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L’ORDINAMENTO DEL
CREDITO E LA SUA
EVOLUZIONE
Lucidi di Marco Di Antonio
Aprile 2013
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I contenuti: l’ordinamento bancario
Dalla legge bancaria del ‘36 (specializzazione,
separatezza banca-impresa, vigilanza
strutturale, secondo una logica dirigisticoamministrativa…)
Al TUB (despecializzazione, possibilità delle
banche di acquistare partecipazioni non di
controllo nelle imprese, vigilanza prudenziale,
secondo una logica di mercato…)
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LA LEGGE BANCARIA DEL ‘36
FINALITA’
• Stabilità intermediari
• Miglioramento dell’efficienza esterna del settore
creditizio nel finanziamento dell’economia reale
CRITERI ORDINATORI FONDAMENTALI
• Specializzazione
• Separatezza banca-impresa
• Vigilanza strutturale
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LA SPECIALIZZAZIONE
• Temporale: breve e medio-lungo termine
• Istituzionale: categorie giuridiche di banche:
ICDP, BIN, BCO, BPC, Casse di risparmio,
CCRR, Istituti Cenrali di categoria
• Operativa: divieto di determinate operazioni (es.
parabancario), settori del credito speciale
• Geografica: area di competenza territoriale,
autorizzazione ad apertura sportelli
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LA “VECCHIA” LEGGE BANCARIA:
forte contenuto dirigistico-pubblicistico
• Le finalità di carattere generale prevalgono su quelle aziendali
• La raccolta del risparmio è funzione di interesse pubblico
• L’ordinamento sezionale del credito è speciale, ispirato al diritto
amministrativo anziché a quello privato, utilizzabile dai pubblici
poteri a fini programmatori
• Nel 1981 la Banca d’Italia avvia un dibattito (Libro Bianco) sulla
natura di impresa della banca, anche se pubblica. Solo nel 1989,
con sentenza della Corte Costituzionale, il principio è accolto
nella nostra giurisprudenza
• Il decreto Amato pone limiti alla dismissione della quota di
maggioranza pubblica (nel 1990 !)
• Il sistema bancario è utilizzato come cinghia di trasmissione della
politica economica (credito agevolato di ICS sostenuti
forzatamente, via vincolo di portafoglio, dalle banche)
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• La banca è una ISTITUZIONE (bancaistituzione anziché banca-impresa)
• “Il sistema bancario è una sorta di
marmellata in cui non c’è risalto di
soggettività imprenditoriale” (De Rita)
• Il sistema bancario è una “foresta
pietrificata” (Amato)
I “vecchi” controlli strutturali
La regolamentazione si basa su obiettivi di stabilità e su
strumenti di controllo strutturale, manovrati alla luce
del paradigma struttura-concorrenza- performance
– limiti all’entrata di nuove banche sul mercato per proteggere
le banche esistenti e per evitare rischi di eccesso di capacità
produttiva e di concorrenza destabilizzante
– autorizzazioni all’apertura di nuovi sportelli per rendere più
concorrenziali le piazze a più alta concentrazione
– natura pubblica della proprietà che limitava i processi di
concentrazione e quindi difendeva il grado di concorrenzialità
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LA “VECCHIA” LEGGE BANCARIA:
effetti
DETERIORAMENTO ISTITUZIONALE:
• Sviluppo abnorme di Banca d’Italia, “tutore” e
“garante”
• Impoverimento del ruolo delle banche
DETERIORAMENTO FUNZIONALE:
• Sistema bancocentrico con scarso sviluppo dei mercati
(“finanza di relazione”)
• Aumento dell’indebitamento delle imprese (via
finanziaria allo sviluppo)
• Diminuzione di efficienza e competitività delle banche
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L’EVOLUZIONE DEL QUADRO
NORMATIVO
• 1985 (legge 74/85)  recepimento della Prima Direttiva di
coordinamento bancario (77/780 del 1977 !): da regolazione
discrezionale e restrittiva dell’ accesso all’attività bancaria, in
funzione del “bisogno del mercato”, alla verifica di requisiti
oggettivi
• 1987: abolizione vincolo di portafoglio; introduzione vigilanza
consolidata; partecipazioni in merchant banks (SIF)
• 1988: introduzione dei coefficienti patrimoniali obbligatori
(Basel 1): obiettivo di stabilità si coniuga con alto grado di libertà
operativa per le banche; introduzione del Fondo Interbancario
di tutela dei depositi
• 1988: allargamento operatività oltre il breve termine
• 1990: apertura nuovi sportelli: dal regime di autorizzazione
Bankit (piani sportelli quadriennali, in base ai quali Bankit
regolava l’espansione territoriale delle banche in base al “bisogno
