCA Via di LAVEZZI Vico RE MAGI Salita LECCAVELA Piazza ROVERE Vico della LUXORO Vico RUFFINI Via LUXORO Piazzetta S. GIOVANNI IL VECCHIO Piazzetta MALAPAGA Mura S. GIOVANNI IL VECCHIO Archivolto MALATTI Vico SALE Vico del MARINA Via della SAN SALVATORE Vico MARINA Mura della SAN BERNARDO Vico di MARUFFO Vico SAN BIAGIO Vico MASCHERONA Salita SAN COSIMO Vico dietro il coro MASCHERONA Via di SAN PANCRAZIO Vico a sinistra di MATTONI ROSSI Vico dei SAN COSIMO Vico di MEZZAGALERA Vico di SAN PANCRAZIO Vico a destra di MILAZZO Via SAN SALVATORE Vico dietro il coro MOLO Mura del SAN PAOLO Vico MONGIARDINO Archivolto SAN DONATO Vico di MONTAGNOLA Salita SAN GIACOMO della Marina Piazzetta Pagina 24 di 43 MONTAGNOLA della Marina Salita SAN SILVESTRO Piazza di MORANDO Vico SAN SILVESTRO Scalinata di MORESCO Giacomo Via SANT'AGOSTINO Stradone di MURETTE Passo delle SANT'ANTONIO Scalinata MURETTE Vico sotto le SANT'IGNAZIO Vico MURETTE Scalinata delle SANT'ORSOLA Vico NEGRI Renato Piazza SANTA CONSOLATA Vico di NICOLODI Aurelio Via SANTA MARIA IN VIA LATA Piazza NOCE Vico della SANTA MARIA DI CASTELLO Via NOLI Vico SANTA CHIARA Via OLIVA Vico dell' SANTA MARIA DI PASSIONE Salita ORISTANO Via SANTA MARIA DI PASSIONE Piazza ORTIZ Piazza SANTA CONSOLATA Vico Chiuso di PAGGI Vico Chiuso SANTA MARIA IN VIA LATA Via www.comune.genova.it PALLA Vico SANTA CROCE Piazza PECE Vico SANTA MARIA IN VIA LATA Salita PIETRE PREZIOSE Vico SANTA CROCE Via di PONTE NUOVO Via del SANTA MARIA DI CASTELLO Salita PORTA DEL MOLO Piazzetta SASSI salita dei SATURNO Vico SAULI Secondo Vico SCALO Piazzetta dello SCUDAI Vico degli SCUOLE PIE Piazza delle SCUOLE PIE Vico delle SCURRERIA la Vecchia Vico di SEMINO Vico SERRA Vico SOTTILE Vico SPADA Vico SPOLIDORO R. Vico SQUARCIAFICO Vico STAMPA Vico della STAMPA Piazza della STOPPIERI Vico degli TEATRO NAZIONALE Vico del TESSITORI Piazza dei TESTADORO Vico Inferiore TRE RE MAGI Vico dei TRE RE MAGI Piazzetta UMILTA' Vico dell' USODIMARE Vico VALORIA Vico Inferiore VEGETTI Vico VELE Vico delle VENEROSO Vico VENEROSO Piazza VIRTU' Vico delle VOLTA Alessandro Via ZINGARI Mura degli www.comune.genova.it 2. ELENCO DELLE VIE E PIAZZE CLASSIFICATE DI CATEGORIA SPECIALE E NON COMPRESE NELLA ZONA INDIVIDUATA AL PUNTO 1. DELL'ALLEGATO A). ABBA Giuseppe Cesare Via AGNESE Piazza Sant' AGNESE via Sant' AGNESE Vico Sant' ALBARO Via ALBINI Augusto Via www.comune.genova.it ALFIERI Vittorio Via AMENDOLA Giovanni Via ANDORLINI Silvano Piazzetta ANNA Salita inferiore di Sant' APROSIO Giovanni A. Piazza ARMELLINI Carlo Corso ARMIROTTI Valentino Via ASSAROTTI Via AURELIA Via AVIO Federico Via BACIGALUPO Nicolò Via BAGNASCO Pierluigi Via BAINSIZZA Via BALBI Via BALBI PIOVERA Giacomo Via BANCHERO Piazzetta BANDIERA Piazza BARABINO Nicolò Piazza BARACCA Francesco Piazza BARSANTI Pietro Passo BARTOLOMEO DELLA CERTOSA Via S. BASSANITE Mario Largo BASSI Ugo Corso BATTISTI Cesare Via BENSA Paolo Emilio Via BERNARDO Via San BIANCHERI Giuseppe Via BIANCHI Renata V. BOCCADASSE Via BOCCHELLA Via BOLZANETO Via BOLZANO Via BORGORATTI Via BOSELLI Paolo Via BRUNO Giordano Via BURANELLO Giacomo Via BYRON Giorgio Via CABELLA Cesare Via Pagina 27 di 43 CABOTO Giovanni Via CADORE Via CAFFARO Via, CAIROLI Via CALATAFIMI Via CAMBIASO Viale CAMOZZINI Carlo via CANEPA Carlo Viale CANEPA Giuseppe Lungomare CANEPARI Teresio Mario Via CANTORE Antonio Via CANZIO Stefano Via www.comune.genova.it CAPPONI Gino Via CAPPUCCINI Piazza dei CAPRERA Via CARACCIOLO Via CARLO Piazzetta San CARMINE Piazza del CARPANETO G.B. Via CARRARA Angelo Via CARZINO Alfredo Via CASOTTI Aldo Via CASSINI Gian Domenico Via CASTELLETTO Spianata di CASTELLI Agostino Via CATALANI Alfredo Via CATTANEO Piazza CAUSA Francesco Viale CAVALLI Gian Giacomo Via CAVALLOTTI Felice Via, CAVE DI SELZ Piazzetta CAVOUR Piazza CELESIA Via CELLA via della CERNAIA Piazza CERTOSA Via CHIAFFARINO Carlo Piazzetta CHIAPPORI Via CHIESA Damiano Via CHIESA Pietro Via CHIESA DELLE GRAZIE Via CHIESA DELLE VIGNE Vico CINQUE MAGGIO Via CITERNI Carlo Via COCITO Leonardo Via COL Dino Via COLANO Via COLLE Via del COLOMBO Gaetano Via CORO DELLA MADDALENA Vico dietro il Pagina 28 di 43 CORO DELLE VIGNE Vico dietro il CORRADI Casimiro Via CORRIERI Vico dei COSTA Lorenzo Via CRISTOFOLI Pietro Via CROSA DI VERGAGNI Cesare Via CURTATONE Via CURTI Stefanina Via CUSTO Giovanni Battista Via DANDOLO Enrico Via D'ANDRADE Alfredo Via DA PERSICO Fabio Via www.comune.genova.it DA ROS Eros Via DASTE Nicolò Via DATTILO Cesare via D'AZEGLIO Massimo Via DE BOSIS Lauro Via DE CRISTOFORIS Tomaso Piazza DE GASPARI Oreste Via DEGOLA Eustachio Via DEL CARRETTO Fabrizio Via DELLA CHIESA Giacomo Piazza DEL SARTO Andrea Via DE MARINI Via DE NICOLAY Via DE ROSSI DI SANTAROSA S. Via DES GENEYS Giorgio Viale DIVISIONE ACQUI Via DOGALI Corso DONDERO Stefano Via DONGHI Via DONIZETTI Gaetano Via DOTTESIO Luigi Via DUCA DEGLI ABRUZZI Piazza DUCA Vico del DURAZZO PALLAVICINI Piazza DURAZZO PALLAVICINI Viale DURAZZO PALLAVICINI Teresa Via EMBRIACI Piazza EUROPA Corso FABRIZI Nicola Via FEREGGIANO Via FERREIRA Pedro Piazza FILLAK Walter Via FIRENZE Corso FIRPO Edoardo Belvedere FLORA Via Pagina 29 di 43 FONTANE Via delle FOSCOLO Ugo Via FRANCHINI Goffredo Viale FRANCIA Via di FUSINATO Arnaldo Via GAGGERO Sebastiano Piazza GALIANO Giuseppe Via GARELLO Via GARIBALDI Anita Passeggiata GARIBALDI Via GHIGLIONE Bruno Via GHIRARDELLI PESCETTO Via GIANELLI Angelo Via GIANUE' Antonio Via GINOCCHIO Ramiro Via www.comune.genova.it GIOBERTI Vincenzo Via GIORGIO Via San GIORGIO Vico San GIOVANETTI Giacomo Via GIULIANO Via San GIUSTI Antonio Salita GIUSTINIANI Vico GOBETTI Piero