Il regime del margine - Scuola di Formazione Ipsoa
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Il regime del margine - Scuola di Formazione Ipsoa
Il fisco nella circolazione di opere d’arte: dal regime del margine al redditometro Il regime del margine A cura di Giancarlo Falco Presidente Commissione Processo Tributario UNGDCEC I regimi speciali Regimi speciali Iva Regime Iva dell’editoria Regime del margine Regime degli intrattenimenti Regime agricolo UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 2 Il regime del margine Settima Direttiva comunitaria n. 94/5/CE Sistema di deduzione «imposta da imposta» Sistema deduttivo «base da base» Decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41 artt. 36 - 40 Convertito dalla Legge 22 marzo 1995 n. 85 UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 3 Il regime del margine Applicazione dell’Iva sul margine netto di guadagno Art. 36 D.L. n. 41/1995 L’imposta viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita dei beni e quello di acquisto maggiorato dei costi di riparazione ed accessori. La base imponibile è commisurata non all’intero prezzo di vendita, ma solo all’utile che risulta a favore dell’operatore economico dopo la rivendita di un bene che aveva già scontato l’Iva in via definitiva. Regime agevolativo Cassazione sentenza 12.07.2013 n. 17230 UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 4 I soggetti interessati Sono interessati al regime del margine: a) i soggetti cd. passivi-rivenditori che abitualmente esercitano il commercio, in qualsiasi forma (ingrosso, dettaglio, ambulante), di beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione; b) i soggetti passivi d’imposta, in possesso di partita Iva, che esercitano qualsiasi attività di impresa, o di arti e professioni, e non esercitano abitualmente un’attività di commercio dei beni interessati; - coinvolgimento marginale ed occasionale - c) le agenzie di vendita all’asta per le cessioni effettuate anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell’esercizio di impresa (o di arte e professione). UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 5 I beni interessati Beni oggetto del regime I beni mobili usati, suscettibili di reimpiego, nello stato in cui si trovano o previa riparazione. Gli oggetti d’arte (quadri – codice NC 9701, incisioni, stampe e litografie – cod. NC 9702 00 00, statue – cod. NC 9703 00 00, arazzi – cod. NC 5805 00 00 e tappeti murali – cod. NC 6304 00 00, ceramiche artistiche, smalti, fotografie artistiche), d’antiquariato (beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, aventi più di 100 anni – cod. NC 9706 00 00) e da collezione (francobolli, marche da bollo, marche postali, buste – cod. NC 9704 00 00, collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia o di int. storico-artistico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico – cod. NC 9705 00 00), individuati dal D.L. n. 41/95 nella tabella allegata al decreto. UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 6 I beni interessati I beni oggetto delle cessioni devono essere stati acquistati senza Iva o con Iva indetraibile Tale condizione è soddisfatta qualora si tratti di beni provenienti dai soggetti di seguito indicati: Privati (residenti in Italia o in altro Stato membro UE); Soggetti passivi che non hanno potuto detrarre totalmente l’imposta relativa all’acquisto per motivi oggettivi o soggettivi; Soggetti passivi (residenti in Italia o in altro Stato membro) che abbiano assoggettato l’operazione al regime del margine; UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 7 Le metodologie di calcolo Sono previste tre modalità di determinazione del margine: Sistema ordinario (analitico) Sistema forfetario (percentuale) Sistema globale (per masse) applicabili a seconda del tipo di bene, oggetto dell’operazione, e del tipo di soggetto che la pone in essere. In tutti e tre i casi il margine positivo che si genera va scorporato dall’Iva a debito UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 8 Le metodologie di calcolo Metodo Descrizione Analitico È quello, per così dire, normale. Esso si applica in generale al commercio di tutti i tipi di beni ad esclusione dei casi che la legge riserva espressamente all’applicazione del regime forfetario o globale. In ogni caso è consentita l’opzione, anche per singole cessioni, per l’applicazione del regime ordinario dell’Iva. Forfetario È il regime naturale per coloro che effettuano commercio al dettaglio in forma esclusivamente ambulante e, indipendentemente dalle modalità di esercizio, per alcuni tipi di beni. Prevede che l’ammontare del margine venga calcolato in misura percentuale rispetto al prezzo di vendita, cosi come stabilito dalla legge. Globale È applicabile esclusivamente ai soggetti che svolgono attività di commercio, diverse da quelle precedentemente elencate, di monete e altri oggetti da collezione. Mentre è consentita l’opzione per il regime analitico, non è ammessa l’opzione per la determinazione ordinaria dell’Iva. UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 9 Il metodo ordinario Detrazione base da base Art. 36 comma 1 L’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza – cd. margine – tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo al suo acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie imputabili al bene medesimo. Se il margine è positivo la differenza costituisce la base imponibile sulla quale va prima scorporata l’imposta e poi calcolata l’Iva relativa; Se il margine è negativo non si realizza alcun guadagno e sulla singola vendita nessuna imposta è dovuta. UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 10 Il metodo ordinario Esempio Un commerciante vende un bene acquistato da un privato e per il quale ha sostenuto spese di riparazione Prezzo di vendita Iva compresa (A) 1.000 (+) Costo del bene senza addebito di Iva (in quanto acquistato da privato) (B) 200 (-) Costo riparazione (200 + Iva 44 al 22%) (C) 244 (-) Differenza positiva sulla quale calcolare l’imposta (A - B - C) 556 Scorporando l’Iva del 22% sul corrispettivo di euro 556 si ha un’imposta dovuta di 100 euro. Se invece il costo del bene (B) e delle spese di riparazione e accessorie (C) fosse superiore a 1.000 euro, ad esempio 1.100 euro, non si deve versare l’Iva in quanto sull’operazione non si realizza alcun utile o margine positivo. UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 11 Il metodo forfetario Art. 36 comma 5 L’ammontare del margine viene calcolato in misura percentuale rispetto al prezzo di vendita: 60 per cento per le cessioni di oggetti d’arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile; 50 per cento per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato; 50 per cento per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezione di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche. 25 per cento per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato. UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 12 Il metodo forfetario Esempio Un commerciante di oggetti d’arte vende un quadro eseguito interamente a mano da un artista di cui non conosce il costo perché acquistato alla rinfusa con altri beni - Prezzo di vendita (Iva compresa) 1000 - Base imponibile forfetaria (Iva compresa) 600 (60% su 1000) Sulla base imponibile forfetaria di 600 euro va scorporata l’imposta (600 : 122 x 100) e si avrà la base imponibile di 491,80 euro sulla quale va calcolata l’Iva del 22%, con un’imposta dovuta di 108,19 euro. Con tale sistema, a differenza del regime del margine ordinario, si avrà sempre un margine positivo e quindi l’imposta sarà sempre e soltanto «a debito». UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 13 Il metodo globale Rientrano in tale metodo: a) Le attività di commercio abituale esercitato da «soggetti passivi – rivenditori», diverso da quello esercitato in forma ambulante, di: a) veicoli usati; b) francobolli, monete o altri oggetti da collezione; b) Le cessioni di: a) parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione dei mezzi di trasporto, o di apparecchiature elettromeccaniche; b) confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento, compresi gli accessori; c) beni, anche di genere diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo distinto; d) prodotti editoriali di antiquariato; e) qualsiasi altro bene di costo inferiore a 516,46 euro. 14 Il metodo globale Per la determinazione della base imponibile: il margine è determinato globalmente in relazione all’ammontare complessivo delle cessioni e degli acquisti, aumentati delle spese di riparazione e accessorie, effettuati nel periodo mensile o trimestrale di riferimento (a seconda della periodicità di liquidazione Iva adottata); si ha imposta dovuta sempreché la differenza tra la massa delle vendite (con segno positivo) e degli acquisti (con segno negativo) sia positiva; se l’ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l’eccedenza degli acquisti può essere computata in detrazione nel periodo successivo. UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 15 Le opzioni previste Margine globale Margine analitico Se si adotta un comportamento concludente e si comunica nel quadro VO, è possibile passare al regime analitico per tre anni minimo fino a revoca. Se si sceglie il sistema analitico, è possibile optare per l’Iva ordinaria in ogni singola cessione. Margine analitico Regime Iva ordinario Se si emette fattura (sia o meno privato il cliente) e si comunica nel quadro VO, è possibile dal regime analitico o forfetario optare per l’Iva ordinaria in ogni singola cessione e detrarre l’Iva a credito relativa al bene ceduto. Regime Iva ordinario Margine analitico I commercianti di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione possono, adottando un comportamento concludente e comunicandolo nel quadro VO, optare per il sistema analitico in ogni singola cessione, per un minimo di tre anni, fino a revoca. UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 16 Le operazioni con l’estero Importazioni I beni che vengono importati perché acquistati in paesi fuori dall’Unione Europea pagano l’imposta in dogana e pertanto restano fuori dal regime del margine. Eccezione fatta per gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione importati da soggetti rivenditori, i quali possono optare per l’applicazione dell’imposta con il regime del margine, ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.L. n. 41/95, per la successiva rivendita. In questo caso essi scontano l’aliquota Iva all’importazione con l’aliquota ridotta del 10 per cento, mentre per la rivendita devono calcolare il margine con l’aliquota ordinaria. Il regime del margine non è in ogni caso applicabile alle cessioni che il soggetto passivo ha importato in regime normale. - Corte di giustizia UE (sentenza 3 marzo 2011, causa C-203/10) 17 Le operazioni con l’estero Esportazioni Per le esportazioni di beni rientranti nel regime del margine, l’art. 37 D.L. n. 41/1995 prevede che il margine è assoggettato al regime di non imponibilità ad Iva e, quindi, non sconta l’imposta. In ogni caso il margine relativo a tali operazioni va determinato solo con il metodo analitico e non si può mai applicare il margine globale né quello forfetario. 18 L’aliquota Art. 39 D.L. n. 41/1995 A decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione indicati nella tabella allegata al decreto, chiunque sia l’importatore (privato, rivenditore di mobili d’arte, casa d’asta, ecc.), nonché per le cessioni di oggetti d’arte effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento. Circolare 22 giugno 1995 n. 177 Circolare 17 maggio 2010 n. 24/E UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015 19 Il regime speciale per case d’asta Il regime per le case d’asta Art. 40-bis D.L. n. 41/1995 Le agenzie di vendita all’asta applicando il regime del margine quando effettuano cessioni di beni sulla base di contratti di commissione, ossia, quando agiscono in nome proprio e per conto di privati o di altri soggetti che non hanno detratto l’imposta. 21 Regime speciale per case d’asta L’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dall’acquirente (comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitategli dalla casa d’sta) e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente. Quest’ultimo è pari al prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione spettante alla casa d’asta. Non è ammessa in detrazione l’imposta afferente alle sole spese accessorie alla vendita. Le cessioni di beni alle case d’asta si considerano effettuate all’atto della vendita dei beni stessi da parte del commissionario. 22