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economico del mercato”) alla liberalizzazione (silenzio-assenso)
L’EVOLUZIONE DEL QUADRO
NORMATIVO (II)
1990: Legge 218, 30-7, Legge “Amato –Carli” (o
Decreto Amato)
• Trasformazione delle banche pubbliche (65% delle
attività del sistema bancario) in spa
• Riconoscimento formale della struttura
macroorganizzativa del gruppo bancario polifunzionale
• Incentivazione fiscale sulle operazioni di fusione e
concentrazione
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VANTAGGI DELLA BANCASPA
- Maggiore patrimonializzazione (ricorso al mercato per
mezzi propri, anziché a fondi di dotazione soggetti a
limiti quantitativi delle finanze pubbliche e a procedure
burocratiche)
- Assoggettamento a disciplina del mercato (il p delle
azioni riflette la performance; gli azionisti pretendono
utili ed efficienza)  controllo sul management +
contendibilità della proprietà
- Trasparenza (in caso di quotazione  semestrali
Consob, comunicazioni al mercato, tutela degli
azionisti)
- Flessibilità strategica (alleanze, acquisizioni)
- Flessibilità operativa (diritto privato anziché pubblico)
IL SEGUITO…
D.lgs. 153/99 (legge Ciampi) e successive modifiche (emendamento introdotto
nella Legge Finanziaria 2002)
 si impone la dismissione dei pacchetti delle partecipazioni di controllo da parte
delle Fondazioni (originariamente si intende maggioranza assoluta, poi la
nozione di controllo viene ampliata); vengono escluse le c.d. piccole
Fondazioni, cioè quelle con patrimonio netto contabile inferiore ai 200 milioni
di euro
 viene affermata la natura privatistica delle Fondazioni di origine bancaria
 si introducono vincoli di incompatibilità per gli amministratori delle
Fondazioni che fanno parte degli organi amministrativi delle banche
partecipate
L’art. 7 della legge sul risparmio (262 del 28/12/2005) limita al 30% il diritto di
voto delle Fondazioni nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società
bancarie conferitarie e delle altre società non strumentali. Vengono escluse le
piccole Fondazioni; si segue quindi la strada della sterilizzazione anziché della
vendita coatta; le Fondazioni possono continuare a mantenere quote
teoricamente di controllo (senza però diritto di voto !) nelle conferitarie. Non
sarà più possibile per il Ministero dell’Economia, come previsto nella Legge
Ciampi, commissariare la Fondazione inadempiente riguardo agli obblighi di
dismissione e dare seguito alla vendita coatta delle partecipazioni.
L’azionariato Unicredit
(31/1/2013)
LE FONDAZIONI
BANCARIE
PRO
CONTRO
-Stabilità nell’azionariato
- Natura “semi pubblica”
-Logica “industriale” e non
“finanziaria”
- Minore allineamento alle logiche di
mercato
-Orizzonti di medio-lungo periodo
dell’investimento
- Minore orientamento al profitto e quindi
minori stimoli al’efficienza della gestione
bancaria (minor effetto disciplina)
-Scarsità nel nostro Paese di altri
investitori istituzionali, soprattutto
caratterizzati da logiche simili
-Attenzione alla promozione dello
sviluppo economico del territorio
-Ingessatura dell’assetto proprietario e
minore contendibilità della banca
- Rapporto con gli enti locali e conseguente
esposizione a influenze di natura politica
-Scarsità di capitali e insufficienza nel
sostegno alla crescita delle banche
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L’EVOLUZIONE DEL QUADRO
NORMATIVO (III)
• 1991: legge SIM (1/91); legge sull’insider
trading (187/91)
• 1992: DL di recepimento (481/1992) della
Seconda Direttiva CEE (89/646 del 1989);
legge sull’OPA (149/92)
• 1994: Testo Unico Bancario (D.lgs. N. 385 del
1-9-1993, con entrata in vigore l’1-1-1994)
• 1998: Testo Unico della Finanza (D. lgs. N. 58
del 24-2-1998)
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LA SECONDA DIRETTIVA CEE
OBIETTIVI:
• Coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative dei paesi membri per realizzare la
libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi
PRINCIPI:
• Mutuo riconoscimento
• Armonizzazione minima: nozione di ente creditizio,
lista di attività ammesse al mutuo riconoscimento,
concetto di gruppo creditizio, capitale minimo iniziale,
coefficiente di solvibilità, rapporto banca-impresa)
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LA NUOVA LEGGE BANCARIA
• Riserva di legge: la banca è l’impresa autorizzata all’esercizio
dell’attività bancaria
• Definizione di attività bancaria: esercizio congiunto della
