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Aggiornamento della White List
(Decreto ministeriale del 9 agosto 2016)
a cura della Commissione Fiscalità
UGDCEC di Milano
01/09/2016 – Milano
Agenda
1. Contenuto Decreto Ministeriale del 9 agosto 2016
•
Elenco aggiornato degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni
2. Normativa di riferimento
•
•
•
Elenco delle principali disposizioni italiane di riferimento
Termini dell’entrata in vigore
Procedimento
3. Le principali implicazioni sul sistema normativo italiano
2
•
Presunzione di residenza
•
Redditi di natura finanziaria
•
Redditi d’impresa
•
Imposta assicurazioni
•
Tobin Tax
•
Monitoraggio estero (Quadro RW)
•
Normativa antiriciclaggio
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
1. Contenuto Decreto Ministeriale
del 9 agosto 2016
• Elenco aggiornato degli Stati con i quali è
attuabile lo scambio di informazioni
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Quali sono gli Stati della nuova “white list”?
Il nuovo elenco dei Paesi collaborativi
Stati e territori inclusi nella white list (DM 04/09/1996) e alle successive modifiche o integrazioni
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Belgio
Bielorussia
Brasile
Bulgaria
Canada
Cina
Cipro
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Croazia
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi
Uniti
Estonia
Federazione
Russa
Filippine
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Israele
Yugoslavia
Kazakistan
Kuwait
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Rep. Ceca
Rep. Slovacca
Romania
San Marino
Singapore
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Svezia
Tanzania
Thailandia
Trinidad e
Tobago
Tunisia
Turchia
Ucraina
Ungheria
Venezuela
Vietnam
Zambia
Stati e territori aggiunti nella White List (DM 09/08/2016)
Alderney
Anguilla
Arabia Saudita
Armenia
Aruba
Azerbaijan
Belize
Bermuda
Bosnia
Erzegovina
Camerun
Colombia
Congo
Costa Rica
Curacao
Etiopia
Georgia
Ghana
Gibilterra
Giordania
Groenlandia
Guernsey
Herm
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Faroe
Isole Turks e
Caicos
Isole Vergini
Britanniche
Jersey
Kirghizistan
Libano
Liechtenstein
Malaysia
Moldova
Montenegro
Montserrat
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Mozambico
Nigeria
Oman
Senegal
Serbia
Seychelles
Sint Maarten
Siria
Svizzera
Tagikistan
Taiwan
Turkmenistan
Uganda
Uzbekistan
2. Normativa di riferimento
• Elenco delle principali disposizioni
• Termini dell’entrata in vigore
• Procedimento
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Elenco delle principali disposizioni
• Il decreto ministeriale del 9 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 2016
aggiorna in modo significativo la cosiddetta White List e cioè l’elenco dei Paesi con i quali
l’Italia ha un livello adeguato di scambio di informazioni. Un intervento che rispecchia lo
sforzo globale verso la trasparenza finanziaria e la fine del segreto bancario, anche alla
luce dei numerosi accordi fiscali firmati nell’ultimo anno e mezzo a livello bilaterale e
multilaterale in ambito Ocse.
• Questo decreto si aggiunge a quelli precedenti che si sono susseguiti negli anni e che
hanno modificato la lista dei Paesi collaborativi:
 Decreto ministeriale 4 settembre 1996;
 Decreti ministeriali del 25 marzo e 16 dicembre 1998;
 Decreti ministeriali del 17 giugno e 20 dicembre 1999;
 Decreti ministeriali del 5 ottobre e 14 dicembre 2000;
 Decreto ministeriale 27 luglio 2010;
 Decreto ministeriale 11 gennaio 2013;
 Decreti ministeriali del 24 ottobre e 29 dicembre 2014;
• Il ministero, però, si è riservato un diritto di controllo sull’effettività degli accordi di
scambio di informazioni con tutti i Paesi appartenenti alla nuova lista. Infatti, in caso di
reiterate violazioni dell’obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti,
qualora non risulti assicurata nella prassi operativa l’adeguatezza dello scambio di
informazioni, l’Italia potrà cancellarli dalla lista.
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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Termini dell’entrata in vigore
• L’assenza di una norma sulla decorrenza rende necessario qualche urgente sforzo
interpretativo che si auspica sia confermato o corretto in via ufficiale.
Qui di seguito le tesi più accreditate:
 secondo quanto previsto dalle disposizioni sulla legge in generale, in particolare
all’articolo 10, il decreto ministeriale entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione in Gazzetta e quindi il 6 settembre 2016.
 tuttavia sul sito dell’Agenzia delle entrate l’entrata in vigore di questo decreto, come nei
precedenti casi, viene fatta coincidere con il giorno stesso della pubblicazione.
 è già successo che l’Agenzia delle Entrate abbia fissato una decorrenza di una norma
incerta in una data più lontana, consentendo però l’applicazione anticipata della norma
stessa
• Stabilire l’entrata in vigore è importante perché finora, in mancanza del decreto, gli
intermediari finanziari si sono astenuti dall’esentare i proventi corrisposti ai residenti in
Stati con i quali gli accordi per lo scambio d’informazione sono entrati in vigore più di
recente. Proprio a causa del mancato aggiornamento della white list. Ora che la white list
è aggiornata, gli intermediari finanziari non hanno avuto, tuttavia, il tempo di adeguare
le procedure.
• La soluzione più probabile ed auspicata, confermata informalmente in un incontro di
Assogestioni, è l’entrata in vigore in relazione alla data di pubblicazione (22 agosto
2016).
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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Procedimento
• La modifica ha effetti rilevanti (esenzione dei proventi) per quanto riguarda il regime
fiscale dei soggetti non residenti. In particolare dei soggetti residenti nei Paesi rientranti
nella nuova White List.
• La questione che rimane da chiarire è se l’esenzione operi «per cassa» o per
«maturazione».
• Il precedente più simile è quello che fu adottato quando l’esenzione sui titoli dei grandi
emittenti fu estesa ai proventi dei titoli detenuti da soggetti residenti in Stati Black List,
purché inclusi nella White List. In quell’occasione la norma (articolo 41, comma 8, Dl 269/
2003) si limitò a disporre che la modifica avrebbe avuto effetto dal 1° gennaio 2004 (senza
specificare se “per maturazione” o “per esigibilità”). L’Agenzia delle Entrate (circolare 61/E
del 2004, paragrafo 3) precisò che il nuovo regime avrebbe dovuto riguardare solo i
proventi “maturati” da tale data e l’Abi (circolare 25 del 2003) tradusse il principio in
pratica suggerendo alle banche di evidenziare (previa, ovviamente, presentazione da
parte del soggetto beneficiario dell’autocertificazione di residenza di cui al Dm 21
dicembre 2002) il passaggio dallo status di “nettista” a quello di “lordista”, «con eventuale
addebito dell’imposta sostitutiva relativa ai redditi di capitale maturati fino alla data del
31 dicembre 2003 sui titoli depositati a tale data nei dossier intestati ai predetti soggetti».
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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
3. Le principali implicazioni sul sistema
normativo italiano
•
•
•
•
•
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Presunzione di residenza
Redditi di natura finanziaria /Tobin Tax
Reddito d’impresa
Monitoraggio estero (Quadro RW)
Normativa antiriciclaggio
Presunzione di residenza
• Il decreto, infatti, chiaramente stabilisce che Paesi come, ad esempio, Svizzera, Arabia
Saudita, Qatar, Liechtenstein e Hong Kong hanno un livello adeguato di scambio di
informazioni in materia fiscale con l’Italia e definisce tali Stati white list. Trattandosi di un
Dm, questo stesso provvedimento si pone in contrasto logico con un altro
provvedimento ossia il Dm che stabilisce i Paesi Black list per le persone fisiche (Dm 4
maggio 1999 emanato in attuazione dell’articolo 2 , comma 2–bis del Tuir) che individua i
cosiddetti «paradisi fiscali» e prevede nella sostanza l’inversione dell’onere della prova
per coloro che intendano risiedere in tali Paesi. Questa lista nera, a cui appartiene ancora
la Svizzera, condiziona l’applicazione del Dl 78/09 sulla lotta all’evasione internazionale
che prevede sia un raddoppio dei termini di accertamento che delle sanzioni da applicare.
Questa normativa aveva ragione d’essere in virtù della persistenza del segreto bancario
che questi Paesi conservavano ma ormai - anche a seguito delle recenti modifiche degli
accordi internazionali sulla doppia imposizione che contengono clausole sullo scambio di
informazioni già entrati in vigore e spinti dalla voluntary disclosure - sono considerati
collaborativi, tanto che un decreto dello stesso ministro delle Finanze stabilisce che tali
Stati hanno un adeguato livello di scambio di informazioni. Pertanto data la recente
modifica della lista dei Paesi white list ci si attende in tempi brevi anche una modifica
della lista dei Paesi black list da cui dovrebbero essere eliminati quelli contenuti nella
lista appena pubblicata come già accaduto per esempio con San Marino.
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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Redditi di natura finanziaria /Tobin Tax
• Applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli similari emessi da
Stati white list e relativi enti territoriali (Art. 1, comma 2, lettera b) , Dl 66 del 2014)
• Esenzione da imposta sostitutiva degli interessi di titoli di Stato italiani e assimilati e di
obbligazioni e titoli similari, emessi da banche italiane e altri soggetti residenti dei c.d.
«grandi emittenti», percepiti da residenti in Stati white list (Art. 6, D. lgs 239 del 1996)
• Esenzione dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali (che
sono sempre esclusi per i non residenti) e dai prestiti di denaro; delle rendite perpetue e
delle prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; dei
compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; dei proventi da pronti contro
termine e prestito titoli (Art. 26 bis, comma 1, Dpr. 600/73)
• Esenzione dei proventi degli Oicr italiani (Art. 26 quinquies, c. 5, Dpr 600/73)
• Esonero ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e
organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori
white list (Art. 7, comma 3, Dl. 351 del 2001)
• Esenzione delle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria “non qualificate” se
percepite da soggetti residenti in Stati white list (Art. 5, c. 5, D. Lgs. 461/1997)
• Esenzioni o dimezzamento dell’imposta (Tobin Tax) sui titoli negoziati in mercati
regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di Stati white list (Art. 1, legge
228/2012)
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Reddito d’impresa
• Determinazione al valore normale del valore fiscale delle attività detenute da soggetti che
trasferiscono la sede in Italia da Paesi white list (Art. 166 bis, Tuir)
• Perdite su crediti. Deducibilità delle perdite verso debitori residenti in Stati white list
assoggettati a procedure assimilabili a quelle applicate in Italia (Art. 101 comma 5, Tuir)
• Fondi di dotazione delle stabili organizzazioni di banche estere. Applicabile il metodo dell’
“allocazione del capitale” se la giurisdizione di residenza dell’impresa cui la stabile
organizzazione appartiene consente un adeguato scambio di informazioni ai fini
fiscali (Provvedimento 5 aprile 2016, art. 5, comma 2)
• L’agevolazione in materia di aiuto alla crescita economica (Ace) premia gli apporti di
denaro e l’accantonamento di utili delle imprese prevede una «sterilizzazione» del
beneficio quando i conferimenti provengono da Paesi non White Listed (Art, 37-bis
comma 8 Dpr 600/73)
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Monitoraggio estero (Quadro RW)
• Per le partecipazioni detenute in società residenti nei nuovi Paesi collaborativi, nel
quadro RW va indicato il solo valore della partecipazione anziché gli investimenti e le
attività finanziarie estere intestate alla stessa società.
• Una grande distinzione, al fine del monitoraggio fiscale, riguarda le partecipazioni
detenute in società residenti in Paesi collaborativi ovvero quelle detenute in Paesi non
collaborativi. Mentre per le prime, nel quadro RW va inserito il valore della
partecipazione, per quelle che si riferiscono a società residenti in Paesi non collaborativi,
qualora si tratti di partecipazioni rilevanti, così come definite dalla normativa
antiriciclaggio, e per cui il contribuente risulti essere il titolare effettivo, è necessario
inserire all’interno del quadro RW non tanto il valore della partecipazione, ma quello di
investimenti e attività di natura finanziaria detenute all’estero dalla società stessa, al fine
di superare lo schermo societario in ossequio all’approccio “look through”.
• Con l’ampliamento dei Paesi che vengono ora considerati collaborativi, e tenuto presente
che la richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, può riguardare
anche il passato si ritiene che già fin dal modello Unico 2016, relativo al periodo
d’imposta 2015, si dovrebbe poter beneficiare della possibilità di indicare, all’interno del
quadro RW, il valore della sola partecipazione anziché degli investimenti e delle attività
finanziarie detenute dalla società, con notevole vantaggio, in termini di tempo e di
complicazioni, sia per i contribuenti che per i professionisti.
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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Normativa antiriciclaggio
• Dal punto di vista dell’applicazione della normativa antiriciclaggio gli intermediari
bancari, finanziari e assicurativi italiani infatti approntano delle liste interne basate
sempre, però, sulle liste emesse dalle autorità nazionali, sovranazionali e internazionali
che determinano un peso di influenza del livello di rischio di ciascun Paese, in modo da
calibrare i controlli sui clienti ivi residenti e sui bonifici da e per quel Paese. La nuova
white list, anche se non direttamente idonea a influenzare l’applicazione della
normativa antiriciclaggio, verrà tenuta in considerazione per il cosiddetto ranking del
rischio di ciascuno dei Paesi interessati, sempre in relazione all’adeguata verifica e ai
relativi livelli ordinari o rafforzati di controllo. Infatti ormai è indubbio il legame tra
normativa fiscale e antiriciclaggio che si dovranno avvalere della maggiore trasparenza
conseguita dagli Stati inseriti nella lista.
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Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Grazie a tutti per l’attenzione
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano