carta di qualificazione del conducente - cqc

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carta di qualificazione del conducente - cqc
IN QUESTO NUMERO
TUTELA AMBIENTALE
Pochi accorgimenti – Grandi risultati
Caro petrolio, inquinamento ambientale in aumento, difficoltà economiche delle famiglie sono in questo preciso momento gli argomenti principali di discussione in tutto il mondo. L’automobile è ormai diventata
indispensabile per aiutarci a condurre la vita di tutti i giorni che diventa
sempre più frenetica e che richiede sempre più velocità negli spostamenti.
In ogni famiglia, o quasi, si possiedono almeno due autovetture ed una
moto o scooter, simboli di sviluppo e benessere. Eppure non ci si accorge
che con piccoli accorgimenti individuali ed uno sguardo obiettivo verso il
futuro che ci aspetta, potremmo ottenere grandi risultati sia in termini economici che in termini di tutela ambientale
e di salute. Mi permetto di suggerirne alcuni.
•
Comprare veicoli di piccola cilindrata se l’uso che ne facciamo è prevalentemente quello cittadino ed i limiti massimi di velocità in autostrada sono di 130 Km orari;
•
Utilizzare i mezzi di trasporto pubblico (autobus – metropolitana – pulmann – tram etc.) per spostarci in città o fuori porta
•
Utilizzare la bicicletta o fare una passeggiata a piedi quando i tratti di percorrenza sono molto brevi.
Sono soltanto piccoli accorgimenti che individualmente possono essere fatti senza il minimo sforzo eppure visti complessivamente possono dare grandi risultati. Meno inquinamento e dunque più tutela ambientale, diminuzione dello
stress da traffico, ed infine notevole risparmio economico.
Saluti. Antonio Passavia
SOMMARIO
ZTL - Zone a Traffico Limitato Revisione veiocoli oltre i 35 q.li
Prevenire gli incidenti stradali
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)
Decreto “Mille Proroghe”
Acquisto veicoli in regime di IVA del margine
pag. 3
pag. 5
pag. 6
pag. 9
pag. 11
pag. 13
di Baiamonte Massimo e Passavia Antonio
CORSI PER PATENTE
A B C D E
RINNOVO E DUPLICATO PATENTE
RECUPERO PUNTI PER LA PATENTE
RILASCIO PATENTE PER CICLOMOTORI
RILASCIO CQC
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N
ell’Ottobre scorso l’Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti al fine
di ottimizzare il settore revisioni veicoli pesanti, ha bandito gara d’appalto per il “Noleggio di un autoveicolo munito di attrezzature per la revisione ed il collaudo di veicoli da
utilizzare nelle Province di Agrigento, Palermo e Messina”.
Crm Italia invitata, con lettera del 31 Ottobre 2007, a partecipare alla gara, presenta il miglior ribasso di gara ed ottiene la stipula del contratto di noleggio in data 10 gennaio
2008.
Dal mese di gennaio il veicolo per le revisioni ed il collaudo
sarà presente nelle tre Province rispettando il seguente calendario:
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GUIDA SICURA
PREVENIRE GLI INCIDENTI STRADALI
IL “TEMIBILE” COLPO DI SONNO
T
roppe volte davanti ad incidenti automobilistici senza una causa apparente, si tende ad
archiviare l’ evento come imputabile a semplici
fuoriuscite di strada. Ma spesso le motivazioni
sono altrove e, sovente, sono riconducibili a
momentanei colpi di sonno del guidatore che, al
risveglio, non è più in grado di controllare l’ auto
che guidava con conseguenze spesso drammatiche per sé e per gli altri.
Fronteggiare questo nemico subdolo, che coglie
improvvisamente, spesso neanche accompagnato da sintomi premonitori, è impresa ardua
e, in attesa che l’ elettronica affini le sue armi
per venire in soccorso agli automobilisti esposti
a questa insidia, pochi accorgimenti potranno
risultare utili per fronteggiare le evenienze, ma
soprattutto prevenire il classico colpo di sonno.
Cominciamo col dire
che, per quanto insidioso, il colpo di sonno
non è una malattia ineluttabile, parliamo pur
sempre di una condizione fisiologica in un
soggetto sano e come
tale, costellata da tutta
una sequela di sintomi
che si trascurano, con
la convinzione, errata,
che possiamo dominarla come e quando vogliamo noi. Ebbene, questo convincimento sbagliato, può rappresentare l’ inizio, della fine tragica,
del nostro viaggio.
Quali i sintomi
Sbadigliare frequentemente durante la guida, accusare bruciori oculari e arrossamenti dovuti più
allo sfregare delle dita sugli occhi che a semplice
irritazione degli stessi, confondere la segnaletica,
chinare troppo il capo verso il basso, indugiare
sull’ acceleratore e dare colpi a vuoto continui
sui freni come se si fosse intravisto un ostacolo
improvviso, ma inesistente; zigzagare, anche
leggermente con l’ auto, grattarsi continuamente la testa, dimenarsi a scatti col busto come a
voler riassumere una posizione comoda, sono
chiarissimi segni premonitori che di lì a poco il
sonno prenderà il nostro sopravvento.
Spesso, solo alcuni di questi sintomi dovrebbero
indurci, senza indugio alcuno, a fermare l’ auto
e riposarsi o a trasferire la guida a chi, accanto,
è più sveglio. Fare gli eroi non serve a nessuno,
ma soprattutto espone a rischi gravissimi per la
propria e l’ altrui incolumità. Non ci sono scuse di
sorta, un riposo immediato potrebbe durare alcuni
minuti il tempo di dare all’ organismo quel momentaneo ristoro che richiede con tutte le sue forze,
incaponirsi sol perché si è intravista un’ area di servizio o un autogrill a qualche chilometro di distanza
potrebbe significare perdere il controllo dell’ auto di
lì a pochi attimi, senza possibilità alcuna, di cambiare il nostro futuro nel giro di qualche secondo.
Le cause del colpo di sonno
Ci sono molteplici fattori che concorrono in maniera
determinante al manifestarsi di questo pericolosissimo evento, il sonno fa parte della fisiologia dell’
organismo e incide in maniera individuale da una
persona ad un’ altra. Inoltre concorrono determinate abitudini e stili di vita che differenziano i diversi
automobilisti fra di loro. C’è chi la mattina è sveglio
e fresco e pronto a mettersi
alla guida, c’è chi invece
preferisce guidare la notte
e si trova male la mattina.
Questo significa che non si
può generalizzare né, tanto
meno, tentare di imitare gli
altri ritenendo di poter avere
la stessa resistenza o le
stesse abitudini di tutti. Inoltre, improvvisarsi stacanovisti del volante, senza essere
abituati a lunghi tragitti è quanto di più sbagliato si
possa fare. L’ organismo prima di mutare le proprie
quotidiane abitudini può impiegare dei mesi, ciò significa che se siamo abituati ad andare a letto ogni
sera alla stessa ora, non ci dobbiamo stupire se la
guida dell’ auto negli orari che da sempre abbiamo
dedicato al sonno, ci sembra un’ impresa titanica.
Se riusciamo a capire questo e ad accettare i nostri
limiti, con umiltà, non correremo mai rischi, in caso
contrario dovremmo sapere che è la vita in gioco e
non soltanto la propria.
Non dormire il giorno prima del viaggio o non
riposare secondo i propri stili di vita, costituiscono
motivi validi per essere sopraffatti dal sonno. E,
attenzione, non è soltanto un fattore d età, tanti
giovani corrono gli stessi rischi ma ritengono che il
vigore degli anni verdi, farà loro superare ogni ostacolo. Niente di più sbagliato. L’ organismo, anche
giovane, sottostà agli stessi ritmi circadiani, sonno
veglia, alla stregua di un corpo adulto.
Anche i tragitti autostradali concorrono al colpo
di sonno, i lunghi rettilinei hanno un effetto quasi
ipnotizzante sul guidatore, così come il movimento
GUIDA SICURA
del tergicristallo inserito a bassa velocità, in una
giornata plumbea per un soggetto assonnato
amplifica l’ effetto soporifero che, movimento,
luminosità e rumorosità ossessiva, esercitano sull’
automobilista. Non ci sono, generalmente orari di
picco così precisi per collocare la maggior incidenza del colpo di sonno. Certo è che l’ uomo essendo un animale diurno, potenzialmente, dovrebbe
essere più esposto la notte ai colpi di sonno;
ma anche questo è un fattore individuale, alcuni
guidano meglio di notte che di giorno, così come
le prime ore di luce, potrebbero rivelarsi fatali, più
di altre, sull’ insorgenza del sonno alla guida. Ma
questa distinzione apre la strada ad una raccomandazione. Bisogna guidare quando ci si sente
nelle condizioni ottimali e non cercando di imitare
coloro che affermano di essere indomabili. Se il
viaggio notturno non ci è affatto congeniale evitiamolo e
lasciamolo
compiere
a chi se
la sente
di affrontarlo, alla
stessa
stregua
di chi
preferisce
guidare
di notte
anziché di giorno.
L’ alimentazione
Anche l’ alimentazione riveste un ruolo fondamentale nel favorire l’ insidia del colpo di sonno.
Mangiare alimenti che richiedono uno sforzo
notevole per la digestione, avrà, come conseguenza, una sonnolenza definita post prandiale.
Il motivo è semplice, per favorire la digestione, l’
organismo, “ sequestra” il maggior quantitativo di
sangue agli altri distretti, cervello compreso, per
portarlo all’ apparato digerente. In questo caso, il
primo segno di quanto è avvenuto c’è lo da quello
stato di obnubilamento già esso stesso foriero di
quell’ allentamento dei riflessi e di quella sonnolenza continua e pericolosa.
Prima di mettersi in viaggio, pertanto, dovranno
essere banditi, categoricamente, cibi grassi o
elaborati che richiedono grossi sforzi digestivi. Via
libera, dunque, a pasta, in razioni moderate, va
bene anche il riso, le verdure, la frutta, i biscotti, l’ acqua. No, a fritture, compresi quei panini
ripieni all’ inverosimile e conditi con salse pesanti
da digerirsi. No, all’ alcol, in viaggio, no, anche al
vino che oggi viene rivalutato nelle nostre die-
te. Ma questa bevanda, come ben si sa, induce
sonnolenza e per la Legge, anche 0,5 grammi per
litro di alcol nel sangue, sono motivo di severa
sanzione e basta poco per raggiungere questo
tasso alcolemico.
Attenzione anche ai farmaci, ma di questo abbiamo ampiamente già parlato in una precedente
trattazione.