raccolta di risparmio tra il pubblico e dell’erogazione del
credito (ambito minimo necessario)
• Definizione dell’operatività della banca (ambito massimo
potenziale):
– attività ammesse al mutuo riconoscimento, previste dallo Statuti, con
libertà di scelta della forme organizzativa con cui esercitarle
– + attività connesse e strumentali;
– principio di despecializzazione, con esclusione di SIM, Assicurazioni,
FCI;
– possibilità di emissione di obbligazioni;
– attenuazione della separatezza banca-impresa (possibilità di acquistare
partecipazioni nell’impresa)
– rimozione del principio della specializzazione per scadenze
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L’INNOVAZIONE NORMATIVA
• Libertà di scelta del modello istituzionale
• Caduta di ogni principio o norma di
despecializzazione
• Centratura del modello di regolamentazione e
vigilanza sui controlli prudenziali
• Privatizzazione della forma giuridica e (in
prospettiva) della proprietà
• Attenuazione del principio di separatezza bancaindustria
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AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ BANCARIA: requisiti
• Forma giuridica della spa o della società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata
• Capitale versato superiore a 6,3 milioni di euro per le spa e 2
milioni di euro per le BCC
• Presentazione dello statuto, dell’atto costitutivo e del programma
di attività
• Onorabilità e professionalità degli amministratori
• Onorabilità dei partecipanti al capitale per una quota superiore
al 2%
Sulla base di tali requisiti, Bankit valuta la capacità della banca
richiedente di assicurare le condizioni di sana e prudente
gestione che il TUB pone a fondamento dell’attività creditizia e
indica come una delle finalità della vigilanza
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Disciplina particolare per le BANCHE POPOLARI
- scopo mutualistico
- partecipazione di ogni socio ≤ 0,50% capitale sociale
- n° soci  200
- voto capitario
- clausola di gradimento all’ingresso di nuovi soci
- destinazione di almeno il 10% degli utili netti annuali a riserva
legale
- gli utili non distribuiti ai soci devono essere destinati a
beneficienza o assistenza
Disciplina particolare per le BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
- scopo mutualistico
- i soci devono risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità nel territorio di
competenza della banca;
- destinazione di almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale;
- n° soci  200
-nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi 50.000 €
-Principio di prevalenza: il 50% delle attività di rischio è destinato ai soci
– Territorialita: le BCC-CR essendo banche nel e per il territorio - in quanto appartengono al
contesto locale al quale sono legate da un rapporto di reciprocità e ne sostengono e finanziano
lo sviluppo - possono rivolgere i propri servizi/prodotti a soci/clienti che svolgono la propria
attività in via continuativa nella zona di competenza della BCC-CR, a soggetti che vi risiedono o
che vi hanno la propria sede legale. Inoltre, il 95% delle attività di rischio delle BCC-CR deve
essere concentrata nella zona di competenza territoriale. Infine, per l’eventuale apertura di una
sede distaccata occorrono almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci
ATTIVITA’ AMMESSE AL MUTUO
RICONOSCIMENTO
• Raccolta di depositi e di altri fondi con obbligo di restituzione
• Operazioni di prestito (compreso il cac, il factoring, le cessioni di credito pro
solvendo e pro soluto…)
• Leasing finanziario
• Servizi di pagamento
• Emissione e gestione di mezzi di pagamento (cdc, travellers’ cheques, lettere di
credito)
• Rilascio di garanzie e di impegni di firma
• Operazioni per conto proprio o della clientela in strumenti di mercato monetario,
strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi di
interesse, valori mobiliari
• Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazione di servizi connessi
• Consulenza finanziaria e strategica alle imprese
• Servizio di intermediazione finanziaria del tipo money broking
• Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni TRANNE: attività
• Custodia e amministrazione di valori mobiliari
assicurativa e attività di
• Servizi di informazione commerciale
gestione collettiva del
risparmio
• Locazione di cassette di sicurezza
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La vigilanza regolamentare: i controlli
prudenziali’
1.
2.
•
•
COEFFICIENTI MINIMI DI PATRIMONIO (rinvio a slide successive
VINCOLI ALL’ATTIVITA’
Operatività a medio e lungo termine (rimossi)
Concentrazione dei rischi (normativa sui grandi fidi): grande rischio =
superiore al 20% patrimonio di vigilanza (PV); limite globale: no > 8 volte
PV; limite individuale: no > 25% PV
• Partecipazioni detenibili:
a) delle imprese non finanziarie nelle banche: rimosso limite del 15% del PNV
della banca; resta il vincolo dell’art. 19 del TUB: necessità di autorizzazione
Bankit per acquisizione di partecipazioni superiori al 5% (10% dal maggio
2009)
b) delle banche nelle imprese non finanziarie: rimossi i limiti di separatezza
(15% capitale partecipata); restano in vigore i limiti di concentrazione
individuale (singola partecipazione qualificata < o = 15% del PNV) e
complessivo (totale delle partecipazioni qualificate < o = 60% PNV)
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LE PARTECIPAZIONI NELLE
BANCHE
VECCHIE DISPOSIZIONI
- autorizzazione della BdI per l’acquisizione di oltre il 5% del k soc
di una banca e superamento di 10%, 15%, 20%, 33% e 50%
- divieto per imprese non finanziarie di detenere più del 15% del K
soc di una banca o una quota di controllo
NUOVE DISPOSIZIONI (art. 19 TUB)
- autorizzazione della BdI per l’acquisizione di oltre il 10% del k soc
di una banca
- BdI autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni
quando la quota raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% e, in ogni
caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca
stessa
LE PARTECIPAZIONI DELLE BANCHE IN IMPRESE FINANZIARIE
Disciplina vigente:
Autorizzazione della BDI se:
- sempre in caso di controllo
- > 10% e > 20% del k soc della partecipata;
- > 10% PV della banca partecipante
Limiti alla detenibilità:
- nelle imprese di assicurazione, limite del 40% PV della banca partecipante
• LE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE
La nuove disciplina:
Limite di
concentrazione
Limite
complessivo
Banche “ordinarie”
3% PVb
15% PVb
Banche “abilitate”
6% PVb
50% PVb
Banche “specializzate”
15% PVb
60% PVb
Limite di
separatezza
15% K soc
della
partecipata
IL MODELLO DI BANCA DEL
TUB: ambito massimo
• Banca despecializzata e diversificata
• Banca universale
• Banca mista
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CONSEGUENZE
• DESPECIALIZZAZIONE + LIBERALIZZAZIONE =
ridefinizione tempestiva del posizionamento strategico
della banca nel mercato
“Metaforicamente, la caduta del vecchio ordinamento
creditizio che dava molte certezze amministrative e
normative è paragonabile alla caduta del muro di
Berlino con tutti gli effetti conseguenti di agorafobia o
paura del vuoto. Dal punto di vista dell’esercizio
dell’imprenditorialità e della managerialità, il nuovo
ordinamento propone quindi agli attori del settore sfide
formidabili, che richiedono elevata intelligenza
strategica” (P. Mottura)
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CONSEGUENZE (II)
Spostamento del baricentro del nuovo ordinamento
creditizio e del sistema di intermediari da esso previsto
verso il modello dell’intermediazione finanziaria
universale
Eccentricità rispetto al modello tradizionale del nostro
paese fondato sulla specializzazione
+
Coerenza con i modelli degli altri paesi (banque d’affaire
francese, financial conglomerate inglese, banca
universale tedesca)
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IL DECRETO BERSANI (2006)
• Abolizione spese di chiusura conto
• Divieto di applicare penalizzazioni in caso di
rimborso anticipato dei mutui
• Abolizione della commissione di massimo
scoperto (sostituibile da commissioni di impegno)
• Obbligo di simmetricità (o mancata simmetricità,
ma favore del cliente) nelle manovre di rialzo o
ribasso dei tassi
• Possibilità di modificare sfavorevolmente i tassi
praticati alla clientela solo in presenza di
giustificato motivo
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•
•
•
•
•
La manovra Monti di stabilità
(dicembre 2011)
Divieto di applicare la commissione di massimo scoperto: che è sostituita da una
commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma
messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse
debitore sulle somme prelevate. La commissione non può superare lo 0,5% per
trimestre della somma messa a disposizione del cliente
Per gli sconfinamenti sul c/c in assenza di affidamento oppure quelli compiuti oltre il
limite di fido, si stabilisce che i contratti di c/c e di apertura di credito possano
prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una “commissione di istruttoria veloce”
determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso
di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento
Se l’erogazione del mutuo è condizionata dalla stipula di un contratto di assicurazione,
le banche sono obbligate a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due diversi
gruppi assicurativi
Sentita Bankit, il Ministero dell’Economia fisserà con decreto le caratteristiche del
“conto corrente di base” (conto a operatività limitata e costo tendente a zero) e stabilirà
l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con il
bancomat presso una banca diversa da quella del titolare della carta
E fatto divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo
e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del
credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o
gruppi di imprese concorrenti