COMUNE DI MASSA

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COMUNE DI MASSA
COMUNE DI MASSA
REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
Deliberato il 05/06/1935
Approvato il 24/06/1935
Omologato dall'On. Ministero dell'Interno - Direzione Generale Amministrazione Civile
Successive modificazioni ed integrazioni indicate all'interno dei singoli articoli
TITOLO I - SUOLO ED AREA PUBBLICA
CAPO I - INGOMBRO - IMMISSIONI ILLECITE - NETTEZZA
ART. 1.
E' proibita nella Città di Massa qualunque occupazione di suolo, sottosuolo ed area pubblica,
o soggetta a servitù pubblica, anche per modo di ingombro precario e facilmente amovibile, salvo
quanto è disposto dagli articoli seguenti e salve altresì le disposizioni contenute nella deliberazione
del Podestà in data 6 giugno 1934, n. 138, per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi
ed aree pubbliche, approvata dalla R. Prefettura.
ART. 2.
Non cadono sotto il divieto di cui all'articolo precedente le seguenti occupazioni momentanee
di suolo pubblico:
a) con vetture ed autovetture pubbliche fuori dalle loro stazioni, quando siano a
disposizione di un avventore, e con vettura privata di servizio;
b) con barrocci, carri, carretti, attaccati o no, per il tempo strettamente necessario ad
ogni operazione di carico o scarico.
Nel caso però che la occupazione anzidetta, per la ristrettezza della via e per qualsiasi altro
motivo, recassero impedimento alla libera circolazione, i veicoli dovranno essere condotti nel largo
più vicino. I veicoli stessi non potranno mai essere posti attraverso il piano stradale.
ART. 3.
E' pure fatta eccezione dal divieto di cui all'art. 1 per le vetture di ogni specie, che si
introducono in Città nelle ricorrenze del mercato di martedì e delle fiere di San Francesco e
Madonna delle Grazie, o per scarico di mobili per scambio di abitazione. Potranno queste, dopo lo
scarico della merce, collocarsi e rimanere nei posti assegnati dall'Autorità Comunale. Dette vetture
dovranno tenersi distanti almeno 2 metri dai pubblici e privati edifici e loro appartenenze, con
assoluta proibizione di depositare sopra o accanto agli edifici stessi i foraggi, i finimenti od altro
oggetto. Le vetture medesime dovranno essere collocate in guisa che rimanga sempre libero il
passo al pubblico da tutti i lati della fila o file in cui saranno disposte.
ART. 4.
E' in facoltà del Podestà di concedere, in conformità delle leggi e regolamenti, l'occupazione
dell'area pubblica con tettoie di cristallo od altre coperture artistiche, sopra gli ingressi dei teatri,
degli alberghi e di altri edifici di simile natura, previo il pagamento della congrua tassa ed
osservando le norme che in ogni singolo caso saranno prescritte tanto rispetto alla sicurezza
pubblica, quanto rispetto all'ornato e all'estetica degli stabili e delle località.
ART. 5.
Può essere concessa l'occupazione permanente dell'area pubblica con tende, cartelli,
stemmi ecc. posti al di fuori degli esercizi ed uffici e lungo i muri, nei quali si trovano le porte degli
esercizi ed uffici stessi.
ART. 6.
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Tutte le iscrizioni, i cartelli, le mostre e le insegne di ogni genere da esporsi al pubblico
devono essere approvate dall'Autorità Comunale.
A tale effetto gli interessati devono preventivamente presentare istanza al Podestà ed unirvi
un disegno da cui risultino con ogni esattezza dicitura, forma, colore, altezza dal suolo e sporgenza
dell'oggetto da esporre al pubblico.
La leggenda dei cartelli e qualsiasi altra iscrizione da esporsi al pubblico, deve essere in
lingua italiana.
Alle iscrizioni, ai cartelli, alle mostre, ecc. gli interessati devono apportare tutte quelle
modificazioni, che saranno richieste dall'Autorità Comunale nell'interesse del decoro e dell'estetica
cittadina.
ART. 7.
Il Podestà, sentito anche il parere dell'Ufficio Sanitario, può concedere permessi di
occupazione di suolo per la vendita di merci o di alcune derrate alimentari sopra appositi barroccini.
Dal 1° luglio al 20 settembre può essere permessa l 'occupazione di suolo pubblico per parte dei
cocomeri; dal 1° luglio al 30 settembre per i vendi tori di bibite ghiacciate; dal 1° ottobre al 30 apr ile
per i venditori di castagne.
I concessionari terranno costantemente pulito lo spazio loro concesso ed i venditori del
cocomero dovranno avere un recipiente apposito per raccogliere i rifiuti.
Tutti i concessionari per la vendita di generi alimentari sono anche soggetti alla vigilanza
dell'Ufficio d'Igiene.
ART. 8.
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Le tende protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di
metri due dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere di almeno cm. 30 dalla verticale del
marciapiede.
La concessione di licenze per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, è
subordinata alle condizioni che esse siano mobili e collocate in guisa da non nascondere le targhe
stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di visibilità, i semafori per la circolazione
del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.
ART. 9.
Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di
dovere, saranno rimosse dietro ordine dell'Ufficio di Polizia Urbana.
CAPO II - IMMISSIONI ILLECITE
ART. 10.
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
In generale è vietato qualunque spargimento, immissione ed effusione di materiale solido e
liquido sul suolo pubblico nonché qualunque espansione di fumi e di esalazioni nocive e moleste
nell'aria.
E' altresì vietato gettare, versare o immettere nel Fiume Frigido e negli altri corsi d'acqua,
nelle fognature, nei canali di scolo e nei fossi qualunque materia o liquido che possa impedirne o
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renderne difficoltoso il corso ovvero produrre esalazioni maleodoranti o comunque moleste o
dannose.
ART. 11.
E' vietato scuotere, battere e spolverare dalle finestre prospicienti sul suolo pubblico tappeti,
panni e qualunque altro oggetto che, spandendo polvere possa molestare o dare incomodo ai
viandanti, e in generale è vietato gettare dalle abitazioni sia di giorno, sia di notte, qualsiasi oggetto
e materia.
ART. 12.
E' proibito ai proprietari, agli inquilini ed ai conduttori di case, botteghe, stalle o qualsiasi altro
stabile, tanto in città che della campagna, depositare sul suolo pubblico spazzature, immondizie od
altre materie di espurgo, le quali dovranno invece versarsi nei carretti destinati al servizio della
nettezza pubblica.
ART. 13.
Gli ortolani, i fruttivendoli, i salumai, i pollivendoli, i macellai ed in genere tutti i conduttori di
ogni specie di botteghe, non potranno neppure momentaneamente lasciare o depositare sul suolo
pubblico i rifiuti della loro industria, e dovranno, al pari delle immondizie depositarli nei carretti della
nettezza pubblica, giusta il disposto dell'articolo precedente, se in piccola quantità, e in caso
diverso, dovranno trasportarli direttamente per proprio conto al pubblico scarico.
ART. 14.
E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e di qualunque altra mercanzia ed ai
raccoglitori o incettatori di ceneri, stracci, spazzature ecc. gettare, anche momentaneamente, in
qualunque misura sul suolo pubblico alcun residuo degli oggetti della loro industria.
ART. 15.
Lo sgombro della neve dai terrazzi e da qualunque sito elevato sopra il livello del suolo, deve
farsi senza getto verso il suolo pubblico.
ART. 16.
E' proibito in qualunque parte della città governare le bestie depositando il foraggio od altro
sul suolo pubblico, sarà tuttavia permesso somministrare mediante sacchetti legati al collo, in modo
da impedire la dispersione sul suolo pubblico.
ART. 17.
E' vietato depositare materie, qualunque esse siano, nel Frigido e nel Brugiano.
ART. 18.
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Lo scarico dei residui di costruzioni, ruderi, cocciami, ecc., dovrà eseguirsi nei luoghi a ciò
designati dalla Amministrazione Comunale con apposita ordinanza.
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In detti luoghi non dovranno gettarsi spazzature o materie soggette a putrefazione o in
combustione.
ART. 19.
E' assolutamente proibito lo sgorgo e il getto di acque impure sulla superficie delle strade e
piazze di tutto il territorio Comunale, di qualunque natura esse siano e da qualunque parte esse
provengano, dovranno essere sistemate secondo le prescrizioni dell'Autorità Comunale, che
saranno date, previo parere degli Uffici Tecnico e Sanitario, ciascuno per la propria competenza.
CAPO III - DELLA NETTEZZA
ART. 20.
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
L'Amministrazione Comunale provvede alla nettezza del suolo pubblico nonché alla
rimozione delle immondizie domestiche dalle case, con le norme e modalità stabilite dalle relative
ordinanze.
