servizio universale: nuove regole per una nuova rete?
Transcript
servizio universale: nuove regole per una nuova rete?
(Cugia Cuomo & Associati - Studio Legale) NOTE Giulia Mantovani - Mitchell B. Squire - Fabrizio Cugia di Sant’Orsola SERVIZIO UNIVERSALE: NUOVE REGOLE PER UNA NUOVA RETE? (UNIVERSAL SERVICE: NEW RULES FOR A NEW NETWORK?) S ommario: la modificazione delle infrastrutture nazionali di telecomunicazione attraverso la sostituzione delle reti in rame con reti NGN (New Generation Networks), che permetteranno il diffondersi dell’accesso ad internet in “banda larga”, renderà necessario l’aggiornamento e l’adeguamento del sistema normativo e regolamentare vigente, al fine di evitare che l’introduzione di nuove tecnologie determini vuoti di tutela a danno degli utenti o degli stessi operatori. Fra gli istituti regolamentari che potrebbero essere oggetto di revisione, particolare rilievo assume il c.d. “Servizio Universale”, ovvero l’obbligo posto in capo all’attuale incumbent Telecom Italia S.p.A., in recepimento di normativa comunitaria, di garantire a tutti gli utenti del territorio nazionale, a prescindere dalla loro ubicazione geografica specifica, l’accesso ai servizi di comunicazioni elettroniche di base ad un livello qualitativo prestabilito.Tale istituto, finalizzato ad evitare che le zone o gli utenti meno redditizi per gli operatori in termini di investimenti commerciali rimangano privi della possibilità di accedere ad un pacchetto minimo di servizi di comunicazioni elettroniche, è attualmente definito in relazione alla caratteristiche tecniche della rete in rame presente sul territorio ed, in particolare, ai suoi costi.Costi e caratteristiche che, evidentemente, varieranno al momento dello switch verso reti NGN, determinando la necessità di modificare l’istituto sia con riguardo agli obiettivi di qualità imposti all’incumbent, sia con riguardo ai criteri di ripartizione dei costi e dei finanziamenti del Servizio, sia con riguardo al soggetto titolare dell’obbligo di fornitura che potrebbe non essere più uno solo come avvenuto finora. Proprio ad un’analisi delle possibili evoluzioni regolamentari del Servizio Universale a seguito del passaggio alle NGN si intende procedere con il presente contributo, esaminando, dopo una breve descrizione La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA delle differenze tra vecchia e nuova rete, le influenze di tali diversità sulle caratteristiche del Servizio, sia con riguardo agli obbiettivi di qualità, sia in relazione alla ripartizione dei costi e degli oneri di fornitura, nonché valutando, in una prospettiva de iure condendo, costi e benefici delle varie soluzioni regolatorie. A bstract : in the last months, the introduction of an NGN (New Generation Network) for Internet services in Italy has been an utterly up to date topic, both, in general, for the social and financial impact it will determine, as, from the legal point of view, for the regulatory issues it might be related to. In the present paper, we would like to focus on one of the main regulatory problems a broadband NGN might face, such as the connection with the Universal Service principles and rules. A new NGN for Internet services will, in fact, spread broadband access through a massive part of the Italian population. Internet broadband access, up to nowadays considered as a non compulsory service, will then might be worth being included among the Universal services. Assuming that happens, it will be necessary to verify weather the current regulation system is suitable to include a broadband access among Universal services or, otherwise, the present rules need an update. Admitting the current rules might apply to the new status quo, we will analyze weather they need to be integrated and in which way, in a de iure condendo perspective. In this regard, we will focus on the two key aspects of the inclusion of the broadband access in the Universal Service: (a) the rules to efficiently determine which subjects responsible for the service supply; (b) the best regulations to determine who and in which measure will bear the costs of the service. 53 NOTE Giulia Mantovani - Mitchell B. Squire - Fabrizio Cugia di Sant’Orsola 1. Introduzione Ci si interroga sulle ripercussioni sulla normativa esistente della prossima introduzione sul territorio nazionale di una nuova NGN che permetterà alla quasi totalità della popolazione di accedere a servizi di comunicazione elettronica in banda larga. La creazione di una rete NGN1 diffusa, realizzata con tecnologie di trasmissione mobili e fisse, che vede coinvolti la gran parte di operatori di reti nazionali, permetterà il capillare diffondersi dell’accesso ad Internet in “banda larga” in gran parte del territorio nazionale, con presumibile superamento del digital divide che ancora assilla parte della popolazione. Il tema qui trattato è: 1) se si debba aggiornare ed adeguare il quadro normativo e regolamentare vigente sugli obblighi di servizio universale, tenuto anche conto delle caratteristiche specifiche della rete NGN; 2) chi debba partecipare, se del caso, al finanziamento del Servizio Universale offerto su tali nuove reti, atteso che lo sviluppo delle reti NGN è direttamente legato al diffondersi di offerte convergenti per servizi di comunicazione elettronica, mentre, come noto, l’obbligo di Servizio Universale grava esclusivamente, ad oggi, su operatori di reti o servizi di comunicazioni in senso tradizionale (tant’è che ne sono esclusi gran parte di altri players quali i content providers, fornitori di applicativi, system integrators etc.). Il rischio, evidentemente, è la generazione di una asimmetria regolamentare a carico di alcuni operatori ed a beneficio di altri in un contesto concorrenziale che ormai li vede coinvolti nel medesimo “macromercato” delle comunicazioni convergenti, con tanto di larvato indirizzo economico del legislatore per effetto di una asimmetria regolamentare. Per indagare l’opportunità di un’eventuale estensione degli obblighi del c.d. Servizio Universale alla banda larga ed, in caso positivo, esaminare quali siano i principi che possano dirsi applicabili (anche al fine, eventualmente, di modificare o adattare il regime vigente) l’analisi deve essere condotta procedendo, in primo luogo, ad una breve descrizione delle caratteristiche tecniche della nuova rete che permetta di identificarne le qualità. Secondariamente, si procederà ad una presentazione delle caratteristiche attuali del Servizio Universale. Infine, si esaminerà l’impatto dell’introduzione della nuova rete sull’ impianto regolamentare, con riguardo in primis all’opportunità di includere la banda larga fra gli obblighi previsti Servizio Universale ed, in caso positivo, con riguardo alle norme applicabili ed a quelle da adattare o, in una prospettiva de iure condendo, introdurre. 2. Banda larga: un servizio con diverse tecnologie Per “banda larga” si intende un supporto tecnologico per le prestazioni a valore aggiunto2 . Rispetto alla tecnologia media disponibile, i servizi di comunicazione elettronica forniti in banda larga consentono una maggiore velocità nello scambio di informazioni ed un maggior (1) La definizione dell’ITU-T di NGN è “A Next Generation Network (NGN) is a packet-based network able to provide services including Telecommunication Services and able to make use of multiple broadband, QoS-enabled transport technologies and in which service-related functions are independent from underlying transport-related technologies. It offers unrestricted access by users to different service providers. It supports generalized mobility which will allow consistent and ubiquitous provision of services to users.” Si tratta pertanto di una rete di nuova generazione che permette il trasporto di dati in banda larga, indipendentemente dalla tecnologia sottostante utilizzata. Si veda per approfondimenti: http://www.itu.int/ITUT/studygroups/com13/ngn2004/working_definition.html. (2) Programma AGCOM ISBUL, Sottoprogetto 3, Quadro Giuridico Normativo (QGN), Executive Summary, Coordinatore Prof. Giulio Napolitano 54 La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA volume di dati scambiati nell’unità di tempo. Si considera ad oggi “banda larga” la trasmissione di dati che avvenga ad una velocità superiore a 256 Kbit/s3 , tanto che la banda larga costituisce per definizione d’uso una sorta di “autostrada” per la trasmissione dei dati. E’ tuttavia da notare che tale “autostrada” può essere costruita in diversi modi e secondo diverse tecnologie, in particolare utilizzando strutture di rete fisse quali le fibre ottiche o le Powerline e sistemi mobili quali Wi-fi, HIPERLAN e WiMAX. A livello generale di indirizzo di politica economica, l’indire un programma di sviluppo nazionale per la “banda larga” indica la messa in opera di un sistema integrato di reti senza necessariamente dover affrontare il tema delle tecnologie necessarie o dei protocolli trasmissivi da utilizzare, il che è d’altro canto naturale tenuto conto del generale agnosticismo regolamentare sull’uso delle tecnologie nelle comunicazioni. Il fatto però è che, sul piano regolamentare, tale differenza esiste (tanto è vero che, ad oggi, i mercati rilevanti in termini concorrenziali nel settore delle comunicazioni si distinguono ancora per il mezzo trasmissivo utilizzato dagli operatori). Occorre allora evidenziare che le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi o polimerici, realizzati in modo da poter condurre la luce e sono utilizzate per trasmettere segnali di telecomunicazioni.Tali conduttori presentano diversi vantaggi rispetto ad altre tecnologie, in particolare sono flessibili, immuni ai disturbi elettrici ed alle condizioni atmosferiche più estreme, poco sensibili alle variazioni di temperatura. Avendo un diametro di 125 micrometri (circa le dimensioni di un capello) pesano, inoltre, molto poco. Le fibre ottiche sono classificate come guide d'onda dielettriche, e permettono di NOTE SERVIZIO UNIVERSALE: NUOVE REGOLE PER UNA NUOVA RETE? (UNIVERSAL SERVICE: NEW RULES FOR A NEW NETWORK?) convogliare e guidare al loro interno un campo elettromagnetico di frequenza sufficientemente alta (in genere in prossimità dell'infrarosso) con perdite estremamente limitate. Il loro utilizzo nelle telecomunicazioni permette di coprire grandi distanze offendo rete a larga banda di ampiezza variabile fra i 10 Mbit/s ed 1 Tbit/s. Le fibre ottiche sono piuttosto costose, oscillando il loro valore fra i 4000 euro/km di fibra nei piccoli centri (con cavi di spessore molto più contenuto) ai 10.000 euro/km di fibra nelle città, cui sono da aggiungere i costi della posa in opera ed i costi amministrativi4 . Alternativa alle fibre ottiche è la tecnologia che sfrutta la rete di alimentazione elettrica per la trasmissione dei dati, c.d. Powerline o PLC. Tale tecnologia permette la sovrapposizione di un segnale di dati di telecomunicazione sulle frequenze di trasporto di corrente elettrica, continua o alternata a bassa frequenza (50 Hz in Europa e gran parte dell'Asia e dell'Africa, 60 Hz in altre regioni del mondo), sfruttando la fascia di frequenza immediatamente superiore. La separazione dei due tipi di correnti si effettua grazie al filtraggio e separazione degli intervalli di frequenze utilizzate. La tecnica è utilizzata da decenni, prima dell'introduzione della telefonia mobile, per trasmissioni con treni in marcia, per controllare apparati elettrici tramite la propria rete di alimentazione, per leggere contatori elettrici remotamente, per sistemi interfonici casalinghi ecc. Più recentemente è stata utilizzata per dare accesso dati (quali i servizi Internet) alle case tramite la rete elettrica senza necessità di accessi specifici per cavo coassiale o radio. Si tratta quindi di una tecnologia che sfrutta una rete già esistente e che pertanto ha costi ridotti. Tuttavia, i modem Powerline possono tra- (3) Tale velocità è stata, infatti, recentemente individuata come minimo garantito per il Servizio Universale relativo ai servizi in banda larga in Spagna e Finlandia. Si segnala, tuttavia, come la raccomandazione I.113 (06/97) del Telecommunication Standardization Sector dell'ITU- T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Bureau) abbia definito la banda larga come la struttura avente capacità trasmissiva superiore ad 1.5 Mbit/s negli USA o 2 Mbit/s in Europa. (4) Encyclopedia of Laser Physics and Technology http://www.rpphotonics.com/optical_fiber_communications.html La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA 55 NOTE Giulia Mantovani - Mitchell B. Squire - Fabrizio Cugia di Sant’Orsola smettere a velocità inferiori rispetto a modem che sfruttino reti in fibra, pur restando nell’ambito della banda larga (velocità compresa tra 256 kbit/s e 2,7 Mbit/s in download)5 . Venendo alle tecnologie che sfruttano principalmente l’etere, servizi Internet in banda larga possono essere offerti, in primo luogo, tramite la tecnologia Wi-Fi (WIreless Fidelity) che permette di collegarsi a reti locali senza fili (WLAN) basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11. Le reti Wi-Fi sono infrastrutture relativamente economiche e di veloce attivazione e permettono di realizzare sistemi flessibili per la trasmissione di dati usando frequenze radio a 2.45 GHz. L'architettura Internet è del tutto simile ai tradizionali ISP che forniscono un punto di accesso (il PoP) agli utenti che si collegano da remoto. La fonte di connettività a banda larga (in questo caso pari a circa 300 Mbit/s di banda massima) può essere via cavo (ADSL o HDSL), oppure via satellite. La trasmissione satellitare ha, tuttavia, tempi di latenza elevati. Gli svantaggi di una rete Wi-Fi, rispetto alle tecnologie basate su cavo, sono: • il tempo di latenza, leggermente superiore a quelle basate su cavo con una latenza massima nell'ordine di 1-3 ms; • la stabilità del servizio, che per via di disturbi sul segnale talvolta può risultare discontinua6 ; • il netto deterioramento del servizio in caso di perdita del contatto ottico fra le antenne riceventi e trasmittenti. Tale limite riguarda, in generale, tutte le tecnologie wireless. Alternativo, ma compatibile, con il Wi-Fi è il protocollo WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) che consente l'accesso a reti di telecomunicazioni a banda larga e senza fili attraverso standard IEEE 802.16. La tecnologia supporta velocità di trasmissione di dati condivisi fino a 70 Mbit/s in aree metropolitane su una frequenza di 3,5 GHz. E’ una tecnologia relativamente economica e flessibile anche se presenta costi di installazione superiori, ad esempio, alle HIPERLAN. Limiti di tale tecnologia sono: • come per tutte le connessioni wireless, il contatto ottico fra l'antenna emittente e ricevente; • la stabilità della connessione wireless, addirittura inferiore a quella dei sistemi Wi-Fi. La perdita di informazione davanti a una certa massa aumenta, infatti, con la frequenza del segnale, e diminuisce con la potenza in antenna.Tanto maggiore è la frequenza, tanto più onde di ampiezza millimetrica portano a una perdita di segnale e di informazione davanti ai più piccoli ostacoli. Il WiMAX, che utilizza frequenze di 3,5 GHz, risulta quindi più soggetto alle perdite di segnale rispetto al Wi-Fi, che si avvale di frequenze inferiori7 . Un breve cenno, infine, alla tecnologia HIPERLAN (HIgh PErformance Radio LAN). Tale tecnologia è riconducibile allo standard WLAN europeo (standard TR 101 031 V1.1.1) alternativo agli standard statunitensi IEEE 802.11.Tale protocollo permette la trasmissione dei dati sfruttando frequenze radio intorno ai 5GHz ed offre una banda passante decisamente ampia, fino a 54 Mbit/s. Come già indicato supra per le altre tecnologie wireless, anche l’utilizzo dell’HIPERLAN per la copertura del territorio è limitato dal fatto che i collegamenti, debbano essere a vista. Giocano invece a vantaggio delle reti HIPERLAN i costi di realizzazione ridotti e le velocità di trasmissione elevate8. Dato importante da rilevare è come tutte le tecnologie di trasmissione indicate possano (5) http://www.echelon.com/products/transceivers/powerline/ (6) http://www.webopedia.com/TERM/W/Wi_Fi.html (7) http://www.wimaxforum.org/ (8) http://www.sicurarea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=99 56 La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA (UNIVERSAL SERVICE: NEW RULES FOR A NEW NETWORK?) essere tra loro interconnesse, permettendo la creazione di una rete unica basata su diverse soluzioni tecnologiche di base tra loro interoperabili. Proprio tale caratteristica rendele NGN, come si vedrà meglio nel prosieguo, soggetti nuovi dal punto di vista tecnico e giuridico. La loro flessibilità, infatti, se da un lato permette in astratto una strutturazione efficiente della rete, dall’altra impone una scelta ragionata delle tecnologie da utilizzare. Nel caso in esame, vedremo come tale modulabilità delle modalità di fornitura del servizio possa influire sugli obblighi del Servizio Universale. 3. Il Servizio Universale e la rete in rame L’art. 53 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003), in recepimento della Direttiva n. 2002/22/EC, stabilisce che sul territorio nazionale tutti gli utenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, debbano poter fruire di determinati servizi di comunicazioni elettroniche ad un livello qualitativo prestabilito. Obiettivo di tale norma è quello di garantire a tutti i cittadini, italiani ed europei, un accesso alle risorse di comunicazione, garantendo che anche le aree giudicate dagli operatori meno “redditizie” dal punto di vista commerciale possano fruire di alcuni servizi di telecomunicazione di base. E’ evidente come la portata delle disposizioni in esame sia di rilievo, stante anche la loro diretta riferibilità al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 comma 2 della Costituzione Italiana9. Ma non tutti i servizi di comunicazione sono oggetto degli obblighi di fornitura di cui al paragrafo precedente. Attualmente, infatti, rientrano nell’ambito dei servizi previsti dal Servizio Universale (artt. 54, 55, 56 57 e 59 del Codice): • il servizio di telefonia