Stanze di smelatura agevolate
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Stanze di smelatura agevolate
RUBRICHE Imp1-2_02_44_64.qxd 20/06/2002 13.33 Pagina 59 Stanze di smelatura agevolate E. Re - Coordinamento regionale dei Consorzi Apistici provinciali Il 22 novembre scorso, il Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria presso la Direzione Regionale Sanità, ha emesso una nota riguardante le autorizzazioni temporanee per la lavorazione del miele. La nota regionale è stata inviata alle Aziende Sanitarie, ai Consorzi apistici e alla Direzione Regionale Agricoltura. La richiesta di semplificare le procedure ed i requisiti delle sale di smielatura e confezionamento del miele per i piccoli apicoltori è partita dai quattro Consorzi Apistici della regione che, in una nota unitaria, portavano all’attenzione delle autorità politiche e sanitarie un’esigenza del tutto particolare: consentire agli apicoltori hobbisti di poter mettere in vendita, in modo conforme alle normative esistenti, il miele eventualmente in eccesso rispetto al fabbisogno familiare. La Direzione Regionale della Sanità si è dimostrata subito sensibile al bisogno espresso e tramite il dott. Renato Coassin, direttore del Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria regionale, in collaborazione con i competenti servizi veterinari delle ASL, ha prodotto un documento di indirizzo e coordinamento agli organi preposti ai controlli in materia di produzione e di lavorazione del miele. Vale la pena di fornire agli apicoltori alcune considerazioni e sottolineatu- re a chiarificazione di alcune condizioni ed aspetti particolari indicati nella circolare regionale. Innanzi tutto va sottolineato come anche il piccolo produttore debba essere in grado di garantire il consumatore sulla sicurezza igienico-sanitaria del prodotto commercializzato. L’autorizzazione temporanea consente la vendita del miele prodotto esclusivamente al consumatore finale. Non può essere invece ceduto a rivenditori come bar, negozi di alimentari, supermercati, erboristerie, farmacie, ecc. L’autorizzazione rilasciata è definitiva nel senso che si richiede e si acquisisce una volta sola. Il carattere di temporaneità riguarda i periodi di tempo dedicati all’utilizzo della stanza autorizzata per la smielatura e l’invasettamento. Questi periodi di utilizzo devono essere individuati, almeno in linea di massima, ed indicati nella domanda di autorizzazione. Poi, nel corso degli anni, l’apicoltore ogni volta che si accinge a smielare o a confezionare il prodotto è tenuto ad avvisare, almeno 3 giorni prima di iniziare le operazioni, il servizio veterinario dell’ASL competente per territorio. La domanda di autorizzazione deve essere presentata in marca da bollo del valore corrente, e deve essere corredata da altra marca da bollo che sarà apposta sul documento autorizzativo. La spesa per il sopralluogo veterinario ai fini del rilascio del parere autorizzativo è pari a 70.000 lire, o al corrispondente importo in euro, fino all’emanazione imminente di un nuovo tariffario che, presumibilmente, porterà la quota a 46 euro per laboratori fino a 50 metri quadri di superficie. Da evidenziare la necessità di richiedere al sindaco l’autorizzazione a vendere i propri prodotti direttamente al consumatore finale, ai sensi della legge 59/63. Il miele invasettato deve essere immediatamente etichettato, secondo le norme esistenti. Va da sé che l’apicoltore nell’attivare questa attività commerciale deve rispettare anche le normative di carattere fiscale: apertura partita IVA, esonero dal versamento dell’IVA e dagli adempimenti contabili fino ad un volume d’affari inferiore a 5 milioni, ecc. Credo sia doveroso apprezzare la sensibilità dell’autorità sanitaria regionale, dimostrata nei confronti delle problematiche della nostra apicoltura. Confidiamo di trovare altrettanto equilibrio nell’applicazione delle norme da parte di noi apicoltori e da parte degli organi di controllo territoriali. Autorizzazione temporanea per la lavorazione del miele La normativa che disci59 plina la produzione del miele nelle fasi di smielatura ed invasettamento (L. 283/62; D.P.R. 327/80 e D.Lvo 155/97, capitolo 1) prevede che l’autorità sanitaria autorizzi un laboratorio con caratteristiche permanenti dotato di locali distinti e separati che sono: • deposito materie prime; • sale di smielatura, maturazione ed invasettamento miele; • deposito prodotti finiti; • spogliatoio e servizio igienico. Tale laboratorio è concepito per attività a carattere professionistico, la cui produzione è destinata in toto alla commercializzazione. Da parte dei consorzi della regione è stata segnalata l’esigenza di regolamentare l’attività in oggetto, per gli apicoltori la cui produzione è destinata all’uso familiare e negli anni di abbondante raccolto, in parte, collocata sul mercato. L’utilizzo quindi di laboratori autorizzati in via permanente non trova significato in tali realtà, tanto più che l’esigenza di procedere alle operazioni di smielatura ed invasettamento avviene in un periodo molto ristretto (pochi giorni). Quindi al fine di regolamentare l’attività di smielatura ed invasettamento nelle aziende di modeste dimensioni, o che esercitano l’apicoltura come reddito integrativo, o a mero scopo hobbistico, il cui prodotto è destinato diretNOTIZIARIO ERSA 1-2/2002 Imp1-2_02_44_64.qxd 20/06/2002 tamente al consumatore, con la presente vengono adottate le norme igienico sanitarie per l’autorizzazione temporanea del locale in cui si intende estrarre e confezionare il prodotto, in un lasso di tempo predeterminato tenendo in considerazione che si deve: • assicurare il consumatore sulle origini e sull’igiene delle produzioni del miele acquistato; • permettere ai servizi veterinari competenti per territorio un’adeguata forma di vigilanza; • mantenere o aumentare l’attuale patrimonio apistico sul territorio regionale; • garantire una produzione igienica del miele ai piccoli produttori che intendano vendere direttamente il loro prodotto al consumatore finale. Autorizzazione temporanea per la lavorazione del miele I requisiti, per ottenere da parte del Servizio Veterinario dell’A.S.S., l’autorizzazione temporanea in un locale riconosciuto a tale lavorazione solo per un limitato periodo dell’anno sono: • essere apicoltori censiti ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 29.3.1988 n. 16; • essere in possesso di regolare libretto di idoneità sanitaria e aver redatto una linea guida sulla modalità di lavorazione e confezionamento del miele in accordo con il D.Lvo 26.3.1997 n. 155 (H.A.C.C.P. - non necessario per l’apicoltore che non effettua operazioni di purificazione e confezionamento del prodotto, rientrando le operazioni di smielatura nella produzione primaria); • possedere non più di NOTIZIARIO ERSA 1-2/2002 13.33 Pagina 60 50 alveari; • utilizzare il locale per il tempo necessario alla smielatura e per il confezionamento del prodotto; teriali spugnosi pulverulenti e difficilmente pulibili. Se presenti, le finestre devono essere dotate di reti anti-insetti. Il servizio igienico utilizzato può essere quello dell’abitazione. Durante le operazioni di smielatura ed invasettamento nel locale non devono essere presenti prodotti tossici, quali detersivi e disinfettanti. Il locale non deve corrispondere alla cucina dell’abitazione. Il locale deve essere riservato all’uso esclusivo del produttore e non a terzi richiedenti. Requisiti igienico-sanitari del locale di smelatura temporanea Il locale deve: • essere munito di abitabilità; • avere pareti piastrellate o lavabili fino all’altezza di almeno due metri; • avere pavimento impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile; • essere sufficientemente areato ed illuminato naturalmente o artificialmente, sgombero da materiale estraneo e di dimensioni adeguate alla quantità di prodotto lavorato; • avere un lavandino con erogazione di acqua potabile calda e fredda, dotato di sapone ed asciugamani a perdere; • avere attrezzature e utensili destinati alla smielatura ed al confezionamento in materiale idoneo a venire in contatto con gli alimenti; • essere dotato di servizio igienico nelle immediate vicinanze. Il locale di smielatura temporanea è quindi inteso come ambiente in cui il processo produttivo avviene esclusivamente in un limitato periodo dell’anno. L’uso che ne viene fatto negli altri periodi è bene non si riferisca ad attività altamente inquinanti o causa di ristagno di sporcizia difficilmente lavabile (es. utilizzato per una piccola officina casalinga, o depositi di vernici, pitture, ecc.). È importante che durante le operazioni di smielatura ed invasettamento nel locale non ci sia la presenza di mobilio o altre strutture in stoffa o ma- Adempimenti dell’apicoltore • Almeno tre giorni prima di iniziare la smielatura, l’apicoltore deve darne comunicazione al servizio veterinario della A.S.S. competente per territorio; • il miele confezionato deve essere etichettato ai sensi della normativa vigente; • il prodotto confezionato deve essere stoccato in un luogo idoneo; • comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto indicato nella domanda Fac-simile della domanda (da inoltrare al servizio veterinario dell’A.S.S. competente per territorio) AL SERVIZIO VETERINARIO A.S.S. N. _____ DI _________________________ Il sottoscritto _________________________________ C.F./P.IVA_____________________________________ nato a _____________________________ il ________ residente a ___________________________________ CHIEDE L’autorizzazione sanitaria di un locale per la smielatura ed invasettamento temporaneo del miele, sito a _____________________________________________ a tal fine dichiara: • di essere apicoltore censito ai sensi dell’art. 13 della L.R. 29.3.1988 n. 16; • di usufruire del locale per il periodo da ____________________ a ____________________ • che la provenienza botanica del miele è __________________________________________ • di essere in possesso del regolare libretto di idoneità sanitaria; • di aver redatto una linea guida sulle modalità di lavorazione e confezionamento del miele in accordo con D.Lvo 26 marzo 1997 n. 155 (H.A.C.C.P.) allega alla presente: 1) planimetria in scala 1:100 riportante: a) il locale da utilizzare, b) il luogo dove verrà stoccato il miele. 2) l’indicazione relativa all’approvvigionamento idrico. 3) copia dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco o copia della domanda di autorizzazione presentata al Sindaco ai sensi della legge 59/63. Data, _____________ FIRMA ___________________ 60