Ordinanza n°33 /2012 in data 22 giugno 2012 DISCIPLINA DELLA

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Ordinanza n°33 /2012 in data 22 giugno 2012 DISCIPLINA DELLA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERRACINA
Ordinanza n°33 /2012 in data 22 giugno 2012
DISCIPLINA DELLA SICUREZZA BALNEARE
NEL CIRCONDARIO MARITTIMO
DI
TERRACINA
1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina
Via del Molo, 4 Terracina (LT)
Telefono/Telefax: 0773/720060
[email protected]
Ordinanza n.33/2012
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Terracina:
RITENUTO:
necessario emanare disposizioni relative alla sicurezza nell’uso delle
spiagge e del mare con riferimento alle attività balneari e disciplinarne
l’esercizio – per i profili su di esse incidenti – della navigazione da diporto,
dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del circondario marittimo di
Terracina, che comprende il territorio dei Comuni di Terracina, San Felice
Circeo, Sabaudia, Latina;
VISTI:
il D.M. 26 gennaio 1960 e il D.M. 15 luglio 1974 relativi alla “disciplina dello
sci nautico”;
VISTI:
il decreto legislativo n.4 del 9 gennaio 2012 ed il d.p.r. n.1639 del 2 ottobre
1968 e successive modifiche, disciplinanti l’esercizio della pesca marittima;
VISTA:
la legge 8 luglio 2003 n.172 “Disposizione per il riordino ed il rilancio della
nautica da diporto e del turismo nautico”;
VISTO:
il d.p.r. 8 giugno 1982 n.470 e successive modificazioni in attuazione della
direttiva CEE n.76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
VISTO:
il decreto legislativo n.171 del 18 luglio 2005 “Codice della navigazione da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della
legge 8 luglio 2003 n.172”;
VISTO:
il D.M. n.146 del 29 luglio 2008 recante il Regolamento di attuazione
dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171;
2
VISTO:
il dispaccio n.5171661 in data 23 aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e
della navigazione relativo alla “possibilità di impiego di unità cinofile da
salvataggio”;
VISTO:
l’articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112;
VISTE:
le circolari protocollo n.5171242 in data 7 maggio 1994, n.5171080 datata
10 aprile 1995 e n.5171328 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei
Trasporti e della navigazione aventi per oggetto “disciplina dell’uso delle
spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;
VISTO:
il dispaccio protocollo n.1465 in data 06 luglio 2000 dell’Unità di gestione
delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;
VISTO:
l’articolo 8 della legge 8 luglio 2003 n.172 - ordinanze di polizia marittima;
VISTO:
il dispaccio n.82/046235 datato 24 luglio 2003 del Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto;
VISTO:
l’art. 650 del codice penale;
VISTO:
il d.p.r. 28 settembre 1994 n.662 recante "regolamento di attuazione della
legge 3 aprile 1989, n.147 concernente l'adesione alla convenzione
internazionale sulla ricerca e salvataggio in mare (sar 79) adottata ad
Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato";
VISTA:
la direttiva emanata in data 21.07.2003 dal Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, ove vengono dettati i limiti di navigazione dalla costa e quelli di
velocità per i motoscafi ed unità similari;
VISTO:
il dispaccio protocollo n.82/046235 in data 24.07.2003 del Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
VISTO:
il
decreto
legislativo
30/12/1999
n.507,
recante
“norme
per
la
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”, ai
sensi della legge 25/06/99, n.205,
che ha introdotto, fra l’altro, la
depenalizzazione delle fattispecie di cui agli articoli n.1164 e n.1174 del
codice della navigazione;
VISTO:
il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114;
VISTO:
il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO:
il dispaccio protocollo n. 82/022399 in data 22 marzo 2001 del Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
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VISTA:
la circolare n.131 in data 06.06.2002 dell’Unità di gestione delle
infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo (accesso venditori
ambulanti sul demanio marittimo);
VISTO:
il dispaccio
protocollo n.82/022468 in data 3 aprile 2002 del Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
VISTO:
il dispaccio protocollo n.82/033465 in data 26.05.2003 del Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla attività
subacquea ludico-diportista;
VISTA:
la legge 5 febbraio 1992 n.104 e successive modifiche relativa
all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
VISTI:
i dispacci protocollo n.82/57388 e 82/42737/1, rispettivamente in data
31.07.2002 e 02.07.2002, del Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, relativi alla distanza minima di navigazione in
prossimità di apprestamenti di segnalazione di subacquei in immersione;
VISTO:
il dispaccio protocollo n.02.01.04/34660 in data 07 aprile 2006 del Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per argomento
“Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e
gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari –
Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del
servizio di salvamento”;
VISTA:
la sentenza della Suprema Corte di Cassazione-I sezione civile-n.13589 in
data 12 giugno 2006 con la quale si afferma “l’obbligo a carico
dell’assistente
bagnante
di
stazionare
obbligatoriamente
e
continuativamente nella postazione di salvataggio”;
VISTA:
l’ordinanza balneare n.02/2011/SDAA del 6 giugno 2011 del Comune di
Terracina;
VISTA:
l’ordinanza balneare n.27 del 8 luglio 2011 del Comune di San Felice
Circeo;
VISTA:
l’ordinanza balneare n.01 del 2 aprile 2012 del Comune di Sabaudia;
VISTA:
l’ordinanza balneare n.09 del 15 maggio 2012 del Comune di Latina;
VISTA:
l’ordinanza di sicurezza balneare n.53/2007 del 7 maggio 2007 della
Capitaneria di porto di Gaeta;
VISTA:
l’ordinanza di sicurezza balneare n.38/2012 del 1 giugno 2012 della
Capitaneria di porto di Gaeta;
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VISTA:
l’ordinanza di sicurezza balneare n.65/2011 in data 10 giugno 2011
dell’Ufficio Circondariale marittimo di Anzio;
VISTO:
il Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario marittimo di
Terracina approvato con Ordinanza n.33/2011 del 20 maggio 2011;
VISTO:
il dpr n.37 del 13 febbraio 2012 che, all’articolo 1, ha individuato i nuovi limiti
del Compartimento marittimo di Gaeta;
VISTO:
il dispaccio protocollo n.40701 in data 3 maggio 2011 del Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
RITENUTO:
pertanto, necessario armonizzare i propri atti dispositivi con quelli comunali
e, laddove non disciplinato dai Comuni, emanare disposizioni al fine di
meglio garantire la fruizione e la sicurezza delle attività balneari lungo il
litorale del Circondario marittimo di Terracina;
RAVVISATA:
la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della
navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti degli arenili in genere;
RITENUTO:
necessario, a seguito della emanazione dpr n.37 del 13 febbraio 2012 che,
all’articolo 1, ha individuato i nuovi limiti del Compartimento marittimo di
Gaeta, armonizzare le disposizioni di cui all’ordinanza di sicurezza balneare
n.65/2011 in data 10 giugno 2011 del Circondario marittimo di Anzio con la
citata ordinanza di sicurezza balneare n.38/2012 del 1 giugno 2012 della
Capitaneria di porto di Gaeta e con il Regolamento di disciplina del diporto
nautico nel Circondario marittimo di Terracina approvato con Ordinanza
n.33/2011 del 20 maggio 2011, nonché con le Ordinanze balneari dei
Comuni costieri del Circondario marittimo;
CONSIDERATO:che la materia assistenti bagnanti è riconducibile alla più ampia garanzia dei
diritti della vita, integrità e sicurezza fisica da assicurarsi, uniformemente, a
tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma
2, lettera n, della Costituzione e che, pertanto, si radica in capo allo Stato
una competenza di controllo; che, nel caso in esame, il fondamento della
potestà regolamentare dello Stato può essere rinvenuto - come già
accaduto in altri casi riguardando la materia trattata – nelle competenze
riservate dalla Costituzione alla legislazione statale esclusiva non soltanto
per profili specifici, ma in quanto propriamente attinente alla “determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
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devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, come precisato dalla
Corte costituzionale;
CONSIDERATO:che, ai sensi della norma di cui alla lettera m) dell’articolo 117 della
Costituzione, rafforzata nell’articolo 120, comma 2, è infatti compito dello
Stato individuare il nucleo dei diversi diritti civili e sociali (concernenti per
loro natura più materie) e apprestarne la garanzia uniforme, così che il
contenuto di questi diritti sia precisato nella sua nozione essenziale, tale da
sostanziarne la effettività, e sia in questi termini concretamente assicurato in
condizioni eguali in tutto il territorio nazionale;
CIONSIDERATO: che è di certo compreso tra i diritti civili il fondamentale e indisponibile
diritto alla vita, alla integrità e alla sicurezza fisica (basato sugli articoli 2 e
32 della Costituzione), da assumersi nella fattispecie quale diritto del
cittadino a fruire di una balneazione in condizioni di incolumità, con il
conseguente potere-dovere dello Stato di garantire in ambito nazionale le
condizioni della sua tutela essenziale, ponendo, ai sensi dell’articolo 117,
comma 2, lettera m), della Costituzione, le necessarie normative di
protezione e di sicurezza, sia legislative che regolamentari, laddove non
disciplinato dalle Autonomie territoriali, a norma del decreto legislativo
n.112/98 e successive modificazioni, competenti in materia di demanio
marittimo;
RITENUTO:
pertanto, necessario e doveroso disciplinare il servizio di assistenza e di
salvataggio sulle spiagge e nel mare territoriale del Circondario marittimo di
Terracina, in quanto tale servizio si esplica in ambito nazionale a garanzia
della imprescindibile protezione, in questo settore, del richiamato diritto
costituzionale alla vita, alla integrità e alla sicurezza fisica, atteso che in
alcuni casi i Comuni del Circondario marittimo non hanno proprio
disciplinato tale servizio di assistenza e di salvataggio ed in altri, anche se
disciplinato, la effettività della tutela dei predetti diritti fondamentali dei
bagnanti, intesi come persone, non è garantita esaustivamente;
VISTI:
gli artt. 17, 28, 30, 68, 81,1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e
gli artt. 27, 59, e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,
ORDINA
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1.1)
Articolo 1
Disposizioni generali
Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo
balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare gli specchi
acquei frequentati da bagnanti lungo il litorale di giurisdizione dalla Foce Canneto del
Comune di Terracina alla Foce del Fiume Astura del Comune di Latina.
1.2)
La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno.
Ciascun Comune, in riferimento al predetto arco temporale, fissa l’orario di
balneazione.
1.3)
Nel caso in cui siano consentiti – in deroga a quanto previsto dal comma precedentel’inizio anticipato e/o la chiusura posticipata della stagione balneare, le previsioni
contenute nella presente ordinanza devono intendersi riferite anche a detti periodi.
1.4)
La presente ordinanza si applica a chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture
destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), complessi
balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, arenili asserviti e spiagge
libere, concessioni demaniali marittime per posizionamento di ombrelloni e lettini e/o
sdraio – per quanto applicabile – frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi
specchi acquei antistanti.
I titolari di concessioni balneari, ed i Comuni per le spiagge libere, sono tenuti ad
esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti in diverse lingue anche sotto
forma d'icone facilmente comprensibili.
1.5)
Durante la stagione balneare, qualora stabilimenti balneari, colonie, campeggi e
villaggi intendano o debbano svolgere la propria attività ai soli fini elioterapici, previa
motivata istanza ed autorizzazione scritta dell’Ufficio circondariale marittimo di
Terracina, dovranno alzare una bandiera rossa ed esporre all’ingresso dello
stabilimento ed in prossimità del bagnasciuga appositi cartelli ben visibili agli utenti
riportanti la seguente dicitura redatta in lingua italiana ed in lingua inglese ed in altre
due lingue dell’Unione Europea: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO – STABILIMENTO
APERTO SOLO PER ELIOTERAPIA”.
1.6)
I Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere devono attivare
un efficiente servizio di salvamento a mezzo di assistenti bagnanti brevettati, di mezzi
idonei, locali e dotazioni di primo soccorso secondo le modalità e le risorse previste
dalle disposizioni della presente ordinanza.
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1.7)
Durante il periodo di funzionamento per il pubblico, ogni stabilimento balneare,
spiaggia libera attrezzata o qualsiasi concessionario che svolge attività di noleggio di
arredi balneari, pena la chiusura immediata d’autorità delle strutture fino
all’accertamento del suo ripristino, deve garantire il servizio di salvataggio con
almeno un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla
Federazione Italiana Nuoto o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico
continuativamente per l’intero orario della balneazione. In alternativa, i
concessionari possono assicurare il servizio di salvataggio in forma associata, dopo
avere avuto espressa autorizzazione dall’Ufficio circondariale marittimo di Terracina,
secondo gli orari e con le modalità indicate di seguito.
1.7.1) Nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto, nonché nelle rimanenti giornate festive e
prefestive dei mesi di giugno e settembre, n.1 (uno) assistente bagnanti per ogni 100
ml. di fronte mare con servizio da espletarsi dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Tuttavia,
qualora la costa non abbia un andamento lineare tale da consentire una perfetta
visuale di tutta l’area di competenza della postazione di salvataggio, il servizio dovrà
essere svolto con n. 1 assistente bagnanti ogni 80 metri lineari di fronte mare.
1.7.2) Nei giorni feriali dal 1 giugno al 15 giugno, nonché dal 1 settembre al 15
settembre, il servizio di salvamento deve essere svolto con 1 (uno) assistente
bagnanti ogni 120 ml. dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Tuttavia, qualora la costa non
abbia un andamento lineare tale da consentire una perfetta visuale di tutta l’area di
competenza della postazione di salvataggio, il servizio dovrà essere svolto con n. 1
assistente bagnanti ogni 100 metri lineari di fronte mare.
1.7.3) nei periodi dal 01 aprile al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre, qualora i
concessionari intendessero tenere in funzione le strutture balneari sono tenuti a
garantire il servizio di salvataggio con le modalità indicate nella precedente lettera
1.7.2.
Articolo 2
Assistenza e salvataggio-pulizia e accesso nelle spiagge libere
2.1)
Nelle spiagge libere, i Comuni devono provvedere a garantire il servizio di salvataggio
in conformità ai punti che precedono e, qualora ciò non avvenga, devono darne
immediatamente comunicazione all’Ufficio Circondariale marittimo di Terracina e
provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata
segnaletica ben visibile agli utenti, redatta in lingua italiana ed in lingua inglese ed in
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altre due lingue dell’Unione Europea, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO".
2.2)
Nelle spiagge libere l'accesso ai disabili, l'igiene e la pulizia, i servizi igienici e di
primo soccorso devono essere assicurati dalle Amministrazioni comunali.
2.3)
E’ vietato l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni
tipo di rifiuto e/o altri materiali.
2.4)
Al fine di garantire il buono stato delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime
assentite in concessione, i concessionari hanno l'obbligo di curarne la pulizia per
almeno metri dieci e di predisporre appositi contenitori di rifiuti.
Articolo 3
Limiti di navigazione rispetto alla costa, zone di mare riservate ai bagnanti, divieti alla
balneazione, alla navigazione e deroghe
3.1)
La fascia di mare antistante la costa frequentata da bagnanti della profondità di 200
metri dalla battigia è normalmente destinata alla balneazione, salva diversa
disposizione. In presenza di coste rocciose o a picco sul mare detta distanza è
ridotta a 100 metri dalla costa.
3.2)
La zona di mare riservata alla balneazione deve essere segnalata dai concessionari
di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli biconici di colore bianco,
saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di 30 centimetri dal livello
dell’acqua e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di
costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, e
comunque nel numero minimo di due. In caso di rimozione o di scarroccio di detti
gavitelli il concessionario frontista dovrà provvedere al relativo riposizionamento.
3.3)
Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei
antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. Qualora non pongano in essere
tale sistema di segnalazione, i Comuni devono apporre sulle relative spiagge una
adeguata segnaletica ben visibile agli utenti, redatta in lingua italiana ed in lingua
inglese ed in altre due lingue dell’Unione Europea, con la seguente dicitura:
“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200
dalla costa) NON SEGNALATO”.
3.4)
Nelle zone di cui al punto 3.1 è vietato l’ancoraggio, l’ormeggio ed il transito di
qualsiasi unità, salvi i casi disciplinati con apposita concessione demaniale marittima.
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4.1)
Articolo 4
Fascia di sicurezza
Fermi restando i divieti di cui all’articolo 3 della presente ordinanza, la successiva
fascia di mare compresa tra i 200 (duecento) ed i 250 (duecentocinquanta) metri della
battigia e quella compresa tra i 100 ed i 150 metri dalle coste rocciose ed a picco
sul mare è interdetta, salvo i casi di forza maggiore, alla balneazione, alla
navigazione, l’ancoraggio ed alla pesca comunque effettuata.
4.2)
La zona di mare individuata dalla predetta fascia di sicurezza deve essere segnalata
dai concessionari delle strutture balneari mediante i gavitelli biconici di colore rosso
o arancione saldamente ancorati al fondale emergenti non meno di 30 centimetri al
livello dell’acqua e posti a distanza non superiore a 50 (cinquanta) metri l’uno
dall’altro posti parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del
fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due. In caso di
rimozione o di scarroccio di detti gavitelli il concessionario frontista dovrà provvedere
al relativo riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi
per gli specchi acquei antistanti le spiagge ibere frequentate dai bagnanti.
Articolo 5
Limite di velocità in prossimità della costa
Fermi restando i divieti di cui agli articoli 3 e 4 della presente ordinanza, e salvo limiti
più bassi previsti dalla legge o da altri provvedimenti ordinatori, durante la stagione
balneare la navigazione deve svolgersi ad una velocità non superiore ai dieci nodi e
con lo scafo in dislocamento nelle zone di mare antistanti il litorale di tutto il
Circondario marittimo di Terracina fino ad una distanza di 1000 (mille) metri dalla
battigia. In presenza di coste rocciose a picco sul mare tale distanza è ridotta a 500
(cinquecento) metri dalla costa.
6.1)
Articolo 6
Corridoi di lancio/atterraggio
L’attraversamento a motore o a vela della fascia di mare riservata alla balneazione è
consentito esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di atterraggio, con
andatura ridotta al minimo e velocità non superiore a tre nodi.
6.2)
I Comuni costieri, i concessionari di qualsivoglia struttura balneare o di attività di
locazione e noleggio, i titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri,
noleggio o diving, ed i rimessaggi nautici che vogliano consentire l’atterraggio e la
partenza delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario, negli
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specchi acquei antistanti le aree in concessione sono obbligati ad installare dei
“corridoi di lancio” da lasciare comunque al pubblico, nonché di munirsi di apposito
nulla osta ai fini della sicurezza della navigazione da parte di quest’Ufficio
circondariale marittimo e di apposita autorizzazione da parte dei competenti Comuni
costieri.
6.3)
I predetti corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
a) una larghezza compresa tra i 15 ed i 20 metri;
b) profondità non inferiore a 250 metri;
c) delimitazione costituita da gavitelli di colore rosso o arancione, collegati a sagola
tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 metri l’uno dall’altro, sino al limite di 250
(duecentocinquanta) metri.
d) individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere
bianche sui gavitelli esterni di delimitazione; all’inizio del corridoio, lato terra, deve
essere posizionato un cartello ben visibile e redatto nelle lingue di cui all’articolo 3
indicante “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE”.
6.4)
I soggetti di cui all’art. 1 comma 4, che vogliano consentire l’atterraggio e la partenza
dei kitesurf, surf da onda, sci nautico, paracadutismo ascensionale, od altro devono
attenersi al Regolamento di disciplina del diporto nautico ordinanza n. 33/2011 di
questo Ufficio circondariale marittimo richiamata in premessa –nonché di munirsi di
apposito nulla osta ai fini della sicurezza della navigazione da parte di quest’Ufficio
circondariale marittimo e di apposita autorizzazione da parte dei competenti Comuni
costieri, per il posizionamento del corridoio di lancio idoneo, ovvero per la riserva
dello specchio acqueo per lo svolgimento di specifiche attività diportistiche. Si
devono, comunque, fatto salvo quanto previsto dalla richiamata ordinanza n. 33/2011,
rispettare le seguenti disposizioni in materia di navigazione all’interno dei corridoi:
a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i
corridoi ad andatura ridotta al minimo;
b) le unità a motore, ivi comprese le moto d’acqua, devono attraversare i corridoi a
lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi in modo da evitare
anche emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti;
c) tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa,
fino al raggiungimento di una distanza di 500 metri dalla battigia.
6.5)
È vietato ormeggiarsi all’interno dei corridoi di lancio.
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6.6)
Per i praticanti l’attività sportiva di kitesurfing, è fatto assoluto divieto di transitare, con
le vele aperte attraverso tutte le aree diverse da quelle previste per tale attività, nei
casi eccezionali di approdo al di fuori dei corridoi di lancio a tal uopo predisposti.
L’utilizzo del kitesurf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di
età, qualora in possesso di un’apposita polizza assicurativa RC e personale
6.7)
L’avvenuta posa del corridoio di lancio dovrà essere notificata, entro 48 ore,
all’Autorità Marittima.
Articolo 7
Zone di mare vietate alla balneazione
La balneazione è vietata:
•
nei porti;
•
nel raggio di 200 metri in prossimità delle strutture per la nautica da diporto
(banchine, pontili galleggianti, porti turistici, punti di ormeggio, approdi turistici,
ecc.);
•
nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
•
fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano in corso lavori ed in
prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi, per un raggio di 200
metri;
•
a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;
•
a meno di 100 metri dalle zone in cui sfociano i fiumi, canali e collettori di
qualsiasi genere;
•
all’interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
•
nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze;
•
nei coni di atterraggio delle navi, qualora previsti dall’Autorità marittima;
•
negli specchi acquei vietati alla balneazione per motivi igienico-sanitari o di altra
natura;
•
8.1)
nelle zone destinate alla miticoltura.
art. 8
Disciplina delle spiagge libere e degli stabilimenti balneari
Obblighi prima dell’apertura ai fini della balneazione
Chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione prima
dell’apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dagli articolo 1 e 2, deve
predisporre un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.
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8.2)
A tal fine i predetti soggetti devono:
a) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, ai sensi
delle disposizioni di cui all’articolo 3 e 4 della presente ordinanza. Tali gavitelli
devono, inoltre, essere segnalati mediante il posizionamento a terra di un idoneo
numero di cartelli, recanti la dicitura “ATTENZIONE-LIMITE ACQUE RISERVATE
ALLA BALNEAZIONE INDIVIDUATO DA GAVITELLI DI COLORE BIANCO”;
b) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al
nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato
mediante apposizione di cartello, apposto su idoneo supporto ben fissato sul fondo
del mare e recante la dicitura: “ATTENZIONE, LIMITE ACQUE SICURE – MT._____
D I PROFONDITA’”.
c) in caso di spostamento dei gavitelli o del cartello per effetto di mareggiate o per
qualsiasi altra causa, provvedere a ricollocare il cartello stesso ed i gavitelli con i
relativi corpi morti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il primo giorno
successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo,
nella posizione determinata nel modo previsto dal comma precedente;
d) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione
balneare;
e) effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso,
attivarsi per l’immediato ripristino della stessa;
8.3)
La cartellonistica di cui ai precedenti commi dovrà essere di materiale resistente alle
intemperie, ben visibile e redatta in lingua italiana e lingua inglese ed almeno
due altre lingue comunitarie (francese o spagnolo o tedesco o etc..).
9.1)
Art. 9
Spiagge libere
È a carico dei Comuni rivieraschi provvedere a quanto previsto nel precedente punto
relativamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.
9.2)
Qualora i Comuni non provvedano al sistema di segnalazione specificato nel
precedente articolo 8, comma 2, lettera a), hanno l’obbligo di posizionare un idoneo
numero di cartelli con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE
INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 dalla battigia) NON SEGNALATO”.
9.3)
Qualora non sia possibile adempiere alla disposizione del precedente articolo, comma
2 lettera b), dovranno, altresì, essere posizionati un idoneo numero di cartelli riportanti
13
la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica metri
1,60) NON SEGNALATO”.
9.4)
La cartellonistica di cui ai precedenti commi dovrà essere di materiale resistente alle
intemperie, ben visibile e redatta in lingua italiana e lingua inglese ed almeno due altre
lingue comunitarie (francese o spagnolo o tedesco o etc..).
9.5)
I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla
permanenza della segnaletica indicata al precedente punto 9.4) e, se del caso, attivarsi
per l’immediato ripristino della stessa.
Art. 10
Servizio di assistenza e salvataggio
Obblighi dei Comuni costieri e dei concessionari durante la stagione balneare
10.1) I Comuni costieri durante la stagione balneare dovranno predisporre un servizio di
salvamento nelle spiagge destinate alla pubblica fruizione, fatta salva la possibilità di
fruizione della deroga di cui al successivo articolo 14.
10.2) Il servizio di salvamento dovrà essere assicurato sulle spiagge libere, dagli stessi
Comuni, sulle aree in concessione dai soggetti indicati all’articolo 1, comma 2, anche
mediante l’elaborazione di “pianificazioni locali”, di cui al successivo articolo 13, da
concordare con l’Autorità Marittima competente. In mancanza della predetta
pianificazione, il servizio dovrà essere reso attenendosi alle disposizioni specificate nei
seguenti commi.
10.3) Durante la stagione balneare i Comuni e i concessionari/gestori devono:
a) organizzare e garantire, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 metri, il
servizio di salvataggio e assistenza bagnanti con almeno un operatore, abilitato al
salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
- brevetto di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto –
Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla “M.I.P.”;
- brevetto di “Bagnino di Salvataggio” rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
- brevetto di “Assistenti Bagnanti ”rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento
Acquatico ( FISA );
b) assicurarsi che gli assistenti – sui quali comunque grava l’obbligo di osservare le
prescrizioni di cui all’articolo 12 della presente ordinanza, con discendente diretta e
personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse – durante l’orario di
balneazione:
14
- siano impiegati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere
altre attività o comunque essere destinati ad altro servizio, salvo i casi di forza
maggiore e previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
- tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e
segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli
Ufficiali od Agenti di polizia giudiziaria tutti gli incidenti che dovessero verificarsi sia
sugli arenili che in acqua;
- stazionino, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente
predisposta sulla battigia, sulla torretta di avvistamento, ove esista, oppure in mare,
sull’imbarcazione di servizio;
c) ubicare una postazione di salvataggio (ogni 100 metri di fronte mare o frazione di
100) in una posizione centrale (rispetto all’area da vigilare), tale da consentire la più
ampia visuale possibile e dotarla di un paio di pinne, fischietto, megafono, maschera
subacquea, un binocolo, salvagente anulare omologato a norma di legge. La
postazione di salvataggio può essere al piano o sopraelevata: al piano, deve essere
facilmente identificabile e deve essere allestita con un tavolo, una cassettiera ed un
supporto verticale per la sistemazione dell’attrezzatura di soccorso; sopraelevata, è
costituita da una torretta o un seggiolone (tipo tennis) possibilmente in grado di fare
accomodare due assistenti bagnanti e deve essere allestita con una cassettiera e dei
supporti per la sistemazione dell’attrezzatura di soccorso. Tutte le postazioni devono
altresì essere munite delle sottoelencate bandiere di comunicazione:
1) Bandiera bianca, indica condizioni favorevoli alla balneazione e presenza di
sorveglianza balneare; 2) Bandiera rossa, indicante pericolo – legato a fattori non
prevedibili, non ordinari, sopravvenuti – temporaneo per la balneazione, qualora su
comunicazione dell’Autorità marittima vengano segnalate potenziali situazioni di
pericolo oppure quando, a giudizio, del concessionario, le condizioni meteomarine o
altro motivo, comportino una situazione di rischio per la balneazione; 3) Bandiera
gialla, indicante l’obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento
molto forti e, in particolar modo, quando provenienti da terra. In nessun caso le
postazioni di salvamento possono esser lasciate scoperte durante l’orario di
espletamento del servizio di salvamento. Le bandiere devono essere issate sul
pennone a cura dell’assistente bagnante allorché è ordinato dal responsabile
dell’organizzazione del servizio, ovvero su ordine del concessionario della struttura
balneare, qualora quest’ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo,
15
ovvero su ordine della competente Autorità marittima. Presso ogni struttura balneare
deve essere affisso, in luogo ben visibile, un idoneo cartello indicante in italiano,
inglese, ed almeno due altre lingue comunitarie, il significato delle bandiere di
segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto sul luogo della
postazione di salvataggio;
d) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - pattino o
battello di vigilanza -, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 metri, con scafo
dipinto di rosso e recanti la scritta “SALVATAGGIO” a lettere bianche e della
dimensione di almeno 15 (quindici) centimetri di altezza, nonché la località sede della
struttura balneare e il nome della stessa.
Tali imbarcazioni non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono
essere:
- dotate di n. 2 salvagenti anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga
almeno 25 metri;
- dotate di un mezzo marinaio o gaffa, disponibile nella postazione di salvataggio;
- dotate di un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi;
- equipaggiate con almeno un assistente bagnante munito di brevetto;
- posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo
antistante o sulla battigia pronte per l’impiego in caso di necessità;
e) posizionare presso la battigia, in prossimità degli estremi della concessione o della
spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, salvagenti anulari di tipo conformi alla vigente
normativa sulla navigazione da diporto, recanti il nome dello stabilimento balneare cui
appartengono, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nel numero di uno ogni
50 metri di fronte mare;
f) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti;
g) dotarsi di un apposito locale adibito a primo soccorso, avente superfici idonee a
contenere almeno 1 lettino da visita ed 1 armadio, fermi restando i requisiti minimali di
altezza di metri 2,20 (duevirgolaventi). In detto locale dovrà essere tenuto pronto
all’uso il seguente materiale da tenere in apposito locale che deve essere adibito a
primo soccorso: 1) tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro senza riduttore di
pressione con mascherina permanente collegata e pronta all’uso. In alternativa due
bombole per un totale complessivo di tre litri o tre bombolette monouso di ossigeno
complete di forcella nasale e raccordo in grado di garantire in condizioni medie di
impiego una durata di almeno venti minuti cadauno; 2) una cannula per la respirazione
16
bocca a bocca con bocchettone e mascherina sia per adulti, sia per bambini; 3) un
tiralingua; 4) un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle
competenti Autorità sanitarie; 5) apribocca a vite; 6) occorrente per far fronte a piccole
ferite, ustioni, punture di insetti o altro; 7) una cassetta di pronto soccorso, anche di
tipo portatile, contenente: 3 bustine di disinfettante battericida; 1 flacone di disinfettante
ml. 250; 1 flacone di ammoniaca; 1 rotolo cerotto 2 cm x 1 mt.; 2 bende di garza da 5
cm x 1 mt.;1 flacone di acqua ossigenata; 3 spille di sicurezza; 50 compresse di garza
sterile 10 cm x 10 cm; 3 confezioni di cotone idrofilo gr. 50; 1 paio di forbici; 1
confezione da 20 cerotti; 1 confezione guanti protettivi; 1 laccio emostatico; 1 telo per
ustioni cm 60 x 40; istruzioni pronto soccorso, ed altre dotazioni prescritte dalla
normativa vigente ed in corso di validità;
h) provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni
meteomarine, o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la
balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e
sconsigliare i bagnanti dall’immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la
bandiera rossa in ogni caso di sospensione temporanea del servizio di assistenza. Al
termine delle predette situazioni la bandiera rossa deve essere ammainata;
i) Provvedere, in caso di vento forte, ad issare una bandiera gialla recante la scritta
“VENTO PERICOLOSO”, almeno in italiano e in inglese. Al calare del vento la
predetta bandiera deve essere ammainata;
l) nelle citate circostanze di pericolo, è, comunque, vietato mantenere gli ombrelloni
aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili. In tali casi i bagnanti
devono essere avvertiti della situazione di pericolo, a cura del personale di servizio
della struttura balneare, ricorrendo, ove possibile, all’impiego di mezzi fonici;
m) nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina,
organizzare un servizio di assistenza e soccorso in piscina secondo la normativa
specifica;
n) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano continuativamente il loro servizio per
l’intero orario della balneazione, provvedere alla loro sostituzione con altro soggetto
abilitato sia in caso di necessità, che per consentirne la turnazione.
10.4) Presso ogni struttura balneare e postazione di salvataggio devono essere affissi, in
punti ben visibili, i numeri telefonici dei servizi di emergenza di seguito indicati:
- 1530 Guardia costiera emergenza in mare;
- 112 Carabinieri;
17
-113 Polizia di stato;
- 115 Vigili del Fuoco.
10.5) È data facoltà al concessionario/gestore impiegare, in aggiunta, ma non in
alternativa, al natante di cui al precedente punto d), una moto d’acqua (acquascooter)
nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento di disciplina del diporto nautico nel
Circondario Marittimo di Terracina citato in premessa, per quanto applicabile, e delle
seguenti condizioni:
1. Presentazione all’Autorità Marittima di Terracina di formale istanza di utilizzo della
moto d’acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
•
i nominativi e i titoli -patente nautica e brevetto di assistente bagnante- del
personale da impiegare;
•
caratteristiche e dotazioni della moto d’acqua;
•
modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
•
polizza assicurativa (da allegare in copia) dell’unità che, oltre a prevedere la
copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate. Inoltre,
l’istante nella medesima domanda dovrà espressamente dichiarare di farsi
carico della responsabilità dell’espletamento del servizio di salvamento
con acquascooter, nonché installare idoneo corridoio di lancio.
2. Le moto d’acqua devono essere destinate in via esclusiva all’attività di salvamento,
senza essere impiegate in attività di pattugliamento. Inoltre, devono:
•
essere
equipaggiate
con
due
soggetti
muniti
di
abilitazione
alla
conduzione/soccorso con moto d’acqua;
•
essere dotate di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in
ordine alla capacità di galleggiamento e certificate dalle competenti Autorità
Sanitarie per l’idoneità al recupero/trasporto;
•
riportare la dicitura “SALVATAGGIO” ed il nominativo dello stabilimento e/o
della ditta;
•
essere costantemente mantenute in perfetta efficienza, pronte per il servizio di
salvamento cui sono destinate, e posizionate in prossimità della battigia
unitamente al natante di salvataggio tradizionale, e devono essere dotate di:
-
dispositivo di retromarcia;
-
pinne, coltello e cima di traino con moschettoni;
-
stacco di massa di scorta;
18
-
fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora e apparato
radio di comunicazione VHF marino;
•
essere posizionate, durante l’apertura dello stabilimento, sulla battigia
unitamente al pattino e tenute pronte ed efficienti per l’impiego in caso di
necessità.
3. Il personale a bordo della moto d’acqua deve indossare: scarpe in neoprene o
giubbotto di salvataggio.
10.6) La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di
salvamento sarà rimessa comunque esclusivamente al prudente apprezzamento del
responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni
meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti, ecc.).
10.7) Il servizio di assistenza e salvataggio dovrà essere garantito, secondo le modalità su
riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e
dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.
Articolo 11
Piscine
11.1) Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero
presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della
specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente
bagnante - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.
11.2) Per le vasche omologate CONI/FIN, quando utilizzate ai fini agonistici, deve essere
garantita la presenza di uno o più assistenti bagnanti secondo quanto previsto dalla
specifica direttiva CONI/FIN. Per vasche con specchi d’acqua superiori a 100 mq non
impiegate ai fini agonistici deve essere garantita la presenza di almeno 2 assistenti
bagnanti.
11.3) L’accesso alle piscine chiuse alla fruizione dovrà essere efficacemente precluso
mediante l’impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di
sicurezza.
Articolo 12
Assistente bagnanti
12.1) L’assistente bagnanti a norma dell’articolo 359, comma 2, del Codice penale,
nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica
necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato, in conformità
19
agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti
dalle presenti disposizioni.
12.2) L’assistente bagnanti è tenuto:
-
a prestare il proprio servizio per l’intera durata del proprio turno, durante l’orario di
balneazione, nell’arco di tempo ricompreso tra l’attivazione della postazione e la
chiusura della struttura balneare, senza svolgere altre attività o mansioni, né
assentarsi senza giustificato motivo, salvi casi di forza maggiore e previa
sostituzione con altro operatore abilitato;
-
ad indossare una maglietta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco,
“SERVIZIO DI SALVATAGGIO”;
-
a stazionare presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia ovvero
sull’unità destinata all’espletamento del servizio di salvataggio, durante l’orario di
apertura degli stabilimenti ed entrare in acqua con il pattino di salvataggio
ogniqualvolta le condizioni del mare e l’affluenza dei bagnanti lo rendano
opportuno; solo in tale ultimo caso e, previo utilizzo di idoneo pantaloncino/slip
identificativo recante la scritta “SALVATAGGIO”, l’assistente bagnanti è esentato
dalla maglietta;
-
a tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza
e segnalare immediatamente direttamente o tramite il concessionario, o gestore,
all’Autorità marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili in acqua;
-
a prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori,
lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.) nei limiti dei propri compiti di
prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
-
a chiedere l’intervento della Forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi
turbative, anche tramite il concessionario;
-
a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza,
nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
-
ad avere con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
-
a essere dotato di fischietto, megafono, maschera subacquea, rescue can,
mascherina di respirazione bocca a bocca ed apribocca a vite contenuto in un
marsupio, un binocolo, un paio di pinne, un mezzo marinaio. In caso di mancanza
delle sopra elencate dotazioni, l’assistente bagnanti non dovrà assumere il servizio
di assistenza bagnanti;
20
-
a conoscere l’esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato nelle
strutture balneari/spiagge libere di competenza;
-
ad issare, a seconda dei casi, la prevista bandiera bianca o rossa o gialla di cui al
precedente articolo 10;
-
a garantire, libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni,
pedalò, imbarcazioni, ecc…) la fascia dei 5 metri dalla battigia, al fine di assicurare
il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso;
-
a segnalare tempestivamente alla Capitaneria di Porto eventuali incidenti e/o eventi
straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione;
-
prima dell’orario di apertura al pubblico, ad approntare la postazione di salvataggio
verificando l’esatta consistenza di tutte le dotazioni previste dall’articolo 10 ed ad
approntare in particolare l’unità di colore rosso destinata al salvataggio
verificandone l’esatta consistenza delle dotazioni, la perfetta integrità strutturale e la
galleggiabilità;
In caso di trasgressione a quanto sopra, l’assistente bagnanti sarà ritenuto
responsabile, oltre ad essere segnalato alla Federazione Italiana Nuoto o alla Società
Nazionale di Salvamento o alla FISA per ogni valutazione circa l'eventuale ritiro del
brevetto. L'Autorità marittima potrà anche applicare le sanzioni disciplinari previste dal
Codice della Navigazione. Nel caso di cui sopra i concessionari singoli o associati
saranno ritenuti solidalmente obbligati con l’assistente bagnanti.
12.3) In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall’assistente bagnanti e
di quanto stabilito dalla presente ordinanza, restano fermi la responsabilità e l’obbligo
di vigilanza in capo al concessionario di stabilimento balneare.
12.4) E’ fatto assoluto divieto di impiegare l’assistente bagnanti in servizio di
salvataggio in altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altro
servizio.
Art. 13
Servizio di salvataggio collettivo
13.1) I Comuni costieri ed i soggetti di cui all’art.1, comma 2, della presente ordinanza,
anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, hanno
facoltà di assicurare il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante
l’elaborazione di un piano collettivo di salvataggio, da sottoporre all’approvazione di
quest’Ufficio marittimo, che preveda:
21
a) le generalità del rappresentante del raggruppamento ed il numero dell’utenza
telefonica dove lo stesso è reperibile;
b) un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della
costa;
b) la turnistica ed il numero degli addetti;
c) i tratti di spiaggia libera, ovvero l’elenco degli stabilimenti per i quali si intende
organizzare il servizio e l’elenco degli stabilimenti presso i quali saranno ubicate le
singole postazioni di salvataggio;
d) i locali che all’occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso;
e) l’elenco delle unità a motore e la loro dislocazione e l’eventuale numero di natanti.
13.2) Per una migliore funzionalità del servizio, l’Autorità Marittima potrà disporre modifiche
all’ubicazione delle postazioni di salvataggio.
13.3) In caso di mancata approvazione dei piani da parte di quest’Ufficio circondariale
marittimo, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, come pure
nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno
stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio.
Art. 14
Servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere
14.1) Nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti i Comuni costieri, qualora non
provvedano a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dai precedenti art.
10,11 e 12 dovranno posizionare all’ingresso e in più punti nell’ambito delle relative
spiagge, un idoneo numero di cartelli (predisposti secondo le modalità di cui al comma
4 dell’art.9 della presente ordinanza), riportanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO”.
14.2) I suddetti Comuni dovranno, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla
permanenza della segnaletica indicata al comma 1 e, se del caso, ad attivarsi per
l’immediato ripristino della stessa.
Articolo 15
Prescrizioni aggiuntive
15.1) Nell’ambito del Circondario marittimo di Terracina durante la stagione balneare è
vietato:
22
-
occupare la fascia di arenile fino a 5 metri dalla battigia destinata al libero transito
degli utenti, con divieto di permanenza, nonché per i mezzi impiegati in interventi di
soccorso;
-
transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli riservati al
soccorso, di quelli dei servizi di polizia e di quelli debitamente ed appositamente
autorizzati;
-
spostare, occultare, o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli,
ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
-
introdurre ed usare bombole di gas e/o liquidi sostanze infiammabili senza le
prescritte autorizzazioni, nonché effettuare accensioni di fuochi;
-
il decollo ed atterraggio degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo,
nonché il sorvolo delle spiagge e degli adiacenti specchi acquei prospicienti
riservati alla balneazione, con qualsiasi tipo di aeromobile, a quota inferiore a 300
metri, ad eccezione dei mezzi di Stato o di soccorso;
-
effettuare operazioni di prelievo di acqua di mare ad opera dei velivoli, sia ad ala
fissa che ad ala rotante utilizzati per attività antincendio possono avvenire in
condizioni meteomarine favorevoli, previo contatto, in tempo utile, con la sala
operativa della Guardia Costiera di Terracina e successivo rilascio, anche per le vie
brevi, della relativa autorizzazione da parte della stessa Autorità marittima. Il pilota
del velivolo impiegato nelle operazioni di prelievo dovrà effettuare, prima
dell’ammaraggio, tutte le verifiche ritenute utili e previste dai manuali operativi, al
fine di accertare l’assenza di pericoli per il velivolo e/o per terzi, nei tratti di mare
concordati con l’Autorità marittima;
-
al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini che fruiscono
delle spiagge, il transito e la sosta nei tratti di arenili e negli specchi acquei
sottostanti i costoni rocciosi interessati da fenomeni franosi e da pericolo di caduta
massi;
-
in caso di rinvenimento di presunti ordigni bellici a mare, trasgredire le disposizioni
dell’Ufficio circondariale marittimo di Terracina;
15.2) I Comuni costieri sono obbligati a segnalare ed a transennare adeguatamente, al fine
di evitare l’insorgere di pericoli per la pubblica e privata incolumità, le zone interdette
alla balneazione per pericolo di caduta massi e per la presenza di ordigni bellici.
23
Articolo 16
Disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Terracina
La disciplina del diporto nautico – Kitesurf, Acquascooter, Sci nautico e Paracadutismo
ascensionale, Acquascooter subacquei, Windsurf e Surf da onda, Locazione e
noleggio natanti da diporto, Scuole di vela e scuole di tavole a vela, Attività subacquee,
Unità adibite al trasporto passeggeri, Traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana
boat) – è contenuta nel “Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario
Marittimo di Terracina”, approvato con Ordinanza n. 33/2011 in data 20 maggio 2011.
17.1)
Articolo 17
Disciplina della pesca
L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca
sportiva effettuata con qualunque attrezzo, diversa dalla pesca subacquea, è vietato
nelle fasce di mare di metri 300 dalle spiagge e di 100 metri da coste a picco nelle
ore comprese tra le 08,30 e le 19,30, se non diversamente disposto dai Comuni
costieri.
17.2)
Considerata la particolare morfologia della linea di costa dell’area di competenza che
vede specie nelle coste a picco un repentino aumento della batimetria
proporzionalmente alla distanza dalla costa, la pesca professionale viene permessa
sino ad una distanza di 50 metri dalle coste a picco, escluso le aree specificamente
interdette da altri provvedimenti normativi, nel periodo compreso fra il 1 maggio ed il
30 giugno; in tale periodo viene altresì esteso l’orario di pesca sino alle ore 09,30, se
non diversamente disposto dai Comuni costieri.
17.3)
La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del
Regolamento della Pesca, approvato con D.P.R. 2.10.1968, n. 1639 e successive
modificazioni ed integrazioni. In particolare è sempre vietata la pesca subacquea
nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza dei bagnanti, fino ad
una distanza di metri 500 dalla riva. In prossimità di coste a picco la pesca
subacquea è consentita a distanze superiori a metri 100 dalle medesime, ma solo in
assenza di bagnanti nel raggio di 300 metri dal pescatore.
17.4)
È vietato attraversare con arma subacquea carica le zone frequentate da bagnanti e
la zona di mare dei 250 metri dalla costa.
17.5)
Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria
presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo
quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione. Tale facoltà è
24
data anche al nuotatore al di fuori delle aree destinate principalmente alla
balneazione.
17.6)
Le gare sportive e manifestazioni di pesca in genere saranno disciplinate con
apposita ordinanza del Capo del Circondario marittimo di Terracina.
17.7)
La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita soltanto in apnea, senza l’uso
di apparecchi ausiliari di respirazione. La pesca sportiva subacquea e’ vietata:
- negli approdi minori del Circondario Marittimo di Terracina e lungo le opere foranee
degli stessi;
- a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti;
- a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- dal tramonto al sorgere del sole;
17.8)
Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una
bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a
300 metri; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la
bandiera deve essere issata su di esso, e a bordo dello stesso deve essere
obbligatoriamente presente anche almeno una persona esperta nel nuoto pronta ad
intervenire. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale della
predetta segnalazione. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale
qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. I conduttori
di qualsiasi unità, nel caso avvistino le boe di segnalazione subacquei (bandiera
rossa rettangolare con striscia diagonale bianca anche issata a bordo della barca
appoggio del sub), devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non
inferiore a 100 metri dal segnale indicante la presenza del subacqueo.
17.9)
Nel caso di immersioni subacquee notturne autorizzate, il segnale è costituito da una
luce lampeggiante gialla visibile a giro d’orizzonte, presente sull’unità di appoggio o,
qualora sia assente, fissata sull’asta del segnale galleggiante.
17.10) L’attività subacquea effettuata con mezzi di respirazione per motivi ludici o didattici
diversi dalla pesca è vietata, fatte salve espresse autorizzazioni rilasciata da questo
Ufficio circondariale marittimo:
- nel Porti del circondario e nelle acque adiacenti agli stesi;
- nelle zone e negli orari destinati alla balneazione;
- a distanza inferiore di 100 metri dagli impianti fissi di pesca e dalle reti di pesca;
- nell’ambito degli approdi e delle relative imboccature;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione.
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17.11) L’esercizio dell'attività’ subacquea turistica sportiva e ricreativa a favore di
Federazioni/Associazioni/Circoli/Scuole per subacquei e di soggetti comunque
organizzati, nell’ambito del Circondario Marittimo di Terracina, è subordinato al
rilascio di apposita comunicazione ex articolo 68 del Codice della navigazione
all’Autorità Marittima a favore di "Centri di immersione ed addestramento subacqueo"
gestiti da società legalmente istituite, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. a tale
scopo, e da Circoli Sportivi ed Associazioni no-profit che svolgono, anche in modo
non esclusivo, attività commerciale.
17.12) Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire, in condizioni
meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti,
secondo una valutazione di cui si renderà garante il responsabile delle immersioni,
congiuntamente all'istruttore, nel caso di attività didattica, ed alla guida ambientale,
nel caso di escursione.
17.13) Resta inteso che è facoltà dell'Autorità Marittima disporre l'immediata interruzione di
attività didattiche e/o escursionistiche a proprio insindacabile giudizio, qualora si
determinino situazioni tali per cui l'attività stessa sia considerabile, per qualsiasi
motivo, a rischio.
17.14) Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il responsabile delle immersioni o
un suo
numero
sostituto qualificato dovranno essere coadiuvati da altro personale nel
e
con
le
qualifiche
previste
dalla
normativa
delle
citate
Federazioni/Associazioni/Agenzie purché in regola, con la Società/Associazione,
sotto ogni aspetto assicurativo e contributivo.
17.15) Durante le immersioni non potranno essere raggiunte profondità superiori a quelle
previste dalle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, per i vari livelli di abilitazione
dei partecipanti e dai vari gradi di addestramento e comunque non oltre le rispettive
"Curve di sicurezza”.
18.1)
Articolo 18
Pubblicità dell’ordinanza
La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi per tutta
la stagione balneare in ogni struttura di cui all’art.1, comma 4. Il responsabile di ogni
esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari,
nonché i Comuni per le spiagge libere, inoltre, dovranno esporre la presente
determinazione in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione
balneare.
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18.2)
La presente Ordinanza è pubblicizzata mediante inserimento nel sito internet
dell’Ufficio circondariale marittimo di Terracina, è affissa all’albo di questo Ufficio
circondariale marittimo, nonché agli albi degli altri Uffici marittimi dipendenti e dei
Comuni rivieraschi del Circondario marittimo di Terracina.
18.3)
La presente Ordinanza è trasmessa a tutte le altre Amministrazioni interessate al
demanio marittimo, alle Forze dell’Ordine presenti nel territorio del Circondario
marittimo di Terracina, nonché ai principali quotidiani a tiratura locale.
19.1)
Articolo 19
Disposizioni finali
È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza in
vigore dalla data odierna. Le eventuali violazioni saranno punite, salvo che il fatto non
costituisca reato, ai sensi dell’articolo 1164 e 1174 del Codice della Navigazione,
nonché ai sensi della vigente normativa in materia di diporto ove applicabile ed ai
sensi di altra normativa vigente.
19.2)
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la
presente Ordinanza.
19.3)
La presente ordinanza abroga implicitamente l’ordinanza di sicurezza balneare
n.65/2011 in data 10 giugno 2011 dell’Ufficio circondariale marittimo di Anzio per la
parte che attiene esclusivamente il litorale dei Comuni di Latina e Sabaudia.
19.4)
È altresì implicitamente abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente
incompatibile con il presente provvedimento.
Terracina, 22 giugno 2012
F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Leonello SALVATORI
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERRACINA
Via del Molo, 4 Terracina (LT)
Telefono/Telefax: 0773/720060
NUMERO TELEFONICO NAZIONALE PER
L’EMERGENZA IN MARE
“1 5 3 0”
Sito internet Capitanerie di Porto – Guardia Costiera :
www.guardiacostiera.it
Sito internet Ufficio Circondariale Marittimo Terracina:
www.terracina.guardiacostiera.it
Indirizzo posta elettronica dell’Ufficio Circondariale Marittimo Terracina :
[email protected]
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In calce alla presente ordinanza si forniscono una serie di AVVERTENZE E CONSIGLI per
l’utenza/bagnanti:
•
non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da
terra, se vi sono correnti, se l’acqua è molto fredda o se la temperatura dell’acqua è
di molto inferiore alla temperatura ambiente;
•
non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il
fondale;
•
non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
•
non fare il bagno se hai appena mangiato;
•
se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti
prima la nuca, lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se
hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini,
sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, sono questi i segnali che precedono
l’insolazione);
•
quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante
appoggio, dalla visibilità del bagnino;
•
non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle,
piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla;
•
non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera
rossa.
TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO
UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE
La tempestività dell’intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle
circostanze dell’evento.
NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMA TERRACINA
(UNITA’ COSTIERA DI GUARDIA)
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SAN FELICE CIRCEO
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI SABAUDIA
PRONTO SOCCORSO (H24)
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24)
ROMA RADIO
CAMERE IPERBARICHE POLICLINO “UMBERTO I” ROMA
SCUOLA PROFESSIONALE DI IMMERSIONE SUBACQUEA
“MARCO POLO”
PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO DI TERRACINA
ICOT ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO-LATINA-SERVIZIO ATTIVO H24
1530
CHIAMATA
GRATUITA
0773/720060-1
0773/548072
0773/515802
118
115
06/87250284
06/4463101-0211
06/8809727
0773/70810773/52081
0773/6511
29
ASCOLTO RADIO VHF/FM
STAZIONE RADIO COSTIERA-DENOMINAZIONE: ROMA RADIO
CAPITANERIA DI PORTO GAETA
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRACINA
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SAN FELICE CIRCEO
Canale 16 (H24)
Canale 16 (H24)
Canale 16 (H24)
Canale 16 (H24)
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