fissa che consen- NOTE SERVIZIO UNIVERSALE: NUOVE REGOLE PER UNA NUOVA RETE? ta di effettuare e ricevere chiamate (anche tramite operatore), comunicare via fax, trasmettere dati (ad es. via Internet, con un accesso che sia efficace) ed accedere gratuitamente ai servizi d’emergenza; • la fornitura dell’elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza; • i servizi di informazione abbonati; • la disponibilità di apparecchi telefonici pubblici a pagamento; • la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali; • i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici, come la pubblica sicurezza, il soccorso pubblico, la difesa nazionale ecc. (i relativi oneri sono a carico del richiedente salvo eccezioni di legge). Ad oggi l’impresa designata alla fornitura del Servizio Universale è la Società Telecom Italia S.p.A. (c.d. incumbent). I costi sostenuti per la fornitura del Servizio Universale, per la stessa natura del servizio, non possono essere recuperati attraverso la normale attività economica, e quindi sono ripartiti fra tutti gli operatori. Per quanto riguarda la specifica qualità dei servizi rientranti nel concetto di Servizio Universale, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche all’art. 61 prevede, da un lato, che l’AGCOM individui appositi obiettivi di qualità (potendo anche adottare misure specifiche di intervento ove non raggiunti) e, dall’altro, che vi sia la massima trasparenza delle relative informazioni per gli utenti.In applicazione di tale articolo e delle norme regolamentari applicabili, l’AGCOM fissa annualmente i cosiddetti “valori obiettivo”, ossia gli standard generali degli indicatori di qualità del servizio universale che l’impresa designata si deve impegnare a raggiungere.Sebbene l’attuale (9) Art. 3 comma 2 Cost. “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA 57 NOTE Giulia Mantovani - Mitchell B. Squire - Fabrizio Cugia di Sant’Orsola Servizio Universale includa già la fornitura di servizi Internet, non è previsto alcun obbligo relativo ai servizi a banda larga, né alle capacità o velocità del servizio. 4. Nuova rete. Nuovo servizio universale? 4.1. Il nuovo pacchetto regolamentare Europeo: l’accesso alla banda larga può costituire un obbligo di Servizio Universale? L’introduzione di una rete NGN estesa sul territorio nazionale comporterebbe la possibilità per la maggior parte della popolazione di accedere a servizi Internet a banda larga. Gli utenti dei nuovi servizi potrebbero, pertanto, navigare in maniera particolarmente rapida, creando od utilizzando contenuti particolarmente “pesanti” per la rete tradizionale, ma facilmente scambiabili sulla nuova rete, come del resto tuttora avviene nelle aree già servite da tecnologie che permettono il transito dei dati in banda larga. La diffusione di tali tecnologie consentirebbe dunque lo svolgimento di una serie di attività digitali avanzate alla maggioranza della popolazione – quali, ad esempio, la creazione e la condivisione in rete di video, anche per finalità informative – che, non da ultimo, garantirebbero la possibilità di esercitare in forme inedite le classiche libertà fondamentali. Ben si comprende, dunque, come l’esclusione di aree e soggetti considerati come “non profittevoli” dagli operatori possa determinare un grave pregiudizio per i cittadini interessati giustificando l’inclusione dei servizi a banda larga fra quelli oggetto di Servizio Universale. Secondo le ultime stime, si tratterebbe di un numero non indifferente di utenti esclusi, oscillante tra i 10 e i 20 milioni di persone10 . Conferme riguardo all’importanza dell’abbattimento del digital divide vengono anche dalla Commissione Europea che, nell’ambito della strategia “Europa 2020 ”11 ha individuato fra gli obiettivi di crescita comunitaria la diffusione capillare dell’accesso alla banda larga entro il 2013 e la fornitura di servizi Internet a velocità superiore ai 50 Mb/s a tutti gli europei entro il 2020. Del resto, già il Codice italiano delle Comunicazioni, agli articoli 4, comma 3, e 5 individua l’importanza della banda larga, caratterizzandola come requisito necessario per “assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori”. La regolamentazione nazionale in materia, tuttavia, deve tener presente i principi comunitari applicabili, proprio per non ingenerare eventuali asimmetrie (ostative o di favore) nei confronti di operatori nazionali o stranieri che intendano operare sul mercato nazionale. D’altro canto, nessun programma di sviluppo della rete NGN nazionale potrebbe assecondare formule di partecipazione diretta statale in merito (o locale, evidentemente) pena la violazione delle normative antitrust sul divieto di aiuti di Stato. Nessun dubbio, quindi, sull’importanza riconosciuta dalle Istituzioni all’accesso ai servizi in banda larga, come recentemente sottolineato anche nel pacchetto di misure complementari12 adottato dalla Commissione Europea il 20 settembre 2010 per favorire l’introduzione e l’adozione della banda larga veloce e ultraveloce nell’UE. Ma un servizio utile non è per forza un servizio necessario. La citata Direttiva sul Servizio Universale13 subordina la revisione degli obblighi del Servizio al verificarsi di alcune condizioni. In particolare, ai sensi dell’Allegato V alla Direttiva, l’estensione degli obblighi del Servizio Universale può avvenire solo nel caso in cui: i servizi oggetto di inclusione siano “accessibili ed utilizzati dalla maggior parte dei consumatori” e la loro “indisponibilità o impossibilità d'uso sia causa di esclusione sociale”, ovvero “l'uso dei servizi implichi per l'insieme dei consumatori un vantaggio generale netto tale da giustificare un (10) Fonti: Telecom Italia S.p.A., Anti Digital Divide. (11) Europe 2020, A strategy for smart, sustinable, inclusive growth, Brussels 3.3.10, COM(2010) 2020 (12)“Agenda digitale: la Commissione vara una serie di misure per dotare l'Europa della banda larga veloce e ultraveloce”, IP/10/1142 del 20/09/2010, Commissione UE (13)Direttiva 2002/22/CE, GU n. L 108 del 24/4/2002, pag. 