Stanze di smelatura agevolate

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Stanze di smelatura agevolate
E. Re - Coordinamento regionale dei Consorzi Apistici provinciali
Il 22 novembre scorso, il Servizio della
Sanità Pubblica Veterinaria presso la Direzione Regionale Sanità, ha emesso
una nota riguardante le
autorizzazioni temporanee
per la lavorazione del miele.
La nota regionale è stata inviata alle Aziende Sanitarie, ai Consorzi apistici
e alla Direzione Regionale
Agricoltura.
La richiesta di semplificare le procedure ed i requisiti delle sale di smielatura e confezionamento
del miele per i piccoli apicoltori è partita dai quattro
Consorzi Apistici della regione che, in una nota unitaria, portavano all’attenzione delle autorità politiche e sanitarie un’esigenza del tutto particolare:
consentire agli apicoltori
hobbisti di poter mettere
in vendita, in modo
conforme alle normative
esistenti, il miele eventualmente in eccesso rispetto
al fabbisogno familiare.
La Direzione Regionale
della Sanità si è dimostrata subito sensibile al bisogno espresso e tramite il
dott. Renato Coassin, direttore del Servizio della
Sanità Pubblica Veterinaria regionale, in collaborazione con i competenti
servizi veterinari delle
ASL, ha prodotto un documento di indirizzo e coordinamento agli organi preposti ai controlli in materia
di produzione e di lavorazione del miele.
Vale la pena di fornire
agli apicoltori alcune considerazioni e sottolineatu-
re a chiarificazione di alcune condizioni ed aspetti
particolari indicati nella
circolare regionale.
Innanzi tutto va sottolineato come anche il piccolo produttore debba essere
in grado di garantire il consumatore sulla sicurezza
igienico-sanitaria del prodotto commercializzato.
L’autorizzazione temporanea consente la vendita del miele prodotto
esclusivamente al consumatore finale. Non può essere invece ceduto a rivenditori come bar, negozi
di alimentari, supermercati, erboristerie, farmacie,
ecc.
L’autorizzazione
rilasciata è definitiva nel senso che si richiede e si acquisisce una volta sola.
Il carattere di temporaneità riguarda i periodi di
tempo dedicati all’utilizzo
della stanza autorizzata
per la smielatura e l’invasettamento.
Questi periodi di utilizzo devono essere individuati, almeno in linea di
massima, ed indicati nella
domanda di autorizzazione. Poi, nel corso degli anni, l’apicoltore ogni volta
che si accinge a smielare
o a confezionare il prodotto è tenuto ad avvisare, almeno 3 giorni prima di iniziare le operazioni, il servizio veterinario dell’ASL
competente per territorio.
La domanda di autorizzazione deve essere presentata in marca da bollo
del valore corrente, e deve
essere corredata da altra
marca da bollo che sarà
apposta sul documento
autorizzativo.
La spesa per il sopralluogo veterinario ai fini del
rilascio del parere autorizzativo è pari a 70.000 lire,
o al corrispondente importo in euro, fino all’emanazione imminente di un
nuovo tariffario che, presumibilmente, porterà la
quota a 46 euro per laboratori fino a 50 metri quadri di superficie.
Da evidenziare la necessità di richiedere al sindaco l’autorizzazione a
vendere i propri prodotti
direttamente al consumatore finale, ai sensi della
legge 59/63.
Il miele invasettato deve essere immediatamente etichettato, secondo le
norme esistenti.
Va da sé che l’apicoltore nell’attivare questa attività commerciale deve rispettare anche le normative di carattere fiscale:
apertura partita IVA, esonero dal versamento dell’IVA e dagli adempimenti
contabili fino ad un volume d’affari inferiore a 5 milioni, ecc.
Credo sia doveroso apprezzare la sensibilità dell’autorità sanitaria regionale,
dimostrata nei confronti delle problematiche della nostra apicoltura. Confidiamo
di trovare altrettanto equilibrio nell’applicazione delle
norme da parte di noi apicoltori e da parte degli organi di controllo territoriali.
Autorizzazione
temporanea
per la lavorazione
del miele
La normativa che disci59
plina la produzione del
miele nelle fasi di smielatura ed invasettamento (L.
283/62; D.P.R. 327/80 e
D.Lvo 155/97, capitolo 1)
prevede che l’autorità sanitaria autorizzi un laboratorio con caratteristiche permanenti dotato di locali distinti e separati che sono:
• deposito materie prime;
• sale di smielatura, maturazione ed invasettamento miele;
• deposito prodotti finiti;
• spogliatoio e servizio
igienico.
Tale laboratorio è concepito per attività a carattere professionistico, la cui
produzione è destinata in
toto alla commercializzazione.
Da parte dei consorzi
della regione è stata segnalata l’esigenza di regolamentare l’attività in oggetto, per gli apicoltori la
cui produzione è destinata
all’uso familiare e negli anni di abbondante raccolto,
in parte, collocata sul mercato.
L’utilizzo quindi di laboratori autorizzati in via permanente non trova significato in tali realtà, tanto più
che l’esigenza di procedere alle operazioni di smielatura ed invasettamento
avviene in un periodo molto ristretto (pochi giorni).
