Decisione n. 3066 del 5 aprile 2016
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Decisione n. 3066 del 5 aprile 2016
Decisione N. 3066 del 05 aprile 2016 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO Presidente (NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) SAMPAGNARO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore MAIMERI FABRIZIO Nella seduta del 01/03/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato in data 8 luglio 2015, il ricorrente, assistito da un legale di fiducia, espone di essere titolare di un prestito personale stipulato in data 6 luglio 2012 e lamenta che nel TAEG indicato in contratto (pari al 9,57%) non siano stati inclusi i costi assicurativi sostenuti, pari a complessivi € 2.223,37. Richiamato il quadro normativo di riferimento e alcuni precedenti ABF, sostiene che nel caso di specie sussistono elementi fattuali dai quali si desume la natura obbligatoria della copertura assicurativa, in particolare: la polizza collettiva è stata stipulata dall’intermediario; la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento; il premio viene pagato in via anticipata dall’intermediario per conto del cliente, che successivamente lo rimborsa sulla base del piano di ammortamento previsto. Ritiene inoltre che ulteriore conferma dell’irrilevanza della qualificazione formale della polizza come “facoltativa” contenuta nel modulo prestampato provenga anche dall’orientamento seguito dall’AGCM, che ha sanzionato il comportamento di un intermediario per aver subordinato la concessione del finanziamento alla stipula di più polizze assicurative (cfr. provvedimento n. 23764 del 25 luglio 2012). Alla luce di quanto sopra, ritiene che il TAEG “reale” del finanziamento si attesti all’11,45% e invoca le conseguenze di cui all’art. 125-bis, commi 6 e 7 del TUB. Pag. 2/6 Decisione N. 3066 del 05 aprile 2016 In sede di controdeduzioni, l’intermediario precisa che il ricorrente, contestualmente alla stipula del finanziamento, ha richiesto l’attivazione di una copertura assicurativa “vita e infortuni”, che garantisce il pagamento di tutto o parte del debito residuo al verificarsi di eventi quali il decesso, l’invalidità totale e permanente, l’inabilità totale temporanea, la perdita d’impiego e la malattia grave dell’assicurato. Richiama quindi le disposizioni normative vigenti all’atto della stipula, secondo cui nel calcolo del TAEG dovevano rientrare le spese di istruttoria e le spese di incasso rata, ma non le polizze assicurative facoltative, che venivano tuttavia incluse nel calcolo del TEG secondo le Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009. Quanto alla natura della copertura assicurativa, evidenzia come la non obbligatorietà della stessa emerga documentalmente, avendo il ricorrente sottoscritto “in piena autonomia” la dichiarazione di adesione al programma assicurativo, espressamente presentato come facoltativo. La natura della copertura era altresì specificata nel modulo SECCI e nelle condizioni generali di assicurazione; peraltro il cliente è stato messo nella possibilità di comprendere esattamente la natura del prodotto così come la facoltà di recesso dalla copertura entro 60 giorni, mai esercitata. La circostanza che l’adesione alla copertura non fosse requisito essenziale per la conclusione del contratto né per l’ottenimento delle condizioni offerte sarebbe inoltre dimostrata dal fatto che, nello stesso periodo, l’intermediario ha stipulato analoghi contratti con altri clienti senza la previsione di alcuna copertura assicurativa accessoria a garanzia del credito e con parità di TAN applicato rispetto a quello del caso in esame, a comprova che “l’inclusione o meno della copertura assicurativa non è […] circostanza discriminante ai fini dell’erogazione del credito né dell’applicazione di determinate condizioni più o meno favorevoli alla clientela”. In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede all’Arbitro di: “- accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula, e conseguentemente - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della clausola del contratto di prestito personale stipulato in data 6 luglio 2012 relativa alla determinazione del TAEG, e per l’effetto - sostituire a tale clausola la previsione di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, così rideterminando il piano di ammortamento del contratto medesimo; - condannare [l’intermediario] alla rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento che tenga conto – previa compensazione delle somme già versate in eccedenza – dell’applicazione del sopra individuato tasso di interesse in luogo di quanto originariamente pattuiti”. L’intermediario ha chiesto al Collegio in via preliminare di “dichiarare irricevibile il ricorso […] e, in subordine, “valutato il corretto comportamento tenuto [dall’intermediario] respingere le istanze tutte avanzate dal ricorrente”. DIRITTO La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la rilevanza dei costi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative abbinate a contratti di finanziamento ai fini della corretta determinazione del TAEG. L’ordinamento prevede che il costo della polizza Pag. 3/6 Decisione N. 3066 del 05 aprile 2016 assicurativa non sia incluso nel TAEG allorché si tratti di copertura facoltativa. Dal comma 2 dell’art. 121 TUB si deduce che non possono considerarsi facoltativi i premi assicurativi laddove “la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi [servizi accessori, come quelli assicurativi] è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Laddove la clausola che determina il TAEG non tenga presente il costo della polizza come dovrebbe, detta clausola è nulla (ai sensi del comma 6 dell’art. 125-bis TUB); la nullità di essa non comporta la nullità del contratto e, aggiunge il comma 7, “il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”. Il nucleo del problema sottoposto a questo Collegio consiste dunque nella qualificazione dei costi assicurativi ovvero, più precisamente, nel valutare se essi possano essere qualificati come facoltativi (e quindi correttamente stare fuori dal calcolo del TAEG, come ha inteso l’intermediario nel caso che occupa) ovvero se debbano essere intesi come obbligatori (nel qual caso la clausola di determinazione del TAEG, e la misura dello stesso, sarebbe nulla). Sul punto parte attrice afferma quanto segue: a) il ricorrente ha aderito a una polizza assicurativa collettiva a premio unico, qualificata nel modulo di adesione come “facoltativa”, a copertura dei rischi morte, invalidità totale permanente e inabilità temporanea totale; b) il ricorrente medesimo ha chiesto le coperture assicurative e ha sottoscritto “in piena autonomia” la dichiarazione di adesione al programma assicurativo; c) beneficiario delle prestazioni risulta lo stesso assicurato per le ultime due polizze e gli eredi per il caso di decesso (all’art. 10 delle condizioni generali è previsto che “non è consentito designare quale beneficiario l’intermediario”); d) nel modulo SECCI consegnato al ricorrente è testualmente scritto un “NO” accanto alla domanda “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un’assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio”; e) in casi simili (allega documentazione relativa a due fattispecie) ha stipulato contratti di finanziamento con altri clienti senza la previsione della copertura assicurativa, ma con l’applicazione di analogo TAN. È noto tuttavia – e vi sono riferimenti anche negli orientamenti dell’Arbitro – che talora, nonostante la qualificazione di “facoltativa”, la copertura assicurativa deve in realtà considerarsi obbligatoria nei sensi sopra specificati. A ciò fa del resto esplicito rinvio la circolare IVASS-Banca d’Italia del 16 agosto 2015: “dalle risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti nei rispettivi ambiti di competenza dall’IVASS e dalla Banca d’Italia sono emersi casi in cui l’erogazione del prestito è risultata sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione nonostante la natura facoltativa di quest’ultima. Alcuni indici di ‘penetrazione assicurativa’ rilevati, risultati anche superiori all’80%, possono essere sintomatici del carattere sostanzialmente vincolato delle polizze”. Ciò induce a ritenere che non è sufficiente limitarsi alla formalizzazione del rapporto assicurativo, dovendosi piuttosto scendere nell’esame della fattispecie. E da questa analisi il Collegio desume l’esistenza di indici che fanno pensare a una copertura assicurativa obbligatoria, per quanto di seguito esposto. a) Nella documentazione contrattuale e in quella informativa non vi è alcuna indicazione in chiave comparativa del diverso TAEG dovuto dal cliente in caso di adesione o meno della copertura assicurativa, elemento questo che l’Arbitro ha ritenuto importante come indice della esistenza in concreto di una facoltatività della copertura (cfr. Collegio Sud, decisione Pag. 4/6 Decisione N. 3066 del 05 aprile 2016 n. 230/15). Del resto, se vi è davvero facoltatività, ha senso informare il cliente del diverso TAEG applicabile in funzione delle scelte che egli liberamente eserciterà; se nei fatti non vi è, questa informazione non ha rilievo e viene omessa, come accade nel caso di specie. b) Essendo così strutturata l’operazione, non appaiono decisivi i due esempi di contratto prodotti dall’intermediario, facendo premio la struttura con cui veniva complessivamente erogato il finanziamento de quo, piuttosto che singole fattispecie divergenti dal modello. c) È vero che il beneficiario delle polizze è il ricorrente, ma dalle condizioni di polizza si evince che: (i) l’indennizzo in caso di morte “è pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale – al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie – alla data del decesso dell’assicurato”; (ii) l’indennizzo per invalidità totale permanente è pari al debito di cui alla lettera precedente “alla data di riconoscimento dell’invalidità totale permanente”; (iii) l’indennità per inabilità totale temporanea “è pari alla rata di rimborso mensile del finanziamento al momento del sinistro”. Sembra quindi indubitabile che si sia di fronte, nella sostanza, a uno stretto collegamento tra il prodotto assicurativo e quello creditizio, cioè ad un credit protection insurance. Le considerazioni ora esposte convincono il Collegio ad accogliere l’istanza del ricorrente, del resto sulla falsariga di altri precedenti che hanno percorso analogo iter logico. Così, nella decisione n. 798/16, si è avuto modo di affermare che, “per quanto concerne le doglianze di parte attrice sulla mancata inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, nonostante dalla documentazione contrattuale fornita in sede di ricorso risulti che la polizza assicurativa sia accessoria, facoltativa e non indispensabile ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, non può non riscontrarsi l’esistenza di uno stretto collegamento tra il prodotto assicurativo e quello creditizio. Infatti, anche se da un punto di vista formale risultano due distinti contratti, essi sono senza dubbio caratterizzati da un legame funzionale che è quello di concorrere allo stesso risultato economico sociale, consistente nell’assicurare al ricorrente il finanziamento richiesto. Conseguentemente, si può dire che il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere ‘risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolti a realizzare una finalità pratica unitaria’ (Cass. 16.02.07, n.3645). In aggiunta è rilevante il momento di stipulazione di tale polizza che avveniva attraverso sottoscrizione di un ‘Modulo di adesione al programma assicurativo’ al momento stesso della richiesta di finanziamento, fatto questo che fortifica il nesso tra i due contratti. La contestualità, infatti, è un requisito richiamato all’interno di più disposizioni normative ai fini dell’inclusione o meno dei costi assicurativi nel calcolo del TAEG. Le Istruzioni della Banca d’Italia, per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura (legge n. 108/96), stabiliscono che il calcolo del tasso deve tener conto anche delle ‘spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento’”. Torna a proposito anche il richiamo alla decisione n. 2600/15 del Collegio Centro, secondo la quale “il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione è l’intermediario medesimo, almeno fino a concorrenza delle somme dovute ai sensi del rapporto di finanziamento (art. 7 delle condizioni generali). Orbene, ad avviso del Collegio il complesso degli elementi sopra menzionati induce a ritenere che la polizza in discorso rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 3, lett. d), del citato d.m. 8 luglio 1992, trattandosi di assicurazione “impost[a] dal creditore, intes[a] ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore.” (per un precedente cfr. Coll. Roma, n. 3417/14). A tale proposito, il Collegio ritiene irrilevante che il modulo prestampato dall’intermediario qualifichi tale polizza come “facoltativa”. Anche a prescindere dalla rilevanza degli argomenti sopra elencati, non è Pag. 5/6 Decisione N. 3066 del 05 aprile 2016 dato sapere se le condizioni del finanziamento sarebbero state diverse in assenza di adesione alla suddetta polizza, né se al ricorrente sia stata realmente prospettata tale possibilità; il modulo predisposto unilateralmente dalla resistente non offre alcuno spunto in tal senso”. Insomma, come lo stesso Collegio Centro ha avuto modo di ribadire (cfr. decisione n. 3417/14), “dalla documentazione in atti non emerge in alcun modo che l’adesione alla polizza assicurativa denominata ‘creditor protection’ fosse, contrariamente a quanto ora asserito dalla banca resistente, facoltativa e che la stessa non avesse avuto alcuna incidenza sulle condizioni praticate al cliente dalla finanziaria erogante il prestito. Emerge, viceversa che beneficiario della suddetta polizza fosse l’intermediario erogante e che la polizza è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento, sotto forma di adesione ad una polizza collettiva. Sicché è avviso di questo Collegio che i costi connessi a tale assicurazione fossero da ricomprendere nel TAEG nel presupposto che la sottoscrizione della polizza fosse condizione per ottenere il finanziamento”. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, confortate dagli elementi di fatto individuati e dall’orientamento dell’Arbitro, questo Collegio – avendo per completezza calcolato che il TAEG del contratto in questione, ove avesse correttamente tenuto conto dei costi assicurativi, sarebbe stato pari all’11,42%, come sostenuto dal cliente – ritiene che in luogo della clausola determinativa del TAEG, debba trovare applicazione il menzionato art. 125-bis, comma 7, TUB e la conseguente sostituzione del Tasso annuo effettivo globale. Pertanto, in accoglimento delle richieste di parte attrice, il Collegio riconosce all’istante il diritto al ricalcolo del TAEG con eventuali effetti restitutori per gli importi risultanti rispetto a quelli maggiori eventualmente corrisposti. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità della clausola contrattuale determinativa del TAEG nei sensi e con gli effetti indicati in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6