Master Reference - Archive ouverte UNIGE

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Master Reference - Archive ouverte UNIGE
Master
Un'analisi dei principali termini specifici all'accordo di Basilea 3 nei
testi della BRI, dell'UE e della normativa italiana, tedesca e svizzera
CONTE, Eleonora
Abstract
Ce travail porte sur l’analyse terminologique de certains mots clés des accords de Bâle 3 à
propos de la règlementation bancaire. Ce mémoire relève les cohérences et différences de la
terminologie de la Banque des règlements internationaux et de l’Union européenne, ainsi que
celle de la législation italienne, allemande et suisse. Les textes les plus significatifs pour
chaque institution ont été sélectionné selon dix mots clés qui ont été préalablement défini.
Nous avons dans un premier temps analysé la présence de termes en anglais, très répandus
dans le milieu financier, puis nous avons comparé les termes italiens et allemands utilisés
dans les textes. Les différences relevées nous ont permis d’identifier le tendances de chaque
langue et de chaque institution, ainsi que de formuler des hypothèses à ce propos.
Reference
CONTE, Eleonora. Un’analisi dei principali termini specifici all’accordo di Basilea 3 nei
testi della BRI, dell’UE e della normativa italiana, tedesca e svizzera. Maîtrise : Univ.
Genève, 2016
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:80791
Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.
Eleonora CONTE
Un’analisi dei principali termini specifici all’accordo di Basilea 3
nei testi della BRI, dell’UE e della normativa italiana, tedesca e
svizzera
Directrice :
Mme Rosita FIBBI
Jurée :
Mme Annarita FELICI
Mémoire présenté à la Faculté de traduction et d’interprétation (Département de traduction, Unité
d’italien) pour l’obtention de la Maîtrise universitaire en traduction, mention traduction spécialisée.
Université de Genève
Année académique 2015-2016
Janvier 2016
J’affirme avoir pris connaissance des documents d’information et de prévention du plagiat émis
par l’Université de Genève et la Faculté de traduction et d’interprétation (notamment la
Directive en matière de plagiat des étudiant-e-s, le Règlement d’études de la Faculté de
traduction et d’interprétation ainsi que l’Aide-mémoire à l’intention des étudiants préparant un
mémoire de Ma en traduction).
J’atteste que ce travail est le fruit d’un travail personnel et a été rédigé de manière autonome.
Je déclare que toutes les sources d’information utilisées sont citées de manière complète et précise,
y compris les sources sur Internet.
Je suis conscient-e que le fait de ne pas citer une source ou de ne pas la citer correctement est
constitutif de plagiat et que le plagiat est considéré comme une faute grave au sein de l’Université,
passible de sanctions.
Au vu de ce qui précède, je déclare sur l’honneur que le présent travail est original.
Nom et prénom : Conte Eleonora
Lieu / date / signature : Genève, le 15 décembre 2015
1
Indice
Introduzione ......................................................................................................................................... 5
1. Cenni storici sulla BRI e gli accordi di Basilea ............................................................................... 7
1.1 La Banca dei regolamenti internazionali e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria . 7
1.2 Le prime modalità di intervento ................................................................................................ 9
1.2.1 Basilea 1 ............................................................................................................................. 9
1.2.2 Basilea 2 ........................................................................................................................... 11
2. Basilea 3 ........................................................................................................................................ 14
2.1 Cambiamenti nei requisiti patrimoniali ................................................................................... 15
2.2 Provvedimenti riguardanti la liquidità ..................................................................................... 18
2.3 G-SIFI e G-SIB ........................................................................................................................ 19
2.4 Critiche a Basilea 3 .................................................................................................................. 21
3. L’analisi terminologica dei testi di Basilea 3 ................................................................................ 23
3.1 L’obiettivo di un’analisi terminologica ................................................................................... 23
3.2 La scelta delle lingue ............................................................................................................... 23
3.3 Applicazione di Basilea 3 e modifiche legislative................................................................... 24
3.3.1 Applicazione di Basilea 3 nell’UE ................................................................................... 24
3.3.2 Germania .......................................................................................................................... 26
3.3.3 Italia .................................................................................................................................. 26
3.3.4 Svizzera ............................................................................................................................ 27
3.4 Il corpus analizzato .................................................................................................................. 28
3.4.1 I testi della BRI ................................................................................................................. 28
3.4.2 Testi dell’UE..................................................................................................................... 29
3.4.3 Testi di applicazione a livello nazionale........................................................................... 31
3.5 Metodologia ............................................................................................................................. 33
3.6 Piano dell’analisi terminologica .............................................................................................. 34
4. Analisi dei termini in lingua italiana ............................................................................................. 36
4.1 Testi internazionali e italiani ................................................................................................... 36
4.1.1 Requisiti patrimoniali ....................................................................................................... 36
4.1.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale ............................................................ 39
4.1.3 Leva finanziaria ................................................................................................................ 41
4.1.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità .............................................................................. 41
4.1.5 Sintesi ............................................................................................................................... 45
4.2 Normativa svizzera in lingua italiana ...................................................................................... 46
4.2.1 Requisiti patrimoniali ....................................................................................................... 46
4.2.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale ............................................................ 47
4.2.3 Leva finanziaria ................................................................................................................ 48
4.2.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità .............................................................................. 49
4.2.5 Sintesi ............................................................................................................................... 50
5. Analisi dei termini in lingua tedesca ............................................................................................. 52
5.1 Testi internazionali e tedeschi ................................................................................................. 52
5.1.1 Requisiti patrimoniali ....................................................................................................... 52
5.1.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale ............................................................ 54
5.1.3 Leva finanziara ................................................................................................................. 55
5.1.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità .............................................................................. 56
5.1.5 Sintesi ............................................................................................................................... 59
5.2 Normativa svizzera in lingua tedesca ...................................................................................... 59
5.2.1 Requisiti patrimoniali ....................................................................................................... 60
5.2.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale ............................................................ 61
5.2.3 Leva finanziaria ................................................................................................................ 61
5.2.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità .............................................................................. 62
2
5.2.5 Sintesi ............................................................................................................................... 63
6. Discussione dei risultati dell’analisi .............................................................................................. 65
6.1 La presenza dell’inglese .......................................................................................................... 65
6.2 Coerenza nell’uso dei termini in italiano e tedesco ................................................................. 70
6.3 Il ruolo della terminologia nei testi dell’UE ............................................................................ 71
6.3.1 La redazione dei testi legislativi europei .......................................................................... 72
6.3.2 Le specificità della terminologia dell’UE ......................................................................... 73
6.3.3 Ipotesi sulle differenze nei termini in lingua italiana ....................................................... 74
6.3.4 Le differenze nell’uso dell’inglese ................................................................................... 77
6.4 Osservazioni sulle normative nazionali ................................................................................... 77
Conclusioni ........................................................................................................................................ 80
Allegato 1 .......................................................................................................................................... 82
Allegato 2 .......................................................................................................................................... 83
Allegato 3 .......................................................................................................................................... 85
Ringraziamenti................................................................................................................................... 86
Bibliografia ........................................................................................................................................ 87
3
Lista delle abbreviazioni
AS-BRI
Approccio standard internazionale per il calcolo dei fondi propri
AS-CH
Approccio standard svizzero per il calcolo dei fondi propri
BRI
Banca dei regolamenti internazionali
CBVB
Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria
CRD
Capital requirements directive
CE
Commissione europea
CET1
Common equity Tier 1: categoria di capitale con la migliore capacità di
copertura delle perdite
CRR
Capital requirements regulation
DFF
Dipartimento federale delle finanze
FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FSB
Financial Stability Board
G-SIB
Global systemically important banks
G-SIFI
Global systemically important financial institutions
GHOS
Group of governors and heads of supervision
HQLA
High quality liquid assets: attività liquide di alta qualità che possono essere
trasformate facilmente in contanti
IOSCO
International organisation of securities commissions
IRB
Internal-Ratings-Based: sistema di calcolo del capitale proprio necessario in
base al rischio di credito fondato sull’impiego di rating interni
KWG
Kreditwesengesetz: legge tedesca sul sistema creditizio
LCR
Liquidity coverage ratio: requisito minimo riguardante la liquidità a breve
termine
MAG
Macroeconomic assessment group
NSFR
Net stable funding ratio: requisito minimo riguardante il finanziamento
stabile sul lungo termine
OFoP
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei
commercianti di valori mobiliari
OLiq
Ordinanza sulla liquidità delle banche
RWA
Risk-weighted asset: attività ponderate per il rischio
TUB
Testo Unico Bancario
TUF
Testo Unico della Finanzia
VaR
Value at risk: modelli impiegati per la valutazione del rischio in un
determinato spazio di tempo
4
Introduzione
La crisi economica del 2007-2008 ha portato in primo piano la questione della solidità del sistema
bancario e la necessità di attuare riforme per evitare il ripetersi delle stesse condizioni che l’hanno
causata. Nell’introduzione al documento “Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale
per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”, il Comitato di Basilea ha messo in
evidenza come una leva finanziaria eccessiva, unita a carenze riguardanti il capitale proprio e le
riserve di liquidità, sia da considerare uno degli elementi che hanno maggiormente contribuito allo
scoppio della crisi. Inoltre, come illustrato nel testo “La risposta del Comitato di Basilea alla crisi
finanziaria: rapporto al G20” la valutazione del rischio inefficace e l’utilizzo di prodotti finanziari
particolarmente complessi hanno avuto un ruolo fondamentale. Infatti la copertura insufficiente di
capitale proprio e liquidità non ha consentito agli istituti di assorbire le perdite e reagire agli shock
in modo adeguato. Inoltre la crisi non è rimasta confinata al settore finanziario ma si è propagata
anche all’economia reale, rendendo sempre più difficile l’accesso al credito. (CBVB 2010; CBVB
2011).
L’entità di questa crisi ha suscitato anche un grande interesse mediatico (non a caso è sempre sulle
prime pagine dei giornali) e ha avuto un forte impatto anche sulle nuove generazioni, basti pensare
alle conseguenze in termini di disoccupazione. È quindi un tema di grande attualità, così come lo
sono le discussioni relative ai possibili provvedimenti finalizzati a scongiurarne altre. In questo
ambito s’inserisce l’importanza di sviluppare delle norme volte a contenere i rischi corsi dalle
banche e a compensarli con adeguate quantità di capitale proprio. Inoltre è fondamentale che tali
norme vengano ideate e attuate a livello internazionale, considerata l’interconnessione tra gli istituti
bancari e i sistemi finanziari dei diversi paesi.
L’idea di questo elaborato è nata proprio da un marcato interesse per le tematiche riguardanti la
crisi finanziaria e dalla consapevolezza dell’importanza di una regolamentazione efficace, acquisita
anche grazie alla lettura del libro “Freefall. America, free markets and sinking of the world
economy”di Joseph E. Stiglitz nell’ambito del corso di economia 2. Inoltre, poiché la
regolamentazione del sistema bancario coinvolge molti paesi e varie istituzioni internazionali, la
documentazione prodotta in questo ambito rappresenta terreno fertile per uno studio più
approfondito nel campo della traduzione e della terminologia. L’attenzione è stata diretta in
particolare all'accordo di Basilea 3, a cui si è accennato nei corsi di traduzione economica. È
proprio nella raccolta di informazioni sull’accordo che sono state riscontrate le prime differenze
terminologiche tra i testi in italiano del Comitato di Basilea e la legislazione prodotta dall’Unione
europea. Partendo da queste differenze si è poi sviluppata l’idea di prendere in considerazione un
numero più ampio di istituzioni, per analizzarne le tendenze terminologiche, e mettere a confronto
5
più lingue a seconda dei paesi esaminati. La scelta delle lingue è ricaduta sull’italiano e sul tedesco,
che permettono un paragone con le normative di varie istituzioni e paesi; in particolare sono stati
analizzati determinati testi del Comitato di Basilea e della legislazione europea e i documenti della
normativa nazionale in Italia, Germania e Svizzera per mettere in evidenza l’eventuale coerenza o
divergenza nella terminologia impiegata.
Nella parte iniziale di questa tesi si è scelto di inserire un’introduzione teorica all’accordo di Basilea
3, in modo da fornire un quadro più completo prima di passare allo studio dei termini principali
dell’accordo. A partire da uno schema in inglese sull’applicazione di Basilea 3, disponibile sul sito
della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), sono stati ricavati 10 termini principali
riguardanti il nuovo accordo; successivamente è stato analizzato un corpus di testi della BRI,
dell’UE e delle normative nazionali per trovare gli equivalenti di questi termini in italiano e in
tedesco. Dopo l’analisi dei testi in italiano e in tedesco, l’ultima parte è dedicata ai risultati, illustrati
in un capitolo a sé per renderli più comprensibili, dato l’elevato numero di termini riscontrati nei
documenti.
Il presente elaborato è suddiviso in 6 capitoli: i primi due sono dedicati a un’introduzione generica
agli accordi di Basilea, con particolare attenzione a Basilea 3. Nel capitolo 3 viene invece illustrato
il metodo impiegato per l’analisi e la scelta delle lingue e del corpus. Nei capitoli 4 e 5 si arriva
all’analisi vera e propria: il capitolo 4 si concentra sui testi in lingua italiana, mentre il capitolo 5 è
dedicato all’analisi dei documenti in lingua tedesca. Infine, il capitolo 6 presenta i risultati, con la
ricerca di possibili spiegazioni per le differenze individuate nei testi.
6
1. Cenni storici sulla BRI e gli accordi di Basilea
1.1 La Banca dei regolamenti internazionali e il Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria
La Banca dei Regolamenti internazionali (BRI) è ad oggi la più antica organizzazione finanziaria
internazionale ed è un punto di riferimento sia per le banche centrali, di cui promuove la
cooperazione, che per il mantenimento della stabilità finanziaria e monetaria. La BRI, che ha sede a
Basilea, conta attualmente tra i suoi membri 60 banche centrali ed è composta da 3 dipartimenti
principali: il Dipartimento economico e monetario, il Dipartimento bancario e la Segreteria
generale1. Inoltre ospita vari comitati e gruppi di lavoro tra cui il Comitato sul sistema finanziario
globale, il Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, il Comitato sui mercati, il Comitato
Irving Fisher e il Central Bank Governance Group (BRI 2014).
La Banca dei regolamenti internazionali viene fondata nel 1930 alla Conferenza dell’Aia
nell’ambito del cosiddetto “piano Young”, che prevede il pagamento di un’indennità di guerra agli
Alleati da parte della Germania e degli altri stati che hanno perso la guerra. Al momento della
creazione gli obiettivi principali sono la gestione del pagamento dell’indennità e il coordinamento
delle operazioni delle banche centrali. Con la cancellazione del pagamento dell’indennità nel 1932,
dovuta alla crisi economica, questo secondo obiettivo acquisisce maggiore importanza e i governi
dei paesi industrializzati iniziano a sentire la necessità di un’istituzione che promuova la stabilità
finanziaria internazionale, garantendo la vigilanza sul sistema bancario. Fino agli anni ’40 la BRI ha
un ruolo essenziale in varie operazioni, tra cui lo scambio di valute e di oro, tuttavia la sua
importanza si riduce con l’avvento della seconda guerra mondiale a causa delle tensioni politiche
tra i vari paesi membri.
Dopo la seconda guerra mondiale, la conferenza di Bretton Woods delle Nazioni Unite decide
l’abolizione della BRI e il trasferimento dei suoi compiti alla Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo (oggi Banca mondiale) e al Fondo monetario internazionale. Gli stati
europei però si oppongono a questa decisione, ottenendo il mantenimento dell’istituzione. La BRI
continua quindi la sua attività di coordinamento tra le banche centrali negli anni ’50 e ’60,
partecipando attivamente al funzionamento del sistema Bretton Woods con la convertibilità delle
valute a tassi di cambio fissi rispetto al dollaro, a sua volta legato all’oro. Inoltre, a partire dagli
anni ’60, ha un ruolo importante nella cooperazione monetaria europea, diventando il luogo in cui si
1
http://www.bis.org/about/orggov.htm?m=1%7C2 (consultato il 24/02/15)
7
incontrano i membri del Comitato dei governatori, trasformatosi successivamente nell’Istituto
monetario europeo, oggi Banca centrale europea.
Negli anni ’70 la BRI, che fino a quel momento si è occupata prevalentemente dei rapporti tra le
varie banche centrali, inizia ad interessarsi al settore bancario privato. Il fallimento della Franklin
National Bank a New York e della Bankhaus Herstatt2 in Germania attirano infatti l’attenzione sulla
questione della stabilità finanziaria e della supervisione bancaria. A seguito di questi due fallimenti,
sentendo la necessità di creare un’istituzione che si occupasse della vigilanza bancaria, i governatori
della banche centrali del G10 decidono la fondazione del Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria (CBVB) nel 1974, allo scopo di migliorare la stabilità finanziaria attraverso una costante
cooperazione tra i paesi membri (Baker 2002; BRI 2005).
Inizialmente il Comitato è composto dai paesi del G10; dopo un primo ampliamento nel 2009 e un
altro nel 2014, ora ne fanno parte 28 membri (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile,
Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia,
Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia,
Svizzera, Sudafrica, Turchia e Unione europea), rappresentati da varie istituzioni. Inoltre sono
presenti tre membri osservatori, il Cile, la Malesia e gli Emirati Arabi Uniti. Il CBVB si divide in
cinque gruppi di lavoro principali: Supervision and Implementation Group, Policy and
Development Group, Macroprudential Supervision Group, Accounting Experts Group e Basel
Consultative Group3.
Il lavoro del Comitato di Basilea è strettamente legato a quello del Gruppo dei Governatori e dei
Capi della Vigilanza (abbreviato GHOS, dall’inglese Group of Governors and Heads of
Supervision), organo di sorveglianza del CBVB, a cui vengono sottoposte le decisioni più
importanti (CBVB 2014). Il CBVB si fonda su due principi essenziali: nessuna banca deve poter
sottrarsi alla vigilanza, e questa deve essere adeguata. Su questa base nel 1997 viene pubblicato un
documento contenente 25 principi volti a garantire l’efficienza del sistema di vigilanza: l’ultima
versione di tale documento, che comporta un’importante revisione, risale al 2012. Infatti, in questo
testo vengono inserite nuove tematiche passate in primo piano con la crisi finanziaria insieme a
nuovi criteri di valutazione per la vigilanza bancaria, con particolare attenzione ai rischi sistemici
(CBVB 2014; CBVB 2012).
2
Entrambi i fallimenti sono imputabili a speculazioni sulle transazioni valutarie ; il fallimento della Bankhaus Herstatt
ha causato notevoli ripercussioni negli Stati Uniti (Baker 2002).
3
http://www.bis.org/bcbs/groups.htm#Standards_Implementation_Group, (consultato il 21/01/15)
8
Attualmente i principi sono 29 e servono principalmente ai vari paesi membri per la valutazione dei
loro sistemi di vigilanza e l’individuazione delle aree che richiedono miglioramenti. I 29 principi si
concentrano soprattutto sui poteri e le funzioni delle autorità di vigilanza, gli strumenti prudenziali,
gli interventi di vigilanza tempestivi e la gestione dei vari tipi di rischio (CBVB 2012).
Le decisioni del Comitato non sono vincolanti, tuttavia vengono sviluppati standard, linee guida e
prassi corrette ampiamente riconosciuti. Gli standard sono considerati requisiti minimi per la
vigilanza prudenziale e possono essere resi più severi dai vari paesi che li adottano; le linee guida
completano gli standard con indicazioni aggiuntive; infine le prassi corrette consistono nella
descrizione di prassi già in vigore affinché attraverso un confronto reciproco tra i vari paesi membri
si possano individuare gli ambiti sui quali è necessario intervenire (CBVB 2013).
1.2 Le prime modalità di intervento
Per aumentare la stabilità a livello finanziario il Comitato di Basilea ha sviluppato nel corso degli
anni vari standard per la regolamentazione a livello internazionale del settore bancario privato.
L’elaborazione dei primi requisiti riguardanti l’adeguatezza patrimoniale risale al 1988, con
l’accordo di Basilea I ed è poi continuata nel 2004 con l’accordo di Basilea II e nel 2010 con
Basilea III, per tenere conto delle evoluzioni del sistema finanziario e garantire una
regolamentazione al passo con i tempi.
1.2.1 Basilea 1
A partire dagli anni ’80, a causa della deregolamentazione finanziaria portata avanti a partire dagli
anni ’70, si osserva a livello internazionale una chiara tendenza delle banche a diminuire il capitale
proprio a fronte di rischi sempre maggiori: questo comportamento, rischioso in quanto comporta
una diminuzione delle riserve di capitale e riduce le possibilità di coprire eventuali perdite,
destabilizza il sistema finanziario, che è quindi meno capace di reagire alle crisi (Sigrist 2006). Per
questa ragione e soprattutto a seguito della crisi del debito in America Latina4, all’inizio degli anni
’80 i lavori del Comitato si concentrano sull’adeguatezza patrimoniale al fine di rendere più stabile
il sistema bancario internazionale.
4
A partire dall’inizio degli anni settanta, i paesi dell’America Latina hanno finanziato la loro economia attraverso un
forte indebitamento con banche estere. I paesi esportatori di petrolio si sono infatti mostrati disposti a investire il loro
surplus accordando prestiti ai paesi dell’America Latina e ad altri paesi in via di sviluppo e i tassi d’interesse
particolarmente bassi hanno favorito un indebitamento eccessivo. L’insostenibilità di questa situazione è apparsa chiara
solo verso la fine degli anni settanta a causa di una stretta nella politica monetaria, volta a limitare l’inflazione, e del
conseguente aumento dei tassi d’interesse. Le banche dei paesi industrializzati, che fino a quel momento avevano
finanziato i paesi dell’America Latina senza considerare adeguatamente il rischio incorso, hanno invertito la rotta,
rendendo molto difficile per questi paesi riuscire a trovare finanziamenti. Ciò ha avuto notevoli conseguenze per tutta
l’America Latina, provocando una crisi durata per un intero decennio, chiamato non a caso il “decennio perso”
dell’America Latina (Devlin & Ffrench Davis 1995; Sims & Romero 2013).
9
Si arriva così nel 1988 all’approvazione del Basel Capital Accord, noto come Basilea 1, in cui viene
fissato un coefficiente patrimoniale minimo dell’8% (CBVB 2014). Sebbene nell’accordo siano
citati anche altri tipi di rischio che devono essere presi in considerazione nell’attività bancaria, il
Comitato si concentra sul rischio di credito5, ritenendolo il rischio principale a cui può andare
incontro una banca. Il coefficiente patrimoniale dell’8% viene comunque considerato un requisito
minimo per le banche operanti a livello internazionale e i vari paesi sono dunque autorizzati ad
introdurre norme più severe.
L’accordo di Basilea 1 (come anche gli accordi successivi Basilea 2 e 3) non ha un potere
direttamente vincolante, per cui le autorità nazionali sono libere di scegliere le modalità di
applicazione per la sua attuazione: dopo un periodo di transizione viene comunque fissata come
scadenza la fine del 1992 per il raggiungimento del requisito minimo dell’8%. Nel settembre del
1993, infatti, il Comitato conferma la conformità delle banche del G10 ai requisiti minimi previsti.
In tale accordo, inoltre, il Comitato inserisce un allegato con la classificazione degli elementi
costitutivi del patrimonio, suddiviso in classe 1 e classe 2, a seconda della capacità di coprire le
perdite, e le relative componenti che ne fanno parte. I requisiti minimi di Basilea I sono piuttosto
facili da applicare e vengono adottati non solo dai membri del G10, per i quali sono stati
inizialmente concepiti, ma da più di cento paesi (CBVB 1988; Sigrist 2006).
L’accordo è modificato varie volte, per un totale di cinque emendamenti, di cui l’ultimo datato
1996, “Emendamento dell’Accordo per incorporarvi i rischi di mercato” 6 , viene redatto
considerando la diffusione dei prodotti derivati e di altre attività commerciali; inoltre per la prima
volta le banche sono autorizzate ad utilizzare dei modelli interni (modelli VaR, value at risk)7 per
calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. Tali modelli devono comunque rispettare
criteri molto severi. (CBVB 2014; Sprecher 2009).
Nonostante gli emendamenti, l’accordo di Basilea I non rispecchia l’evoluzione del mondo
finanziario e presenta alcune lacune e inadeguatezze che richiedono profonde modifiche.
Stabilisce ad esempio una ponderazione per il rischio per vari gruppi di debitori, valutando quindi
5
Per rischio di credito si intende il rischio che il debitore non rispetti gli impegni finanziari assunti, sia per quanto
riguarda il pagamento degli interessi che il rimborso del debito. Il rischio di credito non fa riferimento soltanto ad
un’eventuale insolvenza del debitore, ma anche alla possibilità di deterioramento inatteso del merito creditizio (Nardon
2004; http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossarySearch, consultato il 30/11/15).
6
Il rischio di mercato fa riferimento ai rischi incorsi a causa delle variazioni nel valore di mercato, prodotte in
particolare
da
cambiamenti
nei
tassi
di
interesse
o
di
cambio (http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossarySearch, consultato il 30/11/15).
7
Modelli utilizzati per la misurazione del rischio all’interno di un determinato spazio di tempo
(http://www.investopedia.com/terms/v/var.asp, consultato il 25/05/15).
10
non la reale affidabilità creditizia del creditore, ma semplicemente il tipo di creditore. Questo
metodo provoca una situazione in cui la copertura di capitale per determinati crediti risulta troppo
bassa o troppo elevata. Ciò determina un’errata valutazione dei rischi e distorsioni di concorrenza,
poiché attraverso una regolamentazione così rigida le banche non vengono spinte ad effettuare una
valutazione reale del rischio di credito (Sprecher 2009).
Inoltre, dalla prima pubblicazione dell’accordo nel 1988 sono avvenuti molti cambiamenti sia dal
punto di vista dell’organizzazione delle banche sia da quello dei prodotti finanziari: si assiste infatti
ad una concentrazione all’interno del sistema bancario e a fusioni a livello internazionale che
portano alla creazione di banche molto grandi. I prodotti inoltre diventano sempre più complessi e
la diffusione delle cartolarizzazioni rende più difficile identificare il reale profilo di rischio del
debitore. I requisiti di Basilea I sono quindi diventati troppo “semplici” e rigidi per tenere conto di
queste novità nel sistema bancario; d’altro canto il fatto che i sistemi finanziari siano sempre più
attivi a livello internazionale rende più facile il contagio ad altri paesi in caso di problemi
all’interno di un sistema finanziario nazionale (Sigrist 2006).
