La traduzione dei testi dell`Unione europea dopo il trattato di
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La traduzione dei testi dell`Unione europea dopo il trattato di
RETE PER L'ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE ATTI DELLA IX GIORNATA Il peso delle parole: come cambia l'italiano istituzionale con il trattato di Lisbona", (Bruxelles, 26 aprile 2010) Elisa Ranucci Traduttore revisore, responsabile della qualità del Dipartimento italiano della Direzione generale della Traduzione La traduzione dei testi dell'Unione dopo il trattato di Lisbona: arrivo di nuove formule, morte di un aggettivo L’intervento di Manuela Guggeis di questa mattina mi permetterà di abbreviare la mia relazione perché parte di quello che intendevo dire è stato trattato con molta maggiore competenza da Manuela. Io affronterò la questione della nuove formule introdotte dal trattato di Lisbona dal punto di vista di un traduttore del servizio linguistico della Commissione, che per la natura stessa del suo lavoro ha a che fare quasi quotidianamente con atti giuridici. Per tradurre questo tipo di testi il traduttore della Commissione si avvale da diversi anni di un sistema di traduzione assistita, che gli consente non solo e non tanto di tradurli più velocemente, ma soprattutto di tradurli in modo uniforme e coerente. Questi testi presentano infatti una terminologia, una fraseologia e una serie di formule ricorrenti che sono stabili, che sono state codificate e che vanno quindi rispettate. Per rendere ancora più sicura questa coerenza e questa uniformità, tra le memorie di traduzione di cui si avvale il sistema di traduzione è stata introdotta una memoria speciale. Si tratta della cosiddetta 'memoria normativa', in cui vengono riversati tutti i segmenti estratti dai modelli elaborati dai giuristi linguisti e in particolare tutte le formule che figurano nella Guida pratica comune per la redazione di testi legislativi. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona ci siamo resi conto che il traduttore, pur adeguatamente avvertito delle novità istituzionali e terminologiche introdotte dal trattato, correva il rischio, ogni volta che il sistema di traduzione assistita gli proponeva un segmento contenente una formula non più attuale, di approvare in un momento di distrazione il segmento in questione e quindi di lasciare nel nuovo testo la formula ormai superata. Chi non ha familiarità con la traduzione assistita potrebbe immaginare che la soluzione più semplice sia quella di sostituire una volta per tutte un glossario con un altro. Ma i segmenti con cui lavora il sistema di traduzione assistita non sono costituiti da singoli termini, ma da intere frasi. Si tratta di frasi che possono essere perfettamente identiche a frasi già tradotte e presenti nella memoria, ma che possono avere una corrispondenza minore, del 90-80%. Se il traduttore lavora in fretta, può non rendersi conto delle differenze tra il vecchio e il nuovo segmento e considerare totalmente identico un segmento che è identico solo al 90%. È iniziato così un grande lavoro di correzione e di approvazione di nuovi segmenti, in stretta collaborazione con i servizi giuridici che ci hanno fornito e continuano a fornirci i nuovi modelli c da cui si estraggono i nuovi segmenti. Il primo problema, molto banalmente, è quello della sigla. Non esiste più la Comunità europea, c’è l’Unione europea e quindi al posto di 'regolamento (CE)' abbiamo ora Regolamento (UE) n. …/… della Commissione. Il nome del trattato è cambiato, pertanto il visto relativo alla base giuridica ora recita: visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, L'obbligo di coinvolgere i parlamenti nazionali ci impone di inserire nel preambolo di ogni proposta di atto legislativo la formula: previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, La maggior parte degli atti dell'Unione vengono ora adottati mediante la procedura legislativa ordinaria (ex procedura di codecisione), descritta dall'articolo 294 del TFUE. Di conseguenza, nel preambolo degli atti legislativi sarà inserita anche la formula: deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria A norma dell'articolo 290 del TFUE, che introduce gli “atti delegati”, nel titolo degli atti delegati in questione deve essere inserito l'aggettivo 'delegato': Regolamento delegato (UE) n. …... della Commissione In applicazione dell'articolo 291 del TFUE, che conferisce competenze di esecuzione alla Commissione o al Consiglio, nel titolo degli atti di esecuzione devono essere inserite le parole "di esecuzione" : Regolamento di esecuzione (UE) n. …...del Consiglio / della Commissione Sembrano sostituzioni da poco, ma richiamo la vostra attenzione sul fatto che tutte queste formule ricorrono in testi di notevole lunghezza, in cui si deve garantire il rispetto della nuova formulazione e la coerenza intratestuale. È un lavoro da certosino che richiede molto più tempo di quanto un profano possa immaginare e per il quale non ringrazieremo mai abbastanza le colleghe che nel dipartimento lo stanno portando a compimento, sempre in stretta collaborazione con il servizio giuridico. Ma l'elemento che ha avuto forse un impatto maggiore sulla quotidianità del nostro lavoro di traduzione è stato la disposizione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del TFUE ). “2) Nell'intero trattato: a) i termini «la Comunità» o «la Comunità europea» sono sostituiti da «l'Unione», i termini «delle Comunità europee» o «della CEE» sono sostituiti da «dell'Unione europea e l'aggettivo “comunitario”, comunque declinato, è sostituito da “dell'Unione”», [.....]” In tutti gli atti giuridici e nei testi più formali non dovrebbero sorgere particolari problemi perché ci si attiene a quanto dice il trattato: dove prima c’era scritto "comunitario" ora dobbiamo scrivere "dell’Unione". Il problema si pone nei testi meno vincolati, nei testi di comunicazione in cui ci si rivolge al cittadino con un linguaggio più sciolto e più scorrevole e in cui la perdita dell’aggettivo "comunitario" può creare dei problemi. Per cercare di capire che strategie seguire per la sua sostituzione, mi sono un po’ divertita a ripercorrere la storia di questo aggettivo nella lingua italiana in generale. Ho consultato la voce “comunitario' nel dizionario Battaglia, che dice: comunitario, agg. Che si riferisce a una comunità, che si attua in comunità, che si ispira ad essa. Il dizionario riporta come prima occorrenza dell'aggettivo "comunitario" nella lingua italiana questa citazione che si trova in un libro di viaggio di Antonio Baldini: Baldini, 1940 "Ben presto diversità di vedute e di temperamento, differenze d'interessi e chiacchiere di donne, mettono a dura prova lo spirito comunitario della colonia." L'occorrenza è del 1940. Onestamente mi sembra un po’ strano, perché in francese 'communautaire” è attestato già dal 1840 e ci si sarebbe potuti aspettare che non ci volesse un secolo perché passasse nell'italiano. In ambito francofono è un aggettivo molto utilizzato nell’ambito delle organizzazioni religiose e probabilmente i testi di questo tipo non sono stati utilizzati dai lessicografi e magari in Italia continuavano ad essere scritti almeno in parte in latino. L’uso riferito alle Comunità europee è piuttosto tardo: nel trattato CECA del 1951 e nel trattato che istituisce la Comunità europea non c’è alcuna occorrenza di 'comunitario'. Ho guardato una edizione dello Zingarelli del 1966 e stranamente 'comunitario' non è riportato. Su Eur-lex (la raccolta di tutti i testi emanati dalle istituzioni dell’UE) la prima occorrenza è del 1960. Si tratta di una sentenza della Corte in cui ricorre l'espressione 'interesse comunitario'1. Nei primi anni 60 le occorrenze sono tutte in documenti della Corte di giustizia. 1 Sentenza della Corte del 15 luglio 1960. Repubblica italiana contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio Causa 20-59. "4. L'art. 88 prevede dei mezzi coercitivi e costituisce l'ultima ratio per tutelare gli interessi comunitari sanciti dal trattato di fronte all'inerzia od alla resistenza degli Stati membri. L'art. 88 va perciò interpretato in senso restrittivo." Lentamente il termine viene poi ripreso anche nei testi normativi, in particolare nella legislazione agricola (politica agricola comunitaria). Nel diritto primario il termine compare per la prima volta nel trattato di fusione ('istituzioni e organi comunitari'). Dopo il 1965 l'aggettivo è sempre più diffuso, soprattutto nell'ambito della politica agricola, dove troviamo anche 'vino comunitario' e 'metodi di analisi comunitari'. Nell’Atto unico europeo del 1987 'comunitario' ricorre in diverse associazioni ('procedura comunitaria', 'politiche comunitarie', ecc), e nel trattato dell’Unione europea l'aggettivo compare in oltre venti combinazioni. In quasi tutti questi casi il trattato di Lisbona sostituisce 'comunitario' con 'dell’Unione'. termini pre-Lisbona