regolamento per l`applicazione del canone per l`installazione di

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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 12 aprile 2011
Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 17 maggio 2011
In vigore dal 08/06/2011
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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL
REGOLAMENTO
1. La pubblicità effettuata nel Comune di Genova è assoggettata ad un canone in favore del
Comune, con le modalità e la disciplina disposte dai seguenti articoli.
2. Il Regolamento disciplina l’applicazione del canone per l’installazione dei mezzi
pubblicitari.
3. Le disposizioni a carattere tecnico ed ambientale per l’installazione nel territorio comunale
di impianti pubblicitari visibili dagli spazi pubblici sono previste dal Piano Generale degli
Impianti Pubblicitari, cui si fa espresso rinvio.
ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DEL CANONE
1. Il Comune di Genova, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3, comma 149, lettera g) della
legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall’art. 62 del D. Lgs. 446/97 – istitutivo del
canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, con deliberazione di Consiglio comunale n.
36 del 26/3/2001 ha escluso l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità nel
proprio territorio, stabilendo pertanto di sottoporre ad autorizzazione le iniziative
pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ed al pagamento di un canone
determinato in base a tariffa.
ARTICOLO 3 – PRESUPPOSTI DELL’AUTORIZZAZIONE E DEL
CANONE
1. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento, è soggetta ad
autorizzazione ed al pagamento del canone comunale sulla pubblicità la diffusione, anche
temporanea, di ogni messaggio pubblicitario effettuata in qualsiasi forma visiva o acustica,
diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti
al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell’assoggettamento al canone i messaggi diffusi allo scopo
di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del
soggetto pubblicizzato nonché i mezzi atti ad indicare o individuare il luogo nel quale viene
esercitata un’attività economica.
3. E’ soggetta all’autorizzazione e al pagamento del relativo canone la pubblicità effettuata
nelle aree mercatali scoperte, nelle gallerie pedonali, nelle stazioni di trasporto pubblico,
nelle aree della metropolitana sia sottostanti sia sovrastanti la superficie del suolo, nei
sottopassi e simili. Per quanto riguarda la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri
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impianti sportivi anche parzialmente a cielo aperto, il diritto di sfruttamento pubblicitario
può essere ricompreso nel canone di utilizzo delle strutture mediante apposita convenzione.
4. Non è oggetto di autorizzazione la pubblicità effettuata all’interno di locali, pubblici o
privati, ancorché aperti al pubblico purché non visibile dall’esterno.
ARTICOLO 4 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari garantisce:
- La tutela delle aree di pregio paesaggistico, dei centri storici, dei monumenti, degli
edifici e dei luoghi di pregio architettonico e storico nonché delle aree in prossimità od
in rapporto visivo con gli stessi;
- La salvaguardia della fascia costiera sotto il profilo della percezione del mare;
- L’inserimento e l’integrazione armonica degli impianti pubblicitari con gli elementi di
arredo urbano;
- Una diffusione equilibrata ed ordinata degli impianti pubblicitari nel territorio comunale,
evitando fenomeni di affollamento pubblicitario o di disturbo visivo;
- La priorità per tipologie di impianti di tipo innovativo e sperimentale, che garantiscano
un elevato livello qualitativo in termini di qualità progettuale, materiali e tipologie
costruttive, risparmio energetico e riduzione della produzione di rifiuti;
- La priorità delle pubbliche affissioni funzionale alla tutela del libero accesso al mercato
della pubblicità da parte degli utenti finali e la promozione delle condizioni della libera
concorrenza tra gli intermediari del servizio di pubblicità;
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari contempera le esigenze di carattere economico
e sociale con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. Disciplina la localizzazione
degli impianti, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e dà attuazione alla facoltà
concessa ai comuni dall’art. 51, comma 4, del D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 610. Dispone
inoltre le modalità ed i tempi per effettuare un graduale riordino degli impianti pubblicitari
presenti sul territorio.
3. Per impianti pubblicitari si intendono tutti i manufatti descritti al successivo art. 6.
ARTICOLO 5 – PROGETTI UNITARI
1. Al fine di attuare un’attenta distribuzione degli impianti pubblicitari nonché un graduale
riordino degli stessi, nel rispetto delle finalità indicate nel precedente art. 4, comma 1,
vengono predisposti, per ambiti omogenei, Progetti Unitari degli Impianti, su iniziativa
comunale ovvero dei privati interessati, soggetti comunque ad approvazione comunale,
secondo quanto stabilito dal Piano Generale degli Impianti.
2. Il Piano Generale degli Impianti – oltre a definire lo strumento “Progetto unitario” individua i casi nei quali la previa approvazione di un Progetto Unitario degli Impianti
costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione. Nel caso di interventi
pubblici per la ristrutturazione di ambiti urbani il posizionamento degli impianti pubblicitari
dovrà essere preceduto dall’approvazione di apposito Progetto Unitario.
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ARTICOLO 6 – TIPOLOGIA E DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI
Nell’ambito del centro abitato la pubblicità potrà essere effettuata attraverso i manufatti qui di
seguito indicati, con i limiti e le prescrizioni contenute nel piano generale degli impianti
pubblicitari.
1. Insegna di esercizio: Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici,
completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di
qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono
equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si
riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro. Rientra nella tipologia
"insegna" la "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata
eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle
pertinenze accessorie.
2. Preinsegna: Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da
freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto
bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da
una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede
dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento
della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce
propria, né per luce indiretta.
3. Cartello: Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea
struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi
pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi
quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
Il cartello può essere collocato su struttura propria (esempio cartello isolato) oppure su
supporto esistente (esempio cartello a muro).
4. Manifesto: Si definisce "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale
prevalentemente cartaceo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici, posto in opera su appositi supporti (ad esempio cartelli).
5. Striscione, locandina, stendardo: Si definisce "striscione, locandina, stendardo" l'elemento
bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di
una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione
pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La
locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
Più precisamente, si definisce “striscione” l’elemento posto trasversalmente alla strada ad
un’altezza tale da consentire il passaggio degli automezzi sulla strada medesima.
Si definisce “locandina” l’elemento a forma solitamente rettangolare, di piccole dimensioni,
realizzato in carta o simile, apposto sulle porte e sulle vetrine dei negozi.
Si definisce “stendardo” l’elemento a forma solitamente rettangolare o quadrata apposto nei
fornici dei porticati, sopra i portoni od in altri punti della facciata degli edifici.
6. Impianto pubblicitario di servizio: E’ definito “impianto pubblicitario di servizio” qualunque
manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo
urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per
luce diretta che per luce indiretta. A titolo esemplificativo sono impianti pubblicitari di
servizio i seguenti elementi di arredo urbano:
Pensilina autobus;
Palina di fermata;
Bagno autopulente;
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Contenitore per la raccolta differenziata;
Recinti per mascherare i contenitori RSU;
Supporto informativo;
Colonna informativa;
Chiosco per la rivendita di giornali o altri generi merceologici.
7. Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: Si definisce “impianto di
pubblicità o propaganda a messaggio variabile il manufatto finalizzato alla pubblicità e/o
propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o
delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta.
8. Sorgente luminosa: E’ da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o
insieme di corpi illuminanti, che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare,
illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
9. Impianto pubblicitario su pareti cieche: Manufatto pubblicitario monofacciale inserito nel
recupero di facciate cieche, prive cioè di qualsiasi tipo di apertura, in armonia con le
caratteristiche architettoniche dell’edificio.
10. Impianto pubblicitario su ponteggi edilizi o recinzioni di cantiere: Il manufatto mobile posto
in aderenza alla copertura di ponteggi o recinzioni di cantiere che consente l’esposizione di
messaggi pubblicitari.
11. Altri mezzi pubblicitari: Altri mezzi pubblicitari con caratteristiche innovative di particolare
pregio che dovranno essere di volta in volta ammessi e autorizzati con specifici
provvedimenti previo accertamento della loro conformità alle disposizioni e ai principi
generali del presente regolamento e del piano generale degli impianti.
ARTICOLO 7 – AUTORIZZAZIONI
1. E’ vietato esporre qualunque tipologia di insegne, targhe, impianti pubblicitari o
intraprendere altre iniziative pubblicitarie senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla
Civica Amministrazione. In assenza di autorizzazione o se l’installazione del mezzo
pubblicitario o l’attuazione dell’iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si
applicano le sanzioni previste dal Capo IV del presente regolamento.
2. L’autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per
poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l’autorizzazione deve
essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
Nel provvedimento di autorizzazione vengono indicate le prescrizioni di natura tecnica
relative all’installazione e determinati il canone dovuto e le modalità di pagamento.
3. Le autorizzazioni all’installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e
temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o
manufatti di carattere stabile.
4. Qualora la pubblicità comporti l’occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in
godimento ovvero in uso al Comune, l’autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce
concessione dell’uso dell’area pubblica e viene rilasciata di norma a seguito
dell’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. Il comune, almeno
annualmente, pubblica l’elenco dei siti disponibili e fissa i criteri in base ai quali verranno
rilasciate le autorizzazioni all’installazione. La Giunta Comunale potrà, con proprio
provvedimento, individuare aree cittadine di particolare pregio nelle quali concedere ad un
soggetto prescelto secondo i criteri dell’evidenza pubblica l’installazione e la gestione di
impianti pubblicitari di proprietà comunale o destinati a diventare tali. L’installazione e
manutenzione degli impianti pubblicitari di servizio, così come definiti all’art.6 comma 6,
viene affidata dal Comune a soggetti privati mediante gara pubblica.
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5. L’installazione di impianti pubblicitari su suolo di proprietà di privati deve essere
autorizzata dal Comune previa presentazione da parte del richiedente di un atto di assenso
del proprietario. Tale installazione è vietata, oltre che negli altri casi previsti nel presente
regolamento o nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, quando essa costituisce
ostacolo, anche soltanto visivo, per l’impiantistica pubblicitaria autorizzata in precedenza e
già esistente. Per le insegne di esercizio e per i marchi di prodotti connessi con le stesse,
l’atto di assenso del proprietario può essere sostituito da autodichiarazione fornita dal
richiedente l’autorizzazione, che si assume tutte le responsabilità nei confronti di terzi.
6. Necessita dell’autorizzazione di cui al presente articolo anche la pubblicità effettuata in
ambito ferroviario, portuale, autostradale e demaniale, nonché in quello gestito dalla Fiera
Internazionale di Genova, dall’Aeroporto e dalla Porto Antico s.p.a..
7. In ogni caso le autorizzazioni si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di
terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre Autorità od Enti che dovrà
essere preventivamente richiesta dagli interessati.
ARTICOLO 8 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
1. Prima di effettuare o modificare qualsiasi forma pubblicitaria, gli interessati devono
presentare al competente ufficio comunale domanda di autorizzazione, redatta in bollo, su
appositi moduli predisposti e forniti dall’ufficio e reperibili anche sul sito internet del
Comune. La domanda deve essere presentata anche se l’impianto pubblicitario è esente dal
pagamento del canone. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera
o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana. La
domanda può essere effettuata anche con consegna del materiale richiesto su cd o
direttamente on line dal sito del Comune. In questo caso tutta la corrispondenza avviene
tramite posta elettronica.
2. La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal successivo art. 9.
3. Allorquando la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o
di marciapiede dovranno essere osservate le norme che la Civica Amministrazione ha
previsto in materia. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di
edilizia, estetica urbana, polizia urbana e pubblica sicurezza.
4. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata
dalla necessaria documentazione e l’interessato non provveda alla regolarizzazione nel
termine di venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell’ufficio, la
domanda stessa verrà archiviata.
5. L’autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di giorni cinquanta dalla data di ricevimento
della domanda. Entro lo stesso termine di cinquanta giorni saranno comunicati i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda.
6. I termini di cui sopra saranno interrotti nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti
il richiedente a proporre soluzioni diverse oppure sia necessario acquisire pareri da uffici
esterni alla Civica Amministrazione. Nel caso di invito a produrre ulteriore documentazione
i termini sono sospesi fino al deposito della documentazione richiesta, salvo quanto previsto
dal precedente comma 4.
7. L’autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espressa autorizzazione del competente
ufficio.
8. L’autorizzazione è negata in caso di morosità definitivamente accertata nel pagamento del
CIMP.
8bis. Gli azionisti o amministratori di una società concessionaria morosa verso la Pubblica
Amministrazione non possono richiedere autorizzazioni pur costituendo una nuova
società che richiami però palesemente nella ragione sociale o nel logo la precedente.
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9. Al rilascio dell’autorizzazione non si applica l’istituto del silenzio assenso né quello di
denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della legge 241/1990 e s.m.i..
10. Su tutta la pubblicità autorizzata in forma permanente ai sensi dell’art. 55 del D.P.R.
16/12/1992 n. 495 dovrà essere fissata, a cura del titolare dell’autorizzazione, una targhetta
di identificazione riportante i dati dell’autorizzazione. La targhetta di identificazione dovrà
riportare per gli impianti di pubblicità esterna, oltre i dati di cui alla predetta normativa,
anche il numero di cimasa progressivo dei singoli impianti con segnalazione identificativa
della ditta proprietaria degli impianti medesimi.
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE
1. Le domande di autorizzazione per l’installazione di insegne ed impianti pubblicitari,
dovranno essere corredate dai seguenti elementi:
a) generalità anagrafico-fiscali del richiedente, con dichiarazione di iscrizione alla
Camera di Commercio oppure all'Albo delle Imprese Artigiane qualora si tratti di
pubblicità effettuata da titolari di imprese commerciali e artigiane, ovvero
dichiarazione di iscrizione al relativo ordine professionale in caso di posa in opera di
targhe professionali;
b) documentazione tecnica in duplice copia:
- planimetria dell'ambito interessato all'installazione, con indicata la
localizzazione dell’impianto pubblicitario;
- progetto di insegna o impianto pubblicitario in scala tale da individuarne
tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto. Per gli impianti
luminosi, dichiarazione di osservanza alle vigenti norme C.E.I. (Comitato
Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritta dal titolare dell'azienda
costruttrice;
- relazione tecnica dettagliata circa il tipo di insegna o impianto pubblicitario
in progetto con l'indicazione dei materiali impiegati e del colore e, per gli
impianti luminosi, del colore e della qualità della luce;
- documentazione fotografica completa nel formato centimetri 18x24 che
illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'area circostante.
In particolare la documentazione tecnica delle insegne deve essere comprensiva di:
- mappa con l'indicazione del numero civico nero dell'edificio;
- rilievo della facciata su cui verrà collocata l’insegna;
- fotografie, formato centimetri 18x24, frontali da vicino e da lontano e fotografia di
scorcio che abbracci il basamento dell'edificio interessato e di quelli contigui.
Nei casi di richiesta di autorizzazione per l’installazione di insegne di grandi dimensioni la
documentazione da allegare alla domanda, deve essere integrata con:
- rilievo quotato dello stato attuale del sito, dell'intera struttura o del supporto su cui
l'impianto sarebbe installato, redatto in scala idonea;
- progetto quotato dell'impianto pubblicitario, redatto nella stessa scala del rilievo, con
la rappresentazione completa e dettagliata dei sostegni o degli ancoraggi;
- foto panoramiche del sito e fotomontaggi, entrambi nel formato centimetri 18x24,
con l'inserimento dell'impianto pubblicitario richiesto. I disegni, le foto e i
fotomontaggi devono permettere di valutare esaurientemente come l'impianto si
rapporta con il supporto o con la struttura portante e come s'inserisce nell'architettura
e nel paesaggio, considerando tutti i punti di vista pubblici da cui esso risulterà
visibile.
2. Quando l’installazione debba essere eseguita in zona sottoposta a tutela paesaggistica la
documentazione di cui sopra deve essere integrata con la autorizzazione paesaggistica, se
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richiesta dalla normativa vigente. Per le installazioni pubblicitarie interessanti edifici tutelati
come beni culturali, ai sensi del Titolo I art. 10 del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, o
in aree collocate in prossimità di questi ultimi, dovrà essere prodotto anche il nulla osta della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria.
3. I Progetti Unitari degli Impianti pubblicitari dovranno contenere i seguenti elaborati, oltre
quelli descritti al precedente punto 1:
planimetria dell'ambito interessato all'installazione, con indicata la localizzazione
degli impianti pubblicitari;
- disegni tecnici ed eventualmente fotografie delle insegne e degli impianti pubblicitari
proposti;
- relazione illustrativa;
- documentazione fotografica completa con fotografie del formato centimetri 18x24
sia dei singoli edifici ed elementi interessati agli impianti proposti, sia d’insieme;
- fotomontaggi di formato centimetri 18x24 con l'inserimento delle insegne e/o degli
impianti pubblicitari proposti, da tutti i possibili punti di vista pubblici da cui questi
risulteranno visibili.
4. Le domande di autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari sui ponteggi edilizi
e sulle recinzioni dei cantieri dovranno essere formulate entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda di occupazione suolo pubblico e corredate dai seguenti
elementi, oltre quelli descritti al precedente punto 1. :
-
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contratto di appalto debitamente sottoscritto stipulato tra l’impresa esecutrice dei
lavori e la proprietà inerente la realizzazione dei lavori stessi e relativi capitolati
d’appalto; estremi del titolo edilizio quando richiesto dal Regolamento Edilizio;
dichiarazione del Direttore dei Lavori o del Responsabile della Sicurezza o
dell’Amministratore del caseggiato dalla quale sia chiaramente ed
inequivocabilmente desumibile la data di inizio e di fine dei lavori appaltati per un
periodo coerente con l’entità dei lavori risultanti dalla suddetta documentazione;
copia della “Notifica preliminare” all’A.S.L. sull’apertura e chiusura del cantiere ai
fini della sicurezza di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/2008 o copia della comunicazione
ad A.S.Ter. con la data di inizio e fine lavori.
atto di assenso del soggetto che dispone dell’uso delle ponteggiature o recinzioni
connesse all’effettuazione dei lavori edili.
5. Ai sensi dell'art. 53 c.3 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive eventuali modificazioni, il
soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di impianti
pubblicitari, deve inoltre rilasciare in sede di ritiro dell’autorizzazione, ovvero in allegato
all’istanza di autorizzazione, un'autodichiarazione, da lui redatta e sottoscritta ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n.445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è
stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno,
ovvero della struttura di appoggio, e della spinta del vento, in modo da garantirne la
stabilità.
ARTICOLO 10 – VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Per voltura si intende il mantenimento in opera, in caso di subentro nell’attività, degli stessi
mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.
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2. Entro novanta giorni dalla cessione dell’attività, ovvero dalla trasformazione o fusione della
società titolare dell’autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura, redatta in
bollo dal nuovo titolare.
3. La voltura dell’autorizzazione è concessa purché siano assolti i pagamenti del canone
dell’anno precedente da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante.
4. Non è necessario effettuare la voltura dell’autorizzazione relativa ad un’insegna nel caso in
cui l’esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale.
5. La domanda deve essere corredata dalla precedente autorizzazione, ovvero da eventuale
documentazione sostitutiva.
6. Le volture potranno essere assentite solo in presenza di pubblicità in atto e regolarmente
autorizzata.
7. L’omessa presentazione, entro il termine previsto al precedente comma 2, della domanda di
voltura comporta, oltre l’applicazione della relativa sanzione, l’obbligo di rimozione dei
mezzi pubblicitari in quanto abusivi e pertanto sottoposti alla relativa disciplina.
8. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma è sufficiente una dichiarazione redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nei casi di semplice variazione della denominazione o
della ragione sociale, purché restino invariati partita Iva e codice fiscale. Per le insegne di
esercizio, qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti
vendita, può essere presentata una unica dichiarazione cui deve essere allegato l’elenco degli
esercizi coinvolti.
ARTICOLO 11 – VARIAZIONE DI INSEGNA
1. In caso di variazione di impianto pubblicitario precedentemente autorizzato, la procedura
istruttoria verrà attivata al pari di una voltura d’ufficio unicamente nel caso in cui la
modifica non comporti variazioni delle caratteristiche formali, di luminosità, di colore o
dimensionali dell’impianto precedentemente autorizzato.
2. In tali casi il subentrante dovrà rilasciare all’atto dell’istanza di subentro anche apposita
autodichiarazione in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti.
3. Qualora anche il solo supporto sia modificato nella forma o nelle dimensioni, la procedura
istruttoria verrà attivata al pari di una nuova autorizzazione per permetterne l’esame ed
accertare la permanenza della conformità alla vigente normativa.
ARTICOLO 12 – PROCEDURE PER L’ESAME DELLE ISTANZE DI
AUTORIZZAZIONE – CONTRODEDUZIONI
1. L'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di
impianti, sia in forma permanente sia temporanea, è rilasciata dal Dirigente competente a
riscuotere il relativo canone, o suo delegato, valutata la compatibilità dell’impianto che si
intende collocare con le norme tecniche e ambientali disciplinate dal Piano Generale degli
Impianti vigente e acquisito il parere dei competenti uffici tecnici in relazione
all’osservanza delle norme di attuazione del Codice della Strada e della tutela paesaggistica.
L’ufficio provvede all’esame delle domande nell’ordine cronologico di presentazione.
2. Prima dell’adozione di un provvedimento negativo, l’ufficio comunica i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale
comunicazione il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto controdeduzioni
eventualmente corredate da documenti. Il preavviso di diniego interrompe i termini per la
conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra.
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Dell’eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale.
3. Nel caso di presentazione di progetti unitari comprendenti aree perimetrali dei CIV, questi
ultimi sono legittimati a partecipare al procedimento. A tal fine le relative comunicazioni
sono indirizzate allo sportello CIV.
ARTICOLO 13 – PROCEDURA SEMPLIFICATA
1. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti identificati come insegne di
esercizio, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, potrà essere attuata su
istanza dell’interessato la procedura semplificata descritta nelle seguenti fasi:
a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'Ufficio, con la quale si comunica il
giorno in cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari;
b) presentazione, entro sette giorni lavorativi dall'installazione di cui sopra,
dell'istanza redatta nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento, su
apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico installatore,
attestante il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti vigente;
c) rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100, al fine di consentire il
completamento dell'iter autorizzatorio;
d) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici;
e) predisposizione di atto autorizzatorio o di motivato preavviso di diniego. In
quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la
rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la
rimozione d'Ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per
pubblicità abusiva;
f) il canone, se dovuto, è calcolato con decorrenza dal giorno di avvenuta
installazione.
2. Il mancato rispetto del termine di sette giorni lavorativi di cui al punto b) del comma
precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura
semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le
relative sanzioni.
3. E' possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su
frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo in via preventiva il nulla
osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da allegare alla
documentazione prevista al precedente comma 1. lettera b).
4. La procedura semplificata può essere attivata unicamente tramite presentazione diretta della
domanda presso l'Ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea. La
presentazione della domanda può essere effettuata anche on line sul sito del Comune.
5. L’autorizzazione viene rilasciata contestualmente alla presentazione dell’istanza di
autorizzazione accompagnata dall’attestazione del versamento del canone, quando questo è
dovuto, per le seguenti forme di pubblicità temporanea:
a) pubblicità effettuata su veicoli;
b) pubblicità effettuata sui pannelli luminosi di proprietà del Comune;
c) volantinaggio;
d) pubblicità fonica;
e) locandine, stendardi e striscioni.
6. Per le forme di pubblicità temporanea relative a vendite speciali e/o saldi, effettuate presso
l’esercizio, l'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione ed
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a seguito di silenzio-assenso formatosi dopo tre giorni dal ricevimento dell’istanza di
autorizzazione, accompagnata dal versamento del canone dovuto.
7. Non necessitano di autorizzazione gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita
degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro
quadrato.
ARTICOLO 14 – DURATA DELLA CONCESSIONE - DURATA E
RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE
1. Tutte le autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti non di esercizio rilasciate su
suolo pubblico hanno durata triennale e sono rinnovabili una sola volta . Alla scadenza della
autorizzazione, i suddetti impianti, se non sono di proprietà del Comune, devono essere
rimossi a cura del proprietario dell’impianto entro due giorni dalla relativa scadenza.
Qualora tale disposizione non venga ottemperata gli impianti di che trattasi sono rimossi
d’ufficio senza ulteriore preavviso, con addebito delle spese, oltre all’applicazione delle
relative sanzioni.
2. Salvo che il provvedimento di autorizzazione non preveda un diverso termine, le
autorizzazioni all’installazione dei mezzi pubblicitari permanenti su suolo privato , hanno
validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili, previa presentazione della relativa
domanda di rinnovo. Il rinnovo dell’autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli
impianti conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 12 comma 1.
3. La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni
prima della scadenza e deve essere corredata dall'autodichiarazione di conformità del mezzo
pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.. La domanda di rinnovo può essere presentata anche on line dal sito del
Comune.
4. Gli impianti pubblicitari devono essere rimossi entro due giorni dalla scadenza della relativa
autorizzazione o , in caso di diniego della domanda di rinnovo presentata ai sensi del
precedente comma, entro il termine indicato nel provvedimento stesso. In caso di
inadempimento il Comune procede alla rimozione d’ufficio senza ulteriore preavviso, con
addebito delle spese, oltre all’applicazione delle relative sanzioni.
5. Per le insegne d’esercizio, per i marchi di prodotti connessi con le stesse e per gli impianti
pubblicitari di servizio assegnati a seguito di espletamento di pubblica gara, il rinnovo
dell’autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza, tranne il caso di revoca da parte
del Comune da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza medesima.
6. Non è concesso il rinnovo dell’autorizzazione se il richiedente non è in regola con il
pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella
precedentemente autorizzata.
ARTICOLO 15 – CESSAZIONE DELLA PUBBLICITA’ DECADENZA E
REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI
1. La denuncia di cessazione della pubblicità comporta l’obbligo di rimozione dell’impianto
entro due giorni dalla data di presentazione della denuncia stessa. La decadenza o la revoca
dell'autorizzazione, nei casi previsti dal presente regolamento, comportano l’obbligo di
rimozione dell'impianto entro i termini indicati nel provvedimento di revoca o decadenza. Il
ripristino delle condizioni preesistenti deve essere effettuato a cura e spese del soggetto
titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla
data di cessazione dell’attività. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle
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condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di
irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con
funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria
uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della Legge
75/2002, verrà applicata a partire dall'anno successivo.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno,
non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la
rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata
dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla
quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva
rimozione del mezzo pubblicitario.
4. La rinuncia all'autorizzazione per gli impianti pubblicitari deve essere presentata entro il 31
gennaio di ogni anno e gli impianti pubblicitari devono essere rimossi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente. In caso contrario dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando
richiesto, al competente Ufficio comunale.