E' comunque vietato esporre alla vista del pubblico cassette, od altri recipienti scoperti
contenenti rifiuti di abitazioni, uffici, negozi, ecc.
I recipienti mancanti di copertura, o comunque indecenti che, prima o dopo il passaggio degli
addetti alla raccolta, fossero trovati ancorché vuoti, sulle soglie di ingresso degli stabili, o loro
adiacenze, in vista al pubblico, saranno sequestrati e distrutti, salvi ed impregiudicati i relativi
provvedimenti contravvenzionali a carico dei proprietari.
ART. 21.
E' vietato depositare nei cortili, negli anditi delle case, nei pianerottoli, spazzatura, rottami di
materiali ingombranti o combustibili e simili materie.
Chi li occupa o li usa deve spazzarli, tenerli sgombri e perfettamente puliti.
ART. 22.
I proprietari di stabili in genere e coloro che conducono pubblici esercizi e occupano locali a
piano terreno, anche se elevati dal suolo con qualche scalino, hanno l'obbligo, in quel tratto di suolo
o marciapiede prospiciente ai loro stabili, botteghe etc., di sgombrare la neve, di rompere e coprire
con materie adatte i ghiaccioli allo scopo di rendere libero il transito, con divieto di usare acqua.
ART. 23.
Tutti coloro, che, previo il permesso dell'Autorità Comunale, spurgheranno fogne, canali ecc.
dovranno, dopo asportate nel termine stabilito da ogni singola concessione le materie estratte,
procedere ad accurata lavatura del suolo in modo che non rimanga alcuna traccia
dell'imbrattamento avvenuto.
Le materie estratte dagli alvei delle gore per la ricorrenza delle zecche, devono essere
rimosse giorno per giorno e si dovrà procedere, come nei casi sopra indicati, alla nettezza del suolo
da esse occupato.
ART. 24.
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I proprietari di stabilimenti o capannoni sulle spiaggie devono attendere alle loro concessioni,
mantenervi sempre l'arenile sgombro di rottami, spazzature ecc. e sarà loro obbligo di depositarli in
appositi recipienti chiusi da trasportarsi lungo il viale litoraneo prima delle ore 7, ove appositi
incaricati passeranno a ritirare il contenuto.
E' vietato pure tenere pollame presso gli stabilimenti e cabine, come pure entro queste
accendere fuochi per la cottura dei cibi o per qualunque altra ragione.
ART. 25.
Nei casi di costruzione di fabbriche e di restauri di quelle già esistenti, l'imprenditore avrà
l'obbligo di tenere costantemente netto dalle materie e dalla polvere proveniente dai lavori in
costruzione, il suolo pubblico, che fronteggia le fabbriche suddette al di là del perimetro assegnato
nella licenza per deposito di materiali, innaffiando anche la strada, quando possa occorrere.
I ponti di servizio per restauro e costruzione di fabbricati di strade di larghezza inferiore ai m.
6 dovranno essere fatti con impalcati su mensole.
ART. 26.
I concessionari di permessi di occupazione di suolo pubblico sono tenuti alla pulizia del suolo
occupato e delle sue adiacenze.
ART. 27.
La lavatura delle mostre e delle vetrine collocate sulle pareti esterne dei fabbricati non può
essere eseguita che dalle prime ore del mattino fino a due ore dopo la levata del sole.
ART. 28.
I proprietari di stabili, botteghe e magazzini, quando intendono spazzare il marciapiede o la
via lungo la loro proprietà, devono prima innaffiare abbondantemente.
ART. 29.
Le carrette degli spazzini possono essere fermate presso la porta delle case, dalle quali si
raccolgono le immondizie, ma soltanto per il tempo strettamente necessario.
Lo sportello superiore delle carrette a ribalta non dovrà essere lasciato aperto oltre il tempo
strettamente necessario per il carico delle spazzature.
ART. 30.
Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche
spazzature, la tenuta della stalla ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi tutte le
disposizioni per la lotta contro le mosche, di cui alle disposizioni governative, la cui applicazione in
ogni caso dovrà far capo all'Ufficio Sanitario Comunale.
TITOLO II - DELL'USO E DELLA CONSERVAZIONE DELLE COSE PUBBLICHE E PRIVATE
ART. 31.
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E' vietato imbrattare e deturpare con iscrizioni, disegni o con qualsiasi altro modo, gli edifici
pubblici e privati, i monumenti, i muri, i parapetti, i sedili e quant'altro è posto sul pubblico suolo, sia
per ornamento, sia per la pubblica utilità.
ART. 32.
Senza il permesso dell'Autorità Municipale è proibito, tanto nella città come in altra parte del
territorio comunale, smuovere od alterare in qualsiasi modo il suolo pubblico e qualunque
pertinenza di strade o piazze pubbliche, soggette a servitù pubblica.
ART. 33.
Colui che in qualsivoglia maniera guastasse o alterasse il lastrico od il piano stradale, oltre a
subire il procedimento contravvenzionale, dovrà rimborsare al Comune la spesa necessaria per le
riparazioni, e qualora intendesse eseguirle direttamente per proprio conto, dovrà sottostare a tutte
le condizioni che, caso per caso, potrà imporgli in sede di licenza l'Autorità Comunale, senza
pregiudizio, si intende, delle maggiori responsabilità nelle quali potesse essere incorso.
ART. 34.
E' proibito guastare gli stemmi gentilizi, le iscrizioni e le altre memorie esistenti all'esterno di
qualunque privato edificio.
E' parimente vietato rimuovere tali stemmi ed iscrizioni, anche precariamente, in occasione di
restauri, e tramutarle, senza avere prima ottenuto il consenso dell'Autorità Comunale.
In tali casi il contravventore, oltre a incorrere nelle pene comminate dagli articoli 214 e 215 e
seguenti, od in quelle maggiori sancite dalle Leggi e Regolamenti in materia di Antichità e Belle Arti,
avrà l'obbligo di rimettere gli stemmi, le iscrizioni ecc. nello stato e nel posto primitivo.
Qualora poi non vi ottemperasse nel termine prescritto, ciò sarà eseguito a tutte spese
dell'inadempiente, a cura dell'Amministrazione Comunale.
In caso di demolizione totale dell'edificio, cui si trovino apposti gli stemmi, iscrizioni e
memorie di che sopra, si osserverà quanto è prescritto dalle vigenti leggi.
ART. 35.
Nei giardini pubblici, come pure nei viali e passeggi, è proibito:
a) cogliere i fiori e recare danno in qualsiasi modo alle piante, recinti, steccati, fontane
e quant'altro è ivi posto per l'ornamento e per l'utilità del pubblico;
b) di passare sugli orli dei viali, introdursi nelle aiuole e negli spazi destinati a prato od
a qualunque altra cultura;
c) salire sugli alberi, appendervi oggetti e scagliarvi contro pietre ecc.
E' pure vietato sdraiarsi sulle panchine e sui sedili esistenti in qualsiasi giardino e viale.
ART. 36.
Sui palchi eretti sia dall'autorità sia da comitati per estrazione di tombole, per trattenimenti
pubblici o per altro fine di pubblico interesse, potranno salire soltanto le persone, che vi abbiano
legittimo motivo.
ART. 37.
E' proibito otturare in qualsiasi modo i fori dei pubblici orinatoi e delle pubbliche fogne, come
pure e proibito introdurre tanto negli uni che nelle altre qualsiasi cosa.
ART. 38.
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E' proibito qualunque ingombro od immissione nelle vasche dei giardini e dei lavatoi pubblici.
ART. 39.
E' vietato:
a) montare sulle fonti pubbliche e vasche tanto della città che della campagna;
b) lavarvi i panni, erbaggi e qualsiasi altra cosa;
c) lavarsi ed immergersi anche in parte nei relativi serbatoi;
d) cagionare in qualsiasi modo l'imbrattamento e l'inquinamento delle acque, nonché
la loro dispersione;
e) condurvi animali ad abbeverarsi.
ART. 40.
Chiunque prenda acqua alle pubbliche fonti a getto discontinuo è in dovere di chiudere le
chiavi delle cannelle appena si sia fornito della quantità necessaria.
ART. 41.
E' proibito prendere acqua dalle vasche fonti comunali.
ART. 42.
I proprietari degli stabili, tanto della città che della campagna, sono obbligati a mantenere
sempre in buono stato le incanalature destinate allo spurgo degli acquai, delle latrine etc., nonché
le doccie, tubi e condotti per lo scolo delle acque pluviali.
Devono parimente essere muniti i rispettivi stabili del numero civico del tipo stabilito dal
Comune.
ART. 43.
