Raccomandazioni UPR formulate alla Svizzera

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Raccomandazioni UPR formulate alla Svizzera
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Raccomandazioni UPR formulate alla
Svizzera
Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede
II. Conclusioni e/o raccomandazioni
122.
Le
raccomandazioni
formulate
durante
il
interattivo/elencate qui di seguito sono state accettate dalla Svizzera:
dialogo
122.1.
Ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte
le persone contro le sparizioni forzate (Spagna) (Francia); considerare la
possibilità di aderire alla Convenzione per la protezione di tutte le persone
dalle sparizioni forzate (Paraguay) (Argentina);
122.2.
Ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
(Spagna) (Francia) (India) (Ungheria) (Grecia) (Slovacchia); adottare
ulteriori misure per ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità (Iraq); portare avanti il processo di consultazione per ratificare la
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Cile); implementare la
ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Egitto);
incoraggiare la ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità (Messico); accelerare il processo di ratifica della Convenzione sui
diritti delle persone con disabilità (Ruanda); considerare la possibilità di
aderire alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Paraguay);
ratificare il prima possibile la Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità (Cina);
122.3.
Accelerare l'adesione alla Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità e ad altri trattati sui diritti dell'uomo ancora in sospeso, in
particolare ai trattati in merito ai quali la Svizzera si è impegnata durante
l'ultimo EPU/UPR (Bhutan);
122.4.
Portare avanti la ratifica di strumenti internazionali sui diritti
dell'uomo e garantirne l'attuazione (Benin); intensificare i propri sforzi per la
firma e la ratifica di strumenti internazionali sui diritti dell'uomo di cui la
Svizzera non è ancora parte, in particolare di quelli che si è impegnata a
firmare e a ratificare (Cambogia); portare avanti il processo di ratifica di
strumenti internazionali sui diritti dell'uomo (Côte d'Ivoire);
122.5.
Adottare misure efficaci e intensificare i propri sforzi per
combattere la xenofobia e il razzismo in modo da promuovere una
coesistenza armoniosa tra le comunità etniche e religiose (Cina);
122.6.
Continuare a implementare programmi e misure per combattere e
prevenire il razzismo, la discriminazione razziale e la xenofobia e garantire
ulteriori progressi in materia di pari opportunità (Cuba);
122.7.
Completare gli sforzi nel campo dell'integrazione degli stranieri
con un impegno attivo nella lotta contro la discriminazione (Ecuador);
122.8.
Adottare ulteriori misure per combattere la discriminazione
razziale, la xenofobia e altre forme di intolleranza (Sri Lanka);
Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede
122.9.
Continuare a lavorare per prevenire e combattere episodi come le
espressioni e le azioni razziste, antisemite ed estremiste che si sono verificate
in Svizzera negli ultimi tempi (Russia);
122.10. Intensificare gli sforzi per lottare contro la discriminazione e
l'intolleranza, soprattutto nei confronti dei richiedenti l'asilo, dei migranti e
delle persone di origine africana (Tunisia);
122.11. Garantire l'accesso agli avvocati a tutti i detenuti nell'ambito
dell'asilo e del rimpatrio, come pure la notifica consolare e l'accesso
consolare, in linea con gli obblighi legali internazionali applicabili, incluso
l'articolo 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, ai detenuti
stranieri (Stati Uniti);
122.12. Intensificare gli sforzi per lottare contro il razzismo, l'intolleranza
e la xenofobia nella società (Algeria);
122.13. Portare avanti gli sforzi volti a garantire una migliore integrazione
degli stranieri nella società svizzera (Angola);
122.14. Intensificare gli sforzi, tra l'altro attraverso un'opera di educazione
e sensibilizzazione, per combattere i pregiudizi contro le minoranze etniche
(Polonia);
122.15. Promuovere il dialogo interetnico e la tolleranza, in particolare a
livello cantonale e comunale (Polonia);
122.16. Continuare ad adottare misure per l'implementazione di politiche
migratorie efficaci (Armenia);
122.17. Portare avanti la politica della protezione delle minoranze
nazionali e della promozione della tolleranza religiosa (Armenia);
122.18. Affrontare
(Bangladesh);
la
situazione
dei
migranti
e
dei
viaggiatori
122.19. Garantire la protezione dei rifugiati, dei migranti e dei membri
delle rispettive famiglie, come pure la loro integrazione sociale in linea con
gli standard internazionali (Belarus);
122.20. Portare avanti una politica volta a migliorare la vita di determinate
categorie di persone appartenenti a minoranze, come i «viaggiatori»
(Burundi);
122.21. Ridurre le disuguaglianze nel mercato del lavoro adottando e
implementando una strategia efficace e prestando una particolare attenzione
alle donne (Paesi Bassi);
122.22. Agire contro le disuguaglianze di reddito tra uomini e donne in
posizioni simili e con un livello di lavoro analogo (Spagna);
122.23. Adottare misure per ridurre la disuguaglianza tra i generi nel
mercato del lavoro (Bangladesh);
122.24. Portare avanti l'azione volta a garantire l'uguaglianza tra uomini e
donne sul posto di lavoro, compresa l'implementazione di programmi di lotta
contro i divari di retribuzione tra uomini e donne (Sri Lanka);
122.25. Aumentare i propri sforzi per raggiungere un'uguaglianza concreta
tra uomini e donne nel contesto professionale (Burundi);
122.26. Continuare ad adottare misure volte a rafforzare la rappresentanza
femminile in posizioni dirigenziali e decisionali (Romania);
122.27. Considerare lo sviluppo di un piano globale per combattere la
tratta di esseri umani (Polonia);
122.28. Nell'ambito della lotta contro la tratta di esseri umani, intensificare
la cooperazione con i Paesi d'origine, proteggere le vittime nonché perseguire
e punire i responsabili (Moldova);
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Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede
122.29. Adottare una strategia di lotta contro la tratta di esseri umani, in
particolare di donne e bambini, migliorare la protezione delle vittime nonché
perseguire e punire gli autori (Grecia);
122.30. Intensificare gli sforzi nazionali volti a prevenire la tratta di esseri
umani (Libia);
122.31. Intensificare gli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani e
fornire risorse e servizi adeguati in relazione a tali sforzi (Malaysia);
122.32. Sviluppare ulteriormente una strategia di lotta contro la tratta di
esseri umani e lo sfruttamento sessuale in cooperazione con i Paesi d'origine
(Ungheria);
122.33. Intensificare gli sforzi nell'ambito della sensibilizzazione sul
problema della tratta di esseri umani, in particolare del traffico sessuale,
coinvolgendo anche l'opinione pubblica in quanto potenziale cliente del
commercio sessuale (Canada);
122.34. Sviluppare una strategia di lotta contro la tratta e lo sfruttamento
sessuale delle donne (Belarus);
122.35. Adottare nuove misure, laddove necessario, per le donne vittime di
violenza domestica (Moldova);
122.36. Proseguire gli sforzi profusi finora per combattere la violenza di
genere (Spagna);
122.37. Adottare misure per combattere la violenza domestica, in
particolare contro le donne (Russia);
122.38. Continuare a fornire una formazione per agenti di polizia, pubblici
ministeri, giudici e avvocati in merito alla portata e all'applicazione della
disposizione del Codice penale che vieta gli atti di razzismo (Messico);
122.39. Indagare sui casi di uso eccessivo della forza durante l'arresto, la
detenzione e l'interrogatorio dei sospetti (Russia);
122.40. Proseguire le misure di lotta contro le attività di elementi criminali
e terroristici transnazionali e delle loro organizzazioni di facciata in Svizzera
al fine di garantire che gli autori di tali crimini vengano assicurati alla
giustizia (Sri Lanka);
122.41. Considerare la possibilità di migliorare le misure richieste per la
tutela dei diritti degli anziani (Argentina);
122.42. Continuare a implementare in modo efficace l'articolo 261 bis del
Codice penale, che contribuisce notevolmente all'eliminazione dell'impunità e
previene i crimini contro l'umanità, in particolare il genocidio (Armenia);
122.43. Adottare le misure necessarie per modificare il Codice penale in
modo tale da vietare l'utilizzo di ragazzi tra i 16 e i 18 anni a scopo di
prostituzione (Grecia); adottare misure volte a modificare il Codice penale al
fine di proibire il coinvolgimento di ragazzi tra i 16 e i 18 anni nella
prostituzione (Uzbekistan);
122.44. Intensificare i propri sforzi per realizzare campagne di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli effetti negativi della violenza
sui bambini, in particolare delle punizioni corporali (Iran);
122.45. Rafforzare le proprie misure nell'ambito della nuova Strategia
nazionale di lotta alla povertà affinché gli individui e i gruppi svantaggiati ed
emarginati possano beneficiarne (Iran);
122.46. Potenziare le politiche pubbliche affinché i bambini provenienti da
ambienti svantaggiati e di origine straniera possano ricevere il miglior livello
di istruzione possibile (Paraguay);
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Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede
122.47. Potenziare la cooperazione con i meccanismi dell'ONU in materia
di diritti dell'uomo nonché con gli organi dei trattati e con le procedure
speciali (Côte d'Ivoire);
122.48. Intensificare gli sforzi per l'implementazione di tutte le
raccomandazioni in merito alle quali la Svizzera si è impegnata durante il
precedente EPU/UPR (Bahrein);
122.49. Consultare le ONG nell'ambito del follow-up dei risultati
dell'EPU/UPR al
fine
di
completare
l'applicazione
pratica
e
l'implementazione delle raccomandazioni (Paesi Bassi);
122.50.
(Ciad);
Continuare a salvaguardare e a promuovere i diritti dell'uomo
123.
Le seguenti raccomandazioni saranno esaminate dalla Svizzera, che
fornirà risposte a tempo debito, ma non più tardi della 22 a sessione del
Consiglio dei diritti dell'uomo nel marzo del 2013:
123.1.
Ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità (Spagna) (Slovacchia) (Ungheria); incoraggiare
la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità come pure l'istituzione di un programma nazionale prioritario
per affrontare questo ordine del giorno (Messico);
123.2.
Ratificare il primo Protocollo facoltativo al Patto relativo ai diritti
civili e politici (Spagna); aderire al primo Protocollo facoltativo al Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici (Bulgaria) (Belarus);
intensificare gli sforzi per la ratifica del primo Protocollo facoltativo al Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici (Cile); ratificare il primo
Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
prima del prossimo ciclo di EPU/UPR (Ungheria); considerare l'adesione al
primo Protocollo facoltativo al Patto relativo ai diritti civili e politici al fine
di migliorare la salvaguardia dei diritti dell'uomo in riferimento alle persone
soggette alla sua giurisdizione (Uruguay);
123.3.
Ratificare il Protocollo facoltativo al Patto relativo ai diritti
economici, sociali e culturali (Spagna);
123.4.
Considerare una rapida ratifica del terzo Protocollo facoltativo alla
CRC riguardante una procedura di comunicazione (Slovacchia); considerare
la firma e la ratifica del Protocollo facoltativo alla CRC riguardante una
procedura di comunicazione (Liechtenstein);
123.5.
Ratificare la Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di
apolidia (Slovacchia);
123.6.
Considerare la ratifica della Convenzione OIL n. 189 (Filippine);
123.7.
Ritirare le rimanenti riserve alla CRC (Slovenia);
123.8.
Ritirare le riserve all'articolo 10 paragrafo 1 della CRC (Uruguay)
123.9.
Ritirare le riserve all'articolo 37 (c) della CRC (Uruguay)
123.10.
Ritirare le riserve all'articolo 40 della CRC (Uruguay);
123.11.
Ritirare la rimanente riserva alla CEDAW (Slovenia);
123.12. In riferimento all'articolo 16 paragrafo 1 (g) della CEDAW, ritirare
le riserve alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna, in particolare in vista della
modifica del Codice civile svizzero in materia di cognome e di cittadinanza,
la cui entrata in vigore è prevista per il gennaio del 2013 (Germania);
123.13. Procedere al ritiro delle riserve alla Convenzione internazionale
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (Egitto);
123.14. Considerare la possibilità di ritirare la riserva all'articolo 4 della
CERD (Cuba);
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Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede
123.15.
Introdurre nel Codice penale una definizione di tortura (Sudafrica);
123.16. Introdurre nel Codice penale una definizione di tortura che
incorpori tutti gli elementi contenuti nell'articolo 1 della Convenzione contro
la tortura (Nuova Zelanda); introdurre nel Codice penale una definizione di
tortura che incorpori tutti gli elementi previsti dalla Convenzione contro la
tortura (Costa Rica);
123.17. Sviluppare ulteriormente la propria infrastruttura istituzionale e in
materia di diritti dell'uomo, compresa la nomina di un difensore civico
federale (Bulgaria);
123.18. Intraprendere misure in conformità con i Principi di Parigi per
quanto riguarda il Centro svizzero di competenza per i diritti umani
(Bulgaria); intensificare gli sforzi per migliorare il Centro svizzero di
competenza per i diritti umani trasformandolo in un'istituzione nazionale per i
diritti dell'uomo in conformità con i Principi di Parigi (Malaysia); convertire
il Centro svizzero di competenza per i diritti umani in un'istituzione nazionale
per i diritti dell'uomo totalmente indipendente, in conformità con i Principi di
Parigi, al termine del progetto pilota nel 2015 (Nuova Zelanda);
123.19. Adottare le misure necessarie per convertire il Centro svizzero di
competenza per i diritti umani in un'istituzione nazionale per i diritti
dell'uomo in conformità con i Principi di Parigi, conferendogli un ampio
mandato per i diritti dell'uomo (Slovenia);
123.20. Considerare la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti
dell'uomo in conformità con i Principi di Parigi (Polonia);
123.21. Creare un'istituzione nazionale indipendente per i diritti dell'uomo
in conformità con i Principi di Parigi (Russia); creare un'istituzione nazionale
per i diritti dell'uomo in conformità con i Principi di Parigi (Grecia);
123.22. Creare un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo con un ampio
mandato e risorse finanziarie e umane sufficienti in conformità con i Principi
di Parigi (Uruguay);
123.23. Istituire meccanismi federali di difensori civici in conformità con i
Principi di Parigi, assicurando la loro piena indipendenza dallo Stato, e
adeguare a tali principi i meccanismi già esistenti (Nicaragua);
123.24. Istituire difensori civici antidiscriminazione in ognuno dei Cantoni
(Australia);
123.25. Estendere il mandato della Commissione federale alla trattazione
di denunce di razzismo e di incitamento alla xenofobia (Libia);
123.26. Rafforzare ulteriormente i poteri della Commissione federale
svizzera contro il razzismo in linea con le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa (Australia);
123.27. Intensificare i suoi sforzi per combattere il razzismo attraverso
misure
finalizzate
all'adozione
di
una
legislazione
globale
antidiscriminazione (Canada); adottare una legislazione globale
antidiscriminazione (Brasile);
123.28. Adottare una legislazione nazionale contro la discriminazione
(Francia);
123.29. Adottare una legge antidiscriminazione da applicare in modo
uniforme su tutto il territorio della Confederazione (Grecia); emanare una
legge globale antidiscriminazione da applicare in modo uniforme su tutto il
territorio della Confederazione (India); adottare una legge globale
antidiscriminazione volta a prevenire la discriminazione razziale e garantire
l'applicazione di tale legge su tutto il territorio della Confederazione Svizzera
(Uzbekistan);
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Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede
123.30. Continuare con le riforme legislative necessarie per la lotta contro
la discriminazione razziale (Spagna);
123.31.
Adottare strategie globali antidiscriminazione (Egitto);
123.32. Adottare un piano nazionale contro il razzismo, la discriminazione,
la xenofobia e altre forme di intolleranza (Costa Rica); adottare un piano
d'azione per combattere la discriminazione razziale (Spagna);
123.33. Adottare un piano d'azione e una legislazione a livello nazionale
per prevenire e combattere il razzismo, la discriminazione razziale, la
xenofobia e la relativa intolleranza, compresa una definizione globale di
discriminazione razziale (Sudafrica);
123.34. Adottare un piano e una legislazione a livello nazionale contro la
discriminazione razziale, la xenofobia e altre forme di intolleranza
(Giordania);
123.35. Continuare a garantire una migliore salvaguardia dei diritti di tutti
i cittadini adottando e applicando una legge antidiscriminazione che sia in
grado di tutelare in modo efficace vari gruppi sociali e in particolare quelli
più vulnerabili (Cambogia);
123.36. Adottare misure appropriate per combattere gli atteggiamenti
razzisti, islamofobi e xenofobi nel Paese, in particolare contro membri della
comunità musulmana,
e
adottare
inoltre
una
legge
globale
antidiscriminazione da applicare in modo uniforme su tutto il territorio della
Confederazione (Iran);
123.37. Potenziare le misure volte a rafforzare i meccanismi esistenti per la
lotta contro tutte le forme di discriminazione, in particolare
razziale, adottando anche una legge specifica che vieti l'incitamento all'odio
basato su motivi razziali e religiosi, in conformità con l'articolo 20 paragrafo
2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Indonesia);
123.38. Adottare le misure supplementari richieste per combattere la
discriminazione razziale, etnica e religiosa (Argentina);
123.39. Adottare ulteriori misure antidiscriminazione implementando
anche la raccomandazione del Consiglio d'Europa alla Svizzera per
l'adozione di una legislazione globale antidiscriminazione e il divieto di
discriminazione in materia civile negli ambiti dell'alloggio e dell'occupazione
(Australia);
123.40. Prestare maggiore attenzione al monitoraggio e alla lotta contro le
violazioni dei diritti delle minoranze religiose e nazionali, anche attraverso il
possibile sviluppo di appositi programmi che tengano conto delle tradizioni
etno-culturali dei migranti e favoriscano al contempo l'integrazione di questi
ultimi nella società svizzera (Russia);
123.41. Considerare la realizzazione di una più ampia campagna di
educazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica al fine di superare i
pregiudizi negativi contro gli stranieri e gli immigrati tra la popolazione
svizzera (Timor-Leste);
123.42. Intensificare gli sforzi volti a rafforzare la comprensione reciproca
tra le comunità di migranti e la popolazione svizzera in generale (Turchia);
123.43. Prestare un'attenzione particolare alla formazione degli agenti di
polizia nell'ambito della lotta contro la discriminazione e della promozione
dei diritti dell'uomo (Turchia);
123.44. Promuovere la formazione continua degli agenti di polizia in
materia di diritti dell'uomo (Nicaragua);
123.45. Istituire un meccanismo indipendente in ogni Cantone del Paese
con il compito di indagare in merito a tutte le denunce di uso eccessivo della
forza, trattamento crudele e altri abusi da parte della polizia (Uzbekistan);
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Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede
123.46. Continuare ad adottare le misure necessarie per prevenire eventuali
atti di violenza da parte di agenti di sicurezza, per motivi razzisti e xenofobi,
verso stranieri, immigrati e richiedenti l'asilo nonché per assicurare alla
giustizia gli autori di tali atti (Brasile);
123.47. Condurre indagini indipendenti sull'uso eccessivo della forza
durante gli sgomberi forzati (Francia);
123.48. Proseguire gli sforzi finalizzati alla lotta contro la xenofobia e alla
formazione di agenti di polizia, pubblici ministeri, giudici e futuri
professionisti legali in merito alla portata e all’applicazione del relativo
quadro giuridico (Irlanda);
123.49. Adottare le misure necessarie per estendere le disposizioni del
Codice penale relative ai discorsi di odio, al fine di includere anche motivi
che vadano oltre l’odio basato sulla razza, sulla religione e sull’origine di un
individuo e integrino fattori come la lingua, il colore della pelle, il sesso, il
ritardo mentale o fisico, l’orientamento sessuale o altri motivi simili
(Canada);
123.50. Proseguire gli sforzi finalizzati alla lotta contro la discriminazione
razziale, in particolare nei confronti dei lavoratori migranti e delle loro
famiglie nonché delle minoranze religiose, segnatamente quella musulmana,
e delle minoranze linguistiche (Libia);
123.51. Adottare misure più efficaci al fine di combattere il razzismo, la
discriminazione razziale e la xenofobia nei confronti dei gruppi minoritari nel
Paese e in particolare dei musulmani (Malaysia);
123.52. Intensificare le campagne di sensibilizzazione e incoraggiare il
dialogo con gruppi etnici e religiosi differenti al fine di istituire meccanismi
legali volti a facilitare a tutti i migranti l’accesso ai propri diritti (Libia);
123.53. Avviare azioni giudiziarie in merito alle denunce di
discriminazione razziale e di incitamento all’odio razziale e religioso (Iran);
123.54. Fornire una sistemazione adeguata ai rifugiati, ai richiedenti l’asilo
e ai loro figli, lontano da luoghi malsani come, ad esempio, le aree vicino agli
aeroporti (Namibia);
123.55. Adottare misure più attive per ridurre il tasso di disoccupazione tra
i migranti, in particolare donne e giovani (Russia);
123.56. Maggiore interesse da parte delle autorità federali a garantire che
le questioni della migrazione illegale vengano gestite dai vari Cantoni con un
livello di empatia simile nonché in maniera coerente con lo spirito dei diritti
internazionali dell’uomo e del diritto umanitario internazionale (Nigeria);
123.57. Garantire con maggiore efficacia l’insegnamento della lingua
madre ai bambini migranti, intensificando la cooperazione con le autorità
comunali svizzere (Turchia);
123.58. Provvedere all’adozione di misure legali concrete contro i discorsi
di odio e l’incitamento (Egitto);
123.59. Adottare misure costituzionali e legislative immediate al fine di
garantire che le «iniziative popolari» non violino i diritti dell’uomo per
determinati individui o gruppi (Egitto);
123.60. Fornire garanzie istituzionali al fine di assicurare che gli impegni
in materia di diritti dell’uomo vengano tutelati contro iniziative popolari che
potrebbero violarli (Norvegia);
123.61. Invitare nel Paese il Relatore speciale sulle forme contemporanee
di razzismo, il Relatore speciale sui diritti umani dei migranti e il Relatore
speciale sulla tortura (Belarus);
123.62. Migliorare le politiche nazionali per la libertà di religione e di
esercizio di altre pratiche delle minoranze (Thailandia);
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Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede
123.63. Applicare e migliorare le leggi e le regolamentazioni relative alla
libertà di religione e di altre pratiche delle minoranze (Thailandia);
123.64. Adottare le misure necessarie per garantire la libertà di espressione
in conformità con l’articolo 19 dell’ICCPR e con il Commento generale n. 34
del Comitato per i diritti dell’uomo (Turchia);
123.65. Assicurare che la libertà di espressione non sia soggetta a inutili
restrizioni al fine di garantire la libertà di religione (Namibia);
123.66. Proteggere le vittime della tratta di esseri umani assegnando
risorse e servizi supplementari in tutti i Cantoni e perseguire e punire gli
autori in base alla gravità dei loro crimini (Honduras);
123.67. Adottare e promuovere una legislazione sulla tratta di esseri umani
che si concentri in particolare sullo sfruttamento sessuale di donne e ragazze,
garantisca pieno sostegno alle vittime e tenga conto del ruolo dei Cantoni
(Regno Unito);
123.68. Definire una strategia contro la tratta e lo sfruttamento sessuale di
donne e ragazze che consenta di individuare e proteggere le vittime in modo
adeguato e abbia un impatto sull'intero Paese (Messico);
123.69. Incoraggiare l’estensione della cooperazione bilaterale tra le task
force di Svizzera e Romania contro la tratta degli esseri umani ad altri Paesi
di origine (Maldive);
123.70. Specificare i criteri per la considerazione della violenza al
momento della proroga dei permessi di soggiorno per le vittime di violenza
domestica, al fine di facilitarne un’applicazione equa, standardizzata e
trasparente (Nuova Zelanda);
123.71. Garantire che le vittime di violenza domestica abbiano accesso a
rimedi e protezione immediati e rivedere la legislazione in materia di
permessi di soggiorno al fine di evitare l'effetto che l'applicazione della legge
potrebbe avere a livello pratico, ovvero quello di costringere le donne a
rimanere in relazioni violente (Sudafrica);
123.72. Adottare misure volte ad accrescere la rappresentanza delle donne,
tra cui anche misure temporanee speciali (Norvegia); adottare misure
temporanee speciali per accrescere la partecipazione delle donne in tutti i
settori (Giordania);
123.73. Adottare misure concrete contro tutte le forme di discriminazione e
in particolare contro la discriminazione nei confronti delle donne straniere
(Vietnam);
123.74. Procedere all’istituzione di uffici per l’uguaglianza di genere in
tutti i Cantoni per consentire un coordinamento a livello federale (Trinidad e
Tobago);
123.75. Adottare misure volte a ridurre la disuguaglianza di genere nel
mercato del lavoro consentendo alle donne e agli uomini di conciliare la
famiglia con le responsabilità professionali, garantendo anche sufficienti
strutture educative prescolastiche e per la custodia dei bambini (Slovacchia);
123.76. Adottare una legislazione federale volta a garantire protezione
contro ogni forma di discriminazione, anche per motivi di orientamento
sessuale o di identità di genere (Norvegia);
123.77. Introdurre in modo uniforme su tutto il territorio della
Confederazione una legislazione che protegga esplicitamente le persone
LGBT dalla discriminazione e, al momento dell’elaborazione di un atto
generale sulla parità di trattamento, tenere conto dei problemi affrontati dalle
persone LGBT (Irlanda);
123.78. Prendere in considerazione la possibilità di incorporare le Regole
delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non
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detentive per le donne autrici di reato, note anche come «Regole di
Bangkok», nella propria politica in materia di trattamento dei prigionieri
(Thailandia);
123.79. Costruire o designare per i minori non accompagnati che chiedono
protezione nell’ambito dell’immigrazione strutture di detenzione separate da
quelle previste per gli adulti (Stati Uniti);
123.80. Proteggere i minori e garantire che durante la detenzione siano
separati dagli adulti (Uzbekistan);
123.81. Introdurre un esplicito divieto legale per le punizioni corporali ai
bambini tra le mura domestiche (Liechtenstein);
123.82. Continuare a promuovere i valori sociali tra i bambini e i giovani
attraverso programmi pubblici in modo da contribuire al loro pieno sviluppo
e prevenire tragedie come il suicidio o l’uso di droghe (Nicaragua);
123.83. Svolgere un ruolo efficace al fine di rendere operativo il diritto allo
sviluppo a livello internazionale (Pakistan);
123.84. Incrementare l’assistenza ai Paesi in via di sviluppo fino allo 0,7
per cento del PIL in linea con le raccomandazioni dell’ONU (Kuwait);
aumentare il livello del contributo nell’ambito dell’assistenza ufficiale allo
sviluppo fino a raggiungere almeno la soglia dello 0,7 per cento del PIL
(Bangladesh);
123.85. Procedere a una valutazione d’impatto per stabilire le possibili
conseguenze delle politiche in materia di commercio estero e degli accordi
d’investimento sul godimento dei diritti economici, sociali e politici da parte
delle popolazioni dei Paesi partner (Bangladesh);
123.86. Mantenere il ruolo di guida in seno al Consiglio dei diritti
dell’uomo per quanto riguarda i diritti dell’uomo e l’ambiente, anche
fornendo il proprio sostegno all’esperto indipendente in materia di diritti
dell’uomo e ambiente appena nominato (Maldive);
124.
Svizzera:
Le seguenti raccomandazioni non sono state accettate dalla
124.1. Considerare la ratifica della Convenzione internazionale sulla
protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie (Filippine) (Indonesia); ratificare la Convenzione sulla protezione
dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
(Ruanda); aderire alla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti
di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (Belarus);
implementare la ratifica della Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti
i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (Egitto); ratificare la
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori
migranti e dei membri delle loro famiglie e assicurarne l’implementazione a
livello nazionale (Timor-Leste); ratificare la Convenzione internazionale
sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie al fine di garantire migliori disposizioni a favore dei diritti e delle
preoccupazioni di questo gruppo vulnerabile (Algeria);
124.2. Emanare una legislazione volta a vietare qualsiasi organizzazione
che promuova o inciti al razzismo e alla discriminazione razziale (Trinidad e
Tobago); emanare una legislazione che dichiari illegale e vieti qualsiasi
organizzazione che promuova o inciti al razzismo e alla discriminazione
razziale (Pakistan);
124.3. Abolire il divieto di costruire minareti, che è stato considerato
chiaramente discriminatorio dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
diritti dell’uomo e dal Relatore speciale sulla libertà di religione o credo
(Turchia);
9/10
Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede
124.4. Concordare una legislazione globale affinché tutti i diritti
economici, sociali e culturali possano essere gestiti in maniera omogenea dal
Governo federale e dai Cantoni; e garantire rimedi giuridici efficaci per la
violazione dei diritti sanciti in tale legislazione (Iran);
125.
Tutte le conclusioni e/o raccomandazioni contenute nel presente
rapporto riflettono la posizione dello Stato/degli Stati da cui sono state
presentate e/o dello Stato sotto esame. Non dovrebbero pertanto essere intese
come avallate dal Gruppo di lavoro nel suo insieme.
10/10