6. L’autorizzazione rilasciata è revocabile nei seguenti casi:
- in qualsiasi momento, al sopravvenire di esigenze motivate di pubblico interesse ritenute
dalla Civica Amministrazione incompatibili con la permanenza dell’impianto;
- nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio
dell’autorizzazione.
7. La decadenza dell’autorizzazione è pronunciata nei seguenti casi:
- parziale od omesso pagamento del canone secondo la procedura prevista dall’art. 26
comma 15 del presente regolamento;
- collocamento e/o realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto
autorizzato;
- inadempimento degli obblighi derivanti dall’autorizzazione di cui al successivo art. 31;
- mancato ritiro dell’autorizzazione entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto
rilascio;
- mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 30 giorni dal ritiro dell’autorizzazione;
- cessione dell’autorizzazione a terzi, salvo quanto previsto dall’art. 10.
ARTICOLO 16 – DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI IN FORMA
TEMPORANEA
1. Gli impianti pubblicitari in forma temporanea sono assentiti nel rispetto del Codice della
Strada, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del Piano Generale degli Impianti.
2. Il periodo assentibile non potrà superare l’anno e non potrà essere prorogato.
3. In tutti i casi non saranno ammesse forme sostitutive o surrogatorie della pubblicità
permanente. Limitatamente alle insegne di esercizio e per un periodo massimo di tre mesi
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sono assentibili installazioni strutturalmente provvisorie, in quanto tali difformi da quelle
definitive, in attesa dell'approvazione delle istanze di autorizzazione di queste ultime.
4. Il requisito della temporaneità non può considerarsi rispettato solo con riferimento alla
durata della pubblicità esposta, ma è imprescindibile l'installazione di impiantistica di tipo
precario a livello strutturale ed amovibile - anche come eventuale supporto - al termine
dell'esposizione.
5. Le forme di pubblicità temporanea la cui esposizione determini l’occupazione di spazi ed
aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune di norma sono
assentite dalla Civica Amministrazione a mezzo di gara ad evidenza pubblica. Fanno
eccezione i casi di più lieve entità, rispetto ai quali i costi derivanti dall’attivazione delle
complesse procedure di gara determinino un oggettivo contrasto con il principio di
economicità. In tali casi, su richiesta di singoli operatori commerciali e fatto sempre e
comunque salvo quanto disposto dal presente regolamento circa la definizione di pubblicità
temporanea di cui al precedente art. 7 comma 3, la disciplina di rilascio dei relativi atti
autorizzatori seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte degli
operatori per impedire la formazione di posizioni dominanti e/o monopolistiche e per
favorire invece l’accesso al mercato da parte del maggior numero di operatori.
6. L’esposizione di teli pubblicitari sui ponteggi edilizi e sulle recinzioni di cantiere è soggetta
a quanto previsto dall’art. 9 c. 4 del presente Regolamento. In ogni caso l’autorizzazione
allo sfruttamento pubblicitario del ponteggio/recinzione di cantiere :
- non verrà concessa in assenza/diniego della relativa autorizzazione per l’occupazione
suolo pubblico;
- fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del regolamento COSAP, su ogni immobile
interessato da lavori edilizi, oggetto di autorizzazione all’installazione di ponteggio o
recinzioni di cantiere, è consentita l’installazione di teli pubblicitari per un periodo
massimo di 18 mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di 36 mesi
complessivi. Sul medesimo immobile nell’arco di un quinquennio, per due anni
consecutivi, non è consentita l’installazione di teli pubblicitari su ponteggi o recinzioni
di cantiere. L’autorizzazione rilasciata non precostituisce alcun diritto per i titolari degli
impianti.
7. Per i cantieri relativi ad opere pubbliche è facoltà della Civica Amministrazione concedere
l’autorizzazione allo sfruttamento pubblicitario dei ponteggi e delle recinzioni di cantiere
per l’intera durata dei lavori.
ARTICOLO 17 – NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA’
1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è consentito
secondo le previsioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 10 dell'art. 51 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e
successive modificazioni. Per il posizionamento delle insegne di esercizio, degli impianti
pubblicitari di servizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari in genere, per i quali non sono
previste specifiche norme dal Piano Generale degli Impianti in merito alle distanze fissate
per il loro posizionamento dal D.P.R. 16.12.92, n. 495, all’art. 51, comma 4, opera il criterio
previsto dall’art.23, comma 6, del D.lgs. 30.4.92, n. 285, che consente una deroga al rispetto
delle predette distanze, fatte salve le esigenze di sicurezza della viabilità.
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2. È fatto divieto di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei
cigli stradali, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio esistenti e quelli posti sulle
barriere parapedonali.
3. L'uso del colore rosso, nei cartelli e negli altri mezzi pubblicitari, è soggetto a particolare
cautela al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specie in
corrispondenza e in prossimità delle intersezioni e deve essere limitato esclusivamente alla
riproduzione di marchi depositati.
4. Per le insegne a bandiera devono essere rispettate le seguenti distanze: metri 5,1 di altezza
da terra in carenza di marciapiede nonché metri 2,50 di altezza da terra in presenza di
marciapiede. La massima sporgenza delle insegne a bandiera deve rimanere arretrata di
almeno centimetri 30 dalla verticale del cordolo del marciapiede mentre nei casi di assenza
del marciapiede la massima sporgenza dovrà essere inferiore a centimetri 100 dal filo del
muro su cui è installata l’insegna.
5. Nell’ambito del centro storico genovese, definito come AC (Centro storico urbanomedievale e ottocentesco) dal Piano Urbanistico Comunale, per le strade prive di
marciapiede potrà essere consentita l’installazione di insegne a bandiera, in deroga alle
misure sopra indicate.
6. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria che venga propagandata a mezzo della segnaletica di
indicazione, nonché la segnaletica pubblicitaria collocata nelle intersezioni stradali, nelle
corsie di canalizzazione, in posizione che occulti i segnali stradali o le lanterne semaforiche.
Sono altresì vietati i messaggi pubblicitari installati su gruppi segnaletici già esistenti,
ovvero su altre indicazioni o segnalazioni messe in opera dal Comune.
7. I segni pubblicitari orizzontali sulla sede stradale sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o
commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o di vario genere, purché su aree
delimitate e limitatamente al periodo del loro svolgimento, ovvero alle 24 ore
precedenti e successive. In questo caso dovranno essere usati sostanze e materiali
facilmente deteriorabili o asportabili.
8. È fatto divieto ai sensi dei regolamenti vigenti di collocare in forma permanente e/o
temporanea forme pubblicitarie sui pali per l'illuminazione pubblica, fatta riserva, in deroga
a quanto sopra stabilito, di disporre l'utilizzo ordinato ed organico di tali strutture attraverso
un sistema di concessione a privati tramite esperimento di pubblica gara e di poter assentire
in forma temporanea anche esposizioni pubblicitarie legate alla diffusione di iniziative e/o
manifestazioni di pubblico interesse.
9. Fermi restando i diritti e le competenze del gestore sulle autostrade e lungo i bordi delle
stesse, è vietata, per quanto di competenza del Comune, qualsiasi forma di pubblicità
stradale generica lungo i tracciati delle autostrade urbane e relativi raccordi ed immissioni.
In quest'ambito può trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità e quella di
indicazione relativa ai servizi ed attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico,
ovvero le preinsegne di cui all'art. 47, comma 2, del D.P.R. 495/92, così come sostituito
dall’articolo 37 del D.P.R. 610 del 16/9/96 e successive eventuali modificazioni.
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10. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili
dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione e ubicazione
possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di
circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che
producano abbagliamento. Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari a messaggio variabile
localizzati all’interno del centro abitato, il periodo di variabilità ammesso non può essere
inferiore a 30 secondi.
11. Non sono ammesse le forme pubblicitarie effettuate con veicoli pubblicitari, qualora i
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari così esposti non abbiano una sagoma regolare, ai sensi
artt. 49 c. 4 e 57 del D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modificazioni.
12. Ai fini segnaletici sono ammesse le pre-insegne di cui all'art. 47 comma 2, e art. 58, comma
3 del D.P.R. 495/1992 così come sostituito dall’articolo 48 del D.P.R. 610/96 e successive
modificazioni.
13. Per quanto concerne i mezzi pubblicitari dei distributori di carburante vale quanto previsto
dall’art. 52 D.P.R. 495/1992, e successive modificazioni.
ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
1. La pubblicità effettuata con veicoli è costituita da iscrizioni, emblemi, marchi e disegni
pubblicitari, effettuati sui veicoli medesimi, di proprietà della ditta o adibiti al trasporto per
conto della stessa, ovvero su vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili. La pubblicità
potrà essere apposta unicamente in aderenza alle superfici esterne dei veicoli stessi. È fatto
obbligo di conservare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone e della copia
dell’autorizzazione, che costituiscono adempimenti autorizzatori, e di esibirli a richiesta
degli addetti all'accertamento.
2. Per l'apposizione sui veicoli di pubblicità rifrangente e non, si rinvia alle disposizioni di cui
all'art. 57 del D.P.R. 495/1992, come sostituito dall’art. 47 del D.P.R. 610 del 16/9/96 e
successive eventuali modificazioni.
3. Per la pubblicità fonica si rinvia, analogamente, alle disposizioni di cui all'art. 59 del
Regolamento attuativo del Codice della Strada e successive eventuali modificazioni.
4. Il canone per la pubblicità di cui al presente articolo è dovuto in base alla superficie
complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, così come definito dall’art. 82 comma 4 del D.lgs.
285/1992, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di
servizi di linea interurbana il canone è commisurato alla metà del suo importo, qualora
venga parimenti corrisposta al Comune di inizio o fine della corsa la metà dell’imposta
comunale sulla pubblicità di cui all’art. 13 c. 2 del D.lgs. 15.11.93, n.507.
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ARTICOLO 19 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI
LUMINOSI E PROIEZIONI
1. La pubblicità in questione è caratterizzata dall'impiego di diodi luminosi o simili mediante
controllo elettronico e programmato ai fini di garantire la variabilità del messaggio.
2. Per i pannelli luminosi di proprietà del Comune di Genova, ed ubicati nelle vie e piazze
cittadine, è consentita la pubblicità in linea di principio per manifestazioni promosse dai
soggetti ed iniziative di cui all'art. 28 c.1 e c.2 del presente regolamento, fatte sempre salve
prioritarie esigenze di viabilità e di pubblico interesse.
3. Ai sensi dell'art. 51 comma 11 del D.P.R. 495/92, come modificato dall’art. 41 del D.P.R.
610/1996 e successive eventuali modificazioni, la variabilità dei messaggi sui pannelli
luminosi installati nelle pubbliche vie in posizione trasversale al senso di marcia non può
essere inferiore ai cinque minuti.
ARTICOLO 20 – PUBBLICITA’ VARIA
1) Pubblicità eseguita in forma ambulante:
a) Per motivi di decoro pubblico è vietata la distribuzione di manifestini o di altro materiale
pubblicitario, ad eccezione di quello inserito nelle cassette postali o distribuito nel corso di
manifestazioni promozionali per le quali sia stata autorizzata l’occupazione suolo per
strutture precarie (banchetti, gazebo, etc.). E’ vietata altresì la circolazione di persone con
cartelli, stendardi, scritture, e altro, a fine pubblicitario. È inoltre vietata l'apposizione di
materiale pubblicitario a scopo di volantinaggio sopra i veicoli in sosta. Fanno eccezione a
quanto sopra i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o
sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni istituzionali. In ogni caso il
soggetto autorizzato deve impegnarsi alla pulizia dell’area interessata lasciandola in
condizioni decorose.
2) Pubblicità fonica:
a) Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 18 in merito alla pubblicità fonica a mezzo veicoli, è
possibile assentire forme pubblicitarie eseguite a mezzo di apparecchi amplificatori e simili,
da posti fissi, previa imposizione di eventuali prescrizioni sulle modalità e limitazioni di
tempo, luogo ed intensità sonora. In ogni caso è vietata la pubblicità fonica al di fuori delle
seguenti fasce orarie: 10,00 – 13,00; 15,00 – 18,30 ed in prossimità di Ospedali, Cliniche e
Case di cura.
3) Pubblicità con aeromobili
a) È in facoltà del Comune di concedere di volta in volta l'esercizio della pubblicità eseguita
mediante aerei, elicotteri, dirigibili, palloni frenati e simili, con striscioni telati, fumogeni e
simili.
b) L'assenso s'intende accordato previo rispetto delle condizioni poste dalla competente autorità
aeroportuale.
c) S'intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su
specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso, fatto salvo l'assenso della
competente autorità marittima.
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4) Pubblicità sugli ascensori
a) Per queste forme pubblicitarie, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 14.7.93, n.235 e dal
D.P.R. 16.1.95, n.42 e successive eventuali modificazioni, sono ammesse solo targhe
pubblicitarie disposte ordinatamente negli appositi spazi.
5) Locandine
a) La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utente all'interno di
locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata con apposizione di timbro recante la data
di scadenza.
b) Quando l'affissione diretta di locandine ha carattere ricorrente l'utente dovrà presentare
unitamente alla prescritta richiesta di autorizzazione l'elenco dettagliato dei locali all'interno
dei quali detti mezzi pubblicitari saranno collocati. Quando detta fattispecie ha carattere
eccezionale, si prescinde dall'obbligo di allegare alla predetta istanza suddetto elenco. In tal
caso, tuttavia, l'utente dovrà pagare forfetariamente il canone commisurando la categoria
speciale ad almeno il 30% del totale delle locandine.
6) Prescrizioni particolari
a) Sono vietate, ai sensi del Decreto 17 dicembre 1992, n.564 del Ministero dell’Interno, e
successive eventuali modificazioni, le insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino
all'esterno dei circoli privati o degli enti in cui si somministrano alimenti o bevande le
attività di somministrazione esercitate all’interno.
CAPO II – APPLICAZIONE DEL CANONE
ARTICOLO 21 - NATURA E OGGETTO DEL CANONE
1. Il canone di cui al presente Regolamento è il corrispettivo che deve essere corrisposto a
fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione all’installazione di mezzi
pubblicitari rilasciato dal Comune di Genova. L’ autorizzazione consente al richiedente
di installare o effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale. Il
canone è altresì dovuto in caso di installazioni pubblicitarie abusive, le quali sono altresì
soggette alle sanzioni previste dal presente regolamento.
2. Il canone è corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole
fattispecie.
3. Ai sensi della Legge 75/2002, articolo 2 bis, comma 1, il canone non è dovuto per le
insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati.
ARTICOLO 22 – SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE
1.
Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo
provvedimento di autorizzazione ovvero da colui che utilizza il mezzo pubblicitario in
caso di installazione senza titolo.
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2.
E' obbligato in solido al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3.
Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non
usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.
ARTICOLO 23 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
DEL CANONE
1. Le tariffe del canone vengono stabilite con le modalità previste dagli artt. 54 e 62 del D.lgs.
446/97 e successive modificazioni. Eventuali modificazioni saranno fissate con
provvedimento da adottarsi nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 54 del D.lgs. 446/’97 e
successive eventuali modificazioni.
2. Le tariffe del canone sono calibrate in ragione del grado di impatto ambientale dei mezzi
pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull’arredo
urbano con particolare riferimento alla superficie ed all’illuminazione.
3. Agli effetti dell’applicazione del canone di cui al presente regolamento le località del
territorio comunale sono divise in due categorie: categoria normale e categoria speciale. La
suddivisione di cui sopra viene riportata – quale parte integrante – nell’allegato A) al
presente regolamento. Le tariffe del canone per iniziative pubblicitarie effettuate in località
ricomprese nella categoria speciale, sono soggette ad una maggiorazione rispetto alle
corrispondenti applicate in categoria normale, come da tabelle di cui all’allegato B) al
presente regolamento.
4. Le tariffe del canone per iniziative pubblicitarie la cui effettuazione determini l’utilizzo di
un bene pubblico sono soggette ad una maggiorazione rispetto alle corrispondenti tariffe
applicate ad esposizioni effettuate attraverso l’utilizzo di beni privati, come da tabelle di cui
all’allegato B) al presente regolamento.
5. Per la pubblicità effettuata nel Comune di Genova, definito ambito turisticamente rilevante
ai sensi della Legge Regione Liguria n.50 del 7.9.88, durante il periodo stagionale
intercorrente dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° Settembre al 31 ottobre, le tariffe del
canone di cui al presente regolamento per la pubblicità temporanea sono maggiorate nella
misura del 50% delle corrispondenti tariffe base, prive di maggiorazioni per categoria
speciale e/o forme luminose e/o illuminate.
6. Per l’anno 2011 le tariffe sono quelle determinate nell’allegato B) al presente regolamento.
ARTICOLO 24 – MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
DEL CANONE
1. Le iscrizioni pubblicitarie, anche in forma simbolica, non collocate in una struttura propria,
sono assoggettate al canone, secondo un'ideale figura piana in cui sono ricomprese. La
cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.
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2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva
delle facce adibite alla pubblicità fatta salva l'applicazione separata alle singole facciate in
caso di mezzi bifacciali, in quanto non si ha, nella fattispecie, sommatoria dell'efficacia
pubblicitaria.
3. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla
pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo
stesso messaggio pubblicitario.
4. Non sono considerati mezzi polifacciali le tabelle, gli stendardi e i posters adibiti
all'affissione, abbinati e sorretti da un unico supporto.
5. È considerato unico mezzo pubblicitario e, come tale, da assoggettare al canone in base alla
superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione
pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre,
oppure costituita da più moduli componibili.
6. Il concetto di mezzo pubblicitario, assoggettabile al canone indipendentemente dal numero
dei messaggi in esso contenuti, va riferito a strutture collegate senza soluzione di continuità,
nell'ambito di un'unica esposizione pubblicitaria.
7. Il canone si applica in base alla superficie piana dei mezzi pubblicitari esposti, fatta
eccezione per le tipologie sub art. 18 e art.20 - c.1, c.2 e c.3 . Le superfici inferiori ad un
metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il
primo, a mezzo metro quadrato.
8. Per la pubblicità fonica il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della
pubblicità. Per la pubblicità fonica in forma itinerante il canone è applicato per ciascun
veicolo circolante nelle ore consentite.
9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche nonché per i mezzi gonfiabili il
canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo
solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
10. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in
connessione tra loro, per diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o per
accrescerne l’efficacia, agli effetti del calcolo della superficie si considerano un unico
mezzo pubblicitario.
11. I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203,
comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio della Città, con sosta
permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono
corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di
permanenza. Valgono i limiti e divieti applicabili ai sensi della vigente disciplina.
12. per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applicano, ai soli
fini della determinazione della tariffa i criteri generali e specifici previsti dall'articolo 13 del
D.Lgs. 507/1993 e s.m.i..
13. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi)
anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
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ARTICOLO 25 – DETERMINAZIONE DEL CANONE
1. Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale o giornaliero
relativo all’unità di misura prevista per le singole tipologie di mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Per la pubblicità permanente iniziata in corso d’anno, il canone sarà ragguagliato all’intero
anno per la pubblicità autorizzata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno. Per la pubblicità
autorizzata dal 1° luglio al 30 settembre, il canone sarà ragguagliato a sei mesi di
esposizione. Per la pubblicità autorizzata nel periodo dal 1° di ottobre al 31 dicembre il
canone sarà liquidato sulla base del periodo di effettiva esposizione, utilizzando le tariffe
della pubblicità ordinaria temporanea. Per la pubblicità cessata in corso d’anno, il canone va
corrisposto per l’intero anno con le modalità di cui al successivo comma 4.
3. Per le pubblicità di carattere temporaneo il canone mensile è pari ad 1/10 del canone
annuale. Il canone giornaliero è pari ad 1/30 del canone mensile. Il canone dovuto per le
iniziative pubblicitarie temporanee è calcolato in base ai giorni di effettiva esposizione. Il
periodo minimo di esposizione e quindi di pagamento del canone è di 15 gg.. In caso di
pubblicità riferita a manifestazioni sportive e/o fieristiche di durata inferiore ai quindici
giorni, svolte all’interno di locali aperti al pubblico, il canone è determinato secondo la
tariffa di cui alla corrispondente tabella del presente regolamento, calcolato in base ai giorni
di effettiva esposizione pubblicitaria.
4. Il canone annuo, mensile o giornaliero dovuto deve essere indicato nell’autorizzazione.
ARTICOLO 26 – PAGAMENTO DEL CANONE
1. Per le autorizzazioni all’installazione di mezzi pubblicitari di tipo permanente il pagamento
del canone annuo è dovuto per anno solare e deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni
anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio per forme
pubblicitarie rimosse prima del 31 dicembre dell'anno precedente. Il predetto pagamento
dovrà essere effettuato previa autoliquidazione da parte del titolare dell’autorizzazione,
indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. In caso di
scadenza del pagamento al sabato o in giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno
lavorativo successivo. In ogni caso il pagamento del canone va effettuato prima dell’inizio
della pubblicità ed il suo assolvimento è condizione per la validità dell’autorizzazione,
indipendentemente dall’effettuazione della pubblicità sul relativo mezzo.
2. In caso di importo superiore a Euro 1.550 - per la pubblicità permanente, il canone potrà
essere versato ratealmente in quattro rate di uguale importo, con accorpamento delle prime
due rate alla scadenza del 31 marzo e con fissazione delle residue due rate alle scadenze del
30 giugno e 30 settembre.
3. Per le autorizzazioni all’installazione di mezzi pubblicitari di tipo temporaneo il pagamento
deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione. Qualora l’importo del
canone superi Euro 1.550 sarà facoltà dell’ufficio concederne il pagamento frazionato in rate
mensili anticipate con pagamento delle prime due rate al momento del rilascio
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dell’autorizzazione. Il termine per il pagamento dell’ultima rata non potrà essere successivo
alla scadenza dell’autorizzazione.
4. Per i pagamenti effettuati entro i termini previsti dai precedenti commi 1. 2. e 3. ed a fronte
di impianti regolarmente autorizzati si applicano le tariffe del canone decurtate del 15% .
5. In caso di tardivo pagamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza originaria si applicano
le tariffe del canone decurtate del 10%, fatta salva l’applicazione degli interessi moratori
calcolati ai sensi del successivo comma 10.
6. In caso di omesso o parziale versamento entro i termini originari le tariffe del canone sono
dovute per intero, fatta salva l’applicazione degli interessi moratori calcolati ai sensi del
successivo comma 10.
7. La riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata ai sensi della vigente
normativa.
8. Principi in materia di rateizzazione
A). Il responsabile dell'entrata, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del
soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva
difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi
di accertamento e liquidazione nonché delle somme riscosse tramite ruolo oppure
ingiunzione.
B). La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio
della procedura esecutiva. Sarà cura degli uffici preposti verificare il mancato inizio della
procedura esecutiva.
C). La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
- ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata
e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del
pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad
un massimo di quarantotto rate mensili;
- scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
- applicazione degli interessi come previsto dall’art. 21 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 in
caso di dilazione concessa su cartelle di pagamento e applicazione degli interessi stabiliti dal
Comune sulla base dell’art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006 n. 296 in caso di
dilazione concessa su altri provvedimenti. In caso di concessione della dilazione su istanza
presentata oltre la scadenza del termine di pagamento, si applicano fino alla data di
presentazione dell’istanza stessa gli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. 29.9.1973
n. 602;
- prestazione di un'idonea garanzia per i debiti superiori a 25.822,84 euro oppure, in caso di
dilazione maggiore di un anno, anche per i debiti compresi tra 10.329,14 e 25.822,84 euro,
mediante fidejussione che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente
scadenza due mesi dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia dovrà avrer i
requisiti previsti dall’art. 75, comma 3 e 113 comma 2 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente
riscuotibile in unica soluzione;
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c) il debito non può più essere rateizzato.
9. Tasso interesse
Gli interessi dovuti per il canone sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto
percentuale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in
cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le
somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Importi minimi:
Gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono emessi rimborsi e provvedimenti
di accertamento e non devono essere effettuati versamenti volontari sono così articolati:
- per l’effettuazione dei rimborsi euro 12: l’importo minimo per l’effettuazione dei rimborsi
è comprensivo di canone ed interessi ed è riferito ad ogni singola annualità;
- per l’emissione dei provvedimenti di accertamento euro 17: tale importo si intende
comprensivo di canone, sanzioni e interessi ed è riferito ad ogni singolo provvedimento;
- per i versamenti volontari euro 2: il versamento del canone dovuto deve essere effettuato
per l’intero ammontare. L’importo minimo del versamento volontario è da riferire all’intera
annualità.
Gli importi minimi sopra indicati non devono, in alcun caso, essere considerati come
franchigia.
Tali norme si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della Legge
27 dicembre 2006 n. 296.
10. Il documento comprovante l'avvenuto pagamento del canone dovrà essere conservato, in
caso di pubblicità d'esercizio, presso l'esercizio sede dell'esposizione pubblicitaria ed esibito
in sede di eventuale accertamento. In caso di pubblicità non di esercizio, ovvero per conto
terzi, il documento suindicato dovrà essere conservato presso la sede legale del titolare
dell’autorizzazione.
11. Non si procede alla riscossione coattiva del canone o al suo rimborso in caso di importi non
superiori a Euro 10,50.
12. E' ammessa, ai sensi dell’art. 8 c. 1 della Legge 27.7.2000, n. 212 e successive eventuali
modificazioni, l’estinzione per compensazione dell’obbligazione derivante dalla debenza del
canone di cui al presente provvedimento.
13. La compensazione di cui al comma precedente potrà essere attuata, nel rispetto delle
scadenze di pagamento fissate dal presente regolamento, mediante acquisizione di partite
indebitamente pagate dal debitore del canone e riconosciute ripetibili dal Comune.
14. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque
anni dal versamento, sono dovuti gli interessi con le modalità descritte al precedente comma
7. Il rimborso viene disposto entro 80 giorni dalla richiesta.
15. Nel caso di eventi in grado di ostacolare o di ridurre in modo significativo la visibilità
dell’impianto pubblicitario per cui viene corrisposto il canone di cui al presente
Regolamento, quali ad esempio lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare
o pedonale, la Giunta Comunale può prevedere agevolazioni e/o proroghe delle scadenze
con il provvedimento annuale di aggiornamento delle tariffe.
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16. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini l’ufficio diffida l’interessato ad
adempiere assegnandogli un termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale,
provvede a pronunciare la decadenza dell’autorizzazione. Sulle somme comunque versate in
ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale su base giornaliera.
