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Aggiornamento della White List (Decreto ministeriale del 9 agosto 2016) a cura della Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 01/09/2016 – Milano Agenda 1. Contenuto Decreto Ministeriale del 9 agosto 2016 • Elenco aggiornato degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni 2. Normativa di riferimento • • • Elenco delle principali disposizioni italiane di riferimento Termini dell’entrata in vigore Procedimento 3. Le principali implicazioni sul sistema normativo italiano 2 • Presunzione di residenza • Redditi di natura finanziaria • Redditi d’impresa • Imposta assicurazioni • Tobin Tax • Monitoraggio estero (Quadro RW) • Normativa antiriciclaggio Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 1. Contenuto Decreto Ministeriale del 9 agosto 2016 • Elenco aggiornato degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni 3 Quali sono gli Stati della nuova “white list”? Il nuovo elenco dei Paesi collaborativi Stati e territori inclusi nella white list (DM 04/09/1996) e alle successive modifiche o integrazioni Albania Algeria Argentina Australia Austria Bangladesh Belgio Bielorussia Brasile Bulgaria Canada Cina Cipro Corea del Sud Costa d'Avorio Croazia Danimarca Ecuador Egitto Emirati Arabi Uniti Estonia Federazione Russa Filippine Finlandia Francia Germania Giappone Grecia India Indonesia Irlanda Islanda Israele Yugoslavia Kazakistan Kuwait Lettonia Lituania Lussemburgo Macedonia Malta Marocco Mauritius Messico Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Pakistan Polonia Portogallo Qatar Regno Unito Rep. Ceca Rep. Slovacca Romania San Marino Singapore Slovenia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sud Africa Svezia Tanzania Thailandia Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Ucraina Ungheria Venezuela Vietnam Zambia Stati e territori aggiunti nella White List (DM 09/08/2016) Alderney Anguilla Arabia Saudita Armenia Aruba Azerbaijan Belize Bermuda Bosnia Erzegovina Camerun Colombia Congo Costa Rica Curacao Etiopia Georgia Ghana Gibilterra Giordania Groenlandia Guernsey Herm Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Faroe Isole Turks e Caicos Isole Vergini Britanniche Jersey Kirghizistan Libano Liechtenstein Malaysia Moldova Montenegro Montserrat Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano Mozambico Nigeria Oman Senegal Serbia Seychelles Sint Maarten Siria Svizzera Tagikistan Taiwan Turkmenistan Uganda Uzbekistan 2. Normativa di riferimento • Elenco delle principali disposizioni • Termini dell’entrata in vigore • Procedimento 5 Elenco delle principali disposizioni • Il decreto ministeriale del 9 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 2016 aggiorna in modo significativo la cosiddetta White List e cioè l’elenco dei Paesi con i quali l’Italia ha un livello adeguato di scambio di informazioni. Un intervento che rispecchia lo sforzo globale verso la trasparenza finanziaria e la fine del segreto bancario, anche alla luce dei numerosi accordi fiscali firmati nell’ultimo anno e mezzo a livello bilaterale e multilaterale in ambito Ocse. • Questo decreto si aggiunge a quelli precedenti che si sono susseguiti negli anni e che hanno modificato la lista dei Paesi collaborativi: Decreto ministeriale 4 settembre 1996; Decreti ministeriali del 25 marzo e 16 dicembre 1998; Decreti ministeriali del 17 giugno e 20 dicembre 1999; Decreti ministeriali del 5 ottobre e 14 dicembre 2000; Decreto ministeriale 27 luglio 2010; Decreto ministeriale 11 gennaio 2013; Decreti ministeriali del 24 ottobre e 29 dicembre 2014; • Il ministero, però, si è riservato un diritto di controllo sull’effettività degli accordi di scambio di informazioni con tutti i Paesi appartenenti alla nuova lista. Infatti, in caso di reiterate violazioni dell’obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, qualora non risulti assicurata nella prassi operativa l’adeguatezza dello scambio di informazioni, l’Italia potrà cancellarli dalla lista. 6 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano Termini dell’entrata in vigore • L’assenza di una norma sulla decorrenza rende necessario qualche urgente sforzo interpretativo che si auspica sia confermato o corretto in via ufficiale. Qui di seguito le tesi più accreditate: secondo quanto previsto dalle disposizioni sulla legge in generale, in particolare all’articolo 10, il decreto ministeriale entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta e quindi il 6 settembre 2016. tuttavia sul sito dell’Agenzia delle entrate l’entrata in vigore di questo decreto, come nei precedenti casi, viene fatta coincidere con il giorno stesso della pubblicazione. è già successo che l’Agenzia delle Entrate abbia fissato una decorrenza di una norma