Disciplinare delle modalità di vendita nei mercati riservati alla

Transcript

Disciplinare delle modalità di vendita nei mercati riservati alla
Disciplinare delle modalità di vendita nei mercati riservati alla
vendita diretta degli imprenditori agricoli (“Farmer’s Market”)
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente disciplinare regola le modalità di vendita del mercato agricolo di vendita
diretta da parte degli imprenditori agricoli istituito in attuazione dell’art. 1, comma
1065, della legge 27.12.2006 n. 296 finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della
provenienza dei prodotti agricoli, nonché al contenimento dei prezzi, determinato sia
dalla riduzione della distanza tra luogo di produzione e luogo di vendita, sia
dall’abolizione di passaggi intermedi delle merci tra produttore e consumatore
(cosiddetta “filiera corta”).
Art. 2 - Luogo ed orari di svolgimento
Il mercato si svolgerà a Verbania-Pallanza, nell’area adibita a parcheggio di Via Motta
Fiume, per 12 mesi l’anno, nel giorno di giovedì, dalle ore 8 alle ore 13,30; in base
alla stagionalità dei prodotti il Sindaco, con ordinanza, sentite le Associazioni di
categoria, può disporre la sospensione del mercato nei mesi invernali;
Art. 3 – Composizione del mercato
Il mercato, sarà costituito da n. 10 posteggi con assegnazione fissa e n. 5 posteggi
con assegnazione giornaliera (in spunta) in base alla presenza degli operatori e
secondo i criteri di priorità fissati dal presente disciplinare. Per i suddetti 5 posti è
inoltre consentita l’assegnazione temporanea, per un massimo di 60 giorni
(corrispondenti a 8 giornate di mercato), a richiesta degli operatori. La dimensione
massima dei posteggi sarà di mt 8 x mt 4. Il mercato è riservato esclusivamente al
settore alimentare, con la seguente distribuzione merceologica, riferita ai posteggi
con assegnazione fissa:
n. 4 posti riservati alla vendita di prodotti ortofrutticoli
n. 2 posti riservati alla vendita di farine e cereali
n. 2 posti riservati alla vendita di formaggi, salumi e latticini
n. 1 posto riservato alla vendita di vini
n. 1 posto riservato alla vendita di prodotti alimentari altri
Tuttavia, qualora non pervenissero sufficienti richieste per ciascuna delle
merceologie sopra elencate si potrà procedere di volta in volta, con atto del
Dirigente di Settore, all’assegnazione dei posti vacanti anche per merceologie
diverse, sempre esclusivamente del settore alimentare. Lo stesso criterio potrà
applicarsi per l’assegnazione giornaliera dei posti (spunta).
Art. 4 - Soggetti ammessi e ordine di priorità
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 2 del D.M. 20.11.2007 secondo le priorità di
seguito specificate:
1) area geografica di provenienza:
a) province del VCO e Novara
b) province piemontesi
c) province lombarde
2) a parità delle condizioni di cui al punto 1) verrà presa in considerazione
la data di presentazione dell’istanza di assegnazione del posteggio;
3) in caso di ulteriore parità verrà presa in considerazione la maggiore
anzianità di iscrizione dell’azienda al Registro Imprese.
I presenti criteri di priorità si applicano anche per le assegnazioni temporanee e, in
fase di prima applicazione, anche per le assegnazioni in spunta. Successivamente i
posti in spunta verranno assegnati prioritariamente secondo il criterio dell’anzianità di
presenza presso il mercato.
Art. 5 - Prodotti posti in vendita
Nel rispetto della disciplina in materia di igiene degli alimenti, l’agricoltore può porre in
vendita solo prodotti freschi e trasformati della propria azienda che deve essere
indicata in etichetta insieme con il luogo di origine della materia prima.
Art. 6 – Modalità di presentazione delle istanze
Le domande di assegnazione del posteggio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4
del D. Lgs. 18.05.2001, dovranno essere presentate su apposito modulo predisposto
dal Comune. Le istanze incomplete, ove possibile, dovranno essere integrate entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta di documentazione da parte del Comune,
pena l’archiviazione delle stesse. Le domande presentate prive di sottoscrizione
verranno respinte. La concessione di posteggio avrà validità annuale e si intenderà
automaticamente rinnovata per l’anno successivo, a condizione che il titolare risulti in
regola con tutti gli adempimenti previsti per l’esercizio dell’attività.
L’iniziativa ha carattere sperimentale; al fine di un miglioramento del servizio reso
all’utenza le disposizioni del presente disciplinare potranno essere variate. Pertanto,
decorso un periodo di sperimentazione di questa nuova forma di mercato, qualora si
rendesse necessario procedere ad una diversa distribuzione del numero di posti
banco destinato ad ogni tipologia merceologica, il Sindaco con propria ordinanza,
sentite le Associazioni di Categoria, procederà in tal senso.
Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare trovano applicazione le
disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del 20.11.2007 e al D. Lgs. 18.5.2001 n. 228. Si applicano, inoltre, per la parte
compatibile, le norme del regolamento per le aree mercatali approvato con D.C.C. n.
194 del 19.12.05 e s.m.i.