Un altro alleato del sonno dagli effetti negativi
sull’ automobilista è il caldo. Ormai sono poche
le auto prive di climatizzatore, ma ne circolano
ancora, chi guida in condizione di eccessiva temperatura ne soffre, ha riflessi più ritardati e perdendo elettroliti con la sudorazione diventa meno
attento e più facile vittima del sonno. Meglio tenere il climatizzatore acceso senza eccessivi sbalzi
di temperatura fra l’ interno e l’ esterno dell’ auto
e per chi non ha l’ aria condizionata meglio, per
lo meno,
assicurare il
riciclo dell’
aria con i
finestrini
leggermente
abbassati.
Accorgimenti
antisonno da
evitare
Chi ritiene
che sporgere
la testa dal
finestrino faccia passare il sonno si sbaglia, non
ha alcuna efficacia, lì per lì la sensazione è quella
di una sferzata ristoratrice, ma di lì a poco, tutto
torna come e peggio di prima.
Bere troppi caffè non allontana il rischio del colpo
di sonno, perché superata la dose ben tollerata
dal singolo individuo questa sostanza non ha
nessun effetto maggiore, dose dipendente. Anzi,
accentua la sudorazione, con conseguenze di
irregolari frequenze cardiache e tremori.
Bagnarsi il volto continuamente, ha lo stesso
effetto dello sporgersi dal finestrino, dopo un
momentaneo beneficio tutto torna come e peggio
di prima. Insordirsi con la musica (messa) ad alto
volume o aumentare la velocità per stare più allertati è inutile e pericoloso, l’ una distrae, l’ altra,
che richiederebbe riflessi più pronti, si risolve in
un maggiore pericolo di stanchezza.
L’ unico rimedio utile contro il colpo di sonno e
sempre e solo quello: fermarsi e dormire finchè non ci si sente davvero in grado di ripartire,
avremmo perso del tempo fors’ anche prezioso,
ma abbiamo preservato la nostra e, forse, l’ altrui
vita.
7
NEWS
I
l fenomeno del franchising sembra essere
in costante evoluzione. I bassi rischi commerciali, il brand conosciuto ed entrato nell’immaginario collettivo, l’apporto di knowhow con il quale l’affiliato viene supportato,
la formazione ed infine i bassi fee di ingresso
rendono sempre più appetibile l’opportunità
di fare impresa.
Agenzia Italia Service Point finita la fase di
sperimentazione nel 2007 è passata alla fase
operativa ovvero di affiliazione. I servizi offerti
in franchising e la serietà che contraddistingue l’azienda sono le chiavi che permettono
oggi anche a coloro che non hanno alcuna
esperienza lavorativa ma hanno buone capacità imprenditoriali, di investire proprio su
queste per intraprendere il cammino lavorativo con minimi rischi e con ottime garanzie di
successo. E’ il caso di tre giovani imprenditori
che nel mese di Aprile hanno scelto il Service
Point come punto di partenza per la loro carriera lavorativa. Premiato dunque il coraggio
e le capacità di Oriana Alvich, Nicolò Tola
e della Fin 3 Service s.r.l. , con l’apertura di
tre nuovi Service Point a Palermo, Bagheria e
Partinico. A loro va l’augurio Aziendale per un
futuro di grandi soddisfazioni lavorative e di
trasparente e proficua collaborazione.
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NORMATIVA
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE - CQC
L’obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal:
10 settembre 2008 per il trasporto di persone
10 settembre 2009 per il trasporto delle cose.
Pertanto:
- I CAP KD non verranno più rilasciati a partire dal 10/09/2008;
- I CAP KC pr il trasporto professionale non verranno più rilasciati a partire
dal 10/09/2009;
- I CAP KC e le patenti C conseguiti dal 05/04/2007 (data di entrata in
vigore del DD n° 371/2007 non possono essere convertiti in CQC.
La CQC richiede per il suo rilascio un formazione iniziale e per il suo
mantenimento una formazione periodica (ogni cinque anni viene infatti
rinnovata a seguito della frequenza obbligatoria di un corso).
L’innovcazione e la complessità della materia richiederanno successivi
ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dei Trasporti per cui sono
prevedibili modifiche al contenuto del presente.
OBBLIGO CQC
La CQC è rilasciata dall’UMC per l’attività dei conducenti che effettuano
professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la
cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE, salvo il caso
di alcuni veicoli per i quali è prevista una deroga (veicoli con velocità non
superiore a 45 km/h, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, veicoli in
manutenzione e riparazione, di emergenza, per trasporti privati, ecc.)
Tale attività è subordinata all’obbligo di:
• Qualificazione iniziale, con frequenza di un corso e superamento di un
esame presso il DTT;
• Formazione periodica, con frequenza di un corso ogni cinque anni.
Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti (residenti in Italia o
cittadini non appartenenti alla UE o al SEE che svolgono attività presso
Impresa stabilita in Italia) devono aver compiuto:
• 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e CE, in deroga al limite di massa
complessiva a pieno carico di 7,5 t;
• 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è
richiesta la patente di guida delle categorie D e DE.
La CQC sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e
KD. I conducenti già titolari della CQC per effettuare trasporto merci, che
intendono conseguire anche la CQC per effettuare trasporto passeggeri,
o viceversa, devono dimostrare la conoscenza delle materie specifiche
attinenti alla nuova qualificazione.
REQUISITI PER OTTENERE LA CQC
E’ previsto il rilascio della CQC per documentazione entro tre anni dal
05/04/2007 per titolari di patente C o CAP KD rilasciati entro 04/04/2007
o successivamente per duplicati rilasciati in data antecedente.
I titolari di CAP KD possono richiedere il rilascio del CAP KB e della CQC
oppure solamente del CAP KB. E’ previsto il rilascio del duplicato per
deterioramento, smarrimento e furto del documento ovvero nel caso di
duplicato o estensione di validità della patente.