Via GOITO Via GOLDONI Carlo Via GORGONA Via GORIZIA Via GRAZIE Via delle GRETO DI CORNIGLIANO Via GRILLO CATTANEO Piazza GRIMALDI Piazza GROPALLO Via GUERRAZZI Francesco D. Via ILARIO Via Sant' ISONZO Via ISTITUTO TECNICO Via ITALIA Corso JORI Germano Via LAGUSTENA Silvio Via LANDI Via dei LA SPEZIA Via LAVINIA Via LEONARDO DA VINCI Piazza LEOPARDI Piazza LERDA Giovanni Piazza LIDO DI PEGLI Piazza Pagina 30 di 43 LIRI Alberto Via LIVRAGHI Renato Piazza LOMELLINI Via LUCA Vico San LUCCA via MACHIAVELLI Nicolò Piazza MADDALENA Via della MAGELLANO Ferdinando Corso MAGENTA Corso MALFETTANI Mario Via MAMELI Goffredo Via MAMELI Goffredo Galleria MANDOLI Rino Via MANIN Piazza MANNO Antonio Via MANUZIO Aldo Via MARIA DI CASTELLO Via Santa MARSALA Distacco di Piazza MARSALA Piazza www.comune.genova.it MARTINETTI Luigi A. Corso MARTINO Via San MARTIRI DELLA LIBERTA' Via MASNATA Giuseppe Via MASNATA Riccardo Piazza MASSAUA Viale MEDICI DEL VASCELLO Giacomo Via MENOTTI Ciro Via MERANI Piazza MERANI Via MERANO Via MERCANTINI Luigi Via MERIDIANA Piazza della MERLO Augusto Largo MICONE Piazza dei MILANO Via MILLE Via dei MODENA Gustavo Piazza MOLFINO Giovanni Via MOLO Via del MOLTENI Tullio Via MONASTERO Piazza del MONASTERO Via del MONLEONE Giovanni Via MONTALDO Luigi Belvedere MONTANO Nicolò Piazza MONTANO Sottopassaggio MONTEGALLETTO Via MONTEGRAPPA Corso MONTESANO Via di Pagina 31 di 43 MONTE SANTO Piazza MONTEZOVETTO Via MONTI G.B. Via MULTEDO DI PEGLI Via MURCAROLO via NATTINO Piazza dei NAZARO Via San NEGRONE DURAZZO Salita NERI Achille Via NETTUNO Piazza NICOLO' DA VOLTRI Piazza N.S. DELLA NEVE Via NUNZIATA Piazza della OBERDAN Guglielmo Via OCHE Piazza delle OLDOINI Agostino Via OPERA PIA Via all' OPISSO Giovanni Via ORIANI Alfredo Piazza ORSINI Angelo Via www.comune.genova.it OSPEDALE PASTORINO Piazza PACORET DE SAINT BON Via PADRE SANTO Viale PAGANINI Corso PAGLIA Via PALAZZO DELLA FORTEZZA Via PALESTRO Passo PALESTRO Via, esclusa la scalinata PALLAVICINI Ignazio Via PALMARO Piazza PALME Viale delle PANCALDO Leone Via PANTALEO Fra Giovanni Via PARMA Via PASSAGGI Annibale Via PASTORINO Pasquale Via PASUBIO Via PEGLI Lungomare di PEGLI Via PELLICCERIA Piazza di PERINI Luigi Via PERRONE Ferdinando Maria Corso PESCHIERA Via PESSALE Giuseppe Via PETRELLA Errico Piazza PIAGGIO Via PIAVE Via Pagina 32 di 43 PIERAGOSTINI Raffaele Via PIER D'ARENA Via San PILO Rosolino Piazza PIO VII Viale PIRANDELLO Luigi Via PISA Via PITTALUGA Antonio Piazza POCH Bernardo Piazza PODGORA Via POLLERI Via PONCHIELLI Amilcare Piazza PONTEDECIMO Piazza PONTE DELL'AMMIRAGLIO Viale PONTETTI Via PORTICCIOLO Piazza POSALUNGA Via POZZO Francesco Via PRA' Via PRASIO Andrea Via PRATI Giovanni Piazza PRIARUGGIA Via PROVANA DI LEYNI Andrea Via PROVVIDENZA Salita della www.comune.genova.it PUCCINI Giacomo Via PUGGIA Via QUADRIO Maurizio Corso QUARNARO Via QUARTARA Viale QUARTO Via QUATTRO CANTI DI S. FRANCESCO Via QUINTO Via RAGAZZI DEL '99 Piazza RAGGIO Edilio Via RANCO Lorenzo Piazza RAPISARDI Mario Piazza RASORI Giovanni Via RAVASCO Eugenia Via RELA Urbano Via RENSI Giuseppe Piazza RETA Costantino Via RETI Paolo Via RIGHETTI Renzo Via RIO SALTO Via RISMONDO Francesco Piazza RISSOTTO Riccardo Piazza ROCCO Piazza San RODI Via ROLANDO Carlo Via Pagina 33 di 43 RONCHI Via ROSA Salvatore Salita ROSA Salvatore Vico ROSA Vico della ROSSELLI Carlo e Nello Via ROSSETTI Gabriele Via ROSSI Caterina Via ROSSI Cesare Via ROSSINI Gioacchino Via ROTA Carlo Via RUBENS Pietro Paolo Via RUSCA Giuseppe Piazzale RUZZA Francesco Maria Via SABOTINO Via SAGRADO Via SALA Marco via SALUCCI Arturo Via SALUZZO Via SALVAGHI Vico SALVAGO Paride Via SAMENGO Via SARFATTI Roberto Via SARZANO Piazza di SCANIGLIA Angelo Via SCANZI Giovanni Vico www.comune.genova.it SCAPPINI Remo Via SCARSELLINI Via SCASSI Onofrio Corso SCIESA Amatore Piazza SCIOLLA Antonio Piazza SCLOPIS Federico Via SCRIBANTI Angelo Via SESTRI Via SETTE Guido Via SETTEMBRINI Luigi Piazza SIFFREDI Via SIRO Salita San SIRO Via San SOLFERINO Corso SOLIMAN Giacomo Via SOLARI Stanislao Piazza SPERI Tito Via STAMPA Piazza della STAMPA Vico della STENNIO Achille Via STORACE Dante Gaetano Via STORACE Via degli STURLA Piazza STURLA Via Pagina 34 di 43 TABARCA Piazzetta TABARCA Via TAGLIOLINI Egidio Via TAZZOLI Enrico Piazza TEODORO II DI MONFERRATO Via TIMAVO Via TORRE DELLE VIGNE Vico della TRAVERSO Edoardo Via TRAVI Antonio Via TRENTO Via TREPONTI Piazza TRIESTE Via TRITONE Via del UGO Via Sant' URSONE DA SESTRI Via VAL CISMON Via VALLECHIARA Via di VASCO DE GAMA Via VASSALLO Luigi Arnaldo Via VERITA' Don Giovanni Via VIGNA Raimondo Amedeo Via VIGNE Piazza delle VIGNE Via delle VIGNE Vico delle VILLA Goffredo Piazza VISITAZIONE Salita della www.comune.genova.it VITTORIO VENETO Piazza VOLTRI Via ZAMPERINI Luciano Via ZARA Via ZEBRA Via della ZECCA Largo della www.comune.genova.it Allegato B): TABELLA 1 PUBBLICITA’ ORDINARIA Tariffa annua per mq. Pubblicità ordinaria Superficie Luminosa o Illuminata Categoria Normale Categoria Speciale Categoria normale Categoria Speciale fino a mq. 1 € 26,28 63,86 52,60 90,17 oltre mq. 1 fino a mq. 5,5 € 37,58 93,91 75,12 131,47 da mq. 5,5 a mq. 8,5 € 63,86 127,73 108,95 172,80 86,39 150,26 127,73 195,34 oltre mq. 8,5 € TABELLA 2 PUBBLICITA’ ORDINARIA TEMPORANEA Tariffa mensile per mq Superficie Pubblicità ordinaria Luminosa o Illuminata Categoria Normale Categoria Speciale Categoria normale Categoria Speciale fino a mq. 1 € 2,64 6,39 5,26 9,00 oltre mq. 1 fino a mq. 5,5 € 3,75 9,39 7,52 13,15 da mq. 5,5 a mq. 8,5 € 6,39 12,77 10,90 17,29 8,65 15,03 12,77 19,55 oltre mq. 8,5 € N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione stagionale del 50% sulle tariffe base, ovvero prive dell’eventuale maggiorazione per categoria speciale e/o forma luminosa e/o illuminata www.comune.genova.it TABELLA 3 PUBBLICITA’ ORDINARIA SU SUOLO COMUNALE Tariffa annua per mq. Superficie Pubblicità ordinaria Luminosa o Illuminata Categoria Normale Categoria Speciale Categoria normale Categoria Speciale fino a mq. 1 € 187,82 311,81 214,13 338,10 oltre mq. 1 fino a mq. 5,5 € 199,12 341,84 236,65 375,67 da mq. 5,5 a mq. 8,5 € 225,40 375,67 270,49 420,75 247,94 398,20 293,01 443,28 oltre mq. 8,5 € TABELLA 4 PUBBLICITA’ ORDINARIA SU SUOLO COMUNALE TEMPORANEA Tariffa mensile per mq. Superficie Pubblicità ordinaria Luminosa o Illuminata Categoria Normale Categoria Speciale Categoria normale Categoria Speciale fino a mq. 1 € 18,78 31,18 21,42 33,81 oltre mq. 1 fino a mq. 5,5 € 19,91 34,19 23,65 37,58 da mq. 5,5 a mq. 8,5 € 22,53 37,58 27,04 42,08 24,79 39,82 29,31 44,33 oltre mq. 8,5 € N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione stagionale del 50% sulle tariffe base, ovvero prive dell’eventuale maggiorazione per categoria speciale e/o forma luminosa e/o illuminata. www.comune.genova.it TABELLA 5 PUBBLICITA’ ORDINARIA SU SUOLO COMUNALE CON IMPIANTI PRIVATI DESTINATI AD AFFISSIONI DIRETTE Tariffa annua per impianto Occupazione con Impianti Privati Categoria Normale Categoria Speciale POSTERS 3.380,98 5.634,94 STENDARDI Categoria Unica 514,27 TABELLA 6 PUBBLICITA’ TEMPORANEA EFFETTUATA SU COPERTURE DI PONTEGGI INSISTENTI SU SUOLO COMUNALE Tariffa mensile per mq. Superficie SUOLO COMUNALE Categoria Normale Categoria Speciale su Edifici di Proprietà Comunale 12,41 20,65 su Edifici di Proprietà Non Comunale 11,27 18,78 su Edifici relativi a recuperi edilizi 9,39 16,17 N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione stagionale del 50%, ovvero prive dell’eventuale maggiorazione per categoria speciale e/o forma luminosa e/o illuminata. L’applicabilità delle suindicate tariffe sub c) è limitata al periodo di tempo necessario al completamento dell’intervento coordinato di recupero, nonchè subordinata alla presentazione delle richieste entro tre mesi dall’inizio dei lavori su ciascun edificio rientrante nel comparto oggetto d’intervento. Qualora la superficie espositiva superi complessivamente per ciascun intervento di cui alle tariffe sub c) la soglia di 1.000 mq, i canoni versati saranno oggetto di rimborso in ragione del 20% - all’atto del www.comune.genova.it superamento della predetta soglia- nei confronti dei precedenti espositori pubblicitari e non verranno più applicati ai nuovi espositori. TABELLA 7 PUBBLICITA’ SU VEICOLI IN GENERE – PUBBLICI O PRIVATI Tariffa annua per mq. Superficie INTERNA Superficie fino a mq. 1 € oltre mq. 1 € 30,05 45,06 ESTERNA Pubblicità Ordinaria Luminosa o Illuminata fino a mq. 1 € 26,28 52,60 oltre mq. 1 fino a mq. 5,5 € 37,58 75,12 da mq. 5,5 a mq. 8,5 € 63,86 108,95 86,39 127,73 oltre mq. 8,5 € TABELLA 8 PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA E ADIBITI AI TRASPORTI PER CONTO PROPRIO Tariffa annua Impresa proprietaria o adibiti ai trasporti per suo conto Autoveicoli con portata superiore a quintali 30 131,47 Autoveicoli con portata inferiore a quintali 30 90,17 Motoveicoli e altri veicoli non compresi nelle altre categorie 45,06 N.B. Per i veicoli circolanti con rimorchio le suddette tariffe sono raddoppiate. www.comune.genova.it TABELLA 9 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI Tariffa annua per mq. PUBBLICITA' ORDINARIA Superficie effettuata per conto proprio effettuata per conto terzi effettuata per conto proprio effettuata per conto terzi Categoria Normale Categoria Speciale 60,12 146,52 120,20 293,01 86,39 217,88 172,80 435,76 fino a mq. 1 € oltre mq. 1 € N.B. Per la pubblicità effettuata in via temporanea la tariffa è pari a 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione e per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata una maggiorazione del 50%. TABELLA 10 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI Tariffa giornaliera Superficie € Categoria Normale Categoria Speciale 11,27 26,28 N.B. Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%. www.comune.genova.it TABELLA 11 PUBBLICITA' CON STRISCIONI Tariffa per mq. PERIODO SUPERFICIE Categoria Normale Categoria Speciale fino a mq. 1 € 30,05 75,12 oltre mq. 1 € 41,34 105,18 15 GIORNI O FRAZIONE N.B. Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%. TABELLA 12 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI Tariffa per giorno o frazione IMPORTO 187,83 N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%. www.comune.genova.it TABELLA 13 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI Tariffa per giorno o frazione 93,91 IMPORTO N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%. TABELLA 14 PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO Tariffa giornaliera Modo Categoria Normale Categoria Speciale A MEZZO PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO 7,52 18,78 N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%. www.comune.genova.it TABELLA 15 PUBBLICITA’ FONICA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI Tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione Occupazione Categoria Normale Categoria Speciale A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI 22,53 56,36 N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%. TABELLA 16 PUBBLICITA' FONICA A MEZZO VEICOLI CON APPARECCHI AMPLIFICATORI Tariffa per ogni giorno o frazione € IMPORTO 46,19 N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%. www.comune.genova.it