Risoluzione 5 febbraio 2003, n. 24/E Imposta

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Risoluzione 5 febbraio 2003, n. 24/E Imposta
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AGENZIA ENTRATE
Oggetto: Istanza d’interpello – articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212.
XY S.r.l.Gioco del bowling: determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta
sugli intrattenimenti e della connessa imposta sul valore aggiunto.
QUESITO
La Società XY S.r.l., premettendo di avere in gestione una sala da bowling, chiede di
conoscere se al gioco del bowling sia applicabile la disciplina dettata per gli "apparecchi
meccanici" dall’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n.640.
In sostanza, l’interpellante chiede se, per il gioco del bowling, l’imposta sugli
intrattenimenti e la connessa imposta sul valore aggiunto possano essere liquidate sulla
base di imponibili medi forfetari.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante, producendo a sostegno della tesi prospettata una relazione predisposta
dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica – Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
e concernente "Considerazioni sulla natura dei giochi – Natura meccanica del gioco del
bowling", ritiene che il bowling sia un gioco attuato mediante l’utilizzo di un
"apparecchio meccanico" e, in quanto tale, rientri nell’ambito di applicazione
dell’articolo 14-bis del DPR n.640 del 1972.
L’istante ritiene, pertanto, che l’imposta sugli intrattenimenti e la connessa imposta sul
valore aggiunto debbano essere determinate sulla base di imponibili medi forfetari.
Considerato, tuttavia, che non sono stati fissati dalle previgenti disposizioni (D.M. 12
aprile 1990, in vigore fino al 31 dicembre 2000) imponibili medi forfetari specifici per il
gioco del bowling né sono intervenuti ulteriori provvedimenti in materia, l’interpellante,
in attesa di uno specifico intervento normativo che fissi imponibili medi forfetari anche
per il gioco del bowling, propone:
a) di applicare gli imponibili medi forfetari stabiliti dal D.M. 12 aprile 1990 per "biliardi
ed apparecchi similari";
b) ovvero di liquidare l’imposta sugli intrattenimenti e la connessa imposta sul valore
aggiunto sulla base dei corrispettivi effettivamente incassati senza obbligo di
certificazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1 del DPR n.640 del 1972, nell’individuare il presupposto oggettivo
dell’imposta sugli intrattenimenti, rinvia alla Tariffa allegata al medesimo decreto.
Il gioco del bowling è menzionato al punto 2 della citata Tariffa.
In tale contesto, il chiaro dettato normativo evidenzia come il legislatore abbia
considerato il "gioco del bowling" specificatamente e distintame nte rispetto agli altri
intrattenimenti ed, in particolare, rispetto a quelli caratterizzati dall’utilizzazione di
apparecchi o congegni.
Il punto 2 della Tariffa, infatti, menziona:
- da una parte, l’utilizzazione di apparecchi da divertimento e trattenimento, testualmente
la "utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo
di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o
trattenimento, anche se automatico o semiautomatico";
- dall’altra e distintamente, la "utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del
bowling; noleggio di go-kart".
Si osserva, altresì, che la Tariffa fa riferimento al bowling indicandolo quale "gioco",
senza alcun richiamo ad eventuali strumenti tecnici mediante i quali il gioco stesso
venga attuato.
A tal riguardo, si segnala, peraltro, che la stessa relazione tecnica prodotta dalla società
interpellante, nel fornire argomentazioni a favore della natura meccanica del gioco del
bowling, rileva di fatto la differenza fra gli apparecchi da divertimento e intrattenimento
e il gioco del bowling valutato nella complessità delle sue fasi e in relazione all’impianto
unitariamente considerato.
In particolare, tale elaborato sottolinea che "mentre le caratteristiche del gioco sono
facilmente classificabili, meno diretta è la classificazione dell’impianto sussidiario al
gioco, cioè il complesso delle apparecchiature cui è delegato il compito di permettere lo
svolgimento del gioco ed in particolare il ripristino del campo di gioco".
La citata relazione tecnica evidenzia altresì:
- che la natura meccanica del gioco del bowling "non dipende dagli oggetti con cui il
gioco è effettuato, ma dipende soltanto dall’obiettivo del gioco stesso";
- che "i differenti impianti di gioco possono essere di natura elettromeccanica od
elettronica secondo il tipo di installazione, la natura della forza motrice primaria, i
sistemi di controllo adottati".
Dalla relazione tecnica risulta, pertanto, che:
a) la natura meccanica qualificante il bowling si manifesta sul piano della dinamica del
gioco e non attiene agli strumenti tecnici attraverso i quali il gioco stesso è posto in
essere;
b) il gioco del bowling è attuato nell’ambito di "impianti" meramente sussidiari allo suo
svolgimento e non si risolve nell’utilizzazione di "apparecchi e congegni".
Ciò posto, si rileva che l’articolo 14-bis del DPR n.640, anche nel testo sostituito
dall’articolo 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.289, richiamando la dizione
utilizzata dal legislatore nella prima parte del punto 2 della citata Tariffa, si riferisce,
espressamente ed esclusivamente, agli "apparecchi" da divertimento e intrattenimento,
tra i quali, sulla base delle considerazioni esposte, si ritiene non possa essere ricondotto
il gioco del bowling, a prescindere dalla qualificazione della dinamica del gioco o delle
apparecchiature che, nel loro complesso, costituiscono l’impianto nell’ambito del quale
il gioco stesso viene attuato.
Da ciò consegue che il gioco del bowling è soggetto al regime ordinario di
determinazione analitica della base imponibile di cui all’articolo 3 del DPR n.640 del
1972, sia ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti che dell’imposta sul valore aggiunto, e
ai relativi obblighi previsti dal DPR 30 dicembre 1999, n.544.
In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, si precisa
che lo stesso deve essere assolto mediante l’emissione di titoli di accesso ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del citato DPR n.544.
Si fa presente, a tal proposito, che l’articolo 94, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n.289, ha prorogato al 30 giugno 2003 il termine per l’installazione degli apparecchi
misuratori fiscali o delle biglietterie idonee all’emissione dei titoli di accesso.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, presentata alla
Direzione Regionale …… viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
del D.M. 26 aprile 2001, n.209.