repubblica italiana - AGP

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repubblica italiana - AGP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 522 del 2008, proposto da SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT S.p.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Attolico e Federico
Vecchio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Roma, via Ludovisi n. 16
contro
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona
del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
dello
Stato,
presso
la
quale
è
elettivamente
domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
e nei confronti di
-
Altroconsumo – Associazione indipendente di consumatori, in
persona del legale rappresentante;
-
Mediamarket S.p.A., in persona del legale rappresentante;
-
G.R.E. – Grossisti Riuniti Elettrodomestici S.p.A., in persona del
legale rappresentante;
Reg. Sent.
Anno 2008
N. 522 Reg. Ric.
Anno 2008
Sezione I
Generale
N.
2
non costituitisi in giudizio
per l'annullamento
-
del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato adottato nell’adunanza del 18 ottobre 2007, comunicato a
SONY con lettera dell’8 novembre 2007;
-
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21 maggio 2008 il dr.
Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da
verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Con lettera del 26 aprile 2007 l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato comunicava a SONY l’avvio del
procedimento avente ad oggetto taluni messaggi pubblicitari
volti a promuovere l’acquisto della consolle per giochi elettronici
Playstation 3 (PS3).
Tale messaggi (depliant rinvenuti presso taluni punti vendita;
pagine web sul sito Mediaword; spot televisivo trasmesso
dall’emittente
Canale
5)
avrebbero
Ric. n. 522/2008
avuto
carattere
3
asseritamente
ingannevole,
con riferimento
al
contenuto
omissivo da essi recato, segnatamente con riferimento alla
mancata specificazione della non compatibilità con la PS3 dei
giochi
commercializzati
per
le
precedenti
versioni
della
Playstation (in particolare, PS2).
Pur a fronte del parere negativo reso, quanto alla presunta
ingannevolezza dei messaggi, dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, nondimeno AGCM adottava, in data 19 ottobre
2007, il provvedimento ora avversato, con il quale, nel dare
atto
dell’ingannevolezza
della
comunicazione
pubblicitaria
riguardante la PS3, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lett. a), del
D.Lgs. 206/2005:
-
ne veniva inibita l’ulteriore diffusione;
-
veniva comminata a SONY una sanzione pecuniaria pari ad €
48.600.
Questi i motivi di censura:
1) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e
falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21, lett. a), del D.Lgs.
206/2005. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche
ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di
istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere,
travisamento dei fatti, contraddittorietà.
Nel precisare come l’unico messaggio pubblicitario riconducibile
a SONY sia quello trasmesso da Canale 5, esclude parte
Ric. n. 522/2008
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ricorrente che tale spot illustri le caratteristiche del prodotto
consolle: per l’effetto contestandosi la presunta valenza
ingannevole che tale messaggio recherebbe con riferimento a
quanto sostenuto dall’Autorità.
Né
può
fondatamente
assumersi
che
la
contestata
“ingannevolezza” rilevi sotto il profilo omissivo – in quanto il
messaggio pubblicitario non recherebbe alcuna esplicitazione in
ordine alla compatibilità della PS3 con i giochi commercializzati
per la PS2 – atteso che lo spot televisivo in questione non
contiene alcun riferimento alle funzioni (e, a fortiori, alla
retrocompatibilità) del prodotto.
2) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione
della disciplina in materia di responsabilità dell’operatore
pubblicitario, prevista dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 206/2005.
Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in
particolare per travisamento ed erronea valutazione dei fatti
carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di
motivazione, sviamento di potere, contraddittorietà.
Nell’escludere che i rapporti intercorrenti con i punti vendita
consentissero l’esercizio di alcuna attività di verifica e/o di
controllo in ordine alle attività promozionali poste in essere
presso questi ultimi (e, più in generale, nel confutare
l’attribuibilità
della
qualifica
di
“operatore
pubblicitario”)
contesta SONY che alla medesima sia ascrivibile alcun tipo di
Ric. n. 522/2008
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responsabilità – anche sotto il profilo della culpa in vigilando – a
fronte del carattere asseritamente ingannevole dei messaggi in
questione.
In ogni caso, anche i messaggi diffusi presso gli anzidetti punti
vendita non conterebbero alcuna indicazione avente ambigua
percepibilità circa la compatibilità della PS3 con i giochi delle
precedenti versioni della Playstation; né l’omessa informazione
in ordine alla retrocompatibilità della PS3 avrebbe carattere
essenziale quanto alla scelta del bene da acquistare.
3) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e
falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21, lett. a), del D.Lgs.
206/2005. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche
ed in particolare per carenza dei presupposti, difetto di
istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere,
travisamento dei fatti, contraddittorietà.
In ogni caso, la compatibilità della PS3 con i giochi delle
precedenti versioni sarebbe pressoché totale per quanto
concerne la PS1 ed elevatissima relativamente alla Playstation
2, atteso che per riprodurre i titoli precedenti è sufficiente
scaricare sulla PS3 la versione aggiornata del software di
sistema (direttamente dalla consolle, ovvero tramite il sito
internet di PS3).
Ric. n. 522/2008
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Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del
gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di
censura.
L’Autorità
intimata,
costituitasi
in
giudizio,
ha
eccepito
l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione
dell'impugnativa.
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da
questo Tribunale respinta con ordinanza n. 443, pronunziata
nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2008.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza
del 21 maggio 2008.
Diritto
1. La compiuta delibazione delle censure proposte con la
presente
impugnativa
impone
la
previa
ricognizione
dell’avversata determinazione, con la quale l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto taluni messaggi
pubblicitari
riguardanti
la
promozione
dell’acquisto
della
consolle di giochi Playstation 3 (PS3) avessero carattere
ingannevole; ed ha disposto, nei confronti (anche) di SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT ITALIA, il divieto di ulteriore
diffusione degli anzidetti messaggio, nonché l’irrogazione di una
sanzione pecuniaria.
Ric. n. 522/2008
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L’iniziativa assunta da AGCM ha preso spunto da una richiesta
di intervento presentata da Altroconsumo – in qualità di
associazione di consumatori – con la quale è stata segnalata la
presunta ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari volti a
promuovere l’acquisto della consolle per giochi elettronici
“Playstation 3”, rappresentati:
-
da due dépliant rinvenuti presso i punti vendita “Trony” e “Media
World”;
-
da due pagine web oggetto di rilevazione sul sito internet
www.mediaworld.it;
-
da uno spot televisivo apparso sull’emittente televisiva Canale 5.
Nella richiesta di intervento veniva, in particolare lamentato il
contenuto omissivo dei messaggi sopra indicati, nella misura in
cui in essi non sarebbe stato specificato che la versione della
consolle non sarebbe compatibile con i giochi delle precedenti
versioni della “Playstation” e, in particolare, con la “Playstation
2”.
Nella comunicazione in data 26 aprile 2007 inoltrata alle parti
veniva da AGCM precisato che l’eventuale ingannevolezza dei
messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento
sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del D.Lgs.
6 settembre 2005 n. 206 (nella versione vigente prima
dell’entrata in vigore dei DD.LLgs. 145 e 146 del 2 agosto 2007,
con
riguardo
alle
caratteristiche
tecniche
Ric. n. 522/2008
della
consolle
8
pubblicizzata, con particolare riferimento all’idoneità di eventuali
omissioni
informative
a
suscitare
nei
consumatori
falsi
affidamenti circa le caratteristiche di compatibilità della stessa.
Nel corso del procedimenti istruttorio, SONY precisava che
rapporti intercorrenti con i punti vendita non attribuivano alla
ricorrente alcun potere di verifica o di approvazione della
attività promozionali svolte da questi ultimi; mentre, per quanto
concerne il messaggio diffuso attraverso lo spot pubblicitario
(l’unico fra quelli segnalati ritenuto da SONY ad essa
riconducibile) veniva evidenziato come esso rappresentasse un
filmato di 30 secondi, qualificabile come “brand” in quanto volto
a pubblicizzare unicamente il marchio “Playstation 3” e non a
descrivere le caratteristiche del prodotto consolle.
Quanto alle caratteristiche di retrocompatibilità del prodotto
rispetto alle precedenti versioni, la ricorrente sottolineava che
essa è elevatissima per i giochi della versione PS2 e pressoché
totale per la PS1; ulteriormente sottolineandosi che per
riprodurre i titoli precedenti “è sufficiente scaricare la versione
aggiornata del software di sistema (attualmente la versione
1.80) in maniera agevole e gratuita” e che “il collegamento da
internet è garantito direttamente dalla consolle, posto che
questa è una delle sue principali novità tecniche, oltre che da
computer, collegandosi al sito della playstation oppure da un
sito FAQ (Frequently Asked Question) creato appositamente per
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tale operazione dalla SONY. Le istruzioni per operare tale
aggiornamento sono chiaramente riportate sul manuale d’uso,
oltre sui citati siti internet e possono anche essere effettuate
automaticamente dal sistema”.
Dal momento che i messaggi oggetto di indagine
Poiché fra i messaggi oggetto del presente provvedimento, uno
è risultato essere stato diffuso via internet ed un altro
attraverso emittente televisiva, veniva richiesto il prescritto
parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: la quale,
in data 28 settembre 2007, manifestava il giudizio che essi non
costituissero
una
fattispecie
di
pubblicità
ingannevole,
evidenziando:
-
che i titoli esistenti sono compatibili con l’utilizzo di una nuova
consolle attraverso operazioni di aggiornamento semplici e
gratuite;
-
e che – quanto al messaggio televisivo, veniva in considerazione
uno spot di tipo brand ossia volto a pubblicizzare unicamente il
marchio “Playstation 3” attraverso immagini e situazioni evocative
assolutamente
non
funzionalizzate
all’illustrazione
delle
caratteristiche del prodotto.
Sulla base delle risultanze acquisite durante lo svolgimento
istruttorio, AGCM valutava innanzi tutto che “il concetto relativo
alla natura dell’operatore pubblicitario, nell’ambito delle figure
di committente, autore e coautore del messaggio” è suscettibile
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di “ricomprendere, oltre che i soggetti che hanno partecipato
alla programmazione e al confezionamento della comunicazione
pubblicitaria, anche quelli che risultano avere un interesse
immediato alla sua diffusione, alla luce dei benefici derivanti dal
messaggio stesso”: per l’effetto assumendo che gli emersi
“rapporti
di
collaborazione
nella
commercializzazione
del
prodotto … hanno ad oggetto anche più specificatamente
l’attività promozionale dello stesso” e che “Sony, promotore
dell’iniziativa promozionale svolta da Mediamarket e GRE, deve
considerarsi destinataria del presente provvedimento, oltre che
per la diffusione dello spot televisivo, anche per quanto
concerne la diffusione dei messaggi apparsi sul dépliant rilevato
presso i punti vendita “Mediamarket” e sul sito internet
www.mediaworld.it … nonché rispetto al dépliant rilevato
presso i punti vendita “Trony”.
Posta quindi la sussumibilità della condotta ascrivibile a SONY in
nell’ambito di un’attività avente connotazione di “operatore
pubblicitario”, AGCM ha rilevato come le caratteristiche di PS3,
per come illustrate nei messaggi pubblicitari, “nella misura in
cui fanno riferimento ad un prodotto che amplia le proprie
funzionalità anche rispetto al bouquet dei giochi preesistenti,
sono idonei ad ingenerare nei destinatari l’idea che il prodotto
rappresenti un’evoluzione di precedenti versioni, per ciò solo in
grado di garantire un’assoluta retrocompatibilità con i giochi già
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in
commercio”;
laddove,
diversamente,
“dalle
risultanze
istruttorie, emerge invece che la compatibilità con i singoli
giochi, lungi dall’essere totale … va verificata, oltre ad essere
oggetto di un necessario processo di adattamento tecnico”.
Ad avviso dell’Autorità, in considerazione “del particolare target
di riferimento, rappresentato da soggetti che sono già in
possesso dei titoli di gioco associati alle precedenti versioni
della Playstation e che, pertanto, nel momento di procedere
all’acquisto della nuova consolle, sono interessati ad essere
informati sul livello di retrocompatibilità degli stessi” sarebbe
risultato “doveroso un avvertimento circa l’opportunità di
verificare la compatibilità del prodotto con i giochi preesistenti
relativi alle precedenti versioni”.
Tale considerazione ha indotto un giudizio di ingannevolezza del
messaggio “nella misura in cui non avverte della necessità di
verificare la sua retrocompatibilità rispetto a precedenti versioni
del
gioco,
con
possibile
pregiudizio
al
comportamento
economico dei destinatari del messaggio indotti ad acquistare
un prodotto con prestazioni di retrocompatibilità limitate”; in
proposito assumendosi che “un’informazione completa ed
esauriente circa possibili limiti di utilizzo appare atteggiarsi
come oggetto di un obbligo informativo minimo a carico degli
operatori pubblicitari, sin dal primo contatto pubblicitario”.
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Veniva conseguentemente inibita l’ulteriore diffusione dei
messaggi pubblicitari oggetto di indagine e disposta altresì
l’irrogazione di una sanzione determinata, quanto a SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT, in misura pari a € 48.600.
2. Alla luce di quanto sopra esposto, l’affermata ingannevolezza
dei messaggi rivolti alla pubblicizzazione della Playstation 3
risiederebbe nella mancata esplicitazione della carenza di
retrocompatibilità di tale consolle con i giochi commercializzati
per le precedenti versioni (PS1 e PS2): di talché il consumatore,
non posto in grado di acquisire immediata contezza di tale
caratteristica tecnologica, avrebbe risentito un pregiudizio
(nell’orientamento delle proprie scelte d’acquisto; e, comunque,
anche) di carattere economico, in quanto l’omissione di alcuna
indicazione della specie si sarebbe rivelata suscettibile di
ingenerare il convincimento della piena compatibilità della PS3
anche con l’intera gamma dei giochi diffusi con riferimento alle
pregresse versioni della consolle.
Tale
assunto,
dell’adottato
propugnato
provvedimento
dall’Autorità
repressivo,
a
fondamento
non
merita
condivisione.
2.1 Va in primo luogo escluso che le caratteristiche intrinseche
del messaggio pubblicitario (diffuso nella forma del depliant
presso taluni punti vendita, di pagine web oggetto sul sito
internet www.mediaworld.it, nonché di uno spot televisivo
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apparso su Canale 5) recassero un carattere concretamente
decettivo: tale, cioè, da poter indurre in errore il potenziale
acquirente dell’ultima versione della Playstation.
Come precedentemente illustrato, nessuna delle diversificate
forme di pubblicizzazione del prodotto reca alcuna indicazione
in
ordine
alla
compatibilità
della
PS3
con
i
giochi
commercializzati per le Playstation 1 e 2.
Escluso che una indicazione di tal genere – ancorché connotata
con valenza meramente omissiva – possa essere ricongiunta
allo spot televisivo (trattandosi, come emerso nel corso
dell’istruttoria,
di
esclusiva
promozione
del
marchio
“Playstation”, senza alcuna caratterizzazione né del modello
promosso, né, tantomeno, delle relative caratteristiche: spot
c.d. “brand”), va parimenti confutato che il consumatore
potesse essere indotto in errore dal contenuto dei depliant
diffusi presso i punti vendita Mediamarket e Trony, ovvero della
comunicazione
pubblicitaria
apparsa
sul
sito
web
www.mediaworld.it.
Tutti i veicoli promozionali sopra indicati, infatti, si sono limitati
a dare conto – con carattere di contenuto incontestatamente
veritiero – della caratteristiche tecniche del prodotto e della
multifunzionalità offerta dalla PS3.
2.2 Deve, allora, valutarsi se la mancata indicazione della non
retrocompatibilità
della
consolle
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rispetto
ai
giochi
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commercializzati per le precedenti versioni della Playstation
fosse concretamente suscettibile di indurre in errore il
potenziale acquirente; e, ulteriormente, se a tale omissione
potesse accedere un pregiudizio di carattere economico per il
consumatore.
Va rammentato come l’art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 6
settembre 2005 n. 206 (nella fattispecie ritenuto applicabile
dall’Autorità) definisca “ingannevole” quella pratica commerciale
“che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di
fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il
consumatore medio … e, in ogni caso, lo induce o è idonea a
indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso” con riferimento all’“esistenza” o
alla “natura” del prodotto.
Il precedente art. 20, d’altro canto, precisa che, fermo il
carattere “scorretto” delle pratiche commerciali ingannevoli, tale
connotazione è individuabile in quella “pratica commerciale …
contraria alla diligenza professionale, … falsa o idonea a falsare
in misura apprezzabile il comportamento economico, in
relazione al prodotto, del consumatore medio che essa
raggiunge o al quale è diretta”.
Ora, deve decisamente escludersi che i messaggi pubblicitari in
questione, quand’anche non recanti puntuali – ed esplicite –
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indicazioni in ordine alla non (diretta) retrocompatibilità di PS3
con i giochi compatibili con le precedenti versioni della consolle,
siano nondimeno stati suscettibili di vulnerare la libertà di
autodeterminazione,
ovvero
di
falsare
il
comportamento
economico del consumatore; e, men che meno, di arrecare a
quest’ultimo un pregiudizio avente carattere patrimonialmente
rilevante.
È ben vero, come sottolineato nel provvedimento impugnato,
che il giudizio sulla portata ingannevole di un messaggio
pubblicitario non presuppone una valutazione riferibile allo stato
soggettivo
valutazione
dell’operatore,
oggettiva
quanto,
unicamente
piuttosto,
fondata
implica
sulla
una
portata
contenutistica della comunicazione.
Ma è altrettanto vero che, per potersi fondatamente assumere
che il messaggio rechi una connotazione concretamente
pregiudizievole, non è sufficiente fare riferimento alle omissioni
che hanno accompagnato la campagna pubblicitaria preordinata
alla promozione del prodotto: quanto, altrimenti, verificare la
diretta correlazione di siffatte (eventuali) omissioni:
-
da un lato, con l’orientamento o l’induzione all’acquisto che il
messaggio, proprio in virtù di quanto in esso “taciuto”, possa aver
ingenerato;
-
e, d’altro canto, con l’emersione di un pregiudizio – evidentemente
configurabile con carattere di concretezza, ancorché in via
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meramente prognostica – che tale scelta abbia determinato in
capo al potenziale acquirente.
Entrambi tali elementi non ricevono, per effetto dell’omessa
indicazione della non retrocompatibilità di PS3 con i giochi
relativi alle precedenti versioni della consolle, compiuta
emersione.
Escluso ogni contenuto sul punto esplicitamente decettivo dei
messaggi pubblicitari all’attenzione, va infatti rilevata la carenza
di alcun pregiudizio non soltanto nella scelta del consumatore,
ma anche di carattere economico.
E ciò in quanto:
-
non soltanto i messaggi in questione recavano una dettagliata e
veritiera illustrazione delle innovative caratteristiche del prodotto
rispetto alle precedenti versioni della Playstation: sì da consentire
di
ritenere
che
l’orientamento
all’acquisto
potesse
essere
precipuamente veicolato non già dalla riscontrabilità di profili di
retrocompatibilità
della
consolle,
quanto,
soprattutto,
dalla
connotazione tecnologicamente più avanzata della PS3 e dalla
polifunzionalità innovatimente caratterizzante tale prodotto rispetto
alle Playstation 1 e 2;
-
e non soltanto l’acquisto della PS3 non ha, ovviamente, arrecato
pregiudizio alcuna all’utilizzabilità dei giochi commercializzati per
PS1 e PS2 (atteso che gli acquirenti di essi, in quanto detentori del
Ric. n. 522/2008
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corrispondente
modello
di
consolle,
ben
avrebbero
potuto
continuare ad utilizzarli su quest’ultimo);
-
ma, soprattutto, la compatibilità della PS3 con i giochi delle
precedenti versioni (come, in punto di fatto, non contestato
nell’avversata determinazione) sarebbe pressoché totale per
quanto concerne la PS1 ed elevatissima relativamente alla
Playstation 2, atteso che per riprodurre i titoli precedenti è
sufficiente scaricare sulla PS3 la versione aggiornata del software
di sistema direttamente dalla consolle, ovvero tramite il sito
internet di PS3: operazioni, queste ultime, non comportanti onere
alcuno, di carattere economico, per l’utente.
3. Le considerazioni precedentemente esposte inducono il
Collegio a dare atto della fondatezza delle censure esposte con
il presente gravame, segnatamente per quanto riguarda
l’esclusa ingannevolezza dei messaggi pubblicitari presi in
esame dall’Autorità: e ciò – ribadendosi quanto sopra esposto –
non soltanto con riferimento al contenuto esplicito dei messaggi
stessi, ma anche alla rilevata omissione riguardante le modalità
di retrocompatibilità della PS3 con i giochi commercializzati per
le precedenti versioni della consolle (la quale non soltanto non
ha dimostratamente assunto valenza decettiva ai fini di
orientare la scelta del consumatore, ma, vieppiù, non ha
comunque
comportato
pregiudizio
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alcuno
di
carattere
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economico in ragione delle esposte modalità di utilizzazione,
sulla stessa Playstation 3, dei titoli afferenti la PS1 e la PS2).
In tali limiti, il ricorso merita accoglimento: per l’effetto
imponendosi l’annullamento della gravata determinazione.
Sussistono peraltro, ad avviso del Collegio, giusti motivi per
compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I –
accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla
l’impugnata determinazione adottata dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 18 ottobre 2007.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 maggio
2008, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Pasquale DE LISE – Presidente
Antonino SAVO AMODIO – Consigliere
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
IL PRESIDENTE
IL MAGISTRATO ESTENSORE
Ric. n. 522/2008