area marina protetta costa degli infreschi e della masseta

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area marina protetta costa degli infreschi e della masseta
AREA MARINA PROTETTA
COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA
(Regolamento di esecuzione ed organizzazione approvato con D.M.
del 09/04/2015 pubblicato sulla G. U. n. 98 del 29/04/2015)
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO,
DELL’ ATTIVITA’ DI ORMEGGIO E
DELL’ ATTIVITA’ DI ANCORAGGIO
Anno 2015
AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA
DISCIPLINA NAVIGAZIONE DA DIPORTO, ORMEGGIO E ANCORAGGIO
ANNO 2015
Art. 1 – Validità
Il presente Disciplinare, con validità per l’anno solare 2015, stabilisce le modalità di svolgimento
delle attività di navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio per le quali il Regolamento di
Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta (di
seguito Regolamento), approvato con D.M. del 09/04/2015 pubblicato sulla G. U. n. 98 del
29/04/2015, rimanda a decisioni dell’Ente Gestore.
Art. 2 – Punti di approdo e corridoi di atterraggio
1. Lungo la costa dell’Area Marina Protetta (AMP) saranno installate, per il periodo corrispondente
alla stagione balneare (come temporalmente definita dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto
competente che disciplina le attività balneari), i corridoi di atterraggio per le seguenti spiagge:
1. Spiaggia del Pozzallo
2. Spiaggia di Cala Bianca (corridoio riservato a natanti a remi o a propulsione elettrica con
lunghezza fuori tutto di max mt. 6,00)
3. Spiaggia degli Infreschi
4. Spiaggia di S.Marcellino o dei Francesi
5. Spiaggia della Sciabica
6. Spiaggia della Sciabichedda- Valloncello
7. Spiaggia dei Gabbiani
8. Spiaggia della Carcarella
9. Spiaggia della Molara
2. Per la spiaggia degli Infreschi, per la stagione 2015, si prevede l’istallazione di un pontile mobile
senza collegamento diretto alla spiaggia. Per le successive stagioni, sia per la spiaggetta di Infreschi
che per quella di Cala Bianca, si provvederà all’allestimento di punti di ormeggio/attracco ad
adeguata distanza e le stesse potranno essere raggiunte esclusivamente a nuoto o con apposito
servizio navetta con piccole barchette a remi o a propulsione elettrica.
3. Le spiagge di cui al punto 1, ricadenti nella Zona A del Parco terrestre – già oggetto della
Ordinanza n.13 del 18/07/2014 del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – sono ad
accesso limitato. Al fine di preservare la capacità di carico di ogni spiaggia e contingentarne
l’accorsamento è fatto obbligo agli utenti di prenotare il posto spiaggia tramite il sito web
www.cilentoediano.it nella pagina dedicata alle AMP, ovvero per il tramite dell’operatore che
presiederà l’apposito Ufficio prenotazioni allestito nell’ambito dei porti di Scario e di Camerota.
Dell’attivazione di tale servizio sarà data comunicazione sul sito www.cilentoediano.it.
Art. 3 – Boe di ormeggio
Lungo la costa e nella Baia di Infreschi sono installate, per il periodo corrispondente alla stagione
balneare, come individuata dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto competente, boe di ormeggio
che,per la sola stagione 2015, saranno ad accesso libero.
L’Ente Gestore, di concerto con La Capitaneria di Porto e con i Comuni interessati, anche su
proposta di questi ultimi, predisporrà un apposito piano di campi boe nell’Area Marina Protetta,
implementando e razionalizzando quelli esistenti, con particolare riferimento al campo boe di
Porto Infreschi. Con i successivi adeguamenti del presente disciplinare verranno stabiliti i costi di
ormeggio e le modalità di pagamento e prenotazione da parte dei diportisti.
Art. 4 – Zone di Ancoraggio
1. Lungo la costa dell’area marina protetta sono individuate, di concerto con la capitaneria di porto
competente e con i comuni interessati, le seguenti aree di ancoraggio:
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Cala Fortuna n.2
Cala Bianca n.2
Grotta Cannone n.1
Cala Moresca n.1
Cala Morti n.1
Spiaggia Gabbiani n.1
Nella fascia di mare che va dai 50m ai 100mdi distanza dalla costa, per l’intero tratto di
costa ricadente in Zona C tra la Spiaggia dei Gabbiani e Punta Spinosa.
Di seguito sono riportate le suddette aree di ancoraggio le rispettive coordinate in WGS 84:
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2. Tali aree di ancoraggio, che rispettano i requisiti richiesti dall’art. 20 del regolamento, saranno
utilizzabili solo successivamente alla emanazione dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di
competenza.
Art. 5– Disciplina della navigazione da diporto, ormeggio ed ancoraggio
La disciplina della navigazione da diporto, dell’attività di ormeggio e dell’attività di ancoraggio
sono dettagliate negli articoli 18, 19 e 20 a cui espressamente si rimanda.
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Art. 6 - Sanzioni
1. Ai sensi dell’art. 30, della Legge 394/91 e dell’art. 38 del regolamento, sono previste le
seguenti sanzioni:
 sanzioni gravi per violazioni dei divieti di legge (art. 11, comma 3, art. 19, comma 3, L.
394/91), con rilevanza penale, arresto fino a 6 mesi o ammenda da euro 103,30 a euro
12.911,40;
 sanzioni per violazioni dei regolamenti, con sanzione amministrativa con pagamento di
una somma compresa tra euro 25,80 ed euro 1.032,90;
 sanzioni relative alla navigazione da diporto in zone interdette non segnalate, con
sanzione amministrativa con pagamento di una somma compresa tra euro 200,00 ed euro
1.000,00.
2. In applicazione dell’art. 16 della L. 689/81, per la violazione commessa è ammesso il
pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo o al doppio del minimo della
sanzione, con scelta della soluzione più favorevole al soggetto sanzionato, oltre alle spese del
procedimento, da pagare entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla
notificazione degli estremi della violazione.
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