Per queste ragioni il Comitato di Basilea, conscio della necessità di nuove norme che tengano conto
dei cambiamenti del sistema finanziario, propone nel 1999 lo sviluppo di un nuovo accordo che
porterà novità considerevoli nella regolamentazione.
1.2.2 Basilea 2
Lo scopo del nuovo accordo di Basilea 2 è quello di arrivare ad un sistema finanziario più stabile e
rendere quindi le banche capaci di identificare meglio i rischi, coprirli con adeguate riserve di
capitale proprio e permettere l’adozione di misure preventive. In questo secondo accordo, oltre al
rischio di credito viene preso in considerazione anche il rischio operativo8 al fine di esprimere in
modo più corretto il rapporto tra il rischio reale di una potenziale perdita e il capitale proprio
detenuto (Sprecher 2009). Dopo sei anni di lavori preparatori, il nuovo accordo viene pubblicato nel
giugno del 2004 con il titolo “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei
coefficienti patrimoniali - Nuovo schema di regolamentazione” (CBVB 2014).
L’accordo di Basilea 2 è organizzato in tre pilastri: i requisiti patrimoniali minimi, il processo di
controllo prudenziale e la disciplina di mercato (CBVB 2006).
8
Il rischio operativo prende in considerazione le eventuali perdite causate dall’inefficienza nell’organizzazione e nelle
procedure o da comportamenti umani inadeguati. Il Comitato di Basilea riconosce che la definizione di rischio
operativo è molto ampia e può avere significati diversi, perciò ha elaborato una lista dei principali tipi di rischio
operativo in cui possono incorrere le banche quali ad esempio frodi interne ed esterne, danni a beni materiali e problemi
di natura procedurale (CBVB 2003; Angelini 2013).
11
Nel nuovo accordo i requisiti patrimoniali presentano un orientamento più preciso riguardo al
profilo di rischio di una banca, in modo che le operazioni che presentano un rischio maggiore siano
coperte con un livello più elevato di capitale proprio e viceversa, rispetto alle regole di Basilea 1.
Inoltre, un’importante novità di Basilea 2 è rappresentata dalla varietà di metodi che possono essere
impiegati per la valutazione e la ponderazione del rischio, a seconda del genere di attività delle
banche. Nell’accordo vengono infatti identificate tre tipologie di rischio principali, ovvero il rischio
di credito, il rischio operativo e il rischio di mercato, a ciascuno dei quali corrispondono diversi
metodi di misurazione. In particolare per il rischio di credito vengono proposti tre sistemi diversi:
un sistema standardizzato improntato, come nell’accordo di Basilea 1, sulla definizione di diverse
categorie di debitori e un sistema basato sui rating interni (Internal-Ratings-Based approach,
abbreviato IRB), comprendente un metodo di base e uno avanzato, in cui le banche utilizzano
metodi di misurazione interni per il calcolo del capitale proprio necessario alla copertura dei crediti
sulla base di quattro parametri di rischio. In ogni caso l’impiego dei metodi di rating interni è
condizionato all’approvazione delle autorità di vigilanza in modo che possa esserne accertata
l’adeguatezza (Baltensperger 2006).
Il secondo pilastro di Basilea II è costituito dal processo di controllo prudenziale. Le autorità
responsabili della vigilanza bancaria hanno il compito di verificare il rispetto dei requisiti minimi
calcolati con il sistema standardizzato, ma devono anche operare un controllo sullo sviluppo e
l’attuazione dei rating interni previsti dal metodo IRB (Baltensperger 2006). L’attività di controllo è
indirizzata comunque a tutti i tipi di rischio in cui incorrono le banche ed è necessaria una buona
comunicazione tra le banche e le autorità di vigilanza affinché i rischi vengano limitati e sia
rispettato il requisito patrimoniale minimo dell’8% (Sprecher 2009).
Infine, il terzo pilastro inserisce requisiti relativi alla disciplina di mercato perché il pubblico
possa essere informato sulla gestione e la valutazione del rischio, nonché sui metodi utilizzati per la
valutazione dei rischi da parte delle banche. Secondo il Comitato, infatti, un’efficace trasparenza
informativa può rendere più solido il sistema bancario. Le informazioni da rendere pubbliche
riguardano in particolare il patrimonio di vigilanza, l’adeguatezza patrimoniale e le esposizioni ai
vari tipi di rischi (CBVB 2006).
Successivamente, dopo il primo testo del 2004, il Comitato si concentra sul portafoglio di
negoziazione sviluppando un documento relativo al trattamento di tale portafoglio all’interno del
nuovo quadro di regolamentazione in collaborazione con l’International Organisation of Securities
Commissions (IOSCO) (CBVB 2014). Nel 2009 vengono poi redatti altri documenti volti a
migliorare la copertura dei rischi, in particolare con requisiti patrimoniali più severi per le attività di
12
cartolarizzazione, le esposizioni fuori bilancio e la gestione della concentrazione dei rischi. Tali
novità vengono introdotte a seguito delle debolezze riscontrate in alcuni ambiti durante la crisi
finanziaria iniziata nel 2007 (Haunreiter 2011; CBVB 2009).
L’analisi delle questioni ancora aperte in merito alla vigilanza bancaria condurrà in seguito ad una
riflessione sui punti di debolezza di Basilea 2 e all’elaborazione di un nuovo accordo: Basilea 3.
13
2. Basilea 3
All’inizio della crisi appare necessaria una sostanziale revisione dell’accordo di Basilea 2 poiché
alcune debolezze evidenti nella regolamentazione del sistema bancario incoraggiano comportamenti
pericolosi e poco trasparenti da parte delle banche. Nel documento ʺLa risposta del Comitato di
Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G20” il Comitato evidenzia come i seguenti problemi
abbiano avuto un ruolo rilevante nella crisi:
▪
La detenzione insufficiente di capitale proprio da parte delle banche e l’utilizzo di capitale di
bassa qualità a copertura delle perdite, pur nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti da
Basilea II.
▪
L’insufficienza delle riserve di liquidità, che non sono riuscite a coprire la scarsità delle fonti
di finanziamento sul lungo periodo.
▪
L’incapacità di quantificare correttamente i rischi incorsi, soprattutto nelle operazioni con
strumenti derivati. Inoltre si può osservare una concentrazione del rischio di credito, ritenuto
pericoloso soprattutto per le banche a rilevanza sistemica.
▪
L’utilizzo di una leva finanziaria eccessiva in bilancio e fuori bilancio, causata dalla
mancanza di regolamentazione a questo riguardo. Questo fenomeno ha messo in difficoltà
svariati istituti finanziari, nonostante il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi.
▪
Le grandi dimensioni e l’eccessiva interconnessione degli istituti finanziari di rilevanza
sistemica; ciò ha favorito il contagio tra i vari paesi e il coinvolgimento dell’intero sistema
finanziario. Si possono inoltre osservare lacune nelle procedure di liquidazione delle banche
attive a livello internazionale. Diventa quindi essenziale inserire tecniche che consentano
una liquidazione ordinata di questo tipo di banca, soprattutto per quanto riguarda le cosidette
banche too-big-to-fail.
▪
La prociclità, che ha amplificato e prolungato gli effetti della crisi.
▪
Infine, le carenze relative alla disciplina di mercato, terzo pilastro di Basilea 2, che hanno
reso difficile il confronto tra le varie banche. In particolare le lacune riguardano i rischi
incorsi e le componenti del capitale proprio detenuto.
Questa situazione rende necessario un inasprimento delle norme preesistenti e l’introduzione di
nuove misure che colmino le lacune della regolamentazione (CBVB 2010; CBVB 2014). Il nuovo
pacchetto di riforme di Basilea 3, preceduto dal documento “Principles for sound liquidity
management and supervision”, pubblicato nel settembre 2008, introduce nuovi requisiti
patrimoniali minimi, destinati a rendere il sistema finanziario più resistente agli shock e a ridurre
quindi la probabilità e la gravità delle crisi. I requisiti relativi al capitale proprio e alla liquidità sono
14
inoltre accompagnati da miglioramenti nel sistema di vigilanza, nella gestione del rischio e nella
trasparenza. Infatti, i meccanismi di controllo non adeguati, uniti alla mancanza di trasparenza e a
requisiti minimi insufficienti, hanno contribuito a provocare la crisi, rendendo difficile valutare i
rischi incorsi dalle banche e l’adeguatezza del capitale proprio.
Basilea 3 si presenta come un pacchetto di riforme in cui viene mantenuta la struttura dei tre
pilastri, creata nell’accordo di Basilea 2, aggiungendo novità tra cui, ad esempio, nuovi requisiti
riguardanti la liquidità. Allo scopo di rinforzare il sistema bancario a livello nazionale e globale, il
nuovo programma di Basilea 3 associa un approccio legato alle specificità di ogni istituto ad alcuni
provvedimenti macroprudenziali (Haunreiter 2011). Nel luglio 2010 viene raggiunto un primo
accordo riguardante il pacchetto di riforme sui requisiti patrimoniali e la liquidità; tale accordo è poi
promosso in occasione del G20 di Seoul e approvato nell’assemblea del Comitato di Basilea del
dicembre 2010. Le prime proposte relative agli standard internazionali vengono pubblicate proprio
nel dicembre 2010 e successivamente vengono sottoposte a revisione (CBVB 2014). I due
documenti principali riguardanti il pacchetto di riforme di Basilea III sono “Schema di
regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”, relativo
al capitale e aggiornato al 2011 e “Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del
rischio di liquidità”, risalente al 2013.
Nei paragrafi seguenti verranno presentate le novità principali dell’accordo di Basilea III, che
comprendono cambiamenti nei requisiti patrimoniali minimi (paragrafo 2.1), nuove norme sulla
liquidità (2.2) e provvedimenti particolari per le G-SIFI (global systemically important financial
institutions) e G-SIB (global systemically important banks) (2.3).
2.1 Cambiamenti nei requisiti patrimoniali
Basilea 3 introduce norme più severe per quanto riguarda la definizione del capitale e si assiste ad
una semplificazione delle varie categorie di capitale che possono appartenervi rispetto a Basilea 2,
mentre il Common equity Tier 1 (patrimonio di qualità primaria) acquisisce un ruolo
preponderante. Questa categoria di capitale viene così chiamata per la sua buona capacità di coprire
le perdite.
Il patrimonio di vigilanza totale, che secondo Basilea 3 deve essere pari ad almeno l’8% delle
attività ponderate per il rischio o RWA (risk-weighted asset), è composto da Tier 1 ( a sua volta pari
al 6% delle RWA) e da Tier 2. A sua volta, il Tier 1 si divide in Common equity Tier 1 (pari al 4,5%
delle RWA) e Tier 1 aggiuntivo. Tra gli strumenti di capitale che possono far parte del Common
equity Tier 1 rientrano, ad esempio, le azioni ordinarie emesse dalla banca e le riserve di utili,
15
mentre tra gli elementi computabili nel Tier 1 aggiuntivo sono presenti strumenti emessi dalla banca
che soddisfano determinati criteri e non fanno parte del Common equity Tier 1. Oltre a questi
aumenti quantitativi nei requisiti patrimoniali, Basilea 3 fissa regole più severe per l’inclusione di
strumenti di capitale all’interno del Common equity Tier 1: ad esempio possono farne parte, a
determinate condizioni, le azioni ordinarie e le riserve di utili che hanno una maggiore capacità di
coprire le perdite (Haunreiter 2011). Per ogni categoria di capitale vengono infatti specificati i
relativi criteri di computabilità, che contengono informazioni dettagliate sui requisiti necessari per
l’inclusione degli strumenti di capitale nelle diverse categorie. Per illustrare meglio i nuovi requisiti
patrimoniali e le relative categorie di capitale si presenta di seguito uno schema riassuntivo.
Fig. 1
Schema dei requisiti patrimoniali
(Fonte: schema elaborato dall’autrice)
Nel nuovo accordo di Basilea 3 si assiste ad un aumento sostanziale dei requisiti minimi rispetto a
Basilea 2. Analizzando i cambiamenti qualitativi e quantitativi nei requisiti patrimoniali di Basilea 3
e ipotizzando un loro impiego al tempo di Basilea 2, alcune banche avrebbero presentato un
patrimonio di qualità primaria pari solo all’1%. Questa situazione era causata da una percentuale
più bassa di Common Equity Tier 1 e dalla possibilità di conteggiare all’interno del Tier 1 altre
categorie di capitale che hanno una minore capacità di coprire le perdite. In particolare, all’interno
del Tier 1 venivano ammessi per un massimo del 15% strumenti ibridi innovativi di capitale. Vista
la scarsa capacità di copertura delle perdite, questa possibilità è stata rimossa in Basilea 3. Inoltre,
in Basilea 2, il Tier 2 (patrimonio supplementare) era composto da due diverse categorie di capitale
ed era previsto anche un Tier 3, utilizzabile solo a copertura dei rischi di mercato. Tale complessità
16
non ha contribuito a una reale ed efficace copertura dei rischi, causando poca chiarezza nella
suddivisione degli strumenti appartenenti alle diverse categorie. Per queste ragioni Basilea 3 mira
ad introdurre provvedimenti più severi dal punto di vista del Common Equity Tier 1, che però allo
stesso tempo rendano più facile comprendere l’effettiva copertura dei rischi. (Haunreiter 2011;
CBVB 2011). In ogni caso, i nuovi requisiti patrimoniali di Basilea 3 verranno introdotti in maniera
graduale, affinché si arrivi nel 2019 a una piena applicazione dell’accordo. Lo stesso principio vale
per gli strumenti ibridi di capitale che erano ammessi nell’accordo di Basilea 2 e che sono invece
stati eliminati in Basilea 3: la loro rimozione, iniziata nel 2013, avverrà gradualmente nell’arco di
dieci anni (CBVB 2011).
Per ovviare ai problemi di copertura dei rischi, risultati evidenti nella regolamentazione di Basilea
2, l’accordo di Basilea 3 punta ad una chiara definizione dei rischi per stabilirne la ponderazione in
modo efficace; in particolare sono stati introdotti requisiti più rigidi per il rischio di controparte9 e
le partecipazioni nel capitale di altre banche e viene inoltre affrontato il problema della
“dipendenza” dalle agenzie di rating e del cosiddetto cliff effect, cioè improvvisi declassamenti nel
rating di una banca (Haunreiter 2011).
Un’altra importante novità relativa ai requisiti patrimoniali è il buffer di conservazione del capitale,
i cui scopi sono limitare la distribuzione degli utili nel caso di una situazione economica
sfavorevole e fornire uno strumento che permetta di far fronte alle perdite in tempi di crisi,
contenendo così la riduzione dei crediti concessi dalle banche. In Basilea 3 il buffer di
conservazione del capitale va ad aggiungersi al patrimonio di vigilanza totale ed è stato fissato al
2,5% delle attività ponderate per il rischio. Inoltre deve essere costituito da patrimonio di qualità
primaria. Questo nuovo buffer è uno strumento di vigilanza importante, poiché quando le banche
non sono in grado di soddisfare i requisiti minimi del Common equity Tier 1 e quest’ultimo scende
sotto la soglia del 7% (4,5 dei requisiti minimi più 2,5% di conservazione del capitale), vengono
poste delle limitazioni alla distribuzione dei bonus e dei dividendi (Haunreiter 2011).
Nuova è anche l’introduzione del buffer anticiclico: tale buffer serve a controbilanciare gli effetti
del ciclo economico sull’attività creditizia delle banche poiché viene attivato nelle fasi di
espansione in caso di aumento eccessivo del credito aggregato. Infatti, quando ad una fase di
eccessiva espansione del credito seguono periodi di flessione, le perdite per le banche tendono ad
essere particolarmente marcate e possono avere ripercussioni anche sull’economia reale.
9
Il rischio di controparte è una forma particolare di rischio di credito relativa agli strumenti derivati
(http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossarySearch, consultato il 30/11/15).
17
Attivando il buffer si disincentiva quindi una crescita eccessiva del credito e vengono create delle
riserve per eventuali perdite future. In caso di attivazione del requisito, che può essere eliminato
una volta superata la fase di eccessiva espansione, la riserva supplementare di capitale amplia il
capitale di conservazione. Responsabili per il controllo del rischio sistemico e dell’espansione del
credito sono le autorità nazionali, che determineranno anche l’entità del buffer anticiclico,
compreso tra 0 e 2,5% delle RWA. In ogni caso, come avviene per il capitale di conservazione, tale
requisito dovrà essere soddisfatto con Common equity Tier 1. Anche per questo buffer è prevista
un’introduzione graduale e la piena operatività verrà raggiunta solo nel 2019 (CBVB 2011; CE
2013).
Nonostante i requisiti imposti da Basilea 2, le banche hanno tentato di limitare le riserve di
Common equity Tier 1, che comporta costi elevati, e hanno utilizzato una leva finanziaria eccessiva.
Per far fronte a queste debolezze nella regolamentazione, nel nuovo accordo di Basilea 3 viene
introdotto un indice di leva finanziaria. Questo indice, che non viene calcolato sulla base delle
attività ponderate per il rischio, serve ad evitare che le banche aggirino la regolamentazione
riguardante i requisiti di capitale (Haunreiter 2011). Il calcolo viene effettuato dividendo il
patrimonio di un istituto per la misura dell’esposizione. L’applicazione dell’indice di leva
finanziaria, fissato inizialmente al 3% per il Tier 1, prevede una fase di osservazione che durerà fino
al 2017, ma già dal gennaio 2015 le banche sono tenute a pubblicare l’indice di leva e le sue
componenti, secondo determinati requisiti di informativa pubblica. Inoltre a partire dal 2018
l’indice di leva finanziaria diventerà un requisito minimo e verrà integrato nel primo pilastro, dopo
il periodo di osservazione ed eventuali modifiche che ne deriveranno (CBVB 2014b).
2.2 Provvedimenti riguardanti la liquidità
Sebbene negli accordi di Basilea 2 non ci fossero misure riguardanti le riserve di liquidità possedute
dalle banche, due nuovi strumenti sono stati introdotti nell’accordo di Basilea 3 per assicurare che
le banche dispongano di sufficiente liquidità, anche in caso di crisi: questi strumenti sono il
Liquidity Coverage Ratio (LCR) e il Net Stable Funding Ratio (NSFR). La crisi ha infatti
evidenziato il legame tra il rischio di liquidità e il rischio di insolvenza: alcuni istituti finanziari, a
causa di una cattiva gestione del rischio di liquidità, si sono trovate in difficoltà per il finanziamento
delle operazioni provocando l’intervento delle banche centrali e dei governi (Cornford 2012). E’
quindi apparsa chiara la necessità di introdurre norme riguardanti la gestione della liquidità
nell’ambito della regolamentazione internazionale. In precedenza, infatti, non esisteva nell’UE ad
esempio una regolamentazione concordata a livello internazionale, ma erano alcuni stati membri ad
18
occuparsi
della
definizione
degli
standard
sulla
liquidità
(CE
2013).
Il Liquidity Coverage Ratio è pensato per migliorare la resistenza delle banche a breve termine:
“Il Comitato ha elaborato l’LCR per aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di
liquidità delle banche assicurando che dispongano di sufficienti HQLA per superare una situazione di stress
acuto della durata di 30 giorni di calendario.” (CBVB 2013a: 4)
Per HQLA si intende High Quality Liquid Assets, ovvero attività liquide di alta qualità non
vincolate che possano quindi essere facilmente trasformate in contanti. Il Comitato di Basilea ha
anche sviluppato una serie di criteri che permettono di determinare se un’attività può essere
considerata HQLA o meno. Il calcolo dell’LCR viene eseguito dividendo le riserve di HQLA per i
deflussi di cassa netti nel corso di 30 giorni consecutivi. Il requisito minimo di questo rapporto è
stato fissato a al 100% (CBVB 2013a). L’applicazione di tale requisito avverrà in maniera graduale,
iniziando con il 60% nel 2015 per raggiungere progressivamente il 100% nel 2019. Il regolamento
emanato nel 2013 dall’Unione europea ha però anticipato di un anno la piena conformità allo
standard del 100%, che dovrà essere raggiunta entro il 2018, salvo richieste di modifiche da parte
dell’Autorità bancaria europea, che potrebbe far rinviare di un anno la piena applicazione dell’LCR,
tenendo conto della situazione economica e delle normative internazionali (CE 2013).
Il Net Stable Funding Ratio serve invece a monitorare che una banca abbia un finanziamento stabile
per portare avanti le proprie attività sul lungo termine. Questo indice è stato introdotto per ridurre la
probabilità che le banche si trovino davanti a carenze di liquidità tali da comprometterne la
solvibilità e causare eventuali contagi ad altri istituti.
Il rapporto viene calcolato dividendo l’ammontare disponibile di provvista stabile per l’ammontare
obbligatorio di provvista stabile. Tale rapporto deve essere superiore al 100% (CBVB 2010a;
CBVB 2014a). Il finanziamento stabile richiesto viene misurato dalle autorità di vigilanza tenendo
conto di vari fattori, tra cui il rischio di liquidità legato alle attività di una banca e le esposizioni
fuori bilancio (Cornford 2012). La piena applicazione del requisito NSFR avverrà entro il 1°
gennaio 2018 (CE 2013).
2.3 G-SIFI e G-SIB
La crisi economica ha portato in primo piano il tema delle cosiddette G-SIFI (global systemically
important financial institutions) ed in particolare delle G-SIB (global systemically important banks):
proprio con la crisi infatti i rischi che queste presentano per la stabilità finanziaria globale sono
risultati evidenti.
19
Le ripercussioni sul sistema finanziario e l’economia reale sono state considerevoli e hanno spesso
richiesto l’intervento dei governi nazionali. Per questa ragione il Comitato di Basilea per la
vigilanza bancaria ha sviluppato un insieme di misure destinate specificatamente alle G-SIB, dal
momento che i requisiti patrimoniali minimi di Basilea III rivolti a tutte le banche sono giudicati
insufficienti per i potenziali danni causati da un eventuale fallimento di uno di questi istituti
bancari. C’è infatti consenso internazionale sul fatto il fallimento di questi istituti, a causa delle loro
dimensioni e dei legami che hanno tra loro, causerebbe dei danni troppo grandi per l’economia. Di
conseguenza, per ridurre le probabilità che un tale evento si verifichi è innanzitutto necessario
migliorare le loro capacità di assorbire le perdite.
La regolamentazione riguardante le G-SIB si iscrive in un contesto più ampio di misure promosse
dal Financial Stability Board (FSB), volte a ridurre i rischi presentati da tali istituzioni. Le misure
formulate dal Comitato di Basilea sono una risposta alle richieste presentate dal FSB nel documento
“Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions – FSB
Recommendations and Time Lines” del 2010 (CBVB 2013b). In tale documento il FSB ha chiesto
di sviluppare dei provvedimenti per limitare la probabilità di fallimento degli istituti a rilevanza
sistemica e ha formulato una serie di raccomandazioni. In particolare ha sottolineato l’importanza di
garantire che tutti gli istituti bancari possano andare incontro ad un eventuale fallimento in un modo
sicuro, che non comprometta la stabilità economica; ha richiesto che per le SIFI e in particolare le
G-SIFI, ovvero le istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica globale, venga applicato un requisito
addizionale di assorbimento delle perdite, per ridurne la probabilità di un fallimento; ha
incoraggiato inoltre una maggiore supervisione su questi istituti finanziari e lo sviluppo di
infrastrutture di mercato più solide per evitare contagi; infine ha elaborato una serie di
raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali (FSB 2010).
Il Comitato di Basilea ha quindi concentrato la propria attenzione sulle banche di importanza
sistemica globale e ha sviluppato una serie di indicatori volti a valutare la rilevanza delle G-SIB: la
dimensione degli istituti, la loro interconnessione, la sostituibilità come operatori di mercato e
fornitori di servizi, l’operatività internazionale e la complessità. Sulla base di queste valutazioni le
banche vengono suddivise in classi, a cui vengono assegnate diversi requisiti addizionali di
assorbimento delle perdite. Lo schema sviluppato dal Comitato di Basilea è pensato affinché la
classe più alta, che necessita quindi di un requisito addizionale più elevato, sia inizialmente vuota e
presenti un requisito del 3,5% delle RWA. In ogni caso, qualora alcune banche rientrassero in
questa classe, ne verrà creata una ancora più alta, con un requisito superiore ogni volta dell’1%,
affinché ci sia sempre una classe vuota. Per la classe successiva è stato pensato un requisito pari al
2,5% delle RWA, mentre per quella più bassa viene richiesto l’1% delle RWA; il requisito deve
20
essere soddisfatto con Common equity Tier 1 e comunque non viene esclusa in futuro la creazione
di nuove classi. Tale provvedimento mira a evitare un ulteriore accrescimento delle G-SIB. La
prima lista di G-SIB è stata pubblicata dal FSB nel 2011 e viene aggiornata ogni anno. Il requisito
addizionale di assorbimento delle perdite verrà introdotto per la prima volta tra il 2016 e il 2018 e
sarà applicato definitivamente dal 1° gennaio 2019 (CBVB 2013b).
2.4 Critiche a Basilea 3
Fin dalla pubblicazione delle proposte riguardanti il nuovo quadro di regolamentazione, i
provvedimenti di Basilea 3 hanno raccolto consensi, ma sono stati anche oggetto di critiche. Le
nuove regole sembrano da una parte troppo severe per gli istituti bancari e le imprese, a causa
rispettivamente delle ripercussioni economiche e dei problemi relativi alla concessione del credito,
dall’altra sono ritenute insufficienti o troppo complesse.
Coloro che reputano il nuovo accordo svantaggioso per il sistema bancario criticano il fatto che i
nuovi requisiti patrimoniali minimi determinino costi troppo elevati per le banche e possano
comprometterne la redditività. A questa problematica sono legati i rischi di una diminuzione del
credito e di un ulteriore rallentamento della crescita (Carabini 2010). Sono stati effettuati vari studi
per valutare l’impatto delle nuove norme di Basilea sul PIL, in particolare dal Macroeconomic
Assessment Group (MAG): nel rapporto finale del MAG, pubblicato nel dicembre 2010, l’impatto
dei requisiti patrimoniali è stato studiato mettendo a confronto i risultati di diversi modelli che
hanno evidenziato su una base temporale di 35 trimestri una diminuzione annua dello 0,03% del
PIL. L’impatto previsto delle nuove norme sulla crescita è dunque piuttosto modesto (MAG 2010).