RILASCIO
La CQC è rilasciata subordinatamente al superamento dell’esame di
idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale, ai
conducenti
• Residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone e di
cose;
• Cittadini di Stati non appartenenti all’UE o allo SEE, che svolgono la loro
attività alle dipendenze di un’Impresa di autotrasporto di persone o di
cose stabilita su territorio italiano.
L’Italia riconosce la CQC rilasciata dagli altri Stati membri dell’UE o dello
SEE.
DEROGHE
Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:
• La cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
• Ad uso delle Forze Armate, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e
delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a
loro disposizione;
• Sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in
circolazione;
• Utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
• Utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o
dei certificati di abilitazione professionale;
• Utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di
merci;
• Che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente
stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del
veicolo non ne costituisca attività principale.
L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica
a conducenti assunti alle dipendenze di un impresa con la qualifica di
autista e di scuolabus nel caso che l’attività sia esercitata sia in conto
proprio che per conto terzi.
RILASCIO PER DOCUMENTAZIONE (ESENZIONI)
Sono esentati dall’obbligo di superamento dell’esame di idoneità e di
frequenza del corso di qualificazione iniziale e quindi possono ottenere
la CQC per documentazione i conducenti residenti alla data 05/04/2007:
• In Italia, già titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
• In Italia, già titolari della patente di guida di categoria C ovvero CE;
• In altri stati dell’UE o dello SEE ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose con sede in Italia, titolari di patente C, CE, D,
DE e relative sottocategorie;
Pertanto la CQC per documentazione può essere richiesta da titolari di
patente C o CAP KD rilasciati:
• Entro il 04/04/2007;
• Successivamente al 04/04/2007 per duplicato di patente o CAP rilasciati
antecedentemente a tale data.
I conducenti possono richiedere il rilascio della CQC per documentazione:
• Entro tre anni dal 05/04/2007 (data di entrata in vigore del DD n° 371/2007);
la validità della CQC per trasporto persone decorre dal 10/09/2008 mentre
la validità della CQC per trasporto di cose decorre dal 10/09/2009;
• Presentando domanda unitamente alle attestazioni di versamento
presso l’UMC competente secondo le seguenti scadenze
- Dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F
dal 05/04/2007;
- Dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G,H,I,J,K,L,M
dal 05/07/2007;
- Dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N,O,P,Q,R dal
05/10/2007
- Dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S,T,U,V,W,X,Y,Z,
dal 05/01/2008.
La richiesta deve essere redatta su modello TT746C unitamente all’attestato di versamento della tariffa prevista, all’attestato di assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC, alla fotografia recente del
volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco, alla fotocopia
della patente e all’attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con
un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia redatta secondo fac-simile allegato alla circolare DTT 10/08/2007, n° 77898/8.3 (per conducenti
residenti in Stati non appartenenti all’UE o SEE che svolgono la loro attività
alle dipendenzedi un’impresa di autotrasporto). Al momento del rilascio
della CQC deve essere restituito al UMC il CAP KD o il CAP KC.
Nel caso di presentazione di patente di categoria non corrispondente
alle categorie previste dalla direttiva n° 91/439/CE l’UMC deve chiedere
al Consolato o all’Ambasciata dello Stato che ha emesso la patente una
traduzione. Qualora la traduzione fosse insufficiente per accertare l’esatta
corrispondenza della categoria deve essere posto specifico quesito alla
Divisione 6 del DTT.
Entro tre anni (entro il 05/04/2010) i titolari di patente comprendente la C
e D e del CAP KD che hanno richiesto per documentazione la CQC per trasporto cose possono chiedere la CQC per trasporto di persone e viceversa
in esenzione dall’obbligo del corso e dell’esame.
QUALIFICAZIONE INIZIALE ED ESAME DI IDONEITA’
La CQC è rilasciata dagli UMC subordinatamente al possesso della patente di guida in corso di validità, previa frequenza di uno specifico corso e
superamento di un esame di idoneità.
L’esame di idoneità è svolto da funzionari del Ministero dei Trasporti
– DTT:
9
NORMATIVA
• Con il metodo orale (in presenza di due funzionari del DTT) fino a quando non saranno predisposti appositi questionari;
• Con due prove svolte tramite appositi questionari (con risposta “vero o
falso”) di:
- 60 quiz da completare in 120 minuti (max 6 errori) sulla parte di programma comune
- 60 quiz da completare in 120 minuti (max 6 errori) sulla parte di programma speciale per CQC per trasporto persone o per CQC per trasporto cose a
seconda dell’abilitazione richiesta; qualora il titolare della CQC per trasporto persone intenda estenderla anche alla CQC per trasporto cose deve svolgere la prova tramite 60 quiz da completare in 120 minuti (max 6 errori) sulla parte di programma specifica per il trasporto di cose e viceversa. L’esito
negativo di una sola delle due prove comporta l’esito negativo dell’esame.
I conducenti candidati al conseguimento della CQC che hanno già conseguito l’attestato di idoneità professionale per l’accesso all professione
relativa al medesimo settore devono svolgere il questionario di 60 quiz
da completare in 120 minuti (max 6 errori) sulla parte di programma
generale.
L’esame deve essere svolto:
- Entro un anno dalla fine del corso; oltre tale termine è richiesta la presentazione di un nuovo corso;
- Non prima di un mese dalla data
del precedente esame con esito
negativo.
I cittadini si Stati non appartenenti
alla UE devono esibire il permesso di
soggiorno in corso di validità oppure
la richiesta di rinnovo.
Possono seguire in Italia i corsi di
formazione iniziale i conducenti:
- Ivi residenti;
- Cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o alla Spazio Economico Europeo dipendenti
di un’impresa di autotrasporto di
persone o di cose stabilita in Italia.
L’ammissione all’esame è subordinata
alla presentazione di apposita istanza
su modello TT746C unitamente alle attestazioni di versamento ed all’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dal quale si evince
che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda.
La CQC viene rilasciata contestualmente al superamento dell’esame di
idoneità.
FORMAZIONE PERIODICA E RINNOVO
I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque anni dopo
aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione solo teorico.
La formazione periodica consiste nell’aggiornamento professionale che
consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali per
lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza
stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.
Il rinnovo della CQC può essere ottenuto:
- Effettuando un corso di formazione periodica a partire da sei mesi antecedenti la scadenza di validità della CQC;
- Effettuando un corso di formazione periodica nel caso di CQC scaduta da
meno di due anni;
- Effettuando un corso di formazione periodica e sostenendo l’esame per il
conseguimento nel caso di CQC scaduta da oltre due anni.
La CQC per il trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento di 65 anni
La CQC rinnovata è emessa dal UMC competente in base alla sede dell’autoscuola o dell’Ente che ha svolto il corso secondo la seguente procedura:
- L’autoscuola o l’Ente trasmettono telematicamente l’elenco di coloro che
hanno frequentato il corso all’UMC competente entro due giorni lavorativi
dalla fine del corso e rilasciano al conducente un attestato di fine corso
conforme all’allegato 8 del DM 07/02/2007;
- L’UMC emette la CQC aggiornata entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione
dell’elenco;
- L’UMC rilascia la nuova CQC a seguito presentazione di apposita istanza
su modello TT746C insieme alle attestazioni di versamento e alla CQC
scaduta.
La validità della nuova CQC decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della CQC ritirata qualora il conducente abbia effettuato il corso prima della scadenza; dalla data di rilascio di attestato di fine corso qualora il
conducente abbia effettuato il corso successivamente alla scadenza della
CQC.
DUPLICAZIONE
La CQC deve essere duplicata nel caso in cui il conducente titolare
dell’abilitazione richieda il duplicato della patente di guida o ne estenda
la validità ad altre categorie (ad es. da C a CE) tramite presentazione di
apposita domanda su modello TT746C in quanto sulla CQC deve essere
annotato il numero della patente di guida.
Nel caso di richiesta di rilascio di duplicato della CQC mentre è in corso la
procedura di duplicato della patente, il rilascio della CQC è subordinato al
previo rilascio della patente.
Nel caso di duplicato o estensione di validità della patente è obbligatorio
chiedere il duplicato della CQC. La nuova patente deve essere rilasciata
solo quando è stata predisposta la nuova CQC.
E’ prevista la duplicazione della CQC nel caso di deterioramento, smarrimento, furto o distruzione previa presentazione di domanda su modello
TT746C e attestazioni di versamento, unitamente alla denuncia di perdita
di possesso del documento. La CQC rilasciata da Stato della UE o dello SEE
può essere duplicata per smarrimento o furto in equipollente documento
italiano previo accertamento presso le competenti autorità dello Stato di
rilascio che il documento sia in corso di validità e sullo stesso non gravino
provvedimenti sanzionatori quando il conducente acquisisce la residenza in Italia o lavora alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto avente
sede in Italia. Per evitare di penalizzare i conducenti professionali gli UMC
danno priorità alla predisposizione
della CQC.
Si può duplicare la CQC rilasciata da
altri stati comunitari o facenti parte
dello SEE. A conducenti che richiedono il duplicato della patente di guida
sulla quale risulta il codice “95” in
corrispondenza della categoria di patente posseduta, è possibile rilasciare
la CQC.
In sintesi, la richiesta di duplicato
della CQC per:
- Deterioramento deve essere
presentata su modello TT746C unitamente all’attestato di versamento
della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, all’attestato di assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda e alla CQC, alla fotografia recente del volto del conducente
a capo scoperto e su sfondo bianco;
- Smarrimento, furto, distruzione deve essere presentata su modello
TT746C unitamente all’attestato di versamento della tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, alla denuncia della perdita di possesso resa ad un
organo di polizia, fotografia come sopra;
- Duplicato della patente di guida deve essere presentata su modello
TT746C unitamente all’attestato di versamento della tariffa prevista
relativa al rilascio della CQC, all’attestato di assolvimento dell’imposta di
bollo relativa alla domanda e alla CQC, alla fotografia recente del volto del
conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;
CONVERSIONE
La CQC rilasciata da Stato della UE o dello SEE può essere convertita in
equipollente documento italiano quando il conducente acquisisce la residenza in Italia o lavora alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto
avente sede in Italia. La richiesta di conversione della CQC deve essere presentata su modello TT746C unitamente all’attestato di versamento della
tariffa prevista relativa al rilascio della CQC, all’attestato di assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC, alla fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco. La CQC
convertita non deve essere restituita allo Stato rilasciante.
Rilascio a seguito di prenotazione informatica da parte di autoscuole e
studi di consulenza. A partire dal 15/11/2007 è attiva un’applicazione informatica che consente il rilascio della CQC per duplicato a seguito di deterioramento o per documentazione (in esenzione dal corso di formazione
iniziale) secondo la seguente procedura:
- L’operatore professionale (autoscuola o studio di consulenza) prenota la
richiesta per via telematica;
- Il sistema acquisisce la richiesta come “INSERITA”;
- L’operatore presenta la relativa pratica allo sportello dell’UMC;
- L’UMC approva o rifiuta e/o modifica i dati;
- Nel caso di approvazione, l’UMC rende disponibile il documento nei
flussi di stampa nel giorno lavorativo successivo.
A partire dal 19/12/2007 l’applicazione informatica è stata implementata
e prevede, solo per gli UMC che dispongono di idonee stampanti, l’acquisizione per via telematica della foto, contestualmente alla prenotazione,
al verifica della qualità della foto e successiva stampa della CQC, completa
di foto, da parte dell’UMC.
NORMATIVA
IL DECRETO “MILLE PROROGHE”
I VANTAGGI PER GLI AUTOMOBILISTI
N
11
to di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
Il contributo è pari a 1500 euro se la massa del veicolo è
inferiore a 3000 kg, a euro 2500 se la massa è compresa tra i
3000 e i 3500 kg.
Sono considerati validi, ai fini dell’erogazione dei suddetti contributi, i contratti di acquisto di veicoli stipulati tra il 1 gennaio
2008 e il 31 dicembre 2008, sempre che il veicolo sia immatricolato entro il 31 marzo 2009.
- e’, infine, prevista l’erogazione di incentivi pari a 350 euro
per le installazioni degli impianti a gpl e di 500 per quelli a
metano.
- prorogati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione gli incentivi per l’acquisto di motociclo euro 3.
- a decorrere dal 1 marzo e fino al 31 dicembre 2008 per
l’acquisto di motociclo euro 3, di cilindrata fino a 400 c.c.,
con sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore euro 0
realizzata attraverso la sua demolizione, è previsto un incentivo
di 300 euro e l’esenzione dalle tasse automobilistiche per una
annualità.
Art. 29-ter: disposizioni in materia di trasporto e circolazione di
prova di veicoli nuovi
E’ introdotta la possibilità, per le fabbriche costruttrici di veicoli
a motore e di rimorchi, di trasportare veicoli nuovi di fabbrica,
per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.
ISCRIZIONE ALBO MEDIATORI CREDITIZI N° 82147
ella seduta del 28 dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di un decreto-legge che predispone la proroga di termini previsti da talune disposizioni
normative. Il provvedimento (decreto-legge n. 248) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2007, n. 302
ed entrato in vigore lo stesso giorno, è stato convertito nella
legge n. 31 del 28 febbraio 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 febbraio 2008 (suppl. ordinario n. 47).
Per quel che attiene la materia dei trasporti e della mobilità,
in particolare è stato stabilito:
Art. 22 : prorogato al 1 luglio del 2008 il termine per la
decorrenza dei limiti posti ai neopatenti (patente categoria B)
per la guida degli autoveicoli con un rapporto potenza-tara
superiore a 50 Kw/t, stabilito con il decreto-legge 117 del
2007, convertito nella legge n. 160 del 2 ottobre 2007. La
norma prevedeva che le limitazioni fossero operanti a partire
dal centoottantesimo giorno di entrata in vigore del decreto
(da febbraio 2007).
Art. 22 bis. : disposizioni transitorie concernenti la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori
Prorogata al momento di applicazione della direttiva
2006/126/CE la disposizione di cui all’art. 116 comma 1quater del codice della strada in base alla quale, ai fini del
rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, è
sufficiente una certificazione che attesti l’assenza di condizioni psicofisiche non ostative all’uso del ciclomotore, rilasciato
dal medico di medicina generale.
Art. 29: incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione
con contestuale rottamazione di veicoli usati
Sono stati prorogati i termini per l’erogazione dei contributi
per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con veicoli “ecosostenibili”. In tal senso il governo ha
cercato il conseguimento degli obiettivi ambientali, secondo
una duplice prospettiva:
1. quella di sostituzione del parco auto più inquinante con
veicoli più conformi alle misure di tutela ambientale, con un
aumento dell’ammontare del contributo erogato sia per la
demolizione che per l’acquisto di nuovi veicoli;
2. quella di incentivare il ricorso al trasporto pubblico locale
e al car sharing.
In sintesi:
- Prorogata al 31 dicembre 2008 l’erogazione di incentivi per
la rottamazione di autovetture ed autoveicoli euro 0, euro 1
(l’incentivo è esteso anche per la rottamazione di autovetture
ed autoveicoli euro 2) e previsto un contributo di euro 700 e
l’esenzione del bollo auto per un anno nel caso di acquisto
di autovetture nuove di categoria euro 4 ed euro 5 a basso
contenuto di emissione CO2 (non oltre 140 grammi per Km
o non meno di 130 grammi se diesel). Il contributo è aumentato di 100 euro nel caso di veicolo con emissione inferiore a
120 grammi per Km.
Qualora si proceda alla demolizione di due autoveicoli appartenenti a persone di uno stesso nucleo familiare, il contributo
è aumentato di 500 euro.
- Un contributo è previsto anche per la demolizione con sostituzione di talune tipologie di veicoli aventi massa massima
fino a 3500 kg e di categoria euro 0 o euro 1 (immatricolati
prima del 1 gennaio 1999) con veicoli di categoria euro 4:
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o
4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto
di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove
posti compreso quello del conducente;
- autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al traspor-
FORMAZIONE
PARTNERSHIP AVVIATA CON NUOVA MENTE
Il mese scorso (marzo u.s.) è stata avviata la partnership
per la formazione con la società Nuova Mente. L’azienda
con sede a San Marino opera su tutto il territorio nazionale
effettuando corsi di formazione aziendale interna ed esterna. L’accordo con Agenzia Italia Service Point prevede la
formazione iniziale nonchè quella periodica per gli affiliati.
E’ prevista inoltre da parte delle Agenzie Service Point la
vendita a privati o Aziende dei corsi offerti dalla Nuova
Mente.
Questi ultimi sono articolati e studiati secondo le specifiche esigenze aziendali.
Diamo un breve cenno dei principali corsi acquistabili:
ANALISI INTERNA
La base dell’organizzazione
Una costruzione è solida quando le basi sono solide. Lo
stesso vale per la vostra organizzazione aziendale. L’analisi
di Nuovamente parte dagli elementi umani e organizzativi dell’azienda, a qualsiasi livello, fin dalla selezione del
personale.
Partendo dall’analisi delle potenzialità di ogni membro,
si arriva a costruire la mappa del gruppo e del sistema
produttivo di qualsiasi realtà aziendale.
L’analisi è condotta da esperti psicologi, formatori, professionisti del lavoro, in grado di radiografare la vostra realtà
e studiare le strategie vincenti di miglioramento, riuscita,
crescita.
Una metodica innovativa, snella ed efficace per fare una
“radiografia” delle potenzialità e delle caratteristiche delle
persone impegnate nell’organizzazione e di quelle in fase
di selezione. I punti di forza e le debolezza che si evidenziano sono la base del processo formativo di crescita
professionale.
LEADERSHIP
E COMUNICAZIONE AVANZATA 1 – 2 - 3
Formazione completa per Manager, Professionisti ed
Imprenditori
Il percorso di Leadership e Comunicazione Avanzata si
dedica specificatamente allo sviluppo ottimale della forma
mentis delle persona che guidano l’impresa.
La capacità di gestire la necessaria leadership è una dote
che va sviluppata attraverso strumenti psicologici innovativi ed esperienze; è una crescita interiore, una direzione
che conduce alla continua scoperta dei propri limiti e
all’appagante esperienza di superarli.
Imparare a conoscere se stessi e gli altri, comunicare
efficacemente i progetti, gestire lo stress, razionalizzare
il tempo, produrre in team strategie vincenti e far sì che
questo “gioco di squadra” possa contare sull’approccio
mentale migliore, sono prerogative essenziali per guidare
al -meglio una realtà aziendale.
Questi gli argomenti principali:
-Leadership
-Comunicazione efficace ed avanzata
-Selezione e gestione delle risorse umane
-Conoscenza dei più importanti processi psicologici personali e relazionali
-Gestione del tempo
-Gestione dell’ansia e dello stress
-Gestione degli obiettivi
-Team building
-Gestione della motivazione
-Autostima
-Tecniche di vendita e mediazione
-Gestione dei clienti interni (collaboratori) ed esterni
-Crescita interiore e crescita aziendale
-Passaggio generazionale
PNL TOP PROFESSIONAL 1 – 2 -3
Il successo con il cliente
Vendita e negoziazione, fidelizzazione del cliente, comunicazione efficace, gestione del tempo, motivazione e team
building sono gli argomenti principali trattati nel percorso
attraverso l’insegnamento innovativo della PNL (Programmazione Neuro Linguistica).
Come gestire la vendita? Come comunicare con il cliente?
Si parte dal modo di ascoltare e percepire il cliente,
dall’analisi delle situazioni relazionali e commerciali, per
imparare a come gestire il cliente in tutte le fasi di comunicazione e vendita. E’ fondamentale scoprire ed assimilare
le tecniche di incentivazione all’acquisto, di gestione delle
obiezioni, di definizione delle chiusure o limiti in una determinata situazione di vendita.
Come comportarsi di fronte a un’obiezione? Come convincere il cliente? Come evitare l’incomprensione?
Le tecniche di PNL vi insegnano come guidare il discorso,
le parole, i pensieri, per costruire con il cliente un rapporto
produttivo, efficace nel tempo. Con le più moderne ed efficaci tecniche comunicative si otterrà la fiducia del cliente e
si imparerà a gestirla fin dal primo contatto; la fidelizzazione del cliente unita ad una buona gestione della propria
agenda, della motivazione personale e del lavoro di squadra sono gli ingredienti che fanno aumentare il fatturato.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI
PRESSO UNO DEI SERVICE POINT
ELENCATI IN ULTIMA PAGINA
TE
NORMATIVA
ACQUISTO DI VEICOLI IN REGIME DI
IVA DEL MARGINE
Dal 3 dicembre 2007, per contrastare efficacemente i fenomeni di frode all’IVA
nel settore del “mercato parallelo” delle autovetture oggetto di acquisti
intracomunitari, di cui all’art. 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
sono diventate operative le disposizioni, previste dall’art. 1, commi 9, 10 e 11
del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre
2006, n. 282, riguardanti l’introduzione di un nuovo modello “F24 Auto UE”
per le cessioni di auto provenienti da tale “mercato”, e l’individuazione dei
criteri di esclusione dal nuovo adempimento.
In questa prima fase di applicazione delle nuove procedure di immatricolazione sono venute emergendo alcune difficoltà interpretative in relazione al
trattamento delle operazioni di acquisto presso operatori dell’Unione Europea
aventi ad oggetto autoveicoli rientranti nel regime IVA del margine.
Anche a seguito di incontri con il Ministero dei Trasporti – Dipartimento
dei Trasporti Terrestri, si ritiene pertanto necessario, al fine di prevenire
l’eventuale abusivo ricorso al predetto regime speciale IVA e salvaguardare
l’affidamento degli operatori legittimati, fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni riguardanti gli adempimenti necessari per l’immatricolazione delle
autovetture di provenienza comunitaria rientranti nel regime del margine.
A tal fine l’operatore nazionale che effettua l’acquisto dei predetti beni da
operatori residenti nei Paesi Membri dell’Unione Europea e che ritiene che
l’operazione sia stata correttamente assoggettata al regime del margine in
presenza dei presupposti, dovrà, prima di richiedere l’immatricolazione presso
gli S.T.A. o presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione, esibire o trasmettere agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate la documentazione di seguito
indicata, necessaria per ottenere l’immatricolazione dell’autoveicolo:
1) fattura di acquisto dell’autoveicolo ricevuta dall’operatore comunitario o
altro titolo di acquisto;
2) carta di circolazione estera;
3) eventuale dichiarazione dalla quale risulti che il rivenditore, soggetto
d’imposta in Italia, abbia acquistato gli autoveicoli usati da:
a) un privato consumatore;
b) un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione;
c) un soggetto passivo d’imposta in regime di franchigia nel proprio Stato
membro;
d) un soggetto passivo comunitario che ha applicato, a sua volta, il regime del
margine.
Gli Uffici locali procederanno all’esame congiunto della carta di circolazione e
della fattura o di altro titolo d’acquisto, rivolto esclusivamente ad un controllo
preliminare, al fine di appurare la presenza di requisiti minimi per la legittima applicazione del regime IVA del margine; in tale contesto, per consentire
una tempestiva immatricolazione delle auto e per non essere di ostacolo agli
ordinari flussi commerciali, gli Uffici locali dovranno:
a) verificare che la data di prima immatricolazione risultante dalla carta di
circolazione sia antecedente di almeno sei mesi;
b) verificare se tra i soggetti esteri precedenti possessori dell’autoveicolo
figuri almeno una persona fisica, nell’ipotesi, tra le più frequenti, che il nome
e cognome riportato sulla carta di circolazione rappresenti un consumatore
finale;
c) verificare che, nel caso di esibizione di scrittura privata, l’ultimo intestatario
riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa della scrittura
privata, a garanzia della continuità dei passaggi.
A seguito dell’esito positivo dei riscontri l’Ufficio provvederà, attraverso
un apposito canale informatico dedicato, alla comunicazione degli estremi
identificativi dell’autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al C.E.D. del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri, al fine di consentire l’immatricolazione
dell’autoveicolo.
Qualora dalla carta di circolazione risulti esclusivamente la presenza di
società/imprese - considerato che in alcuni Paesi Membri non sussiste l’obbligo giuridico di trascrivere sulla carta di circolazione i successivi proprietari
dell’autoveicolo - l’Ufficio procederà alla predetta comunicazione al C.E.D.
degli Uffici della Motorizzazione dopo aver acquisito la dichiarazione di cui
al precedente punto 3), corredata da idonea documentazione (ad esempio,
la fattura di cessione tra i due soggetti esteri) dalla quale risulti verosimile,
ad un primo esame preliminare, che il veicolo è assoggettabile al regime del
margine.
Nelle ipotesi in cui la documentazione di supporto alla dichiarazione di cui al
punto 3) non venga ritenuta sufficiente, contestualmente alla comunicazione
al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione, l’Ufficio trasmetterà una segnalazione all’area controllo per l’attivazione immediata di un controllo fiscale,
supportato dallo strumento della cooperazione amministrativa tra gli Uffici
dell’Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari.
Infine, qualora il contribuente, oltre alla mera dichiarazione di cui al punto 3),
non produca alcun documento idoneo alla dimostrazione delle fattispecie sopra elencate, l’Ufficio invierà la comunicazione agli Uffici della Motorizzazione
solo dopo che l’area controllo abbia verificato – anche attraverso l’ausilio
dello strumento della cooperazione amministrativa tra gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari – che il veicolo sia assoggettabile
al regime del margine.
Si ribadisce che la procedura descritta – realizzata in funzione di contrasto all’eventuale abuso del regime del margine – è ispirata dalla duplice
esigenza della speditezza del riscontro, indispensabile per evitare blocchi
non tollerabili nell’immatricolazione degli autoveicoli, e della garanzia sulla
sussistenza di requisiti minimi, anche se non sufficienti, per l’adozione del
regime speciale IVA.
Pertanto, il riscontro positivo a seguito della procedura sopra descritta, pur
consentendo l’immatricolazione dell’autoveicolo, non esclude gli eventuali
successivi accertamenti sull’effettiva legittimità dell’applicazione del regime
speciale IVA, per verificarne la sussistenza dei presupposti, illustrati nella
circolare n. 40/E del 18 luglio 2003, anche sulla base degli elementi di
incongruenza che dovessero emergere dall’ulteriore esame della documentazione esibita. Nella successiva fase di controllo gli uffici potranno ugualmente
richiedere l’assistenza amministrativa ai Paesi Membri dell’Unione Europea.
In conclusione, gli Uffici della Motorizzazione potranno procedere all’immatricolazione dei soli veicoli per i quali risultino acquisiti i dati provenienti dagli
Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno, quindi, preventivamente
effettuare le operazioni di controllo documentale, secondo le istruzioni innanzi
illustrate.
13
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