Ordinanza CP - Lido Galetta

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Ordinanza CP - Lido Galetta
ATTENZIONE
Per segnalare situazioni che richiedono un pronto intervento di soccorso in mare o una
emergenza ambientale chiama tempestivamente il
NUMERO BLU 1530
o contatta direttamente la Autorità Marittima più vicina, ai seguenti numeri telefonici:
Capitaneria di Porto di Ortona:
Delegazione di Spiaggia di Francavilla al Mare
085/9063290
085/4917149
MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA di PORTO di ORTONA
ORDINANZA N° 18/2008
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del Porto di Ortona,
RITENUTO necessario emanare disposizioni relative alla sicurezza nell’utilizzo delle
spiagge e del mare, nonchè disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e – per i profili
su di essa incidenti – della navigazione da diporto e delle attività ludico-sportive ad
essa connesse, svolte nell’ambito del Circondario Marittimo di Ortona, che
comprende il territorio dei Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito
Chietino, Rocca San Giovanni e di Fossacesia;
VISTA il decreto legislativo 18.07.2005 nr. 171 – Codice della nautica da diporto;
VISTA la legge 08 luglio 2003, nr. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della
nautica da diporto e del turismo nautico;
VISTE le Circolari dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oggi Ministero dei
Trasporti, nn.rr. 10 (prot. nr. 5171242), 12 (prot. nr. 5171328), 22 (prot. nr. 5171080)
serie I, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e
10.04.1995;
VISTO il Dispaccio prot. nr. 82/022468/I in data 03.04.2002 della Direzione Generale per le
Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna di concerto con il Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante direttive per la “Disciplina
dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanze
balneari”;
VISTA la Legge della Regione Abruzzo 17.12.1997, nr. 141 e successive modifiche e
integrazioni, recante la disciplina del riparto di funzioni e compiti amministrativi tra la
Regione stessa e gli Enti Locali;
VISTA la Delibera nr. 33 del 23.12.2003 con la quale la giunta della Regione Abruzzo ha
conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con
decorrenza 31.01.2004;
VISTO l’Atto di Intesa, in data 16.01.2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienicosanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - nr. 51 del 03.03.2003;
VISTE le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTA l’Ordinanza nr. 31/2006 in data 31.05.2006, contenente la disciplina relativa alle attività
subacquee ed alle attività ludico-diportistiche esercitate nelle acque del Circondario
Marittimo di Ortona ;
VISTA l’Ordinanza Compartimentale nr. 30/2006 in data 31.05.2006, emanata ai sensi e per
gli effetti dell’art. 8 della Legge 08.07.2003 nr. 172, con la quale il Capo del
Compartimento Marittimo di Ortona, ha disciplinato i limiti di navigazione delle unità da
diporto rispetto alla costa;
VISTA la precedente Ordinanza nr. 22/2007 in data 28.04.2007, in materia di uso delle
spiagge per attività balneari recante disposizioni relative alla sicurezza nell’utilizzo
delle spiagge e del mare nonché disciplinare l’esercizio dell’attività balneare;
VISTA la Determinazione in data 10.03.2008, nr.DF/13 della Giunta Regionale d’Abruzzo –
Direzione Turismo e Attività Sportive, Demanio Marittimo relativa all’ordinanza balneare
2008 – Attività nelle spiagge del litorale abruzzese. Stagione balneare 2008;
VISTO il Dispaccio prot. n°02.01/13413 in data 08/02/2007 del Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto inerente all’argomento “Compatibilità tra attività
nautiche:disciplina”;
SENTITE le organizzazioni di categoria nel corso della riunione in data 24.04.08;
RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei
bagnanti nonchè degli utenti in genere - posti in capo a questa Autorità Marittima - in
quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo;
VISTI gli articoli 30, 68, 81, 223, 1161, 1174, 1231e 1255 del Codice della Navigazione e gli
articoli 23, 27, 28, 59, 401, 524, del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte
Marittima);
ORDINA:
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1.
Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, la data di avvio e di conclusione
della “stagione balneare” e i periodi di apertura al pubblico delle strutture balneari
sono individuati dall’art.1 della determina della Regione Abruzzo citata in premessa.
2.
Presso ogni struttura balneare durante i periodi di apertura al pubblico deve essere
attivato e garantito il servizio di salvataggio, con le modalità indicate nelle norme che
seguono.
3.
Ove una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici,
prima della data di inizio ovvero successivamente alla conclusione della stagione
balneare, termini temporali comunque stabiliti dalle Autorità competenti, il soggetto
leggittimato alla gestione deve:
a.
mantenere efficiente ed assicurare il pronto impiego del materiale di primo
soccorso, così come previsto dall’art. 5 comma 10;
b.
adibire un locale al pronto soccorso, così come previsto dall’art.5 comma 10;
c.
garantire, nell’eventualità, l’attivazione delle prime procedure di emergenza del
caso;
d.
issare la bandiera rossa sull’apposito pennone;
e.
esporre l’apposita cartellonistica, all’ingresso ed all’interno della struttura
balneare, ed in prossimità della battigia, ben visibile dagli utenti, riportante la sottonotata
dicitura:
STRUTTURA APERTA AI SOLO FINI ELIOTERAPICI
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO
Tale dicitura deve essere utilmente riprodotta anche nelle tre lingue straniere
internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco);
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f.
mantenere in prossimità della battigia una unità a remi (tipo pattino), munita di
sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, con salvagente anulare.
4.
Nel periodo temporale compreso dal 01 Giugno al 14 Settembre, non sono
applicabili le disposizioni di cui al comma precedente, dovendosi assicurare
l’espletamento del servizio di salvataggio nella forma più piena, descritta nelle norme che
seguono. L’obbligo di assicurare il servizio di salvataggio nella forma più piena vige,
altresì, a carico del concessionario che, avvalendosi della previsione contenuta nella
Determinazione in data 10.03.2008, nr.DF/13 della Giunta Regionale d’Abruzzo –
Direzione Turismo ed Attività Sportive – Demanio Marittimo relativa all’Ordinanza
Balneare 2008, sia aperto al pubblico per fini di balneazione dal 1 al 31 Maggio e,
successivamente, dal 15 al 30 Settembre. In ogni caso ogni stabilimento balneare deve
garantire la propria attività almeno dal 1 Luglio al 31 Agosto.
5.
Nei tratti di spiaggia devoluti alla libera fruizione, i Comuni devono predisporre
un idoneo servizio di salvamento. Qualora vi sia un oggettiva impossibilità di assicurare il
predetto servizio, il Comune, nel dare comunicazione all'Autorità Marittima, provvede a
fare ricorso a strumenti sostitutivi di prevenzione e di garanzia per la sicura balneazione,
quali la predisposizione e l’apposizione, in luogo ben visibile agli utenti, della sottonotata
segnaletica, di avviso dell’assenza del servizio:
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO
Tale dicitura deve essere utilmente riprodotta anche nelle tre lingue straniere
internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco);
Articolo 2
(Zone di mare riservate alla balneazione)
1.
La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia, con ciò indicando
anche le coste rocciose, è riservata alla balneazione. Per tale zona:
a.
il limite deve essere segnalato dai concessionari delle strutture balneari con il
posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondo e
posti, parallelamente alla linea di costa, ad una distanza di mt. 50 (cinquanta) l'uno
dall'altro, comunque nel numero minimo di 2 (due). I gavitelli in parola devono essere
prontamente riposizionati alle predette distanze qualora, a seguito di mareggiate od altri
eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio;
b.
Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni per gli specchi acquei antistanti le
spiagge devolute alla libera fruizione. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di
segnalazione, devono provvedere ad apporre sulle relative spiagge un apposito cartello,
riportante la seguente dicitura, ben visibile agli utenti e redatta anche nelle tre lingue
straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco):
ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO
c. Al fine di garantire la maggiore tutela possibile per i fruitori del mare e delle spiagge,
è istituita una fascia di mare di sicurezza di metri cinquanta (50) a partire dalla zona
riservata alla balneazione di 300 metri dalla battigia, in cui sono interdette la navigazione
a motore, la balneazione e le immersioni subacquee. E’ consentita la navigazione in
dislocamento in prossimità dell’imboccatura dei corridoi di lancio.
2.
I Comuni, relativamente alle spiagge devolute alla libera fruizione, ed i
concessionari di strutture balneari, per le aree in concessione, devono provvedere a
segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti del
nuoto.
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Per tale zona il limite di tali acque sicure (-1 metro) deve essere segnalato mediante
l’apposizione in mare di adeguata cartellonistica, redatta anche nelle tre lingue
straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco), recante la
seguente dicitura:
ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE ( - 1 metro) NON SEGNALATO
e la predisposizione di galleggianti di colore bianco, posizionati ad una distanza non
superiore a metri 5 l’uno dall’altro, che devono essere prontamente riposizionati alle
predette distanze qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro
scarroccio.
I predetti gavitelli devono essere posizionati in modo tale da non costituire pericolo per la
balneazione. In particolare è fatto assoluto divieto di utilizzare oggetti contundenti come
corpo morto per ancorare i predetti gavitelli. Il concessionario si assume ogni
responsabilità nel caso in cui dovesse contravvenire alle sopra esposte disposizioni, e
sarà direttamente responsabile, civilmente e penalmente, di eventuali danni che
dovessero derivare a cose e/o persone per avere posizionato in maniera non corretta e
pericolosa i gavitelli e/o i cartelli monitori.
3.
Eventuali ulteriori situazioni costituenti pericolo per i bagnanti dovranno essere
parimenti segnalate con cartelli indicatori. Tali cartelli devono avere forma triangolare
delle stesse dimensioni e caratteristiche di quelli stradali indicanti il pericolo generico con
sottostante cartello rettangolare con dicitura riportante il tipo di pericolo da segnalare.
Qualora sia difficoltosa l’infissione sul fondo marino del cartello in parola, esso dovrà
essere posizionato sulla battigia, sulla perpendicolare del pericolo da segnalare, con
l'indicazione della distanza del medesimo da riva. In ogni caso dovrà essere posta in
essere ogni possibile azione per la pronta rimozione della fonte di pericolo. Qualora i
Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono provvedere ad apporre
sulle relative spiagge un apposito cartello, riportante la seguente dicitura, ben visibile agli
utenti e redatta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute
(inglese, francese, tedesco), recante la seguente dicitura:
ATTENZIONE
PERICOLI GENERICI NON SEGNALATI
E' VIETATO:
a.
il transito di qualsiasi unità, ad eccezione di natanti a remi, di jole, pattini,
mosconi, lance nonché pedalò e simili; Le unità a motore, a vela o vela con motore
ausiliario -se non condotte a remi- dovranno atterrare o partire utilizzando
esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
b.
l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi disciplinati da apposita
concessione demaniale marittima;
c.
l’atterraggio dei Surf (tavole sospinte dal moto ondoso), Windsurf (tavole a vela),
Kite-surf (tavola galleggiante con calzari trainata da una struttura portante con profilo
alare ricurvo, costituita da un tubolare gonfiabile con pseudo-aquilone, collegato al boma
attraverso cavi di lunghezza media di 30 metri) e strutture similari. Ciò potrà avvenire
solo attraverso l’utilizzo degli appositi corridoi di lancio, ovvero raggiungendo la zona di
mare consentita - esterna a quella riservata alla balneazione - a nuoto e con l’attrezzatura
ammainata.
5.
I divieti sopra riportati non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli
altri Corpi di Polizia e ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso.
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6.
