l`ordinamento del credito File
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L’ORDINAMENTO DEL CREDITO E LA SUA EVOLUZIONE Lucidi di Marco Di Antonio Aprile 2013 1 I contenuti: l’ordinamento bancario Dalla legge bancaria del ‘36 (specializzazione, separatezza banca-impresa, vigilanza strutturale, secondo una logica dirigisticoamministrativa…) Al TUB (despecializzazione, possibilità delle banche di acquistare partecipazioni non di controllo nelle imprese, vigilanza prudenziale, secondo una logica di mercato…) 2 LA LEGGE BANCARIA DEL ‘36 FINALITA’ • Stabilità intermediari • Miglioramento dell’efficienza esterna del settore creditizio nel finanziamento dell’economia reale CRITERI ORDINATORI FONDAMENTALI • Specializzazione • Separatezza banca-impresa • Vigilanza strutturale 3 LA SPECIALIZZAZIONE • Temporale: breve e medio-lungo termine • Istituzionale: categorie giuridiche di banche: ICDP, BIN, BCO, BPC, Casse di risparmio, CCRR, Istituti Cenrali di categoria • Operativa: divieto di determinate operazioni (es. parabancario), settori del credito speciale • Geografica: area di competenza territoriale, autorizzazione ad apertura sportelli 4 LA “VECCHIA” LEGGE BANCARIA: forte contenuto dirigistico-pubblicistico • Le finalità di carattere generale prevalgono su quelle aziendali • La raccolta del risparmio è funzione di interesse pubblico • L’ordinamento sezionale del credito è speciale, ispirato al diritto amministrativo anziché a quello privato, utilizzabile dai pubblici poteri a fini programmatori • Nel 1981 la Banca d’Italia avvia un dibattito (Libro Bianco) sulla natura di impresa della banca, anche se pubblica. Solo nel 1989, con sentenza della Corte Costituzionale, il principio è accolto nella nostra giurisprudenza • Il decreto Amato pone limiti alla dismissione della quota di maggioranza pubblica (nel 1990 !) • Il sistema bancario è utilizzato come cinghia di trasmissione della politica economica (credito agevolato di ICS sostenuti forzatamente, via vincolo di portafoglio, dalle banche) 5 • La banca è una ISTITUZIONE (bancaistituzione anziché banca-impresa) • “Il sistema bancario è una sorta di marmellata in cui non c’è risalto di soggettività imprenditoriale” (De Rita) • Il sistema bancario è una “foresta pietrificata” (Amato) I “vecchi” controlli strutturali La regolamentazione si basa su obiettivi di stabilità e su strumenti di controllo strutturale, manovrati alla luce del paradigma struttura-concorrenza- performance – limiti all’entrata di nuove banche sul mercato per proteggere le banche esistenti e per evitare rischi di eccesso di capacità produttiva e di concorrenza destabilizzante – autorizzazioni all’apertura di nuovi sportelli per rendere più concorrenziali le piazze a più alta concentrazione – natura pubblica della proprietà che limitava i processi di concentrazione e quindi difendeva il grado di concorrenzialità 7 LA “VECCHIA” LEGGE BANCARIA: effetti DETERIORAMENTO ISTITUZIONALE: • Sviluppo abnorme di Banca d’Italia, “tutore” e “garante” • Impoverimento del ruolo delle banche DETERIORAMENTO FUNZIONALE: • Sistema bancocentrico con scarso sviluppo dei mercati (“finanza di relazione”) • Aumento dell’indebitamento delle imprese (via finanziaria allo sviluppo) • Diminuzione di efficienza e competitività delle banche 8 L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO • 1985 (legge 74/85) recepimento della Prima Direttiva di coordinamento bancario (77/780 del 1977 !): da regolazione discrezionale e restrittiva dell’ accesso all’attività bancaria, in funzione del “bisogno del mercato”, alla verifica di requisiti oggettivi • 1987: abolizione vincolo di portafoglio; introduzione vigilanza consolidata; partecipazioni in merchant banks (SIF) • 1988: introduzione dei coefficienti patrimoniali obbligatori (Basel 1): obiettivo di stabilità si coniuga con alto grado di libertà operativa per le banche; introduzione del Fondo Interbancario di tutela dei depositi • 1988: allargamento operatività oltre il breve termine • 1990: apertura nuovi sportelli: dal regime di autorizzazione Bankit (piani sportelli quadriennali, in base ai quali Bankit regolava l’espansione territoriale delle banche in base al “bisogno 9 economico del mercato”) alla liberalizzazione (silenzio-assenso) L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO (II) 1990: Legge 218, 30-7, Legge “Amato –Carli” (o Decreto Amato) • Trasformazione delle banche pubbliche (65% delle attività del sistema bancario) in spa • Riconoscimento formale della struttura macroorganizzativa del gruppo bancario polifunzionale • Incentivazione fiscale sulle operazioni di fusione e concentrazione 10 VANTAGGI DELLA BANCASPA - Maggiore patrimonializzazione (ricorso al mercato per mezzi propri, anziché a fondi di dotazione soggetti a limiti quantitativi delle finanze pubbliche e a procedure burocratiche) - Assoggettamento a disciplina del mercato (il p delle azioni riflette la performance; gli azionisti pretendono utili ed efficienza) controllo sul management + contendibilità della proprietà - Trasparenza (in caso di quotazione semestrali Consob, comunicazioni al mercato, tutela degli azionisti) - Flessibilità strategica (alleanze, acquisizioni) - Flessibilità operativa (diritto privato anziché pubblico) IL SEGUITO… D.lgs. 153/99 (legge Ciampi) e successive modifiche (emendamento introdotto nella Legge Finanziaria 2002) si impone la dismissione dei pacchetti delle partecipazioni di controllo da parte delle Fondazioni (originariamente si intende maggioranza assoluta, poi la nozione di controllo viene ampliata); vengono escluse le c.d. piccole Fondazioni, cioè quelle con patrimonio netto contabile inferiore ai 200 milioni di euro viene affermata la natura privatistica delle Fondazioni di origine bancaria si introducono vincoli di incompatibilità per gli amministratori delle Fondazioni che fanno parte degli organi amministrativi delle banche partecipate L’art. 7 della legge sul risparmio (262 del 28/12/2005) limita al 30% il diritto di voto delle Fondazioni nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società bancarie conferitarie e delle altre società non strumentali. Vengono escluse le piccole Fondazioni; si segue quindi la strada della sterilizzazione anziché della vendita coatta; le Fondazioni possono continuare a mantenere quote teoricamente di controllo (senza però diritto di voto !) nelle conferitarie. Non sarà più possibile per il Ministero dell’Economia, come previsto nella Legge Ciampi, commissariare la Fondazione inadempiente riguardo agli obblighi di dismissione e dare seguito alla vendita coatta delle partecipazioni. L’azionariato Unicredit (31/1/2013) LE FONDAZIONI BANCARIE PRO CONTRO -Stabilità nell’azionariato - Natura “semi pubblica” -Logica “industriale” e non “finanziaria” - Minore allineamento alle logiche di mercato -Orizzonti di medio-lungo periodo dell’investimento - Minore orientamento al profitto e quindi minori stimoli al’efficienza della gestione bancaria (minor effetto disciplina) -Scarsità nel nostro Paese di altri investitori istituzionali, soprattutto caratterizzati da logiche simili -Attenzione alla promozione dello sviluppo economico del territorio -Ingessatura dell’assetto proprietario e minore contendibilità della banca - Rapporto con gli enti locali e conseguente esposizione a influenze di natura politica -Scarsità di capitali e insufficienza nel sostegno alla crescita delle banche 14 L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO (III) • 1991: legge SIM (1/91); legge sull’insider trading (187/91) • 1992: DL di recepimento (481/1992) della Seconda Direttiva CEE (89/646 del 1989); legge sull’OPA (149/92) • 1994: Testo Unico Bancario (D.lgs. N. 385 del 1-9-1993, con entrata in vigore l’1-1-1994) • 1998: Testo Unico della Finanza (D. lgs. N. 58 del 24-2-1998) 15 LA SECONDA DIRETTIVA CEE OBIETTIVI: • Coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei paesi membri per realizzare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi PRINCIPI: • Mutuo riconoscimento • Armonizzazione minima: nozione di ente creditizio, lista di attività ammesse al mutuo riconoscimento, concetto di gruppo creditizio, capitale minimo iniziale, coefficiente di solvibilità, rapporto banca-impresa) 16 LA NUOVA LEGGE BANCARIA • Riserva di legge: la banca è l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria • Definizione di attività bancaria: esercizio congiunto della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell’erogazione del credito (ambito minimo necessario) • Definizione dell’operatività della banca (ambito massimo potenziale): – attività ammesse al mutuo riconoscimento, previste dallo Statuti, con libertà di scelta della forme organizzativa con cui esercitarle – + attività connesse e strumentali; – principio di despecializzazione, con esclusione di SIM, Assicurazioni, FCI; – possibilità di emissione di obbligazioni; – attenuazione della separatezza banca-impresa (possibilità di acquistare partecipazioni nell’impresa) – rimozione del principio della specializzazione per scadenze 17 L’INNOVAZIONE NORMATIVA • Libertà di scelta del modello istituzionale • Caduta di ogni principio o norma di despecializzazione • Centratura del modello di regolamentazione e vigilanza sui controlli prudenziali • Privatizzazione della forma giuridica e (in prospettiva) della proprietà • Attenuazione del principio di separatezza bancaindustria 18 AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ BANCARIA: requisiti • Forma giuridica della spa o della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata • Capitale versato superiore a 6,3 milioni di euro per le spa e 2 milioni di euro per le BCC • Presentazione dello statuto, dell’atto costitutivo e del programma di attività • Onorabilità e professionalità degli amministratori • Onorabilità dei partecipanti al capitale per una quota superiore al 2% Sulla base di tali requisiti, Bankit valuta la capacità della banca richiedente di assicurare le condizioni di sana e prudente gestione che il TUB pone a fondamento dell’attività creditizia e indica come una delle finalità della vigilanza 19 Disciplina particolare per le BANCHE POPOLARI - scopo mutualistico - partecipazione di ogni socio ≤ 0,50% capitale sociale - n° soci 200 - voto capitario - clausola di gradimento all’ingresso di nuovi soci - destinazione di almeno il 10% degli utili netti annuali a riserva legale - gli utili non distribuiti ai soci devono essere destinati a beneficienza o assistenza Disciplina particolare per le BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - scopo mutualistico - i soci devono risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca; - destinazione di almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale; - n° soci 200 -nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi 50.000 € -Principio di prevalenza: il 50% delle attività di rischio è destinato ai soci – Territorialita: le BCC-CR essendo banche nel e per il territorio - in quanto appartengono al contesto locale al quale sono legate da un rapporto di reciprocità e ne sostengono e finanziano lo sviluppo - possono rivolgere i propri servizi/prodotti a soci/clienti che svolgono la propria attività in via continuativa nella zona di competenza della BCC-CR, a soggetti che vi risiedono o che vi hanno la propria sede legale. Inoltre, il 95% delle attività di rischio delle BCC-CR deve essere concentrata nella zona di competenza territoriale. Infine, per l’eventuale apertura di una sede distaccata occorrono almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci ATTIVITA’ AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO • Raccolta di depositi e di altri fondi con obbligo di restituzione • Operazioni di prestito (compreso il cac, il factoring, le cessioni di credito pro solvendo e pro soluto…) • Leasing finanziario • Servizi di pagamento • Emissione e gestione di mezzi di pagamento (cdc, travellers’ cheques, lettere di credito) • Rilascio di garanzie e di impegni di firma • Operazioni per conto proprio o della clientela in strumenti di mercato monetario, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi di interesse, valori mobiliari • Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazione di servizi connessi • Consulenza finanziaria e strategica alle imprese • Servizio di intermediazione finanziaria del tipo money broking • Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni TRANNE: attività • Custodia e amministrazione di valori mobiliari assicurativa e attività di • Servizi di informazione commerciale gestione collettiva del risparmio • Locazione di cassette di sicurezza 22 La vigilanza regolamentare: i controlli prudenziali’ 1. 