Canone Rai 2016 seconda casa

Transcript

Canone Rai 2016 seconda casa
DA www.laleggepertutti.it INFORMAZIONI UTILI SUL CANONE RAI
Canone Rai 2016 seconda casa: la guida
Abbonamento TV: l’imposta sulla televisione, meglio nota come canone Rai, andrà pagata una
sola volta anche nel caso si possegga la seconda casa, salvo il caso di trasferimento di residenza
da parte di uno dei membri della famiglia.
L’introduzione della riforma del canone Rai attraverso la bolletta della luce, contenuta nella legge
di Stabilità 2016 [1], ha fatto riaffiorati vecchi interrogativi, la cui risposta, tuttavia, non è mutata
anche a seguito della recente normativa. Questo perché l’unica modifica apportata con la legge in
commento attiene solo alle modalità di riscossione, mentre resta immutato il presupposto di
imposta e il soggetto passivo obbligato al pagamento. Una però, delle problematiche più “sentite”
dagli italiani è, attualmente, quella del pagamento per la seconda casa. Tutti sanno, infatti, che
l’imposta sulla televisione (impropriamente detta “Canone Rai”) va pagata una sola volta per
ciascun nucleo familiare, a prescindere dal numero di abitazioni possedute. Tuttavia, il problema è
sembrato porsi per via del fatto che il balzello verrà ora riscosso dallo Stato attraverso la bolletta
della luce: per cui sono ancora in molti a temere che, sulla fattura per la fornitura della luce di ogni
immobile – anche quindi quelli ulteriori rispetto a quello di residenza – sarà addebitato
l’abbonamento TV. È quindi il caso di fare chiarezza sul punto.
Su quale bolletta di casa viene addebitato il canone Rai?
L’imposta sulla televisione sarà addebitata solo sull’utenza elettrica relativa all’immobile ove il
contribuente ha residenza anagrafica. Farà fede, a tal fine, la dichiarazione fornita dall’utente alla
società della luce all’atto della sottoscrizione del relativo contratto. L’utente è perciò tenuto a
comunicare alla società della luce ogni successiva variazione della residenza stessa.
Il pagamento del canone Rai copre anche la seconda casa?
L’avvenuto pagamento sulla bolletta della luce relativo alla casa di residenza copre:
– il contribuente e tutti gli appartenenti al medesimo nucleo familiare inteso come famiglia
anagrafica (ossia le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o
da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune). Questo significa che,
finché tali soggetti resteranno appartenenti al medesimo nucleo familiare, non dovranno pagare il
canone, in quanto il versamento verrà fatto solo dall’intestatario della bolletta della luce.
Nel caso di conviventi, invece, in quanto non appartenenti al medesimo nucleo familiare,
andranno fatti due versamenti: l’intestatario della luce pagherà con la bolletta, mentre l’altro o gli
altri soggetti dovranno farlo con il bollettino postale;
– tutti gli ulteriori immobili del contribuente e del suo nucleo familiare. Quindi, se il contribuente
o il coniuge possiede una seconda casa, questa non sarà “tassata” con l’addebito del canone Rai in
bolletta, in quanto l’imposta verrà addebitata solo sulla bolletta della casa di residenza
dell’intestatario del contratto della luce.
Se però uno dei due coniugi ha residenza nella seconda casa dovrà pagare un secondo canone Rai.
Per esempio: si pensi a Tizio sposato con Caia, dove Tizio ha residenza nella casa di Roma e Caia
invece in quella di Velletri; in tale ipotesi, Tizio pagherà l’imposta sulla Tv con il contratto della luce
della propria casa di residenza in Roma, mentre Caia lo pagherà con la bolletta della casa di
Velletri.
Segreteria Generale
Via Case Rosse, 23 – 00131 Roma – Tel. 0671588847 –0641405963 - Fax 0671584893 – mail:[email protected]
P.Iva 08564790015 – Cod.fisc. 80088140019
Canone rai e seconda casa: in sintesi
– Il canone Rai verrà addebitato solo sulla bolletta della casa di residenza anagrafica.
– Il pagamento coprirà tutti gli altri immobili posseduti dal contribuente e dagli appartenenti lo
stesso nucleo familiare, per cui non sarà dovuto un secondo pagamento.
– La società della luce non addebiterà il canone Rai sulla bolletta della luce della seconda casa,
avendo già avuto comunicazione, da parte del contribuente, al momento della conclusione del
contratto di fornitura, che si tratta di immobile non destinato alla residenza anagrafica.
– Se tuttavia i coniugi posseggono due abitazioni e ciascuno ha fissato la propria residenza in un
immobile diverso da quello dell’altro coniuge, è dovuto un autonomo pagamento del canone Rai.
Gli ulteriori chiarimenti
Per le violazioni degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni si applicano specifiche
sanzioni. Sanzioni che diventano penali nel caso di false comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
L’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente unico
Spa, il ministero dell’Interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la
disponibilità, sono autorizzati allo scambio e all’utilizzo di tutte le informazioni utili in tema di
canone Rai. Per semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all’addebito
diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a
intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento
delle relative fatture, si intendono estese al pagamento del canone Rai
F.A.Q.
È possibile che, sulla bolletta della luce della seconda casa, venga addebitato di nuovo il canone
Rai?
No. Come già detto, sarà lo stesso contribuente a fornire, alla società elettrica, all’atto della
stipulazione del contratto di fornitura, l’indicazione della destinazione di tale immobile. Per cui, se
indicherà che la seconda casa non è l’abitazione di residenza, la società elettrica non addebiterà
sulla relativa bolletta il canone Rai.
Che succede se, ciò nonostante, la bolletta della luce della seconda casa contiene il canone Rai?
In tal caso il contribuente dovrà far rettificare la bolletta alla società elettrica, specificando che si
tratta di immobile non di residenza. Egli, infatti, non dovrà pagare il canone, avendolo già versato
per la casa di residenza.
Che fare se nella prima casa non c’è televisione ma è presente nella seconda?
In tal caso, il contribuente, per non vedersi addebitare il canone Rai nella bolletta della luce della
prima casa, dovrà – ogni anno – inviare alla società elettrica e all’Agenzia delle Entrate, Ufficio 1 di
Torino, una dichiarazione in cui comunica di non possedere, nella casa di residenza, la televisione
(meglio che una copia sia inviata per conoscenza anche alla società elettrica). Tuttavia egli dovrà
pagare comunque il canone Rai per via della presenza dell’apparecchio nella seconda abitazione.
Lo dovrà però fare con il bollettino, atteso che – trattandosi di immobile non di residenza – la
relativa bolletta non sarà addizionata dell’imposta.
Che fare se sia nella prima che nella seconda casa non è presente la televisione?
Anche in questo caso andrà inviata, una volta all’anno, una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate
ufficio Torino 1 e, per conoscenza, alla società elettrica, in cui si comunica la non detenzione della
televisione.
[1] L. 208/2015, co. 152 e ss.
Segreteria Generale
Via Case Rosse, 23 – 00131 Roma – Tel. 0671588847 –0641405963 - Fax 0671584893 – mail:[email protected]
P.Iva 08564790015 – Cod.fisc. 80088140019