51–77 58 La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA intervento dell'amministrazione pubblica qualora tali servizi non siano forniti al pubblico secondo normali condizioni commerciali”. I servizi devono quindi essere in primo luogo diffusi. Proprio tale condizione è quella attualmente più debole e che potrebbe essere pienamente integrata in occasione dello sviluppo di una rete NGN nazionale. E tale caratteristica incide anche sul secondo requisito, quello della rilevanza per l’inclusione sociale. Un servizio capillarmente diffuso, che permetta fra l’altro di accedere a servizi informativi e comunicativi di rilievo (si pensi a Google TV recentemente lanciata), diventa chiaramente causa di esclusione sociale per chi non vi possa accedere. Basti pensare alla flessibilità informativa di una web TV, dove in ogni momento si può scegliere cosa guardare, rispetto alla televisione tradizionale, oppure alla possibilità di assicurare nuove e più flessibili forme di assistenza tramite il web a soggetti svantaggiati quali anziani e disabili. E’ evidente come l’esclusione da un servizio di tale portata crei dei limiti sociali ai soggetti coinvolti. La valutazione in merito all’importanza sociale di un servizio come la banda larga rimane evidentemente prerogativa di natura politica14. Qui nasce tuttavia il problema di un’eventuale inclusione della banda larga nel Servizio Universale, evidente nel “nuovo” pacchetto di direttive europee appena approvato. Quali sono, infatti, le necessità del cittadino? Quali servizi assicurano la sua inclusione sociale o implicano “per l'insieme dei consumatori un vantaggio generale netto tale da giustificare un intervento dell'amministrazione pubblica ”? E’ evidente come non esista un criterio oggettivo e come pertanto la scelta rimanga nella discrezionalità degli organi poli- NOTE SERVIZIO UNIVERSALE: NUOVE REGOLE PER UNA NUOVA RETE? (UNIVERSAL SERVICE: NEW RULES FOR A NEW NETWORK?) tici. Infatti, nonostante il riferimento alla oggettiva diffusione di un determinato servizio, in ogni caso rilevante nel momento in cui la connettività a banda larga si diffonda capillarmente a seguito della creazione di una rete NGN nazionale, resta pur sempre da valutarsi l’impatto della mancanza del servizio diffuso sui soggetti esclusi. Nessuna intenzione di sostituire tale criterio valutativo con uno più oggettivo è tuttavia emersa in occasione dell’ultima revisione della Direttiva sul Servizio Universale15. La Commissione ha, infatti, riconfermato la valutazione pubblica come elemento necessario per la valutazione degli obblighi da includere nel Servizio Universale ed ha negato la possibilità di una revisione della definizione stessa di Servizio Universale16. Il legislatore comunitario, tuttavia, pur negando un’inclusione obbligatoria della banda larga fra gli obblighi del Servizio Universale, si è dichiarato favorevole ad un’imposizione facoltativa da parte di ciascuno Stato membro17 , introducendo, di fatto e forse per la prima volta esplicitamente, la possibilità che, all’interno dell’Unione Europea, possano convivere regolamentazioni diverse per operatori coinvolti nel medesimo mercato di riferimento (il che equivale a consentire anche l’incentivazione di investimenti mirati all’adozione di protocolli o mezzi trasmessivi specifici secondo i piani nazionali, con il che, da un lato, viene meno il sostanziale “agnosticismo” tecnologico proprio della norma europea in tema di comunicazioni, e dall’altro, possono perfettamente coesistere, solo che un servizio di comunicazioni elettroniche varchi una frontiera tra Stati membri, due discipline diverse a seconda del tratto o segmento di rete utilizzato per l’offerta di un servizio in ambito (14) M. Clarich, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir. pubbl., 1998, p. 193; G. Cartei, Il servizio universale, Milano, 2002, p. 277; G. De Minico, Regulation, banda larga e servizio universale. Immobilismo o innovazione?, in Politica del diritto, n.4, 2009, p. 6. (15) Direttiva 2009/136/CE, GU n. L 337 del 18/12/2009, pag. 11 - 36 (16) Cfr. Commissione Europa, Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, COM(2007) 698 (17) Considerando n. 5, Direttiva 2009/136/CE, GU n. L 337 del 18/12/2009, pag. 11 – 36 La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA 59 NOTE Giulia Mantovani - Mitchell B. Squire - Fabrizio Cugia di Sant’Orsola europeo, o due regimi diversi di incentivazioni o obblighi in proposito). È tuttavia importante evidenziare che l’Unione Europea ha indicato la possibilità di condividere i costi tecnici strumentali o inerenti alle nuove reti fra diversi operatori, anche eventualmente partecipati da enti locali territoriali, secondo un paradigma che rinvia, a nostro sommesso avviso, all’esperienza della norma francese introdotta recentemente. Il 20 settembre 2010 è poi intervenuto in tema un pacchetto di misure adottate in materia dalla Commissione Europea che comprende: a) una Raccomandazione sull’accesso regolato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), che offre una base giuridica agli operatori delle telecomunicazioni, garantendo il giusto equilibrio tra l'esigenza di incoraggiare gli investimenti e la necessità di salvaguardare la concorrenza; b) una Proposta di decisione volta a istituire un programma strategico in materia di spettro radio, che, tra i vari obiettivi, assicura la disponibilità dello spettro per la banda larga senza fili; c) una Comunicazione sulla banda larga in cui è illustrato in che modo incentivare al meglio gli investimenti pubblici e privati nelle reti veloci e ultraveloci. Si tratta di misure concepite per aiutare l'Unione a tener fede agli impegni assunti nell'ambito del'Agenda digitale europea, e permettere ad ogni cittadino europeo di accedere ai servizi di base a banda larga entro il 2013 e alla banda larga veloce e ultraveloce entro il 2020. Come delineato nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, installare infrastrutture di banda larga in Europa è fondamentale per creare occupazione e prosperità. Relativamente alla Raccomandazione della Commissione sull’accesso regolato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), questa, oltre a delineare un approccio normativo comune per l'accesso alle nuove reti veloci a 60 fibra ottica, impone ai regolatori nazionali delle telecomunicazioni di garantire un equilibrio adeguato tra la necessità di incoraggiare gli investimenti e quella di tutelare la concorrenza. Ciò si tradurrà per tutti gli operatori del mercato in una maggiore chiarezza a livello normativo, necessaria a stimolare gli investimenti nella banda larga veloce e ultraveloce. La direttiva quadro sulle telecomunicazioni (2002/21/CE) obbliga gli Stati membri a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel "massimo conto" la raccomandazione della Commissione, giustificando le eventuali deroghe. La proposta di decisione della Commissione, diretta al Parlamento europeo e il Consiglio affinché elaborino un programma strategico quinquennale volto a promuovere una gestione efficiente dello spettro radio, garantendo in particolare che entro il 2013 sia reso disponibile uno spettro sufficiente per le comunicazioni a banda larga senza fili, contribuirà notevolmente a portare connessioni a banda larga veloce agli abitanti delle zone periferiche e a offrire servizi innovativi in tutta Europa. L'uso efficiente e competitivo dello spettro nell'UE fungerà altresì da sostegno all'innovazione in altre aree e settori strategici, quali i trasporti e l'ambiente. Relativamente alla comunicazione sulla banda larga, la stessa fissa un quadro coerente per centrare gli obiettivi di banda larga dell'Agenda digitale e, in particolare, illustra in che modo incoraggiare al meglio gli investimenti pubblici e privati nelle reti a banda larga veloci e ultraveloci. Invita gli Stati membri a introdurre piani operativi di banda larga per le reti veloci e ultraveloci attraverso misure concrete di attuazione, dà orientamenti su come tagliare i costi di investimento e indica in che modo le autorità pubbliche possono finanziare gli investimenti in banda larga, ricorrendo anche a un uso più mirato dei fondi UE. Annuncia inoltre che la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti intendono proporre strumenti di finanziamento per la banda larga . La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA (UNIVERSAL SERVICE: NEW RULES FOR A NEW NETWORK?) E’ importante notare che scopo della Raccomandazione è favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l'innovazione sul mercato dei servizi a banda larga, in particolare nella transizione alle reti di accesso di nuova generazione (NGA). La Raccomandazione stabilisce un approccio comune per promuovere l'applicazione uniforme delle misure correttive relative alle reti NGA sulla base di una procedura per l'analisi del mercato conforme alle direttive 2002/19/CE e 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e quindi non offre, a nostro avviso, una delega ampia ed indistinta agli Stati membri di procedere con passo proprio in merito alle modalità di promozione delle reti NGA. Nel considerato n. 2 della Raccomandazione si legge che l'Agenda digitale europea fissa obiettivi per l'installazione e la diffusione di una banda larga veloce e superveloce e prevede una serie di misure intese a favorire l'installazione delle reti di accesso di nuova generazione (“NGA”), basate sulla fibra ottica, e a sostenere gli ingenti investimenti che saranno necessari nei prossimi anni. La Raccomandazione, che va inserita in questo contesto, mira a promuovere investimenti e innovazione efficienti in infrastrutture nuove e più avanzate, tenendo nel debito conto i rischi sostenuti da tutte le imprese investitrici e l'esigenza di mantenere una concorrenza effettiva, che costituisce un importante stimolo per gli investimenti nel tempo. In relazione alla rete FTTH, nel considerando n. 23 della Raccomandazione si ricava che l'installazione della rete FTTH comporterà in linea di massima rischi notevoli, considerati gli alti costi di installazione per abitazione e il numero attualmente ancora limitato di servizi al dettaglio che richiedono caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione), fornibili solo mediante fibra NOTE SERVIZIO UNIVERSALE: NUOVE REGOLE PER UNA NUOVA RETE? ottica. Gli investimenti nella fibra ottica saranno ammortizzati in funzione dell'adozione dei nuovi servizi forniti tramite le reti NGA a breve e a medio termine. Ai fini della fissazione dei prezzi di accesso, i costi del capitale dell'operatore SMP dovrebbero riflettere il rischio più elevato di investimento rispetto a quello nelle reti in rame attualmente esistenti. In tal senso, quindi, nel considerando n. 24 della Raccomandazione si legge che la diversificazione del rischio di installazione potrà favorire una diffusione più tempestiva ed efficiente delle reti NGA. In tal senso, occorrerà a nostro avviso che ogni Autorità nazionale di regolazione (L’Agcom nel nostro caso nazionale) valuti i regimi di prezzi proposti dall'operatore SMP per diversificare il rischio dell'investimento. Il considerando n. 27 indica che le reti basate sulle linee a fibra multipla garantiscono che i soggetti interessati all'accesso possano avere pieno controllo sulle linee in fibra senza dover duplicare investimenti costosi o rischiare un trattamento discriminatorio nel caso dell'obbligo di disaggregazione della rete in fibra unica. È pertanto più probabile che le reti basate sulle linee in fibra multipla porteranno in tempi più brevi a una concorrenza più intensa sul mercato a valle. Il coinvestimento18 nelle reti NGA, riducendo sia i costi che i rischi sostenuti da un'impresa investitrice, può senz’altro favorire una maggiore diffusione dell'FTTH. Nella Raccomandazione si legge che accordi di co-investimento18 nell'FTTH basate su linee a fibra multipla possono in certe condizioni condurre ad una situazione di concorrenza effettiva nelle zone geografiche interessate dal co-investimento. Tali condizioni comprendono in particolare il numero di operatori coinvolti, la struttura delle rete a controllo congiunto e altri accordi fra i co-investitori intesi ad assicurare una concorrenza effettiva sul mercato a valle. In tale situazione, se le condizioni di concorren- (18) l’art. 11 della Raccomandazione definisce "co-investimento nell'FTTH", un accordo tra prestatori indipendenti di servizi di comunicazione elettronica finalizzato all'installazione congiunta di reti FTTH, in particolare nelle zone meno densamente popolate. Il co-investimento comprende, così definito, una serie diversissima di possibili forme di accordo giuridico, ma di norma deve presumersi che i co-investitori costruiranno le infrastrutture di rete e ne condivideranno l'accesso fisico. La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA 61 NOTE Giulia Mantovani - Mitchell B. Squire - Fabrizio Cugia di Sant’Orsola za nelle zone interessate sono sostanzialmente e oggettivamente diverse da quelle prevalenti altrove, potrebbe essere quindi giustificata la definizione di un mercato separato qualora, a seguito di un'analisi del mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, non venga riscontrato alcun significativo potere di mercato. Dal sistema europeo appena introdotto, pare quindi nascere (ai fini del corretto investimento e assunzione di rischio) l’esigenza, per ogni operatore interessato ad esercitarsi in attività di estensione della rete FTTH, di sondare presso l’Agcom il parere preventivo di analisi dei mercati limitrofi o rilevanti, tenendo presente che l’art. 28 della Raccomandazione dispone in merito un principio lapidario: “(…) se le condizioni di concorrenza nella zona interessata dall'installazione congiunta dell'FTTH basate sulle linee a fibra multipla effettuata da più coinvestitori sono sostanzialmente diverse, ossia tali da giustificare la definizione di un mercato geografico separato, nel corso dell'analisi del mercato le ANR dovrebbero esaminare se, alla luce del livello di concorrenza infrastrutturale risultante dal coinvestimento, il riscontro di un significativo potere di mercato sia giustificato con riguardo a tale mercato. A tale proposito le ANR dovrebbero in particolare esaminare se ciascun coinvestitore gode di un accesso alle infrastrutture congiunte strettamente equivalente e orientato ai costi e se tra i coinvestitori è in atto una concorrenza effettiva nel mercato a valle. Esse dovrebbero inoltre accertare se i coinvestitori installano una capacità dei condotti sufficiente per l'utilizzo da parte di terzi e se assicurano un accesso orientato ai costi a tale capacità”. 4.2. Quali regole per la banda larga? Occorre, col nuovo quadro regolamentare, parlare di “nuove reti” NGN piuttosto che di singola rete. Con ciò, occorre domandarsi se 62 verrà modificato l’attuale regime, che vede, come detto, un solo operatore (oggi l’incumbent) tenuto all’erogazione del Servizio Universale.. Con l’introduzione di nuove reti, la fornitura del Servizio da parte di un solo operatore potrebbe rivelarsi altamente inefficiente. Infatti, l’offerta del Servizio da parte di un singolo operatore attraverso la rete comune potrebbe comportare costi maggiori rispetto ad una gestione congiunta del Servizio stesso e regolata dall’AGCOM in modo da assegnare, attraverso trasparenti ed orientate a criteri di efficienza, gli obblighi di servizio al soggetto che vi possa provvedere al minor costo. Ad esempio, le zone difficilmente raggiungibili da strutture di rete fissa dovrebbero essere servite dal soggetto in grado di fornire copertura mobile al minor costo nell’area interessata. A tal riguardo, l’AGCOM risulta già in possesso della legittimazione normativa necessaria (l’art. 58 del D.Lgs. 259/2003) per provvedere alla designazione di più operatori per la fornitura anche di uno solo degli “elementi del Servizio Universale”, quale, in ipotesi, l’accesso a banda larga. Né manca la norma superiore che individui fra gli elementi del Servizio Universale proprio l’accesso “efficace” ad Internet (art. 54 c. 2 D.Lgs. 259/2003), quale potrebbe essere la banda larga in caso di interpretazione della disposizione in tal senso da parte del legislatore nazionale o, addirittura, dell’AGCOM. Quest’ultima strada, l’estensione regolamentare della portata della norma, sembra infatti praticabile stante, come visto, l’esistenza di una norma nazionale di interpretazione volutamente “aperta”, l’art. 54 comma 2 del Codice delle comunicazioni, unitamente alla possibilità di introduzione facoltativa dell’obbligo relativo alla banda larga sancita in occasione dell’ultima revisione della Direttiva 2002/22/CE di cui sopra. L’Unione si è espressa anche sul metodo di ripartizione dei costi del Servizio Universale relativo alla banda larga. Gli Stati, infatti, ritenuti eccessivi i costi per l’adempimento degli obblighi non remunerativi, possono decidere La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA (UNIVERSAL SERVICE: NEW RULES FOR A NEW NETWORK?) di indennizzare l’impresa incaricata, o attingendo alla fiscalità generale, e cioè rimettendo essenzialmente ai cittadini gli oneri connessi, oppure ripartendo i costi in eccesso tra gli altri operatori in proporzione al loro fatturato19 . Spetterà, pertanto, ai singoli Stati la scelta tra i due diversi modelli di finanziamento del Servizio20. Come anticipato, al momento il Servizio Universale è finanziato dagli operatori di telecomunicazioni. Ma tale soluzione è efficiente anche nel caso della banda larga? Infatti, nel caso dei servizi di telefonia gli OLO (Other Licensed Operators) traggono alcuni vantaggi dal servizio effettuato da Telecom, quali la possibilità di terminare chiamate sulla rete Telecom e ricevere le opposte chiamate instradate da utenti altrimenti esclusi dalla fruizione dei servizi telefonici. Una situazione simile sembra esistere anche per la banda larga21, con la differenza, però, che i soggetti interessati alla capillarità del servizio sono non solo gli operatori di servizi Internet da postazione fissa, ma anche i provider di contenuti. Proprio tali soggetti, che dalla creazione di una NGN trarrebbero enormi vantaggi (si pensi a Google TV) senza aver partecipato ai costi di realizzazione, potrebbero essere co-obbligati alla contribuzione insieme agli operatori di telecomunicazioni. Inoltre, nel caso della banda larga, dove il servizio può essere fruito dagli stessi dispositivi indipendentemente dalla modalità di trasmissione fissa o mobile, anche l’utilizzazione di reti mobili per la fornitura dei servizi dovrebbe essere considerata. Infatti, la realizzazione di una rete fissa che garantisca la fornitura di servizi in banda larga nelle zone meno redditizie, come ad esempio quella in fibra, potrebbe essere molto più onerosa della realizzazione di una rete mobile che raggiunga lo stesso scopo (es. con tecnologia WiMAX). NOTE SERVIZIO UNIVERSALE: NUOVE REGOLE PER UNA NUOVA RETE? Analizzati i costi, resta da valutare l’elenco delle prestazioni che andrebbero inserite nell’obbligo di Servizio relativo alla banda larga. In particolare, oltre alla fornitura di banda superiore a 256 Kbit/s (ma una fornitura ad almeno 2Mb sarebbe raccomandabile anche in relazione alla strategia Europa 2020 citata) a tutti gli utenti, sarebbe utile prevedere la fornitura di servizi aggiuntivi, ad esempio la banda ultra larga, per determinate categorie di utenti la cui esclusione sociale in assenza del servizio descritto sarebbe particolarmente marcata (es. anziani, disabili, comunità montane, ecc.). L’accesso ad Internet ed ai servizi che il web veicola rivestono un ruolo fondamentale per l’inclusione sociale e per l’esercizio delle libertà fondamentali. Dal momento in cui la banda larga costituisce un servizio veramente diffuso, l’esclusione di parte della popolazione da tale tecnologia comporta senz’altro il rischio di determinare una barriera discriminatoria ad un positivo ed equo sviluppo sociale. L’impianto legislativo esistente, in particolare post-riforma del pacchetto europeo del 20 settembre 2010, appare perfettamente compatibile con l’allargamento dell’ambito di applicazione delle norme sul Servizio Universale anche nazionali, solo che si voglia superare il paradigma del “one USO - one operator” adottato sino ad oggi a scapito di uno dei contendenti, allargare il quadro degli obblighi agli operatori convergenti (pena, come detto, l’asimmetria regolamentare a svantaggio degli operatori tradizionali di comunicazioni) ed individuare con maggior dettaglio i mercati rilevanti ed i soggetti responsabili delle fornitura, compresa, evidentemente, la modalità di ripartizione dei costi connessi secondo le tecnologie utilizzate. I costi dovranno essere calibrati in relazione alle caratteristiche del servizio ed al tipo di sfruttamento da parte di nuovi soggetti (es. i (19) Considerando n. 5, Direttiva 2009/136/CE, GU n. L 337 del 18/12/2009, pag. 11 – 36 (20) P.E. Chiang-J.P. Hauge, Funding Universal Service: The Effect of Telecommunications Subsidy Programs on Competition and Retail Prices, in http://ssrn.com/abstract=1013661; F. Mirabel- J.D. Poudou-M. Roland, Universal service obligations: the role of subsidization schemes, in Information Economics and Policy, vol. 21, 2009, pp. 1–9. (21) Cfr. per opinione opposta G. De Minico, op. cit., p. 11 La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA 63 NOTE Giulia Mantovani - Mitchell B. Squire - Fabrizio Cugia di Sant’Orsola content providers o i motori di ricerca, ad oggi non partecipi e sorretti da regolamentazione inesistente in quanto non “inquadrati” tra i providers tradizionali, e come tali, di fatto, assistiti secondo logiche di asimmetria regolamentare … per inefficienza) che potrebbero partecipare al finanziamento e la fornitura tramite l’individuazione di tecnologie in ciascun area ritenute più efficienti. È senz’altro da auspicarsi l’allargamento ragionato dell’ambito di applicazione del Servizio Universale ed un’idonea ed attenta regolamentazione da parte dell’Autorità competente delle attività connesse, con particolare riguardo ai soggetti obbligati ed alla specificità degli obblighi di finanziamento. Sono già tanti, purtroppo, gli operatori tradizionali di comunicazioni ormai estinti per difetto di opportuna precognizione regolamentare. Bibliografia Testi [1] Cartei G., Il servizio universale, Milano, 2002 [2] Clarich M., Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir. pubbl., 1998 [3] Cugia di Sant’Orsola F., Universal Service Obligation: Oh dear, I shall be late! said the white rabbit, in Convergence, Londra, luglio 2008 [4] De Minico G., Regulation, banda larga e servizio universale. Immobilismo o innovazione?, in Politica del diritto, n.4, 2009 [5] Chiang P.E. - Hauge J.P., Funding Universal Service: The Effect of Telecommunications Subsidy Programs on Competition and Retail Prices, in http://ssrn.com/abstract=1013661 [6] Mirabel F. - Poudou J.D. - Roland M., Universal service obligations: the role of subsidization schemes, in Information Economics and Policy, vol. 21, 2009 [7] Napolitano G. (Coordinatore), Programma AGCOM ISBUL, Sottoprogetto 3 - Quadro Giuridico Normativo (QGN), Executive Summary [8] Commissione Europea, Europe 2020, A strategy for smart, sustinable, inclusive growth, Brussels 3.3.10, COM(2010) 2020 [9] Commissione Europea, Agenda digitale: la Commissione vara una serie di misure per dotare l'Europa della banda larga veloce e ultraveloce”, IP/10/1142 del 20/09/2010 [10] Commissione Europea, Direttiva 2002/22/CE, GU n. L 108 del 24/4/2002 [11] Commissione Europea, Direttiva 2009/136/CE, GU n. L 337 del 18/12/2009 [12] Commissione Europea, Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, COM(2007) 698 Siti web [1] http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/10/07/news/catricala_contro_la_net_neutrality7822466/ [2] http://www.rp-photonics.com/optical_fiber_communications.html [3] http://www.echelon.com/products/transceivers/powerline/ [4] http://www.webopedia.com/TERM/W/Wi_Fi.html [5] http://www.wimaxforum.org/ [6] http://www.sicurarea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=99 64 La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA