sentenza - fondazione forense modenese

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sentenza - fondazione forense modenese
Responsabilità civile – Danno da cosa in custodia – Scivolamento su macchia di olio – Proprietà condominiale –
Responsabilità oggettiva – Nesso causale – Prova presuntiva – Sussistenza - Pioggia intensa al momento della caduta –
Interruzione del nesso causale per intervento del caso fortuito – Esclusione – Risarcimento del danno – Danno biologico
– Danno morale per ½ del biologico - Rif.Leg.art.2051 cc;
Sentenza n. 1049/2006
Pronunziata il 18/01/2006
Depositata il 09/06/2006
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE UNICO, DOTT.SSA CAROLINA GENTILI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA N. 3312/1998 PROMOSSA DA
XX, rapp.ta e difesa dall'Avv.to C.Cofano
Parte attrice
CONTRO
CONDOMINIO YY, rapp.to e difeso dall'Avv.to D.Baraldi
Parte convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia (Art.2051 c.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Modena:
nel merito: accertare, determinare e dichiarare la responsabilità del convenuto
Condominio YY in premessa nella causazione del sinistro de quo, il conseguente danno
alla persona dell'attrice; l'entità dei danni tutti patiti e patiendi dalla Stessa (ivi compreso
il quantum relativo all'inabilità temporanea totale lavorativa, all'inabilità temporanea
totale biologica; all'inabilità parziale biologica; ai postumi permanenti; al danno biologico;
al danno morale; alle spese mediche conseguentemente sofferte dall'attrice; al vestiario e
suppellettili della stessa nell'occorso danneggiati (vestiario e suppellettili da liquidarsi in
via equitativa); condannare conseguentemente il medesimo convenuto a pagare-risarcire
l'attrice di essi danni tutti così determinati e risultati all'esito dell'istruttoria di causa, oltre
a rivalutazione monetaria e ` interessi moratori legali dal sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa, oltre all'Iva e quant'altro pure
dovuto per legge.
Per parte convenuta: Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, voglia
l'Ill.mo Giudice adito:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del nesso di causalità tra il fatto lamentato
dall'attrice ed in comportamento tenuto dal convenuto, ovvero accertare e
dichiarare che nel processo causale determinante l'evento de quo, il caso fortuito
(pioggia) si è posto come unica causa efficiente dello stesso essendo di per sé
idoneo a determinarlo;
- accertare e dichiarare la carenza di responsabilità del Condominio YY nella
causazione del sinistro de quo;
- conseguentemente rigettare le domande tutte formulate dall'attrice, in quanto
illegittime, infondate e non provate, con vittoria di spese, competenze, onorari ed
accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 21.12.98 l'attrice esponeva che il giorno 17.03.1996 alle ore
11,00 circa in Modena, mentre camminava sotto il porticato del fabbricato X di
pertinenza del Condominio YY, scivolava sulla pavimentazione dello stesso a causa di
una macchia d'unto resa non visibile dalla pioggia e non segnalata; che a seguito di ciò
riportava la frattura completa della diafasi medio-inferiore e della diafisi ulnare medio
superiore a decorso obliquo trasversale con disassamento dei monconi, lesioni
comportanti una invalidità temporanea, biologia e permanente, oltre a danno morale, al
vestiario ed alle suppellettili personali in quel frangente indossati.
Chiedeva quindi che venisse accertata la responsabilità del Condominio e la condanna al
risarcimento dei danni.
Il Condominio YY, nel costituirsi, eccepiva, in primis, l'improponibilità della domanda
per essere l'attrice una condomina e quindi comproprietaria dell'area ove era accaduto il
fatto; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che non vi era prova del
nesso causale tra le macchie d'unto e la caduta, dovuta invece presumibilmente alla
pioggia; contestava comunque l'entità delle lesioni e la mancanza di prova del danno
materiale; osservava, infine, che, trattandosi di fatto colposo, andava convenuto in
giudizio l'amministratore condominiale all'epoca in carica, sig.ra N.M., di cui chiedeva la
chiamata in causa ex art.269 c.p.c..
All'esito della prima udienza il giudice istruttore non autorizzava la chiamata in causa del
terzo.
All'udienza ex art.183 c.p.c. le parti erano presenti e veniva svolto, senza esito, il tentativo
di conciliazione nonché disposta consulenza medico-legale; depositate le memorie
istruttorie, venivano ammesse ed espletate le prove per testi dedotte dall'attrice e per
interpello e testi richiesti da parte convenuta, veniva ordinata all'INPS l'esibizione della
certificazione relativa all'assenza dal lavoro per malattia della signora XX nell'anno 1996.
All'udienza del 7.2.06 i procuratori di entrambe le parti rassegnavano le conclusioni in
epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex
art.190 c.p.c..
In primo luogo si prende atto della rinuncia di parte convenuta all'eccezione di
improponibilità della domanda per essere l'attrice anche condomina del condominio in
questione.
Il secondo aspetto da esaminare riguarda la normativa applicabile al caso di specie,
poiché dalla qualificazione della fattispecie discendono rilevanti conseguenze sul piano
dell'onere probatoria
L'attrice assume di essere caduta sul pavimento di un'area comune del condominio
convenuto a causa di una macchia d'olio.
L'unico teste (B.G.) che ha soccorso nell'immediatezza la signora XX ha dichiarato di
aver trovato a terra la predetta, che la stessa aveva un braccio rotto, che era distante circa
30/40 cm dalla macchia di olio lasciata da un motorino, macchia che risultava essere
particolarmente scura in quanto stava piovendo ed il pavimento era molto bagnato;
inoltre il luogo era proprio all'incrocio dei porticati, ove si trova la bocchetta nella quale
confluisce tutta l'acqua; che la macchia era rasente il muro e priva di segnaletica,
precisando peraltro che sarebbe stato assurdo segnalarla.
Ha altresì riferito che il condominio aveva provveduto a pulire la macchia d'olio, che
tuttavia non si toglieva perché era assorbita dal quarzo, materiale di cui era composto il
pavimento. Dall'istruttoria orale si evince che la macchia d'unto era presente
effettivamente in prossimità deI punto in cui l'attrice è stata trovata a terra dai
soccorritori (in tal senso anche la dichiarazioni rilasciate alla compagnia assicuratrice
Unipol prodotte da parte attrice sub.2 e 3). Sembra pertanto che la fattispecie in
questione sia sussumibile sotto il dettato dell'art.2051 c.c., regolatore dal danno da cose
in custodia, piuttosto che sotto la più generica responsabilità ex art.2043 c.c..
Secondo consolidata giurisprudenza, la fattispecie di cui all'art.2051 c.c. individua
un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la
sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento
lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del
custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un
comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non
alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della
imprevedibilità e inevitabilità.
Ne consegue l'inversione dell'onere probatorio in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore
la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito.
Pertanto il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad
adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e
risponde dei danni da queste cagionati (Cass.5236/2005).
La responsabilità del custode è quindi esclusa soltanto dall'accertamento positivo che il
danno è stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficienza causale esclusiva
nella produzione del danno.
Nel caso sub iudice può dirsi provato il nesso causale, anche se parzialmente in via
presuntiva, dovendosi ritenere probabile che, stante la vicinanza della macchia d'olio
rispetto al punto della caduta, l'incidente sia da attribuirsi proprio alla presenza di
sostanza viscida sulla pavimentazione condominiale.
Il condominio non ha invece dal canto suo fornito la dimostrazione del caso fortuito, in
quanto da un lato la pioggia intensa non rappresenta una fatto interruttivo del nesso
causale, fatto che dovrebbe avere, oltre tutto, carattere di imprevedibilità e inevitabilità,
dall'altro non è stato dedotto alcun fatto del terzo o del danneggiato in grado di porsi
come condizione da sola sufficiente a produrre l'evento.
Accertata quindi la responsabilità del Condominio YY, occorre occuparsi del danno
risarcibile.
In proposito non può che richiamarsi la consulenza tecnica medico-legale, la quale ha in
primo luogo escluso che un fattore determinante della caduta possa essere individuato
nel precedente stato morboso della perizianda: risulta arduo imputare la caduta ad una
banale sindrome vertiginosa da deficit labirintico destro, per di più in fase di miglioramento dopo
la dimissione ospedaliera avvenuta una quarantina di giorni prima dell'infortunio e trattata con
farmaci antivertiginosi, precisando che in generale è infatti assai difficile (anche se teoricamente
possibile) che il disturbo dell'equilibrio sia tale da provocare improvvisamente una caduta a terra
di colui che ne è affetto, specie durante la deambulazione su terreno piano; il paziente avverte
solitamente una sensazione di sbandamento, che viene corretta arrestando la marcia, modificando
opportunamente la postura corporea e distanziando i piedi per aumentare la base di appoggio.
In secondo luogo ha accertato un danno biologico da invalidità permanente nella misura
dell'8-9%, mentre non ha riconosciuto una incidenza delle lesioni sulla capacità del
soggetto di produrre reddito, neppure in termini di maggior usura lavorativa.
Sul piano della invalidità temporanea ha esaminato con scrupolo la durata della malattia e
della relativa convalescenza, con le conseguenti necessità terapeutiche, concludendo con
l'indicazione di un periodo di inabilità temporanea totale di 120 giorni e di successiva
invalidità temporanea parziale di ulteriori 70 giorni.
Infine, in merito alle spese mediche, ha verificato che risultano documentate unicamente
due ricevute, per L.150.000, mentre ha dichiarato che non sono prevedibili ulteriori
spese future. Conseguentemente il danno biologico va quantificato in complessivi Euro
21.608,40.
Il danno morale, da riconoscersi senz'altro sia in considerazione dell'astratta
configurabilità del reato di lesioni colpose, sia in forza della più recente giurisprudenza in
presenza di pregiudizio all'integrità psicofisica, quale valore costituzionalmente protetto,
può essere determinato in misura pari alla metà del danno biologico, stante il lungo iter
riabilitativo seguito dall'infortunata e la non indifferente presenza di postumi dolorosi e
quindi determinato in Euro 10.804,20.
In punto danni strettamente patrimoniali, si osserva che non è stata offerta alcuna prova
del danneggiamento di vestiario e di suppellettili (il teste B.G. ha riferito che la XX era
probabilmente in pigiama e non ricorda danni particolari), mentre nell'atto introduttivo
non è stata neppure dedotta una diminuzione del reddito lavorativo, peraltro esclusa dal
CTU.
Trattandosi di debito di valore per quanto concerne il danno biologico e morale, la
somma liquidata a tale titolo va rivalutata secondo gli indici nazionali ISTAT delle
famiglie di operai ed impiagati dalla data del sinistro al soddisfo; vanno altresì
riconosciuti gli interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo gli indici (stat
nazionali dalla data del sinistro, al saldo effettivo.
Il danno patrimoniale va invece rivalutato per comodità dalla data dell'infortunio anche
perché si tratta di spese ravvicinate nel tempo.
Sulla somma complessiva spetteranno poi gli interessi legali dalla data della
pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
La prevalente soccombenza di parte convenuta comporta la condanna della stessa al
pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, e della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
dichiara la responsabilità esclusiva del Condominio YY nella causazione del sinistro per
cui è causa;
condanna il condominio predetto al risarcimento dei danni quantificati
complessivamente in 44.179,27, comprensivi di rivalutazione e interessi sulla somma
annualmente rivalutata,
Sulla somma complessiva spetteranno poi gli interessi legali dalla data della
pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute da parte attrice e
liquidate in Euro 2700 per diritti, Euro 296,04 per spese, Euro 4800 per onorari, oltre
spese generali ex t.p., iva e cpa come per legge ed oltre alle spese di Ctu medico legale già
liquidata.
Modena, 20.6.05
Il Giudice
Dott.ssa Carolina Gentili
Depositata in Cancelleria il 14 GIU 2006