Il problema della concessione del credito, invece, si sostanzia principalmente nei rischi per le PMI,
che in Italia hanno un ruolo fondamentale: l’introduzione dei nuovi standard internazionali potrebbe
ridurre ancora le possibilità di accesso al credito per le imprese, già provate dalla crisi. A questo
proposito durante le contrattazioni per il pacchetto CRD IV varie associazioni, tra cui Confidustria,
avevano sostenuto l’introduzione di un “pmi supporting factor” in modo che le piccole e medie
imprese non fossero troppo penalizzate dal nuovo sistema (Chiellino 2012). Nell’elaborazione delle
norme europee si è tenuto conto di questo problema; nel CRR infatti viene riconosciuta
l’importanza delle PMI nel contesto europeo ed è stato inserito un fattore di sostegno pari allo
0.7619%, per il quale verrranno moltiplicati i requisiti patrimoniali nella concessione di crediti a
questo tipo di aziende. Ciò dovrebbe ridurre la copertura patrimoniale, mantenendola all’8%,
rispetto all’aumento previsto al 10,5% (Deutsche Bundesbank 2013; CRR 575/2013).
21
Un provvedimento che ha senz’altro suscitato molti dubbi è l’introduzione dell’indice di leva
finanziaria. Secondo alcune critiche, infatti, il nuovo provvedimento andrebbe a penalizzare i crediti
che presentano rischi meno elevati, rendendo vani i tentativi di costruire un sistema bancario più
solido (Tolckmitt 2010). Un altro problema ora risolto riguardava invece il calcolo del bilancio
complessivo, fondamentale per una corretta definizione dell’indice di leva finanziaria, per il quale
venivano usati metodi differenti in Europa e negli Stati Uniti (con conseguenze sull’indice da
soddisfare in particolare riguardo alle operazioni con i derivati); per cui le banche europee
risultavano penalizzate rispetto alle concorrenti statunitensi. La soluzione prevede metodi di calcolo
unificati a livello mondiale in modo da non provocare distorsioni concorrenziali (Süddeutsche
Zeitung 13/01/2014).
Coloro che invece reputano insufficiente l’introduzione dei nuovi requisiti patrimoniali, ritengono
che i nuovi standard internazionali non bastino a garantire stabilità all’interno del sistema
finanziario, poiché molte banche soddisfano già i requisiti minimi e alcune di loro li soddisfacevano
già prima della crisi, ma ciò non ha impedito che si trovassero in difficoltà. Inoltre è stata criticata
l’applicazione graduale del nuovo accordo, con tempi di esecuzione troppo lunghi poiché la piena
applicazione è prevista solamente per il 2019. Tuttavia è importante notare che un’applicazione più
rapida avrebbe avuto anche maggiori ripercussioni sulla crescita e sulle banche, che si trovano già
in difficoltà dal punto di vista della redditività (Sironi 2010).
E’ stata criticata anche la complessità delle norme di Basilea, che nel tempo sono diventate sempre
più complicate, anche per tenere il passo con l’evoluzione dei prodotti finanziari. In particolare
Andrew Haldane, incaricato della vigilanza prudenziale alla Bank of England, ritiene sia necessario
ripensare completamente il quadro della regolamentazione internazionale per renderlo più
facilmente applicabile. Secondo Haldane, infatti, valutare un determinato rischio è diventato
difficile e ci sono troppi parametri da prendere in considerazione. Inoltre tale complessità può
causare poca trasparenza. Per quanto riguarda la leva finanziaria Haldane ne critica il ruolo troppo
marginale rispetto ai requisiti di capitale proprio e ritiene che dovrebbe comunque essere più
elevata per agire come efficace strumento prudenziale (Haldane & Madouros 2012; Onado 2012).
22
3. L’analisi terminologica dei testi di Basilea 3
Gli standard del Comitato di Basilea non sono direttamente vincolanti, di conseguenza i principi
esposti nell’accordo di Basilea 3 vanno introdotti nelle legislazioni nazionali, come è avvenuto
anche per i precedenti accordi di Basilea 1 e 2. Le nuove norme devono quindi essere adattate a
seconda dei contesti istituzionali in cui si applicano. Nei paesi membri dell’Unione europea, ad
esempio, i nuovi standard vengono applicati attraverso la mediazione della legislazione europea,
mentre negli altri paesi le nuove normative vengono elaborate partendo direttamente dai principi di
Basilea 3. Si può quindi fare una distinzione tra diversi livelli istituzionali: da un lato i principi
vengono elaborati e applicati all’interno di istituzioni internazionali (la BRI e l’UE, ad esempio),
dall’altro vengono poi inseriti nella normativa nazionale dei diversi paesi.
Nei prossimi paragrafi verrà illustrato come l’applicazione dei nuovi standard in constesti
istituzionali diversi possa dar luogo all’impiego di termini differenti per identificare lo stesso
concetto.
3.1 L’obiettivo di un’analisi terminologica
Poiché le nuove norme di Basilea 3 vengono applicate in contesti diversi, i testi fondamentali per la
loro applicazione provengono da svariate fonti. Per questa ragione è interessante analizzare la
terminologia utilizzata nei documenti delle varie istituzioni, al fine di evidenziare se le
caratteristiche dei termini utilizzati siano le stesse o se sia possibile osservare qualche differenza.
Inoltre tale analisi può essere effettuata prendendo in considerazione più lingue, per verificare se le
tendenze riguardanti le eventuali differenze terminologiche siano presenti in una lingua soltanto o
siano riscontrabili in più lingue e in più paesi tra quelli che applicano le norme di Basilea 3.
3.2 La scelta delle lingue
Per effettuare l’analisi terminologica sono stati presi in considerazione l’italiano e il tedesco. Queste
due lingue permettono infatti di mettere a confronto diversi contesti istituzionali, osservando
l’introduzione delle norme di Basilea in paesi diversi. La scelta dell’italiano e del tedesco è stata
fatta in base alle competenze linguistiche dell’autrice, ma soprattutto in ragione dei paesi in cui
ciascuna di queste due sono lingue nazionali: sono infatti in uso in più paesi, tra i quali figurano
l’Italia, la Germania e la Svizzera. Mentre Italia e Germania sono paesi membri dell’Unione
europea, la Svizzera è un interessante caso di applicazione dei principi di Basilea 3 in Europa non
mediata dalla legislazione dell’Unione europea. Poiché la stessa lingua viene utilizzata in più di un
paese, l’analisi terminologica non solo permette di evidenziare le specificità all’interno dei testi
delle istituzioni prese in esame, ma consente anche di mettere in luce eventuali differenze
23
nell’impiego della stessa lingua in paesi diversi. Prendendo in considerazione le normative presenti
in lingua tedesca, ad esempio, è possibile paragonare i testi della BRI e dell’UE con la legislazione
tedesca, i testi della BRI con la legislazione svizzera e infine i testi delle due normative nazionali.
Per effettuare l’analisi è utile innanzitutto porre a confronto i testi del Comitato di Basilea e la
legislazione europea, analizzando in un secondo momento anche il recepimento delle norme
all’interno del singoli stati per analizzare il grado di coerenza terminologica tra i vari documenti. Il
fatto che l’introduzione dei nuovi requisiti patrimoniali di Basilea 3 per i membri dell’UE avvenga
attraverso la mediazione della legislazione europea può avere delle implicazioni da un punto di
vista linguistico e terminologico: a priori ci si può aspettare una certa coerenza tra i documenti del
Comitato di Basilea, da cui l’Unione europea ha preso spunto per l’elaborazione delle norme
comunitarie, e la legislazione europea, poiché si tratta di testi redatti e tradotti da istituzioni
internazionali, non direttamente legate ad un uso della lingua specifico all’interno di un determinato
paese. L’eventuale coerenza terminologica tra le due istituzioni potrebbe anche essere facilitata dal
ricorso ad anglicismi, al giorno d’oggi molto comuni nel linguaggio economico. Idealmente si può
inoltre supporre l’impiego degli stessi termini tra la legislazione europea e i testi legislativi
nazionali dei paesi membri, poiché i principi di Basilea 3 vengono appunto inseriti nella normativa
nazionale attraverso la mediazione dell’Unione europea. Dopo il confronto tra i documenti del
Comitato di Basilea, i testi dell’Unione europea e quelli della legislazione nazionale è possibile
analizzare la normativa elaborata in Svizzera, in cui sia l’italiano che il tedesco sono lingue
ufficiali. Tale analisi permette infatti di osservare se nei testi legislativi svizzeri siano stati utilizzati
gli stessi termini presenti nei documenti della BRI e se sia possibile notare qualche somiglianza con
la terminologia impiegata nella normativa tedesca e italiana.
3.3 Applicazione di Basilea 3 e modifiche legislative
Prima di effettuare l’analisi terminologica è necessario soffermarsi sul processo di introduzione
degli standard di Basilea 3 all’interno dei diversi contesti istituzionali presi in esame. Per questo
motivo nei prossimi paragrafi verranno presentate le modalità di introduzione dei requisiti
patrimoniali e di liquidità nell’Unione europea, in Italia, Germania e Svizzera ponendo l’accento in
particolare sui testi elaborati o modificati per permettere l’adeguamento della legislazione.
3.3.1 Applicazione di Basilea 3 nell’UE
Per l’applicazione dei nuovi principi di Basilea nei vari paesi membri, l’Unione europea ha
sviluppato il cosiddetto “pacchetto CRD IV”, un’abbreviazione per “Capital requirements
directive”: tale pacchetto comprende il CRR (Capital requirements regulation), ovvero il
24
regolamento N° 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Il “pacchetto CRD IV” è il quarto di
una serie di norme elaborate dall’Unione europea riguardanti la dotazione di fondi propri. Il CRD I,
adottato nel 2006 dopo la pubblicazione di Basilea 2, comprendeva due direttive; i pacchetti CRD II
e CRD III erano anch’essi composti soltanto da direttive. La dicitura “CRD” è stata mantenuta
anche per il CRD IV, benché comprenda non solo una direttiva, ma anche un regolamento.
Con questi documenti sono stati modificati i regolamenti e le direttive preesistenti relative alla
vigilanza bancaria assicurando l’applicazione dei principi sul capitale e la liquidità per tutte le
banche europee, in modo da non creare difficoltà di tipo concorrenziale per le banche attive in
Europa. Inoltre i principi di Basilea 3 non sono stati trasposti direttamente nella legislazione
europea, ma sono presenti anche alcune modifiche e aggiunte per adattarli meglio al contesto
europeo e dei singoli stati membri (CE 2013). La pubblicazione di questi due documenti sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è avvenuta nel giugno 2013; la loro entrata in vigore è
avvenuta il 1° gennaio 2014 (CRR 575/2013 art.521).
Con l’emanazione del regolamento si è arrivati al Single Rulebook, la cui creazione era stata
auspicata già nel 2009 dal Consiglio europeo al fine di avere un insieme di regole uniforme
all’interno dell’UE per quanto riguarda il settore finanziario. L’applicazione di regole uniformi e
uguali per tutti gli Stati membri serve infatti a migliorare il Mercato Unico e garantirne il corretto
funzionamento. Infatti, prima dell’introduzione di queste riforme, non esistevano regole unificate e
chiare per tutti e le direttive riguardanti la vigilanza bancaria non erano sufficienti dato che
lasciavano troppo spazio alle differenze di applicazione possibili a livello nazionale, provocando
confusione e rischi maggiori anche al di fuori dei singoli sistemi finanziari nazionali. Sebbene sia
stato concepito come un insieme di regole unificato, il Single Rulebook è comunque un complesso
di norme adattabili alle esigenze dei singoli paesi, che tiene conto, ad esempio, dell’eventuale
necessità di alcuni stati membri di rendere più severi i requisiti patrimoniali minimi su determinate
operazioni10. A questo proposito è infatti fondamentale ricordare che mentre le direttive lasciano
ampio spazio a modifiche al momento della trasposizione nel diritto nazionale, i regolamenti
emanati dal Parlamento e dal Consiglio europeo sono direttamente applicabili e non necessitano il
recepimento all’interno delle legislazioni nazionali.
10
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook (consultato il 04/02/15)
25
3.3.2 Germania
L’introduzione nell’ordinamento nazionale dei provvedimenti presenti nel regolamento e nella
direttiva è avvenuto in Germania essenzialmente attraverso la modifica della Kreditwesengesetz
(Bundesgesetzblatt I S. 2776), ovvero la legge tedesca che regola il sistema creditizio. Tali
modifiche sono state apportate attraverso la cosiddetta CRD IV-Umsetzungsgesetz, legge emanata
il 28 agosto 2013 (Bundesgesetzblatt I S. 3395). Dato che il regolamento ha validità diretta, sono
state rimosse le norme che entrano in contrasto con le misure imposte dal regolamento sia dalla
Kreditwesengesetz (abbreviata KWG) sia da altre ordinanze legislative. Le nuove norme europee si
applicano a tutti gli istituti, nonostante la distinzione tra gli enti creditizi e le imprese di
investimento, per i quali le norme del CRR trovano un’applicazione diretta, e gli altri istituti
soggetti alle norme della KWG ma ai quali il CRR non si rivolge direttamente. Per questo motivo è
stato introdotto il concetto di “CRR-Institute”, che si riferisce proprio agli enti creditizi e alle
imprese di investimento che sono direttamente soggetti alle regole presenti nel CRR. Per gli altri
istituti presenti nella KWG vengono comunque applicate le norme del CRR, in modo da garantire
una certa uniformità nella vigilanza, ma le norme del regolamento che si applicano a tali istituti
vengono menzionate in modo specifico nelle regole della KWG che li riguardano.
Oltre alla KWG, anche altri provvedimenti sono stati modificati nell’applicazione del CRR: è il
caso in particolare della Solvabilitätsverordnung, che regola i requisiti patrimoniali, e della
Großkredit- und Millionenkreditverordnung, relativa alle grandi esposizioni11. Queste ordinanze
legislative erano state adottate nel 2006 per l’applicazione di Basilea 2 e delle direttive che ne
derivavano. Poiché molti dei principi presenti in queste direttive sono stati assorbiti all’interno del
regolamento, entrambe le ordinanze sono state rielaborate restringendo il loro ambito di
applicazione e contengono indicazioni riguardanti le regole per cui sono previste discrezionalità
nazionali, ad esempio gli approcci interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Le altre modifiche
al diritto tedesco riguardano l’introduzione della Finanzinformationenverordnung, volta a
migliorare le informazioni sugli istituti necessarie per un’efficace vigilanza bancaria e una
rielaborazione del Institutsvergütungsverordnung (Deutsche Bundesbank 2013; Bundesministerium
der Finanzen 2013).
3.3.3 Italia
In Italia gli atti normativi che si riferiscono al recepimento del pacchetto CRD IV riguardano
essenzialmente la direttiva o l’attuazione delle discrezionalità nazionali previste all’interno del
11
https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Glossar/glossar.html (consultato il 15/04/15)
26
CRR. I provvedimenti contenuti nella direttiva sono stati applicati in Italia attraverso la Circolare n°
285 della Banca d’Italia e modifiche al Testo Unico Bancario (Banca d’Italia 2014a). Quest’ultimo
testo è stato emanato nel 1993 proprio in applicazione della seconda direttiva della Comunità
economica europea riguardante la normativa bancaria, ovvero la direttiva 89/646/CEE, che istituiva
norme unificate sull’accesso e l’esercizio dell’attività degli enti creditizi (Banca d’Italia 2014). Il
Testo Unico Bancario, già fortemente improntato alle norme europee, ha avuto un ruolo importante
anche nell’applicazione del pacchetto CRD IV. La Circolare n° 285, invece, emanata appositamente
per l’applicazione della nuova regolamentazione internazionale, contiene sia atti normativi relativi
alla trasposizione della direttiva, sia indicazioni sulle disposizioni del CRR, che non sono però
giuridicamente vincolanti. Il testo, molto dettagliato, è stato aggiornato in diverse occasioni per
tenere il passo con i cambiamenti all’interno della regolamentazione e del mercato (Banca d’Italia
2013).
3.3.4 Svizzera
In Svizzera la trasposizione delle norme non vincolanti di Basilea 3 non avviene, per ovvi motivi,
attraverso la mediazione del pacchetto CRD IV. L’applicazione di Basilea III è avvenuta attraverso
l’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori
mobiliari (OFoP, RU 2012 5441) e l’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq, RU 2012 7215),
emanate dal Consiglio federale e entrate in vigore il 1° gennaio 2013. In particolare l’Ordinanza
sulla liquidità delle banche è stata oggetto di una revisione nel 2014, per permettere l’introduzione
del LCR nel 2015. Inoltre la FINMA, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, ha
pubblicato varie circolari esplicative, tra cui ad esempio “Fondi propri computabili-banche” (Circ.FINMA 2013/1) e “Margine di fondi propri e pianificazione del capitale-banche” (Circ.-FINMA
2011/2) (FINMA 2012; FINMA 2014).
Per l’applicazione di Basilea 1 e Basilea 2 la Svizzera aveva seguito a grandi linee le indicazioni del
Comitato di Basilea, introducendo tuttavia regole più severe in alcuni casi. Infatti, per la
trasposizione di Basilea 2 nel diritto interno sono state pubblicate l’Ordinanza sui fondi propri e
sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari e alcune circolari
della FINMA in cui sono presenti alcune differenze di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per
garantire una maggiore sicurezza nel sistema bancario. In particolare sono stati introdotti nel diritto
nazionale due diversi tipi di approcci per il calcolo dei fondi propri: l’AS-BRI (approccio standard
internazionale), corrispondente agli standard internazionali e l’AS-CH (approccio standard
svizzero), che si riferisce all’approccio scelto già dalla trasposizione di Basilea 1. Questo insieme di
norme, più rigide rispetto agli standard minimi internazionali ha preso il nome di “Swiss finish”.
Tale approccio non è stato concepito semplicemente per rendere più stringenti le norme nazionali,
27
ma anche per tenere conto delle peculiarità nazionali che non venivano sufficientemente prese in
considerazione nelle norme sviluppate dal Comitato di Basilea. Tuttavia per l’attuazione di Basilea
3 sono emerse alcune divergenze di calcolo con l’approccio Swiss finish; l’evoluzione dei requisiti
minimi presentati dal Comitato di Basilea ha reso difficile l’inserimento di modifiche a livello
nazionale senza provocare il mancato rispetto delle norme presenti in Basilea 3. Per questo motivo
nell’applicazione di Basilea III la Svizzera ha rinunciato ad applicare il metodo Swiss finish e ha
preferito adattare il diritto nazionale agli standard internazionali, rimuovendo le norme che
potevano causare delle divergenze (DFF 2011).
3.4 Il corpus analizzato
I documenti di principale importanza per l’applicazione dell’accordo di Basilea 3 provengono da
fonti diverse e sono spesso oggetto di traduzioni, in particolare per quel che riguarda i testi della
Banca dei regolamenti internazionali e dell’Unione europea. Poiché vengono elaborati in contesti
istituzionali diversi, i vari documenti relativi ai nuovi requisiti patrimoniali e di liquidità presentano
strutture e caratteristiche differenti, che è necessario prendere in considerazione per la scelta dei
testi sui quali eseguire un’analisi terminologica.
3.4.1 I testi della BRI
I testi principali riguardanti l’accordo di Basilea 3 sono stati redatti dal Comitato di Basilea12. Tra
questi documenti figurano i due testi fondamentali su cui si fonda l’accordo “Basilea 3 –Schema di
regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari” e
“Basilea 3 –Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”,
ma anche altri documenti pubblicati tra il 2010 e il 2015 relativi a problematiche particolari o a
singoli provvedimenti. E’ il caso ad esempio del testo sulle G-SIB “Banche di rilevanza sistemica
globale: metodologia di valutazione aggiornata e requisito addizionale di assorbimento delle
perdite” (2013) o delle relazioni sugli effetti delle nuove riforme, redatte su base semestrale per
monitorare l’impatto dei provvedimenti di Basilea 3 sul sistema bancario.
I testi del Comitato di Basilea sono per lo più testi informativi e sono caratterizzati da uno stile
scorrevole, in cui i dettagli di ordine tecnico sono preceduti da un’introduzione alle problematiche
affrontate nel testo. La struttura è divisa per paragrafi e punti, a cui fa riferimento l’indice all’inizio
del testo, al fine di garantire una consultazione agevole. Inoltre, prima dell’introduzione viene
inserita una lista con le abbreviazioni presenti nel documento e in fondo al testo sono spesso
presenti allegati con precisazioni tecniche o prospetti.
12
Questi documenti sono accessibili direttamente dal sito della Banca dei Regolamenti internazionali.
28
Tutti questi testi vengono pubblicati sul sito della BRI in inglese e per alcuni di essi viene affiancata
la traduzione in varie lingue, tra cui solitamente il francese, il tedesco, l’italiano e lo spagnolo. La
traduzione in ciascuna di queste quattro lingue non è sempre presente, ma viene proposta per i
documenti più rilevanti.
Per l’analisi terminologica sono stati scelti i documenti che trattano i provvedimenti più rilevanti
adottati nell’ambito dell’accordo di Basilea 3:
• “Basel 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei
sistemi bancari” (CBVB 2011)
• “Basilea 3 – Il Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”
(CBVB 2013a)
• “Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio
del rischio di liquidità” (CBVB 2010a)
3.4.2 Testi dell’UE
Nell’ambito dell’Unione europea l’applicazione delle riforme di Basilea 3 è avvenuta mediante un
regolamento e una direttiva emanati dall’UE in merito alla vigilanza bancaria riuniti nel pacchetto
“CRD IV”. Il regolamento N° 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE non sono però gli unici
documenti relativi alla vigilanza bancaria; sono infatti presenti anche regolamenti delegati e di
esecuzione che integrano i due testi principali. Tra questi figurano ad esempio il “Regolamento
delegato UE/2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità
per gli enti creditizi” e il “Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
coefficiente di leva finanziaria”.
Il regolamento e la direttiva europea, insieme agli altri atti relativi a questo ambito, presentano le
caratteristiche tipiche dei testi normativi: questi testi hanno infatti una funzione prescrittiva e la loro
organizzazione testuale è soggetta a determinati vincoli, che comprendono ad esempio la
suddivisione in articoli e commi (Cortelazzo & Pellegrino 2003). Nel regolamento e nella direttiva
dopo il titolo e il preambolo la struttura è suddivisa in articoli e alla fine del testo sono presenti le
disposizioni finali riguardanti il recepimento, l’entrata in vigore e l’eventuale abrogazione di norme
precedenti. Sia nel regolamento N° 575/2013 che nella direttiva 2013/36/UE sono presenti in
allegato tavole di concordanza con riferimenti agli atti precedenti modificati o abrogati dalle nuove
29
norme. La direttiva 2013/36/UE abroga infatti le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE13, adottate
nell’ambito dell’accordo di Basilea 2.
Riguardo ai testi legislativi europei è anche importante notare che la loro redazione, sia nella lingua
di lavoro che nelle traduzioni, è dettata da norme prefissate al fine di garantire una certa uniformità
tra gli atti normativi comunitari e di renderli facilmente comprensibili per i destinatari. A questo
proposito l’Unione europea ha pubblicato la “Guida pratica comune per la redazione dei testi
legislativi dell’Unione europea” (2014) che presenta indicazioni per coloro che si occupano della
produzione di atti normativi. Nella Guida viene prestata particolare attenzione alla realtà
multiculturale e multilinguistica a cui devono adattarsi i testi normativi europei e vengono proposti
tre principi chiave a cui attenersi nella stesura del testo originale: chiarezza, semplicità e precisione.
Inoltre è importante evitare l’uso eccessivo di abbreviazioni e frasi complesse o subordinate, che
possono causare errori di traduzione o uno stile redazionale ambiguo e difficilmente comprensibile
per i destinatari.
Anche l’uso della terminologia deve essere coerente, non solo all’interno di un testo stesso, ma
anche in considerazione dei precedenti atti normativi che sono stati emanati sul tema. Un’altra
indicazione importante per la redazione di questo tipo di atti riguarda le differenze che si
riscontrano nei vari tipi di atto, a seconda della loro funzione: nelle direttive ad esempio, che non
sono direttamente applicabili negli stati membri, il linguaggio utilizzato deve contenere meno
dettagli e lasciare maggiore spazio di manovra ai singoli stati, al contrario dei regolamenti, che
devono esporre chiaramente le norme da applicare per i destinatari.
Per quanto riguarda la struttura dei documenti, la Guida pratica specifica che gli atti devono
rispettare una struttura standard, in cui ogni singola parte ha regole precise: la disposizione
dell’informazione deve infatti rispettare un certo ordine e i vari articoli possono essere raggruppati
in titoli, capi e sezioni a seconda delle necessità del testo (Parlamento europeo, Consiglio e
commissione 2014).
Per i documenti relativi ai nuovi requisiti di Basilea 3 esiste la versione in italiano e nelle altre 23
lingue ufficiali dell’Unione Europea14. E’ inoltre importante notare che i testi normativi dell’Unione
13
La direttiva 2006/48/CE tratta l’accesso all’attività creditizia e il suo esercizio, con un’attenzione specifica al rischio
di credito e al rischio operativo, mentre nella direttiva 2006/49/CE sull’adeguatezza patrimoniale la Commissione si è
soffermata maggiormente sul rischio di mercato (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/LSU/?uri=CELEX:32006L0049, consultato il 26/03/15).
14
Un’eccezione è rappresentata dall’irlandese, poiché secondo le norme sul multilinguismo dell’Unione europea solo i
regolamenti adottati dal Consiglio e dal Parlamento vengono tradotti in irlandese, di conseguenza solo il regolamento
575/2013 è stato tradotto in questa lingua (http://europa.eu/pol/mult/index_it.htm, consultato il 26/03/15)
30
europea fanno fede in tutte le versioni corrispondenti alle 23 lingue ufficiali, nonostante queste
siano spesso il risultato di un lavoro di traduzione. Le lingue di lavoro per la preparazione dei testi
legislativi alla Commissione sono infatti solitamente l’inglese o il francese, che servono poi come
base per la redazione nelle altre lingue. Tuttavia va considerato che, a partire da una proposta
iniziale, il testo viene poi modificato nel passaggio tra le varie istituzioni, con emendamenti redatti
anche in altre lingue. Il “testo di partenza” è quindi un documento ibrido, influenzato da vari fattori.
In ogni caso, il fatto che vengano impiegate determinate lingue di lavoro nel processo legislativo e
che queste siano utilizzate per la traduzione in tutte le lingue ufficiali, non implica che i testi
“originali” abbiano più valore rispetto alle versioni tradotte (Dollerup 2004; Russo 2008).
I testi normativi europei sulle nuove norme di vigilanza prudenziale presentano una sostanziale
differenza rispetto ai testi elaborati dal Comitato di Basilea e tradotti nelle varie lingue: in questi
ultimi infatti viene indicato chiaramente che il testo è stato redatto in lingua inglese e si rimanda al
testo originale in caso di dubbi nell’interpretazione.