ARTICOLO 27 – TIPOLOGIE DI PUBBLICITA’ NON SOGGETTE AL
CANONE
1. 1. Il canone non si applica alle seguenti casistiche:
a) tutte le forme pubblicitarie aventi una superficie inferiore a trecento centimetri
quadrati;
b) forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione
ed adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano all'attività
esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti
nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano
all'attività in essi esercitata e non superino nel complesso la superficie di mezzo
metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso, fatto salvo che per "attività
esercitata" deve escludersi ogni riferimento alle specifiche marche dei prodotti in
vendita;
c) avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o in
mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, inerenti all'attività
esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato
nonché gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali
sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
d) pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni
dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni ivi in
programmazione e non al locale;
e) pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche,
se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole purché contenuta nell'ideale filo di
gronda delle stesse o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua
la vendita;
f) mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni, dei servizi di trasporto di ogni
genere, sia statali che dati in concessione, quando si riferiscano all'attività esercitata,
nonché gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse o
lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle
modalità di effettuazione del servizio;
g) pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad
eccezione delle unità da diporto (come da definizione di cui all’art. 1 della Legge
11/2/1971 n. 50 “Norme sulla navigazione da diporto) di uso pubblico o privato;
h) forme pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti
pubblici territoriali;
i) insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, previa
presentazione di copia dell'atto costitutivo o dello Statuto, ovvero altra idonea
documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica;
l) insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge
o di regolamento, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non siano
esattamente stabilite, il metro quadrato di superficie nel caso di insegna
monofacciale; due metri quadrati nel caso di insegne bifacciali;
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m) insegne di esercizio con superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, ai
sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, della Legge 24/4/2002, n° 75, di conversione del
Decreto legge 22/2/2002, n° 13; le insegne di esercizio di superficie complessiva –
calcolata con le modalità di cui al precedente art. 24 comma 7 - superiore a cinque
metri quadri scontano il canone per l’intera superficie.
n) impianti di civica proprietà, per i quali il canone si intende ricompreso in quello di
concessione degli impianti medesimi;
o) veicoli per i quali risulti già legittimamente corrisposta l’imposta comunale sulla
pubblicità ai sensi dell’art. 13 c.3 del D.lgs. 15.11.93, n.507;
p) l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa,
purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie
superiore a mezzo metro quadrato apposta sui veicoli di proprietà privata o adibiti ai
trasporti per conto proprio, come definiti dall’art. 13 c.3 del D.lgs. 15.11.93, n.507;
q) le forme pubblicitarie temporanee sostitutive e surrogatorie di quelle regolarmente
autorizzate ed occultate a seguito interventi edilizi, purché di dimensioni analoghe a
quelle autorizzate e per il periodo di occultamento delle stesse;
r) i messaggi per la promozione di manifestazioni e/o attività convenzionate e
concordate con la Civica Amministrazione, anche se comprendenti nomi di sponsor
privati;
s) i cartelli riportanti il nome e il logo dello sponsor nei casi in cui il soggetto
sponsorizzato è il Comune di Genova. Le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli
devono essere espressamente definiti nell’accordo di sponsorizzazione.
2. La mancata applicazione del canone alle predette tipologie di pubblicità non esime il titolare
delle relative forme pubblicitarie dal richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione nei
modi e nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per la tipologia
descritta al precedente punto c) con specifico riferimento gli avvisi riguardanti la locazione
e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un
quarto di metro quadrato.
ARTICOLO 28 – RIDUZIONI DEL CANONE
1. La misura del canone è ridotta del 50 per cento:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
compresi C.I.V. e Consorzi senza scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio
o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
viaggianti.
2. La misura del canone è ridotta del 90% per pubblicità relativa ad opere di beneficienza.
3. La misura del canone è ridotta del 75% per le forme di pubblicità temporanea (striscioni,
manifesti, insegne luminose, ecc.) installate all’interno del perimetro del CIV e prodotte sia
a sostegno degli Eventi di animazione territoriali, inseriti a cura della Direzione Sviluppo
Economico e Commercio - Sportello CIV, nel Calendario Eventi CIV annuale approvato
dalla Giunta del Comune di Genova, sia su messaggi promozionali, informativi o augurali di
carattere generico e quindi non specificatamente riguardanti singole attività.
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4. La misura del canone è ridotta del 30% nel caso di impianti innovativi realizzati con
tecniche che garantiscano l’ecosostenibilità del sistema e/o svolgano la funzione di
migliorare la prestazione energetica degli edifici.
5. Per usufruire delle suddette riduzioni dovrà essere presentata idonea richiesta e prodotta la
documentazione comprovante tale diritto.
6. In caso di installazione di insegne pubblicitarie d'esercizio in ambiti viari ed urbani soggetti
ad interventi di ristrutturazione e/o in zone di particolare pregio ambientale, ovvero in
contesti definiti da CIV (Centri Integrati di Via) il Piano Generale degli Impianti potrà
richiedere la predisposizione di Progetti Unitari degli Impianti per ambiti omogenei, al fine
di attuare il riordino dell’insegnistica d’esercizio. In tali situazioni potranno altresì essere
disposte forme di agevolazione, fino alla completa esenzione, nell’applicazione del canone
di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 29 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZI OD AREE
COMUNALI
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al
Comune, il rilascio dell’autorizzazione è comprensivo della relativa concessione dell'uso
dello spazio pubblico di insistenza del mezzo pubblicitario, così come riportato all’art. 7
comma 4. Nel caso di aggiudicazione a seguito di gara ad evidenza pubblica il corrispettivo
determinato in sede di gara è comprensivo di quanto dovuto per l’utilizzo dei beni pubblici.
2. Nel caso di forme di pubblicità temporanea di cui all’art. 16 comma 5 , la richiesta d'uso del
bene comunale comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo fissato in
misura maggiore di quella prevista per la pubblicità effettuata con installazione su beni
privati, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 62 c.2 lett.f) del D.lgs. 446/’97 e
successive eventuali modificazioni.
3. Alla revoca della concessione dell'utilizzazione del suolo comunale, motivata per ragioni di
pubblico interesse ivi compresa l'attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari,
consegue la contestuale revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di utilizzazione del suolo comunale con impianti di pubblicità esterna i concessionari
sono sottoposti alle seguenti condizioni:
a) gli impianti dovranno essere dotati di apposita numerazione di cimasa, nonché di
segnalazione identificativa della Ditta proprietaria;
b) le Società concessionarie dovranno indicare un loro domicilio nel Comune di
Genova per il recapito di eventuali comunicazioni;
c) le posizioni degli impianti autorizzati, ovvero delle strutture medesime, fatti salvi i
casi eccezionali di rettifica, incorporazione, fusione, conferimento di beni societari
ed atti legati a procedure concorsuali, si intendono incedibili e non volturabili;
d) la prosecuzione della validità della concessione è subordinata a tutte le condizioni
dettagliate nel presente provvedimento, per cui in caso di inadempienza di uno
qualsiasi degli obblighi suindicati il Comune, previa diffida a provvedere entro e non
oltre dieci giorni dal ricevimento della diffida inviata a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, disporrà la revoca immediata della concessione in discorso;
e) in ogni caso le concessioni sono revocabili per ragioni di pubblico interesse e
quando siano previsti interventi di ristrutturazione dell'area interessata dagli impianti
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e tali da non consentire più il mantenimento degli stessi nella situazione originaria,
nonché in caso di installazioni in contrasto con vigenti norme di legge, con specifico
riferimento ai disposti di cui al Codice della Strada (D.Lgs. 285/30.4.1992) ed al
relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16.12.92, n. 495) e successive eventuali
modifiche, nonché in linea generale con l’attuazione del Piano Generale degli
Impianti pubblicitari.
CAPO III – MODALITA’ DI COLLOCAZIONE E GESTIONE DEGLI
IMPIANTI
ARTICOLO 30 – COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITA’ E
RESPONSABILITA’
1. Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la
manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa
della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o
modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle
relative armature e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature
nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali
spostamenti della pubblicità stessa, sono ad esclusivo carico del soggetto concessionario o
autorizzato a cura del quale dovranno essere eseguiti.
2. La pubblicità installata che non risultasse conforme alle indicazioni stabilite
dall'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione (ovvero precisa
collocazione nel sito autorizzato), è considerata abusiva. Similmente ogni variazione non
autorizzata, apportata alla pubblicità in opera, è considerata abusiva.
3. Il titolare dell’autorizzazione o concessione è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a
manlevare e ritenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta da chiunque,
in qualsiasi tempo e sede o per qualsiasi causa e titolo, avanzi nei confronti del Comune in
relazione, connessione, dipendenza (diretta o indiretta) dalla concessione o
dall'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari a lui
rilasciata.
4. Il titolare dell’autorizzazione o concessione è responsabile di tutte le conseguenze e di
eventuali danni causati dagli impianti installati. Al fine di evitare simili situazioni il titolare
è tenuto a :
- verifiche periodiche sullo stato degli impianti e delle eventuali strutture di sostegno
- effettuare tutti gli interventi manutentivi necessari a mantenere gli impianti in condizioni di
sicurezza
- ottemperare nei tempi stabiliti alle prescrizioni disposte dall’Amministrazione anche
successivamente al rilascio dell’autorizzazione/concessione per intervenute e motivate
esigenze.
5. In caso di cessazione dell’attività del soggetto titolare dell’autorizzazione, e salvo richiesta
di voltura da parte del nuovo utente nei casi assentibili, l’impianto pubblicitario deve essere
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rimosso entro i termini previsti dall’art. 15 a cura ed onere del soggetto cessante,
ripristinando anche lo stato dei luoghi. Qualora non si provveda entro tale termine
l’impianto verrà considerato abusivo e il soggetto inadempiente sarà passibile dei
provvedimenti e delle sanzioni specifiche per le installazioni abusive.
ARTICOLO 31 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il richiedente
si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari.
2. Pertanto, a suo insindacabile giudizio, la Civica Amministrazione ha facoltà di richiedere
quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione ritenuti utili
per mantenere la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. Particolare
cura dovrà essere espletata nell'evitare ogni forma di abbandono di materiale cartaceo
intorno agli impianti affissionistici che sarà considerata violazione delle prescrizioni del
presente regolamento, fatta salva ogni violazione perseguibile dal vigente regolamento di
igiene urbana.
3. La Civica Amministrazione potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione
delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.
4. Le strutture pubblicitarie dovranno essere sempre installate con accuratezza e mantenute in
ordine. In particolare: gli striscioni telati dovranno essere ben tesi ed i chiodi di sostegno
rimossi dopo l'uso; i pali di sostegno dovranno essere posti e mantenuti perfettamente
verticali, anche se il suolo è inclinato, essere corredati alla base di flange coprigiunto, essere
periodicamente riverniciati in colore scuro; non dovrà essere lasciato a vista il cemento di
pronta eventualmente usato per la loro installazione.
5. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro il termine che verrà di
volta in volta stabilito dalla Civica Amministrazione, fino ad un massimo di 30 giorni, sarà
pronunciata la decadenza dalle relative autorizzazioni con l'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a
compensi o ad indennità di sorta.
ARTICOLO 32 – ANTICIPATA RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA’ PER
ORDINE DEL COMUNE
1. Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata dal Comune, prima della scadenza
dell'autorizzazione, il soggetto titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere a rimuovere la
pubblicità nei termini di cui al precedente art. 15 e provvedere inoltre al ripristino della
forma preesistente della sede del manufatto nei termini di cui sopra. Le operazioni di
rimozione dovranno comprendere eventuali sostegni, telai, appoggi, pali ecc..
2. Ove il soggetto di cui sopra non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei
termini sopra indicati, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e
saranno applicate le disposizioni del presente Regolamento.
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CAPO IV - SISTEMA SANZIONATORIO
ARTICOLO 33 – PUBBLICITA’ ABUSIVA E DIFFORME
1. Tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione
in corso di validità sono considerate abusive.
2. Tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle
condizioni e alle caratteristiche dettate dall'autorizzazione, con particolare riferimento alla
forma, al contenuto, alle dimensioni, all'illuminazione, ai colori, alla sistemazione e
all'ubicazione del mezzo pubblicitario sono considerate difformi.
ARTICOLO 34 – INDENNIZZO E SANZIONE PECUNIARIA PER
IMPIANTI ABUSIVI E DIFFORMI
1. Per le forme pubblicitarie abusive è applicato un indennizzo pari al canone che si sarebbe
pagato se l’installazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata ed
una sanzione amministrativa in misura pari al doppio del corrispondente canone.
2. Per le forme pubblicitarie difformi è applicata una sanzione pari al canone dovuto. Qualora la
difformità comporti un incremento del canone si applica un indennizzo pari al canone
effettivamente dovuto e la relativa sanzione è commisurata al maggior canone dovuto.
3. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad un terzo nel caso in cui il responsabile della
violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad
adempiere/ingiunzione di pagamento.
4. Salvo prova contraria, per il calcolo delle somme dovute a titolo di CIMP nonché a titolo di
sanzione amministrativa, la pubblicità a carattere permanente si presume effettuata a
decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata; la pubblicità temporanea
abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.
5.
In caso di più violazioni compiute dallo stesso soggetto con lo stesso mezzo pubblicitario o
con più mezzi, si applica una sanzione distinta per ogni singola violazione per ciascun
mezzo.
6. E’ soggetto passivo della sanzione chi intraprende iniziative pubblicitarie abusive o difformi
dall’atto autorizzatorio. E’ inoltre obbligato in solido al pagamento delle sanzioni e degli
indennizzi il soggetto che produce o vende il bene o servizio oggetto della pubblicità nonché
il proprietario, o in sua vece l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un
diritto personale di godimento della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione
se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
7. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 23 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285
ss.mm. (Codice della strada) ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall’art. 24
comma 2 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507.
ARTICOLO 35- REPRESSIONE DELL’ABUSIVISMO
1. Per gli impianti installati in modo abusivo, per i quali è redatto un processo verbale di
contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il competente Ufficio Comunale diffida
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gli interessati a provvedere direttamente ed a proprie spese, entro 2 giorni dalla data di
notifica del provvedimento, alla rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione
addebitando le relative spese ai soggetti detentori degli impianti abusivi nonché ai soggetti
obbligati in solido.
2.
Indipendentemente dalla suindicata procedura e dall'irrogazione delle sanzioni, il Comune,
in attesa della rimozione, dispone l'immediata copertura della pubblicità abusiva, mediante
l’apposizione di strisce con l’indicazione di “Pubblicità abusiva”, in modo che sia privata di
efficacia, addebitando le conseguenti spese sostenute ai soggetti detentori degli impianti
abusivi nonché ad eventuali soggetti obbligato in solido.
3. La defissione o il danneggiamento dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva
configura gli estremi della fattispecie di cui all’art.664 del codice penale, salvo che il fatto
non integri il più grave reato di lesione del regolare funzionamento dell’attività
amministrativa e del prestigio degli organi pubblici.
4. L'Ufficio provvede alla rimozione immediata degli impianti abusivi, per ragioni di giustizia,
di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene, di sicurezza della circolazione stradale, di
tutela dell'ambiente, addebitandone ai responsabili le spese sostenute.
5. Il materiale eventualmente rimosso viene custodito e messo comunque a disposizione degli
interessati. In caso di mancato ritiro da parte degli interessati entro tre mesi dalla data di
comunicazione dell'avvenuta rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi e della relativa
procedura di ritenzione degli stessi, il Comune provvederà all'alienazione ovvero alla
distruzione dei manufatti abusivi rimossi coattivamente, fatta sempre salva la ripetizione
delle spese sostenute nei confronti dei titolari degli impianti.
6. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere, con ordinanza del Sindaco,
sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché di
quanto dovuto a titolo di canone ed eventuali sanzioni; nella medesima ordinanza deve essere
stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale
sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
7. Qualora venga accertata la presenza di impianti pubblicitari non autorizzati e privi delle
apposite segnalazioni di proprietà, si procederà alla constatazione dell’abusivismo ed
all’istruttoria per la ricerca del titolare dell’impianto. Nel caso di oggettiva impossibilità di
reperire il responsabile, si darà corso alla rimozione d’ufficio dell’impianto abusivo, previa
pubblicazione all’albo pretorio per la durata di quindici giorni del provvedimento di
rimozione.
8. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta rimozione, su richiesta
del responsabile dell’esposizione abusiva potrà essere effettuata la restituzione del mezzo
pubblicitario, a condizione che il responsabile stesso estingua l'intero debito o versi
preventivamente congrua cauzione nella misura stabilita nella comunicazione stessa.
Trascorso inutilmente il suddetto termine, i mezzi pubblicitari verranno considerati
abbandonati. Il Comune ne potrà decidere l’utilizzo o la distruzione ponendo, nel secondo
caso, a carico del trasgressore le spese di smaltimento e distruzione.
9. Il Comune non risponde di eventuali danni conseguenti alle operazioni di rimozione.
10. I sostegni, gli appoggi, i basamenti ecc. utilizzati per l’installazione degli impianti
pubblicitari abusivi ( es.: tralicci di sostegno, pali, zanche, cassoni illuminati, telai, quadri per
affissioni e relative pertinenze ecc.) dovranno essere rimossi unitamente alla pubblicità.
L’ordine di rimozione comporta l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
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ARTICOLO 36 - REGOLARIZZAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
1. Ai sensi dell'articolo 62, comma 2, lettera B), del D.Lgs. 446/1997, qualora il soggetto,
sanzionato per aver collocato mezzi pubblicitari presso la sede dell’esercizio dell’attività o
nelle pertinenze accessorie senza la preventiva autorizzazione o abbia installato mezzi
difformi rispetto all’atto autorizzatorio, intenda regolarizzare la propria posizione, deve
presentare domanda, redatta ai sensi del presente Regolamento, contestualmente all’istanza
per la sospensione della diffida di rimozione.
2. La sospensione della diffida alla rimozione è concessa per il solo tempo necessario al
conseguimento dell’autorizzazione. In caso di diniego della stessa la diffida riprende
efficacia ed il soggetto dovrà rimuovere l’impianto pubblicitario entro il termine notificato
contestualmente al diniego.
3. Ferme restando le presunzioni di installazione degli impianti di cui al precedente art. 34
comma 4, fino al giorno precedente la data di rimozione dovrà essere corrisposto il canone e
la relativa sanzione.
4. Non potranno essere regolarizzati i mezzi pubblicitari che costituiscono pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o siano collocati in ambiti sottoposti a
tutela monumentale e/o paesaggistico-ambientale. In tali casi i mezzi collocati devono essere
rimossi.
5. Per i mezzi pubblicitari collocati e/o realizzati in modo difforme dall’autorizzazione
rilasciata viene redatto un processo verbale di contestazione ed intimato al responsabile della
violazione il ripristino della pubblicità in modo conforme all'autorizzazione entro due giorni
dalla notifica del provvedimento. La mancata osservanza di tale disposizione comporta la
decadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e l'obbligo di rimozione nei
termini previsti in caso di decadenza dell’autorizzazione. Tutti gli impianti non rimossi
saranno considerati abusivi ed oggetto delle relative disposizioni.
6. La suesposta procedura di regolarizzazione dei mezzi pubblicitari abusivi comporta da parte
dell’interessato, oltre al pagamento delle spese di pratica, il versamento, a titolo di cauzione,
di un importo pari a quello dovuto a seguito dell’accertamento della trasgressione maggiorato
del 15%. Al termine della procedura l’ufficio ricalcolerà gli importi effettivamente dovuti
procedendo al rimborso delle eventuali eccedenze o richiedendo il versamento per gli importi
ancora dovuti. In quest’ultimo caso la relativa autorizzazione verrà rilasciata solo dopo
l’avvenuto versamento.
CAPO V – TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ARTICOLO 37 - SUPERFICIE MASSIMA DEGLI IMPIANTI DESTINATI
ALLA PUBBLICITA’ ESTERNA
1. Alla data di approvazione del presente regolamento la pubblicità esterna sul territorio del
Comune di Genova è pari a circa mq 50.602. La superficie impiantistica destinata al
servizio di pubbliche affissioni è di mq 25.385,4 (pari al 49,09% della pubblicità esterna) di
cui 5600 (pari al 22,05% delle pubbliche affissioni) destinata all’esposizione di carattere
istituzionale. Altri mq 4194 sono attualmente utilizzati per il servizio di pubblica affissione
in attesa di essere concessi, tramite procedura di evidenza pubblica, ai privati per affissioni
dirette. La superficie degli impianti attribuita a soggetti privati (su suolo privato e su suolo
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pubblico) per l’effettuazione di affissioni dirette è pari a mq 10.656. La superficie di
impianti pubblicitari installati negli “Ambiti Speciali” è di mq 4.657,50. La superficie di
cartellonistica è di mq 1.402,00. La superficie degli impianti di arredo urbano è di mq
3.089,50. Superficie degli impianti attualmente in gara mq 135. Superficie degli impianti di
tipo “Muro cieco” mq 516,50. Superficie degli Impianti di tipo “Prisma” a messaggio
variabile mq. 306; Superficie degli impianti di tipo “stendardo” di titolarità privata mq
260,9.
2. Il tetto massimo della pubblicità esterna è rideterminato in mq 55.662,2, con una aumento
complessivo del 10% da distribuirsi con le seguenti modalità:
- 5% della superficie attualmente installata da destinarsi agli impianti tecnologicamente avanzati;
- 5% della superficie attualmente installata da destinarsi agli impianti di pubblicità esterna in favore
di soggetti privati da individuarsi attraverso una corrispondente riduzione della superficie dei
manufatti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente sotto utilizzata. Le affissioni
sugli impianti di servizio non dovranno superare la superficie di mq. 5.500 di cui mq. 1.000
destinati a comunicazione istituzionale della Civica Amministrazione e 500 mq destinati a
comunicazioni dei CIV.
La superficie destinata alle pubbliche affissioni è così ripartita:
- Commerciale mq 11.418,40 (51,91%)
- Funebri mq 467 (2,12%)
- Istituzionale mq 10.114,60(45,97%)
3. Il piano generale degli impianti prevederà nel dettaglio la localizzazione degli impianti.
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 38 – DIRITTO DI INTERPELLO
1. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può
inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e
specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni relative
all'applicazione del canone di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non
ha effetto sulle scadenze previste dalle normative in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione
posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni
amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune,
o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.
ARTICOLO 39 – NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente Regolamento si applica a tutte le installazioni pubblicitarie attualmente collocate
sul territorio del Comune di Genova, che dovranno essere gradualmente adeguate alle nuove
disposizioni ed alle prescrizioni tecniche previste del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Per gli impianti pubblicitari non di esercizio, installati su suolo pubblico e privato, ancorché
muniti di regolare autorizzazione e realizzati conformemente alla stessa, dovrà essere
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
presentata istanza di adeguamento allo scopo di consentire all’Amministrazione di verificare
la conformità dell’impianto alle disposizioni di cui al presente Regolamento ed al Piano
Generale degli Impianti. Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento
verrà emesso apposito bando, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale del settore pubblicitario e commerciale, per disciplinare
le forme e le modalità di presentazione di suddetta istanza. Gli eventuali adeguamenti
tecnici sono a spese e cura del titolare dell’autorizzazione.
In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento,
l'Amministrazione indica all'interessato la data entro cui l'impianto deve essere rimosso. Nel
caso di inadempimento alla rimozione gli impianti sono considerati abusivi e soggetti alle
disposizioni di cui al capo IV del presente regolamento.
Per gli impianti non di esercizio installati su suolo pubblico alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, potrà essere concesso il rinnovo dell’autorizzazione per un periodo
non superiore a 24 mesi dalla data di pubblicazione del bando di cui sopra, sempre che siano
rispettate tutte le prescrizioni del Piano Generale degli impianti. Decorso tale periodo
transitorio, troverà piena applicazione quanto previsto dall’art. 7 comma 4 del presente
regolamento.
Relativamente alle insegne di esercizio la disciplina dettata dal presente regolamento sarà
applicata solamente per le nuove installazioni.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti.
Al contenuto del presente Regolamento devono uniformarsi le disposizioni dei Regolamenti
comunali eventualmente correlati.
In sede di prima applicazione il quinquennio di cui all’art. 16 comma 6 del presente
regolamento decorre dal 1 gennaio 2012.
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ALLEGATO "A" AL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELCANONE
PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.
SUDDIVISIONE NELLE CATEGORIE NORMALE E SPECIALE DELLE LOCALITÀ
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI ART. 23 DEL REGOLAMENTO
1. DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DELLE VIE, CORSI, PIAZZE ED AREE CHE
DEFINISCONO LA ZONA DI CATEGORIA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.
È assegnata alla categoria speciale la pubblicità effettuata nella zona delimitata dalle strade, piazze
ed aree sottoindicate, come da perimetrazione allegata:
Piazza Dinegro - Via di Fassolo - Via S. Benedetto - Parco Principe - Piazza Acquaverde - Via
Arsenale di Terra - Salita S. Giovanni - Via di Prè - Piazza Darsena - Via e Piazza del Campo Piazza e Via di Fossatello - Via e Piazza S. Luca - Piazza e Via Banchi – Piazza Senarega -Via
Orefici - Via e Piazza di Soziglia - Via e Piazza dei Macelli di Soziglia - Piazza della Maddalena Vico della Chiesa della Maddalena - Via R. Lurago - Piazza del Portello - Salita delle Battistine Via M. Piaggio - Piazza Corvetto - Via SS. Giacomo e Filippo - Via Serra - Piazza Brignole Attraversamento ferroviario Stazione Brignole –Piazza Raggi - via Canevari con Piazza del Canto Attraversamento Torrente Bisagno – Piazzale Marassi - via Clavarezza - Corso A. De Stefanis - Via
Tortosa - Piazza G. Ferraris – Corso Sardegna - Piazza Giusti - Via P. Giacometti - Piazza G.
Martinez - Via G. Torti con Via Paggi -Corso A. Gastaldi - Via F. Dassori - Via Montevideo Piazza Tommaseo - Via Monte Suello - Piazza Palermo - Via C. Barabino - Via G. Casaregis - Via
E. Ruspoli - Via G. Casaregis - Via Fogliensi - Giardini M.L. King - Piazzale J.F. Kennedy - Area
occupata dalla Fiera Internazionale di Genova - Zona portuale, ivi compresa tutta la Sopraelevata
(Strada A. Moro), dai confini a ponente del quartiere fieristico fino a Calata Chiappella – Piazza
Dinegro.
Tutte le aree stradali ubicate nel territorio comunale ed assegnate in concessione per
l'esercizio della rete autostradale.
Restano assegnati alla categoria normale, pur risultando ubicati nella zona speciale, i vicoli
compresi tra Via A. Gramsci e Via di Prè e tra Via A. Gramsci e Via del Campo, l'area occupata dal
mercato ortofrutticolo di Via XX Settembre, nonché tutte le aree occupate dai mercati ortofrutticoli
coperti, le superfici ricomprese all'interno dei locali di pertinenza della Fiera Internazionale di
Genova, il percorso delle linee della metropolitana e le relative stazioni, quando siano collocate nel
sottosuolo e siano visibili solo agli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico, sono considerate in
categoria normale, ai fini dell’applicazione del canone, anche se ricomprese nelle aree classificate
come categoria speciale.
ed inoltre:
AMANDORLA Vico CINQUE LAMPADI Piazza delle
AMICO Piazzetta dell' COCCAGNA Vico di
ANTICA ACCADEMIA Vico dell' COCCAGNA Salita
ARANCIO Vico dell' DAMIATA Vico
ASSERETO Vico DE GRADI Vico
BALIANO Via DE MARINI Vico
BARISONE Piazza DE NEGRI Vico
BASADONNE Piazzetta DINEGRO Salita
BISCOTTI Vico DORIA Vico
BOCCADORO Vico DRAGONE Vico del
BOTTAI Vico EMBRIACI Piazza
CAMELIE Vico delle EROI Vico chiuso
CAMPO PISANO Piazza FATE Vico delle
CAMPO PISANO Vico FAVA GRECA Salita della
www.comune.genova.it
CAMPO PISANO Vico Superiore FENICE Via della
CAMPO PISANO Vico Inferiore FERRARI Vico
CAPPUCCINE Mura delle FICO Vico del
CAPRETTARI Vico FIRPO A. Piazzetta
CARTAI Vico dei FOGLIETTA Vico
CASAREGGIO Vico FORMICHE Vico Chiuso delle
CASONI Vico Chiuso FORNETTI Vico
CASSAI Vico dei FUMO Vico
CASTORO Via del GELSA Vico Chiuso
CATTANEO Vico GESU' Vico
CAVALLETTO Piazza GIUSTINIANI Vico
CERA Vico GRAZIE Mura delle
CICALA Vico GRIFFONI Vico dei
CICOPERI Archivolto GRILLO Vico chiuso del
CIMELLA Vico GRILLO CATTANEO Vico
CINQUE LAMPADI Archivolto delle GUARCHI Vico
CINQUE LAMPADI Vico delle IMPERIALE Via
LAVANDAIE Piazza delle RAGAZZI Vico dei
LAVATOI Vico RAVECCA Via di
LAVEZZI Vico RE MAGI Salita
LECCAVELA Piazza ROVERE Vico della
LUXORO Vico RUFFINI Via
LUXORO Piazzetta S. GIOVANNI IL VECCHIO Piazzetta
MALAPAGA Mura S. GIOVANNI IL VECCHIO Archivolto
MALATTI Vico SALE Vico del
MARINA Via della SAN SALVATORE Vico
MARINA Mura della SAN BERNARDO Vico di
MARUFFO Vico SAN BIAGIO Vico
MASCHERONA Salita SAN COSIMO Vico dietro il coro
MASCHERONA Via di SAN PANCRAZIO Vico a sinistra di
MATTONI ROSSI Vico dei SAN COSIMO Vico di
MEZZAGALERA Vico di SAN PANCRAZIO Vico a destra di
MILAZZO Via SAN SALVATORE Vico dietro il coro
MOLO Mura del SAN PAOLO Vico
MONGIARDINO Archivolto SAN DONATO Vico di
MONTAGNOLA Salita SAN GIACOMO della Marina Piazzetta
Pagina 24 di 43
MONTAGNOLA della Marina Salita SAN SILVESTRO Piazza di
MORANDO Vico SAN SILVESTRO Scalinata di
MORESCO Giacomo Via SANT'AGOSTINO Stradone di
MURETTE Passo delle SANT'ANTONIO Scalinata
MURETTE Vico sotto le SANT'IGNAZIO Vico
MURETTE Scalinata delle SANT'ORSOLA Vico
NEGRI Renato Piazza SANTA CONSOLATA Vico di
NICOLODI Aurelio Via SANTA MARIA IN VIA LATA Piazza
NOCE Vico della SANTA MARIA DI CASTELLO Via
NOLI Vico SANTA CHIARA Via
OLIVA Vico dell' SANTA MARIA DI PASSIONE Salita
ORISTANO Via SANTA MARIA DI PASSIONE Piazza
ORTIZ Piazza SANTA CONSOLATA Vico Chiuso di
PAGGI Vico Chiuso SANTA MARIA IN VIA LATA Via
www.comune.genova.it
PALLA Vico SANTA CROCE Piazza
PECE Vico SANTA MARIA IN VIA LATA Salita
PIETRE PREZIOSE Vico SANTA CROCE Via di
PONTE NUOVO Via del SANTA MARIA DI CASTELLO Salita
PORTA DEL MOLO Piazzetta SASSI salita dei
SATURNO Vico
SAULI Secondo Vico
SCALO Piazzetta dello
SCUDAI Vico degli
SCUOLE PIE Piazza delle
SCUOLE PIE Vico delle
SCURRERIA la Vecchia Vico di
SEMINO Vico
SERRA Vico
SOTTILE Vico
SPADA Vico
SPOLIDORO R. Vico
SQUARCIAFICO Vico
STAMPA Vico della
STAMPA Piazza della
STOPPIERI Vico degli
TEATRO NAZIONALE Vico del
TESSITORI Piazza dei
TESTADORO Vico Inferiore
TRE RE MAGI Vico dei
TRE RE MAGI Piazzetta
UMILTA' Vico dell'
USODIMARE Vico
VALORIA Vico Inferiore
VEGETTI Vico
VELE Vico delle
VENEROSO Vico
VENEROSO Piazza
VIRTU' Vico delle
VOLTA Alessandro Via
ZINGARI Mura degli
www.comune.genova.it
2. ELENCO DELLE VIE E PIAZZE CLASSIFICATE DI CATEGORIA SPECIALE
E NON COMPRESE NELLA ZONA INDIVIDUATA AL PUNTO 1.
DELL'ALLEGATO A).
ABBA Giuseppe Cesare Via
AGNESE Piazza Sant'
AGNESE via Sant'
AGNESE Vico Sant'
ALBARO Via
ALBINI Augusto Via
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ALFIERI Vittorio Via
AMENDOLA Giovanni Via
ANDORLINI Silvano Piazzetta
ANNA Salita inferiore di Sant'
APROSIO Giovanni A. Piazza
ARMELLINI Carlo Corso
ARMIROTTI Valentino Via
ASSAROTTI Via
AURELIA Via
AVIO Federico Via
BACIGALUPO Nicolò Via
BAGNASCO Pierluigi Via
BAINSIZZA Via
BALBI Via
BALBI PIOVERA Giacomo Via
BANCHERO Piazzetta
BANDIERA Piazza
BARABINO Nicolò Piazza
BARACCA Francesco Piazza
BARSANTI Pietro Passo
BARTOLOMEO DELLA CERTOSA Via S.
BASSANITE Mario Largo
BASSI Ugo Corso
BATTISTI Cesare Via
BENSA Paolo Emilio Via
BERNARDO Via San
BIANCHERI Giuseppe Via
BIANCHI Renata V.
BOCCADASSE Via
BOCCHELLA Via
BOLZANETO Via
BOLZANO Via
BORGORATTI Via
BOSELLI Paolo Via
BRUNO Giordano Via
BURANELLO Giacomo Via
BYRON Giorgio Via
CABELLA Cesare Via
Pagina 27 di 43
CABOTO Giovanni Via
CADORE Via
CAFFARO Via,
CAIROLI Via
CALATAFIMI Via
CAMBIASO Viale
CAMOZZINI Carlo via
CANEPA Carlo Viale
CANEPA Giuseppe Lungomare
CANEPARI Teresio Mario Via
CANTORE Antonio Via
CANZIO Stefano Via
www.comune.genova.it
CAPPONI Gino Via
CAPPUCCINI Piazza dei
CAPRERA Via
CARACCIOLO Via
CARLO Piazzetta San
CARMINE Piazza del
CARPANETO G.B. Via
CARRARA Angelo Via
CARZINO Alfredo Via
CASOTTI Aldo Via
CASSINI Gian Domenico Via
CASTELLETTO Spianata di
CASTELLI Agostino Via
CATALANI Alfredo Via
CATTANEO Piazza
CAUSA Francesco Viale
CAVALLI Gian Giacomo Via
CAVALLOTTI Felice Via,
CAVE DI SELZ Piazzetta
CAVOUR Piazza
CELESIA Via
CELLA via della
CERNAIA Piazza
CERTOSA Via
CHIAFFARINO Carlo Piazzetta
CHIAPPORI Via
CHIESA Damiano Via
CHIESA Pietro Via
CHIESA DELLE GRAZIE Via
CHIESA DELLE VIGNE Vico
CINQUE MAGGIO Via
CITERNI Carlo Via
COCITO Leonardo Via
COL Dino Via
COLANO Via
COLLE Via del
COLOMBO Gaetano Via
CORO DELLA MADDALENA Vico dietro il
Pagina 28 di 43
CORO DELLE VIGNE Vico dietro il
CORRADI Casimiro Via
CORRIERI Vico dei
COSTA Lorenzo Via
CRISTOFOLI Pietro Via
CROSA DI VERGAGNI Cesare Via
CURTATONE Via
CURTI Stefanina Via
CUSTO Giovanni Battista Via
DANDOLO Enrico Via
D'ANDRADE Alfredo Via
DA PERSICO Fabio Via
www.comune.genova.it
DA ROS Eros Via
DASTE Nicolò Via
DATTILO Cesare via
D'AZEGLIO Massimo Via
DE BOSIS Lauro Via
DE CRISTOFORIS Tomaso Piazza
DE GASPARI Oreste Via
DEGOLA Eustachio Via
DEL CARRETTO Fabrizio Via
DELLA CHIESA Giacomo Piazza
DEL SARTO Andrea Via
DE MARINI Via
DE NICOLAY Via
DE ROSSI DI SANTAROSA S. Via
DES GENEYS Giorgio Viale
DIVISIONE ACQUI Via
DOGALI Corso
DONDERO Stefano Via
DONGHI Via
DONIZETTI Gaetano Via
DOTTESIO Luigi Via
DUCA DEGLI ABRUZZI Piazza
DUCA Vico del
DURAZZO PALLAVICINI Piazza
DURAZZO PALLAVICINI Viale
DURAZZO PALLAVICINI Teresa Via
EMBRIACI Piazza
EUROPA Corso
FABRIZI Nicola Via
FEREGGIANO Via
FERREIRA Pedro Piazza
FILLAK Walter Via
FIRENZE Corso
FIRPO Edoardo Belvedere
FLORA Via
Pagina 29 di 43
FONTANE Via delle
FOSCOLO Ugo Via
FRANCHINI Goffredo Viale
FRANCIA Via di
FUSINATO Arnaldo Via
GAGGERO Sebastiano Piazza
GALIANO Giuseppe Via
GARELLO Via
GARIBALDI Anita Passeggiata
GARIBALDI Via
GHIGLIONE Bruno Via
GHIRARDELLI PESCETTO Via
GIANELLI Angelo Via
GIANUE' Antonio Via
GINOCCHIO Ramiro Via
www.comune.genova.it
GIOBERTI Vincenzo Via
GIORGIO Via San
GIORGIO Vico San
GIOVANETTI Giacomo Via
GIULIANO Via San
GIUSTI Antonio Salita
GIUSTINIANI Vico
GOBETTI Piero Via
GOITO Via
GOLDONI Carlo Via
GORGONA Via
GORIZIA Via
GRAZIE Via delle
GRETO DI CORNIGLIANO Via
GRILLO CATTANEO Piazza
GRIMALDI Piazza
GROPALLO Via
GUERRAZZI Francesco D. Via
ILARIO Via Sant'
ISONZO Via
ISTITUTO TECNICO Via
ITALIA Corso
JORI Germano Via
LAGUSTENA Silvio Via
LANDI Via dei
LA SPEZIA Via
LAVINIA Via
LEONARDO DA VINCI Piazza
LEOPARDI Piazza
LERDA Giovanni Piazza
LIDO DI PEGLI Piazza
Pagina 30 di 43
LIRI Alberto Via
LIVRAGHI Renato Piazza
LOMELLINI Via
LUCA Vico San
LUCCA via
MACHIAVELLI Nicolò Piazza
MADDALENA Via della
MAGELLANO Ferdinando Corso
MAGENTA Corso
MALFETTANI Mario Via
MAMELI Goffredo Via
MAMELI Goffredo Galleria
MANDOLI Rino Via
MANIN Piazza
MANNO Antonio Via
MANUZIO Aldo Via
MARIA DI CASTELLO Via Santa
MARSALA Distacco di Piazza
MARSALA Piazza
www.comune.genova.it
MARTINETTI Luigi A. Corso
MARTINO Via San
MARTIRI DELLA LIBERTA' Via
MASNATA Giuseppe Via
MASNATA Riccardo Piazza
MASSAUA Viale
MEDICI DEL VASCELLO Giacomo Via
MENOTTI Ciro Via
MERANI Piazza
MERANI Via
MERANO Via
MERCANTINI Luigi Via
MERIDIANA Piazza della
MERLO Augusto Largo
MICONE Piazza dei
MILANO Via
MILLE Via dei
MODENA Gustavo Piazza
MOLFINO Giovanni Via
MOLO Via del
MOLTENI Tullio Via
MONASTERO Piazza del
MONASTERO Via del
MONLEONE Giovanni Via
MONTALDO Luigi Belvedere
MONTANO Nicolò Piazza
MONTANO Sottopassaggio
MONTEGALLETTO Via
MONTEGRAPPA Corso
MONTESANO Via di
Pagina 31 di 43
MONTE SANTO Piazza
MONTEZOVETTO Via
MONTI G.B. Via
MULTEDO DI PEGLI Via
MURCAROLO via
NATTINO Piazza dei
NAZARO Via San
NEGRONE DURAZZO Salita
NERI Achille Via
NETTUNO Piazza
NICOLO' DA VOLTRI Piazza
N.S. DELLA NEVE Via
NUNZIATA Piazza della
OBERDAN Guglielmo Via
OCHE Piazza delle
OLDOINI Agostino Via
OPERA PIA Via all'
OPISSO Giovanni Via
ORIANI Alfredo Piazza
ORSINI Angelo Via
www.comune.genova.it
OSPEDALE PASTORINO Piazza
PACORET DE SAINT BON Via
PADRE SANTO Viale
PAGANINI Corso
PAGLIA Via
PALAZZO DELLA FORTEZZA Via
PALESTRO Passo
PALESTRO Via, esclusa la scalinata
PALLAVICINI Ignazio Via
PALMARO Piazza
PALME Viale delle
PANCALDO Leone Via
PANTALEO Fra Giovanni Via
PARMA Via
PASSAGGI Annibale Via
PASTORINO Pasquale Via
PASUBIO Via
PEGLI Lungomare di
PEGLI Via
PELLICCERIA Piazza di
PERINI Luigi Via
PERRONE Ferdinando Maria Corso
PESCHIERA Via
PESSALE Giuseppe Via
PETRELLA Errico Piazza
PIAGGIO Via
PIAVE Via
Pagina 32 di 43
PIERAGOSTINI Raffaele Via
PIER D'ARENA Via San
PILO Rosolino Piazza
PIO VII Viale
PIRANDELLO Luigi Via
PISA Via
PITTALUGA Antonio Piazza
POCH Bernardo Piazza
PODGORA Via
POLLERI Via
PONCHIELLI Amilcare Piazza
PONTEDECIMO Piazza
PONTE DELL'AMMIRAGLIO Viale
PONTETTI Via
PORTICCIOLO Piazza
POSALUNGA Via
POZZO Francesco Via
PRA' Via
PRASIO Andrea Via
PRATI Giovanni Piazza
PRIARUGGIA Via
PROVANA DI LEYNI Andrea Via
PROVVIDENZA Salita della
www.comune.genova.it
PUCCINI Giacomo Via
PUGGIA Via
QUADRIO Maurizio Corso
QUARNARO Via
QUARTARA Viale
QUARTO Via
QUATTRO CANTI DI S. FRANCESCO Via
QUINTO Via
RAGAZZI DEL '99 Piazza
RAGGIO Edilio Via
RANCO Lorenzo Piazza
RAPISARDI Mario Piazza
RASORI Giovanni Via
RAVASCO Eugenia Via
RELA Urbano Via
RENSI Giuseppe Piazza
RETA Costantino Via
RETI Paolo Via
RIGHETTI Renzo Via
RIO SALTO Via
RISMONDO Francesco Piazza
RISSOTTO Riccardo Piazza
ROCCO Piazza San
RODI Via
ROLANDO Carlo Via
Pagina 33 di 43
RONCHI Via
ROSA Salvatore Salita
ROSA Salvatore Vico
ROSA Vico della
ROSSELLI Carlo e Nello Via
ROSSETTI Gabriele Via
ROSSI Caterina Via
ROSSI Cesare Via
ROSSINI Gioacchino Via
ROTA Carlo Via
RUBENS Pietro Paolo Via
RUSCA Giuseppe Piazzale
RUZZA Francesco Maria Via
SABOTINO Via
SAGRADO Via
SALA Marco via
SALUCCI Arturo Via
SALUZZO Via
SALVAGHI Vico
SALVAGO Paride Via
SAMENGO Via
SARFATTI Roberto Via
SARZANO Piazza di
SCANIGLIA Angelo Via
SCANZI Giovanni Vico
www.comune.genova.it
SCAPPINI Remo Via
SCARSELLINI Via
SCASSI Onofrio Corso
SCIESA Amatore Piazza
SCIOLLA Antonio Piazza
SCLOPIS Federico Via
SCRIBANTI Angelo Via
SESTRI Via
SETTE Guido Via
SETTEMBRINI Luigi Piazza
SIFFREDI Via
SIRO Salita San
SIRO Via San
SOLFERINO Corso
SOLIMAN Giacomo Via
SOLARI Stanislao Piazza
SPERI Tito Via
STAMPA Piazza della
STAMPA Vico della
STENNIO Achille Via
STORACE Dante Gaetano Via
STORACE Via degli
STURLA Piazza
STURLA Via
Pagina 34 di 43
TABARCA Piazzetta
TABARCA Via
TAGLIOLINI Egidio Via
TAZZOLI Enrico Piazza
TEODORO II DI MONFERRATO Via
TIMAVO Via
TORRE DELLE VIGNE Vico della
TRAVERSO Edoardo Via
TRAVI Antonio Via
TRENTO Via
TREPONTI Piazza
TRIESTE Via
TRITONE Via del
UGO Via Sant'
URSONE DA SESTRI Via
VAL CISMON Via
VALLECHIARA Via di
VASCO DE GAMA Via
VASSALLO Luigi Arnaldo Via
VERITA' Don Giovanni Via
VIGNA Raimondo Amedeo Via
VIGNE Piazza delle
VIGNE Via delle
VIGNE Vico delle
VILLA Goffredo Piazza
VISITAZIONE Salita della
www.comune.genova.it
VITTORIO VENETO Piazza
VOLTRI Via
ZAMPERINI Luciano Via
ZARA Via
ZEBRA Via della
ZECCA Largo della
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Allegato B):
TABELLA 1
PUBBLICITA’ ORDINARIA
Tariffa annua per mq.
Pubblicità
ordinaria
Superficie
Luminosa o
Illuminata
Categoria
Normale
Categoria
Speciale
Categoria
normale
Categoria
Speciale
fino a mq. 1
€
26,28
63,86
52,60
90,17
oltre mq. 1
fino a mq.
5,5 €
37,58
93,91
75,12
131,47
da mq. 5,5
a mq. 8,5
€
63,86
127,73
108,95
172,80
86,39
150,26
127,73
195,34
oltre mq. 8,5
€
TABELLA 2
PUBBLICITA’ ORDINARIA TEMPORANEA
Tariffa mensile per mq
Superficie
Pubblicità ordinaria
Luminosa o
Illuminata
Categoria
Normale
Categoria
Speciale
Categoria
normale
Categoria
Speciale
fino a mq. 1
€
2,64
6,39
5,26
9,00
oltre mq. 1
fino a mq.
5,5 €
3,75
9,39
7,52
13,15
da mq. 5,5 a
mq. 8,5
€
6,39
12,77
10,90
17,29
8,65
15,03
12,77
19,55
oltre mq. 8,5
€
N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno
sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione stagionale del 50% sulle tariffe base,
ovvero prive dell’eventuale maggiorazione per categoria speciale e/o forma luminosa e/o
illuminata
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TABELLA 3
PUBBLICITA’ ORDINARIA SU SUOLO COMUNALE
Tariffa annua per mq.
Superficie
Pubblicità
ordinaria
Luminosa o
Illuminata
Categoria
Normale
Categoria
Speciale
Categoria
normale
Categoria
Speciale
fino a mq. 1
€
187,82
311,81
214,13
338,10
oltre mq. 1
fino a mq.
5,5 €
199,12
341,84
236,65
375,67
da mq. 5,5
a mq. 8,5
€
225,40
375,67
270,49
420,75
247,94
398,20
293,01
443,28
oltre mq. 8,5
€
TABELLA 4
PUBBLICITA’ ORDINARIA SU SUOLO COMUNALE TEMPORANEA
Tariffa mensile per mq.
Superficie
Pubblicità ordinaria
Luminosa o
Illuminata
Categoria
Normale
Categoria
Speciale
Categoria
normale
Categoria
Speciale
fino a mq. 1
€
18,78
31,18
21,42
33,81
oltre mq. 1
fino a mq.
5,5 €
19,91
34,19
23,65
37,58
da mq. 5,5 a
mq. 8,5
€
22,53
37,58
27,04
42,08
24,79
39,82
29,31
44,33
oltre mq. 8,5
€
N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno
sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione stagionale del 50% sulle tariffe base,
ovvero prive dell’eventuale maggiorazione per categoria speciale e/o forma luminosa e/o
illuminata.
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TABELLA 5
PUBBLICITA’ ORDINARIA SU SUOLO COMUNALE CON IMPIANTI PRIVATI
DESTINATI AD AFFISSIONI DIRETTE
Tariffa annua per impianto
Occupazione con Impianti
Privati
Categoria
Normale
Categoria
Speciale
POSTERS
3.380,98
5.634,94
STENDARDI
Categoria Unica
514,27
TABELLA 6
PUBBLICITA’ TEMPORANEA EFFETTUATA SU COPERTURE DI PONTEGGI
INSISTENTI SU SUOLO COMUNALE
Tariffa mensile per mq.
Superficie
SUOLO COMUNALE
Categoria
Normale
Categoria
Speciale
su Edifici di Proprietà Comunale
12,41
20,65
su Edifici di Proprietà Non Comunale
11,27
18,78
su Edifici relativi a recuperi edilizi
9,39
16,17
N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno sulla tariffa
base viene applicata la maggiorazione stagionale del 50%, ovvero prive dell’eventuale maggiorazione
per categoria speciale e/o forma luminosa e/o illuminata.
L’applicabilità delle suindicate tariffe sub c) è
limitata al periodo di tempo necessario al
completamento dell’intervento coordinato di recupero, nonchè subordinata alla presentazione delle
richieste entro tre mesi dall’inizio dei lavori su ciascun edificio rientrante nel comparto oggetto
d’intervento.
Qualora la superficie espositiva superi complessivamente per ciascun intervento di cui alle tariffe sub c)
la soglia di 1.000 mq, i canoni versati saranno oggetto di rimborso in ragione del 20% - all’atto del
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superamento della predetta soglia- nei confronti dei precedenti espositori pubblicitari e non verranno
più applicati ai nuovi espositori.
TABELLA 7
PUBBLICITA’ SU VEICOLI IN GENERE – PUBBLICI O PRIVATI
Tariffa annua per mq.
Superficie INTERNA Superficie
fino a mq.
1 €
oltre mq. 1
€
30,05
45,06
ESTERNA
Pubblicità
Ordinaria
Luminosa
o
Illuminata
fino a mq. 1
€
26,28
52,60
oltre mq. 1
fino a mq.
5,5 €
37,58
75,12
da mq. 5,5
a mq. 8,5
€
63,86
108,95
86,39
127,73
oltre mq. 8,5
€
TABELLA 8
PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA’
DELL’IMPRESA E ADIBITI AI TRASPORTI PER CONTO PROPRIO
Tariffa annua
Impresa proprietaria o adibiti ai trasporti
per suo conto
Autoveicoli con portata superiore a
quintali 30
131,47
Autoveicoli con portata inferiore a
quintali 30
90,17
Motoveicoli e altri veicoli non
compresi nelle altre categorie
45,06
N.B. Per i veicoli circolanti con rimorchio le suddette tariffe sono raddoppiate.
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TABELLA 9
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
Tariffa annua per mq.
PUBBLICITA' ORDINARIA
Superficie
effettuata
per conto
proprio
effettuata
per conto
terzi
effettuata
per conto
proprio
effettuata
per conto
terzi
Categoria
Normale
Categoria
Speciale
60,12
146,52
120,20
293,01
86,39
217,88
172,80
435,76
fino a mq.
1 €
oltre mq.
1 €
N.B. Per la pubblicità effettuata in via temporanea la tariffa è pari a 1/10 della tariffa annua
per ogni mese o frazione e per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno dal 1 settembre al 31
ottobre di ciascun anno sulla tariffa base viene applicata una maggiorazione del 50%.
TABELLA 10
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI
Tariffa giornaliera
Superficie
€
Categoria
Normale
Categoria
Speciale
11,27
26,28
N.B. Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è
ridotta al 50%.
Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno
sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%.
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TABELLA 11
PUBBLICITA' CON STRISCIONI
Tariffa per mq.
PERIODO
SUPERFICIE
Categoria
Normale
Categoria
Speciale
fino a mq.
1 €
30,05
75,12
oltre mq. 1
€
41,34
105,18
15 GIORNI
O
FRAZIONE
N.B. Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è
ridotta al 50%.
Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno
sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%.
TABELLA 12
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI
Tariffa per giorno o frazione
IMPORTO
187,83
N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun
anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%.
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TABELLA 13
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI
Tariffa per giorno o frazione
93,91
IMPORTO
N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun
anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%.
TABELLA 14
PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE
PUBBLICITARIO OPPURE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO
Tariffa giornaliera
Modo
Categoria
Normale
Categoria
Speciale
A MEZZO
PERSONE
CIRCOLANTI
CON
CARTELLI O
ALTRO
7,52
18,78
N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun
anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%.
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TABELLA 15
PUBBLICITA’ FONICA A MEZZO
APPARECCHI AMPLIFICATORI
Tariffa per ciascun punto di pubblicità per
ogni giorno o frazione
Occupazione
Categoria
Normale
Categoria
Speciale
A MEZZO
APPARECCHI
AMPLIFICATORI
22,53
56,36
N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun
anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%.
TABELLA 16
PUBBLICITA' FONICA A MEZZO VEICOLI CON APPARECCHI
AMPLIFICATORI
Tariffa per ogni giorno o frazione €
IMPORTO
46,19
N.B. Per i periodi dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun
anno sulla tariffa base viene applicata la maggiorazione del 50%.
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