Sono, altresì, esentati dai suddetti divieti i mezzi che effettuano i campionamenti
delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al
D.P.R. 08.06.1982, n. 470 in premessa richiamato. Tali mezzi devono essere riconoscibili
a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora
non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I
bagnanti dovranno tenersi ad almeno dieci metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di
campionamento.
Articolo 3
(Zone di mare vietate alla balneazione)
E' VIETATA la balneazione:
a.
Nei porti della giurisdizione del Circondario Marittimo di Ortona;
b.
Nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
c.
Nello specchio acqueo antistante la foce dei fiumi/torrenti/canali, entro un raggio di
mt. 50, salvo che l’Autorità Comunale e/o Sanitaria non imponga una superiore
estensione ai sensi del successivo punto g);
d.
A meno di 200 metri dalle navi alla fonda in rada;
e.
In prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ovvero piante di carico
per opere di difesa della costa ovvero passerelle di attracco delle navi, per un raggio di m.
200;
f.
Entro i corridoi di lancio di cui al successivo art.7;
g.
Nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti Autorità Sanitarie e Comunali;
in tal caso i Comuni interessati dovranno avere cura di apporre cartelli indicanti il
“DIVIETO DI BALNEAZIONE”;
h.
Nelle zone che potranno essere dichiarate pericolose e interdette dall’Autorità
Marittima con l’emanazione di apposita Ordinanza.
i.
Nelle zone di mare interessate dalla presenza di scogliere frangiflutti e per un
ampiezza di metri 30 (trenta) da esse. E’ fatto obbligo ai concessionari e, per le spiagge
libere, ai Comuni di dare la massima diffusione del presente divieto, tramite cartelli e/o
con l’utilizzo di mezzi fonici in dotazione. In particolare tale divieto è esteso alle zone di
mare ove sono presenti opere di difesa rigide radicate a terra –presenti in particolare
lungo i paraggi del Comune di Fossacesia- risultando le stesse particolarmente pericolose
per la sicurezza della vita umana in mare, in quanto soggette ad approfondimenti
irregolari dei fondali e per la formazione di vortici e correnti anomale di forte intensità.
Articolo 4
(Ulteriori prescrizioni di sicurezza balneare)
1.
Nell’ambito del Circondario Marittimo di Ortona, durante la stagione balneare
E’ VIETATO:
a.
transitare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti e dai pennelli e da tutte le
opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, sia parallelamente che
perpendicolarmente alla linea di costa;
Nel presente divieto sono altresì comprese
tutte quelle altre ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del
mare, ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state
realizzate, per le motivazioni di cui alla lettera i) dell’art. 3 della presente ordinanza;
b.
occupare con qualsiasi unità o attrezzatura, non finalizzata al salvataggio, la fascia
di 5 metri dalla battigia, destinata al fine di consentire il più rapido soccorso ai bagnanti
e/o il transito di mezzi di soccorso;
c.
sorvolare le spiagge affollate dai bagnanti e i tratti di mare riservati alla balneazione
con qualsiasi tipo di velivolo e per qualsiasi scopo a quota inferiore a m. 300 (mille piedi),
ad eccezione dei mezzi della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia;
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d.
esercitare la pesca sia professionale che sportiva, con qualsiasi mezzo od attrezzo
ad una distanza inferiore a mt. 500 dagli arenili frequentati da bagnanti, nella fascia oraria
di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari;
e.
sostare, ormeggiare ed ancorare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto
e/o a piedi;
f.
spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli,
ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.
2.
Per il corretto esercizio, durante la stagione balneare, delle attività subacquee e
ludico-diportistiche devono essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute
nelle ordinanze di polizia marittima emanate dalla Capitaneria di Porto di Ortona e
consultabili sul sito www.guardiacostiera.it ed in particolare le prescrizioni contenute
nell’Ordinanza nr. 31/2006 del 31.05.2006 richiamata in premessa.
3.
Coloro i quali intendano effettuare attività di nuoto al di fuori delle acque riservate
alla balneazione, hanno l’obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante
recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca collegato ad una sagola, di
lunghezza non superiore a metri 3 (tre).
Articolo 5
(Disciplina delle aree in concessione per le strutture balneari)
1.
I concessionari – durante il periodo di effettiva apertura al pubblico delle
strutture balneari e fermo restando quanto previsto al punto 2 del precedente art. 1 devono:
a.
esporre in luoghi ben visibili dagli utenti copia della presente Ordinanza;
b.
segnalare nello specchio acqueo antistante l’arenile in concessione la zona di mare
riservata alla balneazione ed il limite delle acque sicure, così come indicato al precedente
art.2;
c.
attivare e garantire il Servizio di Assistenza e Salvataggio, con la predisposizione
della postazione di salvataggio e delle relative dotazioni di cui al successivo comma 4,
nonché del materiale di primo soccorso, come individuato al successivo comma 7, con
almeno un assistente bagnante, abilitato al salvataggio dalla Federazione Italiana
Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento o dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.),
ogni 150 metri di fronte mare dell’area in concessione, durante il periodo di apertura al
pubblico della struttura balneare.
A tal fine, ferma restando la responsabilità di ogni singolo concessionario, è
ammesso che titolari di più concessioni demaniali marittime contigue, o inframmezzate da
spiagge libere, assicurino il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti, in maniera
consorziata, garantendo la presenza di almeno un assistente abilitato al salvataggio,
sempre nel limite massimo di 150 metri di fronte a mare.
Nel caso in cui il predetto servizio sia assicurato secondo questa ultima modalità indicata,
dovrà essere data preventiva comunicazione all’Autorità Marittima di giurisdizione.
Quanto sopra, fermo restando che ciascuna concessione / struttura balneare deve essere
provvista della rispettiva postazione di salvataggio, delle relative dotazioni, nonché del
materiale di primo soccorso, come individuati nel presente articolo.
Nel caso in cui il servizio di salvataggio venga momentantaneamente sospeso per
imprevedibili esigenze, per motivi di assoluta necessità o per causa di forza maggiore
dovrà essere obbligatoriamente issata la bandiera rossa ed esposto un cartello monitore
agli utenti, ben visibile con caratteri di dimensioni adeguate e leggibile a distanza, redatto
anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese,
tedesco), recante la seguente dicitura:
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI
SALVATAGGIO
6
Nei suddetti casi, comunque, i bagnanti devono essere avvertiti, ove possibile anche con
mezzi fonici, della situazione di pericolo da parte del personale di servizio dello
stabilimento.
2.
E’ ammessa, ferma restando la responsabilità di ogni singolo concessionario
nell’assicurare il servizio di salvataggio, la possibilità che più concessionari di
stabilimenti balneari, insistenti su ampi tratti contigui di litorale, possano essere ricompresi
all’interno di Piani Collettivi di Salvataggio, ai quali i titolari delle rispettive concessioni
potranno singolarmente aderire.
In tal caso i predetti piani dovranno essere preliminarmente presentati, almeno 20 (venti)
giorni prima della data in cui è reso obbligatorio il servizio di assistenza e salvataggio,
all’Autorità Marittima di giurisdizione per la preventiva approvazione.
3.
Qualora nel corso della giornata il concessionario dovesse essere impossibilitato ad
assicurare il servizio di salvataggio, previa comunicazione all'Autorità Marittima, dovrà
provvedere ad issare la bandiera rossa e ad esporre un cartello ben visibile agli utenti,
redatto anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese,
francese, tedesco), recante la seguente dicitura:
STRUTTURA APERTA AI SOLO FINI ELIOTERAPICI
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO
adoperandosi senza ritardo a sopperire a tale mancanza.
Pertanto, qualora tale ipotesi si verifichi nel periodo indicato nell’art.1 comma 4, il
concessionario, fino al completo ripristino della efficienza del servizio di salvataggio, ha
l’obbligo di mantenere lo stabilimento balneare chiuso al pubblico.
Se tale ipotesi si verifica al di fuori del periodo indicato nell’art.1 comma 4, lo stabilimento
balneare può continuare ad operare esclusivamente per fini elioterapici, con le modalità di
cui al precedente art. 1, comma 3;
4. I concessionari devono predisporre una postazione di salvataggio in una posizione
che consenta la più ampia visuale possibile e, comunque, mediana rispetto alla zona
da controllare e/o assegnata al singolo assistente con le seguenti dotazioni:
a.
un binocolo;
b.
200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo
fissato saldamente sul terreno, perfettamente funzionante e mantenuto in efficienza. In
alternativa è ammesso l’utilizzo di uno strumento galleggiante ovoidale tipo “baywacth” con tracolla e cintura di tipo omologato;
c.
un giubotto di salvataggio (lifejacket);
d.
un casco di sicurezza tipo “rafting” (da indossare obbligatoriamente in caso di
intervento presso i litorali rocciosi ed nei pressi delle barriere flangiflutti);
e.
uno strumento galleggiante ovoidale tipo “bay-wacth” o similari;
f.
una maschera completa di snorkel ed un paio di pinne;
g.
un'imbarcazione di colore rosso o arancione idonea a disimpegnare il servizio di
salvataggio recante la scritta di colore bianco ben visibile “SALVATAGGIO”, dotata di un
salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di mezzo
marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri
usi.
E’ data facoltà ai singoli concessionari di ubicare la suddetta postazione su idonea
piattaforma di osservazione, sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno metri 2, (due),
al fine di garantire la più ampia visione possibile;
5.
I concessionari devono mantenere, presso la battigia, nr.2 (due) salvagenti
anulari muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, in postazione ben
visibile e sistemati, se possibile, su paletti alti mt. 1,50;
6.
I concessionari devono posizionare un'asta sulla quale possa essere
tempestivamente issata, ad un'altezza di almeno 4 (quattro) metri ed in posizione ben
visibile dal mare, una BANDIERA ROSSA; Quest'ultima deve essere issata, sotto la
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responsabilità ed a cura del concessionario e/o dell'assistente ai bagnanti, oltre che in
caso di sospensione momentanea del servizio di salvataggio anche in caso di cattivo
tempo, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni od altro pericolo che non possa
essere localmente segnalato. Resta inteso che per i casi sopra indicati, il bagnino dovrà
comunque stazionare in loco.
Allo stesso segnale è attribuito il significato di “AVVISO DI BAGNO PERICOLOSO”.
Laddove, invece, le condizioni meteo-marine dovessero essere buone, sulla predetta
asta dovrà essere issata una BANDIERA BIANCA. In caso di vento forte deve essere
issata una BANDIERA GIALLA; ed in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni
aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili.
La comunicazione di rischio o pericolo a mezzo dei suddetti vessilli deve, altresì, essere
comunicata agli utenti a mezzo di altoparlanti e/o equivalenti sistemi di diffusione sonora,
anche con annunci ripetuti in più lingue.
7.
I concessionari devono dotarsi di materiale di primo soccorso, da custodire in un
idoneo locale, costituito da:
a.
tre bombole individuali di ossigeno, di almeno un litro cadauno, senza riduttore di
pressione, in stato di efficienza;
b.
una cannula di respirazione bocca a bocca;
c.
un pallone di tipo “AMBU” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle
competenti Autorità Sanitarie;
d.
una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni
prescritte dalla normativa vigente in materia;
8.
E’ fatto assoluto divieto di impiegare in altre attività o comunque destinare ad
altro servizio, salvo i casi di forza maggiore, il personale abilitato al servizio di salvataggio
durante l’apertura al pubblico della struttura balneare.
9.
Ogni singolo assistente bagnante, durante il servizio, deve rispettare le
sottoelencate prescrizioni:
a.
avere con sé o presso la struttura in cui opera una copia del brevetto che lo abilita,
in corso di validità;
b.
indossare una maglietta di colore rosso che rechi la scritta “SERVIZIO DI
SALVATAGGIO”, per essere facilmente individuabile da chiunque;
c.
essere dotato di fischietto professionale a tre camere indipendenti;
d.
stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, lungo la
battigia ovvero in mare sull’unità destinata al servizio di salvataggio;
e.
portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza,
nonchè eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balnazione
9.
E’ fatto assoluto divieto di impiegare in altre attività o comunque destinare ad
altro servizio, salvi i casi di forza maggiore, il personale abilitato al servizio di salvataggio;
10. In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall’assistente
bagnante, quest’ultimo, salvi i casi di gravi ed indifferibili motivi e/o di necessità e forza
maggiore, deve stazionare presso la postazione come sopra individuata, lungo la battigia
ovvero sull’unità destinata all’espletamento del servizio di salvataggio.
Qualora, in caso di controllo, dovesse accertarsi che il servizio di soccorso e assistenza ai
bagnanti non è garantito e l’assistente ai bagnanti non sia prontamente reperibile, si
procederà ad adottare i provvedimenti previsti dalle normative vigenti, dandone immediata
comunicazione alle Autorità/Enti competenti.
In ogni caso, solo quando il servizio è sospeso temporaneamente per stato di
necessità/forza maggiore/indifferibili esigenze, dovrà essere issata la bandiera
rossa ovvero dovrà essere posizionato un cartello, ben visibile agli utenti e redatto
anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese,
tedesco), recante la seguente dicitura:
ATTENZIONE
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BALNEAZIONE NON SICURA PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI
SALVATAGGIO
11.
Il concessionario al termine del periodo di apertura al pubblico dello stabilimento
balneare deve innalzare una bandiera di colore rosso, indicativa della mancanza del
servizio di salvataggio.
12.
Gli assistenti bagnanti che si rendessero responsabili delle mancanze di cui ai
precedenti punti, oltre ad essere oggetto dei consequenziali provvedimenti di legge,
saranno segnalati alla Federazione Italiana Nuoto o alla Società Nazionale di Salvamento
per ogni valutazione circa l'eventuale ritiro del brevetto. L'Autorità Marittima potrà anche
applicare le sanzioni disciplinari previste dal Codice della Navigazione.
13.
Analogamente a quanto disposto per il mare, anche i titolari di concessioni
demaniali marittime per il mantenimento di piscine, ovvero di stabilimenti balneari
comprendenti anche piscine, site su area demaniale marittima, devono rispettare la
normativa specifica prevista per tale tipo di installazione. In particolare, per quanto attiene
l'aspetto della sicurezza, durante l'utilizzo della piscina devono essere presenti 2
assistenti bagnanti muniti della specifica abilitazione e esclusivamente dedicati alla
piscina. Quando la piscina è chiusa al pubblico, essa dovrà essere opportunamente
preclusa. Gli assistenti bagnanti di cui sopra sono in aggiunta a quelli previsti per l'arenile.
Articolo 6
(Disciplina per l’eventuale utilizzo di moto d’acqua per il salvamento)
1.
E’ data facoltà al concessionario di posizionare presso la postazione di salvataggio
una moto d’acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Autorità
Marittima di giurisdizione.
In tal caso, resta comunque fermo l’obbligo, per il concessionario, di assicurare il servizio
di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite nel precedente art. 5, costituendo
l’impiego di tale mezzo soltanto una eventuale integrazione dell’unità contemplata
all’articolo 5, comma 7, punto e).
2. Qualora sia impiegata una moto d’acqua, dovranno essere osservate le seguenti
prescrizioni:
a. La moto d’acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta “SALVATAGGIO” su
entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
b. La moto d’acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l’espletamento del
servizio;
c. Il conduttore della moto d’acqua dovrà essere in possesso della patente nautica;
d. A bordo della moto d’acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica, dovrà
essere presente una persona abilitata al salvamento;
e. Durante l’uscita in mare la persona abilitata al salvamento dovrà indossare una
cintura di salvataggio ed il casco;
f.
La moto d’acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio assicurata alla
stessa moto d’acqua tramite degli sganci rapidi;
3.
Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario, la valutazione sulla scelta
del mezzo ritenuto più idoneo per ottimizzare la prestazione del sevizio di salvamento, in
funzione delle mutevoli circostanze che caratterizzano la scelta stessa (condizioni
meteomarine, distanza dl pericolante, caratteristiche dei luoghi, ecc.).
Articolo 7
(Corridoi di lancio)
1.
I concessionari di strutture balneari, ovvero i Comuni sulle spiagge libere¸ qualora
avvertino l’esigenza, possono installare, nella fascia di mare antistante la concessione, un
corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di 350 metri da parte di unità
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da diporto a motore con propulsore ingranato o a vela issata. Detti corridoi, all'interno dei
quali è vietata la balneazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità fatta eccezione
per quelle destinate al salvataggio, devono avere le seguenti caratteristiche:
a.
larghezza mt. 20 (massimo);
b.
profondità non inferiore a mt. 350;
c.
delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo ad intervalli di 30 metri;
d.
individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine
gialle o bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della
concessione stessa, in modo che le manovre di partenza/atterraggio non contrastino con
l'attività di balneazione. I corridoi potranno poi allargarsi ad imbuto verso il largo.
2.
Le unità a motore e a vela dovranno attraversare il corridoio a lentissimo moto e
comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, senza mai superare i limiti laterali
e prestando sempre e comunque la massima cautela.
3.
Gli acquascooters dovranno atterrare e partire, durante la stagione balneare,
esclusivamente all'interno di detti corridoi, ad una velocità tale da evitare che il tubo di
scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.
4.
Previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente, e
comunicazione all'Autorità Marittima, analoghi corridoi possono essere sistemati da circoli
nautici, da operatori turistici nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili
destinati alla libera fruizione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequenza, da
parte dei bagnanti, di quella spiaggia o arenile.
5.
Le Ditte che svolgono attività di noleggio/locazione di unità a motore, secondo le
disposizioni vigenti, hanno l'obbligo di posizionare, previa richiesta e successivo rilascio
dell'autorizzazione, i corridoi di cui ai punti precedenti.
6.
I predetti corridoi di lancio, devono, a cura di chi li realizza, essere segnalati con
appositi cartelli monitori da posizionarsi sulla battigia, in prossimità dell'inizio dei corridoi
medesimi. Detti cartelli devono riportare la seguente dicitura, ben visibile agli utenti e
redatta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese,
francese, tedesco):
CORRIDOIO DI LANCIO
BALNEAZIONE VIETATA ALL'INTERNO DEL CORRIDOIO
Articolo 8
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia
alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti dell’Ordinanza Balneare, emanata
dalla Regione Abruzzo, richiamata in premessa ed alle ordinanze emesse dalla
Capitaneria di porto di Ortona, consultabili sul sito web www.guardiacostiera.it/ortona .
2. La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga l’Ordinanza n. 22/2007 in data
28.04.2007, deve essere esposta, a cura dei concessionari e dei Comuni relativamente
alle spiaggie destinate alla libera fruizione, in un luogo visibile per tutta la durata della
stagione estiva.
3. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti può farsi riferimento anche all’indirizzo e-mail
della Capitaneria di Porto di Ortona, [email protected].
4. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente
Ordinanza.
5. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza salvo che il fatto non
costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e fatte salve in tal caso le maggiori
responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito, in virtù delle infrazioni, ai
sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell’articolo 39
della Legge 11 febbraio 1971 , nr. 50 e successive modificazioni ovvero ai sensi
dell’articolo 650 del Codice Penale.
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ORTONA, 24 Aprile 2008
F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe FAMÀ
Per ulteriori informazioni visita il sito www.guardiacostiera.it e clicca su “ordinanze on line”.-
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