2. • • COEFFICIENTI MINIMI DI PATRIMONIO (rinvio a slide successive VINCOLI ALL’ATTIVITA’ Operatività a medio e lungo termine (rimossi) Concentrazione dei rischi (normativa sui grandi fidi): grande rischio = superiore al 20% patrimonio di vigilanza (PV); limite globale: no > 8 volte PV; limite individuale: no > 25% PV • Partecipazioni detenibili: a) delle imprese non finanziarie nelle banche: rimosso limite del 15% del PNV della banca; resta il vincolo dell’art. 19 del TUB: necessità di autorizzazione Bankit per acquisizione di partecipazioni superiori al 5% (10% dal maggio 2009) b) delle banche nelle imprese non finanziarie: rimossi i limiti di separatezza (15% capitale partecipata); restano in vigore i limiti di concentrazione individuale (singola partecipazione qualificata < o = 15% del PNV) e complessivo (totale delle partecipazioni qualificate < o = 60% PNV) 23 LE PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE VECCHIE DISPOSIZIONI - autorizzazione della BdI per l’acquisizione di oltre il 5% del k soc di una banca e superamento di 10%, 15%, 20%, 33% e 50% - divieto per imprese non finanziarie di detenere più del 15% del K soc di una banca o una quota di controllo NUOVE DISPOSIZIONI (art. 19 TUB) - autorizzazione della BdI per l’acquisizione di oltre il 10% del k soc di una banca - BdI autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa LE PARTECIPAZIONI DELLE BANCHE IN IMPRESE FINANZIARIE Disciplina vigente: Autorizzazione della BDI se: - sempre in caso di controllo - > 10% e > 20% del k soc della partecipata; - > 10% PV della banca partecipante Limiti alla detenibilità: - nelle imprese di assicurazione, limite del 40% PV della banca partecipante • LE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE La nuove disciplina: Limite di concentrazione Limite complessivo Banche “ordinarie” 3% PVb 15% PVb Banche “abilitate” 6% PVb 50% PVb Banche “specializzate” 15% PVb 60% PVb Limite di separatezza 15% K soc della partecipata IL MODELLO DI BANCA DEL TUB: ambito massimo • Banca despecializzata e diversificata • Banca universale • Banca mista 27 CONSEGUENZE • DESPECIALIZZAZIONE + LIBERALIZZAZIONE = ridefinizione tempestiva del posizionamento strategico della banca nel mercato “Metaforicamente, la caduta del vecchio ordinamento creditizio che dava molte certezze amministrative e normative è paragonabile alla caduta del muro di Berlino con tutti gli effetti conseguenti di agorafobia o paura del vuoto. Dal punto di vista dell’esercizio dell’imprenditorialità e della managerialità, il nuovo ordinamento propone quindi agli attori del settore sfide formidabili, che richiedono elevata intelligenza strategica” (P. Mottura) 28 CONSEGUENZE (II) Spostamento del baricentro del nuovo ordinamento creditizio e del sistema di intermediari da esso previsto verso il modello dell’intermediazione finanziaria universale Eccentricità rispetto al modello tradizionale del nostro paese fondato sulla specializzazione + Coerenza con i modelli degli altri paesi (banque d’affaire francese, financial conglomerate inglese, banca universale tedesca) 29 IL DECRETO BERSANI (2006) • Abolizione spese di chiusura conto • Divieto di applicare penalizzazioni in caso di rimborso anticipato dei mutui • Abolizione della commissione di massimo scoperto (sostituibile da commissioni di impegno) • Obbligo di simmetricità (o mancata simmetricità, ma favore del cliente) nelle manovre di rialzo o ribasso dei tassi • Possibilità di modificare sfavorevolmente i tassi praticati alla clientela solo in presenza di giustificato motivo 30 • • • • • La manovra Monti di stabilità (dicembre 2011) Divieto di applicare la commissione di massimo scoperto: che è sostituita da una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. La commissione non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente Per gli sconfinamenti sul c/c in assenza di affidamento oppure quelli compiuti oltre il limite di fido, si stabilisce che i contratti di c/c e di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una “commissione di istruttoria veloce” determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento Se l’erogazione del mutuo è condizionata dalla stipula di un contratto di assicurazione, le banche sono obbligate a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due diversi gruppi assicurativi Sentita Bankit, il Ministero dell’Economia fisserà con decreto le caratteristiche del “conto corrente di base” (conto a operatività limitata e costo tendente a zero) e stabilirà l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con il bancomat presso una banca diversa da quella del titolare della carta E fatto divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti