COMUNE DI GALLIPOLI Provincia di Lecce PIANO E

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COMUNE DI GALLIPOLI Provincia di Lecce PIANO E
COMUNE DI GALLIPOLI
Provincia di Lecce
PIANO E REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
Approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 25/06/2013
CONFORME ALLE DISPOSIZIONI:
del Decreto Legislativo 114/98
della Legge Regionale 18/01
del Decreto Legislativo 59/2010
Redattore: Ufficio commercio Comune di Gallipoli
PIANO
INDICE
1. Introduzione
2. Ricognizione delle aree attualmente destinate ai mercati
3. Le valutazioni sull’attuale rete mercatale
4. ricognizione della rete degli esercizi commerciali
5. Le modifiche
ALLEGATI
Planimetrie aree mercatali
1. INTRODUZIONE
Il decreto legislativo 31 marzo 1998 nr. 114 ha innovato profondamente la normativa in
materia di commercio, prevedendo un nuovo ruolo delle regioni a statuto ordinario
assegnando non solo compiti di programmazione, ma anche di regolamentazione.
In attuazione di tale normativa, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato, il
24.07.2001, la legge nr. 18 “Discipline del commercio su aree pubbliche” (B.U.R.P. nr. 111
del 25.07.2001).
La legge regionale prevede, tra l’altro, che i comuni approvino il “piano per il commercio
su aree pubbliche”. Il piano ha validità quadriennale, a partire dalla data di approvazione
da parte del Consiglio Comunale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma, entro
il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.
Il presente piano è redatto tenendo conto delle finalità indicate dal D.Lgs 31.03.1998 nr.
114 e cioè:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera
circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità
di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento ed alla sicurezza
dei prodotti;
c) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva;
d) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le
diverse forme di vendita e la valorizzazione e la salvaguardia del servizio
commerciale.
2. RICOGNIZIONE DELLE AREE ATTUALMENTE DESTINATE AI MERCATI
La programmazione e la regolamentazione del commercio su aree pubbliche nel territorio
di Gallipoli è attualmente disciplinata sulla base della delibera del Commissario
Straordinario n. 169 del 06.12.2007 e dalle successive deliberazioni di modifica ed
integrazioni di seguito elencate :
-
di G.C. n. 335 del 12.11.2009,
-
di C.C. n. 53 del 25.09.2009,
-
di G.C. n.
-
di C.C. n. 20 del 22.02.2010,
-
di C.C. n. 25 del 24.03.2010,
-
di C.S. n. 24 del 14.02.2012,
-
di Sub-Commissario n. 119 del 18.06.2012,
1 del 07.01.2010,
In base alla suddetta organizzazione nel Comune di Gallipoli si svolgono su aree pubbliche i seguenti mercati, fiere e attività di commercio su posteggi fuori mercato :
Mercati:
·
Mercato settimanale del mercoledì, Gallipoli;
·
Mercato settimanale della domenica (stagionale) Lido Conchiglie;
·
Mercato settimanale della domenica (stagionale) Rivabella;
Mercati giornalieri:
·
Mercato giornaliero via Brindisi, Gallipoli;
·
Mercato giornaliero via Firenze, Gallipoli;
·
Mercato giornaliero via Cagliari (vasca AQ), Gallipoli;
·
Mercato giornaliero serale, stagionale estivo, Lung. Galilei (lato CEDUC), Gallipoli;
·
Mercato giornaliero natalizio di C.so Roma (lato ferrovia), Gallipoli;
·
Mercato giornaliero pasquale di C.so Roma (lato ferrovia), Gallipoli;
·
Mercato giornaliero carnevalesco di Viale Bovio, Gallipoli;
·
Mercato giornaliero Centro Storico, Rampa San Francesco di Paola;
·
Mercato giornaliero natalizio, Centro Storico;
·
Mercato giornaliero Fiera promozionale estiva, Centro Storico (ponte, stradina adiacente lato
ferrovia);
·
Mercatino giornaliero di realizzazione e vendita delle Opere del proprio ingegno;
Fiere:
·
Fiera della Madonna del Canneto, Gallipoli;
·
Fiera della Madonna del Carmine, Gallipoli;
·
Fiera di Santa Cristina, Gallipoli;
·
Fiera Mercatino delle pulci, Gallipoli;
Posteggi isolati
·
n. 7 Lungomare G. Galilei, Gallipoli;
·
n. 2 sperimentali Lungomare G. Galilei;
·
n. 1 posteggio isolato su area dem. Conc. n.263/1996, Lung. Galilei-Lido S. Giovanni;
·
n. 1 posteggio isolato su area dem. Conc. n. 37/2009, località Li Foggi (Foglio
738);
·
n. 1 posteggio isolato su area dem. Conc. n.30/2008, località Padula Bianca, Gallipoli;
·
n. 1 posteggio isolato su area privata, località Paterte, Gallipoli;
·
n. 1 posteggio isolato, Via Lecce angolo via Galatone, Gallipoli;
·
n. 1 posteggio isolato, Corso Roma angolo via Calò, Gallipoli;
·
n. 1 posteggio isolato, Ponte ingresso Centro Storico;
25 part
3. VALUTAZIONI SULLA ATTUALE RETE MERCATALE
La rete mercatale su aree pubbliche del Comune di Gallipoli è stata regolamentata
in maniera organica con la deliberazione del Commissario Straordinario nr. 169 del
06.12.2007 attraverso il “Piano” che, per definizione è il luogo di confronto e di sintesi
degli interessi coinvolti. Successivamente a tale regolamentazione sono stati attuati
ulteriori interventi con delibera di Consiglio Comunale nr. 53 del 25.09.2009, con delibera
di Giunta Comunale nr. 1 del 07.01.2010 e con delibera Sub Commissario n. 119 del
18.06.2012;
Tale modifiche si erano rese necessarie sia per agevolare le attività produttive,
visto l’aumento potenziale di richiesta espresso dalla città divenuta negli ultimi anni
volano turistico di tutto il territorio, sia per consentire ai consumatori vecchi e nuovi di
avere un’offerta commerciale quanto più ampia ed articolata possibile. Gli interventi
suddetti per quanto emanati in una logica suddetta di volano dell’economia, hanno però
reso il piano stesso frammentario e disarticolato creando confusione sia agli operatori sia
agli uffici comunali chiamati a gestire le relative procedure. Da qui la necessità di
ricondurre in un unico dettato normativo tutte le attività commerciali che si svolgono sulle
aree pubbliche del territorio di Gallipoli, recuperando e risolvendo in questa sede tutte le
situazioni che hanno spesso ingenerato confusione e assenza di regole chiare e definite.
Si è soprattutto proceduto ad una riorganizzazione del mercato settimanale ripristinando
le condizioni di sicurezza che nel corso degli anni erano venute a mancare con una
riduzione di posteggi, riduzione che comunque non ha comportato la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti di titolari di posteggio, in quanto si è epurato il tessuto
commerciale del mercato di tutte le situazioni di decadenza dei relativi titoli concessori
che si erano verificate nel corso degli anni.
Il settore della distribuzione commerciale è scomponibile essenzialmente nei
seguenti segmenti:
• mercati
• mercati giornalieri
• fiere
• sagre
• posteggi fuori mercato
• commercio itinerante
La tavola A riporta la ricognizione riveniente dal precedente regolamento comunale
di commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Commissario Straordinario
(con i poteri del Consiglio) n. 169 del 06.12.2007 di ciascuna area di mercato con
l’individuazione delle differenti tipologie merceologiche delle date e delle periodicità di
svolgimento.
TAVOLA “A”
MERCATI
Localizzazio
ne
Settore
Svolgimento
Giorno/i
n. posteggi
totale
Gallipoli
Via Alfieri
Prodotti
alimentare
e non
Annuale
settimanale
Rivabella
305
Prodotti
non
alimentare
Prodotti
non
alimentare
alimentari
Non
alimentari
produttori
agricoli
243
50
12
mercoledì
TOTALI
Lido Conchiglie
di cui riservati
Stagionale
dal settimanale
15.06 al 15.09
domenica
25
25
Stagionale
dal settimanale
15.06 al 15.09
Domenica
14
11
3
MERCATI GIORNALIERI
Localizzazio
ne
Settore
Svolgimento
Cadenza
Giorno/i
n. posteggi
totale
di cui riservati
alimenta
Non
ri
alimentari
Gallipoli
Via Brindisi
Prodotti alimentare
Annuale
Giornaliero
Gallipoli
Via Firenze
Prodotti alimentare
e non
Annuale
Giornaliera
Gallipoli
Via Cagliari
Prodotti alimentare
Annuale
Giornaliera
Gallipoli
Lung.
G.Galilei
Gallipoli
Natalizio
C.so Roma
Prodotti non
alimentare
Stagionale
Giornaliera
serale
Prodotti non
alimentare
Stagionale
Giornaliera
Gallipoli
Pasquale
C.so Roma
Gallipoli
Carnevalesco
P.le Bovio
Gallipoli
Centro Storico
Rampa
San
Francesco
Gallipoli
Natalizio
Centro Storico
Prodotti non
alimentare
Stagionale
Giornaliera
Prodotti non
alimentare
Stagionale
Giornaliera
Prodotti non
alimentare
Stagionale
Giornaliera
Prodotti non
alimentare
Stagionale
Giornaliero
Tutti i giorni
escluso
domenica e
festivi
Tutti i giorni
escluso
domenica e
festivi
Tutti i giorni
escluso
domenica e
festivi
Tutti i giorni dal
15/06
al 15/09
Tutti i giorni
dalla 2^ sett. di
Novembre
al 6 gennaio
Tutti i giorni del
periodo pasquale
Note
5
3
10
4
12
9
4
produtto
ri
agricoli
2
2
3
25
25
25
25
10
10
Tutti i giorni del
periodo
carnevale
Tutti i giorni dal
15/06
al 15/09
10
10
16
16
Tutti i giorni dal
15/06
al 15/09
9
9
Gallipoli
Fiere prom.
Estiva Centro
Storico
Gallipoli
Opere del
proprio
ingegno
Prodotti non
alimentare
Stagionale
Giornaliero
Tutti i giorni dal
01/06
al 31/08
26
26
Opere ingegno
(non alimentari)
Stagionale
Giornaliero
Tutti i giorni dal
15/06
al 15/09
20
20
POSTEGGI FUORI MERCATO
Localizzazione
Settore
Svolgimento Cadenza
Giorno/i
n. posteggi
totale
di cui riservati
alimentari
Gallipoli
Lung. Galilei
Gallipoli
Lung. Galilei
Gallipoli
Lung. Galilei
Gallipoli
Lung. Galilei
Gallipoli
Lung. Galilei
Gallipoli
Lung. Galilei
Gallipoli
Lung. Galilei
Gallipoli
SPERIMENTALI
Alimentare con
somministrazione
c.d. paninaro
Alimentare con
somministrazione
c.d. paninaro
Alimentare con
somministrazione
c.d. paninaro
Alimentare con
somministrazione
c.d. paninaro
Alimentare con
somministrazione
c.d. paninaro
Alimentare con
somministrazione
c.d. paninaro
Alimentare con
somministrazione
c.d. paninaro
limentare con
somministrazione
c.d. paninaro
Lung. Galilei
Gallipoli
Alimentare con
Lung. Galilei – somministrazione
Lido S. Giovanni
c.d. paninaro
Gallipoli
Alimentare con
Li Foggi
somministrazione
c.d. paninaro
Gallipoli
Alimentare con
Padula Bianca
somministrazione
c.d. paninaro
Gallipoli
Alimentare con
Località Paterte
somministrazione
c.d. paninaro
Gallipoli
Alimentare
Via Lecce ang. Via
Galatone
Gallipoli
Alimentare
Corso Roma ang.
Via Calò
Gallipoli
Alimentare
Ponte
ingresso
Centro Storico
Annuale
Giornaliera Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera Tutti i giorni
2
2
Annuale
Giornaliera Tutti i giorni
1
1
Stagionale
Giornaliera Tutti i giorni
dal 15/06
al 15/09
Giornaliera Tutti i giorni
dal 15/06
al 15/09
Giornaliera Tutti i giorni
dal 15/06
al 15/09
Settimanal Domenica e
e
festivi
1
1
1
1
1
1
1
1
Annuale
Settimanal
e
Domenica e
festivi
1
1
Annuale
Settimanal
e
Domenica e
festivi
1
1
Stagionale
Stagionale
Annuale
NOTE
Non
alimenta
ri
produttori
agricoli
Conc.
d.m. n.
16/2007
Conc.
d.m. n.
37/2009
Conc.
d.m. n.
30/2008
Area
privata
Frutta
secca e/o
scapece
Frutta
secca e/o
scapece
Frutta
secca e/o
scapece
FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE
Denominazione e
Localizzazione
Settore
Svolgimento
Cadenza
Giorno/i
n. posteggi
totale
Gallipoli
Madonna del
Canneto
Gallipoli
Madonna del
Carmine
Prodotti
alimentare
e non
Prodotti
alimentare
e non
Annuale
Gallipoli
Santa Cristina
Prodotti
alimentare
e non
Annuale
Gallipoli
Mercatino delle
pulci
Prodotti
non
alimentare
Mensile
Giornaliera
Note
di cui riservati
Alimenta
ri
Non
alimentari
12
2
10
40
5
35
394
60
254
Categorie
particolari
dal 01 al 02
mese di Luglio
Annuale
Giornaliera
dal 15 al 16
mese di Luglio
Giornaliera
dal 23 al 25
mese di Luglio
Giornaliera
50
80
Delib.
C.C. N.
20/2010
50
2^ domenica del
mese
MODIFICHE
A.
PREMESSA
Il presente piano opera alcune significative modifiche che si sono rese necessarie in
quanto:
• il censimento operato nel mercato settimanale unitamente al rinnovo delle concessioni imposto per legge, ha permesso un analitico controllo di tutte le posizioni degli operatori commerciali, dal quale è scaturita l'esigenza di dichiarare
le decadenze e di eliminare le posizioni illegittime ( spuntisti a posto fisso);
• è emersa la necessità del ripristino delle condizioni di sicurezza nel mercato
settimanale ;
• l'incremento turistico registratosi nella città ha richiesto un significativo aumento
delle realtà commerciali;
• dalla esigenza manifestata dalla popolazione residente e dei turisti per la dotazione di servizi commerciali in altre zone della città, dalle associazioni di categoria, culturali e di promozione turistica per manifestazioni di promozioni culturali;
• dall’opportunità di cancellare alcune aree mercatali ritenute carenti dei requisiti
necessari ( perché in contrasto con le sopravvenute norme del C.d.S. o non attivate da anni per mancata richiesta degli operatori).
B.
MODIFICHE DEI MERCATI ESISTENTI
1) Mercati settimanali:
•
rimodulazione dei posteggi del mercato settimanale del mercoledì con conseguente riassegnazione (ripristino condizioni di sicurezza e cancellazione dei posteggi
decaduti),
•
–
mercato Lido Conchiglie:
aumento del numero dei posteggi ampliando l’area di via Nettuno con via Delfino
per i produttori agricoli ( n.5 posteggi );
2) Trasformazione di un posteggio da non alimentare ad alimentare nel Mercato
Natalizio Corso Roma (marciapiede lato ferrovia);
3) Diminuzione di numero 3 posteggi (2 alimentari e 1 non alimentare) del mercato giornaliero ubicato alla via Firenze perchè risultati sovradimensionati;
4) Soppressione definitiva dei mercati giornalieri di via Cagliari (vasca AQP) e
della Rampa San Francesco di Paola, disposta a causa dell'assenza di operatori
e della scarsa funzionalità e attrattività degli stessi;
5) Trasformazione del Mercato giornaliero serale stagionale estivo del Lungomare G. Galilei (lato CEDUC) in Mercato giornaliero;
6) Aumento del numero dei posteggi (n. 10) nel Mercatino delle Pulci e sua nuova localizzazione:
• Luogo di svolgimento : Piazza Carducci
• Periodo: 2^ domenica di ogni mese
• Posteggi nr. 60;
C.
MODIFICHE FIERE ESISTENTI
1) Madonna del Canneto:
periodo di svolgimento 1-2-3 luglio;
 luogo di svolgimento: Corso Roma – Lato ferrovia
 posteggi: n. 26 di cui n. 7 alimentari e n. 19 non alimentari
Nell’ambito della Fiera, da alcuni anni viene organizzata dal Comune di Gallipoli e dal
Rettore del Santuario S. Maria del Canneto, la Fiera specializzata enogastronomica “Recinto chiuso della Fiera del Canneto”, che ha assunto nel corso degli anni particolare rilievo promozionale e turistico. Tale manifestazione viene pertanto definitivamente inserita
nel presente piano, ampliando la primitiva fiera sia come superficie sia come n. di posteggi, riservando 16 moduli per complessivi 32 stand in Piazza A. MORO per la vendita di
prodotti tipici locali. La gestione di questa fiera specializzata potrà essere affidata ai soggetti previsti dall’art. 12, comma 7, della L.R. n. 18 del 24.07.2001.
 luogo di svolgimento : Piazza A. Moro
 posteggi nel settore alimentare: n. 32
In via transitoria e solo per l'anno in corso la fiera si svolgerà per giorni quattro dal 1 al 4
luglio;
2) Madonna del M. Carmelo:
 luogo di svolgimento: Via Lecce
 periodo di svolgimento 15 e 16 luglio
 posteggi aumento n. 24 Totale complessivo 64 posteggi
3) Fiera di S. Cristina:
periodo di svolgimento 23-24 e 25 luglio;

1. localizzazione: C.so Roma, V. Barba, V. Mazzarella, V. Buccarella;
 posteggi nr. 145
 categorie merceologiche:
- frutta secca;
- pasticceria secca e dolciumi;
- specialità alimentari tipiche della tradizione salentina;
- paninari;
- oggettistica sacra;
- musicassette;
- libri;
- giocattoli ( categoria esclusiva);
- cosmetici e articoli di profumeria;
- fiori e piante;
- piccoli animali, pesci rossi ecc.
2. localizzazione : Viale Bari e Via Foggia
- posteggi n. 54
- categorie merceologiche:
- prodotti tessili e biancheria
- mobili, art. di illuminazione
- casalinghi
- piccoli elettrodomestici,
- ferramenta, giardinaggio
3. localizzazione : Via Alfieri
• posteggi : n. 50 (settore alimentare per categorie merceologiche);
• posteggi : n.141 (settore non alimentare)
Con deliberazione di C.C. n. 20 nel 2010 si dispose il trasferimento di alcune categorie
merceologiche nell'area mercatale di Via Alfieri, limitando il commercio su Corso Roma
solo ad alcune categorie merceologiche individuate nella deliberazione sopra citata.
L'esperienza ha però evidenziato un depauperamento della fiera stessa. Continue e
pressanti sono state le lamentele degli operatori commerciali che non hanno condiviso la
nuova localizzazione definendola troppo distante dal sito tradizionale della festa. Inoltre
per quanto concerne gli spazi non assegnati ( perchè non individuati come posteggi) si è
purtroppo registrato un incremento dell'abusivismo commerciale con notevoli ripercussioni
sull'attività di controllo dei Vigili Urbani, i quali risultano da tempo sotto organico.
Pertanto, al fine di venire incontro alle istanze degli operatori e dei cittadini che
rivendicano l'antica tradizione della festa di Santa Cristina, si è deciso, compatibilmente
con le esigenze della circolazione stradale e previo parere dei competenti uffici, di
localizzare alcune categorie merceologiche sia su Corso Roma, sia nelle strade adiacenti
e in viale Bari e Via Foggia ( siti tradizionali della fiera) avendo cura di lasciare libere le
arterie stradali per i flussi e deflussi del traffico, salvaguardando le norme della sicurezza.
Inoltre si ritiene di istituire, venendo incontro alle richieste del Comitato di Santa Cristina
una fiera enogastronomici che valorizzi i prodotti tipici della tradizione salentina la cui
organizzazione e gestione può essere affidata al comitato di Santa Cristina fermo
restando le competenze riservate dalla legge al Comune :
• Luogo di svolgimento : Corso Roma , lato ferrovia;
• Posteggi superficie mq 600.
Si disciplina inoltre che può essere richiesta autorizzazione per occupazione di suolo pubblico nei giorni antecedenti e successivi al periodo di svolgimento della fiera necessari al
montaggio e smontaggio delle strutture.
D. MODIFICHE POSTEGGI FUORI MERCATO
1. La rete dei posteggi fuori mercato è stata aumentata con deliberazione del Sub
Commissario n. 119 del 18.06.2012 con l’istituzione di n. 2 posteggi in via sperimentale
per un anno su area demaniale marittima. Tale individuazione ha carattere provvisorio, in
quanto la definitiva disciplina del commercio su aree pubbliche dei posteggi fuori mercato
in aree demaniali, sarà oggetto di individuazione finale nel piano comunale delle coste
che provvederà anche a definire i criteri di rilascio delle ulteriori autorizzazioni all’esercizio
delle attività.
2. Modifica della cadenza dell'attività del posteggio isolato ubicato al Corso Roma angolo
Via Calo' da settimanale a giornaliera (tutti i giorni).
E.
ISITUZIONE NUOVI MERCATI
1. Mercato carnevale
locazione : centro storico
posteggi : il numero dei posteggi e le categorie merceologiche saranno stabiliti con
delibera di Giunta Comunale perché condizionati dalle esigenze del momento e dal
numero delle domande di partecipazione;
F. ISTITUZIONE POSTEGGI ISOLATI
1. Istituzione n. 5 posteggi isolati alimentari (dolciumi) da collocare nel tratto di Corso
Roma tra le arterie incluse tra Via E. Barba e Via D'Elia lato sinistro senso di marcia e le
arterie tra Via Cavallotti e Via Cinque lato destro senso di marcia, per il periodo compreso
tra il 20/03 e il 20/11.
2. Istituzione di n.1 posteggio isolato alimentare (frutta) da collocare nel tratto di Viale
Europa lato sinistro e n. 1 posteggio isolato alimentare (frutta) nel tratto di Viale Europa
lato destro con cadenza annuale giornaliera.
TABELLA B
MERCATI
Denominazi
Luogo di one Mercato
svolgimen Localizzazio
to
ne
Settore
Svolgimento
Cadenza
Giorno/i
Note
N. posteggi
di cui riservati
totale
Gallipoli
Mercato
settimanale
Via Alfieri
Area
Mercatale
Lido
Mercato
Conchiglie settimanale
Via Delfino
Viale
Nettuno
Rivabella Mercato
settimanale
Gran Viale
Orsa
Maggiore -
Prodotti
Annuale
alimentar
e e non
alimentari
Settimanale
Non
alime
ntari
219
Produt
agricoli
30
25
5
14
11
3
255
17
256
alim
enta
ri
25
9
Mercoledì
Prodotti
Stagionale
alimentar 15.06
e e non
al 15.09
alimentari
dal Settimanale
Prodotti
Stagionale
alimentar 15.06
e e non
al 15.09
alimentari
dal Settimanale
Domenica
Domenica
nei pressi del
residence Le
Dune da un solo
lato
TOTALE
300
25
MERCATI GIORNALIERI
Luogo
di
svolgime
nto
Denominazio
ne Mercato
Localizzazio
ne
Settore
Svolgimento
Cadenza
Giorno/i
Note
N. posteggi
di cui riservati
totale
Gallipoli
Via Brindisi
Prodotti
Annuale
alimentare
Giornaliera
Tutti i giorni
escluso
domenica e
festivi
Tutti i giorni
escluso
domenica e
festivi
Tutti i giorni
dal 15/06
al 15/09
5
Gallipoli
Via Firenze
Prodotti
Annuale
alimentare
e non
Giornaliera
Gallipoli
Lung.
G.Galilei
Prodotti
Stagionale
non
alimentare
Giornaliera
Prodotti
non
alimentari
Stagionale
Giornaliera
Tutti i giorni
dalla 2^ sett.
di Novembre
al 6 gennaio
25
1
24
Prodotti
alimentari
e non
alimentari
Stagionale
Giornaliera
Tutti i giorni
dal 25/11 al
06/01
9
4
5
Prodotti
Stagionale
non
alimentare
Giornaliera
10
Prodotti
alimentari
e non
alimentari
Stagionale
Giornaliera
Tutti i giorni
dal 17 gennaio
al martedì che
precede le
ceneri
Tutti i giorni
dal 17 gennaio
al martedì che
precede le
ceneri
Prodotti
non
alimentari
Stagionale
Giornaliera
Tutti i giorni
da 15 giorni
precedenti e
15 giorni
successivi la
Pasquale
10
Gallipoli
marciapiede
lato CEDUC
Natalizio
C.so Roma
marciapiede
lato ferrovia
Gallipoli
Natalizio
Centro
Storico
Piazza della
Repubblica
Gallipoli
Carnevalesco
C.so Roma
P.le Bovio
Gallipoli
Carnevalesco
Centro
Storico
Gallipoli
Pasquale
C.so Roma
marciapiede
lato ferrovia
7
alimen Non
tari
alimen
3
2
25
9
3
Produt
agricoli
2
2
25
le
dimensi
one e le
caratter
istiche
degli
stand
saranno
fissati
con
Deliber
a
di
G.C.
10
4
5
10
le
dimensi
one e le
caratter
istiche
degli
stand
saranno
fissati
con
Deliber
a
di
G.C.
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Fiera promoz
Estiva Centro
Storico
Ponte - strada
mercato
ittico
dettaglio
Opere del
proprio
ingegno
Mercatino
delle pulci e
del baratto
Prodotti
Stagionale
non
alimentare
Giornaliera
Tutti i giorni
dal 01/06
al 31/08
26
26
Opere
Stagionale
ingegno
(non
alimentari)
Non
Mensile
alimentari
Giornaliera
Tutti i giorni
dal 15/06
al 15/09
20
20
Giornaliera
2^ domenica
del mese
60
60
mq. 2
(2x 1)
P.za Carducci
POSTEGGI ISOLATI
Localizzazione
Settore
Svolgimento
Cadenza
Giorno/i
N. posteggi
totale
Note
di cui riservati
alimenta Non
ri
alimenta
ri
Gallipoli
Lung. G Galilei
lato mare
Alimentare con
somministrazione
c.d. paninaro
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
9
9
Gallipoli
Lung. G. Galilei
- Lido S.
Giovanni
Alimentare con
somministrazione
c.d. paninaro
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
1
1
Conc.
d.m. n.
16/2007
Gallipoli
Li Foggi
Alimentare con
somministrazione
Stagionale
Giornaliera
1
1
Gallipoli
Padula Bianca
Alimentare con
somministrazione
Stagionale
Giornaliera
1
1
Gallipoli
Località Paterte
Alimentare con
somministrazione
Stagionale
Giornaliera
Tutti i giorni
dal 15/06
al 15/09
Tutti i giorni
dal 15/06
al 15/09
Tutti i giorni
dal 15/06
al 15/09
1
1
Conc.
d.m. n.
37/2009
Conc.
d.m. n.
30/2008
Area
privata
Gallipoli
Via Lecce ang.
Via Galatone
Gallipoli
Corso Roma
ang. Via Calò
Alimentare
Annuale
Settimanale
Domenica e
festivi
1
1
Alimentare
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
1
1
Frutta
secca e/o
scapece
Frutta
secca e/o
scapece
Gallipoli
Alimentare
Ponte ingresso
Centro Storico
Gallipoli
Alimentare
Corso Roma
arterie tra Via E.
Barba e Via
D'Elia
(lato
sinistro
di
marcia) arterie
Via Cavallotti e
via Cinque (lato
destro di marcia)
Annuale
Settimanale
Domenica e
festivi
1
1
Stagionale
Giornaliera
Tutti i giorni dal
20/03 al 20/11
5
5
Gallipoli
Viale Europa
lato sx e lato dx
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
2
2
Alimentare
Frutta
secca e/o
scapece
Frutta
FIERE
Luogo
di
svolgime
nto
Denominazione
fiera
localizzazione
Settore
Svolgimento
Caden
za
Giorno/i
Note
N. posteggi
di cui riservati
totale
Gallipoli
Annuale
Fiera Madonna
del Canneto
C.so Roma
marciapiede lato
ferrovia
Prodotti
alimentar
e e non
alimentar
i
Recinto chiuso
della fiera del
Canneto
Prodotti
alimentar
e tipici
locali
Giorna
liera
alimen Non
tari
alime
n
1-2 e3
luglio
26
7
19
32
32
58
39
19
64
14
50
64
14
50
16 moduli
per 32
stand
P.za Aldo Moro
TOTALE
Gallipoli
Fiera Madonna
del Carmelo
Via Lecce
Prodotti
Annuale
alimentar
e e non
alimentar
i
Giorna
liera
pania
nri
15 e 16
luglio
TOTALE
Gallipoli
Fiera Santa
Cristina
Cso Roma e
traverse
Prodotti
Annuale
alimentar
i e non
alimentar
i
Giorna
liera
23, 24 e
25 luglio
145
38
101
Viale Bari
31
31
Via Foggia
23
23
Area Giostre
4
Via Alfieri
Fiera
enogastronomic
a
Corso Roma
(marciapiede lato
ferrovia )
191
6
4
50
141
Mq 600
alla
gestione
del
Comitato
S.
Cristina
Prodotti
tipici
della
tradizion
e
salentina
TOTALE
394
88
296
10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Eventuali variazioni di siti riferiti ai mercati e ad altre manifestazioni previste nel piano,
nonché variazioni del numero dei posteggi, dovranno essere saranno stabiliti con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale;
Uniche tavole allegate al presente piano e che costituiranno parte integrante sono quelle
riferite al:
•
mercato settimanale del mercoledì;
•
fiera di S. Cristina;
•
posteggi fuori mercato - Lung. Galilei
Le altre manifestazioni, pur conservando il numero massimo di posteggi innanzi
individuati, sono sprovviste di tavole perché condizionate dalle esigenze del momento e
dal numero di domande di partecipazione.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18)
Approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 25/06/2013
INDICE















Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
TITOLO 1
NORME GENERALI
Ambito di applicazione
Definizioni
Finalità del regolamento
Criteri generali di indirizzo
Competenze degli uffici comunali
Monitoraggio della rete distributiva su suolo pubblico
Esercizio dell’attività
Durata delle concessioni
Delega
Concessioni temporanee
Norme generali per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche
Normativa igienico sanitaria
Vendita a mezzo di veicoli
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali
TITOLO 2 - MERCATI
Capo I – NORME GENERALI





Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
 Articolo 21




Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
 Articolo 26
 Articolo 27
 Articolo 28
 Articolo 29
Definizioni
Norme in materia di funzionamento dei mercati
Procedura di rilascio dell’autorizzazione
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai
produttori agricoli
Autorizzazioni ai portatori di handicap ed alle associazioni del commercio equo
e solidale
Criteri di variazioni per miglioria e scambio di posteggi
Revoca e sospensione delle autorizzazioni
Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non
assegnati
Mercati straordinari
Capo II - INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI
Norme di comportamento e di carattere generale nei mercati e fiere. Norme per il
controllo e la vigilanza
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Mercato
TITOLO 3 - FIERE E SAGRE
Capo I - NORME GENERALI




Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
 Articolo 34
Definizioni
Norme in materia di funzionamento delle fiere
Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi
Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi o comunque non
assegnati
Capo II – INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE
Fiere: localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.
Specializzazioni merceologiche
Capo III – FIERE PROMOZIONALI
 Articolo 35
Definizione
Capo IV SAGRE










Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Definizioni di sagre
Principi generali e finalità
Condizioni di ammissibilità delle sagre – domanda - istruttoria
Criteri di priorità per l’inserimento nel calendario delle sagre
Localizzazione
Intrattenimenti e spettacoli
Oneri a carico degli organizzatori
Spostamento di data
Raccolta differenziata
Norme integrative
TITOLO 4
POSTEGGI FUORI MERCATO
Capo I - NORME GENERALI
 Articolo 46
 Articolo 47
Posteggi fuori mercato
Revoca della concessione del posteggio
Capo II - INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO
 Articolo 48
Posteggio fuori mercato: localizzazione, caratteristiche e orari
TITOLO 5
COMMERCIO ITINERANTE
Capo I – NORME GENERALI
 Articolo 49
 Articolo 50
 Articolo 51
 Articolo 52
Definizione
Modalità di svolgimento del commercio itinerante
Zone vietate
Rappresentazione cartografica
TITOLO 6
Capo I - NORME TRANSITORIE E FINALI








Articolo 53
Articolo 54
Articolo 55
Articolo 56
Articolo 57
Articolo 58
Articolo 59
Articolo 60
Variazioni, dimensionamento e localizzazione posteggi
Validità delle graduatorie
Produttori agricoli
Attività stagionali
Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
Sanzioni
Abrogazione precedenti disposizioni
Trattamento dati personali comuni e sensibili
COMUNE DI GALLIPOLI
Provincia di Lecce
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18)
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle
aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 3 della Legge
Regionale n° 18 del 24 luglio 2001 dal titolo "Disciplina del commercio su aree
pubbliche".
2. Il regolamento ha validità quadriennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di
norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima
approvazione.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno,
coperte o scoperte.
b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata
gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
c) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o
più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio,
la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
e) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la
disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
f) per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il
Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
g) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi
o festività.
h) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche
o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali,
economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive con particolare
riguardo alle produzioni locali tipiche e ai prodotti di antiquariato o aventi valore storico
o artistico. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del
commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
i) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs.
114/ 1998;
l) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del D. lgs. 114/1998;
m) per concessione di posteggio, l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio
nell’ambito di un mercato o di una fiera;
n) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
o) per settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all’articolo 5 del d. lgs.114/1998;
p) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall’articolo
71 del d. lgs. 59/2010;
q) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della
l. 59/1963;
r) per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
s) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel
mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
t) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
u) per miglioria la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o
in un mercato, di sceglierne un altro migliore e/o più adeguato alle sue esigenze commerciali secondo la procedura prevista dall’art.22 del presente regolamento;
v) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in
un mercato, di scambiarsi il posteggio previo assenso del comune.
x) per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli, soggetti portatori
di handicap e organizzazioni di commercio equo e solidale.
y) per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
z) per categoria merceologica le categorie utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle
fiere e nei mercati contenuti nell’allegato A della legge regionale 24.07.2001 nr. 18
aa) per spunta, operazione con la quale, trascorsi i 30 minuti dall'inizio dell'orario di vendita, la P.M. dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.
ab) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione.
ac) per aree di mercato con convenzione, quelle del mercato settimanale nell’ambito del
quale, si applica la riduzione di cui al regolamento COSAP, trattandosi di occupazioni
temporanee che si verificano con carattere ricorrente (settimanalmente) e per le quali,
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in uno con la concessione del posteggio ha durata
stabilita per legge. Per dette aree non è prevista la possibilità di restituzione del
pagamento ovvero la sospensione del canone ove l’occupazione abbia avuto minore
durata di quella prevista dall’atto di autorizzazione. La convenzione è insita e compresa
nel provvedimento di autorizzazione/concessione, non necessita pertanto di atti formali.
Articolo 3
Finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento, in applicazione della L. R. 18/2001 e del D.Lgs 59/2010,
in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei
mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le
possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione
delle merci;
c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di
approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e
alla sicurezza dei prodotti;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le
diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla
valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e delle produzioni tipiche
locali;
e) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché
l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
f) permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e
non onerose;
g) promuovere nel rispetto delle specificità e caratteristiche proprie del commercio su
aree pubbliche, anche le altre forme del commercio, dell'artigianato e del turismo;
h) fornire strumenti di incentivazione al turismo attraverso la creazione di percorsi di
commercio collegati ai punti di attrazione turistica;
i) programmare la funzione commerciale al fine di favorire lo sviluppo del commercio
su aree pubbliche in un contesto valutativo in ordine ad aspetti legati alla qualità
del servizio, delle aree disponibili, delle strutture e delle modalità di svolgimento
dell’attività
commerciale,
anche
in
relazione
alle
programmazioni
politico/amministrative e ai correlati programmi di sviluppo e valorizzazione
economica e sociale del territorio.
Articolo 4
Criteri generali di indirizzo
1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su
aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della
riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree
degradate;
b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento
delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio
interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà
di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato
sviluppo delle diverse tipologie distributive;
d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di
attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli
insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre
funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei
servizi da rendere al consumatore;
f) favorire l’eliminazione delle barriere all’esercizio dell’attività di impresa sulle aree
pubbliche.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree
pubbliche devono indicare:
a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare,
dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le
esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una
adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione
alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in
particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e
naturale;
c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi
pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle
diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento
degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze
infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la
contestualità.
Articolo 5
Competenze degli uffici comunali
1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche,
nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione
Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle
attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo gli uffici competenti uffici hanno facoltà di emanare disposizioni in
ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in
virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare
svolgimento delle attività di mercato. In caso di contingibilità e/o urgenza, il
personale della Polizia Municipale può, in ordine a problematiche organizzative di
sicurezza e gestionali, esercitare la forma del comando verbale da formalizzare in
provvedimento
entro
24
ore
successive
3. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al
funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi e limiti all’art. 12, comma 7, della
Legge Regionale n.18/2001 fermo restando le competenze riservate dalla legge al
Comune.
Articolo 6
Monitoraggio della rete distributiva su suolo pubblico
Il Comune, ai fini statistici, effettuerà:
- la rilevazione delle autorizzazioni rilasciate, distinte per tipo, settore merceologico e
caratteristiche ubicazionali;
- l’indicazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale specificando per
ciascuno la relativa periodicità e l’organico dei posteggi;
- la rilevazione del numero dei posteggi, distinti per settore alimentare ed extralimentare.
Detti dati confluiranno nella relazione annuale che il Comune trasmetterà al competente
Assessorato regionale entro il mese di aprile di ogni anno ( art. 14, comma 1, lett.b., L.R.
n.18/2001);
Il Comune di Gallipoli curerà, altresì, tutte le collaborazioni al monitoraggio della rete
stabilite al livello della legislazione statale o regionale.
Articolo 7
Esercizio dell'attività
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione
rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente
costituite o cooperative;
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante
l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa regionale, dal Dirigente
funzionalmente competente del Comune, sede del posteggio, ed abilita anche
all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale.
4. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad
altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le
stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione
dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato,
nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi liberi.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma
itinerante è rilasciata o dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza se persona
fisica o sede legale se persona giuridica o dal Comune in cui si intende esercitare
l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio
del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di
cura, di intrattenimento o svago.
Articolo 8
Durata delle concessioni
1. La validità della concessione è regolata dalla legge.
2. Le concessioni possono essere rinnovate.
3. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga, in
sede di modifica del piano, di non procedere al rinnovo, alla scadenza della
concessione dei posteggi sui mercati, è necessario dare preavviso al titolare della
concessione almeno sei mesi prima della scadenza.
4. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà
comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità
dell'area da parte del Comune.
Articolo 9
DELEGA
1. Ai sensi dell’art 4, comma 6, e dell’art.6, comma 3, della Legge Regionale, in caso
di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività di commercio su
aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai
collaboratori familiari ( art. 230 bis del C.C.), ai dipendenti ( Collocamento
ordinario), al lavoratore interinale ( Legge 196/1997), all’associato in
partecipazione ( art. 2549-2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e
continuativo (art.2 Legge 335/1995) in tutte quelle forme
normate dalla
legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, i soci stessi possono
svolgere l’attività senza la nomina del delegato.
2. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non sia indicato
nell’autorizzazione per come previsto dalla normativa vigente, è sufficiente la
presentazione di copia della comunicazione, inoltrata al Comune. Nei soli casi di
assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la
nomina del delegato.
3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il
titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purchè i
delegati siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 71 del D.lgs.
59/10 e requisiti professionali , in caso del settore merceologico alimentare,
previsti dal comma 6^ dell’art.71 del D.lgs. n. 59/10;
ART. 10
Concessioni temporanee
1. Concessioni temporanee per l'esercizio del commercio e/o della somministrazione
di alimenti e bevande su aree pubbliche anche in presenza di attività collaterali e
complementari ivi espressamente comprese quelle relative all’intrattenimento e
spettacolo possono essere rilasciate con provvedimento motivato da parte della
G.M. nei seguenti casi:
a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative pubbliche e/o private tese alla valorizzazione e
promozione del territorio (quali fiere mercato, fiere promozionali, fiere specialistiche
<antiquariato, modernariato, e similari > sagre ed altri eventi comunque denominati,
concerti, festival, sfilate, feste di piazza, di via, di partito, sindacali, rassegne, esibizioni,
ecc.) e/o delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative
commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di
iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura (mostre, e manifestazioni di
pubblico spettacolo in genere) tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di
persone, nell’ambito dei quali si svolga attività di commercio su aree pubbliche;
b) quale momento e strumento di promozione del comparto del commercio su aree
pubbliche;
c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle
attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si
colloca;
2. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle
attività così come le merceologie e le tipologie di attività ammesse ed i termini per
la presentazione delle eventuali domande, sono stabiliti dal provvedimento
istitutivo. Il medesimo atto deliberativo costituisce presupposto necessario per la
conseguente autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ed allo svolgimento
dell’iniziativa, evento o manifestazione secondo i termini e le modalità specificate
nell’atto medesimo, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni
altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte
di soggetti terzi o del Comune. A tali iniziative, possono essere ammessi soggetti
comunque iscritti al registro imprese (artigiani, produttori agricoli, aziende di
produzione agricola, ecc.) hobbisti, ecc.
In caso di progetti presentati da privati, l'autorizzazione è rilasciata al soggetto
organizzatore, che è individuato quale responsabile unico della manifestazione al quale
dovranno essere demandate le fasi organizzative e gestionali, ferma in ogni caso
l’esclusiva competenza del Comune sulla regolarità dei requisiti professionali e soggettivi,
A tal fine dovrà essere presentato all’Ufficio competente l’elenco degli operatori presenti,
almeno quindici giorni prima della manifestazione, al fine di consentire all'ufficio preposto
i necessari controlli. L'organizzatore, è tenuto altresì a presentare apposita polizza
assicurativa per la copertura di danni a cose o persone,ivi compresi quelli al patrimonio
comunale, per un massimale di almeno € 100.000. Il soggetto organizzatore è tenuto ad
acquisire tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari per il tipo di manifestazione
proposta con particolare riferimento a quelle necessarie sotto il profilo igienico sanitario e
sotto il profilo dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo, non insite nell'atto
deliberativo.
3. di tutta la documentazione di cui al comma precedente, il soggetto organizzatore
dovrà fornire copia al comune.
4. Per quanto concerne gli oneri a carico degli organizzatori si applica la disciplina
prevista negli artt. 42 e 44 del presente regolamento;
Articolo 11
Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella
espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni
riservati al transito o comunque non in concessione. E' vietato, salvo autorizzazione,
conficcare nel suolo paletti o sostegni di ogni tipo, conficcare chiodi o ancorarsi alle
piante.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal
suolo non inferiore a 2,5 m e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la
concessione per non più di mezzo metro, a questo può essere derogato a condizione che
le stesse non siano di impedimento o nocumento a terzi.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono
essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di
sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie
assegnata;
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire
l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari perché destinati alla vendita. E' vietato
l'uso di generatori elettrici, salvo deroghe per i frequentatori giornalieri. E' altresì vietato
richiamare l'attenzione dei passanti con urla o parlando ad alta voce e illustrare la merce.
5. L'autorizzazione di vendita, la concessione del posteggio, e quando previsti,
l'autorizzazione sanitaria (D.I.A. ai fini igienico sanitari), l’attestato di formazione per
addetti alimentaristi ( ex libretto sanitario) dei dipendenti, dei collaboratori e di chiunque
manipoli alimenti, i versamenti relativi alla COSAP ed alla TARSU, dovranno essere esibiti
a richiesta del personale della vigilanza. Dovrà altresì essere esposto al pubblico in modo
ben visibile un cartello riportante il numero del posteggio e l'intestatario della
concessione, da tale adempimento sono esclusi i frequentatori giornalieri.
Articolo 12
Normativa igienico - sanitaria
1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere
igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia,
tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree
attrezzate.
2. Sul banco di vendita non è inoltre ammessa la vendita promiscua di generi alimentari e
non, salvo per i giocattoli abbinati ai dolciumi, che dovranno in ogni caso essere divisi da
idonea protezione.
3. Imballaggi, confezioni e rifiuti di ogni genere dovranno essere raccolti in appositi
contenitori ed inseriti nei cassonetti.
Articolo 13
Vendita a mezzo di veicoli
1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso
di
veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla
vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a
condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e
coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
Articolo 14
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
1. L’area di svolgimento del mercato, delle fiere e delle fiere promozionali, individuata ai
sensi del presente regolamento, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato
delle fiere e delle fiere promozionali e per gli orari prestabiliti per ogni mercato o fiera e
fiera promozionale, viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi
dell’art.7 del vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e
s.m.i. , alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta.
2. L’area di cui al comma 1° sarà accessibile ai mezzi degli operatori ed ai pedoni che
usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato, la fiera o la fiera
promozionale o per i loro spostamenti.
Art. 15
Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali
1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali
marittime è consentito ai soli titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del d. lgs. n.
114/1998, e solamente previo nulla osta da parte delle competenti autorità che
stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
2. Il nulla osta rilasciato dall'autorità ha validità per il solo periodo di tempo in esso
indicato e alla scadenza può essere rinnovato.
3. L'individuazione dei posteggi fuori mercato destinati all’esercizio del commercio in
aree demaniali è soggetta ad individuazione definitiva nel Piano Comunale Coste
che provvederà anche a definire i criteri di rilascio delle relative autorizzazioni, e di
prevedere la nuova istituzione di n. 3 posteggi nei pressi dello stadio Comunale "A.
Bianco" di cui n. 2 settore alimentare con somministrazione ( c.d. paninari) e n. 1
posteggio non alimentare (gadget concerti).
4. In via transitoria e fino all’approvazione del piano comunale delle coste la rete dei
posteggi nell’area Lungomare Galilei è nella tabella che segue:
POSTEGGI FUORI MERCATO
Localizzazione
Settore
Svolgimento
Cadenza
Giorno/i
n. posteggi
Totale Alimentari
Gallipoli
Lung. G
Galilei
Gallipoli
Lung. G
Galilei
Gallipoli
Lung. G
Galilei
Gallipoli
Lung. G
Galilei
Gallipoli
Lung. G
Galilei
Gallipoli
Lung. G
Galilei
Gallipoli
Lung. G
Galilei
Gallipoli
SPERIMENTA
LI
Lung. G
Galilei
Alimentare
con
somministrazi
one c.d.
paninaro
Alimentare
con
somministrazi
one c.d.
paninaro
Alimentare
con
somministrazi
one c.d.
paninaro
Alimentare
con
somministrazi
one c.d.
paninaro
Alimentare
con
somministrazi
one c.d.
paninaro
Alimentare
con
somministrazi
one c.d.
paninaro
Alimentare
con
somministrazi
one c.d.
paninaro
c.d. paninaro
Alimentare
con
somministrazi
one c.d.
paninaro
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
1
1
Annuale
Giornaliera
Tutti i giorni
2
2
Note
Alimentare
Annuale
Gallipoli
con
Lung.
G.
somministrazi
Galilei
– one c.d.
Lido
S. paninaro
Giovanni
Alimentare
Stagionale
Gallipoli
con
Li Foggi
Giornaliera
Tutti i giorni
1
1
Conc.
d.m. n.
16/2007
Giornaliera
Tutti i giorni
1
1
Conc.
d.m. n.
37/2009
Stagionale
Giornaliera
1
1
Conc.
d.m. n.
30/2008
Gallipoli
Padula
Bianca
somministrazi
one c.d.
paninaro
Alimentare
con
somministrazi
one c.d.
paninaro
dal 15/06
al 15/09
Tutti i giorni
dal 15/06
al 15/09
TITOLO 2
MERCATI
CAPO I - Norme Generali
Articolo 16
Definizioni
1. Per mercato si intende, ai sensi dell’art. 2, lettera h della L.R. 18/01, l’area pubblica o
privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata
o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o
del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e
bevande, l’erogazione di pubblici servizi.
2. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
a: annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell’anno;
b: stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore a sei mesi l’anno.
3. I mercati comunali sono suddivisi in settori ed eventualmente categorie merceologiche.
L’articolazione, il numero e la localizzazione di posteggi assegnati ad ogni categoria
merceologica sono rilevabili dalle planimetrie o dalle schede di dettaglio. Nell’ambito dei
mercati comunali sono individuate apposite aree e posteggi destinati agli operatori
agricoli. Possono essere altresì istituiti ai sensi dell’art. 12, comma 8, della L.R. 18/01,
appositi posteggi da destinare alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva
provenienza regionale e di artigianato tipico pugliese nella misura minima di due per ogni
mercato con almeno 30 posteggi.
4. Nell’ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resi disponibili per ogni
singolo mercato, il Comune di Gallipoli, in sede di bando, istituisce riserva di posteggi per
gli operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 6, comma 7, lettera b) della
L.R. 18/01. L’entità della riserva è stabilita nella seguente misura:
a) portatori di handicap 3% dei posteggi complessivi;
b) associazioni di commercio equo e solidale 2%, con il minimo di 1 per ogni
categoria merceologica.
5. Ai mercati specializzati istituiti dal Comune ai sensi dell’art. 11, comma 6 della L.R.
18/2001, si applica apposita normativa contenuta nel provvedimento di istituzione. Il
mercato comunale annuale di via Alfieri è organizzato in categorie merceologiche come
riportato nella Tavola A. Le caratteristiche tecniche degli eventuali gazebi o pagodine
dovranno rispettare le prescrizioni imposte nel provvedimento istitutivo.
Articolo 17
Norme in materia di funzionamento dei mercati
1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere
istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi
ultimi, all'affidamento a soggetto diverso. In tal caso l'Amministrazione Comunale può
prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica
che esercitano l'attività sul mercato.
Articolo 18
Procedura di rilascio dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di
posteggio è rilasciata dal Comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta
autorizzazione.
2. Il rilascio dell’autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del
posteggio, compresa nel provvedimento autorizzativo che individua lo stallo assegnato, il
suo dimensionamento e la classificazione merceologica. Detta autorizzazione ha validità
prevista dalla legge, non può essere ceduta se non con l’azienda ed è automaticamente
rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione normativa.
3. Le domande di rilascio dell’autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di
posteggio, all’interno dei mercati, sono inoltrate, nei modi e termini previsti dal bando. Nel
bando è contenuta l’indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali
determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
4. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a
partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e
devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le
domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non
danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L’esito dell’istanza è comunicato agli interessati
nel termine, non superiore a novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi
accolta.
5. Prima della pubblicazione del bando comunale si dovrà procedere alla predisposizione
di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le
migliorie, ai sensi dell’art.12, comma 6 della Legge Regionale, sulla base delle priorità
stabilite per l’assegnazione in concessione dei posteggi. Il bando dovrà contenere le
modalità per la presentazione delle domande di miglioria;
6. Per l’assegnazione dei posteggi nei vari mercatini (di Natale, di Carnevale ecc.) , per i
soli giorni della manifestazione, si terrà conto , ai fini della graduatoria, del più alto
numero di presenze dell’operatore nell’ambito della stessa manifestazione ed, in secondo
luogo, all’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
7.Se il Comune ha adottato la facoltà di ripartizione nei vari mercati oltre che per settori
anche per categorie merceologiche, gli interessati nell’istanza specificano anche la
categoria merceologica con la quale intendono partecipare.
Articolo 19
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
1. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e la
contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria
formulata tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
a. maggiore anzianità di presenza nel mercato, effettuata con riferimento non
all’operatore ma bensì all’autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto
di partecipare; qualora l’interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per
la partecipazione, indica all’atto dell’annotazione delle presenze, con la quale di
essa intende partecipare;
b. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l’attività di commercio al
dettaglio su aree pubbliche;
c. criteri integrativi disposti dal Comune ;
2. Il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, suddivisi in
ragione della categoria merceologica, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di
esse, risultino averne diritto.
3. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi
hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale
che sia la merceologia trattata.
4. Sono escluse dall’applicazione della procedura di cui al presente articolo le
autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
a. ai produttori agricoli di cui alla l. 59/1963 e al D.lgs. n. 228 del 18/05/2001
intendendosi per tali;
b. ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei
limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.
Articolo 20
Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai produttori
agricoli
1. La concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è rilasciata dal
Comune, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti
criteri :
•
Miglioria (eventuale) a favore dei produttori agricoli già ivi concessionari;
o Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente
nell’ambito del mercato (spuntista);
o Anzianità di esercizio dell’attività di produttore agricolo, riferita all’iscrizione
del soggetto richiedente in tale qualità nel Registro delle Imprese.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di produttore agricolo, all'atto della
domanda, secondo la definizione data dalla legge nr. 59/63 ed il mantenimento di tale
qualità, a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio
dell’autorizzazione.
Articolo 21
Autorizzazioni ai portatori di handicap ed alle associazioni del commercio equo e
solidale
1. I portatori di handicap e le associazioni per il commercio equo e solidale potranno
richiedere in qualsiasi momento, fermo restando la disponibilità, l’autorizzazione per
l’esercizio dell’attività e la concessione del posteggio con apposita istanza in bollo, da
inviare al Comune con le procedure previste dall’art. 6 delle legge regionale nr. 18/2001.
Nell’istanza dovrà essere indicato il mercato in cui si richiede il posteggio, la
documentazione indicante lo stato di handicap ai sensi della legge nr. 104/1992, l’atto
costitutivo e lo statuto per le associazioni del commercio equo e solidale, ogni altro
requisito previsto dalla legge per l’esercizio dell’attività. Per le domande concorrenti si
applicheranno i seguenti criteri di ordine di priorità:
o
o
o
Miglioria (eventuale) solo a favore di medesimi operatori già ivi
concessionari;
Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente
nell’ambito del mercato;
Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto
richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle
Imprese.
2. I posteggi di cui sopra per i quali è prevista apposita specifica priorità, nel caso di
non partecipazione al concorso degli stessi possono essere assegnati ad altri
operatori o da questi occupati ed utilizzati se occasionalmente vacanti.
Articolo 22
Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggio
1. L’Ufficio competente redige, annualmente l'elenco dei posti liberi ai mercati,
preferibilmente entro il 31/12 di ogni anno ed entro i successivi trenta giorni provvede ad
emettere il bando per la miglioria onde consentire agli operatori già concessionari di un
posteggio nello stesso mercato la possibilità di chiedere un posteggio migliore o più
adeguato alle proprie esigenze commerciali;
2. Il bando di miglioria è riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio. Il
bando sarà comunicato tramite affissione pubblica, pubblicazione all’albo pretorio ed al
sito internet comunale.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta
al Comune, entro i trenta giorni successivi. L’ufficio valuterà ed esporrà le nuove
assegnazioni entro sessanta giorni successivi.
4. I criteri per la miglioria del posteggio nei mercati sono i seguenti:
− maggiore anzianità di presenza ;
− anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
5.Una volta esaurita tale procedura potrà essere emesso il bando per i posteggi che
risulteranno effettivamente disponibili secondo la procedura prevista nell’art. 19 del
vigente Regolamento.
6. Lo scambio di posto tra due commercianti della stessa categoria merceologica può
essere consentito, purchè avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita
domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'Ufficio
incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro 30
giorni dal ricevimento della domanda.
Articolo 23
Revoca e sospensione delle autorizzazioni
1. L'autorizzazione deve essere revocata:
a. nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per
l’esercizio dell’attività (art. 71 del Decreto legislativo n. 59/2010);
b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto
rilascio materiale dell’autorizzazione;
c. nel caso di subingresso qualora l’attività non venga ripresa entro un anno dalla
data dell’atto di trasferimento dell’azienda o dalla morte del dante causa;
d. qualora l’operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio
assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno
solare, o per oltre un quarto del periodo previsto se trattasi di autorizzazioni
stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia e gravidanza e puerperio. I
periodi di non utilizzazione, ricadenti nell’anno, del posteggio concesso al
subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai
fini della revoca;
e. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per un periodo pari ad una intera
annualità. (1)Art.10/bis comma 1 lettera e Regolamento Comunale Cosap e Deliberazione Consiglio Comunale n.
17 del 18.03.2013.-
2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica
all’interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni,
decorso il quale adotta il provvedimento finale.
3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall’articolo 29, comma 3,
del d. lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso
provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di
pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con
separato provvedimento.
4. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il
nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere
individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè
per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di
emissione del bando;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio.
Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.
Articolo 24
Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore
della Legge Regionale nr. 18/2001 e dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario può occupare il posteggio a partire da un ora prima
dell'inizio dell'orario di vendita e deve lasciare libera l'area entro un'ora dal termine
dell'orario di vendita.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia
presente nel posteggio entro trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle
vendite è considerato assente, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere
segnalati al personale della vigilanza.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori commerciali per tutta la durata del
mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento
della situazione atmosferica, gravi motivi familiari, grave ed improvviso malessere
fisico), che dovranno essere segnalati al personale della vigilanza, sarà
considerato assente a tutti gli effetti.
5. Per presenze, in un mercato, si intende il numero delle volte in cui l’operatore si è
presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere
l’attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non
all’operatore, bensì all’autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di
partecipare.
7. L’ufficio commercio provvederà a redigere la graduatoria delle presenze del soggetto
fisico o giuridico che vengono maturate in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione
delle presenze riferite ai mercati settimanali sono pubbliche e sono consultabili sul sito
istituzionale del comune di Gallipoli - SUAP.
Articolo 25
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non
assegnati
1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente
nel posteggio entro trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è
considerato assente. Il responsabile del mercato, coadiuvato o eventualmente sostituito
dal personale di Polizia municipale, procede all'assegnazione del posteggio libero
secondo la graduatoria vigente ad altri operatori (cosiddetti spuntisti, nell'ambito dei
rispettivi settori o eventualmente categorie merceologiche secondo la graduatoria vigente.
L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di categoria merceologica
diversa è consentita solo ad ultimazione degli operatori della specifica categoria. Qualora,
terminata l'assegnazione, restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi non
potranno essere assegnati ad operatori del settore non alimentare e viceversa. Non
potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi i posteggi riservati ai
produttori agricoli.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi è
effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti. Qualora restino ancora
posteggi liberi potranno essere assegnati ad altre categorie.
3. L’assegnazione temporanea è effettuata solo per i posteggi su area scoperta.
Articolo 26
Mercati straordinari
1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono
programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso
organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. I mercati settimanali, se ricadenti di giorno festivo, salvo diversa specifica disposizione
presa in accordo con le associazioni di categoria, avranno svolgimento il giorno festivo
medesimo.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari
non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
Capo II - Individuazione dei mercati
Articolo 27
Norme di comportamento e di carattere generale nei mercati e fiere
Norme per il controllo e la vigilanza
1.L’uso del posteggio è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi a pena di
decadenza. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di
esporre bene in vista apposito documento rilasciato dal Comune con i dati identificativi del
concessionario del posteggio, gli estremi dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio
ed il numero distintivo del posteggio.
2.L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario
di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate
sgombre da mezzi e nettezza.
3.Il mercato è dotato dei servizi necessari per la tutela del decoro e dell’igiene pubblica,
quali servizi igienici per il personale addetto e per gli avventori, attrezzature per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani e punti di appressamento dell’energia elettrica. Il servizio di pulizia è
assicurato dal Comune. E’ vietato tenere comportamenti lesivi della pubblica moralità e/o
contrari alla tutela del decoro e della pubblica igiene.
4.Prima dell’inizio delle operazioni mercatali ogni operatore dovrà ritirare un apposito
sacco/contenitore reso disponibile dal servizio ecologia e ambiente del Comune ove
depositare i rifiuti prodotti dalla loro attività mercatale. Ove le condizioni organizzative lo
permettono, i contenitori devono essere numerati con lo stesso numero del posteggio
occupato da ciascun operatore.
5.Il concessionario del posteggio ha l’onere di tenere costantemente, durante lo
svolgimento del mercato, l’area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti
prodotti, immediatamente, al temine delle operazioni giornaliere di vendita nonchè al
momento dello sgombero a fine manifestazione, l’area assegnata dovrà risultare libera da
ingombri e da rifiuti, ed il sacco/contenitore ritirato dovrà essere conferito negli appositi
cassonetti/ compattatori. Dovranno obbligatoriamente conferire gli imballaggi in plastica,
legno e cartone, nonché tutti i rifiuti non organici prodotti nel corso dell’area mercatale
presso il centro di raccolta. In difetto saranno sanzionati ai sensi della normativa vigente.
1. Gli operatori sono obbligati: ad esporre il prezzo della merce posta in vendita,
ad esibire l’originale dell’autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di
vigilanza, nonché altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di
legge .
2. Con l’uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso
terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività;
3. Le concessioni di posteggio sono soggette al pagamento della tassa sullo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme e
regolamenti vigenti.
4. Le tende di protezione dei banchi e quant’altro avente tale finalità, potranno
sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che siano collocate
ad un’altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di
quelli di soccorso;
5. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, casalinghi ed
oggetti di arredamento è consentita l’esposizione a terra della merce posta in
vendita nell’ambito dello spazio assegnato;
6. E’ severamente vietato fare uso di apparecchi acustici e sonori, al fine di non
disturbare la quiete pubblica;
7. E’ severamente vietato piantare chiodi, alterare il manto asfaltato e/o
danneggiare le strutture pertinenti l’area di svolgimento del mercato.
8. E’ vietato ai commercianti itineranti sostare nelle vie limitrofe, i banchi gli
autoservizi, le attrezzature, devono essere collocate all’interno dello spazio
appositamente segnato; non è consentito occupare, anche con piccole
sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili ed ingressi;
9. E’ vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità
delle merci poste in vendita, ai venditori di dischi, musicassette,radio e simili,
per lo svolgimento della loro attività, è consentito, nel rispetto dei limiti di
moderazione tal da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli
apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni, per il tempo strettamente
necessario per la vendita in atto;
10. E’ vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
11. L’uso dei generatori di corrente, delle bombole di gas liquido connesso
all’attività, comunque, di qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera è
consentito con strumenti omologati e certificati, inoltre gli operatori dovranno
possedere idonei e sufficienti strumenti atti a ridurre al minimo il pericolo
(estintori). Il possesso dei requisiti delle attrezzature e degli strumenti di
contrasto dovrà essere autocertificato nel corpo della domanda di
partecipazione;
12. Per l’inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui al presente provvedimento
sarà applicata la relativa sanzione di legge. Per le violazioni di cui al presente
provvedimento non riconducibili a specifica disciplina legislativa si applicano le
sanzioni amministrative previste all’art. 7 bis del D.lg.vo 267del 8.08.2000 del
pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ove non ricorrano ipotesi
espressamente sanzionate dall’art. 24 della L.R.n. 18/01;
13. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste
da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle
ordinanze comunali dall’art. 7 – bis del D.lgs. n. 267, la violazione delle presenti
norme comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €
500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il
pagamento di detta somma;
14. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro
cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la
violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’art.13 della Legge 24
novembre 1981, n. 689.
In caso di assegnazione a spuntasti di posteggio rimasto vacante, lo stesso può essere
assegnato a più operatori nei limiti della superficie disponibile.
Articolo 28
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
1. L'area di svolgimento dei mercati e delle fiere individuate ai sensi del presente
regolamento, vengono interdette con apposita ordinanza dirigenziale emanata ai sensi
dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla
circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in
concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari stabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono
la loro attività, ai mezzi di soccorso di polizia ed autorizzati.
Articolo 29
Mercati
Mercati settimanali:
-
Mercato settimanale del mercoledì, Gallipoli; (1) - (2)
Mercato settimanale della domenica (stagionale), Lido Conchiglie; (3)
Principali caratteristiche dei mercati settimanali
Luogo di
svolgimento
denomina
zione
Via Alfieri
Svolgimento
periodicità
giorno
Mercato Annuale
Settimanale Mercoledì
settiman
ale
Lido
Mercato Stagionale Settimanale Domenica
Conchiglie settiman dal 15/06
ale
al 15/09
Rivabella
Mercato Stagionale Settimanale Domenica
settiman dal 15/06
ale
al 15/09
Posteggi
Produttori
Agricoli
Alimenta
ri
Non
alimentari
256
9
25
219
30
5
14
3
25
0
11
Tot.
Gallipoli
Mercati giornalieri:
-
Mercato giornaliero via Brindisi, Gallipoli;
Mercato giornaliero via Firenze, Gallipoli;
Mercato giornaliero, stagionale estivo, Lungomare Galilei (lato Salesiani), Gallipoli;
Mercato giornaliero natalizio del Centro Storico
Mercato giornaliero natalizio di Corso Roma, Gallipoli;
Mercato carnevalesco del Centro Storico;
Mercato giornaliero carnevalesco di Viale Bovio Gallipoli
Mercato giornaliero pasquale di Corso Roma, Gallipoli;
Mercato giornaliero Fiera promozionale estiva – Centro storico (ponte seicentesco)
Principali caratteristiche dei mercati giornalieri
Luogo di
svolgimento
denominazione
svolgimento
periodicità
posteggi
Produttori
agricoli
Alimentari
Non Alimentari
Gallipoli
Mercato
giornaliero
Via Brindisi
Mercato
giornaliero
Via Firenze
Mercato
giornaliero
Stagionale
estivo
L. Galilei ,
lato CEDUC
Mercato
giornaliero
Natalizio –
Centro
Storico
Mercato
giornaliero
Natalizio –
C.so Roma
Annuale
Giornaliera
4
2
2
0
Annuale
Giornaliera
7
2
2
3
Stagionale
dal 15/06 al
15/09
Giornaliera
25
0
0
25
Stagionale
Giornaliero
Stagionale
dalla 2°
domenica
novembre al
6/01
Stagionale
Periodo
carnevale
al 17/01al
martedì
prima delle
ceneri
Stagionale
al 17/01al
martedì
prima delle
ceneri
Periodo
carnevale
Stagionale
15 gg
precedenti e
successivi
Stagionale
dal 01/06 al
31/08
Giornaliera
1
25
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Gallipoli
Mercato
giornaliero
Carnevalesc
o – Centro
storico
Gallipoli
Mercato
giornaliero
Carnevalesc
o – C.so
Roma – P.
Bovio
Gallipoli
Mercato
giornaliero
Pasquale –
C.so Roma
Mercato
giornaliero
Fiera
promozional
e estiva
centro
storico
Gallipoli
Tot.
Gallipoli
24
Giornaliero
Giornaliera
10
Giornaliera
10
Giornaliera
26
107
MERCATI SPECIALIZZATI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 comma 6 della legge regionale 18/2001, sono da
intendersi, i seguenti quali mercati specializzati:
Mercato giornaliero
Natalizio – C.so Roma e Centro
Storico
Mercato giornaliero
Carnevalesco Centro Storico e P.
Bovio
Mercato giornaliero
Fiori – Piazzale Cimitero
Mercato giornaliero
Fiera promozionale estiva centro
storico
Mercato giornaliero estivo
Lungomare Galilei
MERCATINO DELLE PULCI E DEL BARATTO
Sono ammessi a partecipare al mercatino gli operatori commerciali su aree pubbliche, i
soggetti iscritti al registro delle imprese e privati (hobbisti e collezionisti ecc.) che
presentino istanza, nei limiti di posteggi disponibili.
La graduatoria sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri:
- anzianità di presenza effettiva nel mercatino dell’usato;
- anzianità di iscrizione la registro imprese.
Il comune si riserva la facoltà di stipulare con i soggetti previsti dall’art. 12 comma 7 della
legge regionale nr. 18/2001 apposite comunicazioni per l’affidamento organizzativo e di
gestione, fermo restando l’esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle
istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.
Detti mercati, possono essere oggetto solo di concessioni temporanee , ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 10 del presente Regolamento, valevoli unicamente per la singola
edizione.
TITOLO 3
FIERE E SAGRE
Capo I - Norme generali
Articolo 30
DEFINIZIONI
1. Per fiera si intende, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti,
sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori
autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività.
2. Le fiere possono anche essere:
a): fiere promozionali
b) fiere specializzate.
3. La più importante fiera della città di Gallipoli è la fiera di S.Cristina. La fiera è
suddivisa in categorie merceologiche. L’articolazione, il numero e la localizzazione
di posteggi assegnati ad ogni categoria merceologica sono riportati nei relativi
prospetti.
Le altre fiere sono organizzate in settori alimentari e non alimentari.
Nell’ambito delle fiere comunali possono essere individuate apposite aree e posteggi
destinati agli operatori agricoli. Sono altresì istituiti ai sensi dell’art. 12, comma 8, della
L.R. 18/01, appositi posteggi da destinare alla vendita di prodotti alimentari tipici di
esclusiva provenienza regionale e di artigianato tipico pugliese nella misura di due per
ogni fiera.
4. Nell’ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resisi disponibili per ogni
singola fiera, il Comune di Gallipoli, può istituire apposita riserva di posteggi per gli
operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 6, comma 7, lettera b) della
L.R. nr. 18/01. L’entità della riserva è stabilita nella seguente misura:
- portatori di handicap 3% dei posteggi complessivi, con il minimo di 1 per ogni
categoria merceologica;
- associazioni di commercio equo e solidale 2%, con il minimo di 1 per ogni categoria
merceologica.
5. Alle fiere specializzate istituite con deliberazione di Giunta si applica apposita
normativa contenuta nel provvedimento di istituzione fermo restando che le vendite e
l’esposizione sono riservate ai soli prodotti inerenti il tema fieristico.
Articolo 31
Norme in materia di funzionamento delle fiere
1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere
istituzionale e l’erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi,
all'affidamento a soggetto esterno nei modi e limiti previsti dall'art.12 della L.R.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera, coadiuvato dal personale di P.M.,
dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura
nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel
posteggio trenta minuti prima dell’orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato
assente e si procede, proseguendo nella graduatoria relativa all'anzianità di frequenza,
all'assegnazione giornaliera del posteggio ad altro operatore, semprechè presente. Se
l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà
chiedere il rimborso delle tasse pagate.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso
contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni
atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà
considerato assente a tutti gli effetti.
5. Non è ammessa nell'ambito delle fiere la vendita itinerante.
6. E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.
Articolo 32
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno
sessanta giorni prima della data fissata per la fiera, istanza in bollo di concessione di
posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi
dell’autorizzazione con la quale intende partecipare e il settore o la categoria
merceologica principale trattata. L’istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o con consegna a mano al protocollo comunale o per il tramite di posta
certificata ([email protected])
2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall’intero
territorio nazionale.
3. Il Comune, decorso il termine per l’inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli
aventi diritto, tenuto conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
α. anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l’operatore ha
effettivamente esercitato nella fiera;
β. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.
4. Il Comune, per quanto concerne la fiera di Santa Cristina avendo fatto uso della facoltà
di ripartizione dei posteggi per merceologia, redige distinte graduatorie per ciascuna
categoria individuata
5. Per le altre fiere sarà redatta graduatoria per settori merceologici.
6.Le graduatorie saranno affisse all’Albo comunale e al sito istituzionale del Comune di
Gallipoli: www.comune.gallipoli.le.it almeno quattordici giorni prima della data fissata
per lo svolgimento della fiera.
Articolo 33
Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi o comunque non
assegnati
1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel
posteggio trenta minuti prima dell’orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato
assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all’art. 13 comma 3, della legge regionale nr.
18/2001 l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di
assegnazione è effettuata, di norma sul posto, dal responsabile di fiera coadiuvato dalla
P.M., per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando i seguenti criteri di priorità:
- ai sensi dell’art. 16, comma 4 della L.R. 18/2001, inserendo coloro che, pur avendo
inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l’ordine
di graduatoria;
- ai sensi dell’art, 13, comma 3, in relazione al più alto numero di presenze, effettive nella
fiera e a parità di anzianità di presenze dell'anzianità complessiva maturatasi , anche in
modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge
29 dicembre 1993, n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso
di eredità (limitatamente alla parentela o affinità sino al quarto grado) si considera
l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e alle associazioni di
commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal
Comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e in mancanza di questi ad
altri operatori e comunque secondo le modalità di cui al presente articolo.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non
assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque
secondo le modalità di cui al presente articolo.
Capo II - Individuazione delle Fiere
Articolo 34
Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.
Specializzazioni merceologiche
Fiere:
-
Fiera della Madonna del Canneto;
Fiera della Madonna del Carmine, Gallipoli;
Fiera di Santa Cristina;
Principali caratteristiche delle fiere (vedi allegato n. 2)
- ALLEGATO A: Planimetria AREA MERCATALE Via Alfieri;
- ALLEGATO B: Planimetria FIERA SANTA CRISTINA.
Le caratteristiche delle fiere saranno riportate nelle planimetrie che verranno redatte
evidenziando:
- i posteggi destinati al settore alimentare e non alimentare e la ripartizione merceologica;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
Ai sensi della legislazione vigente, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento
del Sindaco.
L'accesso alle aree è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Si applica la nuova disciplina prevista dall’art. 24.
Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre
da mezzi e nettezza.
CAPO III
FIERE PROMOZIONALI
Articolo 35
DEFINIZIONE
1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree
pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e
valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività
culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive tra cui
segnatamente i prodotti di antiquariato o aventi valore storico, artistico o culturale e i
prodotti tipici locali.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su
aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti comunque iscritti nel registro delle
imprese.
3. Le finalità previste nel primo comma del presente articolo il Comune ha la facoltà, con
delibera di Giunta Comunale di istituire fiere promozionali. In tal caso la fiera
promozionale è gestita dal Comune che assicura l’espletamento dell’attività di carattere
istituzionale e l’erogazione dei servizi salvo che non si proceda all’affidamento della
gestione dell’intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di
categoria o culturali dando preferenza quale localizzazione all'area mercatale di Via Alfieri
4. Alle fiere promozionali si applica apposita normativa stabilita nel provvedimento di
istituzione.
CAPO IV
Sagre
Articolo 36
Definizione sagre
Per sagre si intendono le feste che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico,
connotate dalla somministrazione temporanea di prodotti tipici del territorio ed
eventualmente da pubblico spettacolo, con finalità culturali, folcloristiche, di promozione
territoriale,sociale ed economica, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport
promosse direttamente dal Comune di Gallipoli o inserite nel calendario approvato dalla
Giunta.
ART.37
PRINCIPI GENERALI E FINALITA’
Caratteristiche fondanti e finalità di tutte le sagre effettuate sul territorio del Comune di
Gallipoli sono:
1) La promozione del territorio locale a livello turistico, culturale,
ambientale.
2) La promozione del valore sociale dell’associazionismo culturale,
sportivo, religioso, politico e dell’attività di volontariato come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo nonché ad arricchire l’offerta
territoriale di eventi con finalità culturali e sociali.
3) La promozione dell’eco compatibilità delle manifestazioni.
Art. 38
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DELLE SAGRE – DOMANDA
1. Le manifestazioni di cui al precedente art. 36 possono essere organizzate da :
a) enti pubblici;
b) enti ed associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale
c) enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica aventi sede
nel territorio comunale;
d) organismi religiosi;
e) partiti politici;
f) associazioni sindacali;
L’assenza di scopo lucrativo deve risultare dall’iscrizione negli appositi Albi O.N.L.U.S.
previsti dalla normativa o da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal
legale rappresentante ai sensi della legge n. 445 del 2000.
2. Il calendario programma delle sagre viene approvato dalla Giunta Comunale entro il 30
marzo sulla base delle istanze pervenute dai soggetti promotori. Le istanze devono
pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno e dovranno essere corredate dal programma di
massima della manifestazione.
ART.39
CRITERI DI PRIORITA’ PER L’INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE SAGRE
Al fine dell’inserimento nel calendario sagre, le domande verranno esaminate secondo
l’ordine cronologico di presentazione e verranno accolte con priorità le domande relative a
manifestazioni che vantino una presenza ricorrente negli anni.
ART. 40
LOCALIZZAZIONE
A partire dal prossimo anno tutte le sagre saranno localizzate nell’area mercatale di via
Alfieri nelle giornate dal giovedì al lunedì. Le sagre non potranno avere una durata
superiore ai tre giorni.
In caso di avverse condizioni meteorologiche è consentito, previo accordo con
l’Amministrazione Comunale, un recupero dei giorni non utilizzati tra quelli autorizzati,
purchè non vadano ad intaccare o recar danno ad altro tipo di manifestazione successiva.
In via transitoria e solo per l'anno in corso la G.C. individuerà sulla base delle istanze
pervenute le sagre da autorizzare al Lung. Galilei.
ART. 41
INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI
L’eventuale svolgimento, nell’ambito delle sagre autorizzate, ai sensi del presente
regolamento e della vigente normativa, di manifestazioni di pubblico spettacolo potrà
avere luogo esclusivamente nel rispetto del piano di zonizzazione acustica comunale e
del relativo Regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario nr. 26 del
14.02.2012.
ART.42
ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI
Per le sagre, che si svolgono su aree pubbliche è richiesta agli organizzatori la stipula di
una idonea polizza RCT con un massimale di almeno € 100.000,00 per danni causati alle
strutture ed a terzi presenti alla manifestazione.
Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell’inizio della festa, con
allegata dichiarazione liberatoria (modulo allegato) che esoneri il Comune da qualsiasi
danno provocato a persone e/o cose. E’ richiesta inoltre una cauzione a garanzia della
pulizia dell’area per un ammontare € 500,00.
La pulizia dell’area della manifestazione è interamente a carico dell’organizzazione.
Lo smaltimento rifiuti dovrà essere effettuato a cura del soggetto organizzatore.
Al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata, il giorno successivo alla
manifestazione, personale dell’Ente comunale effettuerà apposito sopralluogo congiunto
con un responsabile dell’organizzazione al fine di verificare se la pulizia sia stata
correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e ai beni comunali.
Nel caso venga constatata la carenza di pulizia o la presenza di danni, il Comune
incasserà la cauzione.
Le spese logistiche e per l’approvvigionamento di acqua, luce e gas e quant’altro
necessario per lo svolgersi della manifestazione sono totalmente a carico
dell’organizzazione.
L'Ufficio competente potrà richiedere tra la documentazione da presentare per il rilascio
dell'autorizzazione anche quella relativa al corretto smaltimento di rifiuti speciali ( olii
esausti).
ART. 43
SPOSTAMENTO DI DATA
Lo spostamento della data di svolgimento di una sagra è consentito soltanto in presenza
di motivi gravi ed eccezionali che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento
della manifestazione nel periodo originariamente indicato.
A tal fine il soggetto promotore od organizzatore deve presentare istanza motivata con
l’indicazione dei motivi gravi ed eccezionali che rendono impossibile il previsto
svolgimento della manifestazione. L’Amministrazione comunale potrà autorizzare lo
spostamento purchè ciò non disturbi o rechi danno ad altra manifestazione successiva e
limitrofa.
ART.44
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Gli organizzatori delle sagre devono impegnarsi ad effettuare la raccolta differenziata dei
rifiuti facendo richiesta degli appositi contenitori presso l’Ufficio Ambiente 15 giorni prima
della data prevista per l’inizio della sagra e sottostando alle eventuali prescrizioni che
l’Ufficio Ambiente e l’Azienda Gestrice del servizio di raccolta potrà imporre.
Per quanto concerne la locazione dell'area mercatale per le sagre si applica il versamento
del relativo tributo comunale sui rifiuti;
ART. 45
NORME INTEGRATIVE
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si richiama e si applica la
vigente normativa in materia sanitaria, di somministrazione temporanea al pubblico di
alimenti e bevande.
TITOLO IV
POSTEGGI FUORI MERCATO
Capo I - Norme generali
Articolo 46
Posteggi fuori mercato
1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel presente regolamento, fatte salve le
generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di eventuali posteggi vacanti di nuova istituzione o per cessazione a
qualsiasi titolo del precedente operatore avviene tramite bando comunale nel quale dovrà
essere data priorità all’anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
3. A parità di punteggio, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il
comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani.
4. La durata delle concessioni è regolata dalla legge.
Art. 47
Revoca della concessione del posteggio
1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato
per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare,
ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività ove questo sia inferiore all'anno
solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono
definite dall'articolo 9 della L. R. 18/2001. La concessione può inoltre essere revocata in
caso di mancato pagamento del canone dovuto per un periodo pari ad una intera
annualità.
Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato
Articolo 48
Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari
Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e
tipologiche delle stesse, gli orari sono riportati nelle schede successive:
Posteggi isolati:
-
Gallipoli, Lungomare Galilei, n. 9 posteggi
Gallipoli, via Lecce angolo via Galatone
-
Gallipoli, Corso Roma angolo via Calò
Gallipoli, Ponte ingresso Città
Legenda
Settore: A, alimentare; A* alimentare con somministrazione; N, non alimentare; P,
produttore agricolo.
Periodicità: A, annuale; S, settimanale; G, giornaliera
Frequenza: giorni annui di utilizzo del posteggio
* trattasi di vendita di frutta secca e/o scapece.
La localizzazione precisa dei singoli posteggi è riportata nella planimetri allegata
contraddistinta alla lettera C.
TITOLO V
COMMERCIO ITINERANTE
Capo I Norme generali
Articolo 49
Definizione
Si intendono per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1,
lett.b) del D.Lgvo. 114/98.
Articolo 50
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
1. L'esercizio del commercio può essere svolto su qualsiasi area pubblica non interdetta,
purchè in forma itinerante da operatori in possesso delle autorizzazioni
2. L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce
esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizione
che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione
stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area
pubblica il tempo necessario per servirlo. Detta sosta non potrà essere comunque
superiore ad un’ora. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione
della merce esternamente al mezzo.
Articolo 51
Zone vietate
1.Le aree interdette all’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante sono
individuate con apposita ordinanza a firma del Dirigente il Comando di Polizia Municipale
e sarà resa nota mediante idonee forme di pubblicità, pubblicazione all’albo pretorio e sito
internet comunale.
Articolo 52
Rappresentazione cartografica
1. Presso la Polizia Municipale sarà tenuta a disposizione degli interessati una mappa del
territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
TITOLO VI
CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 53
Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro
localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità e/o
cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e
potranno essere adottati con delibera di Giunta Comunale.
Articolo 54
Validità delle graduatorie
Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n.
18/2001 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
Articolo 55
Produttori agricoli
1. Anche agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle
autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le segnalazioni certificate inizio attività ( scia
effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n.
300/1992 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della S.C.I.A di cui al comma
precedente la data di presentazione della stessa è equiparata alla data di rilascio
dell'autorizzazione, semprechè trattasi di segnalazione regolare.
Articolo 56
Attività stagionali
1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche
se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e
che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli
operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
Articolo 57
Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle
disposizioni legislative e regolamenti vigenti ( Regolamento C.O.S.A.P. Delibera C.C. n.
17 del 18.03.2013.)
Articolo 58
Sanzioni
1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si
fa espresso riferimento alla normativa vigente
2. Per le violazioni non previste dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 18/01, si applicherà ai sensi
della L. 681/89, una sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.
3. Per le violazioni di cui al presente regolamento l'autorità competente è il Dirigente
preposto al rilascio delle autorizzazioni amministrative. Alla stessa autorità vanno
inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.
Articolo 59
Abrogazione precedenti disposizioni
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni comunali incompatibili con il presente regolamento.
Articolo 60
Trattamento dati personali comuni e sensibili
L’Amministrazione comunale potrà utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione (L.
31/12/1996 n. 675 e D.Lgs. 30/06/2003 n. 196).
I soggetti dovranno dichiarare che acconsentono al trattamento dei dati secondo la
normativa vigente.