termini post-lisbona acquis comunitario acquis, senza altro attributo istituzioni comunitarie istituzioni previste dai trattati, istituzioni dell'Unione, istituzioni organi comunitari organi e organismi dell'Unione diritto comunitario diritto dell'Unione industria comunitaria industria dell'Unione a livello comunitario a livello dell'Unione azioni comunitarie azioni dell'Unione misure di incentivazione comunitarie misure di incentivazione dell'Unione legislazione comunitaria legislazione dell'Unione politiche o attività comunitarie politiche o attività dell'Unione attività comunitaria attività dell'Unione politiche e azioni comunitarie politiche e azioni dell'Unione ricerca, sviluppo tecnologico e ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione dimostrazione comunitari procedura comunitaria di controllo procedura di controllo dell'Unione assistenza finanziaria comunitaria assistenza finanziaria dell'Unione atto comunitario atto dell'Unione misure di carattere comunitario misure adottate dall'Unione programmi di aiuto comunitari programmi di aiuto dell'Unione valute non comunitarie valute di Stati terzi accordi comunitari accordi dell'Unione titoli comunitari di proprietà industriale titoli europei di proprietà intellettuale ordinamento giuridico comunitario ordinamento giuridico dell'Unione I due casi in cui la sostituzione non è operata con 'dell'Unione' sono: 'valute non comunitarie', diventate 'valute di Stati terzi', e 'titoli comunitari di proprietà intellettuale', diventati 'titoli europei di proprietà intellettuale', in cui per la prima volta l’aggettivo 'comunitario' è sostituito da 'europeo'. Per i testi giuridici e per quelli che presentano comunque un alto grado di formalità la regola è quella indicata dal trattato e non c'è ragione di creare neologismi. Per altre tipologie di testi ci si è chiesto se non fosse opportuno creare un aggettivo ad hoc aggiungendo alla base 'unione' un suffisso aggettivale : - ale unionale*∗ - ano unionano - are unionare - ario unionario - ese unionese - ico unionico - ile unionile - ino unionino Un’altra soluzione potrebbe essere quella di utilizzare anche il prefisso 'euro-' e di creare l'aggettivo eurounitario, di cui ho trovato 7 occorrenze tra il 2002 e il 2009∗∗ Ci si può chiedere però quanto sia impraticabile l'indicazione del trattato di sostituire 'comunitario' semplicemente con il sintagma 'dell'Unione'. Su internet le occorrenze di 'dell'Unione' sono 1 820 000∗∗∗, ∗ Solo dopo la conferenza REI ho potuto constatare che 'unionale' è ben attestato su Google (1630, occorrenze limitando la ricerca alle pagine italiane). La sua diffusione è dovuta in massima parte alla massiccia presenza di atti locali facenti riferimento a una qualche “Unione di comuni”. Come recita il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di loro competenza.”Nel decreto si parla semplicemente di 'statuto dell'unione', 'consiglio dell'unione', 'presidenza dell'unione', 'presidente dell'unione', 'giunta dell'unione'. A livello locale però gli amministratori interessati hanno presto introdotto l'aggettivo 'unionale', attestato in tale contesto già nel 1997. Troviamo così numerose occorrenze di 'statuto unionale', 'regolamento unionale', 'amministrazione unionale', consiglio unionale', 'bilancio unionale', 'ufficio unionale', 'territorio unionale', 'polizia unionale', 'beni immobili unionali', 'biblioteca unionale'. 'Unionale' non è però attestato in nessun testo legislativo nazionale o regionale, non figura nell'archivio del Corriere della sera né in quello della Repubblica e non è riportato in nessun dizionario. D'altra parte non è un vero neologismo, in quanto è presente nella lingua amministrativa italiana da oltre dieci anni e con riferimento a realtà ben precise. Per tutti questi motivi, mi sembra difficile utilizzarlo per indicare in modo specifico una relazione con l'Unione europea. ∗∗ ora sembra essere più diffuso, soprattutto associato a 'diritto ' (65 risultati per 'diritto eurounitario'). ∗∗∗ ora 3.200.000. nel Corriere della Sera da 42 occorrenze nel 1992 si è arrivati a 10 058∗∗∗∗* . * Un’altra possibilità per la quale non nascondo la mia simpatia sarebbe quella di specializzare con riferimento alla realtà dell'Unione l’aggettivo 'europeo', tra l’altro già ampiamente utilizzato in questa accezione. Già nel trattato CECA troviamo "nomenclatura doganale europea", in cui 'europea' fa riferimento alla Comunità di allora. E se guardiamo alle istituzioni dell'Unione, l’uso di 'europeo' è estremamente diffuso anche in contesti più liberi: una coscienza politica europea, l'impegno europeo, i profili europei dello sport, ecc. Se confrontiamo poi la fortuna dei due termini 'comunitario' e 'europeo' vedo, sempre sfruttando l’archivio storico del Corriere della Sera, che le "norme comunitarie" passano da 31 occorrenze nel 1992 a 376 nel 2009, mentre le "norme europee" (non in senso di norme tecniche) compaiono 7 volte nel 1992 e ben 449 nel 2009. Onestamente penso che ci siano buone possibilità che l’aggettivo 'europeo' possa riuscire a consolidarsi per essere utilizzato in molti di quei contesti in cui prima si usava 'comunitario'. E che ne sarà del termine 'Unione', senza l'aggettivo 'europea'? Riuscirà a specializzarsi per definire la realtà politica l’Unione europea? Anche in questo caso le occorrenze aumentano con il passare degli anni e sembrano testimoniare un crescente interesse per la materia europea. Concludendo, c'è qualche speranza che almeno a livello linguistico l’Unione europea diventi 'l’Unione' per antonomasia. ***---*** ∗∗∗∗ ora siamo a 14 478. ALLEGATO Riferimenti: Trattato di Lisbona Articolo 2 Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) La denominazione del trattato è sostituita da: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». A. MODIFICHE ORIZZONTALI 2) Nell'intero trattato: a) i termini «la Comunità» o «la Comunità europea» sono sostituiti da «l'Unione», i termini «delle Comunità europee» o «della CEE» sono sostituiti da «dell'Unione europea e l'aggettivo “comunitario”, comunque declinato, è sostituito da “dell'Unione”», salvo che all'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), diventato articolo 311bis, paragrafo 5, lettera c). Per quanto riguarda l'articolo 136, primo comma, la modifica si applica solo al termine «La Comunità». b) i termini «il presente trattato», «del presente trattato» e «al presente trattato» sono sostituiti, rispettivamente, da «i trattati», «dei trattati» e «ai trattati» e, se del caso, il verbo e gli aggettivi che seguono sono messi al plurale; la presente lettera non si applica all'articolo 182, terzo comma, e agli articoli 312 e 313; c) i termini «Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251», «Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251», o «Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da «Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria», i termini «Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da «Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria» e i termini «procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da «procedura legislativa ordinaria» e, se del caso, il verbo che segue è messo al plurale; d) i termini «deliberando a maggioranza qualificata», «che delibera a maggioranza qualificata», «con deliberazione a maggioranza qualificata» e «a maggioranza qualificata» sono soppressi; e) i termini «Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo» sono sostituiti da «Consiglio europeo»; f) i termini «le istituzioni o gli organi» e «le istituzioni e gli organi» sono sostituiti da «le istituzioni, gli organi o gli organismi»; i termini «(d)alle istituzioni o (d)agli organi» sono sostituiti da «(d)alle istituzioni, (d)agli organi o (d)agli organismi» e i termini «delle istituzioni o degli organi» sono sostituiti da «delle istituzioni, degli organi o degli organismi» fatta eccezione per l'articolo 193, primo comma; g) i termini «mercato comune» sono sostituiti da «mercato interno»; h) il termine «ecu» è sostituito da «euro»; i) i termini «Stati membri senza deroga» sono sostituiti da «Stati membri la cui moneta è l'euro»; j) la sigla «BCE» è sostituita dai termini «Banca centrale europea»; k) i termini «statuto del SEBC» sono sostituiti da «statuto del SEBC e della BCE»; l) i termini «comitato previsto dall'articolo 114», «comitato monetario di cui all'articolo 114» e «comitato di cui all'articolo 114» sono sostituiti da «comitato economico e finanziario»; m) i termini «statuto della Corte di giustizia» o «statuto della Corte» sono sostituiti da «statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea»; n) i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti da «Tribunale»; o) i termini «camera giurisdizionale» e «camere giurisdizionali» sono sostituiti, rispettivamente, da «tribunale specializzato» e «tribunali specializzati», con le opportune modifiche grammaticali del testo. 3) (…)