Raccomandazioni UPR formulate alla Svizzera
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Raccomandazioni UPR formulate alla Svizzera
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Raccomandazioni UPR formulate alla Svizzera Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede II. Conclusioni e/o raccomandazioni 122. Le raccomandazioni formulate durante il interattivo/elencate qui di seguito sono state accettate dalla Svizzera: dialogo 122.1. Ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate (Spagna) (Francia); considerare la possibilità di aderire alla Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (Paraguay) (Argentina); 122.2. Ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Spagna) (Francia) (India) (Ungheria) (Grecia) (Slovacchia); adottare ulteriori misure per ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Iraq); portare avanti il processo di consultazione per ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Cile); implementare la ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Egitto); incoraggiare la ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Messico); accelerare il processo di ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Ruanda); considerare la possibilità di aderire alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Paraguay); ratificare il prima possibile la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Cina); 122.3. Accelerare l'adesione alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e ad altri trattati sui diritti dell'uomo ancora in sospeso, in particolare ai trattati in merito ai quali la Svizzera si è impegnata durante l'ultimo EPU/UPR (Bhutan); 122.4. Portare avanti la ratifica di strumenti internazionali sui diritti dell'uomo e garantirne l'attuazione (Benin); intensificare i propri sforzi per la firma e la ratifica di strumenti internazionali sui diritti dell'uomo di cui la Svizzera non è ancora parte, in particolare di quelli che si è impegnata a firmare e a ratificare (Cambogia); portare avanti il processo di ratifica di strumenti internazionali sui diritti dell'uomo (Côte d'Ivoire); 122.5. Adottare misure efficaci e intensificare i propri sforzi per combattere la xenofobia e il razzismo in modo da promuovere una coesistenza armoniosa tra le comunità etniche e religiose (Cina); 122.6. Continuare a implementare programmi e misure per combattere e prevenire il razzismo, la discriminazione razziale e la xenofobia e garantire ulteriori progressi in materia di pari opportunità (Cuba); 122.7. Completare gli sforzi nel campo dell'integrazione degli stranieri con un impegno attivo nella lotta contro la discriminazione (Ecuador); 122.8. Adottare ulteriori misure per combattere la discriminazione razziale, la xenofobia e altre forme di intolleranza (Sri Lanka); Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede 122.9. Continuare a lavorare per prevenire e combattere episodi come le espressioni e le azioni razziste, antisemite ed estremiste che si sono verificate in Svizzera negli ultimi tempi (Russia); 122.10. Intensificare gli sforzi per lottare contro la discriminazione e l'intolleranza, soprattutto nei confronti dei richiedenti l'asilo, dei migranti e delle persone di origine africana (Tunisia); 122.11. Garantire l'accesso agli avvocati a tutti i detenuti nell'ambito dell'asilo e del rimpatrio, come pure la notifica consolare e l'accesso consolare, in linea con gli obblighi legali internazionali applicabili, incluso l'articolo 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, ai detenuti stranieri (Stati Uniti); 122.12. Intensificare gli sforzi per lottare contro il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia nella società (Algeria); 122.13. Portare avanti gli sforzi volti a garantire una migliore integrazione degli stranieri nella società svizzera (Angola); 122.14. Intensificare gli sforzi, tra l'altro attraverso un'opera di educazione e sensibilizzazione, per combattere i pregiudizi contro le minoranze etniche (Polonia); 122.15. Promuovere il dialogo interetnico e la tolleranza, in particolare a livello cantonale e comunale (Polonia); 122.16. Continuare ad adottare misure per l'implementazione di politiche migratorie efficaci (Armenia); 122.17. Portare avanti la politica della protezione delle minoranze nazionali e della promozione della tolleranza religiosa (Armenia); 122.18. Affrontare (Bangladesh); la situazione dei migranti e dei viaggiatori 122.19. Garantire la protezione dei rifugiati, dei migranti e dei membri delle rispettive famiglie, come pure la loro integrazione sociale in linea con gli standard internazionali (Belarus); 122.20. Portare avanti una politica volta a migliorare la vita di determinate categorie di persone appartenenti a minoranze, come i «viaggiatori» (Burundi); 122.21. Ridurre le disuguaglianze nel mercato del lavoro adottando e implementando una strategia efficace e prestando una particolare attenzione alle donne (Paesi Bassi); 122.22. Agire contro le disuguaglianze di reddito tra uomini e donne in posizioni simili e con un livello di lavoro analogo (Spagna); 122.23. Adottare misure per ridurre la disuguaglianza tra i generi nel mercato del lavoro (Bangladesh); 122.24. Portare avanti l'azione volta a garantire l'uguaglianza tra uomini e donne sul posto di lavoro, compresa l'implementazione di programmi di lotta contro i divari di retribuzione tra uomini e donne (Sri Lanka); 122.25. Aumentare i propri sforzi per raggiungere un'uguaglianza concreta tra uomini e donne nel contesto professionale (Burundi); 122.26. Continuare ad adottare misure volte a rafforzare la rappresentanza femminile in posizioni dirigenziali e decisionali (Romania); 122.27. Considerare lo sviluppo di un piano globale per combattere la tratta di esseri umani (Polonia); 122.28. Nell'ambito della lotta contro la tratta di esseri umani, intensificare la cooperazione con i Paesi d'origine, proteggere le vittime nonché perseguire e punire i responsabili (Moldova); 2/10 Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede 122.29. Adottare una strategia di lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, migliorare la protezione delle vittime nonché perseguire e punire gli autori (Grecia); 122.30. Intensificare gli sforzi nazionali volti a prevenire la tratta di esseri umani (Libia); 122.31. Intensificare gli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani e fornire risorse e servizi adeguati in relazione a tali sforzi (Malaysia); 122.32. Sviluppare ulteriormente una strategia di lotta contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale in cooperazione con i Paesi d'origine (Ungheria); 122.33. Intensificare gli sforzi nell'ambito della sensibilizzazione sul problema della tratta di esseri umani, in particolare del traffico sessuale, coinvolgendo anche l'opinione pubblica in quanto potenziale cliente del commercio sessuale (Canada); 122.34. Sviluppare una strategia di lotta contro la tratta e lo sfruttamento sessuale delle donne (Belarus); 122.35. Adottare nuove misure, laddove necessario, per le donne vittime di violenza domestica (Moldova); 122.36. Proseguire gli sforzi profusi finora per combattere la violenza di genere (Spagna); 122.37. Adottare misure per combattere la violenza domestica, in particolare contro le donne (Russia); 122.38. Continuare a fornire una formazione per agenti di polizia, pubblici ministeri, giudici e avvocati in merito alla portata e all'applicazione della disposizione del Codice penale che vieta gli atti di razzismo (Messico); 122.39. Indagare sui casi di uso eccessivo della forza durante l'arresto, la detenzione e l'interrogatorio dei sospetti (Russia); 122.40. Proseguire le misure di lotta contro le attività di elementi criminali e terroristici transnazionali e delle loro organizzazioni di facciata in Svizzera al fine di garantire che gli autori di tali crimini vengano assicurati alla giustizia (Sri Lanka); 122.41. Considerare la possibilità di migliorare le misure richieste per la tutela dei diritti degli anziani (Argentina); 122.42. Continuare a implementare in modo efficace l'articolo 261 bis del Codice penale, che contribuisce notevolmente all'eliminazione dell'impunità e previene i crimini contro l'umanità, in particolare il genocidio (Armenia); 122.43. Adottare le misure necessarie per modificare il Codice penale in modo tale da vietare l'utilizzo di ragazzi tra i 16 e i 18 anni a scopo di prostituzione (Grecia); adottare misure volte a modificare il Codice penale al fine di proibire il coinvolgimento di ragazzi tra i 16 e i 18 anni nella prostituzione (Uzbekistan); 122.44. Intensificare i propri sforzi per realizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli effetti negativi della violenza sui bambini, in particolare delle punizioni corporali (Iran); 122.45. Rafforzare le proprie misure nell'ambito della nuova Strategia nazionale di lotta alla povertà affinché gli individui e i gruppi svantaggiati ed emarginati possano beneficiarne (Iran); 122.46. Potenziare le politiche pubbliche affinché i bambini provenienti da ambienti svantaggiati e di origine straniera possano ricevere il miglior livello di istruzione possibile (Paraguay); 3/10 Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede 122.47. Potenziare la cooperazione con i meccanismi dell'ONU in materia di diritti dell'uomo nonché con gli organi dei trattati e con le procedure speciali (Côte d'Ivoire); 122.48. Intensificare gli sforzi per l'implementazione di tutte le raccomandazioni in merito alle quali la Svizzera si è impegnata durante il precedente EPU/UPR (Bahrein); 122.49. Consultare le ONG nell'ambito del follow-up dei risultati dell'EPU/UPR al fine di completare l'applicazione pratica e l'implementazione delle raccomandazioni (Paesi Bassi); 122.50. (Ciad); Continuare a salvaguardare e a promuovere i diritti dell'uomo 123. Le seguenti raccomandazioni saranno esaminate dalla Svizzera, che fornirà risposte a tempo debito, ma non più tardi della 22 a sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo nel marzo del 2013: 123.1. Ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (Spagna) (Slovacchia) (Ungheria); incoraggiare la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità come pure l'istituzione di un programma nazionale prioritario per affrontare questo ordine del giorno (Messico); 123.2. Ratificare il primo Protocollo facoltativo al Patto relativo ai diritti civili e politici (Spagna); aderire al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Bulgaria) (Belarus); intensificare gli sforzi per la ratifica del primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Cile); ratificare il primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici prima del prossimo ciclo di EPU/UPR (Ungheria); considerare l'adesione al primo Protocollo facoltativo al Patto relativo ai diritti civili e politici al fine di migliorare la salvaguardia dei diritti dell'uomo in riferimento alle persone soggette alla sua giurisdizione (Uruguay); 123.3. Ratificare il Protocollo facoltativo al Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Spagna); 123.4. Considerare una rapida ratifica del terzo Protocollo facoltativo alla CRC riguardante una procedura di comunicazione (Slovacchia); considerare la firma e la ratifica del Protocollo facoltativo alla CRC riguardante una procedura di comunicazione (Liechtenstein); 123.5. Ratificare la Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia (Slovacchia); 123.6. Considerare la ratifica della Convenzione OIL n. 189 (Filippine); 123.7. Ritirare le rimanenti riserve alla CRC (Slovenia); 123.8. Ritirare le riserve all'articolo 10 paragrafo 1 della CRC (Uruguay) 123.9. Ritirare le riserve all'articolo 37 (c) della CRC (Uruguay) 123.10. Ritirare le riserve all'articolo 40 della CRC (Uruguay); 123.11. Ritirare la rimanente riserva alla CEDAW (Slovenia); 123.12. In riferimento all'articolo 16 paragrafo 1 (g) della CEDAW, ritirare le riserve alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, in particolare in vista della modifica del Codice civile svizzero in materia di cognome e di cittadinanza, la cui entrata in vigore è prevista per il gennaio del 2013 (Germania); 123.13. Procedere al ritiro delle riserve alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (Egitto); 123.14. Considerare la possibilità di ritirare la riserva all'articolo 4 della CERD (Cuba); 4/10 Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede 123.15. Introdurre nel Codice penale una definizione di tortura (Sudafrica); 123.16. Introdurre nel Codice penale una definizione di tortura che incorpori tutti gli elementi contenuti nell'articolo 1 della Convenzione contro la tortura (Nuova Zelanda); introdurre nel Codice penale una definizione di tortura che incorpori tutti gli elementi previsti dalla Convenzione contro la tortura (Costa Rica); 123.17. Sviluppare ulteriormente la propria infrastruttura istituzionale e in materia di diritti dell'uomo, compresa la nomina di un difensore civico federale (Bulgaria); 123.18. Intraprendere misure in conformità con i Principi di Parigi per quanto riguarda il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (Bulgaria); intensificare gli sforzi per migliorare il Centro svizzero di competenza per i diritti umani trasformandolo in un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo in conformità con i Principi di Parigi (Malaysia); convertire il Centro svizzero di competenza per i diritti umani in un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo totalmente indipendente, in conformità con i Principi di Parigi, al termine del progetto pilota nel 2015 (Nuova Zelanda); 123.19. Adottare le misure necessarie per convertire il Centro svizzero di competenza per i diritti umani in un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo in conformità con i Principi di Parigi, conferendogli un ampio mandato per i diritti dell'uomo (Slovenia); 123.20. Considerare la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo in conformità con i Principi di Parigi (Polonia); 123.21. Creare un'istituzione nazionale indipendente per i diritti dell'uomo in conformità con i Principi di Parigi (Russia); creare un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo in conformità con i Principi di Parigi (Grecia); 123.22. Creare un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo con un ampio mandato e risorse finanziarie e umane sufficienti in conformità con i Principi di Parigi (Uruguay); 123.23. Istituire meccanismi federali di difensori civici in conformità con i Principi di Parigi, assicurando la loro piena indipendenza dallo Stato, e adeguare a tali principi i meccanismi già esistenti (Nicaragua); 123.24. Istituire difensori civici antidiscriminazione in ognuno dei Cantoni (Australia); 123.25. Estendere il mandato della Commissione federale alla trattazione di denunce di razzismo e di incitamento alla xenofobia (Libia); 123.26. Rafforzare ulteriormente i poteri della Commissione federale svizzera contro il razzismo in linea con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa (Australia); 123.27. Intensificare i suoi sforzi per combattere il razzismo attraverso misure finalizzate all'adozione di una legislazione globale antidiscriminazione (Canada); adottare una legislazione globale antidiscriminazione (Brasile); 123.28. Adottare una legislazione nazionale contro la discriminazione (Francia); 123.29. Adottare una legge antidiscriminazione da applicare in modo uniforme su tutto il territorio della Confederazione (Grecia); emanare una legge globale antidiscriminazione da applicare in modo uniforme su tutto il territorio della Confederazione (India); adottare una legge globale antidiscriminazione volta a prevenire la discriminazione razziale e garantire l'applicazione di tale legge su tutto il territorio della Confederazione Svizzera (Uzbekistan); 5/10 Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede 123.30. Continuare con le riforme legislative necessarie per la lotta contro la discriminazione razziale (Spagna); 123.31. Adottare strategie globali antidiscriminazione (Egitto); 123.32. Adottare un piano nazionale contro il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e altre forme di intolleranza (Costa Rica); adottare un piano d'azione per combattere la discriminazione razziale (Spagna); 123.33. Adottare un piano d'azione e una legislazione a livello nazionale per prevenire e combattere il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e la relativa intolleranza, compresa una definizione globale di discriminazione razziale (Sudafrica); 123.34. Adottare un piano e una legislazione a livello nazionale contro la discriminazione razziale, la xenofobia e altre forme di intolleranza (Giordania); 123.35. Continuare a garantire una migliore salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini adottando e applicando una legge antidiscriminazione che sia in grado di tutelare in modo efficace vari gruppi sociali e in particolare quelli più vulnerabili (Cambogia); 123.36. Adottare misure appropriate per combattere gli atteggiamenti razzisti, islamofobi e xenofobi nel Paese, in particolare contro membri della comunità musulmana, e adottare inoltre una legge globale antidiscriminazione da applicare in modo uniforme su tutto il territorio della Confederazione (Iran); 123.37. Potenziare le misure volte a rafforzare i meccanismi esistenti per la lotta contro tutte le forme di discriminazione, in particolare razziale, adottando anche una legge specifica che vieti l'incitamento all'odio basato su motivi razziali e religiosi, in conformità con l'articolo 20 paragrafo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Indonesia); 123.38. Adottare le misure supplementari richieste per combattere la discriminazione razziale, etnica e religiosa (Argentina); 123.39. Adottare ulteriori misure antidiscriminazione implementando anche la raccomandazione del Consiglio d'Europa alla Svizzera per l'adozione di una legislazione globale antidiscriminazione e il divieto di discriminazione in materia civile negli ambiti dell'alloggio e dell'occupazione (Australia); 123.40. Prestare maggiore attenzione al monitoraggio e alla lotta contro le violazioni dei diritti delle minoranze religiose e nazionali, anche attraverso il possibile sviluppo di appositi programmi che tengano conto delle tradizioni etno-culturali dei migranti e favoriscano al contempo l'integrazione di questi ultimi nella società svizzera (Russia); 123.41. Considerare la realizzazione di una più ampia campagna di educazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica al fine di superare i pregiudizi negativi contro gli stranieri e gli immigrati tra la popolazione svizzera (Timor-Leste); 123.42. Intensificare gli sforzi volti a rafforzare la comprensione reciproca tra le comunità di migranti e la popolazione svizzera in generale (Turchia); 123.43. Prestare un'attenzione particolare alla formazione degli agenti di polizia nell'ambito della lotta contro la discriminazione e della promozione dei diritti dell'uomo (Turchia); 123.44. Promuovere la formazione continua degli agenti di polizia in materia di diritti dell'uomo (Nicaragua); 123.45. Istituire un meccanismo indipendente in ogni Cantone del Paese con il compito di indagare in merito a tutte le denunce di uso eccessivo della forza, trattamento crudele e altri abusi da parte della polizia (Uzbekistan); 6/10 Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede 123.46. Continuare ad adottare le misure necessarie per prevenire eventuali atti di violenza da parte di agenti di sicurezza, per motivi razzisti e xenofobi, verso stranieri, immigrati e richiedenti l'asilo nonché per assicurare alla giustizia gli autori di tali atti (Brasile); 123.47. Condurre indagini indipendenti sull'uso eccessivo della forza durante gli sgomberi forzati (Francia); 123.48. Proseguire gli sforzi finalizzati alla lotta contro la xenofobia e alla formazione di agenti di polizia, pubblici ministeri, giudici e futuri professionisti legali in merito alla portata e all’applicazione del relativo quadro giuridico (Irlanda); 123.49. Adottare le misure necessarie per estendere le disposizioni del Codice penale relative ai discorsi di odio, al fine di includere anche motivi che vadano oltre l’odio basato sulla razza, sulla religione e sull’origine di un individuo e integrino fattori come la lingua, il colore della pelle, il sesso, il ritardo mentale o fisico, l’orientamento sessuale o altri motivi simili (Canada); 123.50. Proseguire gli sforzi finalizzati alla lotta contro la discriminazione razziale, in particolare nei confronti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie nonché delle minoranze religiose, segnatamente quella musulmana, e delle minoranze linguistiche (Libia); 123.51. Adottare misure più efficaci al fine di combattere il razzismo, la discriminazione razziale e la xenofobia nei confronti dei gruppi minoritari nel Paese e in particolare dei musulmani (Malaysia); 123.52. Intensificare le campagne di sensibilizzazione e incoraggiare il dialogo con gruppi etnici e religiosi differenti al fine di istituire meccanismi legali volti a facilitare a tutti i migranti l’accesso ai propri diritti (Libia); 123.53. Avviare azioni giudiziarie in merito alle denunce di discriminazione razziale e di incitamento all’odio razziale e religioso (Iran); 123.54. Fornire una sistemazione adeguata ai rifugiati, ai richiedenti l’asilo e ai loro figli, lontano da luoghi malsani come, ad esempio, le aree vicino agli aeroporti (Namibia); 123.55. Adottare misure più attive per ridurre il tasso di disoccupazione tra i migranti, in particolare donne e giovani (Russia); 123.56. Maggiore interesse da parte delle autorità federali a garantire che le questioni della migrazione illegale vengano gestite dai vari Cantoni con un livello di empatia simile nonché in maniera coerente con lo spirito dei diritti internazionali dell’uomo e del diritto umanitario internazionale (Nigeria); 123.57. Garantire con maggiore efficacia l’insegnamento della lingua madre ai bambini migranti, intensificando la cooperazione con le autorità comunali svizzere (Turchia); 123.58. Provvedere all’adozione di misure legali concrete contro i discorsi di odio e l’incitamento (Egitto); 123.59. Adottare misure costituzionali e legislative immediate al fine di garantire che le «iniziative popolari» non violino i diritti dell’uomo per determinati individui o gruppi (Egitto); 123.60. Fornire garanzie istituzionali al fine di assicurare che gli impegni in materia di diritti dell’uomo vengano tutelati contro iniziative popolari che potrebbero violarli (Norvegia); 123.61. Invitare nel Paese il Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, il Relatore speciale sui diritti umani dei migranti e il Relatore speciale sulla tortura (Belarus); 123.62. Migliorare le politiche nazionali per la libertà di religione e di esercizio di altre pratiche delle minoranze (Thailandia); 7/10 Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede 123.63. Applicare e migliorare le leggi e le regolamentazioni relative alla libertà di religione e di altre pratiche delle minoranze (Thailandia); 123.64. Adottare le misure necessarie per garantire la libertà di espressione in conformità con l’articolo 19 dell’ICCPR e con il Commento generale n. 34 del Comitato per i diritti dell’uomo (Turchia); 123.65. Assicurare che la libertà di espressione non sia soggetta a inutili restrizioni al fine di garantire la libertà di religione (Namibia); 123.66. Proteggere le vittime della tratta di esseri umani assegnando risorse e servizi supplementari in tutti i Cantoni e perseguire e punire gli autori in base alla gravità dei loro crimini (Honduras); 123.67. Adottare e promuovere una legislazione sulla tratta di esseri umani che si concentri in particolare sullo sfruttamento sessuale di donne e ragazze, garantisca pieno sostegno alle vittime e tenga conto del ruolo dei Cantoni (Regno Unito); 123.68. Definire una strategia contro la tratta e lo sfruttamento sessuale di donne e ragazze che consenta di individuare e proteggere le vittime in modo adeguato e abbia un impatto sull'intero Paese (Messico); 123.69. Incoraggiare l’estensione della cooperazione bilaterale tra le task force di Svizzera e Romania contro la tratta degli esseri umani ad altri Paesi di origine (Maldive); 123.70. Specificare i criteri per la considerazione della violenza al momento della proroga dei permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica, al fine di facilitarne un’applicazione equa, standardizzata e trasparente (Nuova Zelanda); 123.71. Garantire che le vittime di violenza domestica abbiano accesso a rimedi e protezione immediati e rivedere la legislazione in materia di permessi di soggiorno al fine di evitare l'effetto che l'applicazione della legge potrebbe avere a livello pratico, ovvero quello di costringere le donne a rimanere in relazioni violente (Sudafrica); 123.72. Adottare misure volte ad accrescere la rappresentanza delle donne, tra cui anche misure temporanee speciali (Norvegia); adottare misure temporanee speciali per accrescere la partecipazione delle donne in tutti i settori (Giordania); 123.73. Adottare misure concrete contro tutte le forme di discriminazione e in particolare contro la discriminazione nei confronti delle donne straniere (Vietnam); 123.74. Procedere all’istituzione di uffici per l’uguaglianza di genere in tutti i Cantoni per consentire un coordinamento a livello federale (Trinidad e Tobago); 123.75. Adottare misure volte a ridurre la disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro consentendo alle donne e agli uomini di conciliare la famiglia con le responsabilità professionali, garantendo anche sufficienti strutture educative prescolastiche e per la custodia dei bambini (Slovacchia); 123.76. Adottare una legislazione federale volta a garantire protezione contro ogni forma di discriminazione, anche per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere (Norvegia); 123.77. Introdurre in modo uniforme su tutto il territorio della Confederazione una legislazione che protegga esplicitamente le persone LGBT dalla discriminazione e, al momento dell’elaborazione di un atto generale sulla parità di trattamento, tenere conto dei problemi affrontati dalle persone LGBT (Irlanda); 123.78. Prendere in considerazione la possibilità di incorporare le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non 8/10 Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede detentive per le donne autrici di reato, note anche come «Regole di Bangkok», nella propria politica in materia di trattamento dei prigionieri (Thailandia); 123.79. Costruire o designare per i minori non accompagnati che chiedono protezione nell’ambito dell’immigrazione strutture di detenzione separate da quelle previste per gli adulti (Stati Uniti); 123.80. Proteggere i minori e garantire che durante la detenzione siano separati dagli adulti (Uzbekistan); 123.81. Introdurre un esplicito divieto legale per le punizioni corporali ai bambini tra le mura domestiche (Liechtenstein); 123.82. Continuare a promuovere i valori sociali tra i bambini e i giovani attraverso programmi pubblici in modo da contribuire al loro pieno sviluppo e prevenire tragedie come il suicidio o l’uso di droghe (Nicaragua); 123.83. Svolgere un ruolo efficace al fine di rendere operativo il diritto allo sviluppo a livello internazionale (Pakistan); 123.84. Incrementare l’assistenza ai Paesi in via di sviluppo fino allo 0,7 per cento del PIL in linea con le raccomandazioni dell’ONU (Kuwait); aumentare il livello del contributo nell’ambito dell’assistenza ufficiale allo sviluppo fino a raggiungere almeno la soglia dello 0,7 per cento del PIL (Bangladesh); 123.85. Procedere a una valutazione d’impatto per stabilire le possibili conseguenze delle politiche in materia di commercio estero e degli accordi d’investimento sul godimento dei diritti economici, sociali e politici da parte delle popolazioni dei Paesi partner (Bangladesh); 123.86. Mantenere il ruolo di guida in seno al Consiglio dei diritti dell’uomo per quanto riguarda i diritti dell’uomo e l’ambiente, anche fornendo il proprio sostegno all’esperto indipendente in materia di diritti dell’uomo e ambiente appena nominato (Maldive); 124. Svizzera: Le seguenti raccomandazioni non sono state accettate dalla 124.1. Considerare la ratifica della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (Filippine) (Indonesia); ratificare la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (Ruanda); aderire alla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (Belarus); implementare la ratifica della Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (Egitto); ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e assicurarne l’implementazione a livello nazionale (Timor-Leste); ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie al fine di garantire migliori disposizioni a favore dei diritti e delle preoccupazioni di questo gruppo vulnerabile (Algeria); 124.2. Emanare una legislazione volta a vietare qualsiasi organizzazione che promuova o inciti al razzismo e alla discriminazione razziale (Trinidad e Tobago); emanare una legislazione che dichiari illegale e vieti qualsiasi organizzazione che promuova o inciti al razzismo e alla discriminazione razziale (Pakistan); 124.3. Abolire il divieto di costruire minareti, che è stato considerato chiaramente discriminatorio dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo e dal Relatore speciale sulla libertà di religione o credo (Turchia); 9/10 Originale in inglese - il testo in lingua inglese è il solo facendo fede 124.4. Concordare una legislazione globale affinché tutti i diritti economici, sociali e culturali possano essere gestiti in maniera omogenea dal Governo federale e dai Cantoni; e garantire rimedi giuridici efficaci per la violazione dei diritti sanciti in tale legislazione (Iran); 125. Tutte le conclusioni e/o raccomandazioni contenute nel presente rapporto riflettono la posizione dello Stato/degli Stati da cui sono state presentate e/o dello Stato sotto esame. Non dovrebbero pertanto essere intese come avallate dal Gruppo di lavoro nel suo insieme. 10/10