Quindi al fine di regolamentare l’attività di smielatura ed invasettamento
nelle aziende di modeste
dimensioni, o che esercitano l’apicoltura come reddito integrativo, o a mero
scopo hobbistico, il cui
prodotto è destinato diretNOTIZIARIO ERSA 1-2/2002
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tamente al consumatore,
con la presente vengono
adottate le norme igienico
sanitarie per l’autorizzazione temporanea del locale
in cui si intende estrarre e
confezionare il prodotto, in
un lasso di tempo predeterminato tenendo in considerazione che si deve:
• assicurare il consumatore sulle origini e sull’igiene delle produzioni
del miele acquistato;
• permettere ai servizi
veterinari competenti
per territorio un’adeguata forma di vigilanza;
• mantenere o aumentare l’attuale patrimonio
apistico sul territorio
regionale;
• garantire una produzione igienica del miele ai
piccoli produttori che
intendano vendere direttamente il loro prodotto al consumatore
finale.
Autorizzazione
temporanea
per la lavorazione
del miele
I requisiti, per ottenere
da parte del Servizio Veterinario dell’A.S.S., l’autorizzazione temporanea in
un locale riconosciuto a
tale lavorazione solo per
un limitato periodo dell’anno sono:
• essere apicoltori censiti
ai sensi dell’art. 13 della
legge
regionale
29.3.1988 n. 16;
• essere in possesso di
regolare libretto di idoneità sanitaria e aver
redatto una linea guida
sulla modalità di lavorazione e confezionamento del miele in accordo con il D.Lvo
26.3.1997
n.
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(H.A.C.C.P. - non necessario per l’apicoltore che non effettua
operazioni di purificazione e confezionamento del prodotto,
rientrando le operazioni
di smielatura nella produzione primaria);
• possedere non più di
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50 alveari;
• utilizzare il locale per il
tempo necessario alla
smielatura e per il confezionamento del prodotto;
teriali spugnosi pulverulenti e difficilmente pulibili.
Se presenti, le finestre
devono essere dotate di
reti anti-insetti. Il servizio
igienico utilizzato può essere quello dell’abitazione.
Durante le operazioni di
smielatura ed invasettamento nel locale non devono essere presenti prodotti tossici, quali detersivi
e disinfettanti.
Il locale non deve corrispondere alla cucina dell’abitazione.
Il locale deve essere riservato all’uso esclusivo
del produttore e non a terzi richiedenti.
Requisiti
igienico-sanitari
del locale di smelatura
temporanea
Il locale deve:
• essere munito di abitabilità;
• avere pareti piastrellate
o lavabili fino all’altezza
di almeno due metri;
• avere pavimento impermeabile facilmente
lavabile e disinfettabile;
• essere sufficientemente areato ed illuminato
naturalmente o artificialmente, sgombero
da materiale estraneo e
di dimensioni adeguate
alla quantità di prodotto lavorato;
• avere un lavandino con
erogazione di acqua
potabile calda e fredda,
dotato di sapone ed
asciugamani a perdere;
• avere attrezzature e
utensili destinati alla
smielatura ed al confezionamento in materiale idoneo a venire in
contatto con gli alimenti;
• essere dotato di servizio igienico nelle immediate vicinanze.
Il locale di smielatura
temporanea è quindi inteso come ambiente in cui il
processo produttivo avviene esclusivamente in
un limitato periodo dell’anno.
L’uso che ne viene fatto
negli altri periodi è bene
non si riferisca ad attività
altamente inquinanti o
causa di ristagno di sporcizia difficilmente lavabile
(es. utilizzato per una piccola officina casalinga, o
depositi di vernici, pitture,
ecc.).
È importante che durante le operazioni di
smielatura ed invasettamento nel locale non ci sia
la presenza di mobilio o altre strutture in stoffa o ma-
Adempimenti
dell’apicoltore
• Almeno tre giorni prima
di iniziare la smielatura,
l’apicoltore deve darne
comunicazione al servizio veterinario della
A.S.S. competente per
territorio;
• il miele confezionato
deve essere etichettato
ai sensi della normativa
vigente;
• il prodotto confezionato deve essere stoccato in un luogo idoneo;
• comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto indicato
„
nella domanda
Fac-simile della domanda
(da inoltrare al servizio veterinario dell’A.S.S.
competente per territorio)
AL SERVIZIO VETERINARIO A.S.S. N. _____
DI _________________________
Il sottoscritto _________________________________
C.F./P.IVA_____________________________________
nato a _____________________________ il ________
residente a ___________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione sanitaria di un locale per la smielatura ed invasettamento temporaneo del miele, sito a
_____________________________________________
a tal fine dichiara:
• di essere apicoltore censito ai sensi dell’art. 13
della L.R. 29.3.1988 n. 16;
• di usufruire del locale per il periodo da
____________________ a ____________________
• che la provenienza botanica del miele è
__________________________________________
• di essere in possesso del regolare libretto di idoneità sanitaria;
• di aver redatto una linea guida sulle modalità di
lavorazione e confezionamento del miele in accordo con D.Lvo 26 marzo 1997 n. 155
(H.A.C.C.P.)
allega alla presente:
1) planimetria in scala 1:100 riportante:
a) il locale da utilizzare,
b) il luogo dove verrà stoccato il miele.
2) l’indicazione relativa all’approvvigionamento idrico.
3) copia dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco o
copia della domanda di autorizzazione presentata al
Sindaco ai sensi della legge 59/63.
Data, _____________
FIRMA ___________________
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