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Studio Sarragioto Dottori commercialisti * Revisori legali Gianni Sarragioto Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Padova [email protected] Riccardo Gavassini [email protected] Filippo Carraro [email protected] Alberto Riondato [email protected] Alessandra Bassi [email protected] Pag. 1 Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 12 del 21/09/2016 IL NUOVO ELENCO “WHITE LIST” Riferimenti normativi: - DM 04/09/1996, DM 09/08/2016 - D.lgs 239/96 Si ricorda che il DM 04/09/1996 era stato emanato per indicare una serie di Paesi collaborativi inclusi nella c.d. “white list”. Il fine era di escludere dall’imposizione sostitutiva alcuni proventi finanziari percepiti da soggetti residenti “in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni”. Essa è stata utilizzata in seguito anche per altre disposizioni fiscali. Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 09/08/2016 sono stati individuati una serie di nuovi paesi “collaborativi”, con cui è attuabile lo scambio di informazioni secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. SOGGETTI INTERESSATI Tra i paesi compresi nella “white list” rientrano: - quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito o uno specifico accordo internazionale; - quelli con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. Nella nuova lista di cui il DM 09/08/2016 sono stati inseriti 51 nuovi Stati (tra cui Hong Kong, Liechtenstein, Svizzera e gli stati dell’ex URSS che avevano dichiarato di non riconoscere la Convenzione tra l’Italia e l’Unione delle Repubbliche sovietiche) e il riferimento alla Jugoslavia è stato sostituito con i paesi che sono derivati dal suo dissolvimento. Via Pugnalin, 2 - 35010 ARSEGO (PD) Vox 049 57 421 46 * Fax 049 57 420 56 * http://www.sarragioto.it Pag. 2 Si riporta di seguito la tabella aggiornata: NUOVA “WHITE LIST” DEGLI STATI COLLABORATIVI (DM 04/09/1996) Albania Ecuador Kazakistan San Marino Alderney Egitto Kirghizistan Senegal Algeria Emirati Arabi Uniti Kuwait Serbia Anguilla Estonia Lettonia Seychelles Arabia Saudita Etiopia Libano Singapore Argentina Federazione Russa Liechtenstein Sint Maarten Armenia Filippine Lituania Siria Aruba Finlandia Lussemburgo Slovenia Australia Francia Macedonia Spagna Austria Georgia Malaysia Sri Lanka Azerbaijan Germania Malta Stati Uniti Bangladesh Giappone Marocco Sud Africa Belgio Gibilterra Mauritius Svezia Belize Giordania Messico Svizzera Bermuda Grecia Moldova Tagikistan Bielorussia Groenlandia Montenegro Taiwan Bosnia Erzegovina Guernsey Montserrat Tanzania Brasile Herm Mozambico Thailandia Bulgaria Hong Kong Nigeria Trinidad e Tobago Camerun India Norvegia Tunisia Canada Indonesia Nuova Zelanda Turchia Cina Irlanda Oman Turkmenistan Cipro Islanda Paesi Bassi Ucraina Colombia Isola di Man Pakistan Uganda Repubblica del Congo Isole Cayman Polonia Ungheria Corea del Sud Isole Cook Portogallo Uzbekistan Costa d’Avorio Isole Faroe Qatar Ungheria Costa Rica Isole Turks e Caicos Regno Unito Venezuela Croazia Isole Vergini Britanniche Repubblica Ceca Vietnam Curacao Israele Repubblica Slovacca Zambia Danimarca Jersey Romania Attenzione: alcuni degli Stati (es. Svizzera) contenuti nella nuova “white list” sono però presenti anche nella “black list” del DM 04/05/99: è dunque probabile che in un prossimo futuro, probabilmente attraverso la stesura della black list unica dell’Ue che sarà pronta entro fine 2017 ed ha lo scopo di superare la frammentazione dovuta alle molteplici black list nazionali, questa incongruenza verrà risolta tenendo conto di quelli Stati che hanno concluso con la Ue accordi volti a garantire la “Tax Transparency”. CHE COSA COMPORTA L’aggiornamento della “white list” comporta innanzitutto una modifica dei criteri di compilazione del quadro RW per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Tale quadro è stato istituito al fine di monitorare le attività detenute all’estero dai residenti in Italia e deve essere compilato dai contribuenti che detengono investimenti all’estero ed attività estere di natura finanziaria, sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque diritto reale. Non è ancora chiaro se i nuovi criteri di redazione del quadro possano essere adottati già per la predisposizione di Unico 2016, da presentare entro il giorno 30/09/2016. In ambito ACE (agevolazione Aiuto per la Crescita Economica) è disposto poi che non rilevano nei conteggi i conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Paesi che non Studio Sarragioto Pag. 3 consentono lo scambio di informazioni fiscali (art. 10 c. 3 lett. D) DM 14/03/2012), in quanto vi è l’impossibilità di ricostruire l’origine dei flussi di denaro. In presenza di corresponsione di interessi derivanti da un finanziamento, nel caso in cui il percipiente sia residente in un paese White list non viene applicata alcuna ritenuta (in luogo della ritenuta del 26% che verrebbe applicata nel caso in cui lo Stato non sia iscritto nella lista). Le conseguenze dell’inclusione nella “white list” di uno Stato sono descritte nella seguente tabella riepilogativa. Quadro RW Nessun obbligo di indicare nel quadro RW le attività detenute da società e trust localizzati in Paesi diventati collaborativi di cui si sia titolari effettivi. Nessun obbligo di indicare nel quadro RW i saldi massimi dei conti correnti detenuti presso le banche localizzate in Stati diventati collaborativi. Presunzione di Non opera la presunzione di residenza in Italia, a determinate condizioni, residenza dei trust istituiti in Stati non white list. Reddito d'impresa Redditi di natura finanziaria Transazioni finanziarie Fondi immobiliari Determinazione al valore normale del valore fiscale delle attività detenute da soggetti che trasferiscono la sede in Italia da Paesi white list. Perdite su crediti: deducibilità delle perdite verso debitori residenti in Stati white list assoggettati a procedure (concorsuali o di ristrutturazione dei debiti) assimilabili a quelle applicate in Italia. Fondi di dotazione delle stabili organizzazioni di banche estere. Applicabile il modello dell'allocazione del capitale se la giurisdizione di residenza dell'impresa cui la stabile organizzazione appartiene consente un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali. Applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli similari emessi da Stati white list e relativi enti territoriali. Esenzione da imposta sostitutiva degli interessi di titoli di Stato italiani e assimilati e di obbligazioni e titoli similari, emessi da banche italiane e altri soggetti residenti (Dlgs 239/96) percepiti da residenti in Stati white list. Esenzione: dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali (che sono sempre esclusi per i non residenti) e dai prestiti di denaro; delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del C.c.; dei compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; dei proventi da pronti contro termine e prestito titoli. Esenzione dei proventi degli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) italiani. Esonero di ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori White list. Esenzione delle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria "non qualificate" se percepite da soggetti residenti in Stati white list. Esenzioni o dimezzamento dell'imposta sui titoli negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di Stati white list. Esenzione dalla ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella White list. Applicazione della disciplina dei fondi immobiliari a determinati soggetti e patrimoni costituiti all'estero, in Paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione, sempreché siano indicati nella White list. Studio Sarragioto Pag. 4 DECORRENZA Il DM non precisa la data di entrata in vigore, in attesa di chiarimenti ufficiali a conferma o smentita si ritiene che valga quindi il giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire il giorno 22/08/2016. Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Arsego, 21 settembre 2016. Studio Sarragioto Studio Sarragioto