I portoni delle case di abitazione di tutto il territorio comunale, che danno accesso alle scale
di abitazione, devono rimanere chiusi:
a) dal 1° novembre al 31 marzo dalle ore 10 alle 6;
b) dal 1° aprile al 31 ottobre dalle ore 22 alle ore 4.
L'androne di accesso alle scale deve essere convenientemente illuminato, appena si fa notte
e fino alla chiusura del portone.
Tale obbligo incombe ai proprietari della casa.
ART. 44.
E' proibita l'affissione sui pubblici monumenti, sulle mura del Palazzo Pretorio, del Palazzo
Comunale e su tutti gli altri stabilimenti appartenenti alla comunità, se non nelle apposite tabelle di
affissione a pagamento dei relativi diritti, come al Regolamento approvato nei modi di legge.
TITOLO III - DELL'ORDINE PUBBLICO, DELLA SICUREZZA,
DELLA DECENZA E DELLA QUIETE PUBBLICA
ART. 45.
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Spazzando e riparando i tetti, si dovranno collocare nella via sottostante un numero
sufficiente di segnali per avvertire le persone sino a qual punto sia conveniente il transito e non si
potrà gettare alcuna materia sul suolo pubblico.
ART. 45. bis
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
E' vietato tenere distesi biancheria, panni o simili fuori dalle finestre, dei parapetti dei balconi
o terrazzi, o nei giardini in modo visibile da strade, piazze o aree pubbliche.
ART. 45. ter
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
E' vietato gettare sulle pubbliche vie e piazze manifestini pubblicitari da veicoli, autoveicoli ed
aeroplani salvo che non si tratti di annunci riferibili a manifestazioni di particolare interesse turistico
autorizzabili di volta in volta dal Sindaco.
ART. 46.
Le corde, gli attrezzi e gli utensili posti in opera per la esecuzione dei muramenti, restauri,
ecc. dovranno essere in buono stato ed offrire resistenza sufficiente all'uso, cui debbono servire.
ART. 47.
Oltre a quanto è prescritto dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773 e relativo Regolamento 21 gennaio 1928, n. 62, nessun spettacolo e trattenimento all'aperto
può essere tenuto senza il preventivo nulla osta del Podestà, se trattasi di quelli previsti dall'art. 69
della Legge di P.S. e del Questore se trattasi di quelli previsti dall'art. 68.
La erezione di palchi, tribune, etc., per feste, commemorazioni e cerimonie deve essere
autorizzata dal Podestà.
I baracconi con spettacoli pubblici, le giostre e qualsiasi altro genere di pubblici trattenimenti,
comunque costruiti, ed i palchi eretti sul suolo pubblico e privato in occasione di spettacoli, feste e
rappresentazioni pubbliche, non potranno essere aperti al pubblico, se prima l'autorità di P.S. locale
non ne abbia verificata la solidità a mezzo di una visita tecnica.
ART. 48.
Gli scalpellini nell'esercizio del loro mestiere, sia in luogo pubblico che nelle loro botteghe,
dovranno impedire con adatti ripari che le scheggiò di pietra o marmo in lavorazione offendano i
passanti.
ART. 49.
Le scale, che, previa licenza, vengano rizzate sul suolo pubblico, devono essere
costantemente sorvegliate da una o più persone atte a prevenire qualsiasi danno.
ART. 50.
Qualunque impedimento sul suolo pubblico dovrà essere indicato in tempo di notte con lumi
chiusi entro cristalli rossi, della foggia che verrà stabilita dall'Autorità Comunale.
ART. 51.
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Le insegne, di cui all'art. 6 ed in genere tutto ciò che è affisso all'esterno e o prospetti sul
suolo pubblico, dovranno essere bene e solidamente assicurati.
ART. 52.
L'innaffiamento dei vasi e delle cassette dei fiori collocate con le debite cautele, secondo
quanto prescrive l'art. 476 del C.P., sopra finestre, tetti, terrazzi ed altri luoghi consimili, dovrà farsi
in modo che non si riversi l'acqua sul pubblico suolo né sulle mura esterne dei fabbricati.
ART. 53.
E' proibito domare puledri tanto a cavezza che attaccati ai veicoli in qualsiasi parte della città
e su tutte le strade comunali.
ART. 54.
E' proibito di trattenere a mano o legati cavalli o altre bestie da soma o da tiro lungo i muri
delle case o qualunque altra località fronteggiante il suolo pubblico.
Qualora tali bestie siano legate nell'interno delle stalle, rimesse o botteghe in prossimità della
porta d'ingresso, dovranno legarsi in modo che abbiano costantemente la testa rivolta verso strada.
E' parimente vietato condurre a bagnare animali di qualunque specie nel tratto dal fiume
Frigido al fosso Brugiano, cavalcare sull'arenile della spiaggia e dormire sulla stessa entro le cabine
o stabilimenti; se ne fa eccezione soltanto per il personale di custodia degli stabilimenti stessi.
ART. 55.
E' vietato salire sui candelabri e fanali pubblici, nonché sulle ferriate delle finestre.
ART. 56.
E' proibito trasportare persone sopra il cielo delle vetture e autovetture, che non siano
appositamente costruite anche per questo genere di trasporto, come è proibito collocarvi sopra
qualunque cosa che non sia bene assicurata con corde, cinghie od altro mezzo idoneo e che superi
come unità o nel complesso il peso di Kg. 50.
Nell'interno poi ed a cassetta delle vetture medesime non può essere collocato un numero di
persone maggiore di quello che comporta la loro capacità, lo spazio perciò da assegnarsi ad ogni
passeggero non dovrà essere inferiore a 60 centimetri.
ART. 57.
Sulle pubbliche vie e piazze del Comune e nei luoghi di pubblico passaggio i cani devono
essere condotti a guinzaglio oppure essere muniti di stabile museruola. Devono inoltre essere forniti
di un collare chiuso e saldato con filo metallico portante impresso su placca metallica cognome e
nome del proprietario, numero di matricola di iscrizione nei registri del Comune ai fini del
pagamento della tassa sui cani.
La museruola deve essere fatta in modo da impedire assolutamente al cane di mordere.
Tutti i cani perciò, che, pure essendone forniti, riuscissero a mordere, saranno considerati
come se ne fossero privi.
Nelle botteghe o in altri luoghi aperti al pubblico, i cani, non muniti di museruola, dovranno
essere convenientemente legati.
I cani posti a guardia di case, orti e giardini, non possono essere tenuti in libertà, che renda
loro possibile aggredire o mordere i viandanti. Gli accessi alle località in cui esistono cani da
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guardia dovrà a cura dei proprietari, o affittuari etc. essere segnalata la presenza del cane con
cartello portante la indicazione "attenti al cane".
Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola sono eccettuati soltanto i cani da caccia per le
vie della campagna.
Nei viali o adiacenze dei giardini pubblici è vietato condurre cani sciolti o comunque lasciarli
vagare, anche se muniti di museruola.
ART. 58.
I cani mastino o da presa ed in genere tutti quelli di indole feroce, compresi specialmente in
questa categoria quelli di razza inglese chiamati bull-dog, dovranno custodirsi in luogo chiuso ed a
catena né potranno circolare per i luoghi pubblici ed in tutte quelle località, ove possano accedere
persone non addette alla famiglia del proprietario, se non forniti di museruola e condotti a
guinzaglio.
ART. 59.
I cani vaganti e tutti quelli, rispetto ai quali non siano state interamente adempiute le
disposizioni degli articoli precedenti, saranno sequestrati e condotti allo stabulario; qualora il
proprietario non si faccia immediatamente noto, prima cioè che il cane sia rinchiuso nell'apposito
canile, quando ciò avvenga, sarà omesso il sequestro del cane e proceduto alla contestazione della
relativa contravvenzione.
ART. 60.
I cani sequestrati come sopra e non ritirati dai loro padroni entro i cinque giorni, saranno
uccisi o venduti per conto del Comune, o ceduti ad istituti scientifici quando ne facciano richiesta.
Per la restituzione si osserveranno le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione
della tassa sui cani, approvata dal Consiglio Comunale il 12 aprile e 9 settembre 1924, dalla Giunta
Provinciale Amministrativa il 10 novembre dello stesso anno e vistata dal Prefetto il 12 stesso
mese, Div. 2a n. 9210.
ART. 61.
E' proibito disturbare ed ostacolare mediante fischi, urla, schiamazzi, richiami di ogni specie
ed in qualsiasi altro modo l'opera dell'accalappiacani.
Fra i mezzi atti a produrre detto disturbo è ritenuto quello di seguire insistentemente ed in
frotte le persone incaricate di questo servizio.
ART. 62.
Sul suolo pubblico, tanto della città che della campagna, è proibito:
a) accendere fuochi, tenere fornelli o altri recipienti per accendervi fuoco, anche per
momentanee occorrenze di qualsiasi industria o mestiere;
b) spaccare e tagliare la legna, vagliare granaglie;
c) strigliare, tosare, pelare animali di ogni specie;
d) pettinarsi, radersi la barba ed in genere compiere atti di pulizia personale;
e) lavare i veicoli, pulire i finimenti e gli utensili che si usano nelle stalle o rimesse;
f) eseguire qualsiasi lavoro, tanto se relativo agli usi domestici, quanto se relativo
all'esercizio di qualsivoglia industria o mestiere.
ART. 63.
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Nelle botteghe ed officine, nelle quali si fa uso del fuoco, dovranno adoperarsi le cautele tutte
che siano necessarie ad impedire che le faville, fumo o altre materie infuocate si spargano per l'aria
e sul suolo pubblico.
Ai maniscalchi è proibito di eseguire le operazioni della loro professione sul suolo pubblico.
ART. 64.
Ai girovaghi con carovane è proibito trattenersi nelle vie e piazze della città. E' loro proibito di
introdursi in città con orsi, scimmie, cammelli ed altri animali ammaestrati o no con l'intento di
esporli al pubblico, ai tenitori di giostre, bersagli e serragli di bestie feroci sarà loro concesso di
esercitare il loro mestiere dal Podestà in determinate località e previo pagamento della tassa di
posteggio.
ART. 65.
Chi intende esercitare il mestiere di barbiere o parrucchiere deve osservare le norme di cui
alla deliberazione del 5 ottobre 1931 allegata al presente Regolamento.
ART. 66.
Parimenti i servitori da piazza e facchini addetti alla Stazione ferroviaria, ed autobus pubblici,
muniti che siano di certificato di iscrizione da parte dell'Autorità Locale di P.S. a termini dell'art. 121
del Testo Unico Leggi di P.S. approvato con R. Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di apposita
licenza della Autorità Municipale, dovranno staziare nel posto, che loro verrà indicato dagli agenti
della forza pubblica e su quello dovranno attendere di essere richiesti del proprio servizio, per il
quale non potranno esigere né richiedere una retribuzione maggiore di quella stabilita dalla tariffa
da approvarsi.
ART. 67.
Sulle vie e piazze della città e più specialmente ove ha luogo il pubblico passaggio o siavi
altra adunanza di persone, è proibito rincorrersi o procedere riuniti in frotte, che, tanto per il numero
quanto per il contegno, ostacolino o disturbino il transito o la riunione.
ART. 68.
Nelle piazze, strade e vicoli di tutto il territorio comunale, come pure negli stabilimenti
pubblici, è proibito soddisfare alle proprie naturali occorrenze fuori degli orinatoi e delle latrine a tale
uopo esistenti. Ai pubblici orinatoi non può prendere posto un numero di persone maggiore di
quelle, che importa il tipo di ciascuno di essi, ed è proibito allontanarsi dai medesimi, nonché uscire
dai camerini di dette latrine, senza avere prima messo gli abiti completamente in ordine.
ART. 69.
Gli orti e giardini, esistenti nella città e negli agglomerati importanti, non possono essere
concimati con pozzo nero, letame o rifiuti di animali in genere, ma esclusivamente con fertilizzante
chimico.
ART. 70.
Sono proibiti nelle vie e piazze della città la vendita ed il commercio delle carni macellate, dei
polli, del formaggio, del pesce fresco e secco, dei salumi e della selvaggina.
ART. 71.
11
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Abolito.
ART. 72.
E' proibito esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiori od altra parte di animali,
generi di pizzicheria e tutti quegli oggetti che possono offendere il pubblico decoro, ovvero lordare i
passeggeri ed il pubblico suolo.
ART. 73.
Venendo a morte una bestia bovina, suina od equina, entro il territorio comunale, fino a che
non sarà effettuato l'impianto del digestore, dovrà essere interrata a cura del Comune, salva rivalsa
della spesa verso il proprietario, qualora questi risulti abbiente, fuori della città ad una distanza non
minore di metri 200 dall'abitato, lontano da pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, abbeveratoi e la buca
deve essere profonda etc.
ART. 74.
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Abolito.
ART. 75.
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Abolito.
ART. 76.
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Abolito.
ART. 77.
Sul suolo pubblico e su quello soggetto a servitù pubblica è proibito qualsiasi gioco ed
innalzare aquiloni. Non potranno essere quindi innalzati neppure in luoghi privati, in prossimità delle
linee conduttrici dell'energia elettrica, delle linee telegrafiche e telefoniche.
ART. 78.
E' proibito introdursi o fermarsi sotto gli androni, negli anditi e per le scale degli edifici
pubblici o privati, per mangiare, giocare, bere, dormire o farvi qualche atto contrario alla decenza,
alla quiete ed all'igiene pubblica, nonché depositarvi biciclette. E' parimente proibito sedere o
sdraiarsi nelle strade e piazze della città, come è pure proibito sedere su sedie e panche fuori dei
negozi posti entro i limiti della città stessa.
ART. 79.
12
Nelle località, dove hanno luogo conferenze, è proibito ai venditori ambulanti di giornali,
stampe, commestibili ed ogni altra mercanzia, annunziare anche a bassa voce, la propria merce.
ART. 80.
Ai conduttori di veicoli tratti da animali è proibito schioccare la frusta senza la necessità,
oppure oltre il bisogno ed in modo da turbare la pubblica quiete.
ART. 81.
E' proibito mostrare, anche allo scopo di muovere l'altrui pietà, qualunque parte della persona
affetta da infermità ripugnante.
ART. 82.
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
E' vietato l'uso normale e smodato delle campane, come pure il suono di esse dalle ore 21
fino all'ora consuetudinaria del "mattutino", fatta eccezione per la ricorrenza di particolari solennità
religiose o per speciali avvenimenti o festività di carattere nazionale.
ART. 82. bis
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Salvo le maggiori sanzioni della legge penale, sono considerati atti contrari alla pubblica
quiete e perciò vietati:
a) le grida smodate dei venditori di giornali, di stampati, di merce, fiori e giocattoli e di
qualsiasi altro oggetto, anche nell'interno di locali se aperti al pubblico.
b) le grida, gli schiamazzi nelle piazze e nelle vie pubbliche ed i canti di persone
riunite, tanto di giorno che in ore notturne.
ART. 82. ter
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
E' vietato riprodurre o lasciar produrre nelle abitazioni private, rumori, suoni, canti che
possano comunque recare disturbo ai vicini.
A tale limitazione sono pure soggetti gli apparecchi radio e televisori.
ART. 82. quater
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Le sale da ballo, i cinema o ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non
possano essere percepiti all'esterno e qualora fossero gestiti all'aperto devono essere
preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale semprechè non rechino disturbo al
vicinato e con quelle limitazioni e condizioni atte a ridurre gli effetti rumorosi o a contenere gli orari
di esercizio.
ART. 82. - 5°
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
13
L'uso di segnali acustici negli stabilimenti industriali deve essere esercitato solo per la
regolare entrata ed uscita delle maestranze.
La durata del segnale non deve superare i 10 secondi e l'intensità deve essere tale da non
recare molestia.
ART. 82. - 6°
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Chi esercita un'arte, un mestiere, od industria, deve usare ogni cautela per evitare molestie
od incomodo agli abitanti vicini per rumori e polveri propagantisi nell'aria, attraverso i muri o in
qualsiasi modo o per vibrazioni o scuotimenti dannosi.
E' vietata ogni rumorosità di qualsiasi organo e natura che superi all'esterno del luogo ove si
produce ed alla distanza di dieci metri dal confine esterno del fabbricato, i 60 ph. di intensità.
Chiunque intende impiantare, in qualsiasi parte del territorio comunale macchinari azionati da
agenti inanimati o attivare un mestiere o industria che possa produrre rumori o vibrazioni, anche in
fabbricati già esistenti, deve chiederne autorizzazione al Sindaco che potrà concederla,
prescrivendo gli adempimenti necessari ad evitare che l'attività risulti di disturbo alla quiete del
lavoro e del riposo dei cittadini. Il Sindaco può sempre, ancorché sia stata accordata la licenza,
vietarne o limitarne l'effettivo esercizio quando essa rechi disturbo al vicinato.
ART. 82. - 7°
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
I mestieri e le industrie particolarmente rumorosi come fabbri, lattonieri, carpentieri, aziende
di lavorazione del legno, segherie con impianti di frese giganti a dischi diamantati, laboratori di
marmo ecc., potranno essere esercitati solo nella zona industriale e nelle altre zone consentite dal
P.R.G.
Alle officine assistenza auto e moto è vietato tenere motori in movimento per rodaggio o
produrre altri rumori nei cortili e nei locali donde possa derivare disturbo ai vicini.
Ferme restando le disposizioni di cui sopra l'esercizio delle arti, mestieri ed industrie
rumorose è permesso soltanto dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20, salvo autorizzazioni
speciali da parte dell'Amministrazione Comunale da concedersi nei casi in cui la rumorosità
dell'industria non superi all'esterno del luogo di produzione, i 30 ph. di intensità.
ART. 82. - 8°
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Tutti coloro che alla data dell'approvazione del presente atto esercitano arti, mestieri,
industrie che creano rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la
relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data predetta ed apportare, entro il termine
di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste. Termine diverso, da stabilirsi di volta in
volta, potrà essere concesso per il trasferimento dell'azienda ad altra sede in caso di diniego
dell'autorizzazione.
ART. 82. - 9°
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Coloro che intendano installare in tutto il territorio comunale elettrogrammofoni (juke box),
altoparlanti per trasmissioni radiofoniche, trasmissioni musicali e simili, dovranno chiedere specifica
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autorizzazione al Sindaco, il quale, previi accertamenti circa la qualità dell'impianto e l'esatta
ubicazione ove verrà fatta l'installazione ed il periodo durante il quale l'impianto stesso funzionerà,
fisserà le condizioni atte ad assicurare la quiete pubblica.
Alla stessa disciplina verranno assoggettati gli impianti già funzionanti, i cui titolari dovranno
chiedere la prescritta autorizzazione del Sindaco entro 60 giorni dalla data di approvazione del
presente atto.
ART. 82 - 10°
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
Le pubblicità sonore di carattere prettamente economico, sia in forma ambulante che da
posti fissi, è vietata nelle aree di circolazione comprese:
MASSA: nel perimetro circoscritto da Piazza Mattatoio - Via dei Margini - Viale Puccini - Via
Sforza - Via Matteotti - Via Pacinotti - Viale Trieste - Via XXVII Aprile - Via Palestro - Piazza
Portone - Via Garibaldi - Via P.A. Guglielmi - Via Cairoli - Via Guidoni - Piazza Mazzini - Via
Beatrice - Piazza Martana - Via Prado - Viale Risorgimento - Ponte del Canale - Via Cervara
- Via Sottomonte - Via Canaletto - Via F. Martini - Viale Stazione - Via Poggioletto - Via
Marina Vecchia - Via G. Carducci - Via Poggiolo - Via Saraceni - Via Zecca;
MARINA di MASSA: nel perimetro circoscritto dal fiume Frigido - Via Venezia - Via Fossone Via Lungobrugiano - Via delle Pinete - Via Casola (già nuovo raccordo) e Viale Lungomare.
Durante il periodo estivo, dal 1° giugno al 30 set tembre, sono escluse dalla pubblicità sonora
anche il Viale Lungomare fino al confine di Montignoso, tutta la Via delle Pinete e tutta la Via
Frigido-Cinquale.
In deroga a quanto sopra, in caso di manifestazioni a carattere nazionale e regionale,
possono essere concesse speciali autorizzazioni, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
Comunale che dovranno essere esibite, a richiesta, ai Vigili Urbani, Ufficiali ed Agenti della Forza
Pubblica.
ART. 83.
Sulla piazzetta dell'Ospedale e nelle adiacenze del medesimo sono proibiti tutti i rumori, che
non derivano da pubbliche o private necessità.
Si intendono perciò proibiti anche di giorno, quei rumori come canti, suoni, fischi ecc.
ART. 84.
(Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 927 del 22/04/1970 modificata con atto n. 1577
del 25/08/1970)
In occasione di feste, fiere, trattenimenti od altre manifestazioni folcloristiche o sportive che
possono dar luogo ad intralcio alla libera circolazione, gli organizzatori debbono preavvisare
l'Amministrazione Comunale almeno 5 giorni prima della data stabilita salvo gli altri eventuali
obblighi di legge.
ART. 85.
E' permessa la costruzione dei fabbricati o l'impianto di attendamenti per colonie marina di
cura alla Marina di Massa, soltanto nella zona, che va da Ricortola al confine con territorio di
Carrara.
Gli interessati, oltre che la domanda da rivolgersi alla R. Prefettura, dovranno presentare
altra istanza al Podestà, questi potrà respingere l'istanza per l'impianto, quando il numero delle
Colonie esistenti non comporti l'istituzione di altre.
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TITOLO IV - DEI MERCATI E DEGLI ESERCIZI
ART. 86.
La vendita ed il commercio delle derrate destinate alla consumazione interna ed
all'approvvigionamento della Città, si effettua nel mercato municipale di Piazza Mazzini e del
Portone ed in quelle località che in proseguo saranno designate dall'Autorità municipale.
La sorveglianza e la disciplina del mercato giornaliero della frutta e degli ortaggi è regolata
da apposite norme.
Per il mercato settimanale dei manufatti del martedì è stabilita la Piazza Mazzini; come per
quello del bestiame bovino, suino ecc., in apposita località del Mattatoio.
L'Autorità Municipale si riserva di poter cambiare le disposizioni di cui sopra in avvenire.
ART. 87.
Nei mercati è vietato qualunque altro commercio estraneo a quello, per il quale è destinata la
località.
ART. 88.
E' fatto obbligo anche agli agenti di polizia di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita
per accertare che la merce, specie se generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata, e siano
osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni, anche di indole sanitaria per le quali si dovrà far
capo in ogni caso all'Ufficio di Igiene Municipale.
L'interruzione della vendita non legittimata né giustificata da parte degli esercenti soggetti
alle discipline del R.D. Legge 16 dicembre 1926, n. 2174, viene considerata agli effetti del decreto
stesso come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.
ART. 89.
I venditori al minuto non possono rifiutare la vendita dei generi domandati, quando anche ne
sia richiesta una quantità minima.
ART. 90.
L'occupazione di suolo per causa dei sottoindicati mercati, oltre che alle norme comuni
riflettenti l'occupazione del suolo pubblico, è anche soggetta alle leggi e regole concernenti ciascun
genere di commercio, non meno che a tutti i provvedimenti che l'Autorità Municipale dovesse
adottare, sia per mantenere libero e comodo il passaggio al pubblico ed ai privati verso le loro case,
botteghe, magazzini od altro, sia per ogni altro motivo che possa avere rapporto con la migliore
disposizione e l'ordine dei mercati stessi.
ART. 91.
Tutti gli esercenti qualunque sia la merce venduta, nonché i venditori ambulanti e coloro, che
pure non avendo vero e proprio esercizio effettuano la vendita in casa propria, sono tenuti ad avere
la licenza di commercio in conformità delle disposizioni emanate dal R.D. Legge 16 dicembre 1926,
n. 2174.
ART. 92.
16
Gli esercenti di forno devono anche possedere la licenza di panificazione rilasciata dal
Prefetto in ordine al R.D. 29 luglio 1928, n. 1843.
ART. 93.
Gli esercenti dei molini devono essere in possesso della licenza di macinazione di cui al R.D.
12 agosto 1927, n. 1580.
ART. 94.
Gli esercenti per la vendita delle carni macellate fresche, oltre la licenza di commercio,
devono essere in possesso della licenza comunale, di cui all'articolo 116 del vigente Regolamento
locale per la vigilanza sanitaria delle carni.
ART. 95.
Le carni classificate di bassa macelleria devono essere vendute in locali a parte, a ciò
destinati dall'Autorità Comunale, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Veterinario, coadiuvato ove
occorra, dall'Ufficio di Polizia Urbana.
ART. 96.
E' fatto obbligo a tutti i rivenditori di tenere esposte sui vari generi appositi cartellini indicanti i
prezzi di rivendita al minuto delle singole merci in modo che tutti possano facilmente leggerli.
OBBLIGHI DEI CITTADINI
ART. 97.
Chiunque si accorge di un incendio sviluppatosi tanto nella proprietà sua che di altri, ha il
dovere di avvertirne immediatamente l'ufficio di Polizia Urbana Municipale.
ART. 98.
L'obbligo di cui all'articolo precedente è esteso alle ditte, alle istituzioni pubbliche e private ed
ai privati, i quali possiedono una organizzazione propria di difesa contro gli incendi, ed anche
quando le proporzioni dell'incendio siano tali da dare certezza che i concorsi di iniziativa privata
siano sufficienti, ed anche se l'inizio di incendio sia stato istantaneamente spento.
ART. 99.
I proprietari e possessori di immobili nei quali esiste un impianto di presa d'acqua per
combattere gli incendi, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tecnico Municipale una pianta
topografica degli immobili stessi, con le indicazioni necessarie per potersi valere delle prese di
acqua interne.
Ogni cambiamento delle disposizioni di prese di acqua dovrà essere fatto, previo benestare
dell'Ufficio Tecnico Municipale.
TITOLO V - VUOTATURA POZZI NERI
17
ART. 100.
La vuotatura dei pozzi neri nella città e sobborghi deve essere col sistema inodoro.
ART. 101.
I proprietari e gli amministratori di case, o i loro rappresentanti, hanno l'obbligo di far vuotare i
pozzetti degli acquai ed i bottini quando le materie siano pervenute a 15 cent. dalla faccia inferiore
della lapide.
L'Autorità Comunale potrà sempre ordinare la vuotatura e lo spurgo dei bottini, quando ne
riconosca la necessità, prescrivendo anche all'uopo le norme da osservarsi.
ART. 102.
La vuotatura e lo spurgo dei bottini possono essere eseguiti soltanto da imprese, che ne
abbiano ottenuta licenza dall'Autorità Comunale.
La licenza da accordarsi sarà per un periodo non minore di un quinquennio.
ART. 103.
Per ottenere la licenza di cui all'articolo precedente deve farsi domanda al Podestà con
offerta di cauzione per lo meno di lire 10.000.
Il richiedente dovrà possedere apparecchi atti a rendere la vuotatura dei pozzi neri
perfettamente inodora, da riconoscersi tale da un'apposita Commissione Tecnica che sarà
nominata dal Podestà.
ART. 104.
I concessionari per la vuotatura dei pozzi neri entro i limiti della Città, devono disporre
almeno:
a) di un autobotte, con serbatoio di capacità non inferiore a litri 2500, costruita
appositamente per lo spurgo dei pozzi neri. Detta autobotte dovrà essere munita di
una pompa pneumatica che serve a praticare il vuoto nel serbatoio, così da provocare
l'aspirazione rapida, anche a notevole distanza, dei liquidi da caricare, oppure
funzionando da compressore, a formare una pressione all'interno del serbatoio così da
determinare lo scarico facile e veloce anche se trattasi di materie molto dense.
L'autobotte dovrà essere munita di necessari apparecchi di controllo e dispositivi di
sicurezza, nonché di impianto speciale per l'eliminazione se trattasi di gas nocivi e
molesti aspirati da pozzi;
b) di un autocarro o carro a rimorchio e perfetta chiusura, foderato interamente in
lastra metallica, per il trasporto dei tubi di aspirazione quando non sia possibile
trasportare i tubi stessi in appositi cassoni piazzati sui fianchi del serbatoio, i quali
cassoni dovranno essere in tutto rispondenti ai requisiti richiesti per l'autocarro o carro
a rimorchio, essere cioè anch'essi a perfetta chiusura e foderati internamente di lastra
metallica;
c) di un deposito ove riporre le materie estratte, per il quale devono osservarsi le
norme di cui all'articolo seguente;
d) di un ufficio amministrativo in città per ricevere le richieste di vuotatura e per tutti i
rapporti col pubblico e di un locale adatto, situati fuori dei centri abitati ove riporre e
lavare tutto il materiale prescritto.
18
ART. 105.
I concessionari per la vuotatura dei pozzi neri fuori dei limiti della città devono disporre
almeno:
a) di una pompa estrattiva con motore a vapore o di altro tipo;
b) di un carro a perfetta chiusura, internamente incatramato, per il trasporto dei tubi di
aspirazione e degli attrezzi;
c) due botti di ferro, chiuse ermeticamente, ed altrettanti carri per il loro trasporto;
d) di un adeguato numero di uomini e di cavalli che assicurino la regolarità e la
puntualità del servizio;
e) di un deposito ove riporre le materie estratte;
f) di un locale adatto situato fuori del centro urbano e degli altri centri abitati, ove
riporre e lavare tutto il materiale prescritto.
ART. 106.
Il deposito di cui alla lettera e) dell'art. 104 e alla lettera e) dell'art. 105, deve essere situato
fuori dei centri abitati in località da approvarsi dal Podestà su parere dell'Ufficio Sanitario e, nei
riguardi del probabile sviluppo edilizio, dall'Ufficio Tecnico, chiuso con un muro di cinta di altezza
non inferiore a m. 2,50 costruito a regola d'arte secondo le prescrizioni da darsi dall'Ufficio d'Igiene
Municipale e provvisto di forno speciale con relativi fumaioli per il tiraggio e la combustione del gas
della putrefazione, o di quei mezzi che dovranno essere adottati su conforme parere degli Uffici
Comunali Tecnico e Sanitario. L'esecuzione dei lavori di cui dovrà essere regolarmente e
preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale, al cui esame dovranno venire sottoposti all'atto
della domanda, dettagliati progetti.
ART. 107.
Tutto il materiale posto in opera dalla impresa deve sempre trovarsi in buono stato di
conservazione e pulito.
Gli oggetti sporchi ed attrezzi di qualsiasi specie e più specialmente i tubi che servono allo
scarico del loro contenuto, devono essere riposti negli appositi cassoni laterali delle autobotti.
Il forno di cui agli articoli precedenti deve di giorno rimanere sempre acceso.
ART. 108.
L'estrazione delle materie dai depositi di cui al precedente art. 106, deve essere fatta con
apposita pompa, e le lapidi e contro lapidi delle coperture dei depositi stessi devono essere tenute
nei rispettivi chiusini, tranne il tempo necessario per ogni operazione.
ART. 109.
E' proibito versare il contenuto delle autobotti e delle botti in fosse, canali, torrenti, nel Frigido
e sul luogo pubblico.
E' parimente proibito versare le materie anzidette sul suolo privato quando non sia a scopo di
concimazione.
ART. 110.
Per la vuotatura dei pozzi neri di cui al precedente art. 105, i carri destinati al trasporto dei
recipienti devono essere tirati da animali in buono stato di servizio, decentemente bardati e condotti
al passo.
19
Detti carri staziando presso lo stabile ove si compie la vuotatura, devono essere disposti in
modo da non impedire l'accesso alle abitazioni ed esercizi e di non recar soverchio ingombro alla
pubblica viabilità.
ART. 111.
Tutto il personale addetto alla vuotatura deve astenersi da grida e clamori, e, nel compiere le
sue operazioni, eviterà danni e molestie ai proprietari, agli inquilini ed ai passanti.
ART. 112.
E' obbligo delle imprese corrispondere con sollecitudine alle domande di vuotatura ed in ogni
caso non più tardi di 48 ore dalla richiesta, non compresi i giorni festivi.
In caso di urgenza le imprese devono eseguirla almeno parzialmente, entro 8 ore dalla
richiesta.
ART. 113.
Qualora la vuotatura possa riuscire di nocumento a qualche persona del vicinato per causa
di malattia o di parto, dovrà essere differita per tutto il tempo che stimerà necessario il medico
curante la persona ammalata, da dichiararsi in apposito certificato, che dovrà essere rimesso
all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale in caso d'urgenza, potrà anche provvedere provvisoriamente
di propria autorità.
Qualora la vuotatura non possa essere differita, saranno adoperate le cautele che in ogni
singolo caso verranno prescritte dall'Ufficio Sanitario del Comune. Quando poi le condizioni della
pubblica salute od altre gravi cause lo rendano opportuno, l'Autorità Municipale sarà nel diritto di
sottoporre lo spurgo o la vuotatura dei pozzi neri alla disinfezione preventiva da farsi con metodi
che saranno prescritti dall'Ufficiale Sanitario del Comune.
Nel caso si debba procedere alla vuotatura e allo spurgo di bottini in seguito a richiesta
dell'Autorità Giudiziaria e Comunale, le imprese sono obbligate a presentarsi senza dilazione di
sorta mediante equo compenso.
ART. 114.
Prima che sia abbandonato il luogo, dove è stata eseguita la vuotatura dei bottini dovrà
essere provveduto agli opportuni sgombri ed alla nettezza del suolo pubblico e privato. Si procederà
alla lavatura ed alla disinfezione con latte di calce al 20%, tanto all'esterno che all'interno delle
case, ogni qualvolta tali operazioni siansi rese necessarie per lo spargimento di sostanze immonde.
ART. 115.
Il combustibile per le pompe estrattive a vapore non dovrà in nessun caso produrre fumo
molesto o cattive esalazioni.
ART. 116.
Il Comune si riserva il diritto di compiere direttamente parte dei servizi contemplati in questo
titolo quando lo ritenga opportuno, per motivi di pubblico interesse e di servizi all'uopo di mezzi
speciali, adottabile anche dalle singole imprese.
ART. 117.
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La licenza di cui agli art. 102 e 103, potrà essere accordata anche singolarmente ad uno o
più proprietari di stabili esistenti nel Comune che intendono provvedere per conto proprio alla
vuotatura dei bottini, quando siano forniti del materiale prescritto nella quantità proporzionale da
compiere, che sarà precisato in ogni singola licenza.
ART. 118.
Qualora venissero in uso nel Comune le latrine trasportabili, la remozione delle medesime
non potrà essere effettuata, senza avere prima ottenuto il permesso dell'Autorità Comunale.
Il Podestà stabilirà caso per caso i mezzi di cui dovrà disporre ogni concessionario, nonché
tutte le altre condizioni e prescrizioni cui stimerà opportuno subordinare i permessi stessi.
ART. 119.
Entro le mura urbane e nelle seguenti vie e piazze: Piazza Umberto I, Mazzini, Pelù, Ciberti,
Seminario e Via Beatrice, Alberica, Cairoli, Via Cavour, Via Roma (già Via Palestro), Via Felice
Cavallotti, e tutte quelle che sono nel Centro Urbano, la vuotatura deve eseguirsi dalle ore 24 alle
ore 8 nei mesi di novembre, di dicembre, gennaio, febbraio e marzo e dalle ore 24 alle ore 7 negli
altri mesi. I proprietari ed affittuari di immobili nelle ore suddette devono permettere l'accesso ai
locali ove trovansi i depositi da vuotarsi, ogni qualvolta le imprese ne facciano richiesta in tempo
debito.
ART. 120.
Quando per una ragione qualsiasi la vuotatura non riuscisse inodora, chiunque l'effettui sarà
punito a termini dell'articolo 130 e seguenti.
ART. 121.
Gli imprenditori sono responsabili delle contravvenzioni commesse in servizio dal personale
loro dipendente.
ART. 122.
Gli animali in servizio delle imprese o dei privati autorizzati ad eseguire la vuotatura e spurgo
dei pozzi neri od eventualmente della remozione delle latrine trasportabili, per il tempo che staziano
sul suolo pubblico non può essere somministrato il foraggio che a mezzo di appositi sacchetti legati
al collo, in modo da evitare la menoma dispersione sul suolo pubblico.
ART. 123.
Per la vuotatura dei depositi di pozzi esistenti nelle borgate e villaggi della campagna è
stabilita:
a) che possa effettuarsi dalle ore 23 all'alba;
b) di ogni vuotatura da eseguirsi sia dato avviso al vicinato ventiquattro ore prima
mediante apposito cartello con la relativa indicazione, da affiggersi alla porta dello
stabile, in cui deve avere luogo;
c) che il trasporto delle materie sia effettuato a mezzo di botti a perfetta tenuta.
A questo servizio sono anche applicabili le disposizioni contenute nei precedenti articoli.
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TITOLO VI - COMMERCIO E DEPOSITI DI
MATERIE INFIAMMABILI
ART. 124.
Nessuno può tenere deposito o negozio di liquidi infiammabili senza averne ottenuta la
licenza dal Ministero delle Corporazioni, dal Prefetto e dal Podestà.
Tali depositi o negozi sono soggetti alle norme di cui in appresso.
ART. 125.
I liquidi infiammabili più comunemente in uso possono essere distinti in tre categorie e cioè:
Categoria A - Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio:
Essenze di olii leggeri derivati dal petrolio, dal catrame e simili, aventi il punto di
infiammabilità inferiore a 30° (benzina, ligroina, petroli grezzi, ecc.).
Etere solforico e liquidi, che ne contengono in grande proporzione (collodio ecc.).
Solfuro di carbonio, acetone e simili.
Alcool ed alcoolici contenenti più del 60%, in volume di alcool anidro.
Categoria B - Liquidi infiammabili:
Olii derivanti dal petrolio, dal catrame e simili, aventi il punto di infiammabilità tra il 30°
ed il 100° (petroli normali, nafte raffinate ecc.).
Alcoolici contenenti in volume più del 30%, e non oltre il 60%, di alcool anidro.
Categoria C - Liquidi combustibili:
Olii pesanti derivanti dal petrolio, dal catrame, ecc. aventi il punto di infiammabilità di
100° o superiore (combustibili liquidi, nafte, lubr ificanti, ecc.).
Olii grassi vegetali ed animali.
Glicerina.
Vernici grasse esenti da acqua ragia.
Simili liquidi, che non svolgono vapori infiammabili al di sotto di 100°.
ART. 126.
I depositi dei liquidi compresi nella categoria A sono a considerarsi grandi, se superiori a 25
mc., medii se superiori a 250 litri e fino a mc. 25, piccoli se superiori a 5 litri e fino a 250 litri.
Pei liquidi di categoria B vi è piccolo deposito al di sopra dei 50 litri e fino a 1 mc.; medio
deposito da mc. 1 fino a 250 mc.; grande, quando trattasi di qualità maggiore a tale limite di 250 mc.
I depositi dei liquidi elencati nella categoria C sono a considerarsi grandi, se superiori a 1000
mc., medii se superiori a 10 mc., piccoli fino a 10 mc.
Per i depositi grandi e medi è prescritta la licenza da ottenersi dal Ministero delle
Corporazioni, e per i piccoli dal Podestà.
Il Prefetto è facultato a rilasciare licenza per i distributori automatici di benzina.
ART. 127.
I depositi grandi e medi di liquidi di cui alle categorie A, B, C, dovranno trovarsi fuori
dell'abitato.
Per i grandi la distanza minima è di m. 75 e m. 20 la zona di protezione.
Per i medi la distanza minima è di m. 50 e m. 10 la zona di protezione.
Per gli uni e per gli altri è prescritto che il deposito sia racchiuso da recinto almeno m. 2,50
costruito con materiale incombustibile.
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I depositi, per i quali si adotti un sistema di sicurezza che abbia le caratteristiche
fondamentali, in appresso citate, potranno stabilirsi, a deroga delle precedenti disposizioni:
Per i grandi depositi in locali isolati, cortili o piazzale o recinto, alla distanza di m. 25
dall'abitato;
Per i medi depositi, anche nell'abitato; per detti depositi anzi il limite superiore può
essere portato a 50 mila litri.
Le caratteristiche, alle quali devono corrispondere i depositi, sono:
a) essere costituiti da robusti serbatoi metallici a perfetta tenuta di gas, interrati ed
isolati in modo che in caso di incendio in prossimità ad essi non possa derivare alcun
sensibile elevamento di temperatura nel liquido contenutovi;
b) nei serbatoi e nelle tubazioni di presa, carico ecc., il liquido infiammabile non deve
mai poter venire in contatto con l'aria, ma rimane costantemente in contatto con un
gas od altro fluido di natura tale da escludere la formazione di miscela esplosiva od
incendiabile;
c) il carico o deflusso del liquido infiammabile deve avvenire con disposizioni atte a
regolare la pressione interna così che essa non oltrepassi in nessun caso quella che
corrisponde alle condizioni di sicuro impiego dei serbatoi ed accessori;
d) anche in caso di guasti agli apparecchi, tubazioni, ecc. in causa di incendio,
scariche elettriche od altro, deve automaticamente essere impedita l'entrata dell'aria
nei serbatoi ed accessori e la fuoruscita del liquido infiammabile.
ART. 128.
I piccoli depositi e l'impianto di distributori automatici di benzina potranno farsi nelle strade
del centro urbano in fabbricati, ma solo in locali a pianterreno, ben ventilati, con pareti e pavimento
in materiale incombustibile, e soffitto rivestito di intonaco incombustibile, purché i liquidi infiammabili
siano conservati in recipienti inesplodibili secondo le norme tecniche di cui in appresso.
Per i liquidi della categoria A.
Nei locali di rivendita, rimesse per automobili, piccoli opifici, ecc. ove occorra mettere i liquidi
anzidetti (esclusi gli alcool ed alcolici) in distribuzione, i recipienti a ciò destinati dovranno
corrispondere alle seguenti condizioni:
a) essere costruiti con robusto lamierino, zingato, stampato etc. a seconda della
natura del liquido, con ingiunzioni a saldatura resistente ed elevata temperatura e, ove
occorra, rafforzati con cerchiatura;
b) l'attingimento del liquido dovrà farsi per i recipienti fissi di capacità superiore ai 10
litri, con pompa e con rubinetto a chiusura automatica ed altra equivalente
disposizione atta ad impedire il disperdimento del liquido, per recipienti trasportabili, di
capacità fino a 10 litri, anche con semplice beccuccio ed inclinazione del recipiente.
Saranno ammessi per le distribuzioni anche i recipienti in uso per i trasporti, purché ai tappi
di chiusura dei medesimi vengano temporaneamente sostituiti i dispositivi di cui alle lettere b), c),
d).
1° Non deve essere autorizzato l'impianto di distri butori automatici stradali di benzina, con
serbatoio interrato entro cantine o sotterranei dell'abitato;
2° Il versamento delle autobotti ai serbatoi interr ati dei distributori automatici, od ai fusti, deve
essere fatto col sistema del circuito chiuso, cioè oltre al tubo grande, dal quale si scarica il
liquido nel serbatoio interrato o nei fusti, occorre sia usato un altro tubo di diametro più
piccolo che metta in comunicazione l'interno del serbatoio o del fusto da riempire col
carrobotte;
3° Presso ogni distributore deve essere collocato u n secchiello di sabbia fine ed asciutta;
4° Il rifornimento degli autoveicoli deve essere es eguito dopo l'arresto del motore, lo
spegnimento dei fanali e degli altri mezzi di illuminazione non elettrici, e dopo aver
allontanato chi fuma;
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5° Tali disposizioni (emanate dalla Direzione Gener ale della P.S. in attesa della prossima
pubblicazione del Regolamento per la disciplina degli olii minerali) devono essere in caratteri
appariscenti presso ciascun distributore.
Per i liquidi della categoria B (esclusi gli alcool e gli alcoolici).
I recipienti per la distribuzione dovranno corrispondere alle prescrizioni di che alle lettere a) e
b) di cui sopra e saranno inoltre, per l'attingimento, muniti della disposizione indicata alla lettera d)
od almeno di rubinetto con chiave asportabile; anche in questo caso saranno ammessi per la
distribuzione i recipienti in uso per i trasporti, purché ai tappi di chiusura vengano temporaneamente
sostituiti di dispositivi corrispondenti alle condizioni anzidette.
Per gli alcool e gli alcoolici delle categorie A e B saranno pure ammessi i recipienti adottati
per i trasporti, da usarsi però con le opportune cautele onde evitare qualsiasi disperdimento del
liquido.
Nelle rivendite non si potranno distribuire al pubblico liquidi della categoria A (esclusi gli
alcool e gli alcoolici) che in recipienti metallici corrispondenti alle prescrizioni di cui alle lettere a) e
c) oppure nei recipienti ammessi nei trasporti, purché questi siano completamente pieni e sigillati.
I recipienti di vetro non saranno ammessi che fino alla capacità di un litro.
Per gli altri liquidi della categoria A e per quelli della categoria B la distribuzione dovrà essere
fatta in recipienti che presentino condizioni di sicurezza almeno equivalenti a quelle in uso per i
trasporti.
I recipienti dei liquidi delle categorie A e B dopo vuotatura quando non siano destinati ad
essere subito riempiti di nuovo, dovranno venire liberati dai vapori infiammabili eventualmente
contenutivi e dalle tracce di liquidi aderente alle pareti, mediante riempimento con acqua.
In nessun caso i piccoli recipienti dopo vuotatura dovranno essere portati fuori dal recinto del
deposito ed abbandonati in località in cui possa avere accesso il pubblico.
Per i recipienti della categoria C.
I piccoli depositi potranno essere stabiliti in locali anche sotterranei, così disposti che in caso
di incendio il liquido infiammabile non possa trascorrere in locali né interrompere le vie di uscita
delle attigue abitazioni.
Gli stessi recipienti ammessi per i trasporti, potranno servire per la distribuzione delle
rivendite.
ART. 129.
Per il trasporto sono ammessi:
a) recipienti di latta a pareti piane della capacità fino a litri 20 (stagnoni) racchiusi in
robusta cassa di legno del peso lordo complessivo fino a Kg. 50 (cassa petroliera);
b) recipienti a parete cilindrica in robusto lamierino zincato, stagnato ecc. a seconda
della natura del liquido con cerchiature di rinforzo, della capacità fino a litri 200 - tappo
metallico apribile soltanto a mezzo di chiave speciale, od assicurato con piombo o
suggello;
c) i recipienti in forte lamiera di ferro ribadita, zingata, stagnata ecc. od anche
verniciata, con tappo come sopra, del peso lordo massimo di Kg. 650.
Sono esclusi i recipienti di vetro.
TITOLO VII - DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENE
ART. 130.
Spetta agli agenti della Forza Pubblica in genere ed agli agenti di Polizia Municipale in
specie, ricercare ed accertare i fatti costituenti contravvenzioni al presente Regolamento.
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ART. 131.
La contestazione delle contravvenzioni sarà fatta dagli agenti del Comune e dagli altri agenti
della Forza Pubblica.
ART. 132.
Contestata la contravvenzione, debbono gli agenti far cessare occorrendo anche con la
forza, l'atto, l'opera od il lavoro che le costituiscono.
ART. 133.
Di ogni contravvenzione gli agenti del Comune redigeranno apposito verbale nel quale
saranno indicate tutte le circostanze di tempo e di luogo, il nome, cognome, la paternità, la qualità e
residenza del contravventore, i provvedimenti adottati, nonché la numerazione e la descrizione degli
oggetti eventualmente sequestrati.
ART. 134.
E' dovere degli agenti comunali ricordare ai contravventori che la legge ammette, secondo i
casi, la conciliazione e l'oblazione, per evitare ogni ulteriore procedimento.
ART. 135.
Avvenendo che l'individuo colto in contravvenzione non sia personalmente conosciuto dagli
agenti, che non voglia o non possa dare sufficiente discarico di sé, dovrà essere condotto all'Ufficio
di P.M., ed occorrendo anche al Commissariato di P.S., perché avvenga la necessaria
identificazione.
ART. 136.
Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli
strumenti che serviranno a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti
sequestrati debbono essere trasportati immediatamente all'Ufficio di Polizia Municipale e
consegnati al funzionario responsabile della custodia.
Gli oggetti, soggetti a deterioramento, saranno venduti ed il relativo ricavo sarà depositato
nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.
ART. 137.
Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato
contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite a
norma degli art. 106, 107, 108, 109 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo
1934, n. 383.
ART. 138.
Ferma restando la contravvenzione accertata a carico del trasgressore, nei casi contingibili
ed urgenti determinati da ragioni di pubblica sicurezza e di pubblica igiene, il Podestà può agire con
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provvedimento di ufficio ai sensi dell'art. 55 del Testo Unico Legge Comunale e Provinciale 3 marzo
1934, n. 383.
ART. 139.
Nel caso di incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. 16 dicembre 1926,
n. 2174, agli agenti accertatori spetta il 3° della quota che per legge è devoluta al Comune.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 140.
Tutte le licenze che vengono concesse dall'Autorità Municipale sono personali e devonsi
intendere accordate sempre senza pregiudizio del diritto dei terzi, con la facoltà, per parte
dell'Amministrazione su menzionata, di revocarle e modificarle per motivi di pubblico interesse, o
quando i concessionari contravvengono alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
ART. 141.
Si hanno quindi per massima come nulle e non concesse le licenze sovraindicate, ogni
qualvolta che non siano adempiute tutte quante le condizioni alle quali siano state subordinate, che
non abbia il concessionario approfittato nel termine utile, e, in mancanza di termini, non ne approfitti
entro un mese dal giorno in cui gli fu notificata l'avvenuta concessione.
ART. 142.
Ugualmente la interruzione nell'uso di una licenza per un mese continuo, qualunque ne sia la
causa, eccetto quella di forza maggiore, avrà per conseguenza di far cessare ogni efficacia legale
della licenza stessa.
ART. 143.
Sono e rimangono sempre a carico del concessionario tutte le spese che risultino necessarie
per il rilascio di una licenza.
ART. 144.
Il presente Regolamento vale per la Città di Massa e per le altre parti del territorio Comunale
laddove è cioè espressamente dichiarato.
ART. 145.
I funzionari ed agenti del Comune, per assicurare l'osservanza del presente Regolamento,
hanno libero accesso nelle botteghe.
ART. 146.
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Nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti ecc. quando debbono introdursi nei
cortili interni ed in qualunque altro luogo chiuso, dovranno essere muniti di permesso accordato
dall'Autorità Giudiziaria. E' fatta eccezione per i soli casi di flagranza o di quasi flagranza di reato.
ART. 147.
Nei teatri e negli altri locali, in cui hanno luogo pubblici spettacoli e pubbliche feste, deve
darsi libero accesso al Capo dell'Ufficio di Polizia Municipale o chi per esso ed ai vigili delegati a
prestare servizio nei locali medesimi.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 148.
I luoghi già destinati agli usi di che all'art. 19 e nei quali si trovano i prescritti mezzi di scolo
delle acque impure, è assegnato il termine di mesi sei dalla data di approvazione del presente
Regolamento, ed averli costruiti.
ART. 149.
Sono assegnati 6 mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento per fornire di
camino quei locali chiusi ove si fa fuoco e che ne sono attualmente privi ed i camini o canali
esistenti dovranno essere portati alla distanza stabilita.
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