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POLITICA: DIRITTO DI CRONACA E DIRITTO ALLA PRIVACY.
Un personaggio politico ha diritto alla tutela della propria privacy oppure diversamente dagli altri
cittadini per lui le norme a salvaguardia del privato delle persone non valgono? Questa è una
domanda a cui molti italiani stanno cercando di dare una risposta che sia la più conforme possibile
al diritto. I recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolti importanti personaggi politici prima il
Presidente Berlusconi circa le sue frequentazioni di giovani ragazze nella villa in Sardegna e agli
incontri di presunte escort nel suo palazzo romano ed in ultimo la vicenda che ha visto coinvolto il
Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo riguardo al suo incontro con un transessuale hanno
posto con una certa urgenza la questione dell'applicazione del diritto alla privacy anche nei
confronti dei personaggi pubblici ed in particolare dei politici. Sulla materia si sono susseguite nel
tempo diverse pronunce giurisprudenziali che hanno cercato di porre in evidenza e spiegare nel
modo migliore quali siano i limiti del diritto di cronaca (diritto costituzionalmente tutelato dall'art.
21 della Costituzione). Una pietra miliare da un punto di vista giuridico è, in tal senso, la sentenza
della Corte di Cassazione n. 5259 del 18 ottobre 1984 (nota come il c.d. Decalogo del Giornalista).
La sentenza sostiene che la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, cioè il
diritto di stampa, sancito dall'art. 21 della Costituzione è legittimo, e quindi può prevalere sul
diritto alla riservatezza qualora concorrano le seguenti condizioni: 1) l’utilità sociale
dell’informazione (ossia la necessità dell’esistenza di un interesse pubblico a che la notizia e i fatti
siano conosciuti e diffusi); 2) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché, in quest’ultimo
caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) la forma civile
dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, anche detta continenza formale. Non ricorre
quest’ultima condizione quando la critica è eccedente rispetto allo scopo informativo da
conseguire, difetta di serenità e di obiettività, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha
sempre diritto, ed infine non è improntata a leale chiarezza. E' opportuno a tal proposito ricordare
quanto affermato dal Garante della Privacy interpellato sul caso della festa avvenuta nella villa di
Sardegna del Presidente del Consiglio Berlusconi. Secondo l'Autority ha sostenuto che: “Le 27
riprese contenute nel compact disk relative all'interno del parco di Villa Certosa e delle abitazioni
ivi situate configurano illecito trattamento dei dati personali, in quanto realizzate in violazione
delle garanzie a tutela del domicilio. E invero non può disconoscersi all' interno del parco di Villa
Certosa, e ancor più all'interno di abitazioni ivi situate, la natura di luogo di privata dimora,
secondo la definizione che ne dà la corrente giurisprudenza e in applicazione dell' articolo 3 del
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell' attività
giornalistica. Il ministro della Giustizia Angelino Alfano ha voluto esprimere il proprio punto di vista
sulla questione asserendo che: “Si è frugato, usando ogni metodo nel privato del Presidente del
Consiglio in omaggio al diritto di cronaca: anche in questo caso la privacy è stata considerata un
diritto di serie b. Noi abbiamo sempre considerato uguali e di pari rango tre diritti fondamentali:
quello alle indagini, di cronaca e della privacy”. E' indubbio, però, che quanto previsto dal codice
in materia di trattamento dei dati personali, della giurisprudenza e delle decisioni del Garante
della Privacy debbono valere per tutti i politici e non solo per alcuni.
Gianluca Di Natale