Master Reference - Archive ouverte UNIGE
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Master Un'analisi dei principali termini specifici all'accordo di Basilea 3 nei testi della BRI, dell'UE e della normativa italiana, tedesca e svizzera CONTE, Eleonora Abstract Ce travail porte sur l’analyse terminologique de certains mots clés des accords de Bâle 3 à propos de la règlementation bancaire. Ce mémoire relève les cohérences et différences de la terminologie de la Banque des règlements internationaux et de l’Union européenne, ainsi que celle de la législation italienne, allemande et suisse. Les textes les plus significatifs pour chaque institution ont été sélectionné selon dix mots clés qui ont été préalablement défini. Nous avons dans un premier temps analysé la présence de termes en anglais, très répandus dans le milieu financier, puis nous avons comparé les termes italiens et allemands utilisés dans les textes. Les différences relevées nous ont permis d’identifier le tendances de chaque langue et de chaque institution, ainsi que de formuler des hypothèses à ce propos. Reference CONTE, Eleonora. Un’analisi dei principali termini specifici all’accordo di Basilea 3 nei testi della BRI, dell’UE e della normativa italiana, tedesca e svizzera. Maîtrise : Univ. Genève, 2016 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:80791 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. Eleonora CONTE Un’analisi dei principali termini specifici all’accordo di Basilea 3 nei testi della BRI, dell’UE e della normativa italiana, tedesca e svizzera Directrice : Mme Rosita FIBBI Jurée : Mme Annarita FELICI Mémoire présenté à la Faculté de traduction et d’interprétation (Département de traduction, Unité d’italien) pour l’obtention de la Maîtrise universitaire en traduction, mention traduction spécialisée. Université de Genève Année académique 2015-2016 Janvier 2016 J’affirme avoir pris connaissance des documents d’information et de prévention du plagiat émis par l’Université de Genève et la Faculté de traduction et d’interprétation (notamment la Directive en matière de plagiat des étudiant-e-s, le Règlement d’études de la Faculté de traduction et d’interprétation ainsi que l’Aide-mémoire à l’intention des étudiants préparant un mémoire de Ma en traduction). J’atteste que ce travail est le fruit d’un travail personnel et a été rédigé de manière autonome. Je déclare que toutes les sources d’information utilisées sont citées de manière complète et précise, y compris les sources sur Internet. Je suis conscient-e que le fait de ne pas citer une source ou de ne pas la citer correctement est constitutif de plagiat et que le plagiat est considéré comme une faute grave au sein de l’Université, passible de sanctions. Au vu de ce qui précède, je déclare sur l’honneur que le présent travail est original. Nom et prénom : Conte Eleonora Lieu / date / signature : Genève, le 15 décembre 2015 1 Indice Introduzione ......................................................................................................................................... 5 1. Cenni storici sulla BRI e gli accordi di Basilea ............................................................................... 7 1.1 La Banca dei regolamenti internazionali e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria . 7 1.2 Le prime modalità di intervento ................................................................................................ 9 1.2.1 Basilea 1 ............................................................................................................................. 9 1.2.2 Basilea 2 ........................................................................................................................... 11 2. Basilea 3 ........................................................................................................................................ 14 2.1 Cambiamenti nei requisiti patrimoniali ................................................................................... 15 2.2 Provvedimenti riguardanti la liquidità ..................................................................................... 18 2.3 G-SIFI e G-SIB ........................................................................................................................ 19 2.4 Critiche a Basilea 3 .................................................................................................................. 21 3. L’analisi terminologica dei testi di Basilea 3 ................................................................................ 23 3.1 L’obiettivo di un’analisi terminologica ................................................................................... 23 3.2 La scelta delle lingue ............................................................................................................... 23 3.3 Applicazione di Basilea 3 e modifiche legislative................................................................... 24 3.3.1 Applicazione di Basilea 3 nell’UE ................................................................................... 24 3.3.2 Germania .......................................................................................................................... 26 3.3.3 Italia .................................................................................................................................. 26 3.3.4 Svizzera ............................................................................................................................ 27 3.4 Il corpus analizzato .................................................................................................................. 28 3.4.1 I testi della BRI ................................................................................................................. 28 3.4.2 Testi dell’UE..................................................................................................................... 29 3.4.3 Testi di applicazione a livello nazionale........................................................................... 31 3.5 Metodologia ............................................................................................................................. 33 3.6 Piano dell’analisi terminologica .............................................................................................. 34 4. Analisi dei termini in lingua italiana ............................................................................................. 36 4.1 Testi internazionali e italiani ................................................................................................... 36 4.1.1 Requisiti patrimoniali ....................................................................................................... 36 4.1.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale ............................................................ 39 4.1.3 Leva finanziaria ................................................................................................................ 41 4.1.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità .............................................................................. 41 4.1.5 Sintesi ............................................................................................................................... 45 4.2 Normativa svizzera in lingua italiana ...................................................................................... 46 4.2.1 Requisiti patrimoniali ....................................................................................................... 46 4.2.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale ............................................................ 47 4.2.3 Leva finanziaria ................................................................................................................ 48 4.2.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità .............................................................................. 49 4.2.5 Sintesi ............................................................................................................................... 50 5. Analisi dei termini in lingua tedesca ............................................................................................. 52 5.1 Testi internazionali e tedeschi ................................................................................................. 52 5.1.1 Requisiti patrimoniali ....................................................................................................... 52 5.1.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale ............................................................ 54 5.1.3 Leva finanziara ................................................................................................................. 55 5.1.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità .............................................................................. 56 5.1.5 Sintesi ............................................................................................................................... 59 5.2 Normativa svizzera in lingua tedesca ...................................................................................... 59 5.2.1 Requisiti patrimoniali ....................................................................................................... 60 5.2.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale ............................................................ 61 5.2.3 Leva finanziaria ................................................................................................................ 61 5.2.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità .............................................................................. 62 2 5.2.5 Sintesi ............................................................................................................................... 63 6. Discussione dei risultati dell’analisi .............................................................................................. 65 6.1 La presenza dell’inglese .......................................................................................................... 65 6.2 Coerenza nell’uso dei termini in italiano e tedesco ................................................................. 70 6.3 Il ruolo della terminologia nei testi dell’UE ............................................................................ 71 6.3.1 La redazione dei testi legislativi europei .......................................................................... 72 6.3.2 Le specificità della terminologia dell’UE ......................................................................... 73 6.3.3 Ipotesi sulle differenze nei termini in lingua italiana ....................................................... 74 6.3.4 Le differenze nell’uso dell’inglese ................................................................................... 77 6.4 Osservazioni sulle normative nazionali ................................................................................... 77 Conclusioni ........................................................................................................................................ 80 Allegato 1 .......................................................................................................................................... 82 Allegato 2 .......................................................................................................................................... 83 Allegato 3 .......................................................................................................................................... 85 Ringraziamenti................................................................................................................................... 86 Bibliografia ........................................................................................................................................ 87 3 Lista delle abbreviazioni AS-BRI Approccio standard internazionale per il calcolo dei fondi propri AS-CH Approccio standard svizzero per il calcolo dei fondi propri BRI Banca dei regolamenti internazionali CBVB Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria CRD Capital requirements directive CE Commissione europea CET1 Common equity Tier 1: categoria di capitale con la migliore capacità di copertura delle perdite CRR Capital requirements regulation DFF Dipartimento federale delle finanze FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FSB Financial Stability Board G-SIB Global systemically important banks G-SIFI Global systemically important financial institutions GHOS Group of governors and heads of supervision HQLA High quality liquid assets: attività liquide di alta qualità che possono essere trasformate facilmente in contanti IOSCO International organisation of securities commissions IRB Internal-Ratings-Based: sistema di calcolo del capitale proprio necessario in base al rischio di credito fondato sull’impiego di rating interni KWG Kreditwesengesetz: legge tedesca sul sistema creditizio LCR Liquidity coverage ratio: requisito minimo riguardante la liquidità a breve termine MAG Macroeconomic assessment group NSFR Net stable funding ratio: requisito minimo riguardante il finanziamento stabile sul lungo termine OFoP Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari OLiq Ordinanza sulla liquidità delle banche RWA Risk-weighted asset: attività ponderate per il rischio TUB Testo Unico Bancario TUF Testo Unico della Finanzia VaR Value at risk: modelli impiegati per la valutazione del rischio in un determinato spazio di tempo 4 Introduzione La crisi economica del 2007-2008 ha portato in primo piano la questione della solidità del sistema bancario e la necessità di attuare riforme per evitare il ripetersi delle stesse condizioni che l’hanno causata. Nell’introduzione al documento “Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”, il Comitato di Basilea ha messo in evidenza come una leva finanziaria eccessiva, unita a carenze riguardanti il capitale proprio e le riserve di liquidità, sia da considerare uno degli elementi che hanno maggiormente contribuito allo scoppio della crisi. Inoltre, come illustrato nel testo “La risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G20” la valutazione del rischio inefficace e l’utilizzo di prodotti finanziari particolarmente complessi hanno avuto un ruolo fondamentale. Infatti la copertura insufficiente di capitale proprio e liquidità non ha consentito agli istituti di assorbire le perdite e reagire agli shock in modo adeguato. Inoltre la crisi non è rimasta confinata al settore finanziario ma si è propagata anche all’economia reale, rendendo sempre più difficile l’accesso al credito. (CBVB 2010; CBVB 2011). L’entità di questa crisi ha suscitato anche un grande interesse mediatico (non a caso è sempre sulle prime pagine dei giornali) e ha avuto un forte impatto anche sulle nuove generazioni, basti pensare alle conseguenze in termini di disoccupazione. È quindi un tema di grande attualità, così come lo sono le discussioni relative ai possibili provvedimenti finalizzati a scongiurarne altre. In questo ambito s’inserisce l’importanza di sviluppare delle norme volte a contenere i rischi corsi dalle banche e a compensarli con adeguate quantità di capitale proprio. Inoltre è fondamentale che tali norme vengano ideate e attuate a livello internazionale, considerata l’interconnessione tra gli istituti bancari e i sistemi finanziari dei diversi paesi. L’idea di questo elaborato è nata proprio da un marcato interesse per le tematiche riguardanti la crisi finanziaria e dalla consapevolezza dell’importanza di una regolamentazione efficace, acquisita anche grazie alla lettura del libro “Freefall. America, free markets and sinking of the world economy”di Joseph E. Stiglitz nell’ambito del corso di economia 2. Inoltre, poiché la regolamentazione del sistema bancario coinvolge molti paesi e varie istituzioni internazionali, la documentazione prodotta in questo ambito rappresenta terreno fertile per uno studio più approfondito nel campo della traduzione e della terminologia. L’attenzione è stata diretta in particolare all'accordo di Basilea 3, a cui si è accennato nei corsi di traduzione economica. È proprio nella raccolta di informazioni sull’accordo che sono state riscontrate le prime differenze terminologiche tra i testi in italiano del Comitato di Basilea e la legislazione prodotta dall’Unione europea. Partendo da queste differenze si è poi sviluppata l’idea di prendere in considerazione un numero più ampio di istituzioni, per analizzarne le tendenze terminologiche, e mettere a confronto 5 più lingue a seconda dei paesi esaminati. La scelta delle lingue è ricaduta sull’italiano e sul tedesco, che permettono un paragone con le normative di varie istituzioni e paesi; in particolare sono stati analizzati determinati testi del Comitato di Basilea e della legislazione europea e i documenti della normativa nazionale in Italia, Germania e Svizzera per mettere in evidenza l’eventuale coerenza o divergenza nella terminologia impiegata. Nella parte iniziale di questa tesi si è scelto di inserire un’introduzione teorica all’accordo di Basilea 3, in modo da fornire un quadro più completo prima di passare allo studio dei termini principali dell’accordo. A partire da uno schema in inglese sull’applicazione di Basilea 3, disponibile sul sito della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), sono stati ricavati 10 termini principali riguardanti il nuovo accordo; successivamente è stato analizzato un corpus di testi della BRI, dell’UE e delle normative nazionali per trovare gli equivalenti di questi termini in italiano e in tedesco. Dopo l’analisi dei testi in italiano e in tedesco, l’ultima parte è dedicata ai risultati, illustrati in un capitolo a sé per renderli più comprensibili, dato l’elevato numero di termini riscontrati nei documenti. Il presente elaborato è suddiviso in 6 capitoli: i primi due sono dedicati a un’introduzione generica agli accordi di Basilea, con particolare attenzione a Basilea 3. Nel capitolo 3 viene invece illustrato il metodo impiegato per l’analisi e la scelta delle lingue e del corpus. Nei capitoli 4 e 5 si arriva all’analisi vera e propria: il capitolo 4 si concentra sui testi in lingua italiana, mentre il capitolo 5 è dedicato all’analisi dei documenti in lingua tedesca. Infine, il capitolo 6 presenta i risultati, con la ricerca di possibili spiegazioni per le differenze individuate nei testi. 6 1. Cenni storici sulla BRI e gli accordi di Basilea 1.1 La Banca dei regolamenti internazionali e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria La Banca dei Regolamenti internazionali (BRI) è ad oggi la più antica organizzazione finanziaria internazionale ed è un punto di riferimento sia per le banche centrali, di cui promuove la cooperazione, che per il mantenimento della stabilità finanziaria e monetaria. La BRI, che ha sede a Basilea, conta attualmente tra i suoi membri 60 banche centrali ed è composta da 3 dipartimenti principali: il Dipartimento economico e monetario, il Dipartimento bancario e la Segreteria generale1. Inoltre ospita vari comitati e gruppi di lavoro tra cui il Comitato sul sistema finanziario globale, il Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, il Comitato sui mercati, il Comitato Irving Fisher e il Central Bank Governance Group (BRI 2014). La Banca dei regolamenti internazionali viene fondata nel 1930 alla Conferenza dell’Aia nell’ambito del cosiddetto “piano Young”, che prevede il pagamento di un’indennità di guerra agli Alleati da parte della Germania e degli altri stati che hanno perso la guerra. Al momento della creazione gli obiettivi principali sono la gestione del pagamento dell’indennità e il coordinamento delle operazioni delle banche centrali. Con la cancellazione del pagamento dell’indennità nel 1932, dovuta alla crisi economica, questo secondo obiettivo acquisisce maggiore importanza e i governi dei paesi industrializzati iniziano a sentire la necessità di un’istituzione che promuova la stabilità finanziaria internazionale, garantendo la vigilanza sul sistema bancario. Fino agli anni ’40 la BRI ha un ruolo essenziale in varie operazioni, tra cui lo scambio di valute e di oro, tuttavia la sua importanza si riduce con l’avvento della seconda guerra mondiale a causa delle tensioni politiche tra i vari paesi membri. Dopo la seconda guerra mondiale, la conferenza di Bretton Woods delle Nazioni Unite decide l’abolizione della BRI e il trasferimento dei suoi compiti alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (oggi Banca mondiale) e al Fondo monetario internazionale. Gli stati europei però si oppongono a questa decisione, ottenendo il mantenimento dell’istituzione. La BRI continua quindi la sua attività di coordinamento tra le banche centrali negli anni ’50 e ’60, partecipando attivamente al funzionamento del sistema Bretton Woods con la convertibilità delle valute a tassi di cambio fissi rispetto al dollaro, a sua volta legato all’oro. Inoltre, a partire dagli anni ’60, ha un ruolo importante nella cooperazione monetaria europea, diventando il luogo in cui si 1 http://www.bis.org/about/orggov.htm?m=1%7C2 (consultato il 24/02/15) 7 incontrano i membri del Comitato dei governatori, trasformatosi successivamente nell’Istituto monetario europeo, oggi Banca centrale europea. Negli anni ’70 la BRI, che fino a quel momento si è occupata prevalentemente dei rapporti tra le varie banche centrali, inizia ad interessarsi al settore bancario privato. Il fallimento della Franklin National Bank a New York e della Bankhaus Herstatt2 in Germania attirano infatti l’attenzione sulla questione della stabilità finanziaria e della supervisione bancaria. A seguito di questi due fallimenti, sentendo la necessità di creare un’istituzione che si occupasse della vigilanza bancaria, i governatori della banche centrali del G10 decidono la fondazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) nel 1974, allo scopo di migliorare la stabilità finanziaria attraverso una costante cooperazione tra i paesi membri (Baker 2002; BRI 2005). Inizialmente il Comitato è composto dai paesi del G10; dopo un primo ampliamento nel 2009 e un altro nel 2014, ora ne fanno parte 28 membri (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Sudafrica, Turchia e Unione europea), rappresentati da varie istituzioni. Inoltre sono presenti tre membri osservatori, il Cile, la Malesia e gli Emirati Arabi Uniti. Il CBVB si divide in cinque gruppi di lavoro principali: Supervision and Implementation Group, Policy and Development Group, Macroprudential Supervision Group, Accounting Experts Group e Basel Consultative Group3. Il lavoro del Comitato di Basilea è strettamente legato a quello del Gruppo dei Governatori e dei Capi della Vigilanza (abbreviato GHOS, dall’inglese Group of Governors and Heads of Supervision), organo di sorveglianza del CBVB, a cui vengono sottoposte le decisioni più importanti (CBVB 2014). Il CBVB si fonda su due principi essenziali: nessuna banca deve poter sottrarsi alla vigilanza, e questa deve essere adeguata. Su questa base nel 1997 viene pubblicato un documento contenente 25 principi volti a garantire l’efficienza del sistema di vigilanza: l’ultima versione di tale documento, che comporta un’importante revisione, risale al 2012. Infatti, in questo testo vengono inserite nuove tematiche passate in primo piano con la crisi finanziaria insieme a nuovi criteri di valutazione per la vigilanza bancaria, con particolare attenzione ai rischi sistemici (CBVB 2014; CBVB 2012). 2 Entrambi i fallimenti sono imputabili a speculazioni sulle transazioni valutarie ; il fallimento della Bankhaus Herstatt ha causato notevoli ripercussioni negli Stati Uniti (Baker 2002). 3 http://www.bis.org/bcbs/groups.htm#Standards_Implementation_Group, (consultato il 21/01/15) 8 Attualmente i principi sono 29 e servono principalmente ai vari paesi membri per la valutazione dei loro sistemi di vigilanza e l’individuazione delle aree che richiedono miglioramenti. I 29 principi si concentrano soprattutto sui poteri e le funzioni delle autorità di vigilanza, gli strumenti prudenziali, gli interventi di vigilanza tempestivi e la gestione dei vari tipi di rischio (CBVB 2012). Le decisioni del Comitato non sono vincolanti, tuttavia vengono sviluppati standard, linee guida e prassi corrette ampiamente riconosciuti. Gli standard sono considerati requisiti minimi per la vigilanza prudenziale e possono essere resi più severi dai vari paesi che li adottano; le linee guida completano gli standard con indicazioni aggiuntive; infine le prassi corrette consistono nella descrizione di prassi già in vigore affinché attraverso un confronto reciproco tra i vari paesi membri si possano individuare gli ambiti sui quali è necessario intervenire (CBVB 2013). 1.2 Le prime modalità di intervento Per aumentare la stabilità a livello finanziario il Comitato di Basilea ha sviluppato nel corso degli anni vari standard per la regolamentazione a livello internazionale del settore bancario privato. L’elaborazione dei primi requisiti riguardanti l’adeguatezza patrimoniale risale al 1988, con l’accordo di Basilea I ed è poi continuata nel 2004 con l’accordo di Basilea II e nel 2010 con Basilea III, per tenere conto delle evoluzioni del sistema finanziario e garantire una regolamentazione al passo con i tempi. 1.2.1 Basilea 1 A partire dagli anni ’80, a causa della deregolamentazione finanziaria portata avanti a partire dagli anni ’70, si osserva a livello internazionale una chiara tendenza delle banche a diminuire il capitale proprio a fronte di rischi sempre maggiori: questo comportamento, rischioso in quanto comporta una diminuzione delle riserve di capitale e riduce le possibilità di coprire eventuali perdite, destabilizza il sistema finanziario, che è quindi meno capace di reagire alle crisi (Sigrist 2006). Per questa ragione e soprattutto a seguito della crisi del debito in America Latina4, all’inizio degli anni ’80 i lavori del Comitato si concentrano sull’adeguatezza patrimoniale al fine di rendere più stabile il sistema bancario internazionale. 4 A partire dall’inizio degli anni settanta, i paesi dell’America Latina hanno finanziato la loro economia attraverso un forte indebitamento con banche estere. I paesi esportatori di petrolio si sono infatti mostrati disposti a investire il loro surplus accordando prestiti ai paesi dell’America Latina e ad altri paesi in via di sviluppo e i tassi d’interesse particolarmente bassi hanno favorito un indebitamento eccessivo. L’insostenibilità di questa situazione è apparsa chiara solo verso la fine degli anni settanta a causa di una stretta nella politica monetaria, volta a limitare l’inflazione, e del conseguente aumento dei tassi d’interesse. Le banche dei paesi industrializzati, che fino a quel momento avevano finanziato i paesi dell’America Latina senza considerare adeguatamente il rischio incorso, hanno invertito la rotta, rendendo molto difficile per questi paesi riuscire a trovare finanziamenti. Ciò ha avuto notevoli conseguenze per tutta l’America Latina, provocando una crisi durata per un intero decennio, chiamato non a caso il “decennio perso” dell’America Latina (Devlin & Ffrench Davis 1995; Sims & Romero 2013). 9 Si arriva così nel 1988 all’approvazione del Basel Capital Accord, noto come Basilea 1, in cui viene fissato un coefficiente patrimoniale minimo dell’8% (CBVB 2014). Sebbene nell’accordo siano citati anche altri tipi di rischio che devono essere presi in considerazione nell’attività bancaria, il Comitato si concentra sul rischio di credito5, ritenendolo il rischio principale a cui può andare incontro una banca. Il coefficiente patrimoniale dell’8% viene comunque considerato un requisito minimo per le banche operanti a livello internazionale e i vari paesi sono dunque autorizzati ad introdurre norme più severe. L’accordo di Basilea 1 (come anche gli accordi successivi Basilea 2 e 3) non ha un potere direttamente vincolante, per cui le autorità nazionali sono libere di scegliere le modalità di applicazione per la sua attuazione: dopo un periodo di transizione viene comunque fissata come scadenza la fine del 1992 per il raggiungimento del requisito minimo dell’8%. Nel settembre del 1993, infatti, il Comitato conferma la conformità delle banche del G10 ai requisiti minimi previsti. In tale accordo, inoltre, il Comitato inserisce un allegato con la classificazione degli elementi costitutivi del patrimonio, suddiviso in classe 1 e classe 2, a seconda della capacità di coprire le perdite, e le relative componenti che ne fanno parte. I requisiti minimi di Basilea I sono piuttosto facili da applicare e vengono adottati non solo dai membri del G10, per i quali sono stati inizialmente concepiti, ma da più di cento paesi (CBVB 1988; Sigrist 2006). L’accordo è modificato varie volte, per un totale di cinque emendamenti, di cui l’ultimo datato 1996, “Emendamento dell’Accordo per incorporarvi i rischi di mercato” 6 , viene redatto considerando la diffusione dei prodotti derivati e di altre attività commerciali; inoltre per la prima volta le banche sono autorizzate ad utilizzare dei modelli interni (modelli VaR, value at risk)7 per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. Tali modelli devono comunque rispettare criteri molto severi. (CBVB 2014; Sprecher 2009). Nonostante gli emendamenti, l’accordo di Basilea I non rispecchia l’evoluzione del mondo finanziario e presenta alcune lacune e inadeguatezze che richiedono profonde modifiche. Stabilisce ad esempio una ponderazione per il rischio per vari gruppi di debitori, valutando quindi 5 Per rischio di credito si intende il rischio che il debitore non rispetti gli impegni finanziari assunti, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi che il rimborso del debito. Il rischio di credito non fa riferimento soltanto ad un’eventuale insolvenza del debitore, ma anche alla possibilità di deterioramento inatteso del merito creditizio (Nardon 2004; http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossarySearch, consultato il 30/11/15). 6 Il rischio di mercato fa riferimento ai rischi incorsi a causa delle variazioni nel valore di mercato, prodotte in particolare da cambiamenti nei tassi di interesse o di cambio (http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossarySearch, consultato il 30/11/15). 7 Modelli utilizzati per la misurazione del rischio all’interno di un determinato spazio di tempo (http://www.investopedia.com/terms/v/var.asp, consultato il 25/05/15). 10 non la reale affidabilità creditizia del creditore, ma semplicemente il tipo di creditore. Questo metodo provoca una situazione in cui la copertura di capitale per determinati crediti risulta troppo bassa o troppo elevata. Ciò determina un’errata valutazione dei rischi e distorsioni di concorrenza, poiché attraverso una regolamentazione così rigida le banche non vengono spinte ad effettuare una valutazione reale del rischio di credito (Sprecher 2009). Inoltre, dalla prima pubblicazione dell’accordo nel 1988 sono avvenuti molti cambiamenti sia dal punto di vista dell’organizzazione delle banche sia da quello dei prodotti finanziari: si assiste infatti ad una concentrazione all’interno del sistema bancario e a fusioni a livello internazionale che portano alla creazione di banche molto grandi. I prodotti inoltre diventano sempre più complessi e la diffusione delle cartolarizzazioni rende più difficile identificare il reale profilo di rischio del debitore. I requisiti di Basilea I sono quindi diventati troppo “semplici” e rigidi per tenere conto di queste novità nel sistema bancario; d’altro canto il fatto che i sistemi finanziari siano sempre più attivi a livello internazionale rende più facile il contagio ad altri paesi in caso di problemi all’interno di un sistema finanziario nazionale (Sigrist 2006). Per queste ragioni il Comitato di Basilea, conscio della necessità di nuove norme che tengano conto dei cambiamenti del sistema finanziario, propone nel 1999 lo sviluppo di un nuovo accordo che porterà novità considerevoli nella regolamentazione. 1.2.2 Basilea 2 Lo scopo del nuovo accordo di Basilea 2 è quello di arrivare ad un sistema finanziario più stabile e rendere quindi le banche capaci di identificare meglio i rischi, coprirli con adeguate riserve di capitale proprio e permettere l’adozione di misure preventive. In questo secondo accordo, oltre al rischio di credito viene preso in considerazione anche il rischio operativo8 al fine di esprimere in modo più corretto il rapporto tra il rischio reale di una potenziale perdita e il capitale proprio detenuto (Sprecher 2009). Dopo sei anni di lavori preparatori, il nuovo accordo viene pubblicato nel giugno del 2004 con il titolo “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali - Nuovo schema di regolamentazione” (CBVB 2014). L’accordo di Basilea 2 è organizzato in tre pilastri: i requisiti patrimoniali minimi, il processo di controllo prudenziale e la disciplina di mercato (CBVB 2006). 8 Il rischio operativo prende in considerazione le eventuali perdite causate dall’inefficienza nell’organizzazione e nelle procedure o da comportamenti umani inadeguati. Il Comitato di Basilea riconosce che la definizione di rischio operativo è molto ampia e può avere significati diversi, perciò ha elaborato una lista dei principali tipi di rischio operativo in cui possono incorrere le banche quali ad esempio frodi interne ed esterne, danni a beni materiali e problemi di natura procedurale (CBVB 2003; Angelini 2013). 11 Nel nuovo accordo i requisiti patrimoniali presentano un orientamento più preciso riguardo al profilo di rischio di una banca, in modo che le operazioni che presentano un rischio maggiore siano coperte con un livello più elevato di capitale proprio e viceversa, rispetto alle regole di Basilea 1. Inoltre, un’importante novità di Basilea 2 è rappresentata dalla varietà di metodi che possono essere impiegati per la valutazione e la ponderazione del rischio, a seconda del genere di attività delle banche. Nell’accordo vengono infatti identificate tre tipologie di rischio principali, ovvero il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di mercato, a ciascuno dei quali corrispondono diversi metodi di misurazione. In particolare per il rischio di credito vengono proposti tre sistemi diversi: un sistema standardizzato improntato, come nell’accordo di Basilea 1, sulla definizione di diverse categorie di debitori e un sistema basato sui rating interni (Internal-Ratings-Based approach, abbreviato IRB), comprendente un metodo di base e uno avanzato, in cui le banche utilizzano metodi di misurazione interni per il calcolo del capitale proprio necessario alla copertura dei crediti sulla base di quattro parametri di rischio. In ogni caso l’impiego dei metodi di rating interni è condizionato all’approvazione delle autorità di vigilanza in modo che possa esserne accertata l’adeguatezza (Baltensperger 2006). Il secondo pilastro di Basilea II è costituito dal processo di controllo prudenziale. Le autorità responsabili della vigilanza bancaria hanno il compito di verificare il rispetto dei requisiti minimi calcolati con il sistema standardizzato, ma devono anche operare un controllo sullo sviluppo e l’attuazione dei rating interni previsti dal metodo IRB (Baltensperger 2006). L’attività di controllo è indirizzata comunque a tutti i tipi di rischio in cui incorrono le banche ed è necessaria una buona comunicazione tra le banche e le autorità di vigilanza affinché i rischi vengano limitati e sia rispettato il requisito patrimoniale minimo dell’8% (Sprecher 2009). Infine, il terzo pilastro inserisce requisiti relativi alla disciplina di mercato perché il pubblico possa essere informato sulla gestione e la valutazione del rischio, nonché sui metodi utilizzati per la valutazione dei rischi da parte delle banche. Secondo il Comitato, infatti, un’efficace trasparenza informativa può rendere più solido il sistema bancario. Le informazioni da rendere pubbliche riguardano in particolare il patrimonio di vigilanza, l’adeguatezza patrimoniale e le esposizioni ai vari tipi di rischi (CBVB 2006). Successivamente, dopo il primo testo del 2004, il Comitato si concentra sul portafoglio di negoziazione sviluppando un documento relativo al trattamento di tale portafoglio all’interno del nuovo quadro di regolamentazione in collaborazione con l’International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) (CBVB 2014). Nel 2009 vengono poi redatti altri documenti volti a migliorare la copertura dei rischi, in particolare con requisiti patrimoniali più severi per le attività di 12 cartolarizzazione, le esposizioni fuori bilancio e la gestione della concentrazione dei rischi. Tali novità vengono introdotte a seguito delle debolezze riscontrate in alcuni ambiti durante la crisi finanziaria iniziata nel 2007 (Haunreiter 2011; CBVB 2009). L’analisi delle questioni ancora aperte in merito alla vigilanza bancaria condurrà in seguito ad una riflessione sui punti di debolezza di Basilea 2 e all’elaborazione di un nuovo accordo: Basilea 3. 13 2. Basilea 3 All’inizio della crisi appare necessaria una sostanziale revisione dell’accordo di Basilea 2 poiché alcune debolezze evidenti nella regolamentazione del sistema bancario incoraggiano comportamenti pericolosi e poco trasparenti da parte delle banche. Nel documento ʺLa risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria: rapporto al G20” il Comitato evidenzia come i seguenti problemi abbiano avuto un ruolo rilevante nella crisi: ▪ La detenzione insufficiente di capitale proprio da parte delle banche e l’utilizzo di capitale di bassa qualità a copertura delle perdite, pur nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti da Basilea II. ▪ L’insufficienza delle riserve di liquidità, che non sono riuscite a coprire la scarsità delle fonti di finanziamento sul lungo periodo. ▪ L’incapacità di quantificare correttamente i rischi incorsi, soprattutto nelle operazioni con strumenti derivati. Inoltre si può osservare una concentrazione del rischio di credito, ritenuto pericoloso soprattutto per le banche a rilevanza sistemica. ▪ L’utilizzo di una leva finanziaria eccessiva in bilancio e fuori bilancio, causata dalla mancanza di regolamentazione a questo riguardo. Questo fenomeno ha messo in difficoltà svariati istituti finanziari, nonostante il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi. ▪ Le grandi dimensioni e l’eccessiva interconnessione degli istituti finanziari di rilevanza sistemica; ciò ha favorito il contagio tra i vari paesi e il coinvolgimento dell’intero sistema finanziario. Si possono inoltre osservare lacune nelle procedure di liquidazione delle banche attive a livello internazionale. Diventa quindi essenziale inserire tecniche che consentano una liquidazione ordinata di questo tipo di banca, soprattutto per quanto riguarda le cosidette banche too-big-to-fail. ▪ La prociclità, che ha amplificato e prolungato gli effetti della crisi. ▪ Infine, le carenze relative alla disciplina di mercato, terzo pilastro di Basilea 2, che hanno reso difficile il confronto tra le varie banche. In particolare le lacune riguardano i rischi incorsi e le componenti del capitale proprio detenuto. Questa situazione rende necessario un inasprimento delle norme preesistenti e l’introduzione di nuove misure che colmino le lacune della regolamentazione (CBVB 2010; CBVB 2014). Il nuovo pacchetto di riforme di Basilea 3, preceduto dal documento “Principles for sound liquidity management and supervision”, pubblicato nel settembre 2008, introduce nuovi requisiti patrimoniali minimi, destinati a rendere il sistema finanziario più resistente agli shock e a ridurre quindi la probabilità e la gravità delle crisi. I requisiti relativi al capitale proprio e alla liquidità sono 14 inoltre accompagnati da miglioramenti nel sistema di vigilanza, nella gestione del rischio e nella trasparenza. Infatti, i meccanismi di controllo non adeguati, uniti alla mancanza di trasparenza e a requisiti minimi insufficienti, hanno contribuito a provocare la crisi, rendendo difficile valutare i rischi incorsi dalle banche e l’adeguatezza del capitale proprio. Basilea 3 si presenta come un pacchetto di riforme in cui viene mantenuta la struttura dei tre pilastri, creata nell’accordo di Basilea 2, aggiungendo novità tra cui, ad esempio, nuovi requisiti riguardanti la liquidità. Allo scopo di rinforzare il sistema bancario a livello nazionale e globale, il nuovo programma di Basilea 3 associa un approccio legato alle specificità di ogni istituto ad alcuni provvedimenti macroprudenziali (Haunreiter 2011). Nel luglio 2010 viene raggiunto un primo accordo riguardante il pacchetto di riforme sui requisiti patrimoniali e la liquidità; tale accordo è poi promosso in occasione del G20 di Seoul e approvato nell’assemblea del Comitato di Basilea del dicembre 2010. Le prime proposte relative agli standard internazionali vengono pubblicate proprio nel dicembre 2010 e successivamente vengono sottoposte a revisione (CBVB 2014). I due documenti principali riguardanti il pacchetto di riforme di Basilea III sono “Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”, relativo al capitale e aggiornato al 2011 e “Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”, risalente al 2013. Nei paragrafi seguenti verranno presentate le novità principali dell’accordo di Basilea III, che comprendono cambiamenti nei requisiti patrimoniali minimi (paragrafo 2.1), nuove norme sulla liquidità (2.2) e provvedimenti particolari per le G-SIFI (global systemically important financial institutions) e G-SIB (global systemically important banks) (2.3). 2.1 Cambiamenti nei requisiti patrimoniali Basilea 3 introduce norme più severe per quanto riguarda la definizione del capitale e si assiste ad una semplificazione delle varie categorie di capitale che possono appartenervi rispetto a Basilea 2, mentre il Common equity Tier 1 (patrimonio di qualità primaria) acquisisce un ruolo preponderante. Questa categoria di capitale viene così chiamata per la sua buona capacità di coprire le perdite. Il patrimonio di vigilanza totale, che secondo Basilea 3 deve essere pari ad almeno l’8% delle attività ponderate per il rischio o RWA (risk-weighted asset), è composto da Tier 1 ( a sua volta pari al 6% delle RWA) e da Tier 2. A sua volta, il Tier 1 si divide in Common equity Tier 1 (pari al 4,5% delle RWA) e Tier 1 aggiuntivo. Tra gli strumenti di capitale che possono far parte del Common equity Tier 1 rientrano, ad esempio, le azioni ordinarie emesse dalla banca e le riserve di utili, 15 mentre tra gli elementi computabili nel Tier 1 aggiuntivo sono presenti strumenti emessi dalla banca che soddisfano determinati criteri e non fanno parte del Common equity Tier 1. Oltre a questi aumenti quantitativi nei requisiti patrimoniali, Basilea 3 fissa regole più severe per l’inclusione di strumenti di capitale all’interno del Common equity Tier 1: ad esempio possono farne parte, a determinate condizioni, le azioni ordinarie e le riserve di utili che hanno una maggiore capacità di coprire le perdite (Haunreiter 2011). Per ogni categoria di capitale vengono infatti specificati i relativi criteri di computabilità, che contengono informazioni dettagliate sui requisiti necessari per l’inclusione degli strumenti di capitale nelle diverse categorie. Per illustrare meglio i nuovi requisiti patrimoniali e le relative categorie di capitale si presenta di seguito uno schema riassuntivo. Fig. 1 Schema dei requisiti patrimoniali (Fonte: schema elaborato dall’autrice) Nel nuovo accordo di Basilea 3 si assiste ad un aumento sostanziale dei requisiti minimi rispetto a Basilea 2. Analizzando i cambiamenti qualitativi e quantitativi nei requisiti patrimoniali di Basilea 3 e ipotizzando un loro impiego al tempo di Basilea 2, alcune banche avrebbero presentato un patrimonio di qualità primaria pari solo all’1%. Questa situazione era causata da una percentuale più bassa di Common Equity Tier 1 e dalla possibilità di conteggiare all’interno del Tier 1 altre categorie di capitale che hanno una minore capacità di coprire le perdite. In particolare, all’interno del Tier 1 venivano ammessi per un massimo del 15% strumenti ibridi innovativi di capitale. Vista la scarsa capacità di copertura delle perdite, questa possibilità è stata rimossa in Basilea 3. Inoltre, in Basilea 2, il Tier 2 (patrimonio supplementare) era composto da due diverse categorie di capitale ed era previsto anche un Tier 3, utilizzabile solo a copertura dei rischi di mercato. Tale complessità 16 non ha contribuito a una reale ed efficace copertura dei rischi, causando poca chiarezza nella suddivisione degli strumenti appartenenti alle diverse categorie. Per queste ragioni Basilea 3 mira ad introdurre provvedimenti più severi dal punto di vista del Common Equity Tier 1, che però allo stesso tempo rendano più facile comprendere l’effettiva copertura dei rischi. (Haunreiter 2011; CBVB 2011). In ogni caso, i nuovi requisiti patrimoniali di Basilea 3 verranno introdotti in maniera graduale, affinché si arrivi nel 2019 a una piena applicazione dell’accordo. Lo stesso principio vale per gli strumenti ibridi di capitale che erano ammessi nell’accordo di Basilea 2 e che sono invece stati eliminati in Basilea 3: la loro rimozione, iniziata nel 2013, avverrà gradualmente nell’arco di dieci anni (CBVB 2011). Per ovviare ai problemi di copertura dei rischi, risultati evidenti nella regolamentazione di Basilea 2, l’accordo di Basilea 3 punta ad una chiara definizione dei rischi per stabilirne la ponderazione in modo efficace; in particolare sono stati introdotti requisiti più rigidi per il rischio di controparte9 e le partecipazioni nel capitale di altre banche e viene inoltre affrontato il problema della “dipendenza” dalle agenzie di rating e del cosiddetto cliff effect, cioè improvvisi declassamenti nel rating di una banca (Haunreiter 2011). Un’altra importante novità relativa ai requisiti patrimoniali è il buffer di conservazione del capitale, i cui scopi sono limitare la distribuzione degli utili nel caso di una situazione economica sfavorevole e fornire uno strumento che permetta di far fronte alle perdite in tempi di crisi, contenendo così la riduzione dei crediti concessi dalle banche. In Basilea 3 il buffer di conservazione del capitale va ad aggiungersi al patrimonio di vigilanza totale ed è stato fissato al 2,5% delle attività ponderate per il rischio. Inoltre deve essere costituito da patrimonio di qualità primaria. Questo nuovo buffer è uno strumento di vigilanza importante, poiché quando le banche non sono in grado di soddisfare i requisiti minimi del Common equity Tier 1 e quest’ultimo scende sotto la soglia del 7% (4,5 dei requisiti minimi più 2,5% di conservazione del capitale), vengono poste delle limitazioni alla distribuzione dei bonus e dei dividendi (Haunreiter 2011). Nuova è anche l’introduzione del buffer anticiclico: tale buffer serve a controbilanciare gli effetti del ciclo economico sull’attività creditizia delle banche poiché viene attivato nelle fasi di espansione in caso di aumento eccessivo del credito aggregato. Infatti, quando ad una fase di eccessiva espansione del credito seguono periodi di flessione, le perdite per le banche tendono ad essere particolarmente marcate e possono avere ripercussioni anche sull’economia reale. 9 Il rischio di controparte è una forma particolare di rischio di credito relativa agli strumenti derivati (http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossarySearch, consultato il 30/11/15). 17 Attivando il buffer si disincentiva quindi una crescita eccessiva del credito e vengono create delle riserve per eventuali perdite future. In caso di attivazione del requisito, che può essere eliminato una volta superata la fase di eccessiva espansione, la riserva supplementare di capitale amplia il capitale di conservazione. Responsabili per il controllo del rischio sistemico e dell’espansione del credito sono le autorità nazionali, che determineranno anche l’entità del buffer anticiclico, compreso tra 0 e 2,5% delle RWA. In ogni caso, come avviene per il capitale di conservazione, tale requisito dovrà essere soddisfatto con Common equity Tier 1. Anche per questo buffer è prevista un’introduzione graduale e la piena operatività verrà raggiunta solo nel 2019 (CBVB 2011; CE 2013). Nonostante i requisiti imposti da Basilea 2, le banche hanno tentato di limitare le riserve di Common equity Tier 1, che comporta costi elevati, e hanno utilizzato una leva finanziaria eccessiva. Per far fronte a queste debolezze nella regolamentazione, nel nuovo accordo di Basilea 3 viene introdotto un indice di leva finanziaria. Questo indice, che non viene calcolato sulla base delle attività ponderate per il rischio, serve ad evitare che le banche aggirino la regolamentazione riguardante i requisiti di capitale (Haunreiter 2011). Il calcolo viene effettuato dividendo il patrimonio di un istituto per la misura dell’esposizione. L’applicazione dell’indice di leva finanziaria, fissato inizialmente al 3% per il Tier 1, prevede una fase di osservazione che durerà fino al 2017, ma già dal gennaio 2015 le banche sono tenute a pubblicare l’indice di leva e le sue componenti, secondo determinati requisiti di informativa pubblica. Inoltre a partire dal 2018 l’indice di leva finanziaria diventerà un requisito minimo e verrà integrato nel primo pilastro, dopo il periodo di osservazione ed eventuali modifiche che ne deriveranno (CBVB 2014b). 2.2 Provvedimenti riguardanti la liquidità Sebbene negli accordi di Basilea 2 non ci fossero misure riguardanti le riserve di liquidità possedute dalle banche, due nuovi strumenti sono stati introdotti nell’accordo di Basilea 3 per assicurare che le banche dispongano di sufficiente liquidità, anche in caso di crisi: questi strumenti sono il Liquidity Coverage Ratio (LCR) e il Net Stable Funding Ratio (NSFR). La crisi ha infatti evidenziato il legame tra il rischio di liquidità e il rischio di insolvenza: alcuni istituti finanziari, a causa di una cattiva gestione del rischio di liquidità, si sono trovate in difficoltà per il finanziamento delle operazioni provocando l’intervento delle banche centrali e dei governi (Cornford 2012). E’ quindi apparsa chiara la necessità di introdurre norme riguardanti la gestione della liquidità nell’ambito della regolamentazione internazionale. In precedenza, infatti, non esisteva nell’UE ad esempio una regolamentazione concordata a livello internazionale, ma erano alcuni stati membri ad 18 occuparsi della definizione degli standard sulla liquidità (CE 2013). Il Liquidity Coverage Ratio è pensato per migliorare la resistenza delle banche a breve termine: “Il Comitato ha elaborato l’LCR per aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche assicurando che dispongano di sufficienti HQLA per superare una situazione di stress acuto della durata di 30 giorni di calendario.” (CBVB 2013a: 4) Per HQLA si intende High Quality Liquid Assets, ovvero attività liquide di alta qualità non vincolate che possano quindi essere facilmente trasformate in contanti. Il Comitato di Basilea ha anche sviluppato una serie di criteri che permettono di determinare se un’attività può essere considerata HQLA o meno. Il calcolo dell’LCR viene eseguito dividendo le riserve di HQLA per i deflussi di cassa netti nel corso di 30 giorni consecutivi. Il requisito minimo di questo rapporto è stato fissato a al 100% (CBVB 2013a). L’applicazione di tale requisito avverrà in maniera graduale, iniziando con il 60% nel 2015 per raggiungere progressivamente il 100% nel 2019. Il regolamento emanato nel 2013 dall’Unione europea ha però anticipato di un anno la piena conformità allo standard del 100%, che dovrà essere raggiunta entro il 2018, salvo richieste di modifiche da parte dell’Autorità bancaria europea, che potrebbe far rinviare di un anno la piena applicazione dell’LCR, tenendo conto della situazione economica e delle normative internazionali (CE 2013). Il Net Stable Funding Ratio serve invece a monitorare che una banca abbia un finanziamento stabile per portare avanti le proprie attività sul lungo termine. Questo indice è stato introdotto per ridurre la probabilità che le banche si trovino davanti a carenze di liquidità tali da comprometterne la solvibilità e causare eventuali contagi ad altri istituti. Il rapporto viene calcolato dividendo l’ammontare disponibile di provvista stabile per l’ammontare obbligatorio di provvista stabile. Tale rapporto deve essere superiore al 100% (CBVB 2010a; CBVB 2014a). Il finanziamento stabile richiesto viene misurato dalle autorità di vigilanza tenendo conto di vari fattori, tra cui il rischio di liquidità legato alle attività di una banca e le esposizioni fuori bilancio (Cornford 2012). La piena applicazione del requisito NSFR avverrà entro il 1° gennaio 2018 (CE 2013). 2.3 G-SIFI e G-SIB La crisi economica ha portato in primo piano il tema delle cosiddette G-SIFI (global systemically important financial institutions) ed in particolare delle G-SIB (global systemically important banks): proprio con la crisi infatti i rischi che queste presentano per la stabilità finanziaria globale sono risultati evidenti. 