La traduzione dei testi dell`Unione europea dopo il trattato di

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La traduzione dei testi dell`Unione europea dopo il trattato di
RETE PER L'ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE
ATTI DELLA IX GIORNATA
Il peso delle parole:
come cambia l'italiano istituzionale con il trattato di Lisbona",
(Bruxelles, 26 aprile 2010)
Elisa Ranucci
Traduttore revisore, responsabile della qualità del Dipartimento italiano della
Direzione generale della Traduzione
La traduzione dei testi dell'Unione dopo il trattato di Lisbona:
arrivo di nuove formule, morte di un aggettivo
L’intervento di Manuela Guggeis di questa mattina mi permetterà di abbreviare la mia
relazione perché parte di quello che intendevo dire è stato trattato con molta
maggiore competenza da Manuela.
Io affronterò la questione della nuove formule introdotte dal trattato di Lisbona dal
punto di vista di un traduttore del servizio linguistico della Commissione, che per la
natura stessa del suo lavoro ha a che fare quasi quotidianamente con atti giuridici.
Per tradurre questo tipo di testi il traduttore della Commissione si avvale da diversi
anni di un sistema di traduzione assistita, che gli consente non solo e non tanto di
tradurli più velocemente, ma soprattutto di tradurli in modo uniforme e coerente.
Questi testi presentano infatti una terminologia, una fraseologia e una serie di
formule ricorrenti che sono stabili, che sono state codificate e che vanno quindi
rispettate. Per rendere ancora più sicura questa coerenza e questa uniformità, tra le
memorie di traduzione di cui si avvale il sistema di traduzione è stata introdotta una
memoria speciale. Si tratta della cosiddetta 'memoria normativa', in cui vengono
riversati tutti i segmenti estratti dai modelli elaborati dai giuristi linguisti e in
particolare tutte le formule che figurano nella Guida pratica comune per la redazione
di testi legislativi.
Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona ci siamo resi conto che il traduttore, pur
adeguatamente avvertito delle novità istituzionali e terminologiche introdotte dal
trattato, correva il rischio, ogni volta che il sistema di traduzione assistita gli
proponeva un segmento contenente una formula non più attuale, di approvare in un
momento di distrazione il segmento in questione e quindi di lasciare nel nuovo testo
la formula ormai superata. Chi non ha familiarità con la traduzione assistita potrebbe
immaginare che la soluzione più semplice sia quella di sostituire una volta per tutte
un glossario con un altro. Ma i segmenti con cui lavora il sistema di traduzione
assistita non sono costituiti da singoli termini, ma da intere frasi. Si tratta di frasi che
possono essere perfettamente identiche a frasi già tradotte e presenti nella memoria,
ma che possono avere una corrispondenza minore, del 90-80%. Se il traduttore
lavora in fretta, può non rendersi conto delle differenze tra il vecchio e il nuovo
segmento e considerare totalmente identico un segmento che è identico solo al 90%.
È iniziato così un grande lavoro di correzione e di approvazione di nuovi segmenti, in
stretta collaborazione con i servizi giuridici che ci hanno fornito e continuano a fornirci
i nuovi modelli c da cui si estraggono i nuovi segmenti.
Il primo problema, molto banalmente, è quello della sigla. Non esiste più la Comunità
europea, c’è l’Unione europea e quindi al posto di 'regolamento (CE)' abbiamo ora
Regolamento (UE) n. …/… della Commissione.
Il nome del trattato è cambiato, pertanto il visto relativo alla base giuridica ora recita:
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
L'obbligo di coinvolgere i parlamenti nazionali ci impone di inserire nel preambolo di
ogni proposta di atto legislativo la formula:
previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,
La maggior parte degli atti dell'Unione vengono ora adottati mediante la procedura
legislativa ordinaria (ex procedura di codecisione), descritta dall'articolo 294 del
TFUE. Di conseguenza, nel preambolo degli atti legislativi sarà inserita anche la
formula:
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
A norma dell'articolo 290 del TFUE, che introduce gli “atti delegati”, nel titolo degli atti
delegati in questione deve essere inserito l'aggettivo 'delegato':
Regolamento delegato (UE) n. …... della Commissione
In applicazione dell'articolo 291 del TFUE, che conferisce competenze di esecuzione
alla Commissione o al Consiglio, nel titolo degli atti di esecuzione devono essere
inserite le parole "di esecuzione" :
Regolamento di esecuzione (UE) n. …...del Consiglio / della Commissione
Sembrano sostituzioni da poco, ma richiamo la vostra attenzione sul fatto che tutte
queste formule ricorrono in testi di notevole lunghezza, in cui si deve garantire il
rispetto della nuova formulazione e la coerenza intratestuale. È un lavoro da
certosino che richiede molto più tempo di quanto un profano possa immaginare e per
il quale non ringrazieremo mai abbastanza le colleghe che nel dipartimento lo stanno
portando a compimento, sempre in stretta collaborazione con il servizio giuridico.
Ma l'elemento che ha avuto forse un impatto maggiore sulla quotidianità del nostro
lavoro di traduzione è stato la disposizione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del
TFUE ).
“2)
Nell'intero trattato:
a)
i termini «la Comunità» o «la Comunità europea» sono sostituiti da
«l'Unione», i termini «delle Comunità europee» o «della CEE» sono
sostituiti da «dell'Unione europea e l'aggettivo “comunitario”, comunque
declinato, è sostituito da “dell'Unione”»,
[.....]”
In tutti gli atti giuridici e nei testi più formali non dovrebbero sorgere particolari
problemi perché ci si attiene a quanto dice il trattato: dove prima c’era scritto
"comunitario" ora dobbiamo scrivere "dell’Unione". Il problema si pone nei testi meno
vincolati, nei testi di comunicazione in cui ci si rivolge al cittadino con un linguaggio
più sciolto e più scorrevole e in cui la perdita dell’aggettivo "comunitario" può creare
dei problemi.
Per cercare di capire che strategie seguire per la sua sostituzione, mi sono un po’
divertita a ripercorrere la storia di questo aggettivo nella lingua italiana in generale.
Ho consultato la voce “comunitario' nel dizionario Battaglia, che dice:
comunitario, agg. Che si riferisce a una comunità, che si attua in comunità,
che si ispira ad essa.
Il dizionario riporta come prima occorrenza dell'aggettivo "comunitario" nella lingua
italiana questa citazione che si trova in un libro di viaggio di Antonio Baldini:
Baldini, 1940
"Ben presto diversità di vedute e di temperamento, differenze d'interessi e
chiacchiere di donne, mettono a dura prova lo spirito comunitario della
colonia."
L'occorrenza è del 1940. Onestamente mi sembra un po’ strano, perché in francese
'communautaire” è attestato già dal 1840 e ci si sarebbe potuti aspettare che non ci
volesse un secolo perché passasse nell'italiano. In ambito francofono è un aggettivo
molto utilizzato nell’ambito delle organizzazioni religiose e probabilmente i testi di
questo tipo non sono stati utilizzati dai lessicografi e magari in Italia continuavano ad
essere scritti almeno in parte in latino.
L’uso riferito alle Comunità europee è piuttosto tardo: nel trattato CECA del 1951 e
nel trattato che istituisce la Comunità europea non c’è alcuna occorrenza di
'comunitario'.
Ho guardato una edizione dello Zingarelli del 1966 e stranamente 'comunitario' non è
riportato. Su Eur-lex (la raccolta di tutti i testi emanati dalle istituzioni dell’UE) la
prima occorrenza è del 1960. Si tratta di una sentenza della Corte in cui ricorre
l'espressione 'interesse comunitario'1.
Nei primi anni 60 le occorrenze sono tutte in documenti della Corte di giustizia.
1
Sentenza della Corte del 15 luglio 1960. Repubblica italiana contro l'Alta Autorità della Comunità
europea del Carbone e dell'Acciaio Causa 20-59.
"4. L'art. 88 prevede dei mezzi coercitivi e costituisce l'ultima ratio per tutelare gli interessi
comunitari sanciti dal trattato di fronte all'inerzia od alla resistenza degli Stati membri. L'art. 88 va
perciò interpretato in senso restrittivo."
Lentamente il termine viene poi ripreso anche nei testi normativi, in particolare nella
legislazione agricola (politica agricola comunitaria). Nel diritto primario il termine
compare per la prima volta nel trattato di fusione ('istituzioni e organi comunitari').
Dopo il 1965 l'aggettivo è sempre più diffuso, soprattutto nell'ambito della politica
agricola, dove troviamo anche 'vino comunitario' e 'metodi di analisi comunitari'.
Nell’Atto unico europeo del 1987 'comunitario' ricorre in diverse associazioni
('procedura comunitaria', 'politiche comunitarie', ecc), e nel trattato dell’Unione
europea l'aggettivo compare in oltre venti combinazioni. In quasi tutti questi casi il
trattato di Lisbona sostituisce 'comunitario' con 'dell’Unione'.
termini pre-Lisbona
termini post-lisbona
acquis comunitario
acquis, senza altro attributo
istituzioni comunitarie
istituzioni previste dai trattati,
istituzioni dell'Unione, istituzioni
organi comunitari
organi e organismi dell'Unione
diritto comunitario
diritto dell'Unione
industria comunitaria
industria dell'Unione
a livello comunitario
a livello dell'Unione
azioni comunitarie
azioni dell'Unione
misure di incentivazione
comunitarie
misure di incentivazione
dell'Unione
legislazione comunitaria
legislazione dell'Unione
politiche o attività comunitarie
politiche o attività dell'Unione
attività comunitaria
attività dell'Unione
politiche e azioni comunitarie
politiche e azioni dell'Unione
ricerca, sviluppo tecnologico e
ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione dell'Unione
dimostrazione comunitari
procedura comunitaria di controllo
procedura di controllo dell'Unione
assistenza finanziaria comunitaria
assistenza finanziaria dell'Unione
atto comunitario
atto dell'Unione
misure di carattere comunitario
misure adottate dall'Unione
programmi di aiuto comunitari
programmi di aiuto dell'Unione
valute non comunitarie
valute di Stati terzi
accordi comunitari
accordi dell'Unione
titoli comunitari di proprietà
industriale
titoli europei di proprietà
intellettuale
ordinamento giuridico comunitario
ordinamento giuridico dell'Unione
I due casi in cui la sostituzione non è operata con 'dell'Unione' sono: 'valute non
comunitarie', diventate 'valute di Stati terzi', e 'titoli comunitari di proprietà
intellettuale', diventati 'titoli europei di proprietà intellettuale', in cui per la prima volta
l’aggettivo 'comunitario' è sostituito da 'europeo'.
Per i testi giuridici e per quelli che presentano comunque un alto grado di formalità la
regola è quella indicata dal trattato e non c'è ragione di creare neologismi. Per altre
tipologie di testi ci si è chiesto se non fosse opportuno creare un aggettivo ad hoc
aggiungendo alla base 'unione' un suffisso aggettivale :
-
ale
unionale*∗
-
ano
unionano
-
are
unionare
-
ario
unionario
-
ese
unionese
-
ico
unionico
-
ile
unionile
-
ino
unionino
Un’altra soluzione potrebbe essere quella di utilizzare anche il prefisso 'euro-' e di
creare l'aggettivo eurounitario, di cui ho trovato 7 occorrenze tra il 2002 e il 2009∗∗
Ci si può chiedere però quanto sia impraticabile l'indicazione del trattato di sostituire
'comunitario' semplicemente con il sintagma 'dell'Unione'.
Su internet le occorrenze di 'dell'Unione' sono 1 820 000∗∗∗,
∗ Solo dopo la conferenza REI ho potuto constatare che 'unionale' è ben attestato su
Google (1630, occorrenze limitando la ricerca alle pagine italiane). La sua diffusione è
dovuta in massima parte alla massiccia presenza di atti locali facenti riferimento a una
qualche “Unione di comuni”. Come recita il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Le
unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma contermini, allo
scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di loro competenza.”Nel
decreto si parla semplicemente di 'statuto dell'unione', 'consiglio dell'unione', 'presidenza
dell'unione', 'presidente dell'unione', 'giunta dell'unione'. A livello locale però gli
amministratori interessati hanno presto introdotto l'aggettivo 'unionale', attestato in tale
contesto già nel 1997. Troviamo così numerose occorrenze di 'statuto unionale',
'regolamento unionale', 'amministrazione unionale', consiglio unionale', 'bilancio unionale',
'ufficio unionale', 'territorio unionale', 'polizia unionale', 'beni immobili unionali', 'biblioteca
unionale'. 'Unionale' non è però attestato in nessun testo legislativo nazionale o regionale,
non figura nell'archivio del Corriere della sera né in quello della Repubblica e non è
riportato in nessun dizionario. D'altra parte non è un vero neologismo, in quanto è
presente nella lingua amministrativa italiana da oltre dieci anni e con riferimento a realtà
ben precise. Per tutti questi motivi, mi sembra difficile utilizzarlo per indicare in modo
specifico una relazione con l'Unione europea.
∗∗ ora sembra essere più diffuso, soprattutto associato a 'diritto ' (65 risultati per 'diritto
eurounitario').
∗∗∗ ora 3.200.000.
nel Corriere della Sera da 42 occorrenze nel 1992 si è arrivati a 10 058∗∗∗∗* . *
Un’altra possibilità per la quale non nascondo la mia simpatia sarebbe quella di
specializzare con riferimento alla realtà dell'Unione l’aggettivo 'europeo', tra l’altro già
ampiamente utilizzato in questa accezione. Già nel trattato CECA troviamo
"nomenclatura doganale europea", in cui 'europea' fa riferimento alla Comunità di
allora.
E se guardiamo alle istituzioni dell'Unione, l’uso di 'europeo' è estremamente diffuso
anche in contesti più liberi: una coscienza politica europea, l'impegno europeo, i
profili europei dello sport, ecc.
Se confrontiamo poi la fortuna dei due termini 'comunitario' e 'europeo' vedo, sempre
sfruttando l’archivio storico del Corriere della Sera, che le "norme comunitarie"
passano da 31 occorrenze nel 1992 a 376 nel 2009, mentre le "norme europee" (non
in senso di norme tecniche) compaiono 7 volte nel 1992 e ben 449 nel 2009.
Onestamente penso che ci siano buone possibilità che l’aggettivo 'europeo' possa
riuscire a consolidarsi per essere utilizzato in molti di quei contesti in cui prima si
usava 'comunitario'.
E che ne sarà del termine 'Unione', senza l'aggettivo 'europea'? Riuscirà a
specializzarsi per definire la realtà politica l’Unione europea? Anche in questo caso le
occorrenze aumentano con il passare degli anni e sembrano testimoniare un
crescente interesse per la materia europea.
Concludendo, c'è qualche speranza che almeno a livello linguistico l’Unione europea
diventi 'l’Unione' per antonomasia.
***---***
∗∗∗∗ ora siamo a 14 478.
ALLEGATO
Riferimenti:
Trattato di Lisbona
Articolo 2
Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del
presente articolo.
1)
La denominazione del trattato è sostituita da: «Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea».
A. MODIFICHE ORIZZONTALI
2)
Nell'intero trattato:
a)
i termini «la Comunità» o «la Comunità europea» sono sostituiti da
«l'Unione», i termini «delle Comunità europee» o «della CEE» sono
sostituiti da «dell'Unione europea e l'aggettivo “comunitario”, comunque
declinato, è sostituito da “dell'Unione”», salvo che all'articolo 299,
paragrafo 6, lettera c), diventato articolo 311bis, paragrafo 5, lettera c).
Per quanto riguarda l'articolo 136, primo comma, la modifica si applica solo
al termine «La Comunità».
b)
i termini «il presente trattato», «del presente trattato» e «al presente
trattato» sono sostituiti, rispettivamente, da «i trattati», «dei trattati» e «ai
trattati» e, se del caso, il verbo e gli aggettivi che seguono sono messi al
plurale; la presente lettera non si applica all'articolo 182, terzo comma, e
agli articoli 312 e 313;
c)
i termini «Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
251», «Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251», o
«Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
251» sono sostituiti da «Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria», i termini «Consiglio, che
delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da
«Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la
procedura legislativa ordinaria» e i termini «procedura di cui all'articolo
251» sono sostituiti da «procedura legislativa ordinaria» e, se del caso, il
verbo che segue è messo al plurale;
d)
i termini «deliberando a maggioranza qualificata», «che delibera a
maggioranza qualificata», «con deliberazione a maggioranza qualificata» e
«a maggioranza qualificata» sono soppressi;
e)
i termini «Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di
governo» sono sostituiti da «Consiglio europeo»;
f)
i termini «le istituzioni o gli organi» e «le istituzioni e gli organi» sono
sostituiti da «le istituzioni, gli organi o gli organismi»; i termini «(d)alle
istituzioni o (d)agli organi» sono sostituiti da «(d)alle istituzioni, (d)agli
organi o (d)agli organismi» e i termini «delle istituzioni o degli organi» sono
sostituiti da «delle istituzioni, degli organi o degli organismi» fatta
eccezione per l'articolo 193, primo comma;
g)
i termini «mercato comune» sono sostituiti da «mercato interno»;
h)
il termine «ecu» è sostituito da «euro»;
i)
i termini «Stati membri senza deroga» sono sostituiti da «Stati membri la
cui moneta è l'euro»;
j)
la sigla «BCE» è sostituita dai termini «Banca centrale europea»;
k)
i termini «statuto del SEBC» sono sostituiti da «statuto del SEBC e della
BCE»;
l)
i termini «comitato previsto dall'articolo 114», «comitato monetario di cui
all'articolo 114» e «comitato di cui all'articolo 114» sono sostituiti da
«comitato economico e finanziario»;
m)
i termini «statuto della Corte di giustizia» o «statuto della Corte» sono
sostituiti da «statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea»;
n)
i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti da «Tribunale»;
o)
i termini «camera giurisdizionale» e «camere giurisdizionali» sono
sostituiti, rispettivamente, da «tribunale specializzato» e «tribunali
specializzati», con le opportune modifiche grammaticali del testo.
3) (…)