sentenza - fondazione forense modenese
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sentenza - fondazione forense modenese
Responsabilità civile – Danno da cosa in custodia – Scivolamento su macchia di olio – Proprietà condominiale – Responsabilità oggettiva – Nesso causale – Prova presuntiva – Sussistenza - Pioggia intensa al momento della caduta – Interruzione del nesso causale per intervento del caso fortuito – Esclusione – Risarcimento del danno – Danno biologico – Danno morale per ½ del biologico - Rif.Leg.art.2051 cc; Sentenza n. 1049/2006 Pronunziata il 18/01/2006 Depositata il 09/06/2006 TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE UNICO, DOTT.SSA CAROLINA GENTILI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA NELLA CAUSA N. 3312/1998 PROMOSSA DA XX, rapp.ta e difesa dall'Avv.to C.Cofano Parte attrice CONTRO CONDOMINIO YY, rapp.to e difeso dall'Avv.to D.Baraldi Parte convenuta Oggetto: responsabilità extracontrattuale da cose in custodia (Art.2051 c.c.) CONCLUSIONI: Per parte attrice: Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Modena: nel merito: accertare, determinare e dichiarare la responsabilità del convenuto Condominio YY in premessa nella causazione del sinistro de quo, il conseguente danno alla persona dell'attrice; l'entità dei danni tutti patiti e patiendi dalla Stessa (ivi compreso il quantum relativo all'inabilità temporanea totale lavorativa, all'inabilità temporanea totale biologica; all'inabilità parziale biologica; ai postumi permanenti; al danno biologico; al danno morale; alle spese mediche conseguentemente sofferte dall'attrice; al vestiario e suppellettili della stessa nell'occorso danneggiati (vestiario e suppellettili da liquidarsi in via equitativa); condannare conseguentemente il medesimo convenuto a pagare-risarcire l'attrice di essi danni tutti così determinati e risultati all'esito dell'istruttoria di causa, oltre a rivalutazione monetaria e ` interessi moratori legali dal sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa, oltre all'Iva e quant'altro pure dovuto per legge. Per parte convenuta: Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, voglia l'Ill.mo Giudice adito: - accertare e dichiarare l'inesistenza del nesso di causalità tra il fatto lamentato dall'attrice ed in comportamento tenuto dal convenuto, ovvero accertare e dichiarare che nel processo causale determinante l'evento de quo, il caso fortuito (pioggia) si è posto come unica causa efficiente dello stesso essendo di per sé idoneo a determinarlo; - accertare e dichiarare la carenza di responsabilità del Condominio YY nella causazione del sinistro de quo; - conseguentemente rigettare le domande tutte formulate dall'attrice, in quanto illegittime, infondate e non provate, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione notificata il 21.12.98 l'attrice esponeva che il giorno 17.03.1996 alle ore 11,00 circa in Modena, mentre camminava sotto il porticato del fabbricato X di pertinenza del Condominio YY, scivolava sulla pavimentazione dello stesso a causa di una macchia d'unto resa non visibile dalla pioggia e non segnalata; che a seguito di ciò riportava la frattura completa della diafasi medio-inferiore e della diafisi ulnare medio superiore a decorso obliquo trasversale con disassamento dei monconi, lesioni comportanti una invalidità temporanea, biologia e permanente, oltre a danno morale, al vestiario ed alle suppellettili personali in quel frangente indossati. Chiedeva quindi che venisse accertata la responsabilità del Condominio e la condanna al risarcimento dei danni. Il Condominio YY, nel costituirsi, eccepiva, in primis, l'improponibilità della domanda per essere l'attrice una condomina e quindi comproprietaria dell'area ove era accaduto il fatto; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che non vi era prova del nesso causale tra le macchie d'unto e la caduta, dovuta invece presumibilmente alla pioggia; contestava comunque l'entità delle lesioni e la mancanza di prova del danno materiale; osservava, infine, che, trattandosi di fatto colposo, andava convenuto in giudizio l'amministratore condominiale all'epoca in carica, sig.ra N.M., di cui chiedeva la chiamata in causa ex art.269 c.p.c.. All'esito della prima udienza il giudice istruttore non autorizzava la chiamata in causa del terzo. All'udienza ex art.183 c.p.c. le parti erano presenti e veniva svolto, senza esito, il tentativo di conciliazione nonché disposta consulenza medico-legale; depositate le memorie istruttorie, venivano ammesse ed espletate le prove per testi dedotte dall'attrice e per interpello e testi richiesti da parte convenuta, veniva ordinata all'INPS l'esibizione della certificazione relativa all'assenza dal lavoro per malattia della signora XX nell'anno 1996. All'udienza del 7.2.06 i procuratori di entrambe le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.. In primo luogo si prende atto della rinuncia di parte convenuta all'eccezione di improponibilità della domanda per essere l'attrice anche condomina del condominio in questione. Il secondo aspetto da esaminare riguarda la normativa applicabile al caso di specie, poiché dalla qualificazione della fattispecie discendono rilevanti conseguenze sul piano dell'onere probatoria L'attrice assume di essere caduta sul pavimento di un'area comune del condominio convenuto a causa di una macchia d'olio. L'unico teste (B.G.) che ha soccorso nell'immediatezza la signora XX ha dichiarato di aver trovato a terra la predetta, che la stessa aveva un braccio rotto, che era distante circa 30/40 cm dalla macchia di olio lasciata da un motorino, macchia che risultava essere particolarmente scura in quanto stava piovendo ed il pavimento era molto bagnato; inoltre il luogo era proprio all'incrocio dei porticati, ove si trova la bocchetta nella quale confluisce tutta l'acqua; che la macchia era rasente il muro e priva di segnaletica, precisando peraltro che sarebbe stato assurdo segnalarla. Ha altresì riferito che il condominio aveva provveduto a pulire la macchia d'olio, che tuttavia non si toglieva perché era assorbita dal quarzo, materiale di cui era composto il pavimento. Dall'istruttoria orale si evince che la macchia d'unto era presente effettivamente in prossimità deI punto in cui l'attrice è stata trovata a terra dai soccorritori (in tal senso anche la dichiarazioni rilasciate alla compagnia assicuratrice Unipol prodotte da parte attrice sub.2 e 3). Sembra pertanto che la fattispecie in questione sia sussumibile sotto il dettato dell'art.2051 c.c., regolatore dal danno da cose in custodia, piuttosto che sotto la più generica responsabilità ex art.2043 c.c.. Secondo consolidata giurisprudenza, la fattispecie di cui all'art.2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della imprevedibilità e inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere probatorio in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Pertanto il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati (Cass.5236/2005). La responsabilità del custode è quindi esclusa soltanto dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficienza causale esclusiva nella produzione del danno. Nel caso sub iudice può dirsi provato il nesso causale, anche se parzialmente in via presuntiva, dovendosi ritenere probabile che, stante la vicinanza della macchia d'olio rispetto al punto della caduta, l'incidente sia da attribuirsi proprio alla presenza di sostanza viscida sulla pavimentazione condominiale. Il condominio non ha invece dal canto suo fornito la dimostrazione del caso fortuito, in quanto da un lato la pioggia intensa non rappresenta una fatto interruttivo del nesso causale, fatto che dovrebbe avere, oltre tutto, carattere di imprevedibilità e inevitabilità, dall'altro non è stato dedotto alcun fatto del terzo o del danneggiato in grado di porsi come condizione da sola sufficiente a produrre l'evento. Accertata quindi la responsabilità del Condominio YY, occorre occuparsi del danno risarcibile. In proposito non può che richiamarsi la consulenza tecnica medico-legale, la quale ha in primo luogo escluso che un fattore determinante della caduta possa essere individuato nel precedente stato morboso della perizianda: risulta arduo imputare la caduta ad una banale sindrome vertiginosa da deficit labirintico destro, per di più in fase di miglioramento dopo la dimissione ospedaliera avvenuta una quarantina di giorni prima dell'infortunio e trattata con farmaci antivertiginosi, precisando che in generale è infatti assai difficile (anche se teoricamente possibile) che il disturbo dell'equilibrio sia tale da provocare improvvisamente una caduta a terra di colui che ne è affetto, specie durante la deambulazione su terreno piano; il paziente avverte solitamente una sensazione di sbandamento, che viene corretta arrestando la marcia, modificando opportunamente la postura corporea e distanziando i piedi per aumentare la base di appoggio. In secondo luogo ha accertato un danno biologico da invalidità permanente nella misura dell'8-9%, mentre non ha riconosciuto una incidenza delle lesioni sulla capacità del soggetto di produrre reddito, neppure in termini di maggior usura lavorativa. Sul piano della invalidità temporanea ha esaminato con scrupolo la durata della malattia e della relativa convalescenza, con le conseguenti necessità terapeutiche, concludendo con l'indicazione di un periodo di inabilità temporanea totale di 120 giorni e di successiva invalidità temporanea parziale di ulteriori 70 giorni. Infine, in merito alle spese mediche, ha verificato che risultano documentate unicamente due ricevute, per L.150.000, mentre ha dichiarato che non sono prevedibili ulteriori spese future. Conseguentemente il danno biologico va quantificato in complessivi Euro 21.608,40. Il danno morale, da riconoscersi senz'altro sia in considerazione dell'astratta configurabilità del reato di lesioni colpose, sia in forza della più recente giurisprudenza in presenza di pregiudizio all'integrità psicofisica, quale valore costituzionalmente protetto, può essere determinato in misura pari alla metà del danno biologico, stante il lungo iter riabilitativo seguito dall'infortunata e la non indifferente presenza di postumi dolorosi e quindi determinato in Euro 10.804,20. In punto danni strettamente patrimoniali, si osserva che non è stata offerta alcuna prova del danneggiamento di vestiario e di suppellettili (il teste B.G. ha riferito che la XX era probabilmente in pigiama e non ricorda danni particolari), mentre nell'atto introduttivo non è stata neppure dedotta una diminuzione del reddito lavorativo, peraltro esclusa dal CTU. Trattandosi di debito di valore per quanto concerne il danno biologico e morale, la somma liquidata a tale titolo va rivalutata secondo gli indici nazionali ISTAT delle famiglie di operai ed impiagati dalla data del sinistro al soddisfo; vanno altresì riconosciuti gli interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo gli indici (stat nazionali dalla data del sinistro, al saldo effettivo. Il danno patrimoniale va invece rivalutato per comodità dalla data dell'infortunio anche perché si tratta di spese ravvicinate nel tempo. Sulla somma complessiva spetteranno poi gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. La prevalente soccombenza di parte convenuta comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, e della consulenza tecnica d'ufficio. P.Q.M. Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara la responsabilità esclusiva del Condominio YY nella causazione del sinistro per cui è causa; condanna il condominio predetto al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in 44.179,27, comprensivi di rivalutazione e interessi sulla somma annualmente rivalutata, Sulla somma complessiva spetteranno poi gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute da parte attrice e liquidate in Euro 2700 per diritti, Euro 296,04 per spese, Euro 4800 per onorari, oltre spese generali ex t.p., iva e cpa come per legge ed oltre alle spese di Ctu medico legale già liquidata. Modena, 20.6.05 Il Giudice Dott.ssa Carolina Gentili Depositata in Cancelleria il 14 GIU 2006