26 11 3013 novita immobili imposte dirette dott

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26 11 3013 novita immobili imposte dirette dott
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
circoscrizione del Tribunale di Catania
NOVITA’ FISCALI 2013/2014
TITOLO
Le novità relativamente alle Imposte sui Redditi
nella tassazione degli Immobili
Dott. Bruno Munzone
Catania, 26 Novembre 2013
La tassazione degli immobili
! Cenni generali sui redditi degli immobili
! Immobili Strumentali professionisti
! Immobili patrimonio
! L’estromissione degli immobili dall’impresa
! L’indeducibilità della svalutazione degli immobili merce
! Proroga Eco Bonus Casa.
! La rivalutazione degli immobili
! La rivalutazione dei redditi dei terreni
! Il Leasing
! Agevolazioni Zone Franche Urbane
! Plusvalenze immobili in donazione
! Tassazione Ires
! Tares
! Trise
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
Gli Immobili nell’ambito della determinazione del
reddito complessivo possono determinare ben
tre distinte tipologie di reddito, in funzione della
loro diversa classificazione ai fini dell’imposizione
diretta.
Redditi fondiari
Redditi di impresa
Redditi diversi
REDDITI FONDIARI
Reddito dei terreni
Reddito dei fabbricati
Determinati con sistema forfetario basato sulle
tariffe d’estimo e concorrono al reddito in base
al criterio di competenza e non di cassa.
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
OPPORTUNITÀ E LIMITI DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI
Opportunità
Deduzione di quote di ammortamento annuali;
Deduzione delle spese di manutenzione ordinarie e
straordinarie;
Continuità dell’attività nel tempo.
Limiti
Plusvalenza in caso di cessione, autoconsumo o destinazione
a finalità estranee all’impresa.
LA PLUSVALENZA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI
La cessione a titolo oneroso genera plusvalenza
rappresentata dalla seguente differenza:
corrispettivo di vendita – costo non ammortizzato
L’autoconsumo o la destinazione a finalità estranee
genera plusvalenza rappresentata dalla seguente
differenza:
valoreDott.
normale
– costo non ammortizzato
Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! L’indeducibilità della svalutazione degli immobili merce
! Ris. N.78/E del 12 novembre 2013
! Rif. Legge artt.92 comma 1 e 110 comma 1 TUIR al costo specifico
! Non è possibile utilizzare la valutazione art. 92 commi 2, 3, 4 TUIR
! Interpretazione contraria norma di comportamento 168/2013 Ass.It. Dott.
Comm. Tuttavia l’art. 92 comma 5 prevede una deroga al criterio del costo
specifico nel caso dei beni fungibili.
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! Gli immobili patrimonio
Trattasi di immobili “che non costituiscono beni strumentali
per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”
Terreni
(non esiste comunque il problema
dell’ammortamento)
Fabbricati di civile abitazione
(categorie catastali del
gruppo A, escluso A-10)
Non utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa
(né posseduti, a fini di realizzo, dall’impresa di costruzione e rivendita
immobiliare, inquadrabili come “immobili merce”)
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! Gli immobili patrimonio – come concorrono al reddito d’impresa
(Principio generale)
Il reddito si determina in base
alle disposizioni in materia di redditi fondiari
(cioè, secondo criteri catastali )
Raffronto canone locazione – reddito catastale
Tuttavia, in caso di immobili patrimoniali locati:
è prevista la deduzione analitica per le spese di
manutenzione ordinaria entro il 15% del canone di locazione
stabilito da contratto
Le singole spese e costi
relativi agli immobili patrimoniali
NON sono deducibili pur iscritte in bilancio
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! Gli immobili patrimonio – come concorrono al reddito d’impresa
Spese NON DEDUCIBILI
In quanto “incorporati” nel reddito determinato in
base ai criteri catastali
Esempio:
spese di riparazione e manutenzione
spese per il personale addetto ai servizi:
di custodia e portineria
di manutenzione degli edifici
di amministrazione e gestione degli stabili
compenso amministratore incaricato
della gestione degli immobili
AMMORTAMENTI
a eccezione alle spese di manutenzione ordinaria relative agli immobili patrimonio
locati C.M. 10/E/2006, par. 14,
Le spese di manutenzione straordinaria vanno ad incremento del costo
del fabbricato e comporteranno una minor plusvalenza. all’atto della vendita
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! Gli immobili patrimonio – come concorrono al reddito d’impresa
Spese DEDUCIBILI
In quanto NON esiste alcuna correlazione tra tali
spese ed i beni immobili
Esempio:
spese per la tenuta della contabilità
spese per il deposito del bilancio e per gli altri
adempimenti societari
spese per la consulenza societaria e fiscale e per
l’espletamento delle relative formalità
emolumenti per l’organo di controllo (ove esistente)
indennità di carica per l’organo amministrativo, con
esclusione dello specifico compenso per la gestione
degli immobili eventualmente delegata ad un
amministratore
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! Gli immobili patrimonio – come concorrono al reddito d’impresa
Art. 90 Tuir Interessi passivi
(immobili patrimonio)
La Circolare n. 6/2006 ha chiarito che gli
interessi passivi sostenuti per spese relative ad
immobili patrimonio di cui all’art. 90 sono
Indeducibili
Finanziaria 2008 ha però previsto la deducibilità degli interessi
su mutui per acquisto o costruzione di immobili
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! Gli immobili patrimonio – come concorrono al reddito d’impresa
Art. 90 Tuir Interessi passivi
(immobili patrimonio)
La Circolare n. 6/2006 ha chiarito che gli
interessi passivi sostenuti per spese relative ad
immobili patrimonio di cui all’art. 90 sono
Indeducibili
Finanziaria 2008 ha però previsto la deducibilità degli interessi
su mutui per acquisto o costruzione di immobili
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
Gli immobili situati all’estero –
l’art. 90 del D.P.R. 917/1986 rinvia all’art. 70 del Tuir, co. 2, del Tuir
sancisce che “i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero
concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare
netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il
corrispondente periodo d'imposta”. Ciò significa che se: - lo Stato
estero tassa i redditi degli immobili, l’Italia userà la stessa base
imponibile e concederà il credito d’imposta per le imposte estere; - se
lo Stato estero non li tassa, saranno esenti anche in Italia. Se gli
immobili all’estero risultano affittati, questi sono comunque tassati in
Italia in quanto, l’art. 70 comma 2, ultimo periodo precisa che “i redditi
dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero
concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare
percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 15% a titolo di deduzione
forfettaria delle spese”.
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
Immobili dei professionisti
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o
professione da parte del possessore (art. 43 co. 2 primo periodo del TUIR).Per
gli immobili dei professionisti, non è pertanto configurabile la strumentalità "per
natura", ma solo quella "per destinazione".
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) e
dalla L. 296/2006, concorrono a formare il reddito del professionista anche le
plusvalenze realizzate su beni immobili strumentali mediante
:•la cessione a titolo oneroso;
• il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento degli stessi;
• la destinazione al consumo personale o familiare del professionista o a
finalità estranee all'arte o professione (art. 54 co. 1-bis del TUIR).Le
minusvalenze sono invece deducibili soltanto se realizzate mediante (art. 54
co. 1-bis .1 del TUIR):• la cessione a titolo oneroso;• il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento degli stessi.
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! L’estromissione degli immobili aziendali
! l’art. 9 del DL 83 del 22/6/2012. esenzione iva e imposte registro in
misura fissa ma plusvalenze ordinarie no rettifica Iva 19 bis 2
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! La Tares e la Trise
! Modifiche recenti alle tares, non sanzionabilità dei pagamenti tardivi per
mancato recapito degli avvisi da parte dei comuni
! La bossa di legge di stabilità prevede l’abolizione della tares e
l’introduzione dal 2014 della trise
! Trise= tributo sui servizi comunali è data da
! Tari= tassa sui rifiuti
! Tasi= tassa sui servizi indivisibili
! Tarip= tariffa puntuale sui rifiuti (facoltativa per i comuni )
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! La Tares e la Trise
! Modifiche recenti alle tares, non sanzionabilità dei pagamenti tardivi per
mancato recapito degli avvisi da parte dei comuni
! La bossa di legge di stabilità prevede l’abolizione della tares e
l’introduzione dal 2014 della trise
! Trise= tributo sui servizi comunali è data da
! Tari= tassa sui rifiuti
! Tasi= tassa sui servizi indivisibili
! Tarip= tariffa puntuale sui rifiuti (facoltativa per i comuni )
Dott. Bruno Munzone
La rivalutazione degli immobili di impresa
! L'articolo 6, commi 6 e seguenti del disegno di legge di stabilità 2014, ripropone la
possibilità di rivalutare i beni dell'impresa e le partecipazioni; il maggior valore dei
beni rivalutati è riconosciuto ai fini fiscali ed è consentito l'affrancamento delle
riserve che si generano.
Il testo ripropone abbastanza fedelmente il dettato normativo degli articoli da 10 a
15 della legge 342/2000, che ha introdotto una modalità di rivalutazione applicata a
più riprese e che ha riguardato l'ultima volta dei beni iscritti nel bilancio in corso al
31 dicembre 2004.
Sono ammessi alla rivalutazione i soggetti Ires, nonché tutti i soggetti titolari di
reddito di impresa, sia in contabilità semplificata che ordinaria. Per i soggetti in
contabilità semplificata, in assenza di un bilancio, la rivalutazione, possibile solo per
i beni iscritti nel registro beni strumentali che risultano acquisiti entro il 31/12/2012,
va evidenziata in apposito prospetto bollato e vidimato, dal quale dovranno risultare
il costo fiscalmente riconosciuto e la rivalutazione effettuata.
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! 
La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2012. Quindi nel caso di impresa con l'esercizio coincidente con
l'anno solare, la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio relativo all'esercizio
2013 relativamente ai beni iscritti a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente.
I maggiori valori attribuiti alle poste rivalutate si considerano riconosciuti ai fini delle
imposte dirette a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione
della rivalutazione. Pertanto i maggiori ammortamenti saranno deducibili a partire
dall'esercizio 2016. Il riconoscimento fiscale è subordinato al versamento di una
imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non
ammortizzabili (terreni) sul maggior valore derivante dalla rivalutazione. Tale
importo andrà versato in tre rate annuali con le stesse scadenze previste per le
imposte dirette e ciò a partire dalla prima scadenza successiva all'esercizio in cui è
stata effettuata la rivalutazione (16 giugno 2014).
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! La norma consente di procedere alla rivalutazione di tutti i beni di impresa e delle
partecipazioni iscritti a bilancio, con la sola esclusione dei beni immobili destinati
alla vendita o scambio (c.d. immobili merce). Seguendo le istruzioni delle Entrate
nella circolare esplicativa 18/E del 13/06/2006, riguardante la precedente
rivalutazione, si ritiene che la rivalutazione sia possibile per tutti le immobilizzazioni
ammortizzabili e non (terreni), sia materiali che immateriali. Mentre risultano esclusi
dal campo di applicazione gli oneri pluriennali, l'avviamento, gli immobili merce e i
crediti. Sulla base della precedente norma, si ritiene che siano escluse anche le
rimanenze di merci, anche se il nuovo testo disegno di legge non lo dice. Stante il
carattere volontario della rivalutazione, questa non può essere applicata sui singoli
beni, ma, come illustrato nella circolare 18/E/2006, deve essere operata per
«categorie omogenee». In sintesi, per i beni mobili non registrati, le categorie sono
costituite sulla base dell'aliquota di ammortamento e per anno di acquisizione,
facendo riferimento ai gruppi stabiliti dal Dm 31/12/1988 in materia di coefficienti di
ammortamento; i beni immobili vanno suddivisi in «aree non fabbricabili, fabbricati
non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per
natura».Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione, può essere affrancato (e quindi
reso disponibile) attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 10% del
saldo stesso.
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
Con il Decreto sugli Eco-bonus (D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge
3 agosto 2013, n. 90), sono state introdotte alcune misure agevolative dirette a
favorire il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e il recupero
del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di
riferimento.
In sintesi, il decreto sugli Eco-bonus:ha prorogato fino al 31 dicembre 2013
la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici, elevando contestualmente dal 55% al 65% l'aliquota della
detrazione;
ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per il recupero del
patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite
di spesa di 96.000 euro;
ha introdotto una ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili, nonché per
l'acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i
forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non
residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi
titolo, l'immobile oggetto di intervento.In particolare, sono ammessi
all'agevolazione:le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;i
contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali);le associazioni tra professionisti;gli enti pubblici
e privati che non svolgono attività commerciale.
! La circolare n. 29/E del 2013 ha confermato che la proroga al 31 dicembre 2013
dell'agevolazione (con aliquota del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013)
riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall'art.
1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006, ovvero:interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti, con un limite massimo alla
detrazione pari a 100.000 euro;interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture
opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi,
con un limite massimo della detrazione pari a 60.000 euro;installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali
e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, con un limite massimo
della detrazione pari a 60.000 euro
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! ;interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000
euro;sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore
ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un comune
limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro;interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria, con un comune limite massimo della
detrazione pari a 30.000 euro.
! La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica è da ripartire in
dieci rate annuali di pari importo
! per l'applicazione dell'aliquota del 65% (relativa alle spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2013) bisogna fare riferimento,
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si
riferiscono:per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e
gli enti non commerciali, alla data dell'effettivo pagamento (criterio di
cassa);per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, alla data di
ultimazione della prestazione (criterio di competenza).Per la detrazione in
esame è previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione
dell'intervento agevolato.
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
! Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti
documenti:l'asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal
direttore dei lavori;l'attestato di certificazione energetica dell'immobile,
qualora introdotta dalla Regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un
attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista
abilitato;la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.Entro novanta
giorni dalla fine dei lavori e con modalità telematiche (attraverso il sito
www.acs.enea.it), bisogna trasmettere all'Enea la scheda informativa degli
interventi realizzati e copia dell'attestato di qualificazione energetica.Se il
contribuente non è titolare di reddito di impresa, il pagamento deve essere
effettuato con bonifico bancario o postale.Nel modello di versamento con
bonifico bancario o postale vanno indicati:la causale del versamento;il codice
fiscale del beneficiario della detrazione;il numero di partita IVA o il codice
fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o
professionista che ha effettuato i lavori).Se, invece, il contribuente è titolare
di reddito di impresa, la prova delle spese può essere costituita da altra
idonea documentazione.
Dott. Bruno Munzone
La tassazione degli immobili
Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
L'art. 16 del decreto sugli Eco-bonus ha prorogato al 31 dicembre 2013 il
termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale della detrazione
IRPEF al 50% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, fino ad un
ammontare complessivo non superiore a euro 96.000 per unità
immobiliare.A partire dal 1° gennaio 2014, il bonus tornerà alla misura
ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare (art.
16-bis del TUIR). Soggetti beneficiari Possono beneficiare del bonus
ristrutturazioni tutti i contribuenti assoggettati all'IRPEF, residenti o meno
nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi.L'agevolazione, dunque, spetta non solo ai soggetti proprietari
degli immobili, ma anche a coloro che risultano titolari sugli stessi di altri
diritti reali e che sostengono le spese per gli interventi di ristrutturazione.
Dott. Bruno Munzone
La cedolare secca
Riduzione dal 19 al 15% dell’aliquota della cedolare secca a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 relativamente ai contratti di
locazione di cui all’art. 3, comma 2, 4° periodo, del D.Lgs. n. 23/2011 (art. 4,
commi 1 e 2, del D.L. n. 102/2013).Trattasi dei contratti stipulati a canone
concordato secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8
della L. n. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’art.
1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 551/1998 (convertito dalla L. n.
61/1989), e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.La circ. n.
26/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate, nell’illustrare l’ambito e le modalità di
applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione abitativa, ha in
proposito osservato che l’aliquota della cedolare secca è stabilita nella
misura del 21% in generale per i contratti disciplinati dal codice civile o a
canone libero, regolati dalla L. n. 431 del 1998, anche di durata limitata (ad
esempio, case per vacanze o per soddisfare esigenze specifiche)
Dott. Bruno Munzone
La cedolare secca
e che l’aliquota è ridotta al 19% (ora al 15%) per i contratti di locazione a
canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le
organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2,
comma 3, della L. n. 431 del 1998, e all’art. 8 della medesima legge, relativi
ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative
individuati dall’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 30 dicembre 1988, n.
551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma, Torino e Venezia, nonché comuni confinanti con gli stessi e altri
comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione
abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere, aggiungendo infine
che rientrano in detta previsione anche i contratti con canone concordato
stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (comma
3 dell’art. 8 della citata L. n. 431 del 1998), sulla base di apposite
convenzioni nazionali.
Dott. Bruno Munzone
Il Leasing Immobiliare
Attraverso la modifica all'art. 102, comma 7 del D.P.R. n. 917/1986 ad opera del
Decreto Semplificazioni fiscali (D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito con la legge
26 aprile 2012, n. 44), a partire dal 29 aprile dello scorso anno la disciplina
fiscale del leasing finanziario ha subito sostanziali modifiche, atteso che la
deducibilità fiscale dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali
da parte dell'impresa utilizzatrice non è più subordinata alla preventiva
verifica della durata minima del contratto, con la positiva conseguenza
che il mancato rispetto del requisito de quo non comporta più
l'indeducibilità dei relativi canoni.In sostanza, le imprese utilizzatrici
procedono ora alla deducibilità fiscale dei canoni di leasing in base al
criterio di competenza fiscale, a nulla rilevando l'efficacia civilistica
dell'atto
Dott. Bruno Munzone
Il Leasing Immobiliare
IRES (*) IRAP
a) Regola generale
Deducibili in un periodo non inferiore a2/3
periodo di ammortamento , desumibile dai coefficienti di cui D.M. 31
dicembre 1988 relativi all'attività esercitata.
In base al principio di
derivazione del bilancio, la quota capitale del canone è deducibile per
l'importo imputato a conto economico, rilevando in questo caso le regole
contrattuali e non fiscali.
b) Eccezioni:
1. Immobili
Se la regola precedente porta ad un risultato inferiore a
11 anni ovvero superiore a 18 anni, i canoni sono deducibili per un
periodo, rispettivamente, non inferiori a 11 anni ovvero pari almeno a 18
anni.
Piena rilevanza dell'importo del canone imputato a conto
economico in base alla durata contrattuale.
Dott. Bruno Munzone
Il Leasing Immobiliare
Non rileva il costo relativo all'area su cui insiste l'immobile o di cui ne
costituisce pertinenza (art. 36, commi 7 e 7-bis D.L. n. 223/2006).
Il
canone deve essere ridotto della quota afferente il terreno su cui insiste il
fabbricato (C.M. 16 luglio 2009, n. 36/E) determinata in base alla durata
contrattuale.
2. Veicoli a deducibilità limitata (ex art. 164, comma 1, lett. b T.U.I.R.)
Deducibili per un periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente di cui al predetto D.M. (4 anni ).
Piena rilevanza
dell'importo del canone imputato a conto economico in base alla durata
contrattuale.
3. Interessi impliciti
La quota di interessi impliciti dei canoni di
leasing desunta dal contratto, è soggetta alla regola del ROL (art. 96
T.U.I.R.). La circolare n. 19/E/2009 prevede che i soggetti cd. no IAS
adopter- possono individuare la quota di interessi con il criterio forfetario
di cui al D.M. 24 aprile1998.
Il canone deve essere ridotto della quota
di interessi totalmente indeducibili in funzione della durata contrattuale
effettiva.
Dott. Bruno Munzone