Per i testi normativi dell’Unione europea sono stati presi in esame i seguenti documenti:
• “Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012” (CRR 575/2013)
• “Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso
all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE ” (CRD 2013/36)
• “Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi” (Reg. delegato 2015/61)
3.4.3 Testi di applicazione a livello nazionale
I testi nazionali relativi al nuovo accordo di Basilea III sono composti da testi redatti ad hoc per
l’applicazione dei nuovi standard e da testi antecedenti che sono stati modificati affiché la
normativa nazionale possa conformarsi pienamente ai nuovi requisiti. La scelta dei testi da
analizzare per Italia, Germania e Svizzera si è rivelata più complicata rispetto a quanto avvenuto per
i documenti della BRI e dell’Unione europea. Per i tre paesi, infatti, i documenti legislativi redatti o
31
modificati sono molto numerosi, di conseguenza è necessario esaminarli attentamente per scegliere
quelli più rilevanti ai fini dell’analisi.
Per quel che riguarda l’Italia sul sito della Banca d’Italia è presente uno schema riassuntivo relativo
al recepimento del pacchetto CRD IV in cui viene indicato in quale testo sono state inserite le varie
norme europee. In questo schema vengono menzionati il Testo Unico Bancario (D.Lgs n.385 del 1°
settembre 1993, abbreviato TUB) e la Circolare n° 285, due testi che presentano strutture
leggermente diverse tra loro. La struttura del TUB è infatti quella tipica dei testi legislativi, con la
divisione in titoli, capi, sezioni e articoli. Il testo della circolare è invece diviso in quattro parti
principali tali da riflettere le strutture organizzative della Banca d’Italia, che costituisce l’autorità
competente per la vigilanza prudenziale in Italia. In particolare, la prima si riferisce al recepimento
della CRD IV, la seconda all’applicazione del CRR, la terza ad altre disposizioni di vigilanza e la
quarta è dedicata ad intermediari particolari, nello specifico le norme di vigilanza applicabili a
Bancoposta (Banca d’Italia 2013). La struttura del documento è poi ulteriormente suddivisa in titoli,
capitoli e sezioni; tuttavia, nonostante la struttura piuttosto rigida e la presenza di molti elenchi
puntati, lo stile è più scorrevole rispetto ai testi legislativi e le disposizioni non sono suddivise in
articoli come avviene invece nel TUB.
Facendo una ricerca all’interno di quest’ultimo non sono però emersi termini rilevanti per effettuare
un confronto terminologico con i testi della BRI e dell’Unione europea. E’ stata fatta una ricerca
anche nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998, abbreviato TUF), sebbene
tale testo non fosse menzionato nel documento della Banca d’Italia, per verificare l’eventuale
presenza di termini utili ai fini dell’analisi. Tuttavia i termini chiave di Basilea III non sono mai
presenti esplicitamente, poiché si rimanda direttamente al regolamento 575/2013 e alla direttiva
2013/36. Per questi motivi nell’analisi terminologica che verrà presentata nei prossimi capitoli è
stata presa in considerazione solo la Circolare n°285.
Per la piena applicazione di Basilea 3 in Germania sono stati modificati vari testi legislativi. Nel
bollettino mensile dell’ottobre 2013 pubblicato dal Ministero delle Finanze tedesco è presente una
parte dedicata alle modifiche del diritto tedesco in seguito all’applicazione di Basilea III, in cui
vengono analizzati i testi di legge modificati. Anche la Deutsche Bundesbank ha pubblicato una
lista simile, disponibile nella sezione del suo sito internet dedicata alla vigilanza bancaria.
Prendendo in considerazione queste due liste il numero di documenti modificati o redatti
appositamente per l’adeguamento ai nuovi standard è piuttosto alto. Questi testi presentano
caratteristiche simili, con una struttura e uno stile propri dei testi normativi. Vista la quantità di testi
disponibili è stato necessario esaminarne il contenuto prima di scegliere quali testi fossero rilevanti
32
per l’analisi terminologica. I termini utili per un confronto con i testi del Comitato di Basilea e
dell’Unione europea sono stati riscontrati nella Kreditwesengesetz e nella CRD IVUmsetzungsgesetz, mentre non sono presenti nella Liquiditätsverordnung, testo chiave per
l’applicazione delle norme sulla liquidità in Germania. Infatti, per le disposizioni riguardanti la
liquidità nei testi legislativi tedeschi ci si riferisce spesso alle norme presenti nel regolamento
europeo, senza però indicarle esplicitamente, come verrà illustrato al paragrafo 5.3. Per questa
ragione i testi presi in considerazione per la Germania solo la Kreditwesengesetz e la CRD-IV
Umsetzungsgesetz.
I testi essenziali per l’introduzione dei nuovi standard in Svizzera sono indicati nei comunicati
stampa della FINMA relativi a Basilea 3: tra questi sono presentati come documenti principali
l’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori
mobiliari (OFoP 2012, RU 2012 5441) e l’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq, RU 2012
7215). La scelta dei testi è stata quindi piuttosto semplice rispetto a quella effettuata per l’Italia e la
Germania. Poiché si tratta di testi normativi, la struttura e lo stile corrispondono a quelli utilizzati
abitualmente in questo tipo di documenti.
Le due ordinanze sono presenti sul sito dell’amministrazione federale in tedesco, francese e italiano,
lingue ufficiali della Confederazione (art. 5 LLing, RU 2009 6605). Ciò permette di fare un
paragone sia con l’italiano che con il tedesco utilizzati nei documenti delle altre istituzioni. Inoltre è
importante considerare che in Svizzera secondo la Legge federale sulle raccolte del diritto federale
e sul Foglio federale (LPubl, RU 2004 4929) gli atti normativi sono pubblicati in tedesco, francese e
italiano e la versione in ciasuna di queste tre lingue è considerata giuridicamente vincolante.
Sebbene esistano anche alcune circolari della FINMA sull’introduzione dei nuovi principi di
Basilea, la scelta dei testi da analizzare per la normativa svizzera è ricaduta sull’Ordinanza sui
fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari e
sull’Ordinanza sulla liquidità delle banche poiché esaminando questi due documenti sono stati
riscontrati termini utili per un confronto con i testi delle altre istituzioni.
3.5 Metodologia
L’analisi terminologica si basa su un confronto tra i testi di istituzioni internazionali e nazionali e
prende in considerazione documenti della BRI, dell’UE, e della normativa italiana, tedesca e
svizzera. Nell’ambito di questa tesi di Master si è scelto di paragonare i termini chiave del nuovo
accordo di Basilea 3 nell’impossibilità di soffermarsi più in dettaglio su tutte le differenze
terminologiche tra i testi. Per individuare i termini da mettere a confronto nell’analisi terminologica
33
il punto di partenza sono stati i documenti della BRI: sul sito dell’istituzione è infatti presente uno
schema in lingua inglese (cfr. allegato 1) in cui vengono elencati i principali provvedimenti adottati
nel nuovo accordo, con l’anno dell’entrata in vigore prevista e l’ammontare dei requisiti durante il
periodo di transizione. Nonostante lo schema di riferimento sia in lingua inglese, è stato possibile
ritrovare i termini equivalenti in italiano e in tedesco nei principali testi della BRI relativi ai nuovi
standard. Prendendo spunto dai termini individuati in questo schema è stata fatta una ricerca per
individuare queste stesse espressioni all’interno della legislazione europea e nazionale. Nel caso in
cui queste non fossero presenti nei testi redatti dalle altre istituzioni, si è proceduto alla ricerca di
espressioni equivalenti che si riferissero allo stesso concetto.
I termini originali in inglese considerati per l’analisi sono 10 in totale, di cui 8 sono stati identificati
nello schema della BRI.15 Le espressioni trovate nei vari documenti in tedesco e in italiano sono
però molto più numerose, soprattutto nella trattazione dei provvedimenti sulla liquidità, come verrà
illustrato nei prossimi capitoli. In particolare nei testi in italiano sono stati analizzati 60 termini,
mentre nei documenti in tedesco 37.
In ogni caso è importante considerare che, sebbene sia possibile fare un confronto terminologico tra
i documenti della BRI, quelli della legislazione europea, e i testi della normativa nazionale, dal
punto di vista della struttura e dello stile i testi di queste istituzioni non possono essere posti sullo
stesso piano, poiché sono stati concepiti con funzioni diverse: infatti, mentre i documenti della BRI
hanno un carattere informativo, i testi redatti nell’ambito dell’Unione europea sono dei veri e propri
testi di legge.
3.6 Piano dell’analisi terminologica
Nei prossimi capitoli verrà presentata l’analisi terminologica, che si divide essenzialmente in due
fasi: il capitolo 4 è infatti dedicato alla lingua italiana con il confronto tra i documenti della BRI,
dell’Unione europea e della legislazione nazionale (paragrafo 4.1) e la normativa svizzera
(paragrafo 4.2); nel capitolo 5 viene effettuato lo stesso tipo di analisi in relazione alla lingua
15
Vi sono due termini che sono stati presi in considerazione per l’analisi sebbene non fossero menzionati nello schema
della BRI: si tratta dell’ “Additional Tier 1” e del “Countercyclical buffer”. Infatti, esaminando il testo Basel 3 –
Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, il Tier 1 aggiuntivo
viene presentato insieme agli altri elementi costitutivi del patrimonio ed è nominato anche nei testi delle altre istituzioni,
perciò si è scelto di inserirlo nei termini rilevanti per l’analisi. Inoltre, nello schema della BRI è presente il buffer di
conservazione del capitale, quindi è sembrato logico includere nell’analisi anche il buffer anticiclico, dal momento che
questi due buffer vengono spesso trattati insieme nei testi delle istituzioni prese in esame.
34
tedesca con la presentazione dei testi internazionali e tedeschi al punto 5.1 e della normativa
svizzera al punto 5.2.
Per rendere intelligibile l’analisi i paragrafi sono stati suddivisi in quattro sezioni principali
(requisiti patrimoniali, buffer, leva finanziaria, liquidità), che vengono usate come filo conduttore
anche per le sintesi sui risultati. Al fine di facilitare la lettura le citazioni provenienti dai testi della
BRI sono riportate in colore blu, quelle riprese dalla legislazione europea in grigio e quelle ricavate
dalle legislazioni nazionali in verde; le citazioni della normativa svizzera sono invece state lasciate
in nero, dal momento che sono sempre trattate in un paragrafo a parte. In tutte le citazioni è stato
usato il grassetto per evidenziare i termini di interesse per l’analisi. Inoltre dopo le citazioni sono
presenti alcune tabelle comprendenti il termine originale in inglese impiegato nei testi della BRI e
una breve spiegazione ricavata dai testi del Comitato di Basilea. L’analisi verrà seguita dalla
presentazione del confronto tra italiano e tedesco al capitolo 6.
35
4. Analisi dei termini in lingua italiana
Esaminando i testi in lingua italiana, sono state riscontrate alcune differenze sia tra i documenti
delle istituzioni internazionali, ovvero la BRI e l’UE, sia tra quelli della normativa italiana e
svizzera. In Italia l’introduzione dei nuovi principi sulla vigilanza prudenziale è mediata dalla
legislazione europea, perciò i testi della BRI, dell’UE e della normativa italiana sono stati analizzati
insieme al paragrafo 4.1, in modo da poter mettere in evidenza eventuali somiglianze.
Successivamente, al paragrafo 4.2 è stata inserita l’analisi sulla normativa svizzera.
4.1 Testi internazionali e italiani
La prima fase dell’analisi comprende il confronto tra i testi della BRI, dell’UE e della normativa
italiana. Di seguito vengono presentate quattro sezioni con gli esempi tratti dai vari testi e alcune
tabelle riassuntive. L’ultima sezione, il paragrafo 4.1.5 è invece dedicato ad una sintesi delle
differenze riscontrate.
4.1.1 Requisiti patrimoniali
Nei termini relativi ai requisiti patrimoniali vi sono varie differenze terminologiche tra i testi
dell’UE e della normativa nazionale e i documenti della BRI, con una preferenza per l’equivalente
inglese in questi ultimi. Di seguito sono riportati gli esempi tratti dai documenti delle tre istituzioni
prese in considerazione :
▪ “49. Il patrimonio di vigilanza complessivo è composto dalla somma algebrica degli elementi di seguito
specificati.
1. Patrimonio di base o Tier 1 (in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità d’impresa o
going concern):
a. patrimonio di qualità primaria (Common Equity Tier 1);
b. Tier 1 aggiuntivo.
2. Patrimonio supplementare o Tier 2 (in grado di assorbire le perdite in caso di crisi – gone
concern).” (CBVB 2011: 13)
▪ “Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia di fondi
propri:
a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;
b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;
c) un coefficiente di capitale totale dell'8 %.” (CRR 575/2013 art. 92)
•
“La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli
strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo
484, paragrafo 3, purché abbiano rango pari.” (CRR 575/2013 art. 52)
•
“l’ammontare di fondi propri detenuto dalla banca, suddiviso come segue:
(i) capitale primario di classe 1;
(ii) capitale aggiuntivo di classe 1;
(iii) capitale di classe 2;” (Banca d’Italia 2013: parte I, titolo II, cap. 1, sez. V)
36
•
“Gli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, indicati nel presente allegato,
sono da intendersi riferiti – ai fini dell’applicazione della citata Sez. II, par. 9.1 – rispettivamente, al
“capitale di classe 1” e al “capitale di classe 2” come calcolati in applicazione del CRR e del presente
Capitolo.” (Banca d’Italia 2013: parte II, cap. 14, allegato A )
•
“common equity tier 1 (CET1) ratio”, il coefficiente di capitale primario di classe 1 determinato ai
sensi dell’art. 92 CRR.” (Banca d’Italia 2013: parte III, cap. 3, sez.1)
Total capital: patrimonio di vigilanza complessivo composto da Tier 1 più Tier 2
(CBVB 2011: 13).
Italiano BRI
▪ Patrimonio di vigilanza
complessivo
▪ Patrimonio di vigilanza
totale
▪ Patrimonio di vigilanza
▪ Capitale totale
▪ PV
Italiano normativa
italiana
Italiano UE
▪ Capitale totale
▪ Patrimonio di vigilanza
▪ Capitale totale
▪ Total capital
Tier 1 Capital: categoria di capitale capace di coprire le perdite in continuità d’impresa
(CBVB 2011: 13).
Italiano BRI
▪ Patrimonio di base
▪ Tier 1
▪ T1
Italiano normativa
italiana
Italiano UE
▪ Capitale di classe 1
▪
▪
▪
▪
Patrimonio di base
Tier 1
Capitale di classe 1
T1
Common equity Tier 1: categoria di capitale composta da azioni ordinarie e utili non
distribuiti (CBVB 2011: 3).
Italiano BRI
▪ Patrimonio di qualità
primaria
▪ Common equity Tier 1
▪ CET1
Italiano UE
▪ Capitale primario di
classe 1
37
Italiano normativa
italiana
▪ Capitale di qualità
primaria
▪ Common equity Tier 1
▪ CET1
▪ Capitale primario di
classe 1
▪ Patrimonio di vigilanza di
qualità primaria
Additional Tier 1: categoria di capitale “composta da strumenti subordinati che
corrispondano dividendi o interessi in modo totalmente discrezionale e non cumulativo e
non presentino né una data di scadenza né incentivi al rimborso anticipato” (CBVB
2011: 3).
Italiano BRI
▪ Tier 1 aggiuntivo
▪ T1A
Italiano UE
▪ Capitale aggiuntivo di
classe 1
Italiano normativa
italiana
▪ Capitale aggiuntivo di
classe 1
Tier 2 Capital: : categoria di capitale “in grado di assorbire le perdite in caso di crisi”
(CBVB 2011: 13).
Italiano BRI
▪ Patrimonio
supplementare
▪ Tier 2
▪ T2
Italiano UE
▪ Capitale di classe 2
Italiano normativa
italiana
▪ Patrimonio supplementare
▪ Capitale di classe 2
Nei testi della BRI le varianti italiane, comunque diverse da quelle presenti nei testi dell’UE,
vengono spesso accompagnate dal termine inglese, che ritorna poi a più riprese nel testo. La
tendenza a privilegiare i termini in inglese è notevole per “Common equity Tier 1”, l’espressione
più frequente all’interno del testo insieme alla sigla “CET1”. L’equivalente in italiano “patrimonio
di qualità primaria” ricorre solo due volte e in uno dei due casi è comunque accompagnato dal
termine in inglese. I termini “Tier 1” e “Tier 2”, invece, nonostante siano presenti nel testo,
vengono utilizzati meno degli equivalenti in italiano “patrimonio di base” e “patrimonio
supplementare”.
Per quel che riguarda il “patrimonio di vigilanza complessivo” non è proposto l’equivalente in
lingua inglese, ma all’interno del testo si riscontra l’utilizzo del sinonimo “patrimonio di vigilanza
totale” o più semplicemente “patrimonio di vigilanza”, che risulta essere il più utilizzato. Inoltre
nelle tabelle presenti nel documento appare tre volte la dicitura “capitale totale”, ovvero quella
usata anche nel regolamento europeo.
Fig.2
38
Fonte: Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei
sistemi bancari, allegato 1 (CBVB 2011)
Infine per Tier 1 aggiuntivo nel testo della BRI viene utilizzata solo questa denominazione e non
vengono fornite varianti.
I termini in lingua inglese non sono mai presenti nei testi dell’UE: ad esempio il termine “Common
equity Tier 1” e la rispettiva “CET1”, ricorrenti nel documento della BRI, non sono mai utilizzati
all’interno del regolamento 575/2013. Infatti al loro posto viene sempre impiegata l’espressione
“capitale primario di classe 1”. Lo stesso vale per i termini “Tier 1” e “Tier 2” che non
compaiono mai nel regolamento europeo.
Da questo punto di vista la normativa italiana sembra a metà tra le due tendenze, poiché in linea
generale vengono impiegati termini in italiano con ricorso sporadico ai termini in inglese
(“Common equity Tier 1”, “Tier 1” e “CET1”). Nella Circolare è inoltre presente una volta
l’espressione “total capital”, seppure accompagnata dalla variante italiana “capitale totale”.
Inoltre sono riscontrabili alcune differenze nei testi delle tre istituzioni anche nelle varianti in
italiano: nel regolamento UE vengono preferiti i termini “capitale di classe 1”, “capitale
aggiuntivo di classe 1” e “capitale di classe 2” rispetto a “patrimonio di base”, “Tier 1
aggiuntivo” e “patrimonio supplementare” usati nel documento della BRI. Anche in questo caso
la normativa italiana si trova a metà strada tra le due tendenze, poiché sia “patrimonio di base” che
“patrimonio supplementare” sono impiegati nella Circolare n°285, tuttavia vengono menzionati
anche gli equivalenti “capitale di classe 1” e “capitale di classe 2”, probabilmente per non creare
confusione nei lettori. Viene infatti specificato chiaramente che le espressioni sono equivalenti:
•
“Gli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, indicati nel presente allegato,
sono da intendersi riferiti – ai fini dell’applicazione della citata Sez. II, par. 9.1 – rispettivamente, al
“capitale di classe 1” e al “capitale di classe 2” come calcolati in applicazione del CRR e del presente
Capitolo.” (Banca d’Italia 2013: parte II, cap. 14, allegato A)
4.1.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale
Per quanto riguarda il buffer anticiclico e quello di conservazione del capitale, elaborati dal
Comitato di Basilea e presenti anch’essi nel documento “Basilea 3 – Schema di regolamentazione
internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”, l’Unione europea ha
pubblicato i relativi provvedimenti nella direttiva 2013/36, lasciando quindi un certo margine di
manovra ai singoli stati membri per la loro applicazione.
39
Di seguito sono riportati alcuni esempi sull’uso della terminologia inerente a queste misure da parte
della BRI, dell’Unione europea e della normativa italiana:
•
“La presente sezione descrive il funzionamento del buffer di conservazione del capitale, volto ad
assicurare che nei periodi non caratterizzati da tensioni le banche accumulino riserve patrimoniali alle
quali attingere per assorbire le perdite subite.” (CBVB 2011:60)
•
“Il buffer anticiclico è finalizzato a creare una relazione più stringente tra i requisiti patrimoniali del
settore bancario e il contesto macrofinanziario in cui operano le banche.” (CBVB 2011: 63)
•
“Ai fini del presente capo, si intende per:
1) “riserva di conservazione del capitale", i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente
all'articolo 129;
2) “riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente" i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere
conformemente all'articolo 130;” (CRD 2013/36 art. 128)
•
“Il presente Capitolo disciplina, conformemente alle disposizioni comunitarie, la riserva di
conservazione del capitale (capital conservation buffer), la riserva di capitale anticiclica
(countercyclical capital buffer) […]” (Banca d’Italia 2013: I, titolo II, cap. I, sez. I)
Capital conservation buffer: accantonamenti di capitale operati dalle banche allo
scopo di utilizzare tali riserve per assorbire eventuali perdite (CBVB 2011: 60).
Italiano BRI
Italiano UE
▪ Buffer di conservazione
del capitale
▪ Riserva di conservazione
del capitale
Italiano normativa
italiana
▪ Riserva di conservazione
del capitale
▪ Capital conservation
buffer
Countercyclical buffer: provvedimento applicato dalle autorità nazionali in base alla
presenza di rischi sistemici, causati in particolare dall’aumento del credito aggregato
(CBVB 2011: 63).
Italiano BRI
▪ Buffer anticiclico
Italiano UE
▪ Riserva di capitale
anticiclica
Italiano normativa
italiana
▪ Riserva di capitale
anticiclica
▪ Countercyclical capital
buffer
Anche in questo caso è possibile notare una differenza: nel testo della BRI si fa esclusivamente
ricorso al termine “buffer”16, che non presenta invece alcuna occorrenza nei testi legislativi europei.
Nella Circolare n°285 si riscontra il termine “buffer”, che viene però impiegato unicamente nelle
16
in corsivo nel testo originale
40
espressioni in inglese “capital conservation buffer” e “countercyclical capital buffer”. Le due
espressioni non vengono utilizzate correntemente all’interno del testo, ma sono accompagnate dagli
equivalenti italiani. Nei testi dell’UE, invece, viene utilizzato esclusivamente “riserva” per
identificare queste due misure.
4.1.3 Leva finanziaria
Si riscontrano differenze anche nelle espressioni impiegate per il provvedimento riguardante la leva
finanziaria.
Nei documenti della BRI e nella normativa nazionale viene privilegiato il termine “indice” ed è
possibile anche osservare l’utilizzo del termine in inglese “leverage ratio”:
•
“In considerazione di ciò il Comitato introduce un indice di leva finanziaria (leverage ratio) con i
seguenti obiettivi: […]” (CBVB 2011: 5)
•
“Ai sensi dell’art. 499, par. 3 CRR, nel periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre
2017 le banche calcolano il proprio indice di leva finanziaria come dato di fine trimestre [...] ” (Banca
d’Italia 2013: parte II, cap. 12, sez. II)
•
“Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche dovranno fare riferimento a indicatori
quali il leverage ratio” (Banca d’Italia 2013: parte I, titolo III, cap.1, sez.II)
Tuttavia nel caso della BRI l’espressione in inglese ricorre sempre tra parentesi, ed è accompagnata
dall’equivalente italiano in tutto il testo. Inoltre nella Circolare n°285 il termine ricorre solo una
volta. Nel regolamento europeo, invece, viene impiegata l’espressione “coefficiente di leva
finanziaria”:
•
“1. Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la
gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, l'ente pubblica le seguenti informazioni: […]” (CRR
575/2013 art. 451)
Leverage ratio: indice non basato sul rischio volto a evitare l’accumulo di una leva
finanziaria eccessiva e definito come il rapporto tra la misura del patrimonio e la misura
dell’esposizione (CBVB 2014b : 1-2).
Italiano BRI
▪ Indice di leva
finanziaria
▪ Leverage ratio
Italiano UE
▪ Coefficiente di leva
finanziaria
Italiano normativa
italiana
▪ Indice di leva finanziaria
▪ Leverage ratio
4.1.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità
Anche nei termini impiegati per descrivere le nuove misure riguardanti la liquidità è possibile
osservare alcune differenze tra i testi della BRI e quelli della legislazione europea e nazionale. In
41
questo caso i testi presi in esame per i testi normativi europei sono il regolamento UE 575/2013, la
direttiva 2013/36 e il regolamento delegato UE/2015/61 della Commissione, mentre per i documenti
della BRI “Basilea 3 – Il Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di
liquidità” del 2013 e “Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e
il monitoraggio del rischio di liquidità” del 2010. Per la normativa nazionale i termini riguardanti la
liquidità sono stati riscontrati sempre nella Circolare n°285. Analizzando il primo provvedimento
adottato dal Comitato di Basilea, relativo al Liquidity Coverage Ratio, si riscontrano differenze sia
nell’utilizzo del termine in inglese e della rispettiva sigla “LCR” che nella traduzione di questo
termine in italiano.
Nei testi considerati per la BRI “liquidity coverage ratio”, è presente già nel titolo di uno dei
documenti, e ricorre svariate volte sia nel documento “Basilea 3 – Schema internazionale per la
misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità” che in “Basilea 3 – Il
Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”:
•
“A tal fine il Comitato ha elaborato l’indice di copertura della liquidità, o Liquidity Coverage Ratio
(LCR)” (CBVB 2010a: 1-2)
•
“Questo documento introduce l’indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR), una delle
riforme fondamentali elaborate dal Comitato di Basilea per promuovere un sistema bancario più
robusto.” (CBVB 2013a: 1)
In ogni caso, come si può notare negli esempi, la dicitura inglese non è l’unica utilizzata. Nel testo
della BRI è presente infatti anche “indice di copertura della liquidità”, e in entrambi viene
impiegato “indicatore a breve termine” con la rispettiva variante “indicatore di breve termine”.
La sigla “LCR” risulta comunque la più utilizzata nei testi della BRI per indicare questo
provvedimento.
Dai testi dell’Unione europea è possibile ricavare i seguenti esempi:
•
•
“2. L'ente creditizio mantiene un coefficiente di copertura della liquidità almeno del 100 %.” (Reg.
delegato 2015/61 art. 4)
“[…] a) il 60 % del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1° ottobre 2015;” (Reg.
delegato 2015/61 art. 38)
Nel regolamento delegato UE 2015/61 vengono utilizzate le espressioni “coefficiente di copertura
della liquidità” e “requisito di copertura della liquidità”. Mentre nel regolamento europeo
575/2013 è possibile ritrovare in un caso la prima espressione, la seconda non è presente ed è
sostituita dalla variante “requisito in materia di copertura della liquidità”:
42
•
“[…] a) il 60 % del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015;” (CRR 575/2013 art.
460)
Una ricerca di “liquidity coverage ratio”, rivela che questo termine non appare nemmeno una volta
all’interno dei testi legislativi europei, come avviene anche per la relativa sigla “LCR”.
Nella normativa nazionale si riscontra l’utilizzo del termine in inglese con la relativa sigla, insieme
ad un’espressione in italiano:
•
“Basilea 3” prevede, altresì, nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati
su un requisito di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) […]” (Banca d’Italia
2013: premessa)
Liquidity coverage ratio: requisito di liquidità secondo il quale le banche devono
disporre di sufficienti attività liquide di alta qualità non vincolate per superare uno
scenario di stress di 30 giorni (CBVB 2013a: 4).
Italiano BRI
Italiano UE
▪ Liquidity coverage ratio
▪ LCR
▪ Indice di copertura della
liquidità
▪ Indicatore a breve
termine
▪ Coefficiente di copertura
della liquidità
▪ Requisito di copertura
della liquidità
▪ Requisito in materia di
copertura della liquidità
Italiano normativa
italiana
▪ Liquidity coverage ratio
▪ LCR
▪ Requisito di liquidità a
breve termine
▪ Requisito di copertura
della liquidità
Prendendo in considerazione il secondo provvedimento, il Net Stable Funding Ratio (NSFR), anche
in questo caso sono presenti alcune differenze, sia nell’impiego del termine inglese sia nell’utilizzo
degli equivalenti in italiano. Per i testi della BRI possono essere analizzati solo i documenti
“Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del
rischio di liquidità”, e “Basilea 3 – Il Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del
rischio di liquidità” poiché il testo specifico su questo provvedimento “Basel III: the net stable
funding ratio” è disponibile sul sito internet della BRI solo in lingua inglese. Nei documenti si
trovano i seguenti termini:
•
“Il coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili, o Net Stable Funding Ratio (NSFR), ha un
orizzonte temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che attività e passività presentino una
struttura per scadenze sostenibile.” (CBVB 2010a: 2)
•
“A questo scopo l’LCR è integrato dall’indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR), non
trattato in questo documento, che ha un orizzonte temporale di un anno.” (CBVB 2013a: 2)
Nei testi presi in esame l’espressione “coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili” è
presente all’interno del testo del 2010, mentre “indicatore strutturale” è presente in entrambi.
L’espressione in inglese “Net Stable Funding Ratio” è presente anch’essa in entrambi i testi, ma
43
come avviene per l’LCR, anche in questo caso la sigla in inglese “NSFR” è quella impiegata più di
frequente in entrambi i documenti.
All’interno del regolamento 575/2013 e della direttiva 2013/36 sono invece presenti le seguenti
espressioni:
•
“Il CBVB ha quindi deciso che il coefficiente netto di finanziamento stabile sarà soggetto a un periodo
di osservazione e che comprenderà una clausola di riesame.” (CRR 575/2013 consid. 112)
•
“Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di
finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il coefficiente di finanziamento stabile
netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510.” (CRR 575/2013 art.
413)
•
“Tali sanzioni amministrative o altre misure amministrative dovrebbero applicarsi fino all'attuazione, a
livello di Unione, di atti giuridici dettagliati sui requisiti di liquidità e finanziamento stabile.” (CRD
2013/36 consid. 102)
Come già osservato per l’UE e la BRI, anche nella Circolare della Banca d’Italia è possibile notare
una notevole varietà di termini:
•
“3. Requisito di finanziamento stabile
Ai sensi dell’art. 413 CRR, fino all’introduzione di norme minime vincolanti sul coefficiente di
finanziamento stabile, la Banca d’Italia può introdurre disposizioni in materia.” (Banca d’Italia 2013:
parte II, cap. 11, sez. III)
•
“ […] e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio –
NSFR)” (Banca d’Italia 2013: premessa)
In ogni caso i termini in italiano impiegati nella Circolare n°285 sono pressoché identici a quelli
presenti nella legislazione europea, mentre non è presente alcuna occorrenza relativa ai termini
della BRI.
Net stable funding ratio: provvedimento volto ad incoraggiare il finanziamento a
lungo termine delle attività. Viene definito come il rapporto tra l’ammontare disponibile
di provvista stabile e l’ammontare obbligatorio di provvista stabile (CBVB 2010a: 27).
Italiano BRI
▪ Net Stable Funding
Ratio
▪ NSFR
▪ Coefficiente dei fondi di
approvvigionamento
stabili
▪ Indicatore strutturale
Italiano UE
▪ Coefficiente netto di
finanziamento stabile
▪ Requisiti di
finanziamento stabile
44
Italiano normativa
italiana
▪ Net stable funding ratio
▪ NSFR
▪ Coefficiente di
finanziamento stabile
▪ Requisito di
finanziamento stabile
4.1.5 Sintesi
Dall’analisi effettuata in italiano emergono molte differenze terminologiche tra i documenti della
BRI e quelli della legislazione europea e della normativa nazionale. In particolare, nell’ambito dei
requisiti patrimoniali nei testi elaborati dal Comitato di Basilea si osserva una preferenza per
l’equivalente inglese (Common equity Tier 1, Tier 1, Tier 2, buffer). Tuttavia anche la
terminologia italiana impiegata dalle tre istituzioni risulta essere differente: nella legislazione
europea si trovano ad esempio “capitale primario di classe 1”, “capitale di classe 1” e “capitale
di classe 2”, mentre nel testo della BRI vengono impiegati rispettivamente “patrimonio di qualità
primaria”, “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”. E’ anche interessante notare
come i termini utilizzati nella legislazione europea non siano riscontrabili nei testi del Comitato di
Basilea e viceversa. Da questo punto di vista la normativa italiana si trova a metà strada, perché
spesso si trovano entrambe le varianti. Ciò avviene in particolare per i termini “patrimonio di
base” / “Tier 1”, “Common equity Tier 1” / “CET1” / “capitale di qualità primaria”17 e
“patrimonio supplementare”, corrispondenti rispettivamente alle espressioni usate nell’UE
“capitale di classe 1”, “capitale primario di classe 1” e “capitale di classe 2”.
Anche nel caso dei buffer la Circolare della Banca d’Italia propone sia il termine inglese che quello
italiano, tuttavia “buffer” non è mai presente nelle espressioni in lingua italiana. A questo termine
viene infatti preferito “riserva”, impiegato anche nella legislazione europea.
Per il nuovo provvedimento volto a limitare la leva finanziaria, è evidente la rinuncia del legislatore
europeo all’utilizzo del termine inglese “leverage ratio”, presente invece sia nei testi BRI che nella
circolare della Banca d’Italia. Inoltre per questo provvedimento la normativa nazionale presenta una
maggiore somiglianza con i termini della BRI anche nelle espressioni di lingua italiana: sia la BRI
che la Circolare impiegano infatti “indice di leva finanziaria” e nei testi non è presente alcuna
occorrenza per “coefficiente di leva finanziaria”, adoperato nell’UE.
Nella descrizione dei nuovi provvedimenti riguardanti la liquidità è possibile osservare una
maggiore varietà nei termini impiegati nei documenti delle tre istituzioni. In linea generale emerge
una preferenza per le sigle “LCR” e “NSFR” all’interno dei testi della BRI, mentre nei testi della
legislazione europea vengono usate più spesso varie espressioni in lingua italiana. Per entrambi i
provvedimenti, al di là della varietà di termini impiegati nei testi delle istituzioni, è interessante
osservare come facendo una ricerca delle espressioni usate nei documenti della legislazione europea
17
Nel testo della BRI in realtà l’espressione esatta è “patrimonio di qualità primaria”, tuttavia la somiglianza con
“capitale di qualità primaria” della Circolare n°285 è notevole.
45
all’interno dei documenti della BRI non si trovi alcuna occorrenza. Ciò vale anche per i termini dei
testi della BRI, che non sono mai menzionati nel regolamento 575/2013, nel regolamento delegato
UE 2015/61 e nella direttiva 2013/36. Da questo punto di vista la normativa nazionale sembra
essersi uniformata più alla legislazione europea che ai documenti della BRI, sebbene siano
comunque presenti le espressioni in inglese “LCR” / “Liquidity coverage ratio” e “NSFR” / “Net
stable funding ratio”. Tra i termini in lingua italiana sono infatti presenti “requisito di copertura
della liquidità”, “requisito di finanziamento stabile” e “coefficiente di finanziamento stabile”,
ricorrenti anche nei testi dell’UE. I termini in italiano usati dalla BRI, invece, non sono presenti
nemmeno nella normativa nazionale.
4.2 Normativa svizzera in lingua italiana
Nei prossimi paragrafi verrà presentata l’analisi della normativa svizzera in lingua italiana, con la
stessa suddivisione già impiegata per l’analisi dei testi internazionali e italiani. Alcune tabelle
riassuntive seguono gli esempi tratti dai documenti analizzati, con la lista dei termini riscontrati
nella normativa svizzera e i termini in inglese della BRI, utilizzati come punto di riferimento anche
per l’analisi degli altri documenti in italiano. Infine, al paragrafo 4.2.5 è stata inserita una sintesi
sulle differenze riscontrate tra la normativa svizzera e i testi italiani e internazionali.
4.2.1 Requisiti patrimoniali
Nella versione in italiano dell’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche
e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) i provvedimenti riguardanti i requisiti patrimoniali
vengono presentati con termini diversi rispetto a quelli impiegati dalle altre istituzioni:
•
I fondi propri computabili si compongono dei fondi propri di base («Tier 1 Capital», T1) e dei fondi
propri complementari («Tier 2 Capital», T2). (OFoP art. 18 )
•
I fondi propri di base si compongono dei fondi propri di base di qualità primaria («Common Equity
Tier 1», CET1) e dei fondi propri di base supplementari («Additional Tier 1», AT1). (OFoP art. 18)
Total capital: patrimonio di vigilanza
•
Capitale complessivo
•
•
Fondi propri di base
Tier 1 Capital
T1
complessivo composto da Tier 1 più Tier 2
(CBVB 2011: 13).
Tier 1 Capital: categoria di capitale
capace di coprire le perdite in continuità
d’impresa (CBVB 2011: 13).
•
46
Common equity Tier 1: categoria di
capitale composta da azioni ordinarie e
utili non distribuiti (CBVB 2011: 3).
Additional Tier 1: categoria di capitale
“composta da strumenti subordinati che
corrispondano dividendi o interessi in
modo totalmente discrezionale e non
cumulativo e non presentino né una data
di scadenza né incentivi al rimborso
anticipato” (CBVB 2011: 3)
Tier 2 Capital: : categoria di capitale
“in grado di assorbire le perdite in caso
di crisi” (CBVB 2011: 13).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fondi propri di base di qualità primaria
Common equity Tier 1
CET1
Fondi propri di base supplementari
Additional Tier 1
AT1
Fondi propri complementari
Tier 2 Capital
T2
Nell’Ordinanza vengono utilizzati sia termini in lingua italiana, sostanzialmente differenti da quelli
incontrati finora, sia i termini originali in lingua inglese accompagnati dalle rispettive sigle. Questi
ultimi vengono però usati solo sporadicamente rispetto alle espressioni in italiano. È quindi
probabile che siano stati inseriti come riferimento, in modo da permettere al lettore di orientarsi
facilmente anche rispetto ai termini impiegati dal Comitato di Basilea. Le sigle vengono poi riprese
alcune volte del testo, sebbene non vengano usate correntemente:
•
Nel caso degli strumenti propri di capitale proprio, per ogni componente (CET1, AT1 e T2) vanno
determinate le seguenti posizioni nette, da dedurre conformemente agli articoli 32–34 dalla componente
corrispondente […] (OFoP art. 52)
Riguardo ai termini in lingua italiana l’italiano della normativa svizzera privilegia l’espressione
“fondi propri” rispetto a “capitale” o “patrimonio” in quasi tutti i termini chiave analizzati tranne
“capitale complessivo”.
4.2.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale
Anche nel caso dei buffer è possibile osservare alcune particolarità nell’italiano impiegato nella
normativa svizzera:
•
Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri devono essere adempiute mediante fondi propri di base
di qualità primaria. (OFoP art. 129)
•
La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere, sotto
forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico […] (OFoP art. 44)
47
Capital conservation buffer:
•
accantonamenti di capitale operati dalle
banche allo scopo di utilizzare tali riserve
per assorbire eventuali perdite (CBVB
2011: 60).
•
Cuscinetto di fondi propri
buffer
Countercyclical buffer: provvedimento
•
Cuscinetto anticiclico
applicato dalle autorità nazionali in base
alla presenza di rischi sistemici, causati in
particolare dall’aumento del credito
aggregato (CBVB 2011: 63).
Per entrambi i provvedimenti viene usato il termine “cuscinetto”; tuttavia “buffer” viene impiegato
una volta all’interno del testo, seppure tra parentesi e tra virgolette:
•
Sono escluse dal computo le eccedenze di capitale attribuibili agli azionisti minoritari calcolate sulla
base di esigenze che includono il cuscinetto («buffer») di fondi propri e i fondi propri supplementari.
(OFoP art. 21)
4.2.3 Leva finanziaria
Per il provvedimento sulla leva finanziaria è stato possibile riscontrare il termine in lingua inglese,
accanto a quelli utilizzati in lingua italiana:
•
La FINMA può obbligare le banche, nel periodo di osservazione destinato a fissare l’indice massimo di
leva finanziaria («leverage ratio»), a presentare un rapporto conformemente alle norme degli standard
minimi di Basilea. (OFoP art. 46)
•
L’esposizione totale corrisponde al denominatore dell’indice di leva finanziaria («leverage ratio»)
calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. (OFoP art. 135)
Leverage ratio: indice non basato sul
rischio volto a evitare l’accumulo di una
leva finanziaria eccessiva e definito come
il rapporto tra la misura del patrimonio e la
misura dell’esposizione (CBVB 2014b: 12).
•
•
•
Indice di leva finanziaria
Indice massimo di leva finanziaria
Leverage ratio
Anche in questo caso l’equivalente in lingua inglese appare solo raramente all’interno del testo ed è
sempre accompagnato dagli equivalenti in lingua italiana, che non si discostano molto da quelli
impiegati nelle altre istituzioni.
48
4.2.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità
Per i nuovi standard sulla liquidità è stata presa in considerazione l’Ordinanza sulla liquidità delle
banche (OLiq RU 2012 7251), da cui vengono riportati gli esempi seguenti:
•
Lo scopo della quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR) è di garantire che le
banche mantengano sufficienti attività liquide di elevata qualità (High Quality Liquid Assets, HQLA)
[…](OLiq art. 12)
•
Su richiesta della banca, la FINMA può esonerare dall’adempimento del requisito LCR le succursali
estere in Svizzera […] (OLiq art. 14)
Liquidity coverage ratio: requisito di
liquidità secondo il quale le banche
devono disporre di sufficienti attività
liquide di alta qualità non vincolate per
superare uno scenario di stress di 30
giorni (CBVB 2013a: 4).
•
•
•
LCR
Liquidity Coverage Ratio
Quota di liquidità a breve termine
L’espressione in lingua italiana “quota di liquidità a breve termine” utilizzata nell’Ordinanza è
presente nel testo solo una volta in tutto il testo, come avviene anche per l’inglese “Liquidity
Coverage Ratio”, in corsivo nel testo originale. Il termine più utilizzato è infatti “LCR”, mentre le
altre due espressioni sono presenti soltanto all’inizio dell’articolo 12, in cui questo provvedimento
viene menzionato per la prima volta.
Anche il requisito NSFR viene presentato in modo simile:
•
Essa è segnatamente autorizzata a rilevare dati ai fini del computo della quota strutturale di liquidità
(Net Stable Funding Ratio, NSFR) e, se necessario, di ulteriori indicatori a livello di gruppo
finanziario e di singolo istituto. (OLiq art. 3)
•
La società di audit è tenuta a confermare l’esattezza del rendiconto riguardante la NSFR (OLiq art. 4)
Net stable funding ratio:
provvedimento volto ad incoraggiare il
finanziamento a lungo termine delle
attività. Viene definito come il rapporto tra
l’ammontare disponibile di provvista
stabile e l’ammontare obbligatorio di
provvista stabile (CBVB 2010a: 27).
•
•
•
NSFR
Net Stable Funding Ratio
Quota strutturale di liquidità
Nell’articolo 3, in cui il requisito viene nominato per la prima volta, è presente l’espressione in
italiano accompagnata dal termine in inglese e dalla rispettiva sigla; nell’articolo 4 viene invece
riportata solo la sigla. La sigla “NSFR” è quindi quella maggiormente utilizzata, nonostante ricorra
49
solo due volte all’interno del testo. Nell’Ordinanza sulla liquidità delle banche, infatti, il
provvedimento NSFR ha un ruolo marginale, poiché buona parte del testo è dedicata al LCR.
In ogni caso, l’espressione completa “Net Stable Funding Ratio” è in corsivo come avviene anche
per “Liquidity Coverage Ratio”. Si può inoltre notare una differenza nell’articolo utilizzato
davanti alla sigla “NSFR”: nell’articolo 4 è infatti considerata femminile, probabilmente seguendo
l’articolo utilizzato nell’espressione italiana “quota strutturale di liquidità”, mentre nei testi della
BRI è considerato maschile.
4.2.5 Sintesi
In generale nella normativa svizzera vengono impiegati sia i termini in italiano che quelli in inglese,
accompagnati dalle sigle. Questa tendenza generale lascia spazio ad alcune eccezioni, come avviene
nel caso dei buffer: il termine in inglese viene presentato solo accanto a “cuscinetto di fondi
propri”, tuttavia non si tratta dell’espressione completa in inglese “capital conservation buffer”,
ma solo del termine “buffer”, posto tra parentesi e tra virgolette. Inoltre ciò non avviene per
“cuscinetto anticiclico”, a cui non viene affiancato alcun equivalente in lingua inglese.
Per i requisiti patrimoniali, i buffer e la leva finanziaria, le espressioni in italiano sono presenti varie
volte all’interno del testo, mentre quelle in inglese ricorrono solo in modo sporadico. I termini in
italiano sono quindi quelli maggiormente utilizzati. La situazione è al contrario se si osservano i
provvedimenti riguardanti la liquidità: in questo caso, infatti, sono le espressioni in italiano ad
apparire solo una volta, mentre sono le sigle “LCR” e “NSFR” ad essere le più utilizzate.
Nell’uso dell’inglese e dell’italiano la normativa svizzera appare piuttosto coerente: quando il
provvedimento viene nominato per la prima volta, infatti, è presente l’espressione in italiano, con
l’inglese e la rispettiva sigla tra parentesi. Si può quindi osservare una certa sistematicità nella
presentazione dei provvedimenti, sebbene siano presenti alcune eccezioni. Il metodo con cui i
provvedimenti vengono descritti per la prima volta (termine in italiano + termine in inglese + sigla)
viene ripreso all’interno dell’ordinanza OFoP anche nei titoli delle sezioni in cui le varie misure
vengono spiegate più in dettaglio. Tuttavia nel caso dei fondi propri di base di qualità primaria
viene citata solo la sigla “CET1”, senza l’espressione completa “common equity Tier 1”. Al
contrario accanto a “fondi propri complementari” è presente “Tier 2”, ma manca la sigla “T2”,
che veniva invece menzionata all’inizio della parte sui fondi propri computabili.
Un’altra osservazione fondamentale per l’analisi della normativa svizzera riguarda i termini in
italiano: quasi tutte le espressioni utilizzate, infatti, sono piuttosto diverse da quelle impiegate dalla
50
BRI, dall’UE o dalla normativa italiana. In particolare nelle ordinanze svizzere si parla sempre di
“fondi propri” (“fondi propri di base”, “fondi propri complementari” ecc.), mentre le altre
istituzioni impiegano “capitale” o “patrimonio” per esprimere gli stessi concetti. L’espressione
“fondi propri” è presente all’interno degli altri documenti analizzati, ma non viene utilizzata nei
termini presi in considerazione. In ogni caso alcuni termini si avvicinano a quelli dei testi redatti dal
Comitato di Basilea, come nel caso di “fondi propri di base” e “fondi propri di qualità
primaria”, molto simili a “patrimonio di base” e “patrimonio di qualità primaria” presenti nei
documenti della BRI.
51
5. Analisi dei termini in lingua tedesca
I prossimi paragrafi sono dedicati all’analisi dei termini in tedesco; poiché anche in Germania
l’introduzione di Basilea 3 è mediata dalla legislazione europea, anche in questo caso si è scelto di
analizzare insieme i documenti della BRI, dell’UE e della Germania (paragrafo 5.1), per poi inserire
la normativa svizzera in lingua tedesca in un paragrafo a parte (5.2).
5.1 Testi internazionali e tedeschi
Come effettuato per la presentazione dei termini in italiano, l’analisi è stata suddivisa in quattro
sezioni a seconda dell’argomento trattato, con un’ultima sezione riassuntiva (paragrafo 5.1.5) in cui
vengono esposti i risultati del confronto.
5.1.1 Requisiti patrimoniali
A partire dai termini presi in esame nella traduzione italiana dei documenti della BRI e di quelli
della legislazione europea è possibile fare un confronto con la versione equivalente in lingua
tedesca, includendo anche le espressioni riscontrate nella normativa nazionale.
Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali è possibile ricavare i seguenti esempi di utilizzo:
•
“49. Das regulatorische Eigenkapital besteht aus der Summe folgender Bestandteile:
1.
Kernkapital (Going-Concern-Kapital – Prinzip: Fortführung des Geschäftsbetriebs)
a.
Hartes Kernkapital
b.
Zusätzliches Kernkapital
2.
Ergänzungskapital (Gone-Concern-Kapital – Prinzip: keine Fortführung des
Geschäftsbetriebs; Insolvenzfall)“ (CBVB 2011: 13)
•
“Das Gesamtkapital (Kernkapital plus Ergänzungskapital) muss jederzeit mindestens 8,0% der
•
risikogewichteten Aktiva betragen.“ (CBVB 2011: 13)
“(1) Unbeschadet der Artikel 93und 94 müssen Institute zu jedem Zeitpunkt folgende
Eigenmittelanforderungen erfüllen:
a) eine harte Kernkapitalquote von 4,5 %,
b) eine Kernkapitalquote von 6 %,
c) eine Gesamtkapitalquote von 8 %.” (CRR 575/2013 art. 92)
•
“Sofern die Instrumente gleichrangig sind, gilt die Bedingung nach Unterabsatz 1 Buchstabe d als erfüllt,
selbst wenn sie kraft Artikel 484 Absatz 3 dem zusätzlichen Kernkapital oder dem Ergänzungskapital
zugerechnet werden.“ (CRR 575/2013 art. 92)
• “1.vom Institut vorgehaltene Eigenmittel, aufgeschlüsselt nach
a) hartem Kernkapital;
b) zusätzlichem Kernkapital;
c) Ergänzungskapital;” (CRD IV Umsetzungsgesetz, art. 1 §10i)
52
Total capital: patrimonio di vigilanza complessivo composto da Tier 1 più Tier 2
(CBVB 2011: 13).
Tedesco BRI
▪ Regulatorisches
Eigenkapital
▪ Gesamtkapital
Tedesco normativa
tedesca
Tedesco UE
▪ Gesamtkapitalquote
▪ Gesamtkapitalquote
Tier 1 Capital: categoria di capitale capace di coprire le perdite in continuità d’impresa
(CBVB 2011:13).
Tedesco BRI
▪ Kernkapital
▪ T1
Tedesco UE
▪ Kernkapital
▪ Tier 1
Tedesco normativa
tedesca
▪ Kernkapital
Common equity Tier 1: categoria di capitale composta da azioni ordinarie e utili non
distribuiti (CBVB 2011: 3).
Tedesco BRI
▪ Hartes kernkapital
▪ Common equity Tier 1
▪ CET1
Tedesco UE
▪ Harte Kernkapital
Tedesco normativa
tedesca
▪ Hartes Kernkapital
Additional Tier 1: categoria di capitale “composta da strumenti subordinati che
corrispondano dividendi o interessi in modo totalmente discrezionale e non cumulativo e
non presentino né una data di scadenza né incentivi al rimborso anticipato” (CBVB
2011: 3).
Tedesco BRI
▪ Zusätzliches
Kernkapital
▪ AT1
Tedesco UE
Tedesco normativa
tedesca
▪ Zusätzliches Kernkapital
▪ Zusätzliches Kernkapital
Tier 2 Capital: : categoria di capitale “in grado di assorbire le perdite in caso di crisi”
(CBVB 2011: 13).
Tedesco BRI
Tedesco UE
▪ Ergänzungskapital
▪ T2
▪ Ergänzungskapital
▪ Tier 2
Tedesco normativa
tedesca
▪ Ergänzungskapital
Mettendo a confronto i testi è possibile osservare che in tedesco i termini utilizzati sono gli stessi
sia nel regolamento europeo 575/2013 che nel testo della BRI e nella normativa nazionale. Inoltre
nei documenti della BRI le espressioni in inglese “Tier 1” e “Tier 2”non figurano mai a fianco di
“Kernkapital” e “Ergänzungskapital”. Anche per “Zusätzliches Kernkapital” il testo in lingua
tedesca non utilizza nessun prestito dall’inglese: infatti si parla sempre di “Kernkapital”, senza mai
menzionare l’equivalente inglese Tier 1. “Common equity Tier 1”, ricorre nel testo in tedesco solo
53
4 volte, mentre la sigla “CET1” viene maggiormente utilizzata, anche in composti del tipo “CET1Betrag” o “CET1-Anteil”:
•
“Prozentual entfällt auf die bestimmten Positionen dann ein CET1-Anteil von 15%.” (CBVB 2011: 74)
•
“Hierbei handelt es sich um einen „hypothetischen“ CET1-Betrag, der nur für die Bestimmung der
Abzüge für die bestimmten Positionen verwendet wird.” (CBVB 2011: 74)
Nei testi normativi europei il termine in inglese “Common equity Tier 1” e la rispettiva sigla
“CET1” non sono mai presenti nel regolamento 575/2013, mentre “Tier 1” viene menzionato due
volte e “Tier 2” una volta sola. Entrambi questi termini sono comunque posti tra virgolette:
•
[…] wenn diese Bestandteile gemäß Artikel 94 Absatz 1 jener Richtlinie in die Klasse "Tier 1" im Sinne
jener Richtlinie eingestuft werden […] (CRR 575/2013 art. 4)
In questo stesso articolo la versione italiana preferisce l’espressione “classe 1” all’equivalente in
inglese. Infine nella normativa nazionale i termini in inglese “Common equity Tier 1”, “CET1”,
“Tier 1” e “Tier 2” non sono mai menzionati né nella Kreditwesengesetz né nella CRD IV
Umsetzungsgesetz.
5.1.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale
Per il buffer anticiclico e di conservazione del capitale anche il tedesco presenta versioni
leggermente diverse tra i testi della legislazione europea e nazionale e quelli della BRI:
•
“129. Über die regulatorische Mindesteigenkapitalanforderung hinaus wird ein Kapitalerhaltungspolster
von 2,5% festgesetzt, das aus hartem Kernkapital zu bestehen hat.” (CBVB 2011: 62)
•
“Mit dem antizyklischen Kapitalpolster soll das allgemeine makroprudenzielle Ziel erreicht werden, den
Bankensektor in Phasen einer übermässigen Ausweitung des Gesamtkreditvolumens zu schützen.”
(CBVB 2011: 8)
•
“Im Dezember 2010 legte der Basler Ausschuss neue globale Eigenkapitalstandards für Banken ("Basel
III") vor, die auch Kapitalerhaltungspuffer und antizyklische Puffer vorsehen.” (CRD 2013/36 consid.
79)
•
“b) die Höhe des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers.” (CRR 575/2013 art. 440)
•
1
“(1) Ein Institut muss zusätzlich zum harten Kernkapital […]einen aus hartem Kernkapital
bestehenden Kapitalerhaltungspuffer vorhalten.” (KWG § 10c)
•
“Anordnung und Ermittlung der Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer nach § 10d, insbesondere
zur Bestimmung eines Puffer-Richtwerts” (KWG § 10)
54
Capital conservation buffer: accantonamenti di capitale operati dalle banche allo
scopo di utilizzare tali riserve per assorbire eventuali perdite (CBVB 2011: 60).
Tedesco BRI
Tedesco UE
Tedesco normativa
tedesca
▪ Kapitalerhaltungspolster
▪ Kapitalerhaltungspuffer
▪ Kapitalerhaltungspuffer
Countercyclical buffer: provvedimento applicato dalle autorità nazionali in base alla
presenza di rischi sistemici, causati in particolare dall’aumento del credito aggregato
(CBVB 2011: 63).
Tedesco BRI
▪ Antizyklisches
Kapitalpolster
Tedesco UE
▪ Antizyklischer Puffer
▪ Antizyklischer
Kapitalpuffer
Tedesco normativa
tedesca
▪ Antizyklischer
Kapitalpuffer
Inoltre è possibile notare come i termini “Kapitalerhaltungspuffer”, “antizyklisches Puffer” e
“antizyklisches Kapitalpuffer”, impiegati nei testi legislativi europei e nazionali, non siano
presenti nei documenti della BRI; viceversa, “Kapitalerhaltungspolster” e “antizyklischen
Kapitalpolster”, presenti nei testi della BRI, non sono riscontrabili all’interno della legislazione
europea e nazionale.
5.1.3 Leva finanziara
Per il nuovo provvedimento che introduce un indice di leva finanziaria in tedesco vengono utilizzati
vari termini:
•
“Ergänzt werden die Reformen durch eine Höchstverschuldungsquote (Leverage Ratio), die als
Korrektiv zu den risikobasierten Eigenkapitalmessgrössen dient […]” (CBVB 2011: 2)
•
“Der Ausschuss vereinbarte vor diesem Hintergrund die Einführung einer einfachen und transparenten,
nicht risikobasierten Verschuldungsquote, die so gestaltet wird, dass sie als glaubwürdige Ergänzung zu
den risikobasierten Eigenkapitalanforderungen dienen kann.“ (CBVB 2011: 69)
•
“(2) Die Verschuldungsquote ist der Quotient aus der Kapital messgröße eines Instituts und seiner
Gesamtrisikopositionsmess größe und wird als Prozentsatz angegeben.” (CRR 575/2013 art. 492)
•
“[…]bei der Beurteilung der Angemessenheit der Verschuldungsquote eines Instituts und der vom Institut
zur Steuerung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung eingeführten Regelungen, Strategien,
Verfahren und Mechanismen berücksichtigt die Aufsichtsbehörde das Geschäftsmodell des Instituts”
(KWG §6b)
55
Leverage ratio: indice non basato sul rischio volto a evitare l’accumulo di una leva
finanziaria eccessiva e definito come il rapporto tra la misura del patrimonio e la misura
dell’esposizione (CBVB 2014b : 1-2).
Tedesco BRI
Tedesco UE
▪ Höchstverschuldungsquote
▪ Leverage ratio
▪ Verschuldungsquote
▪ Verschuldungsquote
Tedesco normativa
tedesca
▪ Verschuldungsquote
Rispetto al regolamento 575/2013 e ai testi della normativa tedesca, nei documenti della BRI si può
osservare maggiore varietà nelle espressioni usate per identificare il provvedimento. Per quanto
riguarda il termine in inglese “leverage ratio”, questo non è mai presente all’interno dei testi
legislativi europei e nazionali, come nella versione italiana, mentre nei testi della BRI ricorre
sempre accompagnato dall’equivalente in tedesco. Infine, il termine più utilizzato nei documenti
della BRI è “Höchstverschuldungsquote”; nel regolamento europeo e nella normativa nazionale,
invece, ci si riferisce a questo provvedimento impiegando sempre ed esclusivamente
“Verschuldungsquote”.
5.1.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità
Per l’analisi della terminologia relativa alla liquidità sono state prese in esame le versioni in tedesco
degli stessi testi della BRI e dell’Unione europea utilizzati per l’analisi in lingua italiana. In
particolare sono stati presi in considerazione per l’LCR il regolamento 575/2013, il regolamento
delegato 2015/61 e i documenti “Basel III: Internationale Rahmenvereinbarung über Messung,
Standards
und
Überwachung
in
Bezug
auf
das
Liquiditätsrisiko”
e
“Basel
III:
Mindestliquiditätsquote und Instrumente zur Überwachung des Liquiditätsrisikos”; per l’NSFR i
documenti della BRI utilizzati sono gli stessi, mentre per i testi della legislazione europea è stata
presa in considerazione la direttiva 2013/36 insieme al regolamento 575/2013.
L’analisi della normativa nazionale ha posto invece più problemi, poiché all’interno dei testi
legislativi modificati per l’appicazione di Basilea 3 non vengono menzionati né l’LCR né NSFR. La
ricerca si è concentrata soprattutto sulla KGW, la CRD IV Umsetzungsgesetz e la
Liquiditätsverordnung. In questi tre testi non c’è alcun riferimento esplicito ai due provvedimenti,
sebbene si rimandi alle disposizioni della legislazione europea riguardante la liquidità.
In particolare la Liquiditätverordnung, testo fondamentale per l’applicazione delle norme di
liquidità in Germania, risulta modificata dai nuovi testi legislativi europei, tuttavia le modifiche
sono solo marginali, in attesa dell’entrata in vigore dei provvedimenti presenti nella legislazione
europea (Kpmg 2012). Secondo il regolamento delegato 2015/61, infatti, l’applicazione del LCR è
56
prevista solo per il 1° ottobre 2015, con un requisito iniziale del 60% (Reg. del. 2015/61 consid.
20). Fino alla piena applicazione del LCR gli stati membri possono continuare a basarsi sulle norme
nazionali; in Germania restano quindi valide le disposizioni contenute nella Liquiditätverordnung
(BaFin 2014). Per questi motivi l’analisi dei termini impiegati per identificare i nuovi
provvedimenti sulla liquidità può essere effettuata solo sui documenti della BRI e dell’UE, da cui
sono tratti gli esempi riportati di seguito:
•
“Zu diesem Zweck entwickelte der Ausschuss die Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio,
LCR).” (CBVB 2013a: 3)
•
“Da die LCR für sich allein nicht ausreicht, um sämtliche Aspekte des Liquiditätsrisikoprofils einer Bank
zu messen, hat der Basler Ausschuss ausserdem eine Reihe von Überwachungsinstrumenten entwickelt”
(CBVB 2013a: 2)
•
“Die Liquiditätsdeckungsquote sollte für Kreditinstitute sowohl auf Einzelbasis als auch auf
konsolidierter Basis gelten […]” (Reg. delegato 2015/61 consid. 17)
•
“(1) Die EBA erstattet der Kommission nach Konsultation des ESRB bis zum 30. Juni 2016 Bericht
darüber, ob die schritt weise Einführung der Liquiditätsdeckungsanforderung nach Artikel 460 Absatz 2
angepasst werden sollte.” (CRR 575/2013 art. 461)
•
“Bis die Anforderung an die Liquiditätsdeckung nach Teil 6 genau festgelegt ist und gemäß Artikel 460
als Mindeststandard angewandt wird, melden die Institute zumindest die in Titel II und Anhang III genannten Positionen.” (CRR 575/2013 art. 415)
Liquidity coverage ratio: requisito di liquidità secondo il quale le banche devono
disporre di sufficienti attività liquide di alta qualità non vincolate per superare uno
scenario di stress di 30 giorni (CBVB 2013a: 4).
Tedesco BRI
▪ Liquidity coverage ratio
▪ LCR
▪ Mindestliquiditätsquote
Tedesco UE
▪ Liquiditätsdeckungsquote
▪ Liquiditätsdeckungsanforderung
▪ Anforderung an die Liquiditätsdeckung
All’interno dei testi della BRI sono presenti sia la sigla “LCR” che l’espressione “Liquidity
Coverage ratio”. La sigla “LCR” risulta la più utilizzata come avviene per l’italiano e viene anche
impiegata per la creazione di composti, mentre “Liquidity Coverage ratio” viene sempre utilizzato
tra parentesi accanto alla sigla. Inoltre, l’espressione completa in inglese non è presente nel titolo
del documento del 2013, al contrario di quanto avviene in italiano. Infatti in questo caso il tedesco
privilegia “Mindestliquiditätsquote”.
Nei testi della legislazione europea la sigla e il termine in inglese non sono mai utilizzati, mentre
per i termini in lingua tedesca sono impiegate varie espressioni. Tuttavia è interessante osservare
come all’interno del regolamento e del regolamento delegato non siano mai presenti né la sigla
57
“LCR” né l’espressione in inglese “Liquidity Coverage ratio”, che si ritrova invece all’interno dei
testi BRI.
Per l’NSFR la situazione appare invece un po’ diversa:
•
“Die strukturelle Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR), die in diesem Dokument nicht
behandelt wird, ergänzt die LCR.” (CBVB 2013a: 2)
•
“Deshalb beschloss der Basler Ausschuss einen Beobachtungszeitraum und eine Revisionsklausel für die
NSFR.” (CRR 575/2013 : consid. 112)
•
“Die EBA sollte in diesem Zusammenhang anhand der vorgeschriebenen Meldungen nach dieser
Verordnung beurteilen, wie eine Anforderung an die stabile Refinanzierung gestaltet werden sollte.“
(CRR 575/2013 : consid. 112)
Net stable funding ratio: provvedimento volto ad incoraggiare il finanziamento a
lungo termine delle attività. Viene definito come il rapporto tra l’ammontare disponibile
di provvista stabile e l’ammontare obbligatorio di provvista stabile (CBVB 2010a: 27).
Tedesco BRI
Tedesco UE
▪ Net Stable Funding Ratio
▪ NSFR
▪ Strukturelle Liquiditätsquote
▪ NSFR
▪ Anforderung an die stabile
Refinanzierung
▪ Strukturelle Liquiditätsquote
Nei testi della BRI si riscontra sia la sigla “NSFR” che il termine in inglese “Net stable funding
ratio". In ogni caso l’espressione più comune nei documenti della BRI è “NSFR”, allo stesso modo
di quanto avviene per l’italiano. Il tedesco in questo caso utilizza la sigla anche per creare dei
composti:
•
“Ziel der NSFR ist, eine übermässige Abhängigkeit von kurzfristigen, von Grosskunden zur Verfügung
gestellten Finanzmitteln in Zeiten reichlicher Marktliquidität zu begrenzen […]” (CBVB 2010a: 28)
•
“Darüber hinaus wirkt der NSFR-Ansatz Anreizen für die Banken entgegen, ihren Bestand an liquiden
Aktiva mit kurzfristigen Mitteln zu decken” (CBVB 2010a: 28)
Nei documenti dell’UE l’espressione completa in inglese “Net stable funding ratio” non viene mai
utilizzata, mentre la sigla “NSFR” è presente all’interno del regolamento. Oltre a “strukturelle
Liquiditätsquote” viene impiegata anche l’espressione “Anforderung an die stabile
Refinanzierung”, non presente nei documenti della BRI, molto simile all’italiano “requisito di
finanziamento stabile”.
58
5.1.5 Sintesi
Dall’analisi in lingua tedesca emerge una certa uniformità nei termini impiegati per la descrizione
dei nuovi requisiti patrimoniali nei testi delle tre fonti: infatti i termini utilizzati sono quasi sempre
espressioni in lingua tedesca, con l’eccezione della sigla “CET1”, presente in alcuni casi all’interno
dei testi della BRI e di “Tier 1” e “Tier 2”, riscontrabili nel regolamento. Tuttavia è comunque
possibile notare alcune differenze tra le istituzioni, in particolare per quel che riguarda i buffer
anticiclico e di conservazione del capitale, chiamati rispettivamente “Kapitalerhaltungspuffer” e
“antizyklischer
Puffer”
nei
testi
della
legislazione
europea
e
nazionale
e
“Kapitalerhaltungspolster” e “antizyklisches Polster” nei documenti del Comitato di Basilea.
Una ricerca dei termini “Puffer” e “Polster” all’interno dei testi presi in considerazione rivela che
il primo non è mai presente nei testi della BRI, mentre il secondo non presenta nessuna occorenza
all’interno dei documenti della legislazione europea e dei testi legislativi nazionali. Per la leva
finanziaria, la BRI utilizza varie espressioni, tra cui il termine inglese “leverage ratio”, seppure
accompagnato dagli equivalenti in tedesco. Come già osservato per i buffer, anche in questo caso la
normativa nazionale sembra essere maggiormente in linea con quella europea: entrambe le
istituzioni
si
riferiscono
infatti
a
questo
provvedimento
utilizzando
esclusivamente
“Verschuldungsquote”.
Riguardo ai requisiti relativi alla liquidità l’analisi effettuata è solo parziale poiché i termini relativi
al LCR e al NSFR non trovano riscontro nella normativa nazionale. Dalla ricerca nei testi della BRI
e dell’UE emerge l’utilizzo di moltre espressioni diverse per descrivere i nuovi provvedimenti.
Dall’analisi dei testi della BRI risulta che il termine più utilizzato per fare riferimento al Liquidity
Coverage ratio è proprio la sigla “LCR”, che invece non viene mai usata all’interno dei testi
dell’Unione europea. Inoltre, il termine in lingua tedesca più utilizzato nei testi della BRI
(“Mindestliquiditätsquote”) non viene mai riscontrato nei testi della legislazione europea e
viceversa i termini più utilizzati nel regolamento e nel regolamento delegato non sono presenti nei
documenti della BRI presi in esame. Per quanto riguarda il Net Stable Funding Ratio è interessante
notare che la sigla “NSFR” è la più utilizzata nei testi della BRI, tuttavia questo termine è presente
all’interno del regolamento europeo, al contrario di quanto avviene per “LCR”. Inoltre in questo
caso c’è un termine in tedesco presente nei testi di entrambe le istituzioni, ovvero “strukturelle
Liquiditätsquote”.
5.2 Normativa svizzera in lingua tedesca
La normativa svizzera in lingua tedesca è stata analizzata utilizzando gli stessi testi impiegati per
l’analisi dei documenti svizzeri in italiano, ovvero l’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione
59
dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) e l’Ordinanza sulla liquidità
delle banche (OLiq). I termini riscontrati in lingua tedesca verranno presentati nei prossimi
paragrafi con la suddivisione per argomenti già vista per gli altri termini. Anche in questo caso sono
state inserite alcune tabelle per mettere in evidenza i termini riscontrati.
5.2.1 Requisiti patrimoniali
L’analisi sui requisiti patrimoniali si basa sull’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei
rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP), da cui sono riportati i seguenti
esempi:
•
“Banken müssen nach den getätigten Abzügen gemäss den Artikeln 31–40 gesamthaft Eigenmittel in
•
“Die anrechenbaren Eigenmittel setzen sich zusammen aus Kernkapital («Tier 1
Höhe von 8,0 Prozent der gewichteten Positionen als Mindesteigenmittel halten
(«Gesamtkapitalquote»).” (OFoP art. 42)
Capital, T1») und Ergänzungskapital («Tier 2 Capital; T2»).
2 Das Kernkapital, setzt sich zusammen aus hartem Kernkapital («Common Equity Tier 1; CET1») und
zusätzlichem Kernkapital («Additional Tier 1; AT1»). ” (OFoP art. 18)
Total capital: patrimonio di vigilanza
complessivo composto da Tier 1 più Tier
2 (CBVB 2011:13).
Tier 1 Capital: categoria di capitale
capace di coprire le perdite in continuità
d’impresa (CBVB 2011:13).
Common equity Tier 1: categoria di
capitale composta da azioni ordinarie e
utili non distribuiti (CBVB 2011: 3).
•
Gesamtkapitalquote
•
•
Kernkapital
Tier 1 Capital
T1
•
•
•
•
Additional Tier 1: categoria di capitale •
“composta da strumenti subordinati che
corrispondano dividendi o interessi in
modo totalmente discrezionale e non
cumulativo e non presentino né una data
di scadenza né incentivi al rimborso
anticipato” (CBVB 2011: 3).
•
•
60
Hartes kernkapital
Common equity Tier 1
CET1
Zusätzliches Kernkapital
Additional Tier 1
AT1
Tier 2 Capital: categoria di capitale “in
grado di assorbire le perdite in caso di
crisi” (CBVB 2011: 13).
Ergänzungskapital
Tier 2 Capital
T2
•
•
•
La struttura presente nella versione tedesca è uguale a quella della versione italiana, con la presenza
dei termini in tedesco accompagnati dalle espressioni in inglese, che non vengono però usate in
modo ricorrente. Inoltre in questo caso i termini in tedesco sono gli stessi riscontrati nei documenti
delle altre istituzioni.
5.2.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale
In tedesco i termini utilizzati per identificare i buffer sono i seguenti:
•
“Banken müssen in Form von hartem Kernkapital dauernd einen Eigenmittelpuffer von 2,5 Prozent der
gewichteten Positionen halten.” (OFoP art. 43)
•
“Der antizyklische Puffer gemäss Artikel 44 ist zusätzlich zu den Eigenmittelanforderungen dieses
Titels zu erfüllen.” (OFoP art. 132)
Capital conservation buffer:
accantonamenti di capitale operati dalle
banche allo scopo di utilizzare tali riserve
per assorbire eventuali perdite (CBVB
2011: 60).
Countercyclical buffer:
provvedimento applicato dalle autorità
nazionali in base alla presenza di rischi
sistemici, causati in particolare
dall’aumento del credito aggregato
(CBVB 2011: 63).
•
Eigenmittelpuffer
•
Antizyklischer Puffer
Nella versione in lingua tedesca “buffer” non è mai menzionato. Inoltre il termine in tedesco
“Eigenmittelpuffer”, che corrisponde al buffer di conservazione del capitale è diverso da quello
impiegato sia dalla BRI che dall’UE e dalla normativa nazionale: in queste istituzioni si utilizza
rispettivamente “Kapitalerhaltungspolster” e “Kapitalerhaltungspuffer”, mentre
“Eigenmittelpuffer” non è mai presente.
5.2.3 Leva finanziaria
Per presentare il provvedimento sulla leva finanziaria la normativa svizzera utilizza le seguenti
espressioni:
•
“Die FINMA kann die Banken im Rahmen der Beobachtungsperiode zur Festlegung der
61
Höchstverschuldungsquote («Leverage Ratio») entsprechend den Vorgaben des Basler
Mindeststandards zu einer Berichterstattung verpflichten.” (OFoP art. 46)
Leverage ratio: indice non basato sul
•
rischio volto a evitare l’accumulo di una
leva finanziaria eccessiva e definito come
il rapporto tra la misura del patrimonio e la
misura dell’esposizione (CBVB 2014b : 12).
•
Höchstverschuldungsquote
Leverage ratio
Anche in questo caso il termine in inglese viene riportato tra parentesi e tra virgolette, mentre
l’espressione più utilizzata risulta essere “Höchstverschuldungsquote”. Quest’ultima è presente
anche nei testi della BRI, mentre non è mai impiegata nei documenti dell’Unione europea o della
normativa nazionale.
5.2.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità
Per l’analisi è stata presa in considerazione l’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq RU 2012
7251), come è stato fatto per la lingua italiana. Nella descrizione delle misure volte a migliorare le
riserve di liquidità la normativa svizzera impiega vari termini, sia in tedesco che in inglese:
•
“Mit der Quote für kurzfristige Liquidität (Liquidity Coverage Ratio, LCR) soll sichergestellt werden,
dass Banken genügend qualitativ hochwertige, liquide Aktiva (High Quality Liquid Assets, HQLA)
halten […]” (OLiq art. 12)
•
“Für die Berechnung der LCR können die Aktiva wie folgt an den Gesamtbestand der HQLA
angerechnet werden […]” (OLiq art. 15c)
Liquidity coverage ratio: requisito di
liquidità secondo il quale le banche
devono disporre di sufficienti attività
liquide di alta qualità non vincolate per
superare uno scenario di stress di 30
giorni (CBVB 2013a: 4).
•
•
•
LCR
Liquidity Coverage Ratio
Quote für kurzfristige Liquidität
Sebbene “Quote für kurzfristige Liquidität” e “Liquidity coverage ratio” siano presenti
all’interno del testo, il termine più utilizzato è senz’altro la sigla “LCR”. Sia il termine in inglese
che quello in italiano vengono infatti presentati solo all’inizio dell’articolo 12. Inoltre l’espressione
in inglese è riportata tra parentesi e in corsivo.
Per l’NSFR vengono usati i seguenti termini:
•
“Sie ist namentlich befugt, Daten zur Berechnung der Quote für strukturelle Liquidität (Net Stable
Funding Ratio, NSFR) und bei Bedarf zu weiteren Beobachtungs- kennzahlen auf Stufe Finanzgruppe
und Einzelinstitut zu erheben.4” (OLiq art. 3)
•
“Die Prüfgesellschaft hat die Richtigkeit der Berichterstattung zur NSFR […]” (OLiq art. 4)
62
Net stable funding ratio:
provvedimento volto ad incoraggiare il
finanziamento a lungo termine delle
attività. Viene definito come il rapporto tra
l’ammontare disponibile di provvista
stabile e l’ammontare obbligatorio di
provvista stabile (CBVB 2010a: 27).
•
•
•
NSFR
Net Stable Funding Ratio
Quote für strukturelle Liquidität
Come avviene per il requisito LCR, il termine maggiormente impiegato è la sigla, mentre
l’espressione in inglese e quella in tedesco vengono menzionate una volta sola all’interno del testo.
Inoltre in entrambi i provvedimenti i termini in tedesco sono diversi da quelli presenti nei testi delle
altre istituzioni.
5.2.5 Sintesi
Nella versione in tedesco dell’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche
e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) e dell’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq)
si possono riscontrare vari termini impiegati per identificare i provvedimenti essenziali di Basilea
III, sia in tedesco che in inglese. Normalmente per ogni provvedimento è presente il termine in
tedesco, quello in inglese e la sigla. Tuttavia ciò non vale per tutti i provvedimenti, poiché nella
descrizione dei buffer il tedesco privilegia “Eigenmittelpuffer” e “antizyklischer Puffer”, senza
mai menzionare l’inglese “buffer”. Se in italiano questo termine veniva presentato tra parentesi e
tra virgolette accanto al termine “cuscinetto”, ciò non avviene nella versione in lingua tedesca.
In generale nell’ordinanza riguardante i fondi propri vengono utilizzate maggiormente le
espressioni in tedesco: “Kernkapital” o “Ergänzungskapital” ad esempio, ricorrono svariate volte
all’interno del testo, mentre gli equivalenti in lingua inglese sono riscontrabili solo un paio di volte.
Nell’ordinanza OLiq si osserva invece la tendenza inversa, poiché le espressioni impiegate più di
frequente sono le sigle “LCR”e “NSFR” derivanti dai termini in inglese.
Proprio come si osserva nelle versioni in lingua italiana, anche in tedesco è presente una certa
sistematicità nell’utilizzo dell’inglese: quando il provvedimento viene nominato per la prima volta è
presente innanzitutto il termine in tedesco, seguito dall’equivalente in inglese e dalla sigla tra
parentesi, secondo lo schema “termine in tedesco + termine in inglese + sigla”. Tale schema si
ritrova ogni volta in cui i provvedimenti vengono presentati per la prima volta (tranne nel caso dei
buffer) e viene utilizzato nell’ordinanza OFoP anche nel titolo della sezione relativa a ciascun
provvedimento. Come già menzionato al punto 4.2.5, sono però presenti delle eccezioni riguardanti
i fondi propri di base di qualità primaria e i fondi propri complementari. Anche in tedesco, infatti,
63
nel primo caso manca l’espressione completa in inglese “Common equity Tier 1”, mentre nel
secondo non viene indicata la sigla “T2”.
Confrontando la normativa svizzera in tedesco con i testi delle altre istituzioni si osserva una certa
coerenza nei termini che descrivono i requisiti patrimoniali. Quasi tutti i termini in tedesco presenti
nell’ordinanza OFoP sono quelli impiegati anche nei testi della BRI, dell’UE e della normativa
tedesca. Solo “Eigenmittelpuffer” rappresenta un’eccezione, poiché non è presente dei testi delle
altre istituzioni. Per i provvedimenti riguardanti la liquidità la situazione è un po’ diversa: “Quote
für kurzfristige Liquidität” e “Quote für strukturelle Liquidität” non appaiono negli altri testi,
ma si nota una somiglianza con “strukturelle Liquiditätsquote”, che ricorre sia nei testi della BRI,
sia nel regolamento 575/2013 dell’UE.
64
6. Discussione dei risultati dell’analisi
Nei capitoli 4 e 5 l’analisi terminologica ha affrontato singolarmente le traduzioni in italiano e
quelle in tedesco. Lo scopo di questo capitolo è fare un confronto tra le traduzioni e soluzioni
terminologiche nelle lingue considerate.
Va rilevato innanzitutto che nei testi di Basilea 3 in lingue diverse dall’inglese, la ripresa della
terminologia inglese è frequente, poiché serve per assicurare univocità di senso al di là della
variazione della lingua utilizzata nel testo tradotto.
La nostra analisi contrastiva sul ricorso all’uso dell’inglese nelle traduzioni si basa su due domande
di ricerca. Si tratta di identificare in primo luogo quanto sia marcato il ricorso all’inglese nei testi
tradotti nelle due lingue in esame, italiano e tedesco, e in secondo luogo, se vi sia coerenza nell’uso
dei termini in lingua italiana e tedesca nei testi tradotti e pubblicati dalle diverse istituzioni.
Va fatta inoltre un’osservazione fondamentale: è errato considerare il voluminoso accordo di
Basilea 3 in blocco per l’analisi terminologica in italiano e tedesco. E’ infatti spesso opportuno
distinguere tra le varie sezioni in cui è stata suddivisa la materia (requisiti patrimoniali, buffer, leva
finanziaria e liquidità), poiché le tendenze divergono a seconda dell’argomento preso in
considerazione. Nello specifico le differenze più evidenti sono state riscontrate tra requisiti
patrimoniali e liquidità. L’analisi delle strategie traduttive si concentra quindi su due assi principali:
la variabilità a livello istituzionale nell’impiego dei termini di Basilea 3 (BRI, UE, e normativa in
Italia, Germania e Svizzera) e variabilità secondo l’argomento trattato (requisiti patrimoniali,
liquidità).
6.1 La presenza dell’inglese
La presenza del termine originale in inglese in un testo tradotto è generalmente indicata come
anglicismo. Questa nozione è pertinente nel nostro caso? Per rispondere è innanzitutto necessario
definire che cos’è un anglicismo e se i termini in inglese riscontrati nei documenti in italiano e in
tedesco possano essere considerati tali. Di seguito viene riportata la definizione del Vocabolario
Treccani ( Simone 2009) :
“1Parola, locuzione o costrutto proprio della lingua inglese, importato in altra lingua, sia nella
forma originale (per es., blue jeans, sandwich), sia adattato (come tranvai).
2
Parola impropriamente usata col significato che la parola corrispondente ha in inglese (per es., il
verbo confrontare adoperato nel senso di «affrontare» o «stare a faccia a faccia» che ha l’inglese
to confront)
Gli anglicismi rientrano nella più ampia categoria dei prestiti. Secondo la Grammatica italiana di
65
Treccani (2012), “Il prestito (o forestierismo) è una parola, una locuzione o una costruzione
sintattica di una lingua straniera che entra nel lessico di un’altra lingua”.
Tuttavia, benché la Grammatica italiana di Treccani utilizzi prestiti e forestierismi come sinonimi,
bisogna considerare che esistono varie accezioni del termine “forestierismo”: Fanfani (2010), ad
esempio, rileva che nel linguaggio comune “forestierismo" è impiegato per indicare un qualsiasi
fenomeno di interferenza con una lingua straniera, ma in realtà designa i prestiti integrali, che siano
non adattati o adattati ma non del tutto acclimatati, differenziandoli dai prestiti completamente
assimilati e dai calchi.
Secondo la suddivisone di Treccani, leggermente diversa da quella di Fanfani, è possibile
distinguere tra diversi tipi di prestito: i prestiti non adattati o integrali, in cui non viene modificata
la forma della parola originale; i prestiti adattati, che hanno invece subito mutamenti formali per
adattarsi alla lingua di arrivo e i calchi. Quest’ultima categoria viene considerata un tipo di prestito
particolare e si divide a sua volta in calco formale o semantico: per calco formale si intende una
parola o una struttura sintattica tradotte in modo letterale nella lingua di arrivo; nel calco semantico,
invece, una parola già esistente nella lingua di arrivo acquisisce un nuovo significato per l’influenza
di una lingua straniera. Classici esempi sono rispettivamente “grattacielo” (ripreso dall’inglese
skyscraper) e “stella” nel senso di “diva” (star in inglese) (Treccani 2012).
I prestiti ricoprono un ruolo fondamentale per quelle che Cortelazzo e Scarpa definiscono “lingue
speciali”, il cui lessico ha come caratteristiche principali la tendenza alla monoreferenzialità, la
trasparenza e la concisione. Monoreferenzialità significa che in un determinato contesto
specialistico ad ogni concetto corrisponde un solo termine e viceversa, in modo da non creare
equivoci. Per rispondere alla necessità di denominare i concetti in modo univoco, le lingue speciali
utilizzano vari procedimenti, tra cui il più diffuso è l’impiego di prestiti e calchi. La presenza della
lingua straniera si avverte anche nei fenomeni di composizione e derivazione, nonché nelle sigle e
negli acronimi (Cortelazzo 1994; Scarpa 2008).
Nell’analizzare la ragione della predominanza dei prestiti nella formazione del lessico delle lingue
speciali, va considerata innanzitutto la diffusione del sapere a livello internazionale che caratterizza
storicamente le lingue speciali soprattutto in ambito scientifico. Infatti, come ricorda Cortelazzo
(1994: 12), “[…] le lingue speciali sono state caratterizzate da una circolazione internazionale
della terminologia sia attraverso l’uso di un’unica lingua di comunicazione (oggi l’inglese, un
tempo il latino), sia attraverso le traduzioni”. Inoltre l’utilizzo di termini in lingua straniera ha un
ruolo non indifferente nella tendenza alla monoreferenzialità: tenuto conto del fatto che nelle lingue
speciali c’è un legame univoco tra un concetto e il termine che lo identifica, l’utilizzo di prestiti
66
permette di mantenere tale univocità anche nel passaggio alle altre lingue (Dardano 1991: 53, cit. in
Scarpa 2008: 63). Tuttavia, sebbene la tendenza delle lingue speciali sia appunto quella di arrivare a
un rapporto univoco tra concetto e termine, sono a volte presenti casi di sinonimia causati proprio
dall’utilizzo di un prestito. Ciò accade, ad esempio, quando vi sono più termini in circolazione, tra
cui prestiti, che vengono usati parallelamente alle varianti nella lingua di arrivo (Scarpa 2008).
Uno degli ambiti in cui l’influsso dell’inglese è più presente è senz’altro l’informatica, ma anche
nel campo della medicina il ricorso ad anglicismi diventa sempre più frequente. Secondo De Mauro
(2007: 9, cit. in Gualdo 2009) “la capacità che l’italiano ha conquistato nel Novecento per
rispondere con proprie neoformazioni alle esigenze dei diversi campi delle tecniche e delle scienze
continua a essere evidente. Ma è anche indubbio che sono proprio i linguaggi specialistici la
principale porta d’accesso di anglicismi e altri esotismi”. Prendendo in considerazione la
comunicazione scientifica, l’inglese è sempre più diffuso come lingua delle pubblicazioni nelle
riviste scientifiche e l’italiano ha un ruolo marginale e viene impiegato più che altro nella
divulgazione. Inoltre, vista l’evoluzione rapida dei “linguaggi specialistici”, come vengono definiti
da De Mauro e Gualdo, in italiano mancano gli strumenti per tradurre di volta in volta tutto il
lessico proveniente dalle altre lingue, rinunciando così a prestiti e calchi. L’italiano appare più
sensibile all’influsso dei prestiti rispetto ad altre lingue, come ad esempio il francese (Gualdo
2009). Le lingue speciali dell’italiano appaiano permeabili soprattutto ai prestiti non adattati, quali
ad esempio “bypass” nella medicina o “stock options” nel lessico finanziario. In particolare, per
quanto riguarda i prestiti di necessità, ovvero nei casi in cui un determinato termine tecnico non
esiste nella lingua di arrivo, utilizzare un anglicismo permette di identificare in modo univoco il
concetto a cui ci si riferisce (Scarpa 2015).
Nel definire se i termini riscontrati nei documenti sull’accordo di Basilea 3 possano essere
considerati come anglicismi, è certo necessario considerare che ci troviamo all’interno del contesto
delle lingue speciali, in cui la presenza dell’inglese è più marcata rispetto al linguaggio comune. Si
potrebbe quindi pensare che, date le funzioni specifiche dell’impiego dell’inglese tipiche di
quest’uso della lingua (si pensi in particolare alla monoreferenzialità), il termine “anglicismo” sia
inadatto. Tuttavia, nella letteratura citata sul tema, sia il termine più generale “prestito” (che sia
adattato o meno) sia quello più specifico “anglicismo” vengono impiegati correntemente per
descrivere la presenza di termini in inglese all’interno delle lingue speciali. Per questa ragione è a
mio avviso possibile utilizzare il termine “anglicismo” per definire le espressioni in inglese rilevate
all’interno dei testi analizzati. E’ bene precisare che nell’ambito di questo mémoire “anglicismo”
non viene impiegato con una connotazione negativa, nel senso di “offesa alla purezza della lingua”,
ma verrà utilizzato semplicemente per descrivere i termini in inglese inseriti nei documenti
67
analizzati accanto o al posto delle corrispettive espressioni in lingua italiana.
I termini in inglese riscontrati nei documenti delle varie istituzioni sono sempre prestiti non adattati.
Per comprendere le ragioni del loro utilizzo è essenziale fare alcune considerazioni sulla funzione
particolare svolta dall’inglese nei testi presi in esame: la lingua originale dei testi dell’accordo di
Basilea 3 è l’inglese; è in questa lingua che sono stati redatti i testi principali dell’accordo, infatti
nelle traduzioni nelle altre lingue presenti sul sito della BRI è ben specificato che si tratta di una
traduzione e in caso di dubbio si rimanda al testo originale. Di conseguenza si può dire che i
concetti principali di Basilea 3 “nascano” in lingua inglese: ciò è importante quando si analizza la
presenza dell’inglese nelle altre lingue, poiché il fatto di menzionare il termine originale, anche solo
tra parentesi o tra virgolette, funge da rimando ai termini usati in origine e assicura la
monoreferenzialità di cui si parlava sopra. Come osservato nell’analisi, i termini impiegati in
italiano e in tedesco sono numerosi, quindi il fatto di ricorrere all’inglese serve a fugare ambiguità
togliendo ogni dubbio sul concetto cui ci si riferisce.
Si assiste ad una sorta di “gerarchia terminologica” a livello istituzionale: l’accordo è stato discusso
e sviluppato nel contesto della BRI, con i documenti principali redatti in lingua inglese.
Successivamente questi documenti sono stati tradotti nelle altre lingue e i principi del nuovo
accordo sono stati inseriti nella legislazione europea e nelle normative nazionali. Anche all’interno
dell’Unione europea stessa la legislazione è stata prodotta verosimilmente in lingua inglese o
francese per poi essere tradotta nelle altre lingue. A sua volta la legislazione europea è stata
introdotta nella normativa italiana e tedesca. Per la Svizzera invece i principi non vincolanti del
Comitato di Basilea vengono applicati senza la mediazione dell’UE. In ogni caso anche in Svizzera
si pone il problema della traduzione, poiché la normativa viene redatta in una lingua nazionale
(generalmente il tedesco) e poi tradotta nelle altre due. Con tutti questi passaggi tra le diverse
istituzioni e le lingue impiegate si assiste a una sorta di “dispersione” nell’impiego dei termini: se
nei testi originali della BRI in lingua inglese un determinato concetto viene solitamente identificato
con un termine solo, in italiano e in tedesco c’è una maggiore variabilità all’interno delle istituzioni
considerate. Per questo motivo il fatto di menzionare il termine inglese può essere considerato come
un rimando ai testi originali di Basilea 3 sui nuovi principi per la regolamentazione bancaria.
Abbiamo già rilevato la variabilità del ricorso all’inglese come strumento di disambiguazione
secondo gli argomenti di Basilea 3. In linea generale, infatti, il ricorso all’inglese, ed in particolare
alle sigle, è più frequente nella presentazione dei provvedimenti sulla liquidità.
Sembra legittimo considerare ragioni storico-politiche come plausibile spiegazione di questa
variabilità, andando a riprendere il particolare contesto all’origine dell’introduzione dell’LCR e
68
dell’NSFR. Prima della crisi del 2007-2008, che ha messo in luce le carenze degli istituti bancari
riguardo alle riserve di liquidità, mancava una regolamentazione in questo ambito che si basasse su
standard internazionali. L’errata valutazione del rischio di liquidità da parte delle banche e le
carenze di liquidità che si sono trovate ad affrontare hanno spinto il Comitato di Basilea a
sviluppare due requisiti di liquidità (LCR e NSFR) affinché le banche possano rispondere in modo
adeguato a questo tipo di rischio (CBVB 2011). Se i requisiti patrimoniali hanno una tradizione più
lunga negli standard elaborati dal Comitato, l’introduzione di requisiti sulla liquidità è quindi più
recente. Gli standard vengono sviluppati di norma in lingua inglese, quindi non sorprende che le
altre lingue ricorrano all’inglese per descrivere i nuovi requisiti, poiché in italiano e tedesco la
traduzione di questi termini è piuttosto recente e ha dato luogo all’impiego di molte espressioni
diverse. Questa idea è inoltre rafforzata dal fatto che, secondo Scarpa (2008: 59), quando ci si trova
davanti alla compresenza di più termini i prestiti vengono spesso preferiti perché più brevi.
Nell’ambito dei testi analizzati ciò risulta evidente soprattutto per i provvedimenti sulla liquidità, in
cui le sigle vengono spesso preferite sia al termine completo in inglese che ai vari termini in italiano
e tedesco.
Considerando i documenti esaminati nell’ambito di questa tesi, si possono fare alcune distinzioni
nell’impiego degli anglicismi da parte delle istituzioni analizzate. In linea generale si può affermare
che i termini in inglese siano maggiormente impiegati in italiano rispetto al tedesco: questo
fenomeno si osserva soprattutto nei documenti della BRI e in minor misura nella normativa italiana
rispetto a quella tedesca, in cui gli anglicismi sono del tutto assenti.
Esaminando più attentamente i testi della BRI, nei requisiti patrimoniali gli anglicismi sono più
utilizzati in italiano che in tedesco: in particolare l’italiano utilizza di frequente “Common equity
Tier 1”, cosa che avviene in tedesco solo in modo sporadico. Per i buffer patrimoniali, l’italiano
presenta abitualmente il termine in inglese, mentre in tedesco non viene mai menzionato. Infine, per
i provvedimenti riguardanti la liquidità, entrambe le lingue privilegiano le sigle in inglese LCR e
NSFR.
Prendendo in considerazione i testi della legislazione europea, la rinuncia agli anglicismi appare in
generale piuttosto evidente: in italiano non vengono mai menzionati, mentre in tedesco appaiono in
modo molto sporadico (cfr. 5.1.1 e 5.1.4).
Per quanto riguarda le legislazioni nazionali è opportuno fare qualche distinzione: nella normativa
italiana i termini in inglese vengono menzionati, ma non impiegati abitualmente. Come anticipato
al paragrafo 4.1, la presenza di termini in inglese funge più che altro da rinvio ai termini dei testi
originali. Al contrario, nella normativa tedesca i termini in inglese non sono mai presenti. Infine
69
nella normativa svizzera la presenza di anglicismi non è maggiore in italiano o in tedesco. Per
entrambe queste lingue è interessante notare la sistematicità nell’utilizzo del termine in inglese nella
presentazione dei requisiti patrimoniali; quando il concetto viene menzionato per la prima volta
vengono inseriti il termine in inglese e la sigla tra parentesi accanto al termine in italiano o tedesco,
secondo il seguente schema: termine in italiano / tedesco (« termine in inglese », sigla). Questa
sistematicità giova sicuramente a una migliore comprensione del testo da parte del lettore, poiché
accanto al termine che verrà usato abitualmente nel resto del testo sono presenti rinvii alla
denominazione del concetto impiegata dal Comitato di Basilea. E’ importante considerare che,
nell’ambito dei requisiti patrimoniali, tanto nei testi in italiano quanto in quelli in tedesco i termini
in inglese non sono quelli utilizzati più frequentemente, cosa che invece avviene nei provvedimenti
riguardanti la liquidità: in questo caso sia italiano che tedesco privilegiano infatti le sigle LCR e
NSFR.
6.2 Coerenza nell’uso dei termini in italiano e tedesco
Messo da parte il ricorso agli anglicismi, si osservano tendenze diverse tra italiano e tedesco nella
coerenza dell’uso dei termini attraverso le istituzioni prese in esame. In linea generale il tedesco
presenta coerenza nella terminologia impiegata per i requisiti patrimoniali, mentre ciò non avviene
in italiano, in cui la varietà di termini è maggiore: per fare un esempio “Tier 1 aggiuntivo” (BRI),
“capitale aggiuntivo di classe 1” (UE e Italia) e “fondi di base supplementari” (Svizzera) si
riferiscono tutti allo stesso concetto, che viene espresso in tedesco sempre con “zusätzliches
Kernkapital”, nei testi di tutte le istituzioni. La differenza è notevole se si osserva il numero di
termini riscontrati in italiano (32) e in tedesco (16). Per gli altri argomenti studiati c’è invece
maggiore variabilità, sia in italiano sia in tedesco.
In particolare nei termini relativi alla liquidità la varietà di termini riscontrati è piuttosto elevata
rispetto agli altri argomenti: per descrivere due soli provvedimenti nei testi delle istituzioni
analizzate sono stati impiegati ben 16 termini in italiano e 12 in tedesco. La presenza dell’elevato
numero di termini riscontrati si può spiegare anche in questo caso con la “nascita” piuttosto recente
dei termini a cui si fa riferimento: si può infatti supporre che, poiché i nuovi standard sono stati
sviluppati inizialmente in lingua inglese, non si siano ancora affermati chiaramente degli
equivalenti in italiano e tedesco, provocando così l’impiego di vari termini allo stesso tempo.
Analizzando più da vicino le divergenze tra le varie istituzioni, nei documenti in italiano della BRI
e dell’UE i termini impiegati sono diversi in tutti gli argomenti presi in esame; in tedesco invece
c’è coerenza sui termini relativi ai requisiti patrimoniali, ma meno per gli altri argomenti, in
particolare nel caso dell’LCR e dei buffer.
70
Passando all’esame delle normative nazionali, Italia e Germania tendono a utilizzare
maggiormente i termini impiegati nella legislazione europea nei casi di divergenza tra questi ultimi
e quelli presenti nei documenti della BRI (cfr. ad esempio i paragrafi 4.1.2 e 5.1.2), nonostante la
presenza di alcune eccezioni (cfr. 4.1.3). Tuttavia la normativa italiana presenta spesso le due
varianti, mentre nei documenti relativi alla Germania la varietà di termini utilizzati è minore.
I termini in italiano riscontrati nella normativa svizzera sono quasi sempre diversi da quelli
impiegati dalle altre istituzioni. In tedesco si osserva invece coerenza nel caso dei requisiti
patrimoniali e della leva finanziaria, mentre per gli altri argomenti vi sono alcune differenze. E’ il
caso dei buffer e dei termini relativi alla liquidità, che comunque vengono impiegati
sporadicamente rispetto alle sigle in inglese. In ogni caso, quando c’è divergenza rispetto ai termini
riscontrati nei testi delle altre istituzioni, si notano somiglianze con i termini della BRI; ad esempio
“fondi propri di base di qualità primaria” (Svizzera) ricorda “patrimonio di qualità primaria” (BRI),
così come “Quote für strukturelle Liquidität” (Svizzera) è molto simile a “Strukturelle
Liquiditätsquote” (BRI).
6.3 Il ruolo della terminologia nei testi dell’UE
Le differenze terminologiche rilevate nell’analisi spingono senz’altro a interrogarsi sulle ragioni di
tali divergenze. Nello specifico quelle riscontrate nei testi della BRI e dell’UE, evidenti
specialmente nei documenti in lingua italiana, sono piuttosto interessanti essenzialmente per due
ragioni: innanzitutto, considerando la “gerarchia terminologica” di cui al paragrafo 6.1, i testi della
legislazione europea costituiscono il primo punto di passaggio dai documenti della BRI per
l’introduzione dei nuovi standard; il pacchetto CRD IV, infatti, è stato elaborato per migliorare la
solidità del sistema bancario dell’UE sulla base dei requisiti sviluppati dal Comitato di Basilea, alla
cui realizzazione ha contribuito anche l’Unione europea (CE 2013). Supponendo che i testi “di
partenza” della legislazione europea siano redatti principalmente in inglese o (meno probabilmente)
in francese ci si può chiedere come mai la versione in italiano, soprattutto nell’ambito dei requisiti
patrimoniali, presenti termini così diversi rispetto al testo in italiano della BRI, quando in tedesco si
osserva invece coerenza tra le due istituzioni. Secondariamente va presa in considerazione anche la
differenza nell’utilizzo dei termini in inglese: infatti, l’assenza di anglicismi nei documenti dell’UE
è piuttosto evidente rispetto ai testi della BRI, soprattutto per quel che riguarda l’italiano.
Una risposta a queste domande può venire dalla politica terminologica utilizzata nell’UE, che tiene
conto del plurilinguismo che la caratterizza. La traduzione all’interno delle istituzioni europee è
infatti fortemente influenzata dal contesto in cui viene redatta la legislazione: la creazione e
l’impiego di termini propri a tali istituzioni ha avuto un ruolo fondamentale fin dalla costituzione
71
della CEE poiché la lingua impiegata deve rispecchiare il carattere innovativo del loro sistema
giuridico. L’attenzione riservata alla terminologia utilizzata nella redazione e nella traduzione dei
testi europei è sempre stata grande, soprattutto vista la necessità di denominare nuove realtà e nuovi
concetti giuridici, autonomi rispetto agli ordinamenti giuridici degli stati membri (Cosmai 2007). In
quest’ottica il ruolo della traduzione è particolarmente importante, perché deve riuscire a esprimere
in modo chiaro concetti applicabili in tutti i paesi membri, che utilizzano però lingue e sistemi
giuridici diversi (Pommer 2012).
Prima di soffermarsi sulle caratteristiche principali della terminologia impiegata nei testi della
legislazione europea e sul ruolo di quest’ultima nella scelta dei termini presenti nel pacchetto CRD
IV, è utile esaminare il processo di redazione e di traduzione dei testi europei.
6.3.1 La redazione dei testi legislativi europei
A questo proposito Dollerup (2004), prendendo come esempio una direttiva, ha fatto alcune
riflessioni interessanti sul procedimento che porta alla sua adozione. In particolare ha individuato
alcuni stadi fondamentali dal punto di vista linguistico: l’iniziativa della Commissione europea di
redigere una direttiva su un determinato argomento; la traduzione dei documenti su cui verterà la
discussione all’interno dei vari stati membri; le riunioni di esperti a cui partecipano i delegati
nazionali e la traduzione del testo definitivo in tutte le lingue. L’analisi di questo procedimento è
utile per comprendere i vari fattori che influenzano la redazione del testo di partenza. Secondo
Dollerup, infatti, sebbene nelle istituzioni europee buona parte della documentazione sia tradotta
dall’inglese e dal francese, il testo definitivo “originale”, ovvero quello da cui vengono poi create le
versioni nelle altre lingue dell’UE, non proviene da un’unica fonte, ma subisce l’influsso linguistico
di coloro che partecipano alla sua redazione, proprio a causa del contesto particolare in cui viene
elaborato. Già il fatto che spesso il progetto su una direttiva riguardi argomenti precedentemente
trattati nella legislazione europea, porta inevitabilmente all’utilizzo di passaggi già codificati e
tradotti in altre direttive. Naturalmente nella prima frase di traduzione deve essere riportata la
traduzione ufficiale di questi passaggi, che non possono essere ritradotti ex novo. Successivamente,
il testo può risentire anche dell’influsso delle discussioni che avvengono a livello nazionale,
soprattutto se a questo stadio vengono prodotti documenti in inglese o francese sul tema. Appare
quindi chiaro che il “testo di partenza” impiegato per l’elaborazione delle versioni definitive nelle
lingue di tutti gli stati membri è un testo ibrido, alla cui creazione collaborano varie figure a livello
nazionale e internazionale. Inoltre, se per la traduzione nelle diverse lingue il testo definitivo può
essere considerato un “testo di partenza”, questo status viene perso quando le altre versioni
diventano definitive e ufficiali. A questo punto, infatti, tutte le versioni hanno lo stesso valore e
fanno fede nelle lingue ufficiali.
72
Prima che le versioni in tutte le lingue diventino definitive e quindi giuridicamente vincolanti, i
giuristi-linguisti le sottopongono a un’attenta revisione per assicurare che siano davvero
equivalenti. Il ruolo dei giuristi-linguisti nell’elaborazione della legislazione europea è
fondamentale, poiché la revisione effettuata non riguarda il controllo puramente linguistico del testo
rispetto all’ “originale”, ma si concentra sull’equivalenza giuridica delle versioni. Nel caso in cui tra
le versioni vi siano divergenze dovute ad una redazione poco chiara nel “testo di partenza”, i
giuristi-linguisti possono
intervenire direttamente su quest’ultimo, proponendo modifiche o
riformulazioni di una parte del documento (Cosmai 2007).
6.3.2 Le specificità della terminologia dell’UE
Esaminando più da vicino le caratteristiche della terminologia impiegata nella legislazione europea
appare chiaro che la necessità di denominare realtà e concetti nuovi ha portato alla nascita di un
linguaggio specifico. Nystedt (1999: 205, in Cosmai 2007: 26) definisce questo linguaggio “triplospecialistico”, poiché coinvolge più settori: il linguaggio proprio delle istituzioni europee, il
linguaggio tipico della produzione normativa e di volta in volta altri linguaggi specialistici, a
seconda dell’argomento trattato. Per tenere il passo con produzione legislativa dell’UE, questo
linguaggio si è arricchito di molti termini nuovi nel corso degli anni. Per la maggior parte, la
creazione del lessico non è però avvenuta attraverso l’introduzione di termini del tutto nuovi, bensì
attraverso neologismi semantici e combinatori: nel primo caso si tratta di termini che hanno assunto
un nuovo significato; nel secondo, invece, singole parole vengono accostate dando vita a un
sintagma con un significato diverso da quello originale delle parole che lo compongono (Cosmai
2007).
Inoltre è importante notare che i testi legislativi dell’UE contengono un lessico più vago rispetto
alla legislazione nazionale, che tende invece ad essere più precisa e a impiegare uno stile più
formale. Ciò accade soprattutto nel lessico giuridico ed è osservabile in particolar modo nelle
direttive, che lasciano agli stati membri un certo margine di manovra per l’applicazione delle
disposizioni. Le ragioni di questa differenza tra legislazione europea e nazionale vanno ricercate
essenzialmente nel fatto che a livello nazionale le normative vengono redatte tenendo conto di una
sola lingua (o in ogni caso di un numero di lingue inferiore rispetto a quelle dell’UE) e di un solo
sistema giuridico, mentre i legislatori europei devono produrre un testo applicabile in vari ordini
giuridici e traducibile in tutte le lingue ufficiali. Per questi motivi nei testi dell’UE vanno evitati
tutti quei termini che, riferendosi a un concetto in uso in un determinato stato membro, potrebbero
creare ambiguità e difficoltà di comprensione (Cosmai 2007; Robertson 2011). La Guida pratica
(2014), infatti, mette in guardia dall’impiego di concetti e termini troppo legati alle legislazioni
nazionali e poco traducibili nelle altre lingue.