incerta in una data più lontana, consentendo però l’applicazione anticipata della norma stessa • Stabilire l’entrata in vigore è importante perché finora, in mancanza del decreto, gli intermediari finanziari si sono astenuti dall’esentare i proventi corrisposti ai residenti in Stati con i quali gli accordi per lo scambio d’informazione sono entrati in vigore più di recente. Proprio a causa del mancato aggiornamento della white list. Ora che la white list è aggiornata, gli intermediari finanziari non hanno avuto, tuttavia, il tempo di adeguare le procedure. • La soluzione più probabile ed auspicata, confermata informalmente in un incontro di Assogestioni, è l’entrata in vigore in relazione alla data di pubblicazione (22 agosto 2016). 7 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano Procedimento • La modifica ha effetti rilevanti (esenzione dei proventi) per quanto riguarda il regime fiscale dei soggetti non residenti. In particolare dei soggetti residenti nei Paesi rientranti nella nuova White List. • La questione che rimane da chiarire è se l’esenzione operi «per cassa» o per «maturazione». • Il precedente più simile è quello che fu adottato quando l’esenzione sui titoli dei grandi emittenti fu estesa ai proventi dei titoli detenuti da soggetti residenti in Stati Black List, purché inclusi nella White List. In quell’occasione la norma (articolo 41, comma 8, Dl 269/ 2003) si limitò a disporre che la modifica avrebbe avuto effetto dal 1° gennaio 2004 (senza specificare se “per maturazione” o “per esigibilità”). L’Agenzia delle Entrate (circolare 61/E del 2004, paragrafo 3) precisò che il nuovo regime avrebbe dovuto riguardare solo i proventi “maturati” da tale data e l’Abi (circolare 25 del 2003) tradusse il principio in pratica suggerendo alle banche di evidenziare (previa, ovviamente, presentazione da parte del soggetto beneficiario dell’autocertificazione di residenza di cui al Dm 21 dicembre 2002) il passaggio dallo status di “nettista” a quello di “lordista”, «con eventuale addebito dell’imposta sostitutiva relativa ai redditi di capitale maturati fino alla data del 31 dicembre 2003 sui titoli depositati a tale data nei dossier intestati ai predetti soggetti». 8 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 3. Le principali implicazioni sul sistema normativo italiano • • • • • 9 Presunzione di residenza Redditi di natura finanziaria /Tobin Tax Reddito d’impresa Monitoraggio estero (Quadro RW) Normativa antiriciclaggio Presunzione di residenza • Il decreto, infatti, chiaramente stabilisce che Paesi come, ad esempio, Svizzera, Arabia Saudita, Qatar, Liechtenstein e Hong Kong hanno un livello adeguato di scambio di informazioni in materia fiscale con l’Italia e definisce tali Stati white list. Trattandosi di un Dm, questo stesso provvedimento si pone in contrasto logico con un altro provvedimento ossia il Dm che stabilisce i Paesi Black list per le persone fisiche (Dm 4 maggio 1999 emanato in attuazione dell’articolo 2 , comma 2–bis del Tuir) che individua i cosiddetti «paradisi fiscali» e prevede nella sostanza l’inversione dell’onere della prova per coloro che intendano risiedere in tali Paesi. Questa lista nera, a cui appartiene ancora la Svizzera, condiziona l’applicazione del Dl 78/09 sulla lotta all’evasione internazionale che prevede sia un raddoppio dei termini di accertamento che delle sanzioni da applicare. Questa normativa aveva ragione d’essere in virtù della persistenza del segreto bancario che questi Paesi conservavano ma ormai - anche a seguito delle recenti modifiche degli accordi internazionali sulla doppia imposizione che contengono clausole sullo scambio di informazioni già entrati in vigore e spinti dalla voluntary disclosure - sono considerati collaborativi, tanto che un decreto dello stesso ministro delle Finanze stabilisce che tali Stati hanno un adeguato livello di scambio di informazioni. Pertanto data la recente modifica della lista dei Paesi white list ci si attende in tempi brevi anche una modifica della lista dei Paesi black list da cui dovrebbero essere eliminati quelli contenuti nella lista appena pubblicata come già accaduto per esempio con San Marino. 10 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano Redditi di natura finanziaria /Tobin Tax • Applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli similari emessi da Stati white list e relativi enti territoriali (Art. 1, comma 2, lettera b) , Dl 66 del 2014) • Esenzione da imposta sostitutiva degli interessi di titoli di Stato italiani e assimilati e di obbligazioni e titoli similari, emessi da banche italiane e altri soggetti residenti dei c.d. «grandi emittenti», percepiti da residenti in Stati white list (Art. 6, D. lgs 239 del 1996) • Esenzione dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali (che sono sempre esclusi per i non residenti) e dai prestiti di denaro; delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; dei compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; dei proventi da pronti contro termine e prestito titoli (Art. 26 bis, comma 1, Dpr. 600/73) • Esenzione dei proventi degli Oicr italiani (Art. 26 quinquies, c. 5, Dpr 600/73) • Esonero ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori white list (Art. 7, comma 3, Dl. 351 del 2001) • Esenzione delle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria “non qualificate” se percepite da soggetti residenti in Stati white list (Art. 5, c. 5, D. Lgs. 461/1997) • Esenzioni o dimezzamento dell’imposta (Tobin Tax) sui titoli negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di Stati white list (Art. 1, legge 228/2012) 11 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano Reddito d’impresa • Determinazione al valore normale del valore fiscale delle attività detenute da soggetti che trasferiscono la sede in Italia da Paesi white list (Art. 166 bis, Tuir) • Perdite su crediti. Deducibilità delle perdite verso debitori residenti in Stati white list assoggettati a procedure assimilabili a quelle applicate in Italia (Art. 101 comma 5, Tuir) • Fondi di dotazione delle stabili organizzazioni di banche estere. Applicabile il metodo dell’ “allocazione del capitale” se la giurisdizione di residenza dell’impresa cui la stabile organizzazione appartiene consente un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali (Provvedimento 5 aprile 2016, art. 5, comma 2) • L’agevolazione in materia di aiuto alla crescita economica (Ace) premia gli apporti di denaro e l’accantonamento di utili delle imprese prevede una «sterilizzazione» del beneficio quando i conferimenti provengono da Paesi non White Listed (Art, 37-bis comma 8 Dpr 600/73) 12 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano Monitoraggio estero (Quadro RW) • Per le partecipazioni detenute in società residenti nei nuovi Paesi collaborativi, nel quadro RW va indicato il solo valore della partecipazione anziché gli investimenti e le attività finanziarie estere intestate alla stessa società. • Una grande distinzione, al fine del monitoraggio fiscale, riguarda le partecipazioni detenute in società residenti in Paesi collaborativi ovvero quelle detenute in Paesi non collaborativi. Mentre per le prime, nel quadro RW va inserito il valore della partecipazione, per quelle che si riferiscono a società residenti in Paesi non collaborativi, qualora si tratti di partecipazioni rilevanti, così come definite dalla normativa antiriciclaggio, e per cui il contribuente risulti essere il titolare effettivo, è necessario inserire all’interno del quadro RW non tanto il valore della partecipazione, ma quello di investimenti e attività di natura finanziaria detenute all’estero dalla società stessa, al fine di superare lo schermo societario in ossequio all’approccio “look through”. • Con l’ampliamento dei Paesi che vengono ora considerati collaborativi, e tenuto presente che la richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, può riguardare anche il passato si ritiene che già fin dal modello Unico 2016, relativo al periodo d’imposta 2015, si dovrebbe poter beneficiare della possibilità di indicare, all’interno del quadro RW, il valore della sola partecipazione anziché degli investimenti e delle attività finanziarie detenute dalla società, con notevole vantaggio, in termini di tempo e di complicazioni, sia per i contribuenti che per i professionisti. 13 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano Normativa antiriciclaggio • Dal punto di vista dell’applicazione della normativa antiriciclaggio gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi italiani infatti approntano delle liste interne basate sempre, però, sulle liste emesse dalle autorità nazionali, sovranazionali e internazionali che determinano un peso di influenza del livello di rischio di ciascun Paese, in modo da calibrare i controlli sui clienti ivi residenti e sui bonifici da e per quel Paese. La nuova white list, anche se non direttamente idonea a influenzare l’applicazione della normativa antiriciclaggio, verrà tenuta in considerazione per il cosiddetto ranking del rischio di ciascuno dei Paesi interessati, sempre in relazione all’adeguata verifica e ai relativi livelli ordinari o rafforzati di controllo. Infatti ormai è indubbio il legame tra normativa fiscale e antiriciclaggio che si dovranno avvalere della maggiore trasparenza conseguita dagli Stati inseriti nella lista. 14 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano Grazie a tutti per l’attenzione Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano