Dott. Ing. Aldo Iacomelli Lungomare Paolo Toscanelli, 64
Transcript
Dott. Ing. Aldo Iacomelli Lungomare Paolo Toscanelli, 64
Dott. Ing. Aldo Iacomelli Lungomare Paolo Toscanelli, 64 00122Roma Roma, 14 gennaio 2016 raccomandata Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Livorno Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale di Livorno Ill.mo Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori di AAMPS Oggetto: AAMPS – Consiglio di Amministrazione. Revoca sindacale degli incarichi. Atto di significazione. La presente per replicare al provvedimento 7.1.2016, n. 1233, con cui la s.v. ha revocato il Consiglio di Amministrazione della Società AAMPS, di cui lo scrivente era il Presidente. Detto provvedimento è illegittimo, oltre che errato. Discende la sua illegittimità dalla violazione del regolamento comunale che disciplina la organizzazione delle società pubbliche, il quale non consente la revoca ad nutum degli amministratori. Il suddetto regolamento prescrive infatti che il procedimento di revoca abbia inizio con la contestazione formale degli addebiti all'amministratore e l'assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Solo di poi, previa la valutazione di quanto dedotto dall'interessato, il sindaco può procedere alla conclusione del procedimento e alla eventuale adozione motivata del provvedimento di revoca. 1 Nella specie, con ogni evidenza, la s.v., violando clamorosamente le regole di riferimento, ha omesso di svolgere il giusto procedimento, conculcando i diritti dello scrivente e adottando un provvedimento di insuperabile illegittimità. E non basta. L'impostazione autoritativa che ella ha ritenuto di poter assumere nel rapporto con gli amministratori della Società comunale è anch'essa illegittima. Gli amministratori dell'AAMPS non sono suoi mandatari, né, tanto meno, dei meri esecutori delle sue volontà. Essi, come tutti coloro che sono chiamati a gestire le società di diritto pubblico, amministrano un ente autonomo, rispetto al quale il controllo dell'ente proprietario e la sua potestà di indicare obiettivi e strategie non assumono la fisionomia della (etero)direzione, vincolante e cogente. Secondo diritto, l'ente socio formula le sue indicazioni e i suoi obiettivi e l'ente li recepisce, attuandoli in modo autonomo e, se del caso, critico. La società pubblica e i suoi amministratori devono essere efficienti, non obbedienti, autonomi, non sottoposti. Ed per queste ragioni che il suo provvedimento di revoca ex abrupto è illegittimo, visto che è espressione di una concezione autoritaria (e perciò contra legem) del 'legame' tra il sindaco e la società comunale. Né il rapporto fiduciario tra l'amministratore e chi lo nomina consente la rimozione del primo quando non obbedisce alle 'prescrizioni' del secondo. Non è necessario un grande sforzo istruttorio per conoscere, sul thema, l'insegnamento della giurisprudenza. Qui indico solo uno degli ultimi arresti della Corte di Cassazione (Sez. I, sentenza 15.10.2013, n. 23381), che ha definitivamente chiarito che gli amministratori delle società pubbliche sono e devono essere autonomi 2 nelle scelte gestionali e che il mancato ossequio alle indicazioni del socio pubblico non rappresenta una ragione sufficiente per ritenere interrotto il loro rapporto fiduciario (la cui crasi deve essere oggettiva). Peraltro, la Suprema Corte, dalla illegittimità della revoca degli amministratori fa discendere il loro diritto ad essere risarciti; ma non è qui la sede per discorrere di questo. Il provvedimento qui in contestazione è anche errato nei suoi presupposti e nelle sue ragioni. La situazione economico finanziaria dell'AAMPS è stata affrontata dal Comune di Livorno in modo 'approssimativo', senza una strategia univoca e, soprattutto, in mancanza di una chiarezza strategica. Prima, è stato deciso il ripianamento dei debiti, poi, senza ragione alcuna, la 'soluzione' concordataria (peraltro, senza individuazione delle risorse e, al contempo, prescrivendo la stabilizzazione di ben 33 lavoratori). Peraltro, il Consiglio comunale, con la deliberazione 30.11.2015, n. 342, aveva impegnato il sindaco a richiedere ed ottenere un rinvio dell'assemblea dei soci (già fissata per il 1°.12.2015), utile 'ad attivare il dialogo con l'indotto e ad ascoltare le parti in causa' e solo in difetto di tale rinvio a proporre il ricorso al concordato. Nonostante il rinvio della suddetta assemblea, all'AAMPS non è stato dato modo di dialogare con chicchessia (nemmeno con il Comune), perché la s.v. ha ritenuto più conveniente dichiarare la propria opzione concordataria, con l'effetto della agitazione sia dei creditori, sia dei lavoratori (e con il rischio della paralisi aziendale). A nulla sono valse le istanze di chiarimento e di riflessione sulla determinazione in parola, la cui attuazione è stata sollecitata con atti di inopportuna aggressività, in piena mancanza della benché minima istruttoria tecnico giuridica e in spregio alla autonomia aziendale. 3 E non dubiti, Signor Sindaco, che, ciononostante, l'AAMPS ha adempiuto ai suoi doveri, sia nel garantire lo svolgimento del servizio rifiuti (nonostante l'agitazione di fornitori e lavoratori), sia nell'acquisire i dati istruttori necessari per procedere alla domanda di concordato, come da suoi ordini. Ma ciò richiedeva tempi più lunghi di quanto non servisse a lei per esprimere delle semplici dichiarazioni; vieppiù considerando il monito ripetuto dei Revisori dell'AAMPS che hanno attestato la impraticabilità della assunzione della deliberazione concordataria, rebus sic stantibus (ovvero in mancanza di finanziamenti e di chiare strategie in merito al prosieguo del servizio). Il CdA dell'AAMPS è stato prudente, non inadeguato; è stato accorto, non inesperto: ciò a tutela degli interessi aziendali, che, mi consentirà di dirlo, prevalgono sulle aspettative autoritarie del socio. Gli amministratori dell'AAMPS non hanno 'ritardato' l'esecuzione degli 'ordini' ma affrontato un pessimo momento aziendale (più provocato che inevitabile), coniugando la soluzione concordataria (da lei pretesa), con il mantenimento della efficienza dei servizi. Essi non hanno difettato di esperienza, anzi: è stata la loro capacità gestionale che ha imposto di svolgere una istruttoria economica, finanziaria e giuridica, prima di catapultare l'azienda in tribunale; ed è stata la loro prudenza che li ha fatti desistere dallo stabilizzare 33 lavoratori, in mancanza di risorse e di prospettive di finanziamento (già solo per 'finanziare' il concordato). Potrei continuare, ma è superfluo. Qui basta quanto detto per respingere recisamente ogni sua accusa e offesa, nel convincimento, comprovabile, che quanto compiuto dallo scrivente e dal CdA della AAMPS è stato informato al primario obiettivo di tutelare gli interessi aziendali, com'era doveroso. 4 Resta intesa la determinazione dello scrivente di difendere il proprio operato e di tutelare in ogni sede la propria integrità professionale. Distinti saluti Aldo Iacomelli 5