73
Inoltre, secondo le indicazioni della Guida, la terminologia deve essere utilizzata in modo coerente
non solo all’interno di uno stesso atto, ma anche rispetto agli altri atti già in vigore sullo stesso
argomento. Questo tipo di coerenza è particolarmente importante, perché permette di creare un
legame con la legislazione precedente e assicura la comprensione quando nel corso del tempo le
disposizioni relative a un determinato ambito vengono modificate da nuovi regolamenti o direttive.
6.3.3 Ipotesi sulle differenze nei termini in lingua italiana
La specificità della terminologia usata in ambito europeo, che deve essere diversa da quella usata a
livello nazionale, non costituisce tuttavia una spiegazione per le differenze riscontrate tra i termini
della BRI e quelli dell’UE. Innanzitutto, se l’indeterminatezza del linguaggio dell’UE riguarda
soprattutto i concetti giuridici, i termini riscontrati nel regolamento e nella direttiva appartengono al
lessico finanziario. Si tratta quindi di termini tecnici, che non devono essere vaghi, ma al contrario
devono indicare in modo univoco a che cosa ci si riferisce. Considerando le varie categorie di
capitale, ad esempio, è essenziale che ogni stato membro capisca esattamente di quale categoria si
stia parlando e quali siano gli elementi del patrimonio computabili; l’utilizzo di termini vaghi o
iperonimi in questo ambito potrebbe causare ambiguità con conseguenti difficoltà per gli stati
membri a rispettare i requisiti minimi. In secondo luogo non c’è motivo per cui i termini dell’UE
dovrebbero essere meno precisi di quelli impiegati dalla BRI, poiché anche quest’ultima è
un’organizzazione internazionale i cui principi si riferiscono a un elevato numero di stati ed è
quindi slegata da un utilizzo della lingua specifico di un determinato paese.
La coerenza con la legislazione precedente è invece particolarmente importante per i testi dell’UE
presi in considerazione nell’ambito di questa tesi: sia il regolamento che la direttiva modificano o
abrogano testi che erano già in vigore precedentemente, quindi è probabile che nell’elaborazione
della versione italiana ci si sia basati su termini già esistenti nella legislazione europea. Inoltre il
pacchetto CRD IV non è il primo a contenere disposizioni riguardanti la regolamentazione bancaria;
nei pacchetti CRD I, II e III erano infatti già presenti norme su questo tema. A tale proposito è bene
ricordare che il CRD I è stato adottato nel 2006 proprio dopo la pubblicazione di Basilea II, in cui
erano già presenti alcune categorie di capitale riprese e modificate in Basilea III. L’ipotesi che le
scelte traduttive per il pacchetto CRD IV siano state dettate dalla terminologia della legislazione già
esistente è comunque applicabile solo ai termini impiegati per i requisiti patrimoniali, poiché i
provvedimenti sulla liquidità sono una novità dell’accordo di Basilea 3. Per verificare questa ipotesi
è stata condotta una ricerca sulle direttive18 dei pacchetti CRD I,II,III, nelle quali però non è stato
18
Le direttive analizzate sono le seguenti: direttiva 2006/48/CE, direttiva 2006/49/CE, direttiva 2009/111/CE, direttiva
2009/27/CE, direttiva 2009/83/CE, direttiva 2010/76/UE.
74
riscontrato nessuno dei termini relativi ai requisiti patrimoniali del pacchetto CRD IV. In particolare
nella direttiva 2006/48/EC sono presenti due espressioni diverse da quelle impiegate nel pacchetto
CRD IV, ovvero “fondi propri di base” e “fondi propri supplementari”. Poiché questi termini non
sono stati ripresi nel regolamento (UE) n° 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, viene spontaneo
chiedersi come mai in questo caso non sia stata rispettata la regola della coerenza terminologica con
la legislazione precedente. Prendendo in considerazione il fatto che il pacchetto CRD IV (come
anche l’accordo stesso di Basilea 3) è un insieme di misure piuttosto innovativo, dato che rispetto a
Basilea 2 vengono modificate le categorie di capitale e gli strumenti computabili, si può ipotizzare
che si sia preferito impiegare dei termini “nuovi” per descrivere categorie di capitale
sostanzialmente diverse da quelle a cui ci si riferiva nella legislazione precedente. In ogni caso, il
risultato fondamentale ai fini della nostra analisi è che la differenza tra i termini della BRI e quelli
dell’UE non è dovuta al rispetto della coerenza terminologica con i testi legislativi pubblicati prima
del pacchetto CRD IV.
Un’altra ipotesi riguarda le differenze di contenuto tra l’accordo di Basilea 3, redatto dal Comitato e
il pacchetto CRD IV, elaborato dall’UE. L’applicazione di Basilea 3 al contesto dell’UE ha reso
necessarie modifiche e aggiunte all’accordo elaborato dal Comitato: il pacchetto CRD IV non è
quindi la copia esatta di Basilea 3, ma è stato adattato per rispondere meglio alle esigenze
dell’Unione europea e degli stati membri. La direttiva 36/2013/UE, ad esempio, introduce una
riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, applicabile a un determinato settore finanziario nel
caso in cui questo possa causare un rischio sistemico con notevoli ripercussioni sul sistema
finanziario di uno stato membro. La presenza di alcune differenze tra i principi elaborati dal
Comitato e la regolamentazione europea potrebbe aver incoraggiato la creazione di una
terminologia “propria” all’Unione europea, volutamente diversa da quella impiegata alla BRI. Ciò
sembrerebbe ragionevole se anche in tedesco si osservassero le stesse differenze tra le due
istituzioni. Quest’idea viene però smentita dalla coerenza presente nella terminologia impiegata
dalla BRI e dall’UE nei testi in lingua tedesca. Se le divergenze riscontrate nei documenti in italiano
fossero davvero frutto di una scelta operata in funzione dell’ “indipendenza terminologica” dell’UE
rispetto ad altre istituzioni, perché in tedesco si preferirebbe invece utilizzare gli stessi termini?
È inoltre possibile che le traduzioni nelle varie lingue dei documenti della BRI non siano state prese
in considerazione per le scelte terminologiche effettuate nei testi dell’UE. Se da un lato per la
redazione dei testi legislativi nell’UE si sconsiglia l’impiego di termini troppo legati alle realtà
nazionali dei singoli membri, dall’altro nella Guida pratica non c’è alcuna disposizione inerente
l’utilizzo o la coerenza con i termini di altre istituzioni che hanno un ruolo importante nella
trattazione dei temi su cui verte la legislazione. Ciò significa che i traduttori dell’Unione europea
75
non hanno l’obbligo di fare riferimento alla terminologia impiegata in altre istituzioni, sebbene i
principi del Comitato di Basilea e il pacchetto CRD IV trattino in buona parte gli stessi argomenti.
Di conseguenza può darsi che, nonostante i documenti della BRI siano cronologicamente
antecedenti a quelli dell’UE, i termini presenti in questi ultimi siano stati tradotti ex novo e risultino
quindi diversi.
Infine è utile fare qualche riflessione dal punto di vista morfosintattico sulle differenze tra l’italiano
(in quanto lingua romanza) e il tedesco e l’inglese (lingue germaniche). È noto che le lingue
germaniche usano anteporre l’aggettivo al sostantivo; inoltre in tedesco si possono creare composti
in modo molto più facile di quanto accada nelle lingue romanze. Per questo motivo nella traduzione
da lingue germaniche a lingue romanze è spesso necessario ricorrere a una perifrasi, vista
l’impossibilità di rendere lo stesso concetto in modo così sintetico. Applicando questo fenomeno ai
termini individuati nel testo originale in inglese della BRI, appare chiaro che la loro traduzione
pone meno problemi verso una lingua germanica rispetto a una lingua romanza. Prendendo come
esempio “common equity Tier 1”, in italiano sono state utilizzate come soluzioni traduttive
“patrimonio di qualità primaria” e “capitale primario di classe 1”, rispettivamente nei testi della BRI
e dell’UE. Si può notare come entrambe le soluzioni siano più lunghe dell’originale e sembrino più
che altro esplicitarne il contenuto. In questo caso il tedesco ricorre sempre a “hartes Kernkapital”,
un composto piuttosto sintetico. Si può quindi ipotizzare che questa differenza intrinseca tra lingue
germaniche e romanze abbia in parte contribuito alla coesistenza di più versioni in lingua italiana.
Questa ipotesi è avvalorata dai risultati di una breve analisi condotta sulla versione inglese e
francese dei testi della BRI e dell’UE: prendendo in considerazione solo i requisiti patrimoniali,
sono stati messi a confronto i termini in francese e in inglese con quelli già analizzati in italiano e
tedesco. Il risultato è che mentre in inglese e tedesco c’è una certa coerenza tra i testi della BRI e
dell’UE, in francese si osserva la stessa variabilità riscontrata in italiano. La breve ricerca
comparativa effettuata su inglese e francese rafforza quindi l’idea che nel passaggio da una lingua
germanica all’altra sia possibile conservare una certa coerenza nei termini, mentre nella traduzione
da una lingua germanica a una romanza si debba spesso ricorrere a perifrasi, che aumentano la
variabilità delle soluzioni utilizzate. Di seguito viene riportato un esempio basato sul termine
inglese “Tier 1 capital”:
76
6.3.4 Le differenze nell’uso dell’inglese
Analizzare le ragioni della maggior presenza dell’inglese nei testi della BRI rispetto a quelli
dell’UE è stato più difficile, perché nella Guida pratica non sono presenti indicazioni in proposito.
Anche nel resto della letteratura non sono state trovate norme particolari riguardo all’impiego di
anglicismi nei testi dell’UE, il che lascia supporre che il loro uso non sia esplicitamente
sconsigliato. L’assenza di indicazioni particolari significa che i traduttori hanno un certo margine di
manovra nella scelta di utilizzare termini in inglese o meno. In questo caso si è preferito non
lasciare alcuna traccia dell’inglese e tradurre tutto con termini in italiano. La rinuncia all’impiego di
termini stranieri è dovuta probabilmente alla volontà di rendere più chiari i concetti presenti nel
testo di partenza. Inoltre la tendenza a cercare sempre degli equivalenti in lingua italiana per i
termini stranieri è dovuta alla “normalizzazione”, universale traduttivo19 piuttosto comune nei testi
dell’UE. Per “normalizzazione” si intende “la tendenza alla convenzionalità e al conservatorismo
linguistico” (Urzì 2012: 162-163). Nella legislazione europea questa tendenza si esprime, ad
esempio, nell’uso di formule fisse e convenzioni relative all’uso di minuscole e maiuscole (Urzì
2012). Tuttavia la propensione al “conservatorismo linguistico” può avere un ruolo considerevole
anche nella scelta di inserire termini stranieri o meno. Evitare questo tipo di termini non è però
sempre auspicabile: nel lessico finanziario l’impiego di anglicismi è molto comune e alcuni termini
sono piuttosto affermati in lingua italiana. Utilizzare una traduzione in italiano per questi termini,
senza alcun riferimento all’inglese, può creare confusione nel lettore perché vengono a crearsi dei
“doppioni” che non sono immediatamente comprensibili.
6.4 Osservazioni sulle normative nazionali
Per concludere è necessario fare qualche osservazione sull’uso degli anglicismi e sulla variabilità
dei termini in italiano e in tedesco all’interno delle normative nazionali.
Se nella normativa tedesca i termini in inglese non sono mai presenti, nella normativa svizzera sono
usati correntemente per i provvedimenti riguardanti la liquidità e in maniera sporadica per i requisiti
patrimoniali; nella normativa italiana sono presenti sia per la liquidità che per i requisiti
patrimoniali, ma sono impiegati sempre in modo occasionale. In ogni caso la funzione dell’inglese è
quella di rinviare ai termini dei testi originali, in modo da fare chiarezza su quale sia il concetto a
cui ci si riferisce. Inoltre le sigle “LCR” e “NSFR” vengono privilegiate nella normativa svizzera
19
Secondo la teoria degli universali traduttivi vi sono alcune caratteristiche particolari all’interno di testi tradotti che
permettono di distinguerli dai testi non tradotti, indipendentemente dalle lingue di partenza o di arrivo. Questa teoria,
che è strettamente legata all’analisi dei corpora, è stata trattata da vari studiosi, tra cui Toury, Laviosa e Baker.
Quest’ultima ha proposto una classificazione basata su quattro universali: esplicitazione, semplificazione,
normalizzazione e convergenza (Lind 2007).
77
anche per la loro brevità. Sebbene i riferimenti ai termini in inglese vengano utilizzati sia dalla
normativa svizzera che da quella italiana, è importante fare qualche distinzione tra le due istituzioni:
mentre nella Circolare n°285 le espressioni in inglese corrispondenti in italiano sono presentate in
modo non sistematico e non sono menzionate per tutti i provvedimenti, nelle ordinanze svizzere
vengono inserite in modo sistematico sia nella versione italiana che in quella tedesca. Lo schema
impiegato nella normativa svizzera (cfr. paragrafo 6.1) è molto utile perché guida il lettore
attraverso il testo e gli permette di comprendere al meglio qual è il concetto a cui ci si riferisce. Il
fatto di menzionare i termini in inglese è senz’altro positivo in entrambe le normative, soprattutto
considerando che in italiano c’è molta variabilità nelle espressioni utilizzate. Tuttavia mettendo a
confronto la normativa italiana con quella svizzera, quest’ultima utilizza un metodo più efficace e
rende il testo maggiormente comprensibile per il lettore di quanto non avvenga nella Circolare n°
285. Il motivo della maggiore sistematicità nei testi svizzeri è da ricercare nel plurilinguismo che
caratterizza la Svizzera, senz’altro più abituata dell’Italia a gestire la traduzione della legislazione (e
non solo) in più lingue ufficiali.
Analizzando la variabilità dei termini in lingua italiana e tedesca nei documenti delle normative
nazionali, in italiano la varietà di termini utilizzati appare certamente maggiore. Nella Circolare n°
285 sono presenti sia alcune espressioni dei testi BRI, sia alcune impiegate nella legislazione
europea. In caso di divergenza tra le due istituzioni la Circolare usa più correntemente la
terminologia europea. Questa preferenza non sorprende poiché il regolamento (UE) 575/2013 è
direttamente applicabile negli stati membri, quindi la terminologia usata diventa ufficiale ed è
naturale che venga ripresa anche nella normativa nazionale. Con tutta probabilità i termini utilizzati
dalla BRI sono stati affiancati di tanto in tanto a quelli dell’UE per far comprendere al lettore che il
concetto è lo stesso; anche in questo caso però non si tratta di un ricorso sistematico.
Nella normativa svizzera la versione in tedesco utilizza quasi sempre i termini presenti nelle altre
istituzioni, mentre quella italiana presenta espressioni quasi sempre diverse, sebbene siano spesso
simili a quelle della BRI. La differenza principale riguarda l’utilizzo di “fondi propri”, che viene
reso nelle altre istituzioni con “patrimonio” o “capitale”. Tale differenza sembra dovuta
all’influenza del francese: nella versione in francese, infatti, le espressioni usate per descrivere i
requisiti patrimoniali presentano sempre il termine “fonds propres” e sono molto simili a quelle
impiegate in italiano.
78
79
Conclusioni
L’analisi dei testi della BRI, dell’UE e delle normative nazionali in Italia, Germania e Svizzera ha
permesso di rispondere alla domanda di ricerca iniziale, ovvero se ci sia coerenza tra queste
istituzioni e se mettendo a confronto diverse lingue sia possibile osservare le stesse tendenze
terminologiche. Dai risultati ottenuti è emerso che le tendenze terminologiche relative a Basilea 3
sono fortemente legate alla lingua e all’argomento trattato. In tedesco si rileva una certa coerenza
tra le istituzioni nei provvedimenti sui requisiti patrimoniali, mentre la variabilità è più elevata nel
caso della liquidità; in italiano invece non c’è coerenza né nell’ambito dei requisiti patrimoniali né
nella liquidità, dove in ogni caso si osserva una variabilità maggiore rispetto al tedesco.
Le divergenze riscontrate riguardano sia l’utilizzo di termini in inglese, sia i termini in lingua
italiana o tedesca. È proprio su questi due filoni di indagine che si è concentrata la ricerca delle
ragioni di tali divergenze, analizzata nell’ultimo capitolo.
L’uso di termini in inglese sembra dovuto alla monoreferenzialità, caratteristica fondamentale delle
lingue speciali. Ciò è importante soprattutto per i testi in italiano in cui, visto l’elevato numero di
termini presenti, il rimando al termine in inglese è un riferimento essenziale per il lettore. In linea
generale l’uso di anglicismi è stato riscontrato maggiormente nei provvedimenti relativi alla
liquidità, per i quali vengono spesso impiegate le sigle in inglese (LCR, NSFR). In questo caso le
sigle sono preferite probabilmente per la loro brevità rispetto alle soluzioni in italiano o tedesco;
inoltre poiché la liquidità è un argomento introdotto recentemente nella regolamentazione, i termini
nelle altre lingue non si sono ancora affermati e il riferimento all’inglese sembra la soluzione più
efficace.
Riguardo alle divergenze tra le varie istituzioni nell’uso di termini in italiano e in tedesco, mentre in
tedesco si osserva coerenza nell’ambito dei requisiti patrimoniali, in italiano le soluzioni traduttive
sono molto diverse. Nella trattazione degli altri argomenti, invece, sia il tedesco che l’italiano
utilizzano termini diversi a seconda delle istituzioni considerate. In particolare per denominare i
provvedimenti relativi alla liquidità vengono usate numerose espressioni in tutte e due le lingue.
Anche in questo caso il fatto che i provvedimenti sulla liquidità siano più recenti ha un ruolo non
indifferente nelle scelte terminologiche: non essendoci termini affermati in italiano e tedesco, i
traduttori hanno optato per soluzioni diverse.
Le differenze più interessanti sono state riscontrate tra i testi in italiano della BRI e quelli dell’UE,
dai quali ci si sarebbe potuto invece aspettare una certa coerenza, poiché sono indipendenti da un
uso della lingua legato a un determinato paese. Per giustificare tali differenze sono state passate al
vaglio varie ipotesi, tra cui solo alcune possono essere considerate valide motivazioni: non essendo
80
stata trovata alcuna indicazione riguardo all’utilizzo di termini di altre istituzioni, è possibile che i
traduttori dell’UE non abbiano preso in considerazione le traduzioni precedenti effettuate alla BRI e
abbiano tradotto la terminologia ex novo; inoltre le differenze morfosintattiche tra lingue
germaniche e lingue romanze potrebbero aver contribuito alla mancanza di coerenza terminologica.
Infine va giudicata positivamente la soluzione traduttiva utilizzata nella normativa svizzera: la
sistematicità nella presentazione dei termini e il rimando al termine in inglese facilitano la
comprensione, più di quanto non avvenga nella normativa italiana, in cui l’inglese è presente ma
non in modo organizzato.
Sebbene i risultati dell’analisi siano piuttosto interessanti, è importante tenere a mente che si tratta
di risultati parziali, poiché il numero di termini chiave presi in considerazione è piuttosto limitato e
sono state esaminate le soluzioni traduttive di due sole lingue. In ogni caso i risultati di questa
ricerca confermano che gli accordi di Basilea sono un terreno fertile per la ricerca terminologica in
campo finanziario. Si potrebbe quindi continuare l’analisi inserendo anche altri termini, per avere
una visione più ampia della terminologia impiegata nelle diverse istituzioni. La ricerca potrebbe
inoltre proseguire prendendo in considerazione altre lingue e paesi, come ad esempio il francese, a
cui corrispondono diverse normative nazionali, in modo da verificare se le tendenze osservate siano
più simili a quelle dell’italiano o del tedesco.
81
Allegato 1
Schema sull’attuazione di Basilea 3
Fonte: http://www.bis.org/bcbs/basel3/basel3_phase_in_arrangements.pdf (consultato il 17/10/15)
82
Allegato 2
Schema dei termini in italiano riscontrati nel corpus
BRI
Patrimonio di vigilanza
complessivo
Patrimonio di vigilanza totale
Patrimonio di vigilanza
Capitale totale
PV
Capitale complessivo
Total capital
Normativa
italiana
Normativa
svizzera
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Patrimonio di base
Tier 1
T1
Capitale di classe 1
Fondi propri di base
Tier 1 Capital
X
X
X
Patrimonio di qualità primaria
Common equity Tier 1
CET1
Capitale primario di classe 1
Capitale di qualità primaria
Patrimonio di qualità primaria
Fondi propri di base di qualità
primaria
X
X
X
Tier 1 aggiuntivo
T1A
Capitale aggiuntivo di classe 1
Fondi propri di base supplementari
AT1
Additional Tier 1
X
X
Patrimonio supplementare
Tier 2
T2
Capitale di classe 2
Tier 2 Capital
Fondi propri complementari
X
X
X
Buffer di conservazione del
capitale
Riserva di conservazione del
capitale
Capital conservation buffer
Buffer anticiclico
Riserva di capitale anticiclica
Countercyclical capital buffer
Cuscinetto di fondi propri
Cuscinetto anticiclico
UE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
83
Leverage ratio
Coefficiente di leva finanziaria
Indice di leva finanziaria
Indice massimo di leva finanziaria
X
X
X
X
X
X
X
Liquidity coverage ratio
LCR
Indice di copertura della liquidità
Indicatore a breve termine
Coefficiente di copertura della
liquidità
Requisito di copertura della
liquidità
Requisito in materia di copertura
della liquidità
Requisito di liquidità a breve
termine
Quota di liquidità a breve termine
X
X
X
X
X
X
X
X
Net stable funding ratio
NSFR
Coefficiente dei fondi di
approvvigionamento stabili
Indicatore strutturale
Coefficiente (netto) di
finanziamento stabile
Requisito di finanziamento stabile
Quota strutturale di liquidità
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
84
Allegato 3
Schema dei termini in tedesco riscontrati nel corpus
BRI
UE
Normativa
tedesca
Normativa
svizzera
X
X
X
X
X
X
X
Regulatorisches Eigenkapital
Gesamtkapital
Gesamtkapitalquote
X
X
Kernkapital
T1
Tier1
Tier 1 Capital
X
X
Hartes Kernkapital
Common equity Tier 1
CET1
X
X
X
X
X
X
X
X
Zusätzliches Kernkapital
AT1
X
X
X
X
X
X
Ergänzungskapital
T2
Tier 2
Tier 2 Capital
X
X
X
X
X
X
Kapitalerhaltungspolster
Kapitalerhaltungspuffer
Eigenmittelpuffer
Antizyklisches Kapitalpolster
Antizyklischer Puffer
Antizyklischer Kapitalpuffer
X
Höchstverschuldungsquote
Leverage ratio
Verschuldungsquote
X
X
X
Liquidity Coverage Ratio
LCR
Mindestliquiditätsquote
Liquiditätsdeckungsquote
Liquiditätsdeckungsanforderung
Anforderung an die
Liquiditätsdekung
Quote für kurzfristige Liquidität
X
X
X
Net Stable Funding Ratio
NSFR
Strukturelle Liquidtätsquote
Anforderung an die stabile
Finanzierung
Quote für stukturelle Liquidität
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
-
X
X
X
-
X
X
X
-
85
X
X
X
Ringraziamenti
Vorrei ringraziare innanzitutto i professori che hanno contribuito alla stesura di questa tesi: la
professoressa Fibbi per avermi seguita come relatrice e per la pazienza avuta nel correggere di volta
in volta tutti i miei elaborati; la professoressa Felici e il professor La Rosa per il loro prezioso aiuto
nella ricerca di informazioni utili allo svolgimento del lavoro.
Ringrazio inoltre Andrea e Alma per il tempo che hanno dedicato alle riletture, l’insostituibile
sostegno tecnico, i consigli e soprattutto la loro pazienza.
Infine un ringraziamento speciale a Lara e Pasqualina, che nell’ultimo anno di convivenza hanno
sopportato tutti i miei discorsi sulla tesi durante ogni pranzo e cena insieme!
86
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Legislazione citata
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“Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012” (CRR 575/2013)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575R(02) (consultato il
09/11/15)
•
“Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)"
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L004820130701&from=EN (consultato il 6/12/15)
•
“Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi
(rifusione)"
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L004920110104&from=EN (consultato il 6/12/15)
•
“ Direttiva 2009/27/CE della Commissione del 7 aprile 2009 che modifica taluni allegati della
direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio"
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0027&from=EN
(consultato il 6/12/15)
•
“Direttiva 2009/83/CE della Commissione del 27 luglio 2009 che modifica alcuni allegati della
direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio"
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0083&from=EN
(consultato il 6/12/15)
•
“Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che
modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i
meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi”
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0111&from=EN
(consultato il 6/12/15)
•
“Direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che
modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il
portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da
parte delle autorità di vigilanza”
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0076&from=EN
(consultato il 6/12/15)
92
•
“Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso
all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE” (CRD 2013/36)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:IT:PDF
(consultato il 09/11/15)
•
“Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi” (Reg. delegato 2015/61)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0061 (consultato il
09/11/15)
•
“Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur
Anpassung des Aufsichtsrechts an die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (CRD IV-Umsetzungsgesetz)”
Link:http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B
@attr_id='bgbl113s3395.pdf'%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl113s33
95.pdf%27%5D__1445199565925 (consultato il 04/11/15)
•
“Gesetz über das Kreditwesen - KWG”
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bankenaufsicht/Gesetze_Ver
ordnungen_Richtlinien/gesetz_ueber_das_kreditwesen_kwg.pdf?__blob=publicationFile
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•
“Verordnung über die Liquidität der Institute (Liquiditätsverordnung-LiqV)”
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ordnungen_Richtlinien/verordnung_ueber_die_liquiditaet_der_institute.pdf?__blob=publication
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•
“Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di
valori mobiliari – (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)”
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20121146/index.html (consultato il
09/11/15)
•
“Ordinanza sulla liquidità delle banche – (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)”
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122528/index.html (consultato il
09/11/15)
•
“Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche – (Legge
sulle lingue, LLing)”
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20062545/index.html (consultato il
93
19/12/15)
•
“Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale – (Legge sulle
pubblicazioni ufficiali, LPubl)”
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031819/index.html (consultato il
19/12/15)
•
“Testo unico bancario –Decreto legislativo 1° settembre 1993, n°385”
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/TUB_giugno_2015.pdf (consultato il
19/12/15)
•
“Testo unico della finanza –Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°58”
http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.htm
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94