19 Le ripercussioni sul sistema finanziario e l’economia reale sono state considerevoli e hanno spesso richiesto l’intervento dei governi nazionali. Per questa ragione il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha sviluppato un insieme di misure destinate specificatamente alle G-SIB, dal momento che i requisiti patrimoniali minimi di Basilea III rivolti a tutte le banche sono giudicati insufficienti per i potenziali danni causati da un eventuale fallimento di uno di questi istituti bancari. C’è infatti consenso internazionale sul fatto il fallimento di questi istituti, a causa delle loro dimensioni e dei legami che hanno tra loro, causerebbe dei danni troppo grandi per l’economia. Di conseguenza, per ridurre le probabilità che un tale evento si verifichi è innanzitutto necessario migliorare le loro capacità di assorbire le perdite. La regolamentazione riguardante le G-SIB si iscrive in un contesto più ampio di misure promosse dal Financial Stability Board (FSB), volte a ridurre i rischi presentati da tali istituzioni. Le misure formulate dal Comitato di Basilea sono una risposta alle richieste presentate dal FSB nel documento “Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions – FSB Recommendations and Time Lines” del 2010 (CBVB 2013b). In tale documento il FSB ha chiesto di sviluppare dei provvedimenti per limitare la probabilità di fallimento degli istituti a rilevanza sistemica e ha formulato una serie di raccomandazioni. In particolare ha sottolineato l’importanza di garantire che tutti gli istituti bancari possano andare incontro ad un eventuale fallimento in un modo sicuro, che non comprometta la stabilità economica; ha richiesto che per le SIFI e in particolare le G-SIFI, ovvero le istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica globale, venga applicato un requisito addizionale di assorbimento delle perdite, per ridurne la probabilità di un fallimento; ha incoraggiato inoltre una maggiore supervisione su questi istituti finanziari e lo sviluppo di infrastrutture di mercato più solide per evitare contagi; infine ha elaborato una serie di raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali (FSB 2010). Il Comitato di Basilea ha quindi concentrato la propria attenzione sulle banche di importanza sistemica globale e ha sviluppato una serie di indicatori volti a valutare la rilevanza delle G-SIB: la dimensione degli istituti, la loro interconnessione, la sostituibilità come operatori di mercato e fornitori di servizi, l’operatività internazionale e la complessità. Sulla base di queste valutazioni le banche vengono suddivise in classi, a cui vengono assegnate diversi requisiti addizionali di assorbimento delle perdite. Lo schema sviluppato dal Comitato di Basilea è pensato affinché la classe più alta, che necessita quindi di un requisito addizionale più elevato, sia inizialmente vuota e presenti un requisito del 3,5% delle RWA. In ogni caso, qualora alcune banche rientrassero in questa classe, ne verrà creata una ancora più alta, con un requisito superiore ogni volta dell’1%, affinché ci sia sempre una classe vuota. Per la classe successiva è stato pensato un requisito pari al 2,5% delle RWA, mentre per quella più bassa viene richiesto l’1% delle RWA; il requisito deve 20 essere soddisfatto con Common equity Tier 1 e comunque non viene esclusa in futuro la creazione di nuove classi. Tale provvedimento mira a evitare un ulteriore accrescimento delle G-SIB. La prima lista di G-SIB è stata pubblicata dal FSB nel 2011 e viene aggiornata ogni anno. Il requisito addizionale di assorbimento delle perdite verrà introdotto per la prima volta tra il 2016 e il 2018 e sarà applicato definitivamente dal 1° gennaio 2019 (CBVB 2013b). 2.4 Critiche a Basilea 3 Fin dalla pubblicazione delle proposte riguardanti il nuovo quadro di regolamentazione, i provvedimenti di Basilea 3 hanno raccolto consensi, ma sono stati anche oggetto di critiche. Le nuove regole sembrano da una parte troppo severe per gli istituti bancari e le imprese, a causa rispettivamente delle ripercussioni economiche e dei problemi relativi alla concessione del credito, dall’altra sono ritenute insufficienti o troppo complesse. Coloro che reputano il nuovo accordo svantaggioso per il sistema bancario criticano il fatto che i nuovi requisiti patrimoniali minimi determinino costi troppo elevati per le banche e possano comprometterne la redditività. A questa problematica sono legati i rischi di una diminuzione del credito e di un ulteriore rallentamento della crescita (Carabini 2010). Sono stati effettuati vari studi per valutare l’impatto delle nuove norme di Basilea sul PIL, in particolare dal Macroeconomic Assessment Group (MAG): nel rapporto finale del MAG, pubblicato nel dicembre 2010, l’impatto dei requisiti patrimoniali è stato studiato mettendo a confronto i risultati di diversi modelli che hanno evidenziato su una base temporale di 35 trimestri una diminuzione annua dello 0,03% del PIL. L’impatto previsto delle nuove norme sulla crescita è dunque piuttosto modesto (MAG 2010). Il problema della concessione del credito, invece, si sostanzia principalmente nei rischi per le PMI, che in Italia hanno un ruolo fondamentale: l’introduzione dei nuovi standard internazionali potrebbe ridurre ancora le possibilità di accesso al credito per le imprese, già provate dalla crisi. A questo proposito durante le contrattazioni per il pacchetto CRD IV varie associazioni, tra cui Confidustria, avevano sostenuto l’introduzione di un “pmi supporting factor” in modo che le piccole e medie imprese non fossero troppo penalizzate dal nuovo sistema (Chiellino 2012). Nell’elaborazione delle norme europee si è tenuto conto di questo problema; nel CRR infatti viene riconosciuta l’importanza delle PMI nel contesto europeo ed è stato inserito un fattore di sostegno pari allo 0.7619%, per il quale verrranno moltiplicati i requisiti patrimoniali nella concessione di crediti a questo tipo di aziende. Ciò dovrebbe ridurre la copertura patrimoniale, mantenendola all’8%, rispetto all’aumento previsto al 10,5% (Deutsche Bundesbank 2013; CRR 575/2013). 21 Un provvedimento che ha senz’altro suscitato molti dubbi è l’introduzione dell’indice di leva finanziaria. Secondo alcune critiche, infatti, il nuovo provvedimento andrebbe a penalizzare i crediti che presentano rischi meno elevati, rendendo vani i tentativi di costruire un sistema bancario più solido (Tolckmitt 2010). Un altro problema ora risolto riguardava invece il calcolo del bilancio complessivo, fondamentale per una corretta definizione dell’indice di leva finanziaria, per il quale venivano usati metodi differenti in Europa e negli Stati Uniti (con conseguenze sull’indice da soddisfare in particolare riguardo alle operazioni con i derivati); per cui le banche europee risultavano penalizzate rispetto alle concorrenti statunitensi. La soluzione prevede metodi di calcolo unificati a livello mondiale in modo da non provocare distorsioni concorrenziali (Süddeutsche Zeitung 13/01/2014). Coloro che invece reputano insufficiente l’introduzione dei nuovi requisiti patrimoniali, ritengono che i nuovi standard internazionali non bastino a garantire stabilità all’interno del sistema finanziario, poiché molte banche soddisfano già i requisiti minimi e alcune di loro li soddisfacevano già prima della crisi, ma ciò non ha impedito che si trovassero in difficoltà. Inoltre è stata criticata l’applicazione graduale del nuovo accordo, con tempi di esecuzione troppo lunghi poiché la piena applicazione è prevista solamente per il 2019. Tuttavia è importante notare che un’applicazione più rapida avrebbe avuto anche maggiori ripercussioni sulla crescita e sulle banche, che si trovano già in difficoltà dal punto di vista della redditività (Sironi 2010). E’ stata criticata anche la complessità delle norme di Basilea, che nel tempo sono diventate sempre più complicate, anche per tenere il passo con l’evoluzione dei prodotti finanziari. In particolare Andrew Haldane, incaricato della vigilanza prudenziale alla Bank of England, ritiene sia necessario ripensare completamente il quadro della regolamentazione internazionale per renderlo più facilmente applicabile. Secondo Haldane, infatti, valutare un determinato rischio è diventato difficile e ci sono troppi parametri da prendere in considerazione. Inoltre tale complessità può causare poca trasparenza. Per quanto riguarda la leva finanziaria Haldane ne critica il ruolo troppo marginale rispetto ai requisiti di capitale proprio e ritiene che dovrebbe comunque essere più elevata per agire come efficace strumento prudenziale (Haldane & Madouros 2012; Onado 2012). 22 3. L’analisi terminologica dei testi di Basilea 3 Gli standard del Comitato di Basilea non sono direttamente vincolanti, di conseguenza i principi esposti nell’accordo di Basilea 3 vanno introdotti nelle legislazioni nazionali, come è avvenuto anche per i precedenti accordi di Basilea 1 e 2. Le nuove norme devono quindi essere adattate a seconda dei contesti istituzionali in cui si applicano. Nei paesi membri dell’Unione europea, ad esempio, i nuovi standard vengono applicati attraverso la mediazione della legislazione europea, mentre negli altri paesi le nuove normative vengono elaborate partendo direttamente dai principi di Basilea 3. Si può quindi fare una distinzione tra diversi livelli istituzionali: da un lato i principi vengono elaborati e applicati all’interno di istituzioni internazionali (la BRI e l’UE, ad esempio), dall’altro vengono poi inseriti nella normativa nazionale dei diversi paesi. Nei prossimi paragrafi verrà illustrato come l’applicazione dei nuovi standard in constesti istituzionali diversi possa dar luogo all’impiego di termini differenti per identificare lo stesso concetto. 3.1 L’obiettivo di un’analisi terminologica Poiché le nuove norme di Basilea 3 vengono applicate in contesti diversi, i testi fondamentali per la loro applicazione provengono da svariate fonti. Per questa ragione è interessante analizzare la terminologia utilizzata nei documenti delle varie istituzioni, al fine di evidenziare se le caratteristiche dei termini utilizzati siano le stesse o se sia possibile osservare qualche differenza. Inoltre tale analisi può essere effettuata prendendo in considerazione più lingue, per verificare se le tendenze riguardanti le eventuali differenze terminologiche siano presenti in una lingua soltanto o siano riscontrabili in più lingue e in più paesi tra quelli che applicano le norme di Basilea 3. 3.2 La scelta delle lingue Per effettuare l’analisi terminologica sono stati presi in considerazione l’italiano e il tedesco. Queste due lingue permettono infatti di mettere a confronto diversi contesti istituzionali, osservando l’introduzione delle norme di Basilea in paesi diversi. La scelta dell’italiano e del tedesco è stata fatta in base alle competenze linguistiche dell’autrice, ma soprattutto in ragione dei paesi in cui ciascuna di queste due sono lingue nazionali: sono infatti in uso in più paesi, tra i quali figurano l’Italia, la Germania e la Svizzera. Mentre Italia e Germania sono paesi membri dell’Unione europea, la Svizzera è un interessante caso di applicazione dei principi di Basilea 3 in Europa non mediata dalla legislazione dell’Unione europea. Poiché la stessa lingua viene utilizzata in più di un paese, l’analisi terminologica non solo permette di evidenziare le specificità all’interno dei testi delle istituzioni prese in esame, ma consente anche di mettere in luce eventuali differenze 23 nell’impiego della stessa lingua in paesi diversi. Prendendo in considerazione le normative presenti in lingua tedesca, ad esempio, è possibile paragonare i testi della BRI e dell’UE con la legislazione tedesca, i testi della BRI con la legislazione svizzera e infine i testi delle due normative nazionali. Per effettuare l’analisi è utile innanzitutto porre a confronto i testi del Comitato di Basilea e la legislazione europea, analizzando in un secondo momento anche il recepimento delle norme all’interno del singoli stati per analizzare il grado di coerenza terminologica tra i vari documenti. Il fatto che l’introduzione dei nuovi requisiti patrimoniali di Basilea 3 per i membri dell’UE avvenga attraverso la mediazione della legislazione europea può avere delle implicazioni da un punto di vista linguistico e terminologico: a priori ci si può aspettare una certa coerenza tra i documenti del Comitato di Basilea, da cui l’Unione europea ha preso spunto per l’elaborazione delle norme comunitarie, e la legislazione europea, poiché si tratta di testi redatti e tradotti da istituzioni internazionali, non direttamente legate ad un uso della lingua specifico all’interno di un determinato paese. L’eventuale coerenza terminologica tra le due istituzioni potrebbe anche essere facilitata dal ricorso ad anglicismi, al giorno d’oggi molto comuni nel linguaggio economico. Idealmente si può inoltre supporre l’impiego degli stessi termini tra la legislazione europea e i testi legislativi nazionali dei paesi membri, poiché i principi di Basilea 3 vengono appunto inseriti nella normativa nazionale attraverso la mediazione dell’Unione europea. Dopo il confronto tra i documenti del Comitato di Basilea, i testi dell’Unione europea e quelli della legislazione nazionale è possibile analizzare la normativa elaborata in Svizzera, in cui sia l’italiano che il tedesco sono lingue ufficiali. Tale analisi permette infatti di osservare se nei testi legislativi svizzeri siano stati utilizzati gli stessi termini presenti nei documenti della BRI e se sia possibile notare qualche somiglianza con la terminologia impiegata nella normativa tedesca e italiana. 3.3 Applicazione di Basilea 3 e modifiche legislative Prima di effettuare l’analisi terminologica è necessario soffermarsi sul processo di introduzione degli standard di Basilea 3 all’interno dei diversi contesti istituzionali presi in esame. Per questo motivo nei prossimi paragrafi verranno presentate le modalità di introduzione dei requisiti patrimoniali e di liquidità nell’Unione europea, in Italia, Germania e Svizzera ponendo l’accento in particolare sui testi elaborati o modificati per permettere l’adeguamento della legislazione. 3.3.1 Applicazione di Basilea 3 nell’UE Per l’applicazione dei nuovi principi di Basilea nei vari paesi membri, l’Unione europea ha sviluppato il cosiddetto “pacchetto CRD IV”, un’abbreviazione per “Capital requirements directive”: tale pacchetto comprende il CRR (Capital requirements regulation), ovvero il 24 regolamento N° 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Il “pacchetto CRD IV” è il quarto di una serie di norme elaborate dall’Unione europea riguardanti la dotazione di fondi propri. Il CRD I, adottato nel 2006 dopo la pubblicazione di Basilea 2, comprendeva due direttive; i pacchetti CRD II e CRD III erano anch’essi composti soltanto da direttive. La dicitura “CRD” è stata mantenuta anche per il CRD IV, benché comprenda non solo una direttiva, ma anche un regolamento. Con questi documenti sono stati modificati i regolamenti e le direttive preesistenti relative alla vigilanza bancaria assicurando l’applicazione dei principi sul capitale e la liquidità per tutte le banche europee, in modo da non creare difficoltà di tipo concorrenziale per le banche attive in Europa. Inoltre i principi di Basilea 3 non sono stati trasposti direttamente nella legislazione europea, ma sono presenti anche alcune modifiche e aggiunte per adattarli meglio al contesto europeo e dei singoli stati membri (CE 2013). La pubblicazione di questi due documenti sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è avvenuta nel giugno 2013; la loro entrata in vigore è avvenuta il 1° gennaio 2014 (CRR 575/2013 art.521). Con l’emanazione del regolamento si è arrivati al Single Rulebook, la cui creazione era stata auspicata già nel 2009 dal Consiglio europeo al fine di avere un insieme di regole uniforme all’interno dell’UE per quanto riguarda il settore finanziario. L’applicazione di regole uniformi e uguali per tutti gli Stati membri serve infatti a migliorare il Mercato Unico e garantirne il corretto funzionamento. Infatti, prima dell’introduzione di queste riforme, non esistevano regole unificate e chiare per tutti e le direttive riguardanti la vigilanza bancaria non erano sufficienti dato che lasciavano troppo spazio alle differenze di applicazione possibili a livello nazionale, provocando confusione e rischi maggiori anche al di fuori dei singoli sistemi finanziari nazionali. Sebbene sia stato concepito come un insieme di regole unificato, il Single Rulebook è comunque un complesso di norme adattabili alle esigenze dei singoli paesi, che tiene conto, ad esempio, dell’eventuale necessità di alcuni stati membri di rendere più severi i requisiti patrimoniali minimi su determinate operazioni10. A questo proposito è infatti fondamentale ricordare che mentre le direttive lasciano ampio spazio a modifiche al momento della trasposizione nel diritto nazionale, i regolamenti emanati dal Parlamento e dal Consiglio europeo sono direttamente applicabili e non necessitano il recepimento all’interno delle legislazioni nazionali. 10 http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook (consultato il 04/02/15) 25 3.3.2 Germania L’introduzione nell’ordinamento nazionale dei provvedimenti presenti nel regolamento e nella direttiva è avvenuto in Germania essenzialmente attraverso la modifica della Kreditwesengesetz (Bundesgesetzblatt I S. 2776), ovvero la legge tedesca che regola il sistema creditizio. Tali modifiche sono state apportate attraverso la cosiddetta CRD IV-Umsetzungsgesetz, legge emanata il 28 agosto 2013 (Bundesgesetzblatt I S. 3395). Dato che il regolamento ha validità diretta, sono state rimosse le norme che entrano in contrasto con le misure imposte dal regolamento sia dalla Kreditwesengesetz (abbreviata KWG) sia da altre ordinanze legislative. Le nuove norme europee si applicano a tutti gli istituti, nonostante la distinzione tra gli enti creditizi e le imprese di investimento, per i quali le norme del CRR trovano un’applicazione diretta, e gli altri istituti soggetti alle norme della KWG ma ai quali il CRR non si rivolge direttamente. Per questo motivo è stato introdotto il concetto di “CRR-Institute”, che si riferisce proprio agli enti creditizi e alle imprese di investimento che sono direttamente soggetti alle regole presenti nel CRR. Per gli altri istituti presenti nella KWG vengono comunque applicate le norme del CRR, in modo da garantire una certa uniformità nella vigilanza, ma le norme del regolamento che si applicano a tali istituti vengono menzionate in modo specifico nelle regole della KWG che li riguardano. Oltre alla KWG, anche altri provvedimenti sono stati modificati nell’applicazione del CRR: è il caso in particolare della Solvabilitätsverordnung, che regola i requisiti patrimoniali, e della Großkredit- und Millionenkreditverordnung, relativa alle grandi esposizioni11. Queste ordinanze legislative erano state adottate nel 2006 per l’applicazione di Basilea 2 e delle direttive che ne derivavano. Poiché molti dei principi presenti in queste direttive sono stati assorbiti all’interno del regolamento, entrambe le ordinanze sono state rielaborate restringendo il loro ambito di applicazione e contengono indicazioni riguardanti le regole per cui sono previste discrezionalità nazionali, ad esempio gli approcci interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Le altre modifiche al diritto tedesco riguardano l’introduzione della Finanzinformationenverordnung, volta a migliorare le informazioni sugli istituti necessarie per un’efficace vigilanza bancaria e una rielaborazione del Institutsvergütungsverordnung (Deutsche Bundesbank 2013; Bundesministerium der Finanzen 2013). 3.3.3 Italia In Italia gli atti normativi che si riferiscono al recepimento del pacchetto CRD IV riguardano essenzialmente la direttiva o l’attuazione delle discrezionalità nazionali previste all’interno del 11 https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Glossar/glossar.html (consultato il 15/04/15) 26 CRR. I provvedimenti contenuti nella direttiva sono stati applicati in Italia attraverso la Circolare n° 285 della Banca d’Italia e modifiche al Testo Unico Bancario (Banca d’Italia 2014a). Quest’ultimo testo è stato emanato nel 1993 proprio in applicazione della seconda direttiva della Comunità economica europea riguardante la normativa bancaria, ovvero la direttiva 89/646/CEE, che istituiva norme unificate sull’accesso e l’esercizio dell’attività degli enti creditizi (Banca d’Italia 2014). Il Testo Unico Bancario, già fortemente improntato alle norme europee, ha avuto un ruolo importante anche nell’applicazione del pacchetto CRD IV. La Circolare n° 285, invece, emanata appositamente per l’applicazione della nuova regolamentazione internazionale, contiene sia atti normativi relativi alla trasposizione della direttiva, sia indicazioni sulle disposizioni del CRR, che non sono però giuridicamente vincolanti. Il testo, molto dettagliato, è stato aggiornato in diverse occasioni per tenere il passo con i cambiamenti all’interno della regolamentazione e del mercato (Banca d’Italia 2013). 3.3.4 Svizzera In Svizzera la trasposizione delle norme non vincolanti di Basilea 3 non avviene, per ovvi motivi, attraverso la mediazione del pacchetto CRD IV. L’applicazione di Basilea III è avvenuta attraverso l’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP, RU 2012 5441) e l’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq, RU 2012 7215), emanate dal Consiglio federale e entrate in vigore il 1° gennaio 2013. In particolare l’Ordinanza sulla liquidità delle banche è stata oggetto di una revisione nel 2014, per permettere l’introduzione del LCR nel 2015. Inoltre la FINMA, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, ha pubblicato varie circolari esplicative, tra cui ad esempio “Fondi propri computabili-banche” (Circ.FINMA 2013/1) e “Margine di fondi propri e pianificazione del capitale-banche” (Circ.-FINMA 2011/2) (FINMA 2012; FINMA 2014). Per l’applicazione di Basilea 1 e Basilea 2 la Svizzera aveva seguito a grandi linee le indicazioni del Comitato di Basilea, introducendo tuttavia regole più severe in alcuni casi. Infatti, per la trasposizione di Basilea 2 nel diritto interno sono state pubblicate l’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari e alcune circolari della FINMA in cui sono presenti alcune differenze di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per garantire una maggiore sicurezza nel sistema bancario. In particolare sono stati introdotti nel diritto nazionale due diversi tipi di approcci per il calcolo dei fondi propri: l’AS-BRI (approccio standard internazionale), corrispondente agli standard internazionali e l’AS-CH (approccio standard svizzero), che si riferisce all’approccio scelto già dalla trasposizione di Basilea 1. Questo insieme di norme, più rigide rispetto agli standard minimi internazionali ha preso il nome di “Swiss finish”. Tale approccio non è stato concepito semplicemente per rendere più stringenti le norme nazionali, 27 ma anche per tenere conto delle peculiarità nazionali che non venivano sufficientemente prese in considerazione nelle norme sviluppate dal Comitato di Basilea. Tuttavia per l’attuazione di Basilea 3 sono emerse alcune divergenze di calcolo con l’approccio Swiss finish; l’evoluzione dei requisiti minimi presentati dal Comitato di Basilea ha reso difficile l’inserimento di modifiche a livello nazionale senza provocare il mancato rispetto delle norme presenti in Basilea 3. Per questo motivo nell’applicazione di Basilea III la Svizzera ha rinunciato ad applicare il metodo Swiss finish e ha preferito adattare il diritto nazionale agli standard internazionali, rimuovendo le norme che potevano causare delle divergenze (DFF 2011). 3.4 Il corpus analizzato I documenti di principale importanza per l’applicazione dell’accordo di Basilea 3 provengono da fonti diverse e sono spesso oggetto di traduzioni, in particolare per quel che riguarda i testi della Banca dei regolamenti internazionali e dell’Unione europea. Poiché vengono elaborati in contesti istituzionali diversi, i vari documenti relativi ai nuovi requisiti patrimoniali e di liquidità presentano strutture e caratteristiche differenti, che è necessario prendere in considerazione per la scelta dei testi sui quali eseguire un’analisi terminologica. 3.4.1 I testi della BRI I testi principali riguardanti l’accordo di Basilea 3 sono stati redatti dal Comitato di Basilea12. Tra questi documenti figurano i due testi fondamentali su cui si fonda l’accordo “Basilea 3 –Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari” e “Basilea 3 –Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”, ma anche altri documenti pubblicati tra il 2010 e il 2015 relativi a problematiche particolari o a singoli provvedimenti. E’ il caso ad esempio del testo sulle G-SIB “Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione aggiornata e requisito addizionale di assorbimento delle perdite” (2013) o delle relazioni sugli effetti delle nuove riforme, redatte su base semestrale per monitorare l’impatto dei provvedimenti di Basilea 3 sul sistema bancario. I testi del Comitato di Basilea sono per lo più testi informativi e sono caratterizzati da uno stile scorrevole, in cui i dettagli di ordine tecnico sono preceduti da un’introduzione alle problematiche affrontate nel testo. La struttura è divisa per paragrafi e punti, a cui fa riferimento l’indice all’inizio del testo, al fine di garantire una consultazione agevole. Inoltre, prima dell’introduzione viene inserita una lista con le abbreviazioni presenti nel documento e in fondo al testo sono spesso presenti allegati con precisazioni tecniche o prospetti. 12 Questi documenti sono accessibili direttamente dal sito della Banca dei Regolamenti internazionali. 28 Tutti questi testi vengono pubblicati sul sito della BRI in inglese e per alcuni di essi viene affiancata la traduzione in varie lingue, tra cui solitamente il francese, il tedesco, l’italiano e lo spagnolo. La traduzione in ciascuna di queste quattro lingue non è sempre presente, ma viene proposta per i documenti più rilevanti. Per l’analisi terminologica sono stati scelti i documenti che trattano i provvedimenti più rilevanti adottati nell’ambito dell’accordo di Basilea 3: • “Basel 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari” (CBVB 2011) • “Basilea 3 – Il Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità” (CBVB 2013a) • “Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità” (CBVB 2010a) 3.4.2 Testi dell’UE Nell’ambito dell’Unione europea l’applicazione delle riforme di Basilea 3 è avvenuta mediante un regolamento e una direttiva emanati dall’UE in merito alla vigilanza bancaria riuniti nel pacchetto “CRD IV”. Il regolamento N° 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE non sono però gli unici documenti relativi alla vigilanza bancaria; sono infatti presenti anche regolamenti delegati e di esecuzione che integrano i due testi principali. Tra questi figurano ad esempio il “Regolamento delegato UE/2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi” e il “Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria”. Il regolamento e la direttiva europea, insieme agli altri atti relativi a questo ambito, presentano le caratteristiche tipiche dei testi normativi: questi testi hanno infatti una funzione prescrittiva e la loro organizzazione testuale è soggetta a determinati vincoli, che comprendono ad esempio la suddivisione in articoli e commi (Cortelazzo & Pellegrino 2003). Nel regolamento e nella direttiva dopo il titolo e il preambolo la struttura è suddivisa in articoli e alla fine del testo sono presenti le disposizioni finali riguardanti il recepimento, l’entrata in vigore e l’eventuale abrogazione di norme precedenti. Sia nel regolamento N° 575/2013 che nella direttiva 2013/36/UE sono presenti in allegato tavole di concordanza con riferimenti agli atti precedenti modificati o abrogati dalle nuove 29 norme. La direttiva 2013/36/UE abroga infatti le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE13, adottate nell’ambito dell’accordo di Basilea 2. Riguardo ai testi legislativi europei è anche importante notare che la loro redazione, sia nella lingua di lavoro che nelle traduzioni, è dettata da norme prefissate al fine di garantire una certa uniformità tra gli atti normativi comunitari e di renderli facilmente comprensibili per i destinatari. A questo proposito l’Unione europea ha pubblicato la “Guida pratica comune per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea” (2014) che presenta indicazioni per coloro che si occupano della produzione di atti normativi. Nella Guida viene prestata particolare attenzione alla realtà multiculturale e multilinguistica a cui devono adattarsi i testi normativi europei e vengono proposti tre principi chiave a cui attenersi nella stesura del testo originale: chiarezza, semplicità e precisione. Inoltre è importante evitare l’uso eccessivo di abbreviazioni e frasi complesse o subordinate, che possono causare errori di traduzione o uno stile redazionale ambiguo e difficilmente comprensibile per i destinatari. Anche l’uso della terminologia deve essere coerente, non solo all’interno di un testo stesso, ma anche in considerazione dei precedenti atti normativi che sono stati emanati sul tema. Un’altra indicazione importante per la redazione di questo tipo di atti riguarda le differenze che si riscontrano nei vari tipi di atto, a seconda della loro funzione: nelle direttive ad esempio, che non sono direttamente applicabili negli stati membri, il linguaggio utilizzato deve contenere meno dettagli e lasciare maggiore spazio di manovra ai singoli stati, al contrario dei regolamenti, che devono esporre chiaramente le norme da applicare per i destinatari. Per quanto riguarda la struttura dei documenti, la Guida pratica specifica che gli atti devono rispettare una struttura standard, in cui ogni singola parte ha regole precise: la disposizione dell’informazione deve infatti rispettare un certo ordine e i vari articoli possono essere raggruppati in titoli, capi e sezioni a seconda delle necessità del testo (Parlamento europeo, Consiglio e commissione 2014). Per i documenti relativi ai nuovi requisiti di Basilea 3 esiste la versione in italiano e nelle altre 23 lingue ufficiali dell’Unione Europea14. E’ inoltre importante notare che i testi normativi dell’Unione 13 La direttiva 2006/48/CE tratta l’accesso all’attività creditizia e il suo esercizio, con un’attenzione specifica al rischio di credito e al rischio operativo, mentre nella direttiva 2006/49/CE sull’adeguatezza patrimoniale la Commissione si è soffermata maggiormente sul rischio di mercato (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/LSU/?uri=CELEX:32006L0049, consultato il 26/03/15). 14 Un’eccezione è rappresentata dall’irlandese, poiché secondo le norme sul multilinguismo dell’Unione europea solo i regolamenti adottati dal Consiglio e dal Parlamento vengono tradotti in irlandese, di conseguenza solo il regolamento 575/2013 è stato tradotto in questa lingua (http://europa.eu/pol/mult/index_it.htm, consultato il 26/03/15) 30 europea fanno fede in tutte le versioni corrispondenti alle 23 lingue ufficiali, nonostante queste siano spesso il risultato di un lavoro di traduzione. Le lingue di lavoro per la preparazione dei testi legislativi alla Commissione sono infatti solitamente l’inglese o il francese, che servono poi come base per la redazione nelle altre lingue. Tuttavia va considerato che, a partire da una proposta iniziale, il testo viene poi modificato nel passaggio tra le varie istituzioni, con emendamenti redatti anche in altre lingue. Il “testo di partenza” è quindi un documento ibrido, influenzato da vari fattori. In ogni caso, il fatto che vengano impiegate determinate lingue di lavoro nel processo legislativo e che queste siano utilizzate per la traduzione in tutte le lingue ufficiali, non implica che i testi “originali” abbiano più valore rispetto alle versioni tradotte (Dollerup 2004; Russo 2008). I testi normativi europei sulle nuove norme di vigilanza prudenziale presentano una sostanziale differenza rispetto ai testi elaborati dal Comitato di Basilea e tradotti nelle varie lingue: in questi ultimi infatti viene indicato chiaramente che il testo è stato redatto in lingua inglese e si rimanda al testo originale in caso di dubbi nell’interpretazione. Per i testi normativi dell’Unione europea sono stati presi in esame i seguenti documenti: • “Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012” (CRR 575/2013) • “Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ” (CRD 2013/36) • “Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi” (Reg. delegato 2015/61) 3.4.3 Testi di applicazione a livello nazionale I testi nazionali relativi al nuovo accordo di Basilea III sono composti da testi redatti ad hoc per l’applicazione dei nuovi standard e da testi antecedenti che sono stati modificati affiché la normativa nazionale possa conformarsi pienamente ai nuovi requisiti. La scelta dei testi da analizzare per Italia, Germania e Svizzera si è rivelata più complicata rispetto a quanto avvenuto per i documenti della BRI e dell’Unione europea. Per i tre paesi, infatti, i documenti legislativi redatti o 31 modificati sono molto numerosi, di conseguenza è necessario esaminarli attentamente per scegliere quelli più rilevanti ai fini dell’analisi. Per quel che riguarda l’Italia sul sito della Banca d’Italia è presente uno schema riassuntivo relativo al recepimento del pacchetto CRD IV in cui viene indicato in quale testo sono state inserite le varie norme europee. In questo schema vengono menzionati il Testo Unico Bancario (D.Lgs n.385 del 1° settembre 1993, abbreviato TUB) e la Circolare n° 285, due testi che presentano strutture leggermente diverse tra loro. La struttura del TUB è infatti quella tipica dei testi legislativi, con la divisione in titoli, capi, sezioni e articoli. Il testo della circolare è invece diviso in quattro parti principali tali da riflettere le strutture organizzative della Banca d’Italia, che costituisce l’autorità competente per la vigilanza prudenziale in Italia. In particolare, la prima si riferisce al recepimento della CRD IV, la seconda all’applicazione del CRR, la terza ad altre disposizioni di vigilanza e la quarta è dedicata ad intermediari particolari, nello specifico le norme di vigilanza applicabili a Bancoposta (Banca d’Italia 2013). La struttura del documento è poi ulteriormente suddivisa in titoli, capitoli e sezioni; tuttavia, nonostante la struttura piuttosto rigida e la presenza di molti elenchi puntati, lo stile è più scorrevole rispetto ai testi legislativi e le disposizioni non sono suddivise in articoli come avviene invece nel TUB. Facendo una ricerca all’interno di quest’ultimo non sono però emersi termini rilevanti per effettuare un confronto terminologico con i testi della BRI e dell’Unione europea. E’ stata fatta una ricerca anche nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998, abbreviato TUF), sebbene tale testo non fosse menzionato nel documento della Banca d’Italia, per verificare l’eventuale presenza di termini utili ai fini dell’analisi. Tuttavia i termini chiave di Basilea III non sono mai presenti esplicitamente, poiché si rimanda direttamente al regolamento 575/2013 e alla direttiva 2013/36. Per questi motivi nell’analisi terminologica che verrà presentata nei prossimi capitoli è stata presa in considerazione solo la Circolare n°285. Per la piena applicazione di Basilea 3 in Germania sono stati modificati vari testi legislativi. Nel bollettino mensile dell’ottobre 2013 pubblicato dal Ministero delle Finanze tedesco è presente una parte dedicata alle modifiche del diritto tedesco in seguito all’applicazione di Basilea III, in cui vengono analizzati i testi di legge modificati. Anche la Deutsche Bundesbank ha pubblicato una lista simile, disponibile nella sezione del suo sito internet dedicata alla vigilanza bancaria. Prendendo in considerazione queste due liste il numero di documenti modificati o redatti appositamente per l’adeguamento ai nuovi standard è piuttosto alto. Questi testi presentano caratteristiche simili, con una struttura e uno stile propri dei testi normativi. Vista la quantità di testi disponibili è stato necessario esaminarne il contenuto prima di scegliere quali testi fossero rilevanti 32 per l’analisi terminologica. I termini utili per un confronto con i testi del Comitato di Basilea e dell’Unione europea sono stati riscontrati nella Kreditwesengesetz e nella CRD IVUmsetzungsgesetz, mentre non sono presenti nella Liquiditätsverordnung, testo chiave per l’applicazione delle norme sulla liquidità in Germania. Infatti, per le disposizioni riguardanti la liquidità nei testi legislativi tedeschi ci si riferisce spesso alle norme presenti nel regolamento europeo, senza però indicarle esplicitamente, come verrà illustrato al paragrafo 5.3. Per questa ragione i testi presi in considerazione per la Germania solo la Kreditwesengesetz e la CRD-IV Umsetzungsgesetz. I testi essenziali per l’introduzione dei nuovi standard in Svizzera sono indicati nei comunicati stampa della FINMA relativi a Basilea 3: tra questi sono presentati come documenti principali l’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP 2012, RU 2012 5441) e l’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq, RU 2012 7215). La scelta dei testi è stata quindi piuttosto semplice rispetto a quella effettuata per l’Italia e la Germania. Poiché si tratta di testi normativi, la struttura e lo stile corrispondono a quelli utilizzati abitualmente in questo tipo di documenti. Le due ordinanze sono presenti sul sito dell’amministrazione federale in tedesco, francese e italiano, lingue ufficiali della Confederazione (art. 5 LLing, RU 2009 6605). Ciò permette di fare un paragone sia con l’italiano che con il tedesco utilizzati nei documenti delle altre istituzioni. Inoltre è importante considerare che in Svizzera secondo la Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (LPubl, RU 2004 4929) gli atti normativi sono pubblicati in tedesco, francese e italiano e la versione in ciasuna di queste tre lingue è considerata giuridicamente vincolante. Sebbene esistano anche alcune circolari della FINMA sull’introduzione dei nuovi principi di Basilea, la scelta dei testi da analizzare per la normativa svizzera è ricaduta sull’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari e sull’Ordinanza sulla liquidità delle banche poiché esaminando questi due documenti sono stati riscontrati termini utili per un confronto con i testi delle altre istituzioni. 3.5 Metodologia L’analisi terminologica si basa su un confronto tra i testi di istituzioni internazionali e nazionali e prende in considerazione documenti della BRI, dell’UE, e della normativa italiana, tedesca e svizzera. Nell’ambito di questa tesi di Master si è scelto di paragonare i termini chiave del nuovo accordo di Basilea 3 nell’impossibilità di soffermarsi più in dettaglio su tutte le differenze terminologiche tra i testi. Per individuare i termini da mettere a confronto nell’analisi terminologica 33 il punto di partenza sono stati i documenti della BRI: sul sito dell’istituzione è infatti presente uno schema in lingua inglese (cfr. allegato 1) in cui vengono elencati i principali provvedimenti adottati nel nuovo accordo, con l’anno dell’entrata in vigore prevista e l’ammontare dei requisiti durante il periodo di transizione. Nonostante lo schema di riferimento sia in lingua inglese, è stato possibile ritrovare i termini equivalenti in italiano e in tedesco nei principali testi della BRI relativi ai nuovi standard. Prendendo spunto dai termini individuati in questo schema è stata fatta una ricerca per individuare queste stesse espressioni all’interno della legislazione europea e nazionale. Nel caso in cui queste non fossero presenti nei testi redatti dalle altre istituzioni, si è proceduto alla ricerca di espressioni equivalenti che si riferissero allo stesso concetto. I termini originali in inglese considerati per l’analisi sono 10 in totale, di cui 8 sono stati identificati nello schema della BRI.15 Le espressioni trovate nei vari documenti in tedesco e in italiano sono però molto più numerose, soprattutto nella trattazione dei provvedimenti sulla liquidità, come verrà illustrato nei prossimi capitoli. In particolare nei testi in italiano sono stati analizzati 60 termini, mentre nei documenti in tedesco 37. In ogni caso è importante considerare che, sebbene sia possibile fare un confronto terminologico tra i documenti della BRI, quelli della legislazione europea, e i testi della normativa nazionale, dal punto di vista della struttura e dello stile i testi di queste istituzioni non possono essere posti sullo stesso piano, poiché sono stati concepiti con funzioni diverse: infatti, mentre i documenti della BRI hanno un carattere informativo, i testi redatti nell’ambito dell’Unione europea sono dei veri e propri testi di legge. 3.6 Piano dell’analisi terminologica Nei prossimi capitoli verrà presentata l’analisi terminologica, che si divide essenzialmente in due fasi: il capitolo 4 è infatti dedicato alla lingua italiana con il confronto tra i documenti della BRI, dell’Unione europea e della legislazione nazionale (paragrafo 4.1) e la normativa svizzera (paragrafo 4.2); nel capitolo 5 viene effettuato lo stesso tipo di analisi in relazione alla lingua 15 Vi sono due termini che sono stati presi in considerazione per l’analisi sebbene non fossero menzionati nello schema della BRI: si tratta dell’ “Additional Tier 1” e del “Countercyclical buffer”. Infatti, esaminando il testo Basel 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, il Tier 1 aggiuntivo viene presentato insieme agli altri elementi costitutivi del patrimonio ed è nominato anche nei testi delle altre istituzioni, perciò si è scelto di inserirlo nei termini rilevanti per l’analisi. Inoltre, nello schema della BRI è presente il buffer di conservazione del capitale, quindi è sembrato logico includere nell’analisi anche il buffer anticiclico, dal momento che questi due buffer vengono spesso trattati insieme nei testi delle istituzioni prese in esame. 34 tedesca con la presentazione dei testi internazionali e tedeschi al punto 5.1 e della normativa svizzera al punto 5.2. Per rendere intelligibile l’analisi i paragrafi sono stati suddivisi in quattro sezioni principali (requisiti patrimoniali, buffer, leva finanziaria, liquidità), che vengono usate come filo conduttore anche per le sintesi sui risultati. Al fine di facilitare la lettura le citazioni provenienti dai testi della BRI sono riportate in colore blu, quelle riprese dalla legislazione europea in grigio e quelle ricavate dalle legislazioni nazionali in verde; le citazioni della normativa svizzera sono invece state lasciate in nero, dal momento che sono sempre trattate in un paragrafo a parte. In tutte le citazioni è stato usato il grassetto per evidenziare i termini di interesse per l’analisi. Inoltre dopo le citazioni sono presenti alcune tabelle comprendenti il termine originale in inglese impiegato nei testi della BRI e una breve spiegazione ricavata dai testi del Comitato di Basilea. L’analisi verrà seguita dalla presentazione del confronto tra italiano e tedesco al capitolo 6. 35 4. Analisi dei termini in lingua italiana Esaminando i testi in lingua italiana, sono state riscontrate alcune differenze sia tra i documenti delle istituzioni internazionali, ovvero la BRI e l’UE, sia tra quelli della normativa italiana e svizzera. In Italia l’introduzione dei nuovi principi sulla vigilanza prudenziale è mediata dalla legislazione europea, perciò i testi della BRI, dell’UE e della normativa italiana sono stati analizzati insieme al paragrafo 4.1, in modo da poter mettere in evidenza eventuali somiglianze. Successivamente, al paragrafo 4.2 è stata inserita l’analisi sulla normativa svizzera. 4.1 Testi internazionali e italiani La prima fase dell’analisi comprende il confronto tra i testi della BRI, dell’UE e della normativa italiana. Di seguito vengono presentate quattro sezioni con gli esempi tratti dai vari testi e alcune tabelle riassuntive. L’ultima sezione, il paragrafo 4.1.5 è invece dedicato ad una sintesi delle differenze riscontrate. 4.1.1 Requisiti patrimoniali Nei termini relativi ai requisiti patrimoniali vi sono varie differenze terminologiche tra i testi dell’UE e della normativa nazionale e i documenti della BRI, con una preferenza per l’equivalente inglese in questi ultimi. Di seguito sono riportati gli esempi tratti dai documenti delle tre istituzioni prese in considerazione : ▪ “49. Il patrimonio di vigilanza complessivo è composto dalla somma algebrica degli elementi di seguito specificati. 1. Patrimonio di base o Tier 1 (in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità d’impresa o going concern): a. patrimonio di qualità primaria (Common Equity Tier 1); b. Tier 1 aggiuntivo. 2. Patrimonio supplementare o Tier 2 (in grado di assorbire le perdite in caso di crisi – gone concern).” (CBVB 2011: 13) ▪ “Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia di fondi propri: a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %; b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %; c) un coefficiente di capitale totale dell'8 %.” (CRR 575/2013 art. 92) • “La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano rango pari.” (CRR 575/2013 art. 52) • “l’ammontare di fondi propri detenuto dalla banca, suddiviso come segue: (i) capitale primario di classe 1; (ii) capitale aggiuntivo di classe 1; (iii) capitale di classe 2;” (Banca d’Italia 2013: parte I, titolo II, cap. 1, sez. V) 36 • “Gli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, indicati nel presente allegato, sono da intendersi riferiti – ai fini dell’applicazione della citata Sez. II, par. 9.1 – rispettivamente, al “capitale di classe 1” e al “capitale di classe 2” come calcolati in applicazione del CRR e del presente Capitolo.” (Banca d’Italia 2013: parte II, cap. 14, allegato A ) • “common equity tier 1 (CET1) ratio”, il coefficiente di capitale primario di classe 1 determinato ai sensi dell’art. 92 CRR.” (Banca d’Italia 2013: parte III, cap. 3, sez.1) Total capital: patrimonio di vigilanza complessivo composto da Tier 1 più Tier 2 (CBVB 2011: 13). Italiano BRI ▪ Patrimonio di vigilanza complessivo ▪ Patrimonio di vigilanza totale ▪ Patrimonio di vigilanza ▪ Capitale totale ▪ PV Italiano normativa italiana Italiano UE ▪ Capitale totale ▪ Patrimonio di vigilanza ▪ Capitale totale ▪ Total capital Tier 1 Capital: categoria di capitale capace di coprire le perdite in continuità d’impresa (CBVB 2011: 13). Italiano BRI ▪ Patrimonio di base ▪ Tier 1 ▪ T1 Italiano normativa italiana Italiano UE ▪ Capitale di classe 1 ▪ ▪ ▪ ▪ Patrimonio di base Tier 1 Capitale di classe 1 T1 Common equity Tier 1: categoria di capitale composta da azioni ordinarie e utili non distribuiti (CBVB 2011: 3). Italiano BRI ▪ Patrimonio di qualità primaria ▪ Common equity Tier 1 ▪ CET1 Italiano UE ▪ Capitale primario di classe 1 37 Italiano normativa italiana ▪ Capitale di qualità primaria ▪ Common equity Tier 1 ▪ CET1 ▪ Capitale primario di classe 1 ▪ Patrimonio di vigilanza di qualità primaria Additional Tier 1: categoria di capitale “composta da strumenti subordinati che corrispondano dividendi o interessi in modo totalmente discrezionale e non cumulativo e non presentino né una data di scadenza né incentivi al rimborso anticipato” (CBVB 2011: 3). Italiano BRI ▪ Tier 1 aggiuntivo ▪ T1A Italiano UE ▪ Capitale aggiuntivo di classe 1 Italiano normativa italiana ▪ Capitale aggiuntivo di classe 1 Tier 2 Capital: : categoria di capitale “in grado di assorbire le perdite in caso di crisi” (CBVB 2011: 13). Italiano BRI ▪ Patrimonio supplementare ▪ Tier 2 ▪ T2 Italiano UE ▪ Capitale di classe 2 Italiano normativa italiana ▪ Patrimonio supplementare ▪ Capitale di classe 2 Nei testi della BRI le varianti italiane, comunque diverse da quelle presenti nei testi dell’UE, vengono spesso accompagnate dal termine inglese, che ritorna poi a più riprese nel testo. La tendenza a privilegiare i termini in inglese è notevole per “Common equity Tier 1”, l’espressione più frequente all’interno del testo insieme alla sigla “CET1”. L’equivalente in italiano “patrimonio di qualità primaria” ricorre solo due volte e in uno dei due casi è comunque accompagnato dal termine in inglese. I termini “Tier 1” e “Tier 2”, invece, nonostante siano presenti nel testo, vengono utilizzati meno degli equivalenti in italiano “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”. Per quel che riguarda il “patrimonio di vigilanza complessivo” non è proposto l’equivalente in lingua inglese, ma all’interno del testo si riscontra l’utilizzo del sinonimo “patrimonio di vigilanza totale” o più semplicemente “patrimonio di vigilanza”, che risulta essere il più utilizzato. Inoltre nelle tabelle presenti nel documento appare tre volte la dicitura “capitale totale”, ovvero quella usata anche nel regolamento europeo. Fig.2 38 Fonte: Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, allegato 1 (CBVB 2011) Infine per Tier 1 aggiuntivo nel testo della BRI viene utilizzata solo questa denominazione e non vengono fornite varianti. I termini in lingua inglese non sono mai presenti nei testi dell’UE: ad esempio il termine “Common equity Tier 1” e la rispettiva “CET1”, ricorrenti nel documento della BRI, non sono mai utilizzati all’interno del regolamento 575/2013. Infatti al loro posto viene sempre impiegata l’espressione “capitale primario di classe 1”. Lo stesso vale per i termini “Tier 1” e “Tier 2” che non compaiono mai nel regolamento europeo. Da questo punto di vista la normativa italiana sembra a metà tra le due tendenze, poiché in linea generale vengono impiegati termini in italiano con ricorso sporadico ai termini in inglese (“Common equity Tier 1”, “Tier 1” e “CET1”). Nella Circolare è inoltre presente una volta l’espressione “total capital”, seppure accompagnata dalla variante italiana “capitale totale”. Inoltre sono riscontrabili alcune differenze nei testi delle tre istituzioni anche nelle varianti in italiano: nel regolamento UE vengono preferiti i termini “capitale di classe 1”, “capitale aggiuntivo di classe 1” e “capitale di classe 2” rispetto a “patrimonio di base”, “Tier 1 aggiuntivo” e “patrimonio supplementare” usati nel documento della BRI. Anche in questo caso la normativa italiana si trova a metà strada tra le due tendenze, poiché sia “patrimonio di base” che “patrimonio supplementare” sono impiegati nella Circolare n°285, tuttavia vengono menzionati anche gli equivalenti “capitale di classe 1” e “capitale di classe 2”, probabilmente per non creare confusione nei lettori. Viene infatti specificato chiaramente che le espressioni sono equivalenti: • “Gli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, indicati nel presente allegato, sono da intendersi riferiti – ai fini dell’applicazione della citata Sez. II, par. 9.1 – rispettivamente, al “capitale di classe 1” e al “capitale di classe 2” come calcolati in applicazione del CRR e del presente Capitolo.” (Banca d’Italia 2013: parte II, cap. 14, allegato A) 4.1.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale Per quanto riguarda il buffer anticiclico e quello di conservazione del capitale, elaborati dal Comitato di Basilea e presenti anch’essi nel documento “Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”, l’Unione europea ha pubblicato i relativi provvedimenti nella direttiva 2013/36, lasciando quindi un certo margine di manovra ai singoli stati membri per la loro applicazione. 39 Di seguito sono riportati alcuni esempi sull’uso della terminologia inerente a queste misure da parte della BRI, dell’Unione europea e della normativa italiana: • “La presente sezione descrive il funzionamento del buffer di conservazione del capitale, volto ad assicurare che nei periodi non caratterizzati da tensioni le banche accumulino riserve patrimoniali alle quali attingere per assorbire le perdite subite.” (CBVB 2011:60) • “Il buffer anticiclico è finalizzato a creare una relazione più stringente tra i requisiti patrimoniali del settore bancario e il contesto macrofinanziario in cui operano le banche.” (CBVB 2011: 63) • “Ai fini del presente capo, si intende per: 1) “riserva di conservazione del capitale", i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 129; 2) “riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente" i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 130;” (CRD 2013/36 art. 128) • “Il presente Capitolo disciplina, conformemente alle disposizioni comunitarie, la riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer), la riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer) […]” (Banca d’Italia 2013: I, titolo II, cap. I, sez. I) Capital conservation buffer: accantonamenti di capitale operati dalle banche allo scopo di utilizzare tali riserve per assorbire eventuali perdite (CBVB 2011: 60). Italiano BRI Italiano UE ▪ Buffer di conservazione del capitale ▪ Riserva di conservazione del capitale Italiano normativa italiana ▪ Riserva di conservazione del capitale ▪ Capital conservation buffer Countercyclical buffer: provvedimento applicato dalle autorità nazionali in base alla presenza di rischi sistemici, causati in particolare dall’aumento del credito aggregato (CBVB 2011: 63). Italiano BRI ▪ Buffer anticiclico Italiano UE ▪ Riserva di capitale anticiclica Italiano normativa italiana ▪ Riserva di capitale anticiclica ▪ Countercyclical capital buffer Anche in questo caso è possibile notare una differenza: nel testo della BRI si fa esclusivamente ricorso al termine “buffer”16, che non presenta invece alcuna occorrenza nei testi legislativi europei. Nella Circolare n°285 si riscontra il termine “buffer”, che viene però impiegato unicamente nelle 16 in corsivo nel testo originale 40 espressioni in inglese “capital conservation buffer” e “countercyclical capital buffer”. Le due espressioni non vengono utilizzate correntemente all’interno del testo, ma sono accompagnate dagli equivalenti italiani. Nei testi dell’UE, invece, viene utilizzato esclusivamente “riserva” per identificare queste due misure. 4.1.3 Leva finanziaria Si riscontrano differenze anche nelle espressioni impiegate per il provvedimento riguardante la leva finanziaria. Nei documenti della BRI e nella normativa nazionale viene privilegiato il termine “indice” ed è possibile anche osservare l’utilizzo del termine in inglese “leverage ratio”: • “In considerazione di ciò il Comitato introduce un indice di leva finanziaria (leverage ratio) con i seguenti obiettivi: […]” (CBVB 2011: 5) • “Ai sensi dell’art. 499, par. 3 CRR, nel periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 le banche calcolano il proprio indice di leva finanziaria come dato di fine trimestre [...] ” (Banca d’Italia 2013: parte II, cap. 12, sez. II) • “Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche dovranno fare riferimento a indicatori quali il leverage ratio” (Banca d’Italia 2013: parte I, titolo III, cap.1, sez.II) Tuttavia nel caso della BRI l’espressione in inglese ricorre sempre tra parentesi, ed è accompagnata dall’equivalente italiano in tutto il testo. Inoltre nella Circolare n°285 il termine ricorre solo una volta. Nel regolamento europeo, invece, viene impiegata l’espressione “coefficiente di leva finanziaria”: • “1. Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, l'ente pubblica le seguenti informazioni: […]” (CRR 575/2013 art. 451) Leverage ratio: indice non basato sul rischio volto a evitare l’accumulo di una leva finanziaria eccessiva e definito come il rapporto tra la misura del patrimonio e la misura dell’esposizione (CBVB 2014b : 1-2). Italiano BRI ▪ Indice di leva finanziaria ▪ Leverage ratio Italiano UE ▪ Coefficiente di leva finanziaria Italiano normativa italiana ▪ Indice di leva finanziaria ▪ Leverage ratio 4.1.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità Anche nei termini impiegati per descrivere le nuove misure riguardanti la liquidità è possibile osservare alcune differenze tra i testi della BRI e quelli della legislazione europea e nazionale. In 41 questo caso i testi presi in esame per i testi normativi europei sono il regolamento UE 575/2013, la direttiva 2013/36 e il regolamento delegato UE/2015/61 della Commissione, mentre per i documenti della BRI “Basilea 3 – Il Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità” del 2013 e “Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità” del 2010. Per la normativa nazionale i termini riguardanti la liquidità sono stati riscontrati sempre nella Circolare n°285. Analizzando il primo provvedimento adottato dal Comitato di Basilea, relativo al Liquidity Coverage Ratio, si riscontrano differenze sia nell’utilizzo del termine in inglese e della rispettiva sigla “LCR” che nella traduzione di questo termine in italiano. Nei testi considerati per la BRI “liquidity coverage ratio”, è presente già nel titolo di uno dei documenti, e ricorre svariate volte sia nel documento “Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità” che in “Basilea 3 – Il Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”: • “A tal fine il Comitato ha elaborato l’indice di copertura della liquidità, o Liquidity Coverage Ratio (LCR)” (CBVB 2010a: 1-2) • “Questo documento introduce l’indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR), una delle riforme fondamentali elaborate dal Comitato di Basilea per promuovere un sistema bancario più robusto.” (CBVB 2013a: 1) In ogni caso, come si può notare negli esempi, la dicitura inglese non è l’unica utilizzata. Nel testo della BRI è presente infatti anche “indice di copertura della liquidità”, e in entrambi viene impiegato “indicatore a breve termine” con la rispettiva variante “indicatore di breve termine”. La sigla “LCR” risulta comunque la più utilizzata nei testi della BRI per indicare questo provvedimento. Dai testi dell’Unione europea è possibile ricavare i seguenti esempi: • • “2. L'ente creditizio mantiene un coefficiente di copertura della liquidità almeno del 100 %.” (Reg. delegato 2015/61 art. 4) “[…] a) il 60 % del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1° ottobre 2015;” (Reg. delegato 2015/61 art. 38) Nel regolamento delegato UE 2015/61 vengono utilizzate le espressioni “coefficiente di copertura della liquidità” e “requisito di copertura della liquidità”. Mentre nel regolamento europeo 575/2013 è possibile ritrovare in un caso la prima espressione, la seconda non è presente ed è sostituita dalla variante “requisito in materia di copertura della liquidità”: 42 • “[…] a) il 60 % del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015;” (CRR 575/2013 art. 460) Una ricerca di “liquidity coverage ratio”, rivela che questo termine non appare nemmeno una volta all’interno dei testi legislativi europei, come avviene anche per la relativa sigla “LCR”. Nella normativa nazionale si riscontra l’utilizzo del termine in inglese con la relativa sigla, insieme ad un’espressione in italiano: • “Basilea 3” prevede, altresì, nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) […]” (Banca d’Italia 2013: premessa) Liquidity coverage ratio: requisito di liquidità secondo il quale le banche devono disporre di sufficienti attività liquide di alta qualità non vincolate per superare uno scenario di stress di 30 giorni (CBVB 2013a: 4). Italiano BRI Italiano UE ▪ Liquidity coverage ratio ▪ LCR ▪ Indice di copertura della liquidità ▪ Indicatore a breve termine ▪ Coefficiente di copertura della liquidità ▪ Requisito di copertura della liquidità ▪ Requisito in materia di copertura della liquidità Italiano normativa italiana ▪ Liquidity coverage ratio ▪ LCR ▪ Requisito di liquidità a breve termine ▪ Requisito di copertura della liquidità Prendendo in considerazione il secondo provvedimento, il Net Stable Funding Ratio (NSFR), anche in questo caso sono presenti alcune differenze, sia nell’impiego del termine inglese sia nell’utilizzo degli equivalenti in italiano. Per i testi della BRI possono essere analizzati solo i documenti “Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità”, e “Basilea 3 – Il Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità” poiché il testo specifico su questo provvedimento “Basel III: the net stable funding ratio” è disponibile sul sito internet della BRI solo in lingua inglese. Nei documenti si trovano i seguenti termini: • “Il coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili, o Net Stable Funding Ratio (NSFR), ha un orizzonte temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.” (CBVB 2010a: 2) • “A questo scopo l’LCR è integrato dall’indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR), non trattato in questo documento, che ha un orizzonte temporale di un anno.” (CBVB 2013a: 2) Nei testi presi in esame l’espressione “coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili” è presente all’interno del testo del 2010, mentre “indicatore strutturale” è presente in entrambi. L’espressione in inglese “Net Stable Funding Ratio” è presente anch’essa in entrambi i testi, ma 43 come avviene per l’LCR, anche in questo caso la sigla in inglese “NSFR” è quella impiegata più di frequente in entrambi i documenti. All’interno del regolamento 575/2013 e della direttiva 2013/36 sono invece presenti le seguenti espressioni: • “Il CBVB ha quindi deciso che il coefficiente netto di finanziamento stabile sarà soggetto a un periodo di osservazione e che comprenderà una clausola di riesame.” (CRR 575/2013 consid. 112) • “Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il coefficiente di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510.” (CRR 575/2013 art. 413) • “Tali sanzioni amministrative o altre misure amministrative dovrebbero applicarsi fino all'attuazione, a livello di Unione, di atti giuridici dettagliati sui requisiti di liquidità e finanziamento stabile.” (CRD 2013/36 consid. 102) Come già osservato per l’UE e la BRI, anche nella Circolare della Banca d’Italia è possibile notare una notevole varietà di termini: • “3. Requisito di finanziamento stabile Ai sensi dell’art. 413 CRR, fino all’introduzione di norme minime vincolanti sul coefficiente di finanziamento stabile, la Banca d’Italia può introdurre disposizioni in materia.” (Banca d’Italia 2013: parte II, cap. 11, sez. III) • “ […] e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio – NSFR)” (Banca d’Italia 2013: premessa) In ogni caso i termini in italiano impiegati nella Circolare n°285 sono pressoché identici a quelli presenti nella legislazione europea, mentre non è presente alcuna occorrenza relativa ai termini della BRI. Net stable funding ratio: provvedimento volto ad incoraggiare il finanziamento a lungo termine delle attività. Viene definito come il rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile e l’ammontare obbligatorio di provvista stabile (CBVB 2010a: 27). Italiano BRI ▪ Net Stable Funding Ratio ▪ NSFR ▪ Coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili ▪ Indicatore strutturale Italiano UE ▪ Coefficiente netto di finanziamento stabile ▪ Requisiti di finanziamento stabile 44 Italiano normativa italiana ▪ Net stable funding ratio ▪ NSFR ▪ Coefficiente di finanziamento stabile ▪ Requisito di finanziamento stabile 4.1.5 Sintesi Dall’analisi effettuata in italiano emergono molte differenze terminologiche tra i documenti della BRI e quelli della legislazione europea e della normativa nazionale. In particolare, nell’ambito dei requisiti patrimoniali nei testi elaborati dal Comitato di Basilea si osserva una preferenza per l’equivalente inglese (Common equity Tier 1, Tier 1, Tier 2, buffer). Tuttavia anche la terminologia italiana impiegata dalle tre istituzioni risulta essere differente: nella legislazione europea si trovano ad esempio “capitale primario di classe 1”, “capitale di classe 1” e “capitale di classe 2”, mentre nel testo della BRI vengono impiegati rispettivamente “patrimonio di qualità primaria”, “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”. E’ anche interessante notare come i termini utilizzati nella legislazione europea non siano riscontrabili nei testi del Comitato di Basilea e viceversa. Da questo punto di vista la normativa italiana si trova a metà strada, perché spesso si trovano entrambe le varianti. Ciò avviene in particolare per i termini “patrimonio di base” / “Tier 1”, “Common equity Tier 1” / “CET1” / “capitale di qualità primaria”17 e “patrimonio supplementare”, corrispondenti rispettivamente alle espressioni usate nell’UE “capitale di classe 1”, “capitale primario di classe 1” e “capitale di classe 2”. Anche nel caso dei buffer la Circolare della Banca d’Italia propone sia il termine inglese che quello italiano, tuttavia “buffer” non è mai presente nelle espressioni in lingua italiana. A questo termine viene infatti preferito “riserva”, impiegato anche nella legislazione europea. Per il nuovo provvedimento volto a limitare la leva finanziaria, è evidente la rinuncia del legislatore europeo all’utilizzo del termine inglese “leverage ratio”, presente invece sia nei testi BRI che nella circolare della Banca d’Italia. Inoltre per questo provvedimento la normativa nazionale presenta una maggiore somiglianza con i termini della BRI anche nelle espressioni di lingua italiana: sia la BRI che la Circolare impiegano infatti “indice di leva finanziaria” e nei testi non è presente alcuna occorrenza per “coefficiente di leva finanziaria”, adoperato nell’UE. Nella descrizione dei nuovi provvedimenti riguardanti la liquidità è possibile osservare una maggiore varietà nei termini impiegati nei documenti delle tre istituzioni. In linea generale emerge una preferenza per le sigle “LCR” e “NSFR” all’interno dei testi della BRI, mentre nei testi della legislazione europea vengono usate più spesso varie espressioni in lingua italiana. Per entrambi i provvedimenti, al di là della varietà di termini impiegati nei testi delle istituzioni, è interessante osservare come facendo una ricerca delle espressioni usate nei documenti della legislazione europea 17 Nel testo della BRI in realtà l’espressione esatta è “patrimonio di qualità primaria”, tuttavia la somiglianza con “capitale di qualità primaria” della Circolare n°285 è notevole. 45 all’interno dei documenti della BRI non si trovi alcuna occorrenza. Ciò vale anche per i termini dei testi della BRI, che non sono mai menzionati nel regolamento 575/2013, nel regolamento delegato UE 2015/61 e nella direttiva 2013/36. Da questo punto di vista la normativa nazionale sembra essersi uniformata più alla legislazione europea che ai documenti della BRI, sebbene siano comunque presenti le espressioni in inglese “LCR” / “Liquidity coverage ratio” e “NSFR” / “Net stable funding ratio”. Tra i termini in lingua italiana sono infatti presenti “requisito di copertura della liquidità”, “requisito di finanziamento stabile” e “coefficiente di finanziamento stabile”, ricorrenti anche nei testi dell’UE. I termini in italiano usati dalla BRI, invece, non sono presenti nemmeno nella normativa nazionale. 4.2 Normativa svizzera in lingua italiana Nei prossimi paragrafi verrà presentata l’analisi della normativa svizzera in lingua italiana, con la stessa suddivisione già impiegata per l’analisi dei testi internazionali e italiani. Alcune tabelle riassuntive seguono gli esempi tratti dai documenti analizzati, con la lista dei termini riscontrati nella normativa svizzera e i termini in inglese della BRI, utilizzati come punto di riferimento anche per l’analisi degli altri documenti in italiano. Infine, al paragrafo 4.2.5 è stata inserita una sintesi sulle differenze riscontrate tra la normativa svizzera e i testi italiani e internazionali. 4.2.1 Requisiti patrimoniali Nella versione in italiano dell’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) i provvedimenti riguardanti i requisiti patrimoniali vengono presentati con termini diversi rispetto a quelli impiegati dalle altre istituzioni: • I fondi propri computabili si compongono dei fondi propri di base («Tier 1 Capital», T1) e dei fondi propri complementari («Tier 2 Capital», T2). (OFoP art. 18 ) • I fondi propri di base si compongono dei fondi propri di base di qualità primaria («Common Equity Tier 1», CET1) e dei fondi propri di base supplementari («Additional Tier 1», AT1). (OFoP art. 18) Total capital: patrimonio di vigilanza • Capitale complessivo • • Fondi propri di base Tier 1 Capital T1 complessivo composto da Tier 1 più Tier 2 (CBVB 2011: 13). Tier 1 Capital: categoria di capitale capace di coprire le perdite in continuità d’impresa (CBVB 2011: 13). • 46 Common equity Tier 1: categoria di capitale composta da azioni ordinarie e utili non distribuiti (CBVB 2011: 3). Additional Tier 1: categoria di capitale “composta da strumenti subordinati che corrispondano dividendi o interessi in modo totalmente discrezionale e non cumulativo e non presentino né una data di scadenza né incentivi al rimborso anticipato” (CBVB 2011: 3) Tier 2 Capital: : categoria di capitale “in grado di assorbire le perdite in caso di crisi” (CBVB 2011: 13). • • • • • • • • • Fondi propri di base di qualità primaria Common equity Tier 1 CET1 Fondi propri di base supplementari Additional Tier 1 AT1 Fondi propri complementari Tier 2 Capital T2 Nell’Ordinanza vengono utilizzati sia termini in lingua italiana, sostanzialmente differenti da quelli incontrati finora, sia i termini originali in lingua inglese accompagnati dalle rispettive sigle. Questi ultimi vengono però usati solo sporadicamente rispetto alle espressioni in italiano. È quindi probabile che siano stati inseriti come riferimento, in modo da permettere al lettore di orientarsi facilmente anche rispetto ai termini impiegati dal Comitato di Basilea. Le sigle vengono poi riprese alcune volte del testo, sebbene non vengano usate correntemente: • Nel caso degli strumenti propri di capitale proprio, per ogni componente (CET1, AT1 e T2) vanno determinate le seguenti posizioni nette, da dedurre conformemente agli articoli 32–34 dalla componente corrispondente […] (OFoP art. 52) Riguardo ai termini in lingua italiana l’italiano della normativa svizzera privilegia l’espressione “fondi propri” rispetto a “capitale” o “patrimonio” in quasi tutti i termini chiave analizzati tranne “capitale complessivo”. 4.2.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale Anche nel caso dei buffer è possibile osservare alcune particolarità nell’italiano impiegato nella normativa svizzera: • Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri devono essere adempiute mediante fondi propri di base di qualità primaria. (OFoP art. 129) • La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico […] (OFoP art. 44) 47 Capital conservation buffer: • accantonamenti di capitale operati dalle banche allo scopo di utilizzare tali riserve per assorbire eventuali perdite (CBVB 2011: 60). • Cuscinetto di fondi propri buffer Countercyclical buffer: provvedimento • Cuscinetto anticiclico applicato dalle autorità nazionali in base alla presenza di rischi sistemici, causati in particolare dall’aumento del credito aggregato (CBVB 2011: 63). Per entrambi i provvedimenti viene usato il termine “cuscinetto”; tuttavia “buffer” viene impiegato una volta all’interno del testo, seppure tra parentesi e tra virgolette: • Sono escluse dal computo le eccedenze di capitale attribuibili agli azionisti minoritari calcolate sulla base di esigenze che includono il cuscinetto («buffer») di fondi propri e i fondi propri supplementari. (OFoP art. 21) 4.2.3 Leva finanziaria Per il provvedimento sulla leva finanziaria è stato possibile riscontrare il termine in lingua inglese, accanto a quelli utilizzati in lingua italiana: • La FINMA può obbligare le banche, nel periodo di osservazione destinato a fissare l’indice massimo di leva finanziaria («leverage ratio»), a presentare un rapporto conformemente alle norme degli standard minimi di Basilea. (OFoP art. 46) • L’esposizione totale corrisponde al denominatore dell’indice di leva finanziaria («leverage ratio») calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. (OFoP art. 135) Leverage ratio: indice non basato sul rischio volto a evitare l’accumulo di una leva finanziaria eccessiva e definito come il rapporto tra la misura del patrimonio e la misura dell’esposizione (CBVB 2014b: 12). • • • Indice di leva finanziaria Indice massimo di leva finanziaria Leverage ratio Anche in questo caso l’equivalente in lingua inglese appare solo raramente all’interno del testo ed è sempre accompagnato dagli equivalenti in lingua italiana, che non si discostano molto da quelli impiegati nelle altre istituzioni. 48 4.2.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità Per i nuovi standard sulla liquidità è stata presa in considerazione l’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq RU 2012 7251), da cui vengono riportati gli esempi seguenti: • Lo scopo della quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR) è di garantire che le banche mantengano sufficienti attività liquide di elevata qualità (High Quality Liquid Assets, HQLA) […](OLiq art. 12) • Su richiesta della banca, la FINMA può esonerare dall’adempimento del requisito LCR le succursali estere in Svizzera […] (OLiq art. 14) Liquidity coverage ratio: requisito di liquidità secondo il quale le banche devono disporre di sufficienti attività liquide di alta qualità non vincolate per superare uno scenario di stress di 30 giorni (CBVB 2013a: 4). • • • LCR Liquidity Coverage Ratio Quota di liquidità a breve termine L’espressione in lingua italiana “quota di liquidità a breve termine” utilizzata nell’Ordinanza è presente nel testo solo una volta in tutto il testo, come avviene anche per l’inglese “Liquidity Coverage Ratio”, in corsivo nel testo originale. Il termine più utilizzato è infatti “LCR”, mentre le altre due espressioni sono presenti soltanto all’inizio dell’articolo 12, in cui questo provvedimento viene menzionato per la prima volta. Anche il requisito NSFR viene presentato in modo simile: • Essa è segnatamente autorizzata a rilevare dati ai fini del computo della quota strutturale di liquidità (Net Stable Funding Ratio, NSFR) e, se necessario, di ulteriori indicatori a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto. (OLiq art. 3) • La società di audit è tenuta a confermare l’esattezza del rendiconto riguardante la NSFR (OLiq art. 4) Net stable funding ratio: provvedimento volto ad incoraggiare il finanziamento a lungo termine delle attività. Viene definito come il rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile e l’ammontare obbligatorio di provvista stabile (CBVB 2010a: 27). • • • NSFR Net Stable Funding Ratio Quota strutturale di liquidità Nell’articolo 3, in cui il requisito viene nominato per la prima volta, è presente l’espressione in italiano accompagnata dal termine in inglese e dalla rispettiva sigla; nell’articolo 4 viene invece riportata solo la sigla. La sigla “NSFR” è quindi quella maggiormente utilizzata, nonostante ricorra 49 solo due volte all’interno del testo. Nell’Ordinanza sulla liquidità delle banche, infatti, il provvedimento NSFR ha un ruolo marginale, poiché buona parte del testo è dedicata al LCR. In ogni caso, l’espressione completa “Net Stable Funding Ratio” è in corsivo come avviene anche per “Liquidity Coverage Ratio”. Si può inoltre notare una differenza nell’articolo utilizzato davanti alla sigla “NSFR”: nell’articolo 4 è infatti considerata femminile, probabilmente seguendo l’articolo utilizzato nell’espressione italiana “quota strutturale di liquidità”, mentre nei testi della BRI è considerato maschile. 4.2.5 Sintesi In generale nella normativa svizzera vengono impiegati sia i termini in italiano che quelli in inglese, accompagnati dalle sigle. Questa tendenza generale lascia spazio ad alcune eccezioni, come avviene nel caso dei buffer: il termine in inglese viene presentato solo accanto a “cuscinetto di fondi propri”, tuttavia non si tratta dell’espressione completa in inglese “capital conservation buffer”, ma solo del termine “buffer”, posto tra parentesi e tra virgolette. Inoltre ciò non avviene per “cuscinetto anticiclico”, a cui non viene affiancato alcun equivalente in lingua inglese. Per i requisiti patrimoniali, i buffer e la leva finanziaria, le espressioni in italiano sono presenti varie volte all’interno del testo, mentre quelle in inglese ricorrono solo in modo sporadico. I termini in italiano sono quindi quelli maggiormente utilizzati. La situazione è al contrario se si osservano i provvedimenti riguardanti la liquidità: in questo caso, infatti, sono le espressioni in italiano ad apparire solo una volta, mentre sono le sigle “LCR” e “NSFR” ad essere le più utilizzate. Nell’uso dell’inglese e dell’italiano la normativa svizzera appare piuttosto coerente: quando il provvedimento viene nominato per la prima volta, infatti, è presente l’espressione in italiano, con l’inglese e la rispettiva sigla tra parentesi. Si può quindi osservare una certa sistematicità nella presentazione dei provvedimenti, sebbene siano presenti alcune eccezioni. Il metodo con cui i provvedimenti vengono descritti per la prima volta (termine in italiano + termine in inglese + sigla) viene ripreso all’interno dell’ordinanza OFoP anche nei titoli delle sezioni in cui le varie misure vengono spiegate più in dettaglio. Tuttavia nel caso dei fondi propri di base di qualità primaria viene citata solo la sigla “CET1”, senza l’espressione completa “common equity Tier 1”. Al contrario accanto a “fondi propri complementari” è presente “Tier 2”, ma manca la sigla “T2”, che veniva invece menzionata all’inizio della parte sui fondi propri computabili. Un’altra osservazione fondamentale per l’analisi della normativa svizzera riguarda i termini in italiano: quasi tutte le espressioni utilizzate, infatti, sono piuttosto diverse da quelle impiegate dalla 50 BRI, dall’UE o dalla normativa italiana. In particolare nelle ordinanze svizzere si parla sempre di “fondi propri” (“fondi propri di base”, “fondi propri complementari” ecc.), mentre le altre istituzioni impiegano “capitale” o “patrimonio” per esprimere gli stessi concetti. L’espressione “fondi propri” è presente all’interno degli altri documenti analizzati, ma non viene utilizzata nei termini presi in considerazione. In ogni caso alcuni termini si avvicinano a quelli dei testi redatti dal Comitato di Basilea, come nel caso di “fondi propri di base” e “fondi propri di qualità primaria”, molto simili a “patrimonio di base” e “patrimonio di qualità primaria” presenti nei documenti della BRI. 51 5. Analisi dei termini in lingua tedesca I prossimi paragrafi sono dedicati all’analisi dei termini in tedesco; poiché anche in Germania l’introduzione di Basilea 3 è mediata dalla legislazione europea, anche in questo caso si è scelto di analizzare insieme i documenti della BRI, dell’UE e della Germania (paragrafo 5.1), per poi inserire la normativa svizzera in lingua tedesca in un paragrafo a parte (5.2). 5.1 Testi internazionali e tedeschi Come effettuato per la presentazione dei termini in italiano, l’analisi è stata suddivisa in quattro sezioni a seconda dell’argomento trattato, con un’ultima sezione riassuntiva (paragrafo 5.1.5) in cui vengono esposti i risultati del confronto. 5.1.1 Requisiti patrimoniali A partire dai termini presi in esame nella traduzione italiana dei documenti della BRI e di quelli della legislazione europea è possibile fare un confronto con la versione equivalente in lingua tedesca, includendo anche le espressioni riscontrate nella normativa nazionale. Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali è possibile ricavare i seguenti esempi di utilizzo: • “49. Das regulatorische Eigenkapital besteht aus der Summe folgender Bestandteile: 1. Kernkapital (Going-Concern-Kapital – Prinzip: Fortführung des Geschäftsbetriebs) a. Hartes Kernkapital b. Zusätzliches Kernkapital 2. Ergänzungskapital (Gone-Concern-Kapital – Prinzip: keine Fortführung des Geschäftsbetriebs; Insolvenzfall)“ (CBVB 2011: 13) • “Das Gesamtkapital (Kernkapital plus Ergänzungskapital) muss jederzeit mindestens 8,0% der • risikogewichteten Aktiva betragen.“ (CBVB 2011: 13) “(1) Unbeschadet der Artikel 93und 94 müssen Institute zu jedem Zeitpunkt folgende Eigenmittelanforderungen erfüllen: a) eine harte Kernkapitalquote von 4,5 %, b) eine Kernkapitalquote von 6 %, c) eine Gesamtkapitalquote von 8 %.” (CRR 575/2013 art. 92) • “Sofern die Instrumente gleichrangig sind, gilt die Bedingung nach Unterabsatz 1 Buchstabe d als erfüllt, selbst wenn sie kraft Artikel 484 Absatz 3 dem zusätzlichen Kernkapital oder dem Ergänzungskapital zugerechnet werden.“ (CRR 575/2013 art. 92) • “1.vom Institut vorgehaltene Eigenmittel, aufgeschlüsselt nach a) hartem Kernkapital; b) zusätzlichem Kernkapital; c) Ergänzungskapital;” (CRD IV Umsetzungsgesetz, art. 1 §10i) 52 Total capital: patrimonio di vigilanza complessivo composto da Tier 1 più Tier 2 (CBVB 2011: 13). Tedesco BRI ▪ Regulatorisches Eigenkapital ▪ Gesamtkapital Tedesco normativa tedesca Tedesco UE ▪ Gesamtkapitalquote ▪ Gesamtkapitalquote Tier 1 Capital: categoria di capitale capace di coprire le perdite in continuità d’impresa (CBVB 2011:13). Tedesco BRI ▪ Kernkapital ▪ T1 Tedesco UE ▪ Kernkapital ▪ Tier 1 Tedesco normativa tedesca ▪ Kernkapital Common equity Tier 1: categoria di capitale composta da azioni ordinarie e utili non distribuiti (CBVB 2011: 3). Tedesco BRI ▪ Hartes kernkapital ▪ Common equity Tier 1 ▪ CET1 Tedesco UE ▪ Harte Kernkapital Tedesco normativa tedesca ▪ Hartes Kernkapital Additional Tier 1: categoria di capitale “composta da strumenti subordinati che corrispondano dividendi o interessi in modo totalmente discrezionale e non cumulativo e non presentino né una data di scadenza né incentivi al rimborso anticipato” (CBVB 2011: 3). Tedesco BRI ▪ Zusätzliches Kernkapital ▪ AT1 Tedesco UE Tedesco normativa tedesca ▪ Zusätzliches Kernkapital ▪ Zusätzliches Kernkapital Tier 2 Capital: : categoria di capitale “in grado di assorbire le perdite in caso di crisi” (CBVB 2011: 13). Tedesco BRI Tedesco UE ▪ Ergänzungskapital ▪ T2 ▪ Ergänzungskapital ▪ Tier 2 Tedesco normativa tedesca ▪ Ergänzungskapital Mettendo a confronto i testi è possibile osservare che in tedesco i termini utilizzati sono gli stessi sia nel regolamento europeo 575/2013 che nel testo della BRI e nella normativa nazionale. Inoltre nei documenti della BRI le espressioni in inglese “Tier 1” e “Tier 2”non figurano mai a fianco di “Kernkapital” e “Ergänzungskapital”. Anche per “Zusätzliches Kernkapital” il testo in lingua tedesca non utilizza nessun prestito dall’inglese: infatti si parla sempre di “Kernkapital”, senza mai menzionare l’equivalente inglese Tier 1. “Common equity Tier 1”, ricorre nel testo in tedesco solo 53 4 volte, mentre la sigla “CET1” viene maggiormente utilizzata, anche in composti del tipo “CET1Betrag” o “CET1-Anteil”: • “Prozentual entfällt auf die bestimmten Positionen dann ein CET1-Anteil von 15%.” (CBVB 2011: 74) • “Hierbei handelt es sich um einen „hypothetischen“ CET1-Betrag, der nur für die Bestimmung der Abzüge für die bestimmten Positionen verwendet wird.” (CBVB 2011: 74) Nei testi normativi europei il termine in inglese “Common equity Tier 1” e la rispettiva sigla “CET1” non sono mai presenti nel regolamento 575/2013, mentre “Tier 1” viene menzionato due volte e “Tier 2” una volta sola. Entrambi questi termini sono comunque posti tra virgolette: • […] wenn diese Bestandteile gemäß Artikel 94 Absatz 1 jener Richtlinie in die Klasse "Tier 1" im Sinne jener Richtlinie eingestuft werden […] (CRR 575/2013 art. 4) In questo stesso articolo la versione italiana preferisce l’espressione “classe 1” all’equivalente in inglese. Infine nella normativa nazionale i termini in inglese “Common equity Tier 1”, “CET1”, “Tier 1” e “Tier 2” non sono mai menzionati né nella Kreditwesengesetz né nella CRD IV Umsetzungsgesetz. 5.1.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale Per il buffer anticiclico e di conservazione del capitale anche il tedesco presenta versioni leggermente diverse tra i testi della legislazione europea e nazionale e quelli della BRI: • “129. Über die regulatorische Mindesteigenkapitalanforderung hinaus wird ein Kapitalerhaltungspolster von 2,5% festgesetzt, das aus hartem Kernkapital zu bestehen hat.” (CBVB 2011: 62) • “Mit dem antizyklischen Kapitalpolster soll das allgemeine makroprudenzielle Ziel erreicht werden, den Bankensektor in Phasen einer übermässigen Ausweitung des Gesamtkreditvolumens zu schützen.” (CBVB 2011: 8) • “Im Dezember 2010 legte der Basler Ausschuss neue globale Eigenkapitalstandards für Banken ("Basel III") vor, die auch Kapitalerhaltungspuffer und antizyklische Puffer vorsehen.” (CRD 2013/36 consid. 79) • “b) die Höhe des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers.” (CRR 575/2013 art. 440) • 1 “(1) Ein Institut muss zusätzlich zum harten Kernkapital […]einen aus hartem Kernkapital bestehenden Kapitalerhaltungspuffer vorhalten.” (KWG § 10c) • “Anordnung und Ermittlung der Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer nach § 10d, insbesondere zur Bestimmung eines Puffer-Richtwerts” (KWG § 10) 54 Capital conservation buffer: accantonamenti di capitale operati dalle banche allo scopo di utilizzare tali riserve per assorbire eventuali perdite (CBVB 2011: 60). Tedesco BRI Tedesco UE Tedesco normativa tedesca ▪ Kapitalerhaltungspolster ▪ Kapitalerhaltungspuffer ▪ Kapitalerhaltungspuffer Countercyclical buffer: provvedimento applicato dalle autorità nazionali in base alla presenza di rischi sistemici, causati in particolare dall’aumento del credito aggregato (CBVB 2011: 63). Tedesco BRI ▪ Antizyklisches Kapitalpolster Tedesco UE ▪ Antizyklischer Puffer ▪ Antizyklischer Kapitalpuffer Tedesco normativa tedesca ▪ Antizyklischer Kapitalpuffer Inoltre è possibile notare come i termini “Kapitalerhaltungspuffer”, “antizyklisches Puffer” e “antizyklisches Kapitalpuffer”, impiegati nei testi legislativi europei e nazionali, non siano presenti nei documenti della BRI; viceversa, “Kapitalerhaltungspolster” e “antizyklischen Kapitalpolster”, presenti nei testi della BRI, non sono riscontrabili all’interno della legislazione europea e nazionale. 5.1.3 Leva finanziara Per il nuovo provvedimento che introduce un indice di leva finanziaria in tedesco vengono utilizzati vari termini: • “Ergänzt werden die Reformen durch eine Höchstverschuldungsquote (Leverage Ratio), die als Korrektiv zu den risikobasierten Eigenkapitalmessgrössen dient […]” (CBVB 2011: 2) • “Der Ausschuss vereinbarte vor diesem Hintergrund die Einführung einer einfachen und transparenten, nicht risikobasierten Verschuldungsquote, die so gestaltet wird, dass sie als glaubwürdige Ergänzung zu den risikobasierten Eigenkapitalanforderungen dienen kann.“ (CBVB 2011: 69) • “(2) Die Verschuldungsquote ist der Quotient aus der Kapital messgröße eines Instituts und seiner Gesamtrisikopositionsmess größe und wird als Prozentsatz angegeben.” (CRR 575/2013 art. 492) • “[…]bei der Beurteilung der Angemessenheit der Verschuldungsquote eines Instituts und der vom Institut zur Steuerung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung eingeführten Regelungen, Strategien, Verfahren und Mechanismen berücksichtigt die Aufsichtsbehörde das Geschäftsmodell des Instituts” (KWG §6b) 55 Leverage ratio: indice non basato sul rischio volto a evitare l’accumulo di una leva finanziaria eccessiva e definito come il rapporto tra la misura del patrimonio e la misura dell’esposizione (CBVB 2014b : 1-2). Tedesco BRI Tedesco UE ▪ Höchstverschuldungsquote ▪ Leverage ratio ▪ Verschuldungsquote ▪ Verschuldungsquote Tedesco normativa tedesca ▪ Verschuldungsquote Rispetto al regolamento 575/2013 e ai testi della normativa tedesca, nei documenti della BRI si può osservare maggiore varietà nelle espressioni usate per identificare il provvedimento. Per quanto riguarda il termine in inglese “leverage ratio”, questo non è mai presente all’interno dei testi legislativi europei e nazionali, come nella versione italiana, mentre nei testi della BRI ricorre sempre accompagnato dall’equivalente in tedesco. Infine, il termine più utilizzato nei documenti della BRI è “Höchstverschuldungsquote”; nel regolamento europeo e nella normativa nazionale, invece, ci si riferisce a questo provvedimento impiegando sempre ed esclusivamente “Verschuldungsquote”. 5.1.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità Per l’analisi della terminologia relativa alla liquidità sono state prese in esame le versioni in tedesco degli stessi testi della BRI e dell’Unione europea utilizzati per l’analisi in lingua italiana. In particolare sono stati presi in considerazione per l’LCR il regolamento 575/2013, il regolamento delegato 2015/61 e i documenti “Basel III: Internationale Rahmenvereinbarung über Messung, Standards und Überwachung in Bezug auf das Liquiditätsrisiko” e “Basel III: Mindestliquiditätsquote und Instrumente zur Überwachung des Liquiditätsrisikos”; per l’NSFR i documenti della BRI utilizzati sono gli stessi, mentre per i testi della legislazione europea è stata presa in considerazione la direttiva 2013/36 insieme al regolamento 575/2013. L’analisi della normativa nazionale ha posto invece più problemi, poiché all’interno dei testi legislativi modificati per l’appicazione di Basilea 3 non vengono menzionati né l’LCR né NSFR. La ricerca si è concentrata soprattutto sulla KGW, la CRD IV Umsetzungsgesetz e la Liquiditätsverordnung. In questi tre testi non c’è alcun riferimento esplicito ai due provvedimenti, sebbene si rimandi alle disposizioni della legislazione europea riguardante la liquidità. In particolare la Liquiditätverordnung, testo fondamentale per l’applicazione delle norme di liquidità in Germania, risulta modificata dai nuovi testi legislativi europei, tuttavia le modifiche sono solo marginali, in attesa dell’entrata in vigore dei provvedimenti presenti nella legislazione europea (Kpmg 2012). Secondo il regolamento delegato 2015/61, infatti, l’applicazione del LCR è 56 prevista solo per il 1° ottobre 2015, con un requisito iniziale del 60% (Reg. del. 2015/61 consid. 20). Fino alla piena applicazione del LCR gli stati membri possono continuare a basarsi sulle norme nazionali; in Germania restano quindi valide le disposizioni contenute nella Liquiditätverordnung (BaFin 2014). Per questi motivi l’analisi dei termini impiegati per identificare i nuovi provvedimenti sulla liquidità può essere effettuata solo sui documenti della BRI e dell’UE, da cui sono tratti gli esempi riportati di seguito: • “Zu diesem Zweck entwickelte der Ausschuss die Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR).” (CBVB 2013a: 3) • “Da die LCR für sich allein nicht ausreicht, um sämtliche Aspekte des Liquiditätsrisikoprofils einer Bank zu messen, hat der Basler Ausschuss ausserdem eine Reihe von Überwachungsinstrumenten entwickelt” (CBVB 2013a: 2) • “Die Liquiditätsdeckungsquote sollte für Kreditinstitute sowohl auf Einzelbasis als auch auf konsolidierter Basis gelten […]” (Reg. delegato 2015/61 consid. 17) • “(1) Die EBA erstattet der Kommission nach Konsultation des ESRB bis zum 30. Juni 2016 Bericht darüber, ob die schritt weise Einführung der Liquiditätsdeckungsanforderung nach Artikel 460 Absatz 2 angepasst werden sollte.” (CRR 575/2013 art. 461) • “Bis die Anforderung an die Liquiditätsdeckung nach Teil 6 genau festgelegt ist und gemäß Artikel 460 als Mindeststandard angewandt wird, melden die Institute zumindest die in Titel II und Anhang III genannten Positionen.” (CRR 575/2013 art. 415) Liquidity coverage ratio: requisito di liquidità secondo il quale le banche devono disporre di sufficienti attività liquide di alta qualità non vincolate per superare uno scenario di stress di 30 giorni (CBVB 2013a: 4). Tedesco BRI ▪ Liquidity coverage ratio ▪ LCR ▪ Mindestliquiditätsquote Tedesco UE ▪ Liquiditätsdeckungsquote ▪ Liquiditätsdeckungsanforderung ▪ Anforderung an die Liquiditätsdeckung All’interno dei testi della BRI sono presenti sia la sigla “LCR” che l’espressione “Liquidity Coverage ratio”. La sigla “LCR” risulta la più utilizzata come avviene per l’italiano e viene anche impiegata per la creazione di composti, mentre “Liquidity Coverage ratio” viene sempre utilizzato tra parentesi accanto alla sigla. Inoltre, l’espressione completa in inglese non è presente nel titolo del documento del 2013, al contrario di quanto avviene in italiano. Infatti in questo caso il tedesco privilegia “Mindestliquiditätsquote”. Nei testi della legislazione europea la sigla e il termine in inglese non sono mai utilizzati, mentre per i termini in lingua tedesca sono impiegate varie espressioni. Tuttavia è interessante osservare come all’interno del regolamento e del regolamento delegato non siano mai presenti né la sigla 57 “LCR” né l’espressione in inglese “Liquidity Coverage ratio”, che si ritrova invece all’interno dei testi BRI. Per l’NSFR la situazione appare invece un po’ diversa: • “Die strukturelle Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR), die in diesem Dokument nicht behandelt wird, ergänzt die LCR.” (CBVB 2013a: 2) • “Deshalb beschloss der Basler Ausschuss einen Beobachtungszeitraum und eine Revisionsklausel für die NSFR.” (CRR 575/2013 : consid. 112) • “Die EBA sollte in diesem Zusammenhang anhand der vorgeschriebenen Meldungen nach dieser Verordnung beurteilen, wie eine Anforderung an die stabile Refinanzierung gestaltet werden sollte.“ (CRR 575/2013 : consid. 112) Net stable funding ratio: provvedimento volto ad incoraggiare il finanziamento a lungo termine delle attività. Viene definito come il rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile e l’ammontare obbligatorio di provvista stabile (CBVB 2010a: 27). Tedesco BRI Tedesco UE ▪ Net Stable Funding Ratio ▪ NSFR ▪ Strukturelle Liquiditätsquote ▪ NSFR ▪ Anforderung an die stabile Refinanzierung ▪ Strukturelle Liquiditätsquote Nei testi della BRI si riscontra sia la sigla “NSFR” che il termine in inglese “Net stable funding ratio". In ogni caso l’espressione più comune nei documenti della BRI è “NSFR”, allo stesso modo di quanto avviene per l’italiano. Il tedesco in questo caso utilizza la sigla anche per creare dei composti: • “Ziel der NSFR ist, eine übermässige Abhängigkeit von kurzfristigen, von Grosskunden zur Verfügung gestellten Finanzmitteln in Zeiten reichlicher Marktliquidität zu begrenzen […]” (CBVB 2010a: 28) • “Darüber hinaus wirkt der NSFR-Ansatz Anreizen für die Banken entgegen, ihren Bestand an liquiden Aktiva mit kurzfristigen Mitteln zu decken” (CBVB 2010a: 28) Nei documenti dell’UE l’espressione completa in inglese “Net stable funding ratio” non viene mai utilizzata, mentre la sigla “NSFR” è presente all’interno del regolamento. Oltre a “strukturelle Liquiditätsquote” viene impiegata anche l’espressione “Anforderung an die stabile Refinanzierung”, non presente nei documenti della BRI, molto simile all’italiano “requisito di finanziamento stabile”. 58 5.1.5 Sintesi Dall’analisi in lingua tedesca emerge una certa uniformità nei termini impiegati per la descrizione dei nuovi requisiti patrimoniali nei testi delle tre fonti: infatti i termini utilizzati sono quasi sempre espressioni in lingua tedesca, con l’eccezione della sigla “CET1”, presente in alcuni casi all’interno dei testi della BRI e di “Tier 1” e “Tier 2”, riscontrabili nel regolamento. Tuttavia è comunque possibile notare alcune differenze tra le istituzioni, in particolare per quel che riguarda i buffer anticiclico e di conservazione del capitale, chiamati rispettivamente “Kapitalerhaltungspuffer” e “antizyklischer Puffer” nei testi della legislazione europea e nazionale e “Kapitalerhaltungspolster” e “antizyklisches Polster” nei documenti del Comitato di Basilea. Una ricerca dei termini “Puffer” e “Polster” all’interno dei testi presi in considerazione rivela che il primo non è mai presente nei testi della BRI, mentre il secondo non presenta nessuna occorenza all’interno dei documenti della legislazione europea e dei testi legislativi nazionali. Per la leva finanziaria, la BRI utilizza varie espressioni, tra cui il termine inglese “leverage ratio”, seppure accompagnato dagli equivalenti in tedesco. Come già osservato per i buffer, anche in questo caso la normativa nazionale sembra essere maggiormente in linea con quella europea: entrambe le istituzioni si riferiscono infatti a questo provvedimento utilizzando esclusivamente “Verschuldungsquote”. Riguardo ai requisiti relativi alla liquidità l’analisi effettuata è solo parziale poiché i termini relativi al LCR e al NSFR non trovano riscontro nella normativa nazionale. Dalla ricerca nei testi della BRI e dell’UE emerge l’utilizzo di moltre espressioni diverse per descrivere i nuovi provvedimenti. Dall’analisi dei testi della BRI risulta che il termine più utilizzato per fare riferimento al Liquidity Coverage ratio è proprio la sigla “LCR”, che invece non viene mai usata all’interno dei testi dell’Unione europea. Inoltre, il termine in lingua tedesca più utilizzato nei testi della BRI (“Mindestliquiditätsquote”) non viene mai riscontrato nei testi della legislazione europea e viceversa i termini più utilizzati nel regolamento e nel regolamento delegato non sono presenti nei documenti della BRI presi in esame. Per quanto riguarda il Net Stable Funding Ratio è interessante notare che la sigla “NSFR” è la più utilizzata nei testi della BRI, tuttavia questo termine è presente all’interno del regolamento europeo, al contrario di quanto avviene per “LCR”. Inoltre in questo caso c’è un termine in tedesco presente nei testi di entrambe le istituzioni, ovvero “strukturelle Liquiditätsquote”. 5.2 Normativa svizzera in lingua tedesca La normativa svizzera in lingua tedesca è stata analizzata utilizzando gli stessi testi impiegati per l’analisi dei documenti svizzeri in italiano, ovvero l’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione 59 dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) e l’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq). I termini riscontrati in lingua tedesca verranno presentati nei prossimi paragrafi con la suddivisione per argomenti già vista per gli altri termini. Anche in questo caso sono state inserite alcune tabelle per mettere in evidenza i termini riscontrati. 5.2.1 Requisiti patrimoniali L’analisi sui requisiti patrimoniali si basa sull’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP), da cui sono riportati i seguenti esempi: • “Banken müssen nach den getätigten Abzügen gemäss den Artikeln 31–40 gesamthaft Eigenmittel in • “Die anrechenbaren Eigenmittel setzen sich zusammen aus Kernkapital («Tier 1 Höhe von 8,0 Prozent der gewichteten Positionen als Mindesteigenmittel halten («Gesamtkapitalquote»).” (OFoP art. 42) Capital, T1») und Ergänzungskapital («Tier 2 Capital; T2»). 2 Das Kernkapital, setzt sich zusammen aus hartem Kernkapital («Common Equity Tier 1; CET1») und zusätzlichem Kernkapital («Additional Tier 1; AT1»). ” (OFoP art. 18) Total capital: patrimonio di vigilanza complessivo composto da Tier 1 più Tier 2 (CBVB 2011:13). Tier 1 Capital: categoria di capitale capace di coprire le perdite in continuità d’impresa (CBVB 2011:13). Common equity Tier 1: categoria di capitale composta da azioni ordinarie e utili non distribuiti (CBVB 2011: 3). • Gesamtkapitalquote • • Kernkapital Tier 1 Capital T1 • • • • Additional Tier 1: categoria di capitale • “composta da strumenti subordinati che corrispondano dividendi o interessi in modo totalmente discrezionale e non cumulativo e non presentino né una data di scadenza né incentivi al rimborso anticipato” (CBVB 2011: 3). • • 60 Hartes kernkapital Common equity Tier 1 CET1 Zusätzliches Kernkapital Additional Tier 1 AT1 Tier 2 Capital: categoria di capitale “in grado di assorbire le perdite in caso di crisi” (CBVB 2011: 13). Ergänzungskapital Tier 2 Capital T2 • • • La struttura presente nella versione tedesca è uguale a quella della versione italiana, con la presenza dei termini in tedesco accompagnati dalle espressioni in inglese, che non vengono però usate in modo ricorrente. Inoltre in questo caso i termini in tedesco sono gli stessi riscontrati nei documenti delle altre istituzioni. 5.2.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale In tedesco i termini utilizzati per identificare i buffer sono i seguenti: • “Banken müssen in Form von hartem Kernkapital dauernd einen Eigenmittelpuffer von 2,5 Prozent der gewichteten Positionen halten.” (OFoP art. 43) • “Der antizyklische Puffer gemäss Artikel 44 ist zusätzlich zu den Eigenmittelanforderungen dieses Titels zu erfüllen.” (OFoP art. 132) Capital conservation buffer: accantonamenti di capitale operati dalle banche allo scopo di utilizzare tali riserve per assorbire eventuali perdite (CBVB 2011: 60). Countercyclical buffer: provvedimento applicato dalle autorità nazionali in base alla presenza di rischi sistemici, causati in particolare dall’aumento del credito aggregato (CBVB 2011: 63). • Eigenmittelpuffer • Antizyklischer Puffer Nella versione in lingua tedesca “buffer” non è mai menzionato. Inoltre il termine in tedesco “Eigenmittelpuffer”, che corrisponde al buffer di conservazione del capitale è diverso da quello impiegato sia dalla BRI che dall’UE e dalla normativa nazionale: in queste istituzioni si utilizza rispettivamente “Kapitalerhaltungspolster” e “Kapitalerhaltungspuffer”, mentre “Eigenmittelpuffer” non è mai presente. 5.2.3 Leva finanziaria Per presentare il provvedimento sulla leva finanziaria la normativa svizzera utilizza le seguenti espressioni: • “Die FINMA kann die Banken im Rahmen der Beobachtungsperiode zur Festlegung der 61 Höchstverschuldungsquote («Leverage Ratio») entsprechend den Vorgaben des Basler Mindeststandards zu einer Berichterstattung verpflichten.” (OFoP art. 46) Leverage ratio: indice non basato sul • rischio volto a evitare l’accumulo di una leva finanziaria eccessiva e definito come il rapporto tra la misura del patrimonio e la misura dell’esposizione (CBVB 2014b : 12). • Höchstverschuldungsquote Leverage ratio Anche in questo caso il termine in inglese viene riportato tra parentesi e tra virgolette, mentre l’espressione più utilizzata risulta essere “Höchstverschuldungsquote”. Quest’ultima è presente anche nei testi della BRI, mentre non è mai impiegata nei documenti dell’Unione europea o della normativa nazionale. 5.2.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità Per l’analisi è stata presa in considerazione l’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq RU 2012 7251), come è stato fatto per la lingua italiana. Nella descrizione delle misure volte a migliorare le riserve di liquidità la normativa svizzera impiega vari termini, sia in tedesco che in inglese: • “Mit der Quote für kurzfristige Liquidität (Liquidity Coverage Ratio, LCR) soll sichergestellt werden, dass Banken genügend qualitativ hochwertige, liquide Aktiva (High Quality Liquid Assets, HQLA) halten […]” (OLiq art. 12) • “Für die Berechnung der LCR können die Aktiva wie folgt an den Gesamtbestand der HQLA angerechnet werden […]” (OLiq art. 15c) Liquidity coverage ratio: requisito di liquidità secondo il quale le banche devono disporre di sufficienti attività liquide di alta qualità non vincolate per superare uno scenario di stress di 30 giorni (CBVB 2013a: 4). • • • LCR Liquidity Coverage Ratio Quote für kurzfristige Liquidität Sebbene “Quote für kurzfristige Liquidität” e “Liquidity coverage ratio” siano presenti all’interno del testo, il termine più utilizzato è senz’altro la sigla “LCR”. Sia il termine in inglese che quello in italiano vengono infatti presentati solo all’inizio dell’articolo 12. Inoltre l’espressione in inglese è riportata tra parentesi e in corsivo. Per l’NSFR vengono usati i seguenti termini: • “Sie ist namentlich befugt, Daten zur Berechnung der Quote für strukturelle Liquidität (Net Stable Funding Ratio, NSFR) und bei Bedarf zu weiteren Beobachtungs- kennzahlen auf Stufe Finanzgruppe und Einzelinstitut zu erheben.4” (OLiq art. 3) • “Die Prüfgesellschaft hat die Richtigkeit der Berichterstattung zur NSFR […]” (OLiq art. 4) 62 Net stable funding ratio: provvedimento volto ad incoraggiare il finanziamento a lungo termine delle attività. Viene definito come il rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile e l’ammontare obbligatorio di provvista stabile (CBVB 2010a: 27). • • • NSFR Net Stable Funding Ratio Quote für strukturelle Liquidität Come avviene per il requisito LCR, il termine maggiormente impiegato è la sigla, mentre l’espressione in inglese e quella in tedesco vengono menzionate una volta sola all’interno del testo. Inoltre in entrambi i provvedimenti i termini in tedesco sono diversi da quelli presenti nei testi delle altre istituzioni. 5.2.5 Sintesi Nella versione in tedesco dell’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) e dell’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq) si possono riscontrare vari termini impiegati per identificare i provvedimenti essenziali di Basilea III, sia in tedesco che in inglese. Normalmente per ogni provvedimento è presente il termine in tedesco, quello in inglese e la sigla. Tuttavia ciò non vale per tutti i provvedimenti, poiché nella descrizione dei buffer il tedesco privilegia “Eigenmittelpuffer” e “antizyklischer Puffer”, senza mai menzionare l’inglese “buffer”. Se in italiano questo termine veniva presentato tra parentesi e tra virgolette accanto al termine “cuscinetto”, ciò non avviene nella versione in lingua tedesca. In generale nell’ordinanza riguardante i fondi propri vengono utilizzate maggiormente le espressioni in tedesco: “Kernkapital” o “Ergänzungskapital” ad esempio, ricorrono svariate volte all’interno del testo, mentre gli equivalenti in lingua inglese sono riscontrabili solo un paio di volte. Nell’ordinanza OLiq si osserva invece la tendenza inversa, poiché le espressioni impiegate più di frequente sono le sigle “LCR”e “NSFR” derivanti dai termini in inglese. Proprio come si osserva nelle versioni in lingua italiana, anche in tedesco è presente una certa sistematicità nell’utilizzo dell’inglese: quando il provvedimento viene nominato per la prima volta è presente innanzitutto il termine in tedesco, seguito dall’equivalente in inglese e dalla sigla tra parentesi, secondo lo schema “termine in tedesco + termine in inglese + sigla”. Tale schema si ritrova ogni volta in cui i provvedimenti vengono presentati per la prima volta (tranne nel caso dei buffer) e viene utilizzato nell’ordinanza OFoP anche nel titolo della sezione relativa a ciascun provvedimento. Come già menzionato al punto 4.2.5, sono però presenti delle eccezioni riguardanti i fondi propri di base di qualità primaria e i fondi propri complementari. Anche in tedesco, infatti, 63 nel primo caso manca l’espressione completa in inglese “Common equity Tier 1”, mentre nel secondo non viene indicata la sigla “T2”. Confrontando la normativa svizzera in tedesco con i testi delle altre istituzioni si osserva una certa coerenza nei termini che descrivono i requisiti patrimoniali. Quasi tutti i termini in tedesco presenti nell’ordinanza OFoP sono quelli impiegati anche nei testi della BRI, dell’UE e della normativa tedesca. Solo “Eigenmittelpuffer” rappresenta un’eccezione, poiché non è presente dei testi delle altre istituzioni. Per i provvedimenti riguardanti la liquidità la situazione è un po’ diversa: “Quote für kurzfristige Liquidität” e “Quote für strukturelle Liquidität” non appaiono negli altri testi, ma si nota una somiglianza con “strukturelle Liquiditätsquote”, che ricorre sia nei testi della BRI, sia nel regolamento 575/2013 dell’UE. 64 6. Discussione dei risultati dell’analisi Nei capitoli 4 e 5 l’analisi terminologica ha affrontato singolarmente le traduzioni in italiano e quelle in tedesco. Lo scopo di questo capitolo è fare un confronto tra le traduzioni e soluzioni terminologiche nelle lingue considerate. Va rilevato innanzitutto che nei testi di Basilea 3 in lingue diverse dall’inglese, la ripresa della terminologia inglese è frequente, poiché serve per assicurare univocità di senso al di là della variazione della lingua utilizzata nel testo tradotto. La nostra analisi contrastiva sul ricorso all’uso dell’inglese nelle traduzioni si basa su due domande di ricerca. Si tratta di identificare in primo luogo quanto sia marcato il ricorso all’inglese nei testi tradotti nelle due lingue in esame, italiano e tedesco, e in secondo luogo, se vi sia coerenza nell’uso dei termini in lingua italiana e tedesca nei testi tradotti e pubblicati dalle diverse istituzioni. Va fatta inoltre un’osservazione fondamentale: è errato considerare il voluminoso accordo di Basilea 3 in blocco per l’analisi terminologica in italiano e tedesco. E’ infatti spesso opportuno distinguere tra le varie sezioni in cui è stata suddivisa la materia (requisiti patrimoniali, buffer, leva finanziaria e liquidità), poiché le tendenze divergono a seconda dell’argomento preso in considerazione. Nello specifico le differenze più evidenti sono state riscontrate tra requisiti patrimoniali e liquidità. L’analisi delle strategie traduttive si concentra quindi su due assi principali: la variabilità a livello istituzionale nell’impiego dei termini di Basilea 3 (BRI, UE, e normativa in Italia, Germania e Svizzera) e variabilità secondo l’argomento trattato (requisiti patrimoniali, liquidità). 6.1 La presenza dell’inglese La presenza del termine originale in inglese in un testo tradotto è generalmente indicata come anglicismo. Questa nozione è pertinente nel nostro caso? Per rispondere è innanzitutto necessario definire che cos’è un anglicismo e se i termini in inglese riscontrati nei documenti in italiano e in tedesco possano essere considerati tali. Di seguito viene riportata la definizione del Vocabolario Treccani ( Simone 2009) : “1Parola, locuzione o costrutto proprio della lingua inglese, importato in altra lingua, sia nella forma originale (per es., blue jeans, sandwich), sia adattato (come tranvai). 2 Parola impropriamente usata col significato che la parola corrispondente ha in inglese (per es., il verbo confrontare adoperato nel senso di «affrontare» o «stare a faccia a faccia» che ha l’inglese to confront) Gli anglicismi rientrano nella più ampia categoria dei prestiti. Secondo la Grammatica italiana di 65 Treccani (2012), “Il prestito (o forestierismo) è una parola, una locuzione o una costruzione sintattica di una lingua straniera che entra nel lessico di un’altra lingua”. Tuttavia, benché la Grammatica italiana di Treccani utilizzi prestiti e forestierismi come sinonimi, bisogna considerare che esistono varie accezioni del termine “forestierismo”: Fanfani (2010), ad esempio, rileva che nel linguaggio comune “forestierismo" è impiegato per indicare un qualsiasi fenomeno di interferenza con una lingua straniera, ma in realtà designa i prestiti integrali, che siano non adattati o adattati ma non del tutto acclimatati, differenziandoli dai prestiti completamente assimilati e dai calchi. Secondo la suddivisone di Treccani, leggermente diversa da quella di Fanfani, è possibile distinguere tra diversi tipi di prestito: i prestiti non adattati o integrali, in cui non viene modificata la forma della parola originale; i prestiti adattati, che hanno invece subito mutamenti formali per adattarsi alla lingua di arrivo e i calchi. Quest’ultima categoria viene considerata un tipo di prestito particolare e si divide a sua volta in calco formale o semantico: per calco formale si intende una parola o una struttura sintattica tradotte in modo letterale nella lingua di arrivo; nel calco semantico, invece, una parola già esistente nella lingua di arrivo acquisisce un nuovo significato per l’influenza di una lingua straniera. Classici esempi sono rispettivamente “grattacielo” (ripreso dall’inglese skyscraper) e “stella” nel senso di “diva” (star in inglese) (Treccani 2012). I prestiti ricoprono un ruolo fondamentale per quelle che Cortelazzo e Scarpa definiscono “lingue speciali”, il cui lessico ha come caratteristiche principali la tendenza alla monoreferenzialità, la trasparenza e la concisione. Monoreferenzialità significa che in un determinato contesto specialistico ad ogni concetto corrisponde un solo termine e viceversa, in modo da non creare equivoci. Per rispondere alla necessità di denominare i concetti in modo univoco, le lingue speciali utilizzano vari procedimenti, tra cui il più diffuso è l’impiego di prestiti e calchi. La presenza della lingua straniera si avverte anche nei fenomeni di composizione e derivazione, nonché nelle sigle e negli acronimi (Cortelazzo 1994; Scarpa 2008). Nell’analizzare la ragione della predominanza dei prestiti nella formazione del lessico delle lingue speciali, va considerata innanzitutto la diffusione del sapere a livello internazionale che caratterizza storicamente le lingue speciali soprattutto in ambito scientifico. Infatti, come ricorda Cortelazzo (1994: 12), “[…] le lingue speciali sono state caratterizzate da una circolazione internazionale della terminologia sia attraverso l’uso di un’unica lingua di comunicazione (oggi l’inglese, un tempo il latino), sia attraverso le traduzioni”. Inoltre l’utilizzo di termini in lingua straniera ha un ruolo non indifferente nella tendenza alla monoreferenzialità: tenuto conto del fatto che nelle lingue speciali c’è un legame univoco tra un concetto e il termine che lo identifica, l’utilizzo di prestiti 66 permette di mantenere tale univocità anche nel passaggio alle altre lingue (Dardano 1991: 53, cit. in Scarpa 2008: 63). Tuttavia, sebbene la tendenza delle lingue speciali sia appunto quella di arrivare a un rapporto univoco tra concetto e termine, sono a volte presenti casi di sinonimia causati proprio dall’utilizzo di un prestito. Ciò accade, ad esempio, quando vi sono più termini in circolazione, tra cui prestiti, che vengono usati parallelamente alle varianti nella lingua di arrivo (Scarpa 2008). Uno degli ambiti in cui l’influsso dell’inglese è più presente è senz’altro l’informatica, ma anche nel campo della medicina il ricorso ad anglicismi diventa sempre più frequente. Secondo De Mauro (2007: 9, cit. in Gualdo 2009) “la capacità che l’italiano ha conquistato nel Novecento per rispondere con proprie neoformazioni alle esigenze dei diversi campi delle tecniche e delle scienze continua a essere evidente. Ma è anche indubbio che sono proprio i linguaggi specialistici la principale porta d’accesso di anglicismi e altri esotismi”. Prendendo in considerazione la comunicazione scientifica, l’inglese è sempre più diffuso come lingua delle pubblicazioni nelle riviste scientifiche e l’italiano ha un ruolo marginale e viene impiegato più che altro nella divulgazione. Inoltre, vista l’evoluzione rapida dei “linguaggi specialistici”, come vengono definiti da De Mauro e Gualdo, in italiano mancano gli strumenti per tradurre di volta in volta tutto il lessico proveniente dalle altre lingue, rinunciando così a prestiti e calchi. L’italiano appare più sensibile all’influsso dei prestiti rispetto ad altre lingue, come ad esempio il francese (Gualdo 2009). Le lingue speciali dell’italiano appaiano permeabili soprattutto ai prestiti non adattati, quali ad esempio “bypass” nella medicina o “stock options” nel lessico finanziario. In particolare, per quanto riguarda i prestiti di necessità, ovvero nei casi in cui un determinato termine tecnico non esiste nella lingua di arrivo, utilizzare un anglicismo permette di identificare in modo univoco il concetto a cui ci si riferisce (Scarpa 2015). Nel definire se i termini riscontrati nei documenti sull’accordo di Basilea 3 possano essere considerati come anglicismi, è certo necessario considerare che ci troviamo all’interno del contesto delle lingue speciali, in cui la presenza dell’inglese è più marcata rispetto al linguaggio comune. Si potrebbe quindi pensare che, date le funzioni specifiche dell’impiego dell’inglese tipiche di quest’uso della lingua (si pensi in particolare alla monoreferenzialità), il termine “anglicismo” sia inadatto. Tuttavia, nella letteratura citata sul tema, sia il termine più generale “prestito” (che sia adattato o meno) sia quello più specifico “anglicismo” vengono impiegati correntemente per descrivere la presenza di termini in inglese all’interno delle lingue speciali. Per questa ragione è a mio avviso possibile utilizzare il termine “anglicismo” per definire le espressioni in inglese rilevate all’interno dei testi analizzati. E’ bene precisare che nell’ambito di questo mémoire “anglicismo” non viene impiegato con una connotazione negativa, nel senso di “offesa alla purezza della lingua”, ma verrà utilizzato semplicemente per descrivere i termini in inglese inseriti nei documenti 67 analizzati accanto o al posto delle corrispettive espressioni in lingua italiana. I termini in inglese riscontrati nei documenti delle varie istituzioni sono sempre prestiti non adattati. Per comprendere le ragioni del loro utilizzo è essenziale fare alcune considerazioni sulla funzione particolare svolta dall’inglese nei testi presi in esame: la lingua originale dei testi dell’accordo di Basilea 3 è l’inglese; è in questa lingua che sono stati redatti i testi principali dell’accordo, infatti nelle traduzioni nelle altre lingue presenti sul sito della BRI è ben specificato che si tratta di una traduzione e in caso di dubbio si rimanda al testo originale. Di conseguenza si può dire che i concetti principali di Basilea 3 “nascano” in lingua inglese: ciò è importante quando si analizza la presenza dell’inglese nelle altre lingue, poiché il fatto di menzionare il termine originale, anche solo tra parentesi o tra virgolette, funge da rimando ai termini usati in origine e assicura la monoreferenzialità di cui si parlava sopra. Come osservato nell’analisi, i termini impiegati in italiano e in tedesco sono numerosi, quindi il fatto di ricorrere all’inglese serve a fugare ambiguità togliendo ogni dubbio sul concetto cui ci si riferisce. Si assiste ad una sorta di “gerarchia terminologica” a livello istituzionale: l’accordo è stato discusso e sviluppato nel contesto della BRI, con i documenti principali redatti in lingua inglese. Successivamente questi documenti sono stati tradotti nelle altre lingue e i principi del nuovo accordo sono stati inseriti nella legislazione europea e nelle normative nazionali. Anche all’interno dell’Unione europea stessa la legislazione è stata prodotta verosimilmente in lingua inglese o francese per poi essere tradotta nelle altre lingue. A sua volta la legislazione europea è stata introdotta nella normativa italiana e tedesca. Per la Svizzera invece i principi non vincolanti del Comitato di Basilea vengono applicati senza la mediazione dell’UE. In ogni caso anche in Svizzera si pone il problema della traduzione, poiché la normativa viene redatta in una lingua nazionale (generalmente il tedesco) e poi tradotta nelle altre due. Con tutti questi passaggi tra le diverse istituzioni e le lingue impiegate si assiste a una sorta di “dispersione” nell’impiego dei termini: se nei testi originali della BRI in lingua inglese un determinato concetto viene solitamente identificato con un termine solo, in italiano e in tedesco c’è una maggiore variabilità all’interno delle istituzioni considerate. Per questo motivo il fatto di menzionare il termine inglese può essere considerato come un rimando ai testi originali di Basilea 3 sui nuovi principi per la regolamentazione bancaria. Abbiamo già rilevato la variabilità del ricorso all’inglese come strumento di disambiguazione secondo gli argomenti di Basilea 3. In linea generale, infatti, il ricorso all’inglese, ed in particolare alle sigle, è più frequente nella presentazione dei provvedimenti sulla liquidità. Sembra legittimo considerare ragioni storico-politiche come plausibile spiegazione di questa variabilità, andando a riprendere il particolare contesto all’origine dell’introduzione dell’LCR e 68 dell’NSFR. Prima della crisi del 2007-2008, che ha messo in luce le carenze degli istituti bancari riguardo alle riserve di liquidità, mancava una regolamentazione in questo ambito che si basasse su standard internazionali. L’errata valutazione del rischio di liquidità da parte delle banche e le carenze di liquidità che si sono trovate ad affrontare hanno spinto il Comitato di Basilea a sviluppare due requisiti di liquidità (LCR e NSFR) affinché le banche possano rispondere in modo adeguato a questo tipo di rischio (CBVB 2011). Se i requisiti patrimoniali hanno una tradizione più lunga negli standard elaborati dal Comitato, l’introduzione di requisiti sulla liquidità è quindi più recente. Gli standard vengono sviluppati di norma in lingua inglese, quindi non sorprende che le altre lingue ricorrano all’inglese per descrivere i nuovi requisiti, poiché in italiano e tedesco la traduzione di questi termini è piuttosto recente e ha dato luogo all’impiego di molte espressioni diverse. Questa idea è inoltre rafforzata dal fatto che, secondo Scarpa (2008: 59), quando ci si trova davanti alla compresenza di più termini i prestiti vengono spesso preferiti perché più brevi. Nell’ambito dei testi analizzati ciò risulta evidente soprattutto per i provvedimenti sulla liquidità, in cui le sigle vengono spesso preferite sia al termine completo in inglese che ai vari termini in italiano e tedesco. Considerando i documenti esaminati nell’ambito di questa tesi, si possono fare alcune distinzioni nell’impiego degli anglicismi da parte delle istituzioni analizzate. In linea generale si può affermare che i termini in inglese siano maggiormente impiegati in italiano rispetto al tedesco: questo fenomeno si osserva soprattutto nei documenti della BRI e in minor misura nella normativa italiana rispetto a quella tedesca, in cui gli anglicismi sono del tutto assenti. Esaminando più attentamente i testi della BRI, nei requisiti patrimoniali gli anglicismi sono più utilizzati in italiano che in tedesco: in particolare l’italiano utilizza di frequente “Common equity Tier 1”, cosa che avviene in tedesco solo in modo sporadico. Per i buffer patrimoniali, l’italiano presenta abitualmente il termine in inglese, mentre in tedesco non viene mai menzionato. Infine, per i provvedimenti riguardanti la liquidità, entrambe le lingue privilegiano le sigle in inglese LCR e NSFR. Prendendo in considerazione i testi della legislazione europea, la rinuncia agli anglicismi appare in generale piuttosto evidente: in italiano non vengono mai menzionati, mentre in tedesco appaiono in modo molto sporadico (cfr. 5.1.1 e 5.1.4). Per quanto riguarda le legislazioni nazionali è opportuno fare qualche distinzione: nella normativa italiana i termini in inglese vengono menzionati, ma non impiegati abitualmente. Come anticipato al paragrafo 4.1, la presenza di termini in inglese funge più che altro da rinvio ai termini dei testi originali. Al contrario, nella normativa tedesca i termini in inglese non sono mai presenti. Infine 69 nella normativa svizzera la presenza di anglicismi non è maggiore in italiano o in tedesco. Per entrambe queste lingue è interessante notare la sistematicità nell’utilizzo del termine in inglese nella presentazione dei requisiti patrimoniali; quando il concetto viene menzionato per la prima volta vengono inseriti il termine in inglese e la sigla tra parentesi accanto al termine in italiano o tedesco, secondo il seguente schema: termine in italiano / tedesco (« termine in inglese », sigla). Questa sistematicità giova sicuramente a una migliore comprensione del testo da parte del lettore, poiché accanto al termine che verrà usato abitualmente nel resto del testo sono presenti rinvii alla denominazione del concetto impiegata dal Comitato di Basilea. E’ importante considerare che, nell’ambito dei requisiti patrimoniali, tanto nei testi in italiano quanto in quelli in tedesco i termini in inglese non sono quelli utilizzati più frequentemente, cosa che invece avviene nei provvedimenti riguardanti la liquidità: in questo caso sia italiano che tedesco privilegiano infatti le sigle LCR e NSFR. 6.2 Coerenza nell’uso dei termini in italiano e tedesco Messo da parte il ricorso agli anglicismi, si osservano tendenze diverse tra italiano e tedesco nella coerenza dell’uso dei termini attraverso le istituzioni prese in esame. In linea generale il tedesco presenta coerenza nella terminologia impiegata per i requisiti patrimoniali, mentre ciò non avviene in italiano, in cui la varietà di termini è maggiore: per fare un esempio “Tier 1 aggiuntivo” (BRI), “capitale aggiuntivo di classe 1” (UE e Italia) e “fondi di base supplementari” (Svizzera) si riferiscono tutti allo stesso concetto, che viene espresso in tedesco sempre con “zusätzliches Kernkapital”, nei testi di tutte le istituzioni. La differenza è notevole se si osserva il numero di termini riscontrati in italiano (32) e in tedesco (16). Per gli altri argomenti studiati c’è invece maggiore variabilità, sia in italiano sia in tedesco. In particolare nei termini relativi alla liquidità la varietà di termini riscontrati è piuttosto elevata rispetto agli altri argomenti: per descrivere due soli provvedimenti nei testi delle istituzioni analizzate sono stati impiegati ben 16 termini in italiano e 12 in tedesco. La presenza dell’elevato numero di termini riscontrati si può spiegare anche in questo caso con la “nascita” piuttosto recente dei termini a cui si fa riferimento: si può infatti supporre che, poiché i nuovi standard sono stati sviluppati inizialmente in lingua inglese, non si siano ancora affermati chiaramente degli equivalenti in italiano e tedesco, provocando così l’impiego di vari termini allo stesso tempo. Analizzando più da vicino le divergenze tra le varie istituzioni, nei documenti in italiano della BRI e dell’UE i termini impiegati sono diversi in tutti gli argomenti presi in esame; in tedesco invece c’è coerenza sui termini relativi ai requisiti patrimoniali, ma meno per gli altri argomenti, in particolare nel caso dell’LCR e dei buffer. 70 Passando all’esame delle normative nazionali, Italia e Germania tendono a utilizzare maggiormente i termini impiegati nella legislazione europea nei casi di divergenza tra questi ultimi e quelli presenti nei documenti della BRI (cfr. ad esempio i paragrafi 4.1.2 e 5.1.2), nonostante la presenza di alcune eccezioni (cfr. 4.1.3). Tuttavia la normativa italiana presenta spesso le due varianti, mentre nei documenti relativi alla Germania la varietà di termini utilizzati è minore. I termini in italiano riscontrati nella normativa svizzera sono quasi sempre diversi da quelli impiegati dalle altre istituzioni. In tedesco si osserva invece coerenza nel caso dei requisiti patrimoniali e della leva finanziaria, mentre per gli altri argomenti vi sono alcune differenze. E’ il caso dei buffer e dei termini relativi alla liquidità, che comunque vengono impiegati sporadicamente rispetto alle sigle in inglese. In ogni caso, quando c’è divergenza rispetto ai termini riscontrati nei testi delle altre istituzioni, si notano somiglianze con i termini della BRI; ad esempio “fondi propri di base di qualità primaria” (Svizzera) ricorda “patrimonio di qualità primaria” (BRI), così come “Quote für strukturelle Liquidität” (Svizzera) è molto simile a “Strukturelle Liquiditätsquote” (BRI). 6.3 Il ruolo della terminologia nei testi dell’UE Le differenze terminologiche rilevate nell’analisi spingono senz’altro a interrogarsi sulle ragioni di tali divergenze. Nello specifico quelle riscontrate nei testi della BRI e dell’UE, evidenti specialmente nei documenti in lingua italiana, sono piuttosto interessanti essenzialmente per due ragioni: innanzitutto, considerando la “gerarchia terminologica” di cui al paragrafo 6.1, i testi della legislazione europea costituiscono il primo punto di passaggio dai documenti della BRI per l’introduzione dei nuovi standard; il pacchetto CRD IV, infatti, è stato elaborato per migliorare la solidità del sistema bancario dell’UE sulla base dei requisiti sviluppati dal Comitato di Basilea, alla cui realizzazione ha contribuito anche l’Unione europea (CE 2013). Supponendo che i testi “di partenza” della legislazione europea siano redatti principalmente in inglese o (meno probabilmente) in francese ci si può chiedere come mai la versione in italiano, soprattutto nell’ambito dei requisiti patrimoniali, presenti termini così diversi rispetto al testo in italiano della BRI, quando in tedesco si osserva invece coerenza tra le due istituzioni. Secondariamente va presa in considerazione anche la differenza nell’utilizzo dei termini in inglese: infatti, l’assenza di anglicismi nei documenti dell’UE è piuttosto evidente rispetto ai testi della BRI, soprattutto per quel che riguarda l’italiano. Una risposta a queste domande può venire dalla politica terminologica utilizzata nell’UE, che tiene conto del plurilinguismo che la caratterizza. La traduzione all’interno delle istituzioni europee è infatti fortemente influenzata dal contesto in cui viene redatta la legislazione: la creazione e l’impiego di termini propri a tali istituzioni ha avuto un ruolo fondamentale fin dalla costituzione 71 della CEE poiché la lingua impiegata deve rispecchiare il carattere innovativo del loro sistema giuridico. L’attenzione riservata alla terminologia utilizzata nella redazione e nella traduzione dei testi europei è sempre stata grande, soprattutto vista la necessità di denominare nuove realtà e nuovi concetti giuridici, autonomi rispetto agli ordinamenti giuridici degli stati membri (Cosmai 2007). In quest’ottica il ruolo della traduzione è particolarmente importante, perché deve riuscire a esprimere in modo chiaro concetti applicabili in tutti i paesi membri, che utilizzano però lingue e sistemi giuridici diversi (Pommer 2012). Prima di soffermarsi sulle caratteristiche principali della terminologia impiegata nei testi della legislazione europea e sul ruolo di quest’ultima nella scelta dei termini presenti nel pacchetto CRD IV, è utile esaminare il processo di redazione e di traduzione dei testi europei. 6.3.1 La redazione dei testi legislativi europei A questo proposito Dollerup (2004), prendendo come esempio una direttiva, ha fatto alcune riflessioni interessanti sul procedimento che porta alla sua adozione. In particolare ha individuato alcuni stadi fondamentali dal punto di vista linguistico: l’iniziativa della Commissione europea di redigere una direttiva su un determinato argomento; la traduzione dei documenti su cui verterà la discussione all’interno dei vari stati membri; le riunioni di esperti a cui partecipano i delegati nazionali e la traduzione del testo definitivo in tutte le lingue. L’analisi di questo procedimento è utile per comprendere i vari fattori che influenzano la redazione del testo di partenza. Secondo Dollerup, infatti, sebbene nelle istituzioni europee buona parte della documentazione sia tradotta dall’inglese e dal francese, il testo definitivo “originale”, ovvero quello da cui vengono poi create le versioni nelle altre lingue dell’UE, non proviene da un’unica fonte, ma subisce l’influsso linguistico di coloro che partecipano alla sua redazione, proprio a causa del contesto particolare in cui viene elaborato. Già il fatto che spesso il progetto su una direttiva riguardi argomenti precedentemente trattati nella legislazione europea, porta inevitabilmente all’utilizzo di passaggi già codificati e tradotti in altre direttive. Naturalmente nella prima frase di traduzione deve essere riportata la traduzione ufficiale di questi passaggi, che non possono essere ritradotti ex novo. Successivamente, il testo può risentire anche dell’influsso delle discussioni che avvengono a livello nazionale, soprattutto se a questo stadio vengono prodotti documenti in inglese o francese sul tema. Appare quindi chiaro che il “testo di partenza” impiegato per l’elaborazione delle versioni definitive nelle lingue di tutti gli stati membri è un testo ibrido, alla cui creazione collaborano varie figure a livello nazionale e internazionale. Inoltre, se per la traduzione nelle diverse lingue il testo definitivo può essere considerato un “testo di partenza”, questo status viene perso quando le altre versioni diventano definitive e ufficiali. A questo punto, infatti, tutte le versioni hanno lo stesso valore e fanno fede nelle lingue ufficiali. 72 Prima che le versioni in tutte le lingue diventino definitive e quindi giuridicamente vincolanti, i giuristi-linguisti le sottopongono a un’attenta revisione per assicurare che siano davvero equivalenti. Il ruolo dei giuristi-linguisti nell’elaborazione della legislazione europea è fondamentale, poiché la revisione effettuata non riguarda il controllo puramente linguistico del testo rispetto all’ “originale”, ma si concentra sull’equivalenza giuridica delle versioni. Nel caso in cui tra le versioni vi siano divergenze dovute ad una redazione poco chiara nel “testo di partenza”, i giuristi-linguisti possono intervenire direttamente su quest’ultimo, proponendo modifiche o riformulazioni di una parte del documento (Cosmai 2007). 6.3.2 Le specificità della terminologia dell’UE Esaminando più da vicino le caratteristiche della terminologia impiegata nella legislazione europea appare chiaro che la necessità di denominare realtà e concetti nuovi ha portato alla nascita di un linguaggio specifico. Nystedt (1999: 205, in Cosmai 2007: 26) definisce questo linguaggio “triplospecialistico”, poiché coinvolge più settori: il linguaggio proprio delle istituzioni europee, il linguaggio tipico della produzione normativa e di volta in volta altri linguaggi specialistici, a seconda dell’argomento trattato. Per tenere il passo con produzione legislativa dell’UE, questo linguaggio si è arricchito di molti termini nuovi nel corso degli anni. Per la maggior parte, la creazione del lessico non è però avvenuta attraverso l’introduzione di termini del tutto nuovi, bensì attraverso neologismi semantici e combinatori: nel primo caso si tratta di termini che hanno assunto un nuovo significato; nel secondo, invece, singole parole vengono accostate dando vita a un sintagma con un significato diverso da quello originale delle parole che lo compongono (Cosmai 2007). Inoltre è importante notare che i testi legislativi dell’UE contengono un lessico più vago rispetto alla legislazione nazionale, che tende invece ad essere più precisa e a impiegare uno stile più formale. Ciò accade soprattutto nel lessico giuridico ed è osservabile in particolar modo nelle direttive, che lasciano agli stati membri un certo margine di manovra per l’applicazione delle disposizioni. Le ragioni di questa differenza tra legislazione europea e nazionale vanno ricercate essenzialmente nel fatto che a livello nazionale le normative vengono redatte tenendo conto di una sola lingua (o in ogni caso di un numero di lingue inferiore rispetto a quelle dell’UE) e di un solo sistema giuridico, mentre i legislatori europei devono produrre un testo applicabile in vari ordini giuridici e traducibile in tutte le lingue ufficiali. Per questi motivi nei testi dell’UE vanno evitati tutti quei termini che, riferendosi a un concetto in uso in un determinato stato membro, potrebbero creare ambiguità e difficoltà di comprensione (Cosmai 2007; Robertson 2011). La Guida pratica (2014), infatti, mette in guardia dall’impiego di concetti e termini troppo legati alle legislazioni nazionali e poco traducibili nelle altre lingue. 73 Inoltre, secondo le indicazioni della Guida, la terminologia deve essere utilizzata in modo coerente non solo all’interno di uno stesso atto, ma anche rispetto agli altri atti già in vigore sullo stesso argomento. Questo tipo di coerenza è particolarmente importante, perché permette di creare un legame con la legislazione precedente e assicura la comprensione quando nel corso del tempo le disposizioni relative a un determinato ambito vengono modificate da nuovi regolamenti o direttive. 6.3.3 Ipotesi sulle differenze nei termini in lingua italiana La specificità della terminologia usata in ambito europeo, che deve essere diversa da quella usata a livello nazionale, non costituisce tuttavia una spiegazione per le differenze riscontrate tra i termini della BRI e quelli dell’UE. Innanzitutto, se l’indeterminatezza del linguaggio dell’UE riguarda soprattutto i concetti giuridici, i termini riscontrati nel regolamento e nella direttiva appartengono al lessico finanziario. Si tratta quindi di termini tecnici, che non devono essere vaghi, ma al contrario devono indicare in modo univoco a che cosa ci si riferisce. Considerando le varie categorie di capitale, ad esempio, è essenziale che ogni stato membro capisca esattamente di quale categoria si stia parlando e quali siano gli elementi del patrimonio computabili; l’utilizzo di termini vaghi o iperonimi in questo ambito potrebbe causare ambiguità con conseguenti difficoltà per gli stati membri a rispettare i requisiti minimi. In secondo luogo non c’è motivo per cui i termini dell’UE dovrebbero essere meno precisi di quelli impiegati dalla BRI, poiché anche quest’ultima è un’organizzazione internazionale i cui principi si riferiscono a un elevato numero di stati ed è quindi slegata da un utilizzo della lingua specifico di un determinato paese. La coerenza con la legislazione precedente è invece particolarmente importante per i testi dell’UE presi in considerazione nell’ambito di questa tesi: sia il regolamento che la direttiva modificano o abrogano testi che erano già in vigore precedentemente, quindi è probabile che nell’elaborazione della versione italiana ci si sia basati su termini già esistenti nella legislazione europea. Inoltre il pacchetto CRD IV non è il primo a contenere disposizioni riguardanti la regolamentazione bancaria; nei pacchetti CRD I, II e III erano infatti già presenti norme su questo tema. A tale proposito è bene ricordare che il CRD I è stato adottato nel 2006 proprio dopo la pubblicazione di Basilea II, in cui erano già presenti alcune categorie di capitale riprese e modificate in Basilea III. L’ipotesi che le scelte traduttive per il pacchetto CRD IV siano state dettate dalla terminologia della legislazione già esistente è comunque applicabile solo ai termini impiegati per i requisiti patrimoniali, poiché i provvedimenti sulla liquidità sono una novità dell’accordo di Basilea 3. Per verificare questa ipotesi è stata condotta una ricerca sulle direttive18 dei pacchetti CRD I,II,III, nelle quali però non è stato 18 Le direttive analizzate sono le seguenti: direttiva 2006/48/CE, direttiva 2006/49/CE, direttiva 2009/111/CE, direttiva 2009/27/CE, direttiva 2009/83/CE, direttiva 2010/76/UE. 74 riscontrato nessuno dei termini relativi ai requisiti patrimoniali del pacchetto CRD IV. In particolare nella direttiva 2006/48/EC sono presenti due espressioni diverse da quelle impiegate nel pacchetto CRD IV, ovvero “fondi propri di base” e “fondi propri supplementari”. Poiché questi termini non sono stati ripresi nel regolamento (UE) n° 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non sia stata rispettata la regola della coerenza terminologica con la legislazione precedente. Prendendo in considerazione il fatto che il pacchetto CRD IV (come anche l’accordo stesso di Basilea 3) è un insieme di misure piuttosto innovativo, dato che rispetto a Basilea 2 vengono modificate le categorie di capitale e gli strumenti computabili, si può ipotizzare che si sia preferito impiegare dei termini “nuovi” per descrivere categorie di capitale sostanzialmente diverse da quelle a cui ci si riferiva nella legislazione precedente. In ogni caso, il risultato fondamentale ai fini della nostra analisi è che la differenza tra i termini della BRI e quelli dell’UE non è dovuta al rispetto della coerenza terminologica con i testi legislativi pubblicati prima del pacchetto CRD IV. Un’altra ipotesi riguarda le differenze di contenuto tra l’accordo di Basilea 3, redatto dal Comitato e il pacchetto CRD IV, elaborato dall’UE. L’applicazione di Basilea 3 al contesto dell’UE ha reso necessarie modifiche e aggiunte all’accordo elaborato dal Comitato: il pacchetto CRD IV non è quindi la copia esatta di Basilea 3, ma è stato adattato per rispondere meglio alle esigenze dell’Unione europea e degli stati membri. La direttiva 36/2013/UE, ad esempio, introduce una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, applicabile a un determinato settore finanziario nel caso in cui questo possa causare un rischio sistemico con notevoli ripercussioni sul sistema finanziario di uno stato membro. La presenza di alcune differenze tra i principi elaborati dal Comitato e la regolamentazione europea potrebbe aver incoraggiato la creazione di una terminologia “propria” all’Unione europea, volutamente diversa da quella impiegata alla BRI. Ciò sembrerebbe ragionevole se anche in tedesco si osservassero le stesse differenze tra le due istituzioni. Quest’idea viene però smentita dalla coerenza presente nella terminologia impiegata dalla BRI e dall’UE nei testi in lingua tedesca. Se le divergenze riscontrate nei documenti in italiano fossero davvero frutto di una scelta operata in funzione dell’ “indipendenza terminologica” dell’UE rispetto ad altre istituzioni, perché in tedesco si preferirebbe invece utilizzare gli stessi termini? È inoltre possibile che le traduzioni nelle varie lingue dei documenti della BRI non siano state prese in considerazione per le scelte terminologiche effettuate nei testi dell’UE. Se da un lato per la redazione dei testi legislativi nell’UE si sconsiglia l’impiego di termini troppo legati alle realtà nazionali dei singoli membri, dall’altro nella Guida pratica non c’è alcuna disposizione inerente l’utilizzo o la coerenza con i termini di altre istituzioni che hanno un ruolo importante nella trattazione dei temi su cui verte la legislazione. Ciò significa che i traduttori dell’Unione europea 75 non hanno l’obbligo di fare riferimento alla terminologia impiegata in altre istituzioni, sebbene i principi del Comitato di Basilea e il pacchetto CRD IV trattino in buona parte gli stessi argomenti. Di conseguenza può darsi che, nonostante i documenti della BRI siano cronologicamente antecedenti a quelli dell’UE, i termini presenti in questi ultimi siano stati tradotti ex novo e risultino quindi diversi. Infine è utile fare qualche riflessione dal punto di vista morfosintattico sulle differenze tra l’italiano (in quanto lingua romanza) e il tedesco e l’inglese (lingue germaniche). È noto che le lingue germaniche usano anteporre l’aggettivo al sostantivo; inoltre in tedesco si possono creare composti in modo molto più facile di quanto accada nelle lingue romanze. Per questo motivo nella traduzione da lingue germaniche a lingue romanze è spesso necessario ricorrere a una perifrasi, vista l’impossibilità di rendere lo stesso concetto in modo così sintetico. Applicando questo fenomeno ai termini individuati nel testo originale in inglese della BRI, appare chiaro che la loro traduzione pone meno problemi verso una lingua germanica rispetto a una lingua romanza. Prendendo come esempio “common equity Tier 1”, in italiano sono state utilizzate come soluzioni traduttive “patrimonio di qualità primaria” e “capitale primario di classe 1”, rispettivamente nei testi della BRI e dell’UE. Si può notare come entrambe le soluzioni siano più lunghe dell’originale e sembrino più che altro esplicitarne il contenuto. In questo caso il tedesco ricorre sempre a “hartes Kernkapital”, un composto piuttosto sintetico. Si può quindi ipotizzare che questa differenza intrinseca tra lingue germaniche e romanze abbia in parte contribuito alla coesistenza di più versioni in lingua italiana. Questa ipotesi è avvalorata dai risultati di una breve analisi condotta sulla versione inglese e francese dei testi della BRI e dell’UE: prendendo in considerazione solo i requisiti patrimoniali, sono stati messi a confronto i termini in francese e in inglese con quelli già analizzati in italiano e tedesco. Il risultato è che mentre in inglese e tedesco c’è una certa coerenza tra i testi della BRI e dell’UE, in francese si osserva la stessa variabilità riscontrata in italiano. La breve ricerca comparativa effettuata su inglese e francese rafforza quindi l’idea che nel passaggio da una lingua germanica all’altra sia possibile conservare una certa coerenza nei termini, mentre nella traduzione da una lingua germanica a una romanza si debba spesso ricorrere a perifrasi, che aumentano la variabilità delle soluzioni utilizzate. Di seguito viene riportato un esempio basato sul termine inglese “Tier 1 capital”: 76 6.3.4 Le differenze nell’uso dell’inglese Analizzare le ragioni della maggior presenza dell’inglese nei testi della BRI rispetto a quelli dell’UE è stato più difficile, perché nella Guida pratica non sono presenti indicazioni in proposito. Anche nel resto della letteratura non sono state trovate norme particolari riguardo all’impiego di anglicismi nei testi dell’UE, il che lascia supporre che il loro uso non sia esplicitamente sconsigliato. L’assenza di indicazioni particolari significa che i traduttori hanno un certo margine di manovra nella scelta di utilizzare termini in inglese o meno. In questo caso si è preferito non lasciare alcuna traccia dell’inglese e tradurre tutto con termini in italiano. La rinuncia all’impiego di termini stranieri è dovuta probabilmente alla volontà di rendere più chiari i concetti presenti nel testo di partenza. Inoltre la tendenza a cercare sempre degli equivalenti in lingua italiana per i termini stranieri è dovuta alla “normalizzazione”, universale traduttivo19 piuttosto comune nei testi dell’UE. Per “normalizzazione” si intende “la tendenza alla convenzionalità e al conservatorismo linguistico” (Urzì 2012: 162-163). Nella legislazione europea questa tendenza si esprime, ad esempio, nell’uso di formule fisse e convenzioni relative all’uso di minuscole e maiuscole (Urzì 2012). Tuttavia la propensione al “conservatorismo linguistico” può avere un ruolo considerevole anche nella scelta di inserire termini stranieri o meno. Evitare questo tipo di termini non è però sempre auspicabile: nel lessico finanziario l’impiego di anglicismi è molto comune e alcuni termini sono piuttosto affermati in lingua italiana. Utilizzare una traduzione in italiano per questi termini, senza alcun riferimento all’inglese, può creare confusione nel lettore perché vengono a crearsi dei “doppioni” che non sono immediatamente comprensibili. 6.4 Osservazioni sulle normative nazionali Per concludere è necessario fare qualche osservazione sull’uso degli anglicismi e sulla variabilità dei termini in italiano e in tedesco all’interno delle normative nazionali. Se nella normativa tedesca i termini in inglese non sono mai presenti, nella normativa svizzera sono usati correntemente per i provvedimenti riguardanti la liquidità e in maniera sporadica per i requisiti patrimoniali; nella normativa italiana sono presenti sia per la liquidità che per i requisiti patrimoniali, ma sono impiegati sempre in modo occasionale. In ogni caso la funzione dell’inglese è quella di rinviare ai termini dei testi originali, in modo da fare chiarezza su quale sia il concetto a cui ci si riferisce. Inoltre le sigle “LCR” e “NSFR” vengono privilegiate nella normativa svizzera 19 Secondo la teoria degli universali traduttivi vi sono alcune caratteristiche particolari all’interno di testi tradotti che permettono di distinguerli dai testi non tradotti, indipendentemente dalle lingue di partenza o di arrivo. Questa teoria, che è strettamente legata all’analisi dei corpora, è stata trattata da vari studiosi, tra cui Toury, Laviosa e Baker. Quest’ultima ha proposto una classificazione basata su quattro universali: esplicitazione, semplificazione, normalizzazione e convergenza (Lind 2007). 77 anche per la loro brevità. Sebbene i riferimenti ai termini in inglese vengano utilizzati sia dalla normativa svizzera che da quella italiana, è importante fare qualche distinzione tra le due istituzioni: mentre nella Circolare n°285 le espressioni in inglese corrispondenti in italiano sono presentate in modo non sistematico e non sono menzionate per tutti i provvedimenti, nelle ordinanze svizzere vengono inserite in modo sistematico sia nella versione italiana che in quella tedesca. Lo schema impiegato nella normativa svizzera (cfr. paragrafo 6.1) è molto utile perché guida il lettore attraverso il testo e gli permette di comprendere al meglio qual è il concetto a cui ci si riferisce. Il fatto di menzionare i termini in inglese è senz’altro positivo in entrambe le normative, soprattutto considerando che in italiano c’è molta variabilità nelle espressioni utilizzate. Tuttavia mettendo a confronto la normativa italiana con quella svizzera, quest’ultima utilizza un metodo più efficace e rende il testo maggiormente comprensibile per il lettore di quanto non avvenga nella Circolare n° 285. Il motivo della maggiore sistematicità nei testi svizzeri è da ricercare nel plurilinguismo che caratterizza la Svizzera, senz’altro più abituata dell’Italia a gestire la traduzione della legislazione (e non solo) in più lingue ufficiali. Analizzando la variabilità dei termini in lingua italiana e tedesca nei documenti delle normative nazionali, in italiano la varietà di termini utilizzati appare certamente maggiore. Nella Circolare n° 285 sono presenti sia alcune espressioni dei testi BRI, sia alcune impiegate nella legislazione europea. In caso di divergenza tra le due istituzioni la Circolare usa più correntemente la terminologia europea. Questa preferenza non sorprende poiché il regolamento (UE) 575/2013 è direttamente applicabile negli stati membri, quindi la terminologia usata diventa ufficiale ed è naturale che venga ripresa anche nella normativa nazionale. Con tutta probabilità i termini utilizzati dalla BRI sono stati affiancati di tanto in tanto a quelli dell’UE per far comprendere al lettore che il concetto è lo stesso; anche in questo caso però non si tratta di un ricorso sistematico. Nella normativa svizzera la versione in tedesco utilizza quasi sempre i termini presenti nelle altre istituzioni, mentre quella italiana presenta espressioni quasi sempre diverse, sebbene siano spesso simili a quelle della BRI. La differenza principale riguarda l’utilizzo di “fondi propri”, che viene reso nelle altre istituzioni con “patrimonio” o “capitale”. Tale differenza sembra dovuta all’influenza del francese: nella versione in francese, infatti, le espressioni usate per descrivere i requisiti patrimoniali presentano sempre il termine “fonds propres” e sono molto simili a quelle impiegate in italiano. 78 79 Conclusioni L’analisi dei testi della BRI, dell’UE e delle normative nazionali in Italia, Germania e Svizzera ha permesso di rispondere alla domanda di ricerca iniziale, ovvero se ci sia coerenza tra queste istituzioni e se mettendo a confronto diverse lingue sia possibile osservare le stesse tendenze terminologiche. Dai risultati ottenuti è emerso che le tendenze terminologiche relative a Basilea 3 sono fortemente legate alla lingua e all’argomento trattato. In tedesco si rileva una certa coerenza tra le istituzioni nei provvedimenti sui requisiti patrimoniali, mentre la variabilità è più elevata nel caso della liquidità; in italiano invece non c’è coerenza né nell’ambito dei requisiti patrimoniali né nella liquidità, dove in ogni caso si osserva una variabilità maggiore rispetto al tedesco. Le divergenze riscontrate riguardano sia l’utilizzo di termini in inglese, sia i termini in lingua italiana o tedesca. È proprio su questi due filoni di indagine che si è concentrata la ricerca delle ragioni di tali divergenze, analizzata nell’ultimo capitolo. L’uso di termini in inglese sembra dovuto alla monoreferenzialità, caratteristica fondamentale delle lingue speciali. Ciò è importante soprattutto per i testi in italiano in cui, visto l’elevato numero di termini presenti, il rimando al termine in inglese è un riferimento essenziale per il lettore. In linea generale l’uso di anglicismi è stato riscontrato maggiormente nei provvedimenti relativi alla liquidità, per i quali vengono spesso impiegate le sigle in inglese (LCR, NSFR). In questo caso le sigle sono preferite probabilmente per la loro brevità rispetto alle soluzioni in italiano o tedesco; inoltre poiché la liquidità è un argomento introdotto recentemente nella regolamentazione, i termini nelle altre lingue non si sono ancora affermati e il riferimento all’inglese sembra la soluzione più efficace. Riguardo alle divergenze tra le varie istituzioni nell’uso di termini in italiano e in tedesco, mentre in tedesco si osserva coerenza nell’ambito dei requisiti patrimoniali, in italiano le soluzioni traduttive sono molto diverse. Nella trattazione degli altri argomenti, invece, sia il tedesco che l’italiano utilizzano termini diversi a seconda delle istituzioni considerate. In particolare per denominare i provvedimenti relativi alla liquidità vengono usate numerose espressioni in tutte e due le lingue. Anche in questo caso il fatto che i provvedimenti sulla liquidità siano più recenti ha un ruolo non indifferente nelle scelte terminologiche: non essendoci termini affermati in italiano e tedesco, i traduttori hanno optato per soluzioni diverse. Le differenze più interessanti sono state riscontrate tra i testi in italiano della BRI e quelli dell’UE, dai quali ci si sarebbe potuto invece aspettare una certa coerenza, poiché sono indipendenti da un uso della lingua legato a un determinato paese. Per giustificare tali differenze sono state passate al vaglio varie ipotesi, tra cui solo alcune possono essere considerate valide motivazioni: non essendo 80 stata trovata alcuna indicazione riguardo all’utilizzo di termini di altre istituzioni, è possibile che i traduttori dell’UE non abbiano preso in considerazione le traduzioni precedenti effettuate alla BRI e abbiano tradotto la terminologia ex novo; inoltre le differenze morfosintattiche tra lingue germaniche e lingue romanze potrebbero aver contribuito alla mancanza di coerenza terminologica. Infine va giudicata positivamente la soluzione traduttiva utilizzata nella normativa svizzera: la sistematicità nella presentazione dei termini e il rimando al termine in inglese facilitano la comprensione, più di quanto non avvenga nella normativa italiana, in cui l’inglese è presente ma non in modo organizzato. Sebbene i risultati dell’analisi siano piuttosto interessanti, è importante tenere a mente che si tratta di risultati parziali, poiché il numero di termini chiave presi in considerazione è piuttosto limitato e sono state esaminate le soluzioni traduttive di due sole lingue. In ogni caso i risultati di questa ricerca confermano che gli accordi di Basilea sono un terreno fertile per la ricerca terminologica in campo finanziario. Si potrebbe quindi continuare l’analisi inserendo anche altri termini, per avere una visione più ampia della terminologia impiegata nelle diverse istituzioni. La ricerca potrebbe inoltre proseguire prendendo in considerazione altre lingue e paesi, come ad esempio il francese, a cui corrispondono diverse normative nazionali, in modo da verificare se le tendenze osservate siano più simili a quelle dell’italiano o del tedesco. 81 Allegato 1 Schema sull’attuazione di Basilea 3 Fonte: http://www.bis.org/bcbs/basel3/basel3_phase_in_arrangements.pdf (consultato il 17/10/15) 82 Allegato 2 Schema dei termini in italiano riscontrati nel corpus BRI Patrimonio di vigilanza complessivo Patrimonio di vigilanza totale Patrimonio di vigilanza Capitale totale PV Capitale complessivo Total capital Normativa italiana Normativa svizzera X X X X X X X X X X Patrimonio di base Tier 1 T1 Capitale di classe 1 Fondi propri di base Tier 1 Capital X X X Patrimonio di qualità primaria Common equity Tier 1 CET1 Capitale primario di classe 1 Capitale di qualità primaria Patrimonio di qualità primaria Fondi propri di base di qualità primaria X X X Tier 1 aggiuntivo T1A Capitale aggiuntivo di classe 1 Fondi propri di base supplementari AT1 Additional Tier 1 X X Patrimonio supplementare Tier 2 T2 Capitale di classe 2 Tier 2 Capital Fondi propri complementari X X X Buffer di conservazione del capitale Riserva di conservazione del capitale Capital conservation buffer Buffer anticiclico Riserva di capitale anticiclica Countercyclical capital buffer Cuscinetto di fondi propri Cuscinetto anticiclico UE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 83 Leverage ratio Coefficiente di leva finanziaria Indice di leva finanziaria Indice massimo di leva finanziaria X X X X X X X Liquidity coverage ratio LCR Indice di copertura della liquidità Indicatore a breve termine Coefficiente di copertura della liquidità Requisito di copertura della liquidità Requisito in materia di copertura della liquidità Requisito di liquidità a breve termine Quota di liquidità a breve termine X X X X X X X X Net stable funding ratio NSFR Coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili Indicatore strutturale Coefficiente (netto) di finanziamento stabile Requisito di finanziamento stabile Quota strutturale di liquidità X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 84 Allegato 3 Schema dei termini in tedesco riscontrati nel corpus BRI UE Normativa tedesca Normativa svizzera X X X X X X X Regulatorisches Eigenkapital Gesamtkapital Gesamtkapitalquote X X Kernkapital T1 Tier1 Tier 1 Capital X X Hartes Kernkapital Common equity Tier 1 CET1 X X X X X X X X Zusätzliches Kernkapital AT1 X X X X X X Ergänzungskapital T2 Tier 2 Tier 2 Capital X X X X X X Kapitalerhaltungspolster Kapitalerhaltungspuffer Eigenmittelpuffer Antizyklisches Kapitalpolster Antizyklischer Puffer Antizyklischer Kapitalpuffer X Höchstverschuldungsquote Leverage ratio Verschuldungsquote X X X Liquidity Coverage Ratio LCR Mindestliquiditätsquote Liquiditätsdeckungsquote Liquiditätsdeckungsanforderung Anforderung an die Liquiditätsdekung Quote für kurzfristige Liquidität X X X Net Stable Funding Ratio NSFR Strukturelle Liquidtätsquote Anforderung an die stabile Finanzierung Quote für stukturelle Liquidität X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X - X X X - X X X - 85 X X X Ringraziamenti Vorrei ringraziare innanzitutto i professori che hanno contribuito alla stesura di questa tesi: la professoressa Fibbi per avermi seguita come relatrice e per la pazienza avuta nel correggere di volta in volta tutti i miei elaborati; la professoressa Felici e il professor La Rosa per il loro prezioso aiuto nella ricerca di informazioni utili allo svolgimento del lavoro. Ringrazio inoltre Andrea e Alma per il tempo che hanno dedicato alle riletture, l’insostituibile sostegno tecnico, i consigli e soprattutto la loro pazienza. Infine un ringraziamento speciale a Lara e Pasqualina, che nell’ultimo anno di convivenza hanno sopportato tutti i miei discorsi sulla tesi durante ogni pranzo e cena insieme! 86 Bibliografia Angelini, E. 2013. Il credit default swap nella gestione di credito. Dinamiche e determinanti dei CDS spread, G. Giappichelli Editore, Torino, pp. 134. BaFin, 2014. Liquiditätsanforderungen.Quantitative und qualitative Liquiditätsanforderungen. http://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BankenFinanzdienstleister/Liquiditaetsanforderungen/liquiditaets anforderungen_node.html (consultato il 07/08/15). Baker, J. C. 2002. The Bank for International Settlements: Evolution and Evaluation, Quorum books, Westport, pp. 280. Baltensperger, 2006. “Basel II : aus ökonomischer Sicht” In: Basel II, Stämpfli, Berna, pp. 13-26. Banca d’Italia 2013. 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