servizio universale: nuove regole per una nuova rete?

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servizio universale: nuove regole per una nuova rete?
(Cugia Cuomo & Associati - Studio Legale)
NOTE
Giulia Mantovani - Mitchell B. Squire - Fabrizio Cugia di Sant’Orsola
SERVIZIO UNIVERSALE: NUOVE REGOLE PER UNA NUOVA RETE?
(UNIVERSAL SERVICE: NEW RULES FOR A NEW NETWORK?)
S
ommario: la modificazione delle infrastrutture nazionali di telecomunicazione attraverso la sostituzione delle reti in rame con reti
NGN (New Generation Networks), che permetteranno il diffondersi dell’accesso ad internet in
“banda larga”, renderà necessario l’aggiornamento
e l’adeguamento del sistema normativo e regolamentare vigente, al fine di evitare che l’introduzione di nuove tecnologie determini vuoti di tutela a
danno degli utenti o degli stessi operatori. Fra gli
istituti regolamentari che potrebbero essere
oggetto di revisione, particolare rilievo assume il
c.d. “Servizio Universale”, ovvero l’obbligo posto
in capo all’attuale incumbent Telecom Italia S.p.A.,
in recepimento di normativa comunitaria, di garantire a tutti gli utenti del territorio nazionale, a prescindere dalla loro ubicazione geografica specifica,
l’accesso ai servizi di comunicazioni elettroniche di
base ad un livello qualitativo prestabilito.Tale istituto, finalizzato ad evitare che le zone o gli utenti
meno redditizi per gli operatori in termini di investimenti commerciali rimangano privi della possibilità di accedere ad un pacchetto minimo di servizi
di comunicazioni elettroniche, è attualmente definito in relazione alla caratteristiche tecniche della
rete in rame presente sul territorio ed, in particolare, ai suoi costi.Costi e caratteristiche che, evidentemente, varieranno al momento dello switch
verso reti NGN, determinando la necessità di
modificare l’istituto sia con riguardo agli obiettivi
di qualità imposti all’incumbent, sia con riguardo ai
criteri di ripartizione dei costi e dei finanziamenti
del Servizio, sia con riguardo al soggetto titolare
dell’obbligo di fornitura che potrebbe non essere
più uno solo come avvenuto finora. Proprio ad
un’analisi delle possibili evoluzioni regolamentari
del Servizio Universale a seguito del passaggio alle
NGN si intende procedere con il presente contributo, esaminando, dopo una breve descrizione
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delle differenze tra vecchia e nuova rete, le
influenze di tali diversità sulle caratteristiche del
Servizio, sia con riguardo agli obbiettivi di qualità,
sia in relazione alla ripartizione dei costi e degli
oneri di fornitura, nonché valutando, in una prospettiva de iure condendo, costi e benefici delle
varie soluzioni regolatorie.
A
bstract : in the last months, the introduction of an NGN (New Generation
Network) for Internet services in Italy has been an
utterly up to date topic, both, in general, for the
social and financial impact it will determine, as,
from the legal point of view, for the regulatory
issues it might be related to. In the present paper,
we would like to focus on one of the main regulatory problems a broadband NGN might face, such
as the connection with the Universal Service principles and rules. A new NGN for Internet services
will, in fact, spread broadband access through a
massive part of the Italian population. Internet
broadband access, up to nowadays considered as
a non compulsory service, will then might be
worth being included among the Universal services. Assuming that happens, it will be necessary to
verify weather the current regulation system is
suitable to include a broadband access among
Universal services or, otherwise, the present rules
need an update. Admitting the current rules might
apply to the new status quo, we will analyze weather they need to be integrated and in which way,
in a de iure condendo perspective. In this regard,
we will focus on the two key aspects of the inclusion of the broadband access in the Universal
Service: (a) the rules to efficiently determine
which subjects responsible for the service supply;
(b) the best regulations to determine who and in
which measure will bear the costs of the service.
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NOTE
Giulia Mantovani - Mitchell B. Squire - Fabrizio Cugia di Sant’Orsola
1. Introduzione
Ci si interroga sulle ripercussioni sulla normativa esistente della prossima introduzione
sul territorio nazionale di una nuova NGN
che permetterà alla quasi totalità della popolazione di accedere a servizi di comunicazione
elettronica in banda larga.
La creazione di una rete NGN1 diffusa, realizzata con tecnologie di trasmissione mobili e
fisse, che vede coinvolti la gran parte di operatori di reti nazionali, permetterà il capillare diffondersi dell’accesso ad Internet in “banda
larga” in gran parte del territorio nazionale,
con presumibile superamento del digital divide
che ancora assilla parte della popolazione.
Il tema qui trattato è:
1) se si debba aggiornare ed adeguare il
quadro normativo e regolamentare
vigente sugli obblighi di servizio universale, tenuto anche conto delle caratteristiche specifiche della rete NGN;
2) chi debba partecipare, se del caso, al
finanziamento del Servizio Universale
offerto su tali nuove reti, atteso che lo
sviluppo delle reti NGN è direttamente
legato al diffondersi di offerte convergenti per servizi di comunicazione elettronica, mentre, come noto, l’obbligo di
Servizio Universale grava esclusivamente, ad oggi, su operatori di reti o servizi
di comunicazioni in senso tradizionale
(tant’è che ne sono esclusi gran parte di
altri players quali i content providers,
fornitori di applicativi, system integrators etc.). Il rischio, evidentemente, è la
generazione di una asimmetria regolamentare a carico di alcuni operatori ed a
beneficio di altri in un contesto concorrenziale che ormai li vede coinvolti nel
medesimo “macromercato” delle comunicazioni convergenti, con tanto di larvato indirizzo economico del legislatore
per effetto di una asimmetria regolamentare.
Per indagare l’opportunità di un’eventuale
estensione degli obblighi del c.d. Servizio
Universale alla banda larga ed, in caso positivo,
esaminare quali siano i principi che possano
dirsi applicabili (anche al fine, eventualmente, di
modificare o adattare il regime vigente) l’analisi deve essere condotta procedendo, in primo
luogo, ad una breve descrizione delle caratteristiche tecniche della nuova rete che permetta di identificarne le qualità. Secondariamente,
si procederà ad una presentazione delle caratteristiche attuali del Servizio Universale. Infine,
si esaminerà l’impatto dell’introduzione della
nuova rete sull’ impianto regolamentare, con
riguardo in primis all’opportunità di includere
la banda larga fra gli obblighi previsti Servizio
Universale ed, in caso positivo, con riguardo
alle norme applicabili ed a quelle da adattare o,
in una prospettiva de iure condendo, introdurre.
2. Banda larga: un servizio con diverse
tecnologie
Per “banda larga” si intende un supporto
tecnologico per le prestazioni a valore aggiunto2 . Rispetto alla tecnologia media disponibile,
i servizi di comunicazione elettronica forniti in
banda larga consentono una maggiore velocità
nello scambio di informazioni ed un maggior
(1) La definizione dell’ITU-T di NGN è “A Next Generation Network (NGN) is a packet-based network able to provide
services including Telecommunication Services and able to make use of multiple broadband, QoS-enabled transport technologies and in which service-related functions are independent from underlying transport-related technologies. It offers unrestricted access by users to different service providers. It supports generalized mobility which will allow consistent and ubiquitous provision of services to users.” Si tratta pertanto di una rete di nuova generazione che permette il trasporto di dati in
banda larga, indipendentemente dalla tecnologia sottostante utilizzata. Si veda per approfondimenti: http://www.itu.int/ITUT/studygroups/com13/ngn2004/working_definition.html.
(2) Programma AGCOM ISBUL, Sottoprogetto 3, Quadro Giuridico Normativo (QGN), Executive Summary, Coordinatore
Prof. Giulio Napolitano
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volume di dati scambiati nell’unità di tempo. Si
considera ad oggi “banda larga” la trasmissione di dati che avvenga ad una velocità superiore a 256 Kbit/s3 , tanto che la banda larga
costituisce per definizione d’uso una sorta di
“autostrada” per la trasmissione dei dati.
E’ tuttavia da notare che tale “autostrada”
può essere costruita in diversi modi e secondo diverse tecnologie, in particolare utilizzando strutture di rete fisse quali le fibre ottiche
o le Powerline e sistemi mobili quali Wi-fi,
HIPERLAN e WiMAX. A livello generale di
indirizzo di politica economica, l’indire un programma di sviluppo nazionale per la “banda
larga” indica la messa in opera di un sistema
integrato di reti senza necessariamente dover
affrontare il tema delle tecnologie necessarie
o dei protocolli trasmissivi da utilizzare, il che
è d’altro canto naturale tenuto conto del
generale agnosticismo regolamentare sull’uso
delle tecnologie nelle comunicazioni.
Il fatto però è che, sul piano regolamentare, tale differenza esiste (tanto è vero che, ad
oggi, i mercati rilevanti in termini concorrenziali nel settore delle comunicazioni si distinguono ancora per il mezzo trasmissivo utilizzato dagli operatori).
Occorre allora evidenziare che le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi o polimerici, realizzati in modo da poter condurre la
luce e sono utilizzate per trasmettere segnali
di telecomunicazioni.Tali conduttori presentano diversi vantaggi rispetto ad altre tecnologie, in particolare sono flessibili, immuni ai disturbi elettrici ed alle condizioni atmosferiche
più estreme, poco sensibili alle variazioni di
temperatura. Avendo un diametro di 125
micrometri (circa le dimensioni di un capello)
pesano, inoltre, molto poco.
Le fibre ottiche sono classificate come
guide d'onda dielettriche, e permettono di
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convogliare e guidare al loro interno un
campo elettromagnetico di frequenza sufficientemente alta (in genere in prossimità dell'infrarosso) con perdite estremamente limitate. Il loro utilizzo nelle telecomunicazioni permette di coprire grandi distanze offendo rete
a larga banda di ampiezza variabile fra i 10
Mbit/s ed 1 Tbit/s.
Le fibre ottiche sono piuttosto costose,
oscillando il loro valore fra i 4000 euro/km di
fibra nei piccoli centri (con cavi di spessore
molto più contenuto) ai 10.000 euro/km di
fibra nelle città, cui sono da aggiungere i costi
della posa in opera ed i costi amministrativi4 .
Alternativa alle fibre ottiche è la tecnologia
che sfrutta la rete di alimentazione elettrica
per la trasmissione dei dati, c.d. Powerline o
PLC. Tale tecnologia permette la sovrapposizione di un segnale di dati di telecomunicazione sulle frequenze di trasporto di corrente
elettrica, continua o alternata a bassa frequenza (50 Hz in Europa e gran parte dell'Asia e
dell'Africa, 60 Hz in altre regioni del mondo),
sfruttando la fascia di frequenza immediatamente superiore. La separazione dei due tipi
di correnti si effettua grazie al filtraggio e separazione degli intervalli di frequenze utilizzate.
La tecnica è utilizzata da decenni, prima dell'introduzione della telefonia mobile, per trasmissioni con treni in marcia, per controllare
apparati elettrici tramite la propria rete di alimentazione, per leggere contatori elettrici
remotamente, per sistemi interfonici casalinghi
ecc. Più recentemente è stata utilizzata per
dare accesso dati (quali i servizi Internet) alle
case tramite la rete elettrica senza necessità di
accessi specifici per cavo coassiale o radio. Si
tratta quindi di una tecnologia che sfrutta una
rete già esistente e che pertanto ha costi
ridotti.
Tuttavia, i modem Powerline possono tra-
(3) Tale velocità è stata, infatti, recentemente individuata come minimo garantito per il Servizio Universale relativo ai servizi in
banda larga in Spagna e Finlandia. Si segnala, tuttavia, come la raccomandazione I.113 (06/97) del Telecommunication
Standardization Sector dell'ITU- T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Bureau)
abbia definito la banda larga come la struttura avente capacità trasmissiva superiore ad 1.5 Mbit/s negli USA o 2 Mbit/s in
Europa.
(4) Encyclopedia of Laser Physics and Technology http://www.rpphotonics.com/optical_fiber_communications.html
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smettere a velocità inferiori rispetto a modem
che sfruttino reti in fibra, pur restando nell’ambito della banda larga (velocità compresa
tra 256 kbit/s e 2,7 Mbit/s in download)5 .
Venendo alle tecnologie che sfruttano principalmente l’etere, servizi Internet in banda
larga possono essere offerti, in primo luogo,
tramite la tecnologia Wi-Fi (WIreless Fidelity)
che permette di collegarsi a reti locali senza fili
(WLAN) basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11.
Le reti Wi-Fi sono infrastrutture relativamente economiche e di veloce attivazione e
permettono di realizzare sistemi flessibili per
la trasmissione di dati usando frequenze radio
a 2.45 GHz. L'architettura Internet è del tutto
simile ai tradizionali ISP che forniscono un
punto di accesso (il PoP) agli utenti che si collegano da remoto.
La fonte di connettività a banda larga (in
questo caso pari a circa 300 Mbit/s di banda
massima) può essere via cavo (ADSL o HDSL),
oppure via satellite. La trasmissione satellitare
ha, tuttavia, tempi di latenza elevati.
Gli svantaggi di una rete Wi-Fi, rispetto alle
tecnologie basate su cavo, sono:
• il tempo di latenza, leggermente superiore a quelle basate su cavo con una latenza massima nell'ordine di 1-3 ms;
• la stabilità del servizio, che per via di disturbi sul segnale talvolta può risultare
discontinua6 ;
• il netto deterioramento del servizio in
caso di perdita del contatto ottico fra le
antenne riceventi e trasmittenti. Tale
limite riguarda, in generale, tutte le tecnologie wireless.
Alternativo, ma compatibile, con il Wi-Fi è il
protocollo
WiMAX
(Worldwide
Interoperability for Microwave Access) che
consente l'accesso a reti di telecomunicazioni
a banda larga e senza fili attraverso standard
IEEE 802.16.
La tecnologia supporta velocità di trasmissione di dati condivisi fino a 70 Mbit/s in aree
metropolitane su una frequenza di 3,5 GHz. E’
una tecnologia relativamente economica e
flessibile anche se presenta costi di installazione superiori, ad esempio, alle HIPERLAN.
Limiti di tale tecnologia sono:
• come per tutte le connessioni wireless, il
contatto ottico fra l'antenna emittente e
ricevente;
• la stabilità della connessione wireless,
addirittura inferiore a quella dei sistemi
Wi-Fi. La perdita di informazione davanti a una certa massa aumenta, infatti, con
la frequenza del segnale, e diminuisce
con la potenza in antenna.Tanto maggiore è la frequenza, tanto più onde di
ampiezza millimetrica portano a una
perdita di segnale e di informazione
davanti ai più piccoli ostacoli. Il WiMAX,
che utilizza frequenze di 3,5 GHz, risulta
quindi più soggetto alle perdite di segnale rispetto al Wi-Fi, che si avvale di frequenze inferiori7 .
Un breve cenno, infine, alla tecnologia
HIPERLAN (HIgh PErformance Radio LAN).
Tale tecnologia è riconducibile allo standard
WLAN europeo (standard TR 101 031 V1.1.1)
alternativo agli standard statunitensi IEEE
802.11.Tale protocollo permette la trasmissione dei dati sfruttando frequenze radio intorno
ai 5GHz ed offre una banda passante decisamente ampia, fino a 54 Mbit/s.
Come già indicato supra per le altre tecnologie wireless, anche l’utilizzo dell’HIPERLAN
per la copertura del territorio è limitato dal
fatto che i collegamenti, debbano essere a
vista. Giocano invece a vantaggio delle reti
HIPERLAN i costi di realizzazione ridotti e le
velocità di trasmissione elevate8.
Dato importante da rilevare è come tutte
le tecnologie di trasmissione indicate possano
(5) http://www.echelon.com/products/transceivers/powerline/
(6) http://www.webopedia.com/TERM/W/Wi_Fi.html
(7) http://www.wimaxforum.org/
(8) http://www.sicurarea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=99
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essere tra loro interconnesse, permettendo la
creazione di una rete unica basata su diverse
soluzioni tecnologiche di base tra loro interoperabili. Proprio tale caratteristica rendele
NGN, come si vedrà meglio nel prosieguo,
soggetti nuovi dal punto di vista tecnico e giuridico. La loro flessibilità, infatti, se da un lato
permette in astratto una strutturazione efficiente della rete, dall’altra impone una scelta
ragionata delle tecnologie da utilizzare. Nel
caso in esame, vedremo come tale modulabilità delle modalità di fornitura del servizio possa
influire sugli obblighi del Servizio Universale.
3. Il Servizio Universale e la rete in rame
L’art. 53 del Codice delle comunicazioni
elettroniche (D.Lgs 259/2003), in recepimento
della Direttiva n. 2002/22/EC, stabilisce che
sul territorio nazionale tutti gli utenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, debbano poter fruire di determinati servizi di
comunicazioni elettroniche ad un livello qualitativo prestabilito.
Obiettivo di tale norma è quello di garantire a tutti i cittadini, italiani ed europei, un
accesso alle risorse di comunicazione, garantendo che anche le aree giudicate dagli operatori meno “redditizie” dal punto di vista commerciale possano fruire di alcuni servizi di
telecomunicazione di base.
E’ evidente come la portata delle disposizioni in esame sia di rilievo, stante anche la
loro diretta riferibilità al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 comma 2 della Costituzione
Italiana9.
Ma non tutti i servizi di comunicazione
sono oggetto degli obblighi di fornitura di cui
al paragrafo precedente. Attualmente, infatti,
rientrano nell’ambito dei servizi previsti dal
Servizio Universale (artt. 54, 55, 56 57 e 59 del
Codice):
• il servizio di telefonia fissa che consen-
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ta di effettuare e ricevere chiamate
(anche tramite operatore), comunicare
via fax, trasmettere dati (ad es. via
Internet, con un accesso che sia efficace)
ed accedere gratuitamente ai servizi d’emergenza;
• la fornitura dell’elenco degli abbonati
limitatamente alla rete urbana di appartenenza;
• i servizi di informazione abbonati;
• la disponibilità di apparecchi telefonici
pubblici a pagamento;
• la fornitura di un servizio a condizioni
speciali e la fornitura di opzioni speciali
per gli utenti disabili o con particolari
esigenze sociali;
• i collegamenti ed i servizi concernenti la
cura di interessi pubblici, come la pubblica sicurezza, il soccorso pubblico, la difesa nazionale ecc. (i relativi oneri sono a
carico del richiedente salvo eccezioni di
legge).
Ad oggi l’impresa designata alla fornitura
del Servizio Universale è la Società Telecom
Italia S.p.A. (c.d. incumbent). I costi sostenuti
per la fornitura del Servizio Universale, per la
stessa natura del servizio, non possono essere
recuperati attraverso la normale attività economica, e quindi sono ripartiti fra tutti gli operatori.
Per quanto riguarda la specifica qualità dei
servizi rientranti nel concetto di Servizio
Universale, il Codice delle Comunicazioni
Elettroniche all’art. 61 prevede, da un lato, che
l’AGCOM individui appositi obiettivi di qualità
(potendo anche adottare misure specifiche di
intervento ove non raggiunti) e, dall’altro, che
vi sia la massima trasparenza delle relative
informazioni per gli utenti.In applicazione di
tale articolo e delle norme regolamentari
applicabili, l’AGCOM fissa annualmente i
cosiddetti “valori obiettivo”, ossia gli standard
generali degli indicatori di qualità del servizio
universale che l’impresa designata si deve
impegnare a raggiungere.Sebbene l’attuale
(9) Art. 3 comma 2 Cost. “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
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Servizio Universale includa già la fornitura di
servizi Internet, non è previsto alcun obbligo
relativo ai servizi a banda larga, né alle capacità o velocità del servizio.
4. Nuova rete. Nuovo servizio universale?
4.1. Il nuovo pacchetto regolamentare
Europeo: l’accesso alla banda larga può
costituire un obbligo di Servizio Universale?
L’introduzione di una rete NGN estesa sul
territorio nazionale comporterebbe la possibilità per la maggior parte della popolazione di
accedere a servizi Internet a banda larga. Gli
utenti dei nuovi servizi potrebbero, pertanto,
navigare in maniera particolarmente rapida,
creando od utilizzando contenuti particolarmente “pesanti” per la rete tradizionale, ma
facilmente scambiabili sulla nuova rete, come
del resto tuttora avviene nelle aree già servite
da tecnologie che permettono il transito dei
dati in banda larga. La diffusione di tali tecnologie consentirebbe dunque lo svolgimento di
una serie di attività digitali avanzate alla maggioranza della popolazione – quali, ad esempio,
la creazione e la condivisione in rete di video,
anche per finalità informative – che, non da
ultimo, garantirebbero la possibilità di esercitare in forme inedite le classiche libertà fondamentali.
Ben si comprende, dunque, come l’esclusione di aree e soggetti considerati come “non
profittevoli” dagli operatori possa determinare
un grave pregiudizio per i cittadini interessati
giustificando l’inclusione dei servizi a banda
larga fra quelli oggetto di Servizio Universale.
Secondo le ultime stime, si tratterebbe di un
numero non indifferente di utenti esclusi, oscillante tra i 10 e i 20 milioni di persone10 .
Conferme riguardo all’importanza dell’abbattimento del digital divide vengono anche
dalla Commissione Europea che, nell’ambito
della strategia “Europa 2020 ”11 ha individuato
fra gli obiettivi di crescita comunitaria la diffusione capillare dell’accesso alla banda larga
entro il 2013 e la fornitura di servizi Internet
a velocità superiore ai 50 Mb/s a tutti gli europei entro il 2020. Del resto, già il Codice italiano delle Comunicazioni, agli articoli 4, comma
3, e 5 individua l’importanza della banda larga,
caratterizzandola come requisito necessario
per “assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori”.
La regolamentazione nazionale in materia,
tuttavia, deve tener presente i principi comunitari applicabili, proprio per non ingenerare
eventuali asimmetrie (ostative o di favore) nei
confronti di operatori nazionali o stranieri che
intendano operare sul mercato nazionale.
D’altro canto, nessun programma di sviluppo
della rete NGN nazionale potrebbe assecondare formule di partecipazione diretta statale
in merito (o locale, evidentemente) pena la
violazione delle normative antitrust sul divieto
di aiuti di Stato.
Nessun dubbio, quindi, sull’importanza riconosciuta dalle Istituzioni all’accesso ai servizi in
banda larga, come recentemente sottolineato
anche nel pacchetto di misure complementari12 adottato dalla Commissione Europea il 20
settembre 2010 per favorire l’introduzione e
l’adozione della banda larga veloce e ultraveloce nell’UE. Ma un servizio utile non è per forza
un servizio necessario. La citata Direttiva sul
Servizio Universale13 subordina la revisione
degli obblighi del Servizio al verificarsi di alcune condizioni. In particolare, ai sensi
dell’Allegato V alla Direttiva, l’estensione degli
obblighi del Servizio Universale può avvenire
solo nel caso in cui: i servizi oggetto di inclusione siano “accessibili ed utilizzati dalla maggior parte dei consumatori” e la loro “indisponibilità o impossibilità d'uso sia causa di
esclusione sociale”, ovvero “l'uso dei servizi
implichi per l'insieme dei consumatori un vantaggio generale netto tale da giustificare un
(10) Fonti: Telecom Italia S.p.A., Anti Digital Divide.
(11) Europe 2020, A strategy for smart, sustinable, inclusive growth, Brussels 3.3.10, COM(2010) 2020
(12)“Agenda digitale: la Commissione vara una serie di misure per dotare l'Europa della banda larga veloce e ultraveloce”,
IP/10/1142 del 20/09/2010, Commissione UE
(13)Direttiva 2002/22/CE, GU n. L 108 del 24/4/2002, pag. 51–77
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intervento dell'amministrazione pubblica qualora tali servizi non siano forniti al pubblico
secondo normali condizioni commerciali”.
I servizi devono quindi essere in primo
luogo diffusi. Proprio tale condizione è quella
attualmente più debole e che potrebbe essere
pienamente integrata in occasione dello sviluppo di una rete NGN nazionale. E tale caratteristica incide anche sul secondo requisito,
quello della rilevanza per l’inclusione sociale.
Un servizio capillarmente diffuso, che permetta fra l’altro di accedere a servizi informativi e
comunicativi di rilievo (si pensi a Google TV
recentemente lanciata), diventa chiaramente
causa di esclusione sociale per chi non vi
possa accedere. Basti pensare alla flessibilità
informativa di una web TV, dove in ogni
momento si può scegliere cosa guardare,
rispetto alla televisione tradizionale, oppure
alla possibilità di assicurare nuove e più flessibili forme di assistenza tramite il web a soggetti svantaggiati quali anziani e disabili. E’ evidente come l’esclusione da un servizio di tale
portata crei dei limiti sociali ai soggetti coinvolti.
La valutazione in merito all’importanza
sociale di un servizio come la banda larga
rimane evidentemente prerogativa di natura
politica14. Qui nasce tuttavia il problema di
un’eventuale inclusione della banda larga nel
Servizio Universale, evidente nel “nuovo” pacchetto di direttive europee appena approvato.
Quali sono, infatti, le necessità del cittadino?
Quali servizi assicurano la sua inclusione
sociale o implicano “per l'insieme dei consumatori un vantaggio generale netto tale da giustificare un intervento dell'amministrazione
pubblica ”? E’ evidente come non esista un criterio oggettivo e come pertanto la scelta
rimanga nella discrezionalità degli organi poli-
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tici. Infatti, nonostante il riferimento alla oggettiva diffusione di un determinato servizio, in
ogni caso rilevante nel momento in cui la connettività a banda larga si diffonda capillarmente a seguito della creazione di una rete NGN
nazionale, resta pur sempre da valutarsi l’impatto della mancanza del servizio diffuso sui
soggetti esclusi.
Nessuna intenzione di sostituire tale criterio valutativo con uno più oggettivo è tuttavia
emersa in occasione dell’ultima revisione della
Direttiva sul Servizio Universale15. La
Commissione ha, infatti, riconfermato la valutazione pubblica come elemento necessario
per la valutazione degli obblighi da includere
nel Servizio Universale ed ha negato la possibilità di una revisione della definizione stessa
di Servizio Universale16.
Il legislatore comunitario, tuttavia, pur
negando un’inclusione obbligatoria della banda
larga fra gli obblighi del Servizio Universale, si
è dichiarato favorevole ad un’imposizione
facoltativa da parte di ciascuno Stato membro17 , introducendo, di fatto e forse per la
prima volta esplicitamente, la possibilità che,
all’interno dell’Unione Europea, possano convivere regolamentazioni diverse per operatori
coinvolti nel medesimo mercato di riferimento (il che equivale a consentire anche l’incentivazione di investimenti mirati all’adozione di
protocolli o mezzi trasmessivi specifici secondo i piani nazionali, con il che, da un lato, viene
meno il sostanziale “agnosticismo” tecnologico proprio della norma europea in tema di
comunicazioni, e dall’altro, possono perfettamente coesistere, solo che un servizio di
comunicazioni elettroniche varchi una frontiera tra Stati membri, due discipline diverse a
seconda del tratto o segmento di rete utilizzato per l’offerta di un servizio in ambito
(14) M. Clarich, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir. pubbl., 1998, p.
193; G. Cartei, Il servizio universale, Milano, 2002, p. 277; G. De Minico, Regulation, banda larga e servizio universale.
Immobilismo o innovazione?, in Politica del diritto, n.4, 2009, p. 6.
(15) Direttiva 2009/136/CE, GU n. L 337 del 18/12/2009, pag. 11 - 36
(16) Cfr. Commissione Europa, Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante modifica della direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica,
della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, COM(2007) 698
(17) Considerando n. 5, Direttiva 2009/136/CE, GU n. L 337 del 18/12/2009, pag. 11 – 36
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europeo, o due regimi diversi di incentivazioni
o obblighi in proposito).
È tuttavia importante evidenziare che
l’Unione Europea ha indicato la possibilità di
condividere i costi tecnici strumentali o inerenti alle nuove reti fra diversi operatori,
anche eventualmente partecipati da enti locali
territoriali, secondo un paradigma che rinvia, a
nostro sommesso avviso, all’esperienza della
norma francese introdotta recentemente.
Il 20 settembre 2010 è poi intervenuto in
tema un pacchetto di misure adottate in materia dalla Commissione Europea che comprende:
a) una Raccomandazione
sull’accesso
regolato alle reti di accesso di nuova
generazione (NGA), che offre una base
giuridica agli operatori delle telecomunicazioni, garantendo il giusto equilibrio
tra l'esigenza di incoraggiare gli investimenti e la necessità di salvaguardare la
concorrenza;
b) una Proposta di decisione volta a istituire un programma strategico in materia
di spettro radio, che, tra i vari obiettivi,
assicura la disponibilità dello spettro per
la banda larga senza fili;
c) una Comunicazione sulla banda larga in
cui è illustrato in che modo incentivare
al meglio gli investimenti pubblici e privati nelle reti veloci e ultraveloci.
Si tratta di misure concepite per aiutare
l'Unione a tener fede agli impegni assunti nell'ambito del'Agenda digitale europea, e permettere ad ogni cittadino europeo di accedere ai servizi di base a banda larga entro il 2013
e alla banda larga veloce e ultraveloce entro il
2020. Come delineato nella strategia Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, installare infrastrutture di banda larga
in Europa è fondamentale per creare occupazione e prosperità.
Relativamente alla Raccomandazione della
Commissione sull’accesso regolato alle reti di
accesso di nuova generazione (NGA), questa,
oltre a delineare un approccio normativo
comune per l'accesso alle nuove reti veloci a
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fibra ottica, impone ai regolatori nazionali delle
telecomunicazioni di garantire un equilibrio
adeguato tra la necessità di incoraggiare gli
investimenti e quella di tutelare la concorrenza. Ciò si tradurrà per tutti gli operatori del
mercato in una maggiore chiarezza a livello
normativo, necessaria a stimolare gli investimenti nella banda larga veloce e ultraveloce. La
direttiva quadro sulle telecomunicazioni
(2002/21/CE) obbliga gli Stati membri a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel "massimo conto" la raccomandazione della Commissione, giustificando
le eventuali deroghe.
La
proposta
di
decisione
della
Commissione, diretta al Parlamento europeo
e il Consiglio affinché elaborino un programma
strategico quinquennale volto a promuovere
una gestione efficiente dello spettro radio,
garantendo in particolare che entro il 2013 sia
reso disponibile uno spettro sufficiente per le
comunicazioni a banda larga senza fili, contribuirà notevolmente a portare connessioni a
banda larga veloce agli abitanti delle zone periferiche e a offrire servizi innovativi in tutta
Europa. L'uso efficiente e competitivo dello
spettro nell'UE fungerà altresì da sostegno
all'innovazione in altre aree e settori strategici, quali i trasporti e l'ambiente.
Relativamente alla comunicazione sulla
banda larga, la stessa fissa un quadro coerente
per centrare gli obiettivi di banda larga
dell'Agenda digitale e, in particolare, illustra in
che modo incoraggiare al meglio gli investimenti pubblici e privati nelle reti a banda larga
veloci e ultraveloci. Invita gli Stati membri a
introdurre piani operativi di banda larga per le
reti veloci e ultraveloci attraverso misure concrete di attuazione, dà orientamenti su come
tagliare i costi di investimento e indica in che
modo le autorità pubbliche possono finanziare
gli investimenti in banda larga, ricorrendo
anche a un uso più mirato dei fondi UE.
Annuncia inoltre che la Commissione europea
e la Banca europea per gli investimenti intendono proporre strumenti di finanziamento per
la banda larga .
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
(UNIVERSAL SERVICE: NEW RULES FOR A NEW NETWORK?)
E’ importante notare che scopo della
Raccomandazione è favorire lo sviluppo del
mercato unico rafforzando la certezza del
diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l'innovazione sul mercato dei servizi a banda larga, in particolare nella transizione alle reti di accesso di nuova generazione (NGA). La Raccomandazione stabilisce un
approccio comune per promuovere l'applicazione uniforme delle misure correttive relative alle reti NGA sulla base di una procedura
per l'analisi del mercato conforme alle direttive 2002/19/CE e 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, e quindi non offre, a
nostro avviso, una delega ampia ed indistinta
agli Stati membri di procedere con passo proprio in merito alle modalità di promozione
delle reti NGA. Nel considerato n. 2 della
Raccomandazione si legge che l'Agenda digitale europea fissa obiettivi per l'installazione e la
diffusione di una banda larga veloce e superveloce e prevede una serie di misure intese a
favorire l'installazione delle reti di accesso di
nuova generazione (“NGA”), basate sulla fibra
ottica, e a sostenere gli ingenti investimenti
che saranno necessari nei prossimi anni. La
Raccomandazione, che va inserita in questo
contesto, mira a promuovere investimenti e
innovazione efficienti in infrastrutture nuove e
più avanzate, tenendo nel debito conto i rischi
sostenuti da tutte le imprese investitrici e l'esigenza di mantenere una concorrenza effettiva, che costituisce un importante stimolo per
gli investimenti nel tempo.
In relazione alla rete FTTH, nel considerando n. 23 della Raccomandazione si ricava
che l'installazione della rete FTTH comporterà in linea di massima rischi notevoli, considerati gli alti costi di installazione per abitazione
e il numero attualmente ancora limitato di
servizi al dettaglio che richiedono caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità
di trasmissione), fornibili solo mediante fibra
NOTE
SERVIZIO UNIVERSALE: NUOVE REGOLE PER UNA NUOVA RETE?
ottica. Gli investimenti nella fibra ottica saranno ammortizzati in funzione dell'adozione dei
nuovi servizi forniti tramite le reti NGA a
breve e a medio termine. Ai fini della fissazione dei prezzi di accesso, i costi del capitale dell'operatore SMP dovrebbero riflettere il
rischio più elevato di investimento rispetto a
quello nelle reti in rame attualmente esistenti.
In tal senso, quindi, nel considerando n. 24
della Raccomandazione si legge che la diversificazione del rischio di installazione potrà favorire una diffusione più tempestiva ed efficiente
delle reti NGA. In tal senso, occorrerà a
nostro avviso che ogni Autorità nazionale di
regolazione (L’Agcom nel nostro caso nazionale) valuti i regimi di prezzi proposti dall'operatore SMP per diversificare il rischio dell'investimento. Il considerando n. 27 indica che le
reti basate sulle linee a fibra multipla garantiscono che i soggetti interessati all'accesso
possano avere pieno controllo sulle linee in
fibra senza dover duplicare investimenti costosi o rischiare un trattamento discriminatorio
nel caso dell'obbligo di disaggregazione della
rete in fibra unica. È pertanto più probabile
che le reti basate sulle linee in fibra multipla
porteranno in tempi più brevi a una concorrenza più intensa sul mercato a valle. Il coinvestimento18 nelle reti NGA, riducendo sia i
costi che i rischi sostenuti da un'impresa investitrice, può senz’altro favorire una maggiore
diffusione dell'FTTH. Nella Raccomandazione
si legge che accordi di co-investimento18
nell'FTTH basate su linee a fibra multipla possono in certe condizioni condurre ad una
situazione di concorrenza effettiva nelle zone
geografiche interessate dal co-investimento.
Tali condizioni comprendono in particolare il
numero di operatori coinvolti, la struttura
delle rete a controllo congiunto e altri accordi fra i co-investitori intesi ad assicurare una
concorrenza effettiva sul mercato a valle. In
tale situazione, se le condizioni di concorren-
(18) l’art. 11 della Raccomandazione definisce "co-investimento nell'FTTH", un accordo tra prestatori indipendenti di servizi di comunicazione elettronica finalizzato all'installazione congiunta di reti FTTH, in particolare nelle zone meno densamente popolate. Il co-investimento comprende, così definito, una serie diversissima di possibili forme di accordo giuridico, ma di
norma deve presumersi che i co-investitori costruiranno le infrastrutture di rete e ne condivideranno l'accesso fisico.
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
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NOTE
Giulia Mantovani - Mitchell B. Squire - Fabrizio Cugia di Sant’Orsola
za nelle zone interessate sono sostanzialmente e oggettivamente diverse da quelle prevalenti altrove, potrebbe essere quindi giustificata la definizione di un mercato separato qualora, a seguito di un'analisi del mercato ai sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, non
venga riscontrato alcun significativo potere di
mercato.
Dal sistema europeo appena introdotto,
pare quindi nascere (ai fini del corretto investimento e assunzione di rischio) l’esigenza,
per ogni operatore interessato ad esercitarsi
in attività di estensione della rete FTTH, di
sondare presso l’Agcom il parere preventivo di
analisi dei mercati limitrofi o rilevanti, tenendo
presente che l’art. 28 della Raccomandazione
dispone in merito un principio lapidario: “(…)
se le condizioni di concorrenza nella zona
interessata
dall'installazione
congiunta
dell'FTTH basate sulle linee a fibra multipla
effettuata da più coinvestitori sono sostanzialmente diverse, ossia tali da giustificare la definizione di un mercato geografico separato, nel
corso dell'analisi del mercato le ANR dovrebbero esaminare se, alla luce del livello di concorrenza infrastrutturale risultante dal coinvestimento, il riscontro di un significativo potere
di mercato sia giustificato con riguardo a tale
mercato.
A tale proposito le ANR dovrebbero in
particolare esaminare se ciascun coinvestitore
gode di un accesso alle infrastrutture congiunte strettamente equivalente e orientato ai
costi e se tra i coinvestitori è in atto una concorrenza effettiva nel mercato a valle.
Esse dovrebbero inoltre accertare se i
coinvestitori installano una capacità dei condotti sufficiente per l'utilizzo da parte di terzi
e se assicurano un accesso orientato ai costi a
tale capacità”.
4.2. Quali regole per la banda larga?
Occorre, col nuovo quadro regolamentare,
parlare di “nuove reti” NGN piuttosto che di
singola rete. Con ciò, occorre domandarsi se
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verrà modificato l’attuale regime, che vede,
come detto, un solo operatore (oggi l’incumbent) tenuto all’erogazione del Servizio
Universale.. Con l’introduzione di nuove reti, la
fornitura del Servizio da parte di un solo operatore potrebbe rivelarsi altamente inefficiente. Infatti, l’offerta del Servizio da parte di un
singolo operatore attraverso la rete comune
potrebbe comportare costi maggiori rispetto
ad una gestione congiunta del Servizio stesso
e regolata dall’AGCOM in modo da assegnare,
attraverso trasparenti ed orientate a criteri di
efficienza, gli obblighi di servizio al soggetto
che vi possa provvedere al minor costo. Ad
esempio, le zone difficilmente raggiungibili da
strutture di rete fissa dovrebbero essere servite dal soggetto in grado di fornire copertura
mobile al minor costo nell’area interessata.
A tal riguardo, l’AGCOM risulta già in possesso della legittimazione normativa necessaria (l’art. 58 del D.Lgs. 259/2003) per provvedere alla designazione di più operatori per la
fornitura anche di uno solo degli “elementi del
Servizio Universale”, quale, in ipotesi, l’accesso
a banda larga. Né manca la norma superiore
che individui fra gli elementi del Servizio
Universale proprio l’accesso “efficace” ad
Internet (art. 54 c. 2 D.Lgs. 259/2003), quale
potrebbe essere la banda larga in caso di interpretazione della disposizione in tal senso da
parte del legislatore nazionale o, addirittura,
dell’AGCOM. Quest’ultima strada, l’estensione regolamentare della portata della norma,
sembra infatti praticabile stante, come visto,
l’esistenza di una norma nazionale di interpretazione volutamente “aperta”, l’art. 54 comma
2 del Codice delle comunicazioni, unitamente
alla possibilità di introduzione facoltativa dell’obbligo relativo alla banda larga sancita in
occasione dell’ultima revisione della Direttiva
2002/22/CE di cui sopra.
L’Unione si è espressa anche sul metodo di
ripartizione dei costi del Servizio Universale
relativo alla banda larga. Gli Stati, infatti, ritenuti eccessivi i costi per l’adempimento degli
obblighi non remunerativi, possono decidere
La Comunicazione - numero speciale BANDA LARGA
(UNIVERSAL SERVICE: NEW RULES FOR A NEW NETWORK?)
di indennizzare l’impresa incaricata, o attingendo alla fiscalità generale, e cioè rimettendo
essenzialmente ai cittadini gli oneri connessi,
oppure ripartendo i costi in eccesso tra gli
altri operatori in proporzione al loro fatturato19 .
Spetterà, pertanto, ai singoli Stati la scelta
tra i due diversi modelli di finanziamento del
Servizio20. Come anticipato, al momento il
Servizio Universale è finanziato dagli operatori di telecomunicazioni. Ma tale soluzione è
efficiente anche nel caso della banda larga?
Infatti, nel caso dei servizi di telefonia gli OLO
(Other Licensed Operators) traggono alcuni
vantaggi dal servizio effettuato da Telecom,
quali la possibilità di terminare chiamate sulla
rete Telecom e ricevere le opposte chiamate
instradate da utenti altrimenti esclusi dalla
fruizione dei servizi telefonici.
Una situazione simile sembra esistere
anche per la banda larga21, con la differenza,
però, che i soggetti interessati alla capillarità
del servizio sono non solo gli operatori di servizi Internet da postazione fissa, ma anche i
provider di contenuti. Proprio tali soggetti, che
dalla creazione di una NGN trarrebbero enormi vantaggi (si pensi a Google TV) senza aver
partecipato ai costi di realizzazione, potrebbero essere co-obbligati alla contribuzione insieme agli operatori di telecomunicazioni.
Inoltre, nel caso della banda larga, dove il
servizio può essere fruito dagli stessi dispositivi indipendentemente dalla modalità di trasmissione fissa o mobile, anche l’utilizzazione
di reti mobili per la fornitura dei servizi
dovrebbe essere considerata. Infatti, la realizzazione di una rete fissa che garantisca la fornitura di servizi in banda larga nelle zone
meno redditizie, come ad esempio quella in
fibra, potrebbe essere molto più onerosa della
realizzazione di una rete mobile che raggiunga
lo stesso scopo (es. con tecnologia WiMAX).
NOTE
SERVIZIO UNIVERSALE: NUOVE REGOLE PER UNA NUOVA RETE?
Analizzati i costi, resta da valutare l’elenco
delle prestazioni che andrebbero inserite nell’obbligo di Servizio relativo alla banda larga. In
particolare, oltre alla fornitura di banda superiore a 256 Kbit/s (ma una fornitura ad almeno 2Mb sarebbe raccomandabile anche in relazione alla strategia Europa 2020 citata) a tutti
gli utenti, sarebbe utile prevedere la fornitura
di servizi aggiuntivi, ad esempio la banda ultra
larga, per determinate categorie di utenti la cui
esclusione sociale in assenza del servizio
descritto sarebbe particolarmente marcata
(es. anziani, disabili, comunità montane, ecc.).
L’accesso ad Internet ed ai servizi che il
web veicola rivestono un ruolo fondamentale
per l’inclusione sociale e per l’esercizio delle
libertà fondamentali. Dal momento in cui la
banda larga costituisce un servizio veramente
diffuso, l’esclusione di parte della popolazione
da tale tecnologia comporta senz’altro il
rischio di determinare una barriera discriminatoria ad un positivo ed equo sviluppo sociale.
L’impianto legislativo esistente, in particolare post-riforma del pacchetto europeo del 20
settembre 2010, appare perfettamente compatibile con l’allargamento dell’ambito di applicazione delle norme sul Servizio Universale
anche nazionali, solo che si voglia superare il
paradigma del “one USO - one operator”
adottato sino ad oggi a scapito di uno dei contendenti, allargare il quadro degli obblighi agli
operatori convergenti (pena, come detto, l’asimmetria regolamentare a svantaggio degli
operatori tradizionali di comunicazioni) ed
individuare con maggior dettaglio i mercati
rilevanti ed i soggetti responsabili delle fornitura, compresa, evidentemente, la modalità di
ripartizione dei costi connessi secondo le tecnologie utilizzate.
I costi dovranno essere calibrati in relazione alle caratteristiche del servizio ed al tipo di
sfruttamento da parte di nuovi soggetti (es. i
(19) Considerando n. 5, Direttiva 2009/136/CE, GU n. L 337 del 18/12/2009, pag. 11 – 36
(20) P.E. Chiang-J.P. Hauge, Funding Universal Service: The Effect of Telecommunications Subsidy Programs on Competition
and Retail Prices, in http://ssrn.com/abstract=1013661; F. Mirabel- J.D. Poudou-M. Roland, Universal service obligations: the
role of subsidization schemes, in Information Economics and Policy, vol. 21, 2009, pp. 1–9.
(21) Cfr. per opinione opposta G. De Minico, op. cit., p. 11
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NOTE
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content providers o i motori di ricerca, ad oggi
non partecipi e sorretti da regolamentazione
inesistente in quanto non “inquadrati” tra i
providers tradizionali, e come tali, di fatto, assistiti secondo logiche di asimmetria regolamentare … per inefficienza) che potrebbero partecipare al finanziamento e la fornitura tramite l’individuazione di tecnologie in ciascun area
ritenute più efficienti.
È senz’altro da auspicarsi l’allargamento
ragionato dell’ambito di applicazione del
Servizio Universale ed un’idonea ed attenta
regolamentazione da parte dell’Autorità competente delle attività connesse, con particolare riguardo ai soggetti obbligati ed alla specificità degli obblighi di finanziamento. Sono già
tanti, purtroppo, gli operatori tradizionali di
comunicazioni ormai estinti per difetto di
opportuna precognizione regolamentare.
Bibliografia
Testi
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[2] Clarich M., Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in
Dir. pubbl., 1998
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in Convergence, Londra, luglio 2008
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del diritto, n.4, 2009
[5] Chiang P.E. - Hauge J.P., Funding Universal Service: The Effect of Telecommunications Subsidy
Programs on Competition and Retail Prices, in http://ssrn.com/abstract=1013661
[6] Mirabel F. - Poudou J.D. - Roland M., Universal service obligations: the role of subsidization schemes, in Information Economics and Policy, vol. 21, 2009
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Normativo (QGN), Executive Summary
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3.3.10, COM(2010) 2020
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l'Europa della banda larga veloce e ultraveloce”, IP/10/1142 del 20/09/2010
[10] Commissione Europea, Direttiva 2002/22/CE, GU n. L 108 del 24/4/2002
[11] Commissione Europea, Direttiva 2009/136/CE, GU n. L 337 del 18/12/2009
[12] Commissione Europea, Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante
modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia
di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del
regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, COM(2007) 698
Siti web
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[2] http://www.rp-photonics.com/optical_fiber_communications.html
[3] http://www.echelon.com/products/transceivers/powerline/
[4] http://www.webopedia.com/TERM/W/Wi_Fi.html
[5] http://www.wimaxforum.org/
[6] http://www.sicurarea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=99
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