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Cenni fiscali delle compravendite internazionali di opere d’arte A cura di Marco Bodo Commissione Nazionale UNGDCEC Economia della Cultura LE NORMATIVE APPLICABILI - Codice Civile (art. 1510 e seg.) – vendita di beni mobili; - D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali); - D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR); - D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Decreto IVA) Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015 LA CIRCOLAZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI Il Codice dei Beni Culturali distingue: Bene di appartenenza ad un soggetto privato oggetto di «notifica»; Bene mai stato oggetto di «notifica». Le opere d’arte che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni possono essere oggetto di dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei Beni Culturali. Tale dichiarazione di interesse culturale (o notifica più comunemente detta) comporta notevoli restrizioni alla circolazione del bene stesso. Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015 Finalità della «notifica»: Consente allo Stato l’eventuale esercizio della prelazione sull’acquisto dell’opera; Controllo sulla conservazione, integrità e sicurezza dei Beni Culturali. Sono soggetti a denuncia tutti gli atti che trasferiscono la proprietà o la detenzione del bene notificato (sia onerosi o a titolo gratuito). Es: Vendita, permuta, accettazione di eredità, deposito, ecc. La denuncia va presentata alla competente Soprintendenza del luogo dove si trovano i beni oggetto della stessa. Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015 Conseguenza della dichiarazione di interesse culturale è il divieto di esportazione Per questi beni è consentita solo l’uscita temporanea dal territorio dello Stato con finalità espositive (mostre, manifestazioni ad elevato interesse culturale, accordi con istituzioni museali straniere, ecc.) Per i beni artistici che hanno più di 50 anni ma non sono stati oggetto di notifica si distingue: Spedizione in ambito comunitario (rilascio dell’attestato di libera circolazione ex art. 68 CdBC); Esportazione in paesi Extra UE (ottenimento della licenza di esportazione Regolamento n.116/2009) Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015 IL REGIME DEL MARGINE PER LE OPERAZIONI CON L’ESTERO Si considerano operazioni non imponibili ai fini IVA anche le esportazioni di beni assoggettate al regime del margine (art. 37, co. 1 DL n.41/95). Sul «margine» fra il prezzo di vendita e quello di acquisto non è dovuta l’imposta. Il margine si qualifica non imponibile per le seguenti cessioni: - Esportazioni (art. 8 D.P.R. 633/72); - Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis D.P.R. n. 633/72); - Cessioni nei confronti di viaggiatori extracomunitari (art. 38-quater D.P.R. 633/72); - Cessioni con trasporto/spedizione di beni nel territorio della Città del Vaticano o San Marino (art. 71 D.P.R. 633/72); - Cessioni nei confronti di organismi internazionali e di rappresentanze diplomatiche e consolari (art. 72 D.P.R. 633/72). Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015 In ogni caso il margine relativo a tali operazioni va calcolato solo con il metodo analitico e non si può mai applicare il margine globale né quello forfetario. Qualora il contribuente applicasse il margine globale occorrerà effettuare una rettifica in diminuzione sul registro acquisti dei beni usati in quanto per le cessioni all’esportazione il costo dei beni esportati non concorre alla determinazione del margine. In questo modo si sottrae il bene dal regime del margine globale e lo si considera ammesso al regime del margine analitico. Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015 Riguardo alle importazioni, in linea di principio, l’IVA è dovuta all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato e pertanto risulterà inapplicabile il regime del margine alle successive cessioni. Unica eccezione riguarda proprio i beni artistici, d’antiquariato e da collezione (art. 36 co.2 D.L. n.41/1995) che consente al rivenditore nazionale (importatore) di optare per il regime analitico di determinazione del margine per le successive rivendite. In base all’art. 39 del D.L. 41/1995 per le importazioni di oggetti d’arte e d’antiquariato (di cui alla Tabella A-bis allegata al D.L. citato) l’aliquota IVA applicabile è pari al 10% (Tabella A, parte III n. 127-septiesdecies allegata al D.P.R. n. 633/1972). Si noti che al momento della rivendita i beni dovranno scontare l’aliquota ordinaria (22%) ancorché calcolata sul margine dell’operazione. Gli operatori che applicano il regime del margine, possono acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, al ricorrere dei requisiti richiesti per lo status di esportatore abituale. Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015 E’ utile analizzare il regime del margine in ordine agli scambi intracomunitari. Per quanto attiene le cessioni intracomunitarie di beni mobili usati poste in essere sia da rivenditori professionali che da imprese o da professionisti eseguite con applicazione del «cd. regime del margine» nei confronti di soggetti IVA identificati in altri paesi membri, sono assoggettate ad IVA in Italia (come se fossero cessioni interne). Tuttavia se il rivenditore applica il margine con il «metodo analitico» si può optare per la rilevazione della cessione come normale operazione intracomunitaria non imponibile. Si nel primo caso (cessione nazionalizzata) che ne secondo caso (opzione per cessione intracomunitaria) devono comunque essere adempiuti gli obblighi previsti ai fini INTRASTAT (Circ. n. 177/E/1995 par. 5). NOTA: Cessioni poste in essere nei confronti di privati comunitari o soggetti non identificati ai fini IVA in altri Paesi Comunitari sono sempre da considerarsi alla stregua di vendite interne. Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015 Non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione che sono stati assoggettati al «regime del margine» nello Stato membro di provenienza. Tali cessioni avranno quindi carattere interno allo Stato estero con applicazione dell’imposta secondo l’aliquota (estera) ivi vigente. A contrariis rispetto a quanto visto in precedenza qualora il cedente comunitario non applichi il «regime del margine», l’acquisto posto in essere sarà trattato secondo la disciplina degli acquisti intracomunitari (fatti salvi i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma). Anche in ambito di «acquisti intracomunitari» effettuati in applicazione del regime del margine, occorrerà presentare ai soli fini statistici i Modelli INTRASTAT (Circ. n. 177/E/1995 par. 5). Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015 CENNI IN MATERIA DI DAZI DOGANALI La Nomenclatura Combinata di cui all’allegato I del Regolamento CEE del 23 luglio 1987 n. 2658/87 che ai sensi del Codice Doganale Comunitario riporta la misura de dazi doganali applicabili, prevede, al Capitolo 97, l’esenzione da dazi doganali per l’importazione di oggetti d’arte, da collezione o di antichità. Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015 MOSTRE ALL’ESTERO - Mercato dell’Arte sempre più internazionale; Nuove economie «emergenti» in paesi Extra UE; Prestigio e notorietà dell’artista o delle opere; …. 1) Modalità di temporanea esportazione (richiesta agli uffici doganali competenti – solitamente mediante spedizionieri); 2) Carnet A.T.A. (Unioncamere); il Carnet ATA costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, ferma restando la possibilità per il contribuente di richiedere alla dogana italiana l'autorizzazione ad aprire una temporanea esportazione (e a ciascun Paese l'importazione temporanea o il transito delle merci) secondo la normale procedura e con i documenti previsti per tale genere di operazione. Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015 Il Carnet A.T.A. (Admission Temporaire/Temporary Admission) è un documento doganale internazionale che consente l'esportazione temporanea, per un massimo di 12 mesi, di merci destinate a fiere e mostre, materiale professionale o campioni commerciali, senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l'ammontare dei diritti relativi alle merci stesse. Ciò è reso possibile dagli "enti garanti" del sistema ATA per i vari Paesi che hanno aderito alla Convenzione, i quali sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme che vengono loro richieste per irregolarità riscontrate sui Carnet ATA emessi nei rispettivi Paesi. Nonostante il carnet ATA sia un documento concepito essenzialmente per la temporanea esportazione, è possibile che la merce oggetto del carnet, o parte di essa, venga lasciata definitivamente in un Paese estero. In questo caso occorrerà presentarsi, entro la scadenza del Carnet, alla dogana del paese estero che ha vistato la souche di importazione, con il carnet e la fattura definitiva di esportazione per richiedere la trasformazione in esportazione definitiva. La dogana emetterà la bolletta di importazione addebitando i diritti doganali ed annotando tale operazione su una souche bianca di riesportazione. Al rientro nell’Unione Europea occorrerà ugualmente far vistare il Carnet alla dogana comunitaria che ha vistato la souche al fine di ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea esportazione. Congresso Nazionale UNGDCEC - Mantova